Gazzetta n. 278 del 28 novembre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 20 novembre 2023
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Lucca», registrata in qualita' di denominazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1845/2004 della Commissione del 22 ottobre 2004.


IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto in particolare l'art. 53, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, in particolare l'art. 6 cosi' come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti;
Visto il regolamento (CE) n. 1845/2004 della Commissione del 22 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 322 del 23 ottobre 2004, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Lucca»;
Vista la delibera regionale n. 1274 del 6 novembre 2023 della Regione Toscana, che ha ufficialmente riconosciuto la necessita' per l'annata 2023 di considerare parametri diversi da quelli stabiliti dal disciplinare di produzione relativamente agli acidi palmitico, oleico, linoleico e linolenico;
Considerato che, dalla relazione allegata al provvedimento della Regione Toscana, emerge con chiarezza che l'andamento climatico 2023 e' caratterizzato da medie termiche elevate che hanno comportato un anticipo dell'epoca di maturazione dei frutti e quindi della fase di raccolta con conseguente discostamento da quanto stabilito dal disciplinare di produzione in relazione ai valori dell'acido palmitico, palmitoleico, oleico, linoleico e linolenico;
Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 6 prevede dei valori relativi agli acidi palmitico, palmitoleico, oleico, linoleico e linolenico che se mantenuti impedirebbero la certificazione di gran parte del prodotto creando un grosso danno economico ai produttori;
Considerato che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche che definiscono la tipicita' dell'olio extravergine «Lucca» DOP, in quanto, dal punto di vista sensoriale tali variazioni non cambiano le percezioni organolettiche, i valori nutrizionali restano pressoche' gli stessi, e la lieve rettifica dei ranges oggetto della modifica non cambiano, sostanzialmente, gli elementi di tipicita' della denominazione «Lucca» DOP;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva DOP «Lucca» ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 cosi' come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Lucca» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Lucca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 291 del 13 dicembre 2004, e' modificato all'art. 6 nella parte relativa agli acidi palmitico, palmitoleico, oleico, linoleico e linolenico come di seguito riportato:
Art. 6.
acido palmitico 9-16%
acido palmitoleico 0,4-1,5%
acido oleico > 70
acido linoleico 5-10%
acido linolenico < 1%
Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l'annata olivicola 2023.
Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Lucca», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 20 novembre 2023

Il dirigente: Cafiero