IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Nella seduta del 3 agosto 2023
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data (...) in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone, al comma 1, che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, sia finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, e al comma 3, che l'intervento del Fondo sia finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 101 del 2013; Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, l'art. 1, comma 177, il quale dispone una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC, periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro, e l'art. 1, comma 178, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-nord, con la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030; Visto, inoltre, l'art. 1, comma 75, della citata legge n. 178 del 2020 con il quale il FSC, periodo di programmazione 2021-2027, e' incrementato di 729,70 milioni di euro per l'anno 2027; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e in particolare l'art. 2 con il quale la dotazione del FSC, periodo di programmazione 2021-2027, e' incrementata complessivamente di 15.500 milioni di euro secondo le annualita' di seguito indicate: 850 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, 1.250 milioni di euro per l'anno 2024, 2.850 milioni di euro per l'anno 2025, 3.600 milioni di euro per l'anno 2026, 2.280 milioni di euro per l'anno 2027, 2.200 milioni di euro per l'anno 2028, 600,00 milioni di euro per l'anno 2029, 500,00 milioni di euro per l'anno 2030 e 370,00 milioni di euro per l'anno 2031; Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e in particolare l'art. 77, comma 3, il quale prevede che la dotazione del FSC, periodo di programmazione 2021-2027, e' incrementata di 200,00 milioni di euro nell'anno 2021; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che ha disposto il rifinanziamento del FSC, periodo di programmazione 2021-2027, per un importo complessivo di 23.500 milioni di euro, in ragione di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e di 2.500 milioni di euro per l'anno 2029; Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e in particolare l'art. 56, comma 1, il quale prevede che le risorse del FSC, programmazione 2021-2027, sono incrementate in termini di competenza di 1.500 milioni di euro per l'anno 2025; Rilevato che, alla luce delle assegnazioni sopra indicate, la dotazione del FSC, periodo di programmazione 2021-2027, e' attualmente pari a 91.429,70 milioni di euro; Viste le seguenti norme di legge con le quali sono state disposte riduzioni delle risorse del FSC periodo di programmazione 2021-2027 per un totale di 14.754,215 milioni di euro; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e successive modificazioni, e in particolare, all'art. 1, il comma 73, che ha destinato 729,70 milioni di euro per la proroga degli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, comma 169 che ha destinato 3.500,00 milioni di euro per la decontribuzione al sud, il comma 172, che ha destinato 2.107,80 milioni di euro per la proroga del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, il comma 187 che ha destinato 312,00 milioni di euro per la proroga del credito d'imposta potenziato per le attivita' di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno, il comma 194 che ha destinato 60,00 milioni di euro per l'istituzione di un Fondo finalizzato a promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria in ognuna delle Regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016, il comma 200 che ha destinato 45,00 milioni di euro al Fondo per il sostegno dei comuni marginali (contrasto fenomeni di deindustrializzazione); Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e in particolare, l'art. 32, comma 1, che ha destinato 35,00 milioni di euro al completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attivita' di didattica digitale per le regioni del Mezzogiorno; Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e in particolare, l'art. 11-ter, che ha destinato 100,00 milioni di euro per misure urgenti per le baraccopoli di Messina; Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e in particolare, l'art. 77, comma 10, lettera c), che ha destinato 200,00 milioni di euro per la copertura di misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e in particolare, l'art. 57, che ha destinato 90,40 milioni di euro al credito d'imposta nelle Zone economiche speciali (ZES), ed, altresi', l'art. 36-bis che ha destinato 80,00 milioni di euro per il finanziamento di interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria; Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e in particolare, l'art. 12, comma 1, che ha destinato 161,515 milioni di euro per la costituzione di un «Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale»; Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e in particolare, l'art. 14, comma 4, che ha destinato 290,00 milioni di euro al credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del sud; Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare, l'art. 37, comma 4, che ha destinato 9,00 milioni di euro per l'estensione del credito di imposta nelle ZES; Visto il citato decreto-legge n. 50 del 2022, e, in particolare, l'art. 42, comma 5-ter, che ha destinato 40,00 milioni di euro all'incremento del fondo di cui all'art. 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, altresi', l'art. 42, comma 5-quater che ha destinato 10,00 milioni di euro a favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano per gli interventi in conto capitale connessi al PNRR, l'art. 58, comma 4, lettera g), che ha destinato 1.500,00 milioni di euro a copertura delle misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina; Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», che ha disposto il definanziamento del FSC per 3.000,00 milioni di euro e ulteriori riduzioni, per 1.758,80 milioni di euro, connesse a specifiche finalita', di seguito riportate: 1.467,00 milioni di euro (art. 1, comma 266) per il rifinanziamento del credito imposta nuovi beni strumentali mezzogiorno; 65,20 milioni di euro (art. 1, comma 267) per il rifinanziamento del credito d'imposta per investimenti nelle ZES; 165,60 milioni di euro (art. 1, comma 269) per il rifinanziamento del credito d'imposta per le attivita' di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno; 1,00 milione di euro (art. 1, comma 270) per il rifinanziamento del credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle Regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; 60,00 milioni di euro (art. 1, comma 747) per il rifinanziamento della Zona franca urbana sisma centro Italia; e inoltre l'art. 1, comma 697, come modificato dall'art. 18, comma 4-quater, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, che destina 440,00 milioni di euro per il sostegno per interventi per spese in conto capitale della Regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico (in prededuzione dalla quota da attribuire alla Regione Calabria nell'ambito della programmazione 2021-2027); Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che all'art. 52, comma 3, dispone il finanziamento per 35,00 milioni di euro in favore di interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale «Caffaro di Torviscosa» e per 250,00 milioni di euro in favore di interventi di adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva di Malagrotta, ubicata nel territorio di Roma Capitale a valere sul FSC; Viste, altresi', le ulteriori seguenti norme di legge, con cui sono stati disposti utilizzi delle risorse del FSC 21-27 per un totale di 1.733,50 milioni di euro; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 1, comma 189, con il quale sono assegnati 150,00 milioni di euro al Ministero dell'universita' e della ricerca nell'ambito del Piano sviluppo e coesione di competenza e il comma 191 che prevede la destinazione, di 100,00 milioni di euro al finanziamento di uno specifico contratto istituzionale di sviluppo; Visto il decreto-legge legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e in particolare, l'art. 2, comma 1-bis, lettere da a) a h), che prevede che siano assegnati complessivi 700,00 milioni di euro a investimenti in vari settori; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 1, comma 977, che prevede che siano destinate risorse pari a complessivi 30,00 milioni di euro per la realizzazione di un programma di interventi in settori imprenditoriali di particolare rilevanza nell'economia del Mezzogiorno; Visto il decreto-legge legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e in particolare, l'art. 9, comma 5-bis, che autorizza la spesa di 150,00 milioni di euro al fine di garantire la sostenibilita' dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale; Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare, l'art. 24-bis, che destina 60,00 milioni di euro quali contributi in favore di infrastrutture sportive e piscine per l'installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili ed inoltre l'art. 37, comma 2, che destina 250,00 milioni di euro per rafforzare la struttura produttiva delle Zone economiche speciali (ZES) mediante lo strumento agevolativo «Contratti di sviluppo»; Visto il citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, e in particolare, l'art. 5, comma 3-bis, che destina 20,00 milioni di euro per interventi di bonifica e risanamento ambientale e rigenerazione «zona falcata» di Messina; l'art. 27, comma 3, che destina 4,50 milioni di euro alla Regione Puglia per il completamento della fase di progettazione degli interventi per la realizzazione della strada statale n. 7 nel tratto compreso tra il Comune di Massafra e il Comune di Taranto; l'art. 42, comma 5-bis, che, al fine di rafforzare il progetto «Ecosistemi per l'innovazione al sud in contesti urbani marginalizzati», destina 200,00 milioni di euro, prioritariamente allo scorrimento, nei limiti della capienza, della graduatoria dei progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del citato programma, ma non finanziati per insufficienza della dotazione finanziaria originariamente prevista; Visto l'art. 34 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, che, allo scopo di completare il programma di consolidamento delle farmacie rurali sussidiate, di cui all'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, ha destinato 28,00 milioni di euro per il finanziamento delle farmacie rurali sussidiate che operano in comuni, centri abitati o frazioni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, collocati al di fuori del perimetro delle aree interne, come definito dalla mappatura 2021-2027 di cui all'Accordo di Partenariato 2021-27, di cui all'avviso pubblico approvato con decreto del direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale, n. 305 del 28 dicembre 2021, attuativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 5, Componente 3, Investimento 1, sub investimento 1.2; Visto l'art. 52, comma 5-bis, del citato decreto-legge n. 13 del 2023 che destina 41,00 milioni di euro alla Regione Toscana al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di cui alla delibera del CIPE n. 47 del 10 novembre 2014; Visto l'Accordo di Partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione della CE del 15 luglio 2022 C (2022) 4787, di cui alle delibere del CIPESS n. 78 del 22 dicembre 2021 e n. 36 del 2 agosto 2022; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento RRF), con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro Piani nazionali di ripresa e resilienza; Visto il «Piano nazionale di ripresa e resilienza» dell'Italia (di seguito anche «PNRR»), presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota n. LT161/21 del 14 luglio 2021, in cui sono ricompresi 15.616 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027; Visto, altresi', l'art. 1, comma 178, della citata legge n. 178 del 2020, cosi' come modificato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, di individuazione della Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure; Visto l'art. 23 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e, in particolare: il comma 1-bis, che estende agli interventi della programmazione FSC 2021-2027 l'applicazione delle misure di semplificazione di cui all'art. 48, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; il comma 1-ter, che dispone testualmente «Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate, su richiesta delle regioni interessate e previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini del cofinanziamento regionale, ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della medesima legge n. 178 del 2020, dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 15 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale. Le risorse assegnate ai sensi del comma 1 sono portate in prededuzione dalla quota da assegnare ai Piani di sviluppo e coesione (PSC) 2021-2027 delle medesime regioni interessate»; Visto l'art. 56, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, che prevede, tra l'altro, che: le riduzioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, operate ai sensi dell'art. 58 del medesimo decreto, per complessivi 6.000,00 milioni di euro, sono imputate in via prioritaria al valore degli interventi definanziati in applicazione dell'art. 44, comma 7, lettera b) e comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, nonche', in via subordinata, a valere sulle risorse ancora disponibili della programmazione 2014-2020; qualora la predetta programmazione 2014-2020 non dovesse presentare la necessaria disponibilita', con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, la stessa e' corrispondentemente incrementata e, ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; nelle more del completamento delle procedure di definanziamento, le risorse di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, sono rese indisponibili sino a concorrenza del totale delle riduzioni disposte sulle risorse del Fondo (i suddetti 6.000 milioni di euro); Visto l'art. 53 del citato decreto-legge n. 13 del 2023 che, al fine di assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali dotati di un maggiore livello di avanzamento, definanziati in applicazione dell'art. 44, comma 7-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dispone che, con apposita delibera del CIPESS, si provvede all'assegnazione, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nei limiti delle disponibilita' annuali di bilancio, delle risorse necessarie al completamento dei suddetti interventi in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori; Visto, altresi', l'art. 50 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, secondo il quale al fine di assicurare un piu' efficace perseguimento delle finalita' di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione, di rafforzare l'attivita' di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali ed europee, nonche' di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR, l'Agenzia per la coesione territoriale di cui all'art. 10 del citato decreto-legge n. 101 del 2013 e' soppressa e l'esercizio delle relative funzioni e' attribuito al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri; Viste le delibere di questo Comitato per l'anno 2021, di assegnazione di risorse FSC 2021-2027 per un importo complessivo di 2.630,60 milioni di euro; n. 47 del 27 luglio 2021 di assegnazione di 68,80 milioni di euro per il completamento dell'ampliamento della stazione navale in Mar Grande nell'ambito del Contratto istituzionale di sviluppo dell'Area di Taranto; n. 79 del 22 dicembre 2021 di assegnazione, a titolo di anticipazione, di complessivi 2.561,80 milioni di euro alle regioni ed alle province autonome per interventi di immediato avvio o completamento di interventi in corso; Viste le delibere di questo Comitato di assegnazione di risorse FSC 2021-2027 per l'anno 2022, per un importo complessivo di 8.444,56 milioni di euro: n. 1 del 15 febbraio 2022 di assegnazione di 4.680,09 milioni di euro per il finanziamento di progetti infrastrutturali ad alta rilevanza strategica proposti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; n. 7 del 14 aprile 2022 di assegnazione di 2.000,00 milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per i contratti di sviluppo; n. 33 del 2 agosto 2022 di assegnazione di 200,00 milioni di euro per il finanziamento del Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) Roma; n. 35 del 2 agosto 2022 di assegnazione di 1.564,47 milioni di euro al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale integrazione delle risorse di cui alla delibera CIPESS n. 1/2022, al fine di coprire il fabbisogno derivante dall'incremento dei prezzi; Vista, altresi', la delibera CIPESS n. 18 approvata nell'ultima seduta di questo Comitato il 20 luglio 2023 e ancora in fase di registrazione, recante l'assegnazione in anticipazione di risorse del FSC 2021-2027 alla Regione Abruzzo per la realizzazione dell'intervento «Cofinanziamento degli accordi di innovazione del MISE 2022» e dell'intervento «Concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto e l'installazione di autoclavi atti a limitare il disagio derivante dalla carenza idrica» per un importo complessivo di 5,66 milioni di euro; Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, recante «Attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Raffaele Fitto e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Raffaele Fitto, e' stato conferito l'incarico per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Raffaele Fitto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime di partenariato pubblico-privato; Vista la nota del Capo di Gabinetto d'ordine del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, prot. DIPE n. 6718-A del 19 luglio 2023 e l'allegata nota di proposta di delibera per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella quale, tra le altre cose: viene effettuata la ricognizione di risorse FSC 2021-2027 sino ad ora assegnate, per un totale complessivo di 91,43 miliardi di euro; vengono indicate le decisioni di riduzione del FSC 2021-2027 intervenute medio tempore (pari a 14,754 miliardi di euro), nonche' le risorse vincolate al cofinanziamento del PNRR (pari a 15,616 miliardi di euro), che determinano a loro volta un ammontare residuo del Fondo pari a circa 61,059 miliardi di euro, oltre 440,00 milioni di euro imputabili alla Regione Calabria (riduzione operata ai sensi dell'art. 18, comma 4-quater, del decreto-legge n. 44 del 2023 in prededuzione della quota regionale); vengono indicati gli impieghi speciali extra programmazione ordinaria da detrarre per 1,557 miliardi di euro, nonche' l'accantonamento di 6 miliardi di euro resi indisponibili ex art. 56, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022; si da' atto dell'importo residuo per la programmazione a titolarita' delle amministrazioni regionali e centrali, pari a 53,94 miliardi di euro, comprensivi delle assegnazioni gia' disposte con delibere del CIPESS o norme di legge per un ammontare complessivo di 11,70 miliardi di euro; Visto che con la suddetta nota del Capo di Gabinetto d'ordine del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR: si propone l'imputazione programmatica alle regioni e province autonome di un importo totale di 32,366 miliardi di euro, pari complessivamente al 60 per cento delle sopra indicate risorse residue FSC 2021-2027, comprensivo delle assegnazioni gia' disposte con delibere CIPESS e con norme di legge, precisando che la ripartizione e' basata su un set di indicatori demografici e socio-economici relativi ai dati disponibili all'inizio del ciclo di programmazione di cui trattasi, in linea con l'impianto metodologico e la base statistica informativa utilizzata nei cicli precedenti e per il riparto dei Fondi europei 2021-2027; nell'ambito della suddetta imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome, si individuano gli importi massimi di risorse FSC 2021-2027 utilizzabili da ciascuna amministrazione a titolo di cofinanziamento dei programmi FESR e FSE plus 2021-2027, in ogni caso entro i limiti e con le modalita' previste dall'art. 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, introdotto dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233; si indica che le risorse del Fondo sviluppo e coesione, ivi incluse quelle destinate al cofinanziamento dei programmi europei, devono essere destinate a spese di investimento; Dato atto che il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, nell'ambito dell'informativa resa nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 18 maggio 2023, ha chiarito il percorso di ridefinizione del quadro regolatorio e programmatorio vigente e ha comunicato che in tale contesto si e' avviata una serie di incontri preliminari alla definizione di accordi tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna delle regioni/province autonome per la condivisione di Piani per il finanziamento e l'attuazione dello sviluppo territoriale a valere sul complesso delle risorse della politica di coesione; Tenuto conto che, con la richiamata nota del Capo di Gabinetto d'ordine del Ministro, si segnala che i confronti interistituzionale con le regioni/province autonome sono orientati all'individuazione congiunta delle nuove progettualita' da finanziare nel ciclo di programmazione 2021-2027 e prevedono, in via preliminare, la ricostruzione dello stato di attuazione e dei fabbisogni connessi alle programmazioni dei cicli precedenti; Tenuto conto del documento recante «Proposte per la revisione del PNRR e capitolo REPowerEU» del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR presentato il 27 luglio 2023 alla Cabina di regia PNRR e delle comunicazioni del Governo in ordine alla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza rese alle Camere in data 1° agosto 2023; Considerato che i suddetti accordi sono funzionali a rendere effettivamente complementari le programmazioni nazionale e comunitaria di coesione con gli interventi previsti nell'ambito del PNRR e di REPowerEU, anche tenendo conto delle suddette attivita' di rimodulazione e programmazione in corso e delle connesse esigenze finanziarie, ove incidenti sulle risorse FSC e sul loro profilo temporale; Considerato, altresi', che i suddetti accordi, per le finalita' sopracitate, devono prevedere il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle amministrazioni centrali interessate, nell'ottica di una collaborazione interistituzionale orientata alla verifica delle compatibilita' delle scelte allocative delle regioni con le priorita' programmatiche nazionali; Tenuto conto che la proposta di imputazione della quota regionale del FSC 2021-2027 formulata dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR ha carattere meramente programmatico ed e' prodromica alla fase di assegnazione definitiva delle risorse FSC secondo la procedura prevista dal citato art. 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, alla quale e' anche ricondotta l'individuazione successiva delle modalita' di programmazione, gestione e controllo; Tenuto conto che in data 19 luglio 2023 la Cabina di regia, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 ai sensi della lettera c) dell'art. 1, comma 703, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha condiviso l'opportunita' di procedere a tale imputazione programmatica; Vista la nota DIPE-0007182-A del 3 agosto 2023, con la quale e' stata acquisita agli atti la versione aggiornata della tavola 1 della proposta di delibera per il CIPESS, predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di tener conto di quanto disposto dalla citata delibera n. 18 di questo Comitato del 20 luglio 2023 recante l'assegnazione risorse del FSC 2021-2027 alla Regione Abruzzo per la realizzazione dell'intervento «Cofinanziamento degli accordi di innovazione del MISE 2022» e dell'intervento «Concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto e l'installazione di autoclavi atti a limitare il disagio derivante dalla carenza idrica» per un importo complessivo di 5,66 milioni di euro; Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; Vista la nota, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato; Considerato che il testo della delibera approvata nella presente seduta sara' trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS sopra citato, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato; Considerato che, ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, «in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di vice presidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu' anziano per eta'»; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR;
Delibera: 1. Imputazione programmatica risorse Fondo sviluppo e coesione in favore di regioni e province autonome - Programmazione 2021-2027 La dotazione disponibile del Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027, come individuata nelle premesse, che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera, e' imputata programmaticamente pro-quota alle regioni e province autonome in misura pari al 60 per cento della dotazione stessa, corrispondente a euro 32.365.610.895,00, come riportato nella seguente tabella (Tabella 1), con specifica indicazione delle risorse gia' assegnate a titolo di anticipazione disposta per legge o con delibera CIPESS. La predetta imputazione tiene conto della chiave di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-nord del FSC 2021-2027. Tabella 1 - FSC 21-27. Imputazione programmatica pro-quota a Regioni e Province autonome (importi in euro)
Parte di provvedimento in formato grafico
Nell'ambito degli importi netti di cui alla Tabella 1 potra' trovare attuazione l'art. 23, comma 1-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, relativamente all'utilizzo, per le regioni e province autonome che ne facciano richiesta, delle risorse di rispettiva competenza per il concorso alla copertura finanziaria della quota di cofinanziamento regionale dei rispettivi programmi europei di coesione entro i limiti massimi di importo di cui alla seguente tabella (Tabella 2). Resta ferma l'applicazione della disciplina prevista dal richiamato art. 23, comma 1-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, ai fini dell'assegnazione delle risorse. Tabella 2 - Concorso FSC massimo sul cofinanziamento regionale dei Programmi europei FESR e FSE plus (importi in euro)
Parte di provvedimento in formato grafico 2. Disposizioni finali L'imputazione programmatica delle risorse di cui alla presente delibera non conferisce titolo all'iscrizione delle stesse nei bilanci delle regioni e delle province autonome. L'assegnazione delle risorse a ciascuna regione o provincia autonoma avverra', all'esito della sottoscrizione dei rispettivi accordi secondo le indicazioni di cui in premessa, con la sottoposizione al Comitato della relativa proposta di assegnazione, in coerenza con la disciplina vigente in materia. Le risorse del Fondo sviluppo e coesione, ivi incluse quelle destinate al cofinanziamento dei programmi europei, devono essere destinate a spese di investimento.
Il vice Presidente: Giorgetti Il Segretario: Morelli
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1429 |