Gazzetta n. 267 del 15 novembre 2023 (vai al sommario)
LEGGE 27 ottobre 2023, n. 160
Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonche' in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Finalita' e oggetto

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, definisce le disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese al fine di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione, garantendone una migliore pianificazione, organizzazione e attuazione nonche' rafforzandone le capacita' di sostegno alla crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e di perseguimento degli obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale. La predetta revisione include altresi', nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, gli incentivi alle imprese aventi natura fiscale, fatta salva la definizione degli aspetti connessi alle modalita' di fruizione e di controllo di detti incentivi, che e' demandata alla specifica disciplina di settore.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la presente legge dispone in ordine all'esercizio della delega legislativa per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese e introduce, altresi', misure volte all'immediato efficientamento dei profili regolatori della materia.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di leggemodificate
o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note all'art. 1:
- Si riporta l'art. 117 della Costituzione:
«Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato(4).
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione
con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.»
 
Art. 2

Principi e criteri direttivi generali
per l'esercizio della delega

1. Ai fini dell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) il principio della pluriennalita' e della certezza dell'orizzonte temporale delle misure di incentivazione, nonche' dell'adeguatezza delle stesse rispetto agli obiettivi socio-economici posti, in coerenza con le esigenze di programmazione finanziaria e di bilancio e con le valutazioni ex ante sulla base di analisi di contesto e indicatori specifici per le diverse tipologie di incentivo, ferma restando la possibilita' di una rimodulazione nel tempo, alla luce dell'effettivo andamento delle misure medesime e delle esigenze di finanza pubblica;
b) il principio della misurabilita' dell'impatto nell'ambito economico oggetto di incentivi, sulla base della valutazione in itinere ed ex post, delle principali misure relative alle politiche di incentivazione in termini di obiettivi socio-economici raggiunti, anche al fine di perseguire una migliore allocazione delle risorse;
c) il principio della programmazione degli interventi di incentivazione da parte delle amministrazioni competenti, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei;
d) il principio del coordinamento oggettivo e soggettivo delle misure di incentivazione in modo da raggiungere, a parita' di risorse, il massimo effetto derivante dall'applicazione delle stesse e da evitare duplicazioni e sovrapposizioni tra soggetti che gestiscono politiche pubbliche di incentivazione;
e) il principio della agevole conoscibilita' delle misure di incentivazione fruibili da parte degli imprenditori e delle imprenditrici, in relazione agli obiettivi e alla condizione dei medesimi;
f) il principio della digitalizzazione e della semplicita' e uniformita' delle procedure anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei, al fine di ridurre, nella misura piu' ampia possibile, gli oneri burocratici a carico degli imprenditori e delle imprenditrici e assicurare alle imprese l'accessibilita' dei contenuti e la trasparenza delle procedure;
g) il principio della piu' ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno;
h) il principio della valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile alla crescita economica e sociale della Nazione;
i) il principio della strategicita' per l'interesse nazionale, al fine di supportare la realizzazione di progetti di comune interesse per la competitivita' del sistema economico nazionale anche in ambito europeo;
l) il principio secondo cui la qualificazione di professionista non osta alla possibilita' di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto.
 
Art. 3
Delega al Governo per la definizione di un sistema organico degli
incentivi alle imprese

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la definizione di un sistema organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese nelle forme piu' idonee ed efficaci a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare la spesa pubblica dedicata.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, anche mediante l'abrogazione e la modifica di disposizioni vigenti nonche' l'adozione di nuove disposizioni, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 2 e degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti agli articoli 4 e 6, il Governo provvede a:
a) razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale nonche' della pesca e dell'acquacoltura e ferma restando l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realta' territoriali;
b) armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo principale, denominato «codice degli incentivi».
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' e il Ministro per le disabilita', nonche' di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei medesimi decreti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Con riferimento al decreto legislativo recante il codice degli incentivi, di cui al comma 2, lettera b), e' acquisito altresi' il parere del Consiglio di Stato.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi previsti al comma 1, nel rispetto della procedura di cui al comma 3 e dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla
legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima
seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e'
posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri
provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive».
 
Art. 4
Principi e criteri direttivi di delega per la razionalizzazione
dell'offerta di incentivi

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici, nel rispetto dell'autonomia programmatica delle regioni:
a) ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalita' delle stesse, quali il sostegno agli investimenti, alla ricerca, allo sviluppo, al lavoro, all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori, alla formazione e all'innovazione e alla sostenibilita' ambientale, nonche' la facilitazione nell'accesso al credito da parte delle imprese, il rafforzamento patrimoniale delle stesse e la crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione, o altri ambiti e finalita' del sostegno, in rapporto:
1) alle diverse fasi del ciclo di vita delle imprese e alle diverse dimensioni di impresa con riferimento alla definizione dell'Unione europea di piccola e media impresa, di piccole imprese a media capitalizzazione e di imprese a media capitalizzazione;
2) al livello di complessita' e alla dimensione dei progetti oggetto delle misure di incentivazione, avendo anche riguardo alla circostanza che i programmi di spesa proposti o attuati dai soggetti beneficiari necessitino o meno di essere sottoposti a valutazioni istruttorie di carattere tecnico, economico e finanziario;
3) agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale e all'esigenza di sostenere uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno e delle aree interne cosi' come individuate dall'accordo di partenariato con la Repubblica italiana relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 final, del 15 luglio 2022;
4) alla capacita' di coprire ambiti strategici dello sviluppo economico, quali l'efficientamento energetico e la transizione ecologica, la transizione digitale e l'innovazione tecnologica, la valorizzazione delle produzioni nazionali e del made in Italy o delle specificita' territoriali, la competitivita' nei mercati esteri, l'attrazione di investimenti esteri, il sostegno all'imprenditoria giovanile, nonche' all'imprenditoria femminile ai fini del perseguimento della parita' di genere;
5) alle forme delle misure di incentivazione, anche mediante il ricorso a strumenti automatici, compatibilmente con le specificita' delle singole misure;
6) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), all'implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie e procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
b) concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico, mediante:
1) la selezione, nell'ambito delle misure di incentivazione individuate ai sensi della lettera a), di quelle piu' idonee a costituire uno standard tipologico e a ricomprendere misure sia gia' esistenti che future e potenziali, tenendo conto anche dei risultati di attuazione e del riscontro in termini di adesione da parte delle imprese, nonche', ove disponibili, delle valutazioni di impatto delle misure stesse;
2) il riordino della disciplina legislativa vigente relativa alle misure di incentivazione, da ricondurre ai modelli agevolativi selezionati ai sensi del numero 1), provvedendo alle conseguenti modifiche e abrogazioni;
c) programmazione degli interventi di incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalita' di sostegno secondo le valutazioni effettuate ex ante, in modo da assicurare un sostegno tendenzialmente continuativo e pluriennale, fatte salve le specifiche esigenze degli interventi di carattere emergenziale. Negli atti programmatici sono stabiliti, per il periodo di riferimento:
1) gli obiettivi strategici di sviluppo;
2) le tipologie di interventi da adottare in relazione agli obiettivi strategici;
3) il cronoprogramma di massima relativo all'attuazione degli obiettivi strategici;
4) il quadro finanziario delle risorse e dei fabbisogni di stanziamento.
 
Art. 5

Coordinamento con gli incentivi regionali

1. Al fine di favorire un utilizzo sinergico delle complessive risorse disponibili, ivi comprese quelle assegnate nell'ambito della politica di coesione europea, e di prevenire la sovrapposizione degli interventi, i decreti legislativi di cui all'articolo 3 nel disciplinare la programmazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), favoriscono la compartecipazione finanziaria delle regioni, nonche' il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali, e individuano le condizioni e le soluzioni di raccordo, ivi compresa l'istituzione di tavoli di confronto interistituzionali, affinche' la programmazione regionale, ivi compresa quella relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei, possa tenere conto di quella nazionale in funzione del perseguimento della complementarita' di sistemi incentivanti e della massima incentivazione complessiva. Lo Stato e le regioni possono stipulare specifici accordi programmatici.
2. Le soluzioni di raccordo devono in ogni caso prevedere elementi di flessibilita' per consentire a tutte le amministrazioni il rispetto dei vincoli e dei tempi di spesa previsti dalle programmazioni di livello regionale, nazionale o europeo.
 
Art. 6
Principi e criteri direttivi di delega per la formazione di un codice
degli incentivi

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), anche in relazione agli adempimenti previsti dall'Unione europea in materia di trasparenza, il Governo provvede a ridefinire, nell'ambito del codice degli incentivi, i principi comuni che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di incentivazione alle imprese, anche tenendo conto di quelli ricavabili dai modelli agevolativi selezionati ai sensi dell'articolo 4, e a standardizzare la strumentazione tecnica funzionale, attenendosi, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) definizione dei contenuti minimi dei bandi, delle direttive o dei provvedimenti comunque denominati per l'attivazione delle misure di incentivazione alle imprese, inclusi i motivi generali di esclusione delle imprese, l'individuazione della base giuridica di riferimento, i profili procedurali per l'accesso e il mantenimento delle agevolazioni e l'individuazione degli oneri a carico delle imprese beneficiarie nonche' la disciplina del cumulo delle agevolazioni nel rispetto dei massimali fissati dalla normativa europea;
b) revisione e aggiornamento dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione di incentivi alle imprese, mediante:
1) riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese beneficiarie, con riferimento all'intero iter procedurale, nel corso del quale, in ogni caso, non possono essere richiesti documenti e informazioni gia' in possesso della pubblica amministrazione;
2) contenimento e rispetto, da parte dei soggetti competenti, dei tempi delle attivita' istruttorie e definizione di una disciplina del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti di cui alla presente lettera;
3) aggiornamento dei criteri per la stipula delle convenzioni con soggetti esterni alle amministrazioni titolari degli interventi di incentivazione, ai fini dello svolgimento delle attivita' inerenti alla loro attuazione nei confronti delle imprese, con fissazione di un tetto massimo per la remunerazione a valere sugli stanziamenti degli interventi medesimi;
4) armonizzazione e semplificazione delle procedure in materia di controlli nei confronti delle imprese beneficiarie e di verifica sul cumulo delle agevolazioni;
5) definizione dei poteri di autotutela del soggetto competente adeguati al nuovo contesto normativo di riferimento, nonche' ridefinizione degli oneri, anche accessori, conseguenti agli atti adottati nell'ambito dell'esercizio dei suddetti poteri di autotutela;
6) valorizzazione dell'uso, da parte dei soggetti competenti per l'attuazione degli interventi di incentivazione, di strumenti digitali sia nei rapporti con le imprese beneficiarie che nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, anche attraverso la messa a punto di piattaforme comuni operanti secondo logiche di servizio attivabili per la gestione di procedimenti agevolativi o fasi di procedimenti riferiti a diverse misure di incentivazione;
c) rafforzamento delle attivita' di valutazione ex ante, in itinere ed ex post sull'efficacia degli interventi di incentivazione definendo le pertinenti disposizioni applicabili agli interventi di maggiore rilevanza;
d) implementazione di soluzioni tecnologiche, anche basate sull'intelligenza artificiale, dirette a facilitare la piena conoscenza dell'offerta di incentivi, nonche' a fornire supporto alla pianificazione degli interventi, alle attivita' di valutazione di cui alla lettera c) e al controllo e al monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure e sugli aiuti concessi;
e) conformita' con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche rafforzando le funzioni preposte al coordinamento tra le amministrazioni centrali e tra queste e le amministrazioni regionali gia' esistenti;
f) attribuzione di natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi pubblici;
g) previsione di premialita', nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli interventi di incentivazione, per le imprese che, fermi restando gli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, assumano persone con disabilita';
h) previsione di premialita', nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che valorizzino la quantita' e la qualita' del lavoro giovanile e del lavoro femminile, nonche' il sostegno alla natalita';
i) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione sull'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso agli stessi da parte del numero piu' ampio possibile di imprese.

Note all'art. 6:
- La legge 12 marzo 1999, n. 68, (Norme per il diritto
al lavoro dei disabili), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, Supplemento ordinario.
 
Art. 7
Termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle
attivita' economiche

1. All'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, il comma 3 e' abrogato.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 5 agosto
2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza
2021) come modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Delega al Governo in materia di
semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche).
- 1. Al fine di assicurare la semplificazione degli
adempimenti e delle attivita' di controllo, consentendo
l'efficace tutela degli interessi pubblici, nonche' di
favorire la ripresa e il rilancio delle attivita'
economiche, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o piu'
decreti legislativi volti a semplificare, rendere piu'
efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle
attivita' economiche, nel rispetto dei criteri di cui
all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) eliminazione degli adempimenti non necessari
alla tutela degli interessi pubblici, nonche' delle
corrispondenti attivita' di controllo;
b) semplificazione degli adempimenti amministrativi
necessari sulla base del principio di proporzionalita'
rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
c) coordinamento e programmazione dei controlli da
parte delle amministrazioni per evitare duplicazioni e
sovrapposizioni dei controlli e ritardi al normale
esercizio delle attivita' dell'impresa, assicurando
l'efficace tutela dell'interesse pubblico;
d) programmazione dei controlli secondo i principi
di efficacia, efficienza e proporzionalita', tenendo conto
delle informazioni in possesso delle amministrazioni
competenti, definendo contenuti, modalita' e frequenza dei
controlli anche sulla base dell'esito delle verifiche e
delle ispezioni pregresse, nonche' sulla base del possesso
di certificazioni del sistema di gestione per la qualita'
ISO o di sistemi equivalenti o dell'adozione da parte degli
operatori economici di adeguati sistemi e modelli per
l'identificazione e la gestione dei rischi;
e) ricorso alla diffida o ad altri meccanismi di
promozione dell'ottemperanza alla disciplina a tutela di
interessi pubblici per valorizzare l'attivita' di controllo
come strumento di governo del sistema, in un'ottica non
solo repressiva, ma anche conoscitiva, di sostegno
all'adempimento e di indirizzo;
f) promozione della collaborazione tra le
amministrazioni e i soggetti controllati al fine di
prevenire rischi e situazioni di irregolarita', anche
introducendo meccanismi di dialogo e di valorizzazione dei
comportamenti virtuosi, anche attraverso strumenti
premiali;
g) accesso ai dati e scambio delle informazioni da
parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo ai
fini del coordinamento e della programmazione dei controlli
anche attraverso l'interoperabilita' delle banche dati,
secondo la disciplina recata dal codice
dell'amministrazione digitale, di cui aldecreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto delregolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui aldecreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, nonche' attraverso l'utilizzo del fascicolo d'impresa
di cui all'articolo 43-bis del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
degli atti dei controlli compiuti, con i relativi esiti,
quando essi confermino, limitino o inibiscano lo
svolgimento dell'attivita' d'impresa;
h) individuazione, trasparenza e conoscibilita'
degli obblighi e degli adempimenti che le imprese devono
rispettare per ottemperare alle disposizioni normative,
nonche' dei processi e metodi relativi ai controlli, per
mezzo di strumenti standardizzati e orientati alla gestione
dei rischi, quali liste di verifica, manuali e linee guida
e indirizzi uniformi;
i) verifica e valutazione degli esiti
dell'attivita' di controllo in termini di efficacia,
efficienza e sostenibilita';
l) divieto per le pubbliche amministrazioni,
nell'ambito dei controlli sulle attivita' economiche, di
richiedere la produzione di documenti e informazioni gia'
in loro possesso anche prevedendo sanzioni disciplinari nel
caso di inadempienze;
m) individuazione di specifiche categorie per i
creatori di contenuti digitali, tenendo conto
dell'attivita' economica svolta;
n) previsione di meccanismi di risoluzione
alternativa delle controversie tra creatori di contenuti
digitali e relative piattaforme.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione, del Ministro dello sviluppo
economico, del Ministro per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, del Ministro dell'economia e delle
finanze e dei Ministri competenti per materia, sentiti le
associazioni imprenditoriali, gli enti rappresentativi del
sistema camerale e le organizzazioni sindacali piu'
rappresentative su base nazionale, previa acquisizione
dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel
termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione
di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale
il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun
decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso
il quale il decreto legislativo puo' essere comunque
adottato.
3. (abrogato)
4. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali, nell'ambito dei propri
ordinamenti, conformano le attivita' di controllo di loro
competenza ai principi di cui al comma 1.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare, nel rispetto della procedura e dei
principi e criteri direttivi di cui al presente articolo,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le
amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai
decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.»
 
Art. 8
Digitalizzazione, modernizzazione e semplificazione delle procedure
di concessione degli incentivi

1. In attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), nonche' con riferimento ai principi e criteri direttivi indicati all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d), sono valorizzate le potenzialita' del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it», di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini di cui al primo periodo, il Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi di quanto definito dai decreti legislativi di cui all'articolo 3, implementa il Registro nazionale degli aiuti di Stato e la piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» allo scopo di offrire servizi che, oltre a supportare le fasi attuativa, di monitoraggio e di valutazione, siano in grado di accelerare e migliorare la qualita' dell'intervento pubblico sin dalla fase della sua progettazione, anche mediante soluzioni tecnologiche basate sull'intelligenza artificiale idonee ad orientare l'individuazione di ambiti e modalita' dell'intervento.
2. Ai fini dell'immediata semplificazione della disciplina vigente, in conformita' con le disposizioni recate dal presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al comma 1 assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente in attuazione degli obblighi previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e privati, di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riferimento a quelli previsti dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi inclusi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e dell'acquacoltura, nel rispetto della speciale disciplina disposta per i predetti aiuti ai sensi dell'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. All'articolo 1, comma 125-quinquies, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza» sono soppresse.
3. La pubblicita' legale degli interventi di incentivazione e' assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» di cui al comma 1. Nella Gazzetta Ufficiale sono pubblicati avvisi sintetici sui provvedimenti generali adottati per la disciplina e l'accesso agli interventi medesimi, nonche' avvisi sulle relative modificazioni.
4. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di concessione e di erogazione degli incentivi, le amministrazioni titolari degli interventi di incentivazione per le imprese e quelle competenti per il rilascio di certificazioni funzionali ai controlli sui requisiti per l'accesso e la fruizione degli incentivi medesimi promuovono la stipula di protocolli volti a consentire il rilascio accelerato delle certificazioni, anche attraverso modalita' di acquisizione e gestione massiva delle richieste e delle verifiche telematiche quali quelle effettuate ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In via sperimentale, per le predette finalita', entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy definisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e la Commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE), nonche' di concerto con il Ministero dell'interno, protocolli operativi per l'accelerazione delle procedure di rilascio, rispettivamente, del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, e della documentazione antimafia di cui al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' per consentire alle imprese di avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarita' contributiva fino a quindici giorni in anticipo rispetto alla scadenza del predetto DURC.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). -
1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di
Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative
informazioni alla banca di dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in
particolare, le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi
compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, nonche' dalle
disposizioni dell'Unione europea che saranno
successivamente adottate nella medesima materia;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per
i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
aiuti de minimis ai sensi delregolamento (UE) n.
360/2012della Commissione, del 25 aprile 2012;
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione
degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea
abbia ordinato il recupero ai sensi
dell'articolo16delregolamento (UE) 2015/1589del Consiglio,
del 13 luglio 2015(46).
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine
di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o
all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de
minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
all'articolo 46 della presente legge, nonche' al fine di
consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai
medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle
informazioni relative alle vicende modificative degli
stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al
comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese
accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di
tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data
di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini
connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di
altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al
comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili,
senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva
restituzione dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi
compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e
acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al
comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori
dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottata la disciplina per il
funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente
articolo, con la definizione delle modalita' operative per
la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle
informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2,
compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
banche di dati esistenti in materia di agevolazioni
pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua
altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli
obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche'
la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli
aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto
dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del
citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del
1°luglio 2017, si applicano le modalita' di trasmissione
delle informazioni relative agli aiuti alle imprese,
stabilite ai sensi dell'articolo14, comma 2, dellalegge 5
marzo 2001, n. 57.
7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione
delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e
l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni
degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di
concessione e di erogazione di detti aiuti indicano
espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.
L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato,
anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta
la responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento
e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del
risarcimento del danno».
- Si riporta il testo dell'articolo 18-ter del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58:
«Art. 18-ter (Piattaforma telematica denominata
"Incentivi.gov.it"). - 1. Nell'ambito dei processi di
rafforzamento e di incremento dell'efficienza e della
trasparenza delle attivita' delle pubbliche amministrazioni
previsti negli obiettivi tematici dell'Accordo di
partenariato per l'utilizzo dei fondi europei afferenti
alla programmazione 2014-2020 e, in particolare, per
contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,
compresa la coesione economica, sociale e territoriale, e'
istituita presso il Ministero dello sviluppo economico la
piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it" per il
sostegno della politica industriale e della competitivita'
del Paese.
1-bis. La piattaforma telematica di cui al comma 1
deve promuovere la conoscenza di tutte le misure di
incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal
Ministero dello sviluppo economico e migliorare la
trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e
di erogazione degli incentivi anche attraverso un accesso
alle informazioni interattivo e di facile utilizzo che,
sulla base delle esigenze dei beneficiari, li indirizzi
verso le misure piu' appropriate ed agevoli la conoscenza
dello stato di avanzamento delle procedure di concessione
degli incentivi, anche attraverso sistemi dedicati di
assistenza.
2. Fermi restando i contenuti previsti al comma
1-bis, una sezione della piattaforma e' dedicata alle
informazioni relative alle misure di sostegno al tessuto
produttivo gestite dalle altre amministrazioni pubbliche
centrali e locali di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed e' alimentata
attraverso l'interoperabilita' con il Registro nazionale
degli aiuti di Stato di cui al comma 6.
3. Alle spese per lo sviluppo della piattaforma
telematica di cui al comma 1 si provvede attraverso
l'impiego di quota parte delle risorse, fino ad un
ammontare massimo di 2 milioni di euro, a valere sui fondi
del programma operativo nazionale"Governancee capacita'
istituzionale" 2014-2020.
4.
5.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico
sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione
del presente articolo, ivi incluse le modalita' per
assicurare l'interoperabilita' della piattaforma
Incentivi.gov.it con il Registro nazionale degli aiuti di
Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, al fine di garantire l'immediata disponibilita'
delle informazioni utili ai sensi dei commi 1-bis e 2».
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31
maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per
il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di
Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24
dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175
del 28 luglio 2017.
- Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi
economici). - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati sono subordinate alla predeterminazione da parte
delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui
le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle
modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli
provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo
comma 1».
- Si riporta il testo degli articoli 26 e 27 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni):
«Art. 26 (Obblighi di pubblicazione degli atti di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed
enti pubblici e privati). - 1. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi
dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i
criteri e le modalita' cui le amministrazioni stesse devono
attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti
di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati ai sensi del citatoarticolo 12 della legge n. 241
del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti
beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla
stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi
gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresi'
pubblicati i dati consolidati di gruppo.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo
costituisce condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di
importo complessivo superiore a mille euro nel corso
dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata,
incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio
dagli organi di controllo e' altresi' rilevabile dal
destinatario della prevista concessione o attribuzione e da
chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del
risarcimento del danno da ritardo da parte
dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. E' esclusa la pubblicazione dei dati
identificativi delle persone fisiche destinatarie dei
provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali
dati sia possibile ricavare informazioni relative allo
stato di salute ovvero alla situazione di disagio
economico-sociale degli interessati».
«Art. 27 (Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei
soggetti beneficiari). - 1.La pubblicazione di cui
all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai
fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi
dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente
responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalita' seguita per l'individuazione del
beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum
del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate,
nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e
secondo modalita' di facile consultazione, in formato
tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il
trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7e
devono essere organizzate annualmente in unico elenco per
singola amministrazione».
- Si riporta il comma 125-quinquies dell'articolo 1
della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il
mercato e la concorrenza), come modificato dalla presente
legge:
«125-quinquies. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de
minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di
Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema,
con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi
prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono
gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina,
tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico
dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis».
- Si riporta il testo dell'articolo 48-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito):
«Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le
societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di
effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo
superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via
telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o piu'
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono
al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della
riscossione competente per territorio, ai fini
dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme
iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica
alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto il
sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dallalegge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero
dellalegge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano
ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo
19del presente decreto nonche' ai risparmiatori di cui
all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di
banche e loro controllate aventi sede legale in Italia,
poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16
novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma
1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non
superiore al doppio, ovvero diminuito".
- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, reca: «Semplificazione
in materia di documento unico di regolarita' contributiva
(DURC)».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
reca: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136».
 
Art. 9

Disposizioni finanziarie

1. Per le attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, per lo studio, il monitoraggio e la valutazione funzionali all'attuazione delle deleghe previste dalla presente legge, segnatamente per quanto concerne le valutazioni relative all'impatto delle principali misure di incentivazione oggetto di ricognizione e revisione, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023, 1 milione di euro per l'anno 2024 e 1 milione di euro per l'anno 2025. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.
(omissis)
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i
mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi
decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
(omissis)».
 
Art. 10

Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy Visto, il Guardasigilli: Nordio