Gazzetta n. 271 del 20 novembre 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 8 novembre 2023 |
Certificazione degli investimenti realizzati dalle regioni a statuto ordinario e dalla Regione Siciliana nel 2023. |
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 1, comma 495, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi del quale, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati alle regioni spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'art. 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui; Visto l'art. 1, comma 495-ter, della predetta legge n. 232/2016, che dispone che gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti tra le regioni a statuto ordinario sulla base, rispettivamente, delle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. Gli spazi finanziari di cui alla tabella 1 sono utilizzati dalle regioni per effettuare nuovi investimenti in ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, e gli spazi finanziari di cui alla tabella 2 sono utilizzati dalle regioni per effettuare nuovi investimenti in ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. A tal fine, entro il 31 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019 le medesime regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando almeno l'esigibilita' degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna regione, come indicata per ciascun anno nelle tabelle 1 e 2. L'utilizzo degli spazi finanziari di cui alla tabella 2 e' disposto dal bilancio di previsione 2019-2021 attraverso l'iscrizione di stanziamenti di spesa riguardanti gli investimenti finanziati dal risultato di amministrazione presunto o dal ricorso al debito, in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2. Gli investimenti che le singole regioni sono chiamate a realizzare sono considerati nuovi se effettuati a seguito di una variazione del bilancio di previsione che incrementa gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nelle predette tabelle, e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati e assumono le iniziative necessarie affinche' le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse. Le regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alle citate tabelle 1 e 2 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede che gli enti territoriali sono tenuti a trasmettere le informazioni relative agli investimenti al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP); Visto l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai sensi del quale il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014, disciplinato dall'art. 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, puo' essere rideterminato in quote costanti, in non oltre venti esercizi, per le regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti. Il disavanzo di cui al periodo precedente e' quello risultante dal consuntivo o, nelle more dell'approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale, quello risultante dal consuntivo approvato dalla giunta regionale. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015; Visto l'art. 1, comma 780, della citata legge n. 205 del 2017, ai sensi del quale le regioni di cui al comma 779, per gli anni dal 2018 al 2026, incrementano i pagamenti complessivi per investimenti in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017 rideterminato annualmente applicando all'anno base 2017 la percentuale del 2 per cento per l'anno 2018, del 2,5 per cento per l'anno 2019, del 3 per cento per l'anno 2020 e del 4 per cento per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026. Ai fini di cui al primo periodo, non rilevano gli investimenti aggiuntivi di cui all'art. 1, commi 140-bis e 495-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, per il solo calcolo relativo all'anno 2018, i pagamenti complessivi per investimenti relativi all'anno 2017 da prendere a riferimento possono essere desunti anche dal preconsuntivo; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 781, della medesima legge n. 205 del 2017, ai sensi del quale le regioni di cui al comma 779 certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 780 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Visto il comma 886 dell'art. 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale la Regione Siciliana puo' applicare i commi da 779 a 781 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a condizione che nel 2018 abbia incrementato gli impegni delle spese per investimento dell'esercizio 2018 in misura non inferiore al 2 per cento rispetto al corrispondente valore del 2017; Visto il comma 835 della citata legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale, al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario e' attribuito un contributo pari a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020, indicando i relativi importi spettanti a ciascuna regione nella tabella 5 allegata alla legge stessa e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Visto il comma 836 della medesima legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale il contributo di cui al comma 835 e' destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 343 milioni di euro per l'anno 2020, a 467,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 467,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; Visto il comma 839 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento le regioni certificano l'avvenuto impegno di tali investimenti mediante comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rinviando ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalita' del monitoraggio e della certificazione; Visto il comma 840 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale in caso di mancato o parziale impegno degli investimenti previsti nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge in ciascun esercizio, la regione e' tenuta a effettuare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 maggio dell'anno successivo, un versamento di importo corrispondente al mancato impegno degli investimenti di cui alle tabelle 4 e 5. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato; Ravvisata l'opportunita' di procedere all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 839 dell'art. 1 della citata legge del 30 dicembre 2018, n. 145;
Decreta:
Articolo Unico
1. Per l'esercizio 2023, le regioni a statuto ordinario forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni concernenti gli investimenti realizzati ai sensi dell'art. 1, comma 495-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'art. 1, commi 835 e 836, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con i tempi, le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. Le regioni interessate all'applicazione dell'art. 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, forniscono, altresi', le informazioni concernenti gli investimenti realizzati ai sensi della predetta norma, con i tempi, le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. 2. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2024, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, relativa alla realizzazione degli investimenti previsti dall'art. 1, comma 495-ter della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dall'art. 1, comma 780 della legge del 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'art. 1, commi 835 e 836, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato B al presente decreto. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. 3. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 novembre 2023
Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta |
| Allegato A
Il presente allegato riguarda i tempi, le modalita' ed i prospetti per la trasmissione delle informazioni relative agli investimenti realizzati ai sensi dell'art. 1, comma 495-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'art. 1, comma 780, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205 e dell'art. 1, comma 835, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A. Istruzioni generali A.1. Tempi e modalita' di trasmissione.
Le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana trasmettono le informazioni riguardanti gli investimenti realizzati al 31 dicembre 2023, entro il 15 marzo 2024, attraverso il modello INV/23 esclusivamente tramite l'apposita applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel portale dedicato al monitoraggio del pareggio di bilancio. I dati richiesti sono trasmessi in migliaia di euro e con segno positivo. A.2 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze gia' in uso.
Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze delle applicazioni web dedicate al pareggio 2022, predisposte dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rimangono validi per il monitoraggio degli investimenti realizzati nell'esercizio 2023 sino a quando la regione non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze. L'applicazione web consente agli enti di poter effettuare, direttamente al sistema web, la richiesta di una nuova utenza attraverso la compilazione di una maschera per l'inserimento delle seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie: a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati; b. codice fiscale; c. ente di appartenenza; d. recapito di posta elettronica e telefonico. Si precisa che ogni utenza e' strettamente personale, per cui ogni ente puo' richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze. A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web dedicata al pareggio di bilancio.
Per l'utilizzo del sistema web dedicato al monitoraggio del pareggio sono necessari i seguenti requisiti: dotazione informatica: disponibilita' di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Internet Explorer 10 o superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe; supporti operativi: le modalita' di accesso al sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso sono disponibili, nell'apposita area dedicata al pareggio del sito internet della Ragioneria generale dello Stato, nella sezione dedicata al pareggio di bilancio sotto la dicitura «Regole per il sito pareggio di bilancio». A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto.
Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto «Utenza per Pareggio di bilancio - richiesta di chiarimenti». igepa.relcassa@mef.gov.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa; rgs.igae.ufficioV@mef.gov.it per il monitoraggio BDAP/MOP indicando nell'oggetto della mail «Monitoraggio investimenti a valere su spazi finanziari MONIT/23 - Regione xxx». B. Istruzioni per la compilazione del modello INV/23 B.1. Istruzioni generali.
Per l'acquisizione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati ai sensi dell'art. 1, comma 495-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dall'art. 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'art. 1, commi 835 e 836, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e' stato predisposto il modello INV/23, sezioni 1 e 2, la cui compilazione e' necessaria ai fini della predisposizione della relativa certificazione. Gli importi possono riguardare dati provvisori, anche se le informazioni riguardanti gli investimenti realizzati nell'esercizio 2023 dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi. Tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che e' consentito modificare non appena saranno disponibili i dati definitivi. B.2 Modello INV/23 sez.1 - Analisi degli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 1, comma 495-ter della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'art. 1, commi 835 e 836 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Il modello INV/23-1 consente l'acquisizione dei dati relativi agli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 1, comma 495-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'art. 1, commi 835 e 836, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per la verifica degli investimenti effettuati in attuazione dell'art. 1, comma 495, della legge n. 232 del 2016, la voce 1) prevede un'articolazione diretta a consentire la verifica dei nuovi investimenti esigibili nel 2023, per un importo pari almeno a quello previsto per tale esercizio dal profilo temporale individuato dal comma 495-ter della citata legge n. 232 del 2016, anche attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il comma 495-ter definisce «nuovi» gli investimenti se: effettuati a seguito di una variazione del bilancio di previsione che incrementa gli stanziamenti riguardanti gli investimenti; verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. La voce 1) della sezione 1 del modello INV-23 e' articolata nelle seguenti lettere riguardanti i nuovi investimenti esigibili nel 2023: a) «Impegni per nuovi investimenti diretti, esigibili nel 2023, concernenti opere pubbliche». In particolare, la voce 1a) riguarda gli impegni a valere degli spazi acquisiti ai sensi del comma 495-ter della legge n. 232 del 2016 nell'ambito del patto nazionale verticale del 2019 per l'esercizio 2023, che la regione deve valorizzare in occasione del monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, nella Sezione Anagrafica - Tipologia di finanziamento con la voce «Regioni Patto nazionale 2023 - comma 495, L. 232/2016». Al riguardo, si rappresenta che per opere pubbliche si intendono gli investimenti in corso di realizzazione o progettazione (si esclude quindi la manutenzione ordinaria), come definiti dall'allegato 1.1 all' art. 3, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 «il risultato di un insieme di lavori, che di per se' esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica»; b) «Impegni per altri nuovi investimenti diretti, esigibili nel 2023, non riguardanti opere pubbliche, NON oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011»; c) «impegni per nuovi investimenti indiretti esigibili nel 2023, concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche», concessi a valere degli spazi acquisiti ai sensi del comma 495, legge n. 232 del 2016, i cui beneficiari sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, legge n. 196 del 2009 e gli ulteriori soggetti di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 che realizzano opere pubbliche (1) ; In attuazione dell'intesa sancita nella seduta del 22 febbraio 2018 le regioni a statuto ordinario assumono le iniziative necessarie affinche' le amministrazioni pubbliche, con riferimento agli impegni per opere pubbliche finanziati dai contributi concessi dalle regioni nel 2023 a valere degli spazi finanziari di cui all'art. 1, comma 495-ter, legge n. 232 del 2016, per la voce 1c), provvedano tempestivamente alla trasmissione delle informazioni previste per il monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, valorizzando il campo «Tipologia di finanziamento == Trasferimento Regioni 2023 - Patto nazionale verticale»; d) «impegni per altri investimenti indiretti esigibili nel 2023», non concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche e/o i cui beneficiari NON sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011. La voce 2) evidenzia la realizzazione dei nuovi investimenti diretti e indiretti per l'esercizio 2023, previsti dall'art. 1, commi 835 e 836, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come individuati nella tabella 5 allegata alla legge medesima. Cio' in attuazione del comma 839 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018 il quale prevede che entro il 31 luglio di ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, le regioni a statuto ordinario adottano gli impegni finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti diretti e indiretti previsti nelle tabelle 4 e 5 allegate alla legge medesima, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate e verificati come nuovi, ai sensi del comma 837, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento certificano l'avvenuto impegno di tali investimenti mediante comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Per i predetti impegni, in occasione del monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, la regione deve: in caso di investimenti diretti in opere pubbliche, accedere al MOP in Sezione Anagrafica - Tipologia di finanziamento, valorizzando ogni singolo CUP identificativo dell'opera con la voce «Contributo di cui all'art. 1, co.835, L.145/2018_investimenti diretti 2023»; in caso di investimenti indiretti in opere pubbliche assumere le iniziative necessarie affinche' le amministrazioni pubbliche, con riferimento agli impegni per opere pubbliche finanziati dai contributi concessi dalle regioni nel 2023, provvedano tempestivamente alla trasmissione delle informazioni previste per il monitoraggio BDAP-MOP accedendo al MOP, Sezione Anagrafica - Tipologia di finanziamento, valorizzando per singolo CUP identificativo dell'opera la voce «Contributo di cui all'art. 1, co.835, L.145/2018_investimenti indiretti 2023». B.3 Modello INV/23 sez.2 - Analisi degli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Il modello INV/23-2 consente il monitoraggio degli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La sezione deve essere compilata soltanto dalle regioni che hanno scelto di ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2014, disciplinato dall'art. 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in quote costanti, in non oltre venti esercizi, a fronte dell'impegno a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti ai sensi dell'art. 1, comma 779 e seguenti, della citata legge n. 205 del 2017. In applicazione di tali disposizioni, i pagamenti complessivi per investimenti devono essere incrementati in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017, rideterminato annualmente applicando all'anno base 2017 la percentuale del 2 per cento per l'anno 2018, del 2,5 per cento per l'anno 2019, del 3 per cento per l'anno 2020 e del 4 per cento per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026. La sezione e' compilata anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015, cui si applicano le stesse disposizioni. La tabella si compone di due parti: la prima definisce l'obiettivo di spesa per l'anno 2023 calcolato sui dati dell'anno base - esercizio 2017, secondo l'incremento del 4 per cento previsto dalla norma per l'esercizio 2023; la seconda parte determina il totale dei pagamenti dell'anno 2023 rilevanti ai fini dell'art. 1, comma 780, della legge n. 205 del 2017 sui dati da consuntivo ovvero preconsuntivo ove non ancora disponibili. In particolare, in ciascuna parte della tabella, rispettivamente per l'anno base 2017 e per l'anno 2023, si sommano i pagamenti per Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Macroaggregato U.2.02 dell'allegato n. 6/1 al decreto legislativo n. 118/2011 - Piano dei conti finanziario) ed i pagamenti per Contributi agli investimenti diretti e indiretti (Macroaggregato U.2.03 dell'allegato n. 6/1 al decreto legislativo n. 118/2011 - Piano dei conti finanziario). Da questi, come previsto dal citato art. 1, comma 780, della legge n. 205/2017, si sottraggono gli investimenti aggiuntivi di cui all'art. 1, commi 140-bis e 495-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che non rilevano ai fini della norma. Infine, l'ultima voce rappresenta il saldo dei maggiori (o minori) pagamenti che si sono registrati nell'anno 2023 rispetto all'obiettivo di spesa per lo stesso anno. Tale voce, ove risulti rispettato l'incremento dei pagamenti complessivi per investimenti richiesto dalla norma, assume valore positivo o nullo.
(1) L'art. 2-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013, prevede: 1. Ai fini del presente decreto, per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorita' portuali, nonche' le autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. 2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; b) alle societa' in controllo pubblico come definite dall'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le societa' quotate come definite dall'art. 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonche' le societa' da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di societa' quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche; c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalita' giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalita' dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. 3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle societa' in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalita' giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici. |
| Allegato B
Il presente allegato riguarda i tempi, le modalita' e i prospetti per la trasmissione della certificazione degli investimenti realizzati per l'esercizio 2023 come di seguito specificato. Certificazione degli investimenti realizzati nell'esercizio 2023
Per la verifica del rispetto degli obiettivi riguardanti gli investimenti da realizzare nell'esercizio 2023 le regioni a statuto ordinario certificano i propri risultati attraverso il modello CERT/23. La Regione Siciliana certifica gli investimenti realizzati in applicazione dell'art. 1, comma 781, della legge n. 205 del 2017 ai sensi dell'art. 1, comma 886, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145. Le informazioni del modello CERT/23 della certificazione sono quelle relative agli investimenti realizzati nell'anno 2023 trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze utilizzando il sistema web previsto nel portale dedicato al pareggio di bilancio, all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it E' prevista una apposita procedura web che consente all'ente di acquisire direttamente il modello CERT/23 per la certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze, gia' compilato con le informazioni precedentemente trasmesse dagli enti relativamente agli investimenti effettuati al 31 dicembre 2023. Il prospetto della certificazione degli investimenti realizzati nel 2023 e' inviato, entro il 31 marzo 2024, al Ministero dell'economia e delle finanze, regolarmente compilato. Il prospetto CERT/23 certifica la realizzazione di nuovi investimenti esigibili nel 2023 dalle predette regioni: a) a valere degli spazi assegnati nel 2019 con riferimento all'esercizio 2023 in attuazione del comma 495-ter della legge n. 232/2016, tabella 2, tenendo conto della possibilita' che la quota di investimenti nuovi e aggiuntivi prevista per l'esercizio 2023, pari a complessivi 10 milioni, sia gia' stata realizzata attraverso impegni esigibili negli esercizi precedenti; b) in attuazione dell'obiettivo previsto dall'art. 1, comma 780, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205 (incremento non inferiore al 4 per cento dei pagamenti complessivi per investimenti rispetto al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017); c) a valere del contributo attribuito nel 2020, con riferimento all'esercizio 2023, ai sensi dei commi 835 e 836 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145 per investimenti nuovi, tenendo conto che la quota di investimenti nuovi prevista per l'esercizio, pari a complessivi 467,7 milioni di euro, sia gia' stata realizzata attraverso impegni esigibili negli esercizi precedenti. Il mancato conseguimento di tale obiettivo determina l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 840 della medesima legge n. 145 del 2018. L'art. 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016 ha disposto l'invio telematico della certificazione prevedendone la sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale». Alla certificazione trasmessa in via telematica e' attribuito, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del citato codice dell'amministrazione digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'art. 45 del citato codice dell'amministrazione digitale, rubricato «Valore giuridico della trasmissione», prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Pertanto, le regioni non devono trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni gia' trasmesse in via telematica. La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71». Per acquisire il modello della certificazione e' necessario accedere al portale dedicato al pareggio e richiamare, dal Menu Funzionalita' presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di «Acquisizione modello» relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2023 che prospettera', in sola visualizzazione, il modello INV/23 contenente le risultanze degli investimenti al 31 dicembre 2023 trasmessi dall'ente. Dopo aver verificato l'attendibilita' delle informazioni acquisite dal sistema web, sara' possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale del documento da parte del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria. A tal fine, occorre utilizzare la funzione «Certificazione digitale» per effettuare il download del documento tramite l'apposito tasto «Scarica Documento»; una volta scaricato il documento, va apposta la firma di tutti i soggetti sopra indicati utilizzando i kit di firma in proprio possesso; quindi e' necessario accedere nuovamente alla funzione «Certificazione digitale» ed effettuare l'upload del documento firmato tramite l'apposito tasto «Carica Documento Firmato»; il sistema effettua una serie di controlli sulla validita' delle firme apposte sul documento tra i quali la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli. Si invitano le regioni a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati riguardanti gli investimenti al 31 dicembre 2023, inseriti nel prospetto INV/2023 siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2024 mediante la funzione «Variazione modello». Infine, occorre inviare il documento tramite l'apposito tasto di «Invio Documento» presente nella funzione. A questo punto il sistema web rilascera' una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio. Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta elettronica «assistenza.cp@mef.gov.it». Si segnala che i dati indicati nella certificazione devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l'ente, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati gia' trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, dovra' rettificare, entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, i dati relativi agli investimenti realizzati nel 2023 presenti nel sistema web e inviare la nuova certificazione con le modalita' sopra richiamate. Non possono essere inviati prospetti di certificazioni diversi da quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non prodotte dall'apposito sistema web non saranno ritenute valide ai fini della attestazione del rispetto dell'obiettivo annuale di realizzazione degli investimenti.
Parte di provvedimento in formato grafico |
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