Gazzetta n. 272 del 21 novembre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 ottobre 2023, n. 166
Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - «Sea Modal Shift».


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto l'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini», il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attributi per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 52;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare, l'articolo 1, comma 647, che autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;
Visto l'articolo 1, comma 649, della legge n. 208 del 2015, che demanda ad apposito regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto l'articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che autorizza la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Visto l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, che, per le finalita' di cui al predetto articolo 1, comma 647 della legge n. 208 del 2015, autorizza la spesa di ulteriori 19,5 milioni di euro per l'anno 2022, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 settembre 2017, n. 176, concernente «Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, commisurazione degli aiuti, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 647 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Marebonus»;
Vista la decisione C(2023) 3645 final del 30 maggio 2023, con la quale la Commissione europea ha autorizzato l'aiuto di Stato SA.104156 (2023/N) - Incentivo Sea Modal Shift Italia -- regime per incentivare l'utilizzo del trasporto intermodale strada-mare a corto raggio, a seguito di regolare notifica elettronica effettuata in data 17 marzo 2023;
Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 34985 del 11 agosto 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 settembre 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 9251 del 9 ottobre 2023;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) «Direzione generale»: la Direzione generale per le politiche integrate di mobilita' sostenibile, la logistica e l'intermodalita' del Ministero;
c) «Soggetto gestore»: la societa' RAM, logistica, infrastrutture e trasporti S.p.A., soggetto incaricato dal Ministero delle attivita' di istruttoria, gestione operativa e monitoraggio dell'intervento;
d) «Imprese»: imprese, raggruppamenti, temporanei o permanenti, di imprese o societa', anche costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, aventi sede legale nel territorio dello Spazio economico europeo o in uno degli Stati membri dell'Unione europea che, al fine di effettuare servizi di trasporto merci per conto di terzi, utilizzano servizi marittimi Ro-Ro o Ro-Pax su rotte intracomunitarie;
e) «Servizi marittimi Ro-Ro»: i servizi offerti da navi munite di specifiche attrezzature che le rendono atte prevalentemente al trasporto di rotabili ferroviari o veicoli stradali con imbarco e sbarco degli stessi sulle proprie ruote e con imbarco di un numero limitato di passeggeri;
f) «Servizi marittimi Ro-Pax»: i servizi offerti da navi munite di specifiche attrezzature che le rendono atte anche al trasporto di rotabili ferroviari o veicoli stradali con imbarco e sbarco degli stessi sulle proprie ruote e con prevalente imbarco di passeggeri.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e'
pubblicato nella GUUE del 26 ottobre 2012 n. C 326.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini e della
partecipazione italiana a missioni internazionali),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150,
e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102 (Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga di termini), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4
agosto 2009, n. 179, Supplemento ordinario n. 140.
- Si riporta l'articolo 52 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). -
1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di
Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative
informazioni alla banca di dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in
particolare, le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi
compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, nonche' dalle
disposizioni dell'Unione europea che saranno
successivamente adottate nella medesima materia;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per
i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012
della Commissione, del 25 aprile 2012;
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione
degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea
abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine
di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o
all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de
minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
all'articolo 46 della presente legge, nonche' al fine di
consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai
medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle
informazioni relative alle vicende modificative degli
stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al
comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese
accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di
tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data
di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini
connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di
altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al
comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili,
senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva
restituzione dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi
compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e
acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al
comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori
dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottata la disciplina per il
funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente
articolo, con la definizione delle modalita' operative per
la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle
informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2,
compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
banche di dati esistenti in materia di agevolazioni
pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua
altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli
obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche'
la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli
aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto
dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del
citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°
luglio 2017, si applicano le modalita' di trasmissione
delle informazioni relative agli aiuti alle imprese,
stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5
marzo 2001, n. 57.
7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione
delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e
l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni
degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di
concessione e di erogazione di detti aiuti indicano
espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.
L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato,
anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta
la responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento
e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del
risarcimento del danno.».
- La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2016), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, Supplemento
ordinario n. 70.
- La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n.
322, Supplemento ordinario n. 46.
- Il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti
per contrastare gli effetti economici e umanitari della
crisi ucraina), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
marzo 2022, n. 67, e' stato convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2022, n. 117.
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2023, n. 77, Supplemento
ordinario n.12/L.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, Supplemento ordinario n.
30.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 13 settembre 2017, n. 176 (Regolamento recante
individuazione dei beneficiari, commisurazione degli aiuti,
modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi di
cui al comma 647 della legge 28 dicembre 2015, n. 208-
«Marebonus»), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
dicembre 2017, n. 289.
 
Allegato A
(art. 4)
Rotte marittime oggetto di contributo e equivalenza chilometrica del percorso stradale

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
(Art. 5)

Tabella di conversione equivalenza bisarca

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 2

Ambito di applicazione
e finalita' dell'intervento

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, disciplina le modalita' di ripartizione e di erogazione delle somme disponibili nella misura di 39 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinate all'attuazione di scelte modali finalizzate a migliorare ed ottimizzare la catena intermodale, con conseguente decongestione della rete viaria e riduzione delle esternalita' negative dei trasporti merci, mediante maggior utilizzo di servizi marittimi Ro-Ro e Ro-Pax in arrivo o in partenza da porti situati in Italia verso porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Tale contribuzione e' finalizzata, tramite il sostegno alla domanda di servizi marittimi, allo sviluppo in termini qualitativi e quantitativi dei servizi stessi in coerenza con le finalita' dell'articolo 1, comma 647, della legge n. 208 del 2015.
2. Gli interventi di cui al presente regolamento compensano parzialmente la differenza tra i costi maggiori esterni del trasporto su strada rispetto all'uso del servizio marittimo effettuato in sostituzione.

Note all'art. 2:
- Si riportano i commi 647 e 649 della citata legge 28
dicembre 2015, n. 208:
«647. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' autorizzato a concedere contributi per
l'attuazione di progetti per migliorare la catena
intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti
l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi
marittimi per il trasporto combinato delle merci o il
miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e
in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti
situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea
o dello Spazio economico europeo. A tal fine e' autorizzata
la spesa annua di 45,4 milioni di euro per l'anno 2016, di
44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9 milioni di
euro per l'anno 2018.
649. L'individuazione dei beneficiari, la
commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per
l'attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e 648
sono disciplinate con regolamento adottato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da sottoporre, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, a notifica
preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».
 
Art. 3

Soggetto gestore

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l'istruttoria delle domande, nonche' l'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli di cui al presente regolamento sono svolti dal Soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le modalita' e nei termini di cui ad apposito accordo di servizio stipulato con il Ministero.
2. Il Soggetto gestore:
a) collabora con il Ministero per la predisposizione delle procedure di accesso ai contributi;
b) fornisce assistenza tecnica al Ministero e ai beneficiari;
c) realizza la gestione operativa dei provvedimenti adottati nel rispetto del presente regolamento, ivi comprese tutte le attivita' di informatizzazione e archiviazione dei dati, istruttoria, verifica, analisi e comunicazione operativa con i beneficiari, seguendo le indicazioni fornite dalla Direzione generale;
d) fornisce assistenza tecnica al Ministero nella fase di chiusura delle attivita' relative a tali contributi;
e) monitora l'andamento dei procedimenti e dei loro effetti sul settore;
f) svolge le attivita' di controllo, sulla base delle specifiche fornite dalla Direzione generale.
3. Gli oneri derivanti dall'accordo previsto dal comma 1 sono a carico delle risorse di cui all'articolo 2, nel limite massimo annuo dell'1,5 per cento e, comunque, sono definiti in base a uno specifico preventivo che tenga conto, per il personale impiegato, delle giornate/uomo impegnate e delle relative tariffe applicabili, debitamente suddivise nelle componenti di costo diretto, costo gestionale e costo aziendale, per i costi direttamente imputabili all'esecuzione delle attivita', della spesa da sostenere, per le componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, per gli eventuali costi per viaggi e trasferte, delle spese preventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti sono riconosciuti previa presentazione e approvazione di apposita rendicontazione redatta secondo le specifiche contenute nell'accordo di servizio medesimo in conformita' al preventivo di cui al primo periodo.
4. Il Ministero esercita le funzioni decisoria, di iniziativa, di vigilanza e di controllo, in ordine alle attivita' espletate dal Soggetto gestore. A tal fine, quest'ultimo assicura la massima collaborazione, tempestivita', diligenza e serieta' nell'adempimento delle richieste, degli ordini e delle sollecitazioni del Ministero sulle attivita' tecniche e istruttorie relative alle procedure di cui e' responsabile.

Note all'art. 3:
- Si riporta il comma 5 dell'articolo 19 del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
«5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono
attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono
affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei
principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a
capitale interamente pubblico su cui le predette
amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria
attivita' quasi esclusivamente nei confronti
dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e
le spese di funzionamento degli interventi relativi ai
fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi
stessi.».
 
Art. 4

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le Imprese che imbarchino su navi Ro-Ro e Ro-Pax veicoli o cassemobili, accompagnati o meno dai relativi autisti, al fine di percorrere le tratte marittime individuate e indicate nell'Allegato A al presente regolamento.
2. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al presente regolamento, le Imprese di cui al comma 1 devono presentare apposita autodichiarazione, redatta in conformita' a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulta che le stesse:
a) sono regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese o equivalenti;
b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trovano in una delle situazioni previste dagli articoli 94 e 97 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in quanto applicabili;
c) non sono sottoposte a liquidazione giudiziale, concordato preventivo liquidatorio, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, oppure a procedure volontarie di liquidazione e scioglimento della societa';
d) operano nel rispetto delle norme e degli obblighi europei in materia di lavoro;
e) sono in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
f) non si trovano in condizioni ostative alla concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
g) hanno integralmente restituito le agevolazioni pubbliche godute delle quali sia stata eventualmente disposta la restituzione;
h) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di ammissione.
4. L'assenza, anche sopravvenuta, dei requisiti di cui al comma 2 costituisce causa di revoca del contributo e comporta il recupero dello stesso secondo quanto disposto dall'articolo 15.
5. Le Imprese richiedenti il contributo sono obbligate ad attenersi alle prescrizioni dell'Unione europea e nazionali, in particolare in materia di ambiente, aiuti di Stato, concorrenza tra imprese e sicurezza.

Note all'art. 4:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note
alle premesse.
- Si riportano gli articoli 94 e 97 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti
pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici):
«Art. 94 (Cause di esclusione automatica). - 1. E'
causa di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche'
per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo
74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico
delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale,
in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio
dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice
penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile;
c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli
2621 e 2622 del codice civile;
d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' europee, del 26 luglio 1995;
e) delitti, consumati o tentati, commessi con
finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o
reati connessi alle attivita' terroristiche;
f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e
648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109;
g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme
di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2. E' altresi' causa di esclusione la sussistenza,
con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni
di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al
decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui
all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto
legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data
dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al
controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del
medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione puo'
subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento
suindicato.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 e' disposta se
la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi
indicati sono stati emessi nei confronti:
a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini
di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
b) del titolare o del direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale;
c) di un socio amministratore o del direttore
tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo;
d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
se si tratta di societa' in accomandita semplice;
e) dei membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
gli institori e i procuratori generali;
f) dei componenti degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo;
g) del direttore tecnico o del socio unico;
h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di
cui alle lettere precedenti.
4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica
l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero
la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti
degli amministratori di quest'ultima.
5. Sono altresi' esclusi:
a) l'operatore economico destinatario della
sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81;
b) l'operatore economico che non abbia presentato
la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12
marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato
dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo
requisito;
c) in relazione alle procedure afferenti agli
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con
le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e
dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori
economici tenuti alla redazione del rapporto sulla
situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano
prodotto, al momento della presentazione della domanda di
partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto
redatto, con attestazione della sua conformita' a quello
trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita' ai sensi
del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di
inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo
articolo 46, con attestazione della sua contestuale
trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita';
d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a
liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione
coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia
in corso un procedimento per l'accesso a una di tali
procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95
del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui
al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice.
L'esclusione non opera se, entro la data
dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di
cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267
del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui
al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non
intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle
procedure concorsuali;
e) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di
gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di
esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel
casellario informatico;
f) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante
il quale perdura l'iscrizione.
6. E' inoltre escluso l'operatore economico che ha
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono
gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate
nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica
quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare
le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito
tributario o previdenziale sia comunque integralmente
estinto, purche' l'estinzione, il pagamento o l'impegno si
siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine
di presentazione dell'offerta.
7. L'esclusione non e' disposta e il divieto di
aggiudicare non si applica quando il reato e' stato
depenalizzato oppure quando e' intervenuta la
riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena
accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata
estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del
codice penale, oppure quando il reato e' stato dichiarato
estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della
condanna medesima.».
«Art. 97 (Cause di esclusione di partecipanti a
raggruppamenti). - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, il raggruppamento
non e' escluso qualora un suo partecipante sia interessato
da una causa automatica o non automatica di esclusione o
dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si
sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha
adempiuto ai seguenti oneri:
a) in sede di presentazione dell'offerta:
1) ha comunicato alla stazione appaltante la
causa escludente verificatasi prima della presentazione
dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione
dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonche' il
soggetto che ne e' interessato;
2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del
comma 2 o l'impossibilita' di adottarle prima di quella
data;
b) ha adottato e comunicato le misure di cui al
comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente
si e' verificata successivamente alla presentazione
dell'offerta o il requisito di qualificazione e' venuto
meno successivamente alla presentazione dell'offerta.
2. Fermo restando l'articolo 96, se un partecipante
al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui
agli articoli 94 e 95 o non e' in possesso di uno dei
requisiti di cui all'articolo 100, il raggruppamento puo'
comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro
soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva
l'immodificabilita' sostanziale dell'offerta presentata. Se
tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente
adottate, il raggruppamento non e' escluso dalla procedura
d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure
siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico
e' escluso con decisione motivata.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai consorzi
ordinari. Si applicano altresi' ai consorzi fra imprese
artigiane, nonche' ai consorzi stabili limitatamente alle
consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i
requisiti di cui i consorzi si avvalgono.».
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
(Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290,
Supplemento ordinario n. 268.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, Supplemento
ordinario n. 214.
 
Art. 5

Oggetto e destinazione del contributo

1. Il contributo e' destinato alle imprese che presentino domanda per l'ottenimento dei contributi, contenente un piano previsionale di imbarco di veicoli per l'annualita' successiva su tratte marittime oggetto di incentivazione.
2. Per la quantificazione del numero di imbarchi oggetto del contributo devono essere individuati come singola unita' imbarcata gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiori alle 3,5 t. quali autocarri, rimorchi, semirimorchi, macchine operatrici semoventi e trattori stradali. Sono individuati come due unita' di carico i complessi stradali veicolari quali autotreni e autoarticolati. Il trasporto delle bisarche e' incentivato in alternativa o individuando l'autoveicolo o il complesso veicolare imbarcato trasportante veicoli stradali oppure i singoli veicoli stradali direttamente imbarcati. Le equivalenze alla singola unita' di carico imbarcata di tutte le tipologie di veicoli stradali trasportati sulle bisarche o direttamente imbarcati sono individuate nell'Allegato B al presente regolamento.
3. Le domande per ottenere i contributi sono corredate da una lettera di impegno dell'Impresa a dotarsi di sistemi digitali adeguati e idonei a interfacciarsi con il Soggetto gestore per le rendicontazioni secondo le modalita' individuate con apposito decreto adottato dalla Direzione generale.
 
Art. 6

Criteri per la determinazione del contributo

1. Al beneficiario e' riconosciuto, per ogni imbarco effettuato, un contributo proporzionale al percorso stradale evitato come quantificato nell'Allegato A. L'ammontare del contributo massimo chilometrico tiene conto della differenza esistente tra i costi esterni originati dal trasporto stradale e quelli del trasporto via mare. Il contributo unitario calcolato per ogni annualita' e' dato dal rapporto fra l'ammontare del finanziamento disponibile per l'annualita' di riferimento e la sommatoria di tutte le unita' per chilometro di percorso stradale evitato.
2. L'individuazione della differenza fra i costi esterni prodotti dal trasporto stradale e quello via mare, in base ai quali e' determinata l'entita' massima della compensazione unitaria, avviene in conformita' ai criteri definiti dalla Commissione europea in materia di costi esterni dei trasporti.
3. L'importo del contributo unitario chilometrico non puo' superare il 50 per cento del differenziale fra i costi esterni prodotti dal trasporto stradale e quello via mare. Il contributo unitario massimo, ai sensi del comma 2, e' quantificato in 30 centesimi di euro per veicolo per chilometro di percorso stradale evitato.
4. L'importo totale del contributo erogato al beneficiario non puo' superare il 30 per cento dei costi sostenuti per i servizi marittimi.
5. Per ciascuna delle rotte marittime ammissibili al contributo il tratto chilometrico stradale evitato e' individuato ai sensi dell'articolo 7.
 
Art. 7

Rotte marittime ammissibili al contributo

1. Sono considerate rotte sempre ammissibili gli itinerari marittimi indicati nell'Allegato A, corredato dall'indicazione del corrispondente tratto chilometrico stradale evitato. Per le ulteriori rotte indicate dalle Imprese all'atto della presentazione della domanda, il tratto chilometrico stradale evitato e' individuato con apposito decreto della Direzione generale.
2. Il numero dei chilometri sottratti alle reti stradali utili al calcolo del contributo e' quantificato prendendo come riferimento il percorso stradale evitato sul territorio italiano.
3. Nel caso di percorsi marittimi che colleghino isole italiane a porti comunitari, sono valutati eleggibili al contributo gli imbarchi effettuati su rotte il cui utilizzo evita percorsi stradali sul territorio insulare rispetto all'utilizzo di altre possibili rotte servite da servizi Ro-Ro e Ro-Pax da e verso la stessa isola. In tal caso, e' valutata la lunghezza del percorso stradale sul territorio insulare. Sono parimenti ritenuti eleggibili trasporti fra porti della stessa isola che evitano percorsi stradali insulari.
 
Art. 8

Modalita' di determinazione
e quantificazione dei contributi

1. Il contributo attribuibile ai sensi dell'articolo 6, comma 1, e' quantificato fino alla concorrenza massima prevista per gli impegni di spesa per ciascun anno ed e' erogato compatibilmente con la disponibilita' di cassa e nel rispetto delle norme di contabilita' pubblica.
2. Qualora, in funzione dei servizi ammissibili a contributo, le risorse disponibili non siano sufficienti, si procede alla riduzione del contributo in proporzione all'ammontare spettante a ciascun beneficiario.
3. Il diritto al contributo per il beneficiario e' comprovato annualmente con l'acquisizione di idonea documentazione secondo le modalita' definite con apposito decreto della Direzione generale.
4. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a condizione che, a consuntivo dell'annualita' di riferimento, siano rispettati dai beneficiari i requisiti previsti dal presente regolamento.
 
Art. 9

Presentazione della domanda

1. Per accedere ai contributi le Imprese, nonche' le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette Imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, e iscritte al registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, devono presentare istanza al Ministero entro la data e secondo le modalita' indicate in apposito decreto della Direzione generale. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilita':
a) ragione sociale dell'Impresa;
b) sede legale dell'Impresa;
c) legale rappresentante dell'Impresa;
d) codice fiscale;
e) partita IVA;
f) indirizzo di posta elettronica certificata;
g) indirizzo del legale rappresentante dell'Impresa;
h) firma del legale rappresentante dell'Impresa;
i) numero di iscrizione al Registro elettronico o numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori o analoga registrazione che consenta il trasporto delle merci su strada per conto terzi (licenza comunitaria);
l) iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato o analoghi registri nazionali;
m) piano previsionale degli imbarchi per l'annualita' successiva.
2. Ogni Impresa, anche se associata a un consorzio o a una cooperativa, puo' presentare un'unica domanda di contributo all'anno. Ai fini della verifica dell'unicita' delle domande, rileva il numero o il codice identificativo dell'Impresa che ne permetta l'identificazione univoca ai fini fiscali. Ai fini del presente comma, le Imprese, singolarmente o attraverso le loro aggregazioni, indicano chiaramente, a pena di esclusione, il numero o il codice identificativo.
3. Le domande per accedere ai contributi sono inviate entro il termine perentorio indicato nell'apposito decreto adottato dalla Direzione generale, esclusivamente in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'Impresa, utilizzando il portale che il Soggetto gestore mette a disposizione secondo le specifiche previste nel decreto della Direzione generale. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, unitamente al modello per la presentazione delle domande, e' disposta dal Ministero con apposito provvedimento della Direzione generale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.

Note all'art. 9:
- Il Capo I del Titolo VI (Delle societa' cooperative e
delle mutue assicuratrici), del Libro Quinto (Del lavoro)
del codice civile, reca: «Delle societa' cooperative».
- Le sezioni II e II-bis, del Capo II, del Titolo X
(Della disciplina della concorrenza e dei consorzi), del
Libro Quinto (Del lavoro) del codice civile, recano,
rispettivamente: «Dei consorzi con attivita' esterna»,
«art. 2615-ter - Societa' consortili», «Dei consorzi per il
coordinamento della produzione e degli scambi».
- Il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che
stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per
esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga
la direttiva 96/26/CE del Consiglio, e' pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 14 novembre 2009,
n. L 300/51.
 
Art. 10

Attivita' istruttoria

1. Le domande di ammissione sono sottoposte, rispettando l'ordine cronologico di presentazione, a una istruttoria di ammissibilita', al fine di valutare la sussistenza di tutte le condizioni previste dal presente regolamento. L'attivita' istruttoria, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e' svolta dal Soggetto gestore.
2. L'ammissione al contributo e' notificata alle imprese ammesse al contributo dal Ministero via posta elettronica certificata, all'esito della comunicazione delle risultanze dell'istruttoria effettuata dal Soggetto gestore e conclusasi con esito positivo.

Note all'art. 10:
- Per i riferimenti alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 11

Rendicontazione e monitoraggio

1. I richiedenti il contributo, entro il termine di cui al comma 3, presentano al Ministero richiesta di riconoscimento di contributi, allegando all'istanza, anche in formato digitale editabile, la rendicontazione dei viaggi effettuati nell'annualita' in cui sono stati fruiti i servizi sulle tratte marittime identificate nella domanda contenente le seguenti informazioni:
a) tratta marittima utilizzata;
b) importo pagato al netto dell'IVA per tratta marittima utilizzata;
c) numero dei viaggi effettuati per tratta marittima utilizzata.
2. Per i viaggi effettuati nell'annualita' di riferimento, deve essere allegata la documentazione contabile che attesti l'avvenuto pagamento dei viaggi effettuati ovvero le fatture quietanzate relative ai viaggi rendicontati, oppure le polizze o bolle di imbarco quietanzate rilasciate dal vettore marittimo ovvero una idonea, corrispondente certificazione rilasciata dal vettore marittimo o dal soggetto intermediario in cui si attesti l'effettivo pagamento dei viaggi effettuati.
3. I beneficiari, qualora non abbiano prodotto quietanze di pagamento all'atto della richiesta di riconoscimento di contributi, possono trasmettere la documentazione di cui al comma 2 entro il termine di cui al quarto periodo. Alla scadenza di tale termine le tratte marittime per le quali non siano state prodotte evidenze contabili relative al pagamento sono escluse dal calcolo del contributo. La produzione di eventuali note di credito dai fornitori di servizi marittimi, a fronte di fatture emesse, non allegate alla rendicontazione, costituisce causa di revoca, determinando decadenza dal contributo ed eventuale recupero dello stesso secondo quanto disposto dall'articolo 15. Con apposito provvedimento della Direzione generale sono stabiliti i termini per la presentazione delle istanze di cui al comma 1, nonche' per la trasmissione della documentazione di cui al primo periodo.
4. I beneficiari devono far pervenire al Ministero, unitamente alla richiesta di riconoscimento di contributi, una dichiarazione da cui risultino anche ulteriori eventuali analoghi contributi europei, statali o regionali richiesti dal beneficiario aventi le stesse finalita' di quelli riconosciuti dal presente regolamento, con specifica indicazione che tali contributi complessivi, sommati ai contributi percepiti ai fini del presente regolamento, non superino i limiti del 30 per cento dei costi relativi ai viaggi effettuati nel periodo di incentivazione.
5. La Direzione generale stabilisce con apposito decreto che i beneficiari forniscano ulteriori dati utili per monitorare gli effetti della misura a fini statistici.
6. Il Ministero, avvalendosi del Soggetto gestore, verifica la veridicita' dei dati rendicontati dai beneficiari.
 
Art. 12

Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo e' subordinata:
a) al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria nel caso in cui il contributo sia superiore o uguale a 150.000 euro, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 159 del 2011;
b) alla dichiarazione del beneficiario di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche' alla disponibilita' delle risorse cosi' come rimodulate ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.

Note all'art. 12:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, si veda nelle note all'articolo 4.
- Si riporta l'articolo 46 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 46 (Divieto di concessione di aiuti di Stato a
imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non
rimborsati). - 1. Nessuno puo' beneficiare di aiuti di
Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato gli aiuti che lo Stato e' tenuto a recuperare in
esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo
16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13
luglio 2015.
2. Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato
verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che
hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato e'
tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di
recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. A decorrere
dal 1° luglio 2017, la predetta verifica e' effettuata
attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di
Stato di cui all'articolo 52.
3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono
in possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i
dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al
presente articolo alle amministrazioni che intendono
concedere aiuti.
4. ».
 
Art. 13

Cumulo del contributo

1. Nel caso di coesistenza, per le medesime finalita', di altri interventi di natura pubblica, europei, statali, regionali ed enti locali, la contribuzione complessiva non puo' eccedere per ciascun beneficiario:
a) il 30 per cento del costo medio del trasporto marittimo per la specifica rotta;
b) il 50 per cento del differenziale fra il trasporto stradale e quello marittimo, dei costi esterni per esternalita' negative per unita' di massa di merce trasportata sulla specifica rotta ed equivalente tratto stradale secondo la tabella dell'Allegato A.
2. Il Ministero, avvalendosi del Soggetto gestore, sulla base delle rendicontazioni fornite dai beneficiari e della relativa documentazione, verifica, per tutto il periodo di incentivazione e per singolo beneficiario, il rispetto dei limiti indicati dal comma 1.
 
Art. 14

Ispezioni e controlli

1. In ogni fase del procedimento il Soggetto gestore e il Ministero effettuano controlli e ispezioni, anche a campione, sulla documentazione di imbarco presentata, al fine di verificare le condizioni per la fruizione del contributo, anche avvalendosi delle informazioni a riscontro fornite dalle societa' armatrici.
2. A conclusione dell'attivita' di ispezione e controllo, ove si riscontri una discordanza sui viaggi effettuati e quietanzati ovvero il superamento del limite del 30 per cento di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), il Ministero provvede al recupero proporzionale del contributo erogato.
 
Art. 15

Recupero dei contributi

1. Nei casi di revoca di cui all'articolo 4, comma 4, il beneficiario e' tenuto a restituire l'ultimo contributo percepito.
2. Negli altri casi di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento e degli impegni assunti per la concessione del contributo, il Ministero procede alla sospensione delle eventuali erogazioni in corso, nonche' al recupero dell'ultima annualita' di contributo percepito.
3. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul pertinente capitolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 
Art. 16

Clausola d'invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero provvede agli adempimenti previsti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 ottobre 2023

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Salvini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 3767