Gazzetta n. 275 del 24 novembre 2023 (vai al sommario)
LEGGE 24 novembre 2023, n. 168
Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Rafforzamento delle misure in tema
di ammonimento e di informazione alle vittime

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: « 581 » fino a: « consumato o tentato » sono sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati » e, al secondo periodo, dopo le parole: « non episodici » sono inserite le seguenti: « o commessi in presenza di minorenni »;
b) al comma 5, le parole: « 581 e 582 del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale »;
c) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
« 5-ter. I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo e dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, possono essere revocati su istanza dell'ammonito, non prima che siano decorsi tre anni dalla loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero presso gli enti di cui al comma 5-bis e tenuto conto dei relativi esiti.
5-quater. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto e' commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto gia' ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa e' diversa da quella per la cui tutela e' stato gia' adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.
5-quinquies. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, primo comma, 610, 612, secondo comma, nell'ipotesi di minaccia grave, 612-bis, 612-ter, 614, primo e secondo comma, e 635 del codice penale quando il fatto e' commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto gia' ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa e' diversa da quella per la cui tutela e' stato gia' adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo ».
2. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e' inserito il seguente:
« Art. 3.1 (Particolari tutele per le vittime di violenza domestica). - 1. L'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne da' comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, puo' adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa ».
3. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) al comma 1, le parole: « il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale »;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
« 3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale sono aumentate se il fatto e' commesso da soggetto gia' ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa e' diversa da quella per la cui tutela e' stato gia' adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo »;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
« 4. Si procede d'ufficio per i delitti previsti dagli articoli 612-bis e 612-ter quando il fatto e' commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa e' diversa da quella per la cui tutela e' stato gia' adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo »;
b) all'articolo 11, comma 1, dopo la parola: « 572, » sono inserite le seguenti: « 575, nell'ipotesi di delitto tentato, 583-quinquies, » e le parole: « 609-octies o 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « 609-octies, 612-bis o 612-ter del codice penale ».

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto
2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e
per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema
di protezione civile e di commissariamento delle province),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,
n. 119, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Misura di prevenzione per condotte di violenza
domestica). - 1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia
segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba
ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581,
582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635,
consumati o tentati, del codice penale, nell'ambito di
violenza domestica, il questore, anche in assenza di
querela, puo' procedere, assunte le informazioni necessarie
da parte degli organi investigativi e sentite le persone
informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto.
Ai fini del presente articolo si intendono per violenza
domestica uno o piu' atti, gravi ovvero non episodici o
commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica,
sessuale, psicologica o economica che si verificano
all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra
persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di
matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente
dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia
condiviso la stessa residenza con la vittima.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio
2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto.
Il questore puo' richiedere al prefetto del luogo di
residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione
della misura della sospensione della patente di guida per
un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la
sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo
218 del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non da' luogo alla
sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto
delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti
che le esigenze lavorative dell'interessato non possono
essere garantite con il rilascio del permesso di cui
all'articolo 218, comma 2, del citato decreto legislativo
n. 285 del 1992.
3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della
pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel
Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge
1° aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un'analisi
criminologica della violenza di genere , comprendente il
monitoraggio sulla fattibilita' tecnica dell'impiego dei
mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di
controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di
procedura penale, che costituisce un'autonoma sezione della
relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113
della predetta legge n. 121 del 1981.
4. In ogni atto del procedimento per l'adozione
dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le
generalita' del segnalante, salvo che la segnalazione
risulti manifestamente infondata. La segnalazione e'
utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento.
5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11 del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano
altresi' applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine,
i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono
dalla vittima notizia dei reati di cui agli 581, 582, 610,
612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale nell'ambito
della violenza domestica di cui al comma 1 del presente
articolo.
5-bis. Quando il questore procede all'ammonimento ai
sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009,
n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile
2009, n. 38, come modificato dal presente decreto, e del
presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto
circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i
consultori familiari, i servizi di salute mentale e i
servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di
cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei
confronti degli autori di violenza domestica o di genere.
5-ter. I provvedimenti emessi ai sensi del presente
articolo e dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio
2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2009, n. 38, possono essere revocati su istanza
dell'ammonito, non prima che siano decorsi tre anni dalla
loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad
appositi percorsi di recupero presso gli enti di cui al
comma 5-bis e tenuto conto dei relativi esiti.
5-quater. Le pene per i reati di cui agli articoli 581,
582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635
del codice penale sono aumentate se il fatto e' commesso,
nell'ambito di violenza domestica, da soggetto gia'
ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la
persona offesa e' diversa da quella per la cui tutela e'
stato gia' adottato l'ammonimento previsto dal presente
articolo.
5-quinquies. Si procede d'ufficio per i reati previsti
dagli articoli 581, 582, primo comma, 610, 612, secondo
comma, nell'ipotesi di minaccia grave, 612-bis, 612-ter,
614, primo e secondo comma, e 635 del codice penale quando
il fatto e' commesso, nell'ambito di violenza domestica, da
soggetto gia' ammonito ai sensi del presente articolo,
anche se la persona offesa e' diversa da quella per la cui
tutela e' stato gia' adottato l'ammonimento previsto dal
presente articolo.».
- Si riportano gli articoli 8 e 11 del decreto-legge 23
febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di
sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale,
nonche' in tema di atti persecutori), convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come
modificati dalla presente legge:
«Art. 8 (Ammonimento). - 1. Fino a quando non e'
proposta querela per i reati di cui agli articoli 612-bis e
612-ter del codice penale, la persona offesa puo' esporre i
fatti all'autorita' di pubblica sicurezza avanzando
richiesta al questore di ammonimento nei confronti
dell'autore della condotta. La richiesta e' trasmessa senza
ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni
dagli organi investigativi e sentite le persone informate
dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce
oralmente il soggetto nei cui confronti e' stato richiesto
il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta
conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del
processo verbale e' rilasciata al richiedente l'ammonimento
e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti
in materia di armi e munizioni.
3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 612-bis e
612-ter del codice penale sono aumentate se il fatto e'
commesso da soggetto gia' ammonito ai sensi del presente
articolo, anche se la persona offesa e' diversa da quella
per la cui tutela e' stato gia' adottato l'ammonimento
previsto dal presente articolo.
4. Si procede d'ufficio per i delitti previsti dagli
articoli 612-bis e 612-ter quando il fatto e' commesso da
soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, anche se
la persona offesa e' diversa da quella per la cui tutela e'
stato gia' adottato l'ammonimento previsto dal presente
articolo.».
«Art. 11 (Misure a sostegno delle vittime del reato di
atti persecutori). - 1. Le forze dell'ordine, i presidi
sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla
vittima notizia del reato di cui agli articoli 572, 575,
nell'ipotesi di delitto tentato, 583-quinquies, 600,
600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale
pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,
600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies, 612-bis o 612-ter del codice
penale, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa
tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza
presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di
residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi
sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in
contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne
faccia espressamente richiesta.».
 
Art. 2

Potenziamento delle misure di prevenzione

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies e 609-bis del medesimo codice »;
b) all'articolo 6:
1) al comma 3-bis, le parole: « la disponibilita' dei relativi dispositivi » sono sostituite dalle seguenti: « la relativa fattibilita' tecnica »;
2) dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
« 3-ter. Quando la sorveglianza speciale e' applicata ai soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), gli obblighi e le prescrizioni di cui al comma 3-bis sono disposti, con il consenso dell'interessato e accertata la relativa fattibilita' tecnica, con le particolari modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalita' di controllo anzidette, la durata della misura non puo' essere inferiore a tre anni e il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. In caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, la durata della sorveglianza speciale, applicata con le modalita' di controllo di cui al secondo periodo, non puo' essere inferiore a quattro anni. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica dell'applicazione delle predette modalita' di controllo, il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo »;
c) all'articolo 8, comma 5:
1) le parole: « agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter), » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 1, comma 1, lettera c), »;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), il tribunale impone il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e l'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al periodo precedente sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il tribunale prescrive le relative modalita' e puo' imporre ulteriori limitazioni »;
d) all'articolo 9, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Se la proposta della sorveglianza speciale riguarda i soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), e sussistono motivi di particolare gravita', il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 7, puo' disporre la temporanea applicazione, con le particolari modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale, previo accertamento della relativa fattibilita' tecnica, del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalita' di controllo anzidette o l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica delle citate modalita' di controllo, il presidente del tribunale impone all'interessato, in via provvisoria, di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al secondo periodo sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il presidente del tribunale prescrive le relative modalita' e puo' imporre ulteriori limitazioni »;
e) all'articolo 75-bis, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
« 1-bis. Il contravventore ai divieti, agli obblighi e alle prescrizioni conseguenti all'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, comma 2, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni; l'arresto e' consentito anche fuori dei casi di flagranza ».
2. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo le parole: « violenza di genere » sono inserite le seguenti: «, comprendente il monitoraggio sulla fattibilita' tecnica dell'impiego dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, ».

Note all'art. 2:
- Si riportano gli articoli 4, 6, 8, 9 e 75-bis del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136), come modificati dalla presente legge:
«Art. 4 (Soggetti destinatari). - 1. I provvedimenti
previsti dal presente capo si applicano:
a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di
cui all'articolo 416-bis c.p.;
b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti
dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice
penale;
c) ai soggetti di cui all'articolo 1;
d) agli indiziati di uno dei reati previsti
dall'articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura
penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente,
pongano in essere atti preparatori, obiettivamente
rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire
l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei
reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del
codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438,
439, 605 e 630 dello stesso codice, nonche' alla
commissione dei reati con finalita' di terrorismo anche
internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in
territorio estero a sostegno di un'organizzazione che
persegue le finalita' terroristiche di cui all'articolo
270-sexies del codice penale;
e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni
politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n.
645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il
comportamento successivo, che continuino a svolgere una
attivita' analoga a quella precedente;
f) a coloro che compiano atti preparatori,
obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla
ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo
1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con
l'esaltazione o la pratica della violenza;
g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed
f), siano stati condannati per il delitto di cui
all'articolo 421-bis del codice penale o per uno dei
delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e
negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n.
497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi,
per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a
commettere un reato della stessa specie col fine indicato
alla lettera d);
h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei
reati indicati nelle lettere precedenti. E' finanziatore
colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni,
conoscendo lo scopo cui sono destinati;
i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o
persone che hanno preso parte attiva, in piu' occasioni,
alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della
legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonche' alle persone che,
per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla
base della partecipazione in piu' occasioni alle medesime
manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei
loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo,
che sono dediti alla commissione di reati che mettono in
pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero
l'incolumita' delle persone in occasione o a causa dello
svolgimento di manifestazioni sportive;
i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui
all'articolo 640-bis o del delitto di cui all'articolo 416
del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno
dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316,
316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322 e 322-bis del medesimo codice;
i-ter) ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli
articoli 572 e 612-bis del codice penale o dei delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle
ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma,
numero 1, e secondo comma, 583-quinquies e 609-bis del
medesimo codice.».
«Art. 6 (Tipologia delle misure e loro presupposti). -
1. Alle persone indicate nell'articolo 4, quando siano
pericolose per la sicurezza pubblica, puo' essere
applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la
misura di prevenzione della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza.
2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
a) e b), alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto,
ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di
soggiorno in uno o piu' comuni, diversi da quelli di
residenza o di dimora abituale, o in una o piu' regioni.
3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non
sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica
puo' essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di
residenza o di dimora abituale.
3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica,
gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza
speciale possono essere disposti, con il consenso
dell'interessato ed accertata la relativa fattibilita'
tecnica, anche con le modalita' di controllo previste
all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.
3-ter. Quando la sorveglianza speciale e' applicata ai
soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma
1, lettera i-ter), gli obblighi e le prescrizioni di cui al
comma 3-bis sono disposti, con il consenso dell'interessato
e accertata la relativa fattibilita' tecnica, con le
particolari modalita' di controllo previste dall'articolo
275-bis del codice di procedura penale. Qualora
l'interessato neghi il consenso all'adozione delle
modalita' di controllo anzidette, la durata della misura
non puo' essere inferiore a tre anni e il tribunale
prescrive all'interessato di presentarsi all'autorita' di
pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e
negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per
tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto
o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del
presente articolo. In caso di manomissione dei mezzi
elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di
cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, la
durata della sorveglianza speciale, applicata con le
modalita' di controllo di cui al secondo periodo, non puo'
essere inferiore a quattro anni. Qualora l'organo delegato
per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica
dell'applicazione delle predette modalita' di controllo, il
tribunale prescrive all'interessato di presentarsi
all'autorita' di pubblica sicurezza preposta alla
sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza
almeno bisettimanale, per tutta la durata della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone,
salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di
soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo.».
«Art. 8 (Decisione). - 1. Il provvedimento del
tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione
che non puo' essere inferiore ad un anno ne' superiore a
cinque.
2. Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6, nel
provvedimento sono determinate le prescrizioni che la
persona sottoposta a tale misura deve osservare.
3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella
della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si
tratti di persona indiziata di vivere con il provento di
reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo
termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria
dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorita'
di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza
preventivo avviso all'autorita' medesima.
4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di
rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora
senza preventivo avviso all'autorita' locale di pubblica
sicurezza; prescrive, altresi', di non associarsi
abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono
sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non
accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico
trattenimento, anche in determinate fasce orarie, di non
rincasare la sera piu' tardi e di non uscire la mattina
piu' presto di una data ora e senza comprovata necessita'
e, comunque, senza averne data tempestiva notizia
all'autorita' locale di pubblica sicurezza, di non detenere
e non portare armi, di non partecipare a pubbliche
riunioni.
5. Inoltre, puo' imporre tutte le prescrizioni che
ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa
sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno
o piu' comuni o in una o piu' regioni, ovvero, con
riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi,
frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare
protezione o da minori. Con riferimento ai soggetti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), il tribunale
impone il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi,
frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare
protezione, e l'obbligo di mantenere una determinata
distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi
e da tali persone. Quando la frequentazione dei luoghi di
cui al periodo precedente sia necessaria per motivi di
lavoro o per altre comprovate esigenze, il tribunale
prescrive le relative modalita' e puo' imporre ulteriori
limitazioni.
6. Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di
soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o
del divieto di soggiorno, puo' essere inoltre prescritto:
1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza
preventivo avviso all'autorita' preposta alla sorveglianza;
2) di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza
preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni
chiamata di essa.
7. Alle persone di cui al comma 6 e' consegnata una
carta di permanenza da portare con se' e da esibire ad ogni
richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
8. Il provvedimento e' comunicato al procuratore della
Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di
appello ed all'interessato e al suo difensore.».
«Art. 9 (Provvedimenti d'urgenza). - 1. Se la proposta
riguarda la misura della sorveglianza speciale con
l'obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del
tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di
cui all'articolo 7, puo' disporre il temporaneo ritiro del
passaporto e la sospensione della validita' ai fini
dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.
2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare
gravita', puo' altresi' disporre che alla persona
denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo o il
divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta
esecutiva la misura di prevenzione. Se la proposta della
sorveglianza speciale riguarda i soggetti indiziati dei
delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), e
sussistono motivi di particolare gravita', il presidente
del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento
di cui all'articolo 7, puo' disporre la temporanea
applicazione, con le particolari modalita' di controllo
previste dall'articolo 275-bis del codice di procedura
penale, previo accertamento della relativa fattibilita'
tecnica, del divieto di avvicinarsi alle persone cui
occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse
abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una
determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da
tali luoghi e da tali persone, fino a quando non sia
divenuta esecutiva la misura di prevenzione della
sorveglianza speciale. Qualora l'interessato neghi il
consenso all'adozione delle modalita' di controllo
anzidette o l'organo delegato per l'esecuzione accerti la
non fattibilita' tecnica delle citate modalita' di
controllo, il presidente del tribunale impone
all'interessato, in via provvisoria, di presentarsi
all'autorita' di pubblica sicurezza preposta alla
sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza
almeno bisettimanale, fino a quando non sia divenuta
esecutiva la misura di prevenzione. Quando la
frequentazione dei luoghi di cui al secondo periodo sia
necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate
esigenze, il presidente del tribunale prescrive le relative
modalita' e puo' imporre ulteriori limitazioni.
2-bis. Nei casi di necessita' e urgenza, il Questore,
all'atto della presentazione della proposta di applicazione
delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e
dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di
dimora abituale nei confronti delle persone di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera d), puo' disporre il
temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della
validita' ai fini dell'espatrio di ogni altro documento
equipollente. Il temporaneo ritiro del passaporto e la
sospensione della validita' ai fini dell'espatrio di ogni
altro documento equipollente sono comunicati immediatamente
al procuratore della Repubblica presso il tribunale del
capoluogo del distretto ove dimora la persona, il quale, se
non ritiene di disporne la cessazione, ne richiede la
convalida, entro quarantotto ore, al presidente del
tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona
dimora che provvede nelle successive quarantotto ore con le
modalita' di cui al comma 1. Il ritiro del passaporto e la
sospensione della validita' ai fini dell'espatrio di ogni
altro documento equipollente cessano di avere effetto se la
convalida non interviene nelle novantasei ore successive
alla loro adozione.».
«Art. 75-bis (Violazione delle misure imposte con
provvedimenti d'urgenza). - 1. Il contravventore al divieto
di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di
cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 9 e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni.
1-bis. Il contravventore ai divieti, agli obblighi e
alle prescrizioni conseguenti all'applicazione delle misure
di cui all'articolo 9, comma 2, e' punito con la reclusione
da uno a cinque anni; l'arresto e' consentito anche fuori
dei casi di flagranza.».
- Per l'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93, si veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 3

Misure in materia di formazione dei ruoli
di udienza e trattazione dei processi

1. Al fine di assicurare priorita' nella trattazione dei processi, all'articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la lettera a-bis) e' sostituita dalla seguente:
« a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 387-bis, 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale ».

Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 132-bis delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 132-bis (Formazione dei ruoli di udienza e
trattazione dei processi). - 1. Nella formazione dei ruoli
di udienza e nella trattazione dei processi e' assicurata
la priorita' assoluta:
a) ai processi relativi ai delitti di cui
all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai
delitti di criminalita' organizzata, anche terroristica;
a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 387-bis,
558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli
articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo
comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies, 593-ter,
da 609-bis a 609-octies, 612-bis, 612-ter e 613, terzo
comma, del codice penale;
a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli
articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in
presenza delle circostanze di cui agli articoli 52,
secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del
codice penale;
b) ai processi relativi ai delitti commessi in
violazione delle norme relative alla prevenzione degli
infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia
di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
nonche' ai delitti puniti con la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a quattro anni;
c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche
per reato diverso da quello per cui si procede;
d) ai processi nei quali l'imputato e' stato
sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto,
ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la
cui efficacia sia cessata;
e) ai processi nei quali e' contestata la recidiva,
ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;
f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo
e con giudizio immediato;
f-bis) ai processi relativi ai delitti di cui agli
articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis
del codice penale;
f-bis) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati
in funzione della confisca di cui all'articolo 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e
successive modificazioni.
2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i
provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la
rapida definizione dei processi per i quali e' prevista la
trattazione prioritaria.».
 
Art. 4

Trattazione spedita degli affari
nella fase cautelare

1. Nei casi indicati dall'articolo 132-bis, comma 1, lettera a-bis), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituita dall'articolo 3 della presente legge, e' assicurata priorita' anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.
2. I dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali e' prevista la trattazione prioritaria.

Note all'art. 4:
- Per l'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
si veda nelle note all'art. 3.
 
Art. 5

Disposizioni in materia di attribuzioni
del Procuratore della Repubblica

1. Al fine di favorire la specializzazione nella trattazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica, all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di delega, uno o piu' procuratori aggiunti o uno o piu' magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica ».

Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 20
febbraio 2006, n. 106 (Disposizioni in materia di
riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della L. 25
luglio 2005, n. 150), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Attribuzioni del procuratore della
Repubblica). - 1. Il procuratore della Repubblica, quale
preposto all'ufficio del pubblico ministero, e' titolare
esclusivo dell'azione penale e la esercita nei modi e nei
termini fissati dalla legge.
2. Il procuratore della Repubblica assicura il
corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione
penale, l'osservanza delle disposizioni relative
all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle
norme sul giusto processo da parte del suo ufficio.
3. Il procuratore della Repubblica puo' designare, tra
i procuratori aggiunti, il vicario, il quale esercita le
medesime funzioni del procuratore della Repubblica per il
caso in cui sia assente o impedito ovvero l'incarico sia
rimasto vacante.
4. Il procuratore della Repubblica puo' delegare ad uno
o piu' procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o piu'
magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori
di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di
procedimenti ovvero ad ambiti di attivita' dell'ufficio che
necessitano di uniforme indirizzo. In caso di delega, uno o
piu' procuratori aggiunti o uno o piu' magistrati sono
sempre specificamente individuati per la cura degli affari
in materia di violenza contro le donne e domestica.
5. Nella designazione di cui al comma 3 e nella
attribuzione della delega di cui al comma 4, il procuratore
della Repubblica puo' stabilire, in via generale ovvero con
singoli atti, i criteri ai quali i procuratori aggiunti ed
i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio
delle funzioni vicarie o della delega.
6. Il procuratore della Repubblica predispone, in
conformita' ai principi generali definiti dal Consiglio
superiore della magistratura, il progetto organizzativo
dell'ufficio, con il quale determina:
a) le misure organizzative finalizzate a garantire
l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo
conto dei criteri di priorita' di cui alla lettera b);
b) i criteri di priorita' finalizzati a selezionare
le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto
alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali
indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero
degli affari da trattare, della specifica realta' criminale
e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse
tecnologiche, umane e finanziarie disponibili;
c) i compiti di coordinamento e di direzione dei
procuratori aggiunti;
d) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei
procedimenti e le tipologie di reato per le quali i
meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di natura
automatica;
e) i criteri e le modalita' di revoca
dell'assegnazione dei procedimenti;
f) i criteri per l'individuazione del procuratore
aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario,
ai sensi del comma 3;
g) i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilita' di
risorse umane sia tale da non consentirne la costituzione,
e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori a
tali gruppi, che devono valorizzare il buon funzionamento
dell'ufficio e le attitudini dei magistrati, nel rispetto
della disciplina della permanenza temporanea nelle
funzioni, fermo restando che ai componenti dei medesimi
gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.
7. Il progetto organizzativo dell'ufficio e' adottato
ogni quattro anni, sentiti il dirigente dell'ufficio
giudicante corrispondente e il presidente del consiglio
dell'ordine degli avvocati, ed e' approvato dal Consiglio
superiore della magistratura, previo parere del consiglio
giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate
dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11
della legge 24 marzo 1958, n. 195. Decorso il quadriennio,
l'efficacia del progetto e' prorogata fino a che non
sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalita' di cui al
primo periodo, il progetto organizzativo puo' essere
variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze
dell'ufficio.».
 
Art. 6

Iniziative formative in materia di contrasto della
violenza sulle donne e della violenza domestica

1. In conformita' agli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' politica delegata per le pari opportunita', anche con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, sentita l'assemblea dell'Osservatorio stesso, fermo restando quanto previsto in materia di formazione degli operatori di polizia dall'articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69, predispone apposite linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.
2. Nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono inserite iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

Note all'art. 6:
- La legge 27 giugno 2013, n. 77, recante: «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti
delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11
maggio 2011», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1°
luglio 2013, n. 152.
- Si riporta l'articolo 5 della legge 19 luglio 2019,
n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura
penale e altre disposizioni in materia di tutela delle
vittime di violenza domestica e di genere):
«Art. 5 (Formazione degli operatori di polizia). - 1.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri
e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i
rispettivi istituti di formazione specifici corsi destinati
al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e
di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al
perseguimento dei reati di cui agli articoli 1, 2 e 3 o che
interviene nel trattamento penitenziario delle persone per
essi condannate. La frequenza dei corsi e' obbligatoria per
il personale individuato dall'amministrazione di
appartenenza.
2. Al fine di assicurare l'omogeneita' dei corsi di cui
al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno,
della giustizia e della difesa.».
- Si riporta l'articolo 5 del decreto legislativo 30
gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore
della magistratura, nonche' disposizioni in tema di
tirocinio e formazione degli uditori giudiziari,
aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25
luglio 2005, n. 150):
«Art. 5 (Composizione e funzioni). - 1. Il comitato
direttivo e' composto da dodici membri.
2. Il comitato direttivo adotta e modifica lo statuto e
i regolamenti interni; cura la tenuta dell'albo dei
docenti; adotta e modifica, tenuto conto delle linee
programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore
della magistratura e dal Ministro della giustizia, il
programma annuale dell'attivita' didattica; approva la
relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia
e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i
docenti delle singole sessioni formative, determina i
criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede
alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di
settore l'incarico di curare ambiti specifici di attivita';
nomina il segretario generale e il vice segretario
generale; vigila sul corretto andamento della Scuola;
approva il bilancio di previsione e il bilancio
consuntivo.».
 
Art. 7

Termini per la valutazione
delle esigenze cautelari

1. Dopo l'articolo 362 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
« Art. 362-bis (Misure urgenti di protezione della persona offesa). - 1. Qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575, nell'ipotesi di delitto tentato, o per i delitti di cui agli articoli 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-bis, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che e' legata o e' stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari.
2. In ogni caso, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari.
3. Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza da adottare entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria ».
 
Art. 8

Rilevazione dei termini

1. All'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello acquisisce ogni tre mesi dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale ».

Note all'art. 8:
- Si riporta l'articolo 127 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 127 (Comunicazione delle notizie di reato al
procuratore generale). - 1. La segreteria del pubblico
ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale
presso la corte di appello i dati di cui al comma 3
relativi ai procedimenti di seguito indicati, da
raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi:
a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non
ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle
indagini preliminari, ne' ha esercitato l'azione penale o
richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti
dall'articolo 407-bis, comma 2, del codice;
b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non
ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini
di cui all'articolo 415-ter, comma 3, primo e secondo
periodo, del codice;
c) procedimenti, diversi da quelli indicati alle
lettere a) e b), nei quali il pubblico ministero non ha
esercitato l'azione penale, ne' richiesto l'archiviazione,
entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, e
415-ter, comma 3, quarto periodo, del codice.
1-bis. Il procuratore generale presso la corte di
appello acquisisce ogni tre mesi dalle procure della
Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini
relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis del
codice di procedura penale e invia al procuratore generale
presso la Corte di cassazione una relazione almeno
semestrale.
2. Per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1,
lettera a), e' specificato se il pubblico ministero ha
formulato la richiesta di differimento di cui al comma
5-bis dell'articolo 415-bis del codice e, in caso
affermativo, se il procuratore generale ha provveduto sulla
richiesta e con quale esito.
3. Per ciascuno dei procedimenti indicati al comma 1,
la segreteria del pubblico ministero comunica:
a) le generalita' della persona sottoposta alle
indagini o quanto altro valga a identificarla;
b) il luogo di residenza, dimora o domicilio della
persona sottoposta alle indagini;
c) le generalita' della persona offesa o quanto altro
valga a identificarla;
d) il luogo di residenza, dimora o domicilio della
persona offesa;
e) i nominativi dei difensori della persona
sottoposta alle indagini e della persona offesa e i
relativi recapiti;
f) il reato per cui si procede, con indicazione delle
norme di legge che si assumono violate, nonche', se
risultano, la data e il luogo del fatto.».
 
Art. 9

Modifiche relative agli effetti della violazione degli
ordini di protezione contro gli abusi familiari

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 387-bis:
1) dopo le parole: « tre anni » sono aggiunte le seguenti: « e sei mesi »;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
« La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio »;
b) all'articolo 388, secondo comma, le parole da: « l'ordine di protezione » fino a: « ancora » sono soppresse.

Note all'art. 9:
- Si riportano gli articoli 387-bis e 388 del codice
penale, come modificati dalla presente legge:
«Art. 387-bis (Violazione dei provvedimenti di
allontanamento dalla casa familiare e del divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).
- Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli
obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che
applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e
282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui
all'articolo 384-bis del medesimo codice e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi.
La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di
protezione previsto dall'articolo 342-ter, primo comma, del
codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto
assunto nel procedimento di separazione personale dei
coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio.».
«Art. 388 (Mancata esecuzione dolosa di un
provvedimento del giudice). - Chiunque, per sottrarsi
all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento
dell'autorita' giudiziaria, o dei quali e' in corso
l'accertamento dinanzi all'autorita' giudiziaria stessa,
compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o
fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti
fraudolenti, e' punito, qualora non ottemperi
all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la
reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a
euro 1.032.
La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di
un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo
o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di
altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a
difesa della proprieta', del possesso o del credito.
La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di
un provvedimento del giudice che prescriva misure
inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprieta'
industriale.
E' altresi' punito con la pena prevista al primo comma
chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per espresso
provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che
riguardino diritti di proprieta' industriale, viola il
relativo ordine.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o
deteriora una cosa di sua proprieta' sottoposta a
pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo
e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa
fino a euro 309.
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la
multa da euro 30 a euro 309 se il fatto e' commesso dal
proprietario su una cosa affidata alla sua custodia, e la
reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51
a euro 516 se il fatto e' commesso dal custode al solo
scopo di favorire il proprietario della cosa.
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero
a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente
rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio e' punito
con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a
euro 516.
La pena di cui al settimo comma si applica al debitore
o all'amministratore, direttore generale o liquidatore
della societa' debitrice che, invitato dall'ufficiale
giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili,
omette di rispondere nel termine di quindici giorni o
effettua una falsa dichiarazione.
Il colpevole e' punito a querela della persona
offesa.».
 
Art. 10

Arresto in flagranza differita

1. Dopo l'articolo 382 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
« Art. 382-bis (Arresto in flagranza differita). - 1. Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto ».
 
Art. 11

Disposizioni in materia di allontanamento
d'urgenza dalla casa familiare

1. All'articolo 384-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
« 2-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 384, anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di cui agli articoli 387-bis, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 612-bis del codice penale o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrita' fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.
2-ter. Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto di cui al comma 2-bis, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza e' stato eseguito.
2-quater. Il giudice fissa l'udienza di convalida al piu' presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al difensore.
2-quinquies. Il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 2-ter.
2-sexies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo ».

Note all'art. 11:
- Si riporta l'articolo 384-bis del codice di procedura
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 384-bis (Allontanamento d'urgenza dalla casa
familiare). - 1. Gli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria hanno facolta' di disporre, previa
autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa
oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica,
l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il
divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati
dalla persona offesa, nei confronti di chi e' colto in
flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6,
ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte
criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed
attuale pericolo la vita o l'integrita' fisica o psichica
della persona offesa. La polizia giudiziaria provvede senza
ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione
previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio
2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.
2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni
di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si
osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3.
Della dichiarazione orale di querela si da' atto nel
verbale delle operazioni di allontanamento.
2-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo
384, anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico
ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento
urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi
ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa,
nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno
dei delitti di cui agli articoli 387-bis, 572, 582,
limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque
aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri
2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma,
e 612-bis del codice penale o di altro delitto, consumato o
tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per
il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano
fondati motivi per ritenere che le condotte criminose
possano essere reiterate ponendo in grave e attuale
pericolo la vita o l'integrita' fisica della persona offesa
e non sia possibile, per la situazione di urgenza,
attendere il provvedimento del giudice.
2-ter. Entro quarantotto ore dall'esecuzione del
decreto di cui al comma 2-bis, il pubblico ministero
richiede la convalida al giudice per le indagini
preliminari competente in relazione al luogo nel quale il
provvedimento di allontanamento d'urgenza e' stato
eseguito.
2-quater. Il giudice fissa l'udienza di convalida al
piu' presto e comunque entro le quarantotto ore successive,
dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al
difensore.
2-quinquies. Il provvedimento di allontanamento
d'urgenza diviene inefficace se il pubblico ministero non
osserva le prescrizioni del comma 2-ter.
2-sexies. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del
presente titolo.».
 
Art. 12

Rafforzamento delle misure cautelari
e dell'uso del braccialetto elettronico

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 275-bis, comma 1, primo periodo, le parole: « , quando ne abbia accertato la disponibilita' da parte della polizia giudiziaria » sono sostituite dalle seguenti:« , previo accertamento della relativa fattibilita' tecnica da parte della polizia giudiziaria »;
b) all'articolo 276, comma 1-ter, dopo le parole: « privata dimora » sono inserite le seguenti: « e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter »;
c) all'articolo 282-bis, comma 6:
1) dopo la parola: « 572, » sono inserite le seguenti: « 575, nell'ipotesi di delitto tentato, »;
2) dopo le parole: « 582, limitatamente alle ipotesi procedibili di ufficio o comunque aggravate, » e' inserita la seguente: « 583-quinquies, »;
3) le parole: « anche con le modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis » sono sostituite dalle seguenti: « con le modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni »;
4) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura piu' grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalita' di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica delle predette modalita' di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu' gravi »;
d) all'articolo 282-ter:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
« 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis. Nei casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura piu' grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica delle predette modalita' di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu' gravi »;
2) al comma 2, le parole: « una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone » sono sostituite dalle seguenti: « una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l'applicazione delle particolari modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis ».

Note all'art. 12:
- Si riportano gli articoli 275-bis, 276, 282-bis e
282-ter del codice di procedura penale, come modificati
dalla presente legge:
«Art. 275-bis (Particolari modalita' di controllo). -
1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche
in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il
giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione
alla natura e al grado delle esigenze cautelari da
soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di
controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti
tecnici, previo accertamento della relativa fattibilita'
tecnica da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso
provvedimento il giudice prevede l'applicazione della
misura della custodia cautelare in carcere qualora
l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e
strumenti anzidetti.
2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di
controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso
all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa
all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire
l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione e'
trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al
pubblico ministero, insieme con il verbale previsto
dall'articolo 293, comma 1.
3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi
e strumenti di cui al comma 1 e' tenuto ad agevolare le
procedure di installazione e ad osservare le altre
prescrizioni impostegli.».
«Art. 276 (Provvedimenti in caso di trasgressione alle
prescrizioni imposte). - 1. In caso di trasgressione alle
prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice
puo' disporre la sostituzione o il cumulo con altra piu'
grave, tenuto conto dell'entita', dei motivi e delle
circostanze della violazione. Quando si tratta di
trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura
interdittiva, il giudice puo' disporre la sostituzione o il
cumulo anche con una misura coercitiva.
1-bis. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di
cui all'articolo 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti e'
stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in
carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle
prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, puo'
disporre anche la misura della custodia cautelare in
carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato
venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato
per la cura e l'assistenza necessarie.
1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso
di trasgressione alle prescrizioni degli arresti
domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla
propria abitazione o da altro luogo di privata dimora e,
comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e
degli altri strumenti tecnici di controllo di cui
all'articolo 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli
articoli 282-bis e 282-ter, il giudice dispone la revoca
della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in
carcere, salvo che il fatto sia di lieve entita'.».
«Art. 282-bis (Allontanamento dalla casa familiare). -
1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il
giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente
la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non
accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede.
L'eventuale autorizzazione puo' prescrivere determinate
modalita' di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela
dell'incolumita' della persona offesa o dei suoi prossimi
congiunti, puo' inoltre prescrivere all'imputato di non
avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati
dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il
domicilio della famiglia di origine o dei prossimi
congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per
motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive
le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero,
puo' altresi' ingiungere il pagamento periodico di un
assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto
della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi
adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno
tenendo conto delle circostanze e dei redditi
dell'obbligato e stabilisce le modalita' ed i termini del
versamento. Puo' ordinare, se necessario, che l'assegno sia
versato direttamente al beneficiario da parte del datore di
lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui
spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo
esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere
assunti anche successivamente al provvedimento di cui al
comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non
abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti
successivamente, perdono efficacia se e' revocato o perde
comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il
provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o
dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga un
provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti
economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento
dei figli.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 puo' essere
modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del
beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti
dagli articoli 570, 571, 572, 575, nell'ipotesi di delitto
tentato, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili
d'ufficio o comunque aggravate, 583-quinquies, 600,
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2,
601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies e 612, secondo comma, 612-bis, del codice
penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del
convivente, la misura puo' essere disposta anche al di
fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, con le
modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis e con
la prescrizione di mantenere una determinata distanza,
comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa
familiare e da altri luoghi determinati abitualmente
frequentati dalla persona offesa, salvo che la
frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale
caso, il giudice prescrive le relative modalita' e puo'
imporre limitazioni. Con lo stesso provvedimento che
dispone l'allontanamento, il giudice prevede
l'applicazione, anche congiunta, di una misura piu' grave
qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle
modalita' di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato
per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica delle
predette modalita' di controllo, il giudice impone
l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure
cautelari anche piu' gravi.».
«Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi
frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il
provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il
giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi
determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa
ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non
inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla
persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari
modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis. Nei
casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura puo'
essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena
previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che
dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede
l'applicazione, anche congiunta, di una misura piu' grave
qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle
modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis.
Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non
fattibilita' tecnica delle predette modalita' di controllo,
il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di
ulteriori misure cautelari anche piu' gravi.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il
giudice puo' prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a
luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi
congiunti della persona offesa o da persone con questa
conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero
di mantenere una determinata distanza, comunque non
inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali
persone, disponendo l'applicazione delle particolari
modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis.
3. Il giudice puo', inoltre, vietare all'imputato di
comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di
cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi
1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per
esigenze abitative, il giudice prescrive le relative
modalita' e puo' imporre limitazioni.».
 
Art. 13

Ulteriori disposizioni in materia
di misure cautelari coercitive

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 275, comma 2-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresi', nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale »;
b) all'articolo 280 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale »;
c) all'articolo 391, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « per uno dei delitti indicati » sono inserite le seguenti: « nell'articolo 387-bis del codice penale o » e dopo le parole: « nell'articolo 381, comma 2, » sono inserite le seguenti: « del presente codice ».

Note all'art. 13:
- Si riportano gli articoli 275, 280 e 391 del codice
di procedura penale, come modificati dalla presente legge:
«Art. 275 (Criteri di scelta delle misure). - 1. Nel
disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica
idoneita' di ciascuna in relazione alla natura e al grado
delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna,
l'esame delle esigenze cautelari e' condotto tenendo conto
anche dell'esito del procedimento, delle modalita' del
fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa
emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna
delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere
b) e c).
2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entita'
del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa
essere irrogata.
2-bis. Non puo' essere applicata la misura della
custodia cautelare in carcere o quella degli arresti
domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa
essere concessa la sospensione condizionale della pena.
Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando
l'applicabilita' degli articoli 276, comma 1-ter, e 280,
comma 3, non puo' applicarsi la misura della custodia
cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito
del giudizio, la pena detentiva irrogata non sara'
superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei
procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis,
572, 612-bis, 612-ter e 624-bis del codice penale, nonche'
all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, e quando, rilevata
l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti
domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno
dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma
1, del presente codice. La disposizione di cui al secondo
periodo non si applica, altresi', nei procedimenti per i
delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi
aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri
2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma,
del codice penale.
2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure
cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente
alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a
norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze
cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda
uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e
questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque
anni precedenti per delitti della stessa indole.
3. La custodia cautelare in carcere puo' essere
disposta soltanto quando le altre misure coercitive o
interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino
inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza
in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e
416-bis del codice penale, e' applicata la custodia
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi
dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente
comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in
ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e
3-quater, del presente codice nonche' in ordine ai delitti
di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter,
escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non
ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis,
609-quater e 609-octies del codice penale, e' applicata la
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti
elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze
cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze
cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il
giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene
inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti
domiciliari con le procedure di controllo di cui
all'articolo 275-bis, comma 1.
4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole
di eta' non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero
padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente
impossibilitata a dare assistenza alla prole, non puo'
essere disposta ne' mantenuta la custodia cautelare in
carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza. Non puo' essere disposta la custodia
cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze
cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia
persona che ha superato l'eta' di settanta anni.
4-bis. Non puo' essere disposta ne' mantenuta la
custodia cautelare in carcere quando l'imputato e' persona
affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza
immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma
2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per
effetto della quale le sue condizioni di salute risultano
incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da
non consentire adeguate cure in caso di detenzione in
carcere.
4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se
sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la
custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie
penitenziarie non e' possibile senza pregiudizio per la
salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il
giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso
un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se
l'imputato e' persona affetta da AIDS conclamata o da grave
deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono
essere disposti presso le unita' operative di malattie
infettive ospedaliere ed universitarie o da altre unita'
operative prevalentemente impegnate secondo i piani
regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso
una residenza collettiva o casa alloggio di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.
4-quater. Il giudice puo' comunque disporre la custodia
cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o
sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei
delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti
commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi
dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che
l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto
attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.
4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non puo'
comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si
trova in una fase cosi' avanzata da non rispondere piu',
secondo le certificazioni del servizio sanitario
penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle
terapie curative.
5.».
«Art. 280 (Condizioni di applicabilita' delle misure
coercitive). - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del
presente articolo e dall'art. 391, le misure previste in
questo capo possono essere applicate solo quando si procede
per delitti per i quali la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a
tre anni.
2. La custodia cautelare in carcere puo' essere
disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali
sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento
illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2
maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei
confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni
inerenti ad una misura cautelare.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano nei procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi
degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577,
primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice
penale.».
«Art. 391 (Udienza di convalida). - 1. L'udienza di
convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o
del fermato. Quando l'arrestato, il fermato o il difensore
ne fanno richiesta il giudice puo' autorizzarli a
partecipare a distanza.
2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non e' stato
reperito o non e' comparso, il giudice provvede a norma
dell'articolo 97 comma 4. Il giudice altresi', anche
d'ufficio, verifica che all'arrestato o al fermato sia
stata data la comunicazione di cui all'articolo 386, comma
1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma
1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a
dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi
indicate.
3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi
dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine
alla liberta' personale. Il giudice procede quindi
all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che
questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire;
sente in ogni caso il suo difensore.
4. Quando risulta che l'arresto o il fermo e' stato
legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini
previsti dagli articoli 386 comma 3 e 390 comma 1, il
giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro
l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico
ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre
ricorso per cassazione.
5. Se ricorrono le condizioni di applicabilita'
previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze
cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone
l'applicazione di una misura coercitiva a norma
dell'articolo 291. Quando l'arresto e' stato eseguito per
uno dei delitti indicati nell'articolo 387-bis del codice
penale o nell'articolo 381, comma 2, del presente codice
ovvero per uno dei delitti per i quali e' consentito anche
fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura e'
disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti
dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280.
6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice
dispone con ordinanza la immediata liberazione
dell'arrestato o del fermato.
7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non
sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a
coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le
ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al
pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato,
se non comparsi. I termini per l'impugnazione decorrono
dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua
comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo cessa
di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non e'
pronunciata o depositata anche quarantotto ore successive
al momento in cui l'arrestato o il fermato e' stato posto a
disposizione del giudice.».
 
Art. 14

Disposizioni in materia di informazioni alla persona
offesa dal reato e di obblighi di comunicazione

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 90-ter, comma 1, dopo le parole: « i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva » sono inserite le seguenti: « emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato »;
b) all'articolo 299, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
« 2-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione, l'inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicati, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorita' di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti.
2-quater. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, puo' adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa »;
c) all'articolo 659, il comma 1-bis e' abrogato.

Note all'art. 14:
- Si riportano gli articoli 90-ter, 299 e 659 del
codice di procedura penale, come modificati dalla presente
legge:
«Art. 90-ter (Comunicazioni dell'evasione e della
scarcerazione). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo
299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza
alla persona sono immediatamente comunicati alla persona
offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia
giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di
cessazione della misura di sicurezza detentiva emessi nei
confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o
del condannato o dell'internato, ed e' altresi' data
tempestiva notizia, con le stesse modalita', dell'evasione
dell'imputato in stato di custodia cautelare o del
condannato, nonche' della volontaria sottrazione
dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza
detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui
all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per
l'autore del reato.
1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre
effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove
nominato, se si procede per il delitto previsto
dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o
per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli
572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies e 612-bis del codice penale, nonche' dagli
articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma,
numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo
comma, del codice penale.».
«Art. 299 (Revoca e sostituzione delle misure). - 1. Le
misure coercitive e interdittive sono immediatamente
revocate quando risultano mancanti, anche per fatti
sopravvenuti, le condizioni di applicabilita' previste
dall'art. 273 o dalle disposizioni relative alle singole
misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo
274.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 275, comma 3, quando
le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura
applicata non appare piu' proporzionata all'entita' del
fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata,
il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave
ovvero ne dispone l'applicazione con modalita' meno
gravose.
2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi
alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283,
284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad
oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono
essere immediatamente comunicati, a cura della polizia
giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e alla persona
offesa e, ove nominato, al suo difensore.
2-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione,
l'inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o la revoca
delle misure coercitive previste dagli articoli 282-bis,
282-ter, 283, 284, 285 e 286 o la loro sostituzione con
altra misura meno grave sono comunicati, a cura della
cancelleria, anche per via telematica, all'autorita' di
pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione,
ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti.
2-quater. Nei procedimenti per i delitti di cui
all'articolo 362, comma 1-ter, l'estinzione o la revoca
delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente
articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave
sono comunicate al prefetto che, sulla base delle
valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio
2002, n. 133, puo' adottare misure di vigilanza dinamica,
da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della
persona offesa.
3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la
revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale
provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito
della richiesta. La richiesta di revoca o di sostituzione
delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283,
284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma
2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in
sede di interrogatorio di garanzia, deve essere
contestualmente notificata, a cura della parte richiedente
ed a pena di inammissibilita', presso il difensore della
persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona
offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia
provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore
e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla
notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121.
Decorso il predetto termine il giudice procede. Il giudice
provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio
della persona in stato di custodia cautelare o quando e'
richiesto della proroga del termine per le indagini
preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio
ovvero quando procede all'udienza preliminare o al
giudizio.
3-bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla
revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e
interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve
sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi
il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il
giudice procede.
3-ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la
revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere
puo' assumere l'interrogatorio della persona sottoposta
alle indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione e'
basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli gia'
valutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio
dell'imputato che ne ha fatto richiesta.
4. Fermo quanto previsto, dall'articolo 276, quando le
esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su
richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura
applicata con un'altra piu' grave ovvero ne dispone
l'applicazione con modalita' piu' gravose o applica
congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva.
4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se
l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura
con altra meno grave ovvero la sua applicazione con
modalita' meno gravose, il giudice, se la richiesta non e'
presentata in udienza, ne da' comunicazione al pubblico
ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le
proprie richieste. La richiesta di revoca o di sostituzione
delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283,
284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma
2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente
notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di
inammissibilita', presso il difensore della persona offesa
o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in
quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o
eleggere domicilio.
4-ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando
non e' in grado di decidere allo stato degli atti, il
giudice dispone, anche di ufficio e senza formalita',
accertamenti sulle condizioni di salute o su altre
condizioni o qualita' personali dell'imputato. Gli
accertamenti sono eseguiti al piu' presto e comunque entro
quindici giorni da quello in cui la richiesta e' pervenuta
al giudice. Se la richiesta di revoca o di sostituzione
della misura della custodia cautelare in carcere e' basata
sulle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma
4-bis, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate
dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro
modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la
richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza,
e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli
accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi
dell'articolo 220 e seguenti, il quale deve tener conto del
parere del medico penitenziario e riferire entro il termine
di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non
oltre due giorni dall'accertamento. Durante il periodo
compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti
e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, e'
sospeso il termine previsto dal comma 3.
4-quater. Si applicano altresi' le disposizioni di cui
all'articolo 286-bis, comma 3.».
«Art. 659 (Esecuzione di provvedimenti del giudice di
sorveglianza). - 1. Quando a seguito di un provvedimento
del giudice di sorveglianza deve essere disposta la
carcerazione o la scarcerazione del condannato, il pubblico
ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna
emette ordine di esecuzione con le modalita' previste
dall'articolo 656 comma 4. Tuttavia, nei casi di urgenza,
il pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che
ha adottato il provvedimento puo' emettere ordine
provvisorio di esecuzione che ha effetto fino a quando non
provvede il pubblico ministero competente.
1-bis. (abrogato)
2. I provvedimenti relativi alle misure di sicurezza
diverse dalla confisca sono eseguiti dal pubblico ministero
presso il giudice di sorveglianza che li ha adottati. Il
pubblico ministero comunica in copia il provvedimento
all'autorita' di pubblica sicurezza e, quando ne e' il
caso, emette ordine di esecuzione, con il quale dispone la
consegna o la liberazione dell'interessato.».
 
Art. 15

Disposizioni in materia di sospensione
condizionale della pena

1. All'articolo 165 del codice penale, il quinto comma e' sostituito dal seguente:
« Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonche' agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena e' sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale e' data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorita' di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l'eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta. La durata della misura di prevenzione personale non puo' essere inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo periodo. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata senza ritardo al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1) ».
2. All'articolo 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
« Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne da' a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1), del codice penale ».

Note all'art. 15:
- Si riporta l'articolo 165 del codice penale, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 165 (Obblighi del condannato). - La sospensione
condizionale della pena puo' essere subordinata
all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al
pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento
del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di
esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di
riparazione del danno; puo' altresi' essere subordinata,
salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione
delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero,
se il condannato non si oppone, alla prestazione di
attivita' non retribuita a favore della collettivita' per
un tempo determinato comunque non superiore alla durata
della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal
giudice nella sentenza di condanna.
La sospensione condizionale della pena, quando e'
concessa a persona che ne ha gia' usufruito, deve essere
subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti
nel comma precedente.
La disposizione del secondo comma non si applica
qualora la sospensione condizionale della pena sia stata
concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163.
Nei casi di condanna per i reati previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321
e 322-bis, la sospensione condizionale della pena e'
comunque subordinata al pagamento della somma determinata a
titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo
322-quater, fermo restando il diritto all'ulteriore
eventuale risarcimento del danno.
Nei casi di condanna per il delitto previsto
dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis,
609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis,
nonche' agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi
aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri
2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma,
la sospensione condizionale della pena e' sempre
subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno
bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di
specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni
che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e
recupero di soggetti condannati per i medesimi reati,
accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle
circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai
sensi dell'articolo 164. Del provvedimento che dichiara la
perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi
dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale
e' data immediata comunicazione, a cura della cancelleria,
anche per via telematica, all'autorita' di pubblica
sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini
delle tempestive valutazioni concernenti l'eventuale
proposta di applicazione delle misure di prevenzione
personali previste nel libro I, titolo I, capo II, del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo
comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione
delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo
precedente, il tribunale competente provvede con decreto
entro dieci giorni dalla richiesta. La durata della misura
di prevenzione personale non puo' essere inferiore a quella
del percorso di recupero di cui al primo periodo. Qualsiasi
violazione della misura di prevenzione personale deve
essere comunicata senza ritardo al pubblico ministero
presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai
fini della revoca della sospensione condizionale della pena
ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1).
Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro
il quale gli obblighi devono essere adempiuti.
Nel caso di condanna per il reato previsto
dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della
pena e' comunque subordinata al pagamento integrale
dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla
persona offesa.».
- Si riporta l'articolo 18-bis delle disposizioni di
attuazione e di coordinamento per il codice penale, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 18-bis. - Nei casi di cui all'articolo 165 del
codice penale il giudice dispone che il condannato svolga
attivita' non retribuita a favore della collettivita'
osservando, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 44, 54, commi 2, 3, 4 e 6, e 59 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del
codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la
sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato,
all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta
l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di
recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso
il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le
associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di
recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi
violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo
svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di
esecuzione penale esterna, che ne da' a sua volta immediata
comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca
della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma,
numero 1), del codice penale.».
 
Art. 16
Modifiche all'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in
materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali
violenti

1. All'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure quando lo stesso abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione e' cessata, o di chi e' o e' stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza »;
b) al comma 2, la parola: « sessanta » e' sostituita dalla seguente: « centoventi ».

Note all'art. 16:
- Si riporta l'articolo 13 della legge 7 luglio 2016,
n. 122 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
- Legge europea 2015-2016), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 13 (Domanda di indennizzo). - 1. La domanda di
indennizzo e' presentata dall'interessato, o dagli aventi
diritto in caso di morte della vittima del reato,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, a pena
di inammissibilita', deve essere corredata dei seguenti
atti e documenti:
a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati
di cui all'articolo 11 ovvero del provvedimento decisorio
che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto
l'autore del reato;
b) documentazione attestante l'infruttuoso
esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del
danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in
cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e
ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello
Stato nel procedimento penale o civile in cui e' stata
accertata la sua responsabilita' oppure quando lo stesso
abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del
coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra
parte di un'unione civile, anche se l'unione e' cessata, o
di chi e' o e' stato legato da relazione affettiva e
stabile convivenza;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',
ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo
12, comma 1, lettere d) ed e), nonche' sulla qualita' di
avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis;
d) certificazione medica attestante le spese
sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di
morte della vittima del reato.
2. La domanda deve essere presentata nel termine di
centoventi giorni dalla decisione che ha definito il
giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo
atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero
dalla data del passaggio in giudicato della sentenza
penale.».
 
Art. 17

Provvisionale a titolo di ristoro anticipato
a favore delle vittime o degli aventi diritto

1. Dopo l'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, e' inserito il seguente:
« Art. 13-bis (Provvisionale). - 1. La vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza dei reati di cui all'articolo 11, comma 2, primo periodo, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno possono chiedere una provvisionale, da imputare alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, quando e' stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche non irrevocabile, o emesso decreto penale di condanna, anche non esecutivo.
2. La provvisionale e' corrisposta alle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), e comma 1-bis, e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, a legislazione vigente, nel Fondo di cui all'articolo 14. E' comunque escluso il soggetto che abbia commesso o concorso alla commissione del reato.
3. L'istanza e' presentata al prefetto della provincia di residenza o nella quale e' stato commesso il reato e deve essere corredata, a pena di inammissibilita', dei seguenti documenti:
a) copia del provvedimento giurisdizionale di cui al comma 1;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorieta', ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonche' sulla qualita' di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, della presente legge;
c) certificato ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorieta', ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la situazione economica dell'istante e delle persone di cui all'articolo 433 del codice civile.
4. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, verifica la sussistenza dei requisiti, avvalendosi anche degli organi di polizia.
5. Il Comitato di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, acquisiti gli esiti dell'istruttoria dal prefetto, provvede entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza. La provvisionale puo' essere assegnata in misura non superiore a un terzo dell'importo dell'indennizzo determinato secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 11, comma 3.
6. Il Comitato di cui al comma 5 dichiara la decadenza dal beneficio della provvisionale e dispone la ripetizione di quanto erogato nei seguenti casi:
a) qualora non sia presentata domanda di indennizzo nel termine di cui all'articolo 13, comma 2, ovvero questa sia respinta o dichiarata inammissibile;
b) qualora, decorso il termine di due anni dalla concessione della provvisionale e con cadenza biennale per gli anni successivi, in assenza delle condizioni per la presentazione della domanda di indennizzo, non sia prodotta autocertificazione sulla non definitivita' della sentenza penale o della procedura esecutiva o sulla mancata percezione di somme in connessione al reato ».
 
Art. 18
Riconoscimento e attivita' degli enti e delle associazioni
organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di
reato

1. Ai fini e per gli effetti degli articoli 165, quinto comma, del codice penale e 282-quater, comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia e l'Autorita' politica delegata per le pari opportunita' stabiliscono, con proprio decreto, i criteri e le modalita' per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica e adottano linee guida per lo svolgimento dell'attivita' dei medesimi enti e associazioni.

Note all'art. 18:
- Per l'articolo 165 del codice penale, si veda nelle
note all'articolo 14.
- Si riporta l'articolo 282-quater, comma 1, del codice
di procedura penale:
«Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). - 1. I
provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono
comunicati all'autorita' di pubblica sicurezza competente,
ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in
materia di armi e munizioni. Essi sono altresi' comunicati
alla parte offesa e, ove nominato, al suo difensore e ai
servizi socio-assistenziali del territorio. Quando
l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di
prevenzione della violenza organizzato dai servizi
socio-assistenziali del territorio, il responsabile del
servizio ne da' comunicazione al pubblico ministero e al
giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo
299, comma 2.
(Omissis).».
 
Art. 19

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 novembre 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Roccella, Ministro per la famiglia,
la natalita' e le pari opportunita'

Piantedosi, Ministro dell'interno

Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio