IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE nella seduta del 20 luglio 2023
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data... in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito anche FSC) e finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord e l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalita' del proprio sistema informativo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013; Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020; Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017, n. 1, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie»; Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni; Visto, in particolare, l'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come modificato dall'art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e dall'art. 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto il comma 1 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualita' degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonche' di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione o citta' metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralita' degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato "Piano sviluppo e coesione", con modalita' unitarie di gestione e monitoraggio»; Visto il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, per simmetria con i Programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione (di seguito anche PSC o Piano) e' articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'accordo di partenariato; Visto il comma 6 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale, fatto salvo quanto successivamente previsto dal comma 7, restano invariate le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarita' dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, nonche' i soggetti attuatori, ove gia' individuati; Visto il comma 7 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, secondo cui: «In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 puo' contenere: a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022»; Visto il comma 9 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni, in base al quale per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il CIPE stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale e della struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'art. 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Visto, in particolare, l'art. 241 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che consente di destinare, in via eccezionale, le risorse FSC ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia, in coerenza con la riprogrammazione dei Programmi operativi dei Fondi SIE; Visto inoltre l'art. 242 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che prevede che risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali sono riassegnate alle stesse amministrazioni per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi. Nelle more della riassegnazione di dette risorse, le Autorita' di gestione dei Programmi dei fondi strutturali europei possono assicurare gli impegni gia' assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli emergenziali attraverso la riprogrammazione delle risorse del FSC che non soddisfino i requisiti di cui al citato art. 44, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, recante «Attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, l'art. 1, comma 177, il quale dispone una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro, e l'art. 1, comma 178, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, con la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030; Visto, altresi', l'art. 1, comma 178, della citata legge n. 178 del 2020, cosi' come modificato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede, tra l'altro le seguenti disposizioni: lettera c), che gli interventi del FSC 2021-2027 siano attuati nell'ambito di «Piani di sviluppo e coesione» attribuiti alla titolarita' delle amministrazioni centrali, regionali, delle citta' metropolitane e di altre amministrazioni pubbliche individuate con deliberazione del CIPESS su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale; lettera d), che «nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale puo' sottoporre all'approvazione del CIPE l'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori o il completamento di interventi in corso, cosi' come risultanti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fermi restando i requisiti di addizionalita' e di ammissibilita' della spesa a decorrere dal 1° gennaio 2021, nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali interventi confluiscono nei Piani di sviluppo e coesione, in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono»; Vista la delibera del 29 aprile 2021, n. 2 recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» che, ai sensi del citato art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei Piani sviluppo e coesione (PSC) assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario; Visto in particolare il punto 3 della sezione «B. Disposizioni speciali» della suddetta delibera, che stabilisce l'applicazione delle disposizioni generali anche alle sezioni speciali dei PSC, anche in relazione alle modifiche delle stesse, in quanto compatibili, ferme restando le specifiche finalita' delle pertinenti risorse; Vista la delibera del 29 aprile 2021, n. 21 che approva, in prima istanza, il PSC della Regione Abruzzo, avente un valore complessivo di 2.081,71 milioni di euro a valere sul FSC, articolato in una sezione ordinaria, per un valore di 1.863,72 milioni di euro e in due sezioni speciali aventi un valore complessivo di 217,99 milioni di euro, le quali a loro volta si compongono di: «risorse FSC per contrasto effetti COVID» pari a 104,50 milioni di euro (sezione speciale 1) e «risorse FSC per copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020» (sezione speciale 2) per 113,49 milioni di euro; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, il quale dispone, al fine di accelerare la capacita' di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti del PNRR, l'incremento della dotazione del FSC, periodo di programmazione 2021-2027, di cui al citato art. 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 di un importo complessivo di 15.500 milioni di euro secondo le annualita' di seguito indicate: 850 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, 1.250 milioni di euro per l'anno 2024, 2.850 milioni di euro per l'anno 2025, 3.600 milioni di euro per l'anno 2026, 2.280 milioni di euro per l'anno 2027, 2.200 milioni di euro per l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029, 500 milioni di euro per l'anno 2030 e 370 milioni di euro per l'anno 2031; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l'art. 48 che prevede misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici per gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale complementare e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea; Visto l'art. 23, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 152 del 2021, che ha esteso l'applicazione delle misure di semplificazione di cui al citato art. 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 al FSC, relativamente agli interventi non ancora realizzati della programmazione 2014-2020 nonche' agli interventi della programmazione 2021-2027; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che ha disposto il rifinanziamento del FSC, periodo di programmazione 2021-2027, per un importo complessivo di 23.500 milioni di euro, in ragione di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e di 2.500 milioni di euro per l'anno 2029»; Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'art. 26, che reca disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», le cui disposizioni hanno acquisito efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023, che, all'art. 226, ha abrogato, a decorrere dalla medesima data il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che resta comunque applicabile ai procedimenti in corso in forza del regime transitorio di cui all'art. 225 e seguenti del suddetto decreto legislativo n. 36 del 2023; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 50 secondo il quale al fine di assicurare un piu' efficace perseguimento delle finalita' di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione, di rafforzare l'attivita' di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali ed europee, nonche' di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR, l'Agenzia per la coesione territoriale di cui all'art. 10 del citato decreto-legge n. 101 del 2013 e' soppressa e l'esercizio delle relative funzioni e' attribuito al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2021, n. 79, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)» con la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020, nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, e' stata disposta l'assegnazione in favore regioni e province autonome di 2.561,80 milioni di euro di risorse FSC, programmazione 2021-2027, per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso; Considerato che nell'odierna seduta il Comitato ha approvato la delibera recante «Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - Anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso - Adempimenti di cui alla delibera CIPESS n. 79 del 2021 punti 1.5, 1.6 e 1.7» che, prevede tra l'altro, la definizione dei criteri per la verifica sui sistemi informativi dell'effettivo avanzamento procedurale degli interventi finanziati con le assegnazioni della programmazione FSC 2021-2027 disposte ai sensi del citato art. 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di stabilire le condizioni per la revoca automatica delle assegnazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Raffaele Fitto e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Raffaele Fitto, e' stato conferito l'incarico per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Raffaele Fitto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime di partenariato pubblico-privato; Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR prot. n. 1783-P del 10 luglio 2023 che, facendo seguito alla riunione preparatoria del CIPESS del 15 giugno 2023 e alle osservazioni e prescrizioni del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota prot. n. 5798 - P del 15 giugno 2023 e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 176413 del 15 giugno 2023, ha trasmesso una nuova proposta, con la quale si sostituisce la precedente, inviata con nota prot. n. 1422-P del 9 giugno 2023 e si recepiscono le osservazioni formulate, rispetto alle quali si trasmette anche relativo riscontro per il tramite di apposito documento sintetico - unitamente alla nota informativa, predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e ai relativi allegati; Considerato che la citata proposta prevede l'assegnazione di risorse FSC 2021-2027 alla Regione Abruzzo per complessivi 5.659.540,00 euro per la realizzazione dei seguenti interventi proposti dall'amministrazione regionale con nota n. 40762 del 2 febbraio 2023, successivamente integrata con nota n. 235717 del 31 maggio 2023: «Cofinanziamento degli accordi di innovazione del MISE 2022» approvato in Giunta regionale con deliberazione n. 233/2022, codice IGRUE PRATT 39130, per un importo complessivo di 14.400.000 euro, finanziato per 9.600.000 euro dal Ministero delle imprese e del made in Italy a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, stanziate con decreto del Ministero del 31 dicembre 2021 e per 4.800.000 euro di risorse FSC 2021-2027, oggetto della presente proposta di assegnazione. L'intervento e' finalizzato alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione volti alla costruzione di infrastrutture e alla modernizzazione e crescita del tessuto industriale; «Concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto e l'installazione di autoclavi atti a limitare il disagio derivante dalla carenza idrica», approvato in Giunta regionale con deliberazione n. 349/2022 (CUP C91D22000110001), per un importo complessivo di 859.540 euro, da destinare alla popolazione per limitare il disagio derivante dalla carenza idrica, contribuire al benessere collettivo e sostenere il rilancio dell'economia regionale; Considerato che il documento sintetico a corredo della proposta, riporta che la tipologia di spesa dell'intervento «Concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto e l'installazione di autoclavi atti a limitare il disagio derivante dalla carenza idrica» e' inquadrabile quale contributo in conto capitale ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011, in quanto presenta le seguenti peculiarita': natura del contributo una tantum e non ricorrente; contributo legato ad una controprestazione (acquisto e installazione di autoclavi); utilita' pluriennale dell'investimento. L'intervento risulta altresi' coerente con gli obiettivi strategici definiti per la programmazione FSC 2021-2027; Preso atto dei cronoprogrammi di spesa e dei cronoprogrammi procedurali di detti interventi, come riportati nella citata proposta e nelle allegate note prot. n. 3723 del 1° giugno 2023 e prot. n. 235003 del 31 maggio 2023; Considerato l'accordo di programma quadro tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Regione Abruzzo del 5 maggio 2022, allegato alla proposta, con cui sono favorite iniziative di rilevanza strategica attraverso il cofinanziamento di progetti di ricerca e sviluppo presentati a valere sullo strumento agevolativo degli accordi per l'innovazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 dicembre 2021; Considerato che la medesima proposta prevede il definanziamento delle risorse resesi disponibili nelle Sezioni speciali del PSC 2014-2020 della Regione Abruzzo, per un ammontare complessivo di 5,66 milioni di euro, derivanti da: economie dell'intervento «Scorrimento della graduatoria di cui all'avviso pubblico contributi a fondo perduto a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19» inserito nella sezione speciale del Piano «Risorse FSC per contrasto effetti COVID 19» per un importo di 4,8 milioni di euro; risorse ancora da finalizzare pari a 0,86 milioni di euro della Sezione speciale 2 «Risorse FSC per copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020» liberatesi con l'applicazione della decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 2657 del 15 aprile 2021, con la quale alcuni interventi del POR FSE 2014-2020 originariamente salvaguardati nel PSC sono successivamente rientrati del programma operativo; Considerato che, facendo seguito alle osservazioni e prescrizioni contenute nelle citate note del DIPE prot. n. 5798 - P del 15 giugno 2023 e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prot. n. 176413 del 15 giugno 2023, la proposta prevede l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante (OGV), in coerenza con la citata delibera oggetto di approvazione nell'odierna seduta del Comitato, con il perfezionamento dei provvedimenti di attribuzione del finanziamento e individua il termine del 31 dicembre 2024 per l'assunzione delle OGV, superato il quale le assegnazioni si intendono revocate automaticamente; Tenuto conto che la citata proposta e' stata oggetto di approvazione della Cabina di regia, di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della citata legge n. 190 del 2014, nella seduta del 6 giugno 2023, e di successiva informativa alla stessa Cabina di regia, nella seduta del 19 luglio 2023, con riguardo alle modifiche apportate alla proposta in conseguenza delle osservazioni di cui alla citata nota DIPE n. 5798 - P del 15 giugno 2023; Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; Vista la nota DIPE prot. n. 6762-P del 20 luglio 2023 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato; Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di vice presidente del Comitato stesso»; Tenuto conto che il testo della delibera, approvata nella presente seduta, sara' trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;
Delibera: 1. Assegnazione di risorse FSC 2021-2027, a titolo di anticipazione, alla Regione Abruzzo 1.1 A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020, e' assegnato, a titolo di anticipazione, alla Regione Abruzzo un importo complessivo di 5.659.540,00 euro per la realizzazione dei seguenti interventi: «Cofinanziamento degli accordi di innovazione del MISE 2022» per un importo complessivo di 14.400.000 euro, finanziato per 9.600.000 euro dal Ministero delle imprese e del made in Italy a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, stanziate con decreto del Ministero del 31 dicembre 2021 e per 4.800.000 euro di risorse FSC 2021-2027, oggetto della presente assegnazione. La spesa e' imputata in conto residui all'annualita' 2021; «Concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto e l'installazione di autoclavi atti a limitare il disagio derivante dalla carenza idrica», approvato in Giunta regionale con deliberazione n. 349/2022 (CUP C91D22000110001), per un importo complessivo di 859.540 euro. La spesa e' imputata in conto residui all'annualita' 2021. 2. Definanziamento delle risorse FSC 2014-2020 resesi disponibili nelle Sezioni speciali del PSC Abruzzo 2.1 E' disposto il definanziamento delle risorse resesi disponibili nelle Sezioni speciali del PSC 2014-2020 della Regione Abruzzo, per un ammontare complessivo di 5,66 milioni di euro, derivanti da: economie dell'intervento «Scorrimento della graduatoria di cui all'avviso pubblico contributi a fondo perduto a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19» inserito nella sezione speciale del Piano «Risorse FSC per contrasto effetti COVID 19» per un importo di 4,8 milioni di euro; risorse ancora da finalizzare pari a 0,86 milioni di euro della Sezione speciale 2 «Risorse FSC per copertura interventi ex fondi strutturali 2014-2020» liberatesi con l'applicazione della decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 2657 del 15 aprile 2021, con la quale alcuni interventi del POR FSE 2014-2020 originariamente salvaguardati nel PSC sono successivamente rientrati del programma operativo. 2.2 Le risorse definanziate, in quanto non rimodulabili ai sensi della delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, rientrano nella disponibilita' del FSC 2014-2020. Le risorse revocate sono imputate all'annualita' 2023. 3. Attuazione e monitoraggio degli interventi 3.1 Le risorse assegnate con la presente delibera confluiscono, una volta adottato, nel Piano di sviluppo e coesione 2021-2027 a titolarita' della Regione Abruzzo, in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono. 3.2 Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente delibera, nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione 2021-2027 e della relativa disciplina, agli interventi di cui alla presente delibera si applicano le regole di governance e le modalita' di attuazione e monitoraggio del FSC 2014-2020. 3.3 In coerenza con le disposizioni previste dalla citata delibera Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - Anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso - Adempimenti di cui alla delibera CIPESS n. 79 del 2021 punti 1.5, 1.6 e 1.7» approvata nell'odierna seduta del Comitato, l'obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) e' conseguita con il perfezionamento del provvedimento di attribuzione del finanziamento. Si individua il termine del 31 dicembre 2024 per l'assunzione delle OGV, superato il quale le assegnazioni si intendono revocate automaticamente. La revoca del finanziamento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, non interviene nel caso in cui le operazioni siano sospese in virtu' di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo.
Il vice Presidente: Giorgetti Il Segretario: Morelli
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1423 |