Gazzetta n. 271 del 20 novembre 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA |
DECRETO 28 agosto 2023 |
Riconoscimento della qualifica di Centro nazionale per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale all'Istituto di bioscienze e biorisorse del Consiglio nazionale delle ricerche. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, gli articoli da 35 a 40, come da ultimo modificato dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, relativo alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; Vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla «Commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione»; Visto il regolamento (CE) n. 1597/2002 della Commissione del 6 settembre 2002, recante «Modalita' di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione»; Visto il regolamento (CE) n. 1598/2002 della Commissione del 6 settembre 2002 recante «Modalita' di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la prestazione di assistenza amministrativa reciproca da parte degli organismi ufficiali degli Stati membri»; Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra; Vista la Convenzione sulla diversita' biologica (CBD) adottata il 22 maggio 1992, durante la Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo (UNCED - «The Earth Summit»), tenuta a Rio de Janeiro nel 1992; Visto il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, recante «Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione» ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettere a e b, che definisce le categorie dei materiali forestali di moltiplicazione «identificati alla fonte» e «selezionati» per i quali lo Stato deve stabilire i criteri di ammissione (all. II e all. III), e l'art. 3, che definisce i requisiti dei materiali di base; Visto l'art. 10, comma 3, del citato decreto legislativo n. 386 del 2003, che prevede la redazione di un registro nazionale dei materiali di base e di una sua sintesi in forma di elenco, sulla base dei registri istituiti dagli organismi ufficiali regionali e provinciali, da rendere noto alla Commissione europea, agli altri Stati membri e alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» e, in particolare, l'art. 13 che con il comma 5 attribuisce alla Commissione tecnica, di cui all'art. 14 del decreto legislativo del 10 novembre 2003, n. 386, istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il compito di redigere, conservare e aggiornare il registro nazionale dei materiali di base e coordinare la filiera vivaistica forestale nazionale, secondo modalita' definite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto l'art. 13, comma 3, del citato decreto legislativo n. 34 del 2018, che riconosce, quali Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale, i Centri nazionali biodiversita' Carabinieri di Pieve S. Stefano, Peri e Bosco Fontana, e prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro della difesa, sono individuati ulteriori Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale in numero e modalita' sufficienti a rappresentare zone omogenee dal punto di vista ecologico, ed e' loro riconosciuta la qualifica di Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 55; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, recante «Nomina dei Ministri», con il quale l'on. Gilberto Pichetto Fratin e' stato nominato Ministro della transizione ecologica e l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022 con cui l'on. Gilberto Pichetto Fratin e' stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 460 dell'11 ottobre 2017, recante «Programma nazionale di incremento della resilienza dei sistemi forestali naturali e semi-naturali mediante il recupero e ripristino strutturale e funzionale degli ecosistemi e della funzionalita' dei loro servizi tramite azioni coerenti con la tutela e la conservazione della biodiversita' (flora, fauna, vegetazione e paesaggio naturale e rurale) nelle aree protette percorse dal fuoco»; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 30 dicembre 2020, n. 9403879, recante «Istituzione del registro nazionale dei materiali di base», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 47 del 25 febbraio 2021; Visto il decreto dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 307490 del 6 luglio 2021, di approvazione del Registro nazionale dei materiali di base, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 169 del 16 luglio 2021; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 11 giugno 2021, n. 269708, recante «Modifica della vigente suddivisione in regioni di provenienza del materiale di propagazione forestale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 178 del 27 luglio 2021; Visto il decreto dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 luglio 2022, n. 297416, che ha rinnovato la composizione della Commissione tecnica di cui all'art. 14 del decreto legislativo del 10 novembre 2003, n. 386; Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 marzo 2022, recante «Individuazione dei Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale» (di seguito anche CNBF), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 141 del 18 giugno 2022; Vista la nota di richiesta di riconoscimento quale Centro nazionale per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale del Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto bioscienze e biorisorse (CNR-IBBR), pervenuta alla Direzione generale del Patrimonio naturalistico e mare del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con protocollo di arrivo n. 113894 del 19 settembre 2022; Vista la nota della Direzione generale del patrimonio naturalistico e mare del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (di seguito anche DGPNM/MASE) prot. n. 149722 del 29 novembre 2022 con la quale si chiede al CNR-IBBR apposita autodichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sullo svolgimento delle seguenti attivita': a) approvvigionamento e conservazione di specie e provenienze forestali importanti per la salvaguardia della biodiversita' di almeno una zona omogenea dal punto di vista ecologico; b) cura di specifiche attivita' di conservazione del germoplasma forestale definibili importanti a livello nazionale; nonche', altre informazioni pertinenti le suddette attivita'; Vista la nota del CNR-IBBR, pervenuta alla Direzione generale del patrimonio naturalistico e mare del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con protocollo di arrivo n. 4874 del 13 gennaio 2023 e la relativa autodichiarazione allegata con la quale e' stato dichiarato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, lo svolgimento dell'attivita' di ricerca e conservazione della biodiversita' forestale di importanza nazionale, rispondente a quanto indicato all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; Tenuto conto dello schema OCSE per la certificazione dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati in ambito internazionale «OECD Forest seed and plant scheme»; Considerata la comunicazione della Commissione europea del 20 maggio 2020 COM (2020) 380 relativa alla strategia dell'UE sulla biodiversita' per il 2030; Tenuto conto di quanto stabilito dalla Commissione tecnica di cui all'art. 14 del decreto legislativo del 10 novembre 2003, n. 386, istituita con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, n. 12077 del 12 dicembre 2018 e nominata con decreto dipartimentale n. 2305 del 13 giugno 2019, riguardo all'istituzione del registro nazionale e alla definizione di criteri minimi comuni per l'individuazione e la gestione dei materiali di base, nel corso della riunione del 22 maggio 2020; Sentita la Commissione tecnica di cui all'art. 14 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, la quale, in riscontro alla nota di richiesta della DGPNM/MASE prot. 9323 del 23 gennaio 2023, ha fornito il proprio parere favorevole sulla proposta CNR-IBBR di riconoscimento quale Centro nazionale per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale, dando riscontro tramite nota prot. 47788 del 29 marzo 2023 del direttore generale della DGFOR/MASAF, coordinatore della stessa Commissione; Sentito il Ministro della difesa che si e' espresso con nota del 28 giugno 2023;
Decreta:
Art. 1
Riconoscimento di «Centro nazionale per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale»
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, il presente decreto individua e riconosce quale Centro nazionale per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale (di seguito anche Centro nazionale) il CNR-IBBR - Istituto di bioscienze e biorisorse del Consiglio nazionale delle ricerche, ad integrazione del decreto del Ministero della transizione ecologica 31 marzo 2022, recante la «Individuazione dei Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale». 2. Ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, il Centro nazionale di cui al comma 1, e' abilitato alla certificazione ufficiale delle analisi sulla qualita' dei semi forestali e puo' coadiuvare le regioni nell'individuazione delle aree di provenienza e dei materiali di base collaborando con i Centri di ricerca e le istituzioni europee e nazionali che operano nel campo della conservazione delle risorse genetiche forestali. |
| Art. 2
Obblighi dei Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale
1. Il Centro nazionale per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale di cui all'art. 1 assicura e persegue: a) l'approvvigionamento e la conservazione di specie e provenienze forestali importanti per la salvaguardia della biodiversita' di almeno una zona omogenea dal punto di vista ecologico e quindi le specie piu' rappresentative e quelle endemiche degli ecosistemi forestali ivi presenti; b) la cura di specifiche attivita' di studio e modalita' di conservazione del germoplasma forestale, di cui alla lettera a) e altre eventuali, di importanza scientifica e di riferimento nazionale. |
| Art. 3
Monitoraggio del patrimonio genetico forestale nazionale
1. Al fine di consentire il monitoraggio del patrimonio genetico forestale nazionale e il perseguimento dei compiti di cui all'art. 2 il Centro nazionale CNR-IBBR di cui all'art. 1 redige una relazione annuale sulle principali attivita' di conservazione svolte e sulla consistenza del patrimonio genetico forestale disponibile in situ e ex situ per le zone omogenee dal punto di vista ecologico e per le specie e provenienze forestali di pertinenza, in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Ministero della transizione ecologica 31 marzo 2022. |
| Art. 4
Trattamento dei dati personali
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, limitatamente alla sola individuazione del riconoscimento di cui all'art. 1 del presente decreto. |
| Art. 5
Invarianza della spesa
1. All'attuazione del presente provvedimento si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 agosto 2023
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin
Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 3143 |
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