Gazzetta n. 266 del 14 novembre 2023 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 15 settembre 2023, n. 123 |
Testo del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 216 del 15 settembre 2023), coordinato con la legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 2), recante: «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta' educativa e alla criminalita' minorile, nonche' per la sicurezza dei minori in ambito digitale.». |
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Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Interventi infrastrutturali urgenti in favore del Comune di Caivano
1. Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilita' sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' nominato un Commissario straordinario con il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione (( funzionale al )) territorio del predetto comune ((, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del Terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla poverta' educativa e per l'integrazione )). Il piano straordinario e' predisposto dal Commissario (( straordinario )) d'intesa con il Comune di Caivano e con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli interventi di cui al comma 4, sulla base dell'attivita' istruttoria del Genio militare. Il predetto piano e' approvato con delibera del Consiglio dei ministri, con assegnazione delle relative risorse nel limite complessivo di euro 30 milioni, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e in coerenza con le disponibilita' finanziarie dello stesso. 2. Per la realizzazione degli interventi approvati ai sensi del (( comma 1 si provvede )) in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In relazione agli interventi inseriti nel piano di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 4, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A., che svolge altresi' le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del (( codice dei contratti pubblici, di cui al )) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque nel limite massimo del due per cento di detto stanziamento, al netto di quanto previsto dal comma 4. 3. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carico un anno, prorogabile di un ulteriore anno, e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto e' assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unita', di cui (( una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale )) non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti (( per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, )) con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti ((, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto e' riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennita' di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o piu' provvedimenti del Commissario straordinario, puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 )). All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, le specifiche (( dotazioni finanziarie e strumentali nonche' quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, )) necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario puo' avvalersi, altresi', delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonche' delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato. (( Il Commissario straordinario, per le finalita' di cui al comma 1, puo' altresi' avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. )) Il compenso del Commissario straordinario e' determinato (( con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo )) in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 1 (( del presente articolo )). 4. Il piano straordinario di cui al comma 1 ricomprende anche interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano e per la realizzazione degli ulteriori interventi strumentali e connessi che interessino il centro sportivo ovvero pertinenze attigue. Per la realizzazione dei predetti interventi, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della (( societa' Sport e Salute Spa )), che svolge altresi' le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del (( codice di cui al )) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate con la citata delibera alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo del presente comma. (( 4-bis. Al fine di sostenere, nell'ambito del piano straordinario di cui al comma 1, interventi per la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture culturali, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2023. )) (( 4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. )) 5. Il Commissario (( straordinario )) prevede altresi' criteri e modalita' per l'affidamento in uso degli impianti del Centro sportivo ex Delphinia di Caivano di cui al comma 4, anche in deroga alle disposizioni vigenti, individuando come prioritari i progetti presentati dai Gruppi sportivi militari (( e dei corpi civili dello Stato )). 6. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'universita' e della ricerca finanzia specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attivita' educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede (( nella regione Campania )). Tali interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), vengono attuati in raccordo con il Commissario straordinario di cui al comma 1 e per la realizzazione degli stessi si applicano le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo. 7. Alla copertura degli oneri di cui al comma 6 si provvede a valere sulle risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per un importo pari a cinque milioni di euro per l'anno 2024. (( 7-bis. Una quota non inferiore a euro 100.000 per l'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' destinata, con il decreto di cui al comma 677 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022, al comune di Caivano per l'installazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini, anche apportando le eventuali rimodulazioni delle risorse in via di assegnazione per progetti finanziati a valere sul Programma operativo complementare «Legalita'» 2014-2020. )) 8. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, il Comune di Caivano e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali (( semplificate ai sensi dell'articolo )) 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure (( di cui agli articoli 30 e 34-bis )) del medesimo decreto legislativo (( n. 165 del 2001 )), 15 unita' di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale. 9. Le assunzioni di cui al comma 8 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a euro 138.900 per l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (( 10-bis. Al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi di inclusione sociale, il comune di Caivano e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 3 unita' di personale non dirigenziale della professionalita' di servizio sociale. )) (( 10-ter. Al fine di facilitare l'inserimento degli studenti nelle scuole e contrastare la dispersione scolastica, il comune di Caivano e' altresi' autorizzato ad assumere, con le medesime procedure e deroghe di cui al comma 10-bis, 6 unita' di personale non dirigenziale della professionalita' degli educatori scolastici. )) (( 10-quater. Le assunzioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ai concorsi per le assunzioni di cui ai predetti commi nonche' a quelli di cui al comma 8 del presente articolo provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM. )) (( 10-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter, pari a euro 64.500 per l'anno 2023 e a euro 409.500 a decorrere dall'anno 2024, si provvede: a) quanto a euro 64.500 per l'anno 2023, a euro 409.500 per l'anno 2024 e a euro 273.000 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) quanto a euro 136.500 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. )) (( 10-sexies. Il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', nell'ambito delle azioni predisposte con il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, promuove il potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel comune di Caivano, ferme restando le competenze della regione Campania, avvalendosi delle risorse gia' previste a legislazione vigente. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il comma 177 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): «177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III - Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.». - Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", e' pubblicato nella G.U. 28 settembre 2011, n. 226, S.O. - Si riporta l'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108: «Art. 10 (Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici). - 1. Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di societa' in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. L'attivita' di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacita' amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati. 3. - 6-quinquies. Omissis.». - Si riporta l'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici): «Art. 63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza). - 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62, e' istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicita', un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed e' iscritta nell'elenco di cui al primo periodo. 2. La qualificazione per la progettazione e l'affidamento si articola in tre fasce di importo: a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro; b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14; c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo. 3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza puo' effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori si applica il comma 6 dell'articolo 62. 4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a. In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme prevista dall'ordinamento, delle provincie e delle citta' metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata. 5. La qualificazione ha ad oggetto le attivita' che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e riguarda: a) la capacita' di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure; b) la capacita' di affidamento e controllo dell'intera procedura; c) la capacita' di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera. 6. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per l'acquisizione di lavori oppure di servizi e forniture. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per svolgere attivita' di progettazione e affidamento devono essere qualificate almeno nella seconda fascia. Esse programmano la loro attivita' coordinandosi nel rispetto del principio di leale collaborazione. 7. I requisiti di qualificazione per la progettazione e l'affidamento sono disciplinati dall'allegato II.4 e attengono: a) all'organizzazione della funzione di spesa e ai processi; b) alla consistenza, esperienza e competenza delle risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la adeguata formazione del personale; c) all'esperienza maturata nell'attivita' di progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, ivi compreso l'eventuale utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni. 8. I requisiti di qualificazione per l'esecuzione sono indicati separatamente nell'allegato II.4, che dispone altresi' una disciplina transitoria specifica relativa a tale fase. Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4. possono essere disciplinati dall'ANAC specifici requisiti di qualificazione per i contratti di partenariato pubblico-privato. 9. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la qualificazione. 10. In relazione al parametro di cui alla lettera b) del comma 7, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione definisce i requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, senza finalita' di lucro, che svolgono attivita' formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attivita' di accreditamento nonche' alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti. 11. In nessun caso i soggetti interessati possono comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione ricorrendo ad artifizi tali da eluderne la funzione. L'ANAC, per accertati casi di gravi violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, puo' irrogare una sanzione entro il limite minimo di euro 500 euro e il limite massimo di euro 1 milione e, nei casi piu' gravi, disporre la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta. Costituiscono gravi violazioni le dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese, in particolare: a) per le centrali di committenza, la dichiarata presenza di un'organizzazione stabile nella quale il personale continui di fatto a operare per l'amministrazione di provenienza; b) per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, la dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto impegnato in altre attivita'; c) la mancata comunicazione all'ANAC della perdita dei requisiti. 12. Se la qualificazione viene meno o e' sospesa, le procedure in corso sono comunque portate a compimento. 13. L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalita' attuative del sistema di qualificazione di cui all'allegato II.4, rilasciando la qualificazione medesima. L'ANAC puo' stabilire ulteriori casi in cui puo' essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attivita' ausiliarie, di acquisire la capacita' tecnica ed organizzativa richiesta.". - Si riporta l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo): «Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). - 1. - 13. (omissis) 14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta. 15. - 138. (omissis)». - Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante: «Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro», e' pubblicato nella G.U. 14 aprile 2003, n. 66, S.O. - Si riporta l'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari straordinari). - 1.- 2. (omissis) 3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilita' per danno erariale. 4. - 5-bis. (omissis)». - Si riporta il comma 337 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)): «337. Per la realizzazione del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e' autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.". - Si riporta l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 1 (Programmazione). - 1.- 2. (omissis) 3. Specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato Fondo speciale, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a partire dal 1° gennaio 1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne determina le risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura. 4.- 6. (omissis).». - Si riporta l'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), come modificato dalla presente legge: «676. Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 e' incrementata di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.». - Si riporta il comma 677 dell'articolo 1, della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197: «677. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalita' di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonche' i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 676.». - Si riportano gli articoli 30, 34-bis e 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la possibilita' di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali e' comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. 1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e' stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 e' da considerare all'esito della mobilita' e riferita alla dotazione organica dell'ente. 1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, puo' presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale. 1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilita', le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonche' a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonche' ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte. 2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa in un'altra sede. 2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3. 2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo. 2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo' essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralita' finanziaria. 2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili. 2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311". 2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione. 2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia, nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.» «Art. 34-bis (Disposizioni in materia di mobilita' del personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonche', se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneita' richieste. 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all' articolo 34, comma 3, provvedono, entro otto giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilita' ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro otto giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso. L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del dipendente in disponibilita'. 3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2. 4. Le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le universita', e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2. 5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni 5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu' tempestiva ricollocazione del personale in disponibilita' iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273." «Art. 35-quater (Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale). - 1. - 3. (omissis) 3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta.». - Si riporta il comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)): «557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a); b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.». - Si riporta l'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): «Art. 259 (Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato). - 1.- 5. (omissis) 6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilita' di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresi' essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce. 7. - 11. (omissis)». - Si riporta l'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: «Art. 33 (Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilita' finanziaria). - 1.- 1-ter. (omissis) 2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalita' di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonche' un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unita' possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unita' in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. 2-bis. - 2-quater. (omissis)». - Si riporta il comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)): «200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.". - Si riporta il comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): «607. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, da ripartire, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle predette amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.". - Si riporta l'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119: «Art. 5 (Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata per le pari opportunita', anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di seguito denominato "Piano", con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77. 2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee sul territorio nazionale, persegue le seguenti finalita', nei limiti delle risorse finanziariedi cui al comma 3: a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettivita', rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali; b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile, anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi; c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo; d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza; (30) e) garantire la formazione di tutte le professionalita' che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o con atti persecutori; f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte; g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva; h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati gia' esistenti; i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di atti persecutori e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore; l) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche gia' realizzate nelle reti locali e sul territorio. 2-bis. Al fine di definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le pari opportunita' sono disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui al primo periodo. Ai componenti della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. (24) (31) 3. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Tali risorse sono destinate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata per le pari opportunita' alle azioni a titolarita' nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve quelle di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo. Le risorse destinate alle azioni a titolarita' regionale ai sensi del presente comma sono ripartite annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata per le pari opportunita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis del presente decreto. 4. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5.». |
| (( Art. 1 - bis
Disposizioni per il rafforzamento della capacita' amministrativa del comune di Caivano
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 e il comune di Caivano adottano un programma di interventi per incrementare la capacita' tecnica e operativa dell'amministrazione comunale, con particolare riguardo ai settori finanziario, delle politiche sociali e dei servizi alla persona e alle imprese, dei lavori pubblici e del territorio, della polizia locale nonche' di anagrafe e affari generali e per rafforzare i processi di attuazione dei progetti finanziati con risorse dell'Unione europea, nazionali e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri attua le misure che gli sono attribuite nel programma di interventi di cui al comma 1 mediante il proprio personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, anche avvalendosi dell'associazione Formez PA, nonche' di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando, fuori ruolo o analogo istituto ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 3. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita una posizione dirigenziale di livello generale preposta al rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni locali nelle materie di competenza del Ministro per la pubblica amministrazione. 4. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, alla propria riorganizzazione. In sede di prima applicazione, per l'incarico dirigenziale di cui al comma 3 non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall'istituzione della posizione dirigenziale di livello generale si provvede mediante la soppressione di due posizioni dirigenziali non generali del medesimo Dipartimento equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, con contestuale adeguamento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. 5. Ai fini di cui al comma 1, il comune di Caivano puo' richiedere al prefetto di Napoli, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, anche in deroga alle norme vigenti, di avvalersi, in via temporanea e in posizione di sovraordinazione, di personale iscritto in albi professionali, da individuare mediante procedura selettiva semplificata svolta attraverso il portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 145, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ))
Riferimenti normativi
- Si riportano gli articoli 1, comma 2, 19, comma 5-bis, e 35-ter del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1. (omissis) 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. 3. (omissis)» «Art. 19 (Incarichi di funzioni). - 1.- 5. (omissis) 5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. 5-ter.- 12-bis. (omissis)» «Art. 35-ter (Portale unico del reclutamento). - 1. L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e nelle autorita' amministrative indipendenti avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, di seguito denominato "Portale", disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione. 2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalita' anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all'eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un recapito telefonico. La registrazione al Portale e' gratuita e puo' essere effettuata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le caratteristiche e le modalita' di funzionamento del Portale, le informazioni necessarie per la registrazione al medesimo da parte degli utenti, le modalita' di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilita' e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti, ivi compresi le comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle graduatorie, i tempi di conservazione dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per assicurare l'integrita' e la riservatezza dei dati personali, nonche' le modalita' per l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale. In relazione alle procedure per il reclutamento delle amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al terzo periodo tiene conto delle specificita' dei rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo termine di cui al terzo periodo, per le amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e' adottato apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali. La veridicita' delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' verificata dalle amministrazioni che indicono le selezioni e utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 2-bis. A decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale. 3. 4. L'utilizzo del Portale e' esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalita' di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui al comma 2. 5. I bandi per il reclutamento e per la mobilita' del personale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il Portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure. 6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.". - Si riporta l'articolo 9, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 9 (Personale della Presidenza).- 1. - 5. (omissis) 5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi disciplinati dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, presso la Presidenza dal personale di ogni ordine, grado e qualifica di cui agli articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e' equiparato a tutti gli effetti, anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio, anche per l'avanzamento e il relativo posizionamento nei ruoli di appartenenza. In deroga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ivi compreso quanto disposto dall'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il conferimento al personale di cui al presente comma di qualifiche, gradi superiori o posizioni comunque diverse, da parte delle competenti amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione di specifici incarichi direttivi, dirigenziali o valutazioni di idoneita', non richiede l'effettivo esercizio delle relative funzioni, ovvero la cessazione dal comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, che proseguono senza soluzione di continuita'. Il predetto personale e' collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica, grado o posizione a lui conferiti nel periodo di servizio prestato presso la Presidenza, senza pregiudizio per l'ordine di ruolo. 5-ter.- 7. (omissis)». - Si riporta l'articolo 145, comma 1, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: «Art. 145 (Gestione straordinaria). - 1. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 dell'articolo 143 sussiste la necessita' di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti e' stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, puo' disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50% del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonche', ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti e' autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilita' speciale. Per il personale non dipendente dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con una quota parte del 10% delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' del ricavato delle vendite disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria potra' rilasciare, sulla base della valutazione dell'attivita' prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali. 2.- 5. (omissis)». |
| (( Art. 1 - ter
Intervento urgente in favore dei giovani di Caivano
1. L'Agenzia italiana per la gioventu' destina almeno un progetto annuale a Caivano al fine di promuovere l'attivita' giovanile, l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti in questa area. 2. Il progetto finanziato per Caivano e' selezionato in base a criteri di merito, con particolare attenzione alle esigenze specifiche dei giovani del comune, ed e' finalizzato a migliorare l'accesso a opportunita' educative, culturali e formative per i giovani locali. 3. L'Agenzia italiana per la gioventu' e' responsabile dell'attuazione, della supervisione e della valutazione del progetto finanziato per Caivano, in conformita' con le direttive stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili. 4. La regione Campania collabora con il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili e le autorita' locali di Caivano per garantire l'efficace implementazione del progetto finanziato. 5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )) |
| Art. 2
Misure in favore dell'orientamento universitario e del supporto agli studenti del Comune di Caivano
1. Per promuovere e rafforzare i percorsi di sostegno agli studenti del Comune di Caivano, il Ministero dell'universita' e della ricerca sottoscrive un accordo di programma ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 con una o piu' Universita' statali aventi sede in Campania ((, anche in collaborazione con enti e altre istituzioni locali )), volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi. 2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede sui bilanci delle universita' interessate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica): «Art. 5 (Universita'). - 1.- 5. (omissis) 6. Le universita' possono, altresi', stipulare con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai commi 3, 4 e 5 per la gestione del complesso delle attivita' ovvero di iniziative e attivita' specifiche. 7. - 28. (omissis)». - Si riporta l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189: «Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1.- 1-quater. (omissis) 2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonche' alla Corte dei conti.». |
| Art. 3
Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle citta'
1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale e comunicato al (( procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per il luogo )) di residenza del minore.»; b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole da: «per la vendita» a «decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» sono sostituite dalle seguenti: «per (( i delitti di cui all'articolo 73 )) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» e le parole: «vicinanze degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «vicinanze degli stessi locali od esercizi o dei predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie.»; 2) al comma 3, (( alinea, )) le parole: «nei confronti dei soggetti gia' condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva», sono sostituite dalle seguenti: «quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosita'»; 3) al comma 6, le parole: «da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro»; (( 3-bis) al comma 7, le parole: «puo' essere» sono sostituite dalle seguenti: «e' sempre»; )) c) all'articolo 13-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo le parole: «ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» sono inserite le seguenti: «oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale,»; 2) al comma 1-bis, dopo le parole: «convalidato dall'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale,»; 3) al comma 2, le parole: «non puo' avere una durata inferiore a sei mesi ne' superiore a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «non puo' avere una durata inferiore a un anno ne' superiore a tre anni»; 4) al comma 4, dopo le parole «il questore puo' prescrivere» sono aggiunte le seguenti: «, per la durata massima di due anni,»; 5) al comma 6, le parole: «da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro». 2. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, puo' ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento e' efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l'interessato abbia gia' lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l'allontanamento»; b) all'articolo 76, comma 3, (( al primo periodo )), le parole: «l'arresto da uno a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro», e il secondo periodo e' soppresso. (( 2-bis. Le guardie particolari giurate di cui all'articolo 133, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente di cui all'articolo 138, terzo comma, del medesimo testo unico, comunicano senza ritardo ai servizi di emergenza sanitaria le segnalazioni ricevute, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti digitali di sicurezza, relative a situazioni di pericolo per la salute di una persona all'interno o all'esterno della propria abitazione. Nella comunicazione di cui al primo periodo sono indicati la posizione e, ove disponibile, lo stato di salute della persona in pericolo. L'attivita' di comunicazione delle informazioni di cui al presente comma non comporta l'esercizio di pubbliche funzioni. )) (( 2-ter. Al comma 2-bis dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro». ))
Riferimenti normativi
- Si riportano gli articoli 10, 13 e 13-bis del decreto-legge 20/02/2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, come modificati dalla presente legge: «Art. 10 (Divieto di accesso). - 1. L'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1, secondo periodo e comma 2, e' rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso sono riportate le motivazioni sulla base delle quali e' stato adottato ed e' specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, aumentata del doppio. Copia del provvedimento e' trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni. 2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, puo' disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o piu' delle aree di cui all'articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresi', modalita' applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario dell'atto. Il contravventore al divieto di cui al presente comma e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. 3. La durata del divieto di cui al comma 2 non puo' comunque essere inferiore a dodici mesi, ne' superiore a due anni, qualora le condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui al presente comma e' punito con l'arresto da uno a due anni. Qualora il responsabile sia soggetto minorenne, il questore ne da' notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. 4. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale e comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per il luogo di residenza del minore. 5. Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui all'articolo 9, la concessione della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati. 6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno determina i criteri generali volti a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, e l'accesso alle banche dati, tra le Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e i Corpi e servizi di polizia municipale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i livelli di accesso alle banche dati di cui al comma 6, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma 6. 6-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 6-quater. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di piu' persone anche in occasioni pubbliche, per i quali e' obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, quando non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita' pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto." «Art. 13 (Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimita' di locali pubblici o aperti al pubblico e di pubblici esercizi). - 1. Nei confronti delle persone che abbiano riportato una o piu' denunzie o siano state condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per i delitti di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il Questore, valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia, puo' disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi locali od esercizi o dei predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie. 2. Il divieto di cui al comma 1 non puo' avere durata inferiore ad un anno, ne' superiore a cinque. Il divieto e' disposto individuando modalita' applicative compatibili con le esigenze di mobilita', salute, lavoro e studio del destinatario dell'atto. 3. Nei casi di cui al comma 1, il questore, quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosita', puo' altresi' disporre, per la durata massima di due anni, una o piu' delle seguenti misure: a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente; obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; b) divieto di allontanarsi dal comune di residenza; c) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici. 4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 5. I divieti di cui al comma 1 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale. 6. La violazione dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3 e' punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro. 7. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1 commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la concessione della sospensione condizionale della pena e' sempre subordinata all'imposizione del divieto di accedere in locali pubblici o pubblici esercizi specificamente individuati.» «Art. 13-bis (Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento). - 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale , oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore puo' disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati. Il Questore puo' altresi' disporre, per motivi di sicurezza, la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati. 1-bis. Il Questore puo' disporre il divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati di cui al comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorita' giudiziaria o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale, ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva. 1-ter. In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali e' vietato l'accesso. 2. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis puo' essere limitato a specifiche fasce orarie e non puo' avere una durata inferiore a un anno ne' superiore a tre anni. Il divieto e' disposto, con provvedimento motivato, individuando comunque modalita' applicative compatibili con le esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario dell'atto. 3. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis puo' essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale. 4. Il questore puo' prescrivere, per la durata massima di due anni, alle persone alle quali e' notificato il divieto previsto dai commi 1 e 1-bis di comparire personalmente una o piu' volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato. 5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 6. La violazione dei divieti e delle prescrizioni di cui al presente articolo e' punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro.». - Si riportano gli articoli 2 e 76 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificati dalla presente legge: «Art. 2 (Foglio di via obbligatorio). - 1. Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, puo' ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento e' efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l'interessato abbia gia' lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l'allontanamento.» «Art. 76 (Altre sanzioni penali). - 1. La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 12, non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha chiesto di recarsi, e' punita con la reclusione da due a cinque anni; e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. 2. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 3, commi 4, 5 e 6-bis, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto. 3. Il contravventore alle disposizioni di cui all'articolo 2, e' punito con la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro. 4. Chi non ottempera, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito della cauzione di cui all'articolo 31, ovvero omette di offrire le garanzie sostitutive di cui al comma 3 della medesima disposizione, e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni. 5. La persona a cui e' stata applicata l'amministrazione giudiziaria dei beni personali, la quale con qualsiasi mezzo, anche simulato, elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento e' punita con la reclusione da tre a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque anche fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del provvedimento. Per il reato di cui al comma precedente si procede in ogni caso con giudizio direttissimo. 6. Chi omette di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 34-bis nei confronti dell'amministratore giudiziario e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna consegue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali e' stata omessa la comunicazione. 7. Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo 80 e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329 a euro 20.658. Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonche' del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati. Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilita' dei quali i soggetti di cui all'articolo 80, comma 1, hanno la disponibilita'. 8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il contravventore al divieto di cui all'articolo 67, comma 7 e' punito con la reclusione da uno a sei anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attivita' di propaganda elettorale previste all'articolo 67, comma 7 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione. 9. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dal comma 8, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilita' del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici.". - Si riportano gli articoli 133 e 138, terzo comma del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): «Art. 133. Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprieta' mobiliari od immobiliari. Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprieta' stesse.» «Art. 138. Omissis. La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto, previa verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo 134 ovvero con uno dei soggetti che e' legittimato a richiedere l'approvazione della nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133. Con l'approvazione, che ha validita' biennale, il prefetto rilascia altresi', se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validita' di pari durata. Omissis.». - Si riporta l'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro). - 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da' alloggio ovvero ospita uno straniero e apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorita' locale di pubblica sicurezza. 2. La comunicazione comprende, oltre alle generalita' del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona e' alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta. 2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro.». |
| (( Art. 3 - bis
Osservatorio sulle periferie
1. Al fine di monitorare le condizioni di vivibilita' e decoro delle aree periferiche delle citta', presso il Ministero dell'interno e' istituito l'Osservatorio sulle periferie, al quale sono attribuiti i seguenti compiti: a) promuovere iniziative finalizzate al monitoraggio delle condizioni di vivibilita' e decoro delle aree periferiche delle citta', con particolare riferimento agli aspetti concernenti la riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, il recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalita' e di esclusione sociale e la prevenzione della criminalita', in particolare di tipo predatorio; b) incentivare iniziative di formazione e promozione della cultura del rispetto della legalita', con particolare riferimento alle giovani generazioni; c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione di iniziative di supporto agli enti e alle istituzioni coinvolti nelle problematiche in oggetto; d) promuovere il raccordo e lo scambio informativo tra tutti i soggetti competenti nelle materie di cui al presente comma, anche ai fini dell'elaborazione di progetti in tema di legalita'; e) effettuare il monitoraggio e la valutazione delle azioni intraprese a livello nazionale, nonche' l'individuazione delle best practice adottate. 2. L'Osservatorio e' tenuto a rendere noti annualmente, anche attraverso la pubblicazione online nel sito web del Ministero dell'interno, i risultati ottenuti dalle attivita' di cui al comma 1 e il lavoro svolto dall'Osservatorio medesimo. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce le linee operative e le attivita' strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonche' l'organizzazione, le modalita' di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo la partecipazione di rappresentanti di enti e istituzioni, pubblici e privati, interessati al perseguimento delle finalita' di cui al comma 1. 4. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati ai fenomeni oggetto di interesse da parte dell'Osservatorio. 5. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza ne' rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. )) |
| (( Art. 3 - ter
Ulteriori disposizioni in materia di misure a tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza delle citta'
1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 676, le parole: «15 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «19 milioni di euro»; b) i commi 777 e 778 sono abrogati. 2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 776, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. ))
Riferimenti normativi
- Per l'articolo 1, comma 676, della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197 si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1. - Si riporta l'articolo 1, comma 776, della citata legge 29 dicembre 2022, n. 197: «Art. 1 (Comma 776). - Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni volte all'installazione e alla manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle Forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati, finalizzati alla repressione dei fenomeni di criminalita' e al controllo del territorio, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.». |
| Art. 4 Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonche' di sostanze stupefacenti
1. All'articolo 4 della (( legge 18 aprile 1975 )), n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo comma, primo periodo, le parole: «da sei mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»; b) al quarto comma, secondo periodo, le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»; c) al quinto comma, le parole: «da sei a diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni». (( 1-bis. Dopo l'articolo 4 della citata legge n. 110 del 1975 e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Porto di armi per cui non e' ammessa licenza). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non e' ammessa licenza e' punito con la reclusione da uno a tre anni. 2. Salvo che il porto d'arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 e' aumentata da un terzo alla meta' quando il fatto e' commesso: a) da persone travisate o da piu' persone riunite; b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale; c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto; d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica». )) (( 2. All'articolo 699 del codice penale, il secondo comma e' abrogato. )) (( 2-bis. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m-quinquies) e' aggiunta la seguente: «m-sexies) porto di armi per cui non e' ammessa licenza, di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110». )) (( 2-ter. All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «nonche' per i delitti» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e per quelli». )) (( 2-quater. Nel libro II, titolo V, del codice penale, dopo l'articolo 421 e' inserito il seguente: «Art. 421-bis (Pubblica intimidazione con uso di armi). - Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione da tre a otto anni». )) (( 2-quinquies. L'articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e' abrogato. )) (( 2-sexies. All'articolo 4, comma 1, lettera g), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la parola: «condannati» sono inserite le seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 421-bis del codice penale o». )) 3. All'articolo 73, comma 5, (( del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto )) del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo e' punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalita'» . 3-bis. All'articolo 85-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «esclusa la fattispecie di cui al comma 5,» sono soppresse.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Porto di armi od oggetti atti ad offendere). - Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione. Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonche' qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonche' i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3 b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4. Il contravventore e' punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi di lieve entita', riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, puo' essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena e' aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive. E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore e' punito con l'arresto da due a quattro anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 20.000 euro. La pena e' dell'arresto da tre a sei anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro quando il fatto e' commesso da persona non munita di licenza. Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, e' punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro. La pena prevista dal terzo comma e' raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso. Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere. Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, ne' gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.». - Si riporta l'articolo 699 del codice penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 699 (Porto abusivo di armi). - Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', quando la licenza e' richiesta porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi. Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti e' commesso in un luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate.». - Si riporta l'articolo 381 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. 2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti delitti: a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale; b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale; c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale; d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale; e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale; f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale; f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614 , primo e secondo comma, del codice penale; g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale; h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale; i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale; l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale; l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice; m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110; m-bis); m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale; m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale; m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali o nautiche gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis , secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale; m-sexies) porto di armi per cui non e' ammessa licenza, di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110. 3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo, ferma restando la necessita' di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'. 4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura e' giustificata dalla gravita' del fatto ovvero dalla pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o dalle circostanze del fatto. 4-bis. Non e' consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.». - Si riportano gli articoli 4 e 71 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificati dalla presente legge: «Art. 4 (Soggetti destinatari).- 1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano: a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.; b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale; c) ai soggetti di cui all'articolo 1; d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonche' alla commissione dei reati con finalita' di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalita' terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale; e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attivita' analoga a quella precedente; f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza; g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per il delitto di cui all'articolo 421-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d); h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. E' finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati; i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in piu' occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonche' alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in piu' occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumita' delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive; i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-bis o del delitto di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice; i-ter) ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale.» «Art. 71 (Circostanza aggravante). 1. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 424, 435, 513-bis, 575, 582, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter, del codice penale, nonche' per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e per quelli commessi con le finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta' e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. 2. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1, per i quali e' consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria puo' procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. 3. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.». - La legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante: «Disposizioni per il controllo delle armi", e' pubblicata nella G.U. 12 ottobre 1967, n. 255. - Si riportano gli articoli 73 e 85-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificati dalla presente legge: «Art. 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. 1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantita', in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga (90), ovvero per modalita' di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla meta'. 2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000. 2-bis. 3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. 4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla meta'. 5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo e' punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalita'. 5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, puo' applicare, anziche' le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso puo' essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entita' dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di due volte. 5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona. 6. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro, la pena e' aumentata. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. 7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, e' ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.» «Art. 85-bis (Ipotesi particolare di confisca). - 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.». |
| Art. 5
Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile
1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3: 1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. L'avviso orale puo' essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilita' genitoriale. Il provvedimento e' comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore. Gli effetti dell'avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore eta'.»; 2) al comma 4, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 3-bis»; 2-bis) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 adottato nei confronti di un maggiorenne e' opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al comma 4 adottato nei confronti di un minorenne e' opponibile davanti al tribunale per i minorenni»; 3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: «6-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis, se il soggetto al quale e' notificato l'avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o piu' delitti contro la persona o il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore puo' proporre al tribunale per i minorenni l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonche' del divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radiotrasmittente, quando il suo utilizzo e' servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Alla persona avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al periodo precedente e data notizia della facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del divieto. 6-ter. Il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta di cui al comma 6-bis. Il divieto e' disposto per una durata non superiore a due anni, con l'individuazione di modalita' applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. In caso di rigetto della proposta di cui al comma 6-bis, e' fatto comunque salvo l'avviso orale emesso dal questore. 6-quater. Contro il decreto di cui al comma 6-ter e' proponibile ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.»; b) all'articolo 76, comma 2, le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 4, 5 e 6-bis». 2. Fino a quando non e' proposta querela o non e' presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612 e 635 del codice penale, commessi da minorenni di eta' superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, e' applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. 3. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 2, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilita' genitoriale. 3-bis. Il provvedimento di cui al comma 2 e' comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore. 4. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 2 cessano comunque al compimento della maggiore eta'. 5. Qualora il fatto commesso da un minore di eta' compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, e' applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. 6. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 5, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilita' genitoriale. 6-bis. Il provvedimento di cui al comma 5 e' comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore. 7. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 5 cessano comunque al compimento della maggiore eta'. 8. Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del comma 5, nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto. 9. L'autorita' competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 8 e' il Prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 3 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Avviso orale). - 1. Il questore nella cui provincia la persona dimora puo' avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano. 2. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa. 3. La persona alla quale e' stato fatto l'avviso puo' in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accettata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto e' ammesso ricorso gerarchico al prefetto. 3-bis. L'avviso orale puo' essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilita' genitoriale. Il provvedimento e' comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore. Gli effetti dell'avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore eta'. 4. Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 1 e 3-bis, puo' imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacita' offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacita' offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonche' sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonche' programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. 5. Il questore puo', altresi', imporre il divieto di cui al comma 4 ai soggetti sottoposti alla misura della sorveglianza speciale, quando la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo. 6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 adottato nei confronti di un maggiorenne e' opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al comma 4 adottato nei confronti di un minorenne e' opponibile davanti al tribunale per i minorenni. 6-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis, se il soggetto al quale e' notificato l'avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o piu' delitti contro la persona o il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore puo' proporre al tribunale per i minorenni l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonche' del divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radiotrasmittente, quando il suo utilizzo e' servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Alla persona avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al periodo precedente e data notizia della facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del divieto. 6-ter. Il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta di cui al comma 6-bis. Il divieto e' disposto per una durata non superiore a due anni, con l'individuazione di modalita' applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. In caso di rigetto della proposta di cui al comma 6-bis, e' fatto comunque salvo l'avviso orale emesso dal questore. 6-quater. Contro il decreto di cui al comma 6-ter e' proponibile ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.». - Per l'articolo 76 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 3. - Si riportano gli articoli 581, 582, 610, 612 e 635 del codice penale: «Art. 581 (Percosse). - Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito, a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-octies), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.» «Art. 582 (Lesione personale). - Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresi' d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto e' commesso contro persona incapace, per eta' o per infermita'.» «Art. 610 (Violenza privata). - Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa e' punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena e' aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita', ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.» «Art. 612 (Minaccia).- Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032. Se la minaccia e' grave, o e' fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena e' della reclusione fino a un anno. Si procede d'ufficio se la minaccia e' fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, ovvero se la minaccia e' grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa e' incapace, per eta' o per infermita'.» «Art. 635(Danneggiamento). - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625; 2. opere destinate all'irrigazione; 3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; 4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena e' subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna. Nei casi previsti dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa e' incapace, per eta' o per infermita'.». - Si riporta l'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38: «Art. 8 (Ammonimento). - 1. Fino a quando non e' proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa puo' esporre i fatti all'autorita' di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta e' trasmessa senza ritardo al questore. 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e' stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale e' rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni. 3.- 4. (omissis)». - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale», e' pubblicata nella G.U. 30 novembre 1981, n. 329, S.O. |
| Art. 6
Disposizioni in materia di contrasto dei reati commessi dai minori
1. Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Servizi minorili). - 1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorita' giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale»; a) all'articolo 18-bis, comma 1, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni, nonche' di uno dei delitti di cui all'articolo 381, comma 2, lettere f), g), h) e m), del codice di procedura penale ovvero di uno dei reati di cui all'articolo 699 del codice penale o di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , »; b) all'articolo 19, comma 4, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»; b-bis) all'articolo 19, comma 5, le parole: «, salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni» sono soppresse; b-ter) all'articolo 22, comma 4, le parole: «, per un tempo non superiore a un mese,» sono soppresse e le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»; b-quater) all'articolo 22, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, puo' disporre la sostituzione della misura applicata con la custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23»; c) all'articolo 23: 1) al comma 1, al primo periodo, la parola: «nove» e' sostituita dalla seguente: «sei», e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare puo' essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere e), e-bis) e g), del codice di procedura penale, nonche' per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 336, primo comma, e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»; 1-bis) al comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) se l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga»; 2) al comma 3, le parole da: «ridotti della meta'» a: «sedici» sono sostituite dalle seguenti: «ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della meta' per quelli commessi da minori degli anni sedici»; c-bis) all'articolo 28 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall'articolo 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, dagli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 609-ter, e dall'articolo 628, terzo comma, numeri 2), 3) e 3-quinquies), del codice penale». 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-ter) e c), numero 2), si applicano alle misure cautelari eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riportano gli articoli 18-bis, 19, 22, 23 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come modificato dalla presente legge: «Art. 18-bis (Accompagnamento a seguito di flagranza). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, nonche' di uno dei delitti di cui all'articolo 381, comma 2, lettere f), g), h) e m), del codice di procedura penale ovvero di uno dei reati di cui all'articolo 699 del codice penale o di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all'esercente la responsabilita' genitoriale o all'affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minorenne non puo' essere trattenuto oltre dodici ore. 2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'accompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico ministero e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Provvedono inoltre a invitare l'esercente la responsabilita' genitoriale e l'eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorenne. 3. L'esercente la responsabilita' genitoriale, l'eventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla quale il minorenne e' consegnato sono avvertiti dell'obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento. 4. Quando non e' possibile provvedere all'invito previsto dal comma 2 o il destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale il minorenne deve essere consegnato appare manifestamente inidonea ad adempiere l'obbligo previsto dal comma 3, la polizia giudiziaria ne' da' immediata notizia al pubblico ministero, il quale dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza ovvero presso una comunita' pubblica o autorizzata che provvede a indicare. 5. Si applicano le disposizioni degli articoli 16 comma 3, 18 commi 2 secondo periodo, 3, 4 e 5 e 19 comma 5.» «Art. 19 (Misure cautelari per i minorenni). - 1. Nei confronti dell'imputato minorenne non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste nel presente capo. 2. Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. Non si applica la disposizione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale. 3. Quando e' disposta una misura cautelare, il giudice affida l'imputato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali svolgono attivita' di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali. 4. Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. 5. Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 278, della diminuente della minore eta'.» «Art. 22 (Collocamento in comunita'). - 1. Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunita' il giudice ordina che il minorenne sia affidato a una comunita' pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attivita' di studio o di lavoro ovvero ad altre attivita' utili per la sua educazione. 2. Il responsabile della comunita' collabora con i servizi previsti dall'articolo 19 comma 3. 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21 commi 2 e 4. 4. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunita', il giudice puo' disporre la misura della custodia cautelare qualora si proceda per un delitto per il quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. 4-bis. Quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, puo' disporre la sostituzione della misura applicata con la custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23." «Art. 23 (Custodia cautelare). - 1. La custodia cautelare puo' essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a sei anni. Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare puo' essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere e), e-bis) e g), del codice di procedura penale, nonche' per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 336, primo comma, e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Il giudice puo' disporre la custodia cautelare: a) se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinita' della prova; a-bis) se l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga; b) se l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga; c) se, per specifiche modalita' e circostanze del fatto e per la personalita' dell'imputato, vi e' il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalita' organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede. 3. I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della meta' per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento.» «Art. 28 (Sospensione del processo e messa alla prova). - 1. Il giudice, sentite le parti, puo' disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalita' del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo e' sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali e' prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo e' sospeso il corso della prescrizione. 2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attivita' di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice puo' impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato, nonche' formulare l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni. 3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. 4. La sospensione non puo' essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato. 5. La sospensione e' revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte. 5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall'articolo 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, dagli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 609-ter, e dall'articolo 628, terzo comma, numeri 2), 3) e 3-quinquies), del codice penale.». |
| Art. 7
Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale
1. Quando, durante le indagini relative ai reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile. 1-bis. All'articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «ne da' notizia al» sono inserite le seguenti: «procuratore della Repubblica presso il».
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 416-bis del codice penale: «Art. 416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche straniere). Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o piu' persone, e' punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione e' armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento della finalita' dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attivita' economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla meta'. Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.». - Si riporta l'articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: «Art. 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 7-bis. Nei confronti del condannato e' ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. 8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.». - Si riporta l'articolo 336 del codice civile: «Art. 336 (Legittimazione ad agire). - I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti, del curatore speciale se gia' nominato o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. I genitori e il minore sono assistiti da un difensore.». - Si riporta l'articolo 609-decies del codice penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 609-decies (Comunicazione al tribunale per i minorenni). - Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne da' notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonche' 330 e 333 del codice civile. Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne e' assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonche' di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorita' giudiziaria che procede. In ogni caso al minorenne e' assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresi' l'autorita' giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.». |
| Art. 8 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore
1. Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) (soppressa) b) dopo l'articolo 27 e' inserito il seguente: «Art. 27-bis (Percorso di rieducazione del minore). - 1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravita', puo' notificare al minore e all'esercente la responsabilita' genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attivita' a beneficio della comunita' di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi. 2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari, che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione. 3. Il giudice, sentiti l'imputato e l'esercente la responsabilita' genitoriale, valutata la congruita' del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione e' sospeso. 4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti. 5. Nel caso in cui il minore non intenda accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompa senza giustificato motivo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che puo' procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale. L'ingiustificata interruzione e' valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova. 6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. In caso contrario, restituisce gli atti al pubblico ministero, che puo' procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale». |
| Art. 9
Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni
1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, e' inserito il seguente: «Art. 10-bis (Trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti). - 1. Il direttore dell' istituto penale per i minorenni richiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti, individuato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, del detenuto che ha compiuto ventuno anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore eta', il quale, alternativamente: a) con i suoi comportamenti compromette la sicurezza ovvero turba l'ordine negli istituti; b) con violenza o minaccia impedisce le attivita' degli altri detenuti; c) nella vita penitenziaria si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti. 2. La medesima disciplina di cui al comma 1 si applica al detenuto che ha compiuto diciotto anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore eta', il quale realizza cumulativamente le condotte di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1. 3. Il magistrato di sorveglianza, quando sussistono le condizioni di cui al comma 1, puo' negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato solo per ragioni di sicurezza, anche del detenuto medesimo.».
Riferimenti normativi
- Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante: «Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103», e' pubblicato nella G.U. 26 ottobre 2018, n. 250, S.O. |
| Art. 10
Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - «Agenda Sud»
1. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis, e' aggiunto il seguente: «4-bis.1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle risorse di cui al presente comma. Per le finalita' di cui al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-bis e' incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud", di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, sulla base dei dati relativi alla fragilita' negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), e da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.». 2. Al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud», e' autorizzata per l'anno scolastico 2023/2024 la spesa di 3.333.000 euro per l'anno 2023 e 10.000.000 di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. 3. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonche' prevenire processi di emarginazione sociale, e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020, destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilita' negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI. Per le finalita' di cui al presente comma sono adottate le seguenti azioni e iniziative: a) rafforzare le competenze di base degli studenti; b) promuovere misure di mobilita' studentesca per esperienze fuori dal contesto di origine; c) promuovere l'apprendimento in una pluralita' di contesti attraverso modalita' piu' flessibili dell'organizzazione scolastica e strategie didattiche innovative; d) promuovere il supporto socio-educativo, anche con il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; d-bis) potenziare l'offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere, intese come luoghi di aggregazione sociale e di confronto interculturale. 4. All'articolo 16-ter, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC "Per la Scuola" 2014-2020» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilita' dei programmi delle politiche di coesione europee». 5. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2018, e' incrementato, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, di 6 milioni di euro annui per le seguenti finalita': a) contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilita' negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e ampliare l'offerta formativa delle medesime istituzioni scolastiche mediante l'attivazione di progetti specifici, anche in ambito extracurricolare, con l'eventuale coinvolgimento degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati e anche con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; b) valorizzare la professionalita' dei docenti delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera a) che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuita' didattica. Per la finalita' di cui al primo periodo, una quota pari al 50 per cento dell'incremento del Fondo di cui al presente comma e' riservata ai docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica. Rientrano nell'applicazione della misura di cui alla presente lettera i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell'applicazione stessa, destinatari di mobilita' d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilita' condizionata. Ai medesimi soggetti di cui al secondo periodo, nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilita' territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria o di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso, e' altresi' attribuito un punteggio aggiuntivo, nella misura individuata dalla contrattazione collettiva nazionale, a conclusione di un triennio di permanenza nella stessa istituzione scolastica e per ogni anno di permanenza dopo il triennio, ai fini delle graduatorie per la mobilita' volontaria e d'ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, nonche' ai fini delle graduatorie d'istituto. 6. Per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse di cui al comma 5 sono oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto. Ai relativi oneri, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, come modificato dalla presente legge: «Art. 21 (Rafforzamento della capacita' amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito). - 1. La vigente dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito e' incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale e di otto posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro 523.711 per l'anno 2023 e di euro 1.571.133 annui a decorrere dall'anno 2024. Alla conseguente riorganizzazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto. 2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, per le medesime finalita' di cui al comma 1, e' autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unita' di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro 594.646 per l'anno 2023 e di euro 1.783.937 annui a decorrere dall'anno 2024. E' altresi' autorizzata in favore del suddetto Ministero, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 467.754, di cui euro 300.000 per la gestione delle predette procedure concorsuali e di euro 167.754 per le maggiori spese di funzionamento connesse all'istituzione dei posti dirigenziali di cui al comma 1 e all'assunzione del personale di cui al comma 2, e pari ad euro 33.551 annui, a decorrere dall'anno 2024, per le medesime spese di funzionamento. 3. La consistenza del fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito e' incrementata, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, di 6 milioni di euro per l'anno 2023, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. 4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3, pari a euro 7.586.111 per l'anno 2023, a euro 10.888.621 per l'anno 2024 e a euro 12.388.621 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4-bis. Le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR possono attingere alle graduatorie di istituto per lo svolgimento di attivita' di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilita' in qualita' di soggetti attuatori. Per le finalita' di cui al primo periodo le istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del terzo periodo, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023. Per le finalita' di cui al presente comma, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e' istituito un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. 4-bis.1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle risorse di cui al presente comma. Per le finalita' di cui al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-bis e' incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud" , di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, sulla base dei dati relativi alla fragilita' negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell' Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), e da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. 4-ter. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della piattaforma "Famiglie e studenti", come canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero medesimo e dalle istituzioni scolastiche ed educative statali. La piattaforma e' costituita da un'infrastruttura tecnica che rende possibile l'interoperabilita' dei sistemi informativi esistenti e funzionali alle attivita' del predetto Ministero, al fine di semplificare l'accesso ad essi e il loro utilizzo. I servizi digitali della piattaforma sono erogati nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell'istruzione e del merito e le istituzioni scolastiche ed educative statali utilizzano i dati presenti nella piattaforma limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di quest'ultima e per il perseguimento delle rispettive finalita' istituzionali. L'accesso alla piattaforma e' consentito con le modalita' di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 4-quater. Nell'ambito dei servizi digitali a sostegno del diritto allo studio, al fine di semplificare l'erogazione delle prestazioni a favore delle famiglie e degli studenti, di ottimizzare le attivita' del Ministero dell'istruzione e del merito e delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di alimentare la piattaforma di cui al comma 4-ter, il Ministero dell'istruzione e del merito e' autorizzato ad acquisire dall'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati, in forma aggregata e privi degli elementi identificativi, suddivisi per fasce, relativi all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie di cui fanno parte studenti iscritti presso le istituzioni suddette, al fine di ripartire le risorse tra queste ultime, privilegiando quelle con un maggiore numero di studenti appartenenti a famiglie bisognose. Le operazioni di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Al fine di poter ricevere i dati dell'ISEE, il Ministero dell'istruzione e del merito e' autorizzato a trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati necessari a individuare gli studenti delle istituzioni scolastiche ed educative statali, adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del citato regolamento (UE) 2016/679. Le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualita' di enti erogatori, per il tramite della piattaforma di cui al comma 4-ter del presente articolo, effettuano altresi' i controlli sul sistema informativo dell'ISEE previsto dall'articolo 60, comma 3-bis, lettera f-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, relativi alla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive concernenti i dati dell'ISEE delle famiglie che abbiano richiesto il riconoscimento del contributo, ai sensi dell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4-quinquies. Il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta uno o piu' decreti, di natura non regolamentare, con i quali definisce i servizi digitali compresi nella piattaforma di cui al comma 4-ter, gli standard tecnologici e i criteri di sicurezza, di accessibilita', di disponibilita' e di interoperabilita', i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto, lecito e trasparente trattamento dei dati, le garanzie per i diritti e le liberta' degli interessati, i tempi di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 4-sexies. Le attivita' previste dai commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 4-septies. All'articolo 1, comma 560, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "Ministro dell'istruzione e del merito," sono inserite le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,". 4-octies. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano anche negli anni 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. 4-novies. All'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: "da 121 a 124" sono inserite le seguenti: "nonche' per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario".». - La legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante: «Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi», e' pubblicata nella G.U. 23 dicembre 1997, n. 298. - Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», e' pubblicato nella G.U. 2 agosto 2017, n. 179, S.O. - Si riporta l'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107), come modificato dalla presente legge: «Art. 16-ter (Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti). - 1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilita' e ai bisogni educativi speciali, nonche' le pratiche di laboratorio e l'inclusione, e' introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui al comma 3 e dei docenti di ruolo, articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attivita' di progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialita' degli studenti, volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attivita' di sperimentazione di nuove modalita' didattiche. Le modalita' di partecipazione alle attivita' formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva. La partecipazione alle attivita' formative dei percorsi si svolge al di fuori dell'orario di insegnamento ed e' retribuita anche a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto. 2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola, che ne coordina la struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni: a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalita' di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione, e verifica dei requisiti di cui al comma 8; b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei; c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti con la formazione in servizio. 3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola, rafforzare l'autonomia scolastica e promuovere lo sviluppo delle figure professionali di supporto all'autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale, la Scuola definisce altresi' specifici obiettivi dei programmi per percorsi di formazione in servizio strutturati secondo parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalita' e competenze per attivita' di progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialita' degli studenti, rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. La partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e puo' essere retribuita con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa. 4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 10, avviene dall'anno scolastico 2023/2024 su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi del comma 9. Sono pertanto previste, con particolare riferimento alla capacita' di incrementare il rendimento degli alunni, alla condotta professionale, alla promozione dell'inclusione e delle esperienze extrascolastiche, verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attivita' realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonche' una verifica finale nella quale il docente da' dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, nella verifica finale il comitato e' integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o finale puo' essere ripetuta l'anno successivo. Le medesime verifiche intermedie e finale sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale, nella quale si determina l'eventuale conseguimento dell'incentivo salariale, il comitato di valutazione dei docenti tiene anche conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli indicatori di cui al presente comma. Resta ferma la progressione salariale di anzianita'. Per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale, al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva e' previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e secondo le modalita' ivi previste. 4-bis. I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma 1, nel limite del contingente di cui al secondo periodo del presente comma e comunque delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, possono essere stabilmente incentivati, nell'ambito di un sistema di progressione di carriera che a regime sara' precisato in sede di contrattazione collettiva di cui al comma 9, maturando il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento. Puo' accedere al beneficio di cui al precedente periodo un contingente di docenti definito con il decreto di cui al comma 5 e comunque non superiore a 8.000 unita' per ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036. Il docente stabilmente incentivato e' tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento del suddetto incentivo. Il terzo periodo non si applica ai docenti in servizio all'estero ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64. I criteri in base ai quali si selezionano i docenti cui riconoscere lo stabile incentivo sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui al comma 9 e le modalita' di valutazione sono precisate nel regolamento previsto dal medesimo comma. Nel caso in cui detto regolamento non sia emanato per l'anno scolastico 2023/2024 le modalita' di valutazione seguite dal comitato di cui al comma 4 sono definite transitoriamente con decreto del Ministro dell'istruzione da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In sede di prima applicazione, nelle more dell'aggiornamento contrattuale, per dare immediata applicazione al sistema di progressione di carriera di cui al primo periodo, si applicano i seguenti criteri di valutazione e selezione: 1) media del punteggio ottenuto nei tre percorsi formativi consecutivi per i quali si e' ricevuta una valutazione positiva; 2) in caso di parita' di punteggio diventano prevalenti la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si e' svolta la valutazione e, in subordine, l'esperienza professionale maturata nel corso dell'intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli. I criteri di cui al settimo periodo sono integrativi di quelli stabiliti dall'Allegato B, annesso al presente decreto. Ai fini pensionistici e previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con effetto sulle anzianita' contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico riconosciuto ai sensi del presente comma. (70) 4-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2036/2037 le procedure per l'accesso alla stabile incentivazione sono soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente stabilmente incentivato e della quota del fondo di cui al comma 5 riservata alla copertura dell'assegno ad personam da attribuire ad un contingente di docente stabilmente incentivato nella misura massima di 32.000 unita'. 5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio di cui al comma 4 e al beneficio economico di cui al comma 4-bis, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla formazione, con dotazione pari a 40 milioni di euro nell'anno 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160 milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al presente comma, e' rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma 4, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 9 e con l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata. L'indennita' una tantum e' corrisposta nel limite di spesa di cui al presente comma, con riferimento all'anno di conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 10 milioni di euro nell'anno 2026, 52 milioni di euro nell'anno 2027, 118 milioni di euro nell'anno 2028, 184 milioni di euro nell'anno 2029, 250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante adeguamento dell'organico dell'autonomia del personale docente conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei flussi migratori, effettuato a partire dall'anno scolastico 2026/2027 e fino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito delle cessazioni annuali, con corrispondente riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli relativi al personale cessato, e, quanto a 30 milioni di euro nell'anno 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027, 42 milioni di euro nell'anno 2028, 52 milioni di euro nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno 2030 e 71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In attuazione di quanto previsto dal periodo precedente le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale docente, con esclusione dei docenti di sostegno, e' pari a 669.075 posti nell'anno scolastico 2026/2027, a 667.325 posti nell'anno scolastico 2027/2028, a 665.575 posti nell'anno scolastico 2028/2029, a 663.825 posti nell'anno scolastico 2029/2030, a 662.075 posti nell'anno scolastico 2030/2031 e a 660.325 posti dall'anno scolastico 2031/2032. In relazione all'adeguamento di cui al periodo precedente gli Uffici scolastici regionali comunicano a ciascuna istituzione scolastica la consistenza dell'organico dell'autonomia. La definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente; non possono essere previsti incrementi per compensare l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma. Il Ministero dell'istruzione, per il tramite degli Uffici scolastici regionali, effettua, per ciascuna istituzione scolastica, un monitoraggio annuale dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia anche al fine di valutare il rispetto del divieto di incremento di tali posti a compensazione della riduzione dei posti in applicazione della disposizione di cui al presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'adozione del decreto di accertamento di cui al decimo periodo. Per eventuali straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei posti dell'organico dell'autonomia il dirigente scolastico presenta richiesta motivata all'Ufficio scolastico regionale che ne da' comunicazione al Ministero dell'istruzione ai fini del predetto monitoraggio. Le risorse del Fondo di cui al primo periodo sono rese disponibili e ripartite annualmente previa adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si accertano i risparmi realizzati in relazione all'adeguamento di organico effettuato in misura corrispondente alle cessazioni previste annualmente. Qualora, sulla base degli esiti del monitoraggio del Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia compensativi dell'adeguamento di cui al quarto periodo, l'adeguamento dell'organico dell'autonomia e' riferito, nella misura massima di cui al quarto periodo, al solo contingente del potenziamento e l'accertamento di cui al periodo precedente e' riferito ai soli risparmi realizzati a seguito dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in misura corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti non ridotta in ciascun anno scolastico incrementa l'adeguamento dell'organico del potenziamento dell'anno scolastico successivo e a tal fine il Fondo di cui al primo periodo e' incrementato in misura corrispondente. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra il Fondo di cui al presente comma e i pertinenti capitoli stipendiali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione anche nel caso in cui non siano accertati i risparmi ai sensi del presente comma. 6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 335, lettera a), dopo la parola: "titolo," sono inserite le seguenti: "distinto per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno,"; b) al comma 335, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: "b-bis) e' rilevato il numero di classi in deroga attivate ai sensi del comma 344, distinte per ordine di scuola e grado di istruzione"; c) dopo il comma 335 e' inserito il seguente: "335-bis. A decorrere dall'anno 2026, con il medesimo decreto di cui al comma 335 sono rilevati il numero di classi e il numero di posti dell'organico dell'autonomia, distinti per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, che sono ridotti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-ter, comma 5, quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59". 7. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione della formazione continua di cui al comma 2, lettera a), la Scuola nazionale dell'amministrazione, tutte le universita', le istituzioni AFAM, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani. 8. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma 2, lettera a), i soggetti in possesso dei requisiti di moralita', idoneita' professionale, capacita' economico-finanziaria e tecnico-professionale determinati con apposita direttiva del Ministro dell'istruzione. Fermo restando l'accreditamento dei soggetti gia' riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono requisiti minimi di accreditamento, ai quali deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno quinquennale nelle attivita' di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni, la stabile disponibilita' di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione. I costi della formazione sono allineati agli standard utilizzati per analoghi interventi formativi finanziati con risorse del Programma operativo nazionale. 9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1, prevedendo per le verifiche intermedie e finale di cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacita' didattica. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione e' rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del regolamento e dell'aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui all'allegato B, annesso al presente decreto. 10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi all'erogazione della formazione, pari a complessivi euro 17.256.575 per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 41.218.788 per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per la formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2025 e 2026, nonche' a euro 43.856.522 per l'anno 2027 e a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede: a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR; b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilita' dei programmi delle politiche di coesione europee; c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107; d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440; e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.». |
| Art. 10 - bis Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - «Agenda Sud»
1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilita' negli apprendimenti, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale. 2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 75(Disposizioni particolari per l'area dell'istruzione non universitaria). - 1. - 2. 3. Relativamente alle competenze in materia di istruzione non universitaria, il ministero ha organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici regionali di livello dirigenziale o dirigenziale generale, in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione, quali autonomi centri di responsabilita' amministrativa, che esercitano tra le funzioni residuate allo Stato in particolare quelle inerenti all'attivita' di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le universita' e le agenzie formative, al reclutamento e alla mobilita' del personale scolastico, ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare, alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione e' costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali interessate, cui compete il coordinamento delle attivita' gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla organizzazione degli uffici scolastici regionali e del relativo organo collegiale si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento stesso, sono soppresse le sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i provveditorati agli studi. 4.- 5. (omissis)». - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante: «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», e' pubblicato nella G.U. 2 luglio 2009, n. 151. |
| Art. 11
Potenziamento del Piano per asili nido per la fascia di eta' 0-2 anni
1. Al fine di assicurare il rispetto del target della Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 del PNRR, «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», e' autorizzato un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di eta' 0-2 anni. I relativi interventi sono individuati con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto dei dati di copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia di eta' 0-2 anni. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 possono essere utilizzate le economie non assegnate dell'Investimento 1.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, da accertare con i decreti di cui al comma 1, le risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse ancora disponibili di cui all'articolo 47, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, gia' destinate al raggiungimento di obiettivi, target e milestone del PNRR, nonche' eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere successivamente disponibili nella rimodulazione dei piani di investimento europei, ai fini del raggiungimento del target. Non possono essere utilizzate in ogni caso le economie formatesi a seguito delle integrazioni finanziarie del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 2-bis. Al fine di assicurare l'attuazione della Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR, all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «4 milioni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «8 milioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che sono assegnate tutte in anticipazione, salvo successivo monitoraggio, agli enti locali individuati per le esigenze relative alla continuita' didattica nell'anno scolastico 2023/2024».
Riferimenti normativi
- Si riporta il comma 59 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): «59. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprieta' dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo "Asili nido e scuole dell'infanzia", con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.». - Si riporta l'articolo 47, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79: «Art. 47 (Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui e' titolare il Ministero dell'istruzione). 1.- 4. (omissis) 5. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche' le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e agli articoli 32, comma 7-bis, e 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, gia' utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate, dall'annualita' 2022 all'annualita' 2026, alla realizzazione degli stessi. 6. - 11. (omissis)». - Si riporta l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91: «Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori). - 1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e' adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento e' emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento e' effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente gia' riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresi', essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei lavori abbia gia' adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, e' emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalita' di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento e' effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validita' entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. 3. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per le finalita' di cui al comma 1, qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato. 4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla copertura degli oneri, si provvede: a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito denominato "PNRR", di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche' dalla lettera a) del comma 5 del presente articolo. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalita' definite dal medesimo Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata di attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e' effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse; b) in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, lettera b), del presente articolo, nonche' dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata di attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento, dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e' effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse. Sulle istanze presentate ai sensi della presente lettera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli, anche a campione. 5. Per le finalita' di cui al comma 4: a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, e' incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate dalla presente lettera per l'anno 2022, nonche' dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del comma 4, lettera a), del presente articolo, entro il 31 agosto 2022 e le risorse stanziate per l'anno 2023 sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023; (98) b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno 2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023. 5-bis. In relazione all'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al km 49+800 della strada statale n. 36. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 5-ter. In relazione agli interventi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettono, entro il 31 gennaio 2023, con le modalita' stabilite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al citato articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 del presente articolo rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento. 6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalita', le stazioni appaltanti possono, altresi', utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. 6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonche' agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e' adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo certificato di pagamento e' emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo, per l'anno 2023 le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno 2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater del presente articolo nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto. 6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, nonche' alle concessioni di lavori in cui e' parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per i citati appalti, concessioni e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo e' rideterminata nella misura dell'80 per cento. Per le concessioni di lavori di cui al primo periodo, l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 6-quater e' ammesso fino al 10 per cento della sua capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli articoli 180 e 183 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole di Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica. 6-quater. Per le finalita' di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo sono utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che e' ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino a concorrenza del citato limite di spesa e su tali richieste il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli, anche a campione. 6-quinquies. Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti utilizzano l'ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello infrannuale di cui al comma 2. All'eventuale conguaglio, in aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure a seguito dell'aggiornamento del prezzario. 6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. 7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli interventi prioritari individuati al primo periodo, al Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019. Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di cui al terzo periodo: (100) a) il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021; b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020; c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. 7-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sono determinate le modalita' di accesso al Fondo di cui al comma 7, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti criteri: a) fissazione di un termine per la presentazione delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento secondo modalita' telematiche e relativo corredo informativo; b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base del cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi, verificato ai sensi della lettera b) e costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche; d) effettuazione dei trasferimenti secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilita' di cassa; per le risorse destinate agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR; e) determinazione delle modalita' di restituzione delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le eventuali risorse del Fondo gia' trasferite alle stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo; f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione della possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13. 7-ter. Per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di cui al comma 7-bis puo' essere assegnato direttamente, su proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, un contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui al comma 7, tenendo conto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi medesimi, e sono altresi' stabilite le modalita' di verifica dell'importo effettivamente spettante, anche tenendo conto di quanto previsto dal comma 6. 7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 e' incrementato di complessivi 900 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 125 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027, destinato agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al primo periodo rimangono nella disponibilita' del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti. 8. Fino al 31 dicembre 2023, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalita' previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzano i prezzari aggiornati secondo le modalita' di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. In relazione all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo periodo, si applicano, altresi', le previsioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilita' del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro gia' in esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto. 9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, il comma 11- bis e' abrogato. 10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati. 11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche alle istanze di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo. 12. Le disposizioni del presente articolo, ad esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonche' agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attivita' previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo del citato comma 2 del presente articolo. In relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto le cui opere siano in corso di esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023. 12-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208. 13. In considerazione delle istanze presentate e dell'utilizzo effettivo delle risorse, al fine di assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie disponibilita' per le finalita' di cui al presente articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare tra gli stati di previsione interessati, anche mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per ciascun anno del triennio 2022-2024 e limitatamente alle sole risorse iscritte nell'anno interessato, le occorrenti variazioni compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. 14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58.». - Si riporta l'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: «Art. 24 (Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali). - 1.- 4. (omissis) 5. Al fine di garantire il raggiungimento del target connesso alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR e' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 , che sono assegnate tutte in anticipazione, salvo successivo monitoraggio, agli enti locali individuati per le esigenze relative alla continuita' didattica nell'anno scolastico 2023/2024. 6.- 6-bis. (omissis)». |
| Art. 12
Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione
01. L'articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente: «Art. 114 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione). - 1. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell'articolo 62-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. 2. Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, ai medesimi fini di cui al comma 1, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche. 3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, ai fini del comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonche' le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per piu' di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinche' questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi. 5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4. 6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516, e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 8. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ». 1. Dopo l'articolo 570-bis del codice penale e' inserito il seguente: «Art. 570-ter (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori). - Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, e' punito con la reclusione fino a due anni. Il responsabile dell'adempimento dell' obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, e' punito con la reclusione fino a un anno.». 2. Quando acquisisce la notizia dei reati di cui all'articolo 570-ter del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, il pubblico ministero ne informa senza ritardo il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile. 3. L'articolo 731 del codice penale e' abrogato. 4. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 2, lettera d), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis»; b) all'articolo 2, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Non ha altresi' diritto al trasferimento dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione»; c) all'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui all'articolo 570-ter del codice penale, nonche' alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice, consegue la sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.»; 2) al comma 4, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3 e 3-bis »; 3) al comma 5, le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 3 e 3-bis». 4-bis. All'attuazione delle previsioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 48 del 2023, introdotto dalla lettera b) del comma 4 del presente articolo, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Riferimenti normativi
- Per l'articolo 336 del codice civilesi veda nei riferimenti normativi all'articolo 7. - Si riportano gli articoli 2 e 8 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, come modificati dalla presente legge: «Art. 2 (Beneficiari). - 1. L'Assegno di inclusione e' riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessita' di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilita', come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonche' dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di eta' ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione. 2. I nuclei familiari di cui al comma 1 devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente: 1) cittadino dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo; 3) residente in Italia. Tale requisito e' esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4; b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di: 1) un valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validita', non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. Se il nucleo familiare e' composto da persone tutte di eta' pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di eta' pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilita' grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare e' fissata in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza. Il predetto requisito anagrafico di 67 anni e' adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed e' da intendersi come tale ovunque ricorra nel presente Capo. Dal reddito familiare, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e al medesimo reddito familiare sono sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell'ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare di cui al presente articolo sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di validita', fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare di cui al presente articolo non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla poverta'. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare di cui al presente articolo ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare; 3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000; 4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilita' e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE, presente nel nucleo; c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilita' di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente; 2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilita' di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonche' di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione; d) per il beneficiario dell'Assegno di inclusione, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale o a misura di prevenzione, nonche' la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nell'articolo 8, commi 3 e 3-bis. 3. Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonche' la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604. 3-bis. Non ha altresi' diritto al trasferimento dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione. 4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilita' che caratterizzano il nucleo, e' pari a 1 ed e' incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilita' grave o non autosufficienza: a) di 0,50 per ciascun altro componente con disabilita' o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; b) di 0,40 per ciascun altro componente con eta' pari o superiore a 60 anni; c) di 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5; d) di 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione; e) di 0,15 per ciascun minore di eta', fino a due; f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di eta' oltre il secondo. (8) 5. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia ai sensi del comma 10. 6. Ai fini del riconoscimento dell'Assegno di inclusione, il nucleo familiare e' definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e si applicano le seguenti disposizioni: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione; b) i componenti gia' facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione; b-bis) i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a se', anche ai fini dell'ISEE. 7. Nel valore dei trattamenti assistenziali, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), non rilevano: a) le erogazioni relative all'assegno unico e universale; b) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati; c) le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione, individuate nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale; d) le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione; e) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonche' eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi; f) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. 8. I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell'ISEE sono dichiarati all'atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine. 9. L'Assegno di inclusione e' compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE. 10. Ai soli fini del presente decreto, la continuita' della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell'arco di diciotto mesi. Non interrompono la continuita' del periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a quattro mesi complessivi nell'arco di diciotto mesi, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.» «Art. 8 (Sanzioni e responsabilita' penale, contabile e disciplinare). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico di cui all'articolo 3, ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, e' punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attivita' irregolari, nonche' di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio indicato al comma 1 e' punita con la reclusione da uno a tre anni. 3. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati di cui ai commi 1 e 2 o per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, nonche' all'applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell'autorita' giudiziaria, consegue, di diritto, l'immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di sentenza adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice. La decadenza e' comunicata al beneficiario dall'INPS. Il beneficio non puo' essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitivita' della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione. 3-bis. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui all'articolo 570-ter del codice penale, nonche' alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice, consegue la sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni. 4. Nei casi di cui ai commi 3 e 3-bis, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione di cui al comma 16, e comunque quando risulta dagli atti che il destinatario del provvedimento giudiziale gode del beneficio, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o dall'applicazione della misura di prevenzione con provvedimento definitivo. 5. Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. 6. Il nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione decade dal beneficio se un componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6: a) non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo; b) non sottoscrive il patto per l'inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 4, salvi i casi di esonero; c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali e' inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso personalizzato, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionale all'adempimento dell'obbligo di istruzione; d) non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 9, relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro; e) non rispetta le previsioni di cui all'articolo 3, commi 7, 8, 10 e 11 ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore; f) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare; g) viene trovato, nel corso delle attivita' ispettive svolte dalle competenti autorita', intento a svolgere attivita' di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni di cui all'articolo 3. 7. Gli importi di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il sostegno alla poverta' e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 8. In tutti i casi di revoca o di decadenza dal beneficio, l'INPS dispone l'immediata disattivazione della Carta di inclusione di cui all'articolo 4, comma 8. 9. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, il beneficio puo' essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza. 10. Tutti i soggetti, che accedono al sistema informativo di cui all'articolo 5, mettono a disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo. L'INPS, per il tramite del sistema informativo di cui all'articolo 5, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del beneficio, i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all'autorita' giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica. 11. I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini dell'ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio. I comuni provvedono alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 12. Il mancato o non corretto espletamento dei controlli e delle verifiche di cui al presente capo, nonche' la mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla decadenza dal beneficio, determinano la responsabilita' amministrativo-contabile del personale delle amministrazioni interessate, degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti allo svolgimento delle citate funzioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Le condotte di cui al presente comma sono altresi' valutate ai fini dell'accertamento della responsabilita' disciplinare dell'autore. 13. All'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero di lavoratori beneficiari dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48". 14. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui e' applicata una misura cautelare personale o che e' destinatario di uno dei provvedimenti di cui al comma 3 prima che diventino definitivi, l'erogazione del beneficio e' sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si e' sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. In tali casi, il soggetto non e' calcolato nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. 15. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono adottati con effetto non retroattivo, rispettivamente, dal giudice che ha disposto la misura cautelare, dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, dal giudice che ha dichiarato la latitanza, dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si e' volontariamente sottratto ovvero dal giudice che ha disposto la misura di prevenzione con provvedimento non definitivo. 16. Nel primo atto del procedimento cui e' presente l'indagato o l'imputato l'autorita' giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio. 17. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 14 e 15 sono comunicati dall'autorita' giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 5 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato. 18. La sospensione del beneficio puo' essere revocata dall'autorita' giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. 19. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono accantonate dall'INPS fino al momento in cui viene accertata la quota delle stesse comunque spettante ai soggetti interessati dal provvedimento di revoca. La restante parte delle risorse di cui al primo periodo e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonche' agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206. 20. Per le finalita' di cui ai commi 7 e 19, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». |
| Art. 13
Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica
1. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 14, trovano applicazione le seguenti definizioni: a) controllo parentale: la possibilita' di limitare e controllare, da parte dei genitori o di coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale, l'accesso ai contenuti e/o alla rete da parte dei minori, mediante la scelta degli spazi digitali e dei tempi di utilizzo; b) dispositivi di comunicazione elettronica, di seguito «dispositivi»: smartphone, computer, tablet e, ove compatibili, consolle di videogiochi, e altri possibili oggetti connessi che consentano l'accesso ai browser, come televisioni, orologi, assistenti vocali, sistemi di domotica e di «Internet delle cose»; c) applicazioni di controllo parentale: elementi esterni a dispositivi di comunicazione elettronica, soluzioni a livello di rete o applicazioni o software per dispositivi di comunicazione elettronica, facilmente comprensibili e accessibili agli utenti, che consentano il controllo parentale. 2. Al fine di garantire un ambiente digitale sicuro ai minori, nelle more che i produttori assicurino, all'atto dell'immissione sul mercato dei dispositivi, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che i sistemi operativi ivi installati consentano l'utilizzo e includano la disponibilita' di applicazioni di controllo parentale, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurano la disponibilita' di applicazioni di controllo parentale nell'ambito dei contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 3. I produttori di dispositivi, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, informano l'utente sulla possibilita' e sull'importanza di utilizzare applicazioni di controllo parentale. Tale adempimento puo' essere assicurato anche tramite l'inserimento nelle confezioni di vendita di uno specifico foglio illustrativo o tramite l'apposizione sulla confezione di uno specifico supporto adesivo che, con apposita evidenziazione grafica, segnali, con chiarezza e semplicita', l'esistenza delle applicazioni di controllo parentale suddette, potenzialmente attivabili, rinviando per maggiori informazioni ai siti internet della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche per la famiglia e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. L'adempimento informativo di cui al presente comma e' assicurato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Il servizio di attivazione delle applicazioni di controllo parentale, qualora richiesto dall'utente, deve essere consentito, nell'ambito dei contratti di fornitura del servizio principale, tramite un dispositivo di comunicazione elettronica, senza alcun costo aggiuntivo. In sede di prima applicazione, ai fini della definizione dei contenuti da filtrare ovvero bloccare e delle modalita' di realizzazione tecnica del filtro o del blocco, trovano applicazione le disposizioni adottate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70. 5. Nei pacchetti di offerte di cui al comma 4, destinate ai minori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70. 6. I dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni di controllo parentale non possono essere utilizzati per scopi commerciali e di profilazione. 7. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica inviano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una comunicazione ai propri clienti riguardo alla possibilita' e all'importanza di installare, o comunque di richiederne l'attivazione, sui dispositivi di cui al comma 1, lettera b), gia' in uso, le applicazioni di controllo parentale. 8. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, previa diffida ai soggetti obbligati, applica le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 8-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono da intendere quali opere cinematografiche tutte le opere visive e audiovisive in qualsiasi forma e modalita' di riproduzione, comprese quelle digitali su piattaforme di streaming o social». 8-ter. Le amministrazioni interessate provvedono a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- Il decreto legislativo 1°agosto 2003, n. 259, recante: «Codice delle comunicazioni elettroniche», e' pubblicato nella G.U. 15 settembre 2003, n. 214, S.O. - Si riporta l'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonche' disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70: «Art. 7-bis (Sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio). - 1. I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, devono prevedere tra i servizi preattivati sistemi di controllo parentale ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco di contenuti riservati ad un pubblico di eta' superiore agli anni diciotto. 2. I servizi preattivati di cui al comma 1 sono gratuiti e disattivabili solo su richiesta del consumatore, titolare del contratto. 3. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche assicurano adeguate forme di pubblicita' dei servizi preattivati di cui al comma 1 in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate. 4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e la restituzione delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando in ogni caso un termine non inferiore a sessanta giorni entro cui adempiere.». - Si riporta l'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni). - 1. E' istituita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorita'", la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. 2. Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la denominazione di "Ministero delle comunicazioni". 3. Sono organi dell'Autorita' il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione e' organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorita' e da due commissari. Il consiglio e' costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono due commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorita'. Al commissario che subentri quando mancano meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di conferma di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il presidente dell'Autorita' e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico. La designazione del nominativo del presidente dell'Autorita' e' previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. I commissari ed il presidente sono scelti sulla base del merito, delle competenze e dalla conoscenza del settore, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale, che abbiano manifestato e motivato il proprio interesse a ricoprire tali ruoli ed inviato il proprio curriculum professionale. Prima della elezione dei commissari e la designazione del presidente, i curricula ricevuti dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro i termini e secondo le modalita' da questi fissati, sono pubblicati sui rispettivi siti istituzionali. 4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, della legge 23 dicembre 1996, n. 650. 5. Ai componenti dell'Autorita' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481. 6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate: a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni: 1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino; 2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare alle strutture di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al Ministero della difesa che provvede alle relative assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con il Ministero della difesa, l'Autorita' provvede al previo coordinamento con il medesimo; 3) definisce, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di impianti, sempreche' conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione; 4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria, determina gli standard per i decodificatori in modo da favorire la fruibilita' del servizio; 4-bis) sentito il parere del Ministero delle imprese e del made in Italy e nel rispetto della normativa europea e internazionale, individua, per i cavi in fibra ottica, gli standard tecnici a cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell'infrastruttura di rete, in modo da assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni elevate di connettivita'; 5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione e postali al quale si devono iscrivere in virtu' della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorita' o delle amministrazioni competenti, i fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi, le imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, i fornitori di servizi di intermediazione on line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia, i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video di cui alle disposizioni attuative della direttiva (UE)1808/2018 i prestatori di servizi della societa' dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, nonche' quelle operanti nel settore del video on demand, nonche' le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonche' le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresi' censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorita' adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli gia' iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge; 6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella legge 6 agosto 1990, n. 223, nonche' nei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di cui al presente numero esistenti presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti all'Autorita' ai fini di quanto previsto dal numero 5); 7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione; 8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio. 9) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni dalla notifica della controversia; 10) riceve periodicamente un'informativa dai gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalita' di interruzione. Gli utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorita' avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da un apposito regolamento definito dalla stessa Autorita'; 11) individua, in conformita' alla normativa comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a quanto previsto nell'articolo 5, comma 5, l'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e le modalita' di determinazione e ripartizione del relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni; 12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi; 13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione, equita' e tempestivita'; 14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati; 15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di piu' emissioni elettromagnetiche, non vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanita' e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie; b) la commissione per i servizi e i prodotti: 1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di telecomunicazioni; 2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualita' dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attivita'; 3) vigila sulle modalita' di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorita', e puo' emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attivita' di rivendita di servizi di telecomunicazioni; 4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori; 4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni; 5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni dall'utente, nonche' l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti; 6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicita' e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto; 7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa; 8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di rettifica; 9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicita' e sull'informazione politica nonche' l'osservanza delle norme in materia di equita' di trattamento e di parita' di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazioni e di propaganda elettorale ed emana le forme di attuazione; 10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalita' del predetto servizio pubblico; 11) garantisce, anche alla luce dei processi di convergenza multimediale, che le rilevazioni degli indici di ascolto e di lettura dei diversi mezzi di comunicazione, su qualsiasi piattaforma di distribuzione e di diffusione, si conformino a criteri di correttezza metodologica, trasparenza, verificabilita' e certificazione da parte di soggetti indipendenti e siano realizzate da organismi dotati della massima rappresentativita' dell'intero settore di riferimento. L'Autorita' emana le direttive necessarie ad assicurare il rispetto dei citati criteri e principi e vigila sulla loro attuazione. Qualora l'Autorita' accerti il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente numero, previa diffida, puo' irrogare al soggetto inadempiente una sanzione fino all'1 per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui e' effettuata la contestazione. La manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale; 12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare; 13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni televisive, anche avvalendosi degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni; 14) applica le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223; 15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di comunicazioni; c) il consiglio: 1) segnala al Governo l'opportunita' di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni; 2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti; 3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in "Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione", ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, della legge 29 gennaio 1994, n. 71; 4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui ai commi 11 e 12; 5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalita' per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonche' il regolamento sui criteri e sulle modalita' di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi; 6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio; 7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attivita' ed alla proprieta' dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalita' stabilite con regolamento; 8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i conseguenti provvedimenti; 9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che e' abrogato; 10) accerta la mancata osservanza, da parte della societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili; 11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni e del settore postale, predisposti dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere; 12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta dall'Autorita' e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralita' delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario; 13) autorizza i trasferimenti di proprieta' delle societa' che esercitano l'attivita' radiotelevisiva previsti dalla legge; 14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonche' tutte le altre funzioni dell'Autorita' non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti; 14-bis) garantisce l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equita' e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti; 14-ter) esercita la funzione di Coordinatore dei Servizi Digitali e i relativi poteri previsti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali. 7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere ridistribuite con il regolamento di organizzazione dell'Autorita' di cui al comma 9. 7-bis. Per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilita' transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e' designata quale autorita' competente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni svolge le relative funzioni, ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del citato regolamento (UE) 2017/2394, con i poteri di indagine e di esecuzione di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento, esercitati conformemente all'articolo 10 del medesimo regolamento, nonche' con i poteri previsti dalla presente legge e dall'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481. 8. La separazione contabile e amministrativa, cui sono tenute le imprese operanti nel settore destinatarie di concessioni o autorizzazioni, deve consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio universale e quella dell'attivita' di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura del servizio e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie. La separazione contabile deve essere attuata nel termine previsto dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, della legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni pubblicano entro due mesi dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei dati di bilancio, con l'evidenziazione degli elementi di cui al presente comma. 9. L'Autorita', entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta un regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, sulla base della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481, prevedendo le modalita' di svolgimento dei concorsi e le procedure per l'immissione nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 18. L'Autorita' provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. L'Autorita' adotta regolamenti sulle modalita' operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti della Autorita' attraverso l'emanazione di un documento denominato Codice etico dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Tutte le delibere ed i regolamenti di cui al presente comma sono adottati dall'Autorita' con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. 10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' di denunziare violazioni di norme di competenza dell'Autorita' e di intervenire nei procedimenti. 11. L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti le modalita' per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorita', non puo' proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorita'. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione. 12. I provvedimenti dell'Autorita' definiscono le procedure relative ai criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea per la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei consumatori e degli utenti. I criteri individuati dall'Autorita' nella definizione delle predette procedure costituiscono principi per la definizione delle controversie che le parti concordino di deferire ad arbitri. 13. L'Autorita' si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazioni nonche' degli organi e delle istituzioni di cui puo' attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorita' i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresi' attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilita' degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorita' d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorita' puo' richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorita' sono esenti da bollo. L'Autorita' si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse. 14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati regionali per le comunicazioni avviene prioritariamente mediante le procedure di mobilita' previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, della legge 11 luglio 1995, n. 273, per il personale in ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti applicato al relativo ispettorato territoriale. Analoga priorita' e' riconosciuta al personale in posizione di comando dall'Ente poste italiane presso gli stessi ispettorati territoriali, nei limiti della dotazione organica del Ministero, stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti salvi della legge 23 dicembre 1996, n. 650. 15. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero, rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria. 16. 17. E' istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorita' nel limite di duecentosessanta unita'. Alla definitiva determinazione della pianta organica si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme dell'Autorita', in base alla rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilita' previste dalla normativa vigente e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorita'. 18. L'Autorita', in aggiunta al personale di ruolo, puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a sessanta unita', con le modalita' previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481. (40) 19. L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unita' e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma e' corrisposta l'indennita' prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231. 20. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorita' puo' provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, mediante apposita selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle competenze trasferite nell'ambito del personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni e dall'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria purche' in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni. 21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle disposizioni della presente legge. Le disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle altre Autorita' istituite della legge 14 novembre 1995, n. 481, senza oneri a carico dello Stato. 22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione previsto dal comma 9 del presente articolo, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonche' il secondo comma dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo sono abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223. E' abrogata altresi' ogni norma incompatibile con le disposizioni della presente legge. Dalla data del suo insediamento l'Autorita' subentra nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali e nella titolarita' dei rapporti attivi e passivi facenti capo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria. 23. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, sono emanati uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le competenze trasferite, coordinare le funzioni dell'Autorita' con quelle delle pubbliche amministrazioni interessate dal trasferimento di competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette amministrazioni e rivedere le relative piante organiche. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi o riorganizzati, indicate nei regolamenti stessi. 24. 25. Fino all'entrata in funzione dell'Autorita' il Ministero delle comunicazioni svolge le funzioni attribuite all'Autorita' dalla presente legge, salvo quelle attribuite al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 1994, n. 474. 26. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. 27. 28. E' istituito presso l'Autorita' un Consiglio nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e mass-mediale, che si sono distinte nella affermazione dei diritti e della dignita' della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli utenti esprime pareri e formula proposte all'Autorita', al Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e privati, che hanno competenza in materia audiovisiva o svolgono attivita' in questi settori su tutte le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo, promuovendo altresi' iniziative di confronto e di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento l'Autorita' detta i criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti, il quale non deve essere superiore a undici. I pareri e le proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono trasmessi al Garante per la protezione dei dati personali. 29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorita' espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attivita' non rispondenti al vero, sono puniti con le pene previste dall'articolo 2621 del codice civile. 30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalita' prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorita' sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 (lire un milione) a euro 103.291 (lire duecento milioni) irrogata dalla stessa Autorita'. 31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorita', impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 (lire venti milioni) a euro 258.228 (lire cinquecento milioni). Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti o in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorita' nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorita'. 32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione e' di particolare gravita' o reiterata, puo' essere disposta nei confronti del titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche la sospensione dell'attivita', per un periodo non superiore ai sei mesi, ovvero la revoca. 32-bis. In caso di violazione degli obblighi previsti agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 45 del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, l'Autorita', nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli articoli 51 e 52 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065, applica, in base a principi di proporzionalita', adeguatezza e rispetto del contraddittorio, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un massimo del 6% del fatturato annuo mondiale nell'esercizio finanziario precedente alla comunicazione di avvio del procedimento al prestatore di un servizio intermediario rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualita' di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale e dell'Unione europea applicabile alla fattispecie di illecito. In caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione, l'Autorita', nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli articoli 51 e 52 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065, applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'1% del fatturato mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermediario o dalla persona interessata rientranti nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualita' di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale e dell'Unione europea applicabile alla fattispecie di illecito. L'importo massimo giornaliero delle penalita' di mora che l'Autorita' puo' applicare e' pari al 5% del fatturato giornaliero medio mondiale del fornitore di un servizio intermediario interessato realizzato nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione. Nell'applicazione della sanzione l'Autorita' tiene conto, in particolare, della gravita' del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate, nonche' della durata e dell'eventuale reiterazione delle violazioni. Per le sanzioni amministrative previste dal presente comma e' escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.». - Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203 (Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Oggetto e finalita'). - 1. Il presente decreto provvede alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, ispirandosi ai principi di liberta' e di responsabilita' degli imprenditori del settore cinematografico e audiovisivo e dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia. 2. Il presente decreto, in particolare, detta disposizioni in materia di classificazione delle opere cinematografiche, con riguardo ai profili organizzativi, procedimentali e sanzionatori. Sono da intendere quali opere cinematografiche tutte le opere visive e audiovisive in qualsiasi forma e modalita' di riproduzione, comprese quelle digitali su piattaforme di streaming o social.». |
| Art. 13 - bis
Disposizione per la verifica della maggiore eta' per l'accesso a siti pornografici
1. E' vietato l'accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico, in quanto mina il rispetto della loro dignita' e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore eta' degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto. 3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalita' tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore eta' degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo. 4. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2 si dotano di efficaci sistemi di verifica della maggiore eta' conformi alle prescrizioni impartite nel predetto provvedimento. 5. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, in caso di inadempimento, contesta ai soggetti di cui al comma 2, anche d'ufficio, la violazione, applicando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249, e li diffida ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida dell'Autorita'.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato): «Art. 42 (Misure di tutela). - 1. Fatti salvi gli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana devono adottare misure adeguate a tutelare: a) i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale a norma dell'articolo 38, comma 3; b) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che istighino alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; c) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che includano contenuti la cui diffusione costituisce reato ai sensi del diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea, con particolare riferimento alla pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541, ai reati di pedopornografia ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e ai reati di stampo razzista o xenofobo ai sensi dell'articolo 1 della decisione quadro 2008/913/GAI. 2. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana sono tenuti a conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 43, relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive promosse commercialmente, vendute o organizzate. L'Autorita' vigila affinche' i fornitori di piattaforme per la condivisione di video adottino misure adeguate a conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 43 relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate dagli stessi. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana informano chiaramente gli utenti nel caso in cui i programmi e i video generati dagli utenti contengano comunicazioni commerciali audiovisive, a condizione che tali comunicazioni siano dichiarate a norma del comma 7, lettera c), o il fornitore sia comunque a conoscenza di tale fatto. 3. L'Autorita', sentito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione tramite codici di condotta, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4-bis e 28-ter della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, come da ultimo modificata dalla direttiva 2018/1808/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018. I codici sono comunicati senza indugio all'Autorita', che ne verifica la conformita' alla legge e ai propri atti regolatori e attribuisce loro efficacia con propria delibera di approvazione, vigilando altresi' sulla loro attuazione. 4. I codici di condotta di cui al comma 3 individuano altresi' misure finalizzate a ridurre in maniera efficace l'esposizione dei minori di anni dodici alle comunicazioni commerciali audiovisive relative a prodotti alimentari, inclusi gli integratori, o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, quali in particolare i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio e il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non e' raccomandata. I codici garantiscono inoltre che le comunicazioni audiovisive commerciali non accentuino la qualita' positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande. 5. L'Autorita', sentiti l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, con proprio provvedimento, adotta apposite linee guida con cui indica i criteri specifici informatori dei codici di condotta di cui al comma 3, alla luce della natura e del contenuto del servizio offerto, del danno che questo puo' causare, delle caratteristiche della categoria di persone da tutelare nonche' di tutti i diritti e gli interessi legittimi, compresi quelli dei fornitori della piattaforma per la condivisione di video e degli utenti che hanno creato o caricato contenuti, nonche' dell'interesse pubblico generale. Le misure, n. 70 non mirano al controllo - preventivo e al filtraggio dei contenuti nel momento in cui vengono caricati, sono praticabili e proporzionate e tengono conto delle dimensioni della piattaforma per la condivisione di video e della natura del servizio offerto. L'Autorita' stabilisce, inoltre, la procedura di vigilanza concernente il monitoraggio e la valutazione periodica di conformita', nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'. 6. Ai fini della tutela dei minori di cui al comma 1, lettera a), i contenuti maggiormente nocivi sono soggetti alle piu' rigorose misure di controllo dell'accesso. 7. I fornitori di piattaforma per la condivisione di video sono in ogni caso tenuti a: a) includere i requisiti di cui al comma 1, nei termini e nelle condizioni dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, la cui accettazione da parte degli utenti costituisce condizione di accesso al servizio; b) includere e applicare, nei termini e nelle condizioni dei servizi di piattaforme per la condivisione di video, i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE)2018/1808 per le comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video; c) avere una funzionalita' che consente agli utenti che caricano video generati dagli utenti di dichiarare se tali video contengono comunicazioni commerciali audiovisive di cui sono a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sono a conoscenza; d) predisporre meccanismi trasparenti e di facile uso affinche' gli utenti delle piattaforme per la condivisione di video possano segnalare o indicare al fornitore di piattaforme interessato i contenuti di cui al comma 1 caricati sulla sua piattaforma; e) predisporre sistemi mediante i quali i fornitori di piattaforme per la condivisione di video spiegano agli utenti di tali piattaforme quale seguito sia stato dato alla segnalazione e all'indicazione di cui alla lettera d); f) predisporre sistemi per verificare, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, l'eta' degli utenti delle piattaforme di condivisione di video per quanto attiene ai contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori; g) predisporre sistemi di facile uso che consentano agli utenti delle piattaforme per la condivisone di video di valutare i contenuti di cui al comma 1; h) dotarsi di sistemi di controllo parentale sotto la vigilanza dell'utente finale per quanto attiene ai contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori; i) predisporre procedure trasparenti, di facile uso ed efficaci per la gestione e la risoluzione dei reclami degli utenti nei confronti dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video in relazione all'attuazione delle misure di cui alle lettere da d) a h); l) predisporre misure e strumenti efficaci di alfabetizzazione mediatica e sensibilizzare gli utenti in merito a tali misure e strumenti. 8. I dati personali dei minori raccolti o altrimenti generati dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video a norma del comma 7, lettere f) ed h), non sono trattati a fini commerciali. 9. Ferma restando la possibilita' di ricorrere all'Autorita' giudiziaria, per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo, e' ammesso il ricorso alle procedure alternative e stragiudiziali di risoluzione delle controversie fra utenti e fornitori di piattaforme per la condivisione di video dettate, nel rispetto del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, da un apposito regolamento emesso dall'Autorita' entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente testo unico. 10. In caso di violazione, ad opera del fornitore di servizi di piattaforma per la condivisione di video, delle disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 67, comma 9.». - Per l'articolo 1 del citato decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 13. |
| Art. 14
Alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori e campagne informative
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia promuove studi ed elabora linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale, con particolare attenzione agli educatori, alle famiglie e ai minori stessi. 2. I Centri per la famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, offrono consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, con particolare attenzione alla loro tutela rispetto all'esposizione a contenuti pornografici e violenti. A tal fine, il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' realizza un'intesa in sede di Conferenza Unificata, avente ad oggetto i criteri e le modalita' di attuazione dei servizi e delle prestazioni erogabili dai Centri per la famiglia, inclusi quelli di cui al presente comma. 3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero delle imprese e del made in Italy avviano annualmente campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi, in particolar modo sui mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente nocivi per lo sviluppo armonioso dei minori. 4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per l'Autorita' politica con delega alle politiche per la famiglia sull'impatto dell'attuazione dell'articolo 13, con particolare riferimento all' uso delle applicazioni di controllo parentale, nonche' dell'articolo 13-bis, con particolare riferimento all'attuazione della misura di verifica della maggiore eta' per l'accesso a siti pornografici. 5. Entro il 31 maggio di ciascun anno, l'Autorita' politica con delega alle politiche per la famiglia presenta una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione degli articoli 13 e 13-bis e del presente articolo, sulla base della relazione di cui al comma 4 e degli ulteriori elementi acquisiti nell'ambito dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, operanti presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, operante presso il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri. 5-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- Si riporta il comma 1250, lettera e) dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)): «1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' destinato a finanziare interventi in materia di politiche per la famiglia e misure di sostegno alla famiglia, alla natalita', alla maternita' e alla paternita', al fine prioritario del contrasto della crisi demografica, nonche' misure di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari. In particolare, il Fondo e' utilizzato per finanziare: a) - d) (omissis); e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei consultori familiari e dei centri per la famiglia; a tal fine il Ministro per la famiglia e le disabilita', unitamente al Ministro della salute, realizza un'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto i criteri e le modalita' per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie; f) - r) (omissis)». |
| Art. 15 Designazione del coordinatore dei servizi digitali in attuazione del Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali
1. Al fine di garantire l'effettivita' dei diritti e l'efficacia degli obblighi stabiliti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, nonche' la relativa vigilanza e il conseguimento degli obiettivi previsti, anche con riguardo alla protezione dei minori in relazione ai contenuti pornografici disponibili on line, nonche' agli altri contenuti illegali o comunque vietati, veicolati da piattaforme on line o altri gestori di servizi intermediari, e contribuire alla definizione di un ambiente digitale sicuro, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e' designata quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2022/2065. 2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali e ogni altra Autorita' nazionale competente, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano ogni necessaria collaborazione ai fini dell'esercizio da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di Coordinatore dei Servizi Digitali. Le Autorita' possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca collaborazione. 3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni definisce, con proprio provvedimento, le condizioni, le procedure e le modalita' operative per l'esercizio dei poteri e delle funzioni di cui e' titolare, quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065 e svolge i relativi compiti in modo imparziale, trasparente e tempestivo. 4. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, lettera c), dopo il numero 14-bis) e' aggiunto il seguente: «14-ter) esercita la funzione di Coordinatore dei Servizi Digitali e i relativi poteri previsti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali.»; b) dopo il comma 32, e' aggiunto il seguente: «32-bis. In caso di violazione degli obblighi previsti agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 45 del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, l'Autorita', nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli articoli 51 e 52 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065, applica, in base a principi di proporzionalita', adeguatezza e rispetto del contraddittorio, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un massimo del 6% del fatturato annuo mondiale nell'esercizio finanziario precedente alla comunicazione di avvio del procedimento al prestatore di un servizio intermediario rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualita' di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale e dell'Unione europea applicabile alla fattispecie di illecito. In caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione, l'Autorita', nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli articoli 51 e 52 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065, applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'1% del fatturato mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermediario o dalla persona interessata rientranti nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualita' di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale e dell'Unione europea applicabile alla fattispecie di illecito. L'importo massimo giornaliero delle penalita' di mora che l'Autorita' puo' applicare e' pari al 5% del fatturato giornaliero medio mondiale del fornitore di un servizio intermediario interessato realizzato nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione. Nell'applicazione della sanzione l'Autorita' tiene conto, in particolare, della gravita' del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate, nonche' della durata e dell'eventuale reiterazione delle violazioni. Per le sanzioni amministrative previste dal presente comma e' escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.». 5. La pianta organica dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e' incrementata in misura di 23 unita' con le seguenti qualifiche: n. 1 dirigente, n. 20 funzionari, n. 2 operativi. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati in 4.005.457 euro per l'anno 2024, 4.125.590 euro per l'anno 2025, 3.903.136 euro per l'anno 2026, 4.081.636 euro per l'anno 2027, 4.267.375 euro per l'anno 2028, 4.527.751 euro per l'anno 2029, 4.737.357 euro per l'anno 2030, 4.971.989 euro per l'anno 2031, 5.434.808 euro per l'anno 2032 e 5.694.052 euro a decorrere dall'anno 2033. Ad essi si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia, cosi' come definiti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la Direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali). Ferme restando tutte le attuali forme di finanziamento e nel rispetto delle esenzioni previste dal Regolamento medesimo, in sede di prima applicazione, per l'anno 2024, il contributo e' versato direttamente all'Autorita' entro il 1° marzo 2024 nella misura dello 0,135 per mille del fatturato realizzato nell'anno contabile 2022 secondo le modalita' determinate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di contribuzione, per gli anni successivi, possono essere motivatamente adottate dall'Autorita', con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato. L'Autorita' individua, con la collaborazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell'Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti tenuti al versamento del contributo. 6. A decorrere dal 2024, nelle more delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale di cui al comma 5 e fino al termine delle procedure di reclutamento, l'Autorita' provvede all'esercizio dei compiti derivanti dalla designazione di cui al presente articolo mediante l'utilizzazione di personale, nel limite massimo di 10 unita', posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la durata del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il personale di cui al primo periodo, non rientrante nella pianta organica dell'Autorita', e' individuato a seguito di apposito interpello, in cui sono specificati i profili professionali richiesti, cui possono aderire i dipendenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, e mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, i cui oneri restano a carico delle stesse. L'Autorita' provvede agli oneri del trattamento economico accessorio mediante i contributi previsti al comma 5.
Riferimenti normativi
- Il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali), e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 ottobre 2022, n. L 277. - Per l'articolo 1 della citata legge 31 luglio 1997, n. 249, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 13. - Per l'articolo 17 della citata legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1. - Per l'articolo 1 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1-bis. |
| Art. 15 - bis
Misure per il rafforzamento e l'operativita' dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
1. Ai fini dell'ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente alle spese di personale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, al medesimo decreto-legge sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nei limiti delle risorse destinate al personale di cui al comma 1, le articolazioni di livello dirigenziale generale sono rideterminate nel numero massimo di dodici e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, quelle di livello dirigenziale non generale sono rideterminate nel numero massimo di quaranta. 1-ter. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui al comma l e nei limiti di cui al comma 1-bis, allo scopo di corrispondere alle immediate esigenze di accrescimento della capacita' operativa dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia e' autorizzato con proprio provvedimento ad attivare le articolazioni dirigenziali di cui al comma 1-bis, definendone funzioni e compiti»; b) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Fermo restando l'adeguamento della dotazione organica di livello dirigenziale generale e non generale di cui all'articolo 6, comma 1-bis, e le relative decorrenze, la rimanente dotazione organica e' progressivamente rideterminata, in linea con il processo di crescita della capacita' operativa dell'Agenzia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse finanziarie destinate al personale di cui all'articolo 18, comma 1. Dei provvedimenti adottati in materia di dotazione organica e' data tempestiva e motivata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR»; c) all'articolo 17, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: «4-ter. Al fine di consentire la piena operativita' dell'Agenzia, le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non si applicano alle autovetture utilizzate dall'Agenzia per i servizi istituzionali di tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico».
Riferimenti normativi
- Si riportano gli articoli 6, 12 e 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 (Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, come modificati dalla presente legge: «Art. 6 (Organizzazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale). - 1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definiti da un apposito regolamento che ne prevede, in particolare, l'articolazione fino ad un numero massimo di otto uffici di livello dirigenziale generale, nonche' fino ad un numero massimo di trenta articolazioni di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1. 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nei limiti delle risorse destinate al personale di cui al comma 1, le articolazioni di livello dirigenziale generale sono rideterminate nel numero massimo di dodici e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, quelle di livello dirigenziale non generale sono rideterminate nel numero massimo di quaranta. 1-ter. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui al comma l e nei limiti di cui al comma 1-bis, allo scopo di corrispondere alle immediate esigenze di accrescimento della capacita' operativa dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia e' autorizzato con proprio provvedimento ad attivare le articolazioni dirigenziali di cui al comma 1-bis, definendone funzioni e compiti. 2. Sono organi dell'Agenzia il direttore generale e il Collegio dei revisori dei conti. Con il regolamento di cui al comma 1 sono disciplinati altresi': a) le funzioni del direttore generale e del vice direttore generale dell'Agenzia; b) la composizione e il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti; c) l'istituzione di eventuali sedi secondarie. 3. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e, per i profili di competenza, del COPASIR, sentito il CIC." «Art. 12 (Personale). - 1. Con apposito regolamento e' dettata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto dei criteri di cui al presente decreto, la disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia. Il regolamento definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale, e il relativo trattamento economico e previdenziale, prevedendo, in particolare, per il personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia, sulla scorta della equiparabilita' delle funzioni svolte e del livello di responsabilita' rivestito. La predetta equiparazione, con riferimento sia al trattamento economico in servizio che al trattamento previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianita' di servizio maturate a seguito dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia. 2. Il regolamento determina, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 18, comma 1, in particolare: a) l'istituzione di un ruolo del personale e la disciplina generale del rapporto d'impiego alle dipendenze dell'Agenzia; b) la possibilita' di procedere, oltre che ad assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalita' concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con contratti di diritto privato, di soggetti in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, individuati attraverso adeguate modalita' selettive, per lo svolgimento di attivita' assolutamente necessarie all'operativita' dell'Agenzia o per specifiche progettualita' da portare a termine in un arco di tempo prefissato; c) la possibilita' di avvalersi di un contingente di esperti, non superiore a cinquanta unita', composto da personale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione, in possesso di specifica ed elevata competenza in materia di cybersicurezza e di tecnologie digitali innovative, nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonche' di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il regolamento, a tali fini, disciplina la composizione del contingente e il compenso spettante per ciascuna professionalita'; d) la determinazione della percentuale massima dei dipendenti che e' possibile assumere a tempo determinato; e) la possibilita' di impiegare personale del Ministero della difesa, secondo termini e modalita' da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; f) le ipotesi di incompatibilita'; g) le modalita' di progressione di carriera all'interno dell'Agenzia; h) la disciplina e il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici e, limitatamente ad eventuali compensi accessori, economici del rapporto di impiego del personale oggetto di negoziazione con le rappresentanze del personale; i) le modalita' applicative delle disposizioni del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprieta' industriale, ai prodotti dell'ingegno ed alle invenzioni dei dipendenti dell'Agenzia; l) i casi di cessazione dal servizio del personale assunto a tempo indeterminato ed i casi di anticipata risoluzione dei rapporti a tempo determinato; m) quali delle disposizioni possono essere oggetto di revisione per effetto della negoziazione con le rappresentanze del personale. 3. Qualora le assunzioni di cui al comma 2, lettera b), riguardino professori universitari di ruolo o ricercatori universitari confermati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche per quanto riguarda il collocamento in aspettativa. 3-bis. Nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalita' concorsuali, l'Agenzia puo' riservare una quota non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale in favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), nonche' del personale proveniente dalle societa' a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 17, comma 8.1, in possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo del personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), e che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano prestato servizio continuativo per almeno due anni presso la medesima Agenzia. 4. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il numero di posti previsti dalla dotazione organica dell'Agenzia e' individuato nella misura complessiva di trecento unita', di cui fino a un massimo di otto di livello dirigenziale generale, fino a un massimo di 24 di livello dirigenziale non generale e fino a un massimo di 268 unita' di personale non dirigenziale. 5. Fermo restando l'adeguamento della dotazione organica di livello dirigenziale generale e non generale di cui all'articolo 6, comma 1-bis, e le relative decorrenze, la rimanente dotazione organica e' progressivamente rideterminata, in linea con il processo di crescita della capacita' operativa dell'Agenzia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse finanziarie destinate al personale di cui all'articolo 18, comma 1. Dei provvedimenti adottati in materia di dotazione organica e' data tempestiva e motivata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR. 6. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente decreto o del regolamento di cui al presente articolo sono nulle, ferma restando la responsabilita' personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte. 7. Il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o in favore dell'Agenzia e' tenuto, anche dopo la cessazione di tale attivita', al rispetto del segreto su cio' di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni. 8. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e, per i profili di competenza, del COPASIR e sentito il CIC. 8-bis. In relazione alle assunzioni a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), i relativi contratti per lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia possono prevedere una durata massima di quattro anni, rinnovabile per periodi non superiori ad ulteriori complessivi quattro anni. Delle assunzioni e dei rinnovi disposti ai sensi del presente comma e' data comunicazione al COPASIR nell'ambito della relazione di cui all'articolo 14, comma 2." «Art. 17 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Per lo svolgimento delle funzioni ispettive, di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo 7, l'Agenzia puo' provvedere, oltre che con proprio personale, con l'ausilio dell'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. 2. Per lo svolgimento delle funzioni relative all'attuazione e al controllo dell'esecuzione dei provvedimenti assunti da parte del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro, l'Agenzia provvede con l'ausilio dell'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. 3. Il personale dell'Agenzia, nello svolgimento delle funzioni ispettive, di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo 7, nonche' delle funzioni relative all'attuazione e al controllo dell'esecuzione dei provvedimenti assunti da parte del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro, riveste la qualifica di pubblico ufficiale. 4. Il personale dell'Agenzia addetto al CSIRT Italia, nello svolgimento delle proprie funzioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale. La trasmissione delle notifiche di incidente ricevute dal CSIRT Italia all'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, costituisce adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale. 4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, l'Agenzia trasmette al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo i dati, le notizie e le informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale. 4-ter. Al fine di consentire la piena operativita' dell'Agenzia, le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non si applicano alle autovetture utilizzate dall'Agenzia per i servizi istituzionali di tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico. 5. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalita': a) per assicurare la prima operativita' dell'Agenzia, mediante l'individuazione di appositi spazi, in via transitoria e per un massimo di ventiquattro mesi, secondo opportune intese con le amministrazioni interessate, per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto; b) mediante opportune intese con le amministrazioni interessate, nel rispetto delle specifiche norme riguardanti l'organizzazione e il funzionamento, per il trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 7, nonche' per il trasferimento dei beni strumentali e della documentazione, anche di natura classificata, per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto e la corrispondente riduzione di risorse finanziarie ed umane da parte delle amministrazioni cedenti. 5-bis. Fino alla scadenza dei termini indicati nel decreto o nei decreti di cui al comma 5, lettera b), la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, e' esercitata dalle amministrazioni cedenti. A decorrere dalla medesima data sono trasferiti in capo all'Agenzia i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite. (42) 6. In relazione al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera m), dall'AgID all'Agenzia, i decreti di cui al comma 5 definiscono, altresi', i raccordi tra le due amministrazioni, per le funzioni che restano di competenza dell'AgID. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 5, il regolamento di cui all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' adottato dall'AgID, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri. 7. Al fine di assicurare la prima operativita' dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia, fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, identifica, assume e liquida gli impegni di spesa che saranno pagati a cura del DIS, nell'ambito delle risorse destinate all'Agenzia. A tale fine e' istituito un apposito capitolo nel bilancio del DIS. Entro 90 giorni dall'approvazione dei regolamenti di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio dei ministri da' informazione al COPASIR delle spese effettuate ai sensi del presente comma. 8. Al fine di assicurare la prima operativita' dell'Agenzia, dalla data della nomina del direttore generale dell'Agenzia e nel limite del 30 per cento della dotazione organica complessiva iniziale di cui all'articolo 12, comma 4: a) il DIS mette a disposizione il personale impiegato nell'ambito delle attivita' relative allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento, con modalita' da definire mediante intese con lo stesso Dipartimento; b) l'Agenzia si avvale, altresi', di unita' di personale appartenenti al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia per l'Italia digitale, ad altre pubbliche amministrazioni e ad autorita' indipendenti, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori sei mesi, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalita' individuate mediante intese con le rispettive amministrazioni di appartenenza. 8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si avvale altresi', sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale, nel limite di cinquanta unita', appartenente alle pubbliche amministrazioni, alle autorita' indipendenti e alle societa' a controllo pubblico, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalita' individuate d'intesa con i soggetti pubblici e privati di appartenenza. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1. Il personale di cui al primo periodo, fatta eccezione per il personale proveniente dalle societa' a controllo pubblico, puo' essere inquadrato, con provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, nel ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), non oltre il termine indicato al medesimo primo periodo del presente comma. Al relativo inquadramento si provvede, mediante apposite selezioni, con le modalita' e le procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, sulla base di criteri di valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianita' di servizio, delle competenze acquisite, dei requisiti di professionalita' posseduti e dell'impiego nell'Agenzia. Al personale inquadrato ai sensi dei periodi terzo e quarto del presente comma si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, anche in materia di opzione per il trattamento previdenziale. Il personale di cui al comma 8, lettera b), gia' inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia, puo' essere reinquadrato secondo i medesimi criteri di cui al quarto periodo del presente comma con provvedimento dell'Agenzia adottato, ai sensi del citato articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, entro il 31 dicembre 2023, senza effetti retroattivi. Il personale di cui al terzo periodo del presente comma e' computato nel numero dei posti previsti per la prima operativita' dell'Agenzia, di cui all'articolo 12, comma 4. 8-bis. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8 restano a carico dell'amministrazione di appartenenza. 9. Il regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, prevede apposite modalita' selettive per l'inquadramento, nella misura massima del 50 per cento della dotazione organica complessiva, del personale di cui al comma 8 del presente articolo e del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), ove gia' appartenente alla pubblica amministrazione, nel contingente di personale addetto all'Agenzia di cui al medesimo articolo 12, che tengano conto delle mansioni svolte e degli incarichi ricoperti durante il periodo di servizio presso l'Agenzia, nonche' delle competenze possedute e dei requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per le specifiche posizioni. Il personale di cui al comma 8, lettera a), e' inquadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel ruolo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), secondo le modalita' definite dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 1. Gli inquadramenti conseguenti alle procedure selettive di cui al presente comma, relative al personale di cui al comma 8, lettera b), decorrono allo scadere dei sei mesi o della relativa proroga e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022. 10. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 10-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto: a) la prima relazione di cui all'articolo 14, comma 1, e' trasmessa entro il 30 novembre 2022; b) entro il 31 ottobre 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione che da' conto dello stato di attuazione, al 30 settembre 2022, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche al fine di formulare eventuali proposte in materia. 10-ter. I pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e del COPASIR previsti dal presente decreto sono resi entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi di decreto, decorso il quale il Presidente del Consiglio dei ministri puo' comunque procedere all'adozione dei relativi provvedimenti.". - Si riporta l'articolo 18, comma 1, del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82: «Art. 18 (Disposizioni finanziarie). - 1. Per l'attuazione degli articoli da 5 a 7 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo con una dotazione di 2.000.000 di euro per l'anno 2021, 41.000.000 di euro per l'anno 2022, 70.000.000 di euro per l'anno 2023, 84.000.000 di euro per l'anno 2024, 100.000.000 di euro per l'anno 2025, 110.000.000 di euro per l'anno 2026 e 122.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2027. 2.- 5. Omissis.». |
| Art. 15 - ter
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di prerogative dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2: 1) al comma 1, le parole: «puo' ordinare» sono sostituite dalla seguente: «ordina»; 2) al comma 2, le parole: «ove tecnicamente possibile» sono soppresse; 3) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «L'Autorita', con proprio regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestivita' e garantendo strumenti di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento»; 4) al comma 4, terzo periodo, le parole: «dall'Autorita' ai soggetti destinatari del provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «tramite la piattaforma all'Autorita' e ai soggetti destinatari del provvedimento»; 5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 e' notificato immediatamente dall'Autorita' ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della societa' dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilita' del sito web o dei servizi illegali, nonche' alla European Union Internet Referral Unit dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della societa' dell'informazione, nel caso in cui siano coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilita' del sito web o dei servizi illegali, eseguono il provvedimento dell'Autorita' senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di trenta minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente. I soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della societa' dell'informazione, nel caso in cui non siano coinvolti nell'accessibilita' del sito web o dei servizi illegali, provvedono comunque ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilita' dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorita' ivi inclusi i nomi di dominio oggetto delle segnalazioni effettuate per il tramite della piattaforma ai sensi del comma 4»; 6) al comma 6, secondo periodo, le parole: «in tempi ragionevoli» sono sostituite dalla seguente: «tempestivamente»; b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «l'Autorita' applica» sono inserite le seguenti: «, per ogni violazione riscontrata,»; c) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita', in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete internet, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti utili a consentire una tempestiva ed efficace disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma e' realizzata e resa operativa entro il termine massimo di tre mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operativita' della piattaforma sono comunque applicabili tutte le disposizioni della presente legge e resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorita' n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013».
Riferimenti normativi
- Si riportano gli articoli 2, 5 e 6 della legge 14 luglio 2023, n. 93 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica), come modificati dalla presente legge: «Art. 2 (Provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente). - 1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorita'", con proprio provvedimento, ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attivita' illecite. 2. Con il provvedimento di cui al comma 1, l'Autorita' ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto top level domain), che consenta l'accesso ai medesimi contenuti diffusi abusivamente e a contenuti della stessa natura. 3. Nei casi di gravita' e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi, o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi nonche' eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, con provvedimento cautelare adottato con procedimento abbreviato senza contraddittorio, l'Autorita' ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti diffusi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il provvedimento e' adottato a seguito di istanza presentata ai sensi del comma 4 dal titolare o licenziatario del diritto o dall'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o da un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili, come definiti dall'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali, quali enti che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacita' e competenze particolari nella lotta alla diffusione abusiva di contenuti e di svolgere le propria attivita' in modo diligente, accurato e obiettivo. Nei casi di cui al primo periodo, qualora sia prevista la trasmissione in diretta, il provvedimento e' adottato ed eseguito prima dell'inizio o, al piu' tardi, nel corso della trasmissione medesima; qualora non si tratti di eventi trasmessi in diretta, il provvedimento e' adottato ed eseguito prima dell'inizio della prima trasmissione o, al piu' tardi, nel corso della medesima. L'Autorita', con proprio regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestivita' e garantendo strumenti di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento. 4. Il titolare o licenziatario del diritto o l'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o un soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori attendibili di cui al comma 3, sotto la propria responsabilita', presenta all'Autorita' la richiesta di immediato blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e dell'instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP, anche congiuntamente. Il soggetto legittimato ai sensi del primo periodo allega alla richiesta la documentazione necessaria, tra cui l'elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali sono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente. Tale elenco puo' essere aggiornato da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicato direttamente e simultaneamente tramite la piattaforma all'Autorita' e ai soggetti destinatari del provvedimento, che devono provvedere tempestivamente alla rimozione o alla disabilitazione, comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla comunicazione. 5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 e' notificato immediatamente dall'Autorita' ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della societa' dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilita' del sito web o dei servizi illegali, nonche' alla European Union Internet Referral Unit dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della societa' dell'informazione, nel caso in cui siano coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilita' del sito web o dei servizi illegali, eseguono il provvedimento dell'Autorita' senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di trenta minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente. I soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della societa' dell'informazione, nel caso in cui non siano coinvolti nell'accessibilita' del sito web o dei servizi illegali, provvedono comunque ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilita' dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorita' ivi inclusi i nomi di dominio oggetto delle segnalazioni effettuate per il tramite della piattaforma ai sensi del comma 4. 6. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio o a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi all'interno dell'Unione europea, l'Autorita' puo' prevedere partenariati con i propri omologhi su base volontaria per contrastare piu' efficacemente la distribuzione di contenuti diffusi abusivamente nel territorio dell'Unione europea. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi al di fuori del territorio dell'Unione europea, l'Autorita' e' tenuta a farlo inserire tempestivamente nella Counterfeit and Piracy Watch List compilata annualmente dalla Commissione europea. 7. L'Autorita' trasmette alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati ai sensi del presente articolo, con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. Su richiesta della stessa Autorita', i destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attivita' svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilita' che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente.» «Art. 5 (Sanzioni amministrative). 1. In caso di inottemperanza agli obblighi prescritti con i provvedimenti di cui all'articolo 2 della presente legge, l'Autorita' applica , per ogni violazione riscontrata, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 31, terzo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249.» «Art. 6 (Regolamento). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' provvede, nel rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla deliberazione della tata di 10 unita', di cui 1 unita' di livello di-medesima Autorita' n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita', in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete internet, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti utili a consentire una tempestiva ed efficace disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma e' realizzata e resa operativa entro il termine massimo di tre mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operativita' della piattaforma sono comunque applicabili tutte le disposizioni della presente legge e resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorita' n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013. 3. Al funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione ai lavori del tavolo tecnico non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.». |
| Art. 15 - quater
Semplificazioni in materia di sperimentazione di nuove tecnologie televisive
1. All'articolo 1, comma 1031-bis, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive,» sono soppresse e dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «, e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive anche con riferimento alla tecnologia 5G secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
Riferimenti normativi
- Si riporta il comma 1031-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), come modificato dalla presente legge: «1031-bis. L'assegnazione dell'ulteriore capacita' trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, aggiuntive rispetto a quelle destinate alla conversione dei diritti d'uso di cui al comma 1031 e pianificate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nel PNAF, da destinare al servizio televisivo digitale terrestre per gli operatori di rete nazionali e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale, avviene mediante procedura onerosa senza rilanci competitivi, indetta entro il 30 novembre 2019 dal Ministero dello sviluppo economico, in attuazione delle procedure stabilite entro il 30 settembre 2019 dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 29 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sulla base dei seguenti principi e criteri: a) assegnare la capacita' trasmissiva e le frequenze sulla base di lotti con dimensione pari alla meta' di un multiplex; b) determinare un valore minimo delle offerte sulla base dei valori di mercato individuati dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; c) considerare il valore delle offerte economiche presentate; d) garantire la continuita' del servizio, la celerita' della transizione tecnologica nonche' la qualita' delle infrastrutture tecnologiche messe a disposizione dagli operatori di rete nazionali operanti nel settore, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale; e) valorizzare le esperienze maturate dagli operatori di rete nazionali nel settore, con particolare riferimento alla realizzazione di reti di radiodiffusione digitale; f) valorizzare la capacita' strutturale di assicurare l'efficienza spettrale, le professionalita' e le competenze maturate nel settore, l'innovazione tecnologica e l'ottimale, effettivo e tempestivo sfruttamento della capacita' trasmissiva e delle frequenze aggiuntive; g) assicurare la miglior valorizzazione dello spettro, tenendo conto dell'attuale diffusione di contenuti di buona qualita' in tecnologia televisiva digitale terrestre alla piu' vasta maggioranza della popolazione italiana. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione degli introiti, versati su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per interventi finalizzati a incentivare l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui alla lettera c) del comma 1039, nel rispetto del principio di neutralita' tecnologica, secondo modalita' operative e procedure di erogazione stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze , e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive anche con riferimento alla tecnologia 5G secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.». |
| Art. 16
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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