Gazzetta n. 274 del 23 novembre 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 ottobre 2023 |
Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», con riferimento al Dipartimento per i servizi strumentali. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni; Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 2, relativo alle strutture della Presidenza, l'art. 5 relativo ai poteri gestionali, l'art. 34-bis, relativo al Dipartimento per i servizi strumentali; Considerata l'esigenza di assicurare all'Ufficio stampa e relazioni con i media del Presidente del Consiglio dei ministri un adeguato supporto tecnico e operativo per le esigenze relative alla copertura fotografica, alle riprese e alla trasmissione del segnale audio video in occasione della preparazione di visite di Stato o eventi istituzionali ai quali partecipino il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri senza portafoglio o i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio; Ritenuto pertanto necessario modificare l'organizzazione del Dipartimento per i servizi strumentali in modo da garantire una migliore funzionalita' dell'Ufficio stampa e relazioni con i media; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Alfredo Mantovano, e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Informate le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1 Modifiche all'art. 34-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente le strutture della Presidenza.
1. All'art. 34-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Dipartimento provvede, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale, coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento, alla fornitura ed alla gestione di tutti i beni mobili, immobili e dei servizi attraverso il sistema messo a disposizione da Consip S.p.a. e in particolare: provvede all'ottimale gestione degli immobili in uso alla Presidenza; alla programmazione e alla realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli impianti; predispone e gestisce i programmi di informatizzazione della Presidenza, curando l'analisi funzionale, la progettazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e della riservatezza, con esclusione dei sistemi di comunicazione di competenza del centro comunicazioni classificate presso l'Ufficio del Segretario generale e fatte salve le attivita' di competenza dell'Ufficio stampa e relazioni con i media del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento gestisce le emergenze all'interno delle sedi della Presidenza. Il Dipartimento, inoltre, provvede all'analisi, alla programmazione, alla gestione ed alla valutazione delle scelte relative alle esigenze locative, di acquisizione di beni e servizi, anche nel settore informatico e di telecomunicazione, nonche' all'avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrative, ivi comprese quelle di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la gestione operativa quale referente unico della Presidenza. Il Dipartimento provvede, altresi', al collaudo e alla regolare esecuzione delle opere e degli interventi o delle prestazioni. Al Dipartimento fanno capo le attivita' di prevenzione e protezione ai sensi della normativa sulla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento e la gestione dei necessari interventi strutturali, in raccordo con il Dipartimento per il personale - Ufficio del medico competente. Al Dipartimento fanno capo i compiti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni e integrazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali assegnate e le esigenze organizzative delle singole strutture della Presidenza e secondo quanto previsto dai decreti di cui all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 82 del 2005». |
| Art. 2
Disposizioni finali
1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto sono adottati i decreti di organizzazione interna della struttura generale di cui al presente decreto. 2. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 ottobre 2023
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato Mantovano
Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2802 |
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