Gazzetta n. 278 del 28 novembre 2023 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 settembre 2023, n. 131
Testo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 228 del 29 settembre 2023), coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2023, n. 169 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e tutela del risparmio».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1
Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

1. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad aggiornare i valori delle compensazioni applicabili nel quarto trimestre 2023 in modo tale che, per ciascuna tipologia di cliente disagiato, i livelli obiettivo di riduzione della spesa attesa nel medesimo trimestre siano quelli previsti per l'energia elettrica dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, ((di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017)), e per il gas dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Con riferimento all'anno 2023, ((l'ARERA)) predispone entro il 31 maggio 2024 la relazione di rendicontazione di cui all'articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
3. Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, ((l'ARERA)) provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023.
5. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali previste all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Gli oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 628,62 milioni di euro per l'anno 2023.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonche' alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Gli oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 41,46 milioni di euro per l'anno 2023.
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo ((di quota parte delle risorse derivanti)) dalle modifiche di cui al comma 8.
8. L'articolo 3 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di contributo straordinario per il quarto trimestre 2023). - 1. Ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico e' riconosciuto, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie gia' previste per il medesimo bonus sociale.
2. L'Autorita' di regolazione per ((energia, reti)) e ambiente (ARERA) definisce la misura del contributo ripartendo nei tre mesi l'onere complessivo di cui al comma 3 in base ai consumi attesi.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2023.».
9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 203,22 ((milioni di euro, mediante)) corrispondente utilizzo ((di quota parte delle risorse derivanti)) dalle modifiche di cui al comma 8, che sono trasferite entro il 15 ottobre 2023 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), e, quanto a 96,78 ((milioni di euro, a valere)) sulle risorse disponibili nel bilancio della CSEA per l'anno 2023.

Riferimenti normativi

- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del
29 dicembre 2016 e' pubblicato nel sito internet del
Ministero dello sviluppo economico.
- Si riporta l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti
per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale:
«Art. 3 (Blocco e riduzione delle tariffe). - 1.-8.
(omissis)
9. La tariffa agevolata per la fornitura di energia
elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche
ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone
che versano in gravi condizioni di salute, tali da
richiedere l'utilizzo di apparecchiature
medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica,
necessarie per il loro mantenimento in vita. A decorrere
dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate
aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per
la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla
compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.
La compensazione della spesa tiene conto della necessita'
di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali
ed e' riconosciuta in forma differenziata per zone
climatiche, nonche' in forma parametrata al numero dei
componenti della famiglia, in modo tale da determinare una
riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente
tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del
predetto beneficio i soggetti interessati presentano al
comune di residenza un'apposita istanza secondo le
modalita' stabilite per l'applicazione delle tariffe
agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla
copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto
ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse
stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'articolo 14,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fatta
eccezione per 47 milioni di euro per l'anno 2009, che
continuano ad essere destinati alle finalita' di cui al
citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26
del 2007. Nella eventualita' che gli oneri eccedano le
risorse di cui al precedente periodo, l'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas istituisce un'apposita
componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non
domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa
conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure
tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.
(omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante
misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia
elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali:
«Art. 2-bis (Rendicontazione dell'utilizzo delle
risorse destinate al contenimento degli effetti degli
aumenti dei prezzi dell'energia). - 1. L'ARERA effettua la
rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei
settori elettrico e del gas naturale, con particolare
riferimento alle disponibilita' in conto residui trasferite
alla CSEA, distinguendo nel dettaglio tra:
a) il comparto elettrico, ai sensi delle seguenti
disposizioni:
1) articolo 30, comma 3, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77;
2) articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69;
3) articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106;
4) articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 27
settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;
5) articolo 1, commi da 503 a 505, della legge 30
dicembre 2021, n. 234;
6) articolo 14 del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2022, n. 25;
7) articolo 1 del presente decreto;
b) il comparto del gas, ai sensi delle seguenti
disposizioni:
1) articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 27
settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;
2) articolo 1, commi da 506 a 508, della legge 30
dicembre 2021, n. 234;
3) articolo 2 del presente decreto.
2. Entro il 16 maggio 2022, l'ARERA trasmette la
rendicontazione di cui al comma 1 al Ministero
dell'economia e delle finanze, al Ministero della
transizione ecologica e alle competenti Commissioni
parlamentari.
3. A decorrere dal 1° giugno 2022, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore di ulteriori misure di
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei
settori elettrico e del gas naturale, l'ARERA effettua la
rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate a
tali misure, con particolare riferimento alle
disponibilita' in conto residui trasferite alla CSEA,
distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il
comparto del gas, e la trasmette al Ministero dell'economia
e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e
alle competenti Commissioni parlamentari.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ARERA trasmette
al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero
della transizione ecologica e alle competenti Commissioni
parlamentari una relazione sull'effettivo utilizzo delle
risorse destinate al contenimento degli effetti degli
aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale
per l'anno in corso, con particolare riferimento alle
disponibilita' in conto residui trasferite alla CSEA,
distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il
comparto del gas.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
novembre 1972, n. 292, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 1, del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative):
«Art. 26 (Disposizioni particolari per il gas
naturale). - 1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC
2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e
per usi industriali, nonche' all'autotrazione, e'
sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di
cui all'allegato I, al momento della fornitura ai
consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas
naturale estratto per uso proprio.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 16, del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (attuazione della
direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi
finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione
della direttiva 93/76/CEE):
«Art. 16 (Qualificazione dei fornitori e dei servizi
energetici). - 1.
2.
3.
4. Fra i contratti che possono essere proposti
nell'ambito della fornitura di un servizio energetico
rientra il contratto di servizio energia di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
rispondente a quanto stabilito dall'allegato II al presente
decreto.»
 
Art. 1-bis
((Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199, in materia di servizi informativi per la pianificazione
energetica comunale))


((1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e' aggiunto il seguente:))
((«2-bis. Per finalita' di pianificazione energetica a livello comunale, i comuni possono richiedere alla societa' Acquirente Unico S.p.A. la prestazione di servizi informativi sulla base dei dati disponibili nel Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, secondo modalita' disciplinate mediante la stipulazione di appositi protocolli di intesa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Nella prestazione dei servizi informativi di cui al primo periodo, la societa' Acquirente Unico S.p.A. assicura l'anonimizzazione dei dati e la fornitura dei medesimi in forma aggregata. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 33 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 33 (Monitoraggio e analisi di sistema). - 1. Ai
fini di garantire un sistema di monitoraggio delle
configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo,
anche in continuita' con le attivita' avviate in attuazione
dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8:
a) il GSE provvede a monitorare l'evoluzione
dell'energia soggetta al pagamento degli oneri generali di
sistema e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto
delle possibili traiettorie di crescita delle
configurazioni di autoconsumo e dell'evoluzione del
fabbisogno complessivo delle diverse componenti;
b) la Societa' Ricerca sul sistema energetico - RSE
S.p.A. (di seguito: RSE), anche in esito alle campagne di
misura e monitoraggio gia' attivate in attuazione
dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, avvia una verifica degli effetti tecnici ed economici
delle configurazioni e delle loro interazioni anche
prospettiche con il sistema elettrico, individuando anche
gli eventuali effetti sui costi di dispacciamento e sui
criteri di allocazione dei servizi di rete.
2. Gli esiti delle attivita' di monitoraggio di cui al
comma 1 sono trasmessi e resi disponibili per via
informatica con cadenza annuale al Ministero della
transizione ecologica e all'ARERA per l'adozione degli atti
e dei provvedimenti di rispettiva competenza, nonche' alla
Regione e ai Comuni territorialmente competenti per
migliorare il livello di conoscenza dello stato di
realizzazione delle configurazioni realizzate in attuazione
del presente Capo.
2-bis. Per finalita' di pianificazione energetica a
livello comunale, i comuni possono richiedere alla societa'
Acquirente Unico S.p.A. la prestazione di servizi
informativi sulla base dei dati disponibili nel Sistema
informatico integrato di cui all'articolo 1-bisdel
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, secondo
modalita' disciplinate mediante la stipulazione di appositi
protocolli di intesa, previo parere del Garante per la
protezione dei dati personali. Nella prestazione dei
servizi informativi di cui al primo periodo, la societa'
Acquirente Unico S.p.A. assicura l'anonimizzazione dei dati
e la fornitura dei medesimi in forma aggregata.
Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai
relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente»
 
Art. 2
Misure urgenti in materia di social card, di trasporto pubblico e di
borse di studio

1. Al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, ai beneficiari della social card di cui all'articolo 1, commi da 450 a 451-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' riconosciuto un ulteriore contributo ((nel limite)) pro capite derivante dalla ripartizione della somma di cui al comma 3 del presente articolo. A tal fine, all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2023»;
b) dopo le parole: «beni alimentari di prima necessita'» sono aggiunte le seguenti: «e di carburanti, nonche', in alternativa a questi ultimi, di ((abbonamenti ai servizi di trasporto)) pubblico locale,».
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sono stabiliti:
a) l'ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare;
b) le modalita' di raccordo con le previsioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 451, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di preservare l'unicita' del sistema di gestione e del titolo abilitante, nonche' la facolta' per le amministrazioni di assegnare un nuovo termine per l'attivazione ((della carta, qualora)) non ancora effettuata per ragioni non imputabili al beneficiario;
c) le prescrizioni necessarie ad assicurare che l'acquisto di carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale avvenga nei limiti dell'ulteriore contributo assegnato;
d) le modalita' e le condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario.
4. Per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, e' incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023.
5. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, ((e' incrementato, per l'anno 2023)), dell'importo di euro 7.429.667 destinato alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all'anno accademico 2022/2023.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a euro 19.429.667 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Riferimenti normativi

- Si riportano i commi 450, 451, 451-bis dell'articolo,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-20259:
«450. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, un fondo, con una dotazione di 500 milioni
di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni
alimentari di prima necessita' da parte dei soggetti in
possesso di un indicatore della situazione economica
equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante
l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.
451. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabiliti:
a) i criteri e le modalita' di individuazione dei
titolari del beneficio, tenendo conto dell'eta' dei
cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme
di sussidi e di trasferimenti gia' ricevuti dallo Stato,
della situazione economica del nucleo familiare, dei
redditi conseguiti nonche' di eventuali ulteriori elementi
atti a escludere soggetti non in stato di effettivo
bisogno;
b) l'ammontare del beneficio unitario;
c) le modalita' e i limiti di utilizzo del fondo di
cui al comma 450 e di fruizione del beneficio, da erogare
sulla base di procedure di competenza dei comuni di
residenza;
d) le modalita' e le condizioni di accreditamento
degli esercizi commerciali che aderiscono a piani di
contenimento dei costi dei beni alimentari di prima
necessita'.
451-bis. Per l'erogazione del contributo ai
beneficiari di cui al comma 451, il Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste puo' avvalersi delle procedure previste
dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126. Per l'attuazione delle disposizioni
di cui al primo periodo e' autorizzata una spesa fino al
massimo di 2.231.000 euro per l'anno 2023 a valere sulle
risorse del Fondo di cui al comma 450."
- Si riporta il comma 450 dell'articolo 1 della legge
29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dalla presente
legge:
«450. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, un fondo, con una dotazione di 600 milioni
di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni
alimentari di prima necessita' e di carburanti, nonche', in
alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del
trasporto pubblico locale, da parte dei soggetti in
possesso di un indicatore della situazione economica
equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante
l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.»
- Si riporta il testo dell'articolo 7-quinquies, comma
7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali
in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione
lattiera e rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario:
«Art. 7-quinquies (Fondi). - 1. - 6. (omissis)
7. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello
Stato nell'ambito dell'unita' previsionale di base 2.2.1.2,
da far affluire sul fondo per gli interventi previsti
dall'articolo 1, commi 343, 344, 345-bis, 345-decies, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 3, comma 2,
del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono
essere destinate annualmente ad apposita contabilita'
speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio
dello Stato negli anni successivi, per essere destinate
agli interventi previsti a legislazione vigente.
(omissis)»
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del
decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, recante
disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi
dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo
del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonche' di
sostegno per la fruizione del trasporto pubblico:
«Art. 4 (Misure di sostegno per la fruizione dei
servizi di trasporto pubblico). - 1. Al fine di mitigare
l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici
sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di
trasporto per studenti e lavoratori, e' istituito un fondo
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro
per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere, nei limiti
della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle
risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al
31 dicembre 2023, di abbonamenti per i servizi di trasporto
pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i
servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del
buono di cui al primo periodo e' pari al 100 per cento
della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e,
comunque, non puo' superare l'importo di 60 euro. Il buono
di cui al primo periodo e' riconosciuto in favore delle
persone fisiche che nell'anno 2022 hanno conseguito un
reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Il buono
reca il nominativo del beneficiario, e' utilizzabile per
l'acquisto di un solo abbonamento, non e' cedibile, non
costituisce reddito imponibile del beneficiario e non
rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della
situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione
prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le modalita' di presentazione delle
domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le
modalita' di emissione dello stesso, anche ai fini del
rispetto del limite di spesa, nonche' di rendicontazione da
parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel
periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'acquisito
degli abbonamenti. Una quota delle risorse del fondo di cui
al comma 1, pari a 500.000 euro, e' destinata alla
manutenzione della piattaforma informatica per l'erogazione
del beneficio gia' istituita ai sensi dell'articolo 35 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Eventuali
economie derivanti dall'utilizzo delle risorse destinate
alla piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate
per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle
aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23
del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi
all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, versata dal
Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2023, che
resta acquisita definitivamente all'erario.»
- Si riporta il testo dell'articolo 18, del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (revisione della normativa
di principio in materia di diritto allo studio e
valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista
dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e
d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3,
lettera f), e al comma 6):
«Art. 18 (Sistema di finanziamento). - 1. Nelle more
della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fabbisogno
finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i
servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo
7, comma 2, a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche
se privi di mezzi, che presentino i requisiti di
eleggibilita' di cui all'articolo 8 e' coperto con le
seguenti modalita':
a) dal fondo integrativo statale per la concessione
di borse di studio, appositamente istituito a decorrere
dall'anno finanziario 2012 nello stato di previsione del
Ministero, sul quale confluiscono le risorse previste a
legislazione vigente dall'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147, e di
cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre
2011, n. 183, e da assegnare in misura proporzionale al
fabbisogno finanziario delle regioni;
b) dal gettito derivante dall'importo della tassa
regionale per il diritto allo studio istituita, ai sensi
dell'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 8;
c) dalle risorse proprie delle regioni, oltre al
gettito di cui alla lettera b), in misura pari ad almeno il
40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo
integrativo statale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. L'impegno delle regioni in termini maggiori rispetto
a quanto previsto al comma 1, lettera c), e' valutato
attraverso l'assegnazione di specifici incentivi nel
riparto del fondo integrativo statale di cui al comma 1,
lettera a), e del fondo per il finanziamento ordinario alle
universita' statali che hanno sede nel rispettivo contesto
territoriale.
4. Con il decreto di cui all'articolo 7, comma 7, sono
definiti i criteri e le modalita' di riparto del fondo
integrativo statale.
5. A decorrere dal 2012 la dotazione del Fondo di cui
al comma 1, lettera a), e' incrementata della somma di
500.000 euro, conseguentemente e' ridotta di pari importo
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1,
della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive
modificazioni.
6. Al fine della razionalizzazione dell'uso delle
risorse disponibili, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sono autorizzate a destinare alle borse
di studio le residue risorse di cui all'articolo 4, commi
99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
7. Le risorse di cui al Fondo integrativo statale,
finalizzato a rimuovere gli ostacoli di ordine economico,
sociale e personale che limitano l'accesso e il
conseguimento dei piu' alti gradi di istruzione superiore
agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
confluiscono dal bilancio dello stato, mantenendo le
proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione
vincolata attribuiti alle regioni, in attuazione
dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Tali
risorse sono escluse dalle riduzioni di risorse erariali a
qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario
di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve le riduzioni
gia' concordate in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
8. L'importo della tassa per il diritto allo studio e'
disciplinato dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza
pubblica, il cui comma 21 e' sostituito dal seguente:
«21. Le regioni e le province autonome rideterminano
l'importo della tassa per il diritto allo studio
articolandolo in 3 fasce. La misura minima della fascia
piu' bassa della tassa e' fissata in 120 euro e si applica
a coloro che presentano una condizione economica non
superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione
economica equivalente corrispondente ai requisiti di
eleggibilita' per l'accesso ai LEP del diritto allo studio.
I restanti valori della tassa minima sono fissati in 140
euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore di
situazione economica equivalente rispettivamente superiore
al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto
dai requisiti di eleggibilita' per l'accesso ai LEP del
diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per il
diritto allo studio e' fissato in 200 euro. Qualora le
Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il
30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di
ciascuna fascia, la stessa e' dovuta nella misura di 140
euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa e'
aggiornato sulla base del tasso di inflazione
programmato.».
9. L'erogazione degli altri strumenti e servizi
previsti dal presente decreto, in aggiunta a quelli
relativi alla garanzia dei livelli essenziali delle
prestazioni, e' finanziata dalle risorse proprie delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano,
delle universita' e delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza
pubblica.
10. Nell'ambito della propria autonomia, le universita'
e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica possono destinare una quota del gettito dei
contributi universitari all'erogazione degli interventi di
cui al presente decreto.
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di
finanza pubblica:
«Art. 10 (Proroga dei termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30
giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre
2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»
 
Art. 3
Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte
consumo di energia elettrica

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022», a decorrere dal 1° gennaio 2024, accedono alle agevolazioni ((di cui al comma 4 del presente articolo le imprese)) che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;
b) operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;
c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, ((di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017)), recante «Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore», avendo rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto.
2. Hanno diritto di accedere alle agevolazioni di cui al comma 4 anche le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operino in un settore o sotto-settore che, seppur non ricompreso tra quelli di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, sia considerato ammissibile in conformita' a quanto previsto al punto 406 della comunicazione medesima. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti termini e modalita' per la presentazione, da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria interessate, della proposta di ammissione del settore o del sotto-settore ai sensi del punto 406 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri per la verifica, da parte di un esperto indipendente, dei dati necessari a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di ammissibilita' di cui al punto 405, lettere a) e b), della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 sono a carico dei proponenti. Le proposte di cui al secondo periodo sono presentate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, verificatane la regolarita' e la completezza, le trasmette alla Commissione europea.
3. Non accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese che, seppur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e al comma 2, primo periodo, si trovino in stato ((di difficolta')) ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, recante «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta'».
4. Le imprese di cui ai commi 1 e 2 sono soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativi al sostegno delle energie rinnovabili:
a) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera a), nella misura del minor valore tra il 15 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa;
b) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera b), nella misura del minor valore tra il 25 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa;
c) con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera c), nella misura del minor valore:
1) per le annualita' 2024, 2025 e 2026, tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5 per cento del ((valoreaggiunto lordo)) dell'impresa;
2) per l'anno 2027, tra il 55 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5 per cento del ((valore aggiunto lordo)) dell'impresa;
3) per l'anno 2028, tra l'80 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5 per cento del ((valore aggiunto lordo)) dell'impresa.
5. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera b), copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica ((con energia prodotta da fonti)) che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimita' ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il contributo di cui al comma 4, lettera b), e' pari al minor valore tra il 15 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa medesima.
6. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera c), copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica ((con energia prodotta da fonti)) che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimita' ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il contributo di cui al comma 4, lettera c), e' pari, fino al 31 dicembre 2028, al minor valore tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa medesima.
7. In ciascun anno, i contributi di cui ai commi 4, lettere a), b) e c), 5 e 6 non possono, in ogni caso, essere inferiori al prodotto tra 0,5 €/MWh e l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.
8. Le imprese che accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo sono tenute a effettuare la diagnosi energetica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Le imprese di cui al primo periodo sono altresi' tenute ad adottare almeno una delle seguenti misure:
a) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l'importo dell'agevolazione percepita;
b) ridurre l'impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno ((con energia prodotta da fonti)) che non emettono carbonio;
c) investire una quota pari almeno al 50 per cento dell'importo dell'agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare, ((ai sensi del punto 415 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01)), un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l'assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 ((della Commissione)), del 12 marzo 2021.
9. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua i controlli per accertare ((l'adempimento dell'obbligo)) di effettuazione della diagnosi energetica di cui al primo periodo del comma 8, anche nei casi in cui l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. L'ENEA effettua altresi' i controlli per accertare l'attuazione delle misure previste ((dal comma 8, lettere a), b) e)) c), collaborando, anche mediante lo scambio di informazioni, con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) e con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), rispettivamente in relazione alle misure previste alla lettera b) e alla lettera c) del medesimo comma 8. Il GSE svolge i controlli per accertare la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 5 e 6. Gli esiti dei controlli di cui al presente comma sono comunicati, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). In caso di ((inadempimento degli obblighi)) di cui al comma 8, l'impresa interessata e' tenuta a rimborsare l'importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato ((adempimento degli obblighi)) medesimi e puo' beneficiare di ulteriori agevolazioni ai sensi del presente articolo esclusivamente dopo aver provveduto a rimborsare l'importo stesso. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fermo restando quanto previsto al comma 10, lettera e), le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
10. L'ARERA attua le disposizioni di cui al presente articolo, definendo:
a) le modalita' e ((i tempi)) con cui le imprese interessate presentano istanza di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 4, 5 e 6 e attestano il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2;
b) le modalita' con cui la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), per ciascuna annualita' a decorrere dall'anno 2024, verifica il possesso, da parte delle imprese, dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e costituisce l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica aventi diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo, curandone l'aggiornamento;
c) le modalita' per la copertura, a carico delle imprese agevolate, dei costi sostenuti dalla CSEA per lo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera b);
d) le modalita' di calcolo del valore aggiunto lordo dell'impresa, determinato come media triennale, e del consumo realizzato di cui ai commi 1 e 2;
e) le modalita' per la copertura, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia, dei costi sostenuti ((dall'ENEA, dall'ISPRA e dal GSE)) per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9;
f) le modalita' per il riconoscimento delle agevolazioni ai sensi dei commi 4, 5 e 6;
g) fatto salvo quanto previsto al comma 11, le modalita' per il ((controllo ex post)) ai sensi del punto 413 della comunicazione ((della Commissione europea)) 2022/C 80/01 e il recupero delle eventuali agevolazioni riconosciute in eccesso entro il 1° luglio dell'anno successivo;
h) ogni misura volta a regolare la transizione verso il regime di agevolazioni di cui al presente articolo.
11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono individuati le modalita' e i criteri per il soddisfacimento delle condizioni e ((l'assolvimento degli obblighi)), inclusi quelli di consumo energetico, di cui ai commi 5, 6 e 8, nonche' per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma 9, ((comprese le condizioni per la revoca totale o parziale delle agevolazioni)).
12. La CSEA trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ((alle Camere)) e all'ARERA una relazione sull'andamento ((dell'applicazione)) del regime di agevolazioni di cui al presente articolo e provvede agli adempimenti relativi al registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
13. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede all'individuazione dell'esperto indipendente per l'adempimento all'obbligo di ((valutazione)) ex post del regime di agevolazioni di cui al presente articolo ai sensi del capo 5 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri derivanti dal primo periodo sono posti ((a carico della componente)) degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.
14. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 e' subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
15. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale realizzazione delle misure di agevolazione di cui al presente articolo, la pianta organica della CSEA, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'11 marzo 2021, e' incrementata di cinque unita', di cui una appartenente alla carriera dirigenziale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilita' di bilancio della Cassa medesima.

Riferimenti normativi



- Il decreto Ministro dello sviluppo economico 21
dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di
riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di
sistema per imprese energivore» e' pubblicato nel sito
internet del Ministero dello sviluppo economico.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 11, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, (Attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica):
«Art. 3 (Gestore della rete di trasmissione
nazionale). - 1. - 10. (omissis)
11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, sono altresi' individuati
gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi
inclusi gli oneri concernenti le attivita' di ricerca e le
attivita' di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e) (32).
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede al
conseguente adeguamento del corrispettivo di cui al comma
10.
(omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 30, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili):
«Art.30 (Autoconsumatori di energia rinnovabile). -
1. Un cliente finale che diviene autoconsumatore di energia
rinnovabile:
a) produce e accumula energia elettrica rinnovabile
per il proprio consumo:
1) realizzando un impianto di produzione a fonti
rinnovabili direttamente interconnesso all'utenza del
cliente finale. In tal caso, l'impianto
dell'autoconsumatore di energia rinnovabile puo' essere di
proprieta' di un terzo o gestito da un terzo in relazione
all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei
contatori, e alla manutenzione, purche' il terzo resti
soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia
rinnovabile. Il terzo non e' di per se' considerato un
autoconsumatore di energia rinnovabile;
2) con uno o piu' impianti di produzione da fonti
rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da
quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo
restando che tali edifici o siti devono essere nella
disponibilita' dell'autoconsumatore stesso. In tal caso:
2.1) l'impianto puo' essere direttamente interconnesso
all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto
di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non
possono essere allacciate utenze diverse da quelle
dell'unita' di produzione e dell'unita' di consumo. La
linea diretta di collegamento tra l'impianto di produzione
e l'unita' di consumo, se interrata, e' autorizzata con le
medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di
produzione. L'impianto dell'autoconsumatore puo' essere di
proprieta' di un terzo o gestito da un terzo alle
condizioni di cui al numero 1);
2.2) l'autoconsumatore puo' utilizzare la rete di
distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta
dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti
di prelievo dei quali sia titolare lo stesso
autoconsumatore;
b) vende l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta
e puo' offrire servizi ancillari e di flessibilita',
eventualmente per il tramite di un aggregatore;
c) nel caso in cui operi con le modalita' di cui alla
lettera a), numero 2.2), puo' accedere agli strumenti di
incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni
di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a); nel caso in
cui operi con le modalita' di cui alla lettera a), numeri
1) e 2.1), puo' accedere agli strumenti di incentivazione
di cui agli articoli 6, 7 e 8.
1-bis. Gli oneri generali afferenti al sistema
elettrico, compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 11,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono
applicati alle configurazioni di cui al numero 2.1) della
lettera a) del comma 1 del presente articolo nella stessa
misura applicata alle configurazioni di cui al numero 2.2)
della medesima lettera. In sede di aggiornamento e
adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di
produzione e consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3,
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l'ARERA
stabilisce le modalita' con le quali quanto previsto dal
primo periodo del presente comma e' applicato all'energia
autoconsumata nelle configurazioni di nuova costruzione di
cui al comma 1, lettera a), numero 2.1), del presente
articolo.
2. Nel caso in cui piu' clienti finali si associno per
divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che
agiscono collettivamente:
a) gli autoconsumatori devono trovarsi nello stesso
edificio o condominio;
b) ciascun autoconsumatore puo' produrre e accumulare
energia elettrica rinnovabile con le modalita' di cui al
comma 1, ovvero possono essere realizzati impianti comuni;
c) si utilizza la rete di distribuzione per
condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti
rinnovabili, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con
le medesime modalita' stabilite per le comunita'
energetiche dei cittadini;
d) l'energia autoprodotta e' utilizzata
prioritariamente per i fabbisogni degli autoconsumatori e
l'energia eccedentaria puo' essere accumulata e venduta
anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica
rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
e) la partecipazione al gruppo di autoconsumatori di
energia rinnovabile che agiscono collettivamente non puo'
costituire l'attivita' commerciale e industriale principale
delle imprese private.»
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, (Attuazione della
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE):
«Art. 8 (Diagnosi energetiche e sistemi di gestione
dell'energia). - 1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi
energetica, condotta da societa' di servizi energetici o
esperti in gestione dell'energia, nei siti produttivi
localizzati sul territorio nazionale, entro il 5 dicembre
2015 e, successivamente, ogni quattro anni, in conformita'
ai dettati di cui all'allegato 2. Tale obbligo di
periodicita' non si applica alle grandi imprese che hanno
adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001,
a condizione che il sistema di gestione in questione
includa una diagnosi energetica in conformita' ai dettati
di cui all'allegato 2. I risultati di tali diagnosi sono
comunicati all'ENEA che ne cura la conservazione.
1-bis. Le diagnosi energetiche non includono clausole
che impediscono il trasferimento dei risultati della
diagnosi stessa a un fornitore di servizi energetici
qualificato o accreditato, a condizione che il cliente non
si opponga.
2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono
eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati
ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o
firmatari degli accordi internazionali di mutuo
riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352 e UNI CEI
11339.
2-bis. L'accesso dei partecipanti al mercato che offre
i servizi energetici e' basato su criteri trasparenti e non
discriminatori.
3. Le imprese a forte consumo di energia che ricadono
nel campo di applicazione del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante disposizioni
in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli
oneri generali di sistema per imprese energivore, sono
tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1, con le
medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione
e a dare attuazione ad almeno uno degli interventi di
efficienza individuati dalle diagnosi stesse o, in
alternativa, ad adottare sistemi di gestione conformi alle
norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre
tra una diagnosi e la successiva, dandone opportuna
comunicazione nella diagnosi successiva l'attuazione
dell'intervento stesso.
3-bis. Non sono soggette all'obbligo di cui al comma 1
le grandi imprese che presentino consumi energetici
complessivi annui inferiori a 50 tep. A tal fine, con
decreto del Ministero dello sviluppo economico, e' definita
la tipologia di documentazione che le grandi imprese devono
trasmettere qualora le stesse presentino consumi annui
inferiori a 50 tep.
4. Laddove l'impresa soggetta a diagnosi sia situata in
prossimita' di reti di teleriscaldamento o in prossimita'
di impianti cogenerativi ad alto rendimento, la diagnosi
contiene anche una valutazione della fattibilita' tecnica,
della convenienza economica e del beneficio ambientale,
derivante dall'utilizzo del calore cogenerato o dal
collegamento alla rete locale di teleriscaldamento.
5. L'ENEA istituisce e gestisce una banca dati delle
imprese soggette a diagnosi energetica nel quale sono
riportate almeno l'anagrafica del soggetto obbligato e
dell'auditor, la data di esecuzione della diagnosi e il
rapporto di diagnosi.
6. L'ENEA svolge i controlli che dovranno accertare la
conformita' delle diagnosi alle prescrizioni del presente
articolo, tramite una selezione annuale di una percentuale
statisticamente significativa della popolazione delle
imprese soggetta all'obbligo di cui ai commi 1 e 3, almeno
pari al 3%. ENEA svolge il controllo sul 100 per cento
delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa.
L'attivita' di controllo potra' prevedere anche verifiche
in situ.
7. In caso di inottemperanza riscontrata nei confronti
dei soggetti obbligati, si applica la sanzione
amministrativa di cui al comma 1 dell'articolo 16.
8. Entro il 30 giugno di ogni anno l'ENEA comunica al
Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, lo
stato di attuazione dell'obbligo di cui ai commi 1 e 3,
anche articolato territorialmente per Regioni e Province
Autonome, e pubblica un rapporto di sintesi sulle attivita'
diagnostiche complessivamente svolte e sui risultati
raggiunti. (64)
9. Entro il 31 dicembre 2014, e successivamente con
cadenza annuale fino al 2020, il Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente,
della tutela del territorio e del mare, pubblica un bando
per il cofinanziamento di programmi presentati dalle
Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di
diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione nelle PMI di
sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001. I
programmi di sostegno presentati dalle Regioni prevedono
che gli incentivi siano concessi alle imprese beneficiarie
nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e a
seguito della effettiva realizzazione delle misure di
efficientamento energetico identificate dalla diagnosi
energetica o dell'ottenimento della certificazione ISO
50001.
10. All'attuazione delle attivita' previste al comma 9
si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, a valere sulla quota
spettante al Ministero dello sviluppo economico dei
proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali,
con le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello
stesso articolo 19, previa verifica dell'entita' dei
proventi disponibili annualmente.
10-bis. Al fine di promuovere il miglioramento del
livello di efficienza energetica nelle piccole e medie
imprese, entro il 31 dicembre 2021 e, successivamente, con
cadenza biennale fino al 2030, il Ministero dello sviluppo
economico, con il supporto del GSE e sentita la Conferenza
delle Regioni, emana bandi pubblici per il finanziamento
dell'implementazione di sistemi di gestione dell'energia
conformi alla norma ISO 50001. I bandi pubblici definiscono
le risorse disponibili, le modalita' di attuazione dei
finanziamenti suddetti e il monitoraggio dei risultati
ottenuti. All'attuazione delle attivita' previste dal
presente comma si provvede, nel limite massimo di 15
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, a
valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo
economico dei proventi annui delle aste delle quote di
emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti
energetico-ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui
ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica
dell'entita' dei proventi disponibili annualmente.
10-ter. L'ENEA, entro il 31 gennaio, per ciascuno degli
anni dal 2021 al 2030, elabora e sottopone all'approvazione
del Ministero dello sviluppo economico un programma annuale
di sensibilizzazione e assistenza alle piccole e medie
imprese per l'esecuzione delle diagnosi energetiche presso
i propri siti produttivi e per la realizzazione degli
interventi di efficientamento energetico proposti nelle
diagnosi stesse.
11. All'attuazione delle attivita' previste dai commi
5, 6 e 10-ter del presente articolo si provvede nel limite
massimo di 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2014 al 2020 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2021-2030, a valere sulla quota spettante al
Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle
aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19
del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai
progetti energetico ambientali, con le modalita' e nei
limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19,
previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili
annualmente.»
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della
Commissione europea, del 12 marzo 2021 che determina valori
riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione
gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021
al 2025 ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 87/29 del 15.3.2021.
- Si riporta il testo dell'articolo 52, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea:
«Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). -
1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di
Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative
informazioni alla banca di dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in
particolare, le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi
compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,
e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, nonche' dalle disposizioni dell'Unione
europea che saranno successivamente adottate nella medesima
materia;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i
servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012
della Commissione, del 25 aprile 2012;
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione
degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea
abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine
di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o
all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de
minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
all'articolo 46 della presente legge, nonche' al fine di
consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai
medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle
informazioni relative alle vicende modificative degli
stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili
senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del
segreto industriale, per dieci anni dalla data di
concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi
all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra
natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma
2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza
restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione
dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi
compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e
acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al
comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori
dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottata la disciplina per il
funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente
articolo, con la definizione delle modalita' operative per
la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle
informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2,
compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
banche di dati esistenti in materia di agevolazioni
pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua
altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli
obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche'
la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli
aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto
dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del
citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°
luglio 2017, si applicano le modalita' di trasmissione
delle informazioni relative agli aiuti alle imprese,
stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5
marzo 2001, n. 57.
7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione
delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e
l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni
degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di
concessione e di erogazione di detti aiuti indicano
espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.
L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato,
anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta
la responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento
e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del
risarcimento del danno.»
- Il testo dell'articolo 108, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e' pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 326/49 del 26
ottobre 2012.
 
Art. 4

Violazioni degli obblighi in materia
di certificazione dei corrispettivi

1. I contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, hanno commesso una o piu' violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, possono avvalersi del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche se le predette violazioni siano state gia' constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state gia' oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.
2. Resta fermo che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6, commi 2-bis e 3,
e articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471(Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia
di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di
riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma
133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 6 (Violazione degli obblighi relativi alla
documentazione, registrazione ed individuazione delle
operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto). - 1.
- 2. (omissis).
2-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1,
1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva
memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione
o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la
sanzione e' pari, per ciascuna operazione, al novanta per
cento dell'imposta corrispondente all'importo non
memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative
adottate con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la
sanzione di cui al primo periodo del presente comma si
applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento
degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano
omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta
di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione
periodica degli stessi strumenti nei termini
legislativamente previsti si applica la sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
3. Se le violazioni consistono nella mancata emissione
di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di
trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per
importi inferiori a quelli reali, la sanzione e' in ogni
caso pari al novanta per cento dell'imposta corrispondente
all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica
in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei
corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di
mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi
misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la
mancata tempestiva richiesta di intervento per la
manutenzione e' punita con sanzione amministrativa da euro
250 a euro 2.000.
(omissis).»
«Art. 12 (Sanzioni accessorie in materia di imposte
dirette ed imposta sul valore aggiunto). - 1. Quando e'
irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro
50.000 e la sanzione edittale prevista per la piu' grave
delle violazioni accertate non e' inferiore nel minimo a
euro 40.000 e nel massimo a euro 80.000, si applica,
secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel
decreto legislativo recante i principi generali per le
sanzioni amministrative in materia tributaria, per un
periodo da uno a tre mesi. La durata delle sanzioni
accessorie puo' essere elevata fino a sei mesi, se la
sanzione irrogata e' superiore a euro 100.000 e la sanzione
edittale prevista per la piu' grave violazione non e'
inferiore nel minimo a euro 80.000.
2. Qualora siano state contestate ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte
violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o
lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se
non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione
delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472
del 1997, e' disposta la sospensione della licenza o
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero
dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da
tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7,
del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il
provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo.
Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di
contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione
e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi. Le
sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche
nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2,
del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le
violazioni consistono nella mancata o non tempestiva
memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione
o trasmissione con dati incompleti o non veritieri.
2-bis. La sospensione di cui al comma 2 e' disposta
dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate
competente per territorio in relazione al domicilio fiscale
del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando
e' stata contestata la quarta violazione.
2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo
adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 e'
effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia
di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui al
comma 2 e' assicurata con il sigillo dell'organo procedente
e con le sottoscrizioni del personale incaricato.
2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 e'
disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti
e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti
dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui
all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai
quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre
distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione
dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del
comma 9-ter dell'articolo 6.
2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di
soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali,
nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni
dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei
corrispettivi compiute in giorni diversi, e' disposta in
ogni caso la sanzione accessoria della sospensione
dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre
giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione e'
disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In
deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione e'
immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono
comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto
competente alla tenuta dell'albo affinche' ne sia data
pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le
disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.
2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al
comma 2-sexies siano commesse nell'esercizio in forma
associata di attivita' professionale, la sanzione
accessoria di cui al medesimo comma e' disposta nei
confronti di tutti gli associati.
3. Se e' accertata l'omessa installazione degli
apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della legge
26 gennaio 1983, n. 18, e' disposta la sospensione della
licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici
giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione e'
disposta da due a sei mesi. Le sanzioni di cui ai periodi
precedenti si applicano anche all'omessa installazione
ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di
cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127, salve le procedure alternative
adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al
medesimo comma.
4. In caso di recidiva nelle violazioni previste
dall'articolo 10, l'autore delle medesime e' interdetto
dalle cariche di amministratore della banca, societa' o
ente per un periodo da tre a sei mesi.»
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3,
comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
«Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta,
sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore,
ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli
errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta
giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
b-bis) ad un settimo del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel
corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero,
quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro due
anni dall'omissione o dall'errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene oltre il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel
corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero,
quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre due
anni dall'omissione o dall'errore;
b-quater) ad un quinto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi
dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo
che la violazione non rientri tra quelle indicate negli
articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di
omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati
incompleti o non veritieri, o 11, comma 5, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per
l'omessa presentazione della dichiarazione periodica
prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta
giorni.
1-bis.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui al presente articolo, per i tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui
al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di
liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni
recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La
preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la
notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non
opera neanche per i tributi doganali e per le accise
amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al
presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione
di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di controllo e accertamento.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita
dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con
l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge
possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione.»
 
Art. 5
Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e
allineamento di valori contabili per le imprese

1. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, ((del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo)) 7 settembre 2005, n. 209, che, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisiscono un compendio aziendale da un'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 245 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, possono registrare in sede di rilevazione iniziale gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate in base al valore di carico alla data di trasferimento, come risultante dal libro mastro delle gestioni separate della cedente, anziche' al prezzo di cessione, fatta eccezione per le differenze tra i due importi imputabili a perdite di valore di carattere durevole. I valori di rilevazione iniziale dei menzionati attivi finanziari sono riconosciuti tanto ((ai fini dell'imposta sul reddito delle societa')) quanto ((ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive)) in capo al soggetto cedente e ai soggetti cessionari, indipendentemente dal prezzo eventualmente pattuito per l'acquisizione degli stessi. Le cessioni di compendio aziendale di cui al primo periodo si considerano ((cessioni di ramo)) di azienda ai fini del decreto del Presidente della ((Repubblica)) 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto le cessioni di compendio aziendale di cui al primo periodo le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, qualora dovute, nella misura fissa normativamente prevista. Le imprese cessionarie possono valutare, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e in quello successivo, gli attivi finanziari di cui al primo periodo non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziche' al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Le imprese cessionarie di cui al primo periodo non possono esercitare l'opzione per la trasparenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ne' per la tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti dello stesso testo unico.
2. Le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, ((che, entro)) diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisiscono un compendio aziendale dalle imprese cessionarie di cui ((al comma 1, possono)) registrare in sede di rilevazione iniziale gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate del compendio acquisito in base al valore di carico alla data ((di trasferimento, come)) risultante dal libro mastro delle gestioni separate della cedente, anziche' al prezzo di cessione, fatta eccezione per le differenze tra i due importi imputabili a perdite di valore di carattere durevole. Le cessioni di compendio aziendale di cui al primo periodo si considerano ((cessioni di ramo)) di azienda ai fini del decreto del Presidente della ((Repubblica)) 26 ottobre 1972, n. 633. Le imprese cessionarie possono valutare, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e in quello successivo, gli attivi finanziari di cui al primo periodo non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziche' al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
3. All'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-octies, il secondo periodo e' soppresso;
b) al comma 3-decies:
1) al primo periodo le parole: «e, per le imprese di cui all' articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi» sono soppresse;
2) dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: «Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facolta' di cui al comma 3-octies ((del presente articolo)) la determinazione della riserva indisponibile di cui al primo e secondo periodo e' effettuata tenuto conto anche dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.».
c) dopo il comma 3-decies, sono aggiunti i seguenti:
«3-undecies. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-octies, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, puo' essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 3-duodecies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facolta' di cui al comma 3-octies ((del presente articolo)), l'applicazione delle disposizioni di cui al terzo periodo del comma 3-decies, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, puo' essere prorogata con ((decreto)) del Ministro dell'economia e delle finanze.».
3-duodecies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si avvalgono della facolta' di cui al comma 3-octies ((del presente articolo)), l'applicazione delle disposizioni di cui al terzo periodo del comma 3-decies, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, puo' essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».

Riferimenti normativi


- Si riporta il testo degli articoli 91, 245, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle
assicurazioni private):
«Art. 91 (Principi di redazione). - 1. Le imprese di
assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88,
comma 1, che emettono strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato
membro dell'Unione europea e che non redigono il bilancio
consolidato, redigono il bilancio di esercizio in
conformita' ai principi contabili internazionali.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di
cui all'articolo 88, comma 1, che non utilizzano i principi
contabili internazionali, redigono il bilancio in
conformita' al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.
Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi
dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice
civile, va allegato al bilancio di esercizio un separato
rendiconto redatto secondo le disposizioni previste
dall'articolo 89.»
«Art. 245 (Liquidazione coatta amministrativa). - 1.
Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dell'IVASS, puo' disporre, con decreto, la revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' in tutti i
rami e la liquidazione coatta amministrativa, anche quando
ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la
liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le
irregolarita' nell'amministrazione o le violazioni delle
disposizioni legislative, amministrative o statutarie
ovvero le perdite previste siano di eccezionale gravita'.
2. La liquidazione coatta puo' essere proposta
dall'IVASS, con il medesimo procedimento indicato nel comma
1, anche a seguito di istanza motivata degli organi
amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei
commissari straordinari o dei liquidatori ricorrendo i
presupposti di cui al comma 1.
3. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico e
la proposta dell'IVASS sono comunicati dai commissari
liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta,
non prima dell'insediamento.
4. Dalla data di emanazione del decreto cessano le
funzioni degli organi amministrativi e di controllo,
nonche' di ogni altro organo dell'impresa che sia ancora in
carica. Cessano altresi' le funzioni dell'assemblea dei
soci, fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 262,
comma 1, e 263, comma 2.
5. La liquidazione si compie sotto la vigilanza
dell'IVASS, che si avvale, qualora l'impresa operi
attraverso succursali stabilite in altri Stati membri,
anche delle autorita' di vigilanza di tali Stati. I
provvedimenti e la procedura di liquidazione coatta
amministrativa di imprese italiane si applicano e producono
i loro effetti negli altri Stati membri.
6. L'IVASS, qualora sia necessario od opportuno ai fini
della liquidazione, puo' autorizzare i commissari
liquidatori a proseguire operazioni specificamente
individuate.
7. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non
sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla
liquidazione coatta prevista dalle norme del presente capo.
Per quanto non espressamente previsto si applicano, se
compatibili, le disposizioni del codice della crisi e
dell'insolvenza.»
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) si veda nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo degli articoli 115, 117 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui
redditi):
«Art. 115 (Opzione per la trasparenza fiscale). - 1.
Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito
imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera a), al cui capitale sociale partecipano
esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73,
comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del
diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale,
richiamata dall'articolo 2346 del codice civile, e di
partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e
non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio,
indipendentemente dall'effettiva percezione,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli
utili. Ai soli fini dell'ammissione al regime di cui al
presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli
utili di cui al periodo precedente non si considerano le
azioni prive del predetto diritto di voto e la quota di
utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma,
primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota
di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I
requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a
partire dal primo giorno del periodo d'imposta della
partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere
ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione.
L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:
a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione
dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di
cui agli articoli 117 e 130.
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al
comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato
l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili
distribuiti.
3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi
d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
chiusura dell'esercizio della societa' partecipata. Le
ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale
societa', i relativi crediti d'imposta e gli acconti
versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
secondo la percentuale di partecipazione agli utili di
ciascuno. Le perdite fiscali della societa' partecipata
relative a periodi in cui e' efficace l'opzione sono
imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione ed entro il limite della propria quota del
patrimonio netto contabile della societa' partecipata. Le
perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori
all'inizio della tassazione per trasparenza non possono
essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle
societa' partecipate.
4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali
della societa' partecipata e deve essere esercitata da
tutte le societa' e comunicata all'Amministrazione
finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo
d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare
l'opzione. Al termine del triennio l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non
sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica al termine di ciascun
triennio.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non
modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto
distribuito dalla societa' partecipata utilizzando riserve
costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di
cui all'articolo 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
presente comma, durante i periodi di validita'
dell'opzione, salva una diversa esplicita volonta'
assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti
gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
coperture di perdite, si considerano prioritariamente
utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
6. Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio
dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa dall'inizio
dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata.
Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel caso di
mutamento della compagine sociale della societa'
partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i
requisiti di cui al comma 1 o 2.
7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli
obblighi di acconto permangono anche in capo alla
partecipata. Per la determinazione degli obblighi di
acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso
venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto
previsto dall'articolo 124, comma 2. Nel caso di revoca
dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano senza
considerare gli effetti dell'opzione sia per la societa'
partecipata, sia per i soci.
8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile
con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli
interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del
reddito.
9. Le disposizioni applicative della presente norma
sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui
all'articolo 129.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 40, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
11. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto
di imputazione rettificando i valori patrimoniali della
societa' partecipata secondo le modalita' previste
dall'articolo 128, fino a concorrenza delle svalutazioni
determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed
accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio
medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal
quale ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove
precedenti.
12. Per le partecipazioni in societa' indicate nel
comma 1 il relativo costo e' aumentato o diminuito,
rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai
soci ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza dei
redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.»
«Art. 117 (Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo
di imprese controllate residenti). - 1. La societa' o
l'ente controllante e ciascuna societa' controllata
rientranti fra i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di
controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del
codice civile, con i requisiti di cui all'articolo 120,
possono congiuntamente esercitare l'opzione per la
tassazione di gruppo.
2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera
d), possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 in
qualita' di controllanti ed a condizione:
a) di essere residenti in Paesi con i quali e' in
vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
b) di esercitare nel territorio dello Stato
un'attivita' d'impresa, come definita dall'articolo 55,
mediante una stabile organizzazione, come definita
dall'articolo 162, che assume la qualifica di consolidante.
2-bis. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera d), privi del requisito di cui alla lettera b) del
comma 2, residenti in Stati appartenenti all'Unione europea
ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo
che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che
rivestono una forma giuridica analoga a quelle previste
dall'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), possono
designare una societa' residente nel territorio dello Stato
o non residente di cui al comma 2-ter, controllata ai sensi
dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile
con i requisiti di cui all'articolo 120, ad esercitare
l'opzione per la tassazione di gruppo congiuntamente con
ciascuna societa' residente o non residente di cui al comma
2-ter, su cui parimenti essi esercitano il controllo ai
sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice
civile con i requisiti di cui all'articolo 120. La
controllata designata non puo' esercitare l'opzione con le
societa' da cui e' partecipata. Agli effetti del presente
comma:
a) la controllata designata, in qualita' di
consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri
previsti dagli articoli da 117 a 127 per le societa' o enti
controllanti;
b) i requisiti del controllo di cui al comma 1 devono
essere verificati in capo al soggetto controllante non
residente;
c) l'efficacia dell'opzione e' subordinata alla
condizione che il soggetto controllante non residente
designi la controllata residente assumendo, in via
sussidiaria, le responsabilita' previste dall'articolo 127
per le societa' o enti controllanti;
d) in ipotesi di interruzione della tassazione di
gruppo prima del compimento del triennio o di revoca
dell'opzione, le perdite fiscali risultanti dalla
dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite
esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al
netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno
il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai
soggetti interessati;
e) se il requisito del controllo nei confronti della
controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima del
compimento del triennio, il soggetto controllante non
residente puo' designare, tra le controllate appartenenti
al medesimo consolidato, un'altra controllata residente
avente le caratteristiche di cui al presente comma senza
che si interrompa la tassazione di gruppo. La nuova
controllata designata assume le responsabilita' previste
dall'articolo 127 per le societa' o enti controllanti
relativamente ai precedenti periodi d'imposta di validita'
della tassazione di gruppo, in solido con la societa'
designata nei cui confronti cessa il requisito del
controllo.
2-ter. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera d), controllati ai sensi dell'articolo 2359, comma
1, numero 1), del codice civile, possono esercitare
l'opzione di cui al comma 1 in qualita' di controllata
mediante una stabile organizzazione come definita dal comma
1-bis dell'articolo 120.
3. Permanendo il requisito del controllo di cui al
comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e'
irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non
sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica al termine di ciascun
triennio. In caso di rinnovo tacito dell'opzione la
societa' o ente controllante puo' modificare il criterio
utilizzato, ai sensi dell'articolo 124, comma 4, per
l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di
interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di
revoca dell'opzione, alle societa' che le hanno prodotte,
nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo
d'imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare
l'opzione. Nel caso venga meno il requisito del controllo
di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui
all'articolo 124.»
«Art. 118 (Effetti dell'esercizio dell'opzione). - 1.
L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo di cui
all'articolo 117 comporta la determinazione di un reddito
complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei
redditi complessivi netti da considerare, quanto alle
societa' controllate, per l'intero importo
indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile
al soggetto controllante. Al soggetto controllante compete
il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla
somma algebrica degli imponibili, la liquidazione
dell'unica imposta dovuta o dell'unica eccedenza
rimborsabile o riportabile a nuovo.
1-bis. Ai fini della determinazione del credito
d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui
all'articolo 165:
a) per reddito complessivo deve intendersi il reddito
complessivo globale;
b) la quota di imposta italiana fino a concorrenza
della quale e' accreditabile l'imposta estera e' calcolata
separatamente per ciascuno dei soggetti partecipanti al
consolidato, e per ciascuno Stato;
c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione di
gruppo prima del compimento del triennio o di revoca
dell'opzione il diritto al riporto in avanti e all'indietro
dell'eccedenza di cui all'articolo 165, comma 6, compete ai
soggetti che hanno prodotto i redditi all'estero.
2. Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori
all'inizio della tassazione di gruppo di cui alla presente
sezione possono essere utilizzate solo dalle societa' cui
si riferiscono. Le eccedenze d'imposta riportate a nuovo
relative agli stessi esercizi possono essere utilizzate
dalla societa' o ente controllante o alternativamente dalle
societa' cui competono. Resta ferma l'applicabilita' delle
disposizioni di cui all'articolo 43-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto
competono esclusivamente alla controllante. L'acconto
dovuto e' determinato sulla base dell'imposta relativa al
periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti
d'imposta e delle ritenute d'acconto, come indicata nella
dichiarazione dei redditi, presentata ai sensi
dell'articolo 122. Per il primo esercizio la determinazione
dell'acconto dovuto dalla controllante e' effettuata sulla
base dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti
d'imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla
somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente
come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate
per il periodo stesso dalle societa' singolarmente
considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di
cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,
n. 154.
4. Non concorrono alla formazione del reddito
imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate
tra le societa' di cui al comma 1 in contropartita dei
vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.»
«Art. 119 (Condizioni per l'efficacia dell'opzione).
- 1. L'opzione puo' essere esercitata da ciascuna entita'
legale solo in qualita' di controllante o solo in qualita'
di controllata e la sua efficacia e' subordinata al
verificarsi delle seguenti condizioni:
a) identita' dell'esercizio sociale di ciascuna
societa' controllata con quello della societa' o ente
controllante;
b) esercizio congiunto dell'opzione da parte di
ciascuna controllata e dell'ente o societa' controllante;
c) elezione di domicilio da parte di ciascuna
controllata presso la societa' o ente controllante ai fini
della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai
periodi d'imposta per i quali e' esercitata l'opzione
prevista dall'articolo 117. L'elezione di domicilio e'
irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza
dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni
relative all'ultimo esercizio il cui reddito e' stato
incluso nella dichiarazione di cui all'articolo 122;
d) l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve
essere comunicato all'Agenzia delle entrate con la
dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere
dal quale si intende esercitare l'opzione.
2. Non viene meno l'efficacia dell'opzione nel caso in
cui per effetto di operazioni di fusione, di scissione e di
liquidazione volontaria si determinano all'interno dello
stesso esercizio piu' periodi d'imposta. Il decreto di cui
all'articolo 129 stabilisce le modalita' e gli adempimenti
formali da porre in essere per pervenire alla
determinazione del reddito complessivo globale.»
«Art. 120 (Definizione del requisito di controllo). -
1. Agli effetti della presente sezione si considerano
controllate le societa' per azioni, in accomandita per
azioni, a responsabilita' limitata:
a) al cui capitale sociale la societa' o l'ente
controllante partecipa direttamente o indirettamente per
una percentuale superiore al 50 per cento, da determinarsi
relativamente all'ente o societa' controllante tenendo
conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla
catena societaria di controllo, senza considerare le azioni
prive del diritto di voto esercitabile nell'assemblea
generale richiamata dall'articolo 2346 del codice civile;
b) al cui utile di bilancio la societa' o l'ente
controllante partecipa direttamente o indirettamente per
una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi
relativamente all'ente o societa' controllante, tenendo
conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla
catena societaria di controllo e senza considerare la quota
di utile di competenza delle azioni prive del diritto di
voto esercitabile nell'assemblea generale richiamata
dall'articolo 2346 del codice civile.
1-bis. Si considerano altresi' controllate le stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato, come definite
dall'articolo 162, dei soggetti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettera d), residenti in Stati appartenenti
all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo
sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia
stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di
informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga a
quelle di cui al comma 1, con i requisiti di cui al
medesimo comma.
2. Il requisito del controllo di cui all'articolo 117,
comma 1 deve sussistere sin dall'inizio di ogni esercizio
relativamente al quale la societa' o ente controllante e la
societa' controllata si avvalgono dell'esercizio
dell'opzione.»
«Art. 121 (Obblighi delle societa' controllate). - 1.
Per effetto dell'esercizio congiunto dell'opzione di cui
all'articolo 117, ciascuna societa' controllata, secondo
quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 129, deve:
a) compilare il modello della dichiarazione dei
redditi al fine di comunicare alla societa' o ente
controllante la determinazione del proprio reddito
complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e dei
crediti d'imposta spettanti, compresi quelli compensabili
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e degli acconti autonomamente versati. Al
modello deve essere allegato il prospetto di cui
all'articolo 109, comma 4, lettera b), con le indicazioni
richieste relative ai componenti negativi di reddito
dedotti;
b) fornire alla societa' controllante i dati
relativi ai beni ceduti ed acquistati secondo il regime di
neutralita' fiscale di cui all'articolo 123, specificando
la differenza residua tra valore di libro e valore fiscale
riconosciuto;
c) fornire ogni necessaria collaborazione alla
societa' controllante per consentire a quest'ultima
l'adempimento degli obblighi che le competono nei confronti
dell'Amministrazione finanziaria anche successivamente al
periodo di validita' dell'opzione.»
«Art. 122 (Obblighi della societa' o ente
controllante). - 1. La societa' o ente controllante
presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato,
calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla
somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da
ciascuna delle societa' partecipanti al regime del
consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta di
gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel
decreto ministeriale di cui all'articolo 129 e in quello di
approvazione del modello annuale di dichiarazione dei
redditi.»
«Art. 123.»
«Art. 124 (Interruzione della tassazione di gruppo
prima del compimento del triennio). - 1. Se il requisito
del controllo, cosi' come definito dall'articolo 117, cessa
per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il
reddito della societa' o dell'ente controllante, per il
periodo d'imposta in cui viene meno tale requisito, viene
aumentato o diminuito per un importo corrispondente:
a) agli interessi passivi dedotti o non dedotti nei
precedenti esercizi del triennio per effetto di quanto
previsto dall'articolo 97, comma 2;
b) alla residua differenza tra il valore di libro e
quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa
societa' o ente controllante o da altra societa'
controllata secondo il regime di neutralita' fiscale di cui
all'articolo 123. Il periodo precedente si applica nel caso
in cui il requisito del controllo venga meno anche nei
confronti della sola societa' cedente o della sola societa'
cessionaria.
2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta giorni dal
venir meno del requisito del controllo:
a) la societa' o l'ente controllante deve integrare
quanto versato a titolo d'acconto se il versamento
complessivamente effettuato e' inferiore a quello dovuto
relativamente alle societa' per le quali continua la
validita' dell'opzione;
b) ciascuna societa' controllata deve effettuare
l'integrazione di cui alla lettera precedente riferita ai
redditi propri, cosi' come risultanti dalla comunicazione
di cui all'articolo 121.
3. Ai fini del comma 2, entro lo stesso termine ivi
previsto, con le modalita' stabilite dal decreto di cui
all'articolo 129, la societa' o l'ente controllante puo'
attribuire, in tutto o in parte, i versamenti gia'
effettuati, per quanto eccedente il proprio obbligo, alle
controllate nei cui confronti e' venuto meno il requisito
del controllo.
4. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di
cui all'articolo 122, i crediti chiesti a rimborso e, salvo
quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo
permangono nell'esclusiva disponibilita' della societa' o
ente controllante. In alternativa a quanto previsto dal
primo periodo, le perdite fiscali risultanti dalla
dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite alle
societa' che le hanno prodotte al netto di quelle
utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del
controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti
interessati. Il criterio utilizzato per l'eventuale
attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione
anticipata della tassazione di gruppo, alle societa' che le
hanno prodotte e' comunicato all'Agenzia delle entrate
all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o
in caso di rinnovo tacito della stessa ai sensi
dell'articolo 117, comma 3.
4-bis. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, la
societa' o l'ente controllante e' tenuto a comunicare
all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue
attribuito a ciascun soggetto.
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche nel caso di fusione di una societa' controllata in
altra non inclusa nel consolidato. Nel caso di fusione
della societa' o ente controllante con societa' o enti non
appartenenti al consolidato, il consolidato puo' continuare
ove la societa' o ente controllante sia in grado di
dimostrare, anche dopo l'effettuazione di tali operazioni,
la permanenza di tutti i requisiti previsti dalle
disposizioni di cui agli articoli 117 e seguenti ai fini
dell'accesso al regime. Ai fini della continuazione del
consolidato, la societa' o ente controllante puo'
interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212
recante lo Statuto dei diritti del contribuente. Con il
decreto di cui all'articolo 129 sono disciplinati gli
eventuali ulteriori casi di interruzione anticipata del
consolidato.
5-bis. La societa' o ente controllante che intende
continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo ma non
ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 5
ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta
positiva deve segnalare detta circostanza nella
dichiarazione dei redditi.
6. L'articolo 118, comma 4, si applica anche
relativamente alle somme percepite o versate tra le
societa' del comma 1 per compensare gli oneri connessi con
l'interruzione della tassazione di gruppo relativi
all'imposta sulle societa'.»
«Art. 125 (Revoca dell'opzione). - 1. Le disposizioni
dell'articolo 124, comma 1, lettera b), si applicano sia
nel caso di revoca dell'opzione di cui all'articolo 117,
sia nel caso in cui la revoca riguardi almeno una delle
societa' di cui alla predetta lettera b).
2. Nel caso di revoca dell'opzione, gli obblighi di
acconto si calcolano relativamente a ciascuna societa'
singolarmente considerata con riferimento ai redditi propri
cosi' come risultanti dalle comunicazioni di cui
all'articolo 121. Si applica la disposizione dell'articolo
124, comma 4. La societa' o l'ente controllante e' tenuto a
comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle
perdite residue attribuite a ciascun soggetto, secondo le
modalita' e i termini previsti per la comunicazione della
revoca.
3. L'articolo 118, comma 4, si applica anche
relativamente alle somme percepite o versate tra le
societa' di cui al comma 1 per compensare gli oneri
connessi con la revoca della tassazione di gruppo relativi
all'imposta sulle societa'.»
- Si riporta il testo dell'articolo 45 del
decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante
misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di
rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e
ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 45 (Rafforzamento delle strutture e
disposizioni finanziarie). - 1. Per consentire una piu'
rapida definizione delle procedure di cui agli articoli 42,
43 e 44, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad
utilizzare, tramite una o piu' agenzie di somministrazione
di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine,
anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59a 65 e 106 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel limite
massimo di spesa di 5.663.768 euro per l'anno 2022, da
ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle
procedure menzionate.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli
articoli 42, 43 e 44, e' autorizzata la spesa di euro
1.417.485 per l'anno 2022 per prestazioni di lavoro
straordinario per il personale dell'Amministrazione civile
del Ministero dell'interno; di euro 4.069.535 per l'anno
2022 per prestazioni di lavoro straordinario eccedente
rispetto al monte ore previsto per il personale della
Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno
di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b),
della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso
l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione
centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'in-terno; di euro 818.902 per l'anno 2022 per
l'utilizzo di servizi di mediazione culturale, anche
mediante apposite convenzioni con organizzazioni di diritto
internazionale operanti in ambito migratorio; di euro
484.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del
Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a
12.453.690 euro per l'anno 2022 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno. (59)
3-bis. Al fine di semplificare, razionalizzare e
armonizzare le procedure di accertamento e di valutazione
delle condizioni di invalidita', di disabilita', di
inabilita' e di inidoneita', le commissioni mediche di
verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e
delle finanze, di cui all'articolo 7, comma 25, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono
soppresse a decorrere dal 1° giugno 2023 e tutte le
funzioni da esse svolte sono trasferite all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS). A decorrere
dalla medesima data, l'INPS subentra al Ministero
dell'economia e delle finanze nell'attivita' di
coordinamento, organizzazione e segreteria delle
commissioni mediche di verifica e nei rapporti giuridici
relativi alle funzioni ad esso trasferite.
3-ter. Tutti gli accertamenti di idoneita' e inabilita'
lavorativa di cui all'articolo 71 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, agli articoli 16 e 56, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
all'articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, e
all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.
335, nei confronti del personale delle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici
non economici e degli enti locali, a decorrere dal 1°
giugno 2023, sono effettuati dall'INPS con le modalita' di
accertamento gia' in uso per l'assicurazione generale
obbligatoria. Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai procedimenti in corso al 31 maggio 2023, ne'
ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia
ancora scaduto il termine di presentazione della domanda.
3-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro il 31 maggio 2023, sono
stabilite le norme di coordinamento e le modalita'
attuative delle disposizioni dei commi da 3-bis a
3-septies, comprese le modalita' di eventuale utilizzo
degli immobili in uso alle Ragionerie territoriali dello
Stato. Con il medesimo decreto sono accertate le somme
allocate per le finalita' di cui ai commi da 3-bis a
3-septies, a legislazione vigente, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da
trasferire all'INPS, a decorrere dal 1° giugno 2023, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3-quinquies. Al fine di dare piena attuazione alle
disposizioni del comma 3-bis, l'INPS e' autorizzato, per il
biennio 2022-2023, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali, a bandire apposite procedure concorsuali
pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante
scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici,
nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente
di personale non dirigenziale pari a 100 unita' da
inquadrare nell'Area C, posizione economica C1, del
comparto Funzioni centrali - sezione Enti pubblici non
economici.
3-sexies. Agli oneri assunzionali derivanti
dall'attuazione del comma 3-quinquies, pari a euro
1.686.970 per l'anno 2022 e a euro 5.060.908 annui a
decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. (60)
3-septies. L'INPS comunica alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unita'
di personale effettivamente assunte ai sensi del comma
3-quinquies e i relativi oneri.
3-octies. Considerata l'eccezionale situazione di
turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non
adottano i principi contabili internazionali,
nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a
permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro
valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio
annuale regolarmente approvato, anziche' al valore di
realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta
eccezione per le perdite di carattere durevole.
3-novies. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma
2, del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalita'
attuative delle disposizioni del comma 3-octies del
presente articolo sono stabilite dall'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che
ne disciplina altresi' le modalita' applicative. Le imprese
di cui al primo periodo applicano le disposizioni del comma
3-octies previa verifica della coerenza con la struttura
degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio
assicurativo. Per le imprese diverse da quelle di cui
all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, le modalita' attuative contabili delle disposizioni
del comma 3-octies sono stabilite dall'Organismo italiano
di contabilita'.
3-decies. Le imprese indicate, al comma 3-novies che si
avvalgono della facolta' di cui al comma 3-octies destinano
a una riserva indisponibile utili di ammontare
corrispondente alla differenza tra i valori registrati in
applicazione delle disposizioni dei commi 3-octies e
3-novies e i valori di mercato rilevati alla data di
chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo
onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo
inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva e'
integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve
patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili
degli esercizi successivi. Per le imprese di cui all'
articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, che si avvalgono della facolta' di cui al comma
3-octies del presente articolo la determinazione della
riserva indisponibile di cui al primo e secondo periodo e'
effettuata tenuto conto anche dell'effetto sugli impegni
esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di
bilancio e fino a cinque esercizi successivi.
3-undecies. Per i soggetti che non adottano i principi
contabili internazionali, l'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 3-octies del presente articolo, in
relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei
mercati finanziari, puo' essere prorogata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3-duodecies. Per le imprese di cui all' articolo 91,
comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che si
avvalgono della facolta' di cui al comma 3-octies,
l'applicazione delle disposizioni di cui al terzo periodo
del comma 3-decies, in relazione all'evoluzione della
situazione di turbolenza dei mercati finanziari, puo'
essere prorogata con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze.»
 
Art. 6
Disposizioni di interpretazione autentica in materia di cessione di
complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di
amministrazione straordinaria

1. In coerenza con l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, l'articolo 56, comma 3-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente, che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile, le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), del medesimo decreto legislativo, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuita' economica fra cedente e cessionario.

Riferimenti normativi


- La direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo
2001 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di
stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti e'
pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee
L 82/16 del 22 marzo 2001.
- Si riporta il testo degli articoli 27 e 56, comma
3-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della
legge 30 luglio 1998, n. 274):
«Art. 27 (Condizioni per l'ammissione alla
procedura). - 1. Le imprese dichiarate insolventi a norma
dell'art. 3 sono ammesse alla procedura di amministrazione
straordinaria qualora presentino concrete prospettive di
recupero dell'equilibrio economico delle attivita'
imprenditoriali.
2. Tale risultato deve potersi realizzare, in via
alternativa:
a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla
base di un programma di prosecuzione dell'esercizio
dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma
di cessione dei complessi aziendali»);
b) tramite la ristrutturazione economica e
finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di
risanamento di durata non superiore a due anni ("programma
di ristrutturazione");
b-bis) per le societa' operanti nel settore dei
servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di
complessi di beni e contratti sulla base di un programma di
prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non
superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi
di beni e contratti").
2-bis. Per le imprese di cui all'articolo 2, comma 2,
del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, la
durata dei programmi di cui al comma 2 del presente
articolo puo' essere autorizzata dal Ministro dello
sviluppo economico fino ad un massimo di quattro anni.»
«Art. 56 (Contenuto del programma). - 1. Il programma
deve indicare:
a) le attivita' imprenditoriali destinate alla
prosecuzione e quelle da dismettere;
b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni
non funzionali all'esercizio dell'impresa;
c) le previsioni economiche e finanziarie connesse
alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa;
d) i modi della copertura del fabbisogno
finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle
altre agevolazioni pubbliche di cui e' prevista
l'utilizzazione;
d-bis) i costi generali e specifici
complessivamente stimati per l'attuazione della procedura,
con esclusione del compenso dei commissari e del comitato
di sorveglianza. (56)
2. Se e' adottato l'indirizzo della cessione dei
complessi aziendali, il programma deve altresi' indicare le
modalita' della cessione, segnalando le offerte pervenute o
acquisite, nonche' le previsioni in ordine alla
soddisfazione dei creditori.
3. Se e' adottato l'indirizzo della ristrutturazione
dell'impresa, il programma deve indicare, in aggiunta a
quanto stabilito nel comma 1, le eventuali previsioni di
ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli
assetti imprenditoriali, nonche' i tempi e le modalita' di
soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di
modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di
definizione mediante concordato.
3-bis. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate
in attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere a) e
b-bis), in vista della liquidazione dei beni del cedente,
non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di
ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti
dall'articolo 2112 del codice civile.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2112 del Codice
civile:
«Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori
in caso di trasferimento d'azienda). - In caso di
trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti
che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del
trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e
411 del codice di procedura civile il lavoratore puo'
consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni
derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario e' tenuto ad applicare i trattamenti
economici e normativi previsti dai contratti collettivi
nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano
sostituiti da altri contratti collettivi applicabili
all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si
produce esclusivamente fra contratti collettivi del
medesimo livello.
Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso ai
sensi della normativa in materia di licenziamenti, il
trasferimento d'azienda non costituisce di per se' motivo
di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di
lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi
successivi al trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le
proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo
2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo
si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
il mutamento nella titolarita' di un'attivita' economica
organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identita' a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base del quale il trasferimento e'
attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
trasferimento di parte dell'azienda, intesa come
articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita'
economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando
il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e
appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui
all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.»
 
Art. 7
Disposizioni in materia di potenziamento dell'attivita' di analisi e
valutazione della spesa, misure in materia di finanza pubblica
nonche' disposizioni urgenti in materia di accesso al Fondo per
l'avvio di opere indifferibili

1. All'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, le parole «all'articolo 25 del» sono sostituite ((dalla seguente)): «al».
2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attivita' funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alle societa' di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa delle predette societa', alle stesse non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Restano fermi, ove applicabili, i vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilita' del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonche' quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.
3. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, gli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare al PNRR (PNC), per i quali sia stata avviata da parte dei soggetti attuatori la procedura di accesso mediante l'apposita piattaforma informatica gia' in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ma che non siano risultati beneficiari delle risorse del Fondo per l'avvio ((di opere indifferibili)), di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in ragione del mancato perfezionamento da parte delle Amministrazioni titolari o dell'inosservanza delle disposizioni procedurali, purche' in possesso dei relativi requisiti possono essere ammessi al Fondo. Per le finalita' di cui al primo periodo, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni titolari comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli elenchi degli interventi beneficiari sulla base delle modalita' indicate dalla medesima Ragioneria. In attuazione del presente comma, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato, con propri decreti, ad integrare gli elenchi degli interventi beneficiari del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del ((decreto-legge n. 50)) del 2022.
4. Ferme restando le condizioni per l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, ((per gli interventi relativi)) ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC di titolarita' del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione e del merito, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, avviate dal 18 maggio 2022 al 30 giugno 2023, ((si considera)) come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 10 per cento dell'importo gia' assegnato dal predetto provvedimento, qualora non abbiano beneficiato a nessun titolo di incrementi delle assegnazioni per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione. Ai fini dell'attuazione del presente comma, il Ministero della salute ed il Ministero dell'istruzione e del merito comunicano, entro il 20 ottobre 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'elenco degli interventi, completi del codice unico di progetto (CUP) e dell'indicazione del soggetto attuatore. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine di cui al secondo periodo, sono assegnate le risorse agli interventi individuati nell'elenco di cui allo stesso periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, e dall'articolo 11 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2023.
5. All'attuazione dei commi 3 e 4 ((si provvede nel limite)) delle risorse residue disponibili a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123, (Riforma dei controlli
di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento
dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a
norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n.
196), come modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Potenziamento delle strutture e degli
strumenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato per lo svolgimento delle attivita' di analisi e
revisione della spesa). - 1. Al fine di potenziare
l'attivita' di analisi e valutazione della spesa, il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e'
autorizzato ad avvalersi di collaborazioni, anche mediante
la stipula di apposite convenzioni, con universita'
pubbliche e private e con altri soggetti pubblici. Allo
stesso fine, il medesimo dipartimento e' autorizzato a
promuovere, per il tramite della Scuola superiore
dell'economia e delle finanze, iniziative di formazione
sulle tecniche di analisi economica e statistica e sugli
aspetti macro e micro di analisi della spesa nel settore
pubblico.
2. Al fine di potenziare le capacita' di analisi
statistica ed economica della spesa e per lo svolgimento
delle attivita' connesse alla realizzazione dei programmi
di analisi e valutazione della spesa, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23
agosto 1988, n. 400, si provvede ad individuare fino a sei
posizioni dirigenziali tra quelle esistenti nell'ambito del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato da
destinare allo svolgimento di compiti di studio e ricerca.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di analisi e
valutazione della spesa di cui al presente decreto, il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato puo'
avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di
comando, su richiesta del Ministero dell'economia e delle
finanze.
4. Nell'ambito dei bandi per il reclutamento di
funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze da
assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, una quota dei posti messi a concorso puo' essere
destinata a profili di tipo economico-statistico ai fini
dello svolgimento dell'attivita' di analisi e valutazione
della spesa.
- La legge 24 aprile 1990, n. 100 (Norme sulla
promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste
all'estero) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3
maggio 1990, n. 101.
- Si riporta l'articolo 6 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici:
«Art. 6 (Trasformazione della SACE in societa' per
azioni). - 1. L'Istituto per i servizi assicurativi del
commercio estero (SACE) e' trasformato in societa' per
azioni con la denominazione di SACE S.p.A. - Servizi
Assicurativi del Commercio Estero o piu' brevemente SACE
S.p.A. con decorrenza dal 1° gennaio 2004. La SACE S.p.A.
succede nei rapporti attivi e passivi, nonche' nei diritti
e obblighi della SACE in essere alla data della
trasformazione.
2.
3. I crediti di cui all'articolo 7, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni, esistenti alla data del 31
dicembre 2003, sono trasferiti alla SACE S.p.A. a titolo di
conferimento di capitale. I crediti medesimi sono iscritti
nel bilancio della SACE S.p.A al valore indicato nella
relativa posta del Conto patrimoniale dello Stato.
Ulteriori trasferimenti e conferimenti di beni e
partecipazioni societarie dello Stato a favore della SACE
S.p.A possono essere disposti con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze,
che determina anche il relativo valore di trasferimento o
conferimento. Ai trasferimenti e conferimenti di cui al
presente comma non si applicano gli articoli da 2342 a 2345
del codice civile.
4. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al
comma 3, detratta la quota spettante agli assicurati
indennizzati, sono trasferite in un apposito conto corrente
acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato
alla SACE S.p.A., unitamente ai proventi delle attivita'
che beneficiano della garanzia dello Stato.
5. Il capitale della SACE S.p.A. alla data indicata nel
comma 1 e' pari alla somma del netto patrimoniale
risultante dal bilancio di chiusura di SACE al 31 dicembre
2003 e del valore dei crediti di cui all'articolo 7, comma
2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e
successive modificazioni e integrazioni, stabilito ai sensi
del comma 3.
6. Dalla data indicata nel comma 1 e' soppresso il
Fondo di dotazione di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni. Ai
fini della contabilita' dello Stato, le disponibilita'
giacenti nel relativo conto corrente acceso presso la
Tesoreria centrale dello Stato non rientranti nell'ambito
di applicazione di altre disposizioni normative sono
riferite al capitale della SACE S.p.A. e il conto corrente
medesimo e' intestato alla SACE S.p.A.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga
agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile, con proprio
decreto di natura non regolamentare, su proposta
dell'organo amministrativo della SACE S.p.A. da formularsi
entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio
relativo all'anno 2004, puo' rettificare i valori
dell'attivo e del passivo patrimoniale della SACE S.p.A. A
tale scopo, l'organo amministrativo si avvale di soggetti
di adeguata esperienza e qualificazione professionale nel
campo della revisione contabile.
8. L'approvazione dello statuto e la nomina dei
componenti degli organi sociali della SACE S.p.A., previsti
dallo statuto stesso sono effettuate dalla prima assemblea,
che il presidente della SACE S.p.A. convoca entro il 28
febbraio 2004. Sino all'insediamento degli organi sociali,
la SACE S.p.A. e' amministrata dagli organi di SACE in
carica alla data del 31 dicembre 2003.
9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e successive modificazioni e integrazioni, e dalla
disciplina dell'Unione Europea in materia di assicurazione
e garanzia dei rischi non di mercato. SACE S.p.A. favorisce
l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano,
privilegiando gli impegni nei settori strategici per
l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e
ricadute per il sistema economico del Paese, nonche' gli
impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per
l'Italia. Ai fini dell'internazionalizzazione sono da
considerare strategici anche la filiera agricola nazionale,
i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il
settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo
di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del made
in Italy, le camere di commercio italiane all'estero, le
fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a
sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made
in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte,
della cinematografia, della musica, della moda, del design
e dell'agroalimentare. Gli impegni assunti dalla SACE
S.p.A. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui
al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti
indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello
Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e
superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze puo', con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare da emanare di concerto con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea e dei
limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per
natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o
paesi di destinazione non beneficiano della garanzia
statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma
per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle
operazioni ivi contemplate.
9-bis. SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti
dall'attivita' assicurativa e di garanzia dei rischi
definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione
Europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per
cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il
novanta per cento dei medesimi impegni e' assunto dallo
Stato in conformita' al presente articolo, senza vincolo di
solidarieta'. La legge di bilancio definisce i limiti
cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE
S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per
conto dello Stato, sulla base del piano di attivita'
deliberato dal Comitato di cui al comma 9-sexies e
approvato dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica.
9-ter. SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le coperture
assicurative da cui derivano gli impegni di cui al comma
9-bis in nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio
delle garanzie e delle coperture assicurative che sono in
grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso
singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi
di destinazione, rispetto al portafoglio complessivamente
assicurato da SACE S.p.A. e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, e' preventivamente autorizzato con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Comitato per il sostegno pubblico all'esportazione
istituito ai sensi del comma 9-sexies. Il decreto del
Ministro e' sottoposto al controllo preventivo di
legittimita' e alla registrazione della Corte dei conti. Le
garanzie e le coperture assicurative prevedono che la
richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza
sono rivolte unicamente a SACE S.p.A.
9-quater. A decorrere dall'anno 2020 nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo
Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo e'
alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto
del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto delle
commissioni trattenute da SACE S.p.A., come determinate
dalla convenzione di cui al comma 9-quinquies. I premi di
cui al periodo precedente sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in
spesa al predetto fondo. La gestione del fondo e' affidata
a SACE S.p.A. che opera secondo adeguati standard
prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero
dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi a SACE
S.p.A. sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo
e' autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di
tesoreria centrale.
9-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze
e SACE S.p.A. disciplinano con convenzione, di durata
decennale, approvata con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, e sottoposta alla
registrazione della Corte dei conti:
a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A.
dell'attivita' istruttoria delle operazioni da cui derivano
gli impegni da assumere ai sensi del comma 9-bis;
b) le procedure per il rilascio delle garanzie e
delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. quando
non e' prevista l'autorizzazione preventiva del Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter;
c) la gestione, anche per conto del Ministero
dell'economia e delle finanze, degli impegni in essere, ivi
inclusi l'esercizio, a tutela dei diritti di SACE S.p.A. e
del Ministero dell'economia e delle finanze, delle facolta'
previste nella polizza di assicurazione, nonche' la
gestione delle fasi successive al pagamento
dell'indennizzo, incluse le modalita' di esercizio dei
diritti nei confronti del debitore e l'attivita' di
recupero dei crediti;
d) le modalita' con le quali e' richiesto al
Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento
dell'indennizzo per la quota di pertinenza e le modalita'
di escussione della garanzia dello Stato relativa agli
impegni assunti da SACE S.p.A., nonche' la remunerazione
della garanzia stessa;
e) le modalita' di informazione preventiva al
Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale in
ordine alle deliberazioni dell'organo competente di SACE
S.p.A. relative agli impegni da assumere o assunti, alle
altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione
di impegni, incluso il sistema aziendale di deleghe
decisionali, alla gestione degli impegni in essere e delle
richieste di indennizzo;
f) la trasmissione periodica e a richiesta di
informazioni da parte di SACE S.p.A. al Comitato di cui al
comma 9-sexies e al Comitato interministeriale per la
programmazione economica, riguardo all'andamento delle
operazioni a cui si riferiscono gli impegni assunti dallo
Stato ai sensi del comma 9-bis;
g) ogni altra modalita' operativa rilevante ai fini
dell'assunzione e gestione degli impegni di cui al comma
9-bis;
h) le modalita' di gestione da parte di SACE S.p.A.
del fondo di cui al comma 9-quater e degli attivi in cui
sono investite le riserve tecniche, sulla base delle
indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;
i) le modalita' di trasferimento al Ministero
dell'economia e delle finanze dei premi riscossi da SACE
S.p.A. per conto di questo ai sensi del comma 9-quater, al
netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., e la
determinazione delle suddette commissioni;
l) l'eventuale definizione di un livello di
patrimonializzazione minimo.
9-sexies. E' istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze il Comitato per il sostegno
finanziario pubblico all'esportazione. Il Comitato e'
copresieduto dal Direttore Generale del Tesoro o da un suo
delegato, e dal Direttore generale competente del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed
e' composto da sei membri, oltre i copresidenti. I
componenti del Comitato, ed i rispettivi supplenti che, in
caso di impedimento, li sostituiscono, sono nominati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla
base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal
Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dal Ministero dell'interno, dal Ministero dello sviluppo
economico, dal Ministero della difesa e dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Ciascun
componente partecipa alla riunione con diritto di voto.
Il presidente del Comitato puo' invitare a partecipare
alle riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di
altri enti o istituzioni, pubblici e privati, secondo le
materie all'ordine del giorno. Per lo svolgimento delle
proprie attivita', il Comitato puo' avvalersi dell'ausilio
delle amministrazioni componenti il Comitato e puo'
richiedere pareri all'IVASS su specifiche questioni ed
operazioni. Il funzionamento del Comitato e' disciplinato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le amministrazioni componenti il Comitato. Il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro, Direzione VI - assicura lo svolgimento delle
funzioni di segreteria del Comitato. Ai componenti del
Comitato non spettano compensi, indennita' o emolumenti
comunque denominati, ne' rimborsi di spese.
Dall'istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e al suo
funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente.
9-septies. Il Comitato di cui al comma 9-sexies, su
proposta di SACE S.p.A., delibera il piano annuale di
attivita' di cui al comma 9-bis, che definisce l'ammontare
progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree
geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle
operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del
Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma
9-ter, nonche' il sistema dei limiti di rischio (Risk
Appetite Framework - «RAF»), che definisce, in linea con le
migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la
propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con
particolare riguardo alle operazioni che possono
determinare elevati rischi di concentrazione verso singole
controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di
destinazione, le politiche di governo dei rischi nonche' i
processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.
Il piano annuale di attivita' e il sistema dei limiti di
rischio sono approvati, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE).
9-octies. Il Comitato per il sostegno finanziario
pubblico all'esportazione, in aggiunta alle funzioni di cui
al comma 9-septies, esprime il parere di competenza per
l'autorizzazione da rilasciarsi con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, nei casi di cui al comma
9-ter, su istanza di SACE S.p.A., verificati la conformita'
dell'operazione deliberata da SACE S.p.A. e del relativo
impegno assicurativo al piano di attivita', al RAF e alla
convenzione di cui al comma 9-quinquies, nonche' il
rispetto dei limiti indicati al comma 9-bis. Il Comitato
esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento
del sistema di sostegno pubblico all'esportazione e
all'internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e
formulando proposte.
10. Le garanzie gia' concesse, alla data indicata nel
comma 1, in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955,5
luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, 24 maggio
1977, n. 227, e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, restano regolate dalle medesime leggi e dal medesimo
decreto legislativo
11. Alle attivita' che beneficiano della garanzia dello
Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 3, all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 24 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni.
12. La SACE S.p.A. puo' svolgere l'attivita'
assicurativa e di garanzia dei rischi di mercato come
definiti dalla disciplina dell'Unione Europea. L'attivita'
di cui al presente comma e' svolta con contabilita'
separata rispetto alle attivita' che beneficiano della
garanzia dello Stato o costituendo allo scopo una societa'
per azioni. In quest'ultimo caso la partecipazione detenuta
dalla SACE S.p.A. non puo' essere inferiore al 30% e non
puo' essere sottoscritta mediante conferimento dei crediti
di cui al comma 3. L'attivita' di cui al presente comma non
beneficia della garanzia dello Stato.
13. Le attivita' della SACE S.p.A. che non beneficiano
della garanzia dello Stato sono soggette alla normativa in
materia di assicurazioni private, incluse le disposizioni
di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576.
14. La SACE S.p.A. puo' acquisire partecipazioni in
societa' estere in casi direttamente e strettamente
collegati all'esercizio dell'attivita' assicurativa e di
garanzia ovvero per consentire un piu' efficace recupero
degli indennizzi erogati. La SACE S.p.A. concorda con la
Societa' italiana per le imprese all'estero (SIMEST
S.p.A.), di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100,
l'esercizio coordinato dell'attivita' di cui al presente
comma.
14-bis. Ai fini del sostegno e rilancio dell'economia e
al fine di supportare la crescita dimensionale e la
patrimonializzazione delle imprese o l'incremento della
loro competitivita', migliorandone la capitalizzazione, lo
sviluppo tecnologico, la sostenibilita' ambientale, le
infrastrutture o le filiere strategiche o favorendo
l'occupazione SACE S.p.A. e' abilitata a rilasciare, a
condizioni di mercato e in conformita' alla normativa
dell'Unione europea per una percentuale massima di
copertura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge,
del 70 per cento, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi
incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di
banche, di istituzioni finanziarie nazionali e
internazionali e degli altri soggetti abilitati all'
esercizio del credito in Italia nonche' di imprese di
assicurazione, nazionali e internazionali, autorizzate
all'esercizio del ramo credito e cauzioni, per
finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi inclusi portafogli
di finanziamenti, concessi alle imprese con sede legale in
Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una
stabile organizzazione in Italia, entro l'importo
complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Per le
medesime finalita' ed entro tale importo massimo
complessivo, la SACE S.p.A. e' altresi' abilitata a
rilasciare, a condizioni di mercato e in conformita' alla
normativa dell'Unione europea, garanzie sotto qualsiasi
forma in favore di sottoscrittori di prestiti
obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e
altri strumenti finanziari emessi da imprese con sede in
Italia. L'attivita' di cui al presente comma e' svolta con
contabilita' separata rispetto alle attivita' di cui al
comma 9. Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti
dalle garanzie disciplinate dal presente comma, e'
accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima
richiesta a favore di SACE S.p.A. Non e' ammesso il ricorso
diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello
Stato. I criteri e le modalita' di rilascio della garanzia
nonche' di definizione della composizione del portafoglio
di garanzie gestito dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente
comma, inclusi i profili relativi alla distribuzione dei
relativi limiti di rischio, in funzione dell'andamento del
portafoglio garantito e dei volumi di attivita' attesi e in
considerazione dell'andamento complessivo delle ulteriori
esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di
garanzia gestiti dalla medesima SACE S.p.A., sono definiti
nell'allegato tecnico al presente decreto. L'efficacia del
presente comma e' subordinata alla positiva decisione della
Commissione europea sulla conformita' a condizioni di
mercato del regime di garanzia. Con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non
regolamentare, possono essere disciplinati, in conformita'
alla decisione della Commissione europea, ulteriori
modalita' attuative e operative, ed eventuali elementi e
requisiti integrativi, per il rilascio delle garanzie di
cui al presente comma.
15. Per le attivita' che beneficiano della garanzia
dello Stato, la SACE S.p.A. puo' avvalersi dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e
integrazioni.
16. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le
modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo
1958, n. 259.
17. Sulla base di una apposita relazione predisposta
dalla SACE S.p.A., il Ministro dell'economia e delle
finanze riferisce annualmente al Parlamento sull'attivita'
svolta dalla medesima.
18.
19. La trasformazione prevista dal comma 1 e il
trasferimento di cui al comma 3 non pregiudicano i diritti
e gli obblighi nascenti in capo allo Stato, alla SACE e ai
terzi in relazione alle operazioni di cui all'articolo 7,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e alle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di
obbligazioni, contrattualmente definite o approvate dal
consiglio di amministrazione della SACE, con particolare
riferimento ad ogni effetto giuridico, finanziario e
contabile discendente dalle operazioni medesime per i
soggetti menzionati nel presente comma. I crediti
trasferiti ai sensi del comma 3, nei limiti in cui abbiano
formato oggetto delle operazioni di cartolarizzazione e di
emissione di obbligazioni di cui sopra, nonche' gli altri
rapporti giuridici instaurati in relazione alle stesse,
costituiscono a tutti gli effetti patrimonio separato della
SACE S.p.A. e sono destinati in via prioritaria al servizio
delle operazioni sopra indicate. Su tale patrimonio
separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori
della SACE o della SACE S.p.A., sino al rimborso dei titoli
emessi in relazione alle operazioni di cartolarizzazione e
di emissione di obbligazioni di cui sopra. La separazione
patrimoniale si applica anche in caso di liquidazione o
insolvenza della SACE S.p.A.
20. La pubblicazione del presente articolo nella
Gazzetta Ufficiale tiene luogo di tutti gli adempimenti in
materia di costituzione delle societa' previsti dalla
normativa vigente. La pubblicazione tiene altresi' luogo
della pubblicita' prevista dall'articolo 2362 del codice
civile, nel testo introdotto dal decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 6. Sono esenti da imposte dirette e
indirette, da tasse e da obblighi di registrazione le
operazioni di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. e
di successione di quest'ultima alla prima, incluse le
operazioni di determinazione, sia in via provvisoria che in
via definitiva, del capitale della SACE S.p.A. Non
concorrono alla formazione del reddito imponibile i
maggiori valori iscritti nel bilancio della medesima SACE
S.p.A. in seguito alle predette operazioni; detti maggiori
valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi
e della imposta regionale sulle attivita' produttive. Il
rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della SACE
al momento della trasformazione prosegue con la SACE S.p.A.
21. Dalla data di cui al comma 1 i riferimenti alla
SACE contenuti in leggi, regolamenti e provvedimenti
vigenti sono da intendersi riferiti alla SACE S.p.A., per
quanto pertinenti. Nell'articolo 1, comma 2, della legge 25
luglio 2000, n. 209, le parole: "vantati dallo Stato
italiano" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo 2 della presente legge".
22. Alla SACE S.p.A. si applica il decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173, limitatamente alle disposizioni in
materia di conti annuali e consolidati delle imprese di
assicurazione.
23. L'articolo 7, comma 2 bis del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, e' sostituito dal seguente, con decorrenza
dal 1° gennaio 2004: "2-bis. Le somme recuperate, riferite
ai crediti indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi
bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito,
stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, affluite sino alla
data di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A.
nell'apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria
centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia
e delle finanze, Dipartimento del tesoro, restano di
titolarita' del Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento del tesoro. Questi e' autorizzato ad avvalersi
delle disponibilita' di tale conto corrente per finanziare
la sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.A.
e per onorare la garanzia statale degli impegni assunti
dalla SACE S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti,
nonche' per ogni altro scopo e finalita' connesso con
l'esercizio dell'attivita' della SACE S.p.A. nonche' con
l'attivita' nazionale sull'estero, anche in collaborazione
o coordinamento con le istituzioni finanziarie
internazionali, nel rispetto delle esigenze di finanza
pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi
del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria
e iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro".
24. Dalla data di cui al comma 1 gli articoli 1, 4, 5,
6, commi 1, 1-bis, 2 e 3, 7, commi 2, 3 e 4,8, commi 2, 3 e
4, 9, 10, 11, commi 2, 3 e 4, e 12 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono abrogati, ma continuano ad essere
applicati sino alla data di approvazione dello statuto
della SACE S.p.A. La titolarita' e le disponibilita' del
conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello
Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono trasferite alla
SACE S.p.A., con funzioni di riserva, a fronte degli
impegni assunti che beneficiano della garanzia dello Stato.
24-bis. La SACE Spa puo' destinare propri beni e
rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei
portatori dei titoli da essa emessi. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 5,
commi 18 e 24. Alle operazioni di raccolta effettuate dalla
SACE Spa ai sensi del presente comma non si applicano gli
articoli da 2410 a 2420 del Codice civile. Per ciascuna
emissione di titoli puo' essere nominato un rappresentante
comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli
interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i
poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni delle operazioni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono
al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono
finalizzate alla tutela dell'unita' economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti.»
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 5 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai
sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione:
«Art. 3 (Principio dell'equilibrio dei bilanci). - 1.
Le amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare
l'equilibrio dei bilanci ai sensi dell'articolo 97, primo
comma, della Costituzione.
2. L'equilibrio dei bilanci corrisponde all'obiettivo
di medio termine.
3. I documenti di programmazione finanziaria e di
bilancio stabiliscono, per ciascuna annualita' del periodo
di programmazione, obiettivi del saldo del conto
consolidato, articolati per sottosettori, tali da
assicurare almeno il conseguimento dell'obiettivo di medio
termine ovvero il rispetto del percorso di avvicinamento a
tale obiettivo nei casi previsti dagli articoli 6 e 8. Nei
medesimi documenti sono indicate le misure da adottare per
conseguire gli obiettivi del saldo del conto consolidato.
4. Gli obiettivi di cui al comma 3 possono, in
conformita' all'ordinamento dell'Unione europea, tenere
conto dei riflessi finanziari delle riforme strutturali con
un impatto positivo significativo sulla sostenibilita'
delle finanze pubbliche
5. L'equilibrio dei bilanci si considera conseguito
quando il saldo strutturale, calcolato nel primo semestre
dell'esercizio successivo a quello al quale si riferisce,
soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
a) risulta almeno pari all'obiettivo di medio termine
ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo obiettivo
inferiore a quello indicato dall'articolo 8, comma 1;
b) assicura il rispetto del percorso di avvicinamento
all'obiettivo di medio termine nei casi previsti dagli
articoli 6 e 8 ovvero evidenzia uno scostamento dal
medesimo percorso inferiore a quello indicato dall'articolo
8, comma 1.»
«Art. 4 (Sostenibilita' del debito pubblico). - 1. Le
amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare la
sostenibilita' del debito pubblico ai sensi dell'articolo
97, primo comma, della Costituzione.
2. I documenti di programmazione finanziaria e di
bilancio stabiliscono obiettivi relativi al rapporto tra
debito pubblico e prodotto interno lordo coerenti con
quanto disposto dall'ordinamento dell'Unione europea.
3. Qualora il rapporto tra il debito pubblico e il
prodotto interno lordo superi il valore di riferimento
definito dall'ordinamento dell'Unione europea, in sede di
definizione degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3,
si tiene conto della necessita' di garantire una riduzione
dell'eccedenza rispetto a tale valore in coerenza con il
criterio e la disciplina in materia di fattori rilevanti
previsti dal medesimo ordinamento.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma
6, non e' consentito il ricorso all'indebitamento per
realizzare operazioni relative alle partite finanziarie.»
«Art. 5 (Regole sulla spesa). - 1. Il tasso annuo
programmato di crescita della spesa delle amministrazioni
pubbliche, al netto delle poste indicate dalla normativa
dell'Unione europea, non puo' essere superiore al tasso di
riferimento calcolato in coerenza con la medesima
normativa.
2. Al fine di assicurare il rispetto del tasso di
crescita di cui al comma 1 e il conseguimento degli
obiettivi programmatici, i documenti di programmazione
finanziaria e di bilancio indicano, per il triennio di
riferimento, il livello della spesa delle amministrazioni
pubbliche.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni
interessate, provvede al monitoraggio del rispetto del
livello di cui al comma 2. Il Governo, qualora preveda il
superamento di tale livello, trasmette una relazione alle
Camere, evidenziando le eventuali misure correttive da
adottare al fine di assicurare il conseguimento degli
obiettivi programmatici.»
- Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 7, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante
misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina:
«Art. 7
1.- 6-sexies. (omissis)
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti
dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari
utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere
pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che
siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il
«Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una
dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700
milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei
limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita
contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli
interventi prioritari individuati al primo periodo, al
Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi
integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31
dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1
del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in
relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.
Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di cui al
terzo periodo: (99)
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo
1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la
realizzazione degli interventi inseriti nel programma di
cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
del 2021;
b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle
opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del
decreto-legge n. 16 del 2020;
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli
interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
(omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure):
«Art. 10 (Misure per accelerare la realizzazione
degli investimenti pubblici). - 1. Per sostenere la
definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed
accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in
particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di
programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e
2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante
apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto
tecnico-operativo di societa' in house qualificate ai sensi
dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
2. L'attivita' di supporto di cui al comma 1 copre
anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e
valutazione degli interventi e comprende azioni di
rafforzamento della capacita' amministrativa, anche
attraverso la messa a disposizione di esperti
particolarmente qualificati.
3. Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruita'
economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore
della prestazione e la motivazione del provvedimento di
affidamento da' conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al
mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse
economiche, mediante comparazione degli standard di
riferimento della societa' Consip S.p.A. e delle centrali
di committenza regionali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9,
comma 2, le Regioni, le Province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali, per il tramite delle
amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del
supporto tecnico-operativo delle societa' di cui al comma 1
per la promozione e la realizzazione di progetti di
sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e
nazionali.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze
definisce, per le societa' in house statali, i contenuti
minimi delle convenzioni per l'attuazione di quanto
previsto dal comma 4. Ai relativi oneri le Amministrazioni
provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente. Laddove ammissibili, tali oneri
possono essere posti a carico delle risorse previste per
l'attuazione degli interventi del PNRR, ovvero delle
risorse per l'assistenza tecnica previste nei programmi
dell'Unione europea 2021/2027 per gli interventi di
supporto agli stessi riferiti.
6. Ai fini dell'espletamento delle attivita' di
supporto di cui al presente articolo, le societa'
interessate possono provvedere con le risorse interne, con
personale esterno, nonche' con il ricorso a competenze - di
persone fisiche o giuridiche - disponibili sul mercato, nel
rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175.
6-bis. In considerazione degli effetti dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa
nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione
dell'articolo 14, comma 5, ne' ai fini dell'applicazione
dell'articolo 21 del testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175.
6-ter. Ai contratti di lavoro a tempo determinato
stipulati, prorogati o rinnovati dalle societa' di cui al
comma 1 per lo svolgimento delle attivita' di supporto di
cui al presente articolo essenziali per l'attuazione del
progetto non si applicano i limiti di cui agli articoli 19,
21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I
contratti di lavoro a tempo determinato di cui al primo
periodo possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per
un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma
non superiore alla durata di attuazione dei progetti di
competenza delle singole amministrazioni e comunque non
eccedente il 30 giugno 2026. I medesimi contratti indicano,
a pena di nullita', il progetto del PNRR al quale e'
riferita la prestazione lavorativa; il mancato
conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e
finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di
recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi
dell'articolo 2119 del codice civile.
6-quater. Al fine di accelerare l'avvio degli
investimenti di cui al presente articolo mediante il
ricorso a procedure aggregate e flessibili per
l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo laddove
necessario l'applicazione uniforme dei principi e delle
priorita' trasversali previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) ed agevolando al contempo le
attivita' di monitoraggio e controllo degli interventi, in
attuazione di quanto previsto dal comma 1, d'intesa con le
amministrazioni interessate, la societa' Invitalia S.p.A.
promuove la definizione e la stipulazione di appositi
accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle
condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell'
articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei
lavori. La verifica di cui all'articolo 26 del citato
decreto legislativo n. 50 del 2016 avviene prima dell'avvio
dei lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati
nelle more della progettazione anche ai sensi dell'articolo
54, comma 4, lettera a), del medesimo decreto legislativo.
I soggetti attuatori che si avvalgono di una procedura
avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e
lavori non sostengono alcun onere per attivita' di
centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi
sono posti a carico delle convenzioni di cui al comma 5.
6-quinquies. Gli atti normativi o i provvedimenti
attuativi dei piani o dei programmi di cui al comma 1
sottoposti al parere di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati
qualora il parere non sia reso entro il termine previsto
dal citato articolo 2, comma 3. Le disposizioni del
presente comma non si applicano agli schemi di atto
normativo o amministrativo in ordine ai quali, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'Amministrazione
competente ha gia' chiesto l'iscrizione all'ordine del
giorno della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano o della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»
 
Art. 7-bis

Disposizioni finanziarie

((1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
 
Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.