Gazzetta n. 275 del 24 novembre 2023 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 18 ottobre 2023
Fondo sanitario nazionale 2022 - Riparto tra le regioni delle somme accantonate per l'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro. (Delibera n. 29/2023).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Nella seduta del 18 ottobre 2023

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva n. 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-bis, inserito dalla legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in particolare, l'art. 12, comma 3, il quale dispone che il Fondo sanitario nazionale sia ripartito dal CIPE su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (di seguito anche Conferenza Stato-regioni);
Vista la legge del 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, i commi 34 e 34-bis dell'art. 1 il quale prevede, tra l'altro, che il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, puo' vincolare quote del Fondo sanitario nazionale (di seguito anche FSN) per la realizzazione di specifici obiettivi del piano sanitario nazionale;
Vista la medesima legge n. 662 del 1996, che all'art. 1, comma 40, prevede, tra l'altro, che il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie della quota di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialita' medicinali di classe a) e b), di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, trattenga a titolo di sconto, una quota sull'importo al lordo dei ticket e al netto dell'IVA del prezzo di vendita al pubblico delle specialita' medicinali, fissando quote percentuali di sconto crescenti al crescere del prezzo;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021», la quale stabilisce all'art. 1, comma 551, che alle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA inferiore a 150.000 euro non si applicano le percentuali di sconto obbligatorio previste dal suddetto art. 1, comma 40, della legge n. 662 del 1996, e dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, concernente disposizioni per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto, altresi', che il comma 552, dell'art. 1, della citata legge n. 145 del 2018, quantifica gli oneri derivanti dall'esenzione degli sconti obbligatori di cui al precedente comma 551, in misura pari a euro 4.000.000 e stabilisce, altresi', che a decorrere dall'anno 2019 a tali oneri si provveda mediante il finanziamento di cui al citato art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996;
Vista la delibera CIPESS 8 febbraio 2023, n. 5, concernente il riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2022 e, in particolare, il punto 10 della lettera b) del deliberato con il quale viene accantonata la somma di euro 4.000.000 per la remunerazione degli oneri sostenuti per l'esenzione delle percentuali di sconto obbligatorio, ai sensi dei gia' richiamati commi 551 e 552 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018;
Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota n. 13861 del 7 agosto 2023, concernente il riparto tra le regioni, per l'anno 2022, della somma di 4.000.000 di euro accantonata per l'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato annuo inferiore a 150.000 euro;
Considerato che con la suddetta proposta, ai fini di una tempestiva assegnazione delle risorse cosi' come previsto nel Patto per la salute 2019-2021 ed in particolare nella scheda 1, si e' provveduto a ripartire, a titolo di acconto, le somme in base ai dati utilizzati nel riparto 2021, relativi all'anno 2020, salvo poi i necessari conguagli da effettuarsi nella successiva proposta di riparto relativa all'anno 2023;
Tenuto conto che nella medesima proposta si e' provveduto, altresi', a recuperare il credito vantato dalle altre regioni verso le Regioni Lazio, Basilicata e Sicilia, generato per effetto del conguaglio di cui alla precedente ed analoga delibera CIPESS 14 aprile 2022, n. 16 concernente la ripartizione delle somme afferenti all'annualita' 2021;
Vista la normativa che stabilisce che le regioni e le province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato e, in particolare, l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano, l'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662 del 1996, relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», relativo alla Regione Sardegna;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 830, della citata legge n. 296 del 2006, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;
Vista l'intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 2 agosto 2023 (rep. atti n. 183/CSR);
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato, di cui alla delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;
Considerata l'urgenza di accelerare l'iter di perfezionamento della delibera, e considerato che il testo della stessa e' stato condiviso con il MEF, e che le verifiche di finanza pubblica, di cui all'art. 5, comma 7, del regolamento del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sono espresse positivamente nella citata nota congiunta;
Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. In attuazione dell'art. 1, commi 551 e 552, della legge n. 145 del 2018, richiamata nelle premesse, la somma di euro 4.000.000, a carico del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2022, e' ripartita tra le regioni a statuto ordinario e la Regione siciliana come da tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera.
2. La somma di cui al punto 1, destinata al finanziamento per la copertura degli oneri sostenuti dai sistemi sanitari regionali per la mancata applicazione delle percentuali di sconto obbligatorio a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'IVA, inferiore a 150.000 euro, e' posta a carico del Fondo sanitario nazionale e corrisponde alla medesima somma accantonata, a tale scopo, da questo Comitato, con delibera n. 5 del 2023, lettera b), punto 10), gia' citata nelle premesse e concernente il riparto delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale per l'anno 2022.

Il vice Presidente: Giorgetti Il Segretario: Morelli

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1469
 
Allegato
FSN 2022 - Ripartizione delle somme accantonate per l'esenzione delle precentuali di sconto per le farmacie con fatturato annuo nferiore a 150.000 euro e regolazione posizione debitoria 2021 delle regioni Basilicata, Lazio e Sicilia

Parte di provvedimento in formato grafico