Gazzetta n. 276 del 25 novembre 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
DECRETO 26 settembre 2023 |
Modifiche dell'allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico delle attivita' produttive (SUAP). |
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IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
di concerto con
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto l'art. 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante «Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto in particolare l'art. 12, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ai sensi del quale l'allegato tecnico al medesimo decreto «individua le modalita' telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra i SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Eventuali modifiche all'allegato tecnico sono adottate con decreto dei Ministri della pubblica amministrazione e l'innovazione, dello sviluppo economico e per la semplificazione normativa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali»; Visto il decreto interministeriale 12 novembre 2021, recante «Modifica dell'allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico della attivita' produttive (SUAP)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 288 del 3 dicembre 2021; Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del citato decreto interministeriale 12 novembre 2021, ai sensi del quale «Entro duecentoquaranta giorni dall'approvazione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono approvate le specifiche tecniche di cui all'art. 5 dell'allegato 1 e i relativi tempi di attuazione, comunque non superiori ad un anno dalla data di pubblicazione»; Considerata peraltro la necessita' di prevedere un termine per l'attuazione delle specifiche tecniche superiore a quello previsto dal richiamato art. 2, comma 1, del citato decreto interministeriale 12 novembre 2021, in ragione delle criticita' tecniche rappresentate dagli enti territoriali in sede di Conferenza unificata; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», non ancora convertito, ove si dispone la modifica della denominazione del Ministero dello sviluppo economico, che acquisisce il nome di Ministero delle imprese e del made in Italy; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, recante «Nomina dei Sottosegretari di Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 263 del 10 novembre 2022; Visto l'art. 5 dell'allegato 1 al decreto interministeriale 12 novembre 2021, che individua le modalita' di definizione, approvazione e pubblicazione delle specifiche tecniche; Tenuto conto che il medesimo art. 5 dell'allegato 1 al decreto interministeriale 12 novembre 2021 prevede l'istituzione di un gruppo tecnico, preposto alla definizione delle specifiche tecniche di cui al comma 1 dello stesso articolo e dei tempi della loro attuazione; Preso atto della nota n. 308780 del 17 ottobre 2022, con cui l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), membro del gruppo tecnico con funzioni di coordinamento, ha trasmesso il documento «Specifiche tecniche» definito dal medesimo gruppo tecnico; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Viste le «Linee guida sull'interoperabilita' tecnica delle pubbliche amministrazioni» e le «Linee guida tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilita' tramite API dei sistemi informatici», adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale con determinazione n. 547 del 1° ottobre 2021; Viste le «Linee guida per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici» adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale con determinazione n. 407/2020, come successivamente aggiornate con determinazione n. 371/2021; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'Italia (PNRR), presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241; Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante «Approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia», notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21 del 14 luglio 2021; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto l'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del cui comma 1 e' istituito «Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (...) un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241»; Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, che prevede che «Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarita' degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalita' previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», adottato ai sensi dell'art. 7, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 229 del 24 settembre 2021; Vista in particolare la Missione M1, Componente C1, Sub-Investimento 2.2.3 «Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)» del PNRR; Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione, espresso con nota protocollo n. 658 del 24 luglio 2023; Sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha espresso il proprio parere favorevole con nota n. 490 del 3 febbraio 2023; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nella seduta del 6 settembre 2023;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) «decreto interministeriale»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione del 12 novembre 2021, recante «Modifica dell'allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico della attivita' produttive (SUAP)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 288 del 3 dicembre 2021; b) «SUAP»: lo sportello unico per le attivita' produttive istituito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; c) «gruppo tecnico»: il gruppo tecnico di cui all'art. 5, commi 3, 4 e 5, dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160; d) «AgID»: l'Agenzia per l'Italia digitale, istituita dall'art. 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; e) «Ministri»: il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la pubblica amministrazione; f) «Camere di commercio»: le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui all'art. 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»; g) «Unioncamere»: l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui all'art. 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»; h) «Catalogo»: il Catalogo del sistema informatico degli sportelli unici, di cui all'art. 11 dell'allegato tecnico al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. |
| Art. 2
Approvazione delle specifiche tecniche
1. In attuazione della disposizione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto interministeriale sono approvate le specifiche tecniche riportate nell'allegato «Specifiche tecniche» al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 2. Le specifiche tecniche, che individuano le modalita' telematiche per la comunicazione e il trasferimento dei dati tra il SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e sono attuate entro dodici mesi dalla comunicazione da parte di Unioncamere, per conto delle Camere di commercio, dell'operativita' del Catalogo. |
| Art. 3
Gruppo tecnico
1. In conformita' all'art. 2, comma 2, del decreto interministeriale, il gruppo tecnico provvede al costante aggiornamento delle specifiche tecniche di cui all'allegato al presente decreto, in conseguenza delle evoluzioni normative e tecnologiche e delle variazioni determinate da esigenze operative, stabilendone altresi' i tempi di attuazione non superiori ad un anno dalla data di pubblicazione. 1-bis. Oltre a quanto definito al comma 1, il gruppo tecnico provvede, altresi', al monitoraggio dell'attivita' di registrazione delle componenti informatiche front-office SUAP, back-office SUAP e enti terzi garantita dalla componente Catalogo del sistema informatico degli sportelli unici e, a tal fine, il soggetto gestore di cui all'art. 4, comma 1, presenta al gruppo tecnico, con cadenza semestrale, una reportistica inerente le richieste di registrazione pervenute e il relativo esito. 1-ter. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 1-bis, il gruppo tecnico puo' avvalersi di ulteriori soggetti in possesso di competenze su temi specifici. 2. Il gruppo tecnico si riunisce con cadenza almeno semestrale, su convocazione dell'AgID ovvero su richiesta di uno dei Ministri o di almeno due componenti. 3. Il gruppo tecnico opera per quattro anni e puo' essere prorogato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione. 4. Il gruppo tecnico provvede alle attivita' di cui al comma 1 del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I componenti il gruppo tecnico e gli ulteriori soggetti in possesso di competenze su temi specifici consultati ai sensi del comma 1-ter non percepiscono alcun emolumento, ne' alcuna indennita', ne' alcun gettone, ne' altro compenso comunque denominato. |
| Art. 4
Gestione e popolamento del Catalogo
1. Unioncamere, per conto delle Camere di commercio e per il tramite del gestore del sistema informativo nazionale di cui all'art. 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, realizza e gestisce la componente informatica del Catalogo nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'allegato al presente decreto. 2. Per quanto di rispettiva competenza, il Dipartimento della funzione pubblica e le amministrazioni coinvolte nei procedimenti amministrativi SUAP provvedono, sotto la propria responsabilita' e mantenendo la titolarita' dei contenuti inseriti, al popolamento iniziale e al successivo costante aggiornamento dei contenuti del Catalogo secondo quanto previsto nel capitolo 9 delle specifiche tecniche di cui all'allegato al presente decreto. 3. I nuovi contenuti del Catalogo e degli artefatti, parte integrante delle specifiche tecniche, sono subordinati, ove previsto, alla definizione di accordi o intese ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 4. In sede di popolamento iniziale del Catalogo, con riferimento alla modulistica standardizzata, restano validi gli accordi e le intese gia' adottati alla data di pubblicazione del presente decreto. |
| Art. 5
Disponibilita' e accessibilita' dei dati
1. Alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 4, comma 2, e' garantita, conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato al presente decreto, la disponibilita' dei dati del Catalogo e dei dati delle amministrazioni certificanti in termini di neutralita' tecnologica e funzionale, massima accessibilita' tecnologica e semantica, nel rispetto dei vincoli di sicurezza informatica e protezione dei dati personali, massima granularita', comunque non inferiore a quella con cui l'informazione o il dato sono stati acquisiti, assenza di vincoli, oneri o filtri di qualsivoglia natura. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 settembre 2023
Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo
Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1491
______ Avvertenza: L'allegato «Specifiche tecniche» del decreto e' consultabile al seguente link: https://www.mimit.gov.it/it/normativa/decreti-interministeriali/decre to-interministeriale-19-settembre-2023-suap-specifiche-tecniche |
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