Gazzetta n. 278 del 28 novembre 2023 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 settembre 2023, n. 132
Testo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 228 del 29 settembre 2023), coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2023, n. 170 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1
Differimento di termini in materia di ((agevolazioni per l'acquisto
della casa di abitazione))


1. Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, e' differito al 31 dicembre 2023.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo all'articolo 64, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 64 (Misure in favore dell'acquisto della casa
di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al
disagio giovanile). - 1. Le misure di cui all'articolo 54,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, si applicano fino al 31 dicembre 2023.
2. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge
27 dicembre 2013, n. 147, le parole "di eta' inferiore ai
trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico
di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92"
sono sostituite dalle seguenti: "che non hanno compiuto
trentasei anni di eta'.».
3. Per le domande presentate a decorrere dal
trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto fino al 30 giugno 2023, alle categorie
aventi priorita' per l'accesso al credito di cui
all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore dell'indicatore
della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non
superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con
limite di finanziabilita', inteso come rapporto tra
l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto
dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore
all'80%, la misura massima della garanzia concedibile dal
Fondo e' elevata all'80% della quota capitale, tempo per
tempo in essere sui finanziamenti concessi. Per le domande
presentate dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023, che
rispettino i requisiti di priorita' e le condizioni di cui
al primo periodo, l'elevazione della garanzia fino all'80
per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere
sui finanziamenti concessi, puo' essere riconosciuta anche
nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia
superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM)
pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo
1996, n. 108, nella misura massima del differenziale, se
positivo, tra la media del tasso interest rate swap a dieci
anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese
precedente al mese di erogazione, e la media del tasso
interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente
del trimestre sulla base del quale e' stato calcolato il
TEGM in vigore. Nel caso in cui il differenziale risulti
negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare
le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM
in vigore e a darne indicazione secondo le modalita'
stabilite nel comma 3-bis.
3-bis. I soggetti finanziatori sono tenuti ad
indicare, in sede di richiesta della garanzia nonche' nel
contratto di finanziamento stipulato, le condizioni
economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in
ragione dell'intervento del Fondo di garanzia per la prima
casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della
legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. La dotazione del Fondo di garanzia per la prima
casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' incrementata di 290
milioni di euro per l'anno 2021 e di 250 milioni di euro
per l'anno 2022.
5. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 2, 3
e 4 si provvede ai sensi dell'articolo 77.
6. Gli atti traslativi a titolo oneroso della
proprieta' di "prime case" di abitazione, ad eccezione di
quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite
dalla nota II-bis all'articolo 1, della tariffa, parte
prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta',
dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle
stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte
ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti
che non hanno ancora compiuto trentasei anni di eta'
nell'anno in cui l'atto e' rogitato e che hanno un valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente,
stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, non superiore a 40.000 euro annui.
7. Per gli atti di cui al comma 6, relativi a
cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, e'
attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto
trentasei anni di eta' nell'anno in cui l'atto e' stipulato
un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul
valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto. Il
credito d' imposta puo' essere portato in diminuzione dalle
imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle
successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce
presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero
puo' essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui
redditi delle persone fisiche dovute in base alla
dichiarazione da presentare successivamente alla data
dell'acquisto; puo' altresi' essere utilizzato in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Il credito d'imposta in ogni caso non da'
luogo a rimborsi.
8. I finanziamenti erogati per l'acquisto, la
costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso
abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti
di cui al comma 6 e sempreche' la sussistenza degli stessi
risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa
nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo sono
esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro,
di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle
concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 %
dall'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si
applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la
data di entrata in vigore del presente decreto e il 31
dicembre 2023.
10. In caso di insussistenza delle condizioni e dei
requisiti per beneficiare delle agevolazioni di cui ai
commi 6, 7, 8 e 9 o di decadenza da dette agevolazioni, per
il recupero delle imposte dovute e per la determinazione
delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative
disposizioni previste dalla nota II bis all'articolo 1,
della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131 e dall'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
11. Agli oneri derivanti dai commi 6,7,8,9 e 10,
valutati in 347,34 milioni di euro per l'anno 2021 e 260,48
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
12. In considerazione delle conseguenze causate
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo per le
politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma 2, del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2021 allo
scopo di finanziare, nel limite di spesa autorizzato,
politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio
giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti
all'uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche
attraverso attivita' di assistenza e supporto psicologico,
azioni volte a favorire l'inclusione e l'innovazione
sociale nonche' lo sviluppo individuale, la promozione di
attivita' sportive per i giovani di eta' inferiore ai 35
anni.
13. I criteri di riparto delle risorse del comma 12 e
le modalita' di attuazione degli interventi realizzati
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano
e dal sistema delle Autonomie locali sono definiti con
decreto del Ministro per le politiche giovanili, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a 35
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 30
milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 77
del presente decreto e, quanto a 5 milioni di euro per
l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7,
del presente decreto.».
 
Art. 1 bis

((Ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative))

((1. I contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unita' immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2024 sono prorogati fino a tale data ai medesimi termini e condizioni.
2. Ferma la facolta' di riscatto eventualmente prevista nei contratti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2024 il proprietario che intende trasferire a titolo oneroso le unita' immobiliari di cui al medesimo comma 1 deve notificare la proposta di alienazione all'assegnatario, al quale e' attribuito il diritto di prelazione. Si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto compatibili.
3. Per i contratti di cui al comma 1 scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la prelazione di cui al comma 2 puo' essere esercitata alle seguenti condizioni:
a) l'immobile e' occupato dall'assegnatario o, in caso di decesso, dal suo nucleo familiare al momento della notificazione della volonta' di alienarlo;
b) il proprietario dell'immobile non ne ha disposto con contratto preliminare o contratto definitivo di compravendita ovvero con altro contratto costitutivo o traslativo di usufrutto, uso o abitazione, trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
c) il soggetto che esercita la prelazione ha adempiuto regolarmente al pagamento dell'indennita' di occupazione.
4. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, i contratti di cui al comma 3 si intendono rinnovati sino al 31 dicembre 2024, ai medesimi termini e condizioni, salvo che non sia intervenuto provvedimento passato in giudicato di rilascio dell'immobile.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le facolta' di riscatto eventualmente previste a favore degli assegnatari degli immobili di cui al comma 1.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18, del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
(Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita'
organizzata e di trasparenza e buon andamento
dell'attivita' amministrativa):
«Art. 18. - 1. Per favorire la mobilita' del
personale e' avviato un programma straordinario di edilizia
residenziale da concedere in locazione o in godimento ai
dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando e'
strettamente necessario alla lotta alla criminalita'
organizzata, con priorita' per coloro che vengano
trasferiti per esigenze di servizio. Alla realizzazione di
tale programma si provvede:
a) per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno
di lire 50 miliardi a valere sul limite d'impegno di lire
150 miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3
dell'articolo 22, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
b) per l'edilizia sovvenzionata, con un
finanziamento di 900 miliardi alla cui copertura si
provvede con prelievo di 300 miliardi per anno dei proventi
relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere b) e
c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60,
relativi agli anni 1990, 1991, e 1992. La restante parte di
tali proventi e' ripartita fra le regioni, ferma restando
la riserva di cui all'articolo 2, primo comma, lettera c),
della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati
dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione e loro
consorzi e da cooperative e loro consorzi. I contributi di
cui al comma 1, lettera a), sono concessi, anche
indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed
edilizi, a parita' di valore attuale in un'unica soluzione
o in un massimo di diciotto annualita' costanti, ferma
restando l'entita' annuale complessiva del limite di
impegno autorizzato a carico dello Stato. Il Comitato
esecutivo del CER determina gli ulteriori criteri per le
erogazioni dei contributi nonche' il loro ammontare
massimo. In caso di alienazione degli alloggi di edilizia
agevolata l'atto di trasferimento deve prevedere
espressamente, a pena di nullita', il passaggio in capo
all'acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e con
le modalita' stabilite dal CIPE.
3. Il programma di cui al comma 1 e' finalizzato alla
realizzazione di interventi di recupero del patrimonio
edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da
recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonche'
alla realizzazione delle necessarie opere di
urbanizzazione.
Gli interventi possono far parte di programmi
integrati, ai quali si applica il disposto del comma 5.
4. Alla realizzazione del programma straordinario di
cui al comma 1 si applicano le procedure previste
dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio
1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
aprile 1985, n. 118. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto il comitato esecutivo del CER stabilisce le
modalita' per la presentazione delle domande.
5. Al fine di assicurare la disponibilita' delle aree
necessarie alla realizzazione del programma straordinario
di cui al comma 1, si applica l'articolo 8, nono comma, del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. Per
l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata a concedere ai comuni interessati mutui
decennali senza interessi secondo le modalita' ed alle
condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, utilizzando le disponibilita' del fondo speciale
costituito presso la Cassa stessa, ai sensi dell'articolo
45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni ed integrazioni.
5-bis. Sono consentiti atti di cessione, con
destinazione vincolata alla realizzazione di programmi di
edilizia residenziale pubblica o convenzionata, di beni
immobili dello Stato e delle Aziende autonome statali,
anche se dotate di personalita' giuridica, indicati nel
libro terzo, titolo I, capo II, del codice civile, non
indispensabili ad usi governativi, ai comuni che ne
facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni anno e, in
sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
5-ter. I Ministri competenti, sentiti l'intendenza di
finanza, gli uffici tecnici erariali e gli altri uffici
centrali e periferici competenti, procedono, entro
centoventi giorni dal ricevimento della domanda di cui al
comma 5-bis, all'individuazione delle aree disponibili per
le cessioni, alla loro valutazione con riferimento
all'attuale consistenza e destinazione nonche' alla
cessione al comune richiedente.
5-quater. Nella regione Trentino-Alto Adige il
programma straordinario di cui al comma 1 e' limitato agli
interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti
per esigenze di servizio.
6. Gli enti pubblici comunque denominati, che
gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti
ad utilizzare per il periodo 1990-95 una somma, non
superiore al 40% dei fondi destinati agli investimenti
immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a
destinazione residenziale, da destinare a dipendenti
statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto
nella costruzione e nell'acquisto di immobili della
intensita' abitativa e della consistenza degli uffici
statali. «L'acquisto da parte degli enti pubblici e
previdenziali non puo' essere riferito agli immobili
costruiti con i contributi dello Stato».
7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina,
con proprio decreto, di concerto con il Ministro del
tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli
interventi di cui al comma 6.»
- Si riporta il testo degli articoli 38 e 39, della
legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di
immobili urbani):
«Art. 38 (Diritto di prelazione). - Nel caso in cui
il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile
locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto
notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.
Nella comunicazione devono essere indicati il
corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le
altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe
essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto
di prelazione.
Il conduttore deve esercitare il diritto di
prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla
ricezione della comunicazione, con atto notificato al
proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo
condizioni uguali a quelle comunicategli.
Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il
versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione
indicata nella comunicazione del locatore, deve essere
effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal
sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta
notificazione della comunicazione da parte del
proprietario, contestualmente alla stipulazione del
contratto di compravendita o del contratto preliminare.
Nel caso in cui l'immobile risulti locato a piu'
persone, la comunicazione di cui al primo comma deve essere
effettuata a ciascuna di esse.
Il diritto di prelazione puo' essere esercitato
congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero, qualora
taluno vi rinunci, dai rimanenti o dal rimanente
conduttore.
L'avente titolo che, entro trenta giorni dalla
notificazione di cui al primo comma, non abbia comunicato
agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi
della prelazione, si considera avere rinunciato alla
prelazione medesima.
Le norme del presente articolo non si applicano nelle
ipotesi previste dall'articolo 732 del codice civile, per
le quali la prelazione opera a favore dei coeredi, e nella
ipotesi di trasferimento effettuato a favore del coniuge o
dei parenti entro il secondo grado.».
«Art. 39 (Diritto di riscatto). - Qualora il
proprietario non provveda alla notificazione di cui
all'articolo precedente, o il corrispettivo indicato sia
superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a
titolo oneroso dell'immobile, l'avente diritto alla
prelazione puo', entro sei mesi dalla trascrizione del
contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni
altro successivo avente causa.
Ove sia stato esercitato il diritto di riscatto, il
versamento del prezzo deve essere effettuato entro il
termine di tre mesi che decorrono, quando non vi sia
opposizione al riscatto, dalla prima udienza del relativo
giudizio, o dalla ricezione dell'atto notificato con cui
l'acquirente o successivo avente causa comunichi prima di
tale udienza di non opporsi al riscatto.
Se per qualsiasi motivo, l'acquirente o successivo
avente causa faccia opposizione al riscatto, il termine di
tre mesi decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza che definisce il giudizio.».
 
Art. 2
((Proroga di termini per il versamento dell'imposta sostitutiva per
la rideterminazione del valore delle cripto-attivita'))


((1. All'articolo 1, commi 134 e 135, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2023».
2. Il comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, e' abrogato.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 134 e 135,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) come
modificato dalla presente legge:
«Omissis
134. L'imposta sostitutiva di cui al comma 133 e'
versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 15 novembre
2023.
135. L'imposta sostitutiva di cui al comma 133 puo'
essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di
pari importo, a partire dal 15 novembre 2023. Sull'importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
nella misura del 3 per cento annuo, da versare
contestualmente a ciascuna rata.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del
decreto-legge 10 maggio 2023, n.51, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.87
(Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti
pubblici, di termini legislativi e di iniziative di
solidarieta' sociale), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4 (Proroga di termini in materia fiscale). - 1.
All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 232, le parole: "31 luglio 2023" sono
sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023» e le parole:
"rispettivamente il 31 luglio" sono sostituite dalle
seguenti: "rispettivamente il 31 ottobre";
b) al comma 233, le parole: "1° agosto 2023" sono
sostituite dalle seguenti: "1° novembre 2023";
c) ai commi 235 e 237, le parole: "30 aprile 2023"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
d) al comma 241, le parole: "30 giugno 2023" sono
sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023";
e) al comma 243, le parole: "31 luglio 2023" sono
sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2023".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 37, comma
2-bis, lettera c-bis), del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, si applicano a partire dalle dichiarazioni
relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno
2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2022, n. 122. Fino al periodo di imposta in corso a
tale data, i dati contenuti nelle schede relative alle
scelte dell'otto, del cinque e del due per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche continuano a
essere trasmessi con le modalita' e secondo i termini
stabiliti dall'articolo 17, comma 1, del decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 1999.
2-bis. Nelle more della revisione del sistema
tributario, al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la parola: "15-quater" e' soppressa;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
disposizioni di cui al comma 15-quater del medesimo
articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021, si
applicano a decorrere dal 1° luglio 2024".
3. Tenuto conto della norma di cui all'articolo 40,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile
2023, n. 41, le elezioni di cui all'articolo 8, comma 5,
primo periodo, della legge 31 agosto 2022, n. 130 sono
indette dal Presidente del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e hanno luogo non oltre il 30 settembre 2023.
3-bis. La misura dell'indennizzo stabilita
dall'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e' incrementata al 40 per cento. A
tal fine la quota aggiuntiva dell'indennizzo e' determinata
sulla base delle risultanze istruttorie e dei dati gia'
acquisiti dalla Commissione tecnica di cui al comma 501 del
citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in relazione
alle domande presentate entro i termini di legge. Ai fini
dell'accredito, in caso di variazione del codice IBAN gia'
indicato, l'avente diritto all'indennizzo comunica, a pena
di decadenza, entro il 31 luglio 2023 (14), il nuovo codice
IBAN con modalita' telematica tramite il portale del Fondo
indennizzo risparmiatori (FIR).
3-ter. All'articolo 1, comma 63, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, le parole: "30 giugno 2023" sono
sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2023". A tal fine e'
autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, cui
si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di
parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
3-quater. All'articolo 3, comma 7-bis, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le
parole: "750.000 euro", ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: "1 milione di euro".
3-quinquies. (abrogato).
3-sexies. I soggetti che esercitano attivita'
economiche per le quali sono stati approvati gli indici
sintetici di affidabilita' fiscale e che dichiarano ricavi
o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito,
per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti ad
effettuare entro il 30 giugno 2023 i versamenti risultanti
dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di
imposta regionale sulle attivita' produttive e di imposta
sul valore aggiunto, possono provvedervi entro il 20 luglio
2023 senza alcuna maggiorazione. In deroga a quanto
disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001,
n. 435, i versamenti di cui al primo periodo possono essere
effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da
versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento, a
titolo di interesse corrispettivo. Non si fa luogo al
rimborso di quanto gia' versato. (13)
3-septies. Le disposizioni di cui al comma 3-se-xies
si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici
sintetici di affidabilita' fiscale o che presentano cause
di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si
avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui
all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime
forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che
partecipano a societa', associazioni e imprese ai sensi
degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti
indicati nel medesimo comma 3-sexies.
3-octies. Agli oneri derivanti dal comma 3-sexies,
pari a 1,92 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
3-novies. Al fine di ristorare i comuni, a decorrere
dall'anno 2023, delle minori entrate derivanti dagli atti
di aggiornamento presentati dal 1° gennaio 2017 al 31
dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, che abbiano determinato per
ciascun comune una riduzione di gettito complessivamente
superiore al 40 per cento rispetto a quello derivante
applicando le rendite relative agli immobili appartenenti
al gruppo catastale D, come risultanti al 31 dicembre 2022
senza tenere conto degli atti di aggiornamento di cui al
presente comma, e utilizzando le aliquote applicabili per
l'anno 2022, il contributo previsto dall'articolo 1, comma
24, della legge n. 208 del 2015 e' incrementato di 1,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
3-decies. Il contributo di cui al comma 3-novies e'
ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 15 dicembre 2023, secondo una metodologia
adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sulla base dei dati comunicati entro il 15 novembre
2023 dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia
e delle finanze, relativi, per ciascuna unita' immobiliare
oggetto degli atti di aggiornamento di cui al comma
3-novies, alle rendite proposte ai sensi dell'articolo 1,
comma 22, della legge n. 208 del 2015 oppure alle rendite
definitive, se gia' determinate dall'Agenzia delle entrate
alla data del 31 dicembre 2022, e a quelle iscritte in
catasto immediatamente prima della presentazione degli atti
di aggiornamento di cui al comma 3-novies. Con la medesima
comunicazione l'Agenzia delle entrate fornisce al Ministero
dell'economia e delle finanze, per ciascun comune,
l'indicazione dell'ammontare complessivo delle rendite
degli immobili appartenenti a ciascuna categoria catastale
del gruppo D, come risultanti al 31 dicembre 2022.
3-undecies. Agli oneri derivanti dai commi 3-novies e
3-decies, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
 
Art. 3

Rimessione in termini concernente il versamento
di tributi e contributi

1. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, si considerano tempestivi se effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.
2. In ogni caso, non si fa luogo a restituzione delle ((somme che siano state gia' versate)) in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzione e interessi, ovvero attraverso l'istituto del ravvedimento.
((2-bis. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».
2-ter. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attivita' funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale, finalizzate tra l'altro alla valorizzazione e alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico, alla societa' di gestione del risparmio costituita ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ferma restandone l'autonomia finanziaria e operativa, alla stessa non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Restano fermi, ove applicabili, i vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilita' del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonche' quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. Alla predetta societa' di gestione del risparmio non si applica inoltre, ai fini della determinazione degli emolumenti di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, la disciplina prevista dall'articolo 11, comma 6, del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
2-quater. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «20 novembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2023».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto-
legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Proroga di termini in materia economica e
finanziaria). - 1. All'articolo 35, comma 4, del
decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in
materia di presentazione della dichiarazione sull'imposta
municipale propria (IMU), relativa all'anno di imposta
2021, le parole: "e' differito al 31 dicembre 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "e' prorogato al 30 giugno
2023".
2. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,
relativo alla semplificazione in tema di fatturazione
elettronica per gli operatori sanitari, le parole: "e
2022," sono sostituite dalle seguenti: "2022 e 2023,".
3. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "dal 1°
gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1°
gennaio 2024".
4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "2021 e 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "2021, 2022 e 2023".
5. All'articolo 26-bis, comma 1, alinea, del
decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le
parole: "al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "alla data di acquisto di efficacia delle
disposizioni del decreto legislativo adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78
e comunque non oltre il 30 giugno 2023".
5-bis. Per i comuni di cui all'articolo 1, comma 567,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che sottoscrivono
l'accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo 1 entro
il termine previsto dal comma 783 dell'articolo 1 della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, il contributo relativo
all'annualita' 2022 e' erogato successivamente
all'erogazione dell'ultima annualita', con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa verifica della
realizzazione di risorse proprie pari ad almeno un quarto
del contributo complessivamente erogato. Agli oneri
derivanti dal primo periodo, pari a 7.772.950 euro per
l'anno 2043, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307. Per i comuni di cui al
presente comma, il termine del 15 giugno 2022, previsto
dall'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, e' differito al 15 marzo 2023, fermo restando il
rispetto delle scadenze e delle condizioni indicate al
medesimo comma 575. Restano altresi' valide ed efficaci le
attivita' poste in essere e definite dai comuni ai sensi
del comma 574 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.
6. I termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della
legge 31 agosto 2022, n. 130, sono prorogati di un anno.
7. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2023". Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 175.000 euro per l'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di
parte corrente, iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, di cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.
7-bis. Per i costi sostenuti dalla Concessionaria
servizi pubblici assicurativi (Consap) Spa per le attivita'
della Segreteria tecnica della Commissione tecnica nominata
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4
luglio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2019, e' autorizzata la
spesa fino all'importo massimo di 1 milione di euro per
l'anno 2023, in relazione alla conseguente estensione
temporale dall'applicazione del disciplinare stipulato ai
sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell' 11 giugno 2019. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo
34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
8. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "negli esercizi
in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "negli esercizi in corso al 31
dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023".
9. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "31 dicembre 2021"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
10. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento
delle attivita' e di agevolare il perseguimento delle
finalita' attribuite dalla legislazione vigente o delegate
dall'amministrazione vigilante, alla Fondazione di cui
all'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, e' differita al 1° gennaio 2025 l'applicazione
delle disposizioni in materia di contenimento della spesa
pubblica previste dalla vigente legislazione per i soggetti
inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Si applicano in ogni
caso i limiti alle retribuzioni, agli emolumenti e ai
compensi stabiliti dalla normativa vigente e le
disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e
sostenibilita' del debito delle amministrazioni pubbliche,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonche' quelle in materia
di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni
rilevanti in materia di finanza pubblica.
10-bis. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 marzo 2023",
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2023".
10-ter. All'articolo 15-bis, comma 6, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole:
"30 novembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2023".
10-quater. Al fine di permettere l'ordinata
conclusione delle istruttorie in corso in relazione agli
accordi per il riequilibrio finanziario di cui all'articolo
43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
all'articolo 43, comma 5-bis, del citato decreto-legge n.
50 del 2022 le parole: "al 31 dicembre 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "al 31 marzo 2023".
10-quinquies. I termini previsti dalla nota II-bis
all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, nonche' il termine previsto
dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai
fini del riconoscimento del credito d'imposta per il
riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo
compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023. Sono
fatti salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle entrate
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, emessi per il mancato rispetto dei
termini di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della
tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, e del termine di cui all'articolo 7 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e non si fa luogo al rimborso di
quanto gia' versato.
10-sexies. Per le regioni in cui siano state indette
le elezioni del Presidente della regione e del Consiglio
regionale alla data del 31 dicembre 2022, il termine di cui
all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle
aliquote applicabili per l'anno di imposta 2023, e'
differito al 31 marzo 2023. Tali regioni, entro il 13
maggio 2023, provvedono alla trasmissione dei dati
rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista
dall'articolo 50, comma 3, quarto periodo, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della
pubblicazione nel sito internet del Dipartimento delle
finanze.
10-septies. All'articolo 1, comma 927, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, relativo al termine per la
presentazione di specifiche istanze di liquidazione di
crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di
Roma, le parole: "quarantotto mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "sessanta mesi".
10-octies. Per le spese sostenute nel 2022, nonche'
per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite
alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, la comunicazione
per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o
di cessione del credito relative agli interventi eseguiti
sia sulle singole unita' immobiliari, sia sulle parti
comuni degli edifici, di cui all'articolo 121 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, deve
essere trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il 31
marzo 2023.
10-novies. Con riferimento alle spese sostenute nel
2022 per interventi effettuati sulle parti comuni di
edifici residenziali, il termine per la trasmissione
all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti
individuati dall'articolo 2 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2016, dei
dati di cui all'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge
26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e' prorogato dal 16
marzo 2023 al 31 marzo 2023.
10-decies. Per l'anno 2023 la dotazione del fondo
previsto dall'articolo 1, comma 644, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, e' pari a 700.000 euro per
concludere le operazioni di rimborso relative al programma
disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156; gli
aderenti comunicano alla PagoPA Spa entro il termine di
decadenza del 31 luglio 2023, con i dati identificativi, il
codice IBAN idoneo per rendere possibile l'accredito del
rimborso. Le controversie concernenti i rimborsi maturati
durante il predetto programma realizzato dall'8 dicembre
2020 al 30 giugno 2021 possono essere promosse entro il
termine di decadenza del 31 dicembre 2023. Ai suddetti fini
si applicano, secondo quanto stabilito dall'articolo 1,
comma 642, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le
convenzioni stipulate in data 30 novembre 2020 dal
Ministero dell'economia e delle finanze con la PagoPa Spa e
con la Consap Spa ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis e
289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i cui oneri
e spese sono a carico delle risorse finanziarie del
predetto fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della
legge n. 234 del 2021, non oltre il limite massimo
complessivo di 700.000 euro. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di
parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
10-undecies. All'articolo 3, comma 1, alinea, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le
parole: "31 luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti:
"31 luglio 2023".».
- Si riporta il testo dell'articolo 33, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
«Art. 33 (Disposizioni in materia di valorizzazione
del patrimonio immobiliare). - 1. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze e' costituita una societa' di
gestione del risparmio avente capitale sociale pari ad
almeno un milione di euro per l'anno 2012, per
l'istituzione di uno o piu' fondi d'investimento al fine di
partecipare in fondi d'investimento immobiliari chiusi
promossi o partecipati da regioni, provincie, comuni anche
in forma consorziata o associata ai sensi del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti pubblici
ovvero da societa' interamente partecipate dai predetti
enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio
patrimonio immobiliare disponibile. Per le stesse finalita'
di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 6
milioni di euro per l'anno 2013. La pubblicazione del
suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di legge. Il
capitale della societa' di gestione del risparmio di cui al
primo periodo del presente comma e' detenuto interamente
dal Ministero dell'economia e delle finanze, fatto salvo
quanto previsto dal successivo comma 8-bis. I fondi
istituiti dalla societa' di gestione del risparmio
costituita dal Ministro dell'economia e delle finanze
partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante la
sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base
competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire
la liquidita' necessaria per la realizzazione degli
interventi di valorizzazione. I fondi istituiti dalla
societa' di gestione del risparmio costituita dal Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma
investono anche direttamente al fine di acquisire immobili
in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. Con
successivo decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere stabilite le modalita' di
partecipazione del suddetto fondo a fondi titolari di
diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e
demaniali, che prevedano la possibilita' di locare in tutto
o in parte il bene oggetto della concessione.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono
al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono
finalizzate alla tutela dell'unita' economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti.».
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 5 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai
sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione):
«Art. 3 (Principio dell'equilibrio dei bilanci). - 1.
Le amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare
l'equilibrio dei bilanci ai sensi dell'articolo 97, primo
comma, della Costituzione.
2. L'equilibrio dei bilanci corrisponde all'obiettivo
di medio termine.
3. I documenti di programmazione finanziaria e di
bilancio stabiliscono, per ciascuna annualita' del periodo
di programmazione, obiettivi del saldo del conto
consolidato, articolati per sottosettori, tali da
assicurare almeno il conseguimento dell'obiettivo di medio
termine ovvero il rispetto del percorso di avvicinamento a
tale obiettivo nei casi previsti dagli articoli 6 e 8. Nei
medesimi documenti sono indicate le misure da adottare per
conseguire gli obiettivi del saldo del conto consolidato.
4. Gli obiettivi di cui al comma 3 possono, in
conformita' all'ordinamento dell'Unione europea, tenere
conto dei riflessi finanziari delle riforme strutturali con
un impatto positivo significativo sulla sostenibilita'
delle finanze pubbliche.
5. L'equilibrio dei bilanci si considera conseguito
quando il saldo strutturale, calcolato nel primo semestre
dell'esercizio successivo a quello al quale si riferisce,
soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
a) risulta almeno pari all'obiettivo di medio
termine ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo
obiettivo inferiore a quello indicato dall'articolo 8,
comma 1;
b) assicura il rispetto del percorso di
avvicinamento all'obiettivo di medio termine nei casi
previsti dagli articoli 6 e 8 ovvero evidenzia uno
scostamento dal medesimo percorso inferiore a quello
indicato dall'articolo 8, comma 1.».
«Art. 4 (Sostenibilita' del debito pubblico). - 1. Le
amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare la
sostenibilita' del debito pubblico ai sensi dell'articolo
97, primo comma, della Costituzione.
2. I documenti di programmazione finanziaria e di
bilancio stabiliscono obiettivi relativi al rapporto tra
debito pubblico e prodotto interno lordo coerenti con
quanto disposto dall'ordinamento dell'Unione europea.
3. Qualora il rapporto tra il debito pubblico e il
prodotto interno lordo superi il valore di riferimento
definito dall'ordinamento dell'Unione europea, in sede di
definizione degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3,
si tiene conto della necessita' di garantire una riduzione
dell'eccedenza rispetto a tale valore in coerenza con il
criterio e la disciplina in materia di fattori rilevanti
previsti dal medesimo ordinamento.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma
6, non e' consentito il ricorso all'indebitamento per
realizzare operazioni relative alle partite finanziarie.».
«Art. 5 (Regole sulla spesa). - 1. Il tasso annuo
programmato di crescita della spesa delle amministrazioni
pubbliche, al netto delle poste indicate dalla normativa
dell'Unione europea, non puo' essere superiore al tasso di
riferimento calcolato in coerenza con la medesima
normativa.
2. Al fine di assicurare il rispetto del tasso di
crescita di cui al comma 1 e il conseguimento degli
obiettivi programmatici, i documenti di programmazione
finanziaria e di bilancio indicano, per il triennio di
riferimento, il livello della spesa delle amministrazioni
pubbliche.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni
interessate, provvede al monitoraggio del rispetto del
livello di cui al comma 2. Il Governo, qualora preveda il
superamento di tale livello, trasmette una relazione alle
Camere, evidenziando le eventuali misure correttive da
adottare al fine di assicurare il conseguimento degli
obiettivi programmatici.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2389, del codice
civile:
«Art. 2389 (Compensi degli amministratori). - I
compensi spettanti ai membri del consiglio di
amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti
all'atto della nomina o dall'assemblea.
Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da
partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto
di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura
emissione.
La rimunerazione degli amministratori investiti di
particolari cariche in conformita' dello statuto e'
stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il
parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede,
l'assemblea puo' determinare un importo complessivo per la
remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli
investiti di particolari cariche.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica):
«Art. 11 (Organi amministrativi e di controllo delle
societa' a controllo pubblico). - 1. Salvi gli ulteriori
requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi
amministrativi e di controllo di societa' a controllo
pubblico devono possedere i requisiti di onorabilita',
professionalita' e autonomia stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto
disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. L'organo amministrativo delle societa' a controllo
pubblico e' costituito, di norma, da un amministratore
unico.
3. L'assemblea della societa' a controllo pubblico,
con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di
adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di
contenimento dei costi, puo' disporre che la societa' sia
amministrata da un consiglio di amministrazione composto da
tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei
sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti
dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del
titolo V del libro V del codice civile. La delibera e'
trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai
sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui
all'articolo 15.
4. Nella scelta degli amministratori delle societa' a
controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il
rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno
nella misura di un terzo, da computare sul numero
complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso
d'anno. Qualora la societa' abbia un organo amministrativo
collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli
amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei
criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.
5. Quando la societa' a controllo pubblico sia
costituita in forma di societa' a responsabilita' limitata,
non e' consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo
comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione
sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o piu'
soci.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, per le societa' a controllo pubblico sono
definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi
al fine di individuare fino a cinque fasce per la
classificazione delle suddette societa'. Per le societa'
controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto
di cui al primo periodo e' adottato previa intesa in
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia e'
determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi
al quale gli organi di dette societa' devono fare
riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per
la determinazione del trattamento economico annuo
onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai
titolari e componenti degli organi di controllo, ai
dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere
il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei
contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei
compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o
da altre societa' a controllo pubblico. Le stesse societa'
verificano il rispetto del limite massimo del trattamento
economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e
dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni
caso fatte salve le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a
quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il
decreto stabilisce altresi' i criteri di determinazione
della parte variabile della remunerazione, commisurata ai
risultati di bilancio raggiunti dalla societa' nel corso
dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi
attribuibili alla responsabilita' dell'amministratore, la
parte variabile non puo' essere corrisposta.
7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6
restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4,
comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n.
166.
8. Gli amministratori delle societa' a controllo
pubblico non possono essere dipendenti delle
amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora
siano dipendenti della societa' controllante, in virtu' del
principio di onnicomprensivita' della retribuzione, fatto
salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso
delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa
di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i
relativi compensi alla societa' di appartenenza.
Dall'applicazione del presente comma non possono derivare
aumenti della spesa complessiva per i compensi degli
amministratori.
9. Gli statuti delle societa' a controllo pubblico
prevedono altresi':
a) l'attribuzione da parte del consiglio di
amministrazione di deleghe di gestione a un solo
amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al
presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la
previsione che la carica stessa sia attribuita
esclusivamente quale modalita' di individuazione del
sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento,
senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza
o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento
dell'attivita', e il divieto di corrispondere trattamenti
di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
d) il divieto di istituire organi diversi da quelli
previsti dalle norme generali in tema di societa'.
10. E' comunque fatto divieto di corrispondere ai
dirigenti delle societa' a controllo pubblico indennita' o
trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a
quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione
collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non
concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice
civile.
11. Nelle societa' di cui amministrazioni pubbliche
detengono il controllo indiretto, non e' consentito
nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione,
amministratori della societa' controllante, a meno che
siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere
continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di
rendere disponibili alla societa' controllata particolari e
comprovate competenze tecniche degli amministratori della
societa' controllante o di favorire l'esercizio
dell'attivita' di direzione e coordinamento.
12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con
societa' a controllo pubblico e che sono al tempo stesso
componenti degli organi di amministrazione della societa'
con cui e' instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati
in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro
iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di
assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a
qualunque titolo agli amministratori.
13. Le societa' a controllo pubblico limitano ai casi
previsti dalla legge la costituzione di comitati con
funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro
costituzione, non puo' comunque essere riconosciuta ai
componenti di tali comitati alcuna remunerazione
complessivamente superiore al 30 per cento del compenso
deliberato per la carica di componente dell'organo
amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione
professionale e all'entita' dell'impegno richiesto.
14. Restano ferme le disposizioni in materia di
inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
15. Agli organi di amministrazione e controllo delle
societa' in house si applica il decreto-legge 16 maggio
1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 1994, n. 444.
16. Nelle societa' a partecipazione pubblica ma non a
controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia
titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci
per cento del capitale propone agli organi societari
l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi
6 e 10.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23-bis del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici):
«Art. 23-bis (Compensi per gli amministratori e per i
dipendenti delle societa' controllate dalle pubbliche
amministrazioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1º luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016,
sentita la Conferenza unificata per i profili di
competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, per le societa' direttamente o indirettamente
controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ad esclusione delle societa' emittenti
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e
loro controllate, sono definiti indicatori dimensionali
quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a
cinque fasce per la classificazione delle suddette
societa'. Per ciascuna fascia e' determinato, in
proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i
consigli di amministrazione di dette societa' devono fare
riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per
la determinazione del trattamento economico annuo
onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai
dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere
il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei
contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei
compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le
societa' di cui al primo periodo verificano il rispetto del
limite massimo del trattamento economico annuo
onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti
fissato con il decreto di cui al presente comma. Sono in
ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a
quelli previsti dal decreto di cui al presente comma.
2. In considerazione di mutamenti di mercato e in
relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto
degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si
provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di
classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1.
3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo
2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una
componente variabile che non puo' risultare inferiore al 30
per cento della componente fissa e che e' corrisposta in
misura proporzionale al grado di raggiungimento di
obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati
preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il
Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea
convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del
codice civile, in merito alla politica adottata in materia
di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in
termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi
affidati con riferimento alla parte variabile della stessa
retribuzione.
4. Nella determinazione degli emolumenti da
corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma,
del codice civile, i consigli di amministrazione delle
societa' non quotate, controllate dalle societa' di cui al
comma 1 del presente articolo, non possono superare il
limite massimo indicato dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al predetto comma 1
per la societa' controllante e, comunque, quello di cui al
comma 5-bis e devono in ogni caso attenersi ai medesimi
principi di oggettivita' e trasparenza.
5. Il decreto di cui al comma 1 e' sottoposto alla
registrazione della Corte dei conti.
5-bis. - 5-sexies.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le
aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e
5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al
comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo
per interventi strutturali di politica economica ai sensi
del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di
euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno
2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100
(Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata
dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°
maggio 2023 nonche' disposizioni urgenti per la
ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Sospensione dei termini in materia di
adempimenti e versamenti tributari e contributivi). - 1. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la
residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei
territori indicati nell'allegato 1 annesso al presente
decreto, fatto salvo quanto previsto ai commi 10, 11 e 12.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono
sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel
periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Per il
medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli
adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. La sospensione di cui al comma 2 si applica anche
ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli
articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute
relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di
cui al comma 1 in qualita' di sostituti d'imposta.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano
anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle
cartelle di pagamento emesse dagli agenti della
riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli
atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle
ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di
legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti
affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo
1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4-bis. Nei confronti dei soggetti che, alla data del
1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale
o la sede operativa nel territorio dei comuni indicati
nell'allegato 1 annesso al presente decreto, il tasso di
interesse di cui all'articolo 1, comma 233, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, e' azzerato.
5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 non si procede
al rimborso di quanto gia' versato.
6. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono
sospesi i termini degli adempimenti tributari in scadenza
dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Sono
sospesi, altresi', per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31
agosto 2023, i termini degli adempimenti, relativi ai
rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche
previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti,
di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano
sede o operino nei territori indicati nell'allegato 1,
anche per conto di aziende e clienti non operanti nei
predetti territori. Conseguentemente, nel medesimo periodo
non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse
agli adempimenti sospesi ai sensi del presente comma.
7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 sono
effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in
unica soluzione entro il 10 dicembre 2023. I termini di
versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti
previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010
e dall'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del
decreto-legge n. 16 del 2012, non ancora affidati
all'agente della riscossione, nonche' agli atti previsti
dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi
ai sensi del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza
del periodo di sospensione. I termini di versamento
relativi alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui
al regio decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti
territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792,
della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi
del medesimo comma 792, nonche' agli altri atti emessi
dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 2,
riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di
sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non
eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati
entro il 10 dicembre 2023.
8. Si applica, anche in deroga alle disposizioni
dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3,
del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159
del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi
dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si
applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti
per l'adesione a uno degli istituti di definizione
agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da
166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che
scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.
Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, sono prorogati
di tre mesi i termini e le scadenze previsti dall'articolo
1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250
della legge n. 197 del 2022.
10. Per gli interventi effettuati su unita'
immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1,
la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119,
comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e' estesa alle spese sostenute fino al
31 dicembre 2023.
11. Il pagamento delle rate in scadenza
nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi
e prestiti S.p.A. ai comuni di cui all'allegato 1 nonche'
alle province nel cui territorio si trovano i predetti
comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle
finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non
ancora effettuato alla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' differito, senza applicazione di
sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo
alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla
base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a
1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si
provvede ai sensi dell'articolo 22.
12. Con riferimento ai territori indicati
nell'allegato 1, l'Autorita' di regolazione per energia,
reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti,
disciplina le modalita' per la sospensione temporanea, per
un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° maggio
2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da
emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel
predetto periodo, nonche' dei termini di pagamento delle
rate con scadenza nel predetto periodo e degli importi
sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al
gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti
a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani.
Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA
disciplina altresi' le misure di integrazione finanziaria a
favore delle imprese distributrici di energia elettrica e
gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese
fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo
di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico
integrato e degli esercenti il servizio integrato di
gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire
l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni
coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere
dal 1° maggio 2023, per i quali e' stato dichiarato lo
stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei
ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25
maggio 2023.
12-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio
provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria
con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero
agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di maggio,
giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 a favore
delle utenze individuate ai sensi del comma 12 che ne
facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato
che l'utenza o fornitura e' asservita a un'abitazione o una
sede che sia risultata compromessa, sulla base dei criteri
definiti dal Commissario straordinario di cui all'articolo
20-ter, nella sua integrita' funzionale in conseguenza
degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio
2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce
anche le modalita' per la copertura finanziaria delle
agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti
tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di
tipo perequativo.
13. Agli oneri derivanti dai commi 4, 8 e 9, valutati
in 12,96 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai
fini della compensazione degli effetti in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, a 41,98 milioni di euro
per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 22.».
 
Art. 3 bis

((Differimento dei termini per l'adesione
al ravvedimento speciale))


((1. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalita' ivi previste, se versano le somme dovute in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarita' od omissioni entro la medesima data.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 174 a
178, della legge 29 dicembre 2022, n.197 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025):
«Omissis
174. Con riferimento ai tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle
definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173,
riguardanti le dichiarazioni validamente presentate
relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021
e a periodi d'imposta precedenti, possono essere
regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del
minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla
legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il
versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo
puo' essere effettuato in otto rate di pari importo con
scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023.
Sulle rate successive alla prima, da versare,
rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre
2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno
2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono
dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La
regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175
a 178 e' consentita sempreche' le violazioni non siano
state gia' contestate, alla data del versamento di quanto
dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di
accertamento o di recupero, di contestazione e di
irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di
cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
175. La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178
si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero
della prima rata entro il 30 settembre 2023 e con la
rimozione delle irregolarita' od omissioni. Il mancato
pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate
successive alla prima entro il termine di pagamento della
rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della
rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora
dovuti, nonche' della sanzione di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul
residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella
misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza
dalla data del 30 settembre 2023. In tali ipotesi, la
cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello di decadenza della rateazione.
176. La regolarizzazione non puo' essere esperita dai
contribuenti per l'emersione di attivita' finanziarie e
patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio
dello Stato.
177. Restano validi i ravvedimenti gia' effettuati
alla data di entrata in vigore della presente legge e non
si da' luogo a rimborso.
178. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate possono essere definite le modalita' di
attuazione dei commi da 174 a 177.
Omissis.».
 
Art. 4
((Proroga di termini per l'assegnazione agevolata di beni ai soci e
per il versamento della relativa imposta sostitutiva))


1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 100, le parole: «30 settembre 2023», ((ovunque ricorrono)), sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»;
b) al comma 105, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le societa' che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 104 devono versare l'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 100 e 105,
dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n.197
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) come
modificato dalla presente legge:
«Omissis
100. Le societa' in nome collettivo, in accomandita
semplice, a responsabilita' limitata, per azioni e in
accomandita per azioni che, entro il 30 novembre 2023,
assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli
indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o
beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati
come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa
possono applicare le disposizioni del presente comma e dei
commi da 101 a 105 a condizione che tutti i soci risultino
iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del
30 settembre 2022 ovvero che siano iscritti entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, in forza di titolo di trasferimento avente data
certa anteriore al 1° ottobre 2022. Le medesime
disposizioni si applicano alle societa' che hanno per
oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti
beni e che entro il 30 novembre 2023 si trasformano in
societa' semplici.
Omissis
105. Le societa' che si avvalgono delle disposizioni
di cui ai commi da 100 a 104 devono versare l'imposta
sostitutiva entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui
al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la
riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Omissis.».
 
Art. 5
((Differimento del termine per la comunicazione della variazione del
codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzi risparmiatori))


1. Il termine di decadenza per la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, e' differito al 15 ottobre 2023.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 4, del decreto-legge 10 maggio
2023, n.51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 2023, n.87 e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 2.
 
Art. 5 bis
((Differimento di termini per l'esercizio di azioni di accertamento e
liquidazione di danni per crimini di guerra e contro l'umanita'))


((1. All'articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «sono prorogati sino alla scadenza di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati sino al 31 dicembre 2023».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 11-ter,
del decreto- legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Proroga di termini in materia di giustizia).
- Omissis
11-ter. Al fine di consentire la concreta attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge
30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di
decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e
liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo
articolo, sono prorogati sino al 31 dicembre 2023.
Omissis.».
 
Art. 6
Proroga di termini in materia di adempimento di obblighi informativi
ai fini fiscali

1. Ai fini del miglior coordinamento delle esigenze informative di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i principi della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di concordato preventivo biennale, gli obblighi informativi di cui al predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, relativi al periodo d'imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024.
((1-bis. All'articolo 18, comma 10-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «31 marzo 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». Entro il termine modificato ai sensi del primo periodo la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) si avvale, per il personale, fino alla qualifica di consigliere, in effettivo servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle facolta' di cui all'articolo 2, commi 4-duodecies, con le modalita' di selezione pubblica ivi previste, e 4-terdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. La facolta' di cui al secondo periodo puo' essere esercitata mediante una o piu' procedure alle quali puo' essere ammesso a partecipare solo il personale che, di volta in volta, abbia maturato, anche computando i periodi di servizio svolti con uno o piu' contratti di lavoro a tempo determinato, un periodo di servizio presso la Consob non inferiore a 3 anni.
1-ter. Nelle more dell'approvazione della riforma del quadro di governance economica dell'Unione europea, per gli anni 2023 e 2024 continua ad applicarsi la metodologia di determinazione dell'indicatore di virtuosita' di cui al terzo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine nei predetti anni i parametri relativi al surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilita' interno e al rispetto del patto di stabilita' interno devono essere valutati con riferimento al conseguimento, rispettivamente, negli esercizi 2021 e 2022, dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante il saldo del risultato di competenza al netto dell'importo determinato dal debito autorizzato e non contratto, risultante dai prospetti allegati al rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 73, della
legge 23 dicembre 2014, n.190, recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
«Omissis
73. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate recante approvazione dei modelli da
utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono
individuati, per i contribuenti che applicano il regime
forfetario, specifici obblighi informativi relativamente
all'attivita' svolta. Gli obblighi informativi di cui al
periodo precedente sono individuati escludendo i dati e le
informazioni gia' presenti, alla data di approvazione dei
modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati
a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che e' previsto
siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente
o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei
medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.
Omissis.».
- La legge 9 agosto 2023, n.111 (Delega al Governo per
la riforma fiscale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 agosto 2023, n. 189.
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 10-bis,
del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41
concernente Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano
nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC),
nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e
della politica agricola comune, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 18 (Misure in materia di infrastrutture
digitali e di acquisto di beni e servizi informatici
strumentali alla realizzazione del PNRR, nonche' di
digitalizzazione dei procedimenti). - Omissis
10-bis. Al fine di contenere l'incremento del
contributo di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, le disposizioni di cui all'articolo
4, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, e di cui all'articolo 34, comma 4, del
decreto-legge 30 marzo 2001, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche
allo scopo di consentire la prosecuzione delle attivita'
finalizzate all'implementazione del processo di
digitalizzazione, in conformita' al Piano nazionale di
ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 27, comma
2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233, si applicano fino al completamento del
processo di transizione digitale da parte dell'Autorita'
ivi indicata e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, commi
4-duodecies e 4-terdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
«Art. 2 (Disposizioni in materia fallimentare, civile
e processuale civile nonche' in materia di libere
professioni, di cartolarizzazione dei crediti e relative
alla CONSOB). - Omissis
4-duodecies. Al fine di assicurare un efficiente e
stabile assetto funzionale ed organizzativo della CONSOB, i
dipendenti, assunti con contratto a tempo determinato, che
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto siano in effettivo servizio, possono
essere inquadrati in ruolo, in qualifica corrispondente a
quella presa a riferimento nel contratto, mediante apposito
esame-colloquio, tenuto da una Commissione presieduta dal
Presidente o da un Commissario della CONSOB e composta da
due docenti universitari o esperti nelle materie di
competenza istituzionale della CONSOB.
4-terdecies. Gli oneri finanziari derivanti
dall'applicazione dei commi 4-undecies e 4-duodecies sono
coperti secondo i criteri e le procedure e con le risorse
previste dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre
1994, n. 724.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 20, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi). - Omissis
20. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano in via diretta alle regioni, alle province
autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per
i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali
di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a
favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
essere successivamente svincolata e destinata alle regioni
a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito
dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono
volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si
considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che
hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media
nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto
delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del
surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal
patto di stabilita' interno e che hanno rispettato il patto
di stabilita' interno. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti
modalita', tempi e criteri per l'attuazione del presente
comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano
due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali
designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza
dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e
delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15
della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Il rispetto del
parametro e' considerato al fine della definizione, da
parte della regione, della puntuale applicazione della
disposizione recata in termini di principio dal comma 28
dell'articolo 9 del presente decreto. In aggiunta alle
risorse accantonate ai sensi del secondo periodo, a
decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 e' stanziato
un importo di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese
di investimento, da attribuire alle regioni a statuto
ordinario che hanno rispettato il parametro di virtuosita'
di cui al terzo periodo secondo i criteri definiti con il
decreto di cui al quarto periodo.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 821, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Omissis
821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in
equilibrio in presenza di un risultato di competenza
dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al
periodo precedente e' desunta, in ciascun anno, dal
prospetto della verifica degli equilibri allegato al
rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 13 (Banca dati delle amministrazioni
pubbliche). - 1. Al fine di assicurare un efficace
controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza
pubblica, nonche' per acquisire gli elementi informativi
necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3,
e per dare attuazione e stabilita' al federalismo fiscale,
le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una
banca dati unitaria istituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da
stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le
relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi
alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni
necessarie all'attuazione della presente legge. Con
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica sono definite le
modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca
dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata la struttura dipartimentale
responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione della banca dati di cui al
comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare
attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a
disposizione, anche mediante accesso diretto, della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento
delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5
maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2, comma
6, della presente legge.
3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e
la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica relativamente agli enti territoriali.
L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata anche
attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre
amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e
delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e
al consolidamento dei conti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per
l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Con il
medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
le modalita' di ripartizione delle risorse tra le
amministrazioni preposte alla realizzazione della banca
dati.».
 
Art. 6 bis

((Proroga del termine per la relazione
sugli obiettivi di servizio 2022))


((1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «entro il 31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2023».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4-bis, del
decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87
(Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti
pubblici, di termini legislativi e di iniziative di
solidarieta' sociale) come modificato dalla presente legge:
«Art. 4-bis (Disposizioni in materia di rettifica del
rendiconto di gestione e di monitoraggio degli obiettivi di
servizio degli enti locali). - 1. Il provvedimento che
dispone la rettifica degli allegati a) e a/2 annessi al
rendiconto della gestione degli enti locali per l'esercizio
finanziario 2022, concernenti, rispettivamente, il
risultato di amministrazione e l'elenco analitico delle
risorse vincolate nel risultato di amministrazione, al fine
di adeguare i predetti allegati alle risultanze della
certificazione di cui all'articolo 13, comma 3, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e'
adottato dal responsabile del servizio finanziario, previo
parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.
Qualora risulti necessario rettificare anche il valore
complessivo del risultato di amministrazione, il
provvedimento di cui al primo periodo rimane di competenza
dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di
revisione economico-finanziaria. Il rendiconto della
gestione degli enti locali per l'esercizio finanziario
2022, aggiornato ai sensi del presente comma, e'
tempestivamente trasmesso alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Con riferimento all'anno 2022, il raggiungimento
degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma
449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere certificato
attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da
trasmettere in via telematica alla societa' Soluzioni per
il sistema economico-SOSE Spa entro il 31 ottobre 2023.».
 
Art. 6 ter
((Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il
prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending
review degli enti locali))


((1. In considerazione delle criticita' riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025.
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 850 e' sostituito dal seguente:
«850. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, le regioni e le province autonome assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro. Per i medesimi fini i comuni, le province e le citta' metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le citta' metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025».
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 850 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 853 e' sostituito dal seguente:
«853. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane di cui al comma 850 e' effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 30 novembre 2023. Per gli anni 2024 e 2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun ente sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica. In caso di incapienza si applicano le procedure previste all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la quota dei comuni appartenenti al territorio della regione Valle d'Aosta l'importo del concorso e' versato dalla regione all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno e, in mancanza di tale versamento, tale importo e' trattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione. In caso di mancata intesa entro trenta giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali della proposta, il decreto puo' comunque essere adottato. Ciascun ente accerta le entrate di cui ai periodi precedenti al lordo del contributo alla finanza pubblica e impegna tale spesa al lordo delle minori somme ricevute, provvedendo, per le entrate non riscosse, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 756 e 757,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ( Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Omissis
756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi
da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle
fattispecie individuate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque
giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto
termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere
comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, possono essere modificate o integrate le
fattispecie individuate con il decreto di cui al primo
periodo.
757. In ogni caso, anche se non si intenda
diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai
commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle
aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione
disponibile nel Portale del federalismo fiscale che
consente, previa selezione delle fattispecie di interesse
del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al
comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che
forma parte integrante della delibera stessa. La delibera
approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli
effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto
di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di
elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze
del prospetto delle aliquote.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e
"30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30
giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere
integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 2005";
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30
giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre
2005".
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre
2005 dei termini stabiliti per il versamento,
rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell'anticipazione degli oneri concessori opera a
condizione che le regioni, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano dettato una
diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e
successive modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,
valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
 
Art. 6 quater

((Differimento di termini in materia di investimenti))

((1. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 415, della
legge 29 dicembre 2022, n.197 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale
per il triennio 2023-2025) come modificato dalla presente
legge:
«Omissis
415. Per le iniziative con contratto di finanziamento
stipulato dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, il
termine di dodici mesi per l'ultimazione degli
investimenti, previsto dai decreti attuativi adottati ai
sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, e' prorogato per ulteriori sei mesi.
Omissis.».
 
Art. 6 quinquies
((Proroga di termini in materia di utilizzo di risorse da parte degli
enti locali))


((1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 2026».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
(Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi
di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario
nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di
emissioni industriali) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 7 (Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti
locali). - 1. Gli enti locali possono realizzare le
operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo
1, commi 430 e 537 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui
all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di
effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di
previsione.
2. Per gli anni dal 2015 al 2026, le risorse
derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonche'
dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono
essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di
destinazione.
2-bis. All'articolo 259, comma 1-ter, del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo
il primo periodo e' inserito il seguente: "Negli enti
locali il predetto termine e' esteso a quattro anni".
3. Per l'anno 2015 ed i successivi esercizi, la
riduzione di risorse relativa ai comuni e alle province di
cui all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, viene effettuata mediante
l'applicazione della maggiore riduzione, rispettivamente di
100 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro
per le province, in proporzione alle riduzioni gia'
effettuate per l'anno 2014 a carico di ciascun comune e di
ciascuna provincia, fermo restando l'effetto gia' generato
fino al 2014 dai commi 6 e 7 del citato articolo 16. La
maggiore riduzione non puo', in ogni caso, assumere un
valore negativo.
4. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, dopo la parola "TARI" sono aggiunte le parole
"e della TARES".
5. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo e'
aggiunto il seguente: "Per gli enti territoriali la
predetta quota del 10% e' destinata prioritariamente
all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota
secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228.".
6. Al comma 15 dell'articolo 1 del decreto legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: "obbligatoriamente
entro sessanta giorni dalla concessione della anticipazione
da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi
del comma 13" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine del 31 dicembre 2014".
7. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le
parole: "30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2015".
8. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo
periodo, dopo le parole: "allo scioglimento della societa'"
e' inserita la seguente: ", consorzio".
8-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, dopo il comma 569e' inserito il seguente: "569-bis.
Le disposizioni di cui al comma 569, relativamente alla
cessazione della partecipazione societaria non alienata
entro il termine ivi indicato, si interpretano nel senso
che esse non si applicano agli enti che, ai sensi
dell'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, abbiano mantenuto la propria partecipazione,
mediante approvazione di apposito piano operativo di
razionalizzazione, in societa' ed altri organismi aventi
per oggetto attivita' di produzione di beni e servizi
indispensabili al perseguimento delle proprie finalita'
istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attivita'
o rami d'impresa, e che la competenza relativa
all'approvazione del provvedimento di cessazione della
partecipazione societaria appartiene, in ogni caso,
all'assemblea dei soci. Qualunque delibera degli organi
amministrativi e di controllo interni alle societa' oggetto
di partecipazione che si ponga in contrasto con le
determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di
razionalizzazione e' nulla ed inefficace".
9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, dopo il comma 654 e' aggiunto il seguente:
"654-bis. Tra le componenti di costo vanno
considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a
crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa
di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale,
nonche' al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES)."
9-bis. Nell'esercizio delle funzioni amministrative
delegate ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 280, per i fini di cui all'articolo 74 della legge 21
novembre 2000, n. 342, le province autonome di Trento e di
Bolzano, per portare a conoscenza degli intestatari
catastali le nuove rendite di particelle catastali
coinvolte in interventi di miglioramento della
rappresentanza cartografica catastale o di revisione degli
estimi catastali, possono utilizzare la notifica mediante
affissione all'albo pretorio di cui e' data notizia nel
Bollettino ufficiale della regione e mediante altri
strumenti adeguati di comunicazione, anche collettiva,
compresi quelli telematici.
9-ter. Allo scopo di favorire la corretta gestione
dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei
rifiuti presso gli impianti di destino, nonche' per
l'idonea classificazione dei rifiuti, nelle more
dell'adozione, da parte della Commissione europea, di
specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti della
caratteristica di pericolo HP 14 "ecotossico", tale
caratteristica viene attribuita secondo le modalita'
dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale
delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 - M6
e M7.
9-quater. Il comune di Milano, per le opere inserite
nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, per far fronte a
particolari esigenze impreviste e variazioni venutesi a
manifestare nell'ambito dell'esecuzione delle opere, e'
autorizzato ad utilizzare l'importo complessivo dei
contributi ministeriali assegnati, comprese le economie di
gara. Le somme assegnate all'opera "Collegamento SS 11 - SS
233" dall'Allegato 1 del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 6 maggio 2013 e quelle destinate al
lotto 1B del medesimo intervento dall'articolo 13 del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27
giugno 2014 sono da intendersi integralmente e
indistintamente assegnate all'opera "Collegamento SS 11 -
SS 233".
9-quinquies. Al fine di dare compiuta attuazione al
processo di riordino delle funzioni delle province disposto
dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni che, ai sensi
dell'articolo 1, comma 95, della medesima legge, non
abbiano provveduto nel termine ivi indicato ovvero non
provvedano entro il 31 ottobre 2015 a dare attuazione
all'accordo sancito tra Stato e regioni in sede di
Conferenza unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in
via definitiva delle relative leggi regionali, sono tenute
a versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il
30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna provincia e
citta' metropolitana del rispettivo territorio, le somme
corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per
l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come
quantificate, su base annuale, con decreto del Ministro per
gli affari regionali, di concerto con i Ministri
dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare
entro il 31 ottobre 2015. Il versamento da parte delle
regioni non e' piu' dovuto dalla data di effettivo
esercizio della funzione da parte dell'ente individuato
dalla legge regionale.
9-sexies. All'articolo 1, comma 122, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, le parole: «alla data del 30
settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «alla data
di entrata in vigore della presente legge».
9-septies. Il Fondo integrativo dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e
superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende
private del gas (Fondo Gas), di cui alla legge 6 dicembre
1971, n. 1084, e successive modificazioni, e' soppresso con
effetto dal 1º dicembre 2015. Da tale data cessa ogni
contribuzione al Fondo Gas e non viene liquidata nessuna
nuova prestazione.
9-octies. Dal 1º dicembre 2015, e' istituita presso
l'INPS la Gestione ad esaurimento del Fondo Gas che
subentra nei rapporti attivi e passivi gia' in capo al
soppresso Fondo Gas. Il patrimonio della Gestione e'
integrato secondo quanto previsto al comma 9-decies e
mediante la riserva di legge accertata alla data del 30
novembre 2015.
9-novies. Gli oneri riguardanti i trattamenti
pensionistici integrativi in essere alla data del 30
novembre 2015 e le pensioni ai superstiti derivanti dai
predetti trattamenti integrativi sono a carico della
Gestione ad esaurimento di cui al comma 9-octies.
9-decies. Per la copertura degli oneri relativi ai
trattamenti pensionistici integrativi in essere all'atto
della soppressione del Fondo Gas e' stabilito un contributo
straordinario pari a 351.646 euro per il 2015, 4.219.748
euro per il 2016, 3.814.309 euro per il 2017, 3.037.071
euro per il 2018, 1.831.941 euro per il 2019 e 110.145 euro
per il 2020 a carico dei datori di lavoro di cui al comma
9-septies. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra i
suddetti datori di lavoro degli oneri relativi al
contributo straordinario, nonche' i tempi e le modalita' di
corresponsione del contributo all'INPS.
9-undecies. A favore degli iscritti in servizio o in
prosecuzione volontaria della contribuzione, che alla data
del 30 novembre 2015 non maturano il diritto al trattamento
pensionistico integrativo da parte del soppresso Fondo Gas,
e' posto a carico dei datori di lavoro un importo pari
all'1 per cento per ogni anno di iscrizione al Fondo
integrativo di cui al comma 9-septies, eventualmente
rapportato alla frazione d'anno, moltiplicato per
l'imponibile previdenziale relativo al medesimo Fondo
integrativo di cui al comma 9-septies per l'anno 2014, che
puo' essere lasciato presso il datore di lavoro o destinato
a previdenza complementare. In quest'ultimo caso, ai fini
della determinazione dell'anzianita' necessaria per la
richiesta delle prestazioni pensionistiche di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' considerata
utile la data di iscrizione al Fondo Gas.
9-duodecies. Gli importi di cui al comma 9-undecies
sono destinati con le seguenti modalita':
a) adesione, con dichiarazione di volonta' espressa
ovvero decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, mediante
il sistema del silenzio assenso, al fondo di previdenza
complementare di riferimento del settore o ad altro fondo
contrattualmente previsto. In tale ipotesi, a decorrere dal
mese successivo alla data di soppressione del Fondo Gas i
datori di lavoro versano al fondo di riferimento del
settore o ad altro fondo il suddetto importo in 240 quote
mensili di uguale misura, che vengono accreditate nelle
posizioni individuali degli iscritti. In caso di cessazione
del rapporto di lavoro, l'importo residuo sara' conferito
al fondo di previdenza complementare in un'unica soluzione.
Tale conferimento, in caso di cessazione del rapporto di
lavoro con passaggio dei lavoratori a seguito di gara, e' a
carico dell'azienda cedente. In caso di cessione parziale o
totale dell'azienda, di sua trasformazione, di altre
operazioni sulla struttura dell'assetto societario che
comunque comportino la prosecuzione del rapporto di lavoro
e nel caso di passaggio diretto nell'ambito dello stesso
gruppo, l'importo residuo e' versato al fondo di previdenza
complementare dell'azienda subentrante con le modalita'
previste alla presente lettera. Sugli importi di cui alla
presente lettera si applica il contributo di solidarieta'
di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252;
b) espressa non adesione, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ad un fondo di previdenza complementare.
In tale ipotesi i datori di lavoro accantonano l'importo
calcolato con le stesse modalita' previste alla lettera a)
e lo erogano al momento della risoluzione del rapporto di
lavoro. Gli importi accantonati sono rivalutati secondo le
modalita' previste al comma 9-terdecies. Nel caso in cui il
lavoratore medesimo aderisca al fondo di previdenza
complementare in data successiva alla chiusura del Fondo
Gas le somme da lui maturate fino a quel momento sono
liquidate secondo le modalita' previste alla lettera a),
comunque all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro;
dal mese successivo a detta adesione il datore di lavoro
versa la quota rimanente nella posizione individuale del
fondo di previdenza complementare, secondo quanto indicato
alla lettera a).
9-terdecies. Al compimento del quinto, decimo e
quindicesimo anno dall'inizio della rateizzazione, gli
importi residui non ancora conferiti al fondo o accantonati
presso le aziende sono maggiorati nella misura del 10 per
cento, a titolo forfetario di interessi e rivalutazioni.
Nel solo caso di cessazione del rapporto di lavoro per
pensionamento durante i primi cinque anni dall'inizio della
rateizzazione, l'importo residuo e' rivalutato nella misura
del 30 per cento. Alle predette rivalutazioni si applica il
trattamento fiscale previsto per le rivalutazioni del
trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del
codice civile.
9-quaterdecies. Dall'attuazione dei commi da
9-septies a 9-terdecies, tenuto conto del contributo
straordinario di cui al comma 9-decies, non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-quinquiesdecies. L'INPS provvede al monitoraggio
delle minori entrate contributive e delle minori spese per
prestazioni pensionistiche derivanti dall'applicazione dei
commi da 9-septies a 9-quaterdecies. Qualora dal
monitoraggio si verifichi l'insufficienza del contributo
straordinario di cui al comma 9-decies per la copertura dei
relativi oneri, con decreto direttoriale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero
dell'economia e delle finanze, si provvede alla
rideterminazione dell'entita' del contributo straordinario,
dei criteri di ripartizione dello stesso tra i datori di
lavoro, nonche' dei tempi e delle modalita' di
corresponsione del contributo straordinario all'INPS.
9-sexiesdecies. In considerazione delle particolari
condizioni geo-politiche del comune di Campione d'Italia,
anche a seguito degli effetti finanziari negativi connessi
al tasso di cambio dei franchi svizzeri, per l'anno 2015,
e' attribuito al medesimo comune un contributo di 8 milioni
di euro, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 8 non richieste dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano alla data del 30
giugno 2015, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8. Le somme
di cui al periodo precedente non sono considerate tra le
entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge
12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni,
rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno. Agli
oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 109.120 euro
per l'anno 2016, a 106.152 euro per l'anno 2017 e a 103.143
euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
9-septiesdecies. In previsione dell'adozione della
disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime,
le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
operano una ricognizione delle rispettive fasce costiere,
finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle
zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori.
La proposta di delimitazione e' inoltrata al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
all'Agenzia del demanio, che nei centoventi giorni
successivi al ricevimento della proposta attivano, per gli
aspetti di rispettiva competenza, i procedimenti previsti
dagli articoli 32 e 35 del codice della navigazione, anche
convocando apposite conferenze di servizi.
9-duodevicies. Le utilizzazioni delle aree di demanio
marittimo per finalita' diverse da quelle
turistico-ricreative, di cantieristica navale, pesca e
acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sono prorogate
fino alla definizione del procedimento di cui al comma
9-septiesdecies e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2017.».
 
Art. 7
Misure urgenti in materia di anticipo dei termini per l'utilizzo del
contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in
favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas
naturale

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023»;
b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023».
2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023»;
b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 novembre 2023».
3. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette finalita' sono destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese, anche mediante l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 20-quinquies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2023, n. 100, ((al fine di concedere misure)) di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato ((le regioni Emilia-Romagna, Toscana)) e Marche. L'integrazione di risorse di cui al presente comma puo' avvenire anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa.
((3-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 29
dicembre 2022, n.197 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il
triennio 2023-2025) come modificato dalla presente legge:
«Omissis
7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 del
presente articolo sono utilizzabili esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 16
novembre 2023. Non si applicano i limiti di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.
388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del
reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e non rilevano ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I
crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni
che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che
tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla
formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
8. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono
cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad
altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori
cessioni solo se effettuate in favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385
del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni
dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i
predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti
di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono
nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le
imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei
dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti
d'imposta. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere
a) e b), del regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono
usufruiti dal cessionario con le stesse modalita' con le
quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e
comunque entro la medesima data del 16 novembre 2023. Le
modalita' attuative delle disposizioni relative alla
cessione e alla tracciabilita' dei crediti d'imposta, da
effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998, sono definite con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 122-bis nonche', in quanto
compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del
citato decreto-legge n. 34 del 2020.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
30 marzo 2023, n.34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2023, n.56 (Misure urgenti a sostegno delle
famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia
elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e
adempimenti fiscali) come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Contributo straordinario, sotto forma di
credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto
di energia elettrica e gas naturale nonche' garanzia su
crediti concessi alle imprese agricole e di pesca). - 1.
Nelle more della definizione di misure pluriennali di
sostegno alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e
gas naturale, fino al 30 giugno 2023, si applicano le
disposizioni del presente articolo.
2. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica
di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa
per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017,
della cui adozione e' stata data comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi
per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla
base della media del primo trimestre dell'anno 2023 e al
netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito
un incremento superiore al 30 per cento rispetto al
medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di
eventuali contratti di fornitura di durata stipulati
dall'impresa, e' riconosciuto, a parziale compensazione dei
maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario,
sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20 per
cento delle spese sostenute per la componente energetica
acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo
trimestre dell'anno 2023. Il credito d'imposta e'
riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia
elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e
dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre dell'anno
2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia
elettrica prodotta e autoconsumata e' calcolato con
riferimento alla variazione del prezzo unitario dei
combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la
produzione della medesima energia elettrica e il credito di
imposta e' determinato con riguardo al prezzo convenzionale
dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al
secondo trimestre dell'anno 2023, del prezzo unico
nazionale dell'energia elettrica.
3. Alle imprese dotate di contatori di energia
elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW,
diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica
di cui al comma 2, e' riconosciuto, a parziale
compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti
per l'acquisto della componente energia, un contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura
pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la
componente energetica acquistata ed effettivamente
utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023, comprovato
mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo
della stessa, calcolato sulla base della media riferita al
primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e
degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del
costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente
prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
4. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di
cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i
servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del
Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre
2021, della cui adozione e' stata data comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, e'
riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri
sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20
per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo
gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023,
per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici,
qualora il prezzo di riferimento del gas naturale,
calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno
2023, dei prezzi di riferimento del mercato
infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei
mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al
30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al
medesimo trimestre dell'anno 2019.
5. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di
gas naturale di cui al comma 4, e' riconosciuto, a parziale
compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti
per l'acquisto del gas naturale, un contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20
per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo
gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023,
per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici,
qualora il prezzo di riferimento del gas naturale,
calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno
2023, dei prezzi di riferimento del mercato
infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei
mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al
30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al
medesimo trimestre dell'anno 2019.
6. Ai fini della fruizione dei contributi
straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai
commi 3 e 5, ove l'impresa destinataria del contributo si
rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel
primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso
venditore da cui si riforniva nel primo trimestre 2019, il
venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo
per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio
cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale
sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della
componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta
spettante per il secondo trimestre dell'anno 2023.
L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, definisce
il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni
applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del
venditore.
7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, entro la data del 16 novembre 2023. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono
alla formazione del reddito d'impresa ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta
sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad
oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione
del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, non porti al superamento del
costo sostenuto.
8. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono
cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad
altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva
cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori
cessioni solo se effettuate in favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385
del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni
dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i
predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti
di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono
nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le
imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei
dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti
d'imposta. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere
a) e b), del regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono
usufruiti dal cessionario con le stesse modalita' con le
quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e
comunque entro la medesima data del 16 novembre 2023. Le
modalita' attuative delle disposizioni relative alla
cessione e alla tracciabilita' dei crediti d'imposta, da
effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998, sono definite con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 122-bis nonche', in quanto
compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del
citato decreto-legge n. 34 del 2020.
9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati
in 1.348,66 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai
sensi dell'articolo 24.
10. Il Ministero dell'economia e delle finanze
effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti
d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto
previsto dall' articolo 17, comma 13, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
10-bis. Sono ammissibili alla garanzia diretta
rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA), a titolo gratuito e con copertura fino
al 100 per cento del valore del finanziamento, comunque nel
limite di euro 250.000, i nuovi finanziamenti concessi
dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui
all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, nonche' dagli altri soggetti
abilitati alla concessione del credito, in favore di micro,
piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati
alla realizzazione di impianti per la produzione di energia
rinnovabile, purche' tali finanziamenti prevedano l'inizio
del rimborso del capitale non prima di dodici mesi
dall'erogazione e abbiano durata fino a novantasei mesi.
L'efficacia delle disposizioni di cui al primo periodo e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
10-ter. All'attuazione del comma 10-bis si provvede
nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente di
tesoreria centrale, intestato all'ISMEA, istituito ai sensi
dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno
finanziario derivante dalla gestione delle garanzie
stesse.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 2 a 5,
della legge 29 dicembre 2022, n.197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
«Omissis
2. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica
di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa
per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017,
della cui adozione e' stata data comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi
per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla
base della media del quarto trimestre dell'anno 2022 e al
netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito
un incremento superiore al 30 per cento rispetto al
medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di
eventuali contratti di fornitura di durata stipulati
dall'impresa, e' riconosciuto, a parziale compensazione dei
maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario,
sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 45 per
cento delle spese sostenute per la componente energetica
acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre
dell'anno 2023. Il credito d'imposta e' riconosciuto anche
in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta
dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse
autoconsumata nel primo trimestre dell'anno 2023. In tal
caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica
prodotta e autoconsumata e' calcolato con riferimento alla
variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati
e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima
energia elettrica e il credito di imposta e' determinato
con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia
elettrica, pari alla media, relativa al primo trimestre
dell'anno 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia
elettrica.
3. Alle imprese dotate di contatori di energia
elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW,
diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica
di cui al comma 2, e' riconosciuto, a parziale
compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti
per l'acquisto della componente energia, un contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura
pari al 35 per cento della spesa sostenuta per la
componente energetica acquistata ed effettivamente
utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023, comprovato
mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo
della stessa, calcolato sulla base della media riferita al
quarto trimestre dell'anno 2022, al netto delle imposte e
degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del
costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente
prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
4. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di
cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i
servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del
Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre
2021, della cui adozione e' stata data comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, e'
riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri
sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45
per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo
gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023,
per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici,
qualora il prezzo di riferimento del gas naturale,
calcolato come media, riferita al quarto trimestre
dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato
infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei
mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al
30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al
medesimo trimestre dell'anno 2019.
5. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di
gas naturale di cui al comma 4, e' riconosciuto, a parziale
compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti
per l'acquisto del gas naturale, un contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45
per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo
gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023,
per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici,
qualora il prezzo di riferimento del gas naturale,
calcolato come media, riferita al quarto trimestre
dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato
infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei
mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al
30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al
medesimo trimestre dell'anno 2019.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20-quinquies, del
decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100
(Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata
dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°
maggio 2023 nonche' disposizioni urgenti per la
ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi):
«Art. 20-quinquies (Fondo per la ricostruzione nei
territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche).
- 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e' istituito il Fondo per la ricostruzione
dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e
Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a far
data dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo
di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro
per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e
in 200 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono ulteriori
complessivi 1.500 milioni di euro, rivenienti dalla
riassegnazione delle risorse affluite all'entrata del
bilancio dello Stato secondo le modalita' e il profilo
temporale di cui al comma 3 per l'importo di 1.391.503.011
euro e dalle risorse rivenienti dalle riduzioni di cui al
comma 7 per l'importo di 108.496.989 euro.
3. Le somme disponibili conservate in conto residui
nell'anno 2023, indicate nell'allegato 1-bis annesso al
presente decreto, gia' attribuite alle amministrazioni
interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 140,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono revocate
rispetto alle finalita' indicate, rispettivamente, dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno
2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148
del 27 giugno 2017, e dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, e,
mediante apposita variazione di bilancio in conto residui,
sono iscritte nei fondi da ripartire per il finanziamento
degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese
di cui alle predette leggi, per essere versate all'entrata
del bilancio dello Stato secondo un profilo temporale
coerente con quello previsto a legislazione vigente per le
risorse oggetto di revoca, in misura pari a 300 milioni di
euro per l'anno 2023, a 450 milioni di euro per l'anno 2024
e a 641.503.011 euro per l'anno 2025. I residui di cui al
presente comma sono conservati nel bilancio dello Stato in
relazione al predetto profilo temporale. Le somme iscritte
nell'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui alla missione 29,
programma 3, e alla missione 7, programma 5, soggette al
piano approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze
per i contributi pluriennali, possono essere finalizzate,
anche in deroga al predetto piano e al correlato decreto di
cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, per il completamento degli interventi
infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del
rischio sismico, nonche' di quelli destinati al
potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della
digitalizzazione.
4. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria dello
Stato su cui sono assegnate le risorse provenienti dal
Fondo di cui al comma 1 e su cui confluiscono anche le
risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi
alluvionali di cui all'articolo 20-bis. Il Commissario e'
altresi' autorizzato all'apertura di apposito conto
corrente bancario o postale limitatamente all'esigenza di
procedere a pagamenti massivi gia' deliberati, con
particolare riferimento alle attivita' residuali trasferite
alla gestione commissariale straordinaria, di cui
all'articolo 20-ter, comma 3, agli interventi di somma
urgenza posti in essere nelle prime fasi emergenziali,
nonche' agli interventi di ricostruzione, di ripristino e
di riparazione per le piu' urgenti necessita', di cui
all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), numero 1). Al
predetto conto e alle risorse ivi esistenti si applica
l'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1.
5. Le risorse derivanti dalla chiusura della
contabilita' speciale di cui al comma 4, ancora disponibili
al termine della gestione di cui all'articolo 20-ter, comma
11, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad
eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa
provenienza, che sono versate al bilancio delle
amministrazioni di provenienza.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500
milioni di euro per l'anno 2023, a 300 milioni di euro per
l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma
7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
7. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a
108.496.989 euro per l' anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell' autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo
7759 dello stato di previsione del Ministero dell' economia
e delle finanze, in attuazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 2022, n. 34 (Misure urgenti per il
contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas
naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per
il rilancio delle politiche industriali) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4 (Contributo straordinario, sotto forma di
credito d'imposta, a favore delle imprese energivore). - 1.
Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre
2017, della cui adozione e' stata data comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27
dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia
elettrica, calcolati sulla base della media del primo
trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali
sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh
superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo
dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti
di fornitura di durata stipulati dall'impresa, e'
riconosciuto un contributo straordinario a parziale
compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di
credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese
sostenute per la componente energetica acquistata ed
effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e'
riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia
elettrica prodotta dalle imprese di cui al medesimo comma 1
e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In
tal caso l'incremento del costo per kWh di energia
elettrica prodotta e autoconsumata e' calcolato con
riferimento alla variazione del prezzo unitario dei
combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la
produzione della medesima energia elettrica e il credito di
imposta e' determinato con riguardo al prezzo convenzionale
dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo
trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia
elettrica.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il
credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale
cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla
formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura
agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 700
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze
effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito
d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto
previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31
dicembre 2009, n. 196
5-bis. Al fine di mitigare gli aumenti dei costi
delle fonti energetiche per le imprese di cui al comma 1 e,
in particolare, per le imprese del settore del cemento, nel
rispetto dei limiti tecnici impiantistici previsti dalle
disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e
dalle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di
emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4
ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2018, n. 132, in deroga ai vigenti atti
autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento
autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1 con limiti
quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo
inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il
quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai
quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico.
Tale deroga si applica agli impianti di cui al periodo
precedente, previa comunicazione all'autorita' competente
che ha rilasciato l'autorizzazione e all'agenzia regionale
per la protezione ambientale territorialmente competente.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto fino al 31 dicembre 2024.».
 
Art. 7 bis
((Proroga in materia di adempimenti certificativi di cui all'articolo
40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di
bioliquidi sostenibili))


((1. All'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole da: «dal 2023» fino a: «della direttiva (UE) 2018/2001,» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal terzo mese successivo a quello di approvazione di un sistema volontario a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e comunque non oltre il 1° gennaio 2025».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 40, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 40 (Norme specifiche per i biocarburanti, i
bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture
alimentari e foraggere). - 1. Ai fini del raggiungimento
dell'obiettivo di cui all'articolo 3 e dell'articolo 39,
comma 1:
a) la quota di biocarburanti, bioliquidi e
combustibili da biomassa consumati nei trasporti, quando
prodotti a partire da colture alimentari o foraggere, non
deve superare piu' di un punto percentuale la quota di tali
carburanti nel consumo finale di energia nei settori
stradali e ferroviario nel 2020;
b) fermo restando quanto previsto alla lettera c),
la quota dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da
biomassa, tutti prodotti a partire da colture alimentari o
foraggere, che sono qualificati a elevato rischio di
cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni
con atto delegato della Commissione europea, e per i quali
si osserva una considerevole espansione della zona di
produzione verso terreni che presentano elevate scorte di
carbonio, non deve superare il livello di consumo di tali
carburanti registrato nel 2019. Con decreto del Ministero
della transizione ecologica, da emanarsi entro centottanta
giorni dall'adozione dei predetti atti delegati, viene
individuata la traiettoria di decrescita lineare di tale
limite fino ad azzerarsi entro il 31 dicembre 2030. Il
limite non si applica con riferimento ai biocarburanti,
bioliquidi e combustibili da biomassa certificati a basso
rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso
dei terreni in conformita' al relativo atto delegato della
Commissione europea;
c) a partire dal terzo mese successivo a quello di
approvazione di un sistema volontario a basso rischio di
cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e
comunque non oltre il 1° gennaio 2025 non e' conteggiata la
quota di biocarburanti e bioliquidi, nonche' di
combustibili da biomassa, prodotti a partire da olio di
palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi
grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da
olio (PFAD), salvo che gli stessi siano certificati come
biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a
basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione
d'uso dei terreni, nel rispetto dei criteri dettati
dall'articolo 4 del Regolamento delegato (UE) 2019/807
della Commissione europea.
2. Tutti i combustibili di cui alla lettera c) del
comma 1 non possono beneficiare di alcuna misura di
sostegno, fatta eccezione per i combustibili certificati ai
sensi del medesimo comma 1, lettera c).».
 
Art. 7 ter
((Disposizioni per garantire la sicurezza del sistema elettrico
nazionale))


((1. I gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW che hanno usufruito delle deroghe di cui all'articolo 5-bis, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e che, in considerazione del divieto di importazione del carbone russo stabilito dall'articolo 3 duodecies del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, non riescono a reperire sul mercato carbone di qualita' tale da garantire l'osservanza dei valori limite delle emissioni, possono usufruire di ulteriori deroghe ai sensi del medesimo articolo 5-bis, commi 3 e 3-bis, a condizione che:
a) i medesimi impianti siano inseriti dalla societa' Terna S.p.A. nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 11, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) la Terna S.p.A. dichiari che un'eventuale indisponibilita' non programmata dei medesimi impianti comporterebbe il rischio elevato del mancato rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico;
c) la deroga sia limitata a quanto necessario per consentire il rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis, del
decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28
(Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina):
«Art. 5-bis (Disposizioni per l'adozione di misure
preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale
del gas naturale). - 1. Al fine di fronteggiare
l'eccezionale instabilita' del sistema nazionale del gas
naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire
il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico
2022-2023, possono essere adottate le misure finalizzate
all'aumento della disponibilita' di gas e alla riduzione
programmata dei consumi di gas previste dal piano di
emergenza del sistema italiano del gas naturale, di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre
2019, adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, a prescindere
dalla dichiarazione del livello di emergenza. Le misure di
cui al primo periodo sono adottate mediante provvedimenti e
atti di indirizzo del Ministro della transizione ecologica.
Delle predette misure e' data comunicazione nella prima
riunione del Consiglio dei ministri successiva all'adozione
delle misure medesime.
2. In caso di adozione delle misure finalizzate a
ridurre il consumo di gas naturale nel settore
termoelettrico ai sensi del comma 1, la societa' Terna Spa
predispone un programma di massimizzazione dell'impiego
degli impianti di generazione di energia elettrica con
potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino
carbone o olio combustibile in condizioni di regolare
esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza,
fermo restando il contributo degli impianti alimentati a
energie rinnovabili. La societa' Terna Spa trasmette con
periodicita' settimanale al Ministero della transizione
ecologica e all'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente un programma di utilizzo degli impianti di cui
al primo periodo ed effettua il dispacciamento degli
impianti medesimi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza
della rete, in modo da massimizzarne l'utilizzo.
L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali
maggiori costi sostenuti dai predetti impianti.
3. Tenuto conto della finalita' di cui al comma 1 e
della situazione di eccezionalita' che giustifica la
massimizzazione dell'impiego degli impianti di cui al comma
2, i gestori degli impianti medesimi comunicano
all'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale di cui al Titolo III-bis della Parte
Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le
deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, per un
periodo di sei mesi dalla notifica di cui al comma 3-bis.
Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la
situazione di eccezionalita' permanga, i gestori comunicano
all'autorita' competente le nuove deroghe necessarie alle
condizioni autorizzative, indicando il periodo di durata
delle stesse che, in ogni caso, non e' superiore a sei mesi
dalla data della nuova notifica ai sensi del comma 3-bis.
Con le medesime comunicazioni di cui al primo e secondo
periodo, i gestori indicano le motivazioni tecniche che
rendono necessaria l'attuazione delle deroghe e le
condizioni autorizzative temporanee e forniscono i dati
necessari per effettuare il confronto rispetto alle
condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e ai
livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili nonche' i risultati del controllo delle
emissioni ai fini degli accertamenti di cui all'articolo
29-decies, comma 3, del citato decreto legislativo n. 152
del 2006. I valori limite in deroga non possono in ogni
caso eccedere, per ciascun impianto, i riferimenti
derivanti dai piani di qualita' dell'ambiente e dalla
normativa unionale, nonche' i valori meno stringenti dei
BAT-AEL indicati nelle conclusioni sulle BAT di cui
all'articolo 3, punto 12), della direttiva 2010/75/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.
3-bis. Le autorita' competenti al rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale trasmettono le
comunicazioni di cui al comma 3 al Ministero della
transizione ecologica e predispongono idonee misure di
controllo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
29-decies del decreto legislativo n. 152 del 2006,
adeguando, ove necessario, il piano di monitoraggio e
controllo contenuto nell'autorizzazione integrata
ambientale. Il Ministero della transizione ecologica
notifica le predette comunicazioni alla Commissione
europea, al fine di consentire la valutazione dell'impatto
complessivo dei regimi derogatori straordinari di cui al
comma 3, informando l'Autorita' competente e il gestore
dell'impianto interessato. Tale notifica determina la
modifica delle autorizzazioni vigenti per il periodo di cui
al comma 3. L'autorita' competente assicura adeguata
pubblicita' alle comunicazioni di cui al comma 3 e agli
esiti dei relativi controlli.
4. Il programma di cui al comma 2 puo' comprendere
l'utilizzo degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili nonche'
impianti alimentati da biomassa solida, prevedendo per i
soli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili,
esclusivamente durante il periodo emergenziale e comunque
almeno fino al 31 marzo 2024, anche l'alimentazione tramite
combustibile convenzionale, in deroga alle disposizioni di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, fermo restando quanto disposto dal comma 3
del presente articolo. La deroga di cui al primo periodo e'
concessa nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1
esclusivamente qualora risulti che l'alimentazione a
biocombustibili non sia economicamente sostenibile rispetto
all'alimentazione a combustibile tradizionale e non
consenta l'esercizio degli impianti, considerando la
disponibilita' e i prezzi dei biocombustibili e l'attuale
livello degli incentivi. Fermo restando che l'erogazione
dei predetti incentivi e' sospesa per il periodo
emergenziale di alimentazione a combustibile tradizionale,
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali
maggiori costi rispetto ai proventi derivanti dalla vendita
di energia sul mercato elettrico, strettamente necessari
per sostenere l'esercizio dei predetti impianti nel periodo
emergenziale ed effettivamente sostenuti a partire dalla
data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma
1.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il Ministro della
transizione ecologica adotta le necessarie misure per
incentivare l'uso delle fonti rinnovabili.
6. Sino all'adozione dei provvedimenti e degli atti
di indirizzo di cui al comma 1 non e' riconosciuto alcun
corrispettivo a reintegrazione degli eventuali maggiori
costi di gestione e di stoccaggio sostenuti dagli impianti
di produzione di energia elettrica alimentati con i
combustibili di cui al presente articolo.
6-bis. Al fine di fronteggiare l'eccezionale
instabilita' del sistema nazionale del gas naturale
derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il
riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico
2022-2023, nonche' di massimizzare l'impiego di impianti
alimentati con combustibili diversi dal gas naturale,
esclusivamente fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del
gas naturale con combustibili alternativi, compreso il
combustibile solido secondario, e le relative modifiche
tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del
fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da
qualificarsi come modifiche non sostanziali. Si applicano i
limiti di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa
dell'Unione europea o, in mancanza, quelli previsti dalle
norme nazionali o regionali per le sostanze indicate nella
predetta normativa. I gestori degli impianti industriali
comunicano a tal fine all'autorita' competente al rilascio
della valutazione di impatto ambientale, ove prevista, e
dell'autorizzazione integrata ambientale le deroghe
necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di
combustibile diverso dal gas naturale ai fini del
soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico. Decorsi
trenta giorni dalla comunicazione, il gestore dell'impianto
avvia la sostituzione con il combustibile diverso dal gas
naturale in assenza di un provvedimento di diniego motivato
da parte dell'autorita' competente rilasciato entro tale
termine. L'autorita' competente puo' assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto
1990, n. 241. Le deroghe alle condizioni autorizzative
valgono per un periodo di sei mesi dalla comunicazione di
cui al presente comma. Alla scadenza del termine di sei
mesi, qualora la situazione di eccezionalita' permanga, i
gestori comunicano all'autorita' competente le nuove
deroghe necessarie alle condizioni autorizzative ai sensi
del presente comma. Sono fatte salve le disposizioni in
materia di sicurezza antincendio.».
- Il testo dell'articolo 3 duodecies del regolamento
(UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014
concernente misure restrittive in considerazione delle
azioni della Russia che destabilizzano la situazione in
Ucraina, e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2014, n. L
229.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 11, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale):
«Art. 3 (Blocco e riduzione delle tariffe). - Omissis
11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di
cui al comma 10, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, sentito il Ministero dello sviluppo economico, adegua
le proprie deliberazioni, anche in materia di
dispacciamento di energia elettrica, ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) i soggetti che dispongono singolarmente di
impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per il
fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come individuati
sulla base dei criteri fissati dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas in conformita' ai principi di cui alla
presente lettera, sono tenuti a presentare offerte nei
mercati alle condizioni fissate dalla medesima Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi
puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri
per il sistema e un'equa remunerazione dei produttori: in
particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei servizi
di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui
si verificano le condizioni di seguito descritte, gli
impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente
indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al
mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema
elettrico nazionale per significativi periodi di tempo;
b) sono adottate misure per il miglioramento
dell'efficienza del mercato dei servizi per il
dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del costo
di approvvigionamento dei predetti servizi, la
contrattualizzazione a termine delle risorse e la
stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti
finali.
Omissis.».
 
Art. 7 quater

((Disposizioni in materia di continuita' territoriale))

((1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023.
2. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «e Lampedusa» sono sostituite dalle seguenti: «, di Lampedusa e d'Elba».
3. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, e' stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali possono concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata a individuare altresi', sulla base delle risorse individuate ai sensi del presente comma, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 494, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025):
«Omissis
494. In attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione, al fine di riconoscere le peculiarita' delle
isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli
svantaggi derivanti dall'insularita', e' istituito nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti un fondo per garantire un completo ed
efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia
e da e per la Sardegna, con una dotazione di 5 milioni di
euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2024.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 82, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 concernente Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 82 (Continuita' territoriale). - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio
1999, n. 144, si applicano anche alle citta' di Albenga,
Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta, Trieste,
Ancona, e per le isole di Pantelleria, di Lampedusa e
d'Elba, nonche' relativamente ai servizi aerei di linea
effettuati tra gli scali aeroportuali di Reggio Calabria e
Messina e di Foggia ed i principali aeroporti nazionali, in
conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (CEE)
n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 nei limiti
delle risorse gia' preordinate.».
- Il testo degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE)
n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di
servizi aerei nella Comunita' (rifusione) e' pubblicato
nella G.U.U.E. 31 ottobre 2008, n. L 293.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 33, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 concernente Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008):
«Omissis
33. A decorrere dall'anno 2008, il Fondo per gli
investimenti, istituito nello stato di previsione della
spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 46 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' assegnato alle
corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nel
Fondo medesimo. L'articolo 46 della citata legge n. 448 del
2001 cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno 2008.
Omissis.».
 
Art. 8

Proroga del termine in materia di lavoro agile
per i lavoratori fragili

1. All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalita' di cui al primo periodo, il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalita' agile e' adibito ad attivita' di supporto all'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, ((valutati in)) euro 1.674.243 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 306, della
legge 29 dicembre 2022, n.197 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale
per il triennio 2023-2025) come modificato dalla presente
legge:
«Omissis
306. Fino al 31 dicembre 2023, per i lavoratori
dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e
condizioni individuate dal decreto del Ministro della
salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge
24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro
assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in
modalita' agile anche attraverso l'adibizione a diversa
mansione compresa nella medesima categoria o area di
inquadramento, come definite dai contratti collettivi di
lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della
retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle
disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di
lavoro, ove piu' favorevoli. Per le finalita' di cui al
primo periodo, il personale docente del sistema nazionale
di istruzione che svolge la prestazione in modalita' agile
e' adibito ad attivita' di supporto all'attuazione del
Piano triennale dell'offerta formativa.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 607, della
legge 30 dicembre 2021, n.234 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024):
«Omissis
607. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per le
assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore
delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non
economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione
iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200
milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per
l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200
milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, da ripartire,
sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle
predette amministrazioni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Omissis.».
 
Art. 8 bis
((Proroga di termine in materia di contratti di arruolamento dei
membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di
bordo))


((1. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 103-bis del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 103-bis (Proroga della scadenza delle
certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci). - 1.
Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci
adibiti alla pesca professionale nonche' delle unita' di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435, rilasciati dalle Amministrazioni statali e
dagli organismi riconosciuti, in scadenza in data
successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30
settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020; a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2024, in deroga all'articolo
328 del codice della navigazione, tutti i contratti di
arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei
servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante
della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore
nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della
navigazione, fermo restando l'obbligo di procedere alle
annotazioni ed alle convalide previste dall'articolo 357,
comma 3, del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.».
 
Art. 9

Proroga di termini in materia sanitaria

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «1° ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° dicembre 2023».
((1-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «30 novembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».
1-ter. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023».
1-quater. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». Con riferimento alle misure di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, gli effetti delle disposizioni di cui al primo periodo operano limitatamente alle unita' con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti di euro 193.000 per l'anno 2024. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 150 del 2020, il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-quinquies. Al fine di agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2023/4001 per presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria, all'articolo 16-septies, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la lettera g) e' abrogata.
1-sexies. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, le parole: «ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della regione Calabria» sono sostituite dalle seguenti: «o di Azienda per il governo della sanita' della regione Calabria - Azienda Zero, ovvero, previa convenzione, della stazione unica appaltante della regione Calabria».
1-septies. Per il completamento dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' di quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di COVID-19, delle progettazioni delle strutture di cui all'accordo di programma per gli investimenti nel settore sanitario ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Calabria, sottoscritto in data 13 dicembre 2007, e' autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 38,6 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 38,6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla regione Calabria.
1-octies. Agli oneri, pari a 99.395 euro per l'anno 2024 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dal comma 1-quater, relativi alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 38, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.233
(Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 38 (Proroga della Commissione consultiva
tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso
operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco). - 1. Nelle
more della riorganizzazione dell'Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), finalizzata anche a promuovere gli
investimenti in ricerca e sviluppo di carattere pubblico
sui farmaci in attuazione della missione n. 6 del PNRR, e
comunque fino al 1° dicembre 2023, restano in carica i
componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica
(CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), di cui
all'articolo 19 del decreto del Ministro della salute 20
settembre 2004, n. 245, nominati con decreto del Ministro
della salute del 20 settembre 2018.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, del decreto-
legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga
e definizione di termini) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 9 (Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti). - 1. All'articolo 49 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le parole: "31 dicembre 2016"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";
b) al comma 3, le parole: "dal 2012 al 2016" sono
sostituite dalle seguenti: "dal 2012 al 2017".
2. L'entrata in vigore del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 e'
prorogata al 31 marzo 2024. Conseguentemente, le
autorizzazioni all'esercizio di attivita' di formazione e
concessione per lo svolgimento delle attivita' di
salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011,
sono prorogate al 31 marzo 2024.
2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, le parole: "31 dicembre 2017" sono
sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2018". Per i servizi
di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla
sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarita' dei
servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente
all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin
quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di
sicurezza
3. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: "31 dicembre 2016"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".
Conseguentemente, la sospensione dell'efficacia disposta
dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31
dicembre 2017.
4. All'articolo 216, comma 11, terzo periodo, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: "Fino
al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Fino
alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 73, comma 4".
5. Il termine di cui all'articolo 63, comma 4, della
legge 6 giugno 1974, n. 298, e' prorogato, limitatamente
all'anno 2017, al 31 marzo 2017.
6. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 19
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in attesa
dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per
l'assunzione di ispettori di volo, la facolta' dell'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC) di assumere, in via
transitoria, non oltre venti piloti professionisti prevista
dall'articolo 34, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e' prorogata al 31 dicembre 2018.
7. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione del comma 6, pari a 2,015 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2017 e 2018, l'ENAC provvede con
risorse proprie. Alla compensazione dei conseguenti effetti
finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 1,0075
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e
successive modificazioni.
8. E' prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di cui
all'articolo 1, comma 807, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, qualora il procedimento di progettazione e
realizzazione delle opere sia stato avviato in vigenza del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e che al 31
dicembre 2016 abbia conseguito l'adozione di variante
urbanistica e la conclusione favorevole delle procedure di
VAS o VIA. Conseguentemente, in relazione a quanto previsto
dal presente comma, i termini di cui al primo e al secondo
periodo dall'articolo 1, comma 808, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, sono rispettivamente prorogati al 30 giugno
2017 e al semestre 1° luglio-31 dicembre 2017.
9. All'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, le
parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2017".
9-bis. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo
44-ter, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la
gestione operante sulla contabilita' speciale n. 5440 e'
mantenuta in esercizio alle condizioni previste
dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 56 dell'8 marzo 2013, fino al completamento degli
interventi ricompresi nel contratto istituzionale di
sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia
e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.
9-ter. Nelle more della formalizzazione del nuovo
contratto di programma-parte servizi 2016-2021 tra lo Stato
e Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, esaminato con parere
favorevole dal CIPE nella seduta del 10 agosto 2016, al
fine di garantire continuita' ai programmi di manutenzione
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, il vigente
contratto di programma-parte servizi 2012-2014 e'
prorogato, ai medesimi patti e condizioni, per il periodo
necessario al completamento dell'iter di approvazione
previsto dall'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n.
238, e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2017.
Resta salvo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
9-quater. Al fine di migliorare e incrementare la
capacita' di progettazione e realizzazione degli
investimenti, nonche' di contenerne i costi di
realizzazione, al Gruppo Anas non si applicano per il
triennio 2017-2019 le norme di contenimento della spesa per
incarichi di studio e consulenza e per formazione
strettamente riferiti alle attivita' tecniche di
progettazione, monitoraggio e controllo tecnico-economico
sugli interventi stradali.
9-quinquies. Per le medesime attivita' di cui al
comma 9-quater, nonche' per la realizzazione di interventi
di manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale di
propria competenza, al Gruppo Anas non si applicano per il
triennio 2017-2019 le norme inerenti vincoli e limiti
assunzionali con riferimento a diplomati e laureati per
posizioni tecniche e ingegneristiche nonche' a personale
tecnico-operativo.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-quater e
9-quinquies si applicano nei limiti delle disponibilita'
della Societa' e resta comunque fermo il versamento
all'entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 1,
comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, calcolato
ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
9-septies. Per esigenze urgenti ed indifferibili e al
fine di garantire la sicurezza della rete stradale della
provincia di Belluno e' assegnato, a titolo di
anticipazione, alla provincia stessa un contributo di euro
5 milioni a valere sulle risorse di cui all'articolo 1,
comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L'Anas e'
autorizzata a trasferire le suddette risorse alla provincia
di Belluno.
9-octies. All'articolo 1, comma 56, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2016" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".
9-novies. Agli oneri derivanti dal comma 9-octies,
valutati in 15,9 milioni di euro per l'anno 2018 e in 9,1
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
9-decies. Il Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
incrementato di 6,8 milioni di euro per l'anno 2028.
9-undecies. Agli oneri di cui al comma 9-decies, pari
a 6,8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante
utilizzo delle maggiori entrate derivanti, nel medesimo
anno 2028, dal comma 9-octies.
9-duodecies. Il termine di durata in carica dei
componenti del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori fissato dall'articolo 1, comma 2, del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9
aprile 2014, n. 140, ai sensi dell'articolo 10, comma 3,
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, e'
prorogato di un anno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del
decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 (Misure
urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per
l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in
materia di salute e adempimenti fiscali) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 8 (Contributo statale per il ripiano del
superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici). -
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 9-ter,
comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con
dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023. Al
relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 24.
2. A ciascuna regione e provincia autonoma e'
assegnata una quota del fondo di cui al comma 1, secondo
gli importi indicati nella tabella A allegata al presente
decreto, determinati in proporzione agli importi
complessivamente spettanti alle medesime regioni e province
autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, indicati
negli allegati A, B, C e D del decreto del Ministro della
salute 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 216 del 15 settembre 2022. Gli importi della quota del
fondo assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma
possono essere utilizzati per gli equilibri dei servizi
sanitari regionali dell'anno 2022.
3. Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che
non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare
i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e
provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro
i relativi atti e provvedimenti presupposti, versano a
ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 novembre
2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai
provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo
9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015
nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei
predetti provvedimenti regionali e provinciali. Per le
aziende fornitrici di dispositivi medici che non si
avvalgono della facolta' di cui al primo periodo, resta
fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro
carico, come determinata dai richiamati provvedimenti
regionali o provinciali. L'integrale e tempestivo
versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al
primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle
aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,
precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale
connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi
relativi agli anni predetti. Le regioni e le province
autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo
pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con
provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti
internet istituzionali e comunicati senza indugio alla
segreteria del tribunale amministrativo regionale del
Lazio, determinando la cessazione della materia del
contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con
compensazione delle spese di lite. In caso di inadempimento
da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a
quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del
presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al
quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma
9-bis.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter,
commi 6 e 8, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125, in merito all'obbligo di indicare nella fattura
elettronica riguardante i dispositivi medici:
a) in modo separato il costo del bene e il costo
del servizio;
b) il codice di repertorio di cui al decreto del
Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, anche per il tramite degli enti del proprio
servizio sanitario, verificano la corretta compilazione
della fattura elettronica e mettono a disposizione del
Ministero della salute, Direzione generale dei dispositivi
medici e del servizio farmaceutico, trimestralmente, una
relazione atta a documentare il rispetto di quanto previsto
dal comma 4 e le attivita' poste in essere per la sua
attuazione.
6. Per esigenze di liquidita' connesse
all'assolvimento dell'obbligo di ripiano di cui al comma 3
del presente articolo e nel rispetto delle condizioni, dei
requisiti e delle risorse finanziarie disposti a
legislazione vigente, le piccole e medie imprese possono
richiedere finanziamenti a banche, istituzioni finanziarie
nazionali e internazionali e ad altri soggetti abilitati
all'esercizio del credito in Italia, suscettibili di essere
assistiti, previa valutazione del merito di credito, dalla
garanzia prestata dal Fondo di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del
decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196
(Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di
personale militare al potenziamento di iniziative della
NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione
Calabria, nonche' di Commissioni presso l'AIFA e ulteriori
misure urgenti per il comparto militare e delle Forze di
polizia) come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Proroga delle misure per il servizio
sanitario della regione Calabria). - 1. Il termine di 24
mesi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10
novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 dicembre 2020, n. 181, e' prorogato fino al 31
dicembre 2024, fatta eccezione per le disposizioni di cui
agli articoli 2, comma 3, secondo e terzo periodo, 5 e 6,
del medesimo decreto e fatto salvo quanto stabilito dal
comma 1-bis del presente articolo. I Commissari
straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
del citato decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150,
decadono, ove non confermati con le procedure di cui al
medesimo articolo 2, entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. E' fatta salva, in ogni
caso, la facolta' del Commissario ad acta per l'attuazione
del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario
regionale della regione Calabria di nominare i direttori
generali degli enti del servizio sanitario regionale, con
le procedure previste dal decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 171.
1-bis. Il Commissario ad acta, nell'esercizio delle
proprie funzioni, puo' avvalersi, per il medesimo periodo
di cui al comma 1, della collaborazione dell'Agenzia delle
entrate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del
decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181. La
collaborazione e' prestata, nell'ambito delle attivita' di
competenza dell'Agenzia delle entrate e previa stipula di
un'apposita convenzione tra la regione Calabria e l'Agenzia
delle entrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
1-ter. All'articolo 16-septies, comma 2, lettera a),
ultimo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2021, n. 215, dopo le parole: "Dipartimento tutela della
salute, servizi sociali e socio-sanitari della Regione
Calabria e" sono inserite le seguenti: "l'Azienda per il
governo della sanita' della Regione Calabria - Azienda
Zero, nonche' presso".
1-quater. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo
16-septies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2021, n. 215, sono premesse le seguenti parole: "per le
finalita' del presente comma e".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, relativi alla
proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4,
del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, si
provvede, nel limite di 256.700 euro per l'anno 2022 e di
577.500 per l'anno 2023, utilizzando l'avanzo di
amministrazione dell'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali (AGENAS), come accertato in sede di
approvazione del rendiconto generale annuale. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 132.200 per
l'anno 2022 e a euro 297.500 per l'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-bis. In ottemperanza alla sentenza della Corte
costituzionale n. 228 dell'11 novembre 2022, al fine di
concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza nonche' di assicurare il rispetto della
direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del
piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione
Calabria, non possono essere intraprese o proseguite azioni
esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario
della regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. I pignoramenti e le
prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite
dalla regione Calabria agli enti del proprio servizio
sanitario regionale effettuati prima della data di entrata
in vigore della legge 17 dicembre 2021, n. 215, di
conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.
146, non producono effetti dalla suddetta data e non
vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i
tesorieri, i quali possono disporre, per il pagamento dei
debiti, delle somme agli stessi trasferite a decorrere
dalla medesima data. Le disposizioni del presente comma si
applicano fino al 31 dicembre 2023 e non sono riferite ai
crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi da
lavoro.
3-ter. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo l'ultimo periodo e'
aggiunto il seguente: "Quando, per sopravvenute ragioni
soggettive od oggettive, e' necessario provvedere alla
sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime
modalita' di cui al presente comma anche oltre i termini di
cui al primo e al secondo periodo".».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2, del
decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181 (Misure
urgenti per il rilancio del servizio sanitario della
regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi
delle regioni a statuto ordinario):
«Art. 1 (Commissario ad acta e supporto alla
struttura commissariale). - 1. Il Commissario ad acta
nominato dal Governo ai sensi del comma 569 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, attua gli obiettivi
previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano
di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale
della regione Calabria, svolge, ove delegato, i compiti di
cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e assicura l'attuazione delle misure di
cui al presente capo.
2. La regione Calabria mette a disposizione del
Commissario ad acta il personale, gli uffici e i mezzi
necessari all'espletamento dell'incarico, ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222. Il contingente minimo di personale
messo a disposizione dalla regione Calabria e' costituito
da 25 unita' di personale dotato di adeguata esperienza
professionale, appartenente ai ruoli regionali in posizione
di distacco obbligatorio o da acquisire tramite interpello,
in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da enti pubblici
regionali e da enti del servizio sanitario regionale. In
caso di inadempienza da parte della regione nel fornire il
necessario supporto, il Commissario ad acta ne da'
comunicazione al Consiglio dei ministri ed invita la
regione a garantire il necessario supporto entro trenta
giorni. In caso di perdurante inadempienza il Ministro
della salute, previa delibera del Consiglio dei ministri,
adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le
necessarie misure per il superamento degli ostacoli
riscontrati, anche delegando il Commissario ad acta ad
assumere gli atti amministrativi, organizzativi e
gestionali necessari.
3. Il Commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, e' coadiuvato da uno o piu' sub-commissari,
in numero comunque non superiore a tre, in possesso di
qualificata e comprovata professionalita' ed esperienza in
materia di gestione sanitaria e in materia amministrativa.
4. Il Commissario ad acta si avvale dell'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che
fornisce supporto tecnico e operativo. A tal fine, l'AGENAS
puo' avvalersi di personale comandato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, nel limite di dodici unita' e puo' ricorrere a profili
professionali attinenti ai settori dell'analisi,
valutazione, controllo e monitoraggio delle performance
sanitarie, prioritariamente con riferimento alla
trasparenza dei processi, con contratti di lavoro
flessibile nel limite di venticinque unita', stipulati con
soggetti individuati tramite procedura selettiva. Per la
copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del secondo
periodo, nel limite di euro 244.000 per l'anno 2020, di
euro 1.459.000 per l'anno 2021 e di euro 1.216.000 per
l'anno 2022, si provvede utilizzando l'avanzo di
amministrazione dell'AGENAS, come approvato in occasione
del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli
effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, pari a euro 125.660 per l'anno 2020, a euro 751.385
per l'anno 2021 e a euro 626.240 per l'anno 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Per le
medesime finalita' di cui al primo periodo, i contratti di
lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma
3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono
essere prorogati sino al 31 dicembre 2020 con oneri a
valere sulle somme non spese accertate per l'anno 2020 di
cui al comma 4 del medesimo articolo 8.
4-bis. Al fine di garantire l'esigibilita' dei
livelli essenziali di assistenza (LEA) nella regione
Calabria, anche in relazione all'emergenza epidemiologica
da COVID-19, in deroga ai limiti previsti dalla
legislazione vigente con riferimento agli oneri per il
personale del Servizio sanitario nazionale, il Ministro
della salute, al verificarsi delle condizioni di cui
all'articolo 6, comma 2, sulla base del fabbisogno rilevato
dalle aziende del servizio sanitario regionale, sentito il
Commissario ad acta, autorizza il medesimo Commissario ad
attuare un piano straordinario per l'assunzione di
personale medico, sanitario e sociosanitario, anche per il
settore dell'emergenza-urgenza, facendo ricorso
innanzitutto agli idonei delle graduatorie in vigore, nei
limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo
del comma 4-ter.
4-ter. Per l'attuazione del comma 4-bis e'
autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2021 ai cui oneri si provvede, per l'anno 2021, mediante
utilizzo di una quota del 20 per cento delle risorse di cui
all'articolo 6, comma 1, e, a decorrere dall'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della salute. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-quater. Per effetto di quanto previsto dal comma
4-ter, a decorrere dall'anno 2022 il livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui
concorre lo Stato e' incrementato di 12 milioni di euro
annui, da destinare alla regione Calabria.».
«Art. 2 (Commissari straordinari degli enti del
Servizio sanitario regionale). - 1. Il Commissario ad acta
di cui all'articolo 1, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con
la Regione, nonche' con il rettore nei casi di aziende
ospedaliere universitarie, nomina un Commissario
straordinario per ogni ente, o anche per piu' enti, del
servizio sanitario regionale. In mancanza d'intesa con la
Regione entro il termine perentorio di dieci giorni, la
nomina e' effettuata con decreto del Ministro della salute,
su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del
Consiglio dei ministri, a cui e' invitato a partecipare il
Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno
tre giorni.
2. Il Commissario straordinario e' scelto, anche
nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di
comprovata competenza ed esperienza, in particolare in
materia di organizzazione sanitaria o di gestione
aziendale, anche in quiescenza. Restano ferme le
disposizioni in materia d'inconferibilita' e
incompatibilita', nonche' le preclusioni di cui
all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502. La nomina a Commissario
straordinario costituisce causa legittima di recesso da
ogni incarico presso gli enti del Servizio sanitario
nazionale e presso ogni altro ente pubblico. Il Commissario
straordinario, se dipendente pubblico, ha altresi' diritto
all'aspettativa non retribuita con conservazione
dell'anzianita' per tutta la durata dell'incarico.
3. L'ente del Servizio sanitario regionale
corrisponde al Commissario straordinario il compenso
stabilito dalla normativa regionale per i direttori
generali dei rispettivi enti del servizio sanitario. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato di concerto col Ministro della salute entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' definito un compenso aggiuntivo per
l'incarico di Commissario straordinario, comunque non
superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi a
carico del bilancio del Ministero della salute. La
corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al secondo
periodo e' subordinata alla valutazione positiva
nell'ambito della verifica di cui al comma 6. Restano
comunque fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter, commi 1
e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa
di euro 75.000 per l'anno 2020, di euro 450.000 per l'anno
2021 e di euro 375.000 per l'anno 2022. Alla relativa
copertura si provvede, per l'anno 2020 mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo
3, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019,
n. 60, per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente
utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato
di previsione del Ministero della salute, ai sensi
dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
4. Entro dodici mesi dalla nomina ai sensi del comma
1, i Commissari straordinari adottano gli atti aziendali di
cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n.
502 del 1992, che sono approvati dal Commissario ad acta,
al fine di garantire il rispetto dei LEA e di assicurarne
la coerenza con il piano di rientro dai disavanzi nel
settore sanitario e con i relativi programmi operativi di
prosecuzione nonche' al fine di ridefinire le procedure di
controllo interno. Nel medesimo termine approvano,
altresi', i bilanci aziendali relativi agli esercizi gia'
conclusi.
5. Nel caso di mancata adozione degli atti aziendali
da parte dei Commissari straordinari nel termine previsto
dal comma 4, gli stessi sono adottati dal Commissario ad
acta nei successivi trenta giorni. In caso di mancata
adozione degli atti aziendali da parte del Commissario ad
acta nel termine previsto, gli stessi sono adottati dal
Ministro della salute nel successivo termine di trenta
giorni.
6. Il Commissario ad acta verifica periodicamente e
comunque ogni tre mesi l'operato dei Commissari
straordinari in relazione al raggiungimento degli obiettivi
di cui al programma operativo 2019-2021. In caso di
valutazione negativa del Commissario straordinario, ne
dispone la revoca dall'incarico, previa verifica in
contraddittorio. Nei casi di revoca di cui al presente
comma, ai Commissari straordinari non e' corrisposto il
compenso aggiuntivo di cui al comma 3.
7. Il Commissario straordinario verifica
periodicamente, che non sussistano i casi di cui
all'articolo 3, comma 1, quinto periodo, del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione
all'attivita' svolta dai direttori amministrativi e
sanitari. Qualora sia dichiarata la decadenza dei direttori
amministrativi e sanitari, il Commissario straordinario li
sostituisce attingendo dagli elenchi regionali di idonei,
costituiti nel rispetto delle procedure di cui all'articolo
3 del decreto legislativo n. 171 del 2016. Nei casi di
decadenza e in ogni altro caso di vacanza degli uffici di
direttore sanitario o di direttore amministrativo, l'ente
pubblica nel proprio sito internet istituzionale un avviso
finalizzato ad acquisire la disponibilita' ad assumere
l'incarico. Qualora, trascorsi quindici giorni dalla
pubblicazione, non sia pervenuta alcuna manifestazione di
interesse, tale incarico puo' essere conferito anche a
soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016,
n. 171, che siano in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), del citato
decreto legislativo n. 171 del 2016.
8. Il Commissario straordinario informa
periodicamente e comunque ogni tre mesi sulle misure di
risanamento adottate la conferenza dei sindaci di cui
all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera e), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e le organizzazioni
sindacali, che possono formulare al riguardo proposte non
vincolanti.
8-bis. Per la durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19, il Commissario straordinario,
d'intesa con il Commissario ad acta e con i sub-commissari,
informa mensilmente la conferenza dei sindaci sulle
attivita' messe in atto al fine di contrastare la
diffusione del contagio da COVID-19 e sullo stato di
avanzamento del programma operativo per la gestione
dell'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 3, comma 2.
La conferenza puo' formulare proposte con riferimento alle
azioni volte a integrare la strategia di contrasto della
diffusione del COVID-19.».
La direttiva 2011/7/UE del PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali, e' pubblicata nella G.U.U.E.
23 febbraio 2011, n. L 48.
- Si riporta il testo dell'articolo 16-septies, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (Misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro
e per esigenze indifferibili) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 16-septies (Misure di rafforzamento dell'Agenas
e del servizio sanitario della Regione Calabria). - 1. Al
comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:
"Al fine di consentire all'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali (Agenas) di supportare le
attivita' dei commissari ad acta per l'attuazione dei piani
di rientro dai disavanzi sanitari regionali, per l'anno
2022, l'Agenas e' autorizzata a bandire apposite procedure
concorsuali pubbliche, secondo le modalita' semplificate di
cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di
mobilita', e conseguentemente ad assumere, a decorrere dal
1° gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali, un contingente di 40 unita' di personale non
dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con
corrispondente incremento della vigente dotazione organica.
Ai relativi oneri, pari a euro 1.790.000 a decorrere
dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui
al primo periodo".
2. In ottemperanza alla sentenza della Corte
costituzionale n. 168 del 23 luglio 2021 e al fine di
concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza, nonche' al fine di assicurare il rispetto della
direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del
piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione
Calabria:
a) l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali (Agenas) assegna il personale assunto ai sensi
del comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
a supporto del commissario ad acta per l'attuazione del
piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione
Calabria fino al 31 dicembre 2024. Il predetto personale,
sulla base dei fabbisogni stimati dal commissario ad acta,
puo' operare anche presso il Dipartimento tutela della
salute, servizi sociali e socio-sanitari della Regione
Calabria e l'Azienda per il governo della sanita' della
Regione Calabria - Azienda Zero, nonche' presso gli enti di
cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del servizio sanitario
della medesima regione che assicurano le risorse
strumentali necessarie;
b) ciascuno degli enti di cui all'articolo 19,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, del servizio sanitario della Regione
Calabria, al fine di supportare le funzioni delle unita'
operative semplici e complesse, comunque denominate,
deputate al processo di controllo, liquidazione e pagamento
delle fatture, sia per la gestione corrente che per il
pregresso, previa circolarizzazione obbligatoria dei
fornitori sul debito iscritto fino al 31 dicembre 2020, e'
autorizzato a reclutare, sulla base dei fabbisogni di
personale valutati e approvati dal commissario ad acta,
fino a 5 unita' di personale non dirigenziale, categoria D,
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di
durata non superiore a trentasei mesi, esperte nelle
predette procedure e dotate dei previsti requisiti
formativi, nel limite di spesa di euro 207.740 per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2024. Le predette unita' sono
reclutate tramite procedura selettiva pubblica direttamente
dagli enti ovvero avvalendosi della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A
tal fine e' autorizzata la spesa complessiva di euro
1.869.660 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a cui
si provvede per gli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse
di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 10
novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 dicembre 2020, n. 181, e per l'anno 2024 a valere
sulle risorse di cui alla lettera f) del presente comma.
Resta fermo che, qualora i fornitori non diano risposta
entro il 31 dicembre 2022 alla prevista circolarizzazione
obbligatoria, il corrispondente debito si intende non
dovuto;
c) dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre
2024, la Guardia di finanza, nell'ambito delle proprie
funzioni, collabora con le unita' operative semplici e
complesse deputate al monitoraggio e alla gestione del
contenzioso, disponendo l'impiego di un contingente di 5
ispettori per ciascuno degli enti di cui all'articolo 19,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, del servizio sanitario della Regione
Calabria. Le modalita' operative della collaborazione sono
definite nell'ambito del protocollo d'intesa previsto
dall'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2020, n. 181. Per le finalita' di cui alla presente lettera
e per le ulteriori esigenze connesse all'assolvimento dei
compiti di polizia economico-finanziaria nell'ambito di
analoghe situazioni emergenziali, la dotazione organica del
ruolo ispettori della Guardia di finanza e' incrementata di
quarantacinque unita', di cui e' autorizzata l'assunzione
straordinaria, in aggiunta alle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente e fermo restando quanto
previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, con decorrenza non anteriore al 1°
dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente lettera, pari a euro 76.707 per l'anno 2022, euro
1.594.117 per l'anno 2023, euro 2.111.301 per l'anno 2024,
euro 2.507.529 per l'anno 2025, euro 2.515.904 per l'anno
2026 ed euro 2.608.033 a decorrere dall'anno 2027, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
c-bis) all'articolo 33, comma 1, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole: " 23.702
unita'" sono sostituite dalle seguenti: " 23.747 unita'";
c-ter) all'articolo 36, comma 10, lettera b), del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: "
28.702 unita'" sono sostituite dalle seguenti: " 28.747
unita'";
d) per le finalita' del presente comma e al fine di
garantire la piena operativita' delle attivita' proprie
della gestione sanitaria accentrata (GSA) del servizio
sanitario della Regione Calabria operante ai sensi
dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, la Regione Calabria, nel rispetto dei vincoli
assunzionali previsti dalla normativa vigente e a valere
sulle risorse del proprio bilancio, e' autorizzata, per la
gestione della predetta GSA, al reclutamento con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non
superiore a trentasei mesi, di 1 unita' di personale
dirigenziale e di 4 unita' di personale non dirigenziale da
inquadrare nella categoria D, tramite procedura selettiva
pubblica operata, d'intesa con il commissario ad acta
ovvero avvalendosi della Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il
menzionato contingente di personale puo' essere integrato,
a valere sulle risorse del bilancio della Regione Calabria,
da un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati nel
rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa
vigente e del limite di spesa complessivo di 500.000 euro
per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Per il medesimo
triennio 2022-2024 la Regione Calabria e' autorizzata a
conferire due incarichi dirigenziali in deroga ai limiti
percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
e) per l'anno 2022 non si da' luogo alla
compensazione del saldo di mobilita' extraregionale
definita per la Regione Calabria nella matrice della
mobilita' extraregionale approvata dal Presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome ed
inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno
sanitario regionale standard e delle relative fonti di
finanziamento dell'anno 2022. Le relative somme sono
recuperate dalle regioni e province autonome in un arco
quinquennale a partire dall'anno 2026. Il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede a tal fine. Si
applicano conseguentemente le disposizioni di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118;
f) e' autorizzato nell'ambito del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale un contributo di solidarieta'
in favore della Regione Calabria di 60 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025;
g) (abrogata).
3. Il comma 2 si applica nei confronti della Regione
Calabria anche ove, in considerazione dei risultati
raggiunti, cessi la gestione commissariale del piano di
rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria. In
tale ipotesi ogni riferimento al commissario ad acta per
l'attuazione del piano di rientro si intende fatto alla
Regione Calabria.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del
decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181 (Misure
urgenti per il rilancio del servizio sanitario della
regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi
delle regioni a statuto ordinario) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Appalti, servizi e forniture per gli enti
del Servizio sanitario della regione Calabria, programma
operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 e
progetti di edilizia sanitaria). - 1. Il Commissario ad
acta di cui all'articolo 1, provvede in via esclusiva
all'espletamento delle procedure di approvvigionamento
avvalendosi degli strumenti di acquisto e di negoziazione
aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione
messi a disposizione dalla societa' CONSIP S.p.A.
nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli
acquisti della Pubblica amministrazione o di Azienda per il
governo della sanita' della regione Calabria - Azienda
Zero, ovvero, previa convenzione, della stazione unica
appaltante della regione Calabria o di centrali di
committenza delle regioni limitrofe, per l'affidamento di
appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali
all'esercizio delle proprie funzioni, di importo pari o
superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50. Resta ferma, in ogni caso, la facolta' di avvalersi del
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la
Sicilia-Calabria. Nell'espletamento di tale funzione il
Commissario ad acta puo' delegare ai Commissari
straordinari degli enti del servizio sanitario regionale le
procedure di cui al presente comma, da svolgersi nel
rispetto delle medesime disposizioni. Agli affidamenti di
appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria provvedono i commissari straordinari nominati
ai sensi dell'articolo 2, fermo il potere di avocazione e
di sostituzione che il commissario ad acta puo' esercitare
in relazione al singolo affidamento.
2. Il Commissario ad acta adotta il Piano triennale
straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento
tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera
e della rete territoriale della Regione, gia' previsto
dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
2019, n. 60.
3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai
sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
qualunque sia il livello di progettazione raggiunto,
compresi gli interventi gia' inseriti nel Piano triennale
straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento
tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera
e della rete territoriale, comprensivo del Programma di
ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli
interventi inseriti negli accordi di programma gia'
sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2,
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche'
gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della
salute, sono attuati dal Commissario ad acta anche
avvalendosi allo scopo dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa
- Invitalia, previo parere dell'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali. Ove necessario in relazione
alla complessita' degli interventi, il Commissario ad acta
puo' nominare esperti individuati all'esito di una
selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico
tra persone di comprovata esperienza ed elevata
professionalita', nel rispetto delle previsioni del quadro
economico generale degli interventi.
3-bis. Il Commissario ad acta, per l'attuazione degli
adempimenti di cui al comma 3, puo' avvalersi altresi'
delle aziende del servizio sanitario della regione
Calabria, in qualita' di soggetti attuatori, nonche' del
supporto di strutture regionali e di personale in servizio
presso le medesime, posto in posizione di utilizzo a tempo
pieno o parziale, con oneri a carico delle amministrazioni
o degli enti di appartenenza.
3-ter. Nei limiti dell'utilizzo delle risorse
trasferite per la realizzazione dei progetti di cui al
comma 3, e' autorizzata l'apertura di un'apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario ad acta. Gli
attuali soggetti attuatori, su richiesta del Commissario ad
acta, sono autorizzati a trasferire sulla predetta
contabilita' speciale le residue risorse finanziarie
disponibili per l'attuazione degli interventi inseriti nel
Piano.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 2 (Riordino della rete ospedaliera in relazione
all'emergenza da COVID-19). - 1. Le regioni e le province
autonome, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio
sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito
piano di riorganizzazione volto a fronteggiare
adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da
COVID-19 in corso, garantiscono l'incremento di attivita'
in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di
assistenza ad alta intensita' di cure, rendendo strutturale
la risposta all'aumento significativo della domanda di
assistenza in relazione alle successive fasi di gestione
della situazione epidemiologica correlata al virus
Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti
improvvisi della curva pandemica. I piani di
riorganizzazione di cui al presente comma, come approvati
dal Ministero della salute con il procedimento stabilito al
comma 8, sono recepiti nei programmi operativi di cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente, a fini
esclusivamente conoscitivi, dal Ministero della salute e
dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di
monitoraggio dei citati programmi operativi. Ai fini del
presente comma e nel rispetto dei principi di separazione e
sicurezza dei percorsi, e' resa, altresi', strutturale sul
territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti
letto di terapia intensiva. Per ciascuna regione e
provincia autonoma, tale incremento strutturale determina
una dotazione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti.
2. Le regioni e le province autonome programmano una
riqualificazione di 4.225 posti letto di area
semi-intensiva, con relativa dotazione impiantistica idonea
a supportare le apparecchiature di ausilio alla
ventilazione, mediante adeguamento e ristrutturazione di
unita' di area medica, prevedendo che tali postazioni siano
fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di
trattamento infettivologico ad alta intensita' di cure. In
relazione all'andamento della curva pandemica, per almeno
il 50 per cento dei posti letto di cui al presente comma,
si prevede la possibilita' di immediata conversione in
posti letto di terapia intensiva, mediante integrazione
delle singole postazioni con la necessaria strumentazione
di ventilazione e monitoraggio. Al funzionamento dei
predetti posti letto, a decorrere dal 2021, si provvede con
le risorse umane programmate a legislazione vigente.
3. Allo scopo di fronteggiare l'emergenza pandemica,
e comunque fino al 31 dicembre 2020, si rendono
disponibili, per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di
attivazione, 300 posti letto di terapia intensiva,
suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna delle
quali dotata di 75 posti letto, da allocare in aree
attrezzabili preventivamente individuate da parte di
ciascuna regione e provincia autonoma.
4. Le regioni e le province autonome, che abbiano
individuato unita' assistenziali in regime di ricovero per
pazienti affetti dal COVID-19, nell'ambito delle strutture
ospedaliere, provvedono a consolidare la separazione dei
percorsi rendendola strutturale e assicurano la
ristrutturazione dei reparti di pronto soccorso con
l'individuazione di distinte aree di permanenza per i
pazienti sospetti di COVID-19 o potenzialmente contagiosi,
in attesa di diagnosi.
5. Le regioni e le province autonome sono autorizzate
ad aumentare il numero dei mezzi di trasporto dedicati ai
trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le
dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per
pazienti non affetti da COVID-19. Per l'operativita' di
tali mezzi di trasporto, le regioni e le province autonome
possono assumere personale dipendente medico,
infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15
maggio 2020. Il limite di spesa regionale per l'attuazione
delle misure di cui al presente comma per l'anno 2020 e'
riportato nella colonna 3 della tabella di riparto di cui
all'Allegato C annesso al presente decreto.
5-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza, gli enti e le aziende del
Servizio sanitario nazionale, anche in deroga alle
procedure di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' a
ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in
esubero, possono avviare, con le modalita' e nei limiti di
cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
2019, n. 60, procedure selettive per l'assunzione di
personale a tempo indeterminato per le categorie A, B, BS e
C, valorizzando le esperienze professionali maturate nello
svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di
cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81.
6. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "destinate
alla remunerazione delle prestazioni di lavoro
straordinario del personale sanitario dipendente delle
aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale" sono
sostituite dalle seguenti: "da destinare prioritariamente
alla remunerazione delle prestazioni correlate alle
particolari condizioni di lavoro del personale dipendente
delle aziende e degli enti del Servizio sanitario
nazionale"; dopo le parole "del personale del comparto
sanita'" sono inserite le seguenti: "nonche', per la
restante parte, i relativi fondi incentivanti"; dopo le
parole: "in deroga all'articolo 23, comma 2 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono inserite le
seguenti: "e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente
in materia di spesa di personale";
b) all'articolo 1, comma 2, infine, sono aggiunte
le seguenti le parole: "Tali importi possono essere
incrementati, fino al doppio degli stessi, dalle regioni e
dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a
legislazione vigente, a condizione che sia salvaguardato
l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione
e della provincia autonoma, per la remunerazione delle
prestazioni di cui al comma 1, compresa l'erogazione delle
indennita' previste dall'articolo 86, comma 6, del
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto sanita' - Triennio 2016-2018,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018. A valere sulle risorse
di cui al presente comma destinate a incrementare i fondi
incentivanti, le regioni e le province autonome possono
riconoscere al personale di cui al comma 1 un premio,
commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a
2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e
assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente
e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei
contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, non
superiore all'ammontare delle predette risorse destinate a
incrementare i fondi incentivanti".
6-bis. Allo scopo di concorrere alla remunerazione
delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di
lavoro del personale delle centrali uniche di risposta del
Numero unico europeo dell'emergenza regionale 112
direttamente impiegato nelle attivita' di contrasto
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che
costituisce limite massimo di spesa. All'attuazione del
presente comma si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, su proposta del Ministro della
salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
7. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 5, terzo
periodo, del presente articolo e per le finalita' di cui
all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a) e 5, e all'articolo
2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le
Regioni e le province autonome sono autorizzate ad
incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020, anche
in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in
materia, nel limite massimo di 240.975.000 euro, da
ripartirsi, per il medesimo anno 2020, a livello regionale
come indicato nelle colonne 3 e 5 della tabella di cui
all'allegato C annesso al presente decreto. All'onere di
240.975.000 euro si provvede a valere sul livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato per l'anno 2020. Nei piani di cui al
comma 1, le regioni e le province autonome indicano le
unita' di personale aggiuntive rispetto alle vigenti
dotazioni organiche da assumere o gia' assunte, ai sensi
degli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24
aprile 2020, n. 27. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 5,
secondo periodo, del presente articolo, a decorrere dal 1°
gennaio 2021, le Regioni e le province autonome sono
autorizzate ad incrementare la spesa di personale nel
limite massimo di 347.060.000 euro, anche in deroga ai
vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di
spesa di personale, da ripartirsi, a decorrere dall'anno
2021, a livello regionale come indicato nelle colonne 6 e 7
della tabella di cui all'allegato C annesso al presente
decreto.
8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, le regioni e le province autonome
presentano il piano di cui al comma 1, comprensivo di tutte
le misure di cui ai commi successivi, al Ministero della
salute, che provvede ad approvarlo entro trenta giorni
dalla ricezione. E' ammessa per una sola volta la richiesta
di chiarimenti o integrazioni da parte del Ministero, cui
la regione o la provincia autonoma da' riscontro entro i
successivi dieci giorni, durante i quali il termine di
approvazione e' sospeso. Decorso il termine di cui al primo
periodo, senza l'adozione di un provvedimento negativo
espresso da parte del Ministero, il piano si intende
approvato. Nel caso di mancata presentazione del piano da
parte della regione o della provincia autonoma oppure nel
caso di adozione di un provvedimento negativo espresso da
parte del Ministero, il piano e' adottato dal Ministero
della salute nel successivo termine di trenta giorni,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
9. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, primo
periodo, del presente articolo, per l'anno 2020 e'
autorizzata la spesa complessiva di 1.467.491.667 euro, di
cui 1.413.145.000 euro in relazione a quanto previsto dai
commi 1, 2, 4 e 5, primo periodo, e 54.346.667 euro in
relazione a quanto previsto dal comma 3. A tal fine e'
istituito per l'anno 2020 apposito capitolo nello stato di
previsione del Ministero della salute per l'importo di
1.467.491.667 euro. Per far fronte ai successivi oneri di
manutenzione delle attrezzature per posto letto, dei
reparti di pronto soccorso e dei mezzi di trasporto, a
decorrere dall'anno 2021 all'onere complessivo di
25.025.250 euro si provvede a valere sul livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
10. Per l'attuazione dei commi 5, terzo periodo, e 7,
nonche' al fine di integrare le risorse per le finalita' di
cui al comma 6, lettera a), per l'anno 2020 e' autorizzata
la spesa complessiva di 430.975.000 euro, di cui
190.000.000 euro per il comma 6, lettera a), e 240.975.000
euro per i commi 5 terzo periodo, e 7. A tale fine, e'
corrispondentemente incrementato per pari importo, per
l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al
finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in
deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per
le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale
al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote
di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente
rilevate per l'anno 2020 e per gli importi indicati
nell'Allegato C annesso al presente decreto. Le regioni e
le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi
sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle
spese sostenute nell'anno 2020 nell'apposito centro di
costo "COV-20", di cui all'articolo 18 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27. A decorrere dall'anno 2021,
all'onere pari a 347.060.000 euro, relativo alla spesa per
il personale aggiuntivo di cui al comma 7 del presente
articolo, si provvede a valere sul livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
11. A seguito dell'approvazione da parte del
Ministero della salute di ciascun piano di riorganizzazione
di cui al comma 1, considerata l'urgenza, gli importi di
cui al comma 9 relativi all'anno 2020, pari a complessivi
1.467.491.667 euro, sono trasferiti alla contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario per
l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per
il contenimento e il contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, e si compongono di 1.413.145.000
euro, da ripartire a livello regionale secondo la Tabella
di cui all'Allegato D annesso al presente decreto, e di
54.346.667 euro per le strutture movimentabili di cui al
comma 3. Il Commissario Straordinario procedera',
nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 122 del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a dare
attuazione ai piani, garantendo la massima tempestivita' e
l'omogeneita' territoriale, in raccordo con ciascuna
regione e provincia autonoma.
12. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, il
Commissario di cui al comma 11 puo' delegare l'esercizio
dei poteri a lui attribuiti ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, di seguito citato anche come "decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18", a ciascun Presidente di regione o di
provincia autonoma che agisce conseguentemente in qualita'
di commissario delegato. L'incarico di commissario delegato
per l'attuazione del piano di cui al comma 1 e' svolto a
titolo gratuito, nel rispetto delle direttive impartite e
delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario.
13. Le opere edilizie strettamente necessarie a
perseguire le finalita' di cui al presente articolo possono
essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei
regolamenti edilizi locali, nonche', sino al termine dello
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in
data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe,
agli obblighi previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei
requisiti minimi antincendio si intende assolto con
l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati
contestualmente alla presentazione della istanza o della
denunzia di inizio di attivita' presso il comune
competente.
13-bis. Ai fini del monitoraggio di cui all'articolo
1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche
con riferimento alle opere necessarie a perseguire le
finalita' di cui al presente articolo realizzate mediante
il ricorso al partenariato pubblico-privato, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato ad
avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite complessivo
di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020, di 200.000 euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 280.000 euro annui
a decorrere dall'anno 2023, di esperti individuati
all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante
avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed
elevata professionalita' da destinare al potenziamento
dell'attivita' e delle strutture del citato Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato. Al relativo onere,
pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui
a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
14. La proprieta' delle opere realizzate dal
Commissario e' delle aziende del Servizio sanitario
nazionale presso le quali sono realizzate. Qualora la
regione abbia gia' provveduto in tutto o in parte alla
realizzazione delle opere anteriormente al presente
decreto-legge il Commissario e' autorizzato a finanziarle a
valere sulle risorse di cui al presente articolo e nei
limiti delle stesse"
15. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10 pari a
1.898.466.667 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20, della legge 11
marzo 1988, n. 67, concernente disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988):
«Art. 20. - 1. E' autorizzata l'esecuzione di un
programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di
residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per
l'importo complessivo di euro 34.000 miliardi. Al
finanziamento degli interventi si provvede mediante
operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel
limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante
dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della
sanita'.
2. Il Ministro della sanita', sentito il consiglio
sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito
da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia
ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire
con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri generali per la programmazione
degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
obiettivi di massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al
fine di garantire una idonea capacita' di posti letto anche
in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non
sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a
piu' elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti
letto che presentano carenze strutturali e funzionali
suscettibili di integrare recupero con adeguate misure di
riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per
cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta
sufficiente;
e) completamento della rete dei presidi
poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni
con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede
ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettera
a), b), c);
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture
residenziali, per anziani che non possono essere assistiti
a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di
dimensioni adeguate all'ambiente secondo standars che
saranno emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i
servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni
di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio
di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di
standars dimensionali, possono essere ricavate anche presso
aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di
posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli
impianti delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla
prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di
igiene e profilassi e ai presidi multizonali di
prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni
dismessi, il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione
o provincia autonoma con propria determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce
modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati
dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle
universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria
ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a
valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione
(FIO).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano predispongono, entro 4 mesi dalla pubblicazione del
decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di
cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei
progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali
o provinciali, il Ministro della sanita' predispone il
programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione
del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma
2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre
nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma
nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio
1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta
determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire
3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano presentano in
successione temporale i progetti suscettibili di immediata
realizzazione.
5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti
attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola
esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli
gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai
competenti organi regionali, i quali accertano che la
progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle
Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta
nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di loro competenza territoriale, sia completa
di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua
completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano
altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi
di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'.
Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi,
i competenti organi regionali verificano la coerenza con
l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in
successione temporale, istanza per il finanziamento dei
progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta
approvazione, da un programma temporale di realizzazione,
dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto
delle normative nazionali e regionali sugli standards
ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che
sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
funzionali dello stesso.
6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a
carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire
330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per
l'anno 1990.
7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi
banditi dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo
sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a
decorrere dal 1° gennaio 1988.».
Il testo dell'articolo 6, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189 (Disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali) e' riportato
nei riferimenti normativi all'articolo 3.
 
Art. 9 bis

((Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale))

((1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 novembre 2023, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine di consentire la continuita' e la regolarita' del servizio di trasporto pubblico locale, e' richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo. Dal 1° gennaio 2024 l'utilizzo delle risorse dell'Unione europea, nazionali e regionali gia' assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e destinate al rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto pubblico locale, e' prioritariamente finalizzato alla sostituzione dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con apposito decreto, entro il 15 dicembre 2023, dispone l'esonero dei veicoli di cui al terzo periodo e definisce le modalita' di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quarto periodo. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156
(Disposizioni urgenti in materia di investimenti e
sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della
circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4 (Disposizioni urgenti in materia di
investimenti e di sicurezza nel settore del trasporto
marittimo). - 1. Al decreto legislativo 24 marzo 2011, n.
53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Segnalazione di apparenti anomalie";
2) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Analoga informazione e' resa dalle autorita' di
sistema portuale, dai comandanti dei rimorchiatori, dagli
ormeggiatori, dai battellieri e dalle autorita' sanitarie
che, nell'esercizio delle loro normali funzioni, constatano
che una nave attraccata in porto presenta anomalie
apparenti che possono mettere a repentaglio la sicurezza
della nave o rappresentare una minaccia irragionevole per
l'ambiente marino.";
3) al comma 4, le parole "dei piloti" sono
sostituite dalla seguente: "ricevuta";
b) all'articolo 16, comma 4, le parole "la
compagnia non adotti" sono sostituite dalle seguenti: "i
soggetti responsabili in base all'ordinamento dello Stato
di bandiera non adottino";
c) all'articolo 18, la rubrica e' sostituita dalla
seguente: "Linee guida e procedure di sicurezza della
navigazione e marittima";
d) all'articolo 20, i commi 1-bis e 1-ter sono
abrogati;
e) all'allegato I, punto 2, lettera d), le parole
"quinquennale in scienze del governo e dell'amministrazione
del mare" sono sostituite dalle seguenti: "magistrale
conseguito al termine dell'iter di formazione degli
ufficiali dei corsi normali".
1-bis. Ai fini dell'attuazione del regolamento (UE)
2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica
marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE,
l'amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
m), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196,
responsabile per l'istituzione dell'interfaccia unica
marittima nazionale ai sensi del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e' designata autorita' nazionale
competente che agisce come coordinatore nazionale per
l'interfaccia unica marittima europea ed esercita le
funzioni di cui agli articoli 5, 12 e 18 del citato
regolamento (UE) 2019/1239.
1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri
dell'interno, dell'economia e delle finanze e della salute,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono definite le modalita' di esercizio delle
funzioni di coordinamento spettanti all'autorita' nazionale
designata ai sensi del comma 1-bis per l'applicazione del
regolamento (UE) 2019/1239 da parte delle autorita' interne
competenti e le forme della loro cooperazione per
assicurare la distribuzione dei dati e la connessione con i
pertinenti sistemi delle altre autorita' competenti a
livello nazionale e dell'Unione europea.
1-quater. Per la realizzazione e l'aggiornamento
dell'interfaccia unica marittima europea di cui al
regolamento (UE) 2019/1239 nonche' per l'ammodernamento
della componente informatica e al fine di assicurare
protocolli e misure di cybersicurezza del sistema e'
assegnato all'amministrazione di cui al comma 1-bis un
contributo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2022 al 2024 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2025 al 2036.
1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quater,
pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022
al 2024 e a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2025 al 2036, si provvede, per 8 milioni di euro per l'anno
2022 e 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
1-sexies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre
2020, n. 178, dopo il comma 730 sono inseriti i seguenti:
"730-bis. Per le finalita' di cui al comma 729, per
'nave abbandonata' si intende qualsiasi nave per la quale,
verificata l'assenza di gravami registrati, di crediti
privilegiati non registrati e di procedure fallimentari o
altre procedure di natura concorsuale pendenti, l'armatore
o l'eventuale proprietario non ponga in essere alcun atto,
previsto dalla legge, relativamente agli obblighi verso lo
Stato costiero, il raccomandatario marittimo e l'equipaggio
e siano decorsi sessanta giorni dalla notifica della
diffida adottata dall'autorita' marittima, ai sensi
dell'articolo 73, primo comma, del codice della navigazione
nei casi di unita' che rappresentano un pericolo per la
sicurezza della navigazione e per l'ambiente marino,
ovvero, in tutti gli altri casi, dall'Autorita' di sistema
portuale nella cui circoscrizione territoriale e' collocata
la nave.
730-ter. Per le finalita' di cui al comma 729, per
'relitto' si intende una nave sommersa o semisommersa, o
qualsiasi parte di essa, compresi gli arredi".
1-septies. All'articolo 5 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 1-sexies sono sostituiti dai
seguenti:
"1. Le Autorita' di sistema portuale redigono un
documento di programmazione strategica di sistema (DPSS),
coerente con il Piano generale dei trasporti e della
logistica e con gli orientamenti europei in materia di
portualita', logistica e reti infrastrutturali nonche' con
il Piano strategico nazionale della portualita' e della
logistica. Il DPSS:
a) definisce gli obiettivi di sviluppo
dell'Autorita' di sistema portuale;
b) individua gli ambiti portuali, intesi come
delimitazione geografica dei singoli porti amministrati
dall'Autorita' di sistema portuale che comprendono, oltre
alla circoscrizione territoriale dell'Autorita' di sistema
portuale, le ulteriori aree, pubbliche e private,
assoggettate alla giurisdizione dell'Autorita' di sistema
portuale;
c) ripartisce gli ambiti portuali in aree
portuali, retro-portuali e di interazione tra porto e
citta';
d) individua i collegamenti infrastrutturali di
ultimo miglio di tipo viario e ferroviario con i singoli
porti del sistema esterni all'ambito portuale nonche' gli
attraversamenti dei centri urbani rilevanti ai fini
dell'operativita' dei singoli porti del sistema.
1-bis. Il DPSS e' adottato dal Comitato di gestione
dell'Autorita' di sistema portuale; e' sottoposto, mediante
conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta dall'Autorita' di
sistema portuale, al parere di ciascun comune e regione
territorialmente interessati, che si esprimono entro
quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i
quali si intende espresso parere non ostativo, ed e'
approvato dal Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, che si esprime sentita la Conferenza
nazionale di coordinamento delle Autorita' di sistema
portuale di cui all'articolo 11-ter della presente legge.
Il documento di programmazione strategica di sistema non e'
assoggettato alla procedura di valutazione ambientale
strategica (VAS).
1-ter. Nei singoli porti amministrati dalle
Autorita' di sistema portuale l'ambito e l'assetto delle
aree portuali e retro-portuali, individuati e delimitati
nel DPSS, sono disegnati e specificati nel piano regolatore
portuale (PRP), che individua analiticamente anche le
caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree
interessate nonche' i beni sottoposti al vincolo
preordinato all'esproprio nel rispetto del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Se
la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica
utilita' non e' prevista dal PRP, il vincolo preordinato
all'esproprio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 327 del 2001, puo' essere disposto
dall'Autorita' di sistema portuale, mediante una conferenza
di servizi ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7
agosto 1990, n. 241. Si applica quanto previsto
dall'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120.
1-quater. Le funzioni ammesse dai PRP nelle aree
portuali sono esclusivamente quelle previste dall'articolo
4, comma 3; nelle aree retro-portuali possono essere
ammesse attivita' accessorie alle funzioni previste dal
citato articolo 4, comma 3.
1-quinquies. La pianificazione delle aree portuali
e retro-portuali e' competenza esclusiva dell'Autorita' di
sistema portuale, che vi provvede mediante l'approvazione
del PRP. La pianificazione delle aree con funzione di
interazione porto-citta' e' di competenza del comune e
della regione, secondo quanto previsto dalle disposizioni
di legge applicabili, che vi provvedono previa acquisizione
del parere dell'Autorita' di sistema portuale. Ai fini
dell'adozione degli strumenti urbanistici relativi ai
collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo
viario e ferroviario nonche' agli attraversamenti del
centro urbano rilevanti ai fini dell'operativita' del porto
individuati nel DPSS, l'ente competente vi provvede previa
acquisizione dell'intesa con l'Autorita' di sistema
portuale. Le Autorita' di sistema portuale indicano al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e alle regioni le aree portuali e
retro-portuali potenzialmente destinabili all'ubicazione
delle piattaforme logistiche intermodali e all'ubicazione
dei punti di scambio intermodale, nonche' le aree
potenzialmente destinabili alla costruzione di caselli
autostradali funzionali alle nuove stazioni ferroviarie
dell'alta velocita' e dell'alta capacita'.
1-sexies. Nel caso dei porti in cui siano tuttora
in vigore PRP approvati antecedentemente all'entrata in
vigore della presente legge, nelle more dell'approvazione
del nuovo PRP, laddove il Comitato di gestione
dell'Autorita' di sistema portuale ravvisi la necessita' di
realizzare opere in via d'urgenza, il piano operativo
triennale di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b), puo'
definire, in via transitoria, la destinazione funzionale di
alcune aree sulla base delle funzioni ammesse dall'articolo
4, comma 3. In tale caso il piano operativo triennale e'
soggetto a specifica approvazione da parte del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e alla
procedura di verifica di assoggettabilita' a VAS, ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
1-septies. Gli ambiti portuali come delimitati dal
DPSS, ovvero, laddove lo stesso non sia ancora stato
approvato, dai vigenti PRP, anche se approvati prima della
data di entrata in vigore della presente legge, sono
equiparati alle zone territoriali omogenee B previste dal
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444, ai fini dell'applicabilita' della disciplina
stabilita dall'articolo 142, comma 2, del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42. Le regioni adeguano il proprio piano
territoriale paesistico regionale entro il termine
perentorio di quarantacinque giorni dall'approvazione del
DPSS";
b) i commi da 2 a 2-sexies sono sostituiti dai
seguenti:
"2. I PRP di cui al comma 1-ter sono redatti in
attuazione del Piano strategico nazionale della portualita'
e della logistica e del DPSS nonche' in conformita' alle
Linee guida emanate dal Consiglio superiore dei lavori
pubblici e approvate dal Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili. I PRP specificano gli
obiettivi, le previsioni, gli elementi, i contenuti e le
strategie di ciascuno scalo marittimo, delineando anche
l'assetto complessivo delle opere di grande
infrastrutturazione.
2-bis. Nei porti di cui al comma 1-ter, in cui e'
istituita l'Autorita' di sistema portuale, il PRP,
corredato del rapporto ambientale di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e':
a) adottato dal Comitato di gestione
dell'Autorita' di sistema portuale;
b) inviato successivamente per il parere,
limitatamente alla coerenza di quanto previsto con riguardo
alle aree portuali e retro-portuali perimetrali con i
contenuti degli strumenti di pianificazione urbanistica
vigenti relativi alle aree contigue a quelle portuali e
retro-portuali sulle quali le previsioni del PRP potrebbero
avere impatto, al comune e alla regione interessati, che si
esprimono entro quarantacinque giorni dal ricevimento
dell'atto, decorsi i quali si intende espresso parere non
ostativo, nonche' al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili per il parere sulla coerenza di
quanto previsto con il DPSS e al Consiglio superiore dei
lavori pubblici per il parere di competenza, che si
esprimono entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto,
decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo;
c) approvato, esaurita la procedura di cui al
presente comma e quella di cui al comma 3-ter, dal Comitato
di gestione dell'Autorita' di sistema portuale entro
quaranta giorni decorrenti dalla conclusione della
procedura di VAS.
2-ter. Il PRP e' un piano territoriale di rilevanza
statale e rappresenta l'unico strumento di pianificazione e
di governo del territorio nel proprio perimetro di
competenza";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Nei porti di cui alla categoria II, classe III,
con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto
complessivo del porto sono specificati dal PRP, che
individua, altresi', le caratteristiche e la destinazione
funzionale delle aree interessate";
d) il comma 4-ter e' sostituito dal seguente:
"4-ter. Le varianti-stralcio di cui al comma 4
relative ai porti compresi in un'Autorita' di sistema
portuale, la cui competenza ricade in piu' regioni, sono
approvate con atto della regione nel cui territorio e'
ubicato il porto oggetto di variante-stralcio, sentite le
regioni nel cui territorio sono compresi gli altri porti
amministrati dalla medesima Autorita' di sistema portuale";
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Le modifiche che non alterano in modo
sostanziale la struttura del PRP in termini di obiettivi,
scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle
aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo,
costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano
regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali
sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorita' di
sistema portuale, e' successivamente acquisito il parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime
entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione
della proposta di adeguamento tecnico-funzionale. Decorso
tale termine, il parere si intende espresso positivamente";
f) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Documento di programmazione strategica di sistema. Piano
regolatore portuale".
1-octies. Le modifiche all'articolo 5 della legge
28 gennaio 1994, n. 84, di cui al comma 1-septies del
presente articolo non si applicano ai documenti di
pianificazione strategica di sistema approvati prima della
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
1-novies. Le regioni adeguano i propri ordinamenti
alle disposizioni dell'articolo 5 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, come da ultimo modificato dal comma 1-septies
del presente articolo, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Le disposizioni del citato articolo 5 si applicano nelle
regioni a statuto speciale compatibilmente con i rispettivi
statuti e con le relative norme di attuazione.
2. Al fine di assicurare una programmazione
sistemica delle infrastrutture portuali distribuite lungo
l'intera costa della regione Sardegna e della regione
Sicilia, all'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 7), dopo le parole
"Portoscuso-Portovesme" sono inserite le seguenti: ", Porto
di Arbatax";
b) al punto 8), dopo le parole "Porti di Palermo,
Termini Imerese, Porto Empedocle e Trapani" sono inserite
le seguenti: ", Porto Rifugio di Gela e Porto Isola di Gela
nonche' Porto di Licata";
b-bis) al punto 15-bis), le parole: "e Reggio
Calabria" sono sostituite dalle seguenti: ", Reggio
Calabria e Saline".
3. Al fine di migliorare e rendere piu' sostenibile
la mobilita' di passeggeri e merci tra le aree
metropolitane di Reggio Calabria e Messina, nonche' la
continuita' territoriale da e per la Sicilia, all'Autorita'
di Sistema portuale dello Stretto sono assegnate risorse
pari a 2 milioni di euro per il 2021, a 30 milioni di euro
per il 2022 e a 5 milioni di euro per il 2023 finalizzate
alla realizzazione degli interventi infrastrutturali
necessari per aumentare la capacita' di accosto per le
unita' adibite al traghettamento nello Stretto di Messina,
nonche' i servizi ai pendolari. Agli oneri derivanti dalla
presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per il
2021, a 30 milioni di euro per il 2022 e a 5 milioni di
euro per il 2023 si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di parte capitale di cui all'articolo
34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili. I relativi
interventi sono monitorati dalla predetta Autorita'
portuale ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229, classificando gli interventi sotto la voce
"Interventi portuali infrastrutturali DL MIMS 2021".
3-bis. In tutto il territorio nazionale e' vietata
la circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e
M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale,
alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche
antinquinamento Euro 1 a decorrere dal 30 giugno 2022, Euro
2 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024. Con uno o piu'
decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili sono disciplinati i casi di esclusione dal
predetto divieto per particolari caratteristiche di veicoli
di carattere storico o destinati a usi particolari. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 15 novembre 2023, comunicano al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con
caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto
pubblico locale per i quali, al fine di consentire la
continuita' e la regolarita' del servizio di trasporto
pubblico locale, e' richiesto l'esonero dal divieto di cui
al primo periodo. Dal 1° gennaio 2024 l'utilizzo delle
risorse dell'Unione europea, nazionali e regionali gia'
assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano e destinate al rinnovo della flotta dei mezzi di
trasporto pubblico locale, e' prioritariamente finalizzato
alla sostituzione dei veicoli con caratteristiche
antinquinamento Euro 3. Il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti con apposito decreto, entro il 15 dicembre
2023, dispone l'esonero dei veicoli di cui al terzo periodo
e definisce le modalita' di verifica e monitoraggio
dell'utilizzo delle risorse di cui al quarto periodo. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede
agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
3-ter. Al fine di contribuire al rinnovo, per
l'acquisto di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa
da adibire ai servizi di trasporto pubblico locale, e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e
di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2035.
3-quater. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti
i criteri e le modalita' per l'assegnazione e il riparto
dei contributi di cui al comma 3-ter del presente articolo
in favore delle regioni e delle province autonome, che
tengano conto dell'effettiva capacita' di utilizzo delle
risorse. Con il medesimo decreto sono altresi' stabiliti i
cronoprogrammi di utilizzo e le modalita' di revoca delle
risorse in caso di mancato rispetto dei termini di utilizzo
previsti.
3-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione
del comma 3-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e
a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2035, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 89, comma 2, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "alle imprese
armatoriali che operano con navi di bandiera italiana,
iscritte nei registri", sono sostituite dalle seguenti:
"alle imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi
stabile organizzazione nel territorio italiano che
utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero
navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo".
4-bis. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "alle
imprese armatoriali delle unita' o navi iscritte nei
registri nazionali che esercitano attivita' di cabotaggio,
di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla
propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonche'
adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme
petrolifere nazionali" sono sostituite dalle seguenti:
"alle imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi
stabile organizzazione nel territorio italiano che
utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e che
esercitano attivita' di cabotaggio, di rifornimento dei
prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai
consumi di bordo delle navi, nonche' adibite a deposito e
ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali,
relativamente al personale marittimo avente i requisiti di
cui all'articolo 119 del codice della navigazione e
imbarcato sulle unita' navali suddette".
4-ter. All'articolo 1 della legge 18 luglio 1957,
n. 614, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "nominato dal Ministro per i
trasporti fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato
in attivita' di servizio od a riposo" sono sostituite dalle
seguenti: "nominato dal Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e scelto, fatto salvo quanto
previsto dal secondo comma, fra i funzionari
dell'Amministrazione dello Stato in servizio, per un
periodo di tre anni rinnovabile per una sola volta";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ai fini della determinazione del trattamento
economico riconosciuto al gestore si applicano le
disposizioni dell'articolo 23-ter, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".
4-quater. Al fine di potenziare il servizio
pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di
Como svolto dalla Gestione governativa navigazione laghi,
necessario per garantire la mobilita' dei pendolari e degli
studenti a seguito dell'interruzione per lavori urgenti
della strada statale 340 "Regina", cosiddetta "variante
della Tremezzina", e' riconosciuto alla Gestione
governativa medesima un contributo di 2.500.000 euro per
l'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma si provvede mediante corrispondente
riduzione, per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 19-ter, comma 16, del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
5. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, lettera a):
1) le parole "dovuti in relazione all'anno 2020"
sono sostituite dalle seguenti: "dovuti in relazione agli
anni 2020 e 2021";
2) dopo le parole "allo scopo anche utilizzando"
sono inserite le seguenti: ", limitatamente all'anno
2020,";
3) le parole " e, per i canoni dovuti dal 1°
agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei
concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo
compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una
diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento
del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno
2019" sono sostituite dalle seguenti: ", per i canoni
dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore
dei concessionari che dimostrino di aver subito, nel
periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre
2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20
per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo
dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti fino alla data del 15
dicembre 2021, in favore dei concessionari che dimostrino
di aver subito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021
e il 15 dicembre 2021, una diminuzione del fatturato pari o
superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel
medesimo periodo dell'anno 2019";
b) al comma 10-bis, secondo periodo, dopo le parole
"salute pubblica" sono aggiunte le seguenti: "e che
sarebbero stati destinati al finanziamento delle
infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini
commerciali";
c) al comma 10-quinquies, le parole "ai commi
10-bis e 10-ter" sono sostituite dalle seguenti: "al comma
10-ter";
d) dopo il comma 10-quinquies e' aggiunto il
seguente: "10-sexies. Le eventuali risorse residue di cui
alla lettera a) del comma 7, non assegnate con il decreto
di cui al comma 8, sono destinate alle imprese titolari di
concessioni demaniali di cui all'articolo 36 del codice
della navigazione, alle imprese di cui agli articoli 16 e
18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonche' alle imprese
concessionarie per la gestione di stazioni marittime e
servizi di supporto a passeggeri, a titolo di indennizzo
per le ridotte prestazioni rese da dette societa'
conseguenti alla riduzione dei volumi di traffico dal 1°
gennaio 2021 al 31 luglio 2021, rispetto ai corrispondenti
mesi dell'anno 2019. Le modalita' attuative del presente
comma sono definite con decreto del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.".
5-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 199,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, l'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure
occidentale e' autorizzata a corrispondere al soggetto
fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, un ulteriore contributo, nel
limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l'anno
2021, pari a 90 euro per ogni lavoratore in relazione a
ciascuna giornata di lavoro prestata in meno nell'anno 2020
rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, per cause
riconducibili alle mutate condizioni economiche degli scali
del sistema portuale italiano in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 5-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
6. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "fino al 31 agosto
2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre
2021".
6-bis. Al comma 278 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "con una
dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2016 al 2020" sono inserite le seguenti: "nonche' di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022";
b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:
"Delle risorse del predetto fondo possono avvalersi anche
le Autorita' di sistema portuale soccombenti in sentenze
esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di
conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti
liquidati in favore di superstiti di coloro che sono
deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro
che non erano dipendenti diretti delle cessate
organizzazioni portuali".
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a
10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si
provvede mediante riduzione, per 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6-quater. All'articolo 184-quater del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine,
i seguenti commi:
"5-bis. Al fine di promuovere investimenti a favore
di progetti di economia circolare, di favorire
l'innovazione tecnologica e di garantire la sicurezza del
trasporto marittimo, le amministrazioni competenti possono
autorizzare, previa caratterizzazione, eventualmente anche
per singole frazioni granulometriche, dei materiali
derivanti dall'escavo di fondali di aree portuali e
marino-costiere condotta secondo la disciplina vigente in
materia, di cui all'articolo 109 del presente decreto
legislativo e all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio
1994, n. 84, e salve le ulteriori specificazioni tecniche
definite ai sensi del comma 5-ter del presente articolo, il
riutilizzo dei predetti materiali in ambienti terrestri e
marino-costieri anche per singola frazione granulometrica
ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici.
5-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministro della transizione ecologica, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sono adottate le norme tecniche che
disciplinano le opzioni di riutilizzo dei sedimenti di
dragaggio e di ogni loro singola frazione granulometrica
secondo le migliori tecnologie disponibili".»
 
Art. 10
((Proroga di termini in materia di abilitazione scientifica nazionale
e in materia di istruzione. Disposizioni urgenti per consentire il
tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria
del personale scolastico))


1. Al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attivita' relative al sesto quadrimestre, nell'ambito della tornata dell'Abilitazione scientifica nazionale 2021-2023, all'articolo 6, comma 8, terzo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «7 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «7 dicembre 2023».
2. Fino al 31 dicembre 2023 e' autorizzata la spesa di 55,6 milioni di euro al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
((2-bis. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, per stabilire le modalita' di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' prorogato al 31 gennaio 2024.
2-ter. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «entro l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2024».
2-quater. All'articolo 58, comma 5-septies, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «a decorrere dal 1° settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° dicembre 2023».
2-quinquies. All'articolo 2-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023 nonche' per l'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Proroga di termini in materia di universita'
e ricerca). - 1. All'articolo 14, comma 6-quaterdecies,
primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022,
n. 79, in materia di assegni di ricerca, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: "Per i centottanta giorni successivi
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino
al 31 dicembre 2023";
b) le parole: "alla predetta data, ovvero
deliberate dai rispettivi organi di governo entro il
predetto termine di centottanta giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "ovvero deliberate dai rispettivi organi di
governo entro il predetto termine".
2. All'articolo 1, comma 1145, ultimo periodo, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "31 dicembre
2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".
3. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: "2021-2022
e 2022-2023" sono sostituite dalle seguenti: "2021-2022,
2022-2023 e 2023-2024".
4. All'articolo 3-quater del decreto-legge 9 gennaio
2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno
accademico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "a
decorrere dall'anno accademico 2024/2025" e le parole:
"entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 dicembre 2023";
b) al comma 2, le parole: "a decorrere dall'anno
accademico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "a
decorrere dall'anno accademico 2024/2025".
4-bis. All'articolo 1, comma 107-bis, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, le parole: "31 dicembre 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".
4-ter. Nelle more della piena attuazione del
regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e),
della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per l'anno accademico
2023/2024, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1,
della medesima legge possono reclutare, nei limiti delle
facolta' assunzionali autorizzate e successivamente
ripartite dal Ministero dell'universita' e della ricerca,
personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a
valere sulle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14,
comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022,
n. 79, nonche' sulle vigenti graduatorie nazionali per
titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per
titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui agli
articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e 35-bis,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nonche' di criteri, modalita' e requisiti di
partecipazione definiti con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
5. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, della
legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "31 dicembre 2022"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".
5-bis. All'articolo 34-ter, comma 2, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il termine previsto
dalle norme transitorie di cui al secondo periodo,
riguardante il conseguimento dell'attestazione per
l'esercizio della professione di interprete in LIS e in
LIST, e' prorogato al 31 gennaio 2025. La professione di
interprete in LIS e in LIST puo' essere esercitata in forma
non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4,
anche da coloro che conseguono, entro il medesimo termine
del 31 gennaio 2025, un attestato in 'Tecniche di
traduzione e interpretazione' o di 'Interprete di lingua
dei segni italiana (LIS)' rilasciato da enti, associazioni,
cooperative con certificazione UNI ISO che abbiano
garantito requisiti di qualita' della formazione su tutto
il territorio italiano e che abbiano operato negli ultimi
cinque anni in modo continuativo nel campo della formazione
specifica per il conseguimento del predetto attestato".
6. I termini di cui all'articolo 19-quinquies, commi
3 e 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono
prorogati al 31 dicembre 2023.
7. I termini di cui all'articolo 28, comma 2-ter,
periodi primo e secondo, del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, sono prorogati al 31 dicembre 2023.
8. Il termine, di cui all'articolo 16 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, per la conclusione dei lavori delle
Commissioni nazionali per l'Abilitazione Scientifica
Nazionale formate sulla base del decreto direttoriale del
Ministero dell'universita' e della ricerca n. 251 del 29
gennaio 2021 e' prorogato al 31 dicembre 2023.
Conseguentemente, la presentazione delle domande per il
sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione
scientifica nazionale 2021-2023 e' fissato dal 7 febbraio
al 7 giugno 2023. I lavori riferiti al sesto quadrimestre
si concludono entro il 7 dicembre 2023.
8-bis. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4,
primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2022, n. 15, e' prorogato al 31 dicembre 2023. La
disposizione di cui al primo periodo non si applica alle
professioni indicate all'articolo 1 della legge 8 novembre
2021, n. 163, nonche' a coloro che hanno conseguito una
delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2
della medesima legge n. 163 del 2021.
8-ter. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di
ateneo e delle altre istituzioni della formazione
superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il
conseguimento del titolo di studio relative all'anno
accademico 2021/2022 e' prorogata al 15 giugno 2023. E'
conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad
adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo
svolgimento delle predette prove.
8-quater. All'articolo 20 del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
"2-bis. Anche per le finalita' connesse alla
stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1
e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026".
8-quinquies. All'articolo 24, comma 6, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, le parole: "del decimo anno" sono
sostituite dalle seguenti: "del quattordicesimo anno".
8-sexies. All'articolo 6, comma 4-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le
parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti:
"undici anni".»
- Si riporta il testo dell'articolo 231-bis, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 231-bis (Misure per la ripresa dell'attivita'
didattica in presenza). - 1. Al fine di consentire l'avvio
e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel
rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i
dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti
delle risorse di cui al comma 2, a:
a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto
delle misure di cui all'alinea ove non sia possibile
procedere diversamente, al numero minimo e massimo di
alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di
istruzione, dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;
b) attivare ulteriori incarichi temporanei di
personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario
(ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle
lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle
lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le
utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione
delle attivita' didattiche in presenza a seguito
dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al
periodo precedente assicura le prestazioni con le modalita'
del lavoro agile. A supporto dell'erogazione di tali
prestazioni le istituzioni scolastiche possono incrementare
la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di
10 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dal periodo
precedente si provvede mediante utilizzo delle risorse del
Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020, anche
mediante riprogrammazione degli interventi;
c) prevedere, per l'anno scolastico 2020/2021, la
conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni.
2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del
presente articolo si provvede a valere sulle risorse del
fondo di cui all'articolo 235, da ripartire tra gli uffici
scolastici regionali con decreto del Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. L' adozione delle predette misure e'
subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti dello
stesso.
3.»
- Si riporta il testo dell'articolo 18, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro):
«Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del
dirigente). - 1. Il datore di lavoro, che esercita le
attivita' di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che
organizzano e dirigono le stesse attivita' secondo le
attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per
l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi
previsti dal presente decreto legislativo e qualora
richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo
28;
b) designare preventivamente i lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di
lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza;
b-bis) individuare il preposto o i preposti per
l'effettuazione delle attivita' di vigilanza di cui
all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di
lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto
per lo svolgimento delle attivita' di cui al precedente
periodo. Il preposto non puo' subire pregiudizio alcuno a
causa dello svolgimento della propria attivita';
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere
conto delle capacita' e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinche'
soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che
li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e
di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le
scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e
richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi
previsti a suo carico nel presente decreto;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico
competente la cessazione del rapporto di lavoro;
h) adottare le misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il piu' presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa
il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione,
formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata
da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in
una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave
e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione
della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, copia del documento di
cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto
informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5,
nonche' consentire al medesimo rappresentante di accedere
ai dati di cui alla lettera r). Il documento e' consultato
esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26,
comma 3 anche su supporto informatico come previsto
dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, consegnarne
tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza. Il documento e' consultato esclusivamente in
azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare
che le misure tecniche adottate possano causare rischi per
la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente
esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di
rischio;
r) comunicare in via telematica all'INAIL e
all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione
del certificato medico, a fini statistici e informativi, i
dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro
che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino
un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di
comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino
un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera
comunque assolto per mezzo della denuncia di cui
all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di
lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure
devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle
dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al
numero delle persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in
regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di
apposita tessera di riconoscimento, corredata di
fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unita' produttive con piu' di 15
lavoratori, convocare la riunione periodica di cui
all'articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione
ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza
ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione
al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e
della protezione;
aa) comunicare in via telematica all'INAIL e
all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o
designazione, i nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione
l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gia' eletti o
designati;
bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali
vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti
alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto
giudizio di idoneita'.
1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1,
relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi
dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza
dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento,
decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi
dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di
prevenzione e protezione ed al medico competente
informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e
l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi
produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli
relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di
vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali
e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del
presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e
degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni
o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni
scolastiche ed educative, restano a carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale
caso gli obblighi previsti dal presente decreto
legislativo, relativamente ai predetti interventi, si
intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari
preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
adempimento all'amministrazione competente o al soggetto
che ne ha l'obbligo giuridico.
3.1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono
esentati da qualsiasi responsabilita' civile,
amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente
richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di
cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei
locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di
carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso
gli interventi relativi all'installazione degli impianti e
alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e
di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non
assegnati alle istituzioni scolastiche nonche' ai vani e
locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle
istituzioni scolastiche restano a carico
dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle
convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione.
Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta
con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la
sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono
interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e
degli edifici assegnati, nonche' ordinarne l'evacuazione,
dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione
tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti,
alla loro fornitura e manutenzione, nonche' alla competente
autorita' di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo
precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del
codice penale.
3.2. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la
valutazione dei rischi strutturali degli edifici e
l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono
di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai
sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro
fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di
cui al comma 2 e' redatto dal dirigente dell'istituzione
scolastica congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai
sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla
fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, stabilisce le modalita' di
valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici
scolastici.
3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto
legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla
fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici
statali si intendono assolti con l'effettuazione della
valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla
quale sia seguita la programmazione degli interventi
necessari nel limite delle risorse disponibili.
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti
altresi' a vigilare in ordine all'adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25,
ferma restando l'esclusiva responsabilita' dei soggetti
obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata
attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile
unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto
di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 (Misure
di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di
ricerca e di abilitazione dei docenti) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1-bis (Disposizioni urgenti in materia di
reclutamento del personale docente di religione cattolica).
- 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e' autorizzato a bandire, entro l'anno 2024, previa
intesa con il Presidente della Conferenza episcopale
italiana, un concorso per la copertura del 30 per cento dei
posti per l'insegnamento della religione cattolica che si
prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici
dal 2022/23 al 2024/25, ferme restando le procedure
autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato a
bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una
procedura straordinaria riservata agli insegnanti di
religione cattolica che siano in possesso del titolo
previsto dai punti 4.2. e 4.3 dell'intesa tra il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il
Presidente della Conferenza episcopale italiana per
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, e del
riconoscimento di idoneita' rilasciato dall'ordinario
diocesano competente per territorio e che abbiano svolto
almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole statali. Alla procedura
straordinaria di cui al presente comma e' assegnato il 70
per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio
scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici
successivi fino al totale esaurimento di ciascuna
graduatoria di merito, ferme restando le procedure
autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del
bando, i termini di presentazione delle istanze, le
modalita' di svolgimento della prova orale
didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei
titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di
merito ripartite per ambiti diocesani, nonche' la
composizione della commissione di valutazione sono
stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, il
quale prevede, altresi', un contributo per l'intera
copertura degli oneri delle procedure a carico dei
partecipanti. I contributi di partecipazione, versati
all'entrata del bilancio dello Stato, sono tempestivamente
riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione ai fini della
copertura integrale delle spese per la procedura
concorsuale.
3. Nelle more dell'espletamento del concorso e della
procedura straordinaria di cui al presente articolo,
continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo
mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito
di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami"
- n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione di un
concorso riservato, per esami e titoli, a posti
d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito
territoriale di ciascuna diocesi nella scuola
dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di
istruzione secondaria di primo e secondo grado.
4. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.»
- Si riporta il testo dell'articolo 58, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 58 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del
sistema universitario e degli enti di ricerca). - 1. Al
fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e
della ricerca all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 13-bis, le parole "triennio 2012-2014"
sono sostituite dalle seguenti "biennio 2012-2013" e le
parole "per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti
"per gli anni 2014 e 2015";
b) al comma 14, le parole "quadriennio 2011-2014"
sono sostituite dalle seguenti "triennio 2011-2013" e le
parole "per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti
"per gli anni 2014 e 2015".
2. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita' statali e' incrementato di euro 21,4 milioni
nell'anno 2014 ed euro 42,7 milioni a decorrere dall'anno
2015 e il Fondo ordinario per gli enti di ricerca e'
incrementato di euro 3,6 milioni nell'anno 2014 ed euro 7,1
milioni a decorrere dall'anno 2015.
3. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre
2005, n. 230, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente
periodo:
"Non e' richiesto il parere della commissione di
cui al terzo periodo nel caso di chiamate di studiosi che
siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca
di alta qualificazione di cui al primo periodo, effettuate
entro tre anni dalla vincita del programma.".
3-bis. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le
parole: "soggetti privati" sono aggiunte le seguenti:
"nonche' da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad
attivita' di ricerca".
4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad
euro 25 milioni nell'anno 2014 ed euro 49,8 milioni a
decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante utilizzo dei
risparmi di spesa di cui al comma 5.
5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, e sino
al 29 febbraio 2020, le istituzioni scolastiche ed
educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1,
comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi
esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle
assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel
limite della spesa che si sosterrebbe per coprire i posti
di collaboratore scolastico accantonati ai sensi
dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno
scolastico il numero di posti accantonati non e' inferiore
a quello dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a
quanto previsto dal presente comma, le risorse destinate
alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte
di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a
decorrere dall'anno 2015.
5-bis. A decorrere dal 1° marzo 2020, le istituzioni
scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di
pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale
dipendente appartenente al profilo dei collaboratori
scolastici e i corrispondenti posti accantonati ai sensi
dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono
resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al
limite di spesa di cui al comma 5, per l'espletamento delle
procedure selettiva e di mobilita' di cui ai successivi
commi. Il predetto limite di spesa e' integrato, per
l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2020.
5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e' autorizzato ad avviare un'apposita
procedura selettiva, per 11.263 posti di collaboratore
scolastico, graduando i candidati secondo le modalita'
previste per i concorsi provinciali per collaboratore
scolastico di cui all'articolo 554 del testo unico di cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, finalizzata
ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1°
marzo 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni,
anche non continuativi, purche' includano il 2018 e il
2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative
statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e
ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo indeterminato
di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei
predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono
partecipare: il personale di cui all'articolo 1, comma 622,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale escluso
dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o
dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per i
reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli
articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli
interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni
ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni
o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze,
sono determinati i requisiti per la partecipazione alla
procedura selettiva, nonche' le relative modalita' di
svolgimento, anche in piu' fasi, e i termini per la
presentazione delle domande.
5-quater. Le assunzioni, da effettuare secondo la
procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a
tempo parziale. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis,
primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di
11.263, i posti eventualmente residuati all'esito della
procedura selettiva di cui al comma 5-ter sono utilizzati
per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita
graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio
gia' acquisito, dei partecipanti alla procedura medesima
che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari di
assunzioni a tempo parziale ovvero siano risultati in
soprannumero nella provincia in virtu' della propria
posizione in graduatoria. I rapporti instaurati a tempo
parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo
pieno, ne' puo' esserne incrementato il numero di ore
lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili.
Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo,
nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici
seguenti, del personale assunto ai sensi del comma 5-ter
sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a
tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in
ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, ne' ai
fini giuridici ne' a quelli economici, al riconoscimento
del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui
al comma 5-ter.
5-quinquies. Nel limite di spesa di cui al comma
5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo
di 11.263 posti, per l'anno scolastico 2020/2021 sono
avviate, una tantum, operazioni di mobilita' straordinaria
a domanda, disciplinate da apposito accordo sindacale e
riservate al personale assunto con la procedura selettiva
di cui al comma 5-ter sui posti eventualmente ancora
disponibili in esito alle attivita' di cui al comma
5-quater. Nelle more dell'espletamento delle predette
operazioni di mobilita' straordinaria, al fine di garantire
lo svolgimento delle attivita' didattiche in idonee
condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati
all'esito delle procedure di cui ai commi 5-ter e 5-quater
sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale
iscritto nelle vigenti graduatorie.
5-quinquies. Per l'immissione in ruolo dei soggetti
che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non ancora
assunti alle dipendenze dello Stato, e' stanziato
l'ulteriore importo di 1,135 milioni di euro per l'anno
2020 e di 3,405 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
Al medesimo fine, l'organico dei collaboratori scolastici
presso l'ufficio scolastico della Regione siciliana e'
aumentato di 119 unita'.
5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis,
primo periodo, dopo le operazioni di mobilita'
straordinaria di cui al comma 5-quinquies, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la
copertura dei posti eventualmente residuati, graduando i
candidati secondo le modalita' previste nel comma 5-ter. La
procedura selettiva di cui al presente comma e' finalizzata
ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1°
settembre 2021, il personale impegnato per almeno cinque
anni, anche non continuativi, purche' includano il 2018 e
il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative
statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e
ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo determinato o
indeterminato di imprese titolari di contratti per lo
svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva
non puo' partecipare il personale di cui all'articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' il
personale che e' stato inserito nelle graduatorie della
procedura di cui al comma 5-ter. Non possono, altresi',
partecipare alla selezione il personale escluso
dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o
dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per i
reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli
articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli
interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni
ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni
o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da
minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze,
sono determinati i requisiti per la partecipazione alla
procedura selettiva, nonche' le relative modalita' di
svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.
Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al
presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i
rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere
trasformati in rapporti a tempo pieno, ne' puo' esserne
incrementato il numero di ore lavorative, se non in
presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che
derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale
assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate,
nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei
rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente
comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura
selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento
delle attivita' didattiche in idonee condizioni
igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito
delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono ricoperti
mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle
vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi
del presente comma non ha diritto, ne' ai fini giuridici
ne' a quelli economici, al riconoscimento del servizio
prestato quale dipendente delle imprese titolari di
contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e
ausiliari. Successivamente alle predette procedure
selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma
5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la
copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi
del medesimo comma.
5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis,
primo periodo, e nell'ambito dei posti di cui al comma
5-ter, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad
avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti
eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al
comma 5-sexies graduando i candidati secondo le modalita'
ivi previste. La procedura selettiva e' finalizzata ad
assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1°
dicembre 2023, il personale in possesso dei requisiti di
cui al medesimo comma 5-sexies che non abbia potuto
partecipare alle procedure per mancata disponibilita' di
posti nella provincia di appartenenza. I posti
eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva
di cui al comma 5-sexies sono utilizzati per il
collocamento in ruolo, una tantum e nell'ordine di
un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del
punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali,
dei partecipanti che non abbiano precedentemente
partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione
del bando per la provincia di appartenenza. I posti
eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva
di cui al periodo precedente sono utilizzati anche per il
collocamento in ruolo una tantum, a domanda e nell'ordine
della medesima graduatoria nazionale, sulla base del
punteggio attribuito a seguito delle graduatorie
provinciali, dei partecipanti che siano risultati in
soprannumero nella provincia in virtu' della propria
posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-sexies. Le
assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al
presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i
rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere
trasformati in rapporti a tempo pieno, ne' puo' esserne
incrementato il numero di ore lavorative, se non in
presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che
derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale
assunto ai sensi del presente comma e dei commi precedenti
sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo
pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter e
5-sexies e del presente comma. Nelle more dell'avvio della
predetta procedura selettiva, al fine di garantire il
regolare svolgimento delle attivita' didattiche in idonee
condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati
all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies sono
ricoperti mediante supplenze temporanee del personale
iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in
ruolo non ha diritto, ne' ai fini giuridici ne' a quelli
economici, al riconoscimento del servizio prestato quale
dipendente delle imprese titolari di contratti per lo
svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Le
assunzioni per la copertura dei posti e, ove necessario per
il numero di aspiranti inserito in graduatoria, di quelli
resi nuovamente vacanti e disponibili sono autorizzate nel
limite di spesa di cui al comma 5-bis. Si applicano i
requisiti di ammissione e le cause di esclusione previsti
dal comma 5-sexies, ivi compreso l'aver partecipato alla
relativa procedura, nonche' i requisiti per la
partecipazione alla procedura selettiva, le modalita' di
svolgimento e i termini per la presentazione delle domande
determinati con decreto del Ministro dell'istruzione da
emanare, di concerto con i Ministri del lavoro e delle
politiche sociali, per la pubblica amministrazione e
dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni della
data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. Eventuali risparmi di spesa ulteriori rispetto a
quelli indicati al comma 5 del presente articolo, tenuto
anche conto della compensazione degli effetti in termini di
fabbisogno e indebitamento netto derivati dal comma 9
dell'articolo 59 del presente decreto, rimangono a
disposizione per le esigenze di funzionamento delle
istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi.
6-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 e'
autorizzato lo scorrimento della graduatoria della
procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 622, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la copertura di
ulteriori quarantacinque posti di collaboratore scolastico.
Dalla medesima data e' disposto il disaccantonamento di un
numero corrispondente di posti nella dotazione organica del
personale collaboratore scolastico della Provincia di
Palermo.
6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis, pari a
euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a euro 1,355 milioni
annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a euro 0,452 milioni per l'anno 2020 e a
euro 1,355 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento all'incremento
disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge
30 dicembre 2018, n. 145;
b) quanto a euro 1,355 milioni per l'anno 2021 e a
decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13
luglio 2015, n. 107.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
7-bis. Il Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura, per le eccezionali e
straordinarie esigenze delle aziende sperimentali connesse
allo svolgimento di attivita' agricole, nell'ambito delle
risorse di bilancio disponibili e nel rispetto dei vincoli
finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di
utilizzo di tipologie di lavoro flessibile, puo' assumere
operai agricoli il cui rapporto di lavoro e' regolato dal
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai
agricoli e florovivaisti e dai contratti integrativi
provinciali. L'assunzione puo' avvenire solo per
l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a
carattere saltuario, nel rispetto dei limiti temporali e
dei vincoli previsti dalla normativa vigente per ciascuna
tipologia di contratto.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2-ter, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 (Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di
Stato, nonche' in materia di procedure concorsuali e di
abilitazione e per la continuita' della gestione
accademica) come modificato dalla presente legge:
«Art. 2-ter (Incarichi temporanei nelle scuole
dell'infanzia paritarie). - 1. Per garantire il regolare
svolgimento delle attivita' nonche' l'erogazione del
servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie
qualora si verifichi l'impossibilita' di reperire, per i
relativi incarichi in sostituzione, personale docente con
il prescritto titolo di abilitazione, e' consentito, in via
straordinaria, per gli anni scolastici 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, prevedere incarichi
temporanei attingendo anche alle graduatorie degli
educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso
di titolo idoneo, ai sensi del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei
suddetti incarichi temporanei non e' valido per gli
aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole
statali.»
 
Art. 10 bis

((Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali))

((1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2025»;
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione delle amministrazioni interessate, degli enti proprietari delle strade e delle associazioni di categoria, per la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalita'. Il predetto Piano, da adottare entro il 30 ottobre 2024 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua i corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalita' che garantiscono il collegamento tra le aree industrializzate del Paese e i principali poli logistici e industriali, le modalita' di monitoraggio dei manufatti e le azioni necessarie per risolvere le criticita' anche di natura infrastrutturale, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente ovvero con oneri a carico degli utilizzatori dei predetti corridoi. Entro novanta giorni dall'adozione del Piano, il tavolo istituito ai sensi del primo periodo propone i criteri e le modalita' per ridefinire i contenuti e l'operativita' delle linee guida di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della relativa adozione entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati»))
.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (Misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro
e per esigenze indifferibili) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7-bis (Disposizioni urgenti in materia di
trasporti in condizioni di eccezionalita'). - 1. All'
articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
"b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i
limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra
naturale, di elementi prefabbricati compositi ed
apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di
prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con
veicoli eccezionali, che puo' essere effettuato integrando
il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e
comunque in numero non superiore a sei unita', fino al
completamento della massa eccezionale complessiva posseduta
dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora siano
superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto
dell'articolo 61, il carico puo' essere completato, con
generi della stessa natura merceologica, per occupare
l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o
del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164
e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione
per gli elementi prefabbricati compositi e le
apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i
quali si applica sempre il limite delle sei unita'. In
entrambi i casi la predetta massa complessiva non puo'
essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di
autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si
tratta di autoveicoli isolati a quattro assi, a 86
tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi,
a 108 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a
otto assi. Nel caso di trasporto eccezionale per massa
complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante
complessi di veicoli a otto assi, con il decreto di cui al
comma 10-bis sono stabilite le specifiche tecniche e le
modalita' indispensabili per il rilascio della relativa
autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10-bis, i
richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo
caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile";
b) al comma 10, dopo il primo periodo e' inserito
il seguente: "All'autorizzazione non si applicano le
disposizioni dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241";
c) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
"10-bis. Fermo quanto previsto dal comma 9-bis, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, da adottare entro il 30 aprile 2022, previo
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita
l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali e previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate
apposite linee guida finalizzate ad assicurare
l'omogeneita' della classificazione e gestione del rischio,
nonche' della valutazione della compatibilita' dei
trasporti in condizioni di eccezionalita' con la
conservazione delle sovrastrutture stradali, con la
stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della
circolazione. In particolare, le linee guida di cui al
primo periodo definiscono:
a) le modalita' di verifica della compatibilita'
del trasporto in condizioni di eccezionalita' con la
conservazione delle sovrastrutture stradali, con la
stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della
circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle linee
guida di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130;
b) le modalita' di rilascio dell'autorizzazione per
il trasporto in condizioni di eccezionalita' per massa
complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante
complessi di veicoli a otto assi di cui al comma 2, lettera
b), nonche' per i trasporti in condizioni di eccezionalita'
di un unico pezzo indivisibile eccedente i limiti di massa
previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese:
1) le specifiche attivita' di verifica preventiva
delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della
stabilita' dei manufatti, interessati dal trasporto in
condizioni di eccezionalita', che l'ente e le regioni di
cui al comma 6 sono tenuti ad effettuare, anche in
considerazione del numero e della frequenza dei trasporti
in condizioni di eccezionalita', prima del rilascio
dell'autorizzazione;
2) le specifiche modalita' di verifica della
compatibilita' del trasporto in condizioni di
eccezionalita' con la conservazione delle sovrastrutture
stradali e con la stabilita' dei manufatti;
3) le specifiche modalita' di monitoraggio e
controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti,
interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalita',
differenziate in considerazione del numero e della
frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalita';
4) le specifiche modalita' di transito del
trasporto eccezionale".
2. Fino al 30 marzo 2025, resta sospesa l'efficacia
delle disposizioni contenute nel decreto di cui
all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine
di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle
linee guida, adottate con il medesimo decreto, sui
trasporti in condizioni di eccezionalita', relativa alle
verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86
tonnellate. Fino alla medesima data continua ad applicarsi,
ai trasporti in condizioni di eccezionalita' per massa
complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante
complessi di veicoli a otto o piu' assi, la disciplina di
cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, vigente al 9 novembre
2021. Conservano altresi' efficacia, fino alla loro
scadenza, le autorizzazioni alla circolazione gia'
rilasciate prima della data di entrata in vigore del
decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-bis.
2-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' istituito un tavolo tecnico, con la
partecipazione delle amministrazioni interessate, degli
enti proprietari delle strade e delle associazioni di
categoria, per la definizione del Piano nazionale per i
trasporti in condizioni di eccezionalita'. Il predetto
Piano, da adottare entro il 30 ottobre 2024 con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua i corridoi
dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalita' che
garantiscono il collegamento tra le aree industrializzate
del Paese e i principali poli logistici e industriali, le
modalita' di monitoraggio dei manufatti e le azioni
necessarie per risolvere le criticita' anche di natura
infrastrutturale, nel limite delle risorse allo scopo
finalizzate a legislazione vigente ovvero con oneri a
carico degli utilizzatori dei predetti corridoi. Entro
novanta giorni dall'adozione del Piano, il tavolo istituito
ai sensi del primo periodo propone i criteri e le modalita'
per ridefinire i contenuti e l'operativita' delle linee
guida di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, ai fini della relativa adozione entro il termine di
cui al comma 2 del presente articolo. Ai partecipanti al
tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3.»
 
Art. 10 ter
((Proroga dei termini per l'accesso all'indennizzo in favore delle
vittime di reati intenzionali violenti))


((1. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) le parole: «31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 594, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021) come modificato
dalla presente legge:
"Omissis
594. I termini di presentazione della domanda
previsti dall'articolo 6, comma 3, della legge 20 novembre
2017, n. 167, per la concessione dell'indennizzo da
corrispondere ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 6
della stessa legge, nonche' i termini di presentazione
della domanda previsti dall'articolo 13, comma 2, della
legge 7 luglio 2016, n. 122, per la concessione
dell'indennizzo da corrispondere in conseguenza di lesione
personale gravissima ai sensi dell'articolo 583, secondo
comma, del codice penale e di deformazione dell'aspetto
della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi
dell'articolo 583-quinquies del codice penale, sono
riaperti e prorogati, a pena di decadenza, fino al 31
dicembre 2025. Tuttavia, per i soggetti in relazione ai
quali, alla data del 31 ottobre 2025, non risultano ancora
sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli
articoli 12 e 13, comma 1, della legge n. 122 del 2016, il
termine per la presentazione della domanda di accesso
all'indennizzo e' quello di cui al comma 2 del predetto
articolo 13.
Omissis.»
 
Art. 10 quater

((Proroga di termini in materia sportiva))

((1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, la parola: «settembre» e' sostituita dalla seguente: «ottobre» e le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 28, del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione
dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti
sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di
lavoro sportivo) come modificato dalla presente legge:
«Art. 28 (Rapporto di lavoro sportivo nell'area del
dilettantismo). - 1. Il lavoro sportivo prestato nell'area
del dilettantismo e' regolato dalle disposizioni contenute
nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal
presente articolo.
2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si
presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella
forma della collaborazione coordinata e continuativa,
quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del
medesimo committente:
a) la durata delle prestazioni oggetto del
contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le
ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato
alla partecipazione a manifestazioni sportive;
b) le prestazioni oggetto del contratto risultano
coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza
dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle
Discipline sportive associate e degli Enti di promozione
sportiva, anche paralimpici.
3. L'associazione o societa' nonche' la Federazione
Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva associata,
l'Ente di Promozione Sportiva, l'associazione benemerita,
anche paralimpici, il CONI, il CIP e la societa' Sport e
salute S.p.a. destinataria delle prestazioni sportive e'
tenuta a comunicare al Registro delle attivita' sportive
dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del
rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La
comunicazione al Registro delle attivita' sportive
dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i
rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo,
alle comunicazioni al centro per l'impiego di cui
all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata
secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile
a Inps e Inail in tempo reale. La comunicazione medesima e'
messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la
disciplina del sistema pubblico di connettivita'. Il
mancato adempimento delle comunicazioni comporta le
medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al
centro per l'impiego. All'irrogazione delle sanzioni
provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro,
fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio
territoriale dell'ispettorato del lavoro.
4. Per le collaborazioni coordinate e continuative
relative alle attivita' previste dal presente decreto,
l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto
dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 puo' essere adempiuto in via telematica
all'interno di apposita sezione del Registro delle
attivita' sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il
compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00,
non vi e' obbligo di emissione del relativo prospetto paga.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di
sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, entro il 1° luglio 2023, sono
individuate le disposizioni tecniche e i protocolli
informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti
al comma 3 ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a
consentire gli adempimenti previsti al comma 4. Con
riguardo agli adempimenti di cui al comma 3, le
comunicazioni attraverso il Registro nazionale delle
attivita' sportive dilettantistiche sono effettuate nel
rispetto dell'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, entro
il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del
rapporto di lavoro. Con riguardo agli adempimenti di cui al
comma 4, l'iscrizione del libro unico del lavoro di cui
all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, puo' avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta
alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni
dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando
che i compensi dovuti possono essere erogati anche
anticipatamente. In sede di prima applicazione, gli
adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e
continuative di cui al presente articolo, limitatamente al
periodo di paga da luglio 2023 a ottobre 2023, possono
essere effettuati entro il 30 novembre.»
 
Art. 11
Proroga del termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei
membri togati del Consiglio della magistratura militare

1. Il termine previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare, e' prorogato al 31 gennaio 2024.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 14, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.14
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi):
«Art. 14 (Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero della difesa). - In attesa dell'esercizio
della delega prevista dall'articolo 40, comma 2, lettera
e), della legge 17 giugno 2022, n. 71, per l'anno 2023 il
termine previsto dall'articolo 69, comma 4, del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, per l'indizione delle elezioni per il
rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura
militare, e' prorogato al 30 settembre 2023.»
 
Art. 11 bis
((Elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti
e differimento della rilevazione del dato associativo))


((1. Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha disposto il rinvio delle elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti dal 2021 al 2022, il contestuale differimento della rilevazione del dato associativo degli stessi dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 e la proroga della durata triennale del mandato delle rappresentanze dei lavoratori dei comparti pubblici, le elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) sono differite al 2025.
2. Con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentativita' di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalita' che garantiscano la riservatezza delle informazioni.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 31-quinquies del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
«Art. 31-quinquies (Differimento delle elezioni degli
organismi della rappresentanza sindacale). - 1. Tenuto
conto dell'emergenza epidemiologica in atto, con
riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, i dati
relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna
amministrazione, necessari per l'accertamento della
rappresentativita' di cui all'articolo 43 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data
del 31 dicembre 2021 e trasmessi all'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN) non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle
pubbliche amministrazioni, controfirmati da un
rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata,
con modalita' che garantiscano la riservatezza delle
informazioni. In via eccezionale e con riferimento al
periodo contrattuale 2022-2024 sono prorogati, in deroga
all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo n. 165
del 2001, gli organismi di rappresentanza del personale
anche se le relative elezioni siano state gia' indette. Le
elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di
rappresentanza si svolgono entro il 15 aprile 2022.
2. Gli appositi accordi di cui all'articolo 42, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le
elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali
unitarie possono prevedere il ricorso a modalita'
telematiche in funzione dello snellimento delle procedure,
anche con riferimento alla presentazione delle liste ed
alle assemblee sindacali.»
- Si riporta il testo dell'articolo 43 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 43 (Rappresentativita' sindacale ai fini della
contrattazione collettiva). - 1. L'ARAN ammette alla
contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni
sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una
rappresentativita' non inferiore al 5 per cento,
considerando a tal fine la media tra il dato associativo e
il dato elettorale. Il dato associativo e' espresso dalla
percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi
sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate
nell'ambito considerato. Il dato elettorale e' espresso
dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle
rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale
dei voti espressi nell'ambito considerato.
2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il
relativo comparto o area partecipano altresi' le
confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali
ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1
siano affiliate.
3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi
verificando previamente, sulla base della
rappresentativita' accertata per l'ammissione alle
trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni
sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo
rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento
come media tra dato associativo e dato elettorale nel
comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento
del dato elettorale nel medesimo ambito.
4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per
la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che
definiscono o modificano i comparti o le aree o che
regolano istituti comuni a tutte le pubbliche
amministrazioni o riguardanti piu' comparti, le
confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti
o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.
5. I soggetti e le procedure della contrattazione
collettiva integrativa sono disciplinati, in conformita'
all'articolo 40, commi 3-bis e seguenti, dai contratti
collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di
rappresentanza unitaria del personale.
6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le
confederazioni sindacali rappresentative, previsto
dall'articolo 50, comma 1, e dei contratti collettivi che
regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni
sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale
ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi,
aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale
alla loro rappresentativita' ai sensi del comma 1, tenendo
conto anche della diffusione territoriale e della
consistenza delle strutture organizzative nel comparto o
nell'area.
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe e'
assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe
rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato
sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo
dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni,
controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione
sindacale interessata, con modalita' che garantiscano la
riservatezza delle informazioni. Le pubbliche
amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario
responsabile della rilevazione e della trasmissione dei
dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la
raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale,
sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione
del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del
lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle
pubbliche amministrazioni.
8. Per garantire modalita' di rilevazione certe ed
obiettive, per la certificazione dei dati e per la
risoluzione delle eventuali controversie e' istituito
presso l'ARAN un comitato paritetico, che puo' essere
articolato per comparti, al quale partecipano le
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione
collettiva nazionale.
9. Il comitato procede alla verifica dei dati
relativi ai voti ed alle deleghe. Puo' deliberare che non
siano prese in considerazione, ai fini della misurazione
del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni
sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo
economico inferiore di piu' della meta' rispetto a quello
mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del
comparto o dell'area.
10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative
alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia
dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia
avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel
comitato, la deliberazione e' adottata su conforme parere
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL,
che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La
richiesta di parere e' trasmessa dal comitato al Ministro
per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al
CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le
organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano
separatamente e il voto delle seconde e' espresso dalla
maggioranza dei rappresentanti presenti.
12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono
garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai
dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza
delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive disposizioni correttive ed integrative.
13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della
Provincia di Bolzano e delle regioni Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia, riconosciuti rappresentativi agli
effetti di speciali disposizioni di legge regionale e
provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano,
eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune,
i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le
organizzazioni sindacali considerate rappresentative in
base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali
che organizzano anche lavoratori delle minoranze
linguistiche della provincia di Bolzano e della regione
della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della
rappresentativita' si riferiscono esclusivamente ai
rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi
impiegati.»
 
Art. 12
Proroga del termine in materia di rappresentativita' delle
Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari

1. Per l'anno 2023, il termine del 31 dicembre di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 28 aprile 2022, n. 46, ((in materia di rappresentativita' delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)), e' prorogato al 31 gennaio 2024.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13, della legge 28
aprile 2022, n.46 (Norme sull'esercizio della liberta'
sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia a ordinamento militare, nonche' delega al Governo
per il coordinamento normativo):
«Art. 13 (Rappresentativita'). - 1. Le associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari sono
considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini
delle attivita' e delle competenze specificamente
individuate dalla presente legge, quando raggiungono un
numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza
effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di
polizia a ordinamento militare. Qualora l'associazione
professionale a carattere sindacale sia invece costituita
da militari appartenenti a due o piu' Forze armate o Forze
di polizia a ordinamento militare, la stessa dovra' avere
una rappresentativita' non inferiore al 3 per cento della
forza effettiva in ragione della singola Forza armata o
Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata al 31
dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda
necessario determinare la rappresentativita' delle
associazioni medesime.
2. Qualora l'associazione costituita da militari
appartenenti a due o piu' Forze armate o Forze di polizia a
ordinamento militare non raggiunga la quota minima di
rappresentativita' del 3 per cento in ciascuna delle Forze
armate o Forze di polizia a ordinamento militare, essa e'
rappresentativa nelle sole Forze armate o Forze di polizia
a ordinamento militare nelle quali raggiunge la quota
minima del 4 per cento.
3. Ai fini della consistenza associativa, sono
conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo
sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio.
4. Ai fini del calcolo della consistenza associativa,
la forza effettiva complessiva delle Forza armata e della
Forza di polizia a ordinamento militare si calcola
escludendo il personale che, ai sensi dell'articolo 1,
comma 6, non puo' aderire alle associazioni sindacali.
5. In via transitoria, le quote percentuali di
iscritti previste dal comma 1 sono ridotte:
a) di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi
tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge;
b) di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e per i
successivi quattro anni.
6. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva
competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle
finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari rappresentative a livello
nazionale, in possesso dei requisiti di cui al presente
articolo.»
 
Art. 13
Disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attivita'
emergenziali connesse alla crisi ucraina

1. Per l'anno 2023, il Dipartimento della protezione civile ((della Presidenza del Consiglio dei ministri)) e' autorizzato a garantire la prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualita' di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022, e delle ulteriori attivita' emergenziali connesse alla crisi ucraina, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, da erogare alle amministrazioni interessate ((nel corso)) della predetta annualita'.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 2 marzo 2023, n.16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n.46
(Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le
persone provenienti dall'Ucraina):
«Art. 1 (Proroga delle attivita' di assistenza e
accoglienza a seguito della crisi ucraina). - 1.
Nell'ambito delle misure assistenziali previste
dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore delle persone
richiedenti la protezione temporanea o gia' beneficiarie
della stessa ai sensi della decisione di esecuzione (UE)
2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, e' autorizzata
fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti delle risorse
finanziarie previste dal presente comma:
a) la prosecuzione, nel limite massimo complessivo
di 7.000 posti e di ulteriori 49.600.000 euro per l'anno
2023, delle forme di accoglienza diffusa di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, anche mediante convenzioni,
aventi valenza territoriale, sottoscritte dai Commissari
delegati nominati con ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022, e dai
Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano
con gli enti e le associazioni di cui al predetto articolo
31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022,
e con soggetti privati, nel rispetto dei requisiti dei
servizi e dei limiti di importo gia' previsti dalle
convenzioni sottoscritte a livello nazionale dal
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri e previo nulla osta del medesimo
Dipartimento ai fini del rispetto dei predetti limiti;
b) la prosecuzione delle misure di sostentamento di
cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge
n. 21 del 2022, nel limite delle risorse a tal fine
disponibili a legislazione vigente;
c) l'assegnazione anche per l'anno 2023, nel limite
di ulteriori 40.000.000 di euro, del contributo forfetario
una tantum per il rafforzamento, in via temporanea,
dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni
ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il
permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44,
comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91. Al riparto del contributo di cui al primo periodo si
provvede secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma
2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 927 del 3 ottobre 2022, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2022, previo
aggiornamento del censimento previsto dal comma 3 del
medesimo articolo 1, da realizzarsi entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. In base alle risultanze
dell'aggiornamento del censimento di cui al periodo
precedente, il Ministero dell'interno - Dipartimento per
gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per
la finanza locale provvede esclusivamente al trasferimento
pro quota delle relative risorse in favore dei singoli
comuni beneficiari. A tale fine, le risorse assegnate per
le finalita' di cui alla presente lettera sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione allo stato di previsione del Ministero
dell'interno.
2. Per assicurare la prosecuzione delle attivita' e
delle misure di cui ai commi 1 e 6 garantendo la
continuita' della gestione emergenziale, ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 671, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e'
autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai sensi
dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base
delle effettive esigenze, la rimodulazione delle misure
previste nei commi 1 e 6, individuando il numero dei
soggetti coinvolti nel limite delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
3. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1,
nel limite complessivo di 89.600.000 euro per l'anno 2023,
si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le
emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del codice
di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
4. Al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2023,
l'accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli
articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142, dei profughi provenienti dall'Ucraina, le risorse
iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e
alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza
sono incrementate di 137.851.305 euro per l'anno 2023.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 4, le
risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono incrementate di
52.295.898 euro per l'anno 2023.
6. Entro il 30 aprile 2023, il Ministero della
salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, avvalendosi dei dati resi disponibili dal
Ministero dell'interno e dal Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei
dati aggregati delle prestazioni risultanti nel Sistema
tessera sanitaria del Ministero dell'economia e delle
finanze, provvedono alla verifica dei costi effettivamente
sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio
sanitario nazionale, per far fronte ai quali sono stati
riconosciuti i contributi forfetari previsti dall'articolo
31, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 marzo 2022,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
2022, n. 51, dall'articolo 44, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e da
ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile
adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 671, della legge
29 dicembre 2022, n. 197. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano garantiscono l'assistenza sanitaria
sul territorio nazionale fino al termine di cui al comma 1,
a parita' di trattamento rispetto ai cittadini italiani,
nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard per
l'anno 2023.
7. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 del presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 5.»
 
Art. 13 bis
((Proroghe in materia di sicurezza informatica nella pubblica
amministrazione))


((1. In coerenza con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della pubblica amministrazione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla societa' Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti e comunque di non oltre un anno e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato gia' raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purche' detti strumenti non siano gia' stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facolta' di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))

 
Art. 14
Proroga di termini in materia di riorganizzazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «da adottare con le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge ((16 dicembre 2022, n. 204)), come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare, entro il 30 novembre 2023, con le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204,».
2. Il termine del 30 ottobre 2023, di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' prorogato al 30 novembre 2023 per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l'Avvocatura dello Stato.
((2-bis. Al fine di poter procedere alla riorganizzazione entro il termine del 30 novembre 2023 di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, di venti unita'. Ai relativi oneri, pari a 388.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2-ter. Al fine di garantire la piena attuazione della riorganizzazione prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e' sostituito dal seguente:
«1. Il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e' incrementato di 150.000 euro per l'anno 2023 e di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Nel rispetto del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo si puo' procedere al conferimento dei relativi incarichi anche in deroga al limite percentuale e numerico previsto dalle vigenti disposizioni».
2-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-ter, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 22 giugno 2023, n.75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.112
(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di
lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa
cattolica per l'anno 2025) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Politiche attive del lavoro, rafforzamento
della capacita' amministrativa del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e misure per l'Ispettorato
nazionale del lavoro). - 1. Al fine di garantire l'efficace
coordinamento dei servizi e delle politiche attive del
lavoro, incluso quello relativo all'utilizzo delle risorse
europee e all'effettivo raggiungimento degli obiettivi
stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), le funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive
del lavoro (ANPAL), come disciplinate dal decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e da ogni altra
previsione di legge, sono attribuite al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, recante il regolamento di organizzazione del
medesimo Ministero, da adottare, entro il 30 novembre 2023,
con le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto-legge
11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, conseguentemente, a
decorrere dalla medesima data, l'ANPAL e' soppressa. Con le
medesime procedure di riorganizzazione di cui al primo
periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
provvede, altresi', alla riorganizzazione degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro, per adeguarne compiti,
funzioni e organico alla nuova organizzazione ministeriale.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge del 22 aprile 2023, n.44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.74
(Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Disposizioni in materia di rafforzamento
della capacita' amministrativa delle amministrazioni
centrali). - 1.- Omissis.
2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della
pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi
delle dotazioni organiche di cui alla tabella A
dell'allegato 1 annesso al presente decreto; le
amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre
2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le
procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11
novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque, fermo il
termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti
di riorganizzazione delle strutture e delle unita' di
missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n.
77 (Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance):
«Art. 8 (Personale degli uffici di diretta
collaborazione). - 1. Il contingente di personale degli
Uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), e' stabilito
complessivamente in novanta unita'. In tale contingente
possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero
altri dipendenti pubblici, anche in posizione di
aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe
posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Entro il contingente complessivo di cui al comma 1
possono essere assegnati agli Uffici di diretta
collaborazione fino a diciotto esperti e consulenti
esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, di
provata competenza nelle materie inerenti alle funzioni del
Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed
economiche, desumibile da specifici e analitici curricoli
culturali e professionali, con contratti a tempo
determinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
La durata massima di tali incarichi non puo' superare la
permanenza in carica del Ministro che li ha conferiti,
ferma restando la possibilita' di revoca anticipata, da
parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto
fiduciario.
3. Nell'ambito del contingente complessivo di cui al
comma 1, sono individuati, presso gli Uffici di diretta
collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai
compiti di diretta collaborazione, specifici incarichi di
funzione di livello dirigenziale non generale in numero non
superiore a sette, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165
del 2001. Tali incarichi sono attribuiti dal Ministro anche
ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto
legislativo n. 165 del 2001; in tal caso essi concorrono a
determinare il limite degli incarichi conferibili a tale
titolo nell'ambito del Ministero.
4. Le posizioni relative ai responsabili degli
Uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo della
Segreteria del Ministro, dal Responsabile della Segreteria
tecnica, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo
dell'Ufficio stampa e dai Capi delle Segreterie del Vice
Ministro e dei Sottosegretari di Stato nonche' quella del
Segretario particolare del Ministro, si intendono
aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1 e,
qualora siano assegnate a dirigenti appartenenti ai ruoli
di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni, costituiscono incarichi
dirigenziali ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001.
5. All'atto del giuramento di un nuovo Ministro si
applica l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
6. Ai servizi di supporto a carattere generale
necessari per l'attivita' degli Uffici di diretta
collaborazione provvede la Direzione generale per le
politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il
bilancio - Ufficio Procedimenti disciplinari, assegnando
unita' di personale delle aree I e II del contratto
collettivo nazionale per il personale del comparto dei
Ministeri in numero non superiore al dieci per cento del
contingente complessivo di cui al comma 1. Al predetto
personale non compete il trattamento accessorio previsto
dall'articolo 9, comma 6.»
- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112
(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di
lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa
cattolica per l'anno 2025) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 9-bis (Disposizioni urgenti per il
rafforzamento dell'operativita' del Ministero dell'economia
e delle finanze). - 1. Il limite di spesa per il
conferimento di incarichi di collaborazione stipulati ai
sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e'
incrementato di 150.000 euro per l'anno 2023 e di 250.000
euro annui a decorrere dall'anno 2024. Nel rispetto del
limite di spesa complessivo di cui al primo periodo si puo'
procedere al conferimento dei relativi incarichi anche in
deroga al limite percentuale e numerico previsto dalle
vigenti disposizioni.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150.000
euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»
 
Art. 14 bis
((Proroga dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento
delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e
Portoferraio))


((1. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
2. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, e' prorogato al 1° gennaio 2025.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, (Disposizioni
integrative, correttive e di coordinamento delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre
2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad
assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Temporaneo ripristino di sezioni distaccate
insulari). - 1. Fino al 31 dicembre 2024, nel circondario
del tribunale di Napoli e' ripristinata la sezione
distaccata di Ischia, avente giurisdizione sul territorio
dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio,
Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana.
2. Fino al 31 dicembre 2024, nel circondario del
tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e' ripristinata la
sezione distaccata di Lipari, avente giurisdizione sul
territorio dei comuni di Leni, Lipari, Malfa, Santa Marina
Salina.
3. Fino al 31 dicembre 2024, nel circondario del
tribunale di Livorno e' ripristinata la sezione distaccata
di Portoferraio, avente giurisdizione sul territorio dei
comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana
Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio
nell'Elba.
4. Con decreto del Ministro della giustizia, avente
natura non regolamentare, e' fissata la data di inizio del
funzionamento delle sezioni distaccate di cui ai commi 1, 2
e 3.
5. Nelle sezioni distaccate di cui al presente
articolo sono trattati gli affari civili e penali sui quali
il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il
luogo in ragione del quale e' determinata la competenza per
territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni
medesime.
6. Le controversie in materia di lavoro e di
previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate
esclusivamente nella sede principale del tribunale. In tale
sede sono altresi' svolte, in via esclusiva, le funzioni
del giudice per le indagini preliminari e del giudice
dell'udienza preliminare.
7. In deroga a quanto previsto dal comma 6, con
decreto del Ministro della giustizia in conformita' alla
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura
assunta sulla proposta del presidente del tribunale sentito
il consiglio dell'ordine degli avvocati, puo' disporsi che
nelle sezioni distaccate siano trattate anche le cause
concernenti controversie di lavoro e di previdenza e
assistenza obbligatorie.
8. In considerazione di particolari esigenze, il
presidente del tribunale, sentite le parti, puo' disporre
che una o piu' udienze relative a procedimenti civili o
penali da trattare nella sede principale del tribunale
siano tenute nella sezione distaccata, o che una o piu'
udienze relative a procedimenti da trattare nella sezione
distaccata siano tenute nella sede principale.
9. Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio
dell'ordine degli avvocati, il provvedimento puo' essere
adottato anche in relazione a gruppi di procedimenti
individuati secondo criteri oggettivi.
10. I magistrati assegnati alle sezioni distaccate
del tribunale ordinario possono svolgere funzioni anche
presso la sede principale, secondo criteri determinati con
la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
11. Nelle sezioni distaccate non sono istituiti posti
di presidente di sezione.
12. Alla copertura dell'organico del personale
amministrativo delle sezioni distaccate di cui al presente
articolo, si provvede, nei limiti della dotazione organica,
mediante assegnazione del personale gia' in servizio presso
le rispettive sedi principali alla data di cui al comma 4;
quanto agli eventuali esuberi o carenze di organico, si
provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.
13. A decorrere dal 1° gennaio 2017 le disposizioni
del presente articolo cessano di avere efficacia e opera la
tabella A del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
sostituita dalla tabella di cui all'allegato II del
presente decreto.»
 
Art. 15
Proroga ((di)) termini in materia di amministrazione straordinaria di
grandi imprese in stato di insolvenza

1. Il termine massimo di cui all'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e' prorogato fino ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validita', in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali, con provvedimento del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato d'ufficio o su istanza del commissario straordinario con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 4-ter del predetto decreto-legge n. 347 del 2003.
((1-bis. All'articolo 1, comma 8.4, secondo periodo, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e comunque fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4, del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n.347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 (Misure
urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi
imprese in stato di insolvenza):
«Art. 4 (Accertamento dello stato di insolvenza e
programma del commissario straordinario). - 1. Il
tribunale, con sentenza pubblicata entro quindici giorni
dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo 2,
comma 2, sentiti il commissario straordinario, ove lo
ritenga necessario, e il debitore nelle ipotesi di cui
all'articolo 3, comma 3, dichiara lo stato di insolvenza
dell'impresa e assume i provvedimenti di cui all'articolo
8, comma 1, lettere a), d) ed e), del decreto legislativo
n. 270. La sentenza determina, con riferimento alla data
del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria, gli effetti di cui al decreto legislativo n.
270, in quanto compatibili.
1-bis. Qualora il tribunale respinga la richiesta di
dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti
l'insussistenza di anche uno solo dei requisiti previsti
dall'articolo 1, cessano gli effetti del decreto di cui
all'articolo 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli
effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della
procedura.
2. Salvo che per le imprese di cui all'articolo 2,
comma 2, secondo periodo, per le quali sia stato fatto
immediato ricorso alla trattativa di cui al comma 4-quater
del presente articolo, e con esclusivo riferimento ai beni,
rami e complessi aziendali oggetto della stessa, entro
centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il
commissario straordinario presenta al Ministro delle
attivita' produttive il programma di cui all'articolo 54
del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo
di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), ovvero lettera
b), del decreto medesimo considerando specificamente, anche
ai fini di cui all'articolo 4-bis, la posizione dei piccoli
risparmiatori persone fisiche, che abbiano investito in
obbligazioni, emesse o garantite dall'impresa in
amministrazione straordinaria. Contestualmente, il
commissario presenta al giudice delegato la relazione
contenente la descrizione particolareggiata delle cause di
insolvenza, prevista dall'articolo 28, del decreto
legislativo n. 270, accompagnata dallo stato analitico ed
estimativo delle attivita' e dall'elenco nominativo dei
creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle
cause di prelazione.
2-bis. Un estratto della relazione e del programma e'
pubblicato, tempestivamente, in almeno due quotidiani a
diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra
modalita' ritenuta idonea dal giudice delegato, con
l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e
ogni altro interessato hanno facolta' di prenderne visione
e di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento a
rete informatica accessibile al pubblico secondo modalita'
stabilite dal giudice delegato. Si applica, anche con
riferimento alla relazione, la disposizione di cui
all'articolo 59 del decreto legislativo n. 270.
3. Su richiesta motivata del commissario, il termine
per la presentazione del programma puo' essere prorogato
dal Ministro delle attivita' produttive, per non piu' di
ulteriori novanta giorni.
3-bis. Nel caso in cui al termine di scadenza il
programma non risulti completato, anche in ragione del
protrarsi delle conseguenze negative di ordine economico e
produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella
regione Abruzzo, nonche' delle conseguenti difficolta'
connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il
Ministro dello sviluppo economico, su istanza del
Commissario straordinario, sentito il Comitato di
sorveglianza, puo' disporre nel limite massimo di 1 milione
di euro per il 2010 la proroga del termine di esecuzione
del programma per i gruppi industriali con imprese ed
unita' locali nella regione Abruzzo, fino al 31 dicembre
2010, compatibilmente con il predetto limite di spesa".
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si
provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente utilizzo
di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi
13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38.
4. Qualora non sia possibile adottare, oppure il
Ministro non autorizzi il programma di cui all'articolo 27,
comma 2, lettera a), ne' quello di cui alla lettera b), del
decreto legislativo n. 270, il tribunale, sentito il
commissario straordinario, dispone la conversione della
procedura di amministrazione straordinaria in fallimento,
ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto
legislativo n. 270.
4-bis. Il programma di cessione puo' anche essere
presentato dal commissario straordinario entro sessanta
giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del
programma di ristrutturazione. Se il programma di cessione
e' autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo
27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, la
prosecuzione dell'esercizio d'impresa puo' avere una durata
non superiore a due anni, decorrenti dalla data
dell'autorizzazione.
4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il
programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della
particolare complessita' delle operazioni attinenti alla
ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi
aziendali e delle difficolta' connesse alla definizione dei
problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo
economico, su istanza del commissario straordinario,
sentito il comitato di sorveglianza, puo' disporre la
proroga del termine di esecuzione del programma per un
massimo di dodici mesi.
4-ter.1. Nel caso in cui, al termine di scadenza, il
programma non risulti completato, in ragione delle
conseguenze negative di ordine economico e produttivo
generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione
Abruzzo, nonche' delle conseguenti difficolta' connesse
alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro
dello sviluppo economico, su istanza del commissario
straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, puo'
disporre la proroga del termine di esecuzione del programma
per le imprese con unita' locali nella regione Abruzzo,
fino al 30 giugno 2010.
4-ter.2. Nel caso in cui al termine di scadenza il
programma non risulti completato, in ragione del protrarsi
delle conseguenze di ordine economico e produttivo
determinate dagli eventi sismici del 2009 nella regione
Abruzzo che continuano a generare complessita' nelle
operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione
a terzi dei complessi aziendali, il Ministro dello sviluppo
economico, su istanza del Commissario straordinario,
sentito il Comitato di sorveglianza, puo' disporre la
proroga del termine di esecuzione del programma per i
gruppi industriali con imprese o unita' locali nella
regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2011. Agli oneri
derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma, nel limite massimo di 2.500.000 euro per
l'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse di cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77.
4-quater. Fermo restando il rispetto dei principi di
trasparenza e non discriminazione per ogni operazione
disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto
dell'articolo 62 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270, e con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2,
comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo, il
commissario straordinario individua l'affittuario o
l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che
garantiscono, a seconda dei casi, la continuita' nel medio
periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la
continuita' produttiva dello stabilimento industriale di
interesse strategico nazionale anche con riferimento alla
garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonche' la
rapidita' ed efficienza dell'intervento, anche con
riferimento ai profili di tutela ambientale e il rispetto
dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai
Trattati sottoscritti dall'Italia. Il canone di affitto o
il prezzo di cessione non sono inferiori a quelli di
mercato come risultanti da perizia effettuata da primaria
istituzione finanziaria o di consulenza aziendale con
funzione di esperto indipendente, individuate, ai sensi
delle disposizioni vigenti, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico. Le offerte sono corredate da un piano
industriale e finanziario nel quale devono essere indicati
gli investimenti, con le risorse finanziarie necessarie e
le relative modalita' di copertura, che si intendono
effettuare per garantire le predette finalita' nonche' gli
obiettivi strategici della produzione industriale degli
stabilimenti del gruppo. Si applicano i commi terzo, quinto
e sesto dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267. L'autorizzazione di cui al quinto comma
dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e' rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico e
al comitato dei creditori previsto dal terzo e quinto comma
si sostituisce il comitato di sorveglianza. Si applicano i
commi dal quarto al nono dell'articolo 105 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.
4-quinquies. Con riferimento alle imprese di cui
all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le operazioni di
concentrazione connesse o contestuali o comunque previste
nel programma debitamente autorizzato di cui al comma 2 del
presente articolo, ovvero nel provvedimento di
autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5,
rispondono a preminenti interessi generali e sono escluse
dalla necessita' dell'autorizzazione di cui alla legge 10
ottobre 1990, n. 287, fermo quanto previsto dagli articoli
2 e 3 della stessa legge. Fatto salvo quanto previsto dalla
normativa comunitaria, qualora le suddette operazioni di
concentrazione rientrino nella competenza dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, le parti sono,
comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette
operazioni all'Autorita' unitamente alla proposta di misure
comportamentali idonee a prevenire il rischio di
imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali
ingiustificatamente gravose per i consumatori in
conseguenza dell'operazione. L'Autorita', con propria
deliberazione adottata entro trenta giorni dalla
comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette misure
con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie;
definisce altresi' il termine, comunque non inferiore a tre
anni, entro il quale le posizioni di monopolio
eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di
inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo
19 della citata legge n. 287 del 1990. Il presente comma si
applica alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009.
4-sexies. L'ammissione delle imprese di cui
all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di
amministrazione straordinaria di cui al presente decreto e
lo stato economico e finanziario di tali imprese non
comportano, per un periodo di diciotto mesi dalla data di
ammissione alla procedura prevista dal presente decreto, il
venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle
stesse, delle eventuali autorizzazioni, certificazioni,
licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio
e la conduzione delle relative attivita' svolte alla data
di sotto-posizione delle stesse alla procedura prevista dal
presente decreto. In caso di affitto o cessione di aziende
e rami di aziende ai sensi del presente decreto, le
autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o
altri atti o titoli sono rispettivamente trasferiti
all'affittuario o all'acquirente.
4-septies. Per le procedure il cui programma risulti
gia' prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione
della loro particolare complessita', non possano essere
definite entro il termine indicato al suddetto comma, il
Ministro dello sviluppo economico puo' disporre con le
medesime modalita' un'ulteriore proroga del termine di
esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi o per un
massimo di 24 mesi nel caso in cui, essendo stato
autorizzato un programma di cessione dei complessi
aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata, in
tutto o in parte, e risulti, sulla base di una specifica
relazione del commissario straordinario, l'utile
prosecuzione dell'esercizio d'impresa.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 8.4,
secondo periodo, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio
2016, n. 13 (Disposizioni urgenti per la cessione a terzi
dei complessi aziendali del Gruppo ILVA) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Accelerazione procedimento di cessione e
disposizioni finanziarie).
Omissis
8.4. Il contratto che regola il trasferimento dei
complessi aziendali in capo all'aggiudicatario individuato
a norma del comma 8.1 definisce altresi' le modalita'
attraverso cui, successivamente al suddetto trasferimento,
i commissari della procedura di amministrazione
straordinaria svolgono o proseguono le attivita', esecutive
e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 maggio 2014, n. 105, come eventualmente modificato ai
sensi del comma 8.1. Il termine di durata del programma
dell'amministrazione straordinaria si intende esteso sino
alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del
predetto Piano, come eventualmente modificato o prorogato
ai sensi del comma 8.1 o di altra norma di legge. Entro
tale termine, i commissari straordinari sono autorizzati ad
individuare e realizzare, sentiti l'Agenzia regionale per
la prevenzione e la protezione dell'ambiente della Puglia
(ARPA Puglia) e l'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), ulteriori interventi di
decontaminazione e risanamento ambientale non previsti
nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente
connessi, anche mediante formazione e impiego del personale
delle societa' in amministrazione straordinaria non
altrimenti impegnato, allo scopo di favorire il
reinserimento del personale stesso nell'ambito del ciclo
produttivo, e comunque fino alla definitiva cessione dei
complessi aziendali. I commissari straordinari specificano,
nella relazione di cui al comma 10-bis, i predetti
interventi di decontaminazione e risanamento ambientale e
il loro stato di attuazione. Il decreto di cessazione
dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e' adottato a
seguito dell'intervenuta integrale cessazione, da parte
dell'amministrazione straordinaria, di tutte le attivita' e
funzioni, anche di vigilanza, comunque connesse
all'attuazione del Piano approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n. 105,
come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1,
ovvero degli ulteriori interventi posti in essere ai sensi
del presente comma.
Omissis.»
 
Art. 15 bis
((Proroga di termine in materia di misure a tutela dell'interesse
nazionale nel settore degli idrocarburi))


((1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10 (Misure
urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori
produttivi strategici) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Misure a tutela dell'interesse nazionale nel
settore degli idrocarburi). - 1. In considerazione del
carattere emergenziale assunto dalla crisi energetica, le
imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e
infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse
nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi
garantiscono la sicurezza degli approvvigionamenti, nonche'
il mantenimento, la sicurezza e l'operativita' delle reti e
degli impianti, astenendosi da comportamenti che possono
mettere a rischio la continuita' produttiva e recare
pregiudizio all'interesse nazionale.
2. Fino al 31 dicembre 2024, ove vengano in rilievo
rischi di continuita' produttiva idonei a recare
pregiudizio all'interesse nazionale, conseguenti a sanzioni
imposte nell'ambito dei rapporti internazionali tra Stati,
l'impresa che svolge le attivita' di cui al comma 1 ne da'
tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del
made in Italy, al fine dell'urgente attivazione delle
misure a sostegno e tutela previste dalla legge, nel quadro
degli aiuti di Stato compatibili con il diritto europeo.
3. Salva l'applicabilita', ove ricorrano i relativi
presupposti, della disciplina recata dalla tutela
conservativa del patrimonio produttivo per il tramite
dell'amministrazione straordinaria di cui al decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39, se il rischio di cui al
comma 2 e' imminente, l'impresa interessata puo' altresi'
richiedere al Ministero delle imprese e del made in Italy
di essere ammessa a procedura di amministrazione
temporanea.
4. L'amministrazione temporanea e' disposta per un
periodo massimo di 12 mesi, prorogabile una sola volta fino
a ulteriori 12 mesi. Essa comporta la sostituzione degli
organi di amministrazione e controllo, senza applicazione
dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile, e la
nomina di un commissario che subentra nella gestione.
L'amministrazione temporanea e' condotta secondo le
ordinarie disposizioni dell'ordinamento, al fine di evitare
pericoli di pregiudizio all'interesse nazionale alla
sicurezza dell'approvvigionamento energetico,
nell'interesse dell'impresa e senza pregiudizio per la
stessa, per i soci, per i lavoratori e per i titolari di
rapporti giuridici attivi o passivi. Gli eventuali utili
maturati durante l'esercizio non possono essere distribuiti
se non al termine dell'amministrazione temporanea. I costi
della gestione temporanea restano a carico dell'impresa.
(3)
5. L'amministrazione temporanea e' disposta con
decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, con il quale e' nominato il commissario, che
puo' avvalersi anche di societa' a controllo o a
partecipazione pubblica operante nei medesimi settori e
senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza,
e sono altresi' stabiliti termini e modalita' della
procedura.
6. In caso di grave ed imminente pericolo di
pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza
nell'approvvigionamento energetico, l'ammissione alla
procedura di amministrazione temporanea di cui al comma 4
puo' essere disposta con decreto del Ministro delle imprese
e del made in Italy, del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica anche indipendentemente dalla istanza di cui al
comma 3. Con il medesimo decreto e' nominato il
commissario, che puo' avvalersi anche di societa' a
controllo o a partecipazione pubblica operanti nei medesimi
settori, senza pregiudizio della disciplina in tema di
concorrenza, e sono altresi' stabiliti termini e modalita'
della procedura.»
 
Art. 15 ter
((Differimento di termini per la rateizzazione in materia di debiti
relativi alle quote-latte))


((1. I termini di cui ai commi 7 e 13 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, sono differiti al 31 dicembre 2023.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10-bis del
decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103
(Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di
infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello
Stato italiano):
«Art. 10-bis (Disposizioni urgenti in materia di
applicazione del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari. Procedura di
infrazione n. 2013/2092). - 1. Al fine di dare attuazione
alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea
del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/18, dell'11
settembre 2019, resa nella causa C-46/18, e del 13 gennaio
2022, resa nella causa C-377/19, che hanno dichiarato le
disposizioni normative italiane non conformi al diritto
dell'Unione europea, l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) esegue le operazioni nazionali di
compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei
confronti dei produttori destinatari di una sentenza
definitiva che annulla l'imputazione di prelievo
supplementare e ne dispone il ricalcolo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 l'AGEA esegue
le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il
prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di
produzione da essa detenuti. La riduzione del prelievo
dovuto dai produttori con esubero produttivo e' calcolata
con le seguenti modalita':
a) dalla campagna 1995/1996 alla campagna
2002/2003, con riduzione lineare in modo proporzionale ai
quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun
produttore;
b) dalla campagna 2003/2004 alla campagna
2008/2009, i criteri di cui ai commi 3, 4, 4-bis e 4-ter
dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003,
n. 119, sono sostituiti dai seguenti:
1) dalla campagna 2003/2004 alla campagna
2005/2006, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.
1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, e
dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, la riduzione
del prelievo dovuto avviene secondo i seguenti criteri e
nell'ordine: i) tra i produttori per i quali tutto o parte
del prelievo applicato risulti indebitamente riscosso o
comunque non piu' dovuto; ii) tra i produttori titolari di
aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo
18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, come registrate nel Sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN) a cura delle competenti
amministrazioni regionali; iii) tra i produttori titolari
di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui
all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come
registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni
regionali; iv) tra i produttori per i quali il superamento
del quantitativo di riferimento individuale non risulti
superiore al quantitativo stesso. Qualora dette riduzioni
non esauriscano le disponibilita', il residuo e' ripartito
tra tutti gli altri produttori con riduzione lineare in
proporzione al quantitativo di riferimento individuale;
2) dalla campagna 2006/2007 alla campagna
2008/2009, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 595/2004, come modificato dall'articolo
1 del regolamento (CE) n. 1468/2006 della Commissione, del
4 ottobre 2006, la riduzione del prelievo dovuto avviene
secondo i seguenti criteri e nell'ordine: i) tra i
produttori per i quali tutto o parte del prelievo applicato
risulti indebitamente imputato o comunque non piu' dovuto;
ii) tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone
di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n.
1257/1999, come registrate nel SIAN a cura delle competenti
amministrazioni regionali; iii) tra i produttori titolari
di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui
all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come
registrate nel SIAN a cura delle competenti amministrazioni
regionali; iv) tra i produttori per i quali il superamento
del quantitativo di riferimento individuale e' inferiore al
5 per cento o a 15.000 kg, se questo valore e' quello piu'
basso; v) tra i produttori il cui quantitativo di
riferimento individuale e' inferiore al 50 per cento della
media nazionale del quantitativo di riferimento
individuale. Qualora dette riduzioni non esauriscano le
disponibilita', il residuo e' ripartito tra tutti gli altri
produttori con riduzione lineare in proporzione al
quantitativo di riferimento individuale.
3. In sede di ricalcolo l'AGEA applica, in via
perequativa, l'importo del prelievo che risulta meno
oneroso per il produttore tra quello precedentemente
imputato e quello che risulta dal ricalcolo di cui al comma
2 e ridetermina contestualmente gli interessi dovuti ai
sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 536/1993
della Commissione, del 9 marzo 1993, dell'articolo 8,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 e
dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
595/2004, con decorrenza, in conformita' al principio di
affidamento, dalla data del 27 giugno 2019.
4. Tutte le comunicazioni di ricalcolo gia'
notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono prive
di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi
dei commi precedenti.
5. La notifica di ricalcolo ai produttori di cui al
comma 1 vale quale intimazione al versamento di cui
all'articolo 8-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33. I produttori di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
notifica, possono presentare all'AGEA la richiesta di
rateizzazione di cui all'articolo 8-quater del predetto
decreto-legge n. 5 del 2009, alle condizioni e secondo la
disciplina di cui agli articoli 8-quater e 8-quinquies del
medesimo decreto-legge.
6. Possono altresi' accedere al ricalcolo degli
importi con le modalita' disciplinate ai commi 2 e 3 i
produttori che, al piu' tardi entro la data di
pubblicazione della legge di conversione del presente
decreto, hanno promosso ricorso esclusivamente contro i
provvedimenti di imputazione di prelievo, ad eccezione di
coloro i quali hanno promosso ulteriori ricorsi avverso i
successivi provvedimenti amministrativi e di riscossione,
deducendo motivi inerenti alla corretta interpretazione dei
metodi di calcolo per l'applicazione del prelievo latte,
alla stregua di quanto statuito dalle sentenze della Corte
di giustizia dell'Unione europea di cui al comma 1, a
condizione che aderiscano alla possibilita' di
rateizzazione di cui all'articolo 8-quater del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle
condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli
8-quater e 8-quinquies del medesimo decreto-legge.
7. Ai fini di cui al comma 6, a pena di decadenza
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, i produttori
interessati presentano all'AGEA istanza di ricalcolo del
prelievo. Nell'istanza il produttore deve espressamente
indicare l'autorita' giudiziaria avanti a cui pende il
ricorso e il numero di ruolo dello stesso e deve dichiarare
che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a
quanto previsto dal comma 6 e che si impegna a
corrispondere la somma ricalcolata secondo le modalita'
rateali disciplinate ai sensi del comma 6.
8. Entro trenta giorni dal ricevimento del
provvedimento di ricalcolo, il produttore puo' comunicare
all'AGEA che non intende accettarlo e che intende
proseguire il contenzioso pendente. Qualora entro tale
termine il produttore non invii la comunicazione, il
ricalcolo si intende accettato, il produttore e' ammesso
alla rateizzazione e il procedimento giurisdizionale
pendente e' dichiarato estinto a spese compensate con
decreto del presidente del collegio giudicante, ovvero del
giudice monocratico investito della controversia. A questo
fine, l'AGEA comunica a ciascun organo giudicante investito
della controversia pendente l'avvenuta accettazione del
ricalcolo e l'ammissione del produttore alla rateizzazione.
Entro venti giorni dalla comunicazione del decreto di
estinzione, ciascuna parte puo' chiedere con istanza
depositata presso l'organo giudicante che sia fissata
udienza per la prosecuzione della controversia perche' non
sussistevano i presupposti per l'estinzione disciplinati
dal presente articolo. Il giudice, fissata l'udienza,
qualora ritenga che l'istanza sia infondata, conferma con
sentenza la dichiarazione di estinzione. Qualora ritenga
l'istanza fondata, dispone per la prosecuzione del
giudizio.
9. Qualora l'AGEA respinga l'istanza di ricalcolo e
di rateizzazione di cui ai commi 6 e 7, il produttore
interessato puo' contestare tale decisione presentando
motivi aggiunti esclusivamente nell'ambito del procedimento
gia' pendente ai sensi del comma 6.
10. Il produttore che nell'istanza di ricalcolo e
rateizzazione dichiari falsamente che il contenuto e i
motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto dal
comma 6 e' punito ai sensi degli articoli 483, primo comma,
e 640-bis del codice penale.
11. Il produttore ammesso alla rateizzazione di cui
ai commi 6 e 7 che ometta il versamento nei termini della
prima rata decade dalla rateizzazione e si applica a suo
carico l'imputazione di prelievo oggetto del ricorso
estinto. Al produttore che non versi nei termini le rate
successive alla prima, si applicano con riferimento alle
rate non versate le vigenti disposizioni in materia di
riscossione coattiva del prelievo supplementare, con una
maggiorazione di tre punti percentuali degli interessi
previsti dal comma 3.
12. Nei contenziosi pendenti che non siano per
qualsiasi motivo definiti ai sensi del presente articolo,
ovvero negli eventuali giudizi di ottemperanza conseguenti
a sentenze passate in giudicato, il giudice competente,
nell'eventuale rideterminazione del prelievo dovuto,
applica i criteri previsti dal comma 2.
13. I termini di cui al comma 3-ter dell'articolo 19
del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono
prorogati di ulteriori sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.»
 
Art. 15 quater
((Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36))


((1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «concreta ed effettiva» sono soppresse;
b) all'articolo 73, comma 4, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 16 e 73 del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 16 (Conflitto di interessi). - 1. Si ha
conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi
titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura
di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti
o delle concessioni e ne puo' influenzare, in qualsiasi
modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha
direttamente o indirettamente un interesse finanziario,
economico o altro interesse personale che puo' essere
percepito come una minaccia alla sua imparzialita' e
indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione
o nella fase di esecuzione.
2. In coerenza con il principio della fiducia e per
preservare la funzionalita' dell'azione amministrativa, la
percepita minaccia all'imparzialita' e indipendenza deve
essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di
presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a
interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile
solo subordinando un interesse all'altro.
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al
comma 1 ne da' comunicazione alla stazione appaltante o
all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla
procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.
4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate
per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace
ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento
delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli
appalti e delle concessioni e vigilano affinche' gli
adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.»
«Art. 73 (Procedura competitiva con negoziazione). -
1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi
operatore economico puo' presentare una domanda di
partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara
contenente le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte
I, lettere B o C, fornendo le informazioni richieste dalla
stazione appaltante.
2. Nei documenti di gara le stazioni appaltanti
individuano l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione
delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche
richieste per le forniture, i lavori o i servizi da
appaltare e specificando i criteri per l'aggiudicazione
dell'appalto. Esse precisano altresi' quali elementi della
descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli
offerenti devono soddisfare.
3. Le informazioni fornite consentono agli operatori
economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto
e decidere se partecipare alla procedura.
4. Il termine minimo per la ricezione delle domande
di partecipazione e' di trenta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84 o,
se e' utilizzato come mezzo di indizione di una gara un
avviso di pre-informazione, dalla data d'invio dell'invito
a confermare il proprio interesse.
5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte
iniziali e' di venticinque giorni dalla data di
trasmissione dell'invito. I termini di cui al comma 4 e al
presente comma sono ridotti nei casi previsti dall'articolo
72, commi 4, 5 e 6.
6. Solo gli operatori economici invitati dalla
stazione appaltante, in seguito alla valutazione delle
informazioni fornite, possono presentare un'offerta
iniziale. Salvo quanto previsto dal comma 9, l'offerta
iniziale e quelle successive, esclusa l'offerta finale,
possono essere negoziate per migliorarne il contenuto,
salvo che per gli aspetti relativi ai requisiti minimi e ai
criteri di aggiudicazione.
7. Se previsto nel bando di gara, nell'invito a
confermare l'interesse o in altro documento di gara e in
applicazione del criterio di aggiudicazione ivi indicato,
le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi
in fasi successive per ridurre il numero di offerte da
negoziare. La stazione appaltante informa per iscritto
tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse
delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri
documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i
requisiti minimi, concedendo ad essi un tempo sufficiente
per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte
modificate.
8. Quando le stazioni appaltanti intendono concludere
le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e
stabiliscono un termine entro il quale possono essere
presentate offerte nuove o modificate. Esse verificano che
le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi
prescritti dall'articolo 107, valutano le offerte finali in
base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano l'appalto
ai sensi degli articoli 105, con riguardo ai costi del
ciclo vita, 108 e 110, tenuto conto dei costi del ciclo
vita disciplinati dall'allegato II.8.
9. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti
sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione
qualora abbiano indicato, nel bando di gara o nell'invito a
confermare l'interesse, che si riservano tale
possibilita'.».
 
Art. 15 quinquies
((Proroga del termine per l'operativita' del Tecnopolo Mediterraneo
per lo Sviluppo Sostenibile))


((1. Al fine di assicurare l'operativita' della fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile», all'articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «e 2021» sono inserite le seguenti: «e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 732, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021) come modificato
dalla presente legge:
"Omissis
732. Per l'istituzione e l'inizio dell'operativita'
della fondazione denominata "Istituto di Ricerche Tecnopolo
Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", con sede in
Taranto, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, da iscrivere nello stato
di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
Omissis.»
 
Art. 15 sexies
((Differimento di termini per la realizzazione del nuovo complesso
ospedaliero della citta' di Siracusa))


((1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»;
b) al comma 2, le parole: «e' di un anno, prorogabile per due anni» sono sostituite dalle seguenti: «e' fissata fino al 31 dicembre 2024».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16.000 euro per l'anno 2023 e 100.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 42-bis del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonche' interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 42-bis (Misure straordinarie per la
progettazione e la realizzazione del nuovo complesso
ospedaliero della citta' di Siracusa). - 1. Al fine di
contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria
causata dalla diffusione del COVID-19 nel territorio
nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, d'intesa con il presidente della Regione
siciliana, e' nominato un Commissario straordinario per la
progettazione e la realizzazione del nuovo complesso
ospedaliero della citta' di Siracusa, che deve essere
completato entro il 31 dicembre 2024.
2. La durata dell'incarico del Commissario
straordinario e' fissata fino al 31 dicembre 2024.
L'incarico e' a titolo gratuito.
3. Il Commissario straordinario opera nel rispetto
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea,
degli obblighi internazionali e dei principi e criteri
previsti dagli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e in deroga ad ogni altra disposizione di
legge diversa da quella penale.
4. Al fine di consentire la massima autonomia
finanziaria per la progettazione e la realizzazione del
complesso ospedaliero di cui al comma 1, al Commissario
straordinario e' intestata un'apposita contabilita'
speciale aperta presso la tesoreria statale, sulla quale
sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire,
inoltre, le risorse finanziarie a qualsiasi titolo
destinate o da destinare alla progettazione e alla
realizzazione del citato complesso ospedaliero.
5. Per la progettazione e la realizzazione del
complesso ospedaliero di cui al comma 1 del presente
articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili di
cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
assegnate alla Regione siciliana, ferma restando la quota
minima del finanziamento a carico della medesima Regione e
previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il
Commissario straordinario, il Ministero della salute e il
Ministero dell'economia e delle finanze.
5-bis. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il
Commissario straordinario si avvale di una struttura di
supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e
composta da un contingente massimo di cinque unita' di
personale, di cui un'unita' di livello dirigenziale non
generale e quattro unita' di personale non dirigenziale,
scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente,
educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Nell'ambito del menzionato
contingente di personale non dirigenziale possono essere
nominati fino a due esperti o consulenti, scelti anche tra
soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso
di comprovata esperienza, ai sensi dell'articolo 7, comma
6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il cui compenso
e' definito con provvedimento del Commissario straordinario
e comunque non e' superiore ad euro 48.000 annui. La
struttura commissariale cessa alla scadenza, comprensiva
dell'eventuale proroga, dell'incarico del Commissario
straordinario. Il personale pubblico della struttura
commissariale e' collocato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione
di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto
dai rispettivi ordinamenti e mantiene il trattamento
economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di
appartenenza. Il rimborso delle spese di missione sostenute
dal personale di cui al presente comma e' corrisposto
direttamente dal Commissario straordinario, previa
presentazione di documentazione, e deve essere
rendicontato. Le spese di missione sostenute dal
Commissario straordinario per lo svolgimento del suo
incarico sono rimborsate nei limiti previsti dalla
normativa vigente, sono corrisposte previa presentazione di
documentazione e devono essere rendicontate. Agli oneri
derivanti dal presente comma provvede il Commissario
straordinario nel limite delle risorse disponibili che
confluiscono nella contabilita' speciale secondo quanto
previsto dal comma 4.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n.190 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
«Omissis
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.»
 
Art. 16

Disposizioni finanziarie

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
 
Art. 16 bis

((Disposizioni per aree terremotate))

((1. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) per i soggetti attuatori di cui alle lettere a), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 15, altresi' nella Centrale di committenza e stazione unica appaltante Sisma 2016 istituita presso la struttura del Commissario straordinario».
2. All'articolo 57, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «nelle medesime funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 18 (Centrale unica di committenza). - 1. Salvo
quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui
all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli
interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai
beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di
una centrale unica di committenza.
2. La centrale unica di committenza e' individuata:
a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a)
del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori
regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico
previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9, nonche' nelle
stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali
costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente
normativa;
b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b),
c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.A.
b-bis) per i soggetti attuatori di cui alle lettere
a), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 15, altresi' nella
Centrale di committenza e stazione unica appaltante Sisma
2016 istituita presso la struttura del Commissario
straordinario.
3. I soggetti attuatori di cui alla lettera e) del
comma 1 dell'articolo 15 provvedono in proprio alla
realizzazione degli interventi sulla base di appositi
protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario
straordinario, nei quali sono stabilite le necessarie forme
di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici
speciali per la ricostruzione territorialmente competenti,
anche al fine di assicurare l'effettuazione dei controlli
di cui all'articolo 32.
4. Resta ferma la possibilita' per i soggetti
attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), e al
comma 3 del medesimo articolo 15 di avvalersi, come
centrale unica di committenza, anche dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A.
5. In deroga alle previsioni contenute nell'articolo
9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i
soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera a) del
comma 2 del presente articolo svolgono le funzioni di
centrale unica di committenza con riguardo ai lavori,
servizi e forniture, afferenti agli interventi previsti al
comma 1.
5-bis. Spettano in ogni caso ai Presidenti di Regione
-Vicecommissari, anche al fine del monitoraggio della
ricostruzione pubblica e privata in coerenza con il decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e per l'effettuazione
dei controlli di cui all'articolo 32 del presente decreto,
le funzioni di coordinamento delle attivita':
a) dei soggetti attuatori previsti dall'articolo
15, commi 1, lettera a), e 2, del presente decreto;
b) dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche
appaltanti e delle centrali di committenza locali previsti
dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo.
6. Fermo l'obbligo della centrale unica di
committenza di procedere all'effettuazione di tutta
l'attivita' occorrente per la realizzazione degli
interventi di cui all'articolo 14, i rapporti tra i
soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono
regolati da apposita convenzione. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, determinati, sulla base
di appositi criteri di remunerativita', con decreto
adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, si fa
fronte con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del
presente decreto. Il Commissario straordinario, con proprio
provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, disciplina
le modalita' di trasferimento in favore dei soggetti
attuatori delle risorse economiche necessarie.»
- Si riporta il testo dell'articolo 57, comma 3, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 57 (Disposizioni in materia di eventi sismici).
Omissis
3. Al fine di assicurare le professionalita'
necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali,
ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri
del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012
e del sisma del 2016, nonche' gli Enti parco nazionali
autorizzati alle assunzioni di personale a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo
periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato
il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a
tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed
in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione
o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre
anni di servizio nei predetti Uffici, anche in posizioni
contrattuali diverse. A tal fine il requisito di tre anni
di servizio puo' essere maturato entro il 31 dicembre 2023,
anche computando i periodi di servizio svolti a tempo
determinato, in relazione alle medesime attivita' svolte
presso amministrazioni diverse da quella che procede
all'assunzione, purche' comprese tra gli Uffici speciali
per la ricostruzione e i predetti enti. Al personale con
contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto
presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del
31 dicembre 2022, un'attivita' lavorativa di almeno tre
anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni e'
riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti
disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai
predetti enti. Per tali procedure concorsuali, i relativi
bandi prevedono altresi' l'adeguata valorizzazione
dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti
con contratti di somministrazione e lavoro. L'Ente parco
nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente parco nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere
all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto
previsto al comma 3-septies, anche in deroga alla dotazione
organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013, nei limiti del
contingente massimo di unita' di personale indicato al
citato articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge n. 189 del 2016. Il personale assunto ai
sensi del presente comma non concorre al computo della
quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo
1999, n. 68.
Omissis.»
 
Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.