Gazzetta n. 268 del 16 novembre 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 settembre 2023, n. 163
Regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'articolo 13;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri»;
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento»;
Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, recante «Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, recante «Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», e, in particolare, l'articolo 2;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e, in particolare, l'articolo 1, comma 714;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, gli articoli 1, comma 3, e 6, commi 2 e 5-ter;
Visto il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano», e, in particolare, gli articoli 16 e 23;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», e, in particolare, gli articoli 1, comma 5, e 28-septies;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 29 agosto 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 2023;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010,
n. 95

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, al comma 5, la parola: «cento» e' sostituita dalla seguente: «centodieci»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 3, dopo le parole: «all'estero» sono inserite le seguenti: «, nonche' a promuovere i processi di innovazione e l'utilizzo di nuove tecnologie»;
2) al comma 3-bis, le parole: «doppio uso» sono sostituite dalle seguenti: «duplice uso e ad altri regimi di controllo conformemente al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221»;
c) all'articolo 5:
1) al comma 1, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
«d-bis) cura, d'intesa con le Direzioni generali di cui ai commi 3, 4 e 5 e il Servizio di cui all'articolo 6, i negoziati per la definizione dei regimi sanzionatori internazionali, ferme restando le competenze dell'unita' di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185;
d-ter) cura le attivita' di competenza del Ministero in materia di proibizione delle armi chimiche, ferme restando le competenze dell'Unita' di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185;»;
2) al comma 7, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) cura, d'intesa con la Direzione generale di cui al comma 9, l'organizzazione degli uffici consolari di seconda categoria;»;
3) al comma 8-bis, il primo periodo e' soppresso;
4) al comma 9, lettera c), dopo le parole: «all'estero» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto disposto dal comma 7, lettera d-bis)»;
d) all'articolo 6, comma 2, lettera e-bis), dopo la parola: «unionale» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che la competenza sia attribuita ad altra amministrazione»;
e) all'articolo 9-bis, comma 1, alinea, le parole: «dei seguenti limiti complessivi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «della dotazione organica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto e dei seguenti limiti complessivi»;
f) la tabella 1 e' sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.
2. Fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che adegua il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, alle modificazioni introdotte dal comma 1 del presente decreto, le funzioni interessate dal riordino di cui al presente regolamento continuano ad essere svolte dalle strutture dirigenziali preesistenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 settembre 2023

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni

Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Tajani

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2906

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi e
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri) e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 -
supplemento ordinario n. 86.
- Si riporta l'art. 13 del decreto-legge 11 novembre
2022, n. 173 (Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri), convertito con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre
2022:
«Art. 13 (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le
procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino al 30 ottobre 2023, i
regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto
il parere del Consiglio di Stato.»
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari
esteri) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario n. 44.
La legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei
materiali di armamento) e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163.
La legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli
Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione
della cultura e della lingua italiane all'estero) e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1990, n.
302.
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento
ordinario n. 163.
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento
ordinario n. 112.
La legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale
sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2014, n. 199.
Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221
(Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7
della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni della normativa
europea ai fini del riordino e della semplificazione delle
procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e
di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle
sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonche' per
ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali
proliferanti) e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 13 del 17 gennaio 2018.
Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132
(Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e
per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le
attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nonche' per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli
e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario
delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di
qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2019, n. 222.
- Si riporta il comma 714 dell'art. 1 della legge 29
dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno 2023 e bilancio pluriennale per il triennio
2023-25), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre
2022, n. 303, supplemento ordinario n. 43:
«714. Nella quarta colonna della tabella 1 annessa al
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la dotazione
organica del personale del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale dal 1° ottobre 2023, sono
apportate le seguenti modificazioni:
le cifre: « 1.811 », « 3.303 » e « 4.613 » sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti:
« 1.911 », « 3.403 » e « 4.713 »;
b) con efficacia dal 1° ottobre 2024, le parole: «
Dotazione organica dal 1° ottobre 2023 » sono sostituite
dalle seguenti: «Dotazione organica dal 1° ottobre 2024 » e
le cifre: « 1.473», «3.303 » e « 4.613 » sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «1.893 », « 3.823 » e
«5.133 ».»
- Si riporta il comma 3 dell'art. 1 e i commi 2 e 5-ter
dell'art. 6 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023,
n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento
della capacita' amministrativa delle amministrazioni
pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del
22 aprile 2023:
«3. Le amministrazioni di cui alla tabella B
dell'allegato 2 annesso al presente decreto sono
autorizzate ad assumere, anche senza il previo esperimento
delle procedure di mobilita', le unita' di personale per
ciascuna indicate nella medesima tabella B. A tal fine, le
predette amministrazioni possono procedere mediante
procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre
amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle
graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre
amministrazioni per la medesima area professionale. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
autorizzato, per le unita' di personale dirigenziale di
seconda fascia di cui alla citata tabella B, a bandire
concorsi per professionalita' tecniche in materia di
ingegneria civile e ingegneria dei trasporti e meccanica
nonche' di ingegneria idraulica e ambientale in deroga a
quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»
«2. L'incremento di 100 unita' di personale della
seconda area funzionale nella dotazione organica del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, disposto dall'articolo 1, comma 714,
lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si
applica a decorrere dal 1° giugno 2023. A decorrere dal 1°
ottobre 2024, nella quarta colonna della tabella 1 annessa
al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010,
n. 95, recante la dotazione organica del personale del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, come rideterminata dall'articolo 1, comma
714, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le
cifre: «1.911», «3.823» e «5.133» sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «2.011», «3.923» e «5.233».
Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo,
pari ad euro 1.250.206 per l'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui
all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n.
234.»
«5-ter. Il Governo e' autorizzato ad apportare
all'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, le
modifiche necessarie ad incrementare il numero complessivo
degli uffici di livello dirigenziale non generale
nell'ambito dell'amministrazione centrale del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale di
dieci unita', nonche' a sopprimere il primo periodo del
comma 8-bis dell'articolo 5 del medesimo decreto. Gli
uffici istituiti ai sensi del periodo precedente sono
assegnati esclusivamente a personale della carriera
diplomatica in servizio.»
- Si riportano gli artt. 16 e 23 del decreto-legge 13
giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 agosto 2023, n. 103, recante «Disposizioni urgenti
per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione
europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione
pendenti nei confronti dello Stato italiano», pubblicato
nella GU n. 136 del 13-06-2023:
«Art. 16 (Designazione dell'Autorita' per la verifica
dell'autenticita' delle decisioni sulle spese emesse
dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprieta'
intellettuale ai sensi dell'articolo 110 del regolamento
(UE) 2017/1001). - 1. Alle formalita' previste
dall'articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul
marchio dell'Unione europea, provvede il Ministero della
giustizia. A tal fine, il Ministero della giustizia,
verificata l'autenticita' delle decisioni sulle spese
emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprieta'
intellettuale, vi appone la formula esecutiva.»
«Art. 23 (Adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) 2019/125 in materia di commercio di merci
utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e
al regolamento (UE) 2021/821 in materia di controllo delle
esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza
tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a
duplice uso). - 1. Al fine di adeguare l'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce
un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni,
dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito
e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione),
e al regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di
determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la
pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o
pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione). Al
decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) ovunque ricorrano negli articoli da 1 a 24:
1) le parole «regolamento (CE) n. 428/2009 del
Consiglio, del 5 maggio 2009, il quale istituisce un regime
comunitario di controllo delle esportazioni, del
trasferimento, dell'intermediazioni e del transito di
prodotti a duplice uso» sono sostituite dalle seguenti:
«regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime
dell'Unione di controllo delle esportazioni,
dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito
e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione)»;
2) le parole: «regolamento (CE) n. 1236/2005 del
Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di
determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la
pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o
pene crudeli, inumani o degradanti» sono sostituite dalle
seguenti: «regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio
di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per
la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o
pene crudeli, inumanio degradanti (codificazione)»;
3) il numero: «III-bis» e' sostituito dal
seguente: «IV»;
b) all'articolo 2, comma 1:
1) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) per "prodotti a duplice uso listati" s'intendono i
prodotti elencati nell'allegato I del regolamento
dupliceuso;»;
2) alla lettera f), dopo la parola: «prodotti»
sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 3,
paragrafo 2, del regolamento duplice uso»;
3) la lettera n) e' sostituita dalla seguente:
«n) per "operatore" s'intende l'esportatore, l'importatore,
l'intermediario o il prestatore di assistenza tecnica";
c) all'articolo 3, comma 2, le parole: "4 e 8" sono
sostituite dalle seguenti: "4, 5 e 9";
d) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: «Il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale» sono
sostituite dalle seguenti: «L'Unita' di cui all'articolo
7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185»;
2) al comma 2, le parole: «uso e» sono sostituite
dalle seguenti: «uso listati e»;
3) al comma 2-bis e' aggiunto il seguente
periodo: «Per le medesime attivita', l'Autorita' competente
puo' altresi' avvalersi del personale distaccato di cui
all'articolo 30 della legge 9 luglio 1990, n. 185.»;
e) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: «per l'esportazione, il
trasferimento, l'intermediazione ed il transito» sono
sostituite dalle seguenti: «per le autorizzazioni in
materia»;
2) al comma 2, la parola: «individuali» e'
soppressa;
3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Il Comitato, entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta formulata dall'Autorita' competente,
esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante,
sull'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal
presente decreto.»;
4) al comma 3, le parole: «dello sviluppo
economico» e «dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:
«delle imprese e del made in Italy» e «della cultura»;
5) al comma 5, dopo le parole: «si svolgono»,
sono inserite le seguenti: «con modalita' telematiche o»;
f) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole da: «a duplice uso,»
fino a «cooperazione internazionale,» sono sostituite dalle
seguenti: «a duplice uso listati, di prodotti a duplice uso
non listati, di merci soggette al regolamento antitortura o
di prodotti listati per effetto di misure restrittive
unionali e' vietato, a norma dei regolamenti di cui
all'articolo 1, comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli sospende l'operazione e ne da' tempestiva
comunicazione all'Autorita' competente,»;
2) al comma 2, primo periodo, le parole:
«all'Agenzia delle dogane e dei monopoli» sono sostituite
dalle seguenti: «alle altre amministrazioni di cui al comma
1»;
g) all'articolo 8, il comma 3 e' sostituito dal
seguente: «3. Le autorizzazioni concernenti prodotti
listati per effetto di misure restrittive unionali sono
rilasciate dall'Autorita' competente nella forma di
autorizzazioni specifiche individuali, salva diversa
previsione dei regolamenti (UE) concernenti misure
restrittive.»;
h) all'articolo 9:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'Autorita' competente puo' subordinare al
rilascio di un'autorizzazione l'esportazione di prodotti a
duplice uso non listati, la prestazione di servizi di
intermediazione o la fornitura di assistenza tecnica
collegate ai medesimi prodotti ovvero l'esportazione di
prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli
elenchi di cui all'allegato I del regolamento duplice uso,
qualora abbia acquisito elementi informativi su una
specifica operazione d'esportazione ai sensi degli articoli
4, 5, 6, 7, 8 e 10 del regolamento duplice uso, nonche' di
quanto disposto dal presente decreto. Con decreto del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale puo' essere vietata o subordinata ad
autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non
listati ai sensi dell'articolo 9 del regolamento duplice
uso.»;
2) al comma 2, le parole: «al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,» sono
soppresse;
3) al comma 3, le parole da: «a questi collegati»
fino a: «internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «o
la fornitura di assistenza tecnica collegate ai medesimi
prodotti, possono essere subordinate al rilascio di
un'autorizzazione, ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e
10 del regolamento duplice uso, anche su richiesta
specifica»;
4) al comma 5, secondo periodo, le parole da: «e'
da assoggettare» fino a: «all'intermediario» sono
sostituite dalle seguenti: «o di assistenza tecnica e' da
assoggettare ad autorizzazione per motivi di non
proliferazione, l'Autorita' competente comunica
tempestivamente tale decisione all'operatore»;
5) al comma 6, le parole da: «all'esportatore»
fino a: «esportazione o» sono sostituite dalle seguenti:
«all'operatore la subordinazione ad autorizzazione
dell'operazione di esportazione, di fornitura di assistenza
tecnica o della prestazione di servizi di»;
6) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7.
Fermo quanto previsto dagli articoli 4, paragrafo 2, 5,
paragrafo 2, 6, paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, del
regolamento duplice uso, quando sussistono motivi per
sospettare che prodotti a duplice uso non listati o
prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli
elenchi di cui all'allegato I del regolamento duplice uso
sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a uno
degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del
regolamento duplice uso, gli operatori interessati alla
esportazione dei prodotti medesimi, ovvero alla fornitura
di assistenza tecnica o alla prestazione di servizi di
intermediazione collegate ai prodotti stessi, ne informano
senza indugio l'Autorita' competente.»;
7) al comma 8, le parole da: «dell'esportatore»
fino a «internazionale,» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui al comma 7, comunica la stessa», e le parole:
«l'esportatore o l'intermediario interessati devono
presentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore
presenta»;
i) all'articolo 10:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.
L'autorizzazione specifica individuale e' rilasciata,
previo parere del Comitato consultivo, ad un singolo
operatore e per uno specifico utilizzatore finale, in
relazione a uno o piu' beni fisici o intangibili o ad una o
piu' operazioni di trasmissione di software e tecnologia o
di assistenza tecnica. La durata dell'autorizzazione non e'
superiore a quella indicata dai regolamenti di cui
all'articolo 1, comma 1. Su richiesta motivata
dell'operatore da presentare non oltre la scadenza,
l'Autorita' competente puo' accordare una o piu'
proroghe.»;
2) al comma 2, le parole: «dell'esportatore,
dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'operatore»;
3) al comma 3, lettera d), le parole: «e per i
prodotti a duplice uso non listati» sono soppresse;
4) al comma 4, la parola: «, timbrata» e'
soppressa;
4-bis) il comma 8 e' abrogato.
l) all'articolo 11:
1) al comma 1, le parole: «analoghe
autorizzazioni» sono sostituite dalle seguenti:
«autorizzazioni individuali» e il secondo periodo e'
soppresso;
2) al comma 2, le parole da: «tre anni» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «quella
indicata dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1. Su
richiesta motivata dell'operatore da presentare non oltre
la scadenza, l'Autorita' competente puo' accordare una o
piu' proroghe.»;
3) al comma 5, lettera c), le parole: «uso o»
sono sostituite dalle seguenti: «uso listati o»;
3-bis) il comma 8 e' abrogato.
m) all'articolo 12, al comma 1, le parole: «, dei
prodotti a duplice uso non» sono soppresse e il comma 6 e'
abrogato;
n) all'articolo 13:
1) al comma 1, le parole: «e di prodotti a
duplice uso non» sono soppresse e le parole: «allegato III
c» e «allegato II octies» sono sostituite rispettivamente
dalle seguenti: «allegato III, sezione C,» e «allegato II,
sezione I,»;
2) al comma 2, dopo le parole: «a duplice uso» e'
inserita la seguente: «listati»;
3) al comma 5, le parole: «dei commi 4 e 6» sono
sostituite dalle seguenti: «del comma 4»;
o) all'articolo 14:
1) al comma 1 le parole: «alle lettere c) e d)
dell'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 15, paragrafo 1, lettere c) e d),»,
2) al comma 3, le parole: «dell'originale» sono
soppresse;
p) all'articolo 15, dopo il comma 2, e' aggiunto il
seguente: «2-bis. Per la cessione di materiali o
informazioni classificati inclusi in prodotti a duplice uso
da trasferire all'interno dell'Unione europea anche al di
fuori dei casi di cui al comma 1, l'operatore presenta
domanda di autorizzazione al Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza per il tramite dell'Autorita'
competente, la quale comunica l'esito e le prescrizioni
imposte a tutela dei materiali o delle informazioni
classificati ai richiedenti e, quando necessario, agli
Stati o alle organizzazioni internazionali di destinazione,
entro il termine di cui all'articolo 8, comma 6, del
presente decreto.»;
q) all'articolo 16, comma 3, lettera a), le parole:
«nella parte 2 dell'Allegato II-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «nell'allegato II, sezione A, parte 2,»;
r) all'articolo 17:
1) al comma 1, le parole: «dell'esportatore,
dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'operatore»;
2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole:
«dall'Autorita' competente,» e' inserita la seguente:
«anche»;
3) al comma 4, il primo periodo e' soppresso e,
al secondo periodo, dopo la parola: «esportati,» e'
aggiunta la seguente: «importati,»;
s) l'articolo 18 e' sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Sanzioni relative ai prodotti a duplice
uso). - 1. Chiunque effettua operazioni di esportazione di
prodotti a duplice uso listati o di prodotti a duplice uso
non listati, anche in forma intangibile, di transito o di
trasferimento all'interno dell'Unione europea, ovvero
presta servizi di intermediazione o assistenza tecnica
concernenti i prodotti medesimi, senza la relativa
autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo
dichiarazioni o documentazione false, e' punito con la
reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a
euro 250.000.
2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta
i servizi di cui al comma 1 in difformita' dagli obblighi
prescritti dalla relativa autorizzazione e' punito con la
reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro
15.000 a euro 150.000.
3. L'operatore che, nei casi previsti dagli
articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2, e
8, paragrafo 2, del regolamento duplice uso, omette di
informare l'Autorita' competente e' punito con l'arresto
fino a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro
90.000. La medesima pena si applica in caso di violazione
dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 9, comma 7.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
15.000 a euro 90.000 l'operatore che:
a) omette di comunicare all'Autorita' competente
l'intervenuta variazione dei dati e delle informazioni
contenuti nella domanda di autorizzazione entro quindici
giorni dal verificarsi della variazione;
b) viola gli obblighi di tenuta, conservazione ed
esibizione della documentazione relativa alle operazioni
effettuate o ai servizi resi, di cui all'articolo 27 del
regolamento duplice uso;
c) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli
11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5;
d) non presenta i documenti richiesti
dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 17, comma
2»;
t) all'articolo 19:
1) al comma 1, alinea, le parole: «da due a sei
anni o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei anni
e»;
2) al comma 1, lettera a) le parole da: «4-bis» a
«4-sexies» sono sostituite dalle seguenti: «5, 6, 7, 8 e
9»;
3) al comma 1, lettera b) il numero: «4-bis» e'
sostituito dal seguente: «5»;
4) al comma 1, lettera c) le parole: «6-bis e
7-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «13 e 18»;
5) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta
i servizi di cui al comma 1, lettere b) e d), in
difformita' dagli obblighi prescritti dalla relativa
autorizzazione, e' punito con la reclusione fino a quattro
anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.»;
5-bis) il comma 3 e' abrogato;
6) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Chiunque effettua le operazioni di cui al
comma 1, lettere b) e d), e' assoggettato alla sanzione
amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando:
a) omette di comunicare all'Autorita' competente
le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella
domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi
della variazione;
b) non provvede alla conservazione della
documentazione relativa alle operazioni effettuate in
regime di autorizzazione specifica individuale negli
archivi della propria sede legale, per un periodo non
inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno
nel quale le operazioni hanno avuto luogo;
c) non presenta i documenti richiesti
dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 17, comma
2;
d) viola gli obblighi stabiliti dall'articolo 12,
comma 4.
5. Alla stessa sanzione di cui al comma 4
soggiace l'esportatore che non provvede alla conservazione
della documentazione relativa alle esportazioni effettuate
in regime di autorizzazione generale dell'Unione europea
negli archivi della propria sede legale per un periodo non
inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno
nel quale le operazioni hanno avuto luogo e all'esibizione
della stessa su richiesta dell'Autorita' competente.»;
u) all'articolo 20:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. E' punito con la reclusione fino a sei anni
chiunque, in violazione dei divieti contenuti nei
regolamenti (UE) concernenti misure restrittive:
a) effettua operazioni di esportazione o
importazione di prodotti listati per effetto di misure
restrittive unionali;
b) presta servizi di qualsiasi natura soggetti a
misure restrittive unionali;
c) partecipa a qualsiasi titolo a procedure per
l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di
concessione soggetti a misure restrittive unionali o
esegue, in tutto o in parte, uno o piu' dei medesimi
contratti.
2. Chiunque effettua le operazioni di cui al
comma 1 senza la prescritta autorizzazione, ovvero con
autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o
documentazione false, e' punito con la reclusione fino a
sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000.»
2) al comma 3, le parole: «comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 1 ((...))» e le parole:
da uno a quattro anni o» sono sostituite dalle seguenti:
«fino a quattro anni e»;
3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Chiunque effettua le operazioni di cui al
comma 1 e' assoggettato alla sanzione amministrativa da
euro 15.000 a euro 90.000 quando:
a) omette di comunicare all'Autorita' competente
le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella
domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi
della variazione;
b) non provvede alla conservazione della
documentazione relativa alle operazioni effettuate in
regime di autorizzazione specifica individuale negli
archivi della propria sede legale, per un periodo non
inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno
nel quale le operazioni hanno avuto luogo;
c) non presenta i documenti richiesti
dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 17, comma
2.»;
3-bis) il comma 4 e' abrogato.
v) all'articolo 21:
1) al comma 1, le parole «da due a sei anni o»
sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei anni e»;
2) al comma 2, le parole «da uno a quattro anni
o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quattro anni e»;
z) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:
«Art. 21-bis (Confisca obbligatoria). - 1. Fermo
quanto previsto dall'articolo 240, secondo comma, numeri 1)
e 2) del codice penale, nel caso di condanna, o di
applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, e' sempre ordinata la confisca
delle cose che servirono o furono destinate a commettere i
reati di cui agli articoli 18, commi 1 e 2, 19, commi 1 e
2, o 20, commi 1 e 2, del presente decreto, nonche' delle
cose che ne sono il prodotto o il profitto. Quando non e'
possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e
delle altre utilita' di cui al primo periodo, il giudice
ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di
altre utilita' di legittima provenienza per un valore
equivalente, delle quali il condannato ha la
disponibilita', anche per interposta persona.»;
aa);
bb) nelle premesse:
1) dopo le parole: «Visto il regolamento (CE) n.
428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 che procede alla
rifusione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio
del 22 giugno 2000 ed istituisce un regime comunitario di
controllo delle esportazioni, del trasferimento,
dell'intermediazioni e del transito di prodotti a duplice
uso» sono inserite le seguenti: «Visto il regolamento (UE)
2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di
controllo delle esportazioni, dell'intermediazione,
dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento
di prodotti a duplice uso (rifusione)»;
2) dopo le parole: «Visto il regolamento (CE) n.
1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al
commercio di determinate merci che potrebbero essere
utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri
trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti» sono
inserite le seguenti: «Visto il regolamento (UE) 2019/125
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019,
relativo al commercio di determinate merci che potrebbero
essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o
per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti
(codificazione)».
- Si riporta il comma 5 dell'art. 1 e l'art. 28-septies
del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 recante
«Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di
lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa
cattolica per l'anno 2025», pubblicato nella GU n.144 del
22-06-2023:
«5. All'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre
2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
dicembre 2022, n. 204, in materia di riorganizzazione dei
Ministeri, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 30 ottobre 2023».
Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per
l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle
strutture e delle unita' di missione di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41.»
«Art. 28-septies (Disposizioni in materia di
immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale degli impiegati a
contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli
istituti italiani di cultura all'estero). - 1. La dotazione
organica del personale del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, come determinata dalla
tabella 1 allegata al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, con
riguardo all'area degli assistenti e' incrementata di 200
unita' a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e'
autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, per l'anno
2024, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed
esami, un contingente di personale di 200 unita'
appartenenti all'area degli assistenti.
2. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al
comma 1, il 50 per cento dei posti e' riservato ai
dipendenti di cittadinanza italiana assunti a contratto a
tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 152 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che
siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso
all'area degli assistenti e che abbiano compiuto almeno tre
anni di servizio continuativo e lodevole, in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 167 del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Con
riferimento agli impiegati a contratto cessati dal
servizio, di cui al secondo comma dell'articolo 160 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967, ai fini del computo dei tre anni di servizio
continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si tiene
conto del periodo di servizio antecedente alla cessazione.
3. I vincitori della procedura concorsuale di cui al
comma 1 sono immessi nei ruoli organici del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale con le
modalita' di cui al presente articolo e in deroga
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 7.498.890 euro annui a decorrere dall'anno
2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, a 400.000
euro per l'anno 2023 per le spese concorsuali nonche' a
749.889 euro per l'anno 2024 e a 74.988 euro annui a
decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento, si
provvede mediante riduzione, in misura pari a 400.000 euro
per l'anno 2023, a 8.248.779 euro per l'anno 2024 e a
7.573.878 euro annui a decorrere dall'anno 2025, dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
c) non piu' di sei incarichi di direttore di istituti
italiani di cultura.
5. Gli incarichi dirigenziali presso l'amministrazione
centrale di cui ai commi 2, 3 e 4 non sono attribuibili a
funzionari della carriera diplomatica, ad eccezione della
titolarita' degli uffici di cui al comma 3, lettera b), e
al comma 4, lettera b), che, sentito il Consiglio di
amministrazione, puo' essere conferita a funzionari della
carriera diplomatica o a dirigenti.
6. Fermo restando quanto previsto dal decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 relativamente al
conferimento di incarichi presso l'amministrazione
centrale, la destinazione a funzioni presso uffici
all'estero di cui al presente articolo resta disciplinata
dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, ed in particolare dagli articoli 34, 110 e 110-bis,
primo comma, del precitato decreto.»

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli artt. 1, 2 e 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95
(Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133),
pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2010, n. 145, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Amministrazione centrale). - 1. Ferma
restando la disciplina degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro, l'Amministrazione centrale
degli affari esteri e' articolata nelle seguenti strutture
di primo livello:
a) Segreteria generale;
b) Cerimoniale diplomatico della Repubblica;
c) Ispettorato generale del Ministero e degli
uffici all'estero;
d) Direzioni generali:
1) Direzione generale per gli affari politici e
di sicurezza;
2) Direzione generale per la mondializzazione e
le questioni globali;
3) Direzione generale per l'Europa e la politica
commerciale internazionale;
4) Direzione generale per la promozione del
sistema Paese;
5) Direzione generale per gli italiani all'estero
e le politiche migratorie;
6) Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo;
6-bis) Direzione generale per la diplomazia
pubblica e culturale;
7) Direzione generale per le risorse e
l'innovazione;
8) Direzione generale per l'amministrazione,
l'informatica e le comunicazioni;
e) Servizio per gli affari giuridici, del
contenzioso diplomatico e dei trattati.
2. Ciascun Direttore generale e' coadiuvato da Vice
direttori generali/Direttori centrali, in numero non
superiore a cinque per ciascuna Direzione generale e nel
limite massimo complessivo di ventidue, nominati con
decreto del Ministro recante l'attribuzione dei settori di
rispettiva competenza. Le funzioni vicarie sono conferite
ad un Vice direttore generale/Direttore centrale con il
grado di Ministro plenipotenziario per ciascuna Direzione
generale.
2-bis. Nell'ambito della Direzione generale per la
diplomazia pubblica e culturale, con il decreto di nomina
adottato conformemente all'articolo 16, commi terzo,
secondo periodo, quinto e decimo, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ad un
Vice direttore generale/direttore centrale e' conferito il
titolo di Capo del Servizio per la stampa e la
comunicazione istituzionale, nel rispetto del numero
complessivo di posti di funzione di Vice direttore
generale/direttore centrale stabilito dal comma 2, ed e'
attribuito il trattamento economico riconosciuto al Vice
direttore generale/direttore centrale.
3. Nell'ambito della Direzione generale per le
risorse e l'innovazione viene conferito, ai sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, un incarico
dirigenziale di prima fascia di coordinatore delle
attivita' di programmazione economico-finanziaria e di
bilancio. Tale incarico viene conferito a dirigenti di
prima fascia appartenenti ai ruoli del Ministero, fermo
restando quanto previsto dalla specifica normativa in
materia di conferimento di incarichi dirigenziali di
livello generale in qualita' di consiglieri ministeriali.
4. Presso la Direzione generale per
l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni, un
incarico di Vice direttore generale/Direttore centrale puo'
essere attribuito ad un funzionario di grado non inferiore
a consigliere di ambasciata, anche nel caso di conferimento
delle funzioni vicarie del Direttore generale.
5. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale, nel numero complessivo di
centodieci unita', nonche' alla definizione dei relativi
compiti si provvede, entro 120 giorni dalla entrata in
vigore del presente regolamento, con decreto ministeriale
di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni.»
«Art. 2 (Segretario Generale). - 1. Nell'ambito delle
funzioni previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Segretario generale
coadiuva direttamente il Ministro ai fini dell'elaborazione
degli indirizzi e dei programmi del Ministero; sovrintende
all'azione dell'Amministrazione e ne assicura la
continuita' delle funzioni, coordinandone gli uffici e le
attivita'.
2. Il Segretario generale e' assistito da un Vice
segretario generale cui sono conferite le funzioni vicarie.
Essi si avvalgono delle unita' e degli uffici della
Segreteria generale.
3. La funzione di coordinamento e' volta ad
assicurare, sotto i diversi aspetti, l'unita' di indirizzo,
la tempestivita' e la continuita' dell'azione degli uffici
dell'amministrazione in Italia e all'estero, nonche' a
promuovere i processi di innovazione e l'utilizzo di nuove
tecnologie.
3-bis. Nell'ambito della Segreteria generale, opera
l'Autorita' nazionale - UAMA di cui all'articolo 7-bis
della legge 9 luglio 1990, n. 185, che attende al rilascio
delle autorizzazioni per l'interscambio di armamenti e dei
certificati per le imprese e agli altri compiti previsti
dalla predetta legge e successive modificazioni; nonche'
segue, d'intesa con le altre competenti amministrazioni
dello Stato, le questioni di competenza del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale attinenti
alla politica di esportazione ed importazione dei materiali
a duplice uso e ad altri regimi di controllo conformemente
al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.
4. Per particolari e contingenti esigenze di servizio
che concernono questioni rientranti nella competenza di
piu' Direzioni generali e Servizi, il Segretario generale
adotta le opportune iniziative di coordinamento, anche
mediante la temporanea costituzione di appositi gruppi di
lavoro per lo studio e la trattazione di tali questioni,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Ai componenti dei gruppi di lavoro non viene corrisposto
alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo
dovuto.»
«Art. 5 (Direzioni generali). - 1. La Direzione
generale per gli affari politici e di sicurezza attende ai
seguenti compiti:
a) tratta le questioni attinenti ai problemi della
sicurezza internazionale, ivi comprese - in raccordo con la
Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale
internazionale e per assicurarne l'unitarieta' - quelle
della Politica estera e di sicurezza comune e della
Politica di sicurezza e di difesa comune, nonche' le
questioni attinenti all'Alleanza Atlantica,
all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in
Europa e al Consiglio d'Europa, al disarmo e controllo
degli armamenti ed alla non proliferazione;
b) tratta le questioni politiche di competenza del
sistema delle Nazioni Unite;
c) cura, in raccordo con le altre Direzioni
generali interessate, la trattazione delle questioni
attinenti ai diritti umani;
d) cura la cooperazione internazionale contro le
minacce globali e, in particolare, contro il terrorismo, la
criminalita' organizzata transnazionale ed il
narcotraffico;
d-bis) cura, d'intesa con le Direzioni generali di
cui ai commi 3, 4 e 5 e il Servizio di cui all'articolo 6,
i negoziati per la definizione dei regimi sanzionatori
internazionali, ferme restando le competenze dell'unita' di
cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185;
d-ter) cura le attivita' di competenza del
Ministero in materia di proibizione delle armi chimiche,
ferme restando le competenze dell'Unita' di cui
all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185;
e) segue le tematiche politiche e di sicurezza
inerenti ai processi G8/G20;
f) promuove, d'intesa con le altre Direzioni
generali competenti, le relazioni bilaterali di natura
politica, economica, culturale e in ogni altro settore,
attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la
definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i
Paesi dell'America settentrionale, la Federazione Russa, i
Paesi dell'Europa orientale non membri dell'Unione europea,
i Paesi del Caucaso, dell'Asia centrale e
centro-occidentale, del Mediterraneo e del Medio Oriente,
salve le modifiche che potranno essere disposte con
riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con
decreto ministeriale;
g) cura la partecipazione italiana alle attivita'
delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali
regionali relative alle aree geografiche di cui alla
lettera f).
2. Al Direttore generale per gli affari politici e di
sicurezza, nella sua qualita' di Direttore politico, spetta
la competenza primaria nella trattazione delle questioni
multilaterali e geografiche di natura politico-strategica e
di sicurezza internazionale.
3. La Direzione generale per la mondializzazione e le
questioni globali attende ai seguenti compiti:
a) cura i processi e le materie relativi alla
governance globale;
b) segue le tematiche economiche, finanziarie e
globali inerenti ai processi relativi ai gruppi dei Paesi
piu' industrializzati;
c) tratta le questioni relative alla disciplina
internazionale nei settori dell'energia e dell'ambiente;
d) assicura, d'intesa con le altre Direzioni
generali competenti, la coerenza delle politiche di
sostenibilita';
d-bis) tratta le questioni relative alle
organizzazioni e istituzioni internazionali competenti per
le materie di cui alle lettere da a) a d)
e);
f);
g) promuove, d'intesa con le altre Direzioni
generali competenti, le relazioni bilaterali di natura
politica, economica, culturale e in ogni altro settore,
attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la
definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i
Paesi dell'Asia centro - meridionale e sud-orientale,
dell'Estremo Oriente e Oceania, dell'America centrale e
meridionale, dell'Africa sub-sahariana, salve le modifiche
che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o
gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale;
h) cura la partecipazione italiana alle attivita'
delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali
regionali relative alle aree geografiche di cui alla
lettera g).
4. La Direzione generale per l'Europa e la politica
commerciale internazionale attende ai seguenti compiti:
a) cura le attivita' di integrazione europea in
relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti
i trattati sull'Unione europea, sul funzionamento
dell'Unione europea e dell'EURATOM;
b) concorre con le altre competenti amministrazioni
dello Stato alla definizione delle posizioni italiane e ne
assicura la rappresentazione e la coerenza presso le
istituzioni e gli organi dell'Unione europea; cura i
rapporti con la Commissione europea e con le altre
istituzioni dell'Unione europea, ivi compreso, in raccordo
con la Direzione generale per gli affari politici e di
sicurezza, il Servizio europeo per l'azione esterna;
c) cura i negoziati sulle questioni attinenti al
processo di integrazione europea;
c-bis) cura i negoziati sulle questioni attinenti
alla politica commerciale internazionale;
d) collabora con la Scuola nazionale
dell'amministrazione nella formazione dei funzionari
pubblici nelle materie comunitarie.
e) promuove, d'intesa con le altre Direzioni
generali competenti, le relazioni bilaterali di natura
politica, economica, culturale e in ogni altro settore,
attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la
definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i
Paesi membri e candidati dell'Unione europea, i Paesi dello
Spazio economico europeo, nonche' i Paesi dei Balcani,
salve le modifiche che potranno essere disposte con
riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con
decreto ministeriale.
f) cura la partecipazione italiana alle attivita'
delle altre cooperazioni ed organizzazioni internazionali
regionali.
5. La Direzione generale per la promozione del
sistema Paese attende ai seguenti compiti:
a) assicura, d'intesa con le altre Direzioni
generali competenti, anche attraverso la rete degli uffici
all'estero, la coerenza complessiva delle attivita' di
promozione, sostegno e valorizzazione con l'estero del
Paese e di tutte le sue componenti;
b) promuove la diffusione della scienza, della
tecnologia e della creativita' italiane all'estero, anche
attraverso il coordinamento della rete degli addetti
scientifici e spaziali e tratta le questioni attinenti alle
organizzazioni internazionali competenti in ambito
scientifico e tecnologico;
b-bis) tratta le questioni di competenza del
Ministero relative allo spazio e all'aerospazio;
c) promuove, nel rispetto delle competenze delle
altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste,
anche in relazione ad enti di rispettivo riferimento,
l'internazionalizzazione del sistema Paese e segue i
rapporti con le realta' produttive italiane e le relative
associazioni di categoria, nonche' con le Regioni e le
altre autonomie locali per quanto attiene alle loro
attivita' con l'estero;
d) promuove e sviluppa, d'intesa con le altre
competenti amministrazioni dello Stato, iniziative dirette
a sostenere l'attivita' all'estero delle imprese italiane
ed a favorire gli investimenti esteri in Italia;
e) partecipa alle attivita' e si coordina con gli
enti ed organismi di diritto italiano che assolvono a
compiti relativi alla materia del credito e degli
investimenti all'estero;
e-bis) tratta le questioni di competenza delle
organizzazioni internazionali per la cooperazione economica
e quelle relative alla tutela della proprieta'
intellettuale;
f) adotta le opportune iniziative per agevolare
l'attivita' presso universita' ed enti di ricerca italiani
di docenti e ricercatori stranieri, nonche' l'attivita'
presso universita' ed enti di ricerca straniera di docenti
e ricercatori italiani;
g) promuove, d'intesa con le competenti
amministrazioni pubbliche, la collaborazione internazionale
e bilaterale nel settore dello sport.
6. Al Direttore generale per la promozione del
sistema Paese spetta la competenza primaria nella
trattazione delle questioni e nella realizzazione delle
attivita', condotte dal Ministero e dagli enti vigilati, in
materia di internazionalizzazione del sistema economico
nazionale, nonche' nella pianificazione, gestione e
monitoraggio delle iniziative di promozione integrata del
sistema Paese, ivi comprese quelle finanziate con il fondo
di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre
2016, n. 232.
7. La Direzione generale per gli italiani all'estero
e le politiche migratorie attende ai seguenti compiti:
a) promuove, sviluppa e coordina le politiche
concernenti i diritti degli italiani nel mondo;
b) provvede ai servizi di tutela e assistenza a
favore degli italiani nel mondo;
c) cura la promozione sociale delle collettivita'
italiane all'estero;
d) provvede agli affari consolari, ivi incluse le
questioni attinenti al rilascio dei visti di ingresso;
d-bis) cura, d'intesa con la Direzione generale di
cui al comma 9, l'organizzazione degli uffici consolari di
seconda categoria;
e) segue, d'intesa con le competenti
amministrazioni dello Stato, le politiche migratorie e le
questioni concernenti gli stranieri in Italia;
f) tratta le questioni sociali e migratorie in
relazione a enti e organizzazioni internazionali.
8. La Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo attende ai compiti ad essa assegnati dalla legge
11 agosto 2014, n. 125, e in particolare:
a) cura, d'intesa con le altre direzioni generali
competenti, la rappresentanza politica e la coerenza delle
azioni dell'Italia in materia di cooperazione per lo
sviluppo nell'ambito delle relazioni bilaterali, con le
organizzazioni internazionali, e con l'Unione europea, ivi
incluse quelle relative agli strumenti finanziari europei
in materia di cooperazione allo sviluppo e di politiche di
vicinato nonche' al Fondo europeo di sviluppo, con le
banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e in
materia di finanziamento allo sviluppo, ivi inclusi gli
strumenti innovativi;
b) coadiuva il Ministro e il vice Ministro, una
volta delegato, nell'elaborazione degli indirizzi per la
programmazione della cooperazione allo sviluppo in
riferimento ai Paesi e alle aree di intervento, concorrendo
alla definizione della programmazione annuale per
l'approvazione del Comitato congiunto di cui all'articolo
21 della legge 11 agosto 2014, n. 125, con il contributo
dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di
cui all'articolo 17 della legge medesima, e avvalendosi,
per i profili finanziari, della societa' Cassa depositi e
prestiti S.p.A.;
c) coadiuva il Ministro e il vice Ministro, una
volta delegato, nella definizione dei contributi volontari
alle organizzazioni internazionali e dei crediti di cui
agli articoli 8 e 27 della legge 11 agosto 2014, n. 125,
per l'approvazione del Comitato congiunto di cui
all'articolo 21 della legge medesima, e nell'individuazione
degli interventi di emergenza umanitaria di cui
all'articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125;
d) negozia gli accordi con i Paesi partner per la
disciplina degli interventi di cui all'articolo 7 della
legge 11 agosto 2014, n. 125, e gli altri accordi
internazionali in materia di cooperazione pubblica allo
sviluppo;
e) valuta l'impatto degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e verifica il raggiungimento
degli obiettivi programmatici, ai sensi dell'articolo 20,
comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125;
f) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e il vice ministro della
cooperazione allo sviluppo, una volta delegato,
nell'esercizio dei poteri di coordinamento, indirizzo,
controllo e vigilanza in materia di cooperazione pubblica
allo sviluppo, nell'emanazione delle direttive all'Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo; cura i rapporti
con la medesima Agenzia e con la societa' Cassa depositi e
prestiti SpA per le finalita' di cui alla legge 11 agosto
2014, n. 125;
g) assicura i servizi di segretariato e di supporto
del Comitato interministeriale per la cooperazione allo
sviluppo, del Consiglio nazionale per la cooperazione allo
sviluppo e del Comitato congiunto;
h) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale ed il vice Ministro della
cooperazione allo sviluppo, una volta delegato, in tutte le
altre funzioni e compiti loro attribuiti dalla legge 11
agosto 2014, n. 125;
i) cura i compiti e le funzioni derivanti dalla
legge 26 febbraio 1987, n. 49 non trasferiti all'Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo.
8-bis. I servizi di segretariato di cui al comma 8,
lettera g), sono posti alle dipendenze di dirigenti o di
funzionari della carriera diplomatica di grado non
inferiore a consigliere di legazione. Nello svolgimento dei
compiti di cui al comma 8 la Direzione generale opera in
raccordo con l'Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo con modalita' stabilite nella convenzione
stipulata tra il Ministro e la predetta Agenzia ai sensi
dell'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
8-ter. La Direzione generale per la diplomazia
pubblica e culturale attende ai seguenti compiti:
a) cura la comunicazione istituzionale del Ministro
e del Ministero e ne valorizza e divulga le attivita' e le
iniziative presso l'opinione pubblica nazionale e
internazionale, in collaborazione con gli uffici centrali
del Ministero e le sedi estere;
b) provvede alla raccolta, alla selezione,
all'elaborazione ed alla diffusione agli uffici centrali
del Ministero, alle sedi estere e ad altre amministrazioni
pubbliche, delle notizie e delle informazioni nazionali e
internazionali di maggiore rilevanza;
c) fornisce alle sedi estere e ad altre
amministrazioni pubbliche, d'intesa con gli uffici centrali
del Ministero interessati, materiale informativo e di
supporto per le attivita' di promozione all'estero
dell'identita' e dei caratteri originali ed evolutivi
dell'Italia, analizzando gli sviluppi e le tendenze della
percezione internazionale del Paese;
d) cura i rapporti con la stampa italiana ed
internazionale, che informa sulle attivita' del Ministro e
del Ministero; segue le questioni relative
all'accreditamento ed all'attivita' professionale in Italia
dei giornalisti stranieri;
e) coordina le relazioni degli uffici centrali del
Ministero e delle sedi estere con il pubblico;
f) elabora ricerche e studi in materia di relazioni
internazionali e di diplomazia pubblica, in collaborazione
con le altre direzioni generali, con le amministrazioni
pubbliche interessate nonche' con il mondo accademico e con
la societa' civile; elabora analisi e proposte di linee
strategiche di politica estera;
g) promuove il dibattito pubblico, la formazione e
la ricerca in materia di relazioni internazionali e di
diplomazia pubblica;
h) promuove la presenza italiana nelle
organizzazioni internazionali;
i) custodisce l'archivio storico e la biblioteca,
di cui promuove l'aggiornamento e la valorizzazione;
l) tratta le questioni afferenti alla cultura nelle
relazioni con enti e organizzazioni internazionali, ferme
restando le competenze di tutela del Ministero della
cultura nell'azione di recupero di beni culturali
appartenenti al patrimonio culturale nazionale
illecitamente esportati all'estero;
m) promuove, nel rispetto delle competenze della
Direzione Generale per la promozione del sistema Paese, la
diffusione della lingua e della cultura italiane
all'estero, anche attraverso la gestione della rete degli
istituti italiani di cultura e del sistema della formazione
italiana nel mondo, ivi incluso il collegamento con gli
enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana;
n) cura le attivita' di competenza del Ministero in
relazione alle borse di studio e ai programmi di scambio
scolastici e accademici.
9. La Direzione generale per le risorse e
l'innovazione attende ai seguenti compiti:
a) assicura la programmazione e la coerenza della
gestione delle risorse umane e finanziarie;
b) promuove l'innovazione organizzativa e la
semplificazione normativa e delle procedure amministrative;
c) cura l'organizzazione degli uffici centrali e di
quelli all'estero, fatto salvo quanto disposto dal comma 7,
lettera d-bis);
d) predispone il bilancio e cura l'allocazione
strategica delle risorse finanziarie;
e) cura il reclutamento, la gestione ed i movimenti
del personale;
f) promuove l'attuazione di politiche del personale
per le pari opportunita';
g) cura la liquidazione del trattamento economico
spettante al personale e provvede ai rimborsi per viaggi e
trasporti;
h) provvede alla determinazione del trattamento
economico all'estero e delle provvidenze a favore del
personale;
i) cura l'elaborazione di proposte di provvedimenti
legislativi e regolamentari concernenti il personale e
l'amministrazione;
l) tratta il contenzioso del personale e provvede
ai procedimenti disciplinari;
m) cura le relazioni sindacali e la contrattazione
collettiva integrativa;
n) provvede alla formazione ed al perfezionamento
professionale del personale del Ministero degli affari
esteri, avvalendosi d'intesa con la Scuola nazionale
dell'amministrazione con cui segue la preparazione degli
aspiranti alla carriera diplomatica.
10. La Direzione generale per l'amministrazione,
l'informatica e le comunicazioni attende ai seguenti
compiti:
a) tratta le questioni relative ai mezzi di
funzionamento ed alle attrezzature degli uffici centrali;
b) provvede all'acquisto, vendita, costruzione,
locazione, ristrutturazione, manutenzione di beni mobili ed
immobili, destinati ad attivita' di interesse
dell'amministrazione degli affari esteri;
c) dispone finanziamenti alle sedi all'estero e
provvede ai relativi controlli;
d) cura la gestione e lo sviluppo delle tecnologie
informatiche;
e) promuove la digitalizzazione
dell'amministrazione ed assicura la gestione delle relative
infrastrutture; cura la sicurezza informatica;
f) assicura lo svolgimento e lo sviluppo delle
attivita' nei settori della cifra e delle comunicazioni;
g) cura la ricezione, la spedizione e la
distribuzione del corriere diplomatico e della
corrispondenza ordinaria;
h) promuove l'innovazione tecnologica negli ambiti
di competenza.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 6 del
citato decreto Presidente della Repubblica 19 maggio 2010,
n. 95, come modificato dal presente decreto:
«2. Il Servizio per gli affari giuridici, del
contenzioso diplomatico e dei trattati attende ai seguenti
compiti:
a) svolge la consulenza sulle questioni di
carattere giuridico che ad esso vengano sottoposte dal
Ministro e dagli uffici dell'amministrazione, assicurando
l'uniformita' della trattazione delle questioni sia
contenziose, sia consultive, anche nei rapporti con
l'Avvocatura dello Stato;
b) provvede all'attivita' di ricerca e di studio in
merito alle questioni giuridiche concernenti i rapporti
internazionali;
c) provvede all'assistenza giuridica per la
negoziazione e la firma di trattati e di convenzioni
internazionali;
d) cura la procedura per l'approvazione e la
ratifica di trattati e convenzioni internazionali;
e) cura la raccolta e la pubblicazione dei trattati
e convenzioni conclusi dall'Italia;
e-bis) appone, previa verifica di autenticita', la
formula esecutiva negli atti dell'Unione europea nei casi
previsti dal diritto unionale, salvo che la competenza sia
attribuita ad altra amministrazione;
f) collabora con gli agenti del Governo italiano a
tutela dei diritti del Paese davanti alle Corti
internazionali;
g) tratta, in raccordo con le strutture e gli
uffici ministeriali interessati, il contenzioso
dell'amministrazione con soggetti esterni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis del citato
decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n.
95, come modificato dal presente decreto:
«Art. 9-bis (Funzioni attribuibili a dirigenti). - 1.
Al personale dirigente di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono attribuiti
incarichi presso l'amministrazione centrale e
posti-funzione presso uffici all'estero nel rispetto della
dotazione organica di cui alla tabella 1 allegata al
presente decreto e dei seguenti limiti complessivi:
a) otto unita' di livello dirigenziale generale;
b) quarantaquattro unita' di livello dirigenziale
non generale dell'area amministrativa;
c) otto unita' di livello dirigenziale non generale
dell'area della promozione culturale.
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettera a) sono
individuate fra le seguenti posizioni organizzative:
a) direttore generale della Direzione generale per
l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni;
b) consiglieri ministeriali presso
l'amministrazione centrale in numero non superiore a sette,
di cui:
1) tre per consulenza, ricerca, studio e
coordinamento in materia giuridica, amministrativa e di
bilancio presso le strutture di livello dirigenziale
generale previste dal presente decreto;
2) due con le funzioni di vice direttore
generale/direttore centrale presso la Direzione generale
per le risorse e l'innovazione e la Direzione generale per
l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni;
3) uno con le funzioni di coordinatore
dell'attivita' di programmazione economico-finanziaria e di
bilancio di cui all'articolo 1, comma 3;
4) uno con funzioni di ispettore presso
l'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici
all'estero;
c) non piu' di tre posti funzione di capo di
consolato generale;
d) non piu' di un posto-funzione di esperto
amministrativo capo presso uffici all'estero o di
responsabile di servizio amministrativo decentrato di cui
agli articoli 9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 o
di responsabile di centro interservizi amministrativi di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre
2006, n. 307, anche con competenza estesa su piu' Paesi.
3. Le funzioni di cui al comma 1, lettera b) sono
individuate tra le seguenti posizioni organizzative:
a) dieci incarichi di capi di uffici dirigenziali
non generali presso l'amministrazione centrale, determinati
con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5;
b) non oltre cinque ulteriori incarichi di capo di
ufficio dirigenziale non generale presso l'amministrazione
centrale, individuati nell'ambito di un elenco stabilito
con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5;
c) consiglieri ministeriali in numero non superiore
a quindici per consulenza, ricerca e studio in materia
giuridica, amministrativa e di bilancio o per attivita'
ispettiva in materia amministrativa e contabile presso gli
uffici di livello dirigenziale generale
dell'amministrazione centrale;
d) non piu' di dodici posti-funzione di capo di
consolato generale o di consolato o di collaborazione nei
consolati generali;
e) non piu' di dieci posti-funzione di esperto
amministrativo presso uffici all'estero o di responsabile
di servizio amministrativo decentrato di cui agli articoli
9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 o di responsabile
di centro interservizi amministrativi di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307.
4. Le funzioni di cui al comma 1, lettera c) sono
individuate tra le seguenti posizioni organizzative:
a) non piu' di otto incarichi di consulenza,
ricerca e studio per la programmazione della promozione
culturale presso la Direzione generale per la diplomazia
pubblica e culturale o la Direzione generale per il sistema
Paese;
b) non piu' di un incarico di capo di ufficio
dirigenziale non generale presso la Direzione generale per
la diplomazia pubblica e culturale, individuato nell'ambito
di un elenco stabilito con il decreto di cui all'articolo
1, comma 5;
 
Allegato

Allegato
(art. 1, comma 1, lettera f)
«TABELLA I Dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale (art. 11)

===================================================================== | | Dotazione | Dotazione | Dotazione |Dotazione | | Carriera | organica | organica | organica | organica | | diplomatica, |fino al 30 | dal 1 | dal 1 | dal 1 | | qualifiche | settembre | ottobre | gennaio | ottobre | |dirigenziali e aree | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | +====================+===========+===========+===========+==========+ |Carriera diplomatica| | | | | +--------------------+-----------+-----------+-----------+----------+ |Ambasciatore | 24 | 24 | 24 | 24 | +--------------------+-----------+-----------+-----------+----------+ |Ministro | | | | | |plenipotenziario | 195 | 200 | 200 | 200 | +--------------------+-----------+-----------+-----------+----------+ |Consigliere di | | | | | |ambasciata | 244 | 244 | 244 | 244 | +--------------------+-----------+-----------+-----------+----------+ |Consigliere di | | | | | |legazione | 261 | 261 | 261 | 261 | +--------------------+-----------+-----------+-----------+----------+ |Segretario di | | | | | |legazione | 471 | 521 | 521 | 521 | +--------------------+-----------+-----------+-----------+----------+ |Totale carriera | | | | | |diplomatica | 1.195 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | +--------------------+-----------+-----------+-----------+----------+ | | | | | | +--------------------+-----------+-----------+-----------+----------+ |Dirigenti | | | | | +--------------------+-----------+-----------+-----------+----------+ |Dirigente di prima | | | | | |fascia | 8 | 8 | 8 | 8 | +--------------------+-----------+-----------+-----------+----------+ |Dirigente di seconda| | | | | |fascia | 44 | 44 | 44 | 44 | +--------------------+-----------+-----------+-----------+----------+ |Dirigente di seconda| | | | | |fascia dell'Area | | | | | |della promozione | | | | | |culturale | 8 | 8 | 8 | 8 | +--------------------+-----------+-----------+-----------+----------+ |Totale dirigenti | 60 | 60 | 60 | 60 | +--------------------+-----------+-----------+-----------+----------+ | | | | | | +--------------------+-----------+-----------+-----------+----------+ |Aree | | | | | +--------------------+-----------+-----------+-----------+----------+ |Area funzionari | 1.473 | 1.473 | 1.473 | 1.893 | +--------------------+-----------+-----------+-----------+----------+ |Area assistenti | 1.911 | 1.911 | 2.111 | 2.211 | +--------------------+-----------+-----------+-----------+----------+ |Area operatori | 19 | 19 | 19 | 19 | +--------------------+-----------+-----------+-----------+----------+ |Totale aree | 3.403 | 3.403 | 3.603 | 4.123 | +--------------------+-----------+-----------+-----------+----------+ | | | | | | +--------------------+-----------+-----------+-----------+----------+ |Totale complessivo | 4.658 | 4.713 | 4.913 | 5.433 | +--------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
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