Gazzetta n. 279 del 29 novembre 2023 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI |
COMUNICATO |
Statuto del Partito Campobase |
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Art. 1
Denominazione e simbolo
A far data dal 4 marzo 2023 «CAMPOBASE» assume la forma partito, contraddistinto dal simbolo cosi' descritto: «Nel cerchio in campo verde e' rappresentata una "T" in stampatello maiuscolo inclinata leggermente verso sinistra con contorno e sfondo bianco. La linea orizzontale che compone la lettera "T" contiene la scritta in stampatello di colore verde "CamPObase". La linea verticale che compone la lettera "T" e' divisa a tre quarti da una linea verde e nella parte inferiore e' sfumata tra i due colori bianco e verde» (allegato 1). |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Sede
Campobase ha sede in Trento, attualmente in vicolo dell'Adige n. 9. Lo spostamento dell'indirizzo nell'ambito del Comune di Trento potra' avvenire senza modifica statutaria, con delibera del direttivo. |
| Art. 3
Carattere e scopo
Campobase ha carattere volontario, non ha scopo di lucro e si propone di promuovere, anche attraverso l'azione politica e di governo: a) valori di coesione sociale, di inclusione e di solidarismo; b) una nuova forma di rapporto tra le citta' e le valli che garantisca una adeguata rappresentativita' e risorse commisurate ai bisogni; c) uno sviluppo sostenibile che tenga conto delle peculiarita' del territorio trentino nelle sue multiformi configurazioni e delle esperienze della mutualita' e la cooperazione; d) scelte sulla scuola, la sanita', la cultura, l'economia, il turismo, lo sport, la ricerca, il territorio, la transizione ecologica, che rifuggano da particolarismi e da settarismi e che si fondino sul buon senso e sulla concretezza; e) la sussidiarieta' come criterio di competenza di buona amministrazione; f) i diritti umani, civili, sociali e politici; g) la tutela dell'autonomia, con riferimento all'identita' politica, storica e culturale locale, anche in relazione ai temi della convivenza nel territorio regionale, ed ai legami storici e culturali con il mondo altoatesino, mitteleuropeo e l'Europa, che vanno rafforzati nella convinzione che senza di essi l'autonomia trentina e' a rischio; h) il confronto ed il rapporto con tutte le forze sociali, culturali e politiche autonomiste e della tradizione popolare, liberaldemocratica ed ecologista, che condividano obiettivi analoghi. A tal fine intende raccogliere chi ritenga di mettere a disposizione le proprie competenze e la propria passione politica al fine di promuovere le iniziative che garantiscano condizioni di vita adeguate e opportunita' di lavoro a tutta la popolazione che ha fatto del Trentino, per nascita, per scelta o per necessita', il suo luogo di elezione. Campobase potra', allo scopo di cui sopra, promuovere e organizzare tutte quelle iniziative scientifiche, culturali e politiche, tra cui corsi di formazione politica, che siano ritenute opportune. |
| Art. 4
Finanziamento
Il finanziamento del partito e' costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle «quote di iscrizione», dalle erogazioni liberali degli eletti e dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento. |
| Art. 5
Requisiti e ammissione degli associati
Possono essere associati quanti condividano le finalita' e siano interessati all'attivita' di Campobase. Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota annuale, il cui importo e' fissato annualmente dal direttivo. L'ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati. L'accettazione della domanda di ammissione a Campobase dei nuovi associati e' deliberata a maggioranza di voti dal direttivo e ha effetto dalla data della deliberazione. Il direttivo puo' accogliere l'adesione di sostenitori che forniscano sostegno in qualsiasi forma alle attivita' di Campobase; nonche' nominare associati onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita di Campobase. I sostenitori e gli associati onorari non hanno diritto di voto. |
| Art. 6
Quote di iscrizione
Le quote annuali di Campobase devono essere versate entro il mese di febbraio di ogni anno. Le quote versate non sono in alcun modo restituibili, ne' in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo ne' in caso di scioglimento di Campobase, ne' sono trasmissibili. |
| Art. 7
Diritti e doveri degli associati
Gli associati hanno parita' di diritti, compreso quello di voto. La partecipazione alle attivita' di Campobase ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalita' che Campobase si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno predisposti dal direttivo e approvati dal comitato provinciale e la cui osservanza e' obbligatoria per gli associati. Il numero degli associati e' illimitato. Ogni associato puo' proporre progetti e iniziative da sottoporre al direttivo. Campobase si impegna a rispettare nei confronti degli associati tutte le norme in materia di privacy, fatte salve le disposizioni di legge in materia di trasparenza dei partiti. |
| Art. 8
Perdita della qualifica di associato
La qualita' di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del direttivo. Tale qualita', oltre che per morte, si perde per dimissioni previa comunicazione scritta al direttivo. Esse hanno efficacia dall'inizio del mese successivo a quello nel quale il Direttivo riceve la comunicazione. |
| Art. 9
Infrazioni disciplinari - Misure disciplinari
Le misure disciplinari sono: a) il richiamo; b) la sospensione; c) l'espulsione. Le misure disciplinari sono comminate dal Comitato dei garanti con facolta' di ricorso al comitato provinciale. Il richiamo e' una dichiarazione scritta e motivata di deplorazione e di biasimo ed e' inflitta per lievi trasgressioni ai doveri morali e politici. La sospensione e' applicata per trasgressioni ai doveri morali e politici che l'appartenenza al partito comporta. Essa non puo' superare la durata di dodici mesi. Essa, qualora confermata in seconda istanza, comporta la decadenza dalle cariche di partito. L'espulsione e' inflitta per gravi violazioni dei doveri morali e politici che arrechino grave pregiudizio al partito o per il mancato pagamento delle quote associative o dei contributi dovuti al partito. Essa, qualora confermata in seconda istanza, comporta la decadenza dalle cariche di partito. Le domande di riammissione al partito degli aderenti espulsi non possono essere presentate prima di un anno dall'espulsione. Sulle domande devono esprimere parere favorevole gli organi che hanno comminato l'espulsione. L'aderente riammesso non potra' ricoprire cariche nel partito se non dopo dodici mesi dalla riammissione. |
| Art. 10
Procedimento disciplinare
Il Comitato dei garanti, organo di prima istanza, puo' procedere d'ufficio ovvero su istanza scritta di almeno 10 aderenti o degli organi esecutivi del partito. Contro la decisione del Comitato dei garanti e' ammesso il ricorso al comitato provinciale, organo di seconda istanza, che decide in via definitiva. E' garantita la difesa dell'associato sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio. Il presidente del Comitato dei garanti contesta agli associati interessati, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta certificata gli addebiti, comunicando anche il contenuto della denuncia o del ricorso eventuali. Entro il termine di venti giorni dal ricevimento della contestazione, l'associato puo' presentare, tramite raccomandata a/r, posta certificata o depositare nella segreteria del partito, una memoria scritta e/o chiedere di essere sentito personalmente. Il Comitato dei garanti emette la decisione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dei venti giorni di cui al precedente capoverso o, nel caso l'aderente si difenda, dal ricevimento della memoria difensiva e/o dall'audizione dell'interessato. L'impugnazione delle decisioni di prima istanza va proposta al comitato provinciale, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione, tramite raccomandata a/r o posta certificata. Il comitato provinciale decide entro sessanta giorni dal ricevimento dell'impugnazione. Il mancato ricorso contro la decisione del Comitato dei garanti rende esecutiva la decisione. Per la validita' delle decisioni e' necessaria la maggioranza dei componenti di ogni organo giudicante. Tutti i termini per l'inoltro e l'esame dei ricorsi e per la impugnazione delle decisioni degli organi di garanzia statutaria (Comitato dei garanti, comitato provinciale) sono sospesi dal 15 luglio al 15 settembre, dal 22 dicembre al 6 gennaio e per trenta giorni in occasione delle elezioni amministrative, regionali/provinciali, politiche ed europee, nonche' dei congressi del partito. |
| Art. 11
Organi di Campobase
Sono organi di Campobase: a) l'assemblea degli associati; b) il segretario politico; c) il comitato provinciale; d) il direttivo; e) il presidente; f) il tesoriere; g) assemblee, coordinatori e coordinamenti di valle; h) assemblee, coordinatori e coordinamenti comunali; i) l'organo di controllo; j) il Comitato dei garanti. Tutte le cariche sono gratuite, fatti salvi rimborsi per spese documentate e preventivamente approvate dal direttivo. E' fatto obbligo ai componenti degli organi collegiali di partecipare alle riunioni. Qualora un componente non partecipi a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo e' considerato dimissionario. In tutte le elezioni degli organi associativi, in caso di parita' di voti sara' preferito il candidato piu' giovane. |
| Art. 12
Assemblea
L'assemblea e' composta da tutti gli associati iscritti almeno un mese prima del giorno fissato per l'adunanza (fatto salvo diverso termine fissato dal direttivo in sede di convocazione), rappresenta l'universalita' degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformita' della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti. E' ammessa da parte del segretario politico la indizione della seduta in videoconferenza o in modalita' mista mediante idonea piattaforma, su delibera assunta con il voto dei 3/5 dei componenti del direttivo. |
| Art. 13
Convocazione dell'assemblea
L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Direttivo almeno due volte all'anno, entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il giorno 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e, ove occorra, per la nomina delle cariche associative, che avverra' di norma ogni tre anni. L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il direttivo ne ravvisi la necessita' o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. |
| Art. 14
Modalita' di convocazione
Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo mail, all'indirizzo comunicato dall'associato, almeno sette giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione potra' fissare anche la data per la seconda convocazione, che non potra' svolgersi prima che siano trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima. |
| Art. 15
Deliberazioni dell'assemblea
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese, salvo quanto previsto per le modifiche dello statuto, del simbolo e della denominazione, a maggioranza di voti dei presenti purche' essi siano, in prima convocazione, almeno la meta' degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione la deliberazione e' valida a maggioranza di voti dei presenti qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilita' i componenti del direttivo non hanno voto. Nell'assemblea ogni associato ha diritto ad un voto. Ogni associato avente diritto di voto puo' farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto di voto mediante delega scritta. Ogni associato non puo' essere portatore di piu' di una delega. Non sono ammessi voti per corrispondenza. |
| Art. 16
Presidenza dell'assemblea
L'assemblea e' presieduta dal presidente del partito o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi da un associato eletto dall'assemblea. Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale. |
| Art. 17
Modalita' di votazione dell'assemblea
L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; ove si tratti di questioni riguardanti persone, la votazione puo' essere effettuata con scrutinio segreto. Il presidente puo' proporre due scrutatori tra i presenti che vengono nominati dall'assemblea. |
| Art. 18
Compiti dell'assemblea
L'assemblea ha i seguenti compiti: discutere e deliberare sul preventivo, sul rendiconto e sulle relazioni del direttivo; eleggere il segretario politico e i membri del comitato provinciale a scadenza del loro mandato, in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del consuntivo, tenendo conto della rappresentativita' di genere di cui all'art. 24; deliberare sulle linee di politica generale di Campobase; deliberare sulle proposte di modifica dello statuto o del simbolo; deliberare sullo scioglimento di Campobase; deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal direttivo. |
| Art. 19
Segretario politico
Il segretario politico e' eletto dall'assemblea degli associati. Nell'eventualita' che le candidature per la carica di segretario siano superiori a due e nessuna raggiunga la maggioranza assoluta, si procedera' al ballottaggio tra i primi due votati. Il segretario dura in carica tre anni, e comunque fino alla nuova assemblea provinciale degli aderenti in cui avviene l'elezione del segretario, e puo' essere rieletto solo una volta. Il segretario e' il rappresentante politico di Campobase. Ha il compito di dare esecuzione alle decisioni dell'assemblea degli associati e del comitato provinciale, nonche' di dare attuazione agli indirizzi programmatici che tali organi hanno espresso. Dispone dell'uso del simbolo di Campobase (anche in tutte le varianti parziali del contrassegno o con l'aggiunta di altre denominazioni) e del suo deposito in occasione di tutte le elezioni a cui Campobase intenda partecipare, sia a livello provinciale che locale. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione del segretario le sue funzioni sono assunte, in via temporanea, dal presidente. Il direttivo fissa la data dell'assemblea provinciale degli associati per la nomina del nuovo segretario provinciale non oltre tre mesi dalla cessazione dalla carica. |
| Art. 20
Comitato provinciale
Il comitato provinciale e' organo composto da 35 membri, oltre al segretario, eletti dall'assemblea degli associati con l'espressione di un massimo di 12 preferenze, secondo quanto stabilito in sede di convocazione. Il comitato provinciale definisce le linee politiche di Campobase, deliberando su proposta del segretario politico a maggioranza dei presenti. Nomina al proprio interno il/la presidente ed il/la vicepresidente di Campobase, rispettando la rappresentanza di genere. Nomina, su proposta del segretario politico, il direttivo, l'organo di controllo nonche' il Comitato dei garanti. Nomina, in occasione delle consultazioni elettorali, la commissione elettorale. Il comitato provinciale viene convocato di norma ogni trimestre o su iniziativa del segretario politico, con idonea comunicazione almeno cinque giorni prima della data delle riunioni, riducibili in caso di comprovata necessita' ed urgenza. Qualora almeno un terzo dei componenti del comitato provinciale lo richieda in forma scritta, esso va convocato entro venti giorni. |
| Art. 21
Direttivo
Il comitato provinciale nomina tra i suoi componenti, a maggioranza relativa, esprimendo un massimo di tre preferenze, un direttivo composto da nove membri, oltre al segretario politico. Il direttivo coadiuva il segretario politico nello svolgimento delle attivita' e nell'attuazione delle iniziative promosse dal partito secondo gli indirizzi del comitato provinciale stesso. Tra i suoi componenti viene nominato nella prima riunione il segretario addetto alla redazione dei verbali. Il direttivo nomina altresi' tra gli associati, su proposta del segretario politico, il tesoriere ed il segretario organizzativo, che partecipano al direttivo senza diritto di voto. Puo' essere nominato altresi' un vice segretario che in caso di assenza o impedimento sostituisce il segretario. Qualora venissero a mancare uno o piu' consiglieri, subentreranno i primi dei non eletti. In mancanza sara' convocato il comitato provinciale per la nomina. I consiglieri cosi' nominati restano in carica sino alla scadenza del consiglio in carica. Il direttivo e' convocato con avviso da inviarsi almeno tre giorni prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare. In caso di urgenza potra' essere convocato con un preavviso di almeno ventiquattro ore. La convocazione va fatta via mail all'indirizzo indicato dai suoi componenti. Qualora il direttivo deliberi in tal senso, la convocazione potra' anche essere effettuata anche a mezzo whatsapp o mezzi tecnologici equivalenti. Per la validita' delle deliberazioni del direttivo e' richiesta la presenza di almeno la meta' dei componenti con diritto di voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi, escluse le astensioni; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede la riunione. Delle deliberazioni del direttivo si redige processo verbale. Il direttivo si riunisce tutte le volte che il segretario politico lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da un terzo dei consiglieri. Le sedute del direttivo sono presiedute dal segretario politico. Alle sedute del direttivo partecipa senza diritto di voto anche il presidente del partito. |
| Art. 22
Poteri del direttivo
Il direttivo e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di Campobase, compresi fra gli altri quelli di: a) assicurare il conseguimento degli scopi di Campobase; b) convocare le assemblee; c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione; d) redigere il preventivo e il rendiconto consuntivo; e) redigere regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento di Campobase, da sottoporre all'approvazione del comitato provinciale; f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili e fornire garanzie reali o personali; accettare eredita' e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione di Campobase; g) stabilire l'ammontare delle quote associative annuali; h) nominare tra i soci, su proposta del segretario politico, il tesoriere e il segretario organizzativo; i) sottoporre al comitato provinciale, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati; l) sottoporre all'assemblea modifiche statutarie; m) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi. |
| Art. 23
Presidente
Il/la presidente e' organo eletto dal comitato provinciale nel proprio ambito, durante la prima riunione di insediamento. Ha il compito di presiedere le riunioni dell'assemblea degli associati e del comitato provinciale e affianca il segretario nei rapporti con le altre forze politiche. Dura in carica tre anni e puo' essere rieletto solo una volta. Il presidente fa parte di diritto del direttivo senza diritto di voto. Il comitato provinciale puo' eleggere nel proprio ambito, rispettando la rappresentanza di genere, un/una vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso. |
| Art. 24
Il tesoriere
Il tesoriere e' nominato dal direttivo tra gli associati. Egli e' il legale rappresentante di Campobase in tutti i casi disciplinati dalla normativa vigente. Tiene la contabilita' e sovraintende alle questioni economico finanziarie, riferendo al direttivo. Partecipa al direttivo, senza diritto di voto, per le questioni di sua competenza. Al tesoriere e' conferito altresi' il potere di riscuotere eventuali contributi finanziari dovuti a titolo di concorso alle spese elettorali, ai sensi delle leggi vigenti e di rilasciarne quietanza nelle forme richieste. |
| Art. 25
Organizzazione territoriale
Campobase favorisce la partecipazione democratica delle comunita' territoriali locali, promuovendo organismi che le rappresentino in autonomia organizzativa e politica, nel quadro dei principi statutari e degli scopi del partito. Qualora a livello locale gli organismi decidano di stringere alleanze politiche diverse da quelle espresse a livello provinciale tenendo conto di specifiche situazioni locali, dovranno ottenere il parere conforme del comitato provinciale. |
| Art. 26
Organismi di zona
L'assemblea di zona e' costituita da tutti gli iscritti di zona. Essa nomina il coordinatore ed il coordinamento che costituiscono punto di riferimento organizzativo del partito sul territorio. Essi durano in carica un triennio. Il numero dei componenti del coordinamento e' liberamente stabilito dall'assemblea territoriale, anche garantendo idonea rappresentanza ai singoli comuni. Ne fanno parte di diritto, senza facolta' di voto, i parlamentari nazionali ed europei ed i consiglieri provinciali eletti in zona. Nelle citta' con popolazione superiore ai 15 mila abitanti e' possibile costituire un coordinamento comunale con le medesime modalita'. Di tale coordinamento fanno parte di diritto, senza facolta' di voto, i consiglieri comunali. Potra' altresi' essere costituito un gruppo provinciale giovani. |
| Art. 27
Scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle articolazioni territoriali
Il comitato provinciale ha facolta' di adottare provvedimenti motivati atti a sciogliere, chiudere, sospendere e commissariare gli organismi locali, qualora essi operino in contrasto con gli scopi di Campobase e le norme statutarie. Il provvedimento puo' essere assunto solo dopo idonea contestazione degli addebiti e l'audizione in comitato provinciale dei rappresentanti dell'articolazione territoriale. Contro tale decisione e' ammesso ricorso, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento, al Comitato dei garanti, che decide in merito entro trenta giorni dopo aver ascoltato il rappresentante dell'articolazione locale e il presidente del comitato provinciale. |
| Art. 28
Ripartizione di risorse alle articolazioni territoriali
Sono destinati alle articolazioni territoriali i proventi delle feste organizzate dalle articolazioni stesse, come ogni altra risorsa di autofinanziamento a livello locale, nonche' le erogazioni liberali destinate espressamente ad esse. Ogni anno il tesoriere, all'atto della presentazione del bilancio preventivo, avanza una proposta relativa alla attribuzione ai territori in misura non inferiore al 10% delle risorse raccolte mediante il 2 per mille, indicando criteri di ripartizione che tengano conto delle esigenze dei territori. |
| Art. 29
Organo di controllo
Il comitato provinciale nomina un organo di controllo monocratico o collegiale, con compiti analoghi a quelli stabiliti dall'art. 2403 del codice civile o altrimenti per legge. |
| Art. 30
Comitato dei garanti
Il Comitato dei garanti e' costituito da un numero massimo di cinque membri, compreso il suo presidente, nominati dal comitato provinciale per tre esercizi, ed ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione dei principi previsti nello statuto e risolvere eventuali controversie tra gli associati o fra soci e partito, riguardanti il rapporto sociale (ammissione di nuovi associati, richiamo, sospensione, esclusione). Esso e' convocato dal suo presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne abbia richiesta da due componenti. E' regolarmente costituito con la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. Le decisioni dei garanti sulle controversie sono appellabili al comitato provinciale. |
| Art. 31
Rappresentanza di genere
Al fine di garantire una adeguata partecipazione dei soggetti di genere diverso alla vita del partito: il comitato provinciale dovra' essere composto, nei limiti delle candidature presentate, da almeno un terzo dei suoi componenti di genere diverso; il direttivo eletto dal comitato dovra' avere ameno tre componenti di genere diverso; la commissione elettorale dovra' avere almeno un terzo dei suoi componenti di genere diverso; il vice segretario e il vice presidente, se nominati, dovranno essere di genere diverso dal segretario politico e dal presidente; il Comitato dei garanti dovra' avere due componenti di genere diverso; l'organo di controllo, ove collegiale, dovra' avere un terzo dei componenti di genere diverso; i coordinamenti di zona e cittadini dovranno avere un terzo dei componenti di genere diverso. |
| Art. 32
Rappresentanza delle minoranze
Campobase assicura in tutti i suoi organi non esecutivi la rappresentanza delle minoranze, ove presenti, con l'adozione di un sistema proporzionale di elezione. In particolare e' ammessa per tali organi la presentazione di liste di candidati alle quali sara' assegnata rappresentanza proporzionale ai voti ricevuti. |
| Art. 33
Selezione dei candidati alle elezioni
La selezione delle candidature alle elezioni avviene rispettando i seguenti principi: l'uguaglianza di tutti gli iscritti; la democrazia paritaria tra donne e uomini; il pluralismo politico nelle modalita' riconosciute dallo statuto; la rappresentativita' sociale, politica e territoriale dei candidati; il principio del merito che assicuri la selezione di candidati competenti; la pubblicita' della procedura di selezione. La selezione dei candidati deve essere affidata ad una commissione elettorale formata da cinque componenti non candidabili, nominata dal comitato provinciale. Essa, al termine del suo lavoro, proporra' le candidature per l'approvazione al comitato provinciale. Qualora il risultato elettorale non dovesse rispettare tali criteri, i candidati di genere diverso risultanti tra i non eletti saranno via via preferiti fino al numero prefissato, nei limiti delle candidature aventi ricevuto voti validi, agli ultimi eletti dell'altro genere in ordine inverso di preferenze. Nella predisposizione delle candidature per le elezioni di qualsiasi ordine e grado Campobase si impegna a promuovere la sempre maggiore partecipazione delle donne alla vita politica e alle competizioni elettorali ed a rispettare le norme di legge vigenti in tema di parita' di genere. |
| Art. 34
Rendiconto
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il direttivo procedera' alla redazione del rendiconto da presentare per l'approvazione all'assemblea da convocarsi, salvo casi di necessita', entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Dalla data dell'avviso di convocazione, rendiconto e programma verranno depositati presso la sede di Campobase a disposizione degli associati che intendessero consultarli. |
| Art. 35
Divieto di distribuzione utili o riserve
E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonche' di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. |
| Art. 36
Modifiche statutarie, del simbolo e della denominazione del partito
Le deliberazioni concernenti modifiche del presente statuto, comprese quelle della denominazione e del simbolo, lo scioglimento di Campobase e la devoluzione del patrimonio, sono approvate dall'assemblea in prima convocazione con la presenza della meta' degli aventi diritto al voto e sono valide solo se ottengono il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza del 15 per cento degli aventi diritto al voto e sono valide solo se ottengono il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti. |
| Art. 37
Regole per la trasparenza
Il Comitato dei garanti vigila sulla corretta applicazione, nonche' sul rispetto da parte degli elettori, degli iscritti e degli organi del Partito Democratico, del presente statuto, delle disposizioni emanate sulla base dello stesso, fornendo pareri e chiarimenti sulle loro disposizioni ovvero intervenendo sulle questioni interpretative che possano sorgere. Sul sito del partito vengono pubblicati le erogazioni liberali e i finanziamenti ricevuti dal partito, nonche' i curricula e i certificati penali dei candidati alle elezioni secondo le norme di legge. Il rendiconto del partito viene pubblicato sul sito entro venti giorni dalla sua approvazione. Il partito tiene l'anagrafe degli iscritti nel rispetto delle normative vigenti in tema di privacy a tutela della riservatezza dei dati personali. Il Comitato dei garanti esercita la vigilanza sull'uso dei dati contenuti nell'anagrafe degli iscritti al fine di prevenire e contrastare ingerenze nell'attivita' associativa del partito, a garantirne l'autonomia politica e assicurare la trasparenza delle sue attivita'. |
| Art. 38
Scioglimento
Campobase ha durata illimitata. Lo scioglimento e' deliberato dall'assemblea straordinaria costituita da almeno un quarto degli aventi diritto di voto e con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. In caso di scioglimento l'assemblea nominera' uno o piu' liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Rappresenta causa di scioglimento anche l'impossibilita' di funzionamento dell'assemblea. In tale caso, ciascuno dei membri del direttivo potra' chiedere all'autorita' competente la nomina del o dei liquidatori. Quanto residuera' esaurita la liquidazione verra' devoluto ad associazione o formazione politica con finalita' analoghe o a fini di pubblica utilita' scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. |
| Art. 39
Norma transitoria
Per il solo mandato che inizia con l'assemblea del 4 marzo 2023 e si concludera', a fine triennio, nella primavera 2026, gli associati fondatori dell'associazione Campobase non eletti tra i componenti del comitato provinciale, potranno partecipare alle riunioni del medesimo senza diritto di voto. |
| Art. 40
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti. 3 ottobre 2023
F.to: Paolo Piccoli F.to: Marco Dolzani (L.S.) |
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