IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 concernente «Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»; Visto l'art. 12 del citato decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 concernente «Disposizioni finali e transitorie» ed in particolare il comma 4, secondo periodo, il quale prevede che le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, concernenti rispettivamente modifiche all'art. 13 ed all'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 nel testo previgente alle modifiche di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, «si applicano alla prima conferma successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli istituti gia' riconosciuti e comunque non prima di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto»; Visto l'art. 13 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; Visto, altresi', l'art. 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonche' la documentazione necessaria ai fini della conferma e che, sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento; Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del richiamato decreto legislativo; Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Salute 15 luglio 2020, adottato previa intesa con il Presidente della Regione Lazio, con il quale e' stato confermato il carattere scientifico per la disciplina «pediatria» dell'IRCCS di diritto privato «Ospedale Pediatrico Bambino Gesu'», con riferimento alle sedi di piazza San Onofrio n. 4, di viale di San Paolo n. 15 (Roma), di via Torre di Palidoro snc - Fiumicino (Roma) e di Lungomare G. Marconi, n. 36 - Santa Marinella (Roma); Vista la nota del 13 luglio 2022 con la quale l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesu' di Roma (codice fiscale 80403930581), ha tramesso a questo Ministero la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la disciplina «pediatria» con riferimento alle sedi di piazza San Onofrio n. 4, di viale di San Paolo n. 15 (Roma), di Lungomare G. Marconi, n. 36 - Santa Marinella (Roma), di via Torre di Palidoro snc - Fiumicino (Roma) con estensione a via Orosei 48 - Fiumicino (Roma); Vista la relazione redatta dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto 7 ottobre 2022 del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanita', predisposta a seguito delle riunioni in data 13 dicembre 2022 e 30 marzo 2023; Considerato, in particolare, che la suddetta commissione, relativamente all'estensione del riconoscimento del carattere scientifico alla struttura di via Orosei 48 (Fiumicino), ha ritenuto che al momento non siano presenti i presupposti scientifici per l'estensione della qualifica di IRCCS alla predetta sede; Vista la nota prot. prot. n. 3014 del 13 giugno 2023 con cui la Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanita' del Ministero della salute ha comunicato all'IRCCS «Ospedale Pediatrico Bambino Gesu'», ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, che avrebbe proceduto, coerentemente con gli esiti dell'istruttoria, alla conferma del carattere scientifico dell'IRCCS nella disciplina «pediatria», per le sedi di Roma, piazza San Onofrio 4 e viale San Paolo 15, di Fiumicino (RM), via Torre di Palidoro snc, di Santa Marinella (RM) lungomare G. Marconi, n. 36; Vista la nota prot. n. 255 del 22 giugno 2023, come successivamente integrata con nota del 7 settembre 2023 prot. n. 192 con la quale l'Istituto, in sintesi, ha precisato che la struttura di via Orosei 48 «non e' propriamente un presidio ma un'articolazione funzionale della vicina sede di Palidoro, necessaria sia per l'articolazione del tipo di assistenza che per assicurare spazi adeguati e, quindi, parte integrante del percorso clinico di riabilitazione ed assistenza post acuzie in particolare dei pazienti pediatrici di tale sede»; Preso atto di quanto dichiarato del suddetto Istituto; Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da a) ad h) del decreto legislativo 16 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 nel testo previgente alla modifica introdotta con l'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 per le sedi di piazza San Onofrio n. 4, di viale di San Paolo n. 15 (Roma), di Lungomare G. Marconi, n. 36 - Santa Marinella (Roma), di via Torre di Palidoro snc - Fiumicino (Roma) e di via Orosei 48 (Fiumicino); Vista la nota prot. n. U.1132749 del 10 ottobre 2023 con la quale il Presidente della Regione Lazio ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico, per la disciplina «pediatria» dell'IRCCS «Ospedale Pediatrico Bambino Gesu'» di Roma relativamente alle sedi di piazza San Onofrio n. 4, di viale di San Paolo n. 15 (Roma), di Lungomare G. Marconi, n. 36 - Santa Marinella (Roma), di via Torre di Palidoro snc - Fiumicino (Roma) e di via Orosei 48 - Fiumicino (Roma); Considerato, altresi', che, ai sensi dell'art. 1-ter del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con successivo decreto del Ministro della salute, sentita la regione competente per territorio, sono individuate l'area tematica o le aree tematiche di afferenza, a parziale modifica e integrazione del presente decreto e ferma restando comunque la vigenza del medesimo;
Decreta:
Art. 1
1. E' confermato il riconoscimento del carattere scientifico, nella disciplina «pediatria», dell'IRCCS di diritto privato Ospedale Pediatrico Bambino Gesu' per le sedi di piazza San Onofrio n. 4 (Roma), di viale di San Paolo n. 15 (Roma), di Lungomare G. Marconi, n. 36 - Santa Marinella (Roma), di via Torre di Palidoro snc - Fiumicino (Roma) e di via Orosei 48 - Fiumicino (Roma). 2. Il riconoscimento e' soggetto a revisione all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma, decorsi due anni dal presente decreto come previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200. Roma, 30 ottobre 2023
Il Ministro: Schillaci |