Gazzetta n. 268 del 16 novembre 2023 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 settembre 2023, n. 124
Testo del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 219 del 19 settembre 2023), coordinato con la legge di conversione 13 novembre 2023, n. 162 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione.».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1
Disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione

1. Al fine di assicurare un piu' efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, e le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, l'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' sostituito dal seguente:
«178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177 e' destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare alla suddetta programmazione si provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione, si applicano le seguenti disposizioni:
a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione e' impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonche' per l'attuazione degli Accordi per la coesione di cui alle lettere c) e d). La dotazione finanziaria e' altresi' impiegata in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), secondo principi di complementarita' e di addizionalita';
b) con una o piu' delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016, sono imputate in modo programmatico, nel rispetto delle percentuali previste dal primo periodo dell'alinea del presente comma e tenuto conto delle assegnazioni gia' disposte:
1) le risorse del Fondo eventualmente destinate alle Amministrazioni centrali, con l'indicazione di ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entita' delle risorse per ciascuna di esse, assicurando una quota prevalente per gli interventi infrastrutturali;
2) le risorse del Fondo eventualmente destinate alle regioni e alle province autonome, con l'indicazione dell'entita' delle risorse per ciascuna di esse;
c) sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 1), dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato definiscono d'intesa un accordo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, denominato "Accordo per la coesione", con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di piu' fonti di finanziamento. In particolare, ciascun Accordo per la coesione di cui alla presente lettera contiene:
1) la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento, selezionati all'esito dell'istruttoria espletata, congiuntamente al Ministero interessato, dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della loro coerenza con i documenti di programmazione europea e nazionale, nonche' l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste;
2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento o linea d'azione;
3) l'indicazione del contenuto degli impegni reciprocamente assunti;
4) il piano finanziario dell'Accordo per la coesione, articolato per annualita', definito in considerazione dei cronoprogrammi finanziari di cui al numero 2);
5) i principi per la definizione del sistema di gestione e controllo dell'accordo, nonche' di monitoraggio dello stesso;
6) l'indicazione degli interventi gia' finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte con delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi si applicano le modalita' di attuazione e di monitoraggio dell'Accordo per la coesione;
d) sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 2), dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma definiscono d'intesa un accordo, denominato "Accordo per la coesione", con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di piu' fonti di finanziamento. Sullo schema di Accordo per la coesione e' sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. L'elaborazione dei suddetti Accordi per la coesione avviene con il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle Amministrazioni centrali interessate, con particolare riferimento al tema degli interventi infrastrutturali e alla loro coerenza con gli interventi nazionali, nell'ottica di una collaborazione interistituzionale orientata alla verifica della compatibilita' delle scelte allocative delle regioni con le priorita' programmatiche nazionali e con quelle individuate dai fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027. In particolare, ciascun Accordo per la coesione di cui alla presente lettera contiene:
1) la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento, selezionati all'esito dell'istruttoria espletata, congiuntamente alla regione o alla provincia autonoma interessata, dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della loro coerenza con i documenti di programmazione europea e nazionale nonche' l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste;
2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento o linea d'azione;
3) in caso di presenza di citta' metropolitane nel territorio regionale, l'entita' delle risorse ad esse destinate, ivi comprese quelle di cui all'articolo 53 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
4) l'indicazione del contenuto degli impegni reciprocamente assunti;
5) l'entita' delle risorse del Fondo eventualmente destinate al finanziamento della quota regionale di cofinanziamento dei programmi regionali e provinciali europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della presente legge, nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
6) il piano finanziario dell'Accordo per la coesione articolato per annualita' definito in considerazione del cronoprogramma finanziario degli interventi;
7) i principi per la definizione del sistema di gestione e controllo dell'Accordo per la coesione, nonche' di monitoraggio dello stesso;
8) l'indicazione degli interventi gia' finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte con delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi si applicano le modalita' di attuazione e di monitoraggio dell'Accordo per la coesione;
e) con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, si provvede all'assegnazione in favore di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma, sulla base degli accordi definiti e sottoscritti ai sensi delle lettere c) o d), delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021- 2027; con delibera del CIPESS, si provvede, altresi', all'assegnazione, a valere sulle disponibilita' del citato Fondo, delle risorse afferenti alle iniziative e alle misure relative alle politiche di coesione di cui alla lettera a);
f) a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse e' autorizzata ad avviare le attivita' occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'Accordo per la coesione, nonche' per l'attuazione delle iniziative e delle misure afferenti alle politiche di coesione di cui alla lettera a);
g) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR puo' individuare i casi nei quali per gli interventi, finanziati con le risorse del Fondo, di valore complessivo non inferiore a quello previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ovvero, a prescindere dal loro valore complessivo, per quelli di notevole complessita' o per quelli di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011 e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
h) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presenta al CIPESS, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi relativi alla programmazione 2021-2027, ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio di previsione;
i) le risorse assegnate ai sensi della lettera e) sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilita' in favore delle amministrazioni di cui agli Accordi per la coesione, secondo l'articolazione temporale indicata dai medesimi accordi, ed effettua i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, nonche' da altre disposizioni di legge, sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Per far fronte a eventuali carenze di liquidita', le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, assegnate per un intervento e non ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un intervento di titolarita' di altra amministrazione, la cui realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento, sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato;
l) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla lettera i) anche le altre risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 assegnate a diverso titolo, nonche' le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione gia' iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che sono gestite secondo le modalita' indicate nella medesima lettera i).».
2. Ferme restando le regole di gestione delle fonti finanziarie diverse dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020, per gli interventi e le linee d'azione strategici inseriti negli Accordi per la coesione di cui alle lettere c) e d) del comma 178 del medesimo articolo 1, come modificato dal presente articolo, possono essere utilizzate anche le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020, le risorse dei Programmi complementari 2014-2020 che risultano non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto, i fondi strutturali afferenti ai Programmi europei di competenza di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma destinataria delle risorse di cui alle delibere del CIPESS adottate ai sensi della lettera e) del predetto articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, nonche' le risorse di cui all'articolo 51, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilita' previsti a legislazione vigente. Le risorse complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020 sono prioritariamente destinate al completamento dei progetti non conclusi al termine del ciclo della programmazione europea 2014-2020, nonche' alla realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento sulla programmazione europea ma non destinatari di risorse per esaurimento delle stesse.
3. Fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo del presente comma, gli accordi per la coesione sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020 possono essere modificati d'intesa tra le Parti, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri in coerenza con i profili finanziari definiti dalla delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse. La modifica dell'accordo, qualora preveda un incremento o una diminuzione delle risorse del Fondo assegnate ovvero una modifica dei profili finanziari definiti dalla delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, e' sottoposta, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, all'approvazione del CIPESS e, in tal caso, si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, comma 178, lettera f), della legge n. 178 del 2020, come modificato dal presente articolo. La modifica del cronoprogramma, come definito dall'accordo per la coesione, e' consentito esclusivamente qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilita' di rispettare il predetto cronoprogramma per circostanze non imputabili a se' ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione.
4. Al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per le politiche di coesione, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avvalersi, stipulando apposite convenzioni e nei limiti delle risorse assegnate allo scopo ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, nonche' delle risorse a titolarita' del medesimo Dipartimento nell'ambito della programmazione europea dei fondi strutturali relativi alle politiche di coesione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A..
5. All'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al primo periodo, le parole: «e previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» sono sostituite dalle seguenti: «, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della predetta legge n. 178 del 2020,».

Riferimenti normativi

- La legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n.
322, S.O.
- Si riporta il testo l'articolo 1, comma 54, della
citata legge n. 178 del 2020:
«Omissis.
54. Il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle
proprie disponibilita', al finanziamento degli oneri
relativi all'attuazione di eventuali interventi
complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi
strutturali dell'Unione europea per il periodo di
programmazione 2021-2027. Al fine di massimizzare le
risorse destinabili agli interventi complementari di cui al
presente comma, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli
stessi con risorse a carico dei propri bilanci.
L'erogazione delle risorse, a fronte di spese rendicontate,
ha luogo previo inserimento, da parte dell'amministrazione
titolare, dei dati di attuazione nel sistema informatico di
cui al comma 56.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilita' e
finanza pubblica»:
«Art. 23 (Formazione del bilancio). - Omissis.
3. Con la seconda sezione del disegno di legge di
bilancio, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica
programmati, per motivate esigenze, all'interno di ciascuno
stato di previsione, possono essere:
a) rimodulate in via compensativa le dotazioni
finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale
previste a legislazione vigente, relative ai fattori
legislativi, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b),
ivi incluse le dotazioni finanziarie relative alle
autorizzazioni di spesa in conto capitale rimodulate ai
sensi dell'articolo 30, comma 2, nonche' alle altre
autorizzazioni di spesa rimodulate, per l'adeguamento delle
medesime dotazioni di competenza e di cassa a quanto
previsto nel piano finanziario dei pagamenti di cui al
comma 1-ter del presente articolo restando comunque
precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale
per finanziare spese correnti;
b) rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per
un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni
finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale
previste a legislazione vigente relative ai fattori
legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b).
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 53, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 «Disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41:
«Art. 53 (Disposizioni in materia di interventi
infrastrutturali a valere sulle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione). - 1. Al fine di assicurare il
completamento degli interventi infrastrutturali, con un
maggiore livello di avanzamento, definanziati in
applicazione dell'articolo 44, comma 7-quater, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il
Dipartimento per le politiche di coesione, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sulla base dei dati informativi presenti nel
sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1,
comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e delle
informazioni fornite dalle Amministrazioni titolari dei
Piani sviluppo e coesione in cui sono inseriti, provvede
all'individuazione degli interventi in relazione ai quali,
alla data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati i
bandi o gli avvisi per l'affidamento dei lavori ovvero per
l'affidamento congiunto della progettazione e
dell'esecuzione dei lavori nonche', in caso di contratti
senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati
inviati gli inviti a presentare le offerte per
l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto
della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.
2. Con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile,
adottata sulla base dell'istruttoria svolta ai sensi del
comma 1, si provvede all'assegnazione delle risorse
necessarie al completamento di detti interventi a valere
sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la
coesione del ciclo di programmazione 2021-2027, di cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, nei limiti delle disponibilita' annuali di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 1-ter,
del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 novembre 2021, n. 265, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 23 (Utilizzo delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione ed estensione delle procedure PNRR).
- ...omissis...
1-ter. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate, su
richiesta delle regioni interessate, nell'ambito degli
accordi di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della
predetta legge n. 178 del 2020, ai fini del cofinanziamento
regionale, ai sensi del comma 52 dell'articolo 1 della
medesima legge n. 178 del 2020, dei programmi cofinanziati
dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione
2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 15
punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale. Le
risorse assegnate ai sensi del comma 1 sono portate in
prededuzione dalla quota da assegnare ai Piani di sviluppo
e coesione (PSC) 2021-2027 delle medesime regioni
interessate.».
 
Art. 2
Disposizioni per la realizzazione degli interventi ammessi a
finanziamento a valere sulla disponibilita' del Fondo per lo
sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027

1. Le risorse assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) per la realizzazione degli accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, sono trasferite, su richiesta dell'Amministrazione centrale o regionale o della Provincia autonoma assegnataria delle medesime e compatibilmente con le disponibilita' annuali di cassa, attraverso il riconoscimento di anticipazioni nei limiti previsti dal comma 2, l'effettuazione di pagamenti intermedi e il pagamento del saldo, a seguito del completamento del programma degli interventi. In casi particolari, la delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse puo' stabilire specifiche modalita' di trasferimento delle stesse, anche diverse da quelle definite dal presente comma nonche' dai commi 2 e 3.
2. Entro ciascun anno finanziario, coincidente con l'anno solare, per ciascun Accordo per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, compatibilmente con le disponibilita' annuali di cassa, viene erogata, anche in piu' soluzioni, un'anticipazione fino al 10 per cento del piano finanziario annuale indicato nell'Accordo, determinata avendo riguardo al valore dei progetti censiti nel Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4 del presente decreto, decurtata dell'importo delle anticipazioni degli anni precedenti che non hanno dato luogo a pagamenti. Per le Amministrazioni assegnatarie, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione tempestiva dell'Accordo per il quale sono erogate.
3. In coerenza con le risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse presenta la domanda di rimborso di spese sostenute, a titolo di pagamenti intermedi e di saldo, sulla base delle spese sostenute dai beneficiari, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2, le Amministrazioni possono presentare la domanda di rimborso di cui al primo periodo, esclusivamente laddove il valore delle spese sostenute dai beneficiari per l'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4, risulti non inferiore alla meta' dell'importo delle risorse complessivamente trasferite a titolo di anticipazione.
4. Il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa annuale, quale risultante dal piano finanziario dell'Accordo per la coesione, previsto per l'attuazione degli interventi e delle linee d'azione determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un importo corrispondente alla differenza tra la spesa annuale preventivata, come indicata nel cronoprogramma, e i pagamenti effettuati, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4. Le risorse derivanti dal definanziamento di cui al primo periodo rientrano nella disponibilita' del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, secondo criteri di premialita', nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178, alinea, primo periodo.
5. Ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse assicura la costante alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4, nonche' l'invio, con cadenza almeno semestrale, al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri di una relazione relativa all'attuazione degli interventi e delle linee d'azione indicati nell'Accordo per la coesione, con l'evidenziazione degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del cronoprogramma e delle azioni poste in essere per porre rimedio agli stessi. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione predispone e rende disponibile la modulistica da utilizzare per l'elaborazione delle relazioni di cui al primo periodo, e indica le modalita' di trasmissione delle stesse.
6. Nei casi previsti dal comma 4, entro il 31 marzo di ciascun anno, con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sulla base dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla base dei dati risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4 e del contenuto delle relazioni semestrali di cui al comma 5, e' accertato il definanziamento di cui al medesimo comma 4, nonche' sono individuati gli interventi e le linee di azione definanziati.
7. In caso di mancata alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio da parte delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse ovvero di mancato invio della relazione di cui al comma 5, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'Amministrazione inadempiente un termine non superiore a trenta giorni, prorogabile una sola volta per non piu' di quindici giorni. In caso di inutile decorso del termine di cui al primo periodo, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR puo' proporre al CIPESS l'adozione della delibera di definanziamento dell'intervento ovvero delle linee d'azione in relazione ai quali non siano stati inseriti i dati nel Sistema nazionale di monitoraggio. In caso di mancata trasmissione della relazione semestrale, la proposta di definanziamento puo' riguardare, tenuto conto dello stato di avanzamento della fase attuativa, anche tutti gli interventi e le linee d'azione inseriti nell'accordo.

Riferimenti normativi

- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
 
Art. 3
Disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati
dall'Unione Europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo
per lo sviluppo e la coesione

1. Al fine di favorire il tracciamento puntuale del processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarita' delle Amministrazioni regionali, le regioni garantiscono l'evidenza contabile delle risorse europee e di cofinanziamento nazionale, del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari, nonche' del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 attraverso l'istituzione di appositi capitoli all'interno del bilancio finanziario gestionale che, nel rispetto delle classificazioni economiche e funzionali, consentono l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
13 maggio 1987, n. 109, S.O.:
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale
di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso
la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie", nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle
Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore
dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».
 
Art. 4
Disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzazione delle
risorse in materia di politiche di coesione - Sistema nazionale di
monitoraggio

1. Le Amministrazioni titolari di risorse nazionali e europee per la coesione del periodo di programmazione 2021-2027 rendono disponibili nel sistema informatico di cui all'articolo 50, comma 18, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti finanziati con le predette risorse, identificati con il codice unico di progetto (CUP) e riportando, per tutte le procedure di gara con cui vengono attuati, il relativo codice identificativo gara (CIG).
2. Nelle more della definizione dell'accordo di collaborazione previsto dall'articolo 50, comma 18, del decreto-legge n. 13 del 2023, saranno comunicate alle Amministrazioni di cui al comma 1 le modalita' tecniche per il monitoraggio degli interventi di cui al medesimo comma 1.
3. Ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie nazionali alle Amministrazioni beneficiarie nonche' del monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale di ciascun progetto o intervento, si tiene conto esclusivamente dei dati risultanti dal sistema informatico di cui al comma 1.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, l'omessa, l'inesatta ovvero l'incompleta alimentazione del sistema informatico di cui al comma 1 da parte delle strutture preposte all'inserimento dei dati e' sempre valutata anche ai fini della corresponsione dell'indennita' di risultato dei dirigenti di dette strutture.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 50, comma 18, del
citato decreto-legge n. 13 del 2023:
«Art. 50 (Disposizioni per il potenziamento delle
politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR). -
Omissis.
18. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Dipartimento per le
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei
ministri stipula un apposito accordo di collaborazione, ai
sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
recante la definizione delle modalita' di utilizzazione del
sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma
1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' di
implementazione, estensione e sviluppo dello stesso per
rafforzare e razionalizzare le attivita' di gestione, di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
politiche di coesione. Per le finalita' di cui al primo
periodo, al Dipartimento per le politiche di coesione e'
assicurato l'accesso a tutte le informazioni e le
funzionalita' del sistema informatico di cui all'articolo
1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti
delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
 
Art. 5
Disposizioni in materia di pubblicita' dei dati relativi
all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione

1. I documenti di programmazione delle risorse nazionali per la coesione, nonche' i relativi dati in formato di tipo aperto, sono pubblicati, congiuntamente agli analoghi dati per i Programmi cofinanziati dalle risorse europee per la coesione ai sensi dei Regolamenti vigenti, sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione OpenCoesione (www.opencoesione.gov.it) gestito dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono altresi' pubblicati sul medesimo portale i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti presenti nei sistemi informatici del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto-legge n. 13 del 2023:
«Art. 5 (Disposizioni in materia di controllo e
monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati
con risorse nazionali ed europee). - 1. Per assicurare il
monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e
per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa
europea e nazionale sulle attivita' finanziate nell'ambito
del PNRR e delle politiche di coesione, del PNC, e delle
politiche di investimento nazionali, le amministrazioni
competenti alimentano i sistemi informativi gestiti dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con i
dati del codice fiscale, della partita IVA e con eventuali
altri dati personali, necessari per l'identificazione
fiscale dei soggetti destinatari o aggiudicatari o degli
altri soggetti che, a qualsiasi titolo, ricevano benefici
economici. L'acquisizione dei dati di cui al primo periodo
puo' comprendere anche i dati relativi alla salute, ai
minori d'eta' e agli appartenenti alle categorie di cui
all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
esclusivamente nel caso in cui l'acquisizione si renda
strettamente necessaria per la rilevazione di specifiche
condizioni di accesso ai benefici o di cause di impedimento
e con modalita' rigorosamente proporzionate alla finalita'
perseguita. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, acquisito il preventivo parere del Garante per la
protezione dei dati personali, sono stabilite le modalita'
di attuazione del presente comma.
2. In relazione ai dati di cui al comma 1, nel
rispetto della normativa vigente in materia di protezione
dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
effettua le attivita' di trattamento dei dati di
monitoraggio dei progetti PNRR e delle politiche di
coesione comunitarie e nazionali, nonche' del PNC e delle
politiche di investimento nazionali, necessarie ai fini di
controllo, ispezione, valutazione e monitoraggio, ivi
comprese le attivita' di incrocio e raffronto con i dati
detenuti da altre pubbliche amministrazioni. Il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende
accessibili i dati di cui al primo periodo alle
Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del
coordinamento delle politiche e dei singoli fondi o
titolari degli interventi e dei progetti PNRR, nonche' agli
organismi di gestione e controllo nazionali ed europei,
nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto
della normativa vigente in materia di tutela dei dati
personali.
3. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati:
a) ai sensi del regolamento (UE) 2021/241,
nell'ambito delle informazioni di cui all'articolo 1, comma
1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) sul portale web unico nazionale per la
trasparenza delle politiche di coesione comunitarie e
nazionali di cui all'articolo 46, lettera b), del
regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 giugno 2021, e all'articolo 115, paragrafo
1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
4. E' in ogni caso esclusa la pubblicazione dei dati
di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10 del
predetto regolamento (UE) 2016/679, dei dati di cui
all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, nonche' dei dati relativi a soggetti minori di
eta'.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, per consentire l'acquisizione automatica
dei dati e delle informazioni necessari all'attivita' di
monitoraggio del PNRR nonche' del PNC di cui all'articolo 1
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per gli
affidamenti superiori a cinquemila euro e' sempre
richiesta, anche ai fini del trasferimento delle risorse
relative all'intervento, l'acquisizione di un codice
identificativo di gara (CIG) ordinario.
6. A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative
all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi
pubblici alle attivita' produttive, erogati a qualunque
titolo e in qualunque forma da una Pubblica
Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti
pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi
riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto
(CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al
momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al
momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo non si
applica per le istanze di concessione di incentivi
presentate prima dell'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
7. In relazione alle procedure di assegnazione di
incentivi in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto che, nel rispetto della disciplina in
materia di aiuti di Stato ove applicabile, ammettono il
sostenimento delle spese a valere sugli incentivi di cui al
comma 6 anteriormente all'atto di concessione
dell'incentivo ovvero alla data di comunicazione del Codice
unico di progetto (CUP), le amministrazioni pubbliche
titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni
che disciplinano il funzionamento delle medesime misure,
impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per
garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei
identificativi da riportare nella documentazione di spesa,
della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto
finanziato con risorse pubbliche.
8. Al fine di assicurare e semplificare il
monitoraggio della spesa pubblica e valutarne l'efficacia,
i dati delle fatture elettroniche oggetto del presente
articolo confluiscono nella banca dati di cui all'articolo
13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tali dati sono
messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni
concedenti gli incentivi di cui al comma 6 anche per
semplificare i processi di concessione, assegnazione e
gestione dei medesimi incentivi, nel rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al codice
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
9. All'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In alternativa all'assegnazione delle risorse in favore
dei singoli Comuni, il supporto tecnico potra' essere
assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o Associazioni di
natura pubblica e privata, ordini professionali o
Associazioni di categoria, ovvero societa' partecipate
dallo Stato, sulla base di Convenzioni, Accordi o
Protocolli in essere o da stipulare.».
 
Art. 6

Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «E' ammessa la stipulazione di contratti istituzionali di sviluppo per la realizzazione di interventi finanziati a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di valore complessivo non inferiore a 200 milioni di euro e di valore unitario non inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. In deroga alle previsioni di cui al secondo periodo, i contratti istituzionali di sviluppo possono prevedere la realizzazione di interventi di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del citato codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, qualora si tratti di interventi complementari ad interventi principali di valore unitario superiore alle citate soglie.»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. In caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi individuati ai sensi del presente decreto, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma, e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, si applicano le previsioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.».
2. All'articolo 44, comma 7-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la parola: «infrastrutturali» e' soppressa.
2-bis. In relazione agli interventi di incremento dell'efficienza energetica eseguiti nell'ambito delle attivita' connesse all'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo o dei contratti di sviluppo nell'ambito dei progetti applicativi del PNRR o nell'ambito di investimenti agevolati tramite le risorse del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, di cui all'articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, gli incentivi riconosciuti sulla base dei predetti strumenti possono essere cumulati con i certificati bianchi, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa dell'Unione europea e nel rispetto delle norme che disciplinano ciascuna misura. In tali casi il numero di certificati bianchi spettanti e' ridotto del 50 per cento.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in
materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la
rimozione di squilibri economici e sociali, a norma
dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2011, n. 143,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Contratto istituzionale di sviluppo). - 1.
Per le finalita' di cui all'articolo 1, nonche' allo scopo
di accelerare la realizzazione degli interventi di cui al
presente decreto e di assicurare la qualita' della spesa
pubblica, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati, stipula con le Regioni e le amministrazioni
competenti un "contratto istituzionale di sviluppo" che
destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua
responsabilita', tempi e modalita' di attuazione degli
interventi. E' ammessa la stipulazione di contratti
istituzionali di sviluppo esclusivamente per la
realizzazione di interventi finanziati a carico delle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di valore
complessivo non inferiore a 200 milioni di euro e di valore
unitario non inferiore alle soglie di cui all'articolo 14
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. In deroga
alle previsioni di cui al secondo periodo, i contratti
istituzionali di sviluppo possono prevedere la
realizzazione di interventi di valore inferiore alle soglie
di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, qualora si tratti di interventi complementari
ad interventi principali di valore unitario superiore alle
citate soglie. E' ammessa la stipulazione di contratti
istituzionali di sviluppo per la realizzazione di
interventi finanziati a carico delle risorse del Fondo per
lo sviluppo e la coesione di valore complessivo non
inferiore a 200 milioni di euro e di valore unitario non
inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36. In deroga alle previsioni di cui al secondo
periodo, i contratti istituzionali di sviluppo possono
prevedere la realizzazione di interventi di valore
inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del citato
codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
qualora si tratti di interventi complementari ad interventi
principali di valore unitario superiore alle citate soglie.
2. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita,
per ogni intervento o categoria di interventi o programma,
il soddisfacimento dei criteri di ammissibilita' di cui
all'articolo 5, comma 4, e definisce il cronoprogramma, le
responsabilita' dei contraenti, i criteri di valutazione e
di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali
inadempienze, prevedendo anche le condizioni di
definanziamento anche parziale degli interventi ovvero
l'attribuzione delle relative risorse ad altro livello di
governo, nel rispetto del principio di sussidiarieta'. In
caso di partecipazione dei concessionari di servizi
pubblici, competenti in relazione all'intervento o alla
categoria di interventi o al programma da realizzare, il
contratto istituzionale di sviluppo definisce le attivita'
che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo
cronoprogramma, meccanismi di controllo delle attivita'
loro demandate, sanzioni e garanzie in caso di
inadempienza, nonche' apposite procedure sostitutive
finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti
inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i
concessionari, clausole inderogabili di responsabilita'
civile e di decadenza. Il contratto istituzionale di
sviluppo prevede, quale modalita' attuativa, che le
amministrazioni centrali, ed eventualmente regionali, si
avvalgano, anche ai sensi dell'articolo 55-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
successive modificazioni, dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive
modificazioni, ad esclusione di quanto demandato
all'attuazione da parte dei concessionari di servizi
pubblici.
3. La progettazione, l'approvazione e la
realizzazione degli interventi individuati nel contratto
istituzionale di sviluppo e' disciplinata dalle norme di
cui alla parte II, titolo III, capo IV, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei giudizi che
riguardano le procedure di progettazione, approvazione e
realizzazione degli interventi individuati nel contratto
istituzionale di sviluppo si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104. Per i medesimi interventi, si applicano le vigenti
disposizioni in materia di prevenzione e repressione della
criminalita' organizzata e dei tentativi di infiltrazione
mafiosa, ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni e
informazioni antimafia.
4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti
assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della
spesa, in appositi fondi a destinazione vincolata alle
finalita' approvate, che garantiscono la piena
tracciabilita' delle risorse attribuite, anche in linea con
le procedure previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e dall'articolo 30 della legge 31 dicembre
2009, n. 196. I soggetti assegnatari, al fine di garantire
la specialita' e l'addizionalita' degli interventi,
iscrivono nei relativi bilanci i Fondi a destinazione
vincolata di cui al primo periodo, attribuendo loro
un'autonoma evidenza contabile e specificando, nella
relativa denominazione, che gli stessi sono costituiti da
risorse derivanti dal Fondo.
5. L'attuazione degli interventi e' coordinata e
vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica, di seguito denominato "Dipartimento", che
controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche
mediante forme di cooperazione con le amministrazioni
statali, centrali e periferiche, regionali e locali e in
raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni
statali e delle Regioni, assicurando, altresi', il
necessario supporto tecnico e operativo senza nuovi o
maggiori oneri nell'ambito delle competenze istituzionali.
Le amministrazioni interessate effettuano i controlli
necessari al fine di garantire la correttezza e la
regolarita' della spesa e partecipano al sistema di
monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale
2007/2013 previsto, a legislazione vigente, presso la
Ragioneria Generale dello Stato secondo le procedure
vigenti e, ove previsto, al sistema di monitoraggio del
Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. I sistemi informativi garantiscono la
tracciabilita' dei flussi finanziari comunitari e nazionali
fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche ai
sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla base
di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da parte
della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e
della Corte dei conti.
6. In caso di inerzia o inadempimento delle
amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi
individuati ai sensi del presente decreto, anche con
riferimento al mancato rispetto delle scadenze del
cronoprogramma, e, comunque, ove si renda necessario al
fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati
dall'Unione europea, si applicano le previsioni di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108.».
- Si riporta il testo dell'articolo 44, comma 7-ter,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2019, n. 100, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 44 (Semplificazione ed efficientamento dei
processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli
interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la
coesione). - ...omissis...
7-ter. Con la medesima delibera di cui al comma 7-bis
sono altresi' individuati i cronoprogrammi procedurali e
finanziari relativi agli interventi ricompresi nei
contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e a quelli
sottoposti a commissariamento governativo, per i quali non
si applica il termine di cui al comma 7, lettera b).
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 478 e 479,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.:
«Omissis
478. Allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema
produttivo nazionale alle politiche europee in materia di
lotta ai cambiamenti climatici, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo
per il sostegno alla transizione industriale con una
dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno
2022. A valere sulle risorse del Fondo possono essere
concesse agevolazioni alle imprese, con particolare
riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensita'
energetica, per la realizzazione di investimenti per
l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per
impieghi produttivi di materie prime e di materie
riciclate.
479. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro della transizione
ecologica, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni
attuative del comma 478.
Omissis.».
 
Art. 7

Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne

1. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalita' strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, e' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, di seguito denominata «Cabina di regia», organo collegiale presieduto dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della cultura, dal Ministro del turismo, dal Ministro dell'istruzione e del merito, dal Ministro dell'universita' e della ricerca, dal Ministro delle salute, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le disabilita', dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per lo sport e i giovani, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici nonche' dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal presidente dell'Unione delle province d'Italia, dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dal presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani. Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati nonche' i presidenti delle regioni e delle province autonome.
2. La Cabina di regia:
a) esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese;
b) approva il Piano strategico nazionale di cui al comma 3;
c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, le strategie territoriali delle singole aree interne recanti l'indicazione delle scelte strategiche e delle direttrici di intervento a valere sulle risorse nazionali, in coordinamento con l'utilizzo delle risorse europee o regionali, nonche' l'elenco e la descrizione delle operazioni da finanziare con tali risorse, con l'indicazione dei cronoprogrammi e dei soggetti attuatori nonche', nel caso di interventi, del codice unico di progetto, il cui monitoraggio e' effettuato attraverso i sistemi informativi di cui alla lettera d);
d) monitora lo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali ed europee, destinate alle aree interne, anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
e) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticita';
f) svolge attivita' di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le finalita' del presente articolo, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia approva un documento programmatico, denominato «Piano strategico nazionale delle aree interne» (PSNAI). Il PSNAI individua gli ambiti di intervento e le priorita' strategiche, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilita', ivi compresi il trasporto pubblico locale e le infrastrutture per la mobilita', e dei servizi socio-sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e delle risorse europee destinate alle politiche di coesione. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia, si provvede alla definizione delle modalita' operative del PSNAI, ferme restando le assegnazioni gia' disposte e le regole di gestione dei fondi europei per la politica di coesione.
4. L'attuazione degli interventi, individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne di cui al comma 2, lettera c), e' perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi soggetti istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero dell'universita' e della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, che si avvale, a tal fine, del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Per le funzioni di cui al comma 2, la Cabina di regia acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i dati risultanti dai monitoraggi periodici sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali ed europee, destinate alle aree interne, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
6. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Cabina di regia si avvale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assicura anche lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 203,
lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante
«Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n.
303, S.O.:
«Art. 2 (Misure in materia di servizi di pubblica
utilita' e per il sostegno dell'occupazione e dello
sviluppo). - Omissis.
203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni
istituzionali e risorse finanziarie a carico delle
amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
omissis.
c) "Accordo di programma quadro", come tale
intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti
pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla
lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di
programma per la definizione di un programma esecutivo di
interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi
tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3)
gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali
conferenze di servizi o convenzioni necessarie per
l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun
soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri
sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse
finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche
reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica
dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione
dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso
successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro
possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
contabilita', salve restando le esigenze di
concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f), determinazioni
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in materia
urbanistica possono comportare gli effetti di variazione
degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'articolo 27,
commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
omissis.»
 
Art. 8

Interventi in favore del Comune di Lampedusa e Linosa

1. Al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di stranieri provenienti dai Paesi del Mediterraneo, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, d'intesa con il Comune di Lampedusa e Linosa, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentita la Regione Siciliana, un piano degli interventi finalizzati alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di strade e altre opere di urbanizzazione primaria, alla realizzazione di impianti di depurazione e gestione delle acque reflue e di deposito di carburante e alla realizzazione di nuovi edifici pubblici nonche' di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico di quelli esistenti. Il piano degli interventi di cui al primo periodo tiene conto degli interventi inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il quale, con istruttoria svolta dalle Amministrazioni di cui al primo periodo, puo' essere prevista la rimodulazione, e del fabbisogno finanziario complessivo occorrente per la loro realizzazione. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e' approvato il piano complessivo degli interventi di cui ai periodi precedenti, identificati dal codice unico di progetto (CUP), e sono assegnate le relative risorse al Comune di Lampedusa e Linosa nel limite complessivo di 45 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e in coerenza con le disponibilita' finanziarie annuali dello stesso, nonche' stabiliti i casi e le modalita' di revoca delle risorse medesime. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A. svolge le funzioni di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, del piano complessivo degli interventi, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal secondo periodo del presente comma, come determinato nella delibera del CIPESS, e comunque nel limite massimo del 2 per cento dell'importo assegnato del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui al periodo precedente.
2. Le opere e gli interventi di carattere infrastrutturale inseriti nel piano complessivo di cui al comma 1 sono di preminente interesse strategico, in quanto necessari per gestire le esigenze logistiche, sanitarie, igieniche, nonche' di tutela dell'economia locale, indotte o connesse ai flussi migratori.
3. Nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, la realizzazione delle strutture di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, costituisce intervento necessario, ai sensi del comma 2, e connotato da carattere di urgenza.
4. Gli interventi di cui al comma 3 sono aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel piano di cui al comma 1 e alla loro realizzazione si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente a tal fine destinate.
5. Nel caso di conclusione negativa delle valutazioni di incidenza, alle opere di cui ai commi 1 e 3, in quanto rispondenti a finalita' imperative di rilevante interesse pubblico, puo' applicarsi la disciplina di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. Si applicano, altresi', le disposizioni di semplificazione e accelerazione di cui agli articoli da 17 a 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
6. Al fine di prevenire l'accumulo di relitti in ambito portuale e di consentire il rapido smaltimento dell'ingente numero di imbarcazioni utilizzate dai migranti, si applicano le seguenti disposizioni:
a) sino al 31 dicembre 2023, nelle more della conclusione delle procedure di evidenza pubblica gia' bandite, puo' essere disposto, ai sensi dell'articolo 140, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in via eccezionale e nella misura strettamente necessaria a fronteggiare l'emergenza, l'affidamento diretto del servizio di alaggio e trasporto delle barche dall'isola di Lampedusa verso i siti della Regione Siciliana attrezzati per lo smaltimento. L'affidamento diretto dei servizi di cui al primo periodo e' ammesso, sino al 31 dicembre 2023, entro il limite massimo di spesa di un milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
b) gli interventi relativi allo stoccaggio e alla riduzione volumetrica delle imbarcazioni ai fini del trasporto verso i luoghi di smaltimento costituiscono finalita' imperative di rilevante interesse pubblico. Per la realizzazione degli interventi anzidetti sono individuate in via definitiva apposite aree del territorio isolano, appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato.
7. Con riferimento agli interventi di cui ai commi 1, 3 e 6, lettera b), ove gli stessi rientrino in siti compresi nella rete Natura 2000, la valutazione di incidenza e' conclusa entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata conclusione della valutazione di incidenza entro il termine di cui al primo periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti i Ministri delle imprese e del made in Italy, per la protezione civile e le politiche del mare, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e delle infrastrutture e dei trasporti, assegna all'autorita' competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorita' competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In caso di conclusioni negative delle valutazioni di incidenza, si applica quanto previsto dal comma 5.
8. Gli interventi di cui al comma 7, in relazione ai quali sono comunque ammessi il taglio di alberi senza sostituzione, interventi di ripristino di opere preesistenti e opere interrate, possono essere realizzati anche in deroga alla normativa paesaggistica, se ricorrono le seguenti condizioni:
a) le strutture o i manufatti di nuova installazione siano ancorati semplicemente al suolo senza opere murarie o di fondazione, amovibili o di facile rimozione;
b) la demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti sia realizzata con volumetria, sagoma e area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell''articolo 1, comma 319,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)»:
«omissis
319. Al fine di fronteggiare la grave situazione
socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a
seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti
dai Paesi del Mediterraneo, e rafforzarne la dotazione di
infrastrutture, finalizzata ad una maggiore efficienza dei
servizi, il CIPE assegna al comune di Lampedusa e Linosa 20
milioni di euro per il triennio 2014-2016, a valere sulle
risorse del Londo per 10 sviluppo e la coesione stanziate
dalla presente legge per il periodo di programmazione
2014-2020. Entro il 31 marzo 2014, 11 comune di Lampedusa e
Linosa, nei limiti della dotazione finanziaria prevista dal
presente comma, presenta al Dipartimento per lo sviluppo e
la coesione economica, che lo istruisce, un piano di
interventi di miglioramento dell'efficienza della rete
idrica, di riqualificazione urbanistica e di potenziamento
e ammodernamento dell'edilizia scolastica. Il piano,
contenente anche specifiche misure di accelerazione per
l'attuazione degli interventi, istruito positivamente, su
proposta del Ministro per la coesione territoriale di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e' sottoposto al CIPE, per l'approvazione in una
riunione cui partecipa il Presidente della Regione
siciliana. Il comune di Lampedusa e Linosa puo' richiedere
all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo di impresa S.p.A di fornire, sulla base di
apposita convenzione da sottoscrivere con il predetto
Dipartimento, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle
risorse di cui al primo periodo del presente comma, la
necessaria assistenza tecnica per la definizione del piano
e per l'attuazione degli interventi approvati dal CIPE,
anche mediante il ricorso alle misure di accelerazione di
cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, e successive modificazioni, e a quelle di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98. Le agevolazioni di cui all'articolo 37 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono
riconosciute, a valere sulle risorse individuate dal
medesimo articolo, anche alle micro e piccole imprese
localizzate nella zona franca urbana del comune di
Lampedusa e Linosa, istituita dall'articolo 23, comma 45,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Al fine
di consentire il completamento del programma di
metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della
legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni,
per un importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2014 al 2020, e' autorizzata la concessione, ai
comuni e ai loro consorzi, di contributi in conto capitale
fino a un massimo del 54 per cento del costo
dell'investimento previsto per la realizzazione delle reti
urbane di distribuzione del gas metano. I contributi sono
erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga almeno
il 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento. A
valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020,
con deliberazione del CIPE, che provvede ad assegnare 20
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020,
sono stabilite le procedure per la concessione dei
contributi secondo le seguenti priorita':
a) concessione ai comuni che abbiano gia' presentato,
nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle
deliberazioni del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1999, e n.
28 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 278 del 26 novembre 2004;
b) proseguimento del programma generale di
metanizzazione del Mezzogiorno - biennio operativo, di cui
alla citata deliberazione del CIPE n. 99 del 30 giugno
1999.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 17, recante: "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023:
«Omissis.
177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 63 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici»:
«Art. 63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e
delle centrali di committenza). - 1. Fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 62, e' istituito presso l'ANAC, che
ne assicura la gestione e la pubblicita', un elenco delle
stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una
specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi
compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione
appaltante o centrale di committenza che soddisfi i
requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la
qualificazione ed e' iscritta nell'elenco di cui al primo
periodo.
2. La qualificazione per la progettazione e
l'affidamento si articola in tre fasce di importo:
a) qualificazione base o di primo livello, per
servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per
lavori fino a 1 milione di euro;
b) qualificazione intermedia o di secondo livello,
per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per
lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14;
c) qualificazione avanzata o di terzo livello,
senza limiti di importo.
3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza
puo' effettuare le procedure corrispondenti al livello di
qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i
livelli superiori si applica il comma 6 dell'articolo 62.
4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al
comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
compresi i Provveditorati interregionali per le opere
pubbliche, Consip S.p.A, Invitalia - Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A, Difesa servizi S.p.A, l'Agenzia del demanio, i
soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e
salute S.p.A In sede di prima applicazione le stazioni
appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme
prevista dall'ordinamento, delle provincie e delle citta'
metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle
regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui
all'articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali
ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.
5. La qualificazione ha ad oggetto le attivita' che
caratterizzano il processo di acquisizione di un bene,
servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e
riguarda:
a) la capacita' di progettazione
tecnico-amministrativa delle procedure;
b) la capacita' di affidamento e controllo
dell'intera procedura;
c) la capacita' di verifica sull'esecuzione
contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.
6. Le stazioni appaltanti e le centrali di
committenza possono essere qualificate anche solo per
l'acquisizione di lavori oppure di servizi e forniture. Le
stazioni appaltanti e le centrali di committenza per
svolgere attivita' di progettazione e affidamento devono
essere qualificate almeno nella seconda fascia. Esse
programmano la loro attivita' coordinandosi nel rispetto
del principio di leale collaborazione.
7. I requisiti di qualificazione per la progettazione
e l'affidamento sono disciplinati dall'allegato II.4 e
attengono:
a) all'organizzazione della funzione di spesa e ai
processi;
b) alla consistenza, esperienza e competenza delle
risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la
adeguata formazione del personale;
c) all'esperienza maturata nell'attivita' di
progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, ivi
compreso l'eventuale utilizzo di metodi e strumenti di
gestione informativa delle costruzioni.
8. I requisiti di qualificazione per l'esecuzione
sono indicati separatamente nell'allegato II.4, che dispone
altresi' una disciplina transitoria specifica relativa a
tale fase. Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4.
possono essere disciplinati dall'ANAC specifici requisiti
di qualificazione per i contratti di partenariato
pubblico-privato.
9. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede
articolazioni, anche territoriali, verificano la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 in capo alle
medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la
qualificazione.
10. In relazione al parametro di cui alla lettera b)
del comma 7, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione
definisce i requisiti per l'accreditamento delle
istituzioni pubbliche o private, senza finalita' di lucro,
che svolgono attivita' formative, procedendo alla verifica,
anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e
provvede alle conseguenti attivita' di accreditamento
nonche' alla revoca dello stesso nei casi di accertata
carenza dei requisiti.
11. In nessun caso i soggetti interessati possono
comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione
ricorrendo ad artifizi tali da eluderne la funzione.
L'ANAC, per accertati casi di gravi violazioni delle
disposizioni di cui al presente articolo, puo' irrogare una
sanzione entro il limite minimo di euro 500 euro e il
limite massimo di euro 1 milione e, nei casi piu' gravi,
disporre la sospensione della qualificazione
precedentemente ottenuta. Costituiscono gravi violazioni le
dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di
requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese,
in particolare:
a) per le centrali di committenza, la dichiarata
presenza di un'organizzazione stabile nella quale il
personale continui di fatto a operare per l'amministrazione
di provenienza;
b) per le stazioni appaltanti e le centrali di
committenza, la dichiarata presenza di personale addetto
alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto
impegnato in altre attivita';
c) la mancata comunicazione all'ANAC della perdita
dei requisiti.
12. Se la qualificazione viene meno o e' sospesa, le
procedure in corso sono comunque portate a compimento.
13. L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalita'
attuative del sistema di qualificazione di cui all'allegato
II.4, rilasciando la qualificazione medesima. L'ANAC puo'
stabilire ulteriori casi in cui puo' essere disposta la
qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla
stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche
per le attivita' ausiliarie, di acquisire la capacita'
tecnica ed organizzativa richiesta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante: «Disposizioni
urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei
lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto
all'immigrazione irregolare», convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50:
«Art. 5-bis (Misure per il potenziamento
tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei
controlli di frontiera). - 1. Per la realizzazione dei
punti di crisi e delle strutture di cui all'articolo 10-ter
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e dei centri di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applicano,
fino al 31 dicembre 2025, le facolta' di deroga di cui al
comma 3-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio
2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
aprile 2017, n. 46, introdotto dall'articolo 10 del
presente decreto. Per le finalita' di cui al presente
comma, limitatamente ai punti di crisi e alle strutture di
cui al citato articolo 10-ter, il Ministero dell'interno e'
autorizzato ad avvalersi delle risorse previste
dall'articolo 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197.
2. - 5. Omissis.».
- La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e'
pubblicata nella G.U.U.E. n. L 206 del 22 luglio 1992.
- Si riporta il testo degli articoli da 17 a 29 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante: «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure», convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:
«Art. 17 (Commissione tecnica VIA per i progetti
PNRR-PNIEC). - 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, all'articolo 8 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2-bis e' sostituito dai seguenti:
"2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di
valutazione ambientale di competenza statale dei progetti
compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo
complementare nonche' dei progetti attuativi del Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati
nell'allegato I-bis al presente decreto, e' istituita la
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze
funzionali del Ministero della transizione ecologica, e
formata da un numero massimo di quaranta unita', in
possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con
almeno cinque anni di esperienza professionale e con
competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e
paesaggistica dei predetti progetti, individuate tra il
personale di ruolo delle amministrazioni statali e
regionali, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR),
del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132,
dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e
lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto
superiore di sanita' (ISS), secondo le modalita' di cui al
comma 2, secondo periodo, ad esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario
delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche
amministrazioni e' collocato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, fuori ruolo o
nella posizione di comando, distacco, aspettativa o altra
analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. I
componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
svolgono tale attivita' a tempo pieno e non possono far
parte della Commissione di cui al comma 1 del presente
articolo. Nella nomina dei membri e' garantito il rispetto
dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione
Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro
della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione,
anche attingendo dall'elenco utilizzato per la nomina dei
componenti della Commissione tecnica di verifica di cui
comma 1 del presente articolo in possesso dei medesimi
requisiti di cui al presente comma. I componenti della
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque
anni e sono rinnovabili per una sola volta. Alle riunioni
della commissione partecipa, con diritto di voto, anche un
rappresentante del Ministero della cultura. Per lo
svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si
avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma
della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti
pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia
riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un
concorrente interesse regionale, all'attivita' istruttoria
partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle
Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato
tra i soggetti in possesso di adeguata professionalita' ed
esperienza nel settore della valutazione dell'impatto
ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera
con le modalita' previste dall'articolo 20, dall'articolo
21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dall'articolo 25,
commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall'articolo 27,
del presente decreto.
2-ter. Al fine di garantire univocita' di
indirizzo, i presidenti della Commissione tecnica di cui al
comma 1 e della Commissione tecnica di cui al comma 2-bis,
coadiuvati da un numero massimo di due commissari per
ciascuna Commissione, individuati dal Ministro della
transizione ecologica, provvedono all'elaborazione di
criteri tecnici e procedurali preordinati all'attuazione
coordinata e omogenea delle disposizioni di cui alla parte
seconda del presente decreto.
2-quater. Il Ministro della transizione ecologica
puo' attribuire, al presidente di una delle Commissioni di
cui ai commi 1 o 2-bis, anche la presidenza dell'altra. Nel
caso in cui la presidenza di entrambe le Commissioni sia
attribuita al presidente della Commissione di cui al comma
1, quest'ultimo e' collocato fuori ruolo o in posizione di
comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione
entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico e per
l'intera durata del medesimo.
2-quinquies. In relazione a quanto previsto dai
commi 2-ter e 2-quater, resta fermo che dagli incarichi ivi
indicati e' escluso il personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche.
2-sexies. La denominazione "Commissione tecnica
PNRR-PNIEC" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
presente, la denominazione "Commissione tecnica PNIEC".
2-septies. Qualora lo richieda almeno una delle
Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due
terzi dei suoi componenti, le tipologie dei progetti
attuativi del PNIEC individuati nell'allegato I-bis al
presente decreto possono essere modificate, con decreto del
Ministro della transizione ecologica, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti da rendere entro
quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il
decreto puo' essere comunque adottato";
b) al comma 1 e' aggiunto in fine il seguente
periodo: "Nella trattazione dei procedimenti di sua
competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione
di cui al presente comma nonche' la Commissione di cui al
comma 2-bis danno precedenza ai progetti aventi un
comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro
ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione
attesa superiore a quindici unita' di personale, nonche' ai
progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici
mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque
da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti gia'
autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi
dalla presentazione dell'istanza.";
c) al comma 5 le parole "Commissione tecnica PNIEC"
ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti:
"Commissione tecnica PNRR-PNIEC" e le parole "e in ragione
dei compiti istruttori effettivamente svolti," sono
sostituite dalle seguenti: ", esclusivamente in ragione dei
compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito
dell'adozione del provvedimento finale,"»;
«Art. 18 (Opere e infrastrutture strategiche per la
realizzazione del PNRR e del PNIEC). - 1. Al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7-bis
1) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Le opere, gli impianti e le infrastrutture
necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la
transizione energetica del Paese inclusi nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al
raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale
integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in
attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati
nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse
costituiscono interventi di pubblica utilita',
indifferibili e urgenti.";
2) il comma 2-ter e' abrogato;
b) dopo l'allegato I alla Parte seconda, e' inserito
l'allegato I-bis, di cui all'allegato I al presente
decreto;
b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 9 e' inserito il
seguente: "9-bis. Nell'ambito dei progetti gia'
autorizzati, per le varianti progettuali legate a
modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali
che non comportino impatti ambientali significativi e
negativi si applica la procedura di cui al comma 9".».
«Art. 18-bis (Intesa delle regioni). - 1. Per le opere
previste dall' allegato I-bis alla parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei procedimenti
disciplinati dal testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, le regioni sono tenute a esprimere
la loro intesa entro trenta giorni dalla positiva
conclusione della conferenza di servizi, al fine di
consentire all'autorita' competente il rilascio del
provvedimento finale.».
«Art. 18-ter (Ulteriori disposizioni di semplificazione
in materia di VIA in casi eccezionali). - 1. Nei casi
eccezionali in cui e' necessario procedere con urgenza alla
realizzazione di interventi di competenza statale previsti
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano
nazionale per gli investimenti complementari, il Ministro
competente per la realizzazione dell'intervento puo'
proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica l'avvio della procedura di esenzione del
relativo progetto dalle disposizioni di cui al titolo III
della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 11,
del medesimo decreto.».
«Art. 19 (Disposizioni relative al procedimento di
verifica di assoggettabilita' a VIA e consultazione
preventiva). - 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19:
1) al comma 4 la parola "quarantacinque" e'
sostituita dalla seguente: "trenta";
2) al comma 6 sono aggiunti in fine i seguenti
periodi: "Nel medesimo termine l'autorita' competente puo'
richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente
finalizzati alla non assoggettabilita' del progetto al
procedimento di VIA. In tal caso, il proponente puo'
richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini,
per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per
la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti
richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la
documentazione richiesta entro il termine stabilito, la
domanda si intende respinta ed e' fatto obbligo
all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.";
3) al comma 7 dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: "Ai fini di cui al primo periodo l'autorita'
competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni
ambientali formulata dal proponente entro il termine di
trenta giorni con determinazione positiva o negativa,
esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di
modifica.";
b) all'articolo 20 sono aggiunte in fine le seguenti
parole "entro trenta giorni dalla presentazione della
proposta. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai progetti di cui all'articolo 8, comma
2-bis.";
b-bis) all'allegato III alla parte seconda, lettera
u), dopo le parole: "R.D. 29 luglio 1927, n. 1443" sono
aggiunte le seguenti: ", fatta salva la disciplina delle
acque minerali e termali di cui alla precedente lettera
b)";
b-ter) all'allegato IV alla parte seconda, punto 2,
lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di
cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte
seconda".».
«Art. 20 (Nuova disciplina della valutazione di impatto
ambientale e disposizioni speciali per gli interventi
PNRR-PNIEC). - 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, all'articolo 25, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai
seguenti:
"2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad
esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2-bis,
l'autorita' competente, entro il termine di sessanta giorni
dalla conclusione della fase di consultazione di cui
all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa
acquisizione del concerto del competente direttore generale
del Ministero della cultura entro il termine di trenta
giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia
necessario procedere ad accertamenti e indagini di
particolare complessita', l'autorita' competente, con atto
motivato, dispone il prolungamento della fase di
valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni,
dando tempestivamente comunicazione per via telematica al
proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del
termine entro cui sara' emanato il provvedimento. Nel caso
di consultazioni transfrontaliere l'adozione del
provvedimento di VIA e' proposta al Ministro entro il
termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.
2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma
2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si
esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione
della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e
comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data
di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo
23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei
successivi trenta giorni, il direttore generale del
Ministero della transizione ecologica adotta il
provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del
competente direttore generale del Ministero della cultura
entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni
transfrontaliere il provvedimento di VIA e' adottato entro
il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.
2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione
del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo
periodo, non siano rispettati e' rimborsato al proponente
il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui
all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse
iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello
stato di previsione del Ministero della transizione
ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno
2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000
per l'anno 2023. In sede di prima applicazione, i termini
indicati al primo periodo del presente comma ai fini
dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei
diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima
riunione della Commissione di cui all'articolo 8, comma
2-bis.
2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del
procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo
8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo,
nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione
di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere
dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede
all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta
giorni. In caso di inerzia nella conclusione del
procedimento da parte del direttore generale del Ministero
della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel
rilascio del concerto da parte del direttore generale
competente del Ministero della cultura, il titolare del
potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della
legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di
relativa competenza entro i successivi trenta giorni.
2-quinquies. Il concerto del competente direttore
generale del Ministero della cultura comprende
l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati
progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la
compiuta redazione della relazione paesaggistica.".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso 2-ter,
pari a 840.000 euro per l'anno 2021, 1.640.000 euro per
l'anno 2022 e 1.260.000 euro per l'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Il Ministero della transizione ecologica provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i
risultati di tale attivita' al Ministero dell'economia e
delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, si provvede ai sensi
del comma 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre
2009, n. 196.».
«Art. 21 (Avvio del procedimento di VIA e consultazione
del pubblico). - 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23:
1) al comma 3, primo periodo le parole "dieci
giorni" sono sostituite dalle seguenti "quindici giorni",
al secondo periodo sono premesse le parole "Entro il
medesimo termine", nonche' dopo il terzo periodo e'
aggiunto il seguente: "I termini di cui al presente comma
sono perentori.";
2) al comma 4 le parole "Per i progetti individuati
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis" sono sostituite dalle
seguenti "Per i progetti di cui all'articolo 8, comma
2-bis";
b) all'articolo 24:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Entro
il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i
progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, dalla
pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2,
chiunque abbia interesse puo' prendere visione, sul sito
web, del progetto e della relativa documentazione e
presentare le proprie osservazioni all'autorita'
competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono
acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni
e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione
di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i quindici giorni
successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi
precedenti, il proponente ha facolta' di presentare
all'autorita' competente le proprie controdeduzioni alle
osservazioni e ai pareri pervenuti.";
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4.
Qualora all'esito della consultazione ovvero della
presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente
si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli
elaborati progettuali o della documentazione acquisita,
l'autorita' competente, entro i venti giorni successivi,
ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di
cui all'articolo 8, comma 2-bis, puo', per una sola volta,
stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti
giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli
elaborati progettuali o della documentazione modificati o
integrati. Su richiesta motivata del proponente l'autorita'
competente puo' concedere, per una sola volta, la
sospensione dei termini per la presentazione della
documentazione integrativa per un periodo non superiore a
sessanta giorni ovvero a centoventi giorni nei casi di
integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti su
motivata richiesta del proponente in ragione della
particolare complessita' tecnica del progetto o delle
indagini richieste. Nel caso in cui il proponente non
ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio
stabilito, l'istanza si intende respinta ed e' fatto
obbligo all'autorita' competente di procedere
all'archiviazione.";
3) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "L'autorita' competente, ricevuta la
documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul
proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia
una nuova consultazione del pubblico.", nonche' al secondo
periodo dopo le parole "si applica il termine di trenta
giorni" sono inserite le seguenti "ovvero quindici giorni
per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis".».
«Art. 22 (Nuova disciplina in materia di provvedimento
unico ambientale). - 1. Al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, all'articolo 27, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole "di ogni autorizzazione,
intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in
materia ambientale, richiesto" sono sostituite dalle
seguenti: "delle autorizzazioni ambientali tra quelle
elencate al comma 2 richieste" e le parole "di ogni
autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o
atti di assenso in materia ambientale richiesti" sono
sostituite dalle seguenti: "delle autorizzazioni di cui al
comma 2";
b) al comma 2, prima del primo periodo, e' inserito
il seguente: "E' facolta' del proponente richiedere
l'esclusione dal presente procedimento dell'acquisizione di
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel
caso in cui le relative normative di settore richiedano,
per consentire una compiuta istruttoria
tecnico-amministrativa, un livello di progettazione
esecutivo.";
c) al comma 4, le parole "ed enti potenzialmente
interessati e comunque competenti in materia ambientale"
sono sostituite dalle seguenti: "competenti al rilascio
delle autorizzazioni ambientali di cui al comma 2 richieste
dal proponente";
d) al comma 6, la parola "cinque" e' sostituita dalla
seguente: "dieci" e le parole ", l'autorita' competente
indice la conferenza di servizi decisoria di cui
all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 che
opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente"
sono soppresse;
e) al comma 7, dopo le parole "l'autorita'
competente" sono inserite le seguenti: "indice la
conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter
della legge 7 agosto 1990, n. 241, che opera secondo quanto
disposto dal comma 8. Contestualmente";
f) al comma 8:
1) al terzo periodo, le parole "Per i progetti di
cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis", sono sostituite dalle
seguenti: "Per i progetti di cui all'articolo 8, comma
2-bis";
2) al sesto periodo, le parole "per i progetti di
cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis", sono sostituite dalle
seguenti: "per i progetti di cui all'articolo 8, comma
2-bis".».
«Art. 22-bis (Ulteriori disposizioni finalizzate ad
accelerare le procedure amministrative per la cessione di
aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia
residenziale pubblica). - 1. All' articolo 31 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 47 e' sostituito dal seguente:
"47. La trasformazione del diritto di superficie in
diritto di piena proprieta' sulle aree puo' avvenire a
seguito di proposta da parte del comune e di accettazione
da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro
pertinenze, per la quota millesimale corrispondente.
Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione
dell'unita' abitativa, indipendentemente dalla data di
stipulazione della relativa convenzione, i soggetti
interessati possono presentare, di propria iniziativa,
istanza di trasformazione del diritto di superficie in
diritto di piena proprieta'. Il comune deve rispondere
entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza
pervenendo alla definizione della procedura. La
trasformazione del diritto di superficie in diritto di
proprieta' avviene dietro pagamento di un corrispettivo
determinato ai sensi del comma 48";
b) il comma 48 e' sostituito dal seguente:
"48. Il corrispettivo delle aree cedute in
proprieta' e' determinato dal comune, su parere del proprio
ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello
determinato ai sensi dell' articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello
stesso comma, al netto degli oneri di concessione del
diritto di superficie, rivalutati sulla base della
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi
tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e
quello in cui e' stipulato l'atto di cessione delle aree.
Comunque il costo dell'area cosi' determinato non puo'
essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree
cedute direttamente in proprieta' al momento della
trasformazione di cui al comma 47, con l'ulteriore limite
massimo di euro 5.000 per singola unita' abitativa e
relative pertinenze avente superficie residenziale
catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per
singola unita' abitativa e relative pertinenze avente
superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri
quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della
relativa convenzione. Il consiglio comunale delibera
altresi' i criteri, le modalita' e le condizioni per la
concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di
trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie
in diritto di proprieta' e' stipulata con atto pubblico o
con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione
presso la conservatoria dei registri immobiliari";
c) il comma 49-bis e' sostituito dal seguente:
"49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del
prezzo massimo di cessione delle singole unita' abitative e
loro pertinenze nonche' del canone massimo di locazione
delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'
articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e
successive modificazioni, per la cessione del diritto di
proprieta' o per la cessione del diritto di superficie
possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno
cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto
pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a
richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse,
anche se non piu' titolari di diritti reali sul bene
immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria
dei registri immobiliari, per un corrispettivo
proporzionale alla corrispondente quota millesimale,
determinato, anche per le unita' in diritto di superficie,
in misura pari ad una percentuale del corrispettivo
determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo. In
ogni caso, il corrispettivo di affrancazione cosi'
determinato non puo' superare il limite massimo di euro
5.000 per singola unita' abitativa e relative pertinenze
avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri
quadrati e di euro 10.000 per singola unita' abitativa e
relative pertinenze avente superficie residenziale
catastale maggiore di 125 metri quadrati. I soggetti
interessati possono presentare, di propria iniziativa,
istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla
determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole
unita' abitative e loro pertinenze nonche' del canone
massimo di locazione delle stesse. Il comune deve
rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione
dell'istanza. La percentuale di cui al primo periodo del
presente comma e' stabilita, anche con l'applicazione di
eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del
vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente
individua altresi' i criteri e le modalita' per la
concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento
del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Nel caso in
cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di
superficie in diritto di proprieta' e il corrispettivo
dell'affrancazione sono determinati in misura
corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e
dal presente comma, decade quanto previsto dall' articolo 9
del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti
attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze. La
deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 48
individua altresi' i criteri, le modalita' e le condizioni
per la concessione, da parte del comune, di dilazioni di
pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo.
In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile,
conseguente alle procedure di affrancazione e di
trasformazione del diritto di superficie in piena
proprieta', le relative quote di spesa possono essere
finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni
del presente comma non si applicano agli immobili in regime
di locazione ai sensi degli articoli da 8a 10 della legge
17 febbraio 1992, n. 179, compresi nei piani di zona
convenzionati".».
«Art. 23 (Fase preliminare al provvedimento
autorizzatorio unico regionale). - 1. Al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 26 e'
inserito il seguente:
"Art. 26-bis (Fase preliminare al provvedimento
autorizzatorio unico regionale). - 1. Per i progetti
sottoposti a valutazione di impatto ambientale di
competenza regionale, il proponente puo' richiedere, prima
della presentazione dell'istanza di cui all'articolo
27-bis, l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla
definizione delle informazioni da inserire nello studio di
impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e
delle metodologie da adottare per la predisposizione dello
stesso nonche' alla definizione delle condizioni per
ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque
denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio
del progetto. Il proponente trasmette all'autorita'
competente, in formato elettronico, i seguenti documenti:
a) studio preliminare ambientale ovvero una
relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi,
illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio
di impatto ambientale;
b) progetto avente un livello di dettaglio
equivalente al progetto di fattibilita' tecnica ed
economica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la
documentazione di cui al comma 1 e' pubblicata e resa
accessibile, con modalita' tali da garantire la tutela
della riservatezza di eventuali informazioni industriali o
commerciali indicate dal proponente, nel sito web
dell'autorita' competente che comunica, per via telematica,
a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente
interessati e comunque competenti a esprimersi sulla
realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta
pubblicazione. Contestualmente l'autorita' competente
indice una conferenza di servizi preliminare ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, con le medesime
amministrazioni ed enti.
3. La conferenza di servizi preliminare di cui
all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, si svolge con le modalita' di cui all'articolo 14-bis
della medesima legge e i termini possono essere ridotti
fino alla meta'. Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai
sensi del comma 2 si esprimono in sede di conferenza, sulla
base della documentazione prodotta dal proponente,
relativamente alla definizione delle informazioni da
inserire nello studio preliminare ambientale, del relativo
livello di dettaglio, del rispetto dei requisiti di legge
ove sia richiesta anche la variante urbanistica e delle
metodologie da adottare per la predisposizione dello studio
nonche' alla definizione delle condizioni per ottenere gli
atti di assenso, comunque denominati, necessari alla
realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto. Entro
cinque giorni dal termine dei lavori della conferenza
preliminare, l'autorita' competente trasmette al proponente
le determinazioni acquisite.
4. L'autorita' competente, in accordo con tutte le
amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e
competenti a esprimersi sulla realizzazione e
sull'esercizio del progetto, puo' stabilire una riduzione
dei termini della conferenza di servizi di cui al comma 7
dell'articolo 27-bis, fornendo congrua motivazione dei
presupposti che determinano tale decisione in relazione
alle risultanze emerse. Le determinazioni espresse in sede
di conferenza preliminare possono essere motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di significativi
elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4
dell'articolo 27-bis. Le amministrazioni e gli enti che non
si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non
possono porre condizioni, formulare osservazioni o
evidenziare motivi ostativi alla realizzazione
dell'intervento nel corso del procedimento di cui
all'articolo 27-bis, salvo che in presenza di significativi
elementi nuovi, emersi nel corso di tale procedimento anche
a seguito delle osservazioni degli interessati".
2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono alla realizzazione delle attivita'
mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri
bilanci.».
«Art. 24 (Provvedimento autorizzatorio unico
regionale). - 1. All'articolo 27-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole "l'adeguatezza e" sono
soppresse, ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nei
casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di
cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al
primo periodo l'amministrazione competente effettua la
verifica del rispetto dei requisiti per la
procedibilita'.";
b) al comma 4, le parole "concernenti la valutazione
di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di
incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale" sono
soppresse, e dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente:
"Ove il progetto comporti la variazione dello strumento
urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato
riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la
valutazione ambientale strategica.";
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Entro i successivi trenta giorni l'autorita'
competente puo' chiedere al proponente eventuali
integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi
compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come
indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro
rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta
giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorita'
competente puo' concedere, per una sola volta, la
sospensione dei termini per la presentazione della
documentazione integrativa per un periodo non superiore a
centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il
proponente non depositi la documentazione integrativa,
l'istanza si intende ritirata ed e' fatto obbligo
all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.
L'autorita' competente, ricevuta la documentazione
integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite
proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del
pubblico la cui durata e' ridotta della meta' rispetto a
quella di cui al comma 4.";
d) il comma 7 e' sostituito dai seguenti:
"7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti
dall'articolo 32 per il caso di consultazioni
transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del
termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5
ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali
integrazioni documentali, l'autorita' competente convoca
una conferenza di servizi alla quale partecipano il
proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque
potenzialmente interessate per il rilascio del
provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari
alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti
dal proponente. La conferenza di servizi e' convocata in
modalita' sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo
14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di
conclusione della conferenza di servizi e' di novanta
giorni decorrenti dalla data della prima riunione. La
determinazione motivata di conclusione della conferenza di
servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico
regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita,
il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati
per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso
in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia
compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le
amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso
partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica
confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico
regionale.
7-bis. Qualora in base alla normativa di settore
per il rilascio di uno o piu' titoli abilitativi sia
richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove
la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio
dell'attivita' necessiti di verifiche, riesami o nulla osta
successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la
amministrazione competente indica in conferenza le
condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma
stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del
titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza
possono essere motivatamente modificate o integrate solo in
presenza di significativi elementi emersi nel corso del
successivo procedimento per il rilascio del titolo
definitivo.
7-ter. Laddove uno o piu' titoli compresi nella
determinazione motivata di conclusione della conferenza di
cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica
utilita', indifferibilita' e urgenza, costituiscano
variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato
all'esproprio, la determinazione conclusiva della
conferenza ne da' atto.".».
«Art. 24-bis (Autorizzazione unica per la realizzazione
di interventi edilizi rilevanti nelle strutture
turistiche). - 1. La costruzione di strutture ricettive,
come definite dalle leggi regionali, gli interventi di
modifica, potenziamento o rifacimento totale o parziale
delle medesime strutture, come definiti dalla normativa
vigente, nonche' le opere connesse a tali interventi e la
realizzazione delle infrastrutture indispensabili
all'attivita' delle predette strutture ricettive sono
soggetti a un'autorizzazione unica rilasciata dalla regione
o provincia autonoma competente, nei limiti individuati da
ciascuna regione e provincia autonoma ai sensi del comma 3.
2. L'autorizzazione unica di cui al comma 1 e'
rilasciata all'esito di un procedimento unico, al quale
partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto
nel rispetto dei principi di semplificazione e con le
modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
concluso con decisione adottata in sede di conferenza di
servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti
della predetta legge n. 241 del 1990. Fatti salvi gli
adempimenti di prevenzione degli incendi previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il rilascio
dell'autorizzazione unica costituisce titolo valido ai fini
della realizzazione dell'opera o dell'intervento e
sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano individuano gli interventi assoggettati ad
autorizzazione unica ai sensi del comma 1 e specificano le
modalita' e i tempi del procedimento unico di cui al comma
2, nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.».
«Art. 25 (Determinazione dell'autorita' competente in
materia di VIA e preavviso di rigetto). - 1. Al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7-bis, dopo il comma 4, sono inseriti
i seguenti:
"4-bis. Nel caso di opere o interventi
caratterizzati da piu' elementi progettuali corrispondenti
a diverse tipologie soggette a VIA ovvero a verifica di
assoggettabilita' a VIA rientranti in parte nella
competenza statale e in parte in quella regionale, il
proponente, con riferimento alle voci elencate negli
allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del
presente decreto, invia in formato elettronico al Ministero
della transizione ecologica e alla Regione o Provincia
autonoma interessata una comunicazione contenente:
a) oggetto/titolo del progetto o intervento
proposto;
b) tipologia progettuale individuata come
principale;
c) altre tipologie progettuali coinvolte.
4-ter. Entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione, la Regione o la Provincia autonoma trasmette
al Ministero le valutazioni di competenza, anche in merito
all'individuazione dell'autorita' competente allo
svolgimento della procedura di VIA o alla verifica di
assoggettabilita' a VIA, dandone contestualmente
comunicazione al proponente. Entro i successivi trenta
giorni, in base ai criteri di cui agli allegati II, II-bis,
III e IV alla parte seconda del presente decreto, il
competente ufficio del Ministero comunica al proponente e
alla Regione o Provincia autonoma la determinazione in
merito all'autorita' competente, alla quale il proponente
stesso dovra' presentare l'istanza per l'avvio del
procedimento. Decorso tale termine, si considera acquisito
l'assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla
Regione o Provincia autonoma.";
b) all'articolo 6:
1) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis.
Qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale
l'autorita' competente coincida con l'autorita' che
autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale
viene rilasciata dall'autorita' competente nell'ambito del
procedimento autorizzatorio. Resta fermo che la decisione
di autorizzare il progetto e' assunta sulla base del
provvedimento di VIA";
2) dopo il comma 10, e' inserito il seguente:
"10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del
presente articolo, nonche' all'articolo 28, non si applica
quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241.".».
«Art. 26 (Monitoraggio delle condizioni ambientali
contenute nel provvedimento di VIA). - 1. All'articolo 28
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, terzo periodo, le parole "d'intesa con
il proponente" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il
proponente";
b) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: "b) nomina del 50 per cento dei rappresentanti
del Ministero della transizione ecologica tra soggetti
estranei all'amministrazione del Ministero e dotati di
significativa competenza e professionalita' per l'esercizio
delle funzioni;".».
«Art. 27 (Interpello ambientale). - 1. Dopo l'articolo
3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e'
inserito il seguente:
"Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale). -
1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le
province, le citta' metropolitane, i comuni, le
associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di
protezione ambientale a carattere nazionale e quelle
presenti in almeno cinque regioni o province autonome di
Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della
transizione ecologica istanze di ordine generale
sull'applicazione della normativa statale in materia
ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro
novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le
indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al
presente comma costituiscono criteri interpretativi per
l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche
amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica
della soluzione interpretativa da parte
dell'amministrazione con efficacia limitata ai
comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di
ottenere gli atti di consenso, comunque denominati,
prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui
l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la
stessa questione o questioni analoghe tra loro, il
Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica
risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in
conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza
indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente
articolo nell'ambito della sezione "Informazioni
ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui
all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da
riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. 3. La presentazione delle istanze di
cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle
norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di
decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei
termini di prescrizione".».
«Art. 28 (Modifica della disciplina concernente la
valutazione ambientale strategica). - 1. Al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) al comma 1, le parole "ovvero, nei casi di
particolare difficolta' di ordine tecnico, anche su
supporto cartaceo" sono soppresse e dopo la parola
"preliminare" sono inserite le seguenti: "di
assoggettabilita' a VAS";
2) al comma 2, le parole "documento preliminare"
sono sostituite dalle seguenti: "rapporto preliminare di
assoggettabilita' a VAS";
3) al comma 4, le parole "e, se del caso, definendo
le necessarie prescrizioni" sono soppresse;
b) all'articolo 13:
1) al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto
il seguente: "L'autorita' competente, in collaborazione con
l'autorita' procedente, individua i soggetti competenti in
materia ambientale da consultare e trasmette loro il
rapporto preliminare per acquisire i contributi. I
contributi sono inviati all'autorita' competente ed
all'autorita' procedente entro trenta giorni dall'avvio
della consultazione.";
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5.
L'autorita' procedente trasmette all'autorita' competente
in formato elettronico:
a) la proposta di piano o di programma;
b) il rapporto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti
transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell'articolo
32;
e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati
all'articolo 14 comma 1;
f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del
contributo di cui all'articolo 33.";
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis.
La documentazione di cui al comma 5 e' immediatamente
pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'autorita'
competente e dell'autorita' procedente. La proposta di
piano o programma e il rapporto ambientale sono altresi'
messi a disposizione dei soggetti competenti in materia
ambientale e del pubblico interessato affinche' questi
abbiano l'opportunita' di esprimersi.";
c) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Consultazione). - 1. L'avviso al pubblico
di cui all'articolo 13, comma 5, lettera e), contiene
almeno:
a) la denominazione del piano o del programma
proposto, il proponente, l'autorita' procedente;
b) la data dell'avvenuta presentazione
dell'istanza di VAS e l'eventuale applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 32;
c) una breve descrizione del piano e del
programma e dei suoi possibili effetti ambientali;
d) l'indirizzo web e le modalita' per la
consultazione della documentazione e degli atti predisposti
dal proponente o dall'autorita' procedente nella loro
interezza;
e) i termini e le specifiche modalita' per la
partecipazione del pubblico;
f) l'eventuale necessita' della valutazione di
incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque puo'
prendere visione della proposta di piano o programma e del
relativo rapporto ambientale e presentare proprie
osservazioni in forma scritta, in formato elettronico,
anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi.
3. In attuazione dei principi di economicita' e di
semplificazione, le procedure di deposito, pubblicita' e
partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti
disposizioni anche regionali per specifici piani e
programmi, si coordinano con quelle di cui al presente
articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il
rispetto dei termini previsti dal presente articolo e dal
comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicita' tengono
luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e
all'articolo 8 commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241.";
d) all'articolo 18:
1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. L'autorita' procedente trasmette
all'autorita' competente i risultati del monitoraggio
ambientale e le eventuali misure correttive adottate
secondo le indicazioni di cui alla lettera i),
dell'Allegato VI alla parte seconda.
2-ter. L'autorita' competente si esprime entro
trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e
sulle eventuali misure correttive adottate da parte
dell'autorita' procedente.";
2) al comma 3, le parole "e delle Agenzie
interessate" sono soppresse;
3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis.
L'autorita' competente verifica lo stato di attuazione del
piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del
medesimo al raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilita' ambientale definiti dalle strategie di
sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui
all'articolo 34.".
2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
«Art. 29 (Soprintendenza speciale per il PNRR e
ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR). - 1.
Al fine di assicurare la piu' efficace e tempestiva
attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero
della cultura e' istituita la Soprintendenza speciale per
il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale
straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026.
2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di
tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui
tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal
PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in
sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e
paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attivita'
istruttoria.
3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza
speciale sono svolte dal direttore della Direzione generale
archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale
spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione
collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad
interim.
4. Presso la Soprintendenza speciale e' costituita una
segreteria tecnica composta, oltre che da personale di
ruolo del Ministero, da un contingente di esperti di
comprovata qualificazione professionale ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per
un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo
incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per
ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
1. 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e
50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si
provvede quanto a 1.550.000 euro per l'anno 2021 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali e, quanto a 1.550.000 euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre
2015, n. 208.».
- Si riporta il testo dell'articolo 140, comma 8, del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici.»:
«Art. 140 (Procedure in caso di somma urgenza e di
protezione civile). - 1. - 7. (omissis).
8. In via eccezionale, nella misura strettamente
necessaria, l'affidamento diretto puo' essere autorizzato
anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco
temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni
e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e
nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti
di cui al comma 2, dell'articolo 24 del codice di cui al
decreto legislativo n. 1 del 2018. L'affidamento diretto
per i motivi di cui al presente articolo non e' comunque
ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore
alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di
importo pari o superiore al triplo della soglia europea.
9. - 12. (omissis).».
 
Art. 8 bis

Strutture strategiche per l'area centro-meridionale della Sicilia

1. Al fine di promuovere un adeguato sviluppo economico, sociale e turistico dell'area centro-meridionale della Sicilia comprendente la provincia di Agrigento, la medesima provincia di Agrigento, d'intesa con la Regione siciliana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un progetto di fattibilita' tecnico-economica degli interventi necessari alla realizzazione dell'aeroporto di Agrigento, corredato dell'analisi costi-benefici ai fini di una preliminare verifica della sostenibilita' economico-finanziaria dell'opera e delle infrastrutture ad essa collegate. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 9
Istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES
unica

1. Per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attivita' economiche e imprenditoriali da parte delle aziende gia' operative e di quelle che si insedieranno puo' beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attivita' di sviluppo d'impresa.
2. A far data dal 1° gennaio 2024 e' istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
 
Art. 10

Organizzazione della ZES unica

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro per lo sport e i giovani, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, dal Ministro del turismo, dal Ministro della cultura, dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno di ciascuna riunione, nonche' dai Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, dal Presidente dell'Unione delle province d'Italia o da un suo delegato e dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani o da un suo delegato. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia e' svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura di missione di cui al comma 2. Nella prima riunione della Cabina di regia e' approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, una Struttura di missione denominata «Struttura di missione ZES», alla quale e' preposto un coordinatore, articolata in due direzioni generali ed in quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La Struttura di missione e' rinnovabile fino al 31 dicembre 2034.
3. La Struttura di missione ZES provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attivita':
a) assicura, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia ZES, supporto all'Autorita' politica delegata in materia di ZES per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11;
b) coordina la segreteria tecnica della Cabina di regia ZES;
c) svolge compiti di coordinamento e attuazione delle attivita' previste nel Piano strategico della ZES unica;
c-bis) svolge compiti di monitoraggio, con cadenza almeno semestrale e sulla base degli indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti dalla Cabina di regia ZES, degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica, anche al fine di verificare l'andamento delle attivita', l'efficacia delle misure di incentivazione concesse e il raggiungimento dei risultati attesi come indicati nel Piano strategico della ZES unica;
d) sovraintende allo svolgimento dell'attivita' istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del Piano strategico della ZES unica;
e) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attivita' necessarie a promuovere l'attrattivita' della ZES unica per le imprese e garantire la disponibilita' e l'accessibilita' al pubblico delle informazioni rilevanti;
f) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attivita' necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalita' organizzata;
g) cura l'istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 15;
h) assicura lo svolgimento delle attivita' di comunicazione istituzionale e di pubblicita' della ZES unica, mediante il portale web della ZES unica di cui all'articolo 12, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. La Struttura di missione di cui al comma 2 e' composta da un contingente di tre unita' dirigenziali di livello generale, tra cui il coordinatore, di quattro unita' dirigenziali di livello non generale e di sessanta unita' di personale non dirigenziale. Le unita' di personale non dirigenziale di cui al primo periodo sono individuate, nel limite di trenta unita', tra il personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, nel limite di trenta unita', anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che e' collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e' reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Alla predetta Struttura e' assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi del secondo periodo e' corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale non dirigenziale puo' essere composto anche da personale di societa' pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico e' stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite l'organizzazione della Struttura di missione ZES e le competenze degli uffici. Con il medesimo decreto e' individuata altresi' la data a decorrere dalla quale sono trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni gia' di titolarita' dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
6. Al fine di assicurare la piu' efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES unica, fino al 31 dicembre 2026, la Struttura di missione ZES puo' assumere le funzioni di stazione appaltante e operare, in tal caso, secondo le modalita' di cui all'articolo 12, comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
7. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 3 e 6, la Struttura di missione ZES puo' avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
8. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 5, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano dal proprio incarico. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano automaticamente, ove non confermati nell'ambito del contingente di unita' dirigenziali non generali assegnato alla Struttura di missione ZES di cui al comma 4 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto di cui al comma 5. I contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-quater del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente alla data indicata nel decreto di cui al comma 5 del presente articolo, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista.
9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico.
10. All'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il comma 3 e' abrogato.
11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, pari a complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a).
12. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2017, le parole: «di progetti infrastrutturali» sono sostituite dalle seguenti: «di progetti inerenti alle attivita' economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante:
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.»:
«Art. 7 (Autonomia organizzativa). - 1. - 3.
(omissis).
4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il
raggiungimento di risultati determinati o per la
realizzazione di specifici programmi, il Presidente
istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di
missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore
a quella del Governo che le ha istituite, e' specificata
dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il
Presidente puo' ridefinire le finalita' delle strutture di
missione gia' operanti: in tale caso si applica l'articolo
18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per
la bioetica e gli altri organi collegiali che operano
presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne
disciplina le strutture di supporto.
5. - 8. (omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 50, comma 2, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante:
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 aprile 2023, n. 41:
«Art. 50 (Disposizioni per il potenziamento delle
politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR). -
1. (omissis).
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede
alla puntuale individuazione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali ai sensi del comma 1 e alla
definizione della disciplina per il trasferimento delle
medesime risorse, individuando altresi' la data a decorrere
dalla quale transitano i rapporti giuridici attivi e
passivi relativi alle funzioni gia' di titolarita'
dell'Agenzia per la coesione territoriale, nonche' le
unita' di personale. Con il medesimo decreto si provvede
alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 3,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, del
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri.
3. - 18. (omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, commi 2 e 5-ter,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante:
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.»:
«Art. 9 (Personale della Presidenza). - 1. (omissis).
2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di
lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo,
entro i limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di
personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni
pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione
di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni
disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale
proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
funzioni individuate come di diretta collaborazione; di
consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo
criteri e limiti fissati dal Presidente.
3. - 5-bis. (omissis).
5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado
e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare
servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la
Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai
Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le strutture di
missione di cui all'articolo 7, comma 4, mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di
appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, ed
i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il
personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga
posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con
l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla
ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il
trattamento economico fondamentale spettante al dipendente
medesimo.
5-quater. - 7. (omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 6-bis, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante: «Disposizioni
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123:
«Art. 4 (Istituzione di zone economiche speciali -
ZES). - 1. - 6. (omissis).
6-bis. Il Commissario e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
del Ministro per il Sud e la coesione territoriale,
d'intesa con il Presidente della Regione interessata. Nel
caso di mancato perfezionamento dell'intesa nel termine di
sessanta giorni dalla formulazione della proposta, il
Ministro per il sud e la coesione territoriale sottopone la
questione al Consiglio dei ministri che provvede con
deliberazione motivata. Nel decreto e' stabilita la misura
del compenso spettante al Commissario, previsto dal comma
6, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. I
Commissari nominati prima della data di entrata in vigore
della presente disposizione cessano, ove non confermati,
entro sessanta giorni dalla medesima data. Il Commissario
e' dotato, per l'arco temporale di cui al comma 7-quater,
di una struttura di supporto composta da un contingente
massimo di personale di 10 unita', di cui 2 di livello
dirigenziale di seconda fascia, amministrativo e tecnico, e
8 di livello non dirigenziale, appartenenti ai ruoli delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalita'
stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle proprie
funzioni, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Il personale di cui al precedente periodo e'
individuato mediante apposite procedure di interpello da
esperirsi nei confronti del personale dirigenziale e del
personale appartenente alle categorie A e B della
Presidenza del Consiglio dei ministri o delle
corrispondenti qualifiche funzionali dei Ministeri, delle
altre pubbliche amministrazioni o delle autorita'
amministrative indipendenti. Il predetto personale e'
collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori
ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori
ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza e' reso
indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario. Agli oneri relativi alle spese di
personale si provvede nell'ambito e nei limiti delle
risorse di cui al comma 7-quater.
7. - 8-bis (omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante: «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure», convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:
«Art. 12 (Poteri sostitutivi). - 1. - 4. (omissis).
5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio
individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei
commi precedenti, ove strettamente indispensabile per
garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto,
provvedono all'adozione dei relativi atti mediante
ordinanza motivata, contestualmente comunicata all'Unita'
per la razionalizzazione e il miglioramento della
regolazione di cui all'articolo 5, in deroga ad ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in
cui la deroga riguardi la legislazione regionale,
l'ordinanza e' adottata, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da
adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi
la legislazione in materia di tutela della salute, della
sicurezza e della incolumita' pubblica, dell'ambiente e del
patrimonio culturale, l'ordinanza e' adottata previa
autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio
dei ministri non abbia gia' autorizzato detta deroga con la
delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo.
Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. In caso di esercizio
dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo
edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di
cui al primo periodo del presente comma, nonche' le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo
periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55.
5-bis. - 6-bis. (omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 7-quater,
del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante:
«Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2017, n. 123:
«Art. 4 (Istituzione di zone economiche speciali -
ZES). - 1. - 7-ter. (omissis).
7-quater. L'Agenzia per la Coesione territoriale
supporta l'attivita' dei Commissari e garantisce, sulla
base degli orientamenti della Cabina di regia sulle ZES di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-quater), il
coordinamento della loro azione nonche' della
pianificazione nazionale degli interventi nelle ZES,
tramite proprio personale amministrativo e tecnico a cio'
appositamente destinato, con le risorse umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente. L'Agenzia per la
Coesione territoriale fornisce inoltre supporto ai singoli
Commissari mediante personale tecnico e amministrativo
individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotato di idonee
competenze, al fine di garantire efficacia e operativita'
dell'azione commissariale, nonche' mediante il
finanziamento delle spese di funzionamento della struttura
e di quelle economali. A tale fine nonche' ai fini di cui
al comma 6-bis e' autorizzata la spesa di 4,4 milioni di
euro per l'anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2034. Il Commissario straordinario
si avvale inoltre delle strutture delle amministrazioni
centrali o territoriali, di societa' controllate dallo
Stato o dalle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
7-quinquies. - 8-bis. (omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante: «Disposizioni
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5-bis (Autorizzazione unica). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dalle norme vigenti in materia di
autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed
in materia di opere ed altre attivita' ricadenti nella
competenza territoriale delle Autorita' di sistema portuale
e degli aeroporti, le opere per la realizzazione di
progetti inerenti alle attivita' economiche ovvero
all'insediamento di attivita' industriali, produttive e
logistiche nelle zone economiche speciali (ZES) da parte di
soggetti pubblici e privati sono di pubblica utilita',
indifferibili ed urgenti.
2. - 6. (omissis).».
 
Art. 11

Piano strategico della ZES unica

1. Il Piano strategico della ZES unica ha durata triennale e definisce, anche in coerenza con il PNRR e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei nonche' nel rispetto dei principi di sostenibilita' ambientale, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, e le modalita' di attuazione. Una specifica sezione del Piano e' dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari, necessari a rimuovere, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, gli svantaggi dell'insularita', nelle regioni Sicilia e Sardegna.
2. La Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, predispone lo schema di Piano strategico della ZES unica, garantendo la piena partecipazione delle regioni interessate. Alla predisposizione del Piano partecipano, altresi', tre rappresentanti designati congiuntamente dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, e' approvato il Piano strategico della ZES unica.
3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES unica, zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dei relativi atti delegati e di esecuzione. La perimetrazione di tali zone franche doganali e' proposta dalla Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, anche su iniziativa delle Autorita' di sistema portuale ovvero delle regioni competenti, ed e' approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla data della proposta.
3-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 119, sesto comma,
della Costituzione:
«Art. 119 - 1. - 5. (omissis).
La Repubblica riconosce le peculiarita' delle Isole e
promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi
derivanti dall'insularita'.
7. (omissis)».
- Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce
il codice doganale dell'Unione (rifusione), e' pubblicata
nella G.U.U.E. L 269 del 10 ottobre 2013.
 
Art. 12

Portale web della ZES unica

1. Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilita' della ZES unica e dei benefici connessi, e' istituito presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, il portale web della ZES unica.
2. Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantisce l'accesso allo sportello unico digitale ZES di cui all'articolo 13.
3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione del portale di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilita' del Programma nazionale capacita' per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.
 
Art. 13

Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES

1. Al fine di garantire un rilancio unitario delle attivita' produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno, come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a partire dal 1° gennaio 2024, e' istituito, presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, lo sportello unico digitale ZES per le attivita' produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ed al quale sono attribuite, nei casi previsti dall'articolo 14 del presente decreto, le funzioni dello sportello unico per le attivita' produttive (SUAP), di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
2. Nell'ambito dell'area della ZES unica il S.U.D. ZES ha competenza in relazione:
a) ai procedimenti amministrativi inerenti alle attivita' economiche e produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
b) ai procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio produttivo, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attivita' produttiva;
c) ai procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione, l'ampliamento la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.
3. Il S.U.D. ZES opera secondo i migliori standard tecnologici ed in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5 dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021. I provvedimenti conclusivi dei procedimenti sottoposti ad autorizzazione unica sono acquisiti, ai sensi dell'articolo 43-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, al fascicolo informatico d'impresa previsto dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Il fascicolo d'impresa rende disponibili i documenti di cui al secondo periodo a tutte le pubbliche amministrazioni interessate. Nelle more della piena operativita' del S.U.D. ZES, le domande di autorizzazione unica sono presentate: per le attivita' localizzate o da localizzare nei territori delle Zone economiche speciali come gia' definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, agli sportelli unici digitali attivati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del medesimo decreto-legge n. 91 del 2017; per le attivita' localizzate o da localizzare negli altri territori della ZES unica, ai SUAP territorialmente competenti di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le trasmettono immediatamente, secondo le modalita' di interazione tra i SUAP e le altre pubbliche amministrazioni definite ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021, agli sportelli unici digitali attivati presso i Commissari straordinari territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del presente decreto.
4. Agli oneri derivanti dalla realizzazione dello Sportello unico di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilita' del Programma nazionale capacita' per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera
a-ter), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante:
«Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2017, n. 12:
«Art. 5 (Benefici fiscali e semplificazioni). - 1. Le
nuove imprese e quelle gia' esistenti, che avviano un
programma di attivita' economiche imprenditoriali o di
investimenti di natura incrementale nella ZES, possono
usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:
(omissis).
a-ter) presso ogni Commissario straordinario di cui
all'articolo 4, comma 6, opera uno sportello unico digitale
presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova
attivita' soggetta all'autorizzazione unica di cui
all'articolo 5-bis, presentano il proprio progetto. Lo
sportello unico e' reso disponibile anche in lingua inglese
e opera secondo i migliori standard tecnologici, con
carattere di interoperabilita' rispetto ai sistemi e alle
piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti
nell'istruttoria del procedimento. Ciascun Commissario
rende noto, con avviso pubblicato nel proprio sito internet
istituzionale, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, la data a partire dalla
quale lo sportello e' reso disponibile. Nelle more della
piena operativita' dello sportello unico digitale, le
domande di autorizzazione unica sono presentate allo
sportello unico per le attivita' produttive (SUAP)
territorialmente competente di cui all'articolo 38 comma 3
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le
trasmette al Commissario con le modalita' determinate
mediante accordo tra questo e gli enti titolari dei SUAP;
(omissis).
1-bis. - 6. (omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 43-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa
(Testo A)»:
«Art. 43-bis (Certificazione e documentazione
d'impresa). - 1. Lo sportello unico per le attivita'
produttive:
a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche
coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti
attestanti atti, fatti, qualita', stati soggettivi, nonche'
gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso
o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso
sportello unico per le attivita' produttive o acquisiti da
altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o
dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le
certificazioni di qualita' o ambientali;
b) invia alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai
fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta
e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna
impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla
lettera a).
2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le
attivita' produttive, le amministrazioni pubbliche, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
le imprese e le agenzie per le imprese avvengono
esclusivamente in modalita' telematica secondo le
disposizioni vigenti.
3. Le amministrazioni non possono richiedere ai
soggetti interessati la produzione dei documenti da
acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).
4. All'attuazione del presente articolo le
amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 6, del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante:
«Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge
7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del
finanziamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura»:
«Art. 4 (Disposizioni finali e transitorie). - 1. -
5. (omissis).
6. Una copia dei provvedimenti conclusivi di
procedimenti amministrativi concernenti attivita' d'impresa
adottati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto e' inviata, con modalita' informatica
ovvero telematicamente, a cura dei responsabili di tali
procedimenti, alla camera di commercio nella cui
circoscrizione l'impresa ha sede per il loro inserimento
nel fascicolo informatico d'impresa di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b). Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico emanato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, entro centottanta giorni dalla data entrata
in vigore del presente decreto, sentite le amministrazioni
interessate, sono individuati, secondo principi di
gradualita' e sostenibilita', i termini e le modalita'
operative di attuazione della disposizione di cui al primo
periodo, nonche' le modalita' ed i limiti con cui le
relative informazioni sono rese disponibili per i soggetti
pubblici e privati interessati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, recante: «Riordinamento delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura»:
«Art. 2 (Compiti e funzioni). - 1.
2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma
associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di
competenza, svolgono le funzioni relative a:
a) pubblicita' legale generale e di settore
mediante la tenuta del registro delle imprese, del
Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo
8, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di
commercio dalla legge;
b) formazione e gestione del fascicolo informatico
di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla
costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attivita'
dell'impresa, nonche' funzioni di punto unico di accesso
telematico in relazione alle vicende amministrative
riguardanti l'attivita' d'impresa, ove a cio' delegate su
base legale o convenzionale;
c) tutela del consumatore e della fede pubblica,
vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformita' dei
prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della
metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe,
rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti
per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla
legge;
d) sostegno alla competitivita' delle imprese e dei
territori tramite attivita' d'informazione economica e
assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up,
informazione, formazione, supporto organizzativo e
assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione
ai mercati internazionali nonche' collaborazione con
ICE-Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE,
SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le
ricadute operative a livello aziendale delle loro
iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle
Camere di commercio le attivita' promozionali direttamente
svolte all'estero;
d-bis) valorizzazione del patrimonio culturale
nonche' sviluppo e promozione del turismo, in
collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in
ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le
attivita' promozionali direttamente svolte all'estero;
d-ter) competenze in materia ambientale attribuite
dalla normativa nonche' supporto alle piccole e medie
imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;
e) orientamento al lavoro e alle professioni anche
mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e
privati competenti, in coordinamento con il Governo e con
le Regioni e l'ANPAL attraverso in particolare:
1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico
dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti
di segreteria a carico delle imprese, del registro
nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui
all'articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107,
sulla base di accordi con il Ministero dell'Istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali;
2) la collaborazione per la realizzazione del
sistema di certificazione delle competenze acquisite in
contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi
di alternanza scuola-lavoro;
3) il supporto all'incontro domanda-offerta di
lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere
previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e
a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri
per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;
4) il sostegno alla transizione dalla scuola e
dall'universita' al lavoro, attraverso l'orientamento e lo
sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto
dei processi di placement svolti dalle Universita';
f) assistenza e supporto alle imprese in regime di
libera concorrenza da realizzare in regime di separazione
contabile. Dette attivita' sono limitate a quelle
strettamente indispensabili al perseguimento delle
finalita' istituzionali del sistema camerale e non possono
essere finanziate al di fuori delle previsioni di cui
all'articolo 18 comma 1 lettera b);
g) ferme restando quelle gia' in corso o da
completare, attivita' oggetto di convenzione con le regioni
ed altri soggetti pubblici e privati stipulate
compatibilmente con la normativa europea. Dette attivita'
riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione,
della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto
al placement e all'orientamento, della risoluzione
alternativa delle controversie. Le stesse possono essere
finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), esclusivamente in cofinanziamento con oneri a
carico delle controparti non inferiori al 50%.
2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18,
comma 3, per le attivita' di cui al comma 2, lettere a),
b), c), d), e), numeri 2), 3), 4), g) non possono essere
richiesti oneri aggiuntivi alle imprese al di fuori dei
diritti di segreteria di cui all'articolo 18.
[3. Le camere di commercio, nei cui registri delle
imprese siano iscritte o annotate meno di 40.000 imprese,
esercitano le funzioni di cui alle lett. g), h), i) e l)
obbligatoriamente in forma associata.]
4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di
commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed
infrastrutture di interesse economico generale a livello
locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la
partecipazione, secondo le norme del codice civile, con
altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche
associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle
previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
recante il testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica, a societa', dandone comunicazione
al Ministero dello sviluppo economico.
5. Le camere di commercio, nel rispetto dei limiti
previsti dalla presente legge e di criteri di equilibrio
economico e finanziario, possono costituire, dandone
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, in
forma singola o associata, aziende speciali operanti
secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali
delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati
di soggettivita' tributaria. Le camere di commercio possono
attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare
le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie
finalita' istituzionali e del proprio programma di
attivita', assegnando alle stesse le risorse finanziarie e
strumentali necessarie.
[6. Per la realizzazione di interventi a favore del
sistema delle imprese e dell'economia, le camere di
commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi
di programma ai sensi dell'articolo 34 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.]
7. La programmazione degli interventi a favore del
sistema delle imprese e dell'economia, nell'ambito del
programma pluriennale di attivita' di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera c) e' formulata in coerenza con la
programmazione dell'Unione europea, dello Stato e delle
regioni.
8. Le camere di commercio possono costituirsi parte
civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia
pubblica, l'industria e il commercio. Possono, altresi',
promuovere l'azione per la repressione della concorrenza
sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.
9. Le camere di commercio e le loro unioni possono
formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello
Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che
comunque interessano le imprese della circoscrizione
territoriale di competenza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
20 giugno 2017, n. 91, recante: «Disposizioni urgenti per
la crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123:
«Art. 4 (Istituzione di zone economiche speciali -
ZES). - 1. Al fine di favorire la creazione di condizioni
favorevoli in termini economici, finanziari e
amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree
del Paese, delle imprese gia' operanti, nonche'
l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono
disciplinate le procedure, le condizioni e le modalita' per
l'istituzione di una Zona economica speciale, di seguito
denominata "ZES".
2. Per ZES si intende una zona geograficamente
delimitata e chiaramente identificata, situata entro i
confini dello Stato, costituita anche da aree non
territorialmente adiacenti purche' presentino un nesso
economico funzionale, e che comprenda almeno un'area
portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento
(UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per
l'esercizio di attivita' economiche e imprenditoriali le
aziende gia' operative e quelle che si insedieranno nella
ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in
relazione alla natura incrementale degli investimenti e
delle attivita' di sviluppo di impresa.
3. Le modalita' per l'istituzione di una ZES, la sua
durata, i criteri generali per l'identificazione e la
delimitazione dell'area nonche' i criteri che ne
disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui
all'articolo 5 nonche' il coordinamento generale degli
obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico,
sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Con il medesimo decreto e' definita,
in via generale, una procedura straordinaria di revisione
del perimetro delle aree individuate, improntata al
principio di massima semplificazione e celerita', da
attivarsi su iniziativa del Commissario di cui al comma 6,
rimodulando la perimetrazione vigente, in aumento o in
diminuzione, fermo il limite massimo delle superfici
fissato per ciascuna regione, in coerenza con le linee e
gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico. La proposta
di revisione, in relazione alle singole ZES, e' approvata,
entro trenta giorni dall'acquisizione della proposta
commissariale, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la
coesione territoriale, sentita la Regione.
4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere
presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione,
cosi' come individuate dalla normativa europea, ammissibili
alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
4-bis. Ciascuna regione di cui al comma 4 puo'
presentare una proposta di istituzione di una ZES nel
proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano
presenti piu' aree portuali che abbiano le caratteristiche
di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree
portuali aventi tali caratteristiche possono presentare
istanza di istituzione di una ZES solo in forma
associativa, qualora contigue, o in associazione con
un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma
2.
5. Ciascuna ZES e' istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni
interessate. La proposta e' corredata da un piano di
sviluppo strategico, nel rispetto delle modalita' e dei
criteri individuati dal decreto di cui al comma 3.
6. La regione, o le regioni nel caso di ZES
interregionali, formulano la proposta di istituzione della
ZES, specificando le caratteristiche dell'area
identificata. Il soggetto per l'amministrazione dell'area
ZES, di seguito "soggetto per l'amministrazione", e'
identificato in un Comitato di indirizzo composto da un
commissario straordinario del Governo, che lo presiede, dal
Presidente dell'Autorita' di sistema portuale, da un
rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di
ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza
del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' da
un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale, di
cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
ovvero di quelli costituiti ai sensi della vigente
legislazione delle regioni a statuto speciale, presenti sul
territorio. Nell'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area
della ZES rientrino nella competenza territoriale di
un'Autorita' di sistema portuale con sede in altra regione,
al Comitato partecipa il Presidente dell'Autorita' di
sistema portuale che ha sede nella regione in cui e'
istituita la ZES. Nel caso in cui tali porti rientrino
nella competenza territoriale di piu' Autorita' di sistema
portuale, al Comitato partecipano i Presidenti di ciascuna
Autorita' di sistema portuale. Ai membri del Comitato non
spetta alcun compenso, indennita' di carica, corresponsione
di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Al
commissario straordinario del Governo puo' essere
corrisposto un compenso nel limite massimo di quanto
previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Comitato di indirizzo si
avvale del segretario generale di ciascuna Autorita' di
sistema portuale per l'esercizio delle funzioni
amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Agli oneri di funzionamento del
Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6-bis. Il Commissario e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
del Ministro per il Sud e la coesione territoriale,
d'intesa con il Presidente della Regione interessata. Nel
caso di mancato perfezionamento dell'intesa nel termine di
sessanta giorni dalla formulazione della proposta, il
Ministro per il sud e la coesione territoriale sottopone la
questione al Consiglio dei ministri che provvede con
deliberazione motivata. Nel decreto e' stabilita la misura
del compenso spettante al Commissario, previsto dal comma
6, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. I
Commissari nominati prima della data di entrata in vigore
della presente disposizione cessano, ove non confermati,
entro sessanta giorni dalla medesima data. Il Commissario
e' dotato, per l'arco temporale di cui al comma 7-quater,
di una struttura di supporto composta da un contingente
massimo di personale di 10 unita', di cui 2 di livello
dirigenziale di seconda fascia, amministrativo e tecnico, e
8 di livello non dirigenziale, appartenenti ai ruoli delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalita'
stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle proprie
funzioni, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Il personale di cui al precedente periodo e'
individuato mediante apposite procedure di interpello da
esperirsi nei confronti del personale dirigenziale e del
personale appartenente alle categorie A e B della
Presidenza del Consiglio dei ministri o delle
corrispondenti qualifiche funzionali dei Ministeri, delle
altre pubbliche amministrazioni o delle autorita'
amministrative indipendenti. Il predetto personale e'
collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori
ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori
ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza e' reso
indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario. Agli oneri relativi alle spese di
personale si provvede nell'ambito e nei limiti delle
risorse di cui al comma 7-quater.
7. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare,
in particolare:
a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e
la piena operativita' delle aziende presenti nella ZES
nonche' la promozione sistematica dell'area verso i
potenziali investitori internazionali;
b) l'utilizzo di servizi sia economici che
tecnologici nell'ambito ZES;
c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte
di terzi.
7-bis. Il Commissario straordinario del Governo di
cui al comma 6 puo' stipulare, previa autorizzazione del
Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con
banche ed intermediari finanziari.
7-ter. Il Commissario straordinario del Governo di
cui al comma 6, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia
per la Coesione territoriale:
a) assicura il coordinamento e l'impulso, anche
operativo, delle iniziative volte a garantire l'attrazione,
l'insediamento e la piena operativita' delle attivita'
produttive nell'ambito della ZES, ferme restando le
competenze delle amministrazioni centrali e territoriali
coinvolte nell'implementazione dei Piani di Sviluppo
Strategico, anche nell'ottica di coordinare le specifiche
linee di sviluppo dell'area con le prospettive strategiche
delle altre ZES istituite e istituende, preservando le
opportune specializzazioni di mercato;
b) opera quale referente esterno del Comitato di
Indirizzo per l'attrazione e l'insediamento degli
investimenti produttivi nelle aree ZES;
c) contribuisce a individuare, tra le aree
identificate all'interno del Piano di Sviluppo Strategico,
le aree prioritarie per l'implementazione del Piano, e ne
cura la caratterizzazione necessaria a garantire gli
insediamenti produttivi;
d) promuove la sottoscrizione di appositi
protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e
statali coinvolte nell'implementazione del Piano di
Sviluppo Strategico, volti a disciplinare procedure
semplificate e regimi procedimentali speciali per gli
insediamenti produttivi nelle aree ZES.
7-quater. L'Agenzia per la Coesione territoriale
supporta l'attivita' dei Commissari e garantisce, sulla
base degli orientamenti della Cabina di regia sulle ZES di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-quater), il
coordinamento della loro azione nonche' della
pianificazione nazionale degli interventi nelle ZES,
tramite proprio personale amministrativo e tecnico a cio'
appositamente destinato, con le risorse umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente. L'Agenzia per la
Coesione territoriale fornisce inoltre supporto ai singoli
Commissari mediante personale tecnico e amministrativo
individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotato di idonee
competenze, al fine di garantire efficacia e operativita'
dell'azione commissariale, nonche' mediante il
finanziamento delle spese di funzionamento della struttura
e di quelle economali. A tale fine nonche' ai fini di cui
al comma 6-bis e' autorizzata la spesa di 4,4 milioni di
euro per l'anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2034. Il Commissario straordinario
si avvale inoltre delle strutture delle amministrazioni
centrali o territoriali, di societa' controllate dallo
Stato o dalle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
7-quinquies. Al fine di assicurare la piu' efficace e
tempestiva attuazione degli interventi del Piano nazionale
di ripresa e resilienza relativi alla infrastrutturazione
delle ZES, fino al 31 dicembre 2026, il Commissario
straordinario puo', a richiesta degli enti competenti,
assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in
deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti
pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli
articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Per l'esercizio
delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.
8. Le imprese gia' operative nella ZES e quelle che
si insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della
normativa nazionale ed europea, nonche' delle prescrizioni
adottate per il funzionamento della stessa ZES.
8-bis. Le Regioni adeguano la propria programmazione
o la riprogrammazione dei fondi strutturali alle esigenze
di funzionamento e sviluppo della ZES e concordano le
relative linee strategiche con il Commissario, garantendo
la massima sinergia delle risorse materiali e strumentali
approntate per la piena realizzazione del piano strategico
di sviluppo.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
25 gennaio 2018, n. 12, recante: «Regolamento recante
istituzione di Zone economiche speciali (ZES)», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2018, n.
47.
- Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante:
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 13:
«Art. 38 (Impresa in un giorno). - 1. - 2. (omissis).
3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, si procede alla
semplificazione e al riordino della disciplina dello
sportello unico per le attivita' produttive di cui al
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive
modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel
rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1, e
20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:
a) attuazione del principio secondo cui, salvo
quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera
c) e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto
di accesso per il richiedente in relazione a tutte le
vicende amministrative riguardanti la sua attivita'
produttiva e fornisce, altresi', una risposta unica e
tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni
comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di
cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241;
a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite
misure telematiche, il collegamento tra le attivita'
relative alla costituzione dell'impresa di cui alla
comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le
attivita' relative alla attivita' produttiva di cui alla
lettera a) del presente comma;
b) le disposizioni si applicano sia per
l'espletamento delle procedure e delle formalita' per i
prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
sia per la realizzazione e la modifica di impianti
produttivi di beni e servizi;
c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti
previsti dalla normativa per la realizzazione, la
trasformazione, il trasferimento e la cessazione
dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essere
affidata a soggetti privati accreditati ("Agenzie per le
imprese"). In caso di istruttoria con esito positivo, tali
soggetti privati rilasciano una dichiarazione di
conformita' che costituisce titolo autorizzatorio per
l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di
procedimenti che comportino attivita' discrezionale da
parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati
svolgono unicamente attivita' istruttorie in luogo e a
supporto dello sportello unico;
d) i comuni che non hanno istituito lo sportello
unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai
requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni
relative allo sportello unico, delegandole alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali
mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume
la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme
di gestione congiunta con l'ANCI;
e) l'attivita' di impresa puo' essere avviata
immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' allo
sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della
presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza
dei requisiti previsti per la realizzazione
dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di
dichiarazione di inizio attivita', costituisce titolo
autorizzatorio;
g) per i progetti di impianto produttivo
eventualmente contrastanti con le previsioni degli
strumenti urbanistici, e' previsto un termine di trenta
giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni
ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di
servizi per la conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di
servizi, scaduto il termine previsto per le altre
amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro
competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni
caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal
caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il
responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata
emissione degli avvisi medesimi.
3-bis - 6. (omissis)».
 
Art. 14

Procedimento unico

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, in materia di opere ed altre attivita' ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti e in materia di investimenti di rilevanza strategica come definiti dall'articolo 32 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e dall'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nonche' quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di disciplina del commercio, i progetti inerenti alle attivita' economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche di cui al comma 2 del presente articolo all'interno della ZES unica, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita' di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero in relazione ai quali non e' previsto il rilascio di titolo abilitativo, sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica di cui all'articolo 15 sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori, comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento nonche' alla cessazione o alla riattivazione delle attivita' economiche, industriali, produttive e logistiche.
2. Sono di pubblica utilita', indifferibili e urgenti i progetti di soggetti pubblici o privati inerenti alle attivita' economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, purche' relativi ai settori individuati dal Piano strategico di cui all'articolo 11.
3. Nell'ambito del procedimento unico non e' ammesso il frazionamento del procedimento per l'acquisizione asincrona dei diversi titoli abilitativi necessari per il medesimo intervento.
4. Ciascuna regione interessata puo' presentare al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa una o piu' proposte di protocollo o di convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali. La proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazione, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed e' approvata dalla Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1. Sono parti del protocollo o della convenzione la regione proponente e le amministrazioni locali o statali competenti per ogni procedimento individuato. Sono in ogni caso fatti salvi i livelli ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella disciplina dei regimi amministrativi di propria competenza.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 32 del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante: «Misure
urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche
sociali e industriali», convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 settembre 2022, n. 142:
«Art. 32 (Aree di interesse strategico nazionale). -
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
anche su eventuale proposta del Ministero dello sviluppo
economico, di altra amministrazione centrale o della
regione o della provincia autonoma territorialmente
competente e previa individuazione dell'area geografica,
possono essere istituite aree di interesse strategico
nazionale per la realizzazione di piani o programmi
comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o
privati anche cumulativamente pari a un importo non
inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori di
rilevanza strategica. Ai predetti fini, sono di rilevanza
strategica i settori relativi alle filiere della
microelettronica e dei semiconduttori, delle batterie, del
supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni, della
cibersicurezza, dell'internet delle cose (IoT), della
manifattura a bassa emissione di CO2, dei veicoli connessi,
autonomi e a basse emissioni, della sanita' digitale e
intelligente e dell'idrogeno, individuate dalla Commissione
Europea come catene strategiche del valore. L'istituzione
dell'area equivale a dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' e urgenza delle opere necessarie ai sensi
del primo periodo, anche ai fini dell'applicazione delle
procedure del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce
titolo per la costituzione volontaria o coattiva di
servitu' connesse alla costruzione e gestione delle stesse
opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennita' e
per l'apposizione di vincolo espropriativo. Il decreto
indica altresi' le variazioni degli strumenti di
pianificazione e urbanistici eventualmente necessarie per
la realizzazione dei piani o dei programmi.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve motivare sulla
rilevanza strategica dell'investimento in uno specifico
settore ed e' preceduto:
a) da una manifestazione di interesse da parte di
un soggetto pubblico o privato per la realizzazione di
piani o programmi che prevedono un investimento pubblico o
privato di importo cumulativamente non inferiore a
400.000.000 di euro nei settori di cui al comma 1, con la
descrizione delle attivita', delle opere e degli impianti
necessari alla realizzazione dell'investimento, con
connessa loro localizzazione;
b) dalla presentazione di un piano
economico-finanziario che descriva la contemporanea
presenza delle condizioni di convenienza economica e
sostenibilita' finanziaria del progetto.
3. Il decreto di cui al comma 1 individua altresi'
l'eventuale supporto pubblico richiesto nel limite delle
risorse previste a legislazione vigente e delimita l'area
geografica di riferimento.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, anche su richiesta della regione o della
provincia autonoma territorialmente competente o proponente
possono essere istituiti nel limite delle risorse previste
a legislazione vigente una societa' di sviluppo o un
consorzio comunque denominato, partecipato dalla regione o
provincia autonoma, dai Comuni interessati e dal Ministero
dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza
delle amministrazioni statali competenti per il settore
coinvolto, il cui oggetto sociale consiste nella
pianificazione e nel coordinamento delle attivita'
finalizzate alla realizzazione dei piani e dei programmi di
cui al comma 1. In alternativa, con il medesimo decreto,
possono essere individuati una societa' di sviluppo o un
consorzio comunque denominato, gia' esistenti, anche di
rilevanza nazionale.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, d'intesa con la regione o la provincia autonoma
territorialmente competente o proponente, puo' essere
nominato un Commissario unico delegato del Governo per lo
sviluppo dell'area, l'approvazione di tutti i progetti
pubblici e privati e la realizzazione delle opere
pubbliche, specificandone i poteri. Il Commissario, ove
strettamente indispensabile per garantire il rispetto del
cronoprogramma del piano, provvede nel rispetto del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1
e del provvedimento autorizzatorio di cui all'articolo
27-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
introdotto dal presente decreto, mediante ordinanza
motivata, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa
da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi
generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche'
dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la
legislazione regionale, l'ordinanza e' adottata, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Al compenso del Commissario,
determinato nella misura e con le modalita' di cui
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111 e definito nel provvedimento di nomina, si
provvede nel limite delle risorse previste a legislazione
vigente.
6. Il Commissario di cui al comma 5 puo' avvalersi,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di
strutture dell'amministrazione territoriale interessata,
del soggetto di cui al comma 4, nonche' di societa'
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato,
dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. In caso di ritardo o inerzia da parte delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o
di un ente locale, anche nella fase di rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 27-ter del decreto
legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal presente
decreto, tale da mettere a rischio il rispetto del
cronoprogramma, il Presidente del Consiglio dei ministri,
anche su proposta del Commissario di cui al comma 5, puo'
assegnare al soggetto interessato un termine per provvedere
non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante
inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il soggetto interessato, il Consiglio dei
ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o
l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o piu'
commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via
sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i
provvedimenti necessari, anche avvalendosi di societa' di
cui all'articolo 2 del testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni
specificamente indicate. In caso di dissenso, diniego,
opposizione o altro atto equivalente proveniente da un
organo della regione, o della provincia autonoma di Trento
o di Bolzano o di un ente locale, il Commissario di cui al
comma 5 propone al Presidente del Consiglio dei ministri o
al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro
i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per
concordare le iniziative da assumere, che devono essere
definite entro il termine di quindici giorni dalla data di
convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in
mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita
realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio
dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e
le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei
ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei
poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma,
e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia.
8. Il soggetto di cui al comma 4 e' competente anche
ai sensi dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per
consentire la realizzazione degli interventi inerenti
all'area strategica di interesse nazionale di cui al comma
1, ivi comprese le opere di cui all'articolo 27-ter, comma
4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
introdotto dal presente decreto.
9. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 1, e'
possibile richiedere l'applicazione del procedimento
autorizzatorio di cui all'articolo 27-ter del decreto
legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal presente
decreto, secondo le modalita' ivi previste.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante:
«Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di
attivita' economiche e finanziarie e investimenti
strategici», convertito, con modificazioni, dalla legge 9
ottobre 2023, n. 136:
«Art. 13 (Realizzazione di programmi di investimento
esteri di interesse strategico nazionale). - 1. Il
Consiglio dei ministri puo' con propria deliberazione, su
proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy,
dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di
grandi programmi d'investimento esteri sul territorio
italiano, che richiedono, per la loro realizzazione,
procedimenti amministrativi integrati e coordinati di enti
locali, regioni, province autonome, amministrazioni statali
e altri enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura.
2. Per grandi programmi d'investimento esteri si
intendono programmi di investimento diretto sul territorio
italiano dal valore complessivo non inferiore all'importo
di un miliardo di euro.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' nominato, d'intesa con il Presidente della
regione territorialmente interessata, un commissario
straordinario di Governo per assicurare il coordinamento e
l'azione amministrativa necessari per la tempestiva ed
efficace realizzazione del programma d'investimento
individuato e dichiarato di preminente interesse strategico
ai sensi del comma 1. Al commissario non sono corrisposti
gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti,
comunque denominati. Il commissario si avvale, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
dell'Unita' di missione "attrazione e sblocco degli
investimenti" di cui al comma 1-bis dell'articolo 30 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il
commissario straordinario, ove necessario, puo' provvedere,
a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni
competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa
da quella penale, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2012, n. 56, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. Le amministrazioni di
cui al primo periodo si esprimono entro il termine di
quindici giorni dalla richiesta, decorso il quale si
procede anche in mancanza dei pareri. Le ordinanze adottate
dal commissario straordinario sono immediatamente efficaci
e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Nel caso in cui la deroga riguardi la
legislazione regionale, l'ordinanza e' adottata previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
5. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui al
comma 4, gli atti amministrativi necessari alla
realizzazione del programma d'investimento dichiarato di
preminente interesse strategico ai sensi del comma 1 sono
rilasciati nell'ambito di un procedimento unico di
autorizzazione. L'autorizzazione unica, nella quale
confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione,
assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati,
previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere
da eseguire per la realizzazione del programma e alle
attivita' da intraprendere, e' rilasciata dal commissario
straordinario di cui al comma 3, in esito ad apposita
conferenza di servizi, convocata dal medesimo commissario,
in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi
sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi
comprese quelle per la tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della
salute e della pubblica incolumita' dei cittadini.
6. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al
comma 5 sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e
ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione,
approvazione, assenso, intesa, nulla osta e parere comunque
denominati e consente la realizzazione di tutte le opere,
prestazioni e attivita' previste nel programma.
L'autorizzazione unica ha effetto di variante degli
strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei
nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione,
comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o
antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli
interventi previsti nel programma d'investimento di cui al
comma 1 e della loro conformita' urbanistica, paesaggistica
e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica
equivale a dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' e urgenza delle opere necessarie alla
realizzazione del programma, anche ai fini
dell'applicazione delle procedure del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, e costituisce titolo per la localizzazione delle
opere, che avviene sentito il Presidente della Giunta
regionale interessata, e per la costituzione volontaria o
coattiva di servitu' connesse alla realizzazione delle
attivita' e delle opere, fatto salvo il pagamento della
relativa indennita', e per l'apposizione di vincolo
espropriativo.
7. Rimane ferma in ogni caso l'applicazione, nei casi
previsti, delle previsioni del regolamento (UE) 2019/452
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019,
nonche' del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
recante: «Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 aprile 1998, n. 95, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 19-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi»:
«Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio
attivita' - Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione,
licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta
comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni
in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi
a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti
stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della
giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi
gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'
corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche', ove espressamente previsto dalla normativa
vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici
abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da
parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e
asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici
necessari per consentire le verifiche di competenza
dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente
prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti
appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi
sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni,
attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al
presente comma, salve le verifiche successive degli organi
e delle amministrazioni competenti. La segnalazione,
corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di
ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e'
previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica;
in tal caso la segnalazione si considera presentata al
momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere
iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma
2, dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1,
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione
competente, con atto motivato, invita il privato a
provvedere prescrivendo le misure necessarie con la
fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per
l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle
misure da parte del privato, decorso il suddetto termine,
l'attivita' si intende vietata. Con lo stesso atto
motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di
pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia
di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza
pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la
sospensione dell'attivita' intrapresa. L'atto motivato
interrompe il termine di cui al primo periodo, che
ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato
comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di
ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei
provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di
cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta
comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in
presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle
attivita' economiche a prevalente carattere finanziario,
ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
5.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il
termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del
comma 3 e' ridotto a trenta giorni. Fatta salva
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al
comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative
alla vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle
responsabilita' e alle sanzioni previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle
leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio
attivita', la denuncia e la dichiarazione di inizio
attivita' non costituiscono provvedimenti taciti
direttamente impugnabili. Gli interessati possono
sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti
all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire
esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».
«Art. 19-bis (Concentrazione dei regimi
amministrativi). - 1. Sul sito istituzionale di ciascuna
amministrazione e' indicato lo sportello unico, di regola
telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di
procedimenti connessi di competenza di altre
amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne
dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite
piu' sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la
pluralita' dei punti di accesso sul territorio.
2. Se per lo svolgimento di un'attivita' soggetta a
SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni,
attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato
presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1.
L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette
immediatamente alle altre amministrazioni interessate al
fine di consentire, per quanto di loro competenza, il
controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti
per lo svolgimento dell'attivita' e la presentazione,
almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di
cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte
motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.
3. Nel caso in cui l'attivita' oggetto di SCIA e'
condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque
denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni,
ovvero all'esecuzione di verifiche preventive,
l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la
relativa istanza, a seguito della quale e' rilasciata
ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il
termine per la convocazione della conferenza di cui
all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione
dell'istanza e l'inizio dell'attivita' resta subordinato al
rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello da'
comunicazione all'interessato.».
 
Art. 15

Autorizzazione unica

1. Coloro che intendono avviare attivita' economiche, ovvero insediare attivita' industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, presentano la relativa istanza allo sportello unico digitale di cui all'articolo 13, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.
2. Dell'avvenuta presentazione dell'istanza e dei relativi documenti allegati e' rilasciata, in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza e indica i termini entro i quali l'amministrazione e' tenuta a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza.
3. Su richiesta delle amministrazioni competenti, entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza e previa verifica della completezza documentale, il S.U.D. ZES puo' richiedere al proponente eventuale documentazione integrativa, necessaria allo svolgimento dell'istruttoria. Al fine di adempiere la richiesta, il proponente puo' chiedere la sospensione del procedimento per un massimo di trenta giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia trasmessa entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta.
4. Entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione, la Struttura di missione ZES indice la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi di cui al primo periodo si applicano, altresi', le seguenti disposizioni:
a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni; per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, alla tutela della salute o dell'incolumita' pubblica, il suddetto termine e' fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;
b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, della citata legge n. 241 del 1990, l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalita' di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della medesima legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale, preso atto delle rispettive posizioni, procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi, tenendo altresi' in considerazione i potenziali impatti nella realizzazione del progetto o dell'intervento oggetto dell'istanza nonche' il conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano strategico della ZES unica;
c) contro la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi puo' essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;
d) ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione, tutti i termini sono ridotti della meta' e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.
5. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto. Ove necessario, essa costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dell'intervento. La determinazione motivata comprende, recandone l'indicazione esplicita, la valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.
6. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trovi applicazione l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta dall'autorita' competente partecipa sempre il rappresentante della Struttura di missione ZES. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, ove necessario, costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta, anche ai fini di cui al comma 7-ter del citato articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dell'intervento. Qualora siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiano condotto ad un diniego di autorizzazione, il coordinatore della Struttura di missione ZES puo' chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, entro dieci giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego di autorizzazione. Qualora all'esito della suddetta riunione l'intesa non sia raggiunta, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990. L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di sessanta giorni.
7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano altresi' ai progetti inerenti alle attivita' economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche, presentati da soggetti pubblici o privati, di competenza delle Autorita' di sistema portuale. Nel caso di progetti di iniziativa privata, la Struttura di missione ZES trasmette, entro il termine di cui al comma 4, alinea, tramite il S.U.D. ZES, l'istanza e la documentazione presentata all'Autorita' di sistema portuale competente, che, in qualita' di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi e a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi da 1 a 6. Nel caso di progetti di iniziativa pubblica, l'Autorita' di sistema portuale competente, in qualita' di amministrazione procedente, acquisisce direttamente l'eventuale istanza e la documentazione necessaria, comprendente i codici unici di progetto da sottoporre a monitoraggio mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, e provvede a convocare la conferenza di servizi, informando la Struttura di missione ZES tramite il S.U.D. ZES, nonche' a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi da 1 a 6. Alla conferenza di servizi indetta dall'Autorita' di sistema portuale partecipa sempre un rappresentante della Struttura di missione ZES. Qualora il rappresentante della Struttura di missione ZES abbia fatto constare il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, il coordinatore della Struttura di missione ZES puo' chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione e armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. In caso di deferimento della questione al Consiglio dei ministri ai sensi del quinto periodo del presente comma, si applicano le disposizioni del comma 6, quarto, quinto, sesto e settimo periodo.
8. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « 30 settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».
8-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 14 non si applicano alla posa in opera di reti di comunicazione elettronica all'interno della ZES unica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 14-bis, 14-ter e
14-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante:
«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»:
«Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La
conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si
svolge in forma semplificata e in modalita' asincrona,
salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni
avvengono secondo le modalita' previste dall'articolo 47
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione
procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del
procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se
il procedimento e' ad iniziativa di parte. A tal fine
l'amministrazione procedente comunica alle altre
amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere,
l'istanza e la relativa documentazione ovvero le
credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai
documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono
richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, comunque non superiore a
quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni
coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative
alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando
l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione
del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi
sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di
legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano
un termine diverso, il suddetto termine e' fissato in
novanta giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalita'
sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci
giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c),
fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di
conclusione del procedimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le
amministrazioni coinvolte rendono le proprie
determinazioni, relative alla decisione oggetto della
conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate,
sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano,
ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai
fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni
eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del
superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e
analitico e specificano se sono relative a un vincolo
derivante da una disposizione normativa o da un atto
amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte
per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti
espressi, la mancata comunicazione della determinazione
entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti
previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza
condizioni. Restano ferme le responsabilita'
dell'amministrazione, nonche' quelle dei singoli dipendenti
nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso,
ancorche' implicito.
5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c),
l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni
lavorativi, la determinazione motivata di conclusione
positiva della conferenza, con gli effetti di cui
all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito
esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche
implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le
altre amministrazioni interessate, che le condizioni e
prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni
ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano
essere accolte senza necessita' di apportare modifiche
sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.
Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di dissenso che non
ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta,
entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione
negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto
della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la
suddetta determinazione produce gli effetti della
comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione
procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte
le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al
suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2.
Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e'
data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione
della conferenza.
6. Fuori dei casi di cui al comma 5,
l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame
contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data
fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della
conferenza in modalita' sincrona, ai sensi dell'articolo
14-ter.
7. Ove necessario, in relazione alla particolare
complessita' della determinazione da assumere,
l'amministrazione procedente puo' comunque procedere
direttamente in forma simultanea e in modalita' sincrona,
ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la
conferenza comunicando alle altre amministrazioni le
informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e
convocando la riunione entro i successivi quarantacinque
giorni. L'amministrazione procedente puo' altresi'
procedere in forma simultanea e in modalita' sincrona su
richiesta motivata delle altre amministrazioni o del
privato interessato avanzata entro il termine perentorio di
cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione e'
convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.».
«Art.14-ter (Conferenza simultanea). - 1. - 3.
(omissis).
4. Ove alla conferenza partecipino anche
amministrazioni non statali, le amministrazioni statali
sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la
posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato,
anche preventivamente per determinate materie o determinati
periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni
periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione
del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le
singole amministrazioni statali possono comunque
intervenire ai lavori della conferenza in funzione di
supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo
14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori
della conferenza, possono esprimere al suddetto
rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo
stesso comma.
5. - 6. (omissis).».
«Art. 14-quinquies (Rimedi per le amministrazioni
dissenzienti). - 1. Avverso la determinazione motivata di
conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua
comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali
o alla tutela della salute e della pubblica incolumita' dei
cittadini possono proporre opposizione al Presidente del
Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in
modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della
conclusione dei lavori della conferenza. Per le
amministrazioni statali l'opposizione e' proposta dal
Ministro competente.
2. Possono altresi' proporre opposizione le
amministrazioni delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in
una materia spettante alla rispettiva competenza, abbia
manifestato un dissenso motivato in seno alla conferenza.
3. La proposizione dell'opposizione sospende
l'efficacia della determinazione motivata di conclusione
della conferenza.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, per
una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo
alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la
partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il
dissenso e delle altre amministrazioni che hanno
partecipato alla conferenza. In tale riunione i
partecipanti formulano proposte, in attuazione del
principio di leale collaborazione, per l'individuazione di
una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione
motivata di conclusione della conferenza con i medesimi
effetti.
5. Qualora alla conferenza di servizi abbiano
partecipato amministrazioni delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, e l'intesa non venga
raggiunta nella riunione di cui al comma 4, puo' essere
indetta, entro i successivi quindici giorni, una seconda
riunione, che si svolge con le medesime modalita' e allo
stesso fine.
6. Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e
5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni
partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova
determinazione motivata di conclusione della conferenza.
Qualora all'esito delle suddette riunioni, e comunque non
oltre quindici giorni dallo svolgimento della riunione,
l'intesa non sia raggiunta, la questione e' rimessa al
Consiglio dei ministri. La questione e' posta, di norma,
all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio
dei ministri successiva alla scadenza del termine per
raggiungere l'intesa. Alla riunione del Consiglio dei
ministri possono partecipare i Presidenti delle regioni o
delle province autonome interessate. Qualora il Consiglio
dei ministri non accolga l'opposizione, la determinazione
motivata di conclusione della conferenza acquisisce
definitivamente efficacia. Il Consiglio dei ministri puo'
accogliere parzialmente l'opposizione, modificando di
conseguenza il contenuto della determinazione di
conclusione della conferenza, anche in considerazione degli
esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di
attuazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 27-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in
materia ambientale»:
«Art. 27-bis (Provvedimento autorizzatorio unico
regionale). - 1. Nel caso di procedimenti di VIA di
competenza regionale il proponente presenta all'autorita'
competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1,
allegando la documentazione e gli elaborati progettuali
previsti dalle normative di settore per consentire la
compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al
rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque
denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio
del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito
elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al
pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresi'
specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa,
parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.
2. Entro dieci giorni dalla presentazione
dell'istanza l'autorita' competente verifica l'avvenuto
pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33,
nonche' l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui
all'articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a
tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente
interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla
realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta
pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con
modalita' tali da garantire la tutela della riservatezza di
eventuali informazioni industriali o commerciali indicate
dal proponente, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale. In caso di progetti che possono avere impatti
rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione
e' notificata al medesimo con le modalita' di cui
all'articolo 32.
3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della
documentazione nel sito web dell'autorita' competente,
quest'ultima, nonche' le amministrazioni e gli enti di cui
al comma 2, per i profili di rispettiva competenza,
verificano la completezza della documentazione, assegnando
al proponente un termine perentorio non superiore a trenta
giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia
richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo
8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo
l'amministrazione competente effettua la verifica del
rispetto dei requisiti per la procedibilita'.
4. Successivamente alla verifica della completezza
documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni,
dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorita'
competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma
1, lettera e), di cui e' data comunque informazione
nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni
comunali territorialmente interessate. Tale forma di
pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui agli
articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e
per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato
puo' presentare osservazioni. Ove il progetto comporti la
variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del
pubblico interessato riguardano anche tale variazione e,
ove necessario, la valutazione ambientale strategica.
5. Entro i successivi trenta giorni l'autorita'
competente puo' chiedere al proponente eventuali
integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi
compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come
indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro
rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta
giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorita'
competente puo' concedere, per una sola volta, la
sospensione dei termini per la presentazione della
documentazione integrativa per un periodo non superiore a
centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il
proponente non depositi la documentazione integrativa,
l'istanza si intende ritirata ed e' fatto obbligo
all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.
L'autorita' competente, ricevuta la documentazione
integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite
proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del
pubblico la cui durata e' ridotta della meta' rispetto a
quella di cui al comma 4.
6. L'autorita' competente puo' disporre che la
consultazione del pubblico si svolga ai sensi dell'articolo
24-bis, comma 1, con le forme e le modalita' disciplinate
dalle regioni e dalle province autonome ai sensi
dell'articolo 7-bis, comma 8.
7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti
dall'articolo 32 per il caso di consultazioni
transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del
termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5
ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali
integrazioni documentali, l'autorita' competente convoca
una conferenza di servizi alla quale partecipano il
proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque
potenzialmente interessate per il rilascio del
provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari
alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti
dal proponente. La conferenza di servizi e' convocata in
modalita' sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo
14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di
conclusione della conferenza di servizi e' di novanta
giorni decorrenti dalla data della prima riunione. La
determinazione motivata di conclusione della conferenza di
servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico
regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita,
il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati
per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso
in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia
compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le
amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso
partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica
confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico
regionale.
7-bis. Qualora in base alla normativa di settore per
il rilascio di uno o piu' titoli abilitativi sia richiesto
un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa
in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attivita'
necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi
alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione
competente indica in conferenza le condizioni da
verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella
conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo.
Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nel corso del successivo
procedimento per il rilascio del titolo definitivo.
7-ter. Laddove uno o piu' titoli compresi nella
determinazione motivata di conclusione della conferenza di
cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica
utilita', indifferibilita' e urgenza, costituiscano
variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato
all'esproprio, la determinazione conclusiva della
conferenza ne da' atto.
8. Tutti i termini del procedimento si considerano
perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241.
9. Le condizioni e le misure supplementari relative
all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel
provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono
rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le
modalita' di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e
29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari
relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7,
sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con
le modalita' previste dalle relative disposizioni di
settore da parte delle amministrazioni competenti per
materia.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 8, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2023, n. 14:
«Art. 10 (Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). - 1. -
7. (omissis).
8. Fino al 31 dicembre 2023, la disciplina di cui
all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica anche in caso
di operatori economici con sede operativa collocata in aree
di crisi industriale di cui all'articolo 27, comma 8-bis,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla
cessazione dello stato di emergenza da COVID - 19 e secondo
le modalita' previste dall'articolo 63 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, stabilimenti o aziende
ubicate in dette aree.
9. - 11-septiesdecies. (omissis)».
 
Art. 16

Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica

1. Per l'anno 2024, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027, e' concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le procedure previste dal comma 6. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, il credito d'imposta e' riconosciuto nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonche' all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non puo' superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.
3. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonche' nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresi', non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficolta' come definite dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
4. Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di cui al presente articolo e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma e' restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo e' concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalita' regionale agli investimenti. Il credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensita' o dell'importo di aiuto piu' elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attivita' nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone assistite di cui al comma 1, nelle quali e' stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo. L'inosservanza dell'obbligo di cui al terzo periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6. Il credito di imposta di cui al presente articolo e' riconosciuto nel limite di spesa complessivo, per l'anno 2024, determinato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilita' e delle procedure di utilizzo delle citate risorse. Gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, sono versati alla contabilita' speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con il decreto di cui al primo periodo sono definiti le modalita' di accesso al beneficio, nonche' i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

Riferimenti normativi

- Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e'
pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.
- Il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica
ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del
Consiglio e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2013, n.
L 354
- Il regolamento (CE) n. 651/2014/UE della Commissione,
del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato e' pubblicato nella
G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi
da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la
facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di entrata,
nonche' disposizioni concernenti le seguenti Missioni:
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e
Presidenza del Consiglio dei ministri; Relazioni
finanziarie con le autonomie territoriali). - omissis.
53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga alle
disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i
crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio
2010.
Omissis.».
 
Art. 17

Disposizioni in materia di investimenti

1. Ai fini della redazione e dell'aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, il termine, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 516-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte delle Autorita' di bacino distrettuali, degli enti di governo dell'ambito e degli altri enti territoriali delle informazioni e dei documenti necessari alla definizione del Piano medesimo e' fissato, per l'anno 2023, in centotrenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso nel sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Entro il termine di cui al primo periodo sono ammesse eventuali integrazioni documentali da parte dei soggetti proponenti che gia' abbiano provveduto alla trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti.
2. Al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR e del Piano degli investimenti complementari al PNRR (PNC) e supportare il rilascio delle cauzioni che le imprese forniscono per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della normativa vigente, la societa' SACE S.p.A., con riferimento alle garanzie su cauzioni, rilasciate, entro il 31 dicembre 2023, a condizioni di mercato ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, puo' ricorrere, operando secondo adeguati criteri prudenziali, a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato, anche per ridurre i livelli di concentrazione degli impegni gestiti a valere sulle risorse disponibili rispettivamente sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e sul Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fermi restando i limiti massimi di impegno assumibili ai sensi della vigente normativa di riferimento.
3. La societa' SACE S.p.A. da' comunicazione, con le modalita' previste rispettivamente dalla convenzione di cui all'articolo 64, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, e dalla convenzione di cui all'articolo 6, comma 9-quinquies, del decreto-legge n. 269 del 2003, del ricorso agli strumenti e alle tecniche di cui al comma 1 e dei relativi effetti in termini di diversificazione e miglioramento qualitativo del portafoglio di garanzie perfezionate, gestito dalla medesima SACE, e di facilitazione dell'accesso delle imprese al credito, per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica strumentali alla realizzazione degli interventi e all'assolvimento degli impegni previsti dal PNRR e dal PNC.
4. Gli eventuali proventi rivenienti dal ricorso a riassicuratori e contro-garanti del mercato privato sono versati a seconda dei casi al Fondo di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020 o al Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-quater, del decreto-legge n. 269 del 2003, salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.
5. Dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR in materia di collegamenti ad alta velocita' con l'Europa, all'articolo 1, comma 694, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « comprese tra i siti di interesse nazionale "ex SLOI ed ex Carbochimica" e » sono soppresse;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate, oltre che per gli interventi di cui al primo periodo, anche per un intervento di progettazione di natura specialistica e per le relative attivita' connesse, concernente le predette aree, finalizzato a individuare le modalita' necessarie, sotto il profilo giuridico, tecnico e operativo, per l'utilizzo pubblico delle medesime aree, previsto nei documenti di programmazione della provincia autonoma di Trento, unitamente alle necessarie forme di finanziamento. Agli eventuali oneri eccedenti l'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo provvede la provincia autonoma di Trento con le risorse stanziate nel proprio bilancio ».
6. All'articolo 1, comma 1, lettera m), dell'Allegato V.3 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: « un rappresentante della Conferenza unificata; » sono sostituite dalle seguenti: « tre rappresentanti della Conferenza unificata; ».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 516-bis
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.:
«omissis
516-bis. Entro il 28 febbraio 2022, con uno o piu'
decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con i Ministri della transizione
ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali,
della cultura e dell'economia e delle finanze, sentita
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente,
previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalita' e i criteri
per la redazione e per l'aggiornamento del Piano nazionale
di cui al comma 516 del presente articolo e della sua
attuazione per successivi stralci secondo quanto previsto
dal medesimo comma, tenuto conto dei piani di gestione
delle acque dei bacini idrografici predisposti dalle
Autorita' di bacino distrettuali, ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare:
a) ai fini della definizione del Piano nazionale di
cui al comma 516, le modalita' con cui le Autorita' di
bacino distrettuali, gli Enti di governo dell'ambito e gli
altri enti territoriali coinvolti trasferiscono al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili le informazioni e i documenti necessari alla
definizione del Piano medesimo e i relativi criteri di
priorita', tenuto anche conto della valutazione della
qualita' tecnica e della sostenibilita'
economico-finanziaria effettuata dall'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente per gli interventi
proposti da soggetti da essa regolati;
b) i criteri per l'assegnazione delle risorse degli
stralci, sulla base di indicatori di valutazione degli
interventi, nonche' le modalita' di revoca dei
finanziamenti nei casi di inadempienza o di dichiarazioni
mendaci;
c) le modalita' di attuazione e di rendicontazione
degli interventi ammessi al finanziamento negli stralci.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 64 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178, S.O:
«Art. 64 (Semplificazioni per il rilascio delle
garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green
new deal). - 1. Le garanzie e gli interventi di cui al
all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi che
il Comitato interministeriale per la programmazione
economica puo' emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e
conformemente alla Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11
dicembre 2019, in materia di Green deal europeo:
a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso
un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli
produttivi con tecnologie a basse emissioni per la
produzione di beni e servizi sostenibili;
b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso
una mobilita' sostenibile e intelligente, con particolare
riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della
mobilita' multimodale automatizzata e connessa, idonei a
ridurre l'inquinamento e l'entita' delle emissioni
inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi
intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla
digitalizzazione.
2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte da SACE
S.p.A, nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020
e, per gli anni successivi, nei limiti di impegno
assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio,
nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, conformemente ai
termini e alle condizioni previsti nella convenzione
stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
SACE S.p.A e approvata con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica da
adottare entro il 30 settembre 2020, che disciplina:
a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A
dell'attivita' istruttoria delle operazioni, anche con
riferimento alla selezione e alla valutazione delle
iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di cui
al comma 1 e di efficacia degli interventi in relazione ai
medesimi obiettivi;
b) le procedure per il rilascio delle garanzie e
delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A anche
al fine di escludere che da tali garanzie e coperture
assicurative possano derivare oneri non previsti in termini
di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;
c) la gestione delle fasi successive al pagamento
dell'indennizzo, incluse le modalita' di esercizio dei
diritti nei confronti del debitore e l'attivita' di
recupero dei crediti;
d) le modalita' con le quali e' richiesto al
Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento
dell'indennizzo a valere sul fondo di cui al comma 5 e le
modalita' di escussione della garanzia dello Stato relativa
agli impegni assunti da SACE S.p.A, nonche' la
remunerazione della garanzia stessa;
e) ogni altra modalita' operativa rilevante ai fini
dell'assunzione e gestione degli impegni;
f) le modalita' con cui SACE S.p.A riferisce
periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze
degli esiti della rendicontazione cui i soggetti
finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A, ai
fini della verifica della permanenza delle condizioni di
validita' ed efficacia della garanzia.
3. Il rilascio da parte di SACE S.p.A delle garanzie
di cui al comma 1 di importo pari o superiore a 600 milioni
di euro, e' subordinato alla decisione assunta con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A.
4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A derivanti dalle
garanzie disciplinate dal comma 1, e' accordata di diritto
la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso,
la cui operativita' sara' registrata da SACE S.p.A con
gestione separata. La garanzia dello Stato e' esplicita,
incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del
capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro
onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per
le medesime garanzie.
5. Per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo
di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, sono interamente destinate alla copertura
delle garanzie dello Stato di cui al comma 4 mediante
versamento sull'apposito conto di tesoreria centrale,
istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo
periodo, della citata legge n. 160 del 2019. Sul medesimo
conto sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A al netto
delle commissioni trattenute da SACE S.p.A per le attivita'
svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla
contabilita' di SACE S.p.A, salvo conguaglio all'esito
dell'approvazione del bilancio. Per gli esercizi
successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla
copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A sono
determinate con la legge di bilancio, tenuto conto dei
limiti di impegno definiti ai sensi del comma 2.
5-bis. All'articolo 1, comma 86, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "partenariato
pubblico-privato" sono inserite le seguenti: "e anche
realizzati con l'intervento di universita' e organismi
privati di ricerca".
6. All'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole ", il primo dei quali da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' individuato l'organismo competente alla
selezione degli interventi coerenti con le finalita' del
comma 86, secondo criteri e procedure conformi alle
migliori pratiche internazionali, e sono stabiliti i
possibili interventi, i criteri, le modalita' e le
condizioni per il rilascio delle garanzie di cui al comma
86," sono soppresse;
b) dopo le parole: "in quote di capitale di rischio
e/o di debito di cui al comma 87," sono aggiunte le
seguenti: "e' stabilita".
7. Per l'anno 2020, le garanzie di cui al comma 1
possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del
Comitato interministeriale per la programmazione
economica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante "Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2003, n. 229, S.O.:
«Art. 6 (Trasformazione della SACE in societa' per
azioni). - 1. L'Istituto per i servizi assicurativi del
commercio estero (SACE) e' trasformato in societa' per
azioni con la denominazione di SACE S.p.A - Servizi
Assicurativi del Commercio Estero o piu' brevemente SACE
S.p.A con decorrenza dal 1° gennaio 2004. La SACE S.p.A
succede nei rapporti attivi e passivi, nonche' nei diritti
e obblighi della SACE in essere alla data della
trasformazione.
2.
3. I crediti di cui all'articolo 7, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni, esistenti alla data del 31
dicembre 2003, sono trasferiti alla SACE S.p.A. a titolo di
conferimento di capitale. I crediti medesimi sono iscritti
nel bilancio della SACE S.p.A. al valore indicato nella
relativa posta del Conto patrimoniale dello Stato.
Ulteriori trasferimenti e conferimenti di beni e
partecipazioni societarie dello Stato a favore della SACE
S.p.A. possono essere disposti con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze,
che determina anche il relativo valore di trasferimento o
conferimento. Ai trasferimenti e conferimenti di cui al
presente comma non si applicano gli articoli da 2342 a 2345
del codice civile.
4. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al
comma 3, detratta la quota spettante agli assicurati
indennizzati, sono trasferite in un apposito conto corrente
acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato
alla SACE S.p.A., unitamente ai proventi delle attivita'
che beneficiano della garanzia dello Stato.
5. Il capitale della SACE S.p.A alla data indicata
nel comma 1 e' pari alla somma del netto patrimoniale
risultante dal bilancio di chiusura di SACE al 31 dicembre
2003 e del valore dei crediti di cui all'articolo 7, comma
2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e
successive modificazioni e integrazioni, stabilito ai sensi
del comma 3.
6. Dalla data indicata nel comma 1 e' soppresso il
Fondo di dotazione di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni. Ai
fini della contabilita' dello Stato, le disponibilita'
giacenti nel relativo conto corrente acceso presso la
Tesoreria centrale dello Stato non rientranti nell'ambito
di applicazione di altre disposizioni normative sono
riferite al capitale della SACE S.p.A e il conto corrente
medesimo e' intestato alla SACE S.p.A
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in
deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile, con
proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta
dell'organo amministrativo della SACE S.p.A da formularsi
entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio
relativo all'anno 2004, puo' rettificare i valori
dell'attivo e del passivo patrimoniale della SACE S.p.A A
tale scopo, l'organo amministrativo si avvale di soggetti
di adeguata esperienza e qualificazione professionale nel
campo della revisione contabile.
8. L'approvazione dello statuto e la nomina dei
componenti degli organi sociali della SACE S.p.A, previsti
dallo statuto stesso sono effettuate dalla prima assemblea,
che il presidente della SACE S.p.A convoca entro il 28
febbraio 2004. Sino all'insediamento degli organi sociali,
la SACE S.p.A e' amministrata dagli organi di SACE in
carica alla data del 31 dicembre 2003.
9. La SACE S.p.A svolge le funzioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e successive modificazioni e integrazioni, e dalla
disciplina dell'Unione Europea in materia di assicurazione
e garanzia dei rischi non di mercato. SACE S.p.A favorisce
l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano,
privilegiando gli impegni nei settori strategici per
l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e
ricadute per il sistema economico del Paese, nonche' gli
impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per
l'Italia. Ai fini dell'internazionalizzazione sono da
considerare strategici anche la filiera agricola nazionale,
i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il
settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo
di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del made
in Italy, le camere di commercio italiane all'estero, le
fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a
sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made
in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte,
della cinematografia, della musica, della moda, del design
e dell'agroalimentare. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A
nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui al
presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti
indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello
Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e
superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze puo', con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare da emanare di concerto con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea e dei
limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per
natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o
paesi di destinazione non beneficiano della garanzia
statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma
per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle
operazioni ivi contemplate.
9-bis. SACE S.p.A assume gli impegni derivanti
dall'attivita' assicurativa e di garanzia dei rischi
definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione
Europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per
cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il
novanta per cento dei medesimi impegni e' assunto dallo
Stato in conformita' al presente articolo, senza vincolo di
solidarieta'. La legge di bilancio definisce i limiti
cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE S.p.A
e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto
dello Stato, sulla base del piano di attivita' deliberato
dal Comitato di cui al comma 9-sexies e approvato dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica.
9-ter. SACE S.p.A rilascia le garanzie e le coperture
assicurative da cui derivano gli impegni di cui al comma
9-bis in nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio
delle garanzie e delle coperture assicurative che sono in
grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso
singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi
di destinazione, rispetto al portafoglio complessivamente
assicurato da SACE S.p.A e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, e' preventivamente autorizzato con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Comitato per il sostegno pubblico all'esportazione
istituito ai sensi del comma 9-sexies. Il decreto del
Ministro e' sottoposto al controllo preventivo di
legittimita' e alla registrazione della Corte dei conti. Le
garanzie e le coperture assicurative prevedono che la
richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza
sono rivolte unicamente a SACE S.p.A.
9-quater. A decorrere dall'anno 2020 nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo
Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo e'
alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A per conto del
Ministero dell'economia e delle finanze, al netto delle
commissioni trattenute da SACE S.p.A, come determinate
dalla convenzione di cui al comma 9-quinquies. I premi di
cui al periodo precedente sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in
spesa al predetto fondo. La gestione del fondo e' affidata
a SACE S.p.A che opera secondo adeguati standard
prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero
dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi a SACE
S.p.A sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo
e' autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di
tesoreria centrale.
9-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle
finanze e SACE S.p.A disciplinano con convenzione, di
durata decennale, approvata con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, e sottoposta alla
registrazione della Corte dei conti:
a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A
dell'attivita' istruttoria delle operazioni da cui derivano
gli impegni da assumere ai sensi del comma 9-bis;
b) le procedure per il rilascio delle garanzie e
delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A quando
non e' prevista l'autorizzazione preventiva del Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter;
c) la gestione, anche per conto del Ministero
dell'economia e delle finanze, degli impegni in essere, ivi
inclusi l'esercizio, a tutela dei diritti di SACE S.p.A e
del Ministero dell'economia e delle finanze, delle facolta'
previste nella polizza di assicurazione, nonche' la
gestione delle fasi successive al pagamento
dell'indennizzo, incluse le modalita' di esercizio dei
diritti nei confronti del debitore e l'attivita' di
recupero dei crediti;
d) le modalita' con le quali e' richiesto al
Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento
dell'indennizzo per la quota di pertinenza e le modalita'
di escussione della garanzia dello Stato relativa agli
impegni assunti da SACE S.p.A, nonche' la remunerazione
della garanzia stessa;
e) le modalita' di informazione preventiva al
Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale in
ordine alle deliberazioni dell'organo competente di SACE
S.p.A relative agli impegni da assumere o assunti, alle
altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione
di impegni, incluso il sistema aziendale di deleghe
decisionali, alla gestione degli impegni in essere e delle
richieste di indennizzo;
f) la trasmissione periodica e a richiesta di
informazioni da parte di SACE S.p.A al Comitato di cui al
comma 9-sexies e al Comitato interministeriale per la
programmazione economica, riguardo all'andamento delle
operazioni a cui si riferiscono gli impegni assunti dallo
Stato ai sensi del comma 9-bis;
g) ogni altra modalita' operativa rilevante ai fini
dell'assunzione e gestione degli impegni di cui al comma
9-bis;
h) le modalita' di gestione da parte di SACE S.p.A
del fondo di cui al comma 9-quater e degli attivi in cui
sono investite le riserve tecniche, sulla base delle
indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;
i) le modalita' di trasferimento al Ministero
dell'economia e delle finanze dei premi riscossi da SACE
S.p.A per conto di questo ai sensi del comma 9-quater, al
netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A, e la
determinazione delle suddette commissioni;
l) l'eventuale definizione di un livello di
patrimonializzazione minimo.
9-sexies. E' istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze il Comitato per il sostegno
finanziario pubblico all'esportazione. Il Comitato e'
copresieduto dal Direttore Generale del Tesoro o da un suo
delegato, e dal Direttore generale competente del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed
e' composto da sei membri, oltre i copresidenti. I
componenti del Comitato, ed i rispettivi supplenti che, in
caso di impedimento, li sostituiscono, sono nominati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla
base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal
Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dal Ministero dell'interno, dal Ministero dello sviluppo
economico, dal Ministero della difesa e dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Ciascun
componente partecipa alla riunione con diritto di voto.
Il presidente del Comitato puo' invitare a partecipare
alle riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di
altri enti o istituzioni, pubblici e privati, secondo le
materie all'ordine del giorno. Per lo svolgimento delle
proprie attivita', il Comitato puo' avvalersi dell'ausilio
delle amministrazioni componenti il Comitato e puo'
richiedere pareri all'IVASS su specifiche questioni ed
operazioni. Il funzionamento del Comitato e' disciplinato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le amministrazioni componenti il Comitato. Il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro, Direzione VI - assicura lo svolgimento delle
funzioni di segreteria del Comitato. Ai componenti del
Comitato non spettano compensi, indennita' o emolumenti
comunque denominati, ne' rimborsi di spese.
Dall'istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e al suo
funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente.
9-septies. Il Comitato di cui al comma 9-sexies, su
proposta di SACE S.p.A, delibera il piano annuale di
attivita' di cui al comma 9-bis, che definisce l'ammontare
progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree
geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle
operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del
Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma
9-ter, nonche' il sistema dei limiti di rischio (Risk
Appetite Framework - "RAF"), che definisce, in linea con le
migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la
propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con
particolare riguardo alle operazioni che possono
determinare elevati rischi di concentrazione verso singole
controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di
destinazione, le politiche di governo dei rischi nonche' i
processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.
Il piano annuale di attivita' e il sistema dei limiti di
rischio sono approvati, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE).
9-octies. Il Comitato per il sostegno finanziario
pubblico all'esportazione, in aggiunta alle funzioni di cui
al comma 9-septies, esprime il parere di competenza per
l'autorizzazione da rilasciarsi con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, nei casi di cui al comma
9-ter, su istanza di SACE S.p.A, verificati la conformita'
dell'operazione deliberata da SACE S.p.A e del relativo
impegno assicurativo al piano di attivita', al RAF e alla
convenzione di cui al comma 9-quinquies, nonche' il
rispetto dei limiti indicati al comma 9-bis. Il Comitato
esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento
del sistema di sostegno pubblico all'esportazione e
all'internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e
formulando proposte.
10. Le garanzie gia' concesse, alla data indicata nel
comma 1, in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955,5
luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, 24 maggio
1977, n. 227, e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, restano regolate dalle medesime leggi e dal medesimo
decreto legislativo.
11. Alle attivita' che beneficiano della garanzia
dello Stato si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 3, all'articolo 8, comma 1, e
all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, e successive modificazioni e integrazioni.
12. La SACE S.p.A puo' svolgere l'attivita'
assicurativa e di garanzia dei rischi di mercato come
definiti dalla disciplina dell'Unione Europea. L'attivita'
di cui al presente comma e' svolta con contabilita'
separata rispetto alle attivita' che beneficiano della
garanzia dello Stato o costituendo allo scopo una societa'
per azioni. In quest'ultimo caso la partecipazione detenuta
dalla SACE S.p.A non puo' essere inferiore al 30% e non
puo' essere sottoscritta mediante conferimento dei crediti
di cui al comma 3. L'attivita' di cui al presente comma non
beneficia della garanzia dello Stato.
13. Le attivita' della SACE S.p.A che non beneficiano
della garanzia dello Stato sono soggette alla normativa in
materia di assicurazioni private, incluse le disposizioni
di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576.
14. La SACE S.p.A puo' acquisire partecipazioni in
societa' estere in casi direttamente e strettamente
collegati all'esercizio dell'attivita' assicurativa e di
garanzia ovvero per consentire un piu' efficace recupero
degli indennizzi erogati. La SACE S.p.A concorda con la
Societa' italiana per le imprese all'estero (SIMEST S.p.A),
di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, l'esercizio
coordinato dell'attivita' di cui al presente comma.
14-bis. Ai fini del sostegno e rilancio dell'economia
e al fine di supportare la crescita dimensionale e la
patrimonializzazione delle imprese o l'incremento della
loro competitivita', migliorandone la capitalizzazione, lo
sviluppo tecnologico, la sostenibilita' ambientale, le
infrastrutture o le filiere strategiche o favorendo
l'occupazione SACE S.p.A e' abilitata a rilasciare, a
condizioni di mercato e in conformita' alla normativa
dell'Unione Europea per una percentuale massima di
copertura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge,
del 70 per cento, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi
incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di
banche, di istituzioni finanziarie nazionali e
internazionali e degli altri soggetti abilitati all'
esercizio del credito in Italia nonche' di imprese di
assicurazione, nazionali e internazionali, autorizzate
all'esercizio del ramo credito e cauzioni, per
finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi inclusi portafogli
di finanziamenti, concessi alle imprese con sede legale in
Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una
stabile organizzazione in Italia, entro l'importo
complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Per le
medesime finalita' ed entro tale importo massimo
complessivo, la SACE S.p.A e' altresi' abilitata a
rilasciare, a condizioni di mercato e in conformita' alla
normativa dell'Unione europea, garanzie sotto qualsiasi
forma in favore di sottoscrittori di prestiti
obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e
altri strumenti finanziari emessi da imprese con sede in
Italia. L'attivita' di cui al presente comma e' svolta con
contabilita' separata rispetto alle attivita' di cui al
comma 9. Sulle obbligazioni della SACE S.p.A derivanti
dalle garanzie disciplinate dal presente comma, e'
accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima
richiesta a favore di SACE S.p.A Non e' ammesso il ricorso
diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello
Stato. I criteri e le modalita' di rilascio della garanzia
nonche' di definizione della composizione del portafoglio
di garanzie gestito dalla SACE S.p.A ai sensi del presente
comma, inclusi i profili relativi alla distribuzione dei
relativi limiti di rischio, in funzione dell'andamento del
portafoglio garantito e dei volumi di attivita' attesi e in
considerazione dell'andamento complessivo delle ulteriori
esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di
garanzia gestiti dalla medesima SACE S.p.A, sono definiti
nell'allegato tecnico al presente decreto. L'efficacia del
presente comma e' subordinata alla positiva decisione della
Commissione europea sulla conformita' a condizioni di
mercato del regime di garanzia. Con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non
regolamentare, possono essere disciplinati, in conformita'
alla decisione della Commissione europea, ulteriori
modalita' attuative e operative, ed eventuali elementi e
requisiti integrativi, per il rilascio delle garanzie di
cui al presente comma.
15. Per le attivita' che beneficiano della garanzia
dello Stato, la SACE S.p.A puo' avvalersi dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'
Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni.
16. Il controllo della Corte dei conti si svolge con
le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo
1958, n. 259.
17. Sulla base di una apposita relazione predisposta
dalla SACE S.p.A, il Ministro dell'economia e delle finanze
riferisce annualmente al Parlamento sull'attivita' svolta
dalla medesima.
[18. Gli utili di esercizio della SACE S.p.A, di cui
e' stata deliberata la distribuzione al Ministero
dell'economia e delle finanze sono versati in entrata al
bilancio dello Stato. ]
19. La trasformazione prevista dal comma 1 e il
trasferimento di cui al comma 3 non pregiudicano i diritti
e gli obblighi nascenti in capo allo Stato, alla SACE e ai
terzi in relazione alle operazioni di cui all'articolo 7,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e alle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di
obbligazioni, contrattualmente definite o approvate dal
consiglio di amministrazione della SACE, con particolare
riferimento ad ogni effetto giuridico, finanziario e
contabile discendente dalle operazioni medesime per i
soggetti menzionati nel presente comma. I crediti
trasferiti ai sensi del comma 3, nei limiti in cui abbiano
formato oggetto delle operazioni di cartolarizzazione e di
emissione di obbligazioni di cui sopra, nonche' gli altri
rapporti giuridici instaurati in relazione alle stesse,
costituiscono a tutti gli effetti patrimonio separato della
SACE S.p.A e sono destinati in via prioritaria al servizio
delle operazioni sopra indicate. Su tale patrimonio
separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori
della SACE o della SACE S.p.A, sino al rimborso dei titoli
emessi in relazione alle operazioni di cartolarizzazione e
di emissione di obbligazioni di cui sopra. La separazione
patrimoniale si applica anche in caso di liquidazione o
insolvenza della SACE S.p.A.
20. La pubblicazione del presente articolo nella
Gazzetta Ufficiale tiene luogo di tutti gli adempimenti in
materia di costituzione delle societa' previsti dalla
normativa vigente. La pubblicazione tiene altresi' luogo
della pubblicita' prevista dall'articolo 2362 del codice
civile, nel testo introdotto dal decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 6. Sono esenti da imposte dirette e
indirette, da tasse e da obblighi di registrazione le
operazioni di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A e
di successione di quest'ultima alla prima, incluse le
operazioni di determinazione, sia in via provvisoria che in
via definitiva, del capitale della SACE S.p.A Non
concorrono alla formazione del reddito imponibile i
maggiori valori iscritti nel bilancio della medesima SACE
S.p.A in seguito alle predette operazioni; detti maggiori
valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi
e della imposta regionale sulle attivita' produttive. Il
rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della SACE
al momento della trasformazione prosegue con la SACE S.p.A.
21. Dalla data di cui al comma 1 i riferimenti alla
SACE contenuti in leggi, regolamenti e provvedimenti
vigenti sono da intendersi riferiti alla SACE S.p.A, per
quanto pertinenti. Nell'articolo 1, comma 2, della legge 25
luglio 2000, n. 209, le parole: "vantati dallo Stato
italiano" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo 2 della presente legge".
22. Alla SACE S.p.A si applica il decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173, limitatamente alle disposizioni in
materia di conti annuali e consolidati delle imprese di
assicurazione.
23. L'articolo 7, comma 2 bis del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, e' sostituito dal seguente, con decorrenza
dal 1° gennaio 2004: "2-bis. Le somme recuperate, riferite
ai crediti indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi
bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito,
stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, affluite sino alla
data di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A
nell'apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria
centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia
e delle finanze, Dipartimento del tesoro, restano di
titolarita' del Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento del tesoro. Questi e' autorizzato ad avvalersi
delle disponibilita' di tale conto corrente per finanziare
la sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.A e
per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla
SACE S.p.A, ai sensi delle disposizioni vigenti, nonche'
per ogni altro scopo e finalita' connesso con l'esercizio
dell'attivita' della SACE S.p.A nonche' con l'attivita'
nazionale sull'estero, anche in collaborazione o
coordinamento con le istituzioni finanziarie
internazionali, nel rispetto delle esigenze di finanza
pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi
del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria
e iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro".
24. Dalla data di cui al comma 1 gli articoli 1, 4,
5, 6, commi 1, 1-bis, 2 e 3, 7, commi 2, 3 e 4,8, commi 2,
3 e 4, 9, 10, 11, commi 2, 3 e 4, e 12 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono abrogati, ma continuano
ad essere applicati sino alla data di approvazione dello
statuto della SACE S.p.A La titolarita' e le disponibilita'
del conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale
dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono trasferite alla
SACE S.p.A, con funzioni di riserva, a fronte degli impegni
assunti che beneficiano della garanzia dello Stato.
24-bis. La SACE Spa puo' destinare propri beni e
rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei
portatori dei titoli da essa emessi. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 5,
commi 18 e 24. Alle operazioni di raccolta effettuate dalla
SACE Spa ai sensi del presente comma non si applicano gli
articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna
emissione di titoli puo' essere nominato un rappresentante
comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli
interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i
poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni delle operazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 85, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O:
«Omissis.
85. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 470 milioni di euro per
l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di
1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023,
di cui una quota non inferiore a 150 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e' destinata ad
interventi coerenti con le finalita' previste dall'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,
di cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti
anni destinati alle iniziative da avviare nelle zone
economiche ambientali. Alla costituzione del fondo
concorrono i proventi delle aste delle quote di emissione
di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13
marzo 2013, n. 30, versati all'entrata del bilancio dello
Stato negli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla quota di
pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, per un importo pari a 150 milioni di
euro per ciascuno dei predetti anni, che resta acquisito
all'erario.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 694, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303, S.O.,
come modificato dalla presente legge:
«Omissis
694. Per gli interventi di progettazione ed esecuzione
della campagna di sondaggi geognostici, volta ad
individuare con precisione l'estensione e la profondita'
delle sostanze inquinanti presenti nelle aree ferroviarie e
interessate dalla realizzazione della circonvallazione
ferroviaria di Trento, inquinate da piombo, piombo
tetraetile, idrocarburi policiclici aromatici e altri
inquinanti, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro
per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le risorse di cui al
presente comma possono essere utilizzate, oltre che per gli
interventi di cui al primo periodo, anche per un intervento
di progettazione di natura specialistica e per le relative
attivita' connesse, concernente le predette aree,
finalizzato a individuare le modalita' necessarie, sotto il
profilo giuridico, tecnico e operativo, per l'utilizzo
pubblico delle medesime aree, previsto nei documenti di
programmazione della provincia autonoma di Trento,
unitamente alle necessarie forme di finanziamento. Agli
eventuali oneri eccedenti l'autorizzazione di spesa di cui
al primo periodo provvede la provincia autonoma di Trento
con le risorse stanziate nel proprio bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera
m), dell'Allegato V3 al decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36, concernente «codice dei contratti pubblici in
attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.
78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo
2023, n. 77, S.O:
«Allegato V.3 Modalita' di formazione della Cabina di
regia
(Articolo 221, comma 1)
"Art. 1. Composizione.
1. La Cabina di regia di cui all'articolo 221 del
codice e' composta da:
a) un rappresentante del Presidente del Consiglio dei
ministri, con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
c) un rappresentante del Commissario straordinario
del Governo per la ricostruzione nei territori interessati
dagli eventi sismici verificatasi a far data dal 24 agosto
2016;
d) un rappresentante della Struttura di missione per
il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo
dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;
e) un rappresentante del Ministro delle imprese e del
made in Italy;
f) un rappresentante del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica;
g) un rappresentante del Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione;
h) un rappresentante del Ministro del turismo;
i) un rappresentante del Ministro della cultura;
l) un rappresentante dell'Autorita' nazionale
anticorruzione;
m) tre rappresentanti della Conferenza unificata;
n) un rappresentante del Ministro dell'istruzione e
del merito.
2. In caso di assenza o impedimento, ciascun componente
indica un suo delegato.».
 
Art. 18
Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle politiche di
coesione e per l'integrazione con il PNRR

1. All'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, secondo periodo, le parole: « euro 30.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 50.000 »;
b) al comma 14, le parole: « cessano con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 10 » sono sostituite dalle seguenti: « sono mantenuti fino alla data di cessazione delle attivita' dell'Agenzia per la coesione territoriale, indicata nel decreto di cui al comma 2, ovvero fino alla loro naturale scadenza, se antecedente ».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), si provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 50 del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 recante
Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
febbraio 2023, n. 47, come modificato dalla presente legge:
«Art. 50 (Disposizioni per il potenziamento delle
politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR). -
1. Al fine di assicurare un piu' efficace perseguimento
delle finalita' di cui all'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione, di rafforzare l'attivita' di
programmazione, di coordinamento e di supporto
all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al
sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle
pertinenti risorse nazionali ed europee, nonche' di
favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il
PNRR, a decorrere dalla data stabilita con il decreto di
cui al comma 2, l'Agenzia per la coesione territoriale di
cui all'articolo 10 del decreto - legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, e' soppressa e l'esercizio delle relative
funzioni e' attribuito al Dipartimento per le politiche di
coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che
succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e
passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse umane,
strumentali e finanziarie con conseguente incremento della
dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Le risorse umane includono il personale di ruolo
dirigenziale e non dirigenziale, nonche' il personale con
contratto di lavoro a tempo determinato, entro i limiti del
contratto in essere, che risulta in servizio presso
l'Agenzia per la coesione territoriale alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede
alla puntuale individuazione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali ai sensi del comma 1 e alla
definizione della disciplina per il trasferimento delle
medesime risorse, individuando altresi' la data a decorrere
dalla quale transitano i rapporti giuridici attivi e
passivi relativi alle funzioni gia' di titolarita'
dell'Agenzia per la coesione territoriale, nonche' le
unita' di personale. Con il medesimo decreto si provvede
alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 3,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, del
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri.
3.
4. Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi
del comma 2 si applica il trattamento economico, compreso
quello accessorio, previsto presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e viene corrisposto un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti pari all'eventuale
differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento
economico dell'amministrazione di provenienza, ove
superiore, e quelle riconosciute presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri. Nelle more dell'entrata in vigore
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 2, al personale dirigenziale trasferito ai
sensi del comma 2 continuano ad applicarsi i contratti
individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Successivamente all'adozione del decreto di cui al
comma 2 e per gli anni 2023, 2024 e 2025, il conferimento
degli incarichi dirigenziali puo' avvenire in deroga alle
percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, con proprio decreto adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, ad
effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini
di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese
l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e
programmi.
6. In relazione ai contratti di lavoro autonomo e ai
contratti di collaborazione in corso dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei
ministri subentra nella titolarita' dei rispettivi rapporti
fino alla loro naturale scadenza, se confermati entro
trenta giorni dalla data indicata nel decreto di cui al
comma 2.
7. Gli organi dell'Agenzia per la coesione
territoriale, ad esclusione del Collegio dei revisori,
decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Fino alla data
di cessazione delle attivita' dell'Agenzia per la coesione
territoriale indicata nel decreto di cui al comma 2, le
funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni al Direttore
della medesima Agenzia sono svolte da un dirigente di
livello generale dell'Agenzia individuato con decreto del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR e le funzioni attribuite al Comitato
Direttivo dell'Agenzia sono svolte dal Capo del
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Gli organi di amministrazione
in carica deliberano, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di
chiusura dell'Agenzia, corredato della relazione redatta
dal Collegio dei revisori dei conti, che e' trasmesso al
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR e al Ministro dell'economia e delle
finanze, per l'approvazione e la destinazione
dell'eventuale avanzo di gestione. I compensi, le
indennita' o gli altri emolumenti comunque denominati
spettanti ai componenti del Collegio dei revisori dei conti
sono corrisposti fino agli adempimenti previsti dal
presente comma.
8. Gli incarichi conferiti, a qualsiasi titolo, ai
componenti del Nucleo di verifica e controllo di cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, sono mantenuti fino
alla data di cessazione delle attivita' dell'Agenzia per la
coesione territoriale indicata nel decreto di cui al comma
2, ovvero fino alla loro naturale scadenza, se anteriore.
Limitatamente ai componenti del Nucleo di verifica e
controllo addetti, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, allo svolgimento
delle attivita' di controllo di programmi e progetti di
investimento pubblici e di Autorita' di audit, gli
incarichi sono mantenuti fino alla data di conclusione
delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in
attuazione delle previsioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 10
ovvero fino alla loro naturale conclusione, se anteriore.
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 8,
quantificati in euro 24.302.914 per l'anno 2023 e in euro
28.702.914 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede
con le risorse gia' destinate a copertura delle spese di
personale e di funzionamento dell'Agenzia nei capitoli del
bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, che sono trasferite nei pertinenti capitoli di
spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri con il
decreto di cui al comma 5.
10. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, si provvede, a supporto dell'attivita'
del Dipartimento per le politiche di coesione della
Presidenza del Consiglio dei ministri e tenuto conto delle
previsioni di cui ai commi da 1 a 8, alla riorganizzazione,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, del Nucleo di valutazione e analisi per la
programmazione (NUVAP) di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014, che viene
ridenominato «Nucleo per le politiche di coesione (NUPC)» e
al quale sono trasferite le funzioni e le attivita'
attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di verifica
e controllo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 300 del 29 dicembre 2014.
11. Il Nucleo per le politiche di coesione e'
costituito da un numero massimo di quaranta componenti. I
componenti del Nucleo sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorita'
politica delegata per le politiche di coesione, ove
nominata, e sono scelti, nel rispetto della parita' di
genere e secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma
2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, fra i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il personale
degli enti pubblici economici ed esperti estranei alla
pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi
dell'Unione europea, in possesso di specifica e comprovata
specializzazione professionale nel settore della
valutazione delle politiche e nella valutazione e gestione
dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico
ovvero nel campo delle verifiche sull'attuazione dei
programmi e dei progetti d'investimento delle pubbliche
amministrazioni, degli enti e dei soggetti operanti con
finanziamento pubblico. L'incarico e' esclusivo per un
periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. I
componenti del Nucleo, qualora dipendenti di una pubblica
amministrazione, sono collocati, per l'intera durata
dell'incarico, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando o
fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti. Nell'ambito della dotazione
complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi
a titolo non esclusivo, in numero non superiore a dieci e
per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta, a
esperti estranei alla pubblica amministrazione in possesso
dei requisiti di cui al secondo periodo. Agli incarichi dei
componenti del Nucleo non si applicano le previsioni di cui
all'articolo 31, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
12. Fermo quanto previsto dall'articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai
componenti del Nucleo per le politiche di coesione compete
un trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo
compreso tra un minimo di euro 50.000 e un massimo di euro
140.000, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione.
Per i componenti di cui al comma 11, quinto periodo, il
compenso annuo lordo e' fino ad euro 50.000, esclusi gli
oneri a carico dell'amministrazione. Con il decreto di
nomina per ciascun componente e', altresi', determinato il
trattamento economico in base alla fascia professionale di
appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle
responsabilita'. Tutti i componenti devono dichiarare di
non incorrere in alcune delle cause di incompatibilita'
previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. I
componenti in posizione di fuori ruolo o comando previsti
dai rispettivi ordinamenti mantengono il trattamento
economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza
e agli stessi viene attribuito un differenziale fra il
trattamento economico di cui al primo periodo e quello
corrisposto dalle amministrazioni di provenienza.
13. Con il decreto di cui al comma 10, si provvede a
disciplinare, in particolare:
a) la composizione e le modalita' di individuazione
dei componenti del NUPC;
b) le fasce retributive, in un massimo di quattro,
per la determinazione dei compensi da attribuire ai
componenti del NUPC;
c) le modalita' organizzative e di funzionamento
del NUPC;
d) le attivita' del NUPC di supporto alle strutture
del Dipartimento per le politiche di coesione, con
particolare riguardo ai seguenti ambiti: valutazione delle
politiche, dei programmi e dei progetti di sviluppo
socio-economico e territoriale; approfondimenti,
elaborazioni e istruttorie a supporto dei processi di
programmazione e riprogrammazione afferenti alla politica
di coesione, europea e nazionale, ricadenti nella
responsabilita' del Dipartimento per le politiche di
coesione, anche ai fini dell'integrazione tra politica di
coesione e PNRR; supporto tecnico per il monitoraggio, la
verifica e l'accelerazione dell'attuazione dei programmi
cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea
e dei Piani sviluppo e coesione e altri strumenti
d'intervento afferenti alla programmazione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, anche attraverso l'elaborazione e
diffusione di metodologie, strumenti, indicatori e basi
informative; svolgimento di tutte le altre attivita'
attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di
valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e al
Nucleo di verifica e controllo (NUVEC), ad eccezione delle
funzioni di Autorita' di audit dei programmi 2021-2027
cofinanziati nell'ambito della politica di coesione
europea, che sono svolte dal Ministero dell'economia e
delle finanze, Ispettorato Generale per i Rapporti
finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), ai sensi
dell'articolo 51 del presente decreto ovvero dalle
Autorita' di audit individuate dalle amministrazioni
centrali titolari di ciascun programma, a condizione che
l'Autorita' di audit sia in una posizione di indipendenza
funzionale e organizzativa rispetto all'Autorita' di
gestione.
14. Gli incarichi conferiti a qualsiasi titolo ai
componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la
programmazione (NUVAP) di cui all'articolo 2 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 300 del 29 dicembre 2014, diversi da quelli
individuati dal comma 5 del medesimo articolo 2, sono
mantenuti fino alla data di cessazione delle attivita'
dell'Agenzia per la coesione territoriale indicata nel
decreto di cui al comma 2, ovvero fino alla loro naturale
scadenza, se anteriore.
15. Le denominazioni "Nucleo per le politiche di
coesione" e "NUPC" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque
presenti, le denominazioni "Nucleo di valutazione e analisi
per la programmazione" e "NUVAP" e le denominazioni "Nucleo
di verifica e controllo" e "NUVEC".
16. I compensi per i componenti del NUPC sono
corrisposti a valere sulle disponibilita' finanziarie
allocate nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza
del Consiglio dei ministri, che sono integrate con le
risorse finanziarie, gia' destinate al funzionamento del
NUVEC e trasferite in applicazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2,
fino a copertura del fabbisogno finanziario e, in ogni
caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
17. Al fine di valorizzare la professionalita'
acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1,
comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le
amministrazioni centrali assegnatarie del suddetto
personale possono procedere, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei
posti disponibili della vigente dotazione organica, alla
stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale,
che abbia prestato servizio continuativo per almeno
ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo
colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva
dell'attivita' lavorativa svolta. Le assunzioni di
personale di cui al presente articolo sono effettuate a
valere sulle facolta' assunzionali di ciascuna
amministrazione disponibili a legislazione vigente.
17-bis. Per le stesse finalita' di cui al comma 17,
le regioni, le province, le citta' metropolitane e gli enti
locali, ivi comprese le unioni di comuni, assegnatari del
personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai
sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai
sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n.
178 del 2020, possono procedere, dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
alla stabilizzazione, nei limiti dei posti disponibili
della vigente dotazione organica, del medesimo personale
che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi
nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e
all'esito della valutazione positiva dell'attivita'
lavorativa svolta. Per le assunzioni di cui al presente
comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere
maturati anche computando i periodi di servizio svolti a
tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella
che procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di
cui al presente comma sono effettuate a valere sulle
facolta' assunzionali di ciascuna amministrazione
disponibili a legislazione vigente all'atto della
stabilizzazione.
18. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Dipartimento per le
politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei
ministri stipula un apposito accordo di collaborazione, ai
sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
recante la definizione delle modalita' di utilizzazione del
sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma
1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' di
implementazione, estensione e sviluppo dello stesso per
rafforzare e razionalizzare le attivita' di gestione, di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
politiche di coesione. Per le finalita' di cui al primo
periodo, al Dipartimento per le politiche di coesione e'
assicurato l'accesso a tutte le informazioni e le
funzionalita' del sistema informatico di cui all'articolo
1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti
delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
 
Art. 19
Rafforzamento della capacita' amministrativa degli enti territoriali
e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri

1. A decorrere dall'anno 2024, al fine di promuovere il rafforzamento della capacita' amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle citta' metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni appartenenti alle predette regioni, nonche' per rafforzare le funzioni di coordinamento nazionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, le predette amministrazioni, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, personale non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni locali - ovvero della categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite massimo complessivo di duemiladuecento unita', di cui settantuno unita' riservate al predetto Dipartimento.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, nel proprio sito internet istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse da parte delle regioni, delle citta' metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilita', le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unita' di personale richieste e i relativi profili professionali in coerenza con l'attuazione delle politiche di coesione, contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale reclutato esclusivamente allo svolgimento di attivita' direttamente afferenti alle politiche di coesione.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale effettuata tramite la manifestazione di interesse di cui al comma 2, sono definiti i criteri di ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e delle unita' di personale di cui al comma 1, entro i seguenti limiti di spesa:
a) euro 2.631.154 per l'anno 2024 e euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unita' di personale da destinare al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) euro 5.639.375 per l'anno 2024 e euro 11.278.750 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unita' di personale da destinare alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
c) euro 1.505.000 per l'anno 2024 e euro 3.010.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unita' di personale da destinare alle citta' metropolitane appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
d) euro 2.902.500 per l'anno 2024 e euro 5.805.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unita' di personale da destinare alle province appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
e) euro 35.991.000 per l'anno 2024 e euro 71.982.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unita' di personale da destinare agli enti locali appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
4. Al fine di favorire l'acquisizione, il rafforzamento e la verifica delle competenze specifiche in materia di politiche di coesione, in coerenza con le finalita' e la titolarita' del citato Programma Nazionale FESR FSE+ Capacita' per la coesione 2021- 2027, il reclutamento del personale di cui al comma 1 e' effettuato, attraverso una o piu' procedure per esami, dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la quale adotta gli atti di propria competenza d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. In deroga all'articolo 35, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i componenti delle commissioni esaminatrici sono nominati dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma la spesa e' quantificata nel limite massimo di 3.000.000 di euro per l'anno 2024.
5. L'assegnazione alle amministrazioni di destinazione dei vincitori collocati utilmente nella graduatoria di merito conclusiva del concorso avviene in conformita' ai criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 3. Coloro che, pur avendo superato il concorso, sono collocati nella graduatoria di merito conclusiva oltre i posti autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di detta graduatoria in un elenco, istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono attingere non oltre il termine previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per il reclutamento di unita' di personale a tempo indeterminato, nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, da inquadrare nell'area dei funzionari di cui al comma 1 e destinate allo svolgimento di attivita' direttamente afferenti alle politiche di coesione.
6. Al termine della procedura selettiva i vincitori del concorso pubblico frequentano un corso di formazione sulle politiche di coesione di durata non superiore a tre mesi. Il corso di formazione, da frequentare in presenza, e' erogato dall'associazione Formez PA ovvero da istituzioni universitarie specificamente selezionate dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca. Il corso di formazione prevede, altresi', l'espletamento di apposita sessione formativa mediante l'apposita piattaforma di formazione messa a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per la partecipazione al corso di formazione e' riconosciuta una borsa di studio di mille euro mensili lordi. Il pagamento della borsa di studio di cui al secondo periodo e' effettuato, successivamente all'assunzione, da parte dalle Amministrazioni di assegnazione. Con apposite convenzioni stipulate tra il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e le istituzioni universitarie di cui al primo periodo ovvero con l'associazione Formez PA sono stabilite le modalita' organizzative del corso di formazione. Per l'erogazione delle borse di studio e per lo svolgimento dei corsi di formazione previsti dal presente comma la spesa e' quantificata nel limite massimo di 11.000.000 di euro per l'anno 2024.
7. Fino al 31 dicembre 2029, il personale reclutato secondo le modalita' di cui al comma 5 ed assegnato alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, non puo' accedere alle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ne' essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.
8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4, e 6, pari a euro 62.669.029 per l'anno 2024 e euro 97.338.057 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a euro 62.669.029 per l'anno 2024 e euro 97.338.057 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ « Capacita' per la coesione 2021-2027 » approvato con decisione di esecuzione C(2023) 374 del 12 gennaio 2023, ferme restando le modalita' di rendicontazione del Programma ai sensi degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;
b) quanto a euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a euro 11.278.750 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
d) quanto a euro 3.010.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle citta' metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
e) quanto a euro 5.805.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
f) quanto a euro 71.982.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
9. A decorrere dall'anno 2030, le risorse di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e) non utilizzate sono ridestinate, per il corrispondente esercizio finanziario, alle autorizzazioni di spesa di cui rispettivamente alle lettere c), d), e) e f) del comma 8.
9-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia della capacita' amministrativa delle amministrazioni centrali, di promuovere la rinascita occupazionale delle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, comprese nell'obiettivo europeo « Convergenza », e di migliorare la qualita' degli investimenti in capitale umano, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a bandire procedure selettive fino a duecentosessantasei unita' di personale, di cui settantaquattro da inquadrare nel profilo professionale degli assistenti, venticinque da inquadrare nel profilo professionale degli operatori e centosessantasette da inquadrare nel profilo professionale dei funzionari, per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale, con orario di diciotto ore settimanali, per la durata di diciotto mesi. Alle procedure selettive di cui al primo periodo sono prioritariamente ammessi i soggetti gia' inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro attivati presso il Ministero della cultura e il Ministero della giustizia. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le unita' di personale da assegnare nonche' l'area di inquadramento economico. Per i contratti di cui al presente comma si provvede nell'ambito della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le procedure di tipo concorsuale di cui al presente comma possono essere svolte mediante una sola prova orale, in parziale deroga alle disposizioni in materia, e sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'associazione Formez PA. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure sono utilizzabili, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O:
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - 1.
L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai
principi del comma 3, volte all'accertamento della
professionalita' richiesta, che garantiscano in misura
adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste
di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici
e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente
con esperti di provata competenza nelle materie di
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni,
docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
[e-bis) facolta', per ciascuna amministrazione, di
limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in
misura non superiore al venti per cento dei posti messi a
concorso, con arrotondamento all'unita' superiore, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59;]
e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di inquadramento
di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
di ricerca o del master universitario di secondo livello o
l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di
ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre
2010, n. 240. In tali casi, nelle procedure sono
individuate, tra le aree dei settori
scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'articolo
17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti
al titolo di dottore di ricerca o al master universitario
di secondo livello o al contratto di ricerca, quelle
pertinenti alla tipologia del profilo o livello di
inquadramento.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto
della programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del
limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40
per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che,
alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno
tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione
che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,
con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata
dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla
data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre
anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione
che emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio
2013, sono dettati modalita' e criteri applicativi del
comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui
alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma
3-bis costituiscono principi generali a cui devono
conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
3-quater.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure
di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti
dall'articolo 36.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,
comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento
delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).
Tale Commissione e' nominata con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione ed e' composta dal Capo del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore
generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
Commissione: a) approva i bandi di concorso per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice
i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure
concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d)
assegna i vincitori e gli idonei delle procedure
concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e)
adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle
procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie
delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
RIPAM si avvale di personale messo a disposizione
dall'Associazione Formez PA, che puo' essere utilizzato
anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei
concorsi di cui al presente comma.
5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di
concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella
legge 30 ottobre 2013, n. 125.
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo
sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a
livello nazionale e internazionale in materia di
reclutamento del personale, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del
personale sanitario, tecnico e professionale, anche
dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate
di concerto con il Ministero della salute.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere
nella sede di prima destinazione per un periodo non
inferiore a cinque anni, ad eccezione dei direttori dei
servizi generali e amministrativi delle istituzioni
scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a tre anni. La
presente disposizione costituisce norma non derogabile dai
contratti collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale presso le amministrazioni
pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni
dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di
vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio
della parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici
uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del
bando, con riferimento al luogo di residenza dei
concorrenti, quando tale requisito sia strumentale
all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o
almeno non attuabili con identico risultato. Nei concorsi
pubblici, a esclusione di quelli banditi per il
reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario,
educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei
servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai
comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonche'
del personale di cui all'articolo 3, sono considerati
idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo
l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20
per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia
all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova
o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi
dall'assunzione, l'amministrazione puo' procedere allo
scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori
entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione
del quarto periodo non si applica alle procedure
concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli
enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o
partecipati che prevedano un numero di posti messi a
concorso non superiore a venti unita' e per i comuni con
popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per
l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con
decreto del Ministro della pubblica amministrazione,
adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalita'
applicative delle disposizioni del presente comma.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di
giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa
in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O.:
«Art. 9 (Commissioni esaminatrici). - Omissis.
2. Per i concorsi di cui all'articolo 19 le
amministrazioni pubblicano, attraverso il Portale di cui
all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, specifici avvisi per la raccolta delle candidature
a componente di commissione. Possono ricorrere a tale
modalita' anche le amministrazioni diverse da quelle di cui
all'articolo 35, comma 4, secondo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). -
Omissis.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 5-ter,
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. E' richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si
tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili
dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno
di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di
organico superiore al 20 per cento nella qualifica
corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la
possibilita' di differire, per motivate esigenze
organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad
un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza
di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le
disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si
applicano al personale delle aziende e degli enti del
servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un
numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a
100, per i quali e' comunque richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della
scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in
materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i
requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza.
1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti
compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e'
stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero
di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale
e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma
1 e' da considerare all'esito della mobilita' e riferita
alla dotazione organica dell'ente.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede
alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di
cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di
mobilita', le amministrazioni provvedono a pubblicare il
relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico
del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale
interessato a partecipare alle predette procedure invia la
propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile,
previa registrazione nel Portale corredata del proprio
curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle
autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui
all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono
consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei
posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di
cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori,
previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli
relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonche' a
quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque
denominati, istituiti da disposizioni legislative o
regolamentari che prevedono la partecipazione di personale
di amministrazioni diverse, nonche' ai comandi presso le
sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di
comuni per i Comuni che ne fanno parte.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o,
previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, con il consenso degli
stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa
in un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 I contratti collettivi nazionali possono
integrare le procedure e i criteri generali per
l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli
gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi
1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1
e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,
quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma
97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9
milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3
ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere
rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri,
per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in
ragione della specifica professionalita' richiesta ai
propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311".
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare
in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.».
- Il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le
disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di
sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo
di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo
europeo per gli affari marittimi, la pesca e
l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali
fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo
Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario
per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 30 giugno 2021, n. L 231.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015)», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.
«omissis.
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 301, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilita' 2013)», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, S.O:
«omissis.
301. L'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e' sostituito dal seguente:
"Art. 16-bis (Fondo nazionale per il concorso
finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico
locale). - 1. A decorrere dall'anno 2013 e' istituito il
Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato,
agli oneri del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo e'
alimentato da una compartecipazione al gettito derivante
dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina.
L'aliquota di compartecipazione e' applicata alla
previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata,
ed e' stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da
assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a
decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo
stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti
anni, delle seguenti risorse:
a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni
di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a
decorrere dal 2015;
b) risorse derivanti dalla compartecipazione al
gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e
dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli
articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota
di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente
del Servizio sanitario nazionale;
c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto
nel fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui
all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 1 sono abrogati:
a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549;
b) i commi da 295 a 299 dell'articolo i della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi
della legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei
trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio
2013, sono definiti i criteri e le modalita' con cui
ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le
risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono
definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra
ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla
normativa nazionale vigente in materia di servizi di
trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari
regionali, salvaguardando le esigenze della mobilita' nei
territori anche con differenziazione dei servizi, e sono
finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a
razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la
gestione dei servizi medesimi mediante:
a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu'
efficiente ed economica per il soddisfacimento della
domanda di trasporto pubblico;
b) il progressivo incremento del rapporto tra
ricavi da traffico e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in
eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente
incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda
elevata;
d) la definizione di livelli occupazionali
appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di
monitoraggio e di verifica.
4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario,
al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali
destinati a investimenti o a servizi in materia di
trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono,
in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto
di cui al comma 3, all'adozione di un piano di
riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e
di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a
domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni
dalla predetta data, le modalita' di trasporto da ritenere
diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del
rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al
netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo
19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, con quelle piu' idonee a garantire il servizio nel
rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A
seguito della riprogrammazione, rimodulazione e
sostituzione di cui al presente comma, i contratti di
servizio gia' stipulati da aziende di trasporto, anche
ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario,
sono oggetto di revisione.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata,
entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le
risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento
delle verifiche effettuate sugli effetti. prodotti dal
piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4,
nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle
risorse e' effettuato sulla base dei criteri e delle
modalita' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano
di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle
regioni a statuto ordinario.
6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al
comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, e'
ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a
statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del
Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto
di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni
successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui
al comma 3, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti
di monitoraggio. La relativa erogazione a favore delle
regioni a statuto ordinario e' disposta con cadenza
mensile.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di
trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi
ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per
via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio
istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, i dati economici e
trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a
richiedere con adeguate garanzie di tutela dei dati
commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e
un sistema informativo per la verifica dell'andamento del
settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. I dati devono essere certificati con le
modalita' indicate con apposito decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei
contratti di servizio non possono essere erogati alle
aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non
trasmettono tali dati secondo le modalita' indicate.
8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere
destinate a finalita' diverse da quelle del finanziamento
del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme
restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione
vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio
sui costi e sulle modalita' complessive di erogazione del
servizio in ciascuna regione e' svolto dall'Osservatorio di
cui al comma 7 del presente articolo, in conformita' alle
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 3.
9. La regione non puo' avere completo accesso al
Fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio
economico della gestione e l'appropriatezza della gestione
stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata,
sono stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:
a) le modalita' di redazione del piano di
riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione
dell'eventuale nomina di commissari ad acta;
b) la decadenza dei direttori generali degli enti e
delle societa' regionali che gestiscono il trasporto
pubblico locale;
c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei
relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina
di commissari ad acta".
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 783, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O:
«omissis.
783. A decorrere dall'anno 2022, i contributi e i fondi
di parte corrente attribuiti alle province e alle citta'
metropolitane delle regioni a statuto ordinario
confluiscono in due specifici fondi da ripartire tenendo
progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni
standard e le capacita' fiscali approvati dalla Commissione
tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1,
comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 380, della
citata legge 24 dicembre 2012, n. 228:
«omissis.
380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del
gettito dell'imposta municipale propria, di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214:
a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma
11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del
2011;
b) e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale
che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale
propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo
13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare
entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013. In caso di mancato
accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e' comunque emanato entro i 15 giorni successivi.
L'ammontare iniziale del predetto Fondo e' pari, per l'anno
2013, a 4.717,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei
predetti esercizi e' versata all'entrata del bilancio
statale una quota di pari importo dell'imposta municipale
propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione
del decreto di cui al primo periodo, e' rideterminato
l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato.
La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e
lo stanziamento iniziale e' versata al bilancio statale,
per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono
determinate con il medesimo D.P.C.M.;
c) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di
cui alla lettera b) e' incrementata della somma di 1.833,5
milioni di euro per l'anno 2013; i predetti importi
considerano quanto previsto dal comma 381;
d) con il medesimo D.P.C.M. di cui alla lettera b)
sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del
Fondo di solidarieta' comunale, tenendo anche conto per i
singoli comuni:
1) degli effetti finanziari derivanti dalle
disposizioni di cui alle lettere a) ed f);
2) della definizione dei costi e dei fabbisogni
standard;
3) della dimensione demografica e territoriale;
4) della dimensione del gettito dell'imposta
municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;
5) della diversa incidenza delle risorse soppresse
di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno
2012;
6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo
16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (4), convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in
aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad
aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata
clausola di salvaguardia;
e) sono soppressi il fondo sperimentale di
riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, nonche' i trasferimenti erariali a
favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti
fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;
f) e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo
13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti
dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per
l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni,
gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni
vigenti in materia di imposta municipale propria. Le
attivita' di accertamento e riscossione relative agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale
riserva non si applica altresi' ai fabbricati rurali ad uso
strumentale ubicati nei comuni classificati montani o
parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano
all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9,
comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e
successive modificazioni;
g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti
percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento,
prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13
del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D;
h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9
dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il
comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f)
possono essere modificati a seguito della verifica del
gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il
2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5
dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato
citta' e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e autorizzato ad apportare le conseguenti
variazioni compensative di bilancio.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O., convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico). - Omissis.
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano alle regioni e agli enti
locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di
personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non
puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle
limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute
per le assunzioni a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1
della medesima legge n. 266 del 2005, e successive
modificazioni. Alla copertura del relativo onere si
provvede mediante l'attivazione della procedura per
l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
Omissis.».
 
Art. 20
Modifiche all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di trattenimento degli
stranieri

1. All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
« 5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi tre mesi. Qualora l'accertamento dell'identita' e della nazionalita' ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo' prorogare il termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Il termine complessivo di sei mesi puo' essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia durata piu' a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. Lo straniero che sia gia' stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di sei mesi puo' essere trattenuto presso il centro alle condizioni e per la durata indicati nel periodo precedente. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identita' e sulla nazionalita' dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorita' diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorita' giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il piu' vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento. ».
 
Art. 21
Progettazione e realizzazione delle strutture di accoglienza,
permanenza e rimpatrio

1. All'articolo 233 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo la parola: « difesa » sono inserite le seguenti: « e alla sicurezza » e dopo la lettera s) e' inserita la seguente:
« s-bis) le strutture di cui agli articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142; »;
b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
« 1-ter. Per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo, il Ministero della difesa e' autorizzato ad avvalersi delle procedure di cui all'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. »;
b-bis) alla rubrica, dopo la parola: « difesa » sono inserite le seguenti: « e alla sicurezza ».
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' approvato il piano straordinario per l'individuazione delle aree interessate alla realizzazione di un numero idoneo di strutture di cui agli articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, anche attraverso la valorizzazione di immobili gia' esistenti, e delle conseguenti attivita', di seguito denominato « piano ». Alla realizzazione del piano si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il piano puo' essere aggiornato periodicamente, anche a seguito delle eventuali modifiche ai relativi stanziamenti. Restano ferme le ordinarie procedure per la realizzazione e la gestione delle medesime strutture previste dalla legislazione vigente.
3. Il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del Genio militare, l'impiego delle Forze armate e avvalendosi della societa' Difesa Servizi S.p.A., e' incaricato della progettazione e della realizzazione delle strutture individuate dal piano, dislocate sul territorio nazionale. Tali opere sono dichiarate di diritto quali opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale.
4. Per la realizzazione del piano, nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un apposito fondo, con una dotazione di euro 20 milioni per il 2023.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 20 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando per euro 10 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per euro 10 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
6. E' autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2024 quale contributo al funzionamento delle strutture di cui al presente articolo e di 400.000 euro per l'anno 2023 per gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli assetti tecnici connessi alle fasi preliminari correlate alla predisposizione delle aree, alla cantierizzazione, alla sicurezza e alla vigilanza.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 400.000 euro per l'anno 2023 e a 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 233, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «codice
dell'ordinamento militare», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 233 (Individuazione delle opere destinate alla
difesa nazionale a fini determinati). - 1. Ai fini
urbanistici, edilizi, ambientali e al fine dell'affidamento
ed esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, sono opere destinate alla difesa e
sicurezza nazionale le infrastrutture rientranti nelle
seguenti categorie:
a) sedi di servizio e relative pertinenze
necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative
dell'Arma dei carabinieri;
b) opere di costruzione, ampliamento e
modificazione di edifici o infrastrutture destinati ai
servizi della leva, del reclutamento, incorporamento,
formazione professionale e addestramento dei militari della
Marina militare, da realizzare nelle sedi di La Spezia,
Taranto e La Maddalena su terreni del demanio, compreso
quello marittimo;
c) aeroporti ed eliporti;
d) basi navali;
e) caserme;
f) stabilimenti e arsenali;
g) reti, depositi carburanti e lubrificanti;
h) depositi munizioni e di sistemi d'arma;
i) comandi di unita' operative e di supporto
logistico;
l) basi missilistiche;
m) strutture di comando e di controllo dello spazio
terrestre, marittimo e aereo;
n) segnali e ausili alla navigazione marittima e
aerea;
o) strutture relative alle telecomunicazioni e ai
sistemi di allarme;
p) poligoni e strutture di addestramento;
q) centri sperimentali di manutenzione dei sistemi
d'arma;
r) opere di protezione ambientale correlate alle
opere della difesa e sicurezza nazionale;
s) installazioni temporanee per esigenze di rapido
dispiegamento;
s-bis) le strutture di cui agli articoli 10-ter e
14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e agli
articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142;
t) attivita' finanziate con fondi comuni della NATO
e da utenti alleati sul territorio nazionale.
1-bis. Alle costruzioni e alle ricostruzioni di
edilizia residenziale pubblica destinate a uso militare si
applica l'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e
successive modificazioni.
1-ter. Per la realizzazione delle opere di cui al
presente articolo, il Ministero della difesa e' autorizzato
ad avvalersi delle procedure di cui all'articolo 140 del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».
- Si riporta il testo degli articoli 10-ter e 14 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1998, n. 191, S.O:
«Art. 10-ter (Disposizioni per l'identificazione dei
cittadini stranieri rintracciati in posizione di
irregolarita' sul territorio nazionale o soccorsi nel corso
di operazioni di salvataggio in mare). - 1. Lo straniero
rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare
della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel
territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio
in mare e' condotto per le esigenze di soccorso e di prima
assistenza presso appositi punti di crisi allestiti
nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30
ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresi'
effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico
e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14
del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 ed e' assicurata
l'informazione sulla procedura di protezione
internazionale, sul programma di ricollocazione in altri
Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilita' di
ricorso al rimpatrio volontario assistito.
1-bis. Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti
di cui al presente articolo, gli stranieri ospitati presso
i punti di crisi di cui al comma 1 possono essere
trasferiti in strutture analoghe sul territorio nazionale,
per l'espletamento delle attivita' di cui al medesimo
comma. Al fine di assicurare la coordinata attuazione degli
adempimenti di rispettiva competenza, l'individuazione
delle strutture di cui al presente comma destinate alle
procedure di frontiera con trattenimento e della loro
capienza e' effettuata d'intesa con il Ministero della
giustizia.
2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e
segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi di
cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013,
anche nei confronti degli stranieri rintracciati in
posizione di irregolarita' sul territorio nazionale.
3. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi
ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura rischio di fuga
ai fini del trattenimento nei centri di cui all'articolo
14. Il trattenimento e' disposto caso per caso, con
provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per
una durata massima di trenta giorni dalla sua adozione,
salvo che non cessino prima le esigenze per le quali e'
stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al
medesimo articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se il trattenimento
e' disposto nei confronti di un richiedente protezione
internazionale, come definita dall'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, e' competente alla convalida il Tribunale sede della
sezione specializzata in materia di immigrazione,
protezione internazionale e libera circolazione dei
cittadini dell'Unione europea. Lo straniero e'
tempestivamente informato dei diritti e delle facolta'
derivanti dal procedimento di convalida del decreto di
trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove
non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
4. L'interessato e' informato delle conseguenze del
rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2.»
«Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione). - 1. Quando
non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento,
a causa di situazioni transitorie che ostacolano la
preparazione del rimpatrio o l'effettuazione
dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero
sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso
il centro di permanenza per i rimpatri piu' vicino, tra
quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. A tal fine effettua richiesta di
assegnazione del posto alla Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio
2002, n. 189. Tra le situazioni che legittimano il
trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate
all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili
alla necessita' di prestare soccorso allo straniero o di
effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua
identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti
per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto
idoneo.
1.1. Il trattenimento dello straniero di cui non e'
possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il
respingimento alla frontiera e' disposto con priorita' per
coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la
sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con
sentenza non definitiva, per i reati di cui all'articolo 4,
comma 3, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 5-bis,
nonche' per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i
quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese
in materia di rimpatrio, o che provengano da essi.
1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di
passaporto o altro documento equipollente in corso di
validita' e l'espulsione non e' stata disposta ai sensi
dell'articolo 9, comma 10, e dell'articolo 13, commi 1 e 2,
lettera c), del presente testo unico o ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del
trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una o piu'
delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento
equipollente in corso di validita', da restituire al
momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica
territorialmente competente. Le misure di cui al primo
periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha
effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante
l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare
personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al
giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato
entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente
per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti,
dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore.
Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il
questore, possono essere modificate o revocate dal giudice
di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette
misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In
tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non
e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo
13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile
l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le
modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, il questore
provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente
articolo.
2. Lo straniero e' trattenuto nel centro, presso cui
sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e
abitativi, con modalita' tali da assicurare la necessaria
informazione relativa al suo status, l'assistenza e il
pieno rispetto della sua dignita', secondo quanto disposto
dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Oltre a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la
liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
2-bis. Lo straniero trattenuto puo' rivolgere istanze
o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al
Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei
diritti delle persone private della liberta' personale.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro
trasmette copia degli atti al giudice di pace
territorialmente competente, per la convalida, senza
ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione
del provvedimento.
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia
munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in
giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari
appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente
articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro
di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e sentito
l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere
ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la
decisione. La convalida puo' essere disposta anche in
occasione della convalida del decreto di accompagnamento
alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione.
4-bis. La partecipazione del destinatario del
provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove
possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra
l'aula di udienza e il centro di cui al comma 1 nel quale
lo straniero e' trattenuto, in conformita' alle specifiche
tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai
sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi dal quinto
al decimo del comma 5 del predetto articolo 6.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi tre mesi. Qualora l'accertamento
dell'identita' e della nazionalita' ovvero l'acquisizione
di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il
giudice, su richiesta del questore, puo' prorogare il
termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di tale termine,
il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone
comunicazione senza ritardo al giudice. Il termine
complessivo di sei mesi puo' essere prorogato dal giudice,
su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre
mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri
dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto
ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia
durata piu' a lungo a causa della mancata cooperazione da
parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della
necessaria documentazione dai Paesi terzi. Lo straniero che
sia gia' stato trattenuto presso le strutture carcerarie
per un periodo pari a quello di sei mesi puo' essere
trattenuto presso il centro alle condizioni e per la durata
indicati nel periodo precedente. Nei confronti dello
straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della
struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le
informazioni sull'identita' e sulla nazionalita' dello
stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di
identificazione interessando le competenti autorita'
diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione,
l'autorita' giudiziaria, su richiesta del questore, dispone
la traduzione del detenuto presso il piu' vicino posto di
polizia per il tempo strettamente necessario al compimento
di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e
il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti
di coordinamento.
5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale
dello straniero e di adottare le misure necessarie per
eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di
respingimento, il questore ordina allo straniero di
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo
in un Centro di permanenza per i rimpatri ovvero la
permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito
l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle
circostanze concrete non emerga piu' alcuna prospettiva
ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e
che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di
origine o di provenienza. L'ordine e' dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di
violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del
questore puo' essere accompagnato dalla consegna
all'interessato, anche su sua richiesta, della
documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della
rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche
se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di
appartenenza ovvero, quando cio' non sia possibile, nello
Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.
5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma
5-bis e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo,
con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di
respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo
13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo
14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a
15.000 euro se l'espulsione e' stata disposta in base
all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto
conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero
si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede
all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per
violazione all'ordine di allontanamento adottato dal
questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo.
Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento
alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonche',
ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13,
comma 3.
5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi
del comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo
giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma
5-ter, quarto periodo.
5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta
dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di
cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche
l'eventuale consegna all'interessato della documentazione
di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai
fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento,
in particolare attraverso l'esibizione d'idonea
documentazione.
5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di
cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis,
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione
dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e
5-quater, non e' richiesto il rilascio del nulla osta di
cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorita'
giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato.
Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione
all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del
reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia
dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non
luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto
dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del
codice di procedura penale.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui
al comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il
relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,
adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel
caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento
mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di
trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal
nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il
trattenimento indicato dal comma 5.
7-bis. Nei casi di delitti commessi con violenza alle
persone o alle cose in occasione o a causa del
trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo
o durante la permanenza in una delle strutture di cui
all'articolo 10-ter o in uno dei centri di cui agli
articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142, ovvero in una delle strutture di cui all'articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, per i quali e' obbligatorio o facoltativo
l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale, quando non e' possibile procedere
immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o
incolumita' pubblica, si considera in stato di flagranza ai
sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale
colui il quale, anche sulla base di documentazione video o
fotografica, risulta essere autore del fatto e l'arresto e'
consentito entro quarantotto ore dal fatto.
7-ter. Per i delitti indicati nel comma 7-bis si
procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano
necessarie speciali indagini.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla
frontiera, possono essere stipulate convenzioni con
soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi
anche internazionali che svolgono attivita' di assistenza
per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di
attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il
Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo,
anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni,
nonche' per la fornitura di beni e servizi. Eventuali
deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
di contabilita' sono adottate di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri
Ministri.».
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 11 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, concernente «Attuazione
della direttiva 2013/33/UE recante norme relative
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale,
nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2015, n. 214:
«Art. 9 (Misure di accoglienza). - 1. Per le esigenze
di accoglienza e per l'espletamento delle operazioni
necessarie alla definizione della posizione giuridica, lo
straniero e' accolto nei centri governativi di accoglienza
istituiti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo la
programmazione e i criteri individuati dal Tavolo di
coordinamento nazionale e dai Tavoli di coordinamento
regionale ai sensi dell'articolo 16, che tengono conto, ai
fini della migliore gestione, delle esigenze di
contenimento della capienza massima.
1-bis. Il richiedente che si trova in una delle
specifiche situazioni di cui all'articolo 17, comma 1, del
presente decreto puo' essere accolto, sulla base delle
specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili,
nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39.
2. La gestione dei centri di cui al comma 1 puo'
essere affidata ad enti locali, anche associati, alle
unioni o consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati che
operano nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o
agli immigrati o nel settore dell'assistenza sociale,
secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici.
3. Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge
30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, possono essere
destinate, con decreto del Ministro dell'interno, alle
finalita' di cui al presente articolo. I centri di
accoglienza per richiedenti asilo gia' istituiti alla data
di entrata in vigore del presente decreto svolgono le
funzioni di cui al presente articolo.
4. Il prefetto, informato il sindaco del comune nel
cui territorio e' situato il centro di accoglienza e
sentito il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno, invia il
richiedente nelle strutture di cui al comma 1.
4-bis.
4-ter. La verifica della sussistenza di esigenze
particolari e di specifiche situazioni di vulnerabilita',
anche ai fini del trasferimento del richiedente di cui al
comma 1-bis e dell'adozione di idonee misure di accoglienza
di cui all'articolo 10, e' effettuata secondo le linee
guida emanate dal Ministero della salute, d'intesa con il
Ministero dell'interno e con le altre amministrazioni
eventualmente interessate, da applicare nei centri di cui
al presente articolo e all'articolo 11.
5.».
«Art. 11 (Misure straordinarie di accoglienza). - 1.
Nel caso in cui e' temporaneamente esaurita la
disponibilita' di posti all'interno dei centri di cui
all'articolo 9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati
di richiedenti, l'accoglienza puo' essere disposta dal
prefetto, sentito il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno, in strutture
temporanee, appositamente allestite, previa valutazione
delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine
di accertare la sussistenza di esigenze particolari di
accoglienza.
2. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le
esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 10, comma 1, e sono
individuate dalle prefetture-uffici territoriali del
Governo, previo parere dell'ente locale nel cui territorio
e' situata la struttura, secondo le procedure di
affidamento dei contratti pubblici. E' consentito, nei casi
di estrema urgenza, il ricorso alle procedure di
affidamento diretto ai sensi del decreto-legge 30 ottobre
1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 1995, n. 563, e delle relative norme di
attuazione. In tali casi, tenuto conto delle esigenze di
ordine pubblico e sicurezza connesse alla gestione dei
flussi migratori, si puo' derogare ai parametri di capienza
previsti, per i centri e le strutture di accoglienza di cui
all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo, dalle
disposizioni normative e amministrative delle regioni,
delle province autonome o degli enti locali, nella misura
non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime
disposizioni. Le modalita' attuative delle deroghe di cui
al precedente periodo sono definite da una commissione
tecnica, istituita senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, nominata dal prefetto e composta da
referenti della prefettura, del comando provinciale dei
Vigili del fuoco e dell'azienda sanitaria locale,
competenti per territorio, nonche' della regione o
provincia autonoma e dell'ente locale interessati. Ai
componenti della commissione tecnica non sono corrisposti
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.
2-bis. Nelle more dell'individuazione di
disponibilita' di posti nei centri governativi di cui
all'articolo 9 o nelle strutture di cui al presente
articolo, l'accoglienza puo' essere disposta dal prefetto,
per il tempo strettamente necessario, in strutture di
accoglienza provvisoria individuate con le modalita' di cui
al comma 2. In tali strutture sono assicurate le
prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario,
l'assistenza sanitaria e la mediazione
linguistico-culturale, secondo le disposizioni contenute
nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12.
3.
4. Le operazioni di identificazione e verbalizzazione
della domanda sono espletate presso la questura piu' vicina
al luogo di accoglienza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di
finanza pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
novembre 2004, n. 280:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - Omissis.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.
Omissis.».
 
Art. 22

Disposizioni transitorie e di coordinamento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 4 e' abrogato;
b) all'articolo 5:
01) all'alinea, le parole: « nella ZES » sono sostituite dalle seguenti: « nella ZES unica »;
1) le parole: « nelle ZES », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « nella ZES unica »;
2) al comma 1, le lettere a-bis), a-quater), a-quinquies) e a-sexies) sono abrogate;
3) soppresso;
4) al comma 2, il primo, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
5) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;
c) l'articolo 5-bis e' abrogato.
2. Gli articoli 14 e 15 del presente decreto si applicano alle istanze presentate a far data dal 1° gennaio 2024. Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 10, comma 5, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, svolgono tutte le funzioni e le attivita' attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES e al coordinatore della predetta Struttura.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, a far data dal 1° gennaio 2024:
a) le competenze dei Commissari straordinari sono estese all'intero territorio regionale di riferimento;
b) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Adriatica Interregionale Puglia-Molise sono estese all'intero territorio della regione Molise, nonche' ai territori della regione Puglia diversi da quelli indicati alla lettera c);
c) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Ionica Interregionale Puglia - Basilicata sono estese all'intero territorio della regione Basilicata, della provincia di Taranto, nonche' dei comuni della provincia di Brindisi inseriti nel piano di sviluppo strategico allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della predetta Zona economica speciale;
d) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Sicilia Orientale sono estese all'intero territorio delle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa, nonche' dei comuni della provincia di Caltanissetta inseriti nel piano di sviluppo strategico allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della predetta Zona economica speciale;
e) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Sicilia Occidentale sono estese all'intero territorio delle province di Agrigento, Palermo e Trapani, nonche' dei comuni della provincia di Caltanissetta diversi da quelli di cui alla lettera d).
4. Resta fermo per le imprese beneficiarie, alla data del 31 dicembre 2023, delle agevolazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonche' di altre tipologie di agevolazioni previste o comunque connesse in relazione all'insediamento o allo svolgimento di attivita' economiche ovvero all'effettuazione di investimenti nei territori delle Zone economiche speciali come gia' definite ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 91 del 2017 e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, l'obbligo di osservare tutte le condizioni previste dalle disposizioni vigenti alla predetta data del 31 dicembre 2023 ai fini del riconoscimento delle citate agevolazioni. L'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' riconosciuta alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2023, una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali come gia' definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 e del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 2018, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 del medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020.
5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 1,4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro per l'anno 2027, 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, 4,6 milioni di euro per l'anno 2029, 5,4 milioni di euro per l'anno 2030 e 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto, del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, e del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 5-bis del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante
«Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno
2017, n. 141, come modificato dalla presente legge (a far
data dal 1° gennaio 2024):
"[Art. 4. Istituzione di zone economiche speciali -
ZES
1. Al fine di favorire la creazione di condizioni
favorevoli in termini economici, finanziari e
amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree
del Paese, delle imprese gia' operanti, nonche'
l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono
disciplinate le procedure, le condizioni e le modalita' per
l'istituzione di una Zona economica speciale, di seguito
denominata "ZES".
2. Per ZES si intende una zona geograficamente
delimitata e chiaramente identificata, situata entro i
confini dello Stato, costituita anche da aree non
territorialmente adiacenti purche' presentino un nesso
economico funzionale, e che comprenda almeno un'area
portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento
(UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per
l'esercizio di attivita' economiche e imprenditoriali le
aziende gia' operative e quelle che si insedieranno nella
ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in
relazione alla natura incrementale degli investimenti e
delle attivita' di sviluppo di impresa.
3. Le modalita' per l'istituzione di una ZES, la sua
durata, i criteri generali per l'identificazione e la
delimitazione dell'area nonche' i criteri che ne
disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui
all'articolo 5 nonche' il coordinamento generale degli
obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico,
sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Con il medesimo decreto e' definita,
in via generale, una procedura straordinaria di revisione
del perimetro delle aree individuate, improntata al
principio di massima semplificazione e celerita', da
attivarsi su iniziativa del Commissario di cui al comma 6,
rimodulando la perimetrazione vigente, in aumento o in
diminuzione, fermo il limite massimo delle superfici
fissato per ciascuna regione, in coerenza con le linee e
gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico. La proposta
di revisione, in relazione alle singole ZES, e' approvata,
entro trenta giorni dall'acquisizione della proposta
commissariale, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la
coesione territoriale, sentita la Regione.
4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere
presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione,
cosi' come individuate dalla normativa europea, ammissibili
alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
4-bis. Ciascuna regione di cui al comma 4 puo'
presentare una proposta di istituzione di una ZES nel
proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano
presenti piu' aree portuali che abbiano le caratteristiche
di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree
portuali aventi tali caratteristiche possono presentare
istanza di istituzione di una ZES solo in forma
associativa, qualora contigue, o in associazione con
un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma
2.
5. Ciascuna ZES e' istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni
interessate. La proposta e' corredata da un piano di
sviluppo strategico, nel rispetto delle modalita' e dei
criteri individuati dal decreto di cui al comma 3.
6. La regione, o le regioni nel caso di ZES
interregionali, formulano la proposta di istituzione della
ZES, specificando le caratteristiche dell'area
identificata. Il soggetto per l'amministrazione dell'area
ZES, di seguito "soggetto per l'amministrazione", e'
identificato in un Comitato di indirizzo composto da un
commissario straordinario del Governo, che lo presiede, dal
Presidente dell'Autorita' di sistema portuale, da un
rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di
ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza
del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' da
un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale, di
cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
ovvero di quelli costituiti ai sensi della vigente
legislazione delle regioni a statuto speciale, presenti sul
territorio. Nell'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area
della ZES rientrino nella competenza territoriale di
un'Autorita' di sistema portuale con sede in altra regione,
al Comitato partecipa il Presidente dell'Autorita' di
sistema portuale che ha sede nella regione in cui e'
istituita la ZES. Nel caso in cui tali porti rientrino
nella competenza territoriale di piu' Autorita' di sistema
portuale, al Comitato partecipano i Presidenti di ciascuna
Autorita' di sistema portuale. Ai membri del Comitato non
spetta alcun compenso, indennita' di carica, corresponsione
di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Al
commissario straordinario del Governo puo' essere
corrisposto un compenso nel limite massimo di quanto
previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Comitato di indirizzo si
avvale del segretario generale di ciascuna Autorita' di
sistema portuale per l'esercizio delle funzioni
amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Agli oneri di funzionamento del
Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6-bis. Il Commissario e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
del Ministro per il Sud e la coesione territoriale,
d'intesa con il Presidente della Regione interessata. Nel
caso di mancato perfezionamento dell'intesa nel termine di
sessanta giorni dalla formulazione della proposta, il
Ministro per il sud e la coesione territoriale sottopone la
questione al Consiglio dei ministri che provvede con
deliberazione motivata. Nel decreto e' stabilita la misura
del compenso spettante al Commissario, previsto dal comma
6, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. I
Commissari nominati prima della data di entrata in vigore
della presente disposizione cessano, ove non confermati,
entro sessanta giorni dalla medesima data. Il Commissario
e' dotato, per l'arco temporale di cui al comma 7-quater,
di una struttura di supporto composta da un contingente
massimo di personale di 10 unita', di cui 2 di livello
dirigenziale di seconda fascia, amministrativo e tecnico, e
8 di livello non dirigenziale, appartenenti ai ruoli delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalita'
stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle proprie
funzioni, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Il personale di cui al precedente periodo e'
individuato mediante apposite procedure di interpello da
esperirsi nei confronti del personale dirigenziale e del
personale appartenente alle categorie A e B della
Presidenza del Consiglio dei ministri o delle
corrispondenti qualifiche funzionali dei Ministeri, delle
altre pubbliche amministrazioni o delle autorita'
amministrative indipendenti. Il predetto personale e'
collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori
ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori
ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza e' reso
indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario. Agli oneri relativi alle spese di
personale si provvede nell'ambito e nei limiti delle
risorse di cui al comma 7-quater.
7. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare,
in particolare:
a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e
la piena operativita' delle aziende presenti nella ZES
nonche' la promozione sistematica dell'area verso i
potenziali investitori internazionali;
b) l'utilizzo di servizi sia economici che
tecnologici nell'ambito ZES;
c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte
di terzi.
7-bis. Il Commissario straordinario del Governo di
cui al comma 6 puo' stipulare, previa autorizzazione del
Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con
banche ed intermediari finanziari.
7-ter. Il Commissario straordinario del Governo di
cui al comma 6, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia
per la Coesione territoriale:
a) assicura il coordinamento e l'impulso, anche
operativo, delle iniziative volte a garantire l'attrazione,
l'insediamento e la piena operativita' delle attivita'
produttive nell'ambito della ZES, ferme restando le
competenze delle amministrazioni centrali e territoriali
coinvolte nell'implementazione dei Piani di Sviluppo
Strategico, anche nell'ottica di coordinare le specifiche
linee di sviluppo dell'area con le prospettive strategiche
delle altre ZES istituite e istituende, preservando le
opportune specializzazioni di mercato;
b) opera quale referente esterno del Comitato di
Indirizzo per l'attrazione e l'insediamento degli
investimenti produttivi nelle aree ZES;
c) contribuisce a individuare, tra le aree
identificate all'interno del Piano di Sviluppo Strategico,
le aree prioritarie per l'implementazione del Piano, e ne
cura la caratterizzazione necessaria a garantire gli
insediamenti produttivi;
d) promuove la sottoscrizione di appositi
protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e
statali coinvolte nell'implementazione del Piano di
Sviluppo Strategico, volti a disciplinare procedure
semplificate e regimi procedimentali speciali per gli
insediamenti produttivi nelle aree ZES.
7-quater. L'Agenzia per la Coesione territoriale
supporta l'attivita' dei Commissari e garantisce, sulla
base degli orientamenti della Cabina di regia sulle ZES di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-quater), il
coordinamento della loro azione nonche' della
pianificazione nazionale degli interventi nelle ZES,
tramite proprio personale amministrativo e tecnico a cio'
appositamente destinato, con le risorse umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente. L'Agenzia per la
Coesione territoriale fornisce inoltre supporto ai singoli
Commissari mediante personale tecnico e amministrativo
individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotato di idonee
competenze, al fine di garantire efficacia e operativita'
dell'azione commissariale, nonche' mediante il
finanziamento delle spese di funzionamento della struttura
e di quelle economali. A tale fine nonche' ai fini di cui
al comma 6-bis e' autorizzata la spesa di 4,4 milioni di
euro per l'anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2034. Il Commissario straordinario
si avvale inoltre delle strutture delle amministrazioni
centrali o territoriali, di societa' controllate dallo
Stato o dalle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
7-quinquies. Al fine di assicurare la piu' efficace e
tempestiva attuazione degli interventi del Piano nazionale
di ripresa e resilienza relativi alla infrastrutturazione
delle ZES, fino al 31 dicembre 2026, il Commissario
straordinario puo', a richiesta degli enti competenti,
assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in
deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti
pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli
articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Per l'esercizio
delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.
8. Le imprese gia' operative nella ZES e quelle che
si insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della
normativa nazionale ed europea, nonche' delle prescrizioni
adottate per il funzionamento della stessa ZES.
8-bis. Le Regioni adeguano la propria programmazione
o la riprogrammazione dei fondi strutturali alle esigenze
di funzionamento e sviluppo della ZES e concordano le
relative linee strategiche con il Commissario, garantendo
la massima sinergia delle risorse materiali e strumentali
approntate per la piena realizzazione del piano strategico
di sviluppo.]».
«Art. 5 (Benefici fiscali e semplificazioni). - 1. Le
nuove imprese e quelle gia' esistenti, che avviano un
programma di attivita' economiche imprenditoriali o di
investimenti di natura incrementale nella ZES unica,
possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:
a) l'attivita' economica nella ZES unica e' libera,
nel rispetto delle norme nazionali ed europee
sull'esercizio dell'attivita' d'impresa. Al fine di
semplificare ed accelerare l'insediamento, la realizzazione
e lo svolgimento dell'attivita' economica nella ZES unica
sono disciplinati i seguenti criteri derogatori alla
normativa vigente, procedure semplificate e regimi
procedimentali speciali applicabili. Per la celere
definizione dei procedimenti amministrativi, sono ridotti
di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto
ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e
autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale
(AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in
materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, in materia edilizia; alla legge 28 gennaio
1994, n. 84, in materia di concessioni demaniali portuali;
[a-bis) nell'ambito del procedimento di cui
all'articolo 5-bis, eventuali autorizzazioni, licenze,
permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la
cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese,
concerti o altri atti di assenso comunque denominati di
competenza di piu' amministrazioni sono adottati ai sensi
dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini
ivi previsti sono ridotti della meta' e sono altresi'
ridotti alla meta' i termini di cui all'articolo 17-bis,
comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241;]
a-ter) presso ogni Commissario straordinario di cui
all'articolo 4, comma 6, opera uno sportello unico digitale
presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova
attivita' soggetta all'autorizzazione unica di cui
all'articolo 5-bis, presentano il proprio progetto. Lo
sportello unico e' reso disponibile anche in lingua inglese
e opera secondo i migliori standard tecnologici, con
carattere di interoperabilita' rispetto ai sistemi e alle
piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti
nell'istruttoria del procedimento. Ciascun Commissario
rende noto, con avviso pubblicato nel proprio sito internet
istituzionale, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, la data a partire dalla
quale lo sportello e' reso disponibile. Nelle more della
piena operativita' dello sportello unico digitale, le
domande di autorizzazione unica sono presentate allo
sportello unico per le attivita' produttive (SUAP)
territorialmente competente di cui all'articolo 38 comma 3
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le
trasmette al Commissario con le modalita' determinate
mediante accordo tra questo e gli enti titolari dei SUAP;
[a-quater) presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri e' istituita la Cabina di regia ZES, presieduta
dal Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la
coesione territoriale e composta dal Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la
pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia e
delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico, dai
Presidenti delle regioni e delle province autonome e dai
presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZES istituite,
nonche' dagli altri Ministri competenti in base all'ordine
del giorno. Alle riunioni della Cabina di regia possono
essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti
pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse
collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni
della Cabina di regia, che si avvale a tal fine del
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri, riguarda principalmente la
verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES,
sulla base dei dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla
prima riunione della Cabina di regia e' altresi' approvata
la delibera recante il regolamento di organizzazione dei
lavori della stessa;]
[a-quinquies) entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, ogni regione
interessata puo' presentare al Ministro per il Sud,
Autorita' politica delegata per la coesione territoriale
una proposta di protocollo o convenzione per
l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e
regimi procedimentali speciali. La proposta individua
dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni,
le norme di riferimento e le amministrazioni locali e
statali competenti ed e' approvata dalla Cabina di regia di
cui alla lettera a-quater). Sono parti dell'accordo o
protocollo la regione proponente e le amministrazioni
locali o statali competenti per ogni procedimento
individuato;]
a-sexies) nella ZES unica [e nella ZES unica
interregionali] possono essere istituite zone franche
doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
ottobre 2013, che istituisce il codice doganale
dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione.
La perimetrazione di dette zone franche doganali, il cui
Piano di Sviluppo Strategico sia stato presentato dalle
regioni proponenti entro l'anno 2019, e' proposta da
ciascun Comitato di indirizzo entro il 31 dicembre 2023 ed
e' approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta
giorni dalla proposta;
a-septies) al fine di incentivare il recupero delle
potenzialita' nell'Area portuale di Taranto e sostenere
l'occupazione, e' istituita la Zona franca doganale
interclusa ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la
cui perimetrazione e' definita dall'Autorita' di sistema
portuale del Mare Ionio ed approvata con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste
nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui
all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal
soggetto per l'amministrazione, ai sensi della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e
integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle
norme vigenti in materia di sicurezza, nonche' delle
disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste
dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 169.
1-bis. I termini di cui al comma 1 previsti per il
rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti,
pareri, concessioni, accertamenti di conformita' alle
prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed
edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque
denominati, degli enti locali, regionali, delle
amministrazioni centrali nonche' di tutti gli altri
competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori.
Decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono
resi in senso favorevole.
2. In relazione agli investimenti effettuati nella
ZES unica, il credito d'imposta di cui all'articolo 1,
commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni
acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per
ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28
dicembre 2015, n. 208. Il credito di imposta e' esteso
all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla
realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili
strumentali agli investimenti. Per rafforzare la struttura
produttiva delle Zone economiche speciali (ZES) mediante lo
strumento agevolativo denominato "contratto di sviluppo",
di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e' stanziata la somma complessiva di 250
milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la
coesione programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il
2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le
predette risorse sono assegnate con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile al Ministero dello sviluppo economico,
nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione,
programmazione 2021-2027, di competenza del predetto
Ministero, con specifica destinazione al finanziamento
addizionale delle iniziative imprenditoriali nella ZES
unica. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con
il Dipartimento per le politiche di coesione della
Presidenza del Consiglio dei ministri, definisce con
apposite direttive le aree tematiche e gli indirizzi
operativi per la gestione degli interventi, nonche' le
modalita' di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione degli
interventi finanziati e sui risultati conseguiti. La
valutazione delle singole iniziative segue criteri di
massima semplificazione e riduzione dei tempi, secondo
quanto gia' previsto dai decreti di cui all'articolo 3,
comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98.
2-bis. Gli interventi relativi agli oneri di
urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le imprese
beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli
investimenti ammessi al credito d'imposta di cui al comma
2, sono realizzati entro il termine perentorio di novanta
giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte
delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilita'.
In caso di ritardo si applica l'articolo 2-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241.
[3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione
di cui ai commi 1 e 2 e' soggetto al rispetto delle
seguenti condizioni:
a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro
attivita' nell'area ZES per almeno sette anni dopo il
completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni,
pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
b) le imprese beneficiarie non devono essere in
stato di liquidazione o di scioglimento.
4. L'agevolazione di cui al comma 2 e' concessa nel
rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in
particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli
adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento
provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il
Ministro delegato per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno.
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 valutati in
25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019
e 150,2 milioni di euro nel 2020 si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le risorse
di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle
risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di
cui all'articolo 4, comma 4.]
6. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura,
con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli
interventi e degli incentivi concessi, riferendo al
Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro
delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,
sull'andamento delle attivita' e sull'efficacia delle
misure di incentivazione concesse, avvalendosi di un piano
di monitoraggio concordato con il soggetto per
l'amministrazione di cui all'articolo 4, comma 6, sulla
base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e
procedurale definiti con il decreto di cui all'articolo 4,
comma 3. L'Agenzia per la coesione affida i servizi
tecnologici per la realizzazione dello sportello unico
digitale e per la sua messa in funzione, mediante procedura
di evidenza pubblica, ovvero si avvale, mediante
convenzione, di piattaforme gia' in uso ad altri enti o
amministrazioni. Gli oneri, nella misura massima di 2,5
milioni di euro, sono posti a carico del PON Governance
2014/2020 e in particolare sulla quota React UE assegnata
al programma nello specifico Asse di Assistenza Tecnica e
Capacita' amministrativa di cui alla Decisione della
Commissione Europea C(2021) 7145 del 29 settembre 2021."
[Art. 5-bis. Autorizzazione unica
1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in
materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture
energetiche ed in materia di opere ed altre attivita'
ricadenti nella competenza territoriale delle Autorita' di
sistema portuale e degli aeroporti, le opere per la
realizzazione di progetti inerenti alle attivita'
economiche ovvero all'insediamento di attivita'
industriali, produttive e logistiche nelle zone economiche
speciali (ZES) da parte di soggetti pubblici e privati sono
di pubblica utilita', indifferibili ed urgenti.
2. I progetti inerenti alle attivita' economiche
ovvero all'insediamento di attivita' industriali,
produttive e logistiche all'interno delle ZES, non soggetti
a segnalazione certificata di inizio attivita', sono
soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle
normative vigenti in materia di valutazione di impatto
ambientale. L'autorizzazione unica, ove necessario,
costituisce variante agli strumenti urbanistici e di
pianificazione territoriale, ad eccezione del piano
paesaggistico regionale.
3. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono
tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta
comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in
relazione all'opera da eseguire, al progetto da approvare o
all'attivita' da intraprendere, e' rilasciata dal
Commissario straordinario della ZES, di cui all'articolo 4,
comma 6, in esito ad apposita conferenza di servizi, in
applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241 .
4. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le
amministrazioni competenti, anche per la tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, demaniale,
antincendio, della salute dei cittadini e preposte alla
disciplina doganale. Ove le amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni
culturali o alla tutela della salute e delle pubblica
incolumita', ovvero le amministrazioni delle Regioni, si
oppongano alla determinazione motivata di conclusione della
conferenza ai sensi dell'articolo 14-quinquies della legge
7 agosto 1990, n. 241, la riunione di cui al comma 4 di
detto articolo e' indetta dall'Autorita' politica delegata
per il sud e la coesione territoriale, sulla base di una
motivata relazione del Commissario della ZES interessata.
Le attivita' propedeutiche e istruttorie necessarie
all'individuazione, in esito alla riunione, di una
soluzione condivisa alla luce del principio di leale
collaborazione, sono svolte dal competente Dipartimento per
le politiche di coesione. Se la soluzione condivisa non e'
raggiunta, l'Autorita' politica delegata per il sud e la
coesione territoriale rimette la questione al Consiglio dei
ministri con propria proposta motivata, secondo quanto
previsto dall'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo
periodo. Qualora il progetto di insediamento della nuova
attivita' produttiva sia sottoposto a valutazione di
impatto ambientale di competenza regionale e trovi
applicazione l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta
dall'Autorita' competente partecipa sempre il Commissario
della ZES interessata. Ove siano emerse valutazioni
contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo
competenti che abbiano condotto ad un diniego di
autorizzazione, il Commissario puo' chiedere all'Autorita'
politica delegata per il sud e la coesione territoriale il
deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai
fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
interessi pubblici coinvolti. L'Autorita' politica delegata
per il Sud e la coesione territoriale indice, entro dieci
giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la
partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso
valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti
formulano proposte, in attuazione del principio di leale
collaborazione, per l'individuazione di una soluzione
condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego
di autorizzazione. Qualora all'esito della suddetta
riunione l'intesa non sia raggiunta, si applica, in quanto
compatibile, l'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo
periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'intera
procedura deve svolgersi nel termine massimo di novanta
giorni.
5. Il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisce
ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque
denominati e consente la realizzazione di tutte le opere,
prestazioni e attivita' previste nel progetto.
6. Le previsioni di cui ai commi da 2 a 5 si applicano
altresi' alle opere e altre attivita' all'interno delle ZES
e ricadenti nella competenza territoriale delle Autorita'
di sistema portuali e, in tal caso, l'autorizzazione unica
prevista dai citati commi e' rilasciata dall'Autorita' di
sistema portuale.]".».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
25 gennaio 2018, n. 12, concernente «Regolamento recante
istituzione di Zone economiche speciali (ZES)» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2018, n.
47.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 173, 174,
175 e 176 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n.
322, S.O:
«omissis.
173. Per le imprese che intraprendono una nuova
iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES)
istituite ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123, l'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento
dell'attivita' nella ZES e' ridotta del 50 per cento a
decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale e'
stata intrapresa la nuova attivita' e per i sei periodi
d'imposta successivi.
174. Il riconoscimento dell'agevolazione di cui al
comma 173 e' subordinato al rispetto delle seguenti
condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di
restituzione dell'agevolazione della quale hanno gia'
beneficiato:
a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro
attivita' nella ZES per almeno dieci anni;
b) le imprese beneficiarie devono conservare i
posti di lavoro creati nell'ambito dell'attivita' avviata
nella ZES per almeno dieci anni.
175. Le imprese beneficiarie non devono essere in
stato di liquidazione o di scioglimento.
176. L'agevolazione di cui ai commi da 173 a 175
spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti
dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis", dal regolamento (UE) n. 1408/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"
nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014
della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"
nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di
finanza pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
novembre 2004, n. 280:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - Omissis.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.
Omissis.»
- Il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18,
recante «Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020,
concernente la qualita' delle acque destinate al consumo
umano» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2023,
n. 55.
- Il decreto-legge del 10 marzo 2023, n. 20,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023,
n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia di flussi
di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di
prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2023, n. 59.
- Il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112,
recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione
delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport,
di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa
cattolica per l'anno 2025», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 giugno 2023, n. 144.
 
Art. 23

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.