Gazzetta n. 273 del 22 novembre 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 ottobre 2023, n. 167 |
Regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'articolo 13; Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in particolare l'articolo 1, comma 2; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 52, 53 e 54; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo; Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», e, in particolare, l'articolo 22, comma 7; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»; Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2015, n. 57, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali»; Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 9 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2016, n. 149, recante «Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016»; Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2020, n. 58, recante articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo; Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2022, repertorio n. 401, pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero della cultura, recante «Ripartizione della dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero della cultura»; Ritenuto di utilizzare parte delle nuove posizioni dirigenziali per incrementare il numero di musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale; Considerato che l'organizzazione ministeriale proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero della cultura dalla normativa di settore vigente e che tale organizzazione rispetta i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e di livello non generale; Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Sentito il Consiglio superiore beni culturali e paesaggistici nella seduta del 6 luglio 2023; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2023; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1228/2023, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 settembre 2023; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2023; Sulla proposta del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169
1. Al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4: 1) al comma 1, la parola «quattordici» e' sostituita dalla seguente: «diciassette»; 2) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono, altresi', previsti due posti dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»; 3) al comma 2, la parola «quattordici» e' sostituita dalla seguente: «diciassette»; b) all'articolo 18: 1) al comma 1, le parole «ad eccezione di quello di cui al numero 2),» sono soppresse; 2) al comma 5, la parola «due» e' sostituita dalla seguente: «tre»; 3) al comma 5, la parola «venti» e' sostituita dalla seguente: «tredici»; c) all'articolo 21, comma 4, la parola «cinque» e' sostituita dalla seguente: «tre»; d) all'articolo 23, comma 6, la parola «tre» e' sostituita dalla seguente: «quattro»; e) all'articolo 33: 1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Sono altresi' dotati di autonomia speciale i seguenti musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale: a) quali uffici di livello dirigenziale generale: 1) i Musei reali di Torino; 2) la Pinacoteca di Brera; 3) le Gallerie dell'Accademia di Venezia; 4) le Gallerie degli Uffizi; 5) la Galleria dell'Accademia di Firenze e i Musei del Bargello; 6) il Parco archeologico del Colosseo; 7) il Museo nazionale romano; 8) la Galleria Borghese; 9) il Vittoriano e Palazzo Venezia; 10) la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea; 11) il Museo archeologico nazionale di Napoli; 12) il Museo e il Real bosco di Capodimonte; 13) il Parco archeologico di Pompei; 14) la Reggia di Caserta; b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: 1) le Residenze reali sabaude; 2) i Musei nazionali di Genova - Direzione regionale Musei Liguria; 3) il Palazzo Ducale di Mantova; 4) i Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna; 5) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare - Direzione regionale Musei Friuli Venezia Giulia; 6) il Museo nazionale dell'Arte digitale; 7) il Complesso monumentale della Pilotta; 8) le Gallerie Estensi; 9) i Musei nazionali di Ferrara; 10) i Musei nazionali di Ravenna; 11) i Musei nazionali di Bologna; 12) il Museo archeologico nazionale di Firenze; 13) le Ville e le residenze monumentali fiorentine; 14) i Musei nazionali di Siena; 15) i Musei nazionali di Pisa; 16) i Musei nazionali di Lucca; 17) i Parchi archeologici della Maremma; 18) i Musei nazionali di Perugia - Direzione regionale Musei Umbria; 19) il Palazzo ducale di Urbino - Direzione regionale Musei Marche; 20) il Pantheon e Castel Sant'Angelo; 21) le Gallerie nazionali d'arte antica; 22) il Museo etrusco di Villa Giulia; 23) il Museo delle Civilta'; 24) il Parco archeologico dell'Appia antica; 25) il Parco archeologico di Ostia antica; 26) Villa Adriana e Villa d'Este; 27) i Musei e i parchi archeologici di Praeneste e Gabii; 28) il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia; 29) le Ville monumentali della Tuscia; 30) il Museo nazionale d'Abruzzo dell'Aquila; 31) i Musei archeologici nazionali di Chieti; 32) il Parco archeologico di Sepino e il Museo Sannitico di Campobasso - Direzione regionale Musei Molise; 33) il Palazzo Reale di Napoli; 34) il Complesso monumentale e la Biblioteca dei Girolamini; 35) i Musei nazionali del Vomero; 36) i Musei e i parchi archeologici di Capri; 37) il Parco archeologico di Ercolano; 38) il Parco archeologico dei Campi Flegrei; 39) i Parchi archeologici di Paestum e Velia; 40) il Castello Svevo di Bari; 41) il Museo archeologico nazionale di Taranto; 42) i Musei nazionali di Matera; 43) i Musei e i parchi archeologici di Melfi e Venosa; 44) i Parchi archeologici di Crotone e Sibari; 45) il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria; 46) i Musei nazionali di Cagliari.»; 2) al comma 6, quarto periodo, le parole «, fatta eccezione dell'incarico di direzione della Biblioteca e del Complesso dei Girolamini che e' conferito dal Direttore generale Biblioteche e diritto d'autore, ai sensi del medesimo articolo 19, comma 5» sono soppresse; f) all'articolo 42, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le Direzioni regionali Musei, individuate con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono non piu' di tredici, inclusa la Direzione musei statali citta' di Roma, e operano in una o piu' Regioni o in una citta' metropolitana, ad esclusione delle Regioni Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta. Nelle Regioni Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise e Umbria le direzioni regionali Musei sono accorpate ai musei e agli altri luoghi della cultura individuati nell'articolo 33, comma 3, lettera b). Le funzioni di Direttore regionale Musei o di Direttore Musei statali della citta' di Roma possono essere attribuite anche ai Direttori degli istituti e musei di cui all'articolo 33, comma 3, con l'atto di conferimento dei relativi incarichi e senza alcun ulteriore emolumento accessorio.»; g) all'articolo 43, comma 3, le parole «; la Biblioteca e il Complesso monumentale dei Girolamini dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore» sono soppresse; h) all'articolo 48, comma 1, Tabella A le parole «Dirigenti di prima fascia 27 Dirigenti di seconda fascia 192* Totale dirigenti 219» sono sostituite dalle seguenti: «Dirigenti di prima fascia 32 Dirigenti di seconda fascia 198* Totale dirigenti 230».
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti (36) per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.» - Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2022, n. 264: «Art. 13. (Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto il parere del Consiglio di Stato.» - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74: «2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi delle dotazioni organiche di cui alla tabella A dell'allegato 1 annesso al presente decreto; le amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre 2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unita' di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.». - Si riporta il testo degli articoli 52, 53 e 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.: «Art. 52. (Attribuzioni). - 1. Il ministero della cultura esercita, anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali, beni paesaggistici, spettacolo, cinema e audiovisivo, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. 2. Al ministero sono altresi' trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e promozione delle attivita' culturali. Art. 53. (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza dello Stato nelle seguenti aree funzionali: a) tutela dei beni culturali e paesaggistici; b) gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, degli istituti e dei luoghi della cultura; c) promozione dello spettacolo, delle attivita' cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante; promozione delle produzioni cinematografiche, audiovisive, radiotelevisive e multimediali; d) promozione delle attivita' culturali; sostegno all'attivita' di associazioni, fondazioni, accademie e altre istituzioni di cultura; e) studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza; f) promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; tutela del patrimonio bibliografico; gestione e valorizzazione delle biblioteche nazionali; g) tutela del patrimonio archivistico; gestione e valorizzazione degli archivi statali; h) diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria; i) promozione delle imprese culturali e creative, della creativita' contemporanea, della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attivita' culturali; i-bis) vigilanza sull'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, per quanto di competenza. Art. 54. (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 53, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non puo' essere superiore a trentadue, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. 2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4. 2-bis. A seguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza, il Ministro, con proprio decreto, puo', in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». - Si riporta il testo dell'articolo 22, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2017, n. 95, S.O.: «Art. 22. (Disposizioni sul personale e sulla cultura). - 1.- 5-quinquies (omissis) 6. Al fine di potenziare i sistemi museali cittadini e di promuovere l'interazione e la collaborazione tra gli istituti e i luoghi della cultura statali, regionali e degli enti locali, ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale, di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 dicembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2015, e successive modificazioni, puo' avvalersi, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di competenze o servizi professionali nella gestione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per una durata massima di 24 mesi, entro il limite di spesa di 200.000 euro annui, per sostenere il buon andamento dell'istituto o luogo della cultura e garantirne l'attivazione. Ciascun istituto o luogo della cultura di cui al primo periodo provvede all'attuazione delle disposizioni del medesimo periodo con le risorse disponibili nel proprio bilancio, assicurando altresi' il rispetto degli obblighi di pubblicita' e trasparenza nelle diverse fasi della procedura. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2017, a 1.500.000 euro per l'anno 2018 e a 750.000 euro per l'anno 2019, a 1.500.000 euro per l'anno 2021 e a 1.500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 7. Per le medesime finalita' di cui al comma 6, gli incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura conferiti a seguito delle procedure di selezione pubblica internazionale di cui all'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, possono essere rinnovati una sola volta, con decisione motivata sulla base di una valutazione positiva dei risultati ottenuti, per ulteriori quattro anni. ».
Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli artt. 4, 18, commi 1 e 5, 21, comma 4, 23, comma 6, 33, 43 e 48, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2020, n. 16, come modificato dal presente decreto: «Art. 4. (Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale). - 1. Il Ministero si articola in undici uffici dirigenziali di livello generale centrali e diciassette uffici dirigenziali di livello generale periferici, coordinati da un Segretario generale. Sono, altresi', previsti due posti dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Sono uffici dirigenziali di livello generale periferici del Ministero i diciassette istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 33, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a). 2-bis. Fino al 31 dicembre 2026 operano altresi' presso il Ministero, quali uffici di livello dirigenziale generale straordinari per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR: a) l'Unita' di missione per l'attuazione del PNRR; b) la Soprintendenza speciale per il PNRR, istituita ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. ». «Art. 18. (Direzione generale Musei). - 1. La Direzione generale Musei cura le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione. Sovraintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei. Svolge altresi' funzioni e compiti di valorizzazione del patrimonio culturale, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 del Codice, con riguardo a tutti gli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, del Codice medesimo, che siano di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato. La Direzione generale esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, in caso di necessita', informato il Segretario generale, avocazione e sostituzione con riferimento alle attivita' svolte dalle direzioni regionali Musei e dai direttori degli istituti e musei di cui all'articolo 33, comma 3, lettera b), anche su proposta del Segretario regionale. Omissis 5. La Direzione generale Musei si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale centrali, nonche' in non piu' di tredici direzioni regionali Musei, con competenze su una o piu' Regioni o su una citta' metropolitana, uffici di livello dirigenziale non generale periferici, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ». «Art. 21. (Direzione generale Creativita' contemporanea). - (omissis) 4. La Direzione generale Creativita' contemporanea si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale centrale, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.». «Art. 23. (Direzione generale Cinema e audiovisivo). - 6. La Direzione generale Cinema si articola in quattro uffici dirigenziali di livello non generale centrali, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. ». «Art. 33. (Uffici dotati di autonomia speciale). - 1. Gli uffici del Ministero dotati di autonomia speciale hanno autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. 2. Sono uffici dotati di autonomia speciale: a) quali uffici di livello dirigenziale generale: 1) l'Archivio centrale dello Stato; 2) l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library; 3) la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: 1) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma; 2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; 3) il Centro per il libro e la lettura; 4) l'Istituto centrale per gli archivi; 5) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi; 6) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione; 7) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane; 8) l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, che subentra all'Istituto centrale per la demoetnoantropologia; 9) l'Istituto centrale per il restauro, che subentra all'Istituto superiore per la conservazione e il restauro; 10) l'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro, che subentra all'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario; 11) l'Istituto centrale per la grafica; 12) l'Istituto centrale per l'archeologia; 13) l'Opificio delle pietre dure; 14) la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, con sede a Taranto; 15) l'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, fino al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con sede a Rieti. 3. Sono altresi' dotati di autonomia speciale i seguenti musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale: a) quali uffici di livello dirigenziale generale: 1) i Musei reali di Torino; 2) la Pinacoteca di Brera; 3) le Gallerie dell'Accademia di Venezia; 4) le Gallerie degli Uffizi; 5) la Galleria dell'Accademia di Firenze e i Musei del Bargello; 6) il Parco archeologico del Colosseo; 7) il Museo nazionale romano; 8) la Galleria Borghese; 9) il Vittoriano e Palazzo Venezia; 10) la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea; 11) il Museo archeologico nazionale di Napoli; 12) il Museo e il Real bosco di Capodimonte; 13) il Parco archeologico di Pompei; 14) la Reggia di Caserta; b) quali uffici di livello dirigenziale non generale: 1) le Residenze reali sabaude; 2) i Musei nazionali di Genova - Direzione regionale Musei Liguria; 3) il Palazzo Ducale di Mantova; 4) i Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna; 5) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare - Direzione regionale Musei Friuli Venezia Giulia; 6) il Museo nazionale dell'Arte digitale; 7) il Complesso monumentale della Pilotta; 8) le Gallerie Estensi; 9) i Musei nazionali di Ferrara; 10) i Musei nazionali di Ravenna; 11) i Musei nazionali di Bologna; 12) il Museo archeologico nazionale di Firenze; 13) le Ville e le residenze monumentali fiorentine; 14) i Musei nazionali di Siena; 15) i Musei nazionali di Pisa; 16) i Musei nazionali di Lucca; 17) i Parchi archeologici della Maremma; 18) i Musei nazionali di Perugia - Direzione regionale Musei Umbria; 19) il Palazzo ducale di Urbino - Direzione regionale Musei Marche; 20) il Pantheon e Castel Sant'Angelo; 21) le Gallerie nazionali d'arte antica; 22) il Museo etrusco di Villa Giulia; 23) il Museo delle Civilta'; 24) il Parco archeologico dell'Appia antica; 25) il Parco archeologico di Ostia antica; 26) Villa Adriana e Villa d'Este; 27) i Musei e i parchi archeologici di Praeneste e Gabii; 28) il Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia; 29) le Ville monumentali della Tuscia; 30) il Museo nazionale d'Abruzzo dell'Aquila; 31) i Musei archeologici nazionali di Chieti; 32) il Parco archeologico di Sepino e il Museo Sannitico di Campobasso - Direzione regionale Musei Molise; 33) il Palazzo Reale di Napoli; 34) il Complesso monumentale e la Biblioteca dei Girolamini; 35) i Musei nazionali del Vomero; 36) i Musei e i parchi archeologici di Capri; 37) il Parco archeologico di Ercolano; 38) il Parco archeologico dei Campi Flegrei; 39) i Parchi archeologici di Paestum e Velia; 40) il Castello Svevo di Bari; 41) il Museo archeologico nazionale di Taranto; 42) i Musei nazionali di Matera; 43) i Musei e i parchi archeologici di Melfi e Venosa; 44) i Parchi archeologici di Crotone e Sibari; 45) il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria; 46) i Musei nazionali di Cagliari. 4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto dell'invarianza della spesa, possono essere individuati eventuali altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nonche' possono essere assegnati ai musei di cui al comma 3 ulteriori istituti o luoghi della cultura. Con i medesimi decreti di cui al precedente periodo uno o piu' istituti di cui al comma 3, lettera b), possono essere assegnati agli istituti dotati di autonomia speciale aventi qualifica di ufficio dirigenziale di livello generale, operanti nel territorio della stessa Regione. I decreti di cui ai precedenti periodi possono altresi' ridenominare gli uffici da essi regolati, nonche' definire i confini dei parchi archeologici e delle Soprintendenze di cui al presente articolo. 5. L'organizzazione e il funzionamento degli uffici dotati di autonomia speciale sono definiti con uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al comma 2, lettera b), sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono. Gli incarichi di direzione degli uffici di cui al comma 2, lettera a), sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di direzione degli istituti, dei musei e dei parchi archeologici di cui al comma 3, lettera a), sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di direzione degli istituti, dei musei e dei parchi archeologici di cui al comma 3, lettera b), sono conferiti dal Direttore generale Musei ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001. In ogni caso gli incarichi di direzione degli istituti, dei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di cui al comma 3 possono essere conferiti secondo le modalita' previste dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e possono essere rinnovati ai sensi dell'articolo 22, comma 7-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96. Ai Direttori degli istituti e musei di cui al comma 3, con l'atto di conferimento dei relativi incarichi, possono essere altresi' conferite le funzioni di direttore regionale Musei, senza ulteriori emolumenti accessori.». «Art. 43. (Musei, aree e parchi archeologici e altri luoghi della cultura). - (omissis) 3. Gli istituti e i luoghi di cui al comma 1, dotati di autonomia speciale ai sensi dell'articolo 33, comma 3, dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Musei. Gli istituti e i luoghi di cui al comma 1 non costituenti uffici dirigenziali sono articolazioni delle Direzioni regionali Musei, fatti salvi quelli rimasti assegnati o espressamente attribuiti alle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio o a altri uffici del Ministero.» «Art. 48. (Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche).
Allegato
Tabella A (Prevista dall'articolo 48, comma 1) DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA Dirigenti di prima fascia 32 Dirigenti di seconda fascia 198* Totale dirigenti 230 * di cui n. 1 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro» |
| Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione provvede alle attivita' previste dal regolamento medesimo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 ottobre 2023
Il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni
Il Ministro della cultura Sangiuliano
Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2805 |
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