IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 51, comma 4, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante testo unico delle imposte sui redditi, secondo cui «...per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione...»; Tenuto conto del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili n. 43 del 25 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nella Serie generale n. 107 del 9 maggio 2022, predisposto con riferimento al Conto nazionale delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili relativo agli anni 2019 e 2020, con il quale ai fini della determinazione in denaro della componente del reddito da lavoro dipendente da assoggettare a tassazione, percepito sotto forma di concessione gratuita di viaggio dai dipendenti del settore ferroviario, si prevede l'applicazione dell'importo corrispondente al ricavo da traffico medio per viaggiatori-chilometro pari a euro 0,079; Considerato che il Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti 2021-2022, alla «Tab. IV.1.1.3 - Traffico ferroviario viaggiatori e merci sul territorio nazionale - Anni 2001, 2005, 2010, 2015, 2018-2021», riporta quale ricavo da traffico medio per viaggiatori-chilometro, con riferimento al 2021, un valore pari a euro 0,084; Ritenuto di dover procedere alla modifica del suddetto decreto n. 43 del 25 febbraio 2022;
Decreta:
Art. 1
Ai fini della determinazione in denaro della componente del reddito da lavoro dipendente, percepito sotto forma di concessione gratuita dai dipendenti del settore ferroviario, si applica, con riferimento al valore determinato per l'anno 2021, l'importo corrispondente al ricavo da traffico medio per viaggiatore-chilometro pari a euro 0,084, come desunto dal Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti 2021-2022, per una percorrenza media convenzionale di 2.600 chilometri. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione. Roma, 9 novembre 2023
Il Ministro: Salvini |