Gazzetta n. 266 del 14 novembre 2023 (vai al sommario) |
|
LEGGE 13 novembre 2023, n. 159 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta' educativa e alla criminalita' minorile, nonche' per la sicurezza dei minori in ambito digitale. |
|
|
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta' educativa e alla criminalita' minorile, nonche' per la sicurezza dei minori in ambito digitale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo di Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 novembre 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio
Avvertenza: Il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 216 del 15 settembre 2023. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 81. |
| Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 SETTEMBRE 2023, N. 123
All'articolo 1: al comma 1: al primo periodo, le parole: «nell'ambito del» sono sostituite dalle seguenti: «funzionale al» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del Terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla poverta' educativa e per l'integrazione»; al secondo periodo, dopo la parola: «Commissario» e' inserita la seguente: «straordinario»; al comma 2: al primo periodo, le parole: «comma 1, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1 si provvede» e la parola: «relative» e' soppressa; al secondo periodo, dopo le parole: «articolo 63 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e dopo la parola: «comunque» il segno di interpunzione «,» e' soppresso; al comma 3: al primo periodo, dopo le parole: «ulteriore anno» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; al secondo periodo, le parole: «una dirigenziale di livello non generale e quattro unita' di personale» sono sostituite dalle seguenti: «una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale» e le parole: «in materia di ricostruzione,» sono sostituite dalle seguenti: «per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo,»; al terzo periodo, dopo le parole: «rispettivi ordinamenti» sono inserite le seguenti: «, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto e' riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennita' di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o piu' provvedimenti del Commissario straordinario, puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66»; al quinto periodo, le parole: «dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale,» sono sostituite dalle seguenti: «dotazioni finanziarie e strumentali nonche' quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma,»; al sesto periodo, dopo le parole: «amministrazioni locali e» sono inserite le seguenti: «degli enti territoriali, nonche'»; dopo il sesto periodo e' inserito il seguente: «Il Commissario straordinario, per le finalita' di cui al comma 1, puo' altresi' avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico»; al settimo periodo, le parole: «con il decreto di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo», le parole: «n. 98.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 98,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»; al comma 4, le parole: «Societa' Sport e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «societa' Sport e Salute Spa», dopo le parole: «articolo 63 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al» e dopo la parola: «comunque» il segno di interpunzione «,» e' soppresso; dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Al fine di sostenere, nell'ambito del piano straordinario di cui al comma 1, interventi per la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture culturali, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2023. 4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»; al comma 5, dopo la parola: «Commissario» e' inserita la seguente: «straordinario» e le parole: «e Corpi civili dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «e dei corpi civili dello Stato»; al comma 6, le parole: «nella regione che ricomprende il territorio del comune medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «nella regione Campania»; dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Una quota non inferiore a euro 100.000 per l'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' destinata, con il decreto di cui al comma 677 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022, al comune di Caivano per l'installazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini, anche apportando le eventuali rimodulazioni delle risorse in via di assegnazione per progetti finanziati a valere sul Programma operativo complementare "Legalita'" 2014-2020»; al comma 8, le parole: «semplificate di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «semplificate ai sensi dell'articolo», le parole: «di cui all'articolo 30» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 30 e 34-bis» e dopo le parole: «medesimo decreto legislativo» sono inserite le seguenti: «n. 165 del 2001»; dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: «10-bis. Al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi di inclusione sociale, il comune di Caivano e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 3 unita' di personale non dirigenziale della professionalita' di servizio sociale. 10-ter. Al fine di facilitare l'inserimento degli studenti nelle scuole e contrastare la dispersione scolastica, il comune di Caivano e' altresi' autorizzato ad assumere, con le medesime procedure e deroghe di cui al comma 10-bis, 6 unita' di personale non dirigenziale della professionalita' degli educatori scolastici. 10-quater. Le assunzioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ai concorsi per le assunzioni di cui ai predetti commi nonche' a quelli di cui al comma 8 del presente articolo provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM. 10-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter, pari a euro 64.500 per l'anno 2023 e a euro 409.500 a decorrere dall'anno 2024, si provvede: a) quanto a euro 64.500 per l'anno 2023, a euro 409.500 per l'anno 2024 e a euro 273.000 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) quanto a euro 136.500 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 10-sexies. Il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', nell'ambito delle azioni predisposte con il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, promuove il potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel comune di Caivano, ferme restando le competenze della regione Campania, avvalendosi delle risorse gia' previste a legislazione vigente». Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: «Art. 1-bis (Disposizioni per il rafforzamento della capacita' amministrativa del comune di Caivano). - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 e il comune di Caivano adottano un programma di interventi per incrementare la capacita' tecnica e operativa dell'amministrazione comunale, con particolare riguardo ai settori finanziario, delle politiche sociali e dei servizi alla persona e alle imprese, dei lavori pubblici e del territorio, della polizia locale nonche' di anagrafe e affari generali e per rafforzare i processi di attuazione dei progetti finanziati con risorse dell'Unione europea, nazionali e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri attua le misure che gli sono attribuite nel programma di interventi di cui al comma 1 mediante il proprio personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, anche avvalendosi dell'associazione Formez PA, nonche' di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando, fuori ruolo o analogo istituto ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 3. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita una posizione dirigenziale di livello generale preposta al rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni locali nelle materie di competenza del Ministro per la pubblica amministrazione. 4. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, alla propria riorganizzazione. In sede di prima applicazione, per l'incarico dirigenziale di cui al comma 3 non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall'istituzione della posizione dirigenziale di livello generale si provvede mediante la soppressione di due posizioni dirigenziali non generali del medesimo Dipartimento equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, con contestuale adeguamento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. 5. Ai fini di cui al comma 1, il comune di Caivano puo' richiedere al prefetto di Napoli, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, anche in deroga alle norme vigenti, di avvalersi, in via temporanea e in posizione di sovraordinazione, di personale iscritto in albi professionali, da individuare mediante procedura selettiva semplificata svolta attraverso il portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 145, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Art. 1-ter (Intervento urgente in favore dei giovani di Caivano). - 1. L'Agenzia italiana per la gioventu' destina almeno un progetto annuale a Caivano al fine di promuovere l'attivita' giovanile, l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti in questa area. 2. Il progetto finanziato per Caivano e' selezionato in base a criteri di merito, con particolare attenzione alle esigenze specifiche dei giovani del comune, ed e' finalizzato a migliorare l'accesso a opportunita' educative, culturali e formative per i giovani locali. 3. L'Agenzia italiana per la gioventu' e' responsabile dell'attuazione, della supervisione e della valutazione del progetto finanziato per Caivano, in conformita' con le direttive stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili. 4. La regione Campania collabora con il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili e le autorita' locali di Caivano per garantire l'efficace implementazione del progetto finanziato. 5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». All'articolo 2: al comma 1, dopo le parole: «con una o piu' Universita' statali aventi sede in Campania» sono inserite le seguenti: «, anche in collaborazione con enti e altre istituzioni locali». All'articolo 3: al comma 1: alla lettera a), capoverso 4, le parole: «Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo» sono sostituite dalle seguenti: «procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per il luogo»; alla lettera b): al numero 1), le parole: «il delitto di cui all'articolo 73» sono sostituite dalle seguenti: «i delitti di cui all'articolo 73»; al numero 2), dopo le parole: «comma 3,» e' inserita la seguente: «alinea,»; dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente: «3-bis) al comma 7, le parole: "puo' essere" sono sostituite dalle seguenti: "e' sempre"»; alla lettera c), numero 1), dopo le parole: «604-ter del codice penale» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; al comma 2, lettera b), le parole: «primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo»; dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Le guardie particolari giurate di cui all'articolo 133, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente di cui all'articolo 138, terzo comma, del medesimo testo unico, comunicano senza ritardo ai servizi di emergenza sanitaria le segnalazioni ricevute, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti digitali di sicurezza, relative a situazioni di pericolo per la salute di una persona all'interno o all'esterno della propria abitazione. Nella comunicazione di cui al primo periodo sono indicati la posizione e, ove disponibile, lo stato di salute della persona in pericolo. L'attivita' di comunicazione delle informazioni di cui al presente comma non comporta l'esercizio di pubbliche funzioni. 2-ter. Al comma 2-bis dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro" sono sostituite dalle seguenti: "sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro"». Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: «Art. 3-bis (Osservatorio sulle periferie). - 1. Al fine di monitorare le condizioni di vivibilita' e decoro delle aree periferiche delle citta', presso il Ministero dell'interno e' istituito l'Osservatorio sulle periferie, al quale sono attribuiti i seguenti compiti: a) promuovere iniziative finalizzate al monitoraggio delle condizioni di vivibilita' e decoro delle aree periferiche delle citta', con particolare riferimento agli aspetti concernenti la riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, il recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalita' e di esclusione sociale e la prevenzione della criminalita', in particolare di tipo predatorio; b) incentivare iniziative di formazione e promozione della cultura del rispetto della legalita', con particolare riferimento alle giovani generazioni; c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione di iniziative di supporto agli enti e alle istituzioni coinvolti nelle problematiche in oggetto; d) promuovere il raccordo e lo scambio informativo tra tutti i soggetti competenti nelle materie di cui al presente comma, anche ai fini dell'elaborazione di progetti in tema di legalita'; e) effettuare il monitoraggio e la valutazione delle azioni intraprese a livello nazionale, nonche' l'individuazione delle best practice adottate. 2. L'Osservatorio e' tenuto a rendere noti annualmente, anche attraverso la pubblicazione online nel sito web del Ministero dell'interno, i risultati ottenuti dalle attivita' di cui al comma 1 e il lavoro svolto dall'Osservatorio medesimo. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce le linee operative e le attivita' strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonche' l'organizzazione, le modalita' di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo la partecipazione di rappresentanti di enti e istituzioni, pubblici e privati, interessati al perseguimento delle finalita' di cui al comma 1. 4. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati ai fenomeni oggetto di interesse da parte dell'Osservatorio. 5. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza ne' rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Art. 3-ter (Ulteriori disposizioni in materia di misure a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle citta'). - 1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 676, le parole: "15 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "19 milioni di euro"; b) i commi 777 e 778 sono abrogati. 2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 776, della legge 29 dicembre 2022, n. 197». All'articolo 4: al comma 1: all'alinea, le parole: «legge 1975» sono sostituite dalle seguenti: «legge 18 aprile 1975»; alla lettera c), il segno di interpunzione «;» e' sostituito dal seguente: «.»; dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Dopo l'articolo 4 della citata legge n. 110 del 1975 e' inserito il seguente: "Art. 4-bis (Porto di armi per cui non e' ammessa licenza). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non e' ammessa licenza e' punito con la reclusione da uno a tre anni. 2. Salvo che il porto d'arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 e' aumentata da un terzo alla meta' quando il fatto e' commesso: a) da persone travisate o da piu' persone riunite; b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale; c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto; d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica"»; il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. All'articolo 699 del codice penale, il secondo comma e' abrogato»; dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m-quinquies) e' aggiunta la seguente: "m-sexies) porto di armi per cui non e' ammessa licenza, di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110". 2-ter. All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "nonche' per i delitti" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e per quelli". 2-quater. Nel libro II, titolo V, del codice penale, dopo l'articolo 421 e' inserito il seguente: "Art. 421-bis (Pubblica intimidazione con uso di armi). - Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione da tre a otto anni". 2-quinquies. L'articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e' abrogato. 2-sexies. All'articolo 4, comma 1, lettera g), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la parola: "condannati" sono inserite le seguenti: "per il delitto di cui all'articolo 421-bis del codice penale o"»; al comma 3, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo e' punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalita'"»; dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. All'articolo 85-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: "esclusa la fattispecie di cui al comma 5," sono soppresse». All'articolo 5: al comma 1, lettera a): al numero 1), capoverso 3-bis, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Il provvedimento e' comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore»; dopo il numero 2) e' inserito il seguente: «2-bis) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 adottato nei confronti di un maggiorenne e' opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al comma 4 adottato nei confronti di un minorenne e' opponibile davanti al tribunale per i minorenni"»; al numero 3): al capoverso 6-bis, le parole: «la persona, il patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «la persona o il patrimonio», le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «per i minorenni», le parole: «il divieto» sono sostituite dalle seguenti: «del divieto» e le parole: «radio trasmittente» sono sostituite dalla seguente: «radiotrasmittente»; al capoverso 6-ter, primo periodo, dopo le parole: «Il giudice» sono inserite le seguenti: «, sentito il pubblico ministero,» e dopo la parola: «proposta» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 6-bis»; al comma 1, lettera b), il segno di interpunzione «;» e' sostituito dal seguente: «.»; dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Il provvedimento di cui al comma 2 e' comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore»; dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Il provvedimento di cui al comma 5 e' comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore»; al comma 8, sono premesse le seguenti parole: «Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del comma 5,». All'articolo 6: al comma 1: all'alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto»; alla lettera a) e' premessa la seguente: «0a) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Servizi minorili). - 1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorita' giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale"»; alla lettera a), le parole: «per uno dei delitti» sono sostituite dalle seguenti: «di uno dei delitti», le parole: «h), m)» sono sostituite dalle seguenti: «h) e m)», le parole: «per uno dei reati» sono sostituite dalle seguenti: «di uno dei reati» e dopo le parole: «n. 110» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: «b-bis) all'articolo 19, comma 5, le parole: ", salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni" sono soppresse; b-ter) all'articolo 22, comma 4, le parole: ", per un tempo non superiore a un mese," sono soppresse e le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni"; b-quater) all'articolo 22, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, puo' disporre la sostituzione della misura applicata con la custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23"»; alla lettera c): al numero 1), le parole: «primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo», le parole: «e-bis), g)» sono sostituite dalle seguenti: «e-bis) e g)», le parole: «delitti consumati o tentati,» sono sostituite dalle seguenti: «delitti, consumati o tentati,», dopo le parole: «agli articoli 336» sono inserite le seguenti: «, primo comma,» e le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»; dopo il numero 1) e' inserito il seguente: «1-bis) al comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) se l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga"»; dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) all'articolo 28 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall'articolo 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, dagli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 609-ter, e dall'articolo 628, terzo comma, numeri 2), 3) e 3-quinquies), del codice penale"»; dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-ter) e c), numero 2), si applicano alle misure cautelari eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto». All'articolo 7: al comma 1, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto» e le parole: «Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per i minorenni»; dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. All'articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "ne da' notizia al" sono inserite le seguenti: "procuratore della Repubblica presso il"». All'articolo 8: al comma 1: all'alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto»; la lettera a) e' soppressa; la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) dopo l'articolo 27 e' inserito il seguente: "Art. 27-bis (Percorso di rieducazione del minore). - 1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravita', puo' notificare al minore e all'esercente la responsabilita' genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attivita' a beneficio della comunita' di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi. 2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari, che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione. 3. Il giudice, sentiti l'imputato e l'esercente la responsabilita' genitoriale, valutata la congruita' del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione e' sospeso. 4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti. 5. Nel caso in cui il minore non intenda accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompa senza giustificato motivo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che puo' procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale. L'ingiustificata interruzione e' valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova. 6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. In caso contrario, restituisce gli atti al pubblico ministero, che puo' procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale"». All'articolo 9: al comma 1, le parole: «All'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis."» sono sostituite dalle seguenti: «Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, e' inserito il seguente: "Art. 10-bis (Trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti). -"»; al comma 1, capoverso 3-bis: al comma 1, alinea, le parole: «istituto penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «istituto penale per i minorenni» e le parole: «Dipartimento della amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia»; al comma 2, le parole: «ivi indicate alle lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1»; al comma 3, le parole: «comma n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e dopo la parola: «individuato» il segno di interpunzione «,» e' soppresso. All'articolo 10: al comma 1, capoverso 4-bis.1, dopo le parole: «"Agenda Sud"» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023,», la parola: «INVALSI» e' sostituita dalle seguenti: «Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)» e le parole: «per l'anno 2023 si provvede, mediante» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023, si provvede mediante»; al comma 2, al primo periodo, le parole: «10.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000.000 di euro» e, al secondo periodo, le parole: «All'attuazione del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri di cui al primo periodo»; al comma 3: all'alinea, dopo le parole: «2014-2020» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; alla lettera b), le parole: «fuori contesto» sono sostituite dalle seguenti: «fuori dal contesto»; alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»; dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) potenziare l'offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere, intese come luoghi di aggregazione sociale e di confronto interculturale»; al comma 5: all'alinea, le parole: «CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2018,» e dopo le parole: «6 milioni di euro» e' inserita la seguente: «annui»; alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e anche con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»; alla lettera b), il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Rientrano nell'applicazione della misura di cui alla presente lettera i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell'applicazione stessa, destinatari di mobilita' d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilita' condizionata», al quarto periodo, le parole: «di assegnazione provvisoria, di utilizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «di assegnazione provvisoria o di utilizzazione» e le parole da: «di 10 punti» fino a: «2 punti» sono sostituite dalle seguenti: «, nella misura individuata dalla contrattazione collettiva nazionale, a conclusione di un triennio di permanenza nella stessa istituzione scolastica e»; al comma 6, le parole: «dal 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2023» e le parole: «Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «programma "Fondi di riserva e speciali"». Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: «Art. 10-bis (Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - "Agenda Sud"). - 1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilita' negli apprendimenti, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale. 2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». All'articolo 11: al comma 1, dopo le parole: «Investimento 1.1» sono inserite le seguenti: «del PNRR,»; al comma 2, dopo le parole: «Componente 1 del PNRR» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «Fondo opere indifferibili» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» e le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»; dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Al fine di assicurare l'attuazione della Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR, all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: "4 milioni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "8 milioni" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che sono assegnate tutte in anticipazione, salvo successivo monitoraggio, agli enti locali individuati per le esigenze relative alla continuita' didattica nell'anno scolastico 2023/2024"»; alla rubrica, le parole: «Piano asili nido» sono sostituite dalle seguenti: «Piano per asili nido per la». All'articolo 12: al comma 1 e' premesso il seguente: «01. L'articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente: "Art. 114 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione). - 1. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell'articolo 62-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. 2. Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, ai medesimi fini di cui al comma 1, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche. 3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, ai fini del comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonche' le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per piu' di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinche' questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi. 5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4. 6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516, e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 8. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"»; al comma 1, capoverso Art. 570-ter: al primo comma, le parole: «obbligo scolastico» sono sostituite dalle seguenti: «obbligo di istruzione», le parole: «comma 4 del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo» e le parole: «l'assenza del minore dalla scuola,» sono sostituite dalle seguenti: «la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione,»; al secondo comma, le parole: «obbligo scolastico», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «obbligo di istruzione», le parole: «comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo»; al comma 2, le parole: «Quando esercita l'azione penale per i reati indicati al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Quando acquisisce la notizia dei reati di cui all'articolo 570-ter del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo», dopo le parole: «ne informa» sono inserite le seguenti: «senza ritardo» e le parole: «Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per i minorenni»; al comma 4: la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) all'articolo 2, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Non ha altresi' diritto al trasferimento dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione"»; alla lettera c), numero 3), le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 3» e le parole: «ai commi 3 e 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 3 e 3-bis»; dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. All'attuazione delle previsioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 48 del 2023, introdotto dalla lettera b) del comma 4 del presente articolo, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; alla rubrica, le parole: «obbligo scolastico» sono sostituite dalle seguenti: «obbligo di istruzione». All'articolo 13: al comma 1: all'alinea, dopo le parole: «del presente articolo» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 14»; alla lettera b), le parole: «smartphones, computers, tablets e, ove compatibili, consolles di videogames» sono sostituite dalle seguenti: «smartphone, computer, tablet e, ove compatibili, consolle di videogiochi» e dopo le parole: «oggetti connessi» sono inserite le seguenti: «che consentano l'accesso ai browser,»; alla lettera c), le parole: «, di seguito "applicazioni"» sono soppresse; al comma 2, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore», dopo la parola: «applicazioni», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «di controllo parentale» e dopo la parola: «codice» sono inserite le seguenti: «delle comunicazioni elettroniche,»; al comma 3, le parole: «sull'importanza di installare applicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «sull'importanza di utilizzare applicazioni di controllo parentale», dopo le parole: «delle applicazioni» sono inserite le seguenti: «di controllo parentale» e le parole: «siti della Presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «siti internet della Presidenza»; al comma 4, dopo la parola: «applicazioni» sono inserite le seguenti: «di controllo parentale»; al comma 6, dopo la parola: «applicazioni» sono inserite le seguenti: «di controllo parentale»; al comma 7, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto» e le parole: «di cui al comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «di controllo parentale»; al comma 8, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «della legge»; dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: «8-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono da intendere quali opere cinematografiche tutte le opere visive e audiovisive in qualsiasi forma e modalita' di riproduzione, comprese quelle digitali su piattaforme di streaming o social". 8-ter. Le amministrazioni interessate provvedono a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: «Art. 13-bis (Disposizione per la verifica della maggiore eta' per l'accesso a siti pornografici). - 1. E' vietato l'accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico, in quanto mina il rispetto della loro dignita' e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore eta' degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto. 3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalita' tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore eta' degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo. 4. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2 si dotano di efficaci sistemi di verifica della maggiore eta' conformi alle prescrizioni impartite nel predetto provvedimento. 5. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, in caso di inadempimento, contesta ai soggetti di cui al comma 2, anche d'ufficio, la violazione, applicando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249, e li diffida ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida dell'Autorita'». All'articolo 14: al comma 2, le parole: «di tali servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi e delle prestazioni erogabili dai Centri per la famiglia, inclusi quelli di cui al presente comma»; al comma 3, le parole: «per le imprese ed il» sono sostituite dalle seguenti: «delle imprese e del»; al comma 4, le parole: «con delega alla famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «con delega alle politiche per la famiglia», le parole: «uso dell'applicazione del controllo» sono sostituite dalle seguenti: «uso delle applicazioni di controllo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dell'articolo 13-bis, con particolare riferimento all'attuazione della misura di verifica della maggiore eta' per l'accesso a siti pornografici»; al comma 5, le parole: «sull'attuazione della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «sull'attuazione degli articoli 13 e 13-bis e del presente articolo» e le parole: «contro le donne» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti delle donne»; dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». All'articolo 15: al comma 1, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 2»; al comma 4, lettera b), capoverso 32-bis: al primo periodo, le parole: «artt. 9, 14, 15, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 45, 46, 47 e 48 del Regolamento (UE) 2022/2065» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 45 del Regolamento (UE) 2022/2065», le parole: «artt. 51 e 52» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 51 e 52» e le parole: «nazionale ed europeo» sono sostituite dalle seguenti: «nazionale e dell'Unione europea»; al secondo periodo, le parole: «artt. 51 e 52» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 51 e 52» e le parole: «nazionale ed europeo» sono sostituite dalle seguenti: «nazionale e dell'Unione europea»; al quarto periodo, le parole: «ed eventuale» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'eventuale»; al quinto periodo, le parole: «ivi previste» sono sostituite dalle seguenti: «previste dal presente comma»; al comma 5, al secondo periodo, le parole: «nel 2024», «nel 2025», «nel 2026», «nel 2027», «nel 2028», «nel 2029», «nel 2030», «nel 2031» e «nel 2032» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «per l'anno 2024», «per l'anno 2025», «per l'anno 2026», «per l'anno 2027», «per l'anno 2028», «per l'anno 2029», «per l'anno 2030», «per l'anno 2031» e «per l'anno 2032» e le parole: «dal 2033» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2033» e, al sesto periodo, le parole: «di ISTAT e Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell'Agenzia»; al comma 6, le parole: «fuori ruolo, aspettativa» sono sostituite dalle seguenti: «fuori ruolo o aspettativa», dopo le parole: «collocamento fuori ruolo» il segno di interpunzione «,» e' soppresso e le parole: «Tale personale» sono sostituite dalle seguenti: «Il personale di cui al primo periodo». Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti: «Art. 15-bis (Misure per il rafforzamento e l'operativita' dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale). - 1. Ai fini dell'ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente alle spese di personale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, al medesimo decreto-legge sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nei limiti delle risorse destinate al personale di cui al comma 1, le articolazioni di livello dirigenziale generale sono rideterminate nel numero massimo di dodici e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, quelle di livello dirigenziale non generale sono rideterminate nel numero massimo di quaranta. 1-ter. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui al comma 1 e nei limiti di cui al comma 1-bis, allo scopo di corrispondere alle immediate esigenze di accrescimento della capacita' operativa dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia e' autorizzato ad attivare, con proprio provvedimento, le articolazioni dirigenziali di cui al comma 1-bis, definendone funzioni e compiti"; b) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Fermo restando l'adeguamento della dotazione organica di livello dirigenziale generale e non generale di cui all'articolo 6, comma 1-bis, e le relative decorrenze, la rimanente dotazione organica e' progressivamente rideterminata, in linea con il processo di crescita della capacita' operativa dell'Agenzia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse finanziarie destinate al personale di cui all'articolo 18, comma 1. Dei provvedimenti adottati in materia di dotazione organica e' data tempestiva e motivata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR"; c) all'articolo 17, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: "4-ter. Al fine di consentire la piena operativita' dell'Agenzia, le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non si applicano alle autovetture utilizzate dall'Agenzia per i servizi istituzionali di tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico". Art. 15-ter (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di prerogative dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni). - 1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2: 1) al comma 1, le parole: "puo' ordinare" sono sostituite dalla seguente: "ordina"; 2) al comma 2, le parole: "ove tecnicamente possibile" sono soppresse; 3) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "L'Autorita', con proprio regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestivita' e garantendo strumenti di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento"; 4) al comma 4, terzo periodo, le parole: "dall'Autorita' ai soggetti destinatari del provvedimento" sono sostituite dalle seguenti: "tramite la piattaforma all'Autorita' e ai soggetti destinatari del provvedimento"; 5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 e' notificato immediatamente dall'Autorita' ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della societa' dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilita' del sito web o dei servizi illegali, nonche' alla European Union Internet Referral Unit dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della societa' dell'informazione, nel caso in cui siano coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilita' del sito web o dei servizi illegali, eseguono il provvedimento dell'Autorita' senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di trenta minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente. I soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della societa' dell'informazione, nel caso in cui non siano coinvolti nell'accessibilita' del sito web o dei servizi illegali, provvedono comunque ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilita' dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorita' ivi inclusi i nomi di dominio oggetto delle segnalazioni effettuate per il tramite della piattaforma ai sensi del comma 4"; 6) al comma 6, secondo periodo, le parole: "in tempi ragionevoli" sono sostituite dalla seguente: "tempestivamente"; b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "l'Autorita' applica" sono inserite le seguenti: ", per ogni violazione riscontrata,"; c) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita', in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete internet, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire una tempestiva ed efficace disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma e' realizzata e resa operativa entro il termine massimo di tre mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operativita' della piattaforma sono comunque applicabili tutte le disposizioni della presente legge e resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorita' n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013". Art. 15-quater (Semplificazioni in materia di sperimentazione di nuove tecnologie televisive). - 1. All'articolo 1, comma 1031-bis, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive," sono soppresse e dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: ", e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive anche con riferimento alla tecnologia 5G secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"». |
|
|
|