Gazzetta n. 280 del 30 novembre 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2023 |
Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 - Soppressione dell'Agenzia per la coesione e trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 24-bis, relativo al Dipartimento per le politiche di coesione; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'articolo 10, che ha istituito l'Agenzia per la coesione territoriale e ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia medesima; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014, recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, con il quale si e' provveduto alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, costituendo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e presso l'Agenzia per la coesione territoriale il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, il quale, in attuazione del citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, ha disciplinato il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, delle unita' di personale di ruolo e dei rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata, nonche' delle risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, con il quale e' stato istituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le politiche di coesione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2015, recante l'approvazione del regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la coesione territoriale, e in particolare le tabelle A e B, che costituiscono parte integrante del medesimo regolamento e indicano la dotazione organica, rispettivamente per il personale dirigenziale pari a due dirigenti di prima fascia e diciannove dirigenti di seconda fascia, nonche' per il personale appartenente alle qualifiche professionali, pari a complessive centosettantanove unita'; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»; Visto, in particolare, l'articolo 50, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 13 del 2023, il quale prevede che, al fine di assicurare un piu' efficace perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, di rafforzare l'attivita' di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali e comunitarie, nonche' di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR, a decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui al successivo comma 2, l'Agenzia per la coesione territoriale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e' soppressa e l'esercizio delle relative funzioni e' attribuito al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto, altresi', il secondo periodo del predetto comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 13 del 2023, il quale stabilisce che le risorse umane da trasferire includono il personale di ruolo dirigenziale e non dirigenziale, nonche' il personale con contratto di lavoro a tempo determinato, entro i limiti del contratto in essere, che risulta in servizio presso l'Agenzia per la coesione territoriale alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; Visto, altresi', il comma 2 del predetto articolo 50 del decreto-legge n. 13 del 2023, il quale stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, nonche' alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse, individuando altresi' la data a decorrere dalla quale transitano i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni gia' di titolarita' dell'Agenzia per la coesione territoriale, nonche' le unita' di personale; Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione» e, in particolare, gli articoli 10, comma 11, e 22, comma 1, lettera a); Considerato che il suddetto articolo 22, comma 1, lettera a) dispone l'abrogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 7-quater, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, pari a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 e concernente il finanziamento delle Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo delle ZES e delle attivita' dell'Agenzia per la coesione territoriale a supporto dei medesimi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, recante «Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale»; Visto il contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018), sottoscritto in data 13 luglio 2016, e in particolare l'articolo 3, il quale prevede che il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni centrali comprende, tra l'altro, il personale non dirigente dell'Agenzia per la coesione territoriale, e l'articolo 7, il quale dispone che l'area delle Funzioni centrali comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni centrali di cui al citato articolo 3; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area Funzioni centrali per il triennio 2016 - 2018, sottoscritto il 9 marzo 2020, e in particolare la «Sezione dirigenti» ed il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016 - 2018, sottoscritto l'11 marzo 2022, dai quali si evince la corrispondenza professionale tra il personale dirigente delle predette aree; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019 - 2021, sottoscritto il 9 maggio 2022; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016 - 2018, sottoscritto il 7 ottobre 2022; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Alfredo Mantovano, e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ravvisata la necessita' di individuare le risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per la coesione territoriale da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la nota dell'Agenzia per la coesione territoriale prot. n. 30614 del 27 ottobre 2023, con la quale sono individuate le risorse umane da trasferire in attuazione del citato articolo 50 del decreto-legge n. 13 del 2023, pari a sedici dirigenti di seconda fascia, di cui due con incarico dirigenziale di prima fascia, 116 unita' di personale non dirigenziale, di cui sessantacinque di area III, 47 di area II e 4 di area I, nonche' 7 unita' di personale a tempo determinato; Ravvisata, conseguentemente, la necessita' di incrementare i posti di funzione previsti per il Dipartimento per le politiche di coesione; Tenuto conto del personale dirigenziale dell'Agenzia per la coesione territoriale, nonche' dei posti di funzione effettivamente ricoperti; Ritenuto necessario adeguare l'organizzazione del Dipartimento per le politiche di coesione e ridefinirne i compiti, alla luce di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto-legge n. 13 del 2023, incrementandone l'articolazione da due a cinque Uffici di livello generale e da quattro a diciotto Servizi di livello dirigenziale non generale, al fine di innalzare il complessivo livello di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; Ritenuto necessario, a tal fine, provvedere alla soppressione di due posizioni di seconda fascia per consentire la costituzione di una posizione di prima fascia, garantendo l'invarianza finanziaria; Rilevata, altresi', la necessita' di ridenominare il predetto Dipartimento in «Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud»; Informate le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1
Soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale
1. In attuazione dell'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, di seguito denominato decreto-legge, a decorrere dal 1° dicembre 2023 l'Agenzia per la coesione territoriale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e' soppressa. |
| TABELLA 1 CONTINGENTE NUMERICO DI PERSONALE DI RUOLO CON QUALIFICA DIRIGENZIALE DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
============================================== | QUALIFICHE DIRIGENZIALI | +====================================+=======+ |Dirigenti di prima fascia posizioni | 2 | +------------------------------------+-------+ |Dirigenti di seconda fascia | 16 | +------------------------------------+-------+
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| Art. 2
Trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie
1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 1, l'esercizio delle funzioni assegnate all'Agenzia per la coesione territoriale e' attribuito al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto disposto dai successivi articoli. |
| Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 3 Trasferimento del personale dell'Agenzia per la coesione territoriale
1. In attuazione dell'articolo 50, comma 1, del decreto-legge, il personale dell'Agenzia per la coesione territoriale e' trasferito nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di due posizioni di livello dirigenziale generale, sedici posizioni dirigenziali di livello non generale e centosedici unita' di personale non dirigenziale. 2. La dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, determinata da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2023, e' incrementata di sedici posti di seconda fascia e di due posti di prima fascia (cfr. tabella 1). 3. La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri relativa al personale non dirigenziale e' rideterminata in aumento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, in misura corrispondente al contingente di personale di cui alla tabella 2. A tal fine si procede in base alle tabelle di equiparazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015. 4. Nelle more dell'entrata in vigore del presente decreto, al personale dirigenziale trasferito ai sensi del comma 1 continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data del 25 febbraio 2023. Successivamente all'adozione del presente decreto e per gli anni 2023, 2024 e 2025, nell'ambito del Dipartimento per le politiche di coesione e' possibile conferire, in deroga ai contingenti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 303 del 1999 e all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, un numero di incarichi dirigenziali pari a quelli che risultano conferiti presso l'Agenzia per la coesione territoriale alla data del 25 febbraio 2023 rispettivamente ai sensi dei commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando l'aumento del numero massimo di incarichi conferibili a dirigenti di prestito o ad estranei alla dirigenza quale conseguenza dell'aumento della dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. 5. Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del comma 1 si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e viene corrisposto un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. |
| Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 4 Trasferimento dei contratti di lavoro a tempo determinato, di lavoro autonomo, dei contratti di collaborazione e delle relative risorse finanziarie.
1. In attuazione dell'articolo 50, comma 1, del decreto-legge, e' altresi' trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato che risulta in servizio presso l'Agenzia per la coesione territoriale alla data del 25 febbraio 2023, entro i limiti del contratto in essere (cfr. tabella 3). 2. In attuazione dell'articolo 50, comma 6, del decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri subentra nella titolarita' dei rapporti relativi ai contratti di lavoro autonomo e ai contratti di collaborazione in corso alla data del 25 febbraio 2023, fino alla loro naturale scadenza, se confermati entro trenta giorni dalla data di cui all'articolo 1. 3. In attuazione dell'articolo 50, comma 8, del decreto-legge, gli incarichi conferiti, a qualsiasi titolo, ai componenti del Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, sono mantenuti fino alla data di cessazione delle attivita' dell'Agenzia per la coesione territoriale di cui all'articolo 1, ovvero fino alla loro naturale scadenza, se anteriore. Limitatamente ai componenti del Nucleo di verifica e controllo addetti, alla data del 21 aprile 2023, allo svolgimento delle attivita' di controllo di programmi e progetti di investimento pubblici e di Autorita' di audit, gli incarichi sono mantenuti fino alla data di conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 10 del predetto articolo 50, ovvero fino alla loro naturale conclusione, se anteriore. |
| Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 5
Trasferimento delle risorse finanziarie relative al personale
1. Le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico fisso ed accessorio del personale dell'Agenzia per la coesione territoriale, come rideterminato per effetto del trasferimento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' le risorse finanziarie relative al personale a tempo determinato e ai compensi dei componenti del NUVEC, sono quantificate complessivamente in euro 3.290.362 per il 2023 ed in euro 15.661.842 annui a decorrere dal 2024 (cfr. tabelle 4-5-6). 2. Fino all'effettivo trasferimento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri del personale trasferito dall'Agenzia per la coesione territoriale, la medesima Agenzia continua ad erogare il trattamento economico fisso, continuativo ed accessorio al suddetto personale, con imputazione a valere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a fronte dei corrispondenti trasferimenti delle risorse da parte del suddetto Ministero a favore dell'Agenzia. 3. A seguito della comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri del trasferimento del personale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al comma 1 relative all'anno 2023 sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al netto di quelle gia' erogate nel medesimo anno. 4. Le risorse dei Fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima e di seconda fascia dell'Agenzia della coesione, come derivanti dall'ultima certificazione disponibile, confluiscono interamente nei corrispondenti Fondi del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. 5. Fino alla data di cessazione delle attivita' dell'Agenzia per la coesione territoriale di cui all'articolo 1, la medesima Agenzia provvede alla corresponsione del trattamento economico relativo ai componenti del NUVEC, con imputazione a valere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito dei corrispondenti trasferimenti delle risorse da parte del suddetto Ministero a favore dell'Agenzia. |
| Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 6 Trasferimento delle risorse finanziarie relative alle spese di funzionamento e ai beni strumentali
1. Le risorse relative alle spese di funzionamento, ivi comprese le locazioni passive, quantificate in euro 591.667 per il 2023 ed euro 7.100.000 a decorrere dal 2024 (cfr. tabella 6), sono trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Sono altresi' trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a titolo gratuito, in relazione al personale transitato nei propri ruoli, i beni strumentali in dotazione all'Agenzia per la coesione territoriale, compresi quelli in dotazione al NUVEC. 3. L'individuazione analitica dei beni da trasferire avviene sulla base di un verbale redatto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate. Il Consegnatario della Presidenza del Consiglio dei ministri da' atto della presa in carico dei beni strumentali trasferiti apportando le relative variazioni alla consistenza patrimoniale nelle proprie scritture contabili. Gli effetti del trasferimento dei beni di cui al comma 2 decorrono dal 15 dicembre 2023. |
| Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 7 Gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche in materia di sviluppo e coesione e supporto ai Commissari straordinari del Governo delle ZES.
1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 1, la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche di sviluppo e coesione e' trasferita al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Le risorse relative al Fondo di sostegno ai Comuni marginali, quantificate complessivamente in euro 268.000.000, di cui euro 105.000.000 in conto competenza ed euro 163.000.000 in conto residui (cfr. tabella 6), sono trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri, se non gia' trasferite all'Agenzia per la coesione. 3. Le risorse relative alle spese per il supporto ai Commissari straordinari del Governo delle ZES, quantificate in euro 366.667 per l'anno 2023 (cfr. tabella 6), sono trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri. |
| Art. 8 Contabilita' speciale aperta per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea e degli interventi complementari alla programmazione finanziaria.
1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 1, la contabilita' speciale nr. 5952, denominata «AG-COES-Fondi-UE-FDR-L-183-87», aperta a favore dell'Agenzia per la coesione, al fine di gestire gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e quelli complementari alla programmazione comunitaria, e' assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche di coesione, che succede alla soppressa Agenzia per la coesione. |
| Art. 9
Ulteriori disposizioni
1. Le risorse giacenti sul conto corrente dell'Agenzia per la coesione sono trasferite al conto corrente di tesoreria n. 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi. |
| Art. 10 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012
1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 1, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 2, lettera m-bis), dopo la parola «coesione» sono aggiunte le seguenti: «e per il sud»; b) l'articolo 24-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 24-bis (Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud). - 1. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud e' la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell'area funzionale relativa alla promozione e al coordinamento delle politiche di coesione e delle politiche per il sud. 2. Il Dipartimento cura il coordinamento della programmazione e dell'attuazione delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali ed europee, nonche' l'integrazione tra le politiche di coesione e i fondi tematici europei e gli interventi finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno e al riequilibrio territoriale. 3. Il Dipartimento cura, altresi', il raccordo con le amministrazioni statali e regionali per la predisposizione della programmazione strategica e finanziaria delle risorse della politica di coesione europea e nazionale, anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo, di programmazione ed individuazione degli interventi relativi all'impiego dei fondi della politica di coesione europea, delle risorse complementari e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, da realizzare in forma integrata con i fondi tematici europei. 4. Il Dipartimento, inoltre, cura la sorveglianza, il monitoraggio rafforzato e la valutazione dei programmi e degli interventi finanziati dalla politica di coesione europea, dalle risorse complementari e dal Fondo per lo sviluppo della coesione; raccoglie ed elabora, in raccordo con le amministrazioni competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi della politica di coesione europea e nazionale, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. 5. Il Dipartimento realizza azioni di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi finanziati dai fondi europei o nazionali della politica di coesione attraverso apposite iniziative per l'accelerazione e la realizzazione degli interventi e attraverso il rafforzamento della capacita' amministrativa. Promuove il miglioramento della qualita', della tempestivita', dell'efficacia e della trasparenza delle attivita' di programmazione e attuazione degli interventi. 6. Il Dipartimento puo' assumere le funzioni dirette di Autorita' di gestione di programmi o di specifici progetti anche a carattere sperimentale, nonche' di coordinamento e attuazione delle misure di competenza finanziate dai fondi tematici europei e dalle corrispondenti misure nazionali complementari. 7. Il Dipartimento, inoltre, supporta il Presidente del Consiglio dei ministri o l'autorita' politica delegata in materia di politiche di coesione e per il sud nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di coesione e di verifica della loro realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione; cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 6, comma 6, del citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione; puo' avvalersi, per rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 88 del 2011, nonche' per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del citato decreto legislativo n. 88 del 2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; promuove il ricorso alle modalita' di attuazione di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 88 del 2011 e di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 8. Il Dipartimento si articola in non piu' di cinque uffici dirigenziali generali e non piu' di diciotto servizi. Presso il Dipartimento opera il Nucleo per le politiche di coesione («NUPC»), di cui all'articolo 50, comma 10, dell'articolo del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.». |
| Art. 11
Disposizioni finali
1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto e' adottato il decreto di organizzazione interna del Dipartimento per le politiche di coesione di cui al presente decreto. 2. L'attuale organizzazione del Dipartimento per le politiche di coesione resta ferma sino alla data di registrazione, da parte dei competenti organi, del decreto di organizzazione interna di cui al comma 1. 3. Le tabelle dalla numero 1 alla numero 6 costituiscono parte integrante del presente decreto. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 novembre 2023
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri: Il Sottosegretario di Stato Mantovano
Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3020 |
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