Gazzetta n. 276 del 25 novembre 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
DECRETO 16 ottobre 2023 |
Condizioni, termini e modalita' per il riconoscimento di una priorita' nell'accesso a talune misure di sostegno alle imprese, in connessione all'esercizio dei poteri speciali previsti dal decreto-legge n. 21/2012 (cosiddetto golden power). |
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IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, recante «Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici» e, in particolare, l'art. 2 che introduce misure economiche connesse all'esercizio del golden power, disponendo, nello specifico: a) al comma 1, che, successivamente all'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il Ministero delle imprese e del made in Italy valuta, su istanza dell'impresa notificante, la sussistenza dei presupposti per l'accesso a misure di sostegno della capitalizzazione dell'impresa, idonee a consentire un rafforzamento patrimoniale, ai fini dell'accesso con priorita' al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attivita' di impresa, di cui all'art. 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche tenendo conto delle segnalazioni degli enti territoriali ai fini del mantenimento della continuita' operativa e dei livelli occupazionali nel loro territorio; b) al comma 2, che il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sempre su istanza dell'impresa notificante, puo', altresi', chiedere di valutare con priorita' la sussistenza dei presupposti per l'accesso agli interventi erogati dal patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'art. 27, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; c) al comma 3, che nei due anni successivi all'esercizio dei poteri speciali l'impresa e' ammessa a formulare istanza per l'accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l'innovazione; Visto, altresi', il comma 4, del predetto art. 2 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187 che, ai fini attuativi, demanda a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, la definizione dei criteri generali per l'effettuazione delle valutazioni di cui ai citati commi 1 e 2, nonche' i termini e le modalita' procedimentali per l'accesso alle misure di sostegno; Vista la disciplina in materia di poteri speciali riconosciuti al Governo prevista dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni» e successive modifiche e integrazioni; Visti, in particolare, gli obblighi di notifica e di informazione previsti, dal predetto decreto-legge n. 21 del 2012, con riferimento a specifiche delibere, atti ed operazioni dell'assemblea o degli organi di amministrazione delle imprese interessate dalla disciplina dei poteri speciali, nonche' con riferimento all'acquisizione di partecipazioni rilevanti nelle medesime imprese; Visti i provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni contenute nel citato decreto-legge n. 21 del 2012 e, in particolare: a) i decreti del Presidente della Repubblica n. 35 del 19 febbraio 2014 e n. 86, del 25 marzo 2014, adottati, rispettivamente, in attuazione dell'art. 1, comma 8, e dell'art. 2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, che definiscono, tra l'altro, all'art. 6 le procedure per l'esercizio dei poteri speciali e prevedono la comunicazione al notificante del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di esercizio dei poteri speciali, ad opera dell'Ufficio della Presidenza del Consiglio individuato ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a), dei medesimi decreti; b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2022, n. 133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2022, n. 211, recante «Regolamento recante disciplina delle attivita' di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, della prenotifica e misure di semplificazione dei procedimenti» che all'art. 2, comma 2, individua nel Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri l'Ufficio responsabile dell'attivita' di coordinamento per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali e al comma 3 del medesimo art. gli Uffici responsabili delle attivita' di competenza dei Ministeri coinvolti; Visto l'art. 43, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il «Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attivita' d'impresa»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2020, n. 309, modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 settembre 2022, recante «Definizione dei criteri e delle modalita' di gestione e di funzionamento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attivita' d'impresa», adottato in attuazione del comma 5 del predetto art. 43 del decreto-legge n. 34 del 2020; Visto l'art. 27, comma 1, del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha autorizzato CDP S.p.a. a costituire un patrimonio destinato denominato «Patrimonio rilancio» a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2021, n. 59, recante «Regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalita' degli investimenti del Patrimonio destinato», adottato in attuazione del comma 5 del predetto art. 27 del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa, in attuazione del quale e' stata dettata la disciplina dello strumento agevolativo dei «contratti di sviluppo»; Vista la vigente disciplina generale dei contratti di sviluppo, contenuta nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed e' destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, ivi inclusa la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2022, n. 37, recante «Ridefinizione delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal decreto 24 maggio 2017, in favore di progetti di ricerca e sviluppo, realizzati nell'ambito di accordi per l'innovazione, di rilevante impatto tecnologico e in grado di favorire percorsi di innovazione coerenti con gli obiettivi di sviluppo fissati dall'Unione europea»; Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Accordi per l'innovazione»: la misura per il sostegno di importanti progetti di ricerca, sviluppo e innovazione realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero delle imprese e del made in Italy con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti, operante nella cornice normativa del Fondo per la crescita sostenibile di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2022, n. 37; b) «Contratti di sviluppo»: la misura per il sostegno ai grandi investimenti produttivi nei settori industriale, turistico e della tutela ambientale, istituita ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23 e successive modifiche e integrazioni; c) «decreto-legge n. 21/2012»: il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni» e successive modifiche e integrazioni; d) «decreto-legge n. 187/2022»: il decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, recante «Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici»; e) «Fondo salvaguardia imprese»: il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attivita' di impresa istituito dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2020, n. 309 e successive modifiche e integrazioni; f) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy - Direzione generale per gli incentivi alle imprese; g) «Patrimonio rilancio»: il patrimonio destinato di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, disciplinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2021, n. 59; h) Soggetti gestori: i soggetti che svolgono attivita' di gestione relative alle misure richiamate dall'art. 2 del decreto-legge n. 187/2022, costituiti, in particolare dai seguenti soggetti: i. per il Fondo salvaguardia, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; ii. per il Patrimonio rilancio, da Cassa depositi e prestiti S.p.a.; iii. per i contratti di sviluppo, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; iv. per gli Accordi per l'innovazione, dal Ministero delle imprese e del made in Italy o dal soggetto del quale lo stesso si avvale per la gestione, sulla base di apposita convenzione, in qualita' di societa' in house o di soggetto selezionato sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure previste dal vigente codice degli appalti pubblici. |
| Art. 2
Ambito di applicazione e finalita'
1. Il presente decreto, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 187/2022, definisce le condizioni per il riconoscimento di una priorita' nell'accesso alle misure individuate dal medesimo art., in connessione all'esercizio dei poteri speciali previsti dal decreto-legge n. 21/2012. 2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto individua, in particolare, i criteri generali per l'effettuazione delle valutazioni funzionali all'accesso con priorita' al sostegno del Fondo salvaguardia e del Patrimonio rilancio, nonche' i termini e le modalita' procedimentali per il predetto accesso e per l'accesso con priorita' ai contratti di sviluppo e agli accordi per l'innovazione. 3. L'accesso alle misure indicate al comma 2 e', comunque, subordinato, con riferimento a ciascuna misura interessata, alla disponibilita' delle risorse finanziarie e all'effettiva apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso da parte della generalita' dei soggetti beneficiari. |
| Art. 3
Soggetti destinatari
1. Possono presentare istanza per l'accesso con priorita' alle misure previste dall'art. 2 le imprese che svolgono attivita' ovvero detengono uno o piu' attivi di rilevanza strategica per l'interesse nazionale negli ambiti disciplinati dal decreto-legge n. 21/2012, qualora, rispetto a delibere, atti od operazioni notificate ai sensi del citato decreto-legge n. 21/2012, siano stati applicati i poteri speciali di cui al medesimo decreto-legge. 2. Le imprese interessate, alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, ferma restando la valutazione degli ulteriori presupposti previsti per l'accesso con priorita' alle misure di cui all'art. 4, devono rispettare le seguenti condizioni: a) essere destinatarie di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge n. 21/2012, comunicato ai sensi delle procedure attuative del predetto decreto-legge; b) non essere state oggetto di sanzione amministrativa irrogata per l'inosservanza delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 21/2012. La predetta causa ostativa non si applica nel solo caso di ritiro in autotutela del provvedimento sanzionatorio; c) non avere promosso ne' avere intenzione di promuovere azioni giudiziali per la contestazione di atti di esercizio dei poteri speciali. A tal fine, l'impresa rende, in sede di istanza, specifiche attestazioni e dichiarazioni di impegno. L'eventuale successiva violazione dell'impegno assunto determina la revoca totale del sostegno ottenuto a valere sulle misure previste dall'art. 2 del decreto-legge n. 187/2022. 3. Per l'accesso alle misure previste dall'art. 2, le imprese di cui al comma 1 devono, comunque, essere in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di riferimento. |
| Art. 4
Accesso prioritario al Fondo salvaguardia imprese o al Patrimonio Rilancio
1. Ai fini dell'accesso con priorita' al sostegno del Fondo salvaguardia imprese, le imprese di cui all'art. 3 presentano al Ministero apposita istanza, completa delle dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, nonche' della documentazione utile alla valutazione dei presupposti previsti al comma 2, lettera b), del presente articolo. 2. Entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il Ministero provvede alla relativa valutazione, verificando: a) la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 3, commi 1 e 2; b) l'esigenza di interventi di rafforzamento patrimoniale, quale conseguenza, in termini di perdite o mancate opportunita' di sviluppo, dell'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge n. 21/2012. 3. Per la valutazione di cui al comma 2, il Ministero acquisisce dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualita' di ufficio responsabile delle attivita' di coordinamento individuato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2022, n. 133, la documentazione relativa alla procedura di esercizio dei poteri speciali all'impresa istante e ogni ulteriore elemento utile a consentire la predetta valutazione. 4. Nell'ambito delle attivita' di valutazione di cui al comma 2, il Ministero puo' avvalersi del supporto del soggetto gestore del Fondo salvaguardia imprese, ferma restando la successiva attivita' istruttoria svolta dallo stesso, ai sensi della disciplina agevolativa di riferimento, nel caso di presentazione della domanda di accesso alla predetta misura. La valutazione tiene conto di eventuali segnalazioni provenienti dalla struttura per la crisi di impresa del Ministero per le imprese e il made in Italy ovvero delle segnalazioni degli enti territoriali interessati, connesse alle esigenze di mantenimento della continuita' operativa e dei livelli occupazionali dei relativi territori. 5. In alternativa all'istanza di accesso prevista al comma 1, l'impresa interessata puo' presentare istanza diretta al riconoscimento della priorita' nell'ambito del Patrimonio rilancio. In tale evenienza, la predetta istanza e' presentata contestualmente al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze. Per tali istanze, ferma restando l'acquisizione della documentazione utile da parte del Ministero secondo le disposizioni di cui al comma 3, la valutazione degli elementi indicati al comma 2 e' effettuata dal Ministero di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi del supporto del Soggetto gestore del Patrimonio rilancio. Nell'ambito delle predette attivita' di valutazione, sono assunte le relative determinazioni e definiti i contenuti della comunicazione da trasmettere all'impresa ai sensi del successivo comma 6. Nel caso di esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 21/2012 mediante imposizioni di specifiche condizioni, l'impresa allega all'istanza una relazione con la relativa documentazione giustificativa che illustri le conseguenze economiche in termini di mancate opportunita' di sviluppo derivanti dall'esercizio dei poteri speciali e dalla quale si evinca che l'accesso agli interventi del Patrimonio rilancio non privi o riduca l'efficacia delle prescrizioni imposte. 6. Qualora, in esito alla valutazione delle istanze presentate ai sensi del comma 1 o del comma 5, sia riscontrata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti, il Ministero comunica all'impresa l'avvenuto riconoscimento della priorita', trasmettendo contestualmente la comunicazione al soggetto gestore della misura e, nel caso in cui la priorita' sia relativa al Patrimonio rilancio, anche al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai medesimi soggetti e', altresi', comunicato e trasmesso l'eventuale esito negativo della valutazione e il conseguente diniego dell'istanza. 7. Per effetto della priorita' riconosciuta ai sensi del presente art., la domanda di accesso al Fondo salvaguardia imprese o al Patrimonio rilancio, completa delle informazioni richieste dalla disciplina di riferimento e della dichiarazione resa dall'impresa di volersi avvalere del predetto riconoscimento, purche' presentata entro novanta giorni dalla data della comunicazione prevista al comma 6 o entro il diverso termine eventualmente ivi previsto, e' avviata ad istruttoria con priorita' rispetto all'ordine di norma applicato alle domande non ancora avviate all'istruttoria. Il riconoscimento della priorita', anche a seguito del positivo riscontro della sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui a comma 2 da parte del Soggetto gestore, non determina il maturare di alcuna pretesa ai fini dell'accesso alle misure ne' deroga alle condizioni stabilite dalla disciplina di riferimento. |
| Art. 5
Accesso con priorita' ai Contratti di sviluppo e agli Accordi per l'innovazione
1. Le imprese di cui all'art. 3, entro due anni dalla data di comunicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di esercizio dei poteri speciali, possono presentare domanda di agevolazione a valere sugli strumenti agevolativi dei contratti di sviluppo e degli Accordi per l'innovazione, corredata da una specifica istanza per l'accesso prioritario ai predetti strumenti e delle dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2. L'istanza per l'accesso prioritario e' trasmessa contestualmente al Ministero, al fine delle acquisizioni documentali previste dall'art. 4, comma 3. 2. Il soggetto gestore, ricevuta l'istanza di accesso prioritario e la relativa documentazione, verificatane la relativa completezza e l'idoneita' a dimostrare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, procede all'istruttoria della domanda di agevolazione, ai sensi della disciplina agevolativa di riferimento, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4. 3. Ai fini dell'accesso prioritario allo strumento dei contratti di sviluppo, le imprese che hanno presentato l'istanza di cui al comma 1 sono valutate con priorita' rispetto all'ordine di norma applicato alle domande non ancora avviate all'istruttoria, senza pregiudizio per quelle sottoposte al vaglio istruttorio. 4. Con riferimento agli Accordi per l'innovazione, la domanda di agevolazione presentata ai sensi del comma 1 determina, nell'ambito dello sportello agevolativo di riferimento, priorita' nell'ammissione all'istruttoria in deroga ai criteri di norma applicati. 5. L'istruttoria prioritaria dell'istanza, operata ai sensi dei commi 3 e 4, non comporta, in ogni caso, alcuna deroga alle condizioni stabilite dalla normativa di riferimento per la concessione delle agevolazioni richieste. 6. Per le finalita' di cui al presente art., le procedure informatiche in uso per i contratti di sviluppo e gli Accordi per l'innovazione sono adeguate al fine di consentire la corretta gestione dell'istanza. |
| Art. 6
Disposizioni finali
1. La presentazione, da parte dell'impresa interessata, dell'istanza di cui all'art. 4, in vista dell'accesso con priorita' al Fondo salvaguardia imprese o al Patrimonio rilancio e le comunicazioni relative al procedimento per il riconoscimento della priorita' o il diniego dell'istanza previste dal medesimo art. avvengono mediante posta elettronica certificata. le istanze di accesso prioritario ai Contratti di sviluppo e agli Accordi per l'innovazione sono presentate contestualmente alla domanda di accesso alle agevolazioni dei predetti strumenti e le pertinenti comunicazioni avvengono con le modalita' previste dalla relativa disciplina. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 ottobre 2023
Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1511 |
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