Gazzetta n. 280 del 30 novembre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 25 ottobre 2023
Modalita' di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465 della Commissione del 14 luglio 2023, che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono sulla redditivita' economica dei produttori agricoli.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e in particolare l'art. 221, paragrafo 1;
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465 della Commissione del 14 luglio 2023 che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono sulla redditivita' economica dei produttori agricoli, mettendo a disposizione di alcuni Stati membri complessivo di euro 330.000.000 e destinando all'Italia, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, lettera k) l'importo di euro 60.547.380, con possibilita' di concedere un sostegno supplementare nazionale fino a un massimo del 200% dell'importo nazionale assegnato;
Vista la decisione di esecuzione C (2022)8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione, di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al Titolo V, Capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformita' dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 istitutiva del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale per gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamita' naturali e da avversita' atmosferiche di carattere eccezionale;
Visti, in particolare, gli articoli 5 e 6, del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 che stabiliscono gli interventi compensativi dei danni, attivabili nelle aree agricole delimitate dalle regioni e dalle province autonome, nonche' le procedure per la dichiarazione di eccezionalita' degli eventi avversi e le modalita' di prelevamento, riparto e trasferimento alle regioni delle risorse finanziarie disponibili nel Fondo di solidarieta' nazionale per l'erogazione degli aiuti;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, che consente alle imprese agricole che hanno subito danni dalla siccita' eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccita', di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 ed in particolare l'art. 12 «Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e disposizioni per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccita' verificatasi nel corso dell'anno 2022»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1 commi dal 515 al 518, con cui viene istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccita', finalizzato agli interventi di cui agli artt. 69, lettera f) e 76 del regolamento (UE) 2115/2021 e con cui vengono affidate ad Ismea le funzioni di soggetto gestore del Fondo, da esercitarsi attraverso una societa' di capitali dedicata;
Visto in particolare l'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, che stabilisce, tra l'altro, che i criteri e le modalita' di intervento del Fondo stesso siano definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 102/2004;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, concernente il regolamento recante i criteri e le modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto il decreto 30 dicembre 2022 del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 48 del 25 febbraio 2023, recante «Disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccita'»;
Visto il decreto 7 giugno 2023 del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste concernente il «Prelevamento dal fondo di solidarieta' nazionale e riparto tra le regioni e la Provincia autonoma di Trento assegnazione di euro 100.000.000,00 per gli interventi compensativi dei danni causati dalla siccita' 2022»;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e finanze 19 settembre 2023 con il quale e' disposto, a valere Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, il cofinanziamento nazionale, fino al 200% della somma assegnata all'Italia con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465 della Commissione del 14 luglio 2023;
Visti i decreti di declaratoria 12 settembre 2023, pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del 22 settembre 2023, con i quali e' stata dichiarata l'eccezionalita' delle alluvioni verificatesi nel mese di maggio 2023 nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, delimitando i relativi comuni;
Vista l'analisi condotta da ISMEA sulle stime previsionali delle perdite di redditivita' subite dai produttori agricoli per l'evento siccita' a livello nazionale e per l'evento alluvione, ivi compresi i collegati eventi franosi, nei territori, di cui ai sopracitati decreti di declaratoria 12 settembre 2023, delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana;
Considerato che le ripercussioni sui costi di produzione derivanti dalla pandemia di COVID-19 e dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, nonche' gli effetti derivanti dagli eventi metereologici avversi, hanno interessato l'intero settore agricolo italiano;
Considerato che, ai sensi del sopracitato regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465, gli aiuti sono assegnati sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengono conto delle perdite economiche subite dagli agricoltori interessati e garantiscono che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza;
Tenuto conto del carattere di eccezionalita' riconosciuto dalla Commissione europea per siccita' e inondazioni che hanno interessato il territorio italiano, in considerazione del quale, con l'art. 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465, sono stati assegnati all'Italia maggiori fondi rispetto al proprio peso relativo nel comparto agricolo;
Ritenuto di ripartire le risorse recate dal regolamento (UE) 2023/1465 e dal cofinanziamento nazionale, assicurato fino ad un importo massimo pari al 200% delle risorse dell'Unione, assegnando prioritariamente le risorse alle imprese agricole danneggiate dai sopracitati eventi alluvionali, ivi compresi i collegati eventi franosi, per un fabbisogno di euro 100 milioni e la restante dotazione finanziaria a parziale copertura del fabbisogno stimato per il sostegno delle imprese in cui le ripercussioni sui costi di produzione, sopra richiamate, hanno aggravato i danni derivanti dalla siccita' prolungatasi dalla campagna 2022, accertati nel decreto 7 giugno 2023 del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Considerato che gli aiuti di cui al presente decreto sono cumulabili con le altre misure di sostegno finanziate dal FEAGA e dal FEASR;
Considerato che occorre, tuttavia, evitare sovracompensazioni tenendo conto del sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o di regimi privati per far fronte alle perdite economiche subite dagli agricoltori colpiti dalle suddette avversita' metereologiche;
Considerato che, ai fini dell'art. 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1465, le spese sostenute in relazione ai pagamenti per il sostegno eccezionale agli agricoltori sono ammissibili all'aiuto dell'Unione solo se i pagamenti sono stati effettuati entro il 31 gennaio 2024;
Considerato che, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1465, in data 29 settembre 2023 il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ha notificato alla Commissione europea attraverso la piattaforma informatica ISAMM, con modulo 898, le prescritte informazioni dettagliate sull'attuazione nazionale del sostegno emergenziale, con particolare riguardo ai criteri utilizzati per determinare le modalita' di concessione degli aiuti;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 19 ottobre 2023;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione, finalita'
e risorse finanziarie

1. Il presente decreto individua i beneficiari del sostegno finanziario di emergenza di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465, richiamato in premessa, che ha assegnato all'Italia la somma complessiva di euro 60.547.380 di fondi unionali.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze 19 settembre 2023, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1465, le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono aumentate con un cofinanziamento nazionale, fino al 200% della somma assegnata all'Italia con il medesimo regolamento.
3. L'importo derivante dalle risorse di cui ai commi 1 e 2, per un fabbisogno di euro 100 milioni, e' assegnato prioritariamente per il sostegno delle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
4. L'importo residuo, derivante dalla differenza tra le risorse di cui ai commi 1 e 2 e l'importo assegnato ai sensi del comma 3, e' destinato al sostegno delle imprese in cui le ripercussioni sui costi di produzione registrati nel settore agricolo nel 2023, hanno aggravato i danni derivanti dalla siccita' prolungatasi dalla campagna 2022, come accertati nel decreto 7 giugno 2023 del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
5. I risparmi di spesa registrati per il sostegno alle imprese agricole di cui al comma 3 sono utilizzati per incrementare le risorse finanziarie per il sostegno delle imprese di cui al comma 4.
6. Le risorse disponibili sono ripartite tra i beneficiari in base ai sostegni quantificati ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, utilizzando prioritariamente le risorse di cui al comma 1 del presente articolo.
7. Gli eventuali risparmi di spesa relativi alla quota di cofinanziamento nazionale non utilizzata sono riversati al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
 
Allegato 1
SPECIFICHE TECNICHE PER L'ACQUISIZIONE E GEOLOCALIZZAZIONE DELLE AREE
ALLUVIONATE E GESTIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO
PER I PAGAMENTI NELL'AMBITO DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E
CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 66 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2116/2021.

Allegato 1 - decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023
convertito nella legge 31 luglio 2023, n. 100
Modalita' di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465
della Commissione del 14 luglio 2023 che prevede un sostegno
finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da problemi
specifici che incidono sulla redditivita' economica dei produttori
agricoli 1. Premessa
Il presente documento descrive le specifiche tecniche per l'acquisizione e geolocalizzazione delle aree alluvionate relative ai comuni colpiti dalla calamita' cosi' come definiti nell'ambito del decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023 convertito nella legge 31 luglio 2023, n. 100 nonche' il sistema di gestione e controllo ai fini dell'attuazione del sistema dei pagamenti nell'ambito del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465 della Commissione del 14 luglio 2023 che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono sulla redditivita' economica dei produttori agricoli. 2. Descrizione del prodotto
I layer «Aree alluvionate delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana», sono stati realizzati tramite il sistema di coordinate Gauss-Boaga che circoscrive le aree del territorio colpite dagli eventi catastrofici di cui al decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023 convertito nella legge 31 luglio 2023, n. 100. L'individuazione di queste aree viene eseguita tramite:
un processo di foto-restituzione eseguito utilizzando le immagini Sentinel 1 e Sentinel 2 relative ad acquisizioni immediatamente successive all'evento catastrofico;
un processo di foto-interpretazione delle immagini satellitari ad alta risoluzione disponibili nell'ambito del progetto Copernicus;
una acquisizione in campo delle aree tramite strumenti GPS;
un processo di foto-interpretazione con ortofoto con risoluzione pixel 20 cm utilizzati nell'ambito del SIPA.
Il risultato dell'acquisizione deve essere «geometricamente corretto» e «topologicamente corretto». 3. Contesto di riferimento
Il contesto di riferimento (componente grafico del sistema integrato di gestione e controllo) su cui si base il prodotto dei layer aree alluvionate delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, e' quello del SIPA di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 99707 del 1° marzo 2021 in quanto le informazioni acquisite dovranno essere utilizzate per la gestione di procedimenti amministrativi e oggettivi che operano nell'ambito delle parcelle riferimento del SIGC. Pertanto, gli archivi geo-spaziali di riferimento sono:
le parcelle di riferimento del SIPA rese disponibili da AGEA;
le ortofoto piu' recenti delle regioni rese a disposizione da AGEA con risoluzione pixel a 20 cm;
i fascicoli aziendali grafici 2023 (sui quali intersecano le domande geo-spaziali 2023) riscontrati nel sistema di gestione e controllo di AGEA ai sensi dell'art. 66 del regolamento (UE) n. 2116/2021.
4. Caratteristiche topologiche e geometriche I layer prodotti per le suddette tre regioni interessate devono essere corretti sia geometricamente che topologicamente seguendo le seguenti indicazioni:
non devono essere presenti poligoni sovrapposti;
le geometrie devono essere chiuse;
non devono essere presenti linee e punti all'interno di geometrie e neanche all'esterno;
non sono ammessi multi-poligoni, ovvero, ogni geometria deve essere auto-consistente;
non devono essere presenti «farfalle» e «bandiere» o «altro», ovvero, linee dello stesso poligono che si intersecano o estensioni di un poligono lineari;
la superficie minima rappresentabile deve essere superiore ai 200 mq;
sono da evitare poligoni a «ciambella», ovvero, poligoni che contengono altri poligoni al suo interno (Il poligono deve essere rappresentato da una copertura univoca del territorio colpito da alluvione e qualsiasi poligono al suo interno rappresenta l'area non colpita dall'evento catastrofico di quella porzione del territorio). 5. Metodologia di mappatura dei movimenti franosi del maggio 2023 nella Regione Emilia-Romagna
Per la mappatura degli eventi franosi verificatisi in Emilia-Romagna a seguito degli eventi meteorologici di maggio 2023, e' stato attivato un lavoro congiunto tra i servizi tecnici della Regione Emilia-Romagna ed AGEA.
I servizi tecnici regionali hanno individuato le zone sulle quali si sono verificati gli eventi franosi e sulla base di questa zonizzazione si sono svolte le rilevazioni di seguito descritte.
Per la Regione Emilia-Romagna, in considerazione del numero elevatissimo di movimenti franosi (diverse decine di migliaia), il lavoro tecnico congiunto e' stato necessariamente attivato mediante fotointerpretazione.
Questo e' stato possibile anche in considerazione della presenza per i territori interessati di un volo Agea realizzato in data successiva al 19 maggio 2023, data in cui si e' verificato l'ultimo evento alluvionale. Per l'individuazione delle frane viene inoltre utilizzata oltre l'ortofoto dell'anno 2023, come confronto pre-evento, anche l'immagine AGEA di archivio piu' recente (2020).
La metodologia utilizzata per la fotointerpretazione e' congruente con i requisiti del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) di Agea che permette al derivante strato tematico la perfetta integrazione con il detto SIGC. A tale scopo la legenda di classificazione dell'uso del suolo utilizzata per il Refresh AGEA e' stata integrata con un codice dedicato ai fenomeni franosi. 5.1 Immagini usate per la mappatura nella Regione Emilia-Romagna
Pre-evento:
Ortofoto AGEA 2020 con pixel a 20 cm;
post-evento:
Ortofoto AGEA 2023 (pixel 20 cm.) con data di volo posteriore al 19 maggio 2023;
foto satellitari Sentinel 2 (Programma Copernicus), utilizzate con post-elaborazione al fine di rilevare il Change NDVI, come indicazione di massima per individuare le aree colpite e poi procedere alla rilevazione puntuale delle aree franate. 5.2 Metodologia di lavorazione nella Regione Emilia-Romagna
La lavorazione integrata, secondo i criteri di ripercorribilita' e oggettivita' previsti dal SIGC, produce un layer finale integrato con la rappresentazione poligonale dei fenomeni franosi. Le lavorazioni sono state effettuate (prioritariamente sulle superfici delle aziende che hanno segnalato danni da frana, trasmesse dalla regione con specifico layer) su cinquantacinque comuni delle province di BO (otto comuni), FC (due comuni), MO (ventiquattro comuni), RN (tredici comuni) e RE (otto comuni), come da elenco seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

La metodologia operativa prevede i seguenti principali passaggi:
1. Per i comuni individuati, caricamento dello strato di change-detection derivante dalle elaborazioni Sentinel e dello strato delle consistenze aziendali delle aziende che hanno segnalato danni da frana;
2. Verifica tramite fotointerpretazione sulle ortofoto AGEA dell'effettiva presenza dell'evento franoso;
3. Poligonazione di tutti i movimenti franosi individuati che non siano gia' presenti nelle immagini di archivio (ortofoto AGEA 2020) con un codice dedicato (770-345 - movimenti franosi);
4. Produzione di uno specifico layer GIS finale integrato e disponibile sul SIPA (Sistema di identificazione delle parcelle agricole);
5. Successiva analisi dei dati per l'individuazione della superficie oggetto di movimenti franosi a livello comunale;
6. Metodologia di mappatura dei movimenti franosi del maggio 2023 nella Regione Marche.
Per la mappatura degli eventi franosi verificatisi nelle Marche a seguito degli eventi meteorologici di maggio 2023, e' stato attivato un lavoro congiunto tra i servizi tecnici della Regione Marche ed AGEA.
In tale ambito, sono state individuate, a livello geospaziale, le dichiarazioni perimetrali grafiche del piano di coltivazione grafico 2023 delle aziende interessate rilevate dalle immagini Sentinel di Copernicus e identificate attraverso i seguenti layer integrati:
isole grafiche ricadenti nelle aree con alluvione e fango integrate nel Sistema d'identificazione delle parcelle agricole (SIPA) ricadenti nella Regione Marche;
superfici grafiche ammissibili determinate da fotointerpretazione con immagini aree - risoluzione pixel a 20 cm ricadenti nelle «Parcelle di riferimento» del SIPA e ricadenti nelle aree rilevate da Sentinel Copernicus;
dichiarazioni perimetrali e macro-usi colturali dei fascicoli aziendali grafiche 2023 delle aziende agricole nei suddetti area georeferenziate;
rappresentazione geospaziale delle aree identificate dalla Protezione civile sugli eventi franosi nei comuni della Regione Marche di cui all'allegato I della legge n. 100/2023.
Le suddette rappresentazioni grafiche rappresentano il layer georefenziato e pre-costituito sul quale ricadranno le aziende agricole che saranno ammissibili al sostegno finanziario dell'emergenza di crisi relativamente agli eventi calamitosi purche' titolari di un fascicolo aziendale validato alla data del 15 maggio 2023 nell'ambito del Sistema integrato di gestione e controllo di Agea. 7. Metodologia di mappatura dei movimenti franosi del maggio 2023 nella Regione Toscana
Per la mappatura degli eventi franosi verificatisi in Toscana a seguito degli eventi meteorologici di maggio 2023, e' stato attivato un lavoro congiunto tra i servizi tecnici della Regione Toscana ed AGEA.
In tale ambito, sono state individuate, a livello geospaziale, le dichiarazioni perimetrali grafiche del piano di coltivazione grafico 2023 delle aziende interessate rilevate dalle immagini Sentinel di Copernicus e identificate attraverso i seguenti layer integrati:
isole grafiche ricadenti nelle aree con alluvione e fango integrate nel Sistema d'identificazione delle parcelle agricole (SIPA) ricadenti nella regione Toscana;
superfici grafiche ammissibili determinate da fotointerpretazione con immagini aree - risoluzione pixel a 20 cm ricadenti nelle «Parcelle di riferimento» del SIPA e ricadenti nelle aree rilevate da Sentinel Copernicus;
dichiarazioni perimetrali e macro-usi colturali dei fascicoli aziendali grafiche 2023 delle aziende agricole nei suddetti area georeferenziate;
rappresentazione geospaziale delle aree identificate dalla Protezione civile sugli eventi franosi nei comuni della Regione Toscana di cui all'allegato I della legge n. 100/2023.
Le suddette rappresentazioni grafiche rappresentano il layer georefenziato e pre-costituito sul quale ricadranno le aziende agricole che saranno ammissibili al sostegno finanziario dell'emergenza di crisi relativamente agli eventi calamitosi purche' titolari di un fascicolo aziendale validato alla data del 15 maggio 2023 nell'ambito del Sistema integrato di gestione e controllo di Agea. 8. Metodologia di controllo e di pagamento del sostegno
8.1 Aziende agricole alluvionate ricadenti nelle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana.
I beneficiari del sostegno sono gli agricoltori le cui superfici agricole relativamente ai macro-usi seminativi, colture specializzate (arboreti e vigneti) e pascoli e prati permanenti e risultanti nel fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, validato alla data del 15 maggio 2023, intersecano a livello geospaziale i suddetti 3 layer integrati rispettivamente pre-costituti.
Importo ad ettaro:
a) Pascolo e prati permanenti euro 130/ha;
b) Seminativi euro 380/ha;
c) Colture specializzate (arboreti e vigneti) euro 1500/ha.
I controlli sono eseguiti a livello geospaziale essendo tali agricoltori ricadenti nell'ambito di layer pre-costituiti e rientranti nei processi prettamente integrati del sistema di gestione e controllo di Agea ai sensi dell'art. 66 del regolamento (UE) n. 2116/2021.
8.2 Aziende agricole colpite dalla siccita' 2022 accertati dal decreto ministeriale 7 giugno 2023.
I beneficiari del sostegno sono gli agricoltori che hanno subito danni in conseguenza della siccita' prolungatasi dalla campagna 2022, come accertati nel decreto 7 giugno 2023 del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e in relazione alle superfici agricole presenti nel fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, validato alla data del 15 maggio 2023.
Il calcolo del sostegno avviene come segue:
le regioni interessate hanno istruito le singole domande presentate dagli agricoltori, determinando il danno subito, calcolato dalla differenza tra i seguenti valori:
1. la produzione media ottenuta nel triennio precedente l'evento o della produzione media del quinquennio precedente, togliendo l'anno con la produzione piu' elevata e quello con la produzione piu' bassa, per il prezzo medio di vendita ottenuto nel periodo considerato;
2. il quantitativo di produzione agricola ottenuta nel periodo cui si e' verificata la siccita', moltiplicato il prezzo medio di vendita ricavato;
a conclusione dell'istruttoria delle singole domande, le regioni hanno determinato, tra l'altro, il danno subito dalle singole imprese, calcolato come sopra indicato, preso a riferimento per l'erogazione del contributo attivato attraverso la riserva di crisi (regolamento (UE) 2023/1465 del 14 luglio 2023).
I controlli sono eseguiti anche a livello geospaziale essendo tali agricoltori titolari di una domanda di aiuto presentata e istruita dalle rispettive regioni competenti e titolari di un fascicolo aziendale rientrante nei processi prettamente integrati del sistema di gestione e controllo di Agea ai sensi dell'art. 66 del regolamento (UE) n. 2116/2021.
Nel caso in cui ci sia una discordanza in negativo tra la superficie ammissibile nell'ambito del fascicolo aziendale presentato nell'anno 2022 e quella oggetto del fascicolo aziendale alla data del 15 maggio 2023, il sostegno viene ridotto proporzionalmente.

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Modello elenchi oneri informativi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252

Modalita' di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465 della Commissione del 14 luglio 2023 che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono sulla redditivita' economica dei produttori agricoli. Oneri eliminati
Il presente decreto non elimina oneri informativi. Oneri introdotti
Il presente decreto non introduce oneri informativi.
 
Art. 2

Beneficiari

1. Sono beneficiari del sostegno di cui all'art. 1, comma 3, gli agricoltori che conducono superfici agricole comprese nello strato informativo grafico, determinato con la metodologia di cui all'allegato 1 facente parte integrante del presente decreto, ricadente nei territori di cui ai decreti di declaratoria 12 settembre 2023 citati in premessa, delimitati dalle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e risultanti nel fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, alla data del 15 maggio 2023.
2. L'aiuto di cui al comma 1 e' corrisposto considerando gli ettari di superficie agricola utilizzata riferiti alle parcelle agricole che intersecano totalmente o parzialmente la delimitazione determinata con la metodologia di cui all'allegato 1.
3. Sono beneficiari del sostegno di cui all'art. 1, comma 4, gli agricoltori che hanno subito danni in conseguenza della siccita' prolungatasi dalla campagna 2022, accertati nel decreto 7 giugno 2023 del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e in relazione alle superfici agricole presenti nel fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, alla data del 15 maggio 2023.
4. Gli agricoltori rientranti sia nella fattispecie di cui al comma 1 sia nella fattispecie di cui al comma 3, beneficiano del solo sostegno relativo alla fattispecie che riconosce il maggiore importo.
5. I danni accertati in eccedenza al ristoro derivante dal sostegno spettante ai sensi del presente decreto possono essere compensati nell'ambito degli altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o di regimi privati utilizzati al medesimo scopo.
6. Al fine di evitare sovracompensazioni, gli altri strumenti, nazionali o dell'Unione o di regimi privati, destinati al ristoro delle medesime perdite di redditivita', nella quantificazione dei rispettivi sostegni o indennizzi, tengono conto degli importi gia' riconosciuti ai sensi dell'art. 3.
 
Art. 3

Quantificazione del sostegno

1. Il sostegno di cui all'art. 1, comma 3, e' calcolato con riferimento alle superfici di cui all'art. 2, comma 1, e dei seguenti importi unitari massimi stabiliti per tipologia di superficie:
a) pascolo e prati permanenti euro 130/ha;
b) seminativi euro 380/ha;
c) colture permanenti euro 1.500/ha.
2. Il sostegno di cui all'art. 1, comma 4, e' parametrato al danno accertato dalle regioni e province autonome e riportato nel decreto 7 giugno 2023 del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e, in caso in cui la superficie agricola a disposizione dell'agricoltore al 15 maggio 2023 risultante nel fascicolo aziendale, sia inferiore a quella risultante nel fascicolo aziendale della medesima azienda al 15 maggio 2022, il sostegno e' ridotto nella medesima percentuale di riduzione della superficie agricola. In quest'ultimo caso, qualora il danno accertato ricada su superfici agricole site in piu' regioni, il sostegno e' ridotto della medesima percentuale applicata all'importo complessivo del danno. In conformita' alle disposizioni di cui al decreto 7 giugno 2023 del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, l'importo pari al 40% delle risorse destinate alla siccita', e' ripartito in maniera proporzionale al danno aziendale accertato, il restante importo pari al 60% delle risorse destinate alla siccita', e' ripartito in maniera proporzionale al danno accertato tra le aziende che hanno superfici agricole ricadenti nei territori nei quali nel periodo considerato e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico e precisamente quelli delle seguenti Regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio.
3. Effettuate le compensazioni di cui all'art. 1, comma 5, nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 1 non sono sufficienti per assicurare il sostegno quantificato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, si procede con le riduzioni lineari rese necessarie dalle rispettive disponibilita' finanziarie.
 
Art. 4

Istruttoria

1. L'organismo pagatore AGEA provvede all'istruttoria dei procedimenti, ai relativi controlli e all'esecuzione dei pagamenti del ristoro entro il 31 gennaio 2024, sulla base delle disposizioni impartite da AGEA Coordinamento con apposita circolare.
 
Art. 5

Comitato di monitoraggio

1. Per la verifica dell'efficacia delle misure finanziate con il presente decreto e' istituito il Comitato di monitoraggio composto da rappresentanti di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di AGEA, della Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e di un rappresentante ciascuno per le Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana.
2. Con decreto del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale sono nominati, su designazione delle rispettive amministrazioni, i componenti del Comitato di cui al comma 1 e definite le metodologie per rilevare l'impatto delle misure finanziate con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del regolamento (UE) 2023/1465.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 ottobre 2023

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1521