Gazzetta n. 279 del 29 novembre 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 20 novembre 2023 |
Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2024. Valore della percentuale di variazione - anno 2023. Valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2022. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno; Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno; Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni; Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni; Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto 10 novembre 2022 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 271 del 19 novembre 2022) concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2022 e valore definitivo per l'anno 2021»; Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connesse, prevede che la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non puo' risultare inferiore a zero; Visto l'art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante disposizioni in materia di «Anticipo conguaglio di perequazione nell'anno 2023»; Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 7 novembre 2023, dalla quale si rileva che: la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio-dicembre 2021 ed il periodo gennaio-dicembre 2022 e' risultata pari a +8,1; la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio-dicembre 2022 ed il periodo gennaio-dicembre 2023 e' risultata pari a +5,4 ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 una variazione dell'indice pari rispettivamente a -0,1, -0,2 e +0,1; Considerata la necessita': di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2023; di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2024, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023; di indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale;
Decreta:
Art. 1
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 e' determinata in misura pari a +8,1 dal 1° gennaio 2023. |
| Art. 2
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2023 e' determinata in misura pari a +5,4 dal 1° gennaio 2024, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. |
| Art. 3
Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 novembre 2023
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone |
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