Gazzetta n. 280 del 30 novembre 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 5 ottobre 2023, n. 171 |
Regolamento recante modifica al decreto 15 dicembre 2015, n. 225, concernente le norme per disciplinare l'impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne. |
|
|
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, testo unico delle accise, ed in particolare: l'articolo 21, che individua, tra i prodotti energetici sottoposti ad accisa, i gas di petrolio liquefatti (GPL) e il gas naturale, anche liquefatto (GNL); l'articolo 24, comma 1, che prevede che i prodotti energetici destinati agli usi elencati nella Tabella A allegata al medesimo testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista; l'articolo 24-bis, comma 1, che dispone che le formule e le modalita' di denaturazione per i prodotti energetici sono stabilite o variate con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; l'articolo 26, comma 1, il quale stabilisce, tra l'altro, che il gas naturale destinato all'autotrazione e' sottoposto ad accisa al momento della fornitura ai consumatori finali; il punto 3 della Tabella A allegata al medesimo testo unico delle accise, che prevede l'esenzione dall'accisa per i prodotti energetici qualora impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto e impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti; Visto il regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 dicembre 2015, n. 225, che disciplina l'impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne; Visto l'articolo 21 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, emanato in attuazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che reca disposizioni concernenti la separazione contabile e societaria per le imprese del gas naturale; Visto l'articolo 67, comma 1, del predetto testo unico delle accise, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione delle disposizioni in esso contenute, comprese quelle relative alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni; Ritenuto quindi necessario aggiornare le disposizioni di cui al predetto regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze n. 225 del 2015 al fine di stabilire le modalita' per consentire, ai soggetti che ne hanno diritto, la fruizione dell'esenzione dall'accisa, stabilita dal punto 3 della Tabella A allegata al predetto testo unico delle accise, anche per i gas di petrolio liquefatti (GPL) e per il gas naturale liquefatto (GNL) impiegati nelle attivita' di cui al punto 3 della predetta Tabella A; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio 2023; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 36213 del 1° settembre 2023;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1 Modifiche al regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 dicembre 2015, n. 225
1. Al regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 dicembre 2015, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni: a) TUA: il testo unico delle accise, recante le disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; b) carburanti esenti per la navigazione: il gasolio, la benzina, i gas di petrolio liquefatti (GPL), il gas naturale liquefatto (GNL) e l'olio combustibile impiegati per le attivita' per le quali il punto 3 della Tabella A allegata al TUA, come interpretato dall'articolo 3-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e dall'articolo 34-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, inserito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e successive modificazioni, prevede l'esenzione dall'accisa, previa denaturazione dei carburanti se prevista; c) oli lubrificanti esenti: gli oli lubrificanti impiegati per la navigazione marittima, esentati dall'imposta di consumo ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del medesimo TUA; d) soggetti beneficiari: i soggetti che impiegano carburanti esenti ovvero oli lubrificanti esenti; d-bis) impianto di stoccaggio di GNL: l'impianto di stoccaggio di GNL, ubicato nel territorio nazionale, che effettua rifornimenti di GNL alle imbarcazioni per conto di venditori di GNL di cui alla lettera d-quater), anche in esenzione dall'accisa ovvero detiene GNL destinato al rifornimento di imbarcazioni, anche in esenzione dall'accisa, per conto dei medesimi venditori; d-ter) punto di rifornimento di GNL: il punto di rifornimento per il GNL di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 che effettua rifornimenti di GNL alle imbarcazioni anche in esenzione dall'accisa; d-quater) venditori di GNL: i soggetti di cui all'articolo 26, comma 7, lettera a) del TUA, autorizzati ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 26, che procedono alla fatturazione del GNL ceduto al gestore di cui alla lettera f-bis) del presente comma ovvero ai soggetti beneficiari avvalendosi di un impianto di stoccaggio ovvero di un'autocisterna, di una bettolina o di un altro mezzo di rifornimento navale che trasporti GNL, anche proveniente da un impianto non ubicato nel territorio nazionale; e) Ufficio competente: l'Ufficio delle dogane competente per territorio in relazione all'ubicazione: 1) dell'impianto di distribuzione dei carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL ovvero del punto di rifornimento di GNL; 2) dell'impianto di stoccaggio di GNL; 3) del deposito fiscale mittente, nel caso di rifornimento diretto di cui alla lettera l); 4) della sede legale del venditore di GNL; 5) della sede legale o del luogo in cui i soggetti di cui all'articolo 6-bis, commi 1 e 7, sono stabiliti o del centro di attivita' commerciale in cui staziona abitualmente l'imbarcazione utilizzata dai medesimi soggetti; f) esercente: il soggetto autorizzato dal competente Ufficio delle dogane a gestire un impianto di distribuzione di carburanti esenti per la navigazione ad esclusione del GNL; f-bis) gestore del punto di rifornimento di GNL: il soggetto che gestisce un punto di rifornimento di GNL e che, ai fini del presente regolamento, e' assimilato al consumatore finale di gas naturale al pari dell'esercente l'impianto di distribuzione di cui all'articolo 26, comma 9, del TUA; g) documento e-AD: il documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 6, comma 5, del TUA; h) codice ARC: il codice unico di riferimento amministrativo di cui all'articolo 6, comma 5, del TUA attribuito al documento e-AD a seguito della convalida informatica della relativa bozza, ovvero il numero di riferimento locale, inteso come il numero progressivo unico attribuito al documento e-AD dallo speditore, che identifica la spedizione nella contabilita' dello speditore stesso; i) documento DAS: il documento di accompagnamento semplificato di cui all'articolo 12 del TUA; l) rifornimento diretto: il rifornimento di carburanti esenti per la navigazione, ad esclusione del GNL, effettuato, direttamente da un deposito fiscale, mediante autocisterna, bettolina o a mezzo tubazione; m) scontrino: la ricevuta emessa, a seguito del rifornimento effettuato, dai misuratori installati sull'autocisterna, sulla bettolina o su altro mezzo di rifornimento navale utilizzato per il trasporto dei carburanti esenti per la navigazione. 2. Il presente regolamento disciplina l'impiego dei carburanti esenti per la navigazione nonche' degli oli lubrificanti esenti. L'esenzione e' applicata ai prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresi il trasporto passeggeri e merci e la pesca, per la navigazione nelle acque interne, limitatamente alla pesca e al trasporto delle merci, nonche' per il dragaggio di vie navigabili e porti. Le imbarcazioni rifornite con carburanti esenti per la navigazione e oli lubrificanti esenti sono utilizzate in via esclusiva e direttamente per lo svolgimento delle attivita' per le quali e' concessa l'esenzione. Le acque marine comunitarie sono costituite dalle acque territoriali e dalle acque marittime interne degli Stati membri, incluse quelle lagunari ed escluse quelle appartenenti a territori che non sono parte del territorio doganale della Comunita'.»; 2) nel comma 5, dopo le parole «Relativamente al trasporto», le parole «merci nelle acque marine comunitarie e» sono sostituite dalle seguenti: «di passeggeri o di merci nelle acque marine comunitarie e al trasporto di merci»; 3) il comma 6 e' abrogato; b) all'articolo 2: 1) nel comma 1, dopo la parola: «navigazione», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione degli oli combustibili e del GNL, e fermo restando quanto previsto dal comma 3-bis,»; 2) nel comma 2, nell'alinea le parole: «e l'olio combustibile», sono soppresse; 3) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. La formula di denaturazione dei GPL e' stabilita con il provvedimento di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del TUA. Fino all'adozione del predetto provvedimento possono essere effettuati, con le modalita' di cui all'articolo 10-bis, rifornimenti ad accisa assolta di GPL non denaturati alle imbarcazioni utilizzate nelle attivita' aventi titolo all'esenzione di cui al presente regolamento.»; 4) nel comma 4, dopo le parole: «commi 2 e 3», sono inserite le seguenti: «e a quelli delle sostanze stabilite ai sensi del comma 3-bis»; c) all'articolo 3: 1) nella rubrica, dopo le parole: «la navigazione» sono aggiunte le seguenti: «diversi dal GNL»; 2) nel comma 1, dopo le parole: «distribuzione di carburanti esenti», sono inserite le seguenti: «per la navigazione diversi dal GNL»; 3) nel comma 5, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Il medesimo esercente comunica all'ufficio competente la cessazione della propria attivita' almeno trenta giorni prima che la stessa avvenga.»; 4) nel comma 6, dopo la parola: «navigazione», sono inserite le seguenti: «diversi dai GPL e dal GNL»; d) dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti articoli: «Art. 3-bis (Disposizioni per i gestori dei punti di rifornimento di GNL). - 1. Il soggetto che intende gestire un punto di rifornimento di GNL denuncia prima dell'inizio dell'attivita', l'esercizio della medesima all'ufficio competente indicando i propri dati identificativi, la denominazione della ditta e la sede legale della stessa, il codice fiscale, il numero della partita IVA, le generalita' del rappresentante legale e l'ubicazione del punto di rifornimento di GNL; la denuncia e' sottoscritta dal predetto soggetto ovvero dal rappresentante legale della ditta se persona da esso diversa. 2. Alla denuncia di cui al comma 1 sono allegati: a) la dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso delle eventuali autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti per l'esercizio dell'attivita'; b) il nulla osta del Capo del compartimento marittimo competente per territorio, per la navigazione nelle acque marine comunitarie o di altra autorita' competente per la navigazione nelle acque interne; c) le tabelle di taratura dei serbatoi e la descrizione dell'assetto tecnico del punto di rifornimento di GNL; d) i certificati di verifica metrica degli strumenti di misura fiscalmente rilevanti installati per rilevare il rifornimento delle imbarcazioni. 3. L'Ufficio competente esegue la verifica tecnica del punto di rifornimento di GNL e, riscontrata la completezza dei dati relativi alla denuncia, rilascia al soggetto di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della medesima, la licenza fiscale di cui all'articolo 25 del TUA, attribuendo al punto di rifornimento di GNL un codice ditta. 4. Delle operazioni di verifica effettuate ai sensi del comma 3 viene redatto processo verbale in duplice originale, sottoscritto anche dal soggetto di cui al comma 1 o, se persona diversa, dal rappresentante legale della ditta di cui al medesimo comma 1 ovvero da persona da questi espressamente delegata con atto scritto, a cui e' consegnato uno degli originali. 5. Il gestore del punto di rifornimento di GNL comunica all'ufficio competente ogni variazione dei dati di cui ai commi 1 e 2, intervenuta successivamente al rilascio della licenza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla data in cui la stessa si e' verificata. Il medesimo soggetto comunica all'ufficio competente la cessazione della propria attivita' almeno trenta giorni prima che la stessa avvenga. 6. Gli erogatori del punto di rifornimento di GNL sono dotati di misuratori, aventi i requisiti di cui all'allegato MI-005 al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e successive modificazioni, atti a determinare la quantita' di GNL rifornita. Art. 3-ter (Disposizioni per gli impianti di stoccaggio di GNL). - 1. Il soggetto che intende gestire un impianto di stoccaggio di GNL presenta, prima dell'inizio dell'attivita', apposita comunicazione all'ufficio competente indicando i propri dati identificativi, la denominazione della ditta e la sede legale della stessa, il codice fiscale, gli estremi del provvedimento con cui sono stati autorizzati la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, il numero della partita IVA e le generalita' del rappresentante legale. La comunicazione e' sottoscritta dal predetto soggetto ovvero dal rappresentante legale della ditta, se persona da esso diversa. 2. Alla comunicazione di cui al comma 1, sono allegati: a) la dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso delle autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti per l'esercizio dell'attivita'; b) i certificati di verifica metrica degli strumenti di misura fiscalmente rilevanti installati per rilevare il rifornimento delle imbarcazioni. 3. L'Ufficio competente, riscontrata la completezza dei dati comunicati ai sensi del comma 1, rilascia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, al soggetto istante un codice ditta in relazione a ciascun impianto dallo stesso gestito. 4. Il soggetto di cui al comma 1 comunica all'ufficio competente ogni variazione dei dati forniti ai sensi dei commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla data del loro verificarsi. Il medesimo soggetto comunica all'Ufficio competente la cessazione dell'attivita' almeno trenta giorni prima che la stessa avvenga. 5. Le linee per lo scarico adibite al rifornimento di GNL sono dotate di misuratori, aventi i requisiti di cui all'allegato MI-005 al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e successive modificazioni, atti a determinare la quantita' di GNL rifornita. 6. Il titolare dell'impianto di stoccaggio di GNL comunica all'ufficio competente, con cadenza semestrale, l'elenco dei venditori di GNL per conto dei quali ha detenuto, nel semestre di riferimento, il medesimo prodotto nel proprio impianto. Art. 3-quater (Disposizioni per i venditori di GNL). - 1. Il soggetto che intende operare come venditore di GNL denuncia, prima dell'inizio dell'attivita', l'esercizio della medesima all'ufficio competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 26, comma 10, del TUA. 2. Nella denuncia di cui al comma 1 il soggetto di cui al medesimo comma indica i propri dati identificativi, la sede legale, il codice fiscale, il numero della partita IVA e le generalita' del rappresentante legale. Alla denuncia e' allegata una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui il predetto soggetto attesta di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati connessi all'accertamento e al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o sull'energia elettrica per i quali e' prevista la pena della reclusione. 3. L'Ufficio competente, effettuati i controlli di competenza, provvede a rilasciare, ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del TUA, previa prestazione della cauzione ivi prevista, l'autorizzazione ad operare come soggetto obbligato e il relativo codice ditta. 4. Il soggetto di cui al comma 1 comunica all'Ufficio competente ogni variazione dei dati di cui al comma 2, intervenuta successivamente all'autorizzazione di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla data in cui la stessa si e' verificata. Il medesimo soggetto comunica all'Ufficio competente la cessazione dell'attivita' almeno trenta giorni prima che la stessa avvenga.»; e) all'articolo 4: 1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. I carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL, destinati agli impianti di distribuzione di cui all'articolo 3, sono trasferiti dai depositi fiscali mittenti a seguito dell'emissione del documento e-AD nel quale e' altresi' indicata la targa dell'autocisterna adibita al trasporto dei medesimi carburanti ovvero i dati identificativi della bettolina che in talune localita' sostituisce o integra il trasporto mediante autocisterna. Il predetto trasferimento e' effettuato previa denaturazione dei carburanti qualora prevista ai sensi dell'articolo 2. 2. I carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL, destinati agli impianti di distribuzione di cui all'articolo 3, che provengono dal territorio della Unione europea, circolano, denaturati qualora previsto dall'articolo 2, con la scorta di una copia stampata dell'e-AD o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice ARC.»; 2) nel comma 3, dopo la parola: «navigazione», sono inserite le seguenti: «diversi dal GNL»; 3) nel comma 4, le parole: «esenti trasportati» sono sostituite dalle seguenti: «esenti per la navigazione trasportati diversi dal GNL»; f) all'articolo 5: 1) nella rubrica, dopo le parole: «dell'esercente» sono aggiunte le seguenti: «l'impianto di distribuzione di carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL»; 2) nel comma 1, nell'alinea, dopo la parola: «distribuzione», sono inserite le seguenti: «di carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL»; 3) nel comma 3, dopo la parola: «scontrini», sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, lettera a)»; g) dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti articoli: «Art. 5-bis (Adempimenti amministrativi e contabili del gestore del punto di rifornimento di GNL). - 1. Il gestore del punto di rifornimento di GNL tiene una contabilita' nella quale provvede, in relazione ad ogni singola operazione di introduzione di GNL, ad annotare nella parte del carico i quantitativi di prodotto introdotti nel serbatoio del proprio impianto, con l'indicazione dei dati riportati nello scontrino emesso dal misuratore installato sull'autocisterna che trasporta il GNL. Nella parte dello scarico il medesimo gestore provvede, per ogni erogazione di GNL, ad annotare i quantitativi di prodotto erogati con l'indicazione dei dati risultanti dall'erogatore installato presso l'impianto nonche', per i quantitativi di GNL esente per la navigazione, del numero del memorandum di cui all'articolo 7. Il memorandum e le fatture di vendita sono conservati a corredo della contabilita' del punto di rifornimento di GNL, da tenersi con le modalita' di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. 2. Per ciascun rifornimento di GNL esente per la navigazione, il gestore di cui al comma 1 cede il prodotto ad un prezzo ridotto che tenga conto dell'importo inerente all'accisa relativa al medesimo GNL; tale importo e' riportato nella corrispondente fattura emessa in relazione al rifornimento effettuato. 3. Al fine di consentire, al venditore di GNL che ha ceduto tale prodotto al gestore del punto di rifornimento di effettuare le opportune operazioni di riliquidazione a conguaglio dell'accisa applicata, il gestore del punto di rifornimento di GNL comunica al venditore i quantitativi di GNL esente riforniti, indicando, per ciascuna operazione, il soggetto beneficiario e la data in cui la medesima e' avvenuta. Tale comunicazione ha cadenza mensile e viene inviata sia al venditore di GNL che all'ufficio competente rispetto al punto di rifornimento entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni di rifornimento. 4. Il venditore del GNL di cui al comma 3 indica i quantitativi di GNL esente riforniti nella dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 26, comma 13, del TUA. Art. 5-ter (Adempimenti contabili del titolare dell'impianto di stoccaggio di GNL). - 1. Il titolare dell'impianto di stoccaggio di GNL tiene una contabilita' nella quale annota, per ogni operazione di rifornimento a mezzo bettolina, la data in cui avviene il riempimento della stessa, la quantita' di GNL caricata per conto di ciascun venditore di GNL con l'indicazione del relativo codice ditta nonche' gli estremi identificativi della medesima bettolina. Nel caso in cui venga caricata un'autocisterna, nella medesima contabilita' sono annotati la data in cui e' effettuato il carico, la quantita' di GNL caricata per conto di ciascun venditore del GNL con l'indicazione del relativo codice ditta nonche' gli estremi identificativi dell'autocisterna. Le predette annotazioni sono effettuate entro la fine della giornata in cui avvengono le operazioni di cui al presente comma. 2. Qualora il rifornimento venga effettuato mediante strutture dell'impianto di cui al comma 1 senza avvalersi di altri mezzi, nella contabilita' ivi indicata sono annotati, oltre alla data in cui avviene il rifornimento e alla quantita' di GNL rifornita per conto di ciascun venditore di GNL con l'indicazione del relativo codice ditta, i dati relativi alle imbarcazioni rifornite. 3. La contabilita' di cui al comma 1 e' tenuta con le modalita' previste dall'articolo 5, commi 3 e 4. 4. Il titolare dell'impianto di stoccaggio di GNL trasmette all'ufficio competente, la dichiarazione riepilogativa annuale di cui all'articolo 26, comma 14, del TUA. Art. 5-quater (Adempimenti relativi ai rifornimenti effettuati dal venditore di GNL). - 1. Il venditore di GNL annota nel registro di cui all'articolo 26 comma 10 del TUA, nella parte dello scarico, anche le singole quantita' di GNL rifornite alle imbarcazioni in esenzione dall'accisa con l'indicazione degli estremi del relativo memorandum di cui all'articolo 7 e dei dati identificativi dell'impianto da cui il GNL rifornito e' stato prelevato. 2. Per ogni rifornimento di GNL effettuato, il venditore di GNL provvede ad annotare, nella relativa fattura, l'ammontare dell'imposta addebitata a titolo di accisa ovvero ad apporre sulla medesima, nel caso di rifornimento di GNL esente per la navigazione, la dicitura «esente dall'accisa ai sensi del punto 3 della Tabella A allegata al decreto legislativo n. 504/7995». 3. Il memorandum, gli scontrini e le fatture di vendita sono conservati a corredo della contabilita' di cui al comma 1, da tenersi con le modalita' di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. 4. Il venditore di GNL, qualora effettui rifornimenti di GNL alle imbarcazioni avvalendosi di un'autocisterna, di una bettolina o di un altro mezzo di rifornimento navale per il trasporto di GNL, anche proveniente da un impianto non situato nel territorio nazionale, comunica all'Ufficio competente in relazione al luogo dove saranno effettuate le operazioni di rifornimento, almeno ventiquattro ore prima che le stesse abbiano inizio, i dati identificativi dell'imbarcazione da rifornire, il luogo, la data e l'orario previsti per le medesime operazioni di rifornimento nonche' gli estremi identificativi dei mezzi utilizzati per il trasporto del GNL. 5. Il venditore di GNL e' tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 13, del TUA.»; h) all'articolo 6: 1) nel comma 2: 1.1) nell'alinea, le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti «di controllo»; 1.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 3-bis, nella seconda parte sono annotate, a cura dell'esercente ovvero del gestore del punto di rifornimento di GNL, le quantita' di carburanti esenti per la navigazione rifornite, con indicazione della data e degli estremi del memorandum di cui all'articolo 7, nonche' le quantita' degli oli lubrificanti esenti acquistate presso l'impianto di distribuzione o il punto di rifornimento;»; 2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: «3-bis. Per i rifornimenti alle imbarcazioni di GNL proveniente da un impianto di stoccaggio di GNL o da un impianto non situato nel territorio nazionale, le annotazioni di cui al comma 2, lettera b) sono effettuate, in relazione alla singola fattispecie, dal venditore di GNL o da un suo delegato.»; i) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente articolo: «Art. 6-bis (Disposizioni specifiche per alcune tipologie di soggetti beneficiari) - 1. Il soggetto che intende utilizzare in via esclusiva un'imbarcazione, per un periodo di tempo anche limitato nell'anno solare e comunque non inferiore a 15 giorni consecutivi, impiegando carburanti esenti per la navigazione oppure oli lubrificanti esenti allo scopo di fornire, a soggetti terzi, una prestazione di servizi a titolo oneroso diversa dal trasporto regolare di passeggeri e di merci e dalle altre attivita' indicate all'articolo 1, commi 4 e 5, trasmette all'Ufficio competente, mediante posta elettronica certificata, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni di navigazione, apposita istanza, contenente i propri dati identificativi, la denominazione della ditta e la sede legale della stessa, il codice fiscale, il numero della partita IVA e le generalita' del rappresentante legale, ai fini del rilascio del codice identificativo di cui al comma 3. Alla predetta istanza e' allegata una dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riportante la descrizione della specifica attivita', ricompresa nell'oggetto sociale, che si intende svolgere, gli estremi identificativi dell'imbarcazione utilizzata e delle registrazioni necessarie ai fini dell'esercizio della medesima attivita', la quantita' media giornaliera di carburante esente per la navigazione o di olio lubrificante esente che si intende impiegare nel periodo di tempo di cui al comma 2 nonche' gli estremi delle specifiche autorizzazioni e licenze, ove previste ai fini dell'esercizio dell'attivita' svolta. 2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono altresi' indicati la data di inizio delle operazioni di navigazione e il periodo di tempo in cui l'imbarcazione sara' utilizzata esclusivamente per l'esecuzione della prestazione di servizi a titolo oneroso. 3. L'Ufficio competente, riscontrata la regolarita' dei dati comunicati, rilascia al soggetto interessato, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, un codice identificativo, avente una validita' limitata al periodo di cui al comma 2, da riportarsi sul libretto di controllo di cui all'articolo 6, comma 2. 4. Il soggetto identificato ai sensi del comma 3 comunica all'ufficio competente ogni variazione dei dati dichiarati ai sensi del comma 1 entro il giorno successivo a quello in cui la stessa si verifica. 5. Prima di ogni rifornimento di carburanti esenti per la navigazione oppure di oli lubrificanti esenti, i soggetti di cui al comma 1 presentano all'ufficio competente, mediante posta elettronica certificata, il modello di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Al suddetto modello, debitamente compilato, l'Ufficio attribuisce, previo riscontro del possesso del codice identificativo di cui al comma 3, un numero di protocollo. Il rifornimento di carburanti esenti per la navigazione oppure di oli lubrificanti esenti e' effettuato previa esibizione del predetto modello su cui e' riportato il numero di protocollo. 6. Nel libretto di controllo di cui all'articolo 6, comma 2, oltre ai dati ivi previsti, e' altresi' annotato, in relazione ad ogni rifornimento, il numero di protocollo di cui al comma 5. Il medesimo libretto e' conservato per i cinque anni successivi alla scadenza del periodo di validita' del codice identificativo di cui al comma 3, unitamente ai contratti stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di servizi a titolo oneroso di cui al comma 1. 7. Il soggetto che intende utilizzare in via esclusiva un'imbarcazione, per un periodo di tempo inferiore a 15 giorni consecutivi, allo scopo di fornire, a soggetti terzi, una prestazione di servizi a titolo oneroso diversa dal trasporto regolare di passeggeri e di merci e dalle altre attivita' indicate all'articolo 1, commi 4 e 5, presenta all'ufficio competente, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni di navigazione, l'istanza di cui al comma 1, con le modalita' ivi indicate, ai fini del rilascio, da parte dell'ufficio competente, di un apposito codice identificativo. Alla medesima istanza e' allegata una dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riportante la descrizione della specifica attivita', ricompresa nell'oggetto sociale, che si intende svolgere, gli estremi identificativi dell'imbarcazione utilizzata e delle registrazioni necessarie ai fini dell'esercizio della medesima attivita', la data di inizio delle operazioni di navigazione, il periodo di tempo in cui l'imbarcazione sara' utilizzata esclusivamente per l'esecuzione della prestazione di servizi a titolo oneroso, la quantita' media giornaliera di carburante o di olio lubrificante che si intende impiegare nel suddetto periodo di tempo e per la quale si intende ottenere il rimborso dell'accisa o dell'imposta di consumo ai sensi del comma 8 nonche' gli estremi delle specifiche autorizzazioni e licenze, ove previste ai fini dell'esercizio dell'attivita' svolta. Il codice identificativo di cui al presente comma, rilasciato dall'ufficio competente entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, ha validita' limitata al periodo di tempo indicato nella predetta dichiarazione. Il soggetto identificato ai sensi del presente comma comunica all'ufficio competente ogni variazione dei dati dichiarati entro il giorno successivo a quello in cui la stessa si verifica. 8. Nei casi di cui al comma 7, l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 2, e' accordata mediante restituzione dell'accisa e dell'imposta di consumo versate; in tal caso, i carburanti sono riforniti non denaturati e ad accisa assolta e gli oli lubrificanti sono riforniti ad imposta di consumo assolta. Il rimborso dell'accisa sui quantitativi di carburante acquistati dal soggetto identificato ai sensi del medesimo comma 7 e impiegati dallo stesso per fornire la prestazione di servizi ivi indicata, e' effettuato con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689; l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e' rimborsata, con le medesime modalita', in relazione ai quantitativi di olio lubrificante consumato nel periodo di cui al comma 7 per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 2 e sulla base dei parametri stabiliti nella determinazione di cui al comma 12. Ai fini del rimborso delle imposte di cui al presente comma il predetto soggetto presenta all'ufficio competente, entro la fine del mese successivo alla scadenza di ciascun semestre solare, una domanda di rimborso riepilogativa dei quantitativi di carburante e di olio lubrificante impiegati nel medesimo semestre in relazione alle prestazioni di servizi fornite e dei dati delle fatture dei relativi rifornimenti. Alla medesima domanda e' allegata una dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il soggetto istante attesta che i quantitativi di carburante e di olio lubrificante per i quali chiede il rimborso dell'accisa e dell'imposta di consumo sono stati impiegati esclusivamente per l'esecuzione delle prestazioni di servizi a titolo oneroso indicate nell'istanza presentata ai sensi del comma 7; sono altresi' allegate le fatture di acquisto dei predetti carburanti e di oli lubrificanti nelle quali e' evidenziata l'accisa o l'imposta di consumo applicata ai relativi quantitativi. 9. L'esenzione di cui all'articolo 1, comma 2, non e' applicata ai carburanti o agli oli lubrificanti impiegati in imbarcazioni, incluse quelle private da diporto, usate dal proprietario o da altro soggetto utilizzatore delle stesse in virtu' di un contratto di noleggio, locazione o di qualsiasi altro titolo, che ne determina l'uso finale per scopi diversi dalla prestazione di servizi a titolo oneroso. 10. Nel caso in cui al termine di validita' del codice identificativo di cui al comma 3 residuino carburanti esenti per la navigazione nel serbatoio dell'imbarcazione oppure oli lubrificanti esenti, su tali prodotti sono dovute rispettivamente l'accisa e l'imposta di consumo. 11. I militari della Guardia di finanza accedono alle informazioni di cui al presente articolo ai fini dello svolgimento dei controlli di competenza. 12. Con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i dati da riportare nella domanda di rimborso di cui al comma 8, i parametri da utilizzare per il calcolo dei quantitativi di oli lubrificanti effettivamente consumati nel periodo di cui al comma 7 per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, nonche' le modalita' tecnologiche ai fini della semplificazione degli adempimenti previsti dal comma 5 e per la trasmissione telematica delle istanze di cui ai commi 1 e 7, del modello di cui al comma 5 e della domanda di rimborso di cui al comma 8. Per i soggetti di cui al comma 7, non sottoposti all'obbligo di tenuta del libretto di controllo previsto dall'articolo 6, comma 2, con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere specificati, i dati del consumo medio orario di carburante e di olio lubrificante in rapporto alla potenzialita' del motore dell'imbarcazione.»; l) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Compilazione del memorandum). - 1. Fatto salvo quanto indicato ai commi 3 e 4, per ciascun rifornimento effettuato dai soggetti beneficiari e' compilato un memorandum, numerato progressivamente, datato e firmato, in relazione alla singola fattispecie, dall'esercente o dal gestore del punto di rifornimento di GNL, e dal comandante dell'imbarcazione rifornita o da un suo delegato. Nel memorandum, redatto conformemente all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento, sono indicati: a) le generalita' dell'esercente o del gestore del punto di rifornimento di GNL; b) gli estremi dell'imbarcazione rifornita; c) le numerazioni iniziale e finale dei sistemi di misurazione dei carburanti atti a determinare il quantitativo rifornito alle imbarcazioni nonche' il quantitativo di prodotto rifornito espresso: 1) in litri, con indicazione delle relative densita' e temperatura reali ovvero in volume di prodotto espresso a 15° C, per i carburanti esenti diversi dai GPL e dal GNL; 2) in chilogrammi, per i GPL; 3) in standard metri cubi per il GNL; c-bis) i quantitativi di oli lubrificanti riforniti espressi in chilogrammi; d) la dichiarazione di avere effettuato le prescritte annotazioni sul libretto di controllo dell'imbarcazione; e) per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 6-bis, comma 1, il codice identificativo e il numero di protocollo previsti dai commi 3 e 5 del medesimo articolo 6-bis. 2. Per le imbarcazioni battenti bandiera di altri Stati membri, il rifornimento e' effettuato previa esibizione della documentazione di bordo dell'imbarcazione, i cui dati identificativi sono riportati nel memorandum d'imbarco, nonche' dei documenti utili a comprovare l'utilizzo diretto dell'imbarcazione medesima per lo svolgimento di una delle attivita' indicate all'articolo 1, comma 2, per le quali e' concessa l'esenzione. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i rifornimenti diretti. Per tali rifornimenti, gli adempimenti di cui al comma 1 sono espletati dal depositario autorizzato o da un suo delegato. Per i medesimi rifornimenti nel memorandum di cui al comma 1 sono indicati altresi' i dati identificativi del deposito fiscale mittente e la targa dell'autocisterna o l'identificativo della bettolina utilizzata; al memorandum e' allegato lo scontrino rilasciato dai misuratori installati sul medesimo veicolo. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' per i rifornimenti di GNL effettuati mediante un'autocisterna, una bettolina o un altro mezzo di rifornimento navale che trasporti GNL proveniente da un impianto di stoccaggio di GNL o da un impianto di GNL non situato nel territorio nazionale; per tali rifornimenti gli adempimenti di cui al comma 1 sono espletati dal venditore di GNL o da un suo delegato. Per i medesimi rifornimenti, nel memorandum di cui al comma 1 e' indicata altresi' la targa dell'autocisterna o l'identificativo della bettolina o del mezzo di rifornimento navale utilizzato nonche' gli estremi identificativi degli impianti di stoccaggio di GNL o degli impianti di GNL non situati nel territorio nazionale da cui il medesimo prodotto proviene; al memorandum e' allegato lo scontrino rilasciato dai misuratori installati sull'autocisterna ovvero sulla bettolina o altro mezzo di rifornimento navale utilizzato.»; m) all'articolo 8: 1) nel comma 1, dopo la parola: «energetici» sono inserite le seguenti: «diversi dal GNL»; 2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I controlli qualitativi sui carburanti esenti di cui al presente regolamento sono effettuati, anche con riferimento al tenore di zolfo, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza in applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 e successive modificazioni.»; n) all'articolo 9: 1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per i prodotti di cui al comma 1 del presente articolo, provenienti da altri Stati membri, trovano applicazione le disposizioni in materia di circolazione degli oli lubrificanti previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 9 maggio 2020.»; 2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Nei casi di rifornimento diretto ai soggetti beneficiari, gli oli lubrificanti esenti circolano con la scorta del documento DAS, sul quale e' apposta l'attestazione di ricezione da parte del comandante dell'imbarcazione rifornita. In presenza di condizioni di difficolta' di approvvigionamento, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' autorizzare il rifornimento diretto effettuato da depositi di commercializzazione di oli lubrificanti detenuti, in quanto non immessi in consumo, in distinti reparti, previa prestazione della cauzione di cui all'articolo 3, comma 3, e tenuta del registro previsto dall'articolo 5.»; o) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: «Art. 10-bis (Disposizioni transitorie per i GPL). - 1. Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 2, comma 3-bis, possono essere effettuati rifornimenti di GPL non denaturati in esenzione dall'accisa ai sensi del presente regolamento con le modalita' di cui al presente articolo. 2. All'atto di ogni singola operazione di rifornimento di GPL esenti per la navigazione, l'esercente provvede a cedere i prodotti ad un prezzo ridotto che tenga conto del valore dell'accisa gravante sugli stessi. Il suddetto esercente provvede altresi' a indicare, nella corrispondente fattura, l'ammontare dell'imposta non addebitato al soggetto beneficiario a titolo di esenzione dall'accisa nonche' a riportare il quantitativo rifornito, come risultante dal memorandum di cui all'articolo 7, nella parte dello scarico dell'apposito registro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), annotando sul medesimo che trattasi di rifornimento di GPL effettuato in esenzione. 3. Per i rifornimenti di GPL esenti per la navigazione effettuati ai sensi del comma 2 si procede al rimborso dell'accisa versata sui GPL ceduti ai soggetti beneficiari, con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689. A tal fine, l'esercente presenta all'ufficio competente, entro il mese successivo a ciascun bimestre solare, una domanda di rimborso riepilogativa dei rifornimenti effettuati ai sensi del comma 2 del presente articolo con l'indicazione, per ciascuno di essi, del soggetto beneficiario e della data del rifornimento. Alla domanda e' allegata: a) copia dei relativi memorandum di cui all'articolo 7; b) copia delle fatture di vendita dei GPL esenti per la navigazione, nelle quali e' evidenziato l'ammontare dell'accisa non addebitata al soggetto beneficiario. 4. I rifornimenti diretti di GPL esenti per la navigazione non denaturati possono essere effettuati previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente, che stabilisce le modalita' per la loro esecuzione. 5. Sono fatti salvi gli altri adempimenti contabili e amministrativi previsti dal presente regolamento.»; p) all'articolo 13, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Ai fini del presente regolamento, il valore convenzionale medio del coefficiente di trasformazione liquido-gas per il GNL, alle condizioni normali di 0° C e 1,01325 bar e' determinato in misura pari a 600.». q) l'allegato e' sostituito dai seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riporta il testo degli articoli 21, 24, 24-bis, 26, 67 e il punto 3, della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, S.O.: «Art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa). - 1. Si intendono per prodotti energetici: a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori; b) i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715; c) i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902; d) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori; e) i prodotti di cui al codice NC 3403; f) i prodotti di cui al codice NC 38 11; g) i prodotti di cui al codice NC 38 17; h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori. 2. I seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad imposizione secondo le aliquote di accisa stabilite nell'allegato I: a) benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11 59); b) benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49); c) petrolio lampante o cherosene (codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25); d) oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49); e) oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69); f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00); g) gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00); h) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704). 3. I prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli indicati al comma 2, sono soggetti a vigilanza fiscale. Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento ovvero siano messi in vendita per i medesimi utilizzi, i medesimi prodotti sono sottoposti ad accisa, in relazione al loro uso, secondo l'aliquota prevista per il carburante per motori o il combustibile per riscaldamento, equivalente. 4. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il carburante equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli indicati al comma 1, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come carburante per motori o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale anche quando non sono destinati ad usi soggetti ad accisa. 5. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il prodotto energetico equivalente, ogni idrocarburo, escluso la torba, diverso da quelli indicati nel comma 1, da solo o in miscela con altre sostanze, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come combustibile per riscaldamento. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di recupero, destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi. 6. I prodotti di cui al comma 2, lettera h), sono sottoposti ad accisa, con l'applicazione dell'aliquota di cui all'allegato I, al momento della fornitura da parte di societa', aventi sede legale nel territorio nazionale, registrate presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Le medesime societa' sono obbligate al pagamento dell'imposta secondo le modalita' previste dal comma 8. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane puo' autorizzare il produttore nazionale, l'importatore ovvero l'acquirente di prodotti provenienti dagli altri Paesi della Comunita' europea a sostituire la societa' registrata nell'assolvimento degli obblighi fiscali. Si considera fornitura anche l'estrazione o la produzione dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), da impiegare per uso proprio. 7. Le societa' di cui al comma 6, ovvero i soggetti autorizzati a sostituirle ai sensi del medesimo comma, hanno l'obbligo di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa, determinata, dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, in misura pari ad un quarto dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Per il primo anno di attivita' l'importo della cauzione e' determinato, dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nella misura di un quarto dell'imposta annua da versare in relazione ai dati comunicati al momento della registrazione ovvero ai dati in possesso del medesimo Ufficio. L'Agenzia delle dogane ha facolta' di esonerare dal predetto obbligo i soggetti affidabili e di notoria solvibilita'. L'esonero puo' essere revocato in qualsiasi momento ed in tale caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca. 8. L'imposta di cui al comma 6 e' versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali calcolate sulla base dei quantitativi dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), forniti nell'anno precedente. Il versamento a saldo e' effettuato entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale contenente i dati dei quantitativi forniti nell'anno immediatamente precedente e al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate, successive. In caso di cessazione dell'attivita' del soggetto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati entro i due mesi successivi alla cessazione. 9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora utilizzati per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa sull'energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite per tale impiego nell'allegato I; le stesse aliquote sono applicate: a) ai prodotti energetici limitatamente ai quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica; b) ai prodotti energetici impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore; c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni. 9-bis. In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote di cui al comma 9 sono applicate, in relazione al combustibile impiegato, nella misura del 30 per cento. 9-ter. In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali: a) oli vegetali non modificati chimicamente 0,194 kg per kWh; b) gas naturale 0,220 mc per kWh; c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh; d) gasolio 0,186 kg per kWh; e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali 0,194 kg per kWh; f) carbone, lignite e coke 0,312 kg per kWh. 10. Nella movimentazione con gli Stati membri della Comunita' europea, le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste dal presente titolo si applicano soltanto ai seguenti prodotti energetici, anche quando destinati per gli impieghi di cui al comma 13: a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori; b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50; c) i prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710 19 69; per i prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710 11 25 e 2710 19 29, limitatamente ai movimenti commerciali dei prodotti sfusi; d) i prodotti di cui ai codici NC 27 11, ad eccezione dei prodotti di cui ai codici NC 2711 11, 2711 21 e 2711 29; e) i prodotti di cui ai codici NC 2901 10; f) i prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44; g) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori; g-bis) i prodotti di cui ai codici NC 3811 11 10,3811 11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00; h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori. 11. I prodotti di cui al comma 10 possono essere esonerati, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla loro movimentazione, in tutto o in parte, dagli obblighi relativi ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previsti dal presente titolo, sempre che non siano tassati ai sensi del comma 2. 12. Qualora vengano autorizzate miscelazioni dei prodotti di cui al comma 1, tra di loro o con altre sostanze, l'imposta e' dovuta secondo le caratteristiche della miscela risultante. 13. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferme restando le norme nazionali in materia di controllo e circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, non si applicano ai prodotti energetici utilizzati per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici classificati nella nomenclatura generale delle attivita' economiche nelle Comunita' europee sotto il codice DI 26 «Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi» di cui al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attivita' economiche nella Comunita' europea. 14. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale.». «Art. 24 (Impieghi agevolati). - 1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 17 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, i prodotti energetici destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista. 2. Le agevolazioni sono accordate anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione puo' essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'art. 14.». «Art. 24-bis (Denaturazione dei prodotti energetici). - 1. Le formule e le modalita' di denaturazione per i prodotti energetici sono stabilite o variate con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane. 2. Fino all'emanazione delle determinazioni di cui al comma 1 restano in vigore le formule e le modalita' di denaturazione vigenti in quanto applicabili.». «Art. 26 (Disposizioni particolari per il gas naturale). - 1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonche' all'autotrazione, e' sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio. 2. Sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attivita' produttiva, nonche' alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili. 3. Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attivita' industriali produttive di beni e servizi e nelle attivita' artigianali ed agricole, nonche' gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita' dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresi', compresi negli usi industriali, anche quando non e' previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti. 4. Sono assoggettati all'aliquota relativa al gas naturale impiegato per combustione per usi industriali i consumi di gas naturale impiegato negli stabilimenti di produzione anche se nei medesimi vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti, purche' di societa' controllate o di societa' collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonche' i consumi relativi ad operazioni connesse con l'attivita' industriale. 5. Ai fini della tassazione di cui al comma 1 si considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano ed altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70 per cento in volume. Per le miscele contenenti metano ed altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per cento in volume, ferma restando l'applicazione dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, quando ne ricorrano i presupposti, sono applicate le aliquote di accisa, relative al gas naturale, in misura proporzionale al contenuto complessivo, in volume, di metano ed altri idrocarburi. Per le miscele di gas naturale con aria o con altri gas ottenuti nelle officine del gas di citta', l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas naturale originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati nelle miscelazioni. Per le miscele di gas ottenuto nelle officine del gas di citta' od in altri stabilimenti, con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta. 6. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose di cui al comma 5 di origine biologica destinate agli usi propri del soggetto che le produce. 7. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 secondo le modalita' previste dal comma 13 e con diritto di rivalsa sui consumatori finali: a) i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali comprese le societa' aventi sede legale nel territorio nazionale e registrate presso la competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane, designate da soggetti comunitari non aventi sede nel medesimo territorio che forniscono il prodotto direttamente a consumatori finali nazionali; b) i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto; c) i soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi; d) i soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale nel territorio dello Stato. 8. Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati i gestori delle reti di gasdotti nazionali per il solo gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto. 9. Si considerano consumatori finali anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai. 10. I soggetti di cui ai commi 7 e 8 hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attivita' all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa. Tale cauzione e' determinata dal medesimo Ufficio in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in possesso dell'Ufficio competente. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati relativi alla denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai commi 7 ed 8, un'autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia. I medesimi soggetti sono tenuti a contabilizzare, in un apposito registro di carico e scarico, i quantitativi di gas naturale estratti, acquistati o ceduti e ad integrare, a richiesta dell'Ufficio competente, l'importo della cauzione che deve risultare pari ad un dodicesimo dell'imposta dovuta nell'anno precedente. 11. Sono esonerate dall'obbligo della prestazione della cauzione di cui al comma 10 le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facolta' di esonerare dal medesimo obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilita'. Tale esonero puo' essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione; in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca. 12. L'autorizzazione di cui al comma 10 viene negata o revocata a chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o sull'energia elettrica per i quali e' prevista la pena della reclusione. 13. L'accertamento dell'accisa dovuta viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta, che sono presentate dai soggetti obbligati entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Il pagamento dell'accisa e' effettuato in rate di acconto mensili da versare entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Per la detenzione e la circolazione del gas naturale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6. 14. Contestualmente all'avvio della propria attivita', i soggetti che effettuano l'attivita' di vettoriamento del gas naturale ne danno comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane e presentano una dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati relativi al gas naturale trasportato rilevati nelle stazioni di misura. La dichiarazione e' presentata al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Gli stessi soggetti sono altresi' tenuti a rendere disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui il prodotto e' consegnato. 15. In occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di gas naturale, i venditori compilano una dichiarazione per i consumi di gas naturale accertati e la trasmettono al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.». «Art. 67 (Norme di esecuzione e disposizioni transitorie). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualita' di destinatario registrato, speditore registrato o di obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilita' al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti. 3. Le disposizioni dell'art. 63 si applicano per i diritti annuali relativi agli anni 1996 e seguenti. Per gli impianti che vengono assoggettati a licenza, gli esercenti devono denunciare la loro attivita' entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico; il diritto di licenza deve essere pagato a decorrere dal 1996. 4. Fino al 30 giugno 1999, sono esentati dall'accisa i prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un volo o con una traversata marittima intracomunitaria. 5. Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati previsto dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, soppresso dal 1° luglio 1996 dall'art. 35, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica con l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'art. 61. 6. Per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcoligene restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1952, n. 2384, fino a quando la materia non sara' regolamentata con il decreto da emanare ai sensi del comma 1. Per le violazioni delle predette disposizioni si applica l'art. 50. 7. La classificazione dei prodotti energetici di cui al presente testo unico e' effettuata con riferimento ai codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. 8. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni del presente testo unico, qualora non sia stato stabilito un termine diverso, sono eseguiti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico medesimo.». «Tabella A (Omissis). 3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti (1) esenzione (1) Per "aviazione privata da diporto" e per "imbarcazioni private da diporto" si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che puo' utilizzarli in virtu' di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorita' pubbliche.». - Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 emanato in attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142: «Art. 21 (Separazione contabile e societaria per le imprese del gas naturale). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'attivita' di trasporto e dispacciamento di gas naturale e' oggetto di separazione societaria da tutte le altre attivita' del settore del gas, ad eccezione dell'attivita' di stoccaggio, che e' comunque oggetto di separazione contabile e gestionale dall'attivita' di trasporto e dispacciamento e di separazione societaria da tutte le altre attivita' del settore del gas. 2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 l'attivita' di distribuzione di gas naturale e' oggetto di separazione societaria da tutte le altre attivita' del settore del gas. 3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la vendita di gas naturale puo' essere effettuata unicamente da societa' che non svolgano alcuna altra attivita' nel settore del gas naturale, salvo l'importazione, l'esportazione, la coltivazione e l'attivita' di cliente grossista. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2003 e in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, le imprese di gas naturale che svolgono nel settore del gas unicamente attivita' di distribuzione e di vendita e che forniscono meno di centomila clienti finali separano societariamente le stesse attivita' di distribuzione e di vendita. 5. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, e' fatta salva la facolta' delle imprese del gas di svolgere attivita' di vendita di gas naturale, a clienti diversi da quelli finali, ai soli fini del bilanciamento del sistema del gas.».
Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 13 del decreto del Ministro dell'economia e delle 15 dicembre 2015, n. 225 (Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2016, n. 27, come modificato dal presente regolamento: «Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). - 1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni: a) TUA: il testo unico delle accise, recante le disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; b) carburanti esenti per la navigazione: il gasolio, la benzina, i gas di petrolio liquefatti (GPL), il gas naturale liquefatto (GNL) e l'olio combustibile impiegati per le attivita' per le quali il punto 3 della Tabella A allegata al TUA, come interpretato dall'articolo 3-ter del decreto- legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e dall'articolo 34-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, inserito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e successive modificazioni, prevede l'esenzione dall'accisa, previa denaturazione dei carburanti se prevista; c) oli lubrificanti esenti: gli oli lubrificanti impiegati per la navigazione marittima, esentati dall'imposta di consumo ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del medesimo TUA; d) soggetti beneficiari: i soggetti che impiegano carburanti esenti ovvero oli lubrificanti esenti; d-bis) impianto di stoccaggio di GNL: l'impianto di stoccaggio di GNL, ubicato nel territorio nazionale, che effettua rifornimenti di GNL alle imbarcazioni per conto di venditori di GNL di cui alla lettera d-quater), anche in esenzione dall'accisa ovvero detiene GNL destinato al rifornimento di imbarcazioni, anche in esenzione dall'accisa, per conto dei medesimi venditori; d-ter) punto di rifornimento di GNL: il punto di rifornimento per il GNL di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 che effettua rifornimenti di GNL alle imbarcazioni anche in esenzione dall'accisa; d-quater) venditori di GNL: i soggetti di cui all'articolo 26, comma 7, lettera a) del TUA, autorizzati ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 26, che procedono alla fatturazione del GNL ceduto al gestore di cui alla lettera f-bis) del presente comma ovvero ai soggetti beneficiari avvalendosi di un impianto di stoccaggio ovvero di un'autocisterna, di una bettolina o di un altro mezzo di rifornimento navale che trasporti GNL, anche proveniente da un impianto non ubicato nel territorio nazionale; e) Ufficio competente: l'Ufficio delle dogane competente per territorio in relazione all'ubicazione: 1) dell'impianto di distribuzione dei carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL ovvero del punto di rifornimento di GNL; 2) dell'impianto di stoccaggio di GNL; 3) del deposito fiscale mittente, nel caso di rifornimento diretto di cui alla lettera l); 4) della sede legale del venditore di GNL; 5) della sede legale o del luogo in cui i soggetti di cui all'articolo 6-bis, commi 1 e 7, sono stabiliti o del centro di attivita' commerciale in cui staziona abitualmente l'imbarcazione utilizzata dai medesimi soggetti; f) esercente: il soggetto autorizzato dal competente Ufficio delle dogane a gestire un impianto di distribuzione di carburanti esenti per la navigazione ad esclusione del GNL; f-bis) gestore del punto di rifornimento di GNL: il soggetto che gestisce un punto di rifornimento di GNL e che, ai fini del presente regolamento, e' assimilato al consumatore finale di gas naturale al pari dell'esercente l'impianto di distribuzione di cui all'articolo 26, comma 9, del TUA; g) documento e-AD: il documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 6, comma 5, del TUA; h) codice ARC: il codice unico di riferimento amministrativo di cui all'articolo 6, comma 5, del TUA attribuito al documento e-AD a seguito della convalida informatica della relativa bozza, ovvero il numero di riferimento locale, inteso come il numero progressivo unico attribuito al documento e-AD dallo speditore, che identifica la spedizione nella contabilita' dello speditore stesso; i) documento DAS: il documento di accompagnamento semplificato di cui all'articolo 12 del TUA; l) rifornimento diretto: il rifornimento di carburanti esenti per la navigazione, ad esclusione del GNL, effettuato, direttamente da un deposito fiscale, mediante autocisterna, bettolina o a mezzo tubazione; m) scontrino: la ricevuta emessa, a seguito del rifornimento effettuato, dai misuratori installati sull'autocisterna, sulla bettolina o su altro mezzo di rifornimento navale utilizzato per il trasporto dei carburanti esenti per la navigazione. 2. Il presente regolamento disciplina l'impiego dei carburanti esenti per la navigazione nonche' degli oli lubrificanti esenti. L'esenzione e' applicata ai prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresi il trasporto passeggeri e merci e la pesca, per la navigazione nelle acque interne, limitatamente alla pesca e al trasporto delle merci, nonche' per il dragaggio di vie navigabili e porti. Le imbarcazioni rifornite con carburanti esenti per la navigazione e oli lubrificanti esenti sono utilizzate in via esclusiva e direttamente per lo svolgimento delle attivita' per le quali e' concessa l'esenzione. Le acque marine comunitarie sono costituite dalle acque territoriali e dalle acque marittime interne degli Stati membri, incluse quelle lagunari ed escluse quelle appartenenti a territori che non sono parte del territorio doganale della Comunita'. 3. Relativamente alla navigazione nelle acque marine comunitarie, l'esenzione di cui al comma 2 trova applicazione con riguardo alle imbarcazioni, in possesso delle specifiche autorizzazioni o licenze previste dalla normativa vigente, in navigazione diretta fra porti nazionali, incluso il caso in cui il porto di arrivo coincida con quello di partenza, o in navigazione diretta da un porto del territorio dello Stato verso porti comunitari, anche se la navigazione include acque non comunitarie. 4. Relativamente all'attivita' di pesca marittima, l'esenzione di cui al comma 2 del presente articolo compete ai soli soggetti iscritti nei registri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercitano l'attivita' di pesca nelle acque marine con imbarcazioni munite della licenza di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 153 del 2004. 5. Relativamente al trasporto di passeggeri o di merci nelle acque marine comunitarie e al trasporto di merci nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne, all'attivita' di dragaggio di vie navigabili e porti e alla pesca professionale nelle acque interne, l'esenzione di cui al comma 2 del presente articolo compete ai soli soggetti in possesso delle specifiche autorizzazioni o licenze previste dalla normativa vigente. 6. (abrogato)» «Art. 2. (Denaturazione dei carburanti esenti per la navigazione). - 1. I carburanti esenti per la navigazione, ad eccezione degli oli combustibili e del GNL, e fermo restando quanto previsto dal comma 3-bis, sono denaturati. 2. Per il gasolio la denaturazione di cui al comma 1 e' effettuata, fino all'adozione dei relativi provvedimenti di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del TUA, con l'aggiunta, per ogni 100 chilogrammi di prodotto, delle seguenti sostanze: a) grammi 0,95 di «Solvent Yellow 124» e grammi 0,51 di nafta solvente da petrolio; b) grammi 3 di «tracciante RS» di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1985; c) grammi 13 di toluolo o xilolo, tecnicamente puri; d) grammi 5 di «verde alizarina G base». 3. Per la benzina, la denaturazione di cui al comma 1 e' effettuata, fino all'adozione del relativo provvedimento di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del TUA, con l'aggiunta, per ogni 100 chilogrammi di prodotto, delle seguenti sostanze: a) grammi 1,3 di «Solvent Yellow 124» e grammi 0,7 di nafta solvente da petrolio; b) grammi 3 di «tracciante RS» di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 settembre 1985; c) grammi 13 di toluolo o xilolo, tecnicamente puri; d) grammi 3 di «violetto alizarina A base». 3-bis. La formula di denaturazione dei GPL e' stabilita con il provvedimento di cui all'articolo 24- bis, comma 1, del TUA. Fino all'adozione del predetto provvedimento possono essere effettuati, con le modalita' di cui all'articolo 10-bis, rifornimenti ad accisa assolta di GPL non denaturati alle imbarcazioni utilizzate nelle attivita' aventi titolo all'esenzione di cui al presente regolamento. 4. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' autorizzare l'impiego di sostanze coloranti aventi differente denominazione commerciale ma proprieta' fisiche e chimiche, tonalita' e potere colorante identici a quelli delle sostanze indicate nelle formule di denaturazione di cui ai commi 2 e 3 e a quelli delle sostanze stabilite ai sensi del comma 3-bis. 5. Le operazioni di denaturazione di cui al presente articolo sono eseguite con l'osservanza delle modalita' stabilite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli presso i depositi fiscali mittenti di prodotti energetici. 6. Ferma restando l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, e' consentito l'impiego, mediante rifornimento diretto, di carburanti esenti per la navigazione senza denaturazione alle imbarcazioni in dotazione alle autorita' pubbliche ed alle forze armate, per gli usi istituzionali, nonche', su autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle navi traghetto in servizio di linea regolare.». «Art. 3 (Autorizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL). - 1. Il soggetto che intende gestire un impianto di distribuzione di carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL presenta, all'Ufficio competente, prima dell'inizio dell'attivita', una istanza contenente i propri dati identificativi, la denominazione della ditta e la sua sede legale, il codice fiscale e il numero della partita IVA, le generalita' del rappresentante legale, l'ubicazione dell'impianto, la capacita' di stoccaggio di ciascuno dei serbatoi a servizio dell'impianto stesso, l'indicazione delle attrezzature installate per la movimentazione e la misurazione dei prodotti, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, nonche' l'indicazione dei depositi fiscali dai quali viene effettuato il prelevamento dei carburanti esenti. L'istanza e' sottoscritta dall'esercente o dal rappresentante legale della ditta, se persona diversa dall'esercente medesimo. 2. All'istanza di cui al comma 1 sono allegati: a) la dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso delle eventuali autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti per l'esercizio della propria attivita'; b) il nulla osta del Capo del compartimento marittimo competente per territorio, per la navigazione nelle acque marine comunitarie o di altra autorita' competente per la navigazione nelle acque interne; c) le tabelle di taratura dei serbatoi dell'impianto; d) certificati di verifica metrica degli strumenti di misura fiscalmente rilevanti installati per rilevare il rifornimento delle imbarcazioni. 3. L'Ufficio competente, ricevuta l'istanza di cui al comma 1, esegue la verifica tecnica dell'impianto e, dopo averne constatata la regolare costituzione, provvede, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa, a rilasciare all'esercente l'autorizzazione ad operare come destinatario registrato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del TUA, unitamente al relativo codice d'accisa, previa prestazione della cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantita' massima di carburanti esenti per la navigazione ed oli lubrificanti esenti che possono essere detenuti nell'impianto. All'esercente e' rilasciata la licenza di esercizio. 4. Delle operazioni di verifica effettuate ai sensi del comma 3 viene redatto processo verbale in duplice originale, sottoscritto anche dall'esercente e, se persona diversa, dal rappresentante legale della ditta ovvero da persona da questi espressamente delegata con atto scritto, a cui e' consegnato uno degli originali. 5. L'esercente, autorizzato ai sensi del presente articolo, comunica all'Ufficio competente ogni variazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 entro 30 giorni dalla data in cui la medesima si e' verificata; le modifiche alla composizione dei serbatoi e dei prodotti detenuti sono comunicate preventivamente. Il medesimo esercente comunica all'ufficio competente la cessazione della propria attivita' almeno trenta giorni prima che la stessa avvenga. 6. A partire dal 1° gennaio 2018 le colonnine di distribuzione dei carburanti esenti per la navigazione diversi dai GPL e dal GNL sono dotate, in occasione della prima sostituzione del gruppo di misura, di un contatore a testata compensata a 15° Celsius, conforme alle specifiche del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.». «Art. 4 (Circolazione dei carburanti esenti per la navigazione). - 1. I carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL, destinati agli impianti di distribuzione di cui all'articolo 3, sono trasferiti dai depositi fiscali mittenti a seguito dell'emissione del documento e-AD nel quale e' altresi' indicata la targa dell'autocisterna adibita al trasporto dei medesimi carburanti ovvero i dati identificativi della bettolina che in talune localita' sostituisce o integra il trasporto mediante autocisterna. Il predetto trasferimento e' effettuato previa denaturazione dei carburanti qualora prevista ai sensi dell'articolo 2. 2. I carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL, destinati agli impianti di distribuzione di cui all'articolo 3, che provengono dal territorio della Unione europea, circolano, denaturati qualora previsto dall'articolo 2, con la scorta di una copia stampata dell'e-AD o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice ARC. 3. Nei casi di rifornimento diretto ai soggetti beneficiari, i carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL circolano con la scorta del documento DAS, sul quale sono indicati i dati identificativi della imbarcazione rifornita ed il luogo autorizzato di consegna del prodotto. Sul medesimo DAS e' apposta, da parte del comandante dell'imbarcazione rifornita, l'attestazione di ricezione del prodotto; i relativi scontrini sono custoditi, unitamente al DAS, presso il deposito fiscale mittente. In caso di rifornimento di piu' imbarcazioni con il medesimo trasporto, si applicano le procedure di cui agli articoli 18 e 20 del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210. 4. Qualora all'arrivo dei carburanti esenti per la navigazione trasportati diversi dal GNL risultino deficienze oltre i cali ammessi ovvero eccedenze, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 3, del TUA; le eccedenze superiori all'1 per cento del quantitativo risultante dal documento sono comunicate all'Ufficio delle dogane territorialmente competente. 5. A partire dal 1° gennaio 2017 le autocisterne, ovvero le bettoline, utilizzate per il rifornimento sono dotate di un sistema di misurazione dei quantitativi di carburanti esenti per la navigazione riforniti.». «Art. 5 (Adempimenti amministrativi e contabili dell'esercente l'impianto di distribuzione di carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL). - 1. L'esercente l'impianto di distribuzione di carburanti esenti per la navigazione diversi dal GNL annota, con cadenza giornaliera e per ciascun prodotto, in un apposito registro di carico e scarico, preventivamente vidimato dall'Ufficio competente: a) nella parte del carico, le singole quantita' di prodotti energetici introdotte, come comprovate dallo scontrino rilasciato dai misuratori delle autobotti, unitamente ai codici ARC dei relativi documenti e-AD, con l'indicazione del deposito fiscale mittente; b) nella parte dello scarico, le singole quantita' rifornite alle imbarcazioni utilizzate dai soggetti beneficiari, quali risultanti dai totalizzatori di impianto, con l'indicazione dei soggetti beneficiari e degli estremi dei memorandum di cui all'articolo 7. 2. Giornalmente, l'inizio delle iscrizioni di carico e scarico sul registro di cui al comma 1 e' preceduto dall'indicazione della data; nel predetto registro sono indicate, a fine giornata, le giacenze contabili, le quantita' di carburanti esenti per la navigazione erogati nel medesimo giorno sulla base di quanto indicato dai contalitri dei totalizzatori di impianto nonche' il quantitativo di oli lubrificanti ceduto nella medesima giornata. Il registro di cui al comma 1 e' chiuso contabilmente al 31 dicembre di ciascun anno. Le rimanenze finali effettive di ciascun anno sono riportate all'inizio dell'anno immediatamente successivo. 3. Il registro di cui al comma 1 e' scritturato secondo le modalita' previste all'articolo 2219 del codice civile ed e' custodito, unitamente alla documentazione relativa alle operazioni di carico e scarico, ivi compresi i memorandum di cui all'articolo 7 e gli scontrini di cui al comma 1, lettera a), per i cinque anni successivi a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce l'ultima registrazione. 4. Il registro di cui al comma 1 puo' essere costituito da schede e fogli mobili numerati progressivamente, oppure predisposto in modelli idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate. Le schede, i fogli mobili ed i modelli di cui al presente comma sono preventivamente approvati e vidimati dall'Ufficio competente. 5. Alle registrazioni contabili di cui al presente articolo sono tenuti anche i depositari autorizzati relativamente ai rifornimenti diretti.». «Art. 6 (Adempimenti amministrativi e contabili per i soggetti beneficiari). - 1. Per poter essere rifornite con carburanti esenti per la navigazione, le imbarcazioni utilizzate dai soggetti beneficiari sono munite del libretto di controllo di cui al comma 2, nel quale sono annotati i rifornimenti ed i consumi dei prodotti stessi. 2. Il libretto di controllo e' composto di tre parti: a) nella prima parte sono indicate le caratteristiche dell'imbarcazione con riferimento alle relative carte di bordo ed i dati tecnici del rispettivo motore con indicazione del consumo medio orario in rapporto alla potenzialita' del motore stesso, annotate e autenticate dall'Autorita' marittima in base ai dati desunti dal Registro italiano navale (R.I.NA.); b) fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 3- bis, nella seconda parte sono annotate, a cura dell'esercente ovvero del gestore del punto di rifornimento di GNL, le quantita' di carburanti esenti per la navigazione rifornite, con indicazione della data e degli estremi del memorandum di cui all'articolo 7, nonche' le quantita' degli oli lubrificanti esenti acquistate presso l'impianto di distribuzione o il punto di rifornimento; c) nella terza parte, a cura del soggetto beneficiario, sono annotate, per ciascuna giornata di navigazione, le ore di moto ed i conseguenti consumi. 3. Nei casi di rifornimento diretto, le annotazioni di cui al comma 2, lettera b), sono apposte, con riferimento anche ai dati riportati nello scontrino, dall'esercente il deposito fiscale o da un suo delegato. 3-bis. Per i rifornimenti alle imbarcazioni di GNL proveniente da un impianto di stoccaggio di GNL o da un impianto non situato nel territorio nazionale, le annotazioni di cui al comma 2, lettera b) sono effettuate, in relazione alla singola fattispecie, dal venditore di GNL o da un suo delegato.». «Art. 8 (Verifiche e controlli). - 1. L'Ufficio competente provvede ad eseguire, con cadenza annuale, l'inventario dei prodotti energetici diversi dal GNL movimentati negli impianti di distribuzione. 2. Al fine di verificare l'esatto adempimento delle norme del presente regolamento, i funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed i militari della Guardia di finanza esercitano i poteri di indagine e controllo loro conferiti dall'articolo 18 del TUA. 3. I militari della Guardia di finanza possono chiedere l'esibizione, in qualunque momento, del libretto di controllo di cui all'articolo 6, ed assicurarsi dell'esattezza dei dati in esso contenuti. Ad attestazione dei riscontri eseguiti e' apposto un «visto» dopo l'ultima registrazione. 4. I controlli qualitativi sui carburanti esenti di cui al presente regolamento sono effettuati, anche con riferimento al tenore di zolfo, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza in applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 e successive modificazioni.». «Art. 9 (Oli lubrificanti esenti). - 1. Gli oli lubrificanti esenti non sono soggetti a denaturazione. Per essi si applicano le medesime disposizioni previste, per i carburanti esenti per la navigazione, dal presente regolamento. 2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, i prodotti di cui al comma 1, provenienti da depositi fiscali nazionali, sono trasferiti agli impianti di distribuzione di cui all'articolo 3 a seguito dell'emissione del documento e-AD. Analoghe disposizioni si applicano per i prodotti provenienti direttamente da Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel trasferimento dalla dogana di entrata nazionale agli impianti di distribuzione di cui all'articolo 3. 3. Per i prodotti di cui al comma 1 del presente articolo, provenienti da altri Stati membri, trovano applicazione le disposizioni in materia di circolazione degli oli lubrificanti previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 9 maggio 2020. 4. Presso gli impianti di distribuzione di carburanti esenti e' tenuta una contabilita' degli oli lubrificanti indipendentemente dalla quantita' detenuta. Qualora a seguito delle verifiche e controlli di cui all'articolo 8 eseguiti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza risultino eccedenze o deficienze di prodotto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 61, commi 4 e 5, del TUA. 5. Nei casi di rifornimento diretto ai soggetti beneficiari, gli oli lubrificanti esenti circolano con la scorta del documento DAS, sul quale e' apposta l'attestazione di ricezione da parte del comandante dell'imbarcazione rifornita. In presenza di condizioni di difficolta' di approvvigionamento, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' autorizzare il rifornimento diretto effettuato da depositi di commercializzazione di oli lubrificanti detenuti, in quanto non immessi in consumo, in distinti reparti, previa prestazione della cauzione di cui all'articolo 3, comma 3, e tenuta del registro previsto dall'articolo 5.». «Art. 13. (Disposizioni finali). - 1. I soggetti esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti esenti per la navigazione, in attivita' alla data di entrata in vigore del presente regolamento, integrano, entro 60 giorni dalla medesima, la documentazione gia' in possesso dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in modo da adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento. 2. Nei casi, diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 6, di comprovata e riconosciuta sussistenza di oggettive condizioni di difficolta' di approvvigionamento, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' autorizzare, secondo i criteri che saranno stabiliti con determinazione del Direttore della medesima Agenzia e previa istanza dei soggetti beneficiari, l'impiego di carburanti esenti per la navigazione impiegati per il trasporto passeggeri nelle acque marine comunitarie senza la preventiva denaturazione, limitatamente ad un quantitativo prestabilito, ricevuto da un unico fornitore, previa prestazione di una cauzione sul pagamento dell'accisa determinata in misura pari al cento per cento dell'imposta gravante sul quantitativo autorizzato e alle condizioni di cui al presente comma. Nei casi di cui al presente comma l'agevolazione e' accordata mediante restituzione dell'imposta pagata con la procedura di accredito o con fornitura in esenzione da accisa. 3. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, possono essere rideterminate, anche in relazione all'evoluzione tecnologica della strumentazione ordinariamente installata sulle autocisterne e sulle bettoline di cui al presente regolamento, le modalita' di trasmissione, agli Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei dati relativi alle quantita' di carburanti esenti per la navigazione consegnati agli esercenti ovvero direttamente ai soggetti beneficiari. 3-bis. Ai fini del presente regolamento, il valore convenzionale medio del coefficiente di trasformazione liquido-gas per il GNL, alle condizioni normali di 0° C e 1,01325 bar e' determinato in misura pari a 600.». |
| Art. 2
Disposizioni transitorie
1. I soggetti titolari di una infrastruttura per lo stoccaggio di GNL, che sono gia' in possesso di un codice ditta rilasciato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e che intendono effettuare l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 dicembre 2015, n. 225, come novellato dal presente regolamento, integrano la documentazione prevista dall'articolo 3-ter, commi 1, 2 e in particolare quella inerente agli strumenti di misura di cui al medesimo articolo 3-ter, comma 5 del regolamento n. 225 del 2015, come novellato dal presente regolamento, qualora la stessa documentazione non sia gia' in possesso della medesima Agenzia. 2. I soggetti gia' muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 26, comma 10, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che intendono effettuare l'attivita' di cui all'articolo 3-quater, comma 1, del regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 dicembre 2015, n. 225, come novellato dal presente regolamento, integrano la documentazione prevista dall'articolo 3-quater, comma 2, del regolamento n. 225 del 2015, come novellato dal presente regolamento, qualora la stessa non sia gia' in possesso della medesima Agenzia. |
| Art. 3
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 ottobre 2023
Il Ministro: Giorgetti Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 1496 |
|
|
|