Gazzetta n. 277 del 27 novembre 2023 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Accordo d'integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale - Comparto funzioni centrali.


In data 16 novembre 2023 alle ore 15,30 ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le organizzazioni e confederazioni rappresentative nel Comparto funzioni centrali nel triennio 2022-2024.
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato accordo d'integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale - Comparto funzioni centrali.

============================================================= |Per l'A.Ra.N.: il presidente - cons. Antonio Naddeo firmato| ============================================================= | Per le organizzazioni | Per le Confederazioni | | sindacali | sindacali | +=============================+=============================+ |FP CGIL firmato |CGIL firmato | +-----------------------------+-----------------------------+ |CISL FP firmato |CISL firmato | +-----------------------------+-----------------------------+ |UIL PA firmato |UIL firmato | +-----------------------------+-----------------------------+ |CONFSAL UNSA firmato |CONFSAL firmato | +-----------------------------+-----------------------------+ |USB PI firmato |USB firmato | +-----------------------------+-----------------------------+ |FLP firmato |CGS firmato | +-----------------------------+-----------------------------+ |CONFINTESA FP firmato |CONFINTESA firmato | +-----------------------------+-----------------------------+

 
Allegato Accordo d'integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di
costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il
personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la
definizione del relativo regolamento elettorale - Comparto funzioni
centrali

Premessa

Premesso che, in data 12 aprile 2022, in attuazione delle norme sull'elezione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale contenute nell'art. 42 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e' stato sottoscritto il nuovo Accordo collettivo nazionale quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;
Considerato che l'art. 2 (Ambito ed iniziativa per la costituzione) del predetto accordo quadro prevede che mediante appositi accordi di comparto e' possibile, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, apportare all'accordo stesso integrazioni e modifiche su aspetti specifici appositamente elencati al comma 3 del medesimo articolo;
Il presente accordo da' attuazione alla previsione del citato art. 2.

Art. 1.

Ambiti di costituzione delle RSU

Le RSU sono costituite, nell'ambito di ciascuna amministrazione, presso le articolazioni organizzative in atto individuate come sedi di contrattazione integrativa a livello di posto di lavoro. In particolare:
a. per le amministrazioni che occupano un numero di dipendenti non superiore a quindici unita', e' costituito un unico organismo di rappresentanza unitaria del personale;
b. per le amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a quindici unita' ed aventi sede unica, e' costituito un unico organismo di rappresentanza unitaria del personale;
c. per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a quindici unita' e con pluralita' di articolazioni delle sedi di lavoro, e' costituito un organismo di rappresentanza unitaria per ciascuna delle predette articolazioni individuate a seguito delle apposite procedure di mappatura come sedi di contrattazione collettiva integrativa a livello di posto di lavoro.

 
Art. 2.

Numero dei componenti

1. Il numero dei componenti delle RSU, con riferimento agli ambiti di costituzione delle rappresentanze unitarie di cui al precedente art. 1 (Ambiti di costituzione delle RSU), e' pari a:
un componente nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a quindici;
tre unita' nelle amministrazioni - o articolazioni organizzative - con un numero di dipendenti da sedici a cinquanta;
cinque componenti nelle amministrazioni - o articolazioni organizzative - con un numero di dipendenti da cinquantuno a cento;
sette componenti nelle amministrazioni - o articolazioni organizzative - con un numero di dipendenti da centouno a duecento;
2. Nelle amministrazioni che occupano da duecentouno a tremila dipendenti: sette componenti per i primi duecento dipendenti piu' tre componenti ogni ulteriori trecento dipendenti o frazione di trecento;
3. Nelle amministrazioni che occupano piu' di tremila dipendenti: trentasette componenti per i primi tremila dipendenti piu' tre componenti ogni ulteriori cinquecento dipendenti o frazione di cinquecento.

 
Art. 3.

Dipendenti operanti presso sedi estere

1. I dipendenti del Comparto funzioni centrali che operano presso le sedi estere diverse da quelle del MAECI di cui all'art. 14 dell'ACNQ del 12 aprile 2022 partecipano alle votazioni per la RSU dell'unita' di riferimento presso la Direzione generale della rispettiva amministrazione. A tal fine e' costituito apposito seggio presso l'ufficio consolare del Paese in cui insiste la sede di lavoro, che comunica l'esito dello scrutinio stesso alla commissione elettorale di riferimento appena terminate le operazioni di scrutinio.

 
Art. 4.

Clausola di salvaguardia

Qualora processi di riordino delle amministrazioni impattino sulla composizione delle RSU, le parti convengono di incontrarsi per provvedere all'adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi, al fine di garantire la rappresentanza al personale coinvolto anche attraverso nuove elezioni ove ritenuto necessario.

 
Art. 5.

Disapplicazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente accordo, sono abrogati i seguenti accordi:
a) Comparto ministeri - integrazione dell'accordo quadro stipulato in data 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 3 novembre 1998;
b) Comparto EPNE - accordo su integrazioni e modificazioni al CCNL quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 3 novembre 1998.