Gazzetta n. 266 del 14 novembre 2023 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 15 settembre 2023, n. 123
Testo del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 216 del 15 settembre 2023), coordinato con la legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 2), recante: «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla poverta' educativa e alla criminalita' minorile, nonche' per la sicurezza dei minori in ambito digitale.».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Interventi infrastrutturali urgenti
in favore del Comune di Caivano

1. Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilita' sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' nominato un Commissario straordinario con il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione (( funzionale al )) territorio del predetto comune ((, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del Terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla poverta' educativa e per l'integrazione )). Il piano straordinario e' predisposto dal Commissario (( straordinario )) d'intesa con il Comune di Caivano e con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli interventi di cui al comma 4, sulla base dell'attivita' istruttoria del Genio militare. Il predetto piano e' approvato con delibera del Consiglio dei ministri, con assegnazione delle relative risorse nel limite complessivo di euro 30 milioni, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e in coerenza con le disponibilita' finanziarie dello stesso.
2. Per la realizzazione degli interventi approvati ai sensi del (( comma 1 si provvede )) in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In relazione agli interventi inseriti nel piano di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 4, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A., che svolge altresi' le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del (( codice dei contratti pubblici, di cui al )) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque nel limite massimo del due per cento di detto stanziamento, al netto di quanto previsto dal comma 4.
3. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carico un anno, prorogabile di un ulteriore anno, e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto e' assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unita', di cui (( una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale )) non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti (( per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, )) con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti ((, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto e' riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennita' di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o piu' provvedimenti del Commissario straordinario, puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 )). All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, le specifiche (( dotazioni finanziarie e strumentali nonche' quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, )) necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario puo' avvalersi, altresi', delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonche' delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato. (( Il Commissario straordinario, per le finalita' di cui al comma 1, puo' altresi' avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. )) Il compenso del Commissario straordinario e' determinato (( con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo )) in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 1 (( del presente articolo )).
4. Il piano straordinario di cui al comma 1 ricomprende anche interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia di Caivano e per la realizzazione degli ulteriori interventi strumentali e connessi che interessino il centro sportivo ovvero pertinenze attigue. Per la realizzazione dei predetti interventi, il Commissario straordinario si avvale del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della (( societa' Sport e Salute Spa )), che svolge altresi' le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del (( codice di cui al )) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, come determinato nella delibera del Consiglio dei ministri, e comunque nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate con la citata delibera alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo del presente comma.
(( 4-bis. Al fine di sostenere, nell'ambito del piano straordinario di cui al comma 1, interventi per la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture culturali, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2023. ))
(( 4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
5. Il Commissario (( straordinario )) prevede altresi' criteri e modalita' per l'affidamento in uso degli impianti del Centro sportivo ex Delphinia di Caivano di cui al comma 4, anche in deroga alle disposizioni vigenti, individuando come prioritari i progetti presentati dai Gruppi sportivi militari (( e dei corpi civili dello Stato )).
6. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'universita' e della ricerca finanzia specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano da destinare ad attivita' educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede (( nella regione Campania )). Tali interventi, identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), vengono attuati in raccordo con il Commissario straordinario di cui al comma 1 e per la realizzazione degli stessi si applicano le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo.
7. Alla copertura degli oneri di cui al comma 6 si provvede a valere sulle risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per un importo pari a cinque milioni di euro per l'anno 2024.
(( 7-bis. Una quota non inferiore a euro 100.000 per l'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' destinata, con il decreto di cui al comma 677 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022, al comune di Caivano per l'installazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini, anche apportando le eventuali rimodulazioni delle risorse in via di assegnazione per progetti finanziati a valere sul Programma operativo complementare «Legalita'» 2014-2020. ))
8. Al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, il Comune di Caivano e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali (( semplificate ai sensi dell'articolo )) 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure (( di cui agli articoli 30 e 34-bis )) del medesimo decreto legislativo (( n. 165 del 2001 )), 15 unita' di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale.
9. Le assunzioni di cui al comma 8 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
10. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a euro 138.900 per l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
(( 10-bis. Al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi di inclusione sociale, il comune di Caivano e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 3 unita' di personale non dirigenziale della professionalita' di servizio sociale. ))
(( 10-ter. Al fine di facilitare l'inserimento degli studenti nelle scuole e contrastare la dispersione scolastica, il comune di Caivano e' altresi' autorizzato ad assumere, con le medesime procedure e deroghe di cui al comma 10-bis, 6 unita' di personale non dirigenziale della professionalita' degli educatori scolastici. ))
(( 10-quater. Le assunzioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ai concorsi per le assunzioni di cui ai predetti commi nonche' a quelli di cui al comma 8 del presente articolo provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM. ))
(( 10-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter, pari a euro 64.500 per l'anno 2023 e a euro 409.500 a decorrere dall'anno 2024, si provvede:
a) quanto a euro 64.500 per l'anno 2023, a euro 409.500 per l'anno 2024 e a euro 273.000 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a euro 136.500 a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ))

(( 10-sexies. Il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita', nell'ambito delle azioni predisposte con il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, promuove il potenziamento della rete territoriale antiviolenza nel comune di Caivano, ferme restando le competenze della regione Campania, avvalendosi delle risorse gia' previste a legislazione vigente. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 177 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023):
«177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136", e' pubblicato nella
G.U. 28 settembre 2011, n. 226, S.O.
- Si riporta l'articolo 10, commi 1 e 2, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure), convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:
«Art. 10 (Misure per accelerare la realizzazione
degli investimenti pubblici). - 1. Per sostenere la
definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed
accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in
particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di
programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e
2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante
apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto
tecnico-operativo di societa' in house qualificate ai sensi
dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
2. L'attivita' di supporto di cui al comma 1 copre
anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e
valutazione degli interventi e comprende azioni di
rafforzamento della capacita' amministrativa, anche
attraverso la messa a disposizione di esperti
particolarmente qualificati.
3. - 6-quinquies. Omissis.».
- Si riporta l'articolo 63 del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in
attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.
78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici):
«Art. 63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e
delle centrali di committenza). - 1. Fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 62, e' istituito presso l'ANAC, che
ne assicura la gestione e la pubblicita', un elenco delle
stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una
specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi
compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione
appaltante o centrale di committenza che soddisfi i
requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la
qualificazione ed e' iscritta nell'elenco di cui al primo
periodo.
2. La qualificazione per la progettazione e
l'affidamento si articola in tre fasce di importo:
a) qualificazione base o di primo livello, per
servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per
lavori fino a 1 milione di euro;
b) qualificazione intermedia o di secondo livello,
per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per
lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14;
c) qualificazione avanzata o di terzo livello,
senza limiti di importo.
3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza
puo' effettuare le procedure corrispondenti al livello di
qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i
livelli superiori si applica il comma 6 dell'articolo 62.
4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al
comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
compresi i Provveditorati interregionali per le opere
pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i
soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e
salute S.p.a. In sede di prima applicazione le stazioni
appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme
prevista dall'ordinamento, delle provincie e delle citta'
metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle
regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui
all'articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali
ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.
5. La qualificazione ha ad oggetto le attivita' che
caratterizzano il processo di acquisizione di un bene,
servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e
riguarda:
a) la capacita' di progettazione
tecnico-amministrativa delle procedure;
b) la capacita' di affidamento e controllo
dell'intera procedura;
c) la capacita' di verifica sull'esecuzione
contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.
6. Le stazioni appaltanti e le centrali di
committenza possono essere qualificate anche solo per
l'acquisizione di lavori oppure di servizi e forniture. Le
stazioni appaltanti e le centrali di committenza per
svolgere attivita' di progettazione e affidamento devono
essere qualificate almeno nella seconda fascia. Esse
programmano la loro attivita' coordinandosi nel rispetto
del principio di leale collaborazione.
7. I requisiti di qualificazione per la progettazione
e l'affidamento sono disciplinati dall'allegato II.4 e
attengono:
a) all'organizzazione della funzione di spesa e ai
processi;
b) alla consistenza, esperienza e competenza delle
risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la
adeguata formazione del personale;
c) all'esperienza maturata nell'attivita' di
progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, ivi
compreso l'eventuale utilizzo di metodi e strumenti di
gestione informativa delle costruzioni.
8. I requisiti di qualificazione per l'esecuzione
sono indicati separatamente nell'allegato II.4, che dispone
altresi' una disciplina transitoria specifica relativa a
tale fase. Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4.
possono essere disciplinati dall'ANAC specifici requisiti
di qualificazione per i contratti di partenariato
pubblico-privato.
9. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede
articolazioni, anche territoriali, verificano la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 in capo alle
medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la
qualificazione.
10. In relazione al parametro di cui alla lettera b)
del comma 7, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione
definisce i requisiti per l'accreditamento delle
istituzioni pubbliche o private, senza finalita' di lucro,
che svolgono attivita' formative, procedendo alla verifica,
anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e
provvede alle conseguenti attivita' di accreditamento
nonche' alla revoca dello stesso nei casi di accertata
carenza dei requisiti.
11. In nessun caso i soggetti interessati possono
comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione
ricorrendo ad artifizi tali da eluderne la funzione.
L'ANAC, per accertati casi di gravi violazioni delle
disposizioni di cui al presente articolo, puo' irrogare una
sanzione entro il limite minimo di euro 500 euro e il
limite massimo di euro 1 milione e, nei casi piu' gravi,
disporre la sospensione della qualificazione
precedentemente ottenuta. Costituiscono gravi violazioni le
dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di
requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese,
in particolare:
a) per le centrali di committenza, la dichiarata
presenza di un'organizzazione stabile nella quale il
personale continui di fatto a operare per l'amministrazione
di provenienza;
b) per le stazioni appaltanti e le centrali di
committenza, la dichiarata presenza di personale addetto
alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto
impegnato in altre attivita';
c) la mancata comunicazione all'ANAC della perdita
dei requisiti.
12. Se la qualificazione viene meno o e' sospesa, le
procedure in corso sono comunque portate a compimento.
13. L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalita'
attuative del sistema di qualificazione di cui all'allegato
II.4, rilasciando la qualificazione medesima. L'ANAC puo'
stabilire ulteriori casi in cui puo' essere disposta la
qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla
stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche
per le attivita' ausiliarie, di acquisire la capacita'
tecnica ed organizzativa richiesta.".
- Si riporta l'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo):
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- 1. - 13. (omissis)
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
15. - 138. (omissis)».
- Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante:
«Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE
concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro», e' pubblicato nella G.U. 14 aprile 2003, n. 66,
S.O.
- Si riporta l'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari). - 1.- 2. (omissis)
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
4. - 5-bis. (omissis)».
- Si riporta il comma 337 dell'articolo 1 della legge
28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2016)):
«337. Per la realizzazione del Piano strategico «Grandi
Progetti Beni culturali» di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e'
autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2017
e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.".
- Si riporta l'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il
coordinamento, la programmazione e la valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e
tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d),
della L. 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 1 (Programmazione). - 1.- 2. (omissis)
3. Specifici interventi di particolare rilevanza
strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per
il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati
anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale
per la ricerca, di seguito denominato Fondo speciale, da
istituire nello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a
partire dal 1° gennaio 1999, con distinto provvedimento
legislativo, che ne determina le risorse finanziarie
aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i
relativi mezzi di copertura.
4.- 6. (omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 676, della legge 29
dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il
triennio 2023-2025), come modificato dalla presente legge:
«676. Al fine di potenziare ulteriormente gli
interventi in materia di sicurezza urbana per la
realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma
2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017,
n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei
comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato
decreto-legge n. 14 del 2017 e' incrementata di 19 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.».
- Si riporta il comma 677 dell'articolo 1, della citata
legge 29 dicembre 2022, n. 197:
«677. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento,
sono definite le modalita' di presentazione delle richieste
da parte dei comuni interessati nonche' i criteri di
ripartizione delle risorse di cui al comma 676.».
- Si riportano gli articoli 30, 34-bis e 35-quater,
comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. E' richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si
tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili
dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno
di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di
organico superiore al 20 per cento nella qualifica
corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la
possibilita' di differire, per motivate esigenze
organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad
un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza
di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le
disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si
applicano al personale delle aziende e degli enti del
servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un
numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a
100, per i quali e' comunque richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della
scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in
materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i
requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza.
1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti
compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e'
stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero
di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale
e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma
1 e' da considerare all'esito della mobilita' e riferita
alla dotazione organica dell'ente.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede
alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di
cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di
mobilita', le amministrazioni provvedono a pubblicare il
relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico
del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale
interessato a partecipare alle predette procedure invia la
propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile,
previa registrazione nel Portale corredata del proprio
curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle
autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui
all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono
consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei
posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di
cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori,
previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli
relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonche' a
quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque
denominati, istituiti da disposizioni legislative o
regolamentari che prevedono la partecipazione di personale
di amministrazioni diverse, nonche' ai comandi presso le
sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di
comuni per i Comuni che ne fanno parte.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o,
previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, con il consenso degli
stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa
in un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 I contratti collettivi nazionali possono
integrare le procedure e i criteri generali per
l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli
gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi
1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1
e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,
quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma
97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9
milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3
ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere
rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri,
per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in
ragione della specifica professionalita' richiesta ai
propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311".
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare
in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.»
«Art. 34-bis (Disposizioni in materia di mobilita'
del personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle
amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi
compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di
avviare le procedure di assunzione di personale, sono
tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34,
commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione
per i quali si intende bandire il concorso nonche', se
necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneita'
richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture
regionali e provinciali di cui all' articolo 34, comma 3,
provvedono, entro otto giorni dalla comunicazione, ad
assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo
elenco il personale collocato in disponibilita' ai sensi
degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e
provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di
personale da assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse
amministrazioni. Entro otto giorni dal ricevimento della
predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso il personale inserito nell'elenco
previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito
dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive
il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il
rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha
comunicato l'intenzione di bandire il concorso.
L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e alle strutture regionali e
provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o
la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del
dipendente in disponibilita'.
3. Le amministrazioni possono provvedere a
organizzare percorsi di qualificazione del personale
assegnato ai sensi del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni
dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da
parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente
per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici
non economici nazionali, comprese le universita', e per
conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere
all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per
le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del
presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le
disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu'
tempestiva ricollocazione del personale in disponibilita'
iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il
Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni
presso le amministrazioni pubbliche per verificare
l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi
dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273."
«Art. 35-quater (Procedimento per l'assunzione del
personale non dirigenziale). - 1. - 3. (omissis)
3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma
1, lettera a), i bandi di concorso per i profili non
apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova
scritta.».
- Si riporta il comma 557 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)):
«557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali
e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,
gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno
assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica
retributiva e occupazionale, con azioni da modulare
nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini
di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
a);
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.».
- Si riporta l'articolo 259, comma 6, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 259 (Ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato). - 1.- 5. (omissis)
6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione
delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando
eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero
rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui
all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di
accertare le compatibilita' di bilancio. La spesa per il
personale a tempo determinato deve altresi' essere ridotta
a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a
tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui
l'ipotesi si riferisce.
7. - 11. (omissis)».
- Si riporta l'articolo 33, comma 2, del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica
e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58:
«Art. 33 (Assunzione di personale nelle regioni a
statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilita'
finanziaria). - 1.- 1-ter. (omissis)
2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di
cui al presente comma, anche per le finalita' di cui al
comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani
triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il
rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al
valore soglia definito come percentuale, differenziata per
fascia demografica, della media delle entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate
al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in
bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per i comuni che si collocano al di sotto del
valore soglia prossimo al valore medio, nonche' un valore
soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di
personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni
che registrano un rapporto compreso tra i due predetti
valori soglia non possono incrementare il valore del
predetto rapporto rispetto a quello corrispondente
registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si
collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo
periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi
dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di
consentire l'assunzione di almeno una unita' possono
incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato
oltre la predetta soglia di un valore non superiore a
quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo,
collocando tali unita' in comando presso le corrispondenti
unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
di personale. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati
risulta superiore al valore soglia superiore adottano un
percorso di graduale riduzione annuale del suddetto
rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto
valore soglia anche applicando un turn over inferiore al
100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano
un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano
un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento
accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato,
in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del
valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo
per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per
remunerare gli incarichi di posizione organizzativa,
prendendo a riferimento come base di calcolo il personale
in servizio al 31 dicembre 2018.
2-bis. - 2-quater. (omissis)».
- Si riporta il comma 200 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015)):
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.".
- Si riporta il comma 607 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024):
«607. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per le
assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore
delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non
economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione
iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200
milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per
l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200
milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, da ripartire,
sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle
predette amministrazioni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.".
- Si riporta l'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto
2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e
per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema
di protezione civile e di commissariamento delle province),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,
n. 119:
«Art. 5 (Piano strategico nazionale contro la
violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o
l'Autorita' politica delegata per le pari opportunita',
anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni
interessate, delle associazioni di donne impegnate nella
lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e
adotta, previa acquisizione del parere in sede di
Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro
la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica, di seguito denominato "Piano", con cadenza
almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la
violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e
ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77.
2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni
omogenee sul territorio nazionale, persegue le seguenti
finalita', nei limiti delle risorse finanziariedi cui al
comma 3:
a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne
attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della
collettivita', rafforzando la consapevolezza degli uomini e
dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza
contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei
rapporti interpersonali;
b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei
media per la realizzazione di una comunicazione e
informazione, anche commerciale, rispettosa della
rappresentazione di genere e, in particolare, della figura
femminile, anche attraverso l'adozione di codici di
autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;
c) promuovere un'adeguata formazione del personale
della scuola alla relazione e contro la violenza e la
discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle
indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per
gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione
didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di
ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e
la formazione degli studenti al fine di prevenire la
violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di
genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della
tematica nei libri di testo;
d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno
alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso
modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi
territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di
assistenza alle donne vittime di violenza; (30)
e) garantire la formazione di tutte le
professionalita' che entrano in contatto con fatti di
violenza di genere o con atti persecutori;
f) accrescere la protezione delle vittime
attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte
le istituzioni coinvolte;
g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto
il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie
consolidate e coerenti con linee guida appositamente
predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti
responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive,
al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di
recidiva;
h) prevedere una raccolta strutturata e
periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei
dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri
antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle
banche di dati gia' esistenti;
i) prevedere specifiche azioni positive che tengano
anche conto delle competenze delle amministrazioni
impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno
delle vittime di violenza di genere e di atti persecutori e
delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza
nel settore;
l) definire un sistema strutturato di governance
tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle
diverse esperienze e sulle buone pratiche gia' realizzate
nelle reti locali e sul territorio.
2-bis. Al fine di definire un sistema strutturato di
governance tra tutti i livelli di governo, sono istituiti
presso il Dipartimento per le pari opportunita' della
Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia
interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della
violenza nei confronti delle donne e sulla violenza
domestica. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata
per le pari opportunita' sono disciplinati la composizione,
il funzionamento e i compiti della Cabina di regia e
dell'Osservatorio di cui al primo periodo. Ai componenti
della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui al primo
periodo non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
(24) (31)
3. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di
cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro
per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2023. Tali risorse sono destinate dal Presidente
del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica
delegata per le pari opportunita' alle azioni a titolarita'
nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve
quelle di cui al comma 2, lettera d), del presente
articolo. Le risorse destinate alle azioni a titolarita'
regionale ai sensi del presente comma sono ripartite
annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dall'Autorita' politica delegata per le pari
opportunita', previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo
provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis del
presente decreto.
4. All'attuazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3,
si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
5.».
 
(( Art. 1 - bis

Disposizioni per il rafforzamento della capacita'
amministrativa del comune di Caivano

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 e il comune di Caivano adottano un programma di interventi per incrementare la capacita' tecnica e operativa dell'amministrazione comunale, con particolare riguardo ai settori finanziario, delle politiche sociali e dei servizi alla persona e alle imprese, dei lavori pubblici e del territorio, della polizia locale nonche' di anagrafe e affari generali e per rafforzare i processi di attuazione dei progetti finanziati con risorse dell'Unione europea, nazionali e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri attua le misure che gli sono attribuite nel programma di interventi di cui al comma 1 mediante il proprio personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, anche avvalendosi dell'associazione Formez PA, nonche' di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando, fuori ruolo o analogo istituto ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
3. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita una posizione dirigenziale di livello generale preposta al rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni locali nelle materie di competenza del Ministro per la pubblica amministrazione.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, alla propria riorganizzazione. In sede di prima applicazione, per l'incarico dirigenziale di cui al comma 3 non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall'istituzione della posizione dirigenziale di livello generale si provvede mediante la soppressione di due posizioni dirigenziali non generali del medesimo Dipartimento equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, con contestuale adeguamento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Ai fini di cui al comma 1, il comune di Caivano puo' richiedere al prefetto di Napoli, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, anche in deroga alle norme vigenti, di avvalersi, in via temporanea e in posizione di sovraordinazione, di personale iscritto in albi professionali, da individuare mediante procedura selettiva semplificata svolta attraverso il portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 145, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ))


Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 1, comma 2, 19, comma
5-bis, e 35-ter del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.
(omissis)
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. (omissis)»
«Art. 19 (Incarichi di funzioni). - 1.- 5. (omissis)
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter.- 12-bis. (omissis)»
«Art. 35-ter (Portale unico del reclutamento). - 1.
L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle
amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1,
comma 2, e nelle autorita' amministrative indipendenti
avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima
partecipazione ai quali si accede mediante registrazione
nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 3,
comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, di seguito
denominato "Portale", disponibile all'indirizzo
www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che
ne cura la gestione.
2. All'atto della registrazione al Portale
l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo
di tutte le generalita' anagrafiche ivi richieste, con
valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o
un domicilio digitale a lui intestato al quale intende
ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui
intende partecipare, ivi inclusa quella relativa
all'eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un
recapito telefonico. La registrazione al Portale e'
gratuita e puo' essere effettuata esclusivamente mediante i
sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi
2-quater e 2-nonies, del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, previa acquisizione
del parere del Garante per la protezione dei dati personali
e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono individuate le caratteristiche e le modalita' di
funzionamento del Portale, le informazioni necessarie per
la registrazione al medesimo da parte degli utenti, le
modalita' di accesso e di utilizzo dello stesso da parte
delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la
pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di
mobilita' e degli avvisi di selezione di professionisti ed
esperti, ivi compresi le comunicazioni ai candidati e la
pubblicazione delle graduatorie, i tempi di conservazione
dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per
assicurare l'integrita' e la riservatezza dei dati
personali, nonche' le modalita' per l'adeguamento e
l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale. In
relazione alle procedure per il reclutamento delle
amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al
terzo periodo tiene conto delle specificita' dei rispettivi
ordinamenti. Entro il medesimo termine di cui al terzo
periodo, per le amministrazioni di cui all'articolo 19
della legge 4 novembre 2010, n. 183, e' adottato apposito
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con i Ministri dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa
acquisizione del parere del Garante per la protezione dei
dati personali. La veridicita' delle dichiarazioni rese
dagli interessati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e' verificata dalle amministrazioni
che indicono le selezioni e utilizzano il Portale in quanto
amministrazioni procedenti ai sensi dell'articolo 71 del
medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000.
2-bis. A decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione
delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e
sul Portale unico del reclutamento esonera le
amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali,
dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche
nella Gazzetta Ufficiale.
3.
4. L'utilizzo del Portale e' esteso a Regioni ed enti
locali per le rispettive selezioni di personale. Le
modalita' di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali
sono definite con il decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione di cui al comma 2.
5. I bandi per il reclutamento e per la mobilita' del
personale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo
schema predisposto dal Dipartimento della funzione
pubblica. Il Portale garantisce l'acquisizione della
documentazione relativa a tali procedure da parte delle
amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la
pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo
parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a
tali procedure.
6. All'attuazione delle disposizioni del presente
articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.".
- Si riporta l'articolo 9, comma 5-bis, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 9 (Personale della Presidenza).- 1. - 5.
(omissis)
5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi
disciplinati dall'articolo 18, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' obbligatorio e viene disposto,
secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza,
anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni
altra natura eventualmente previsti dai medesimi
ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di comando,
fuori ruolo o altra analoga posizione, prevista dagli
ordinamenti di appartenenza, presso la Presidenza dal
personale di ogni ordine, grado e qualifica di cui agli
articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e all'articolo 7, primo comma, della legge 24
ottobre 1977, n. 801, e' equiparato a tutti gli effetti,
anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso
le amministrazioni di appartenenza. Le predette posizioni
in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio,
anche per l'avanzamento e il relativo posizionamento nei
ruoli di appartenenza. In deroga a quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti, ivi compreso quanto disposto
dall'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre
1977, n. 801, il conferimento al personale di cui al
presente comma di qualifiche, gradi superiori o posizioni
comunque diverse, da parte delle competenti
amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione di
specifici incarichi direttivi, dirigenziali o valutazioni
di idoneita', non richiede l'effettivo esercizio delle
relative funzioni, ovvero la cessazione dal comando, fuori
ruolo o altra analoga posizione, che proseguono senza
soluzione di continuita'. Il predetto personale e'
collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica,
grado o posizione a lui conferiti nel periodo di servizio
prestato presso la Presidenza, senza pregiudizio per
l'ordine di ruolo.
5-ter.- 7. (omissis)».
- Si riporta l'articolo 145, comma 1, del citato
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 145 (Gestione straordinaria). - 1. Quando in
relazione alle situazioni indicate nel comma 1
dell'articolo 143 sussiste la necessita' di assicurare il
regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui
confronti e' stato disposto lo scioglimento, il prefetto,
su richiesta della commissione straordinaria di cui al
comma 1 dell'articolo 144, puo' disporre, anche in deroga
alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in
posizione di comando o distacco, di personale
amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti
pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche
in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato
spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle
prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura
non superiore al 50% del compenso spettante a ciascuno dei
componenti della commissione straordinaria, nonche', ove
dovuto, il trattamento economico di missione stabilito
dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla
qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di
appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e
sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea
documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi,
in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero
dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo
nell'emissione degli accreditamenti e' autorizzata a
prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della
contabilita' speciale. Per il personale non dipendente
dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato,
la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro
dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente
corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli
oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con
una quota parte del 10% delle somme di denaro confiscate ai
sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, nonche' del ricavato delle vendite disposte
a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14
giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o
immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai
sensi della medesima legge n. 575 del 1965. Alla scadenza
del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria
potra' rilasciare, sulla base della valutazione
dell'attivita' prestata dal personale assegnato, apposita
certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo
valutabile ai fini della progressione di carriera e nei
concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello
Stato, delle regioni e degli enti locali.
2.- 5. (omissis)».
 
(( Art. 1 - ter

Intervento urgente in favore dei giovani di Caivano

1. L'Agenzia italiana per la gioventu' destina almeno un progetto annuale a Caivano al fine di promuovere l'attivita' giovanile, l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti in questa area.
2. Il progetto finanziato per Caivano e' selezionato in base a criteri di merito, con particolare attenzione alle esigenze specifiche dei giovani del comune, ed e' finalizzato a migliorare l'accesso a opportunita' educative, culturali e formative per i giovani locali.
3. L'Agenzia italiana per la gioventu' e' responsabile dell'attuazione, della supervisione e della valutazione del progetto finanziato per Caivano, in conformita' con le direttive stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili.
4. La regione Campania collabora con il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata in materia di politiche giovanili e le autorita' locali di Caivano per garantire l'efficace implementazione del progetto finanziato.
5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))

 
Art. 2

Misure in favore dell'orientamento universitario e
del supporto agli studenti del Comune di Caivano

1. Per promuovere e rafforzare i percorsi di sostegno agli studenti del Comune di Caivano, il Ministero dell'universita' e della ricerca sottoscrive un accordo di programma ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 con una o piu' Universita' statali aventi sede in Campania ((, anche in collaborazione con enti e altre istituzioni locali )), volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede sui bilanci delle universita' interessate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 5, comma 6, della legge 24
dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza
pubblica):
«Art. 5 (Universita'). - 1.- 5. (omissis)
6. Le universita' possono, altresi', stipulare con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle
risorse finanziarie di cui ai commi 3, 4 e 5 per la
gestione del complesso delle attivita' ovvero di iniziative
e attivita' specifiche.
7. - 28. (omissis)».
- Si riporta l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1.-
1-quater. (omissis)
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
 
Art. 3

Disposizioni in materia di misure di prevenzione a tutela
della sicurezza pubblica e della sicurezza delle citta'

1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale e comunicato al (( procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per il luogo )) di residenza del minore.»;
b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole da: «per la vendita» a «decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» sono sostituite dalle seguenti: «per (( i delitti di cui all'articolo 73 )) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» e le parole: «vicinanze degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «vicinanze degli stessi locali od esercizi o dei predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie.»;
2) al comma 3, (( alinea, )) le parole: «nei confronti dei soggetti gia' condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva», sono sostituite dalle seguenti: «quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosita'»;
3) al comma 6, le parole: «da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro»;
(( 3-bis) al comma 7, le parole: «puo' essere» sono sostituite dalle seguenti: «e' sempre»; ))
c) all'articolo 13-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: «ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale,» sono inserite le seguenti: «oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale,»;
2) al comma 1-bis, dopo le parole: «convalidato dall'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del codice di procedura penale,»;
3) al comma 2, le parole: «non puo' avere una durata inferiore a sei mesi ne' superiore a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «non puo' avere una durata inferiore a un anno ne' superiore a tre anni»;
4) al comma 4, dopo le parole «il questore puo' prescrivere» sono aggiunte le seguenti: «, per la durata massima di due anni,»;
5) al comma 6, le parole: «da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro».
2. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, puo' ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento e' efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l'interessato abbia gia' lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l'allontanamento»;
b) all'articolo 76, comma 3, (( al primo periodo )), le parole: «l'arresto da uno a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro», e il secondo periodo e' soppresso.
(( 2-bis. Le guardie particolari giurate di cui all'articolo 133, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente di cui all'articolo 138, terzo comma, del medesimo testo unico, comunicano senza ritardo ai servizi di emergenza sanitaria le segnalazioni ricevute, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti digitali di sicurezza, relative a situazioni di pericolo per la salute di una persona all'interno o all'esterno della propria abitazione. Nella comunicazione di cui al primo periodo sono indicati la posizione e, ove disponibile, lo stato di salute della persona in pericolo. L'attivita' di comunicazione delle informazioni di cui al presente comma non comporta l'esercizio di pubbliche funzioni. ))
(( 2-ter. Al comma 2-bis dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro». ))

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 10, 13 e 13-bis del
decreto-legge 20/02/2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza delle citta'), convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, come
modificati dalla presente legge:
«Art. 10 (Divieto di accesso). - 1. L'ordine di
allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1, secondo
periodo e comma 2, e' rivolto per iscritto dall'organo
accertatore, individuato ai sensi dell'articolo 13 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso sono riportate le
motivazioni sulla base delle quali e' stato adottato ed e'
specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto
ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione e'
soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata
ai sensi dell'articolo 9, comma 1, aumentata del doppio.
Copia del provvedimento e' trasmessa con immediatezza al
questore competente per territorio con contestuale
segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne
ricorrano le condizioni.
2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui
all'articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla
condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza,
puo' disporre, con provvedimento motivato, per un periodo
non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o
piu' delle aree di cui all'articolo 9, espressamente
specificate nel provvedimento, individuando, altresi',
modalita' applicative del divieto compatibili con le
esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario
dell'atto. Il contravventore al divieto di cui al presente
comma e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno.
3. La durata del divieto di cui al comma 2 non puo'
comunque essere inferiore a dodici mesi, ne' superiore a
due anni, qualora le condotte di cui all'articolo 9, commi
1 e 2, risultino commesse da soggetto condannato, con
sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel
corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona
o il patrimonio. Il contravventore al divieto emesso in
relazione ai casi di cui al presente comma e' punito con
l'arresto da uno a due anni. Qualora il responsabile sia
soggetto minorenne, il questore ne da' notizia al
procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni.
4. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere
disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto
anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il
provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la
responsabilita' genitoriale e comunicato al procuratore
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni
competente per il luogo di residenza del minore.
5. Nei casi di condanna per reati contro la persona o
il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui
all'articolo 9, la concessione della sospensione
condizionale della pena puo' essere subordinata
all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di
accedere a luoghi o aree specificamente individuati.
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e
dell'articolo 9, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno
determina i criteri generali volti a favorire il
rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa,
e l'accesso alle banche dati, tra le Forze di polizia, di
cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e i
Corpi e servizi di polizia municipale, nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i livelli di accesso alle banche dati di cui
al comma 6, anche al fine di assicurare il rispetto della
clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma
6.
6-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e
1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n.
401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-quater. Nel caso di reati commessi con violenza
alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di piu'
persone anche in occasioni pubbliche, per i quali e'
obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del
codice di procedura penale, quando non e' possibile
procedere immediatamente all'arresto per ragioni di
sicurezza o incolumita' pubblica, si considera comunque in
stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del medesimo
codice colui il quale, sulla base di documentazione video
fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto,
ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non
oltre il tempo necessario alla sua identificazione e,
comunque, entro le quarantotto ore dal fatto."
«Art. 13 (Ulteriori misure di contrasto dello spaccio
di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimita' di
locali pubblici o aperti al pubblico e di pubblici
esercizi). - 1. Nei confronti delle persone che abbiano
riportato una o piu' denunzie o siano state condannate
anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi
tre anni per i delitti di cui all'articolo 73 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o
nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici,
sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico,
ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5
della legge 25 agosto 1991, n. 287, il Questore, valutati
gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorita'
giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia,
puo' disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di
accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi,
specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle
immediate vicinanze degli stessi locali od esercizi o dei
predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie.
2. Il divieto di cui al comma 1 non puo' avere durata
inferiore ad un anno, ne' superiore a cinque. Il divieto e'
disposto individuando modalita' applicative compatibili con
le esigenze di mobilita', salute, lavoro e studio del
destinatario dell'atto.
3. Nei casi di cui al comma 1, il questore, quando
ricorrano specifiche ragioni di pericolosita', puo'
altresi' disporre, per la durata massima di due anni, una o
piu' delle seguenti misure:
a) obbligo di presentarsi almeno due volte a
settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o
presso il comando dell'Arma dei carabinieri
territorialmente competente; obbligo di rientrare nella
propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora,
entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra
ora prefissata;
b) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
c) obbligo di comparire in un ufficio o comando di
polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed
uscita dagli istituti scolastici.
4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre
1989, n. 401.
5. I divieti di cui al comma 1 possono essere
disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto
anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il
provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la
responsabilita' genitoriale.
6. La violazione dei divieti e delle prescrizioni di
cui ai commi 1 e 3 e' punita con la reclusione da uno a tre
anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro.
7. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 1
commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di locali
pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici
esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991,
n. 287, la concessione della sospensione condizionale della
pena e' sempre subordinata all'imposizione del divieto di
accedere in locali pubblici o pubblici esercizi
specificamente individuati.»
«Art. 13-bis (Disposizioni per la prevenzione di
disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico
trattenimento). - 1. Fuori dei casi di cui all'articolo 13,
nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre
anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini
avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico
trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli
stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il
patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter
del codice penale , oppure per i reati di cui all'articolo
4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui
agli articoli 336 e 337 del codice penale, qualora dalla
condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il
Questore puo' disporre il divieto di accesso a pubblici
esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente
individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati
commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali
l'interessato si associa, specificamente indicati. Il
Questore puo' altresi' disporre, per motivi di sicurezza,
la misura di cui al presente comma anche nei confronti dei
soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per
taluno dei predetti reati.
1-bis. Il Questore puo' disporre il divieto di
accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico
trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia
nei confronti delle persone che, per i reati di cui al
comma 1, sono state poste in stato di arresto o di fermo
convalidato dall'autorita' giudiziaria o sottoposte a una
delle misure cautelari di cui agli articoli 284 e 285 del
codice di procedura penale, ovvero condannate, anche con
sentenza non definitiva.
1-ter. In ogni caso, la misura disposta dal Questore,
ai sensi dei commi 1 e 1-bis, ricomprende anche il divieto
di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici
esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali e'
vietato l'accesso.
2. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis puo' essere
limitato a specifiche fasce orarie e non puo' avere una
durata inferiore a un anno ne' superiore a tre anni. Il
divieto e' disposto, con provvedimento motivato,
individuando comunque modalita' applicative compatibili con
le esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario
dell'atto.
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 1-bis puo' essere
disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto
anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il
provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la
responsabilita' genitoriale.
4. Il questore puo' prescrivere, per la durata
massima di due anni, alle persone alle quali e' notificato
il divieto previsto dai commi 1 e 1-bis di comparire
personalmente una o piu' volte, negli orari indicati,
nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione
al luogo di residenza dell'obbligato o in quello
specificamente indicato.
5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989,
n. 401.
6. La violazione dei divieti e delle prescrizioni di
cui al presente articolo e' punita con la reclusione da uno
a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro.».
- Si riportano gli articoli 2 e 76 del citato decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 2 (Foglio di via obbligatorio). - 1. Qualora le
persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la
sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai
luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con
provvedimento motivato, puo' ordinare loro di lasciare il
territorio del medesimo comune entro un termine non
superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno,
senza preventiva autorizzazione, per un periodo non
inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il
provvedimento e' efficace nella sola parte in cui dispone
il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al
momento della notifica, l'interessato abbia gia' lasciato
il territorio del comune dal quale il questore ha disposto
l'allontanamento.»
«Art. 76 (Altre sanzioni penali). - 1. La persona
che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo
12, non rientri nel termine stabilito nel comune di
soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate
per il viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha
chiesto di recarsi, e' punita con la reclusione da due a
cinque anni; e' consentito l'arresto anche fuori dei casi
di flagranza.
2. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 3,
commi 4, 5 e 6-bis, e' punito con la reclusione da uno a
tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Gli
strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o
utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di
polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei
compiti di istituto.
3. Il contravventore alle disposizioni di cui
all'articolo 2, e' punito con la reclusione da sei a
diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro.
4. Chi non ottempera, nel termine fissato dal
tribunale, all'ordine di deposito della cauzione di cui
all'articolo 31, ovvero omette di offrire le garanzie
sostitutive di cui al comma 3 della medesima disposizione,
e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.
5. La persona a cui e' stata applicata
l'amministrazione giudiziaria dei beni personali, la quale
con qualsiasi mezzo, anche simulato, elude o tenta di
eludere l'esecuzione del provvedimento e' punita con la
reclusione da tre a cinque anni. La stessa pena si applica
a chiunque anche fuori dei casi di concorso nel reato,
aiuta la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del
provvedimento. Per il reato di cui al comma precedente si
procede in ogni caso con giudizio direttissimo.
6. Chi omette di adempiere ai doveri informativi di
cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 34-bis nei
confronti dell'amministratore giudiziario e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna consegue la
confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i
quali e' stata omessa la comunicazione.
7. Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare
entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni
patrimoniali indicate nell'articolo 80 e' punito con la
reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329
a euro 20.658. Alla condanna segue la confisca dei beni a
qualunque titolo acquistati nonche' del corrispettivo dei
beni a qualunque titolo alienati. Nei casi in cui non sia
possibile procedere alla confisca dei beni acquistati
ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice
ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di
denaro, beni o altre utilita' dei quali i soggetti di cui
all'articolo 80, comma 1, hanno la disponibilita'.
8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
il contravventore al divieto di cui all'articolo 67, comma
7 e' punito con la reclusione da uno a sei anni. La stessa
pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza
della condizione di sottoposto in via definitiva alla
misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza,
richiede al medesimo di svolgere le attivita' di propaganda
elettorale previste all'articolo 67, comma 7 e se ne avvale
concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche
da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto
sottoposto alla misura di prevenzione.
9. La condanna alla pena della reclusione, anche se
conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per il delitto previsto dal comma 8, comporta
l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena
detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha
pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto
esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente
di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza.
Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento,
la Camera di appartenenza adotta le conseguenti
determinazioni secondo le norme del proprio regolamento.
Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue
l'ineleggibilita' del condannato per la stessa durata della
pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non
ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici.".
- Si riportano gli articoli 133 e 138, terzo comma del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):
«Art. 133.
Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i
privati possono destinare guardie particolari alla
vigilanza o custodia delle loro proprieta' mobiliari od
immobiliari.
Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto,
associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla
vigilanza o custodia in comune delle proprieta' stesse.»
«Art. 138.
Omissis.
La nomina delle guardie particolari giurate deve
essere approvata dal prefetto, previa verifica
dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un
istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo
134 ovvero con uno dei soggetti che e' legittimato a
richiedere l'approvazione della nomina a guardia giurata ai
sensi dell'articolo 133. Con l'approvazione, che ha
validita' biennale, il prefetto rilascia altresi', se ne
sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a
tassa ridotta, con validita' di pari durata.
Omissis.».
- Si riporta l'articolo 7 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 7 (Obblighi dell'ospitante e del datore di
lavoro). - 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da' alloggio
ovvero ospita uno straniero e apolide, anche se parente o
affine, ovvero cede allo stesso la proprieta' o il
godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel
territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione
scritta, entro quarantotto ore, all'autorita' locale di
pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalita'
del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli
estremi del passaporto o del documento di identificazione
che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto
o in cui la persona e' alloggiata, ospitata o presta
servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e'
dovuta.
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al
presente articolo sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500
euro.».
 
(( Art. 3 - bis

Osservatorio sulle periferie

1. Al fine di monitorare le condizioni di vivibilita' e decoro delle aree periferiche delle citta', presso il Ministero dell'interno e' istituito l'Osservatorio sulle periferie, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) promuovere iniziative finalizzate al monitoraggio delle condizioni di vivibilita' e decoro delle aree periferiche delle citta', con particolare riferimento agli aspetti concernenti la riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, il recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalita' e di esclusione sociale e la prevenzione della criminalita', in particolare di tipo predatorio;
b) incentivare iniziative di formazione e promozione della cultura del rispetto della legalita', con particolare riferimento alle giovani generazioni;
c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione di iniziative di supporto agli enti e alle istituzioni coinvolti nelle problematiche in oggetto;
d) promuovere il raccordo e lo scambio informativo tra tutti i soggetti competenti nelle materie di cui al presente comma, anche ai fini dell'elaborazione di progetti in tema di legalita';
e) effettuare il monitoraggio e la valutazione delle azioni intraprese a livello nazionale, nonche' l'individuazione delle best practice adottate.
2. L'Osservatorio e' tenuto a rendere noti annualmente, anche attraverso la pubblicazione online nel sito web del Ministero dell'interno, i risultati ottenuti dalle attivita' di cui al comma 1 e il lavoro svolto dall'Osservatorio medesimo.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce le linee operative e le attivita' strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonche' l'organizzazione, le modalita' di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo la partecipazione di rappresentanti di enti e istituzioni, pubblici e privati, interessati al perseguimento delle finalita' di cui al comma 1.
4. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati ai fenomeni oggetto di interesse da parte dell'Osservatorio.
5. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza ne' rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. ))

 
(( Art. 3 - ter

Ulteriori disposizioni in materia di misure a tutela
della sicurezza pubblica e della sicurezza delle citta'

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 676, le parole: «15 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «19 milioni di euro»;
b) i commi 777 e 778 sono abrogati.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 776, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. ))


Riferimenti normativi

- Per l'articolo 1, comma 676, della citata legge 29
dicembre 2022, n. 197 si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Si riporta l'articolo 1, comma 776, della citata
legge 29 dicembre 2022, n. 197:
«Art. 1 (Comma 776). - Per il potenziamento delle
iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei
comuni volte all'installazione e alla manutenzione di
sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati
di software di analisi video per il monitoraggio attivo con
invio di allarmi automatici a centrali delle Forze di
polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati,
finalizzati alla repressione dei fenomeni di criminalita' e
al controllo del territorio, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'interno un fondo con una
dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024 e 2025.».
 
Art. 4
Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti
atti ad offendere, nonche' di sostanze stupefacenti

1. All'articolo 4 della (( legge 18 aprile 1975 )), n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, primo periodo, le parole: «da sei mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»;
b) al quarto comma, secondo periodo, le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»;
c) al quinto comma, le parole: «da sei a diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni».
(( 1-bis. Dopo l'articolo 4 della citata legge n. 110 del 1975 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Porto di armi per cui non e' ammessa licenza). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non e' ammessa licenza e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
2. Salvo che il porto d'arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 e' aumentata da un terzo alla meta' quando il fatto e' commesso:
a) da persone travisate o da piu' persone riunite;
b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto;
d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica». ))

(( 2. All'articolo 699 del codice penale, il secondo comma e' abrogato. ))
(( 2-bis. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m-quinquies) e' aggiunta la seguente:
«m-sexies) porto di armi per cui non e' ammessa licenza, di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110». ))

(( 2-ter. All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «nonche' per i delitti» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e per quelli». ))
(( 2-quater. Nel libro II, titolo V, del codice penale, dopo l'articolo 421 e' inserito il seguente:
«Art. 421-bis (Pubblica intimidazione con uso di armi). - Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione da tre a otto anni». ))

(( 2-quinquies. L'articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e' abrogato. ))
(( 2-sexies. All'articolo 4, comma 1, lettera g), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la parola: «condannati» sono inserite le seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 421-bis del codice penale o». ))
3. All'articolo 73, comma 5, (( del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto )) del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo e' punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalita'» .
3-bis. All'articolo 85-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «esclusa la fattispecie di cui al comma 5,» sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 4 della legge 18 aprile 1975,
n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il
controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Porto di armi od oggetti atti ad offendere).
- Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma
dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive
modificazioni, non possono essere portati, fuori della
propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi,
mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere,
storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado
di erogare una elettrocuzione.
Senza giustificato motivo, non possono portarsi,
fuori della propria abitazione o delle appartenenze di
essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da
punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene,
fionde, bulloni, sfere metalliche, nonche' qualsiasi altro
strumento non considerato espressamente come arma da punta
o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze
di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli
strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonche' i
puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser,
di classe pari o superiore a 3 b, secondo le norme CEI EN
60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4.
Il contravventore e' punito con l'arresto da uno a tre
anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi
di lieve entita', riferibili al porto dei soli oggetti atti
ad offendere, puo' essere irrogata la sola pena
dell'ammenda. La pena e' aumentata se il fatto avviene nel
corso o in occasione di manifestazioni sportive.
E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche
anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore e'
punito con l'arresto da due a quattro anni e con l'ammenda
da 3.000 euro a 20.000 euro. La pena e' dell'arresto da tre
a sei anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro
quando il fatto e' commesso da persona non munita di
licenza.
Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma
precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento
ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo
comma, e' punito con l'arresto da uno a tre anni e con
l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.
La pena prevista dal terzo comma e' raddoppiata
quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo
4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo
che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza
aggravante specifica per il reato commesso.
Con la condanna deve essere disposta la confisca
delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.
Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo
comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni.
Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni
penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli
e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e
nei cortei, ne' gli altri oggetti simbolici usati nelle
stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come
oggetti contundenti.».
- Si riporta l'articolo 699 del codice penale, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 699 (Porto abusivo di armi). - Chiunque, senza
la licenza dell'Autorita', quando la licenza e' richiesta
porta un'arma fuori della propria abitazione o delle
appartenenze di essa, e' punito con l'arresto fino a
diciotto mesi.
Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni
precedenti e' commesso in un luogo ove sia concorso o
adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le
pene sono aumentate.».
- Si riporta l'articolo 381 del codice di procedura
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza). - 1.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno
facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di un
delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la
legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel
massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e' colto in
flagranza di uno dei seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui
previsto dall'articolo 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del
codice penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale;
d) commercio e somministrazione di medicinali
guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli
articoli 443 e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo
530 del codice penale;
f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del
codice penale;
f-bis) violazione di domicilio prevista
dall'articolo 614 , primo e secondo comma, del codice
penale;
g) furto previsto dall'articolo 624 del codice
penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo
635 comma 2 del codice penale;
i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice
penale;
l) appropriazione indebita prevista dall'articolo
646 del codice penale;
l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale
pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma,
e 600-quater del codice penale, anche se relative al
materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del
medesimo codice;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi
non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1
della legge 18 aprile 1975, n. 110;
m-bis);
m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un
pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali
proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice
penale;
m-quater) fraudolente alterazioni per impedire
l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali,
previste dall'articolo 495-ter del codice penale;
m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali o
nautiche gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis
, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale;
m-sexies) porto di armi per cui non e' ammessa licenza,
di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 18 aprile
1975, n. 110.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se la querela
viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo, ferma restando la necessita' di rendere alla
persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni
di cui all'articolo 90-bis. Se l'avente diritto dichiara di
rimettere la querela, l'arrestato e' posto immediatamente
in liberta'.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si
procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura e'
giustificata dalla gravita' del fatto ovvero dalla
pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
dalle circostanze del fatto.
4-bis. Non e' consentito l'arresto della persona
richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
delle informazioni o il rifiuto di fornirle.».
- Si riportano gli articoli 4 e 71 del citato decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 4 (Soggetti destinatari).- 1. I provvedimenti
previsti dal presente capo si applicano:
a) agli indiziati di appartenere alle associazioni
di cui all'articolo 416-bis c.p.;
b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti
dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice
penale;
c) ai soggetti di cui all'articolo 1;
d) agli indiziati di uno dei reati previsti
dall'articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura
penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente,
pongano in essere atti preparatori, obiettivamente
rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire
l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei
reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del
codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438,
439, 605 e 630 dello stesso codice, nonche' alla
commissione dei reati con finalita' di terrorismo anche
internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in
territorio estero a sostegno di un'organizzazione che
persegue le finalita' terroristiche di cui all'articolo
270-sexies del codice penale;
e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni
politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n.
645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il
comportamento successivo, che continuino a svolgere una
attivita' analoga a quella precedente;
f) a coloro che compiano atti preparatori,
obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla
ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo
1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con
l'esaltazione o la pratica della violenza;
g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed
f), siano stati condannati per il delitto di cui
all'articolo 421-bis del codice penale o per uno dei
delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e
negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n.
497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi,
per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a
commettere un reato della stessa specie col fine indicato
alla lettera d);
h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori
dei reati indicati nelle lettere precedenti. E'
finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o
altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;
i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi
o persone che hanno preso parte attiva, in piu' occasioni,
alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della
legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonche' alle persone che,
per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla
base della partecipazione in piu' occasioni alle medesime
manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei
loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo,
che sono dediti alla commissione di reati che mettono in
pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero
l'incolumita' delle persone in occasione o a causa dello
svolgimento di manifestazioni sportive;
i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui
all'articolo 640-bis o del delitto di cui all'articolo 416
del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno
dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316,
316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322 e 322-bis del medesimo codice;
i-ter) ai soggetti indiziati dei delitti di cui
agli articoli 572 e 612-bis del codice penale.»
«Art. 71 (Circostanza aggravante). 1. Le pene
stabilite per i delitti previsti dagli articoli 270-bis,
270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 314, 316,
316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378,
379, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 424, 435, 513-bis, 575,
582, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632,
633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter,
del codice penale, nonche' per i delitti di cui
all'articolo 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e
per quelli commessi con le finalita' di terrorismo di cui
all'articolo 270-sexies del codice penale, sono aumentate
da un terzo alla meta' e quelle stabilite per le
contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696,
697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura
di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale
se il fatto e' commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e
sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata
l'esecuzione.
2. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i
delitti di cui al comma 1, per i quali e' consentito
l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte
alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria puo'
procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
3. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza
detentiva.».
- La legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante:
«Disposizioni per il controllo delle armi", e' pubblicata
nella G.U. 12 ottobre 1967, n. 255.
- Si riportano gli articoli 73 e 85-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza),
come modificati dalla presente legge:
«Art. 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti
di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Chiunque,
senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva,
produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in
vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura
ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per
qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
alla tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con la
reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro
26.000 a euro 260.000.
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e'
punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo
17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o
comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per
quantita', in particolare se superiore ai limiti massimi
indicati con decreto del Ministro della salute emanato di
concerto con il Ministro della giustizia sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga (90), ovvero per
modalita' di presentazione, avuto riguardo al peso lordo
complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per
altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso
non esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o
psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che
eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima
ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla
meta'.
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di
cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura
che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni
indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, e'
punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la
multa da euro 26.000 a euro 300.000.
2-bis.
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva,
produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope
diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i
medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e
D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della
lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le
condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi
stabilite, diminuite da un terzo alla meta'.
5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente
articolo che, per i mezzi, la modalita' o le circostanze
dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle
sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene della
reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro
1.032 a euro 10.329. Chiunque commette uno dei fatti
previsti dal primo periodo e' punito con la pena della
reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da
euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume
caratteri di non occasionalita'.
5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente
ai reati di cui al presente articolo commessi da persona
tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o
psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su
richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero,
qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione
condizionale della pena, puo' applicare, anziche' le pene
detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica
utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con
la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di
esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'ufficio
riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto
disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n.
274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata
corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.
Esso puo' essere disposto anche nelle strutture private
autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso
delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi
allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga
a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto
legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico
ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello
dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo 666
del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entita'
dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la
revoca della pena con conseguente ripristino di quella
sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso
ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il
lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non
piu' di due volte.
5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si
applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di
cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona
tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze
stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria
condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il
quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno
di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale o di reato contro la persona.
6. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone in
concorso tra loro, la pena e' aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che
l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o
l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di risorse
rilevanti per la commissione dei delitti.
7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena
su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, e' ordinata la confisca delle
cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che
appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando
essa non e' possibile, fatta eccezione per il delitto di
cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la
disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto
o prodotto.»
«Art. 85-bis (Ipotesi particolare di confisca). - 1.
Nei casi di condanna o di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73,
si applica l'articolo 240-bis del codice penale.».
 
Art. 5

Disposizioni in materia di prevenzione
della violenza giovanile

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. L'avviso orale puo' essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilita' genitoriale. Il provvedimento e' comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore. Gli effetti dell'avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore eta'.»;
2) al comma 4, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 3-bis»;
2-bis) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 adottato nei confronti di un maggiorenne e' opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al comma 4 adottato nei confronti di un minorenne e' opponibile davanti al tribunale per i minorenni»;
3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis, se il soggetto al quale e' notificato l'avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o piu' delitti contro la persona o il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore puo' proporre al tribunale per i minorenni l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonche' del divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radiotrasmittente, quando il suo utilizzo e' servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Alla persona avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al periodo precedente e data notizia della facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del divieto.
6-ter. Il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta di cui al comma 6-bis. Il divieto e' disposto per una durata non superiore a due anni, con l'individuazione di modalita' applicative compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. In caso di rigetto della proposta di cui al comma 6-bis, e' fatto comunque salvo l'avviso orale emesso dal questore.
6-quater. Contro il decreto di cui al comma 6-ter e' proponibile ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.»;
b) all'articolo 76, comma 2, le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 4, 5 e 6-bis».
2. Fino a quando non e' proposta querela o non e' presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612 e 635 del codice penale, commessi da minorenni di eta' superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, e' applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.
3. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 2, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilita' genitoriale.
3-bis. Il provvedimento di cui al comma 2 e' comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.
4. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 2 cessano comunque al compimento della maggiore eta'.
5. Qualora il fatto commesso da un minore di eta' compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, e' applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.
6. Ai fini dell'ammonimento di cui al comma 5, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilita' genitoriale.
6-bis. Il provvedimento di cui al comma 5 e' comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore.
7. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 5 cessano comunque al compimento della maggiore eta'.
8. Nelle ipotesi di ammonimento adottato ai sensi del comma 5, nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.
9. L'autorita' competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 8 e' il Prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 3 del citato decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Avviso orale). - 1. Il questore nella cui
provincia la persona dimora puo' avvisare oralmente i
soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro
carico, indicando i motivi che li giustificano.
2. Il questore invita la persona a tenere una
condotta conforme alla legge e redige il processo verbale
dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.
3. La persona alla quale e' stato fatto l'avviso puo'
in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che
provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto
termine senza che il questore abbia provveduto, la
richiesta si intende accettata. Entro sessanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento di rigetto e' ammesso
ricorso gerarchico al prefetto.
3-bis. L'avviso orale puo' essere rivolto anche ai
soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il
quattordicesimo anno di eta'. Ai fini dell'avviso orale, il
questore convoca il minore, unitamente ad almeno un
genitore o ad altra persona esercente la responsabilita'
genitoriale. Il provvedimento e' comunicato al procuratore
della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del
luogo di residenza del minore. Gli effetti dell'avviso
orale di cui al presente comma cessano comunque al
compimento della maggiore eta'.
4. Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono
le condizioni di cui ai commi 1 e 3-bis, puo' imporre alle
persone che risultino definitivamente condannate per
delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare,
in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione
radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e
accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di
trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la
potenza o la capacita' offensiva, ovvero comunque
predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia,
armi a modesta capacita' offensiva, riproduzioni di armi di
qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi,
altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di
nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad
arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di
qualsiasi tipo, nonche' sostanze infiammabili e altri mezzi
comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme,
nonche' programmi informatici ed altri strumenti di
cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi.
5. Il questore puo', altresi', imporre il divieto di
cui al comma 4 ai soggetti sottoposti alla misura della
sorveglianza speciale, quando la persona risulti
definitivamente condannata per delitto non colposo.
6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 adottato nei
confronti di un maggiorenne e' opponibile davanti al
tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al
comma 4 adottato nei confronti di un minorenne e'
opponibile davanti al tribunale per i minorenni.
6-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis, se il
soggetto al quale e' notificato l'avviso orale risulta
condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o
piu' delitti contro la persona o il patrimonio ovvero
inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il
questore puo' proporre al tribunale per i minorenni
l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in
parte, piattaforme o servizi informatici e telematici
specificamente indicati nonche' del divieto di possedere o
di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le
comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di
comunicazione radiotrasmittente, quando il suo utilizzo e'
servito per la realizzazione o la divulgazione delle
condotte che hanno determinato l'avviso orale. Alla persona
avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al
periodo precedente e data notizia della facolta' di
presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o
deduzioni al giudice competente per l'applicazione del
divieto.
6-ter. Il giudice, sentito il pubblico ministero,
provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal
deposito della proposta di cui al comma 6-bis. Il divieto
e' disposto per una durata non superiore a due anni, con
l'individuazione di modalita' applicative compatibili con
le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del
destinatario del provvedimento. In caso di rigetto della
proposta di cui al comma 6-bis, e' fatto comunque salvo
l'avviso orale emesso dal questore.
6-quater. Contro il decreto di cui al comma 6-ter e'
proponibile ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende
l'esecuzione del decreto.».
- Per l'articolo 76 del citato decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 3.
- Si riportano gli articoli 581, 582, 610, 612 e 635
del codice penale:
«Art. 581 (Percosse). - Chiunque percuote taluno, se
dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente,
e' punito, a querela della persona offesa, salvo che
ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo
61, numero 11-octies), con la reclusione fino a sei mesi o
con la multa fino a euro 309.
Tale disposizione non si applica quando la legge
considera la violenza come elemento costitutivo o come
circostanza aggravante di un altro reato.»
«Art. 582 (Lesione personale). - Chiunque cagiona ad
alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una
malattia nel corpo o nella mente, e' punito, a querela
della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle
circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero
11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel
primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo
577. Si procede altresi' d'ufficio se la malattia ha una
durata superiore a venti giorni quando il fatto e' commesso
contro persona incapace, per eta' o per infermita'.»
«Art. 610 (Violenza privata). - Chiunque, con
violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od
omettere qualche cosa e' punito con la reclusione fino a
quattro anni.
La pena e' aumentata se concorrono le condizioni
prevedute dall'articolo 339.
Il delitto e' punibile a querela della persona
offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e'
commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per
infermita', ovvero se ricorre la circostanza di cui al
secondo comma.»
«Art. 612 (Minaccia).- Chiunque minaccia ad altri un
ingiusto danno e' punito, a querela della persona offesa,
con la multa fino a euro 1.032.
Se la minaccia e' grave, o e' fatta in uno dei modi
indicati nell'articolo 339, la pena e' della reclusione
fino a un anno.
Si procede d'ufficio se la minaccia e' fatta in uno
dei modi indicati nell'articolo 339, ovvero se la minaccia
e' grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto
speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona
offesa e' incapace, per eta' o per infermita'.»
«Art. 635(Danneggiamento). - Chiunque distrugge,
disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla
persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto
previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge,
disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili le seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o
all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro
dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di
costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di
risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre
delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti
fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai
forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di
impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni
sportive.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in
tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui
in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo
pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione
da uno a cinque anni.
Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione
condizionale della pena e' subordinata all'eliminazione
delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero,
se il condannato non si oppone, alla prestazione di
attivita' non retribuita a favore della collettivita' per
un tempo determinato, comunque non superiore alla durata
della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal
giudice nella sentenza di condanna.
Nei casi previsti dal primo comma il delitto e'
punibile a querela della persona offesa. Si procede
tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso in occasione del
delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona
offesa e' incapace, per eta' o per infermita'.».
- Si riporta l'articolo 8, commi 1 e 2, del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in
materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza
sessuale, nonche' in tema di atti persecutori), convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38:
«Art. 8 (Ammonimento). - 1. Fino a quando non e'
proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis
del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona
offesa puo' esporre i fatti all'autorita' di pubblica
sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento
nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta e'
trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni
dagli organi investigativi e sentite le persone informate
dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce
oralmente il soggetto nei cui confronti e' stato richiesto
il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta
conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del
processo verbale e' rilasciata al richiedente l'ammonimento
e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti
in materia di armi e munizioni.
3.- 4. (omissis)».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante:
«Modifiche al sistema penale», e' pubblicata nella G.U. 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
 
Art. 6

Disposizioni in materia di contrasto
dei reati commessi dai minori

1. Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Servizi minorili). - 1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorita' giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale»;
a) all'articolo 18-bis, comma 1, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni, nonche' di uno dei delitti di cui all'articolo 381, comma 2, lettere f), g), h) e m), del codice di procedura penale ovvero di uno dei reati di cui all'articolo 699 del codice penale o di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , »;
b) all'articolo 19, comma 4, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;
b-bis) all'articolo 19, comma 5, le parole: «, salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni» sono soppresse;
b-ter) all'articolo 22, comma 4, le parole: «, per un tempo non superiore a un mese,» sono soppresse e le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;
b-quater) all'articolo 22, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, puo' disporre la sostituzione della misura applicata con la custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23»;
c) all'articolo 23:
1) al comma 1, al primo periodo, la parola: «nove» e' sostituita dalla seguente: «sei», e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare puo' essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere e), e-bis) e g), del codice di procedura penale, nonche' per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 336, primo comma, e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;
1-bis) al comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) se l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga»;
2) al comma 3, le parole da: «ridotti della meta'» a: «sedici» sono sostituite dalle seguenti: «ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della meta' per quelli commessi da minori degli anni sedici»;
c-bis) all'articolo 28 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall'articolo 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, dagli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 609-ter, e dall'articolo 628, terzo comma, numeri 2), 3) e 3-quinquies), del codice penale».
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-ter) e c), numero 2), si applicano alle misure cautelari eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 18-bis, 19, 22, 23 e 28 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale
a carico di imputati minorenni), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 18-bis (Accompagnamento a seguito di
flagranza). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il
minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo per
il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, nonche' di
uno dei delitti di cui all'articolo 381, comma 2, lettere
f), g), h) e m), del codice di procedura penale ovvero di
uno dei reati di cui all'articolo 699 del codice penale o
di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 ,
e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua
consegna all'esercente la responsabilita' genitoriale o
all'affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni
caso il minorenne non puo' essere trattenuto oltre dodici
ore.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
che hanno proceduto all'accompagnamento ne danno immediata
notizia al pubblico ministero e informano tempestivamente i
servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.
Provvedono inoltre a invitare l'esercente la
responsabilita' genitoriale e l'eventuale affidatario a
presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna
il minorenne.
3. L'esercente la responsabilita' genitoriale,
l'eventuale affidatario e la persona da questi incaricata
alla quale il minorenne e' consegnato sono avvertiti
dell'obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico
ministero e di vigilare sul suo comportamento.
4. Quando non e' possibile provvedere all'invito
previsto dal comma 2 o il destinatario di esso non vi
ottempera ovvero la persona alla quale il minorenne deve
essere consegnato appare manifestamente inidonea ad
adempiere l'obbligo previsto dal comma 3, la polizia
giudiziaria ne' da' immediata notizia al pubblico
ministero, il quale dispone che il minorenne sia senza
ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza
ovvero presso una comunita' pubblica o autorizzata che
provvede a indicare.
5. Si applicano le disposizioni degli articoli 16
comma 3, 18 commi 2 secondo periodo, 3, 4 e 5 e 19 comma
5.»
«Art. 19 (Misure cautelari per i minorenni). - 1. Nei
confronti dell'imputato minorenne non possono essere
applicate misure cautelari personali diverse da quelle
previste nel presente capo.
2. Nel disporre le misure il giudice tiene conto,
oltre che dei criteri indicati nell'articolo 275 del codice
di procedura penale, dell'esigenza di non interrompere i
processi educativi in atto. Non si applica la disposizione
dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di
procedura penale.
3. Quando e' disposta una misura cautelare, il
giudice affida l'imputato ai servizi minorili
dell'amministrazione della giustizia, i quali svolgono
attivita' di sostegno e controllo in collaborazione con i
servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.
4. Le misure diverse dalla custodia cautelare possono
essere applicate solo quando si procede per delitti per i
quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
5. Nella determinazione della pena agli effetti della
applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre
che dei criteri indicati nell'articolo 278, della
diminuente della minore eta'.»
«Art. 22 (Collocamento in comunita'). - 1. Con il
provvedimento che dispone il collocamento in comunita' il
giudice ordina che il minorenne sia affidato a una
comunita' pubblica o autorizzata, imponendo eventuali
specifiche prescrizioni inerenti alle attivita' di studio o
di lavoro ovvero ad altre attivita' utili per la sua
educazione.
2. Il responsabile della comunita' collabora con i
servizi previsti dall'articolo 19 comma 3.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21
commi 2 e 4.
4. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle
prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato
dalla comunita', il giudice puo' disporre la misura della
custodia cautelare qualora si proceda per un delitto per il
quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a quattro anni.
4-bis. Quando le esigenze cautelari risultano
aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero,
puo' disporre la sostituzione della misura applicata con la
custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23."
«Art. 23 (Custodia cautelare). - 1. La custodia
cautelare puo' essere applicata quando si procede per
delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo
a sei anni. Anche fuori dai casi predetti, la custodia
cautelare puo' essere applicata quando si procede per uno
dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380,
comma 2, lettere e), e-bis) e g), del codice di procedura
penale, nonche' per uno dei delitti, consumati o tentati,
di cui agli articoli 336, primo comma, e 337 del codice
penale, e di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309.
2. Il giudice puo' disporre la custodia cautelare:
a) se sussistono gravi e inderogabili esigenze
attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di
concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinita' della
prova;
a-bis) se l'imputato si e' dato alla fuga o
sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga;
b) se l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste
concreto pericolo che egli si dia alla fuga;
c) se, per specifiche modalita' e circostanze del
fatto e per la personalita' dell'imputato, vi e' il
concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso
di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti
contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di
criminalita' organizzata o della stessa specie di quelli
per cui si procede.
3. I termini previsti dall'articolo 303 del codice di
procedura penale sono ridotti di un terzo per i reati
commessi da minori degli anni diciotto e della meta' per
quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal
momento della cattura, dell'arresto, del fermo o
dell'accompagnamento.»
«Art. 28 (Sospensione del processo e messa alla
prova). - 1. Il giudice, sentite le parti, puo' disporre
con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di
dover valutare la personalita' del minorenne all'esito
della prova disposta a norma del comma 2. Il processo e'
sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si
procede per reati per i quali e' prevista la pena
dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo
a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non
superiore a un anno. Durante tale periodo e' sospeso il
corso della prescrizione.
2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida
il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della
giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i
servizi locali, delle opportune attivita' di osservazione,
trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il
giudice puo' impartire prescrizioni dirette a riparare le
conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del
minorenne con la persona offesa dal reato, nonche'
formulare l'invito a partecipare a un programma di
giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni.
3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per
cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo
difensore.
4. La sospensione non puo' essere disposta se
l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio
immediato.
5. La sospensione e' revocata in caso di ripetute e
gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai delitti previsti dall'articolo 575 del codice
penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi
dell'articolo 576, dagli articoli 609-bis e 609-octies del
codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai
sensi dell'articolo 609-ter, e dall'articolo 628, terzo
comma, numeri 2), 3) e 3-quinquies), del codice penale.».
 
Art. 7

Misure anticipate relative a minorenni coinvolti
in reati di particolare allarme sociale

1. Quando, durante le indagini relative ai reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.
1-bis. All'articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «ne da' notizia al» sono inserite le seguenti: «procuratore della Repubblica presso il».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 416-bis del codice penale:
«Art. 416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche
straniere). Chiunque fa parte di un'associazione di tipo
mafioso formata da tre o piu' persone, e' punito con la
reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano
l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che
ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione
del vincolo associativo e della condizione di
assoggettamento e di omerta' che ne deriva per commettere
delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la
gestione o comunque il controllo di attivita' economiche,
di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per
se' o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare
il libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad
altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della
reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal
primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti
dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento
della finalita' dell'associazione, di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il
profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria
la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, anche
straniere, che valendosi della forza intimidatrice del
vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a
quelli delle associazioni di tipo mafioso.».
- Si riporta l'articolo 74 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309:
«Art. 74 (Associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1.
Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di
commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo
70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle
sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove,
costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e'
punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a
venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la
reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena e' aumentata se il numero degli associati
e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone
dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi
indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a
ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal
comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si
considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se
occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di
cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione e' costituita per commettere i
fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano
il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice
penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente
adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre
all'associazione risorse decisive per la commissione dei
delitti.
7-bis. Nei confronti del condannato e' ordinata la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il
prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al
reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di
beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore
corrispondente a tale profitto o prodotto.
8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato
previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n.
685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26
giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al
presente articolo.».
- Si riporta l'articolo 336 del codice civile:
«Art. 336 (Legittimazione ad agire). - I
provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono
adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti, del
curatore speciale se gia' nominato o del pubblico ministero
e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori,
anche del genitore interessato.
I genitori e il minore sono assistiti da un
difensore.».
- Si riporta l'articolo 609-decies del codice penale,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 609-decies (Comunicazione al tribunale per i
minorenni). - Quando si procede per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter,
600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies,
609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni,
ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater o
per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se
commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di
un minorenne in danno dell'altro genitore, il procuratore
della Repubblica ne da' notizia al procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli
articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un
minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno
dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma
si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei
provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonche'
330 e 333 del codice civile.
Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza
affettiva e psicologica della persona offesa minorenne e'
assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla
presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate
dal minorenne, nonche' di gruppi, fondazioni, associazioni
od organizzazioni non governative di comprovata esperienza
nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei
reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco
dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del
minorenne, e ammessi dall'autorita' giudiziaria che
procede.
In ogni caso al minorenne e' assicurata l'assistenza
dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e
dei servizi istituiti dagli enti locali.
Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale
altresi' l'autorita' giudiziaria in ogni stato e grado del
procedimento.».
 
Art. 8
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 448, in materia di custodia cautelare e percorso di
rieducazione del minore

1. Alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (soppressa)
b) dopo l'articolo 27 e' inserito il seguente:
«Art. 27-bis (Percorso di rieducazione del minore). - 1. Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravita', puo' notificare al minore e all'esercente la responsabilita' genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attivita' a beneficio della comunita' di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi.
2. Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari, che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.
3. Il giudice, sentiti l'imputato e l'esercente la responsabilita' genitoriale, valutata la congruita' del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione e' sospeso.
4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.
5. Nel caso in cui il minore non intenda accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompa senza giustificato motivo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che puo' procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale. L'ingiustificata interruzione e' valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova.
6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. In caso contrario, restituisce gli atti al pubblico ministero, che puo' procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale».
 
Art. 9

Disposizioni in materia di sicurezza
degli istituti penali per minorenni

1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, e' inserito il seguente: «Art. 10-bis (Trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti). - 1. Il direttore dell' istituto penale per i minorenni richiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti, individuato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, del detenuto che ha compiuto ventuno anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore eta', il quale, alternativamente:
a) con i suoi comportamenti compromette la sicurezza ovvero turba l'ordine negli istituti;
b) con violenza o minaccia impedisce le attivita' degli altri detenuti;
c) nella vita penitenziaria si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti.
2. La medesima disciplina di cui al comma 1 si applica al detenuto che ha compiuto diciotto anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore eta', il quale realizza cumulativamente le condotte di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1.
3. Il magistrato di sorveglianza, quando sussistono le condizioni di cui al comma 1, puo' negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato solo per ragioni di sicurezza, anche del detenuto medesimo.».

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121,
recante: «Disciplina dell'esecuzione delle pene nei
confronti dei condannati minorenni, in attuazione della
delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p),
della legge 23 giugno 2017, n. 103», e' pubblicato nella
G.U. 26 ottobre 2018, n. 250, S.O.
 
Art. 10

Interventi a supporto delle istituzioni scolastiche
del Mezzogiorno - «Agenda Sud»

1. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis, e' aggiunto il seguente: «4-bis.1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle risorse di cui al presente comma. Per le finalita' di cui al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-bis e' incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud", di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, sulla base dei dati relativi alla fragilita' negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), e da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.».
2. Al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud», e' autorizzata per l'anno scolastico 2023/2024 la spesa di 3.333.000 euro per l'anno 2023 e 10.000.000 di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.
3. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonche' prevenire processi di emarginazione sociale, e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020, destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilita' negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI. Per le finalita' di cui al presente comma sono adottate le seguenti azioni e iniziative:
a) rafforzare le competenze di base degli studenti;
b) promuovere misure di mobilita' studentesca per esperienze fuori dal contesto di origine;
c) promuovere l'apprendimento in una pluralita' di contesti attraverso modalita' piu' flessibili dell'organizzazione scolastica e strategie didattiche innovative;
d) promuovere il supporto socio-educativo, anche con il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
d-bis) potenziare l'offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere, intese come luoghi di aggregazione sociale e di confronto interculturale.
4. All'articolo 16-ter, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC "Per la Scuola" 2014-2020» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilita' dei programmi delle politiche di coesione europee».
5. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca - Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2018, e' incrementato, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, di 6 milioni di euro annui per le seguenti finalita':
a) contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilita' negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e ampliare l'offerta formativa delle medesime istituzioni scolastiche mediante l'attivazione di progetti specifici, anche in ambito extracurricolare, con l'eventuale coinvolgimento degli attori sociali e istituzionali dei territori interessati e anche con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
b) valorizzare la professionalita' dei docenti delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera a) che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuita' didattica. Per la finalita' di cui al primo periodo, una quota pari al 50 per cento dell'incremento del Fondo di cui al presente comma e' riservata ai docenti a tempo indeterminato secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica. Rientrano nell'applicazione della misura di cui alla presente lettera i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell'applicazione stessa, destinatari di mobilita' d'ufficio e che abbiano presentato domanda di mobilita' condizionata. Ai medesimi soggetti di cui al secondo periodo, nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilita' territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria o di utilizzazione e che non abbiano accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso, e' altresi' attribuito un punteggio aggiuntivo, nella misura individuata dalla contrattazione collettiva nazionale, a conclusione di un triennio di permanenza nella stessa istituzione scolastica e per ogni anno di permanenza dopo il triennio, ai fini delle graduatorie per la mobilita' volontaria e d'ufficio, per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, nonche' ai fini delle graduatorie d'istituto.
6. Per l'anno scolastico 2023/2024, le risorse di cui al comma 5 sono oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto. Ai relativi oneri, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno
2023, n. 75 (Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di
agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del
Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025),
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023,
n. 112, come modificato dalla presente legge:
«Art. 21 (Rafforzamento della capacita'
amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito).
- 1. La vigente dotazione organica del Ministero
dell'istruzione e del merito e' incrementata di due
posizioni dirigenziali di livello generale e di otto
posizioni dirigenziali amministrative di livello non
generale. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro
523.711 per l'anno 2023 e di euro 1.571.133 annui a
decorrere dall'anno 2024. Alla conseguente riorganizzazione
si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come
modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.
2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, per le
medesime finalita' di cui al comma 1, e' autorizzato, nei
limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un
contingente pari a 40 unita' di personale da inquadrare
nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni
Centrali 2019-2021 mediante l'indizione di procedure
concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di
vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, e'
autorizzata la spesa di euro 594.646 per l'anno 2023 e di
euro 1.783.937 annui a decorrere dall'anno 2024. E'
altresi' autorizzata in favore del suddetto Ministero, per
l'anno 2023, una spesa pari ad euro 467.754, di cui euro
300.000 per la gestione delle predette procedure
concorsuali e di euro 167.754 per le maggiori spese di
funzionamento connesse all'istituzione dei posti
dirigenziali di cui al comma 1 e all'assunzione del
personale di cui al comma 2, e pari ad euro 33.551 annui, a
decorrere dall'anno 2024, per le medesime spese di
funzionamento.
3. La consistenza del fondo risorse decentrate del
Ministero dell'istruzione e del merito e' incrementata, in
deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla
legislazione vigente, di 6 milioni di euro per l'anno 2023,
di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 9 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2 e
3, pari a euro 7.586.111 per l'anno 2023, a euro 10.888.621
per l'anno 2024 e a euro 12.388.621 annui a decorrere
dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e
del merito. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4-bis. Le istituzioni scolastiche impegnate
nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR possono
attingere alle graduatorie di istituto per lo svolgimento
di attivita' di supporto tecnico, finalizzate alla
realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno
la diretta responsabilita' in qualita' di soggetti
attuatori. Per le finalita' di cui al primo periodo le
istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle
risorse ripartite ai sensi del terzo periodo, ad attivare
incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e
ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023.
Per le finalita' di cui al presente comma, nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e'
istituito un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro
per l'anno 2023, da ripartire tra gli uffici scolastici
regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 2-bis, comma 7, quarto periodo, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
4-bis.1. Al fine di contrastare la dispersione
scolastica e ridurre i divari territoriali e negli
apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo
e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei
di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo
determinato fino al 31 dicembre 2023, nel limite delle
risorse di cui al presente comma. Per le finalita' di cui
al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma
4-bis e' incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023
da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche
individuate nell'ambito del piano "Agenda Sud" , di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176
del 30 agosto 2023, sulla base dei dati relativi alla
fragilita' negli apprendimenti, come risultanti dalle
rilevazioni nazionali dell' Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI), e da ripartire tra gli uffici
scolastici regionali con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo
periodo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione, quanto ad euro
9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto
ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi
perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.
4-ter. Il Ministero dell'istruzione e del merito
promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione
della piattaforma "Famiglie e studenti", come canale unico
di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero
medesimo e dalle istituzioni scolastiche ed educative
statali. La piattaforma e' costituita da un'infrastruttura
tecnica che rende possibile l'interoperabilita' dei sistemi
informativi esistenti e funzionali alle attivita' del
predetto Ministero, al fine di semplificare l'accesso ad
essi e il loro utilizzo. I servizi digitali della
piattaforma sono erogati nel rispetto dei principi e delle
prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero
dell'istruzione e del merito e le istituzioni scolastiche
ed educative statali utilizzano i dati presenti nella
piattaforma limitatamente ai trattamenti strettamente
connessi agli scopi di quest'ultima e per il perseguimento
delle rispettive finalita' istituzionali. L'accesso alla
piattaforma e' consentito con le modalita' di cui al comma
2-quater dell'articolo 64 del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005.
4-quater. Nell'ambito dei servizi digitali a sostegno
del diritto allo studio, al fine di semplificare
l'erogazione delle prestazioni a favore delle famiglie e
degli studenti, di ottimizzare le attivita' del Ministero
dell'istruzione e del merito e delle istituzioni
scolastiche ed educative statali e di alimentare la
piattaforma di cui al comma 4-ter, il Ministero
dell'istruzione e del merito e' autorizzato ad acquisire
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati, in
forma aggregata e privi degli elementi identificativi,
suddivisi per fasce, relativi all'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie di
cui fanno parte studenti iscritti presso le istituzioni
suddette, al fine di ripartire le risorse tra queste
ultime, privilegiando quelle con un maggiore numero di
studenti appartenenti a famiglie bisognose. Le operazioni
di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei principi e
delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
nonche' del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196. Al fine di poter ricevere i dati dell'ISEE, il
Ministero dell'istruzione e del merito e' autorizzato a
trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale
i dati necessari a individuare gli studenti delle
istituzioni scolastiche ed educative statali, adottando
misure tecniche e organizzative idonee a garantire un
livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi
dell'articolo 32 del citato regolamento (UE) 2016/679. Le
istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualita'
di enti erogatori, per il tramite della piattaforma di cui
al comma 4-ter del presente articolo, effettuano altresi' i
controlli sul sistema informativo dell'ISEE previsto
dall'articolo 60, comma 3-bis, lettera f-quinquies), del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, relativi alla veridicita'
delle dichiarazioni sostitutive concernenti i dati
dell'ISEE delle famiglie che abbiano richiesto il
riconoscimento del contributo, ai sensi dell'articolo 71
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
4-quinquies. Il Ministro dell'istruzione e del
merito, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, adotta uno o piu' decreti, di natura non
regolamentare, con i quali definisce i servizi digitali
compresi nella piattaforma di cui al comma 4-ter, gli
standard tecnologici e i criteri di sicurezza, di
accessibilita', di disponibilita' e di interoperabilita', i
limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il
corretto, lecito e trasparente trattamento dei dati, le
garanzie per i diritti e le liberta' degli interessati, i
tempi di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di
cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016.
4-sexies. Le attivita' previste dai commi 4-ter,
4-quater e 4-quinquies sono svolte con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
4-septies. All'articolo 1, comma 560, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "Ministro
dell'istruzione e del merito," sono inserite le seguenti:
"previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,".
4-octies. Le disposizioni dell'articolo 11, comma
4-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si
applicano anche negli anni 2023 e 2024. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1
della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
4-novies. All'articolo 1, comma 125, della legge 13
luglio 2015, n. 107, dopo le parole: "da 121 a 124" sono
inserite le seguenti: "nonche' per la formazione del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario".».
- La legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante:
«Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento
dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi»,
e' pubblicata nella G.U. 23 dicembre 1997, n. 298.
- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo
1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»,
e' pubblicato nella G.U. 2 agosto 2017, n. 179, S.O.
- Si riporta l'articolo 16-ter del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 59 (Riordino, adeguamento e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di
accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per
renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale
della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e
181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 16-ter (Formazione in servizio incentivata e
valutazione degli insegnanti). - 1. Nell'ambito
dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche
innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con
l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle
istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico
2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e
dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende
le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli
strumenti digitali, anche con riferimento al benessere
psicofisico degli allievi con disabilita' e ai bisogni
educativi speciali, nonche' le pratiche di laboratorio e
l'inclusione, e' introdotto un sistema di formazione e
aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui al
comma 3 e dei docenti di ruolo, articolato in percorsi di
durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze
quanto le competenze applicative, sono parte integrante di
detti percorsi di formazione anche attivita' di
progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo
sviluppo delle potenzialita' degli studenti, volte a
favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici
specifici e attivita' di sperimentazione di nuove modalita'
didattiche. Le modalita' di partecipazione alle attivita'
formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore
aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva.
La partecipazione alle attivita' formative dei percorsi si
svolge al di fuori dell'orario di insegnamento ed e'
retribuita anche a valere sul fondo per il miglioramento
dell'offerta formativa, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto.
2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al
comma 1 sono definiti dalla Scuola, che ne coordina la
struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello
svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:
a) accreditamento delle istituzioni deputate ad
erogare la formazione continua per le finalita' di cui al
presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale
per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal
Ministero dell'istruzione, e verifica dei requisiti di cui
al comma 8;
b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti
della formazione del personale scolastico in linea con gli
standard europei;
c) raccordo della formazione iniziale abilitante
degli insegnanti con la formazione in servizio.
3. Al fine di promuovere e sostenere processi di
innovazione didattica e organizzativa della scuola,
rafforzare l'autonomia scolastica e promuovere lo sviluppo
delle figure professionali di supporto all'autonomia
scolastica e al lavoro didattico e collegiale, la Scuola
definisce altresi' specifici obiettivi dei programmi per
percorsi di formazione in servizio strutturati secondo
parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalita'
e competenze per attivita' di progettazione, tutoraggio,
accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialita'
degli studenti, rivolti a docenti con incarichi di
collaborazione a supporto del sistema organizzativo
dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica.
La partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base
volontaria e puo' essere retribuita con emolumenti
nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta
formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria
secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva.
Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali,
ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai
bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale
dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e
nel Piano di miglioramento della offerta formativa.
4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al
comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 10,
avviene dall'anno scolastico 2023/2024 su base volontaria e
diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in
seguito all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi
del comma 9. Sono pertanto previste, con particolare
riferimento alla capacita' di incrementare il rendimento
degli alunni, alla condotta professionale, alla promozione
dell'inclusione e delle esperienze extrascolastiche,
verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una
relazione presentata dal docente sull'insieme delle
attivita' realizzate nel corso del periodo oggetto di
valutazione, nonche' una verifica finale nella quale il
docente da' dimostrazione di avere raggiunto un adeguato
livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche
intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per
la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e, in particolare, nella verifica finale il comitato e'
integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente
scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di
mancato superamento, la verifica annuale o finale puo'
essere ripetuta l'anno successivo. Le medesime verifiche
intermedie e finale sono previste anche nel caso di
formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1.
La Scuola, sulla base di un modello di valutazione
approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito
l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un
programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi
formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi
compresi gli indicatori di performance, che sono declinati
dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio
Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di
valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente.
Nella verifica finale, nella quale si determina l'eventuale
conseguimento dell'incentivo salariale, il comitato di
valutazione dei docenti tiene anche conto dei risultati
ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di
miglioramento degli indicatori di cui al presente comma.
Resta ferma la progressione salariale di anzianita'. Per
gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema
scolastico statale, al superamento del percorso formativo
triennale e solo in caso di valutazione individuale
positiva e' previsto un elemento retributivo una tantum di
carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione
collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non
superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in
godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi
del comma 5 e secondo le modalita' ivi previste.
4-bis. I docenti di ruolo che abbiano conseguito una
valutazione positiva nel superamento di tre percorsi
formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma
1, nel limite del contingente di cui al secondo periodo del
presente comma e comunque delle risorse disponibili ai
sensi del comma 5, possono essere stabilmente incentivati,
nell'ambito di un sistema di progressione di carriera che a
regime sara' precisato in sede di contrattazione collettiva
di cui al comma 9, maturando il diritto ad un assegno
annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si
somma al trattamento stipendiale in godimento. Puo'
accedere al beneficio di cui al precedente periodo un
contingente di docenti definito con il decreto di cui al
comma 5 e comunque non superiore a 8.000 unita' per
ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/2034,
2034/2035 e 2035/2036. Il docente stabilmente incentivato
e' tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per
almeno il triennio successivo al conseguimento del suddetto
incentivo. Il terzo periodo non si applica ai docenti in
servizio all'estero ai sensi del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 64. I criteri in base ai quali si
selezionano i docenti cui riconoscere lo stabile incentivo
sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui al comma
9 e le modalita' di valutazione sono precisate nel
regolamento previsto dal medesimo comma. Nel caso in cui
detto regolamento non sia emanato per l'anno scolastico
2023/2024 le modalita' di valutazione seguite dal comitato
di cui al comma 4 sono definite transitoriamente con
decreto del Ministro dell'istruzione da adottarsi di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
anche in deroga all'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400. In sede di prima applicazione, nelle
more dell'aggiornamento contrattuale, per dare immediata
applicazione al sistema di progressione di carriera di cui
al primo periodo, si applicano i seguenti criteri di
valutazione e selezione: 1) media del punteggio ottenuto
nei tre percorsi formativi consecutivi per i quali si e'
ricevuta una valutazione positiva; 2) in caso di parita' di
punteggio diventano prevalenti la permanenza come docente
di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si e'
svolta la valutazione e, in subordine, l'esperienza
professionale maturata nel corso dell'intera carriera, i
titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con
cui sono stati conseguiti detti titoli. I criteri di cui al
settimo periodo sono integrativi di quelli stabiliti
dall'Allegato B, annesso al presente decreto. Ai fini
pensionistici e previdenziali le disposizioni di cui al
presente comma operano con effetto sulle anzianita'
contributive maturate a partire dalla data di decorrenza
del beneficio economico riconosciuto ai sensi del presente
comma. (70)
4-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2036/2037 le
procedure per l'accesso alla stabile incentivazione sono
soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39,
comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei
limiti delle cessazioni riferite al personale docente
stabilmente incentivato e della quota del fondo di cui al
comma 5 riservata alla copertura dell'assegno ad personam
da attribuire ad un contingente di docente stabilmente
incentivato nella misura massima di 32.000 unita'.
5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento
dell'elemento retributivo una tantum di carattere
accessorio di cui al comma 4 e al beneficio economico di
cui al comma 4-bis, e' istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla
formazione, con dotazione pari a 40 milioni di euro
nell'anno 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160
milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro
nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387
milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il
riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di
carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al
presente comma, e' rivolto ai docenti di ruolo che abbiano
conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli
indicatori di performance di cui al comma 4, in base ai
criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai
sensi del comma 9 e con l'obiettivo di riconoscere tale
elemento retributivo in maniera selettiva e non
generalizzata. L'indennita' una tantum e' corrisposta nel
limite di spesa di cui al presente comma, con riferimento
all'anno di conseguimento della valutazione individuale
positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma si provvede, quanto a 10 milioni di euro nell'anno
2026, 52 milioni di euro nell'anno 2027, 118 milioni di
euro nell'anno 2028, 184 milioni di euro nell'anno 2029,
250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2031, mediante adeguamento
dell'organico dell'autonomia del personale docente
conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei
flussi migratori, effettuato a partire dall'anno scolastico
2026/2027 e fino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito
delle cessazioni annuali, con corrispondente riduzione
degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli
relativi al personale cessato, e, quanto a 30 milioni di
euro nell'anno 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027, 42
milioni di euro nell'anno 2028, 52 milioni di euro
nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno 2030 e 71
milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In
attuazione di quanto previsto dal periodo precedente le
consistenze dell'organico dell'autonomia del personale
docente, con esclusione dei docenti di sostegno, e' pari a
669.075 posti nell'anno scolastico 2026/2027, a 667.325
posti nell'anno scolastico 2027/2028, a 665.575 posti
nell'anno scolastico 2028/2029, a 663.825 posti nell'anno
scolastico 2029/2030, a 662.075 posti nell'anno scolastico
2030/2031 e a 660.325 posti dall'anno scolastico 2031/2032.
In relazione all'adeguamento di cui al periodo precedente
gli Uffici scolastici regionali comunicano a ciascuna
istituzione scolastica la consistenza dell'organico
dell'autonomia. La definizione del contingente annuale di
posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane
finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni
di fatto, secondo i parametri della normativa vigente; non
possono essere previsti incrementi per compensare
l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione
di cui al presente comma. Il Ministero dell'istruzione, per
il tramite degli Uffici scolastici regionali, effettua, per
ciascuna istituzione scolastica, un monitoraggio annuale
dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia
anche al fine di valutare il rispetto del divieto di
incremento di tali posti a compensazione della riduzione
dei posti in applicazione della disposizione di cui al
presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero
dell'economia - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato ai fini dell'adozione del decreto di
accertamento di cui al decimo periodo. Per eventuali
straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei
posti dell'organico dell'autonomia il dirigente scolastico
presenta richiesta motivata all'Ufficio scolastico
regionale che ne da' comunicazione al Ministero
dell'istruzione ai fini del predetto monitoraggio. Le
risorse del Fondo di cui al primo periodo sono rese
disponibili e ripartite annualmente previa adozione del
decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si
accertano i risparmi realizzati in relazione
all'adeguamento di organico effettuato in misura
corrispondente alle cessazioni previste annualmente.
Qualora, sulla base degli esiti del monitoraggio del
Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti
non facenti parte dell'organico dell'autonomia compensativi
dell'adeguamento di cui al quarto periodo, l'adeguamento
dell'organico dell'autonomia e' riferito, nella misura
massima di cui al quarto periodo, al solo contingente del
potenziamento e l'accertamento di cui al periodo precedente
e' riferito ai soli risparmi realizzati a seguito
dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in misura
corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti
non ridotta in ciascun anno scolastico incrementa
l'adeguamento dell'organico del potenziamento dell'anno
scolastico successivo e a tal fine il Fondo di cui al primo
periodo e' incrementato in misura corrispondente. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le necessarie variazioni compensative tra il
Fondo di cui al presente comma e i pertinenti capitoli
stipendiali dello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione anche nel caso in cui non siano accertati i
risparmi ai sensi del presente comma.
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.
234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 335, lettera a), dopo la parola:
"titolo," sono inserite le seguenti: "distinto per posti
comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno,";
b) al comma 335, dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente:
"b-bis) e' rilevato il numero di classi in deroga
attivate ai sensi del comma 344, distinte per ordine di
scuola e grado di istruzione";
c) dopo il comma 335 e' inserito il seguente:
"335-bis. A decorrere dall'anno 2026, con il
medesimo decreto di cui al comma 335 sono rilevati il
numero di classi e il numero di posti dell'organico
dell'autonomia, distinti per posti comuni, posti del
potenziamento e posti di sostegno, che sono ridotti in
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-ter,
comma 5, quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59".
7. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione
della formazione continua di cui al comma 2, lettera a), la
Scuola nazionale dell'amministrazione, tutte le
universita', le istituzioni AFAM, le istituzioni
scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni
museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i
Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici
italiani.
8. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma
2, lettera a), i soggetti in possesso dei requisiti di
moralita', idoneita' professionale, capacita'
economico-finanziaria e tecnico-professionale determinati
con apposita direttiva del Ministro dell'istruzione. Fermo
restando l'accreditamento dei soggetti gia' riconosciuti
dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la
formazione del personale della scuola, sono requisiti
minimi di accreditamento, ai quali deve attenersi la
direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa
della formazione dei docenti tra gli scopi statutari
dell'ente, un'esperienza almeno quinquennale nelle
attivita' di formazione in favore dei docenti svolta in
almeno tre regioni, la stabile disponibilita' di risorse
professionali con esperienza universitaria pregressa nel
settore della formazione dei docenti e di risorse
strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di
formazione. I costi della formazione sono allineati agli
standard utilizzati per analoghi interventi formativi
finanziati con risorse del Programma operativo nazionale.
9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i
contenuti della formazione continua di cui al comma 1,
prevedendo per le verifiche intermedie e finale di cui al
comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi
conseguiti e della capacita' didattica. La definizione del
numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di
incentivazione e' rimessa alla contrattazione collettiva.
In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del
regolamento e dell'aggiornamento contrattuale di cui,
rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la
formazione continua e il sistema di incentivazione volto a
promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione
presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui
all'allegato B, annesso al presente decreto.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1
relativi all'erogazione della formazione, pari a
complessivi euro 17.256.575 per la formazione dei docenti
delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023 e
2024, a complessivi euro 41.218.788 per la formazione dei
docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado,
per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per
la formazione dei docenti delle scuole del primo e del
secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2025 e 2026,
nonche' a euro 43.856.522 per l'anno 2027 e a euro
43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli
anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla
Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR;
b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli
anni 2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli
anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al
Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, nel
rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilita'
dei programmi delle politiche di coesione europee;
c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a
valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125,
della legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18
dicembre 1997, n. 440;
e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere
dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».
 
Art. 10 - bis
Abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle
istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - «Agenda Sud»

1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilita' negli apprendimenti, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 75, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 75(Disposizioni particolari per l'area
dell'istruzione non universitaria). - 1. - 2.
3. Relativamente alle competenze in materia di
istruzione non universitaria, il ministero ha
organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici
regionali di livello dirigenziale o dirigenziale generale,
in relazione alla popolazione studentesca della relativa
regione, quali autonomi centri di responsabilita'
amministrativa, che esercitano tra le funzioni residuate
allo Stato in particolare quelle inerenti all'attivita' di
supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti
con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai
rapporti con le universita' e le agenzie formative, al
reclutamento e alla mobilita' del personale scolastico,
ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del
personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare,
alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale
alle istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato
esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione
e' costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un
organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti
dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali
interessate, cui compete il coordinamento delle attivita'
gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione
della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla
organizzazione degli uffici scolastici regionali e del
relativo organo collegiale si provvede con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in
vigore del regolamento stesso, sono soppresse le
sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione
all'articolazione sul territorio provinciale, anche per
funzioni, di servizi di consulenza e supporto alle
istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i
provveditorati agli studi.
4.- 5. (omissis)».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2009, n. 81, recante: «Norme per la riorganizzazione della
rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle
risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133», e' pubblicato nella G.U. 2 luglio 2009, n. 151.
 
Art. 11

Potenziamento del Piano per asili nido
per la fascia di eta' 0-2 anni

1. Al fine di assicurare il rispetto del target della Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 del PNRR, «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», e' autorizzato un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di eta' 0-2 anni. I relativi interventi sono individuati con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto dei dati di copertura del servizio e della popolazione esistente nella fascia di eta' 0-2 anni.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 possono essere utilizzate le economie non assegnate dell'Investimento 1.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, da accertare con i decreti di cui al comma 1, le risorse di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse ancora disponibili di cui all'articolo 47, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, gia' destinate al raggiungimento di obiettivi, target e milestone del PNRR, nonche' eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere successivamente disponibili nella rimodulazione dei piani di investimento europei, ai fini del raggiungimento del target. Non possono essere utilizzate in ogni caso le economie formatesi a seguito delle integrazioni finanziarie del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
2-bis. Al fine di assicurare l'attuazione della Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR, all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «4 milioni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «8 milioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che sono assegnate tutte in anticipazione, salvo successivo monitoraggio, agli enti locali individuati per le esigenze relative alla continuita' didattica nell'anno scolastico 2023/2024».

Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 59 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022):
«59. Per il finanziamento degli interventi relativi
ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione,
riqualificazione o costruzione di edifici di proprieta' dei
comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno il fondo "Asili nido e scuole dell'infanzia",
con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.».
- Si riporta l'articolo 47, comma 5, del decreto-legge
30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR)), convertito, con modificazioni, dalla legge 29
giugno 2022, n. 79:
«Art. 47 (Misure per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza di cui e' titolare il Ministero
dell'istruzione). 1.- 4. (omissis)
5. Al fine di garantire il raggiungimento degli
obiettivi, target e milestone del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, le risorse di cui all'articolo 1,
comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche' le
risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi
14, 59, 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e
agli articoli 32, comma 7-bis, e 48, comma 1, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, gia'
utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate,
dall'annualita' 2022 all'annualita' 2026, alla
realizzazione degli stessi.
6. - 11. (omissis)».
- Si riporta l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche
energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e
attrazione degli investimenti, nonche' in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91:
«Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori). - 1. Per fronteggiare gli aumenti
eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione,
nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, in
relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi
quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla
base di offerte, con termine finale di presentazione entro
il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori
afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e' adottato,
anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali,
applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2
ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli
previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti
dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al
netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90
per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e
quinto periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione
appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma
4. Il relativo certificato di pagamento e' emesso
contestualmente e comunque entro cinque giorni
dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento e'
effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente gia'
riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma
1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini
di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali gia' assunti, e le eventuali
ulteriori somme a disposizione della medesima stazione
appaltante e stanziate annualmente relativamente allo
stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono,
altresi', essere utilizzate le somme derivanti da ribassi
d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le
somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di
competenza della medesima stazione appaltante e per i quali
siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i
certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle
procedure contabili della spesa e nei limiti della residua
spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei
lavori abbia gia' adottato lo stato di avanzamento dei
lavori e il responsabile unico del procedimento abbia
emesso il certificato di pagamento, relativamente anche
alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la
data di entrata in vigore del presente decreto, e' emesso,
entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di
pagamento straordinario recante la determinazione, secondo
le modalita' di cui al primo periodo, dell'acconto del
corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni
effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.
In tali casi, il pagamento e' effettuato entro i termini e
a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle
previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo,
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022,
le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un
aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle
linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di
inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono
aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le
regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato
articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione
alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della
determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e
delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari
aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more
dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari
aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere
validita' entro il 31 dicembre 2022 e possono essere
transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data.
3. Nelle more della determinazione dei prezzari
regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni
di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4
del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi
a lavori, ai fini della determinazione del costo dei
prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi
dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50
del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze
dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo
articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per
le finalita' di cui al comma 1, qualora, all'esito
dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2,
risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari
rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021
inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo
periodo del presente comma, le stazioni appaltanti
procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi
del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli
stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel
libretto delle misure successivamente all'adozione del
prezzario aggiornato.
4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142,
comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui
all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i
lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di
insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla
copertura degli oneri, si provvede:
a) in relazione agli interventi finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento
(UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito
denominato "PNRR", di cui all'articolo 1 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali
siano nominati Commissari straordinari ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate
dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche' dalla lettera a) del
comma 5 del presente articolo. Le istanze di accesso al
Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del
Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente
al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e secondo le modalita' definite dal medesimo
Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i dati del contratto
d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori
corredata di attestazione da parte del direttore dei
lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento,
dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di
cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del
pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in
relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al
Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo
delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di
cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione
appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette
risorse;
b) in relazione agli interventi diversi da quelli
di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di
cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma
5, lettera b), del presente articolo, nonche' dall'articolo
25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del
decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, secondo le
modalita' previste dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di cui
all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del
citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso
al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del
Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le
modalita' previste dal decreto di cui all'articolo
1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato
decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto
d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori
corredata di attestazione da parte del direttore dei
lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento,
dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di
cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del
pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in
relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al
Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo
delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di
cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione
appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette
risorse. Sulle istanze presentate ai sensi della presente
lettera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
svolge controlli, anche a campione.
5. Per le finalita' di cui al comma 4:
a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, e' incrementata
di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di
euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate dalla presente
lettera per l'anno 2022, nonche' dall'articolo 23, comma 2,
lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,
n. 51, sono destinate al riconoscimento di contributi
relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del
comma 4, lettera a), del presente articolo, entro il 31
agosto 2022 e le risorse stanziate per l'anno 2023 sono
destinate al riconoscimento di contributi relativi alle
istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima
lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le
eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente
assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle
istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere
utilizzate per il riconoscimento dei contributi
relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio
2023; (98)
b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo
1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, e' incrementata di ulteriori 500 milioni di
euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno
2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo
complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in
relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022
possono essere utilizzate per il riconoscimento dei
contributi relativamente alle istanze presentate entro il
31 gennaio 2023.
5-bis. In relazione all'organizzazione dei Giochi
olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022
per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al km
49+800 della strada statale n. 36. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5-ter. In relazione agli interventi di cui al comma
4, lettera b), del presente articolo, ai fini dell'accesso
alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma
8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettono,
entro il 31 gennaio 2023, con le modalita' stabilite dal
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di cui al citato articolo 1-septies, comma 8, secondo
periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, in luogo
della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il
prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di
avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 del
presente articolo rispetto all'importo dello stato di
avanzamento dei lavori determinato alle condizioni
contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato
dal responsabile unico del procedimento.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e
9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per
fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento,
ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei
prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle
opere pubbliche avviate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31
dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere
alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate
nel quadro economico degli interventi. Per le medesime
finalita', le stazioni appaltanti possono, altresi',
utilizzare le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni
appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi
collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel
rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti
della residua spesa autorizzata disponibile alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei
prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti
e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti
pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a
contraente generale, nonche' agli accordi quadro di cui
all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati
sulla base di offerte, con termine finale di presentazione
entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei
lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate
dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e' adottato, anche in
deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto
previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i
prezzari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati
annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo
periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi
derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo
periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta,
sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura
del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto
periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione
appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo
certificato di pagamento e' emesso contestualmente e
comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di
avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni
appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le
risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali gia' assunti; le eventuali
ulteriori somme a disposizione della medesima stazione
appaltante e stanziate annualmente relativamente allo
stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta,
qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla
base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad
altri interventi ultimati di competenza della medesima
stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i
relativi collaudi o emessi i certificati di regolare
esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della
spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso
di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo,
per l'anno 2023 le stazioni appaltanti che non abbiano
avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b),
del presente articolo per l'anno 2022, accedono al riparto
del Fondo di cui al comma 6-quater del presente articolo
nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabilite le
modalita' di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione
delle risorse agli aventi diritto.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis del
presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1,
lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori,
relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base
di offerte con termine finale di presentazione compreso tra
il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, nonche' alle
concessioni di lavori in cui e' parte una pubblica
amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un termine
compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, e che
non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7,
relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate
dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure,
dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per i citati
appalti, concessioni e accordi quadro, la soglia di cui al
comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo e'
rideterminata nella misura dell'80 per cento. Per le
concessioni di lavori di cui al primo periodo, l'accesso al
Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al
comma 6-quater e' ammesso fino al 10 per cento della sua
capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli articoli
180 e 183 del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole
di Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della
concessione sui saldi di finanza pubblica.
6-quater. Per le finalita' di cui ai commi 6-bis e
6-ter del presente articolo sono utilizzate, anche in
termini di residui, le risorse del Fondo per la
prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, che e' ulteriormente incrementato con una
dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500
milioni per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di
spesa. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le
risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni
appaltanti secondo l'ordine cronologico di presentazione
delle richieste, fino a concorrenza del citato limite di
spesa e su tali richieste il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti svolge controlli, anche a campione.
6-quinquies. Nelle more dell'aggiornamento dei
prezzari di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti
utilizzano l'ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello
infrannuale di cui al comma 2. All'eventuale conguaglio, in
aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti
alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore
dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure a seguito
dell'aggiornamento del prezzario.
6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis
e 6-ter del presente articolo non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b),
2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2022, n. 25.
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti
dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari
utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere
pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che
siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il
«Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una
dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700
milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei
limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita
contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli
interventi prioritari individuati al primo periodo, al
Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi
integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31
dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1
del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in
relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.
Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di cui al
terzo periodo: (100)
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo
1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la
realizzazione degli interventi inseriti nel programma di
cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
del 2021;
b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle
opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del
decreto-legge n. 16 del 2020;
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli
interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
7-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sono determinate le modalita' di accesso al
Fondo di cui al comma 7, di assegnazione e gestione
finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti
criteri:
a) fissazione di un termine per la presentazione
delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle
Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o
titolari dei relativi programmi di investimento secondo
modalita' telematiche e relativo corredo informativo;
b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati
necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono
verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato;
c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base
del cronoprogramma procedurale e finanziario degli
interventi, verificato ai sensi della lettera b) e
costituisce titolo per l'avvio delle procedure di
affidamento delle opere pubbliche;
d) effettuazione dei trasferimenti secondo le
procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle
richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti
delle disponibilita' di cassa; per le risorse destinate
agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati
in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia
gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla
successiva erogazione in favore delle Amministrazioni
aventi diritto, con le procedure del PNRR;
e) determinazione delle modalita' di restituzione
delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate
al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione
delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo
29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Le eventuali risorse del Fondo gia' trasferite alle
stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;
f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle
richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione
della possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei
Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.
7-ter. Per gli interventi degli enti locali
finanziati con risorse previste dal regolamento (UE)
2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di
cui al comma 7-bis puo' essere assegnato direttamente, su
proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, un
contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui al
comma 7, tenendo conto dei cronoprogrammi procedurali e
finanziari degli interventi medesimi, e sono altresi'
stabilite le modalita' di verifica dell'importo
effettivamente spettante, anche tenendo conto di quanto
previsto dal comma 6.
7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 e' incrementato
di complessivi 900 milioni di euro, di cui 180 milioni di
euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023,
125 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per
l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 235
milioni di euro per l'anno 2027, destinato agli interventi
del Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, secondo le modalita' definite ai sensi del comma
7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di
lavori delle opere avviate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata
entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti
l'importo finalizzato agli interventi di cui al primo
periodo rimangono nella disponibilita' del Fondo per essere
utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.
8. Fino al 31 dicembre 2023, in relazione agli
accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50
del 2016, con termine finale di presentazione dell'offerta
entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti, ai fini
della esecuzione di detti accordi secondo le modalita'
previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse
complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori
previsti dall'accordo quadro, utilizzano i prezzari
aggiornati secondo le modalita' di cui al comma 2 ovvero di
cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il
ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa
aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. In relazione
all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo
periodo, si applicano, altresi', le previsioni di cui
all'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano
anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la
responsabilita' del direttore dei lavori, nel libretto
delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre
2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi
quadro gia' in esecuzione alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022,
il comma 11- bis e' abrogato.
10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022,
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1,
del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si
applicano anche alle istanze di riconoscimento di
contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma
4, lettera a) del presente articolo.
12. Le disposizioni del presente articolo, ad
esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si
applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonche'
agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 delle societa' del
gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri
soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente
alle attivita' previste nel citato capo I e qualora non
applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari
dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di
cui al primo periodo del citato comma 2 del presente
articolo. In relazione ai contratti affidati a contraente
generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e
dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto le cui opere siano in corso di
esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli
importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31
dicembre 2023.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti
pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 15
novembre 2011, n. 208.
13. In considerazione delle istanze presentate e
dell'utilizzo effettivo delle risorse, al fine di
assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie
disponibilita' per le finalita' di cui al presente
articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei
fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare tra gli stati di
previsione interessati, anche mediante apposito versamento
all'entrata del bilancio dello Stato e successiva
riassegnazione alla spesa, per ciascun anno del triennio
2022-2024 e limitatamente alle sole risorse iscritte
nell'anno interessato, le occorrenti variazioni
compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste
a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica.
14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7,
quantificati in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022,
2.750 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di
euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo
58.».
- Si riporta l'articolo 24, comma 5, del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune),
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41:
«Art. 24 (Disposizioni di semplificazione degli
interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti
locali). - 1.- 4. (omissis)
5. Al fine di garantire il raggiungimento del target
connesso alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1
del PNRR e' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per
l'anno 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il
noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Agli
oneri di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro
per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle
risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65 , che sono assegnate
tutte in anticipazione, salvo successivo monitoraggio, agli
enti locali individuati per le esigenze relative alla
continuita' didattica nell'anno scolastico 2023/2024.
6.- 6-bis. (omissis)».
 
Art. 12

Disposizioni per il rafforzamento
del rispetto dell'obbligo di istruzione

01. L'articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente:
«Art. 114 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione). - 1. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell'articolo 62-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.
2. Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, ai medesimi fini di cui al comma 1, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, ai fini del comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonche' le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per piu' di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinche' questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.
5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.
6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516, e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».
1. Dopo l'articolo 570-bis del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 570-ter (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori). - Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, e' punito con la reclusione fino a due anni.
Il responsabile dell'adempimento dell' obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, e' punito con la reclusione fino a un anno.».
2. Quando acquisisce la notizia dei reati di cui all'articolo 570-ter del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, il pubblico ministero ne informa senza ritardo il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.
3. L'articolo 731 del codice penale e' abrogato.
4. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, lettera d), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis»;
b) all'articolo 2, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Non ha altresi' diritto al trasferimento dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione»;
c) all'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui all'articolo 570-ter del codice penale, nonche' alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice, consegue la sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.»;
2) al comma 4, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3 e 3-bis »;
3) al comma 5, le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 3 e 3-bis».
4-bis. All'attuazione delle previsioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 48 del 2023, introdotto dalla lettera b) del comma 4 del presente articolo, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Per l'articolo 336 del codice civilesi veda nei
riferimenti normativi all'articolo 7.
- Si riportano gli articoli 2 e 8 del decreto-legge 4
maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale
e l'accesso al mondo del lavoro), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, come
modificati dalla presente legge:
«Art. 2 (Beneficiari). - 1. L'Assegno di inclusione
e' riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del
nucleo familiare, a garanzia delle necessita' di inclusione
dei componenti di nuclei familiari con disabilita', come
definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, nonche' dei componenti minorenni o con almeno
sessant'anni di eta' ovvero dei componenti in condizione di
svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei
servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla
pubblica amministrazione.
2. I nuclei familiari di cui al comma 1 devono
risultare, al momento della presentazione della richiesta e
per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in
possesso dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di
residenza e di soggiorno, il richiedente deve essere
cumulativamente:
1) cittadino dell'Unione europea o suo familiare
che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in
possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione
internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251;
2) al momento della presentazione della domanda,
residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli
ultimi due anni in modo continuativo;
3) residente in Italia. Tale requisito e' esteso
ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel
parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4;
b) con riferimento alla condizione economica, il
nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso
congiuntamente di:
1) un valore dell'indicatore di situazione
economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di
validita', non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei
familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi
dell'articolo 7 del citato regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
2) un valore del reddito familiare inferiore ad
una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il
corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui
al comma 4. Se il nucleo familiare e' composto da persone
tutte di eta' pari o superiore a 67 anni ovvero da persone
di eta' pari o superiore a 67 anni e da altri familiari
tutti in condizioni di disabilita' grave o di non
autosufficienza, la soglia di reddito familiare e' fissata
in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala
di equivalenza. Il predetto requisito anagrafico di 67 anni
e' adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, ed e' da intendersi come tale ovunque ricorra nel
presente Capo. Dal reddito familiare, determinato ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sono detratti i
trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e al medesimo
reddito familiare sono sommati tutti quelli in corso di
godimento, che saranno rilevati nell'ISEE, da parte degli
stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non
sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare di
cui al presente articolo sono, inoltre, incluse le pensioni
dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei
componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva
al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di validita',
fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di
ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare di cui al
presente articolo non si computa quanto percepito a titolo
di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero
di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla
poverta'. I compensi di lavoro sportivo nell'area del
dilettantismo che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non
costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino
all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi
nel valore del reddito familiare di cui al presente
articolo ai fini della valutazione della condizione
economica del nucleo familiare;
3) un valore del patrimonio immobiliare, come
definito ai fini dell'ISEE, diverso dalla casa di
abitazione di valore ai fini dell'imposta municipale
propria (IMU) non superiore a euro 150.000, non superiore
ad euro 30.000;
4) un valore del patrimonio mobiliare, come
definito ai fini dell'ISEE, non superiore a una soglia di
euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente
il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo
di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per
ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali
sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni
componente in condizione di disabilita' e di euro 7.500 per
ogni componente in condizione di disabilita' grave o di non
autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE, presente
nel nucleo;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli e
ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare
deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
1) nessun componente il nucleo familiare deve
essere intestatario a qualunque titolo o avere piena
disponibilita' di autoveicoli di cilindrata superiore a
1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc.,
immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti
la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per
cui e' prevista una agevolazione fiscale in favore delle
persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a
qualunque titolo o avere piena disponibilita' di navi e
imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del
codice della nautica da diporto, di cui al decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonche' di aeromobili
di ogni genere come definiti dal codice della navigazione;
d) per il beneficiario dell'Assegno di inclusione,
la mancata sottoposizione a misura cautelare personale o a
misura di prevenzione, nonche' la mancanza di sentenze
definitive di condanna o adottate ai sensi degli articoli
444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute
nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate
nell'articolo 8, commi 3 e 3-bis.
3. Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo
familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di
cui all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato a seguito
di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla
data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta
causa nonche' la risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui
all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
3-bis. Non ha altresi' diritto al trasferimento
dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui
componenti minorenni non sia documentato l'adempimento
dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per
l'inclusione.
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al
comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base
di garanzia di inclusione per le fragilita' che
caratterizzano il nucleo, e' pari a 1 ed e' incrementato,
fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato
a 2,3 in presenza di componenti in condizione di
disabilita' grave o non autosufficienza:
a) di 0,50 per ciascun altro componente con
disabilita' o non autosufficiente, secondo quanto previsto
dall'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013;
b) di 0,40 per ciascun altro componente con eta'
pari o superiore a 60 anni;
c) di 0,40 per un componente maggiorenne con
carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;
d) di 0,30 per ciascun altro componente adulto in
condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in
programmi di cura e di assistenza certificati dalla
pubblica amministrazione;
e) di 0,15 per ciascun minore di eta', fino a due;
f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di eta' oltre
il secondo. (8)
5. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i
componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui
risiedono in strutture a totale carico pubblico. Non sono
conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del
nucleo familiare nei periodi di interruzione della
residenza in Italia ai sensi del comma 10.
6. Ai fini del riconoscimento dell'Assegno di
inclusione, il nucleo familiare e' definito ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013, e si applicano le seguenti
disposizioni:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a
seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a
risiedere nella stessa abitazione;
b) i componenti gia' facenti parte di un nucleo
familiare, come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo
nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne
parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora
continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b-bis) i soggetti inseriti nei percorsi di
protezione relativi alla violenza di genere costituiscono
sempre un nucleo familiare a se', anche ai fini dell'ISEE.
7. Nel valore dei trattamenti assistenziali, di cui
al comma 2, lettera b), numero 2), non rilevano:
a) le erogazioni relative all'assegno unico e
universale;
b) le erogazioni riferite al pagamento di
arretrati;
c) le specifiche e motivate misure di sostegno
economico di carattere straordinario, aggiuntive al
beneficio economico dell'Assegno di inclusione, individuate
nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse
del comune o dell'ambito territoriale;
d) le maggiorazioni compensative definite a livello
regionale per le componenti espressamente definite
aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di
inclusione;
e) le riduzioni nella compartecipazione al costo
dei servizi, nonche' eventuali esenzioni e agevolazioni per
il pagamento di tributi;
f) le erogazioni a fronte di rendicontazione di
spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni
servizio o altri titoli che svolgono la funzione di
sostituzione di servizi.
8. I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non
compresi nell'ISEE sono dichiarati all'atto della richiesta
del beneficio e valutati a tal fine.
9. L'Assegno di inclusione e' compatibile con il
godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la
disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di
cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio
e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli
emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla
disciplina dell'ISEE.
10. Ai soli fini del presente decreto, la continuita'
della residenza si intende interrotta nella ipotesi di
assenza dal territorio italiano per un periodo pari o
superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di
assenza dal territorio italiano per un periodo pari o
superiore a quattro mesi anche non continuativi nell'arco
di diciotto mesi. Non interrompono la continuita' del
periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a
quattro mesi complessivi nell'arco di diciotto mesi, le
assenze per gravi e documentati motivi di salute.»
«Art. 8 (Sanzioni e responsabilita' penale, contabile
e disciplinare). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il
beneficio economico di cui all'articolo 3, ovvero il
beneficio economico di cui all'articolo 12, rende o
utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose
non vere, ovvero omette informazioni dovute, e' punito con
la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del
reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attivita'
irregolari, nonche' di altre informazioni dovute e
rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio indicato
al comma 1 e' punita con la reclusione da uno a tre anni.
3. Alla condanna in via definitiva del beneficiario
per i reati di cui ai commi 1 e 2 o per un delitto non
colposo che comporti l'applicazione di una pena non
inferiore a un anno di reclusione, anche se sostituita da
una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma,
numeri 1), 2) e 3), del codice penale, nonche'
all'applicazione con provvedimento definitivo di una misura
di prevenzione da parte dell'autorita' giudiziaria,
consegue, di diritto, l'immediata decadenza dal beneficio e
il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto
indebitamente percepito. La disposizione di cui al primo
periodo si applica anche in caso di sentenza adottata ai
sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura
penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma
1-bis, del medesimo codice. La decadenza e' comunicata al
beneficiario dall'INPS. Il beneficio non puo' essere
nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni
dalla definitivita' della sentenza oppure dalla revoca, o,
comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del
decreto di applicazione della misura di prevenzione.
3-bis. Alla condanna in via definitiva del
beneficiario per il reato di cui all'articolo 570-ter del
codice penale, nonche' alla sentenza definitiva adottata ai
sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura
penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma
1-bis, del medesimo codice, consegue la sospensione del
beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza
scolastica del minore documentata con certificazione
rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di
tale certificazione, per un periodo di due anni.
4. Nei casi di cui ai commi 3 e 3-bis, qualora il
condannato abbia reso la dichiarazione di cui al comma 16,
e comunque quando risulta dagli atti che il destinatario
del provvedimento giudiziale gode del beneficio, le
decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice
all'INPS entro quindici giorni dal passaggio in giudicato
della sentenza o dall'applicazione della misura di
prevenzione con provvedimento definitivo.
5. Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e
3-bis, quando l'amministrazione erogante accerta la non
corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle
informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero
l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi
intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della
composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa
amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A
seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla
restituzione di quanto indebitamente percepito.
6. Il nucleo familiare che percepisce l'Assegno di
inclusione decade dal beneficio se un componente del
nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6:
a) non si presenta presso i servizi sociali o il
servizio per il lavoro competente nel termine fissato,
senza un giustificato motivo;
b) non sottoscrive il patto per l'inclusione o il
patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 4,
salvi i casi di esonero;
c) non partecipa, in assenza di giustificato
motivo, alle iniziative di carattere formativo o di
riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o
di attivazione, comunque denominate, nelle quali e'
inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto
dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta
gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito
del percorso personalizzato, ovvero non frequenta
regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di
primo livello, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionale
all'adempimento dell'obbligo di istruzione;
d) non accetta, senza giustificato motivo, una
offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 9, relativamente
ai componenti del nucleo attivabili al lavoro;
e) non rispetta le previsioni di cui all'articolo
3, commi 7, 8, 10 e 11 ovvero effettua comunicazioni
mendaci in modo da determinare un beneficio economico
maggiore;
f) non presenta una DSU aggiornata in caso di
variazione del nucleo familiare;
g) viene trovato, nel corso delle attivita'
ispettive svolte dalle competenti autorita', intento a
svolgere attivita' di lavoro, senza aver provveduto alle
prescritte comunicazioni di cui all'articolo 3.
7. Gli importi di cui all'articolo 38, comma 3, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto
delle spese di recupero, sono riversati dall'INPS
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
al Fondo per il sostegno alla poverta' e per l'inclusione
attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29
dicembre 2022, n. 197.
8. In tutti i casi di revoca o di decadenza dal
beneficio, l'INPS dispone l'immediata disattivazione della
Carta di inclusione di cui all'articolo 4, comma 8.
9. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, il
beneficio puo' essere richiesto da un componente il nucleo
familiare solo decorsi sei mesi dalla data del
provvedimento di revoca o decadenza.
10. Tutti i soggetti, che accedono al sistema
informativo di cui all'articolo 5, mettono a disposizione,
immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data
dalla quale ne sono venuti a conoscenza, attraverso il
medesimo sistema informativo, le informazioni sui fatti
suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente
articolo. L'INPS, per il tramite del sistema informativo di
cui all'articolo 5, mette a disposizione dei centri per
l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti
provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi
di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato
illegittimo godimento del beneficio, i soggetti preposti ai
controlli e alle verifiche trasmettono all'autorita'
giudiziaria, entro dieci giorni dall'accertamento, la
documentazione completa relativa alla verifica.
11. I comuni sono responsabili delle verifiche e dei
controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle
informazioni dichiarate ai fini dell'ISEE con quelle
disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte
dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per
individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni
mendaci al fine del riconoscimento del beneficio. I comuni
provvedono alle attivita' di cui al presente articolo con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
12. Il mancato o non corretto espletamento dei
controlli e delle verifiche di cui al presente capo,
nonche' la mancata comunicazione dell'accertamento dei
fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla
decadenza dal beneficio, determinano la responsabilita'
amministrativo-contabile del personale delle
amministrazioni interessate, degli altri soggetti
incaricati e, comunque, preposti allo svolgimento delle
citate funzioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Le condotte di cui al presente comma
sono altresi' valutate ai fini dell'accertamento della
responsabilita' disciplinare dell'autore.
13. All'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge
22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "ovvero di lavoratori beneficiari
dell'Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione
e il lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48".
14. Nei confronti del beneficiario o del richiedente
cui e' applicata una misura cautelare personale o che e'
destinatario di uno dei provvedimenti di cui al comma 3
prima che diventino definitivi, l'erogazione del beneficio
e' sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei
confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato
latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di
procedura penale o che si e' sottratto volontariamente
all'esecuzione della pena. In tali casi, il soggetto non e'
calcolato nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2,
comma 4.
15. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 14
sono adottati con effetto non retroattivo, rispettivamente,
dal giudice che ha disposto la misura cautelare, dal
giudice che ha emesso la sentenza di condanna non
definitiva, dal giudice che ha dichiarato la latitanza, dal
giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero
che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo
656 del codice di procedura penale al quale il condannato
si e' volontariamente sottratto ovvero dal giudice che ha
disposto la misura di prevenzione con provvedimento non
definitivo.
16. Nel primo atto del procedimento cui e' presente
l'indagato o l'imputato l'autorita' giudiziaria lo invita a
dichiarare se gode del beneficio.
17. Ai fini della loro immediata esecuzione, i
provvedimenti di sospensione di cui ai commi 14 e 15 sono
comunicati dall'autorita' giudiziaria procedente, entro il
termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS
per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 5
che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o
condannato.
18. La sospensione del beneficio puo' essere revocata
dall'autorita' giudiziaria che l'ha disposta, quando
risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le
condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino
dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve
presentare domanda al competente ente previdenziale
allegando la copia del provvedimento giudiziario di revoca
della sospensione della prestazione.
19. Le risorse derivanti dai provvedimenti di
sospensione di cui al comma 14 sono accantonate dall'INPS
fino al momento in cui viene accertata la quota delle
stesse comunque spettante ai soggetti interessati dal
provvedimento di revoca. La restante parte delle risorse di
cui al primo periodo e' versata all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnata ai capitoli di spesa
corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta'
alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti,
nonche' agli orfani dei crimini domestici, e agli
interventi in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004,
n. 206.
20. Per le finalita' di cui ai commi 7 e 19, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.».
 
Art. 13

Applicazioni di controllo parentale nei dispositivi
di comunicazione elettronica

1. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 14, trovano applicazione le seguenti definizioni:
a) controllo parentale: la possibilita' di limitare e controllare, da parte dei genitori o di coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale, l'accesso ai contenuti e/o alla rete da parte dei minori, mediante la scelta degli spazi digitali e dei tempi di utilizzo;
b) dispositivi di comunicazione elettronica, di seguito «dispositivi»: smartphone, computer, tablet e, ove compatibili, consolle di videogiochi, e altri possibili oggetti connessi che consentano l'accesso ai browser, come televisioni, orologi, assistenti vocali, sistemi di domotica e di «Internet delle cose»;
c) applicazioni di controllo parentale: elementi esterni a dispositivi di comunicazione elettronica, soluzioni a livello di rete o applicazioni o software per dispositivi di comunicazione elettronica, facilmente comprensibili e accessibili agli utenti, che consentano il controllo parentale.
2. Al fine di garantire un ambiente digitale sicuro ai minori, nelle more che i produttori assicurino, all'atto dell'immissione sul mercato dei dispositivi, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che i sistemi operativi ivi installati consentano l'utilizzo e includano la disponibilita' di applicazioni di controllo parentale, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica assicurano la disponibilita' di applicazioni di controllo parentale nell'ambito dei contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
3. I produttori di dispositivi, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, informano l'utente sulla possibilita' e sull'importanza di utilizzare applicazioni di controllo parentale. Tale adempimento puo' essere assicurato anche tramite l'inserimento nelle confezioni di vendita di uno specifico foglio illustrativo o tramite l'apposizione sulla confezione di uno specifico supporto adesivo che, con apposita evidenziazione grafica, segnali, con chiarezza e semplicita', l'esistenza delle applicazioni di controllo parentale suddette, potenzialmente attivabili, rinviando per maggiori informazioni ai siti internet della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche per la famiglia e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. L'adempimento informativo di cui al presente comma e' assicurato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il servizio di attivazione delle applicazioni di controllo parentale, qualora richiesto dall'utente, deve essere consentito, nell'ambito dei contratti di fornitura del servizio principale, tramite un dispositivo di comunicazione elettronica, senza alcun costo aggiuntivo. In sede di prima applicazione, ai fini della definizione dei contenuti da filtrare ovvero bloccare e delle modalita' di realizzazione tecnica del filtro o del blocco, trovano applicazione le disposizioni adottate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.
5. Nei pacchetti di offerte di cui al comma 4, destinate ai minori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.
6. I dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni di controllo parentale non possono essere utilizzati per scopi commerciali e di profilazione.
7. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica inviano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una comunicazione ai propri clienti riguardo alla possibilita' e all'importanza di installare, o comunque di richiederne l'attivazione, sui dispositivi di cui al comma 1, lettera b), gia' in uso, le applicazioni di controllo parentale.
8. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, previa diffida ai soggetti obbligati, applica le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
8-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono da intendere quali opere cinematografiche tutte le opere visive e audiovisive in qualsiasi forma e modalita' di riproduzione, comprese quelle digitali su piattaforme di streaming o social».
8-ter. Le amministrazioni interessate provvedono a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 1°agosto 2003, n. 259,
recante: «Codice delle comunicazioni elettroniche», e'
pubblicato nella G.U. 15 settembre 2003, n. 214, S.O.
- Si riporta l'articolo 7-bis del decreto-legge 30
aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalita' dei
sistemi di intercettazioni di conversazioni e
comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di
ordinamento penitenziario, nonche' disposizioni integrative
e di coordinamento in materia di giustizia civile,
amministrativa e contabile e misure urgenti per
l'introduzione del sistema di allerta Covid-19),
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020,
n. 70:
«Art. 7-bis (Sistemi di protezione dei minori dai
rischi del cyberspazio). - 1. I contratti di fornitura nei
servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal
codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, devono prevedere tra i servizi preattivati sistemi di
controllo parentale ovvero di filtro di contenuti
inappropriati per i minori e di blocco di contenuti
riservati ad un pubblico di eta' superiore agli anni
diciotto.
2. I servizi preattivati di cui al comma 1 sono
gratuiti e disattivabili solo su richiesta del consumatore,
titolare del contratto.
3. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e
di comunicazioni elettroniche assicurano adeguate forme di
pubblicita' dei servizi preattivati di cui al comma 1 in
modo da assicurare che i consumatori possano compiere
scelte informate.
4. In caso di violazione degli obblighi di cui al
presente articolo, l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della
condotta e la restituzione delle eventuali somme
ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando in
ogni caso un termine non inferiore a sessanta giorni entro
cui adempiere.».
- Si riporta l'articolo 1 della legge 31 luglio 1997,
n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni). - 1. E' istituita l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata
"Autorita'", la quale opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Ferme restando le attribuzioni di cui al
decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la
denominazione di "Ministero delle comunicazioni".
3. Sono organi dell'Autorita' il presidente, la
commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione
per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna
commissione e' organo collegiale costituito dal presidente
dell'Autorita' e da due commissari. Il consiglio e'
costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il
Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono
due commissari ciascuno, i quali vengono nominati con
decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e
ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo
per il consiglio. In caso di morte, di dimissioni o di
impedimento di un commissario, la Camera competente procede
all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica
fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti
l'Autorita'. Al commissario che subentri quando mancano
meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si
applica il divieto di conferma di cui all'articolo 2, comma
8, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il presidente
dell'Autorita' e' nominato con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico.
La designazione del nominativo del presidente
dell'Autorita' e' previamente sottoposta al parere delle
competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo
2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. I commissari ed il
presidente sono scelti sulla base del merito, delle
competenze e dalla conoscenza del settore, tra persone di
riconosciuta levatura ed esperienza professionale, che
abbiano manifestato e motivato il proprio interesse a
ricoprire tali ruoli ed inviato il proprio curriculum
professionale. Prima della elezione dei commissari e la
designazione del presidente, i curricula ricevuti dal
Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, entro i termini e
secondo le modalita' da questi fissati, sono pubblicati sui
rispettivi siti istituzionali.
4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1
e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dalla legge 25
giugno 1993, n. 206, e dall'articolo 1 del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, della
legge 23 dicembre 1996, n. 650.
5. Ai componenti dell'Autorita' si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11,
della legge 14 novembre 1995, n. 481.
6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi'
individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti
esercita le seguenti funzioni:
1) esprime parere al Ministero delle
comunicazioni sullo schema del piano nazionale di
ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del
Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di cui
al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n.
223, indicando le frequenze destinate al servizio di
protezione civile, in particolare per quanto riguarda le
organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del
soccorso alpino;
2) elabora, avvalendosi anche degli organi del
Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria
pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei
titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano
nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di
assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare
alle strutture di protezione civile ai sensi dell'articolo
11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per
quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il
Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con
esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al
Ministero della difesa che provvede alle relative
assegnazioni. Per quanto concerne le bande in
compartecipazione con il Ministero della difesa,
l'Autorita' provvede al previo coordinamento con il
medesimo;
3) definisce, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le
misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove
l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni
per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche,
anche attraverso la modificazione di impianti, sempreche'
conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;
4) sentito il parere del Ministero delle
comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria,
determina gli standard per i decodificatori in modo da
favorire la fruibilita' del servizio;
4-bis) sentito il parere del Ministero delle
imprese e del made in Italy e nel rispetto della normativa
europea e internazionale, individua, per i cavi in fibra
ottica, gli standard tecnici a cui devono attenersi gli
aggiudicatari dei bandi per la realizzazione
dell'infrastruttura di rete, in modo da assicurare adeguati
livelli qualitativi e prestazioni elevate di connettivita';
5) cura la tenuta del registro degli operatori di
comunicazione e postali al quale si devono iscrivere in
virtu' della presente legge i soggetti destinatari di
concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente
normativa da parte dell'Autorita' o delle amministrazioni
competenti, i fornitori di servizi postali, compresi i
fornitori di servizi di consegna dei pacchi, le imprese
concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante
impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su
giornali quotidiani o periodici, sul web e altre
piattaforme digitali fisse o mobili, le imprese di
produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e
televisivi, i fornitori di servizi di intermediazione on
line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti,
che offrono servizi in Italia, i fornitori di servizi di
piattaforma per la condivisione di video di cui alle
disposizioni attuative della direttiva (UE)1808/2018 i
prestatori di servizi della societa' dell'informazione,
comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa,
nonche' quelle operanti nel settore del video on demand,
nonche' le imprese editrici di giornali quotidiani, di
periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere
nazionale, nonche' le imprese fornitrici di servizi
telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria
elettronica e digitale; nel registro sono altresi' censite
le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio
nazionale. L'Autorita' adotta apposito regolamento per
l'organizzazione e la tenuta del registro e per la
definizione dei criteri di individuazione dei soggetti
tenuti all'iscrizione diversi da quelli gia' iscritti al
registro alla data di entrata in vigore della presente
legge;
6) dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al numero 5) sono abrogate tutte le
disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del
Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale
delle imprese radiotelevisive contenute nella legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella
legge 6 agosto 1990, n. 223, nonche' nei regolamenti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982,
n. 268, al decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1983, n. 49, e al decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai
registri di cui al presente numero esistenti presso
l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria
sono trasferiti all'Autorita' ai fini di quanto previsto
dal numero 5);
7) definisce criteri obiettivi e trasparenti,
anche con riferimento alle tariffe massime, per
l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di
telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;
8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori
delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i
gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano
i diritti di interconnessione e di accesso alle
infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero
offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi
tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la
proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul
territorio.
9) sentite le parti interessate, dirime le
controversie in tema di interconnessione e accesso alle
infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni
dalla notifica della controversia;
10) riceve periodicamente un'informativa dai
gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi
di interruzione del servizio agli utenti, formulando
eventuali indirizzi sulle modalita' di interruzione. Gli
utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorita'
avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da
un apposito regolamento definito dalla stessa Autorita';
11) individua, in conformita' alla normativa
comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a
quanto previsto nell'articolo 5, comma 5, l'ambito
oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio
universale e le modalita' di determinazione e ripartizione
del relativo costo, e ne propone le eventuali
modificazioni;
12) promuove l'interconnessione dei sistemi
nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi;
13) determina, sentiti i soggetti interessati che
ne facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani
di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di
telecomunicazione, basati su criteri di obiettivita',
trasparenza, non discriminazione, equita' e tempestivita';
14) interviene nelle controversie tra l'ente
gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti
privati;
15) vigila sui tetti di radiofrequenze
compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti,
anche per effetto congiunto di piu' emissioni
elettromagnetiche, non vengano superati, anche avvalendosi
degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni.
Il rispetto di tali indici rappresenta condizione
obbligatoria per le licenze o le concessioni
all'installazione di apparati con emissioni
elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con
il Ministero della sanita' e con il Ministero delle
comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente
numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;
b) la commissione per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni
della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da
ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di
autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo
l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi
di telecomunicazioni;
2) emana direttive concernenti i livelli generali
di qualita' dei servizi e per l'adozione, da parte di
ciascun gestore, di una carta del servizio recante
l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di
attivita';
3) vigila sulle modalita' di distribuzione dei
servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicita' in qualunque
forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla
legge a diverse autorita', e puo' emanare regolamenti, nel
rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina
delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e
operatori che svolgono attivita' di rivendita di servizi di
telecomunicazioni;
4) assicura il rispetto dei periodi minimi che
debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere
audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla
data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della
normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi
accordi tra produttori;
4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'articolo
182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni;
5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi
forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle
disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata
tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di
rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni
dall'utente, nonche' l'utilizzazione delle informazioni
relative agli utenti;
6) verifica il rispetto nel settore
radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori
anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione
relativi al rapporto tra televisione e minori e degli
indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In
caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei
minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di
autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre
2002, e successive modificazioni, la Commissione per i
servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera l'irrogazione
delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6
agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il
fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione
penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal
Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione
TV e minori viene data adeguata pubblicita' e la emittente
sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in
ore di massimo o di buon ascolto;
7) vigila sul rispetto della tutela delle
minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore
delle comunicazioni di massa;
8) verifica il rispetto nel settore
radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di
rettifica;
9) garantisce l'applicazione delle disposizioni
vigenti sulla propaganda, sulla pubblicita' e
sull'informazione politica nonche' l'osservanza delle norme
in materia di equita' di trattamento e di parita' di
accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di
informazioni e di propaganda elettorale ed emana le forme
di attuazione;
10) propone al Ministero delle comunicazioni lo
schema della convenzione annessa alla concessione del
servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione
degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in
tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del
servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere
obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di
convenzione e sul contratto di servizio con la
concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in
ordine all'attuazione delle finalita' del predetto servizio
pubblico;
11) garantisce, anche alla luce dei processi di
convergenza multimediale, che le rilevazioni degli indici
di ascolto e di lettura dei diversi mezzi di comunicazione,
su qualsiasi piattaforma di distribuzione e di diffusione,
si conformino a criteri di correttezza metodologica,
trasparenza, verificabilita' e certificazione da parte di
soggetti indipendenti e siano realizzate da organismi
dotati della massima rappresentativita' dell'intero settore
di riferimento. L'Autorita' emana le direttive necessarie
ad assicurare il rispetto dei citati criteri e principi e
vigila sulla loro attuazione. Qualora l'Autorita' accerti
il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente
numero, previa diffida, puo' irrogare al soggetto
inadempiente una sanzione fino all'1 per cento del
fatturato dell'anno precedente a quello in cui e'
effettuata la contestazione. La manipolazione dei dati
tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite
la consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita ai
sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale;
12) verifica che la pubblicazione e la diffusione
dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano
effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito
regolamento che essa stessa provvede ad emanare;
13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni
televisive, anche avvalendosi degli ispettori territoriali
del Ministero delle comunicazioni;
14) applica le sanzioni previste dall'articolo 31
della legge 6 agosto 1990, n. 223;
15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e
dell'offerta di servizi di comunicazioni;
c) il consiglio:
1) segnala al Governo l'opportunita' di
interventi, anche legislativi, in relazione alle
innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano
interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;
2) garantisce l'applicazione delle norme
legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di
comunicazione, anche attraverso la predisposizione di
specifici regolamenti;
3) promuove ricerche e studi in materia di
innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle
comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi
dell'Istituto superiore delle poste e delle
telecomunicazioni, che viene riordinato in "Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione", ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487,
convertito, con modificazioni, della legge 29 gennaio 1994,
n. 71;
4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i
provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;
5) adotta le disposizioni attuative del
regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui
criteri e sulle modalita' per il rilascio delle licenze e
delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi
contributi, nonche' il regolamento sui criteri e sulle
modalita' di rilascio delle concessioni e delle
autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la
determinazione dei relativi canoni e contributi;
6) propone al Ministero delle comunicazioni i
disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle
autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei
regolamenti approvati dallo stesso consiglio;
7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle
attivita' ed alla proprieta' dei soggetti autorizzati o
concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo
modalita' stabilite con regolamento;
8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni
dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai
sensi della presente legge e adotta i conseguenti
provvedimenti;
9) assume le funzioni e le competenze assegnate
al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le
funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del
comma 1 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, che e' abrogato;
10) accerta la mancata osservanza, da parte della
societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo
pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla
concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti
disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti
dei dirigenti responsabili;
11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento
della relativa documentazione, parere obbligatorio sui
provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle
comunicazioni e del settore postale, predisposti
dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in
applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10
ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i provvedimenti
sono adottati anche in mancanza di detto parere;
12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al
Presidente del Consiglio dei ministri per la trasmissione
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta
dall'Autorita' e sui programmi di lavoro; la relazione
contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai
settori di competenza, in particolare per quanto attiene
allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai
capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli
ascolti e alle letture rilevate, alla pluralita' delle
opinioni presenti nel sistema informativo, alle
partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa
quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione
a livello nazionale e comunitario;
13) autorizza i trasferimenti di proprieta' delle
societa' che esercitano l'attivita' radiotelevisiva
previsti dalla legge;
14) esercita tutte le altre funzioni e poteri
previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonche'
tutte le altre funzioni dell'Autorita' non espressamente
attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti
e alla commissione per i servizi e i prodotti;
14-bis) garantisce l'adeguata ed efficace
applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove
equita' e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi
di intermediazione on line, anche mediante l'adozione di
linee guida, la promozione di codici di condotta e la
raccolta di informazioni pertinenti;
14-ter) esercita la funzione di Coordinatore dei
Servizi Digitali e i relativi poteri previsti dal
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico
dei servizi digitali.
7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere
ridistribuite con il regolamento di organizzazione
dell'Autorita' di cui al comma 9.
7-bis. Per l'esecuzione del regolamento (UE)
2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
giugno 2017, relativo alla portabilita' transfrontaliera di
servizi di contenuti online nel mercato interno,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e'
designata quale autorita' competente ai sensi dell'articolo
5 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2017. L'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni svolge le relative funzioni,
ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del citato regolamento
(UE) 2017/2394, con i poteri di indagine e di esecuzione di
cui all'articolo 9 dello stesso regolamento, esercitati
conformemente all'articolo 10 del medesimo regolamento,
nonche' con i poteri previsti dalla presente legge e
dall'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n.
481.
8. La separazione contabile e amministrativa, cui
sono tenute le imprese operanti nel settore destinatarie di
concessioni o autorizzazioni, deve consentire
l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e
l'interconnessione alle infrastrutture di
telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al
servizio universale e quella dell'attivita' di
installazione e gestione delle infrastrutture separata da
quella di fornitura del servizio e la verifica
dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche
discriminatorie. La separazione contabile deve essere
attuata nel termine previsto dal regolamento di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 545, convertito, con modificazioni, della legge 23
dicembre 1996, n. 650. Le imprese operanti nel settore
delle telecomunicazioni pubblicano entro due mesi
dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei
dati di bilancio, con l'evidenziazione degli elementi di
cui al presente comma.
9. L'Autorita', entro novanta giorni dal primo
insediamento, adotta un regolamento concernente
l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i
rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato,
nonche' il trattamento giuridico ed economico del personale
addetto, sulla base della disciplina contenuta nella legge
14 novembre 1995, n. 481, prevedendo le modalita' di
svolgimento dei concorsi e le procedure per l'immissione
nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo
determinato ai sensi del comma 18. L'Autorita' provvede
all'autonoma gestione delle spese per il proprio
funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo
nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro. L'Autorita' adotta regolamenti sulle modalita'
operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e
dei componenti della Autorita' attraverso l'emanazione di
un documento denominato Codice etico dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni. Tutte le delibere ed i
regolamenti di cui al presente comma sono adottati
dall'Autorita' con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
10. Qualunque soggetto, portatore di interessi
pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi
diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa
derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta'
di denunziare violazioni di norme di competenza
dell'Autorita' e di intervenire nei procedimenti.
11. L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti
le modalita' per la soluzione non giurisdizionale delle
controversie che possono insorgere fra utenti o categorie
di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di
licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di
licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate
con provvedimenti dell'Autorita', non puo' proporsi ricorso
in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito
un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare
entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza
all'Autorita'. A tal fine, i termini per agire in sede
giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine
per la conclusione del procedimento di conciliazione.
12. I provvedimenti dell'Autorita' definiscono le
procedure relative ai criteri minimi adottati dalle
istituzioni dell'Unione europea per la regolamentazione
delle procedure non giurisdizionali a tutela dei
consumatori e degli utenti. I criteri individuati
dall'Autorita' nella definizione delle predette procedure
costituiscono principi per la definizione delle
controversie che le parti concordino di deferire ad
arbitri.
13. L'Autorita' si avvale degli organi del Ministero
delle comunicazioni e degli organi del Ministero
dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi
di telecomunicazioni nonche' degli organi e delle
istituzioni di cui puo' attualmente avvalersi, secondo le
norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e
l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul
territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di
governo, di garanzia e di controllo in tema di
comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorita' i
comitati regionali per le comunicazioni, che possono
istituirsi con leggi regionali entro sei mesi
dall'insediamento, ai quali sono altresi' attribuite le
competenze attualmente svolte dai comitati regionali
radiotelevisivi. L'Autorita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli
indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai
componenti, ai criteri di incompatibilita' degli stessi, ai
modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro
il termine di cui al secondo periodo e in caso di
inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le
comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali
radiotelevisivi operanti. L'Autorita' d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adotta un regolamento per definire le materie di sua
competenza che possono essere delegate ai comitati
regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle
funzioni l'Autorita' puo' richiedere la consulenza di
soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e
competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorita' sono
esenti da bollo. L'Autorita' si coordina con i preposti
organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli
aspetti di comune interesse.
14. Il reclutamento del personale di ruolo dei
comitati regionali per le comunicazioni avviene
prioritariamente mediante le procedure di mobilita'
previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12
maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, della
legge 11 luglio 1995, n. 273, per il personale in ruolo del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, risulti
applicato al relativo ispettorato territoriale. Analoga
priorita' e' riconosciuta al personale in posizione di
comando dall'Ente poste italiane presso gli stessi
ispettorati territoriali, nei limiti della dotazione
organica del Ministero, stabilita dal decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti salvi
della legge 23 dicembre 1996, n. 650.
15. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il
Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il
personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di
polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni
organiche del personale del Ministero dell'interno e degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello
stesso Ministero, rubrica sicurezza pubblica. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il
Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il
personale e i mezzi della Guardia di finanza per i compiti
d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e
dell'editoria.
16.
17. E' istituito il ruolo organico del personale
dipendente dell'Autorita' nel limite di duecentosessanta
unita'. Alla definitiva determinazione della pianta
organica si procede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle
comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con
il Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme
dell'Autorita', in base alla rilevazione dei carichi di
lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di
mobilita' previste dalla normativa vigente e
compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio
previsti per il funzionamento dell'Autorita'.
18. L'Autorita', in aggiunta al personale di ruolo,
puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo
determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato,
in numero non superiore a sessanta unita', con le modalita'
previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre
1995, n. 481. (40)
19. L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate
esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre
amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in
posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a
trenta unita' e per non oltre il 20 per cento delle
qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un
corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di
cui al presente comma e' corrisposta l'indennita' prevista
dall'articolo 41 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
20. In sede di prima attuazione della presente legge
l'Autorita' puo' provvedere al reclutamento del personale
di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti
disponibili nella pianta organica, mediante apposita
selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle
competenze trasferite nell'ambito del personale dipendente
dal Ministero delle comunicazioni e dall'Ufficio del
Garante per la radiodiffusione e l'editoria purche' in
possesso delle competenze e dei requisiti di
professionalita' ed esperienza richiesti per l'espletamento
delle singole funzioni.
21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non
derogate dalle disposizioni della presente legge. Le
disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle
norme sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' dei
commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle
altre Autorita' istituite della legge 14 novembre 1995, n.
481, senza oneri a carico dello Stato.
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento di organizzazione previsto dal comma 9 del
presente articolo, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12
e 13 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
nonche' il secondo comma dell'articolo 8 della legge 5
agosto 1981, n. 416. Con effetto dalla data di entrata in
vigore delle norme di cui ai commi 11 e 12 del presente
articolo sono abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 6 della
legge 6 agosto 1990, n. 223. E' abrogata altresi' ogni
norma incompatibile con le disposizioni della presente
legge. Dalla data del suo insediamento l'Autorita' subentra
nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali e nella
titolarita' dei rapporti attivi e passivi facenti capo al
Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
23. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle
comunicazioni, sono emanati uno o piu' regolamenti, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, per individuare le competenze trasferite,
coordinare le funzioni dell'Autorita' con quelle delle
pubbliche amministrazioni interessate dal trasferimento di
competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette
amministrazioni e rivedere le relative piante organiche. A
decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti
sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari
che disciplinano gli uffici soppressi o riorganizzati,
indicate nei regolamenti stessi.
24.
25. Fino all'entrata in funzione dell'Autorita' il
Ministero delle comunicazioni svolge le funzioni attribuite
all'Autorita' dalla presente legge, salvo quelle attribuite
al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche ai
fini di quanto previsto dall'articolo 1-bis del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, della legge 30 luglio 1994, n. 474.
26. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo.
27.
28. E' istituito presso l'Autorita' un Consiglio
nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle
associazioni rappresentative delle varie categorie degli
utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi
fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico,
sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e
mass-mediale, che si sono distinte nella affermazione dei
diritti e della dignita' della persona o delle particolari
esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli
utenti esprime pareri e formula proposte all'Autorita', al
Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e
privati, che hanno competenza in materia audiovisiva o
svolgono attivita' in questi settori su tutte le questioni
concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime
esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo
comunicativo, promuovendo altresi' iniziative di confronto
e di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento
l'Autorita' detta i criteri per la designazione,
l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale
degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti, il
quale non deve essere superiore a undici. I pareri e le
proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, sono trasmessi al Garante per la protezione dei dati
personali.
29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste
dall'Autorita' espongono dati contabili o fatti concernenti
l'esercizio della propria attivita' non rispondenti al
vero, sono puniti con le pene previste dall'articolo 2621
del codice civile.
30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con
le modalita' prescritti, alla comunicazione dei documenti,
dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorita' sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
516 (lire un milione) a euro 103.291 (lire duecento
milioni) irrogata dalla stessa Autorita'.
31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle
diffide dell'Autorita', impartiti ai sensi della presente
legge, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.329 (lire venti milioni) a euro
258.228 (lire cinquecento milioni). Se l'inottemperanza
riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione
delle norme sulle posizioni dominanti o in applicazione del
regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, si applica a ciascun
soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria
non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento
del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo
esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della
contestazione. Se l'inottemperanza riguarda ordini
impartiti dall'Autorita' nell'esercizio delle sue funzioni
di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si
applica a ciascun soggetto interessato una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per
cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso
anteriormente alla notifica della contestazione. Le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
comma sono irrogate dall'Autorita'.
32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la
violazione e' di particolare gravita' o reiterata, puo'
essere disposta nei confronti del titolare di licenza o
autorizzazione o concessione anche la sospensione
dell'attivita', per un periodo non superiore ai sei mesi,
ovvero la revoca.
32-bis. In caso di violazione degli obblighi previsti
agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20,
21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 45 del Regolamento (UE)
2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi
digitali, l'Autorita', nell'esercizio dei poteri di cui al
combinato disposto degli articoli 51 e 52 del medesimo
Regolamento (UE) 2022/2065, applica, in base a principi di
proporzionalita', adeguatezza e rispetto del
contraddittorio, secondo le procedure stabilite con proprio
regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un
massimo del 6% del fatturato annuo mondiale nell'esercizio
finanziario precedente alla comunicazione di avvio del
procedimento al prestatore di un servizio intermediario
rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella
sua qualita' di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi
del diritto nazionale e dell'Unione europea applicabile
alla fattispecie di illecito. In caso di comunicazione di
informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata
risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o
fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a
un'ispezione, l'Autorita', nell'esercizio dei poteri di cui
al combinato disposto degli articoli 51 e 52 del medesimo
Regolamento (UE) 2022/2065, applica una sanzione
amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'1% del
fatturato mondiale realizzato nell'esercizio finanziario
precedente dal fornitore di un servizio intermediario o
dalla persona interessata rientranti nella propria sfera di
competenza, anche nella sua qualita' di Coordinatore dei
Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale e
dell'Unione europea applicabile alla fattispecie di
illecito. L'importo massimo giornaliero delle penalita' di
mora che l'Autorita' puo' applicare e' pari al 5% del
fatturato giornaliero medio mondiale del fornitore di un
servizio intermediario interessato realizzato
nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a
decorrere dalla data specificata nella decisione in
questione. Nell'applicazione della sanzione l'Autorita'
tiene conto, in particolare, della gravita' del fatto e
delle conseguenze che ne sono derivate, nonche' della
durata e dell'eventuale reiterazione delle violazioni. Per
le sanzioni amministrative previste dal presente comma e'
escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta
previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.».
- Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 7
dicembre 2017, n. 203 (Riforma delle disposizioni
legislative in materia di tutela dei minori nel settore
cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33
della legge 14 novembre 2016, n. 220), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Oggetto e finalita'). - 1. Il presente
decreto provvede alla riforma, al riassetto e alla
razionalizzazione delle disposizioni legislative in materia
di tutela dei minori nella visione di opere
cinematografiche e audiovisive, ispirandosi ai principi di
liberta' e di responsabilita' degli imprenditori del
settore cinematografico e audiovisivo e dei principali
agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia.
2. Il presente decreto, in particolare, detta
disposizioni in materia di classificazione delle opere
cinematografiche, con riguardo ai profili organizzativi,
procedimentali e sanzionatori. Sono da intendere quali
opere cinematografiche tutte le opere visive e audiovisive
in qualsiasi forma e modalita' di riproduzione, comprese
quelle digitali su piattaforme di streaming o social.».
 
Art. 13 - bis

Disposizione per la verifica della maggiore eta'
per l'accesso a siti pornografici

1. E' vietato l'accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico, in quanto mina il rispetto della loro dignita' e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore eta' degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto.
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalita' tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore eta' degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.
4. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2 si dotano di efficaci sistemi di verifica della maggiore eta' conformi alle prescrizioni impartite nel predetto provvedimento.
5. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, in caso di inadempimento, contesta ai soggetti di cui al comma 2, anche d'ufficio, la violazione, applicando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249, e li diffida ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida dell'Autorita'.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 42 del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE)
2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE,
relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri, concernente il testo unico per la fornitura di
servizi di media audiovisivi in considerazione
dell'evoluzione delle realta' del mercato):
«Art. 42 (Misure di tutela). - 1. Fatti salvi gli
articoli da 14 a 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 70, i fornitori di piattaforme per la condivisione di
video soggetti alla giurisdizione italiana devono adottare
misure adeguate a tutelare:
a) i minori da programmi, video generati dagli
utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che possano
nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale a norma
dell'articolo 38, comma 3;
b) il grande pubblico da programmi, video generati
dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che
istighino alla violenza o all'odio nei confronti di un
gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di
uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea;
c) il grande pubblico da programmi, video generati
dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che
includano contenuti la cui diffusione costituisce reato ai
sensi del diritto vigente negli Stati membri dell'Unione
europea, con particolare riferimento alla pubblica
provocazione a commettere reati di terrorismo ai sensi
dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541, ai reati di
pedopornografia ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4,
della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio e ai reati di stampo razzista o xenofobo ai sensi
dell'articolo 1 della decisione quadro 2008/913/GAI.
2. I fornitori di piattaforme per la condivisione di
video soggetti alla giurisdizione italiana sono tenuti a
conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 43,
relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive
promosse commercialmente, vendute o organizzate.
L'Autorita' vigila affinche' i fornitori di piattaforme per
la condivisione di video adottino misure adeguate a
conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 43
relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive
non promosse commercialmente, vendute o organizzate dagli
stessi. I fornitori di piattaforme per la condivisione di
video soggetti alla giurisdizione italiana informano
chiaramente gli utenti nel caso in cui i programmi e i
video generati dagli utenti contengano comunicazioni
commerciali audiovisive, a condizione che tali
comunicazioni siano dichiarate a norma del comma 7, lettera
c), o il fornitore sia comunque a conoscenza di tale fatto.
3. L'Autorita', sentito il Comitato di applicazione
del Codice di autoregolamentazione media e minori, promuove
forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione
tramite codici di condotta, nel rispetto di quanto previsto
dagli articoli 4-bis e 28-ter della direttiva 2010/13/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010,
come da ultimo modificata dalla direttiva 2018/1808/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018. I
codici sono comunicati senza indugio all'Autorita', che ne
verifica la conformita' alla legge e ai propri atti
regolatori e attribuisce loro efficacia con propria
delibera di approvazione, vigilando altresi' sulla loro
attuazione.
4. I codici di condotta di cui al comma 3 individuano
altresi' misure finalizzate a ridurre in maniera efficace
l'esposizione dei minori di anni dodici alle comunicazioni
commerciali audiovisive relative a prodotti alimentari,
inclusi gli integratori, o bevande che contengono sostanze
nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o
fisiologico, quali in particolare i grassi, gli acidi
grassi trans, gli zuccheri, il sodio e il sale, la cui
assunzione eccessiva nella dieta generale non e'
raccomandata. I codici garantiscono inoltre che le
comunicazioni audiovisive commerciali non accentuino la
qualita' positiva degli aspetti nutrizionali di tali
alimenti e bevande.
5. L'Autorita', sentiti l'Autorita' garante per
l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato di applicazione
del Codice di autoregolamentazione media e minori, con
proprio provvedimento, adotta apposite linee guida con cui
indica i criteri specifici informatori dei codici di
condotta di cui al comma 3, alla luce della natura e del
contenuto del servizio offerto, del danno che questo puo'
causare, delle caratteristiche della categoria di persone
da tutelare nonche' di tutti i diritti e gli interessi
legittimi, compresi quelli dei fornitori della piattaforma
per la condivisione di video e degli utenti che hanno
creato o caricato contenuti, nonche' dell'interesse
pubblico generale. Le misure, n. 70 non mirano al controllo
- preventivo e al filtraggio dei contenuti nel momento in
cui vengono caricati, sono praticabili e proporzionate e
tengono conto delle dimensioni della piattaforma per la
condivisione di video e della natura del servizio offerto.
L'Autorita' stabilisce, inoltre, la procedura di vigilanza
concernente il monitoraggio e la valutazione periodica di
conformita', nel rispetto dei principi di trasparenza, non
discriminazione e proporzionalita'.
6. Ai fini della tutela dei minori di cui al comma 1,
lettera a), i contenuti maggiormente nocivi sono soggetti
alle piu' rigorose misure di controllo dell'accesso.
7. I fornitori di piattaforma per la condivisione di
video sono in ogni caso tenuti a:
a) includere i requisiti di cui al comma 1, nei
termini e nelle condizioni dei servizi di piattaforma per
la condivisione di video, la cui accettazione da parte
degli utenti costituisce condizione di accesso al servizio;
b) includere e applicare, nei termini e nelle
condizioni dei servizi di piattaforme per la condivisione
di video, i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1,
della direttiva (UE)2018/1808 per le comunicazioni
commerciali audiovisive non promosse commercialmente,
vendute o organizzate dai fornitori di piattaforme per la
condivisione di video;
c) avere una funzionalita' che consente agli utenti
che caricano video generati dagli utenti di dichiarare se
tali video contengono comunicazioni commerciali audiovisive
di cui sono a conoscenza o si possa ragionevolmente
presumere che sono a conoscenza;
d) predisporre meccanismi trasparenti e di facile
uso affinche' gli utenti delle piattaforme per la
condivisione di video possano segnalare o indicare al
fornitore di piattaforme interessato i contenuti di cui al
comma 1 caricati sulla sua piattaforma;
e) predisporre sistemi mediante i quali i fornitori
di piattaforme per la condivisione di video spiegano agli
utenti di tali piattaforme quale seguito sia stato dato
alla segnalazione e all'indicazione di cui alla lettera d);
f) predisporre sistemi per verificare, nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati
personali, l'eta' degli utenti delle piattaforme di
condivisione di video per quanto attiene ai contenuti che
possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei
minori;
g) predisporre sistemi di facile uso che consentano
agli utenti delle piattaforme per la condivisone di video
di valutare i contenuti di cui al comma 1;
h) dotarsi di sistemi di controllo parentale sotto
la vigilanza dell'utente finale per quanto attiene ai
contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale
o morale dei minori;
i) predisporre procedure trasparenti, di facile uso
ed efficaci per la gestione e la risoluzione dei reclami
degli utenti nei confronti dei fornitori di piattaforme per
la condivisione di video in relazione all'attuazione delle
misure di cui alle lettere da d) a h);
l) predisporre misure e strumenti efficaci di
alfabetizzazione mediatica e sensibilizzare gli utenti in
merito a tali misure e strumenti.
8. I dati personali dei minori raccolti o altrimenti
generati dai fornitori di piattaforme per la condivisione
di video a norma del comma 7, lettere f) ed h), non sono
trattati a fini commerciali.
9. Ferma restando la possibilita' di ricorrere
all'Autorita' giudiziaria, per la risoluzione delle
controversie derivanti dall'applicazione del presente
articolo, e' ammesso il ricorso alle procedure alternative
e stragiudiziali di risoluzione delle controversie fra
utenti e fornitori di piattaforme per la condivisione di
video dettate, nel rispetto del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, da un apposito regolamento emesso
dall'Autorita' entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore del presente testo unico.
10. In caso di violazione, ad opera del fornitore di
servizi di piattaforma per la condivisione di video, delle
disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano
le sanzioni amministrative di cui all'articolo 67, comma
9.».
- Per l'articolo 1 del citato decreto legislativo 31
luglio 1997, n. 249, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 13.
 
Art. 14

Alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori
e campagne informative

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia promuove studi ed elabora linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale, con particolare attenzione agli educatori, alle famiglie e ai minori stessi.
2. I Centri per la famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, offrono consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori, con particolare attenzione alla loro tutela rispetto all'esposizione a contenuti pornografici e violenti. A tal fine, il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' realizza un'intesa in sede di Conferenza Unificata, avente ad oggetto i criteri e le modalita' di attuazione dei servizi e delle prestazioni erogabili dai Centri per la famiglia, inclusi quelli di cui al presente comma.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia e il Ministero delle imprese e del made in Italy avviano annualmente campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi, in particolar modo sui mezzi di prevenzione dall'accesso a contenuti potenzialmente nocivi per lo sviluppo armonioso dei minori.
4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per l'Autorita' politica con delega alle politiche per la famiglia sull'impatto dell'attuazione dell'articolo 13, con particolare riferimento all' uso delle applicazioni di controllo parentale, nonche' dell'articolo 13-bis, con particolare riferimento all'attuazione della misura di verifica della maggiore eta' per l'accesso a siti pornografici.
5. Entro il 31 maggio di ciascun anno, l'Autorita' politica con delega alle politiche per la famiglia presenta una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione degli articoli 13 e 13-bis e del presente articolo, sulla base della relazione di cui al comma 4 e degli ulteriori elementi acquisiti nell'ambito dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, operanti presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, operante presso il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 1250, lettera e) dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)):
«1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di
cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e' destinato a finanziare interventi
in materia di politiche per la famiglia e misure di
sostegno alla famiglia, alla natalita', alla maternita' e
alla paternita', al fine prioritario del contrasto della
crisi demografica, nonche' misure di sostegno alla
componente anziana dei nuclei familiari. In particolare, il
Fondo e' utilizzato per finanziare:
a) - d) (omissis);
e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei
consultori familiari e dei centri per la famiglia; a tal
fine il Ministro per la famiglia e le disabilita',
unitamente al Ministro della salute, realizza un'intesa in
sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad
oggetto i criteri e le modalita' per la riorganizzazione
dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli
interventi sociali in favore delle famiglie;
f) - r) (omissis)».
 
Art. 15
Designazione del coordinatore dei servizi digitali in attuazione del
Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali

1. Al fine di garantire l'effettivita' dei diritti e l'efficacia degli obblighi stabiliti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, nonche' la relativa vigilanza e il conseguimento degli obiettivi previsti, anche con riguardo alla protezione dei minori in relazione ai contenuti pornografici disponibili on line, nonche' agli altri contenuti illegali o comunque vietati, veicolati da piattaforme on line o altri gestori di servizi intermediari, e contribuire alla definizione di un ambiente digitale sicuro, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e' designata quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2022/2065.
2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali e ogni altra Autorita' nazionale competente, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano ogni necessaria collaborazione ai fini dell'esercizio da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di Coordinatore dei Servizi Digitali. Le Autorita' possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca collaborazione.
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni definisce, con proprio provvedimento, le condizioni, le procedure e le modalita' operative per l'esercizio dei poteri e delle funzioni di cui e' titolare, quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2065 e svolge i relativi compiti in modo imparziale, trasparente e tempestivo.
4. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera c), dopo il numero 14-bis) e' aggiunto il seguente: «14-ter) esercita la funzione di Coordinatore dei Servizi Digitali e i relativi poteri previsti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali.»;
b) dopo il comma 32, e' aggiunto il seguente:
«32-bis. In caso di violazione degli obblighi previsti agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 45 del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, l'Autorita', nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli articoli 51 e 52 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065, applica, in base a principi di proporzionalita', adeguatezza e rispetto del contraddittorio, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un massimo del 6% del fatturato annuo mondiale nell'esercizio finanziario precedente alla comunicazione di avvio del procedimento al prestatore di un servizio intermediario rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualita' di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale e dell'Unione europea applicabile alla fattispecie di illecito. In caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione, l'Autorita', nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli articoli 51 e 52 del medesimo Regolamento (UE) 2022/2065, applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'1% del fatturato mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermediario o dalla persona interessata rientranti nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualita' di Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi del diritto nazionale e dell'Unione europea applicabile alla fattispecie di illecito. L'importo massimo giornaliero delle penalita' di mora che l'Autorita' puo' applicare e' pari al 5% del fatturato giornaliero medio mondiale del fornitore di un servizio intermediario interessato realizzato nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione. Nell'applicazione della sanzione l'Autorita' tiene conto, in particolare, della gravita' del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate, nonche' della durata e dell'eventuale reiterazione delle violazioni. Per le sanzioni amministrative previste dal presente comma e' escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
5. La pianta organica dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e' incrementata in misura di 23 unita' con le seguenti qualifiche: n. 1 dirigente, n. 20 funzionari, n. 2 operativi. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati in 4.005.457 euro per l'anno 2024, 4.125.590 euro per l'anno 2025, 3.903.136 euro per l'anno 2026, 4.081.636 euro per l'anno 2027, 4.267.375 euro per l'anno 2028, 4.527.751 euro per l'anno 2029, 4.737.357 euro per l'anno 2030, 4.971.989 euro per l'anno 2031, 5.434.808 euro per l'anno 2032 e 5.694.052 euro a decorrere dall'anno 2033. Ad essi si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia, cosi' come definiti dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la Direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali). Ferme restando tutte le attuali forme di finanziamento e nel rispetto delle esenzioni previste dal Regolamento medesimo, in sede di prima applicazione, per l'anno 2024, il contributo e' versato direttamente all'Autorita' entro il 1° marzo 2024 nella misura dello 0,135 per mille del fatturato realizzato nell'anno contabile 2022 secondo le modalita' determinate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di contribuzione, per gli anni successivi, possono essere motivatamente adottate dall'Autorita', con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato. L'Autorita' individua, con la collaborazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell'Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti tenuti al versamento del contributo.
6. A decorrere dal 2024, nelle more delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale di cui al comma 5 e fino al termine delle procedure di reclutamento, l'Autorita' provvede all'esercizio dei compiti derivanti dalla designazione di cui al presente articolo mediante l'utilizzazione di personale, nel limite massimo di 10 unita', posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la durata del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il personale di cui al primo periodo, non rientrante nella pianta organica dell'Autorita', e' individuato a seguito di apposito interpello, in cui sono specificati i profili professionali richiesti, cui possono aderire i dipendenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, e mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, i cui oneri restano a carico delle stesse. L'Autorita' provvede agli oneri del trattamento economico accessorio mediante i contributi previsti al comma 5.

Riferimenti normativi

- Il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato
unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva
2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali), e'
pubblicato nella G.U.U.E. 27 ottobre 2022, n. L 277.
- Per l'articolo 1 della citata legge 31 luglio 1997,
n. 249, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 13.
- Per l'articolo 17 della citata legge 15 maggio 1997,
n. 127, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1.
- Per l'articolo 1 del citato decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1-bis.
 
Art. 15 - bis

Misure per il rafforzamento e l'operativita'
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

1. Ai fini dell'ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente alle spese di personale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, al medesimo decreto-legge sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nei limiti delle risorse destinate al personale di cui al comma 1, le articolazioni di livello dirigenziale generale sono rideterminate nel numero massimo di dodici e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, quelle di livello dirigenziale non generale sono rideterminate nel numero massimo di quaranta.
1-ter. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui al comma l e nei limiti di cui al comma 1-bis, allo scopo di corrispondere alle immediate esigenze di accrescimento della capacita' operativa dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia e' autorizzato con proprio provvedimento ad attivare le articolazioni dirigenziali di cui al comma 1-bis, definendone funzioni e compiti»;
b) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Fermo restando l'adeguamento della dotazione organica di livello dirigenziale generale e non generale di cui all'articolo 6, comma 1-bis, e le relative decorrenze, la rimanente dotazione organica e' progressivamente rideterminata, in linea con il processo di crescita della capacita' operativa dell'Agenzia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse finanziarie destinate al personale di cui all'articolo 18, comma 1. Dei provvedimenti adottati in materia di dotazione organica e' data tempestiva e motivata comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR»;
c) all'articolo 17, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:
«4-ter. Al fine di consentire la piena operativita' dell'Agenzia, le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non si applicano alle autovetture utilizzate dall'Agenzia per i servizi istituzionali di tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico».

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 6, 12 e 17 del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 (Disposizioni urgenti
in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura
nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per
la cybersicurezza nazionale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, come
modificati dalla presente legge:
«Art. 6 (Organizzazione dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale). - 1. L'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia sono definiti da un apposito
regolamento che ne prevede, in particolare, l'articolazione
fino ad un numero massimo di otto uffici di livello
dirigenziale generale, nonche' fino ad un numero massimo di
trenta articolazioni di livello dirigenziale non generale
nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia
ai sensi dell'articolo 18, comma 1.
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nei limiti
delle risorse destinate al personale di cui al comma 1, le
articolazioni di livello dirigenziale generale sono
rideterminate nel numero massimo di dodici e, a decorrere
dal 1° gennaio 2025, quelle di livello dirigenziale non
generale sono rideterminate nel numero massimo di quaranta.
1-ter. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di
cui al comma l e nei limiti di cui al comma 1-bis, allo
scopo di corrispondere alle immediate esigenze di
accrescimento della capacita' operativa dell'Agenzia, il
direttore generale dell'Agenzia e' autorizzato con proprio
provvedimento ad attivare le articolazioni dirigenziali di
cui al comma 1-bis, definendone funzioni e compiti.
2. Sono organi dell'Agenzia il direttore generale e
il Collegio dei revisori dei conti. Con il regolamento di
cui al comma 1 sono disciplinati altresi':
a) le funzioni del direttore generale e del vice
direttore generale dell'Agenzia;
b) la composizione e il funzionamento del Collegio
dei revisori dei conti;
c) l'istituzione di eventuali sedi secondarie.
3. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari e, per i
profili di competenza, del COPASIR, sentito il CIC."
«Art. 12 (Personale). - 1. Con apposito regolamento
e' dettata, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, anche in deroga alle vigenti
disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto dei criteri di cui al
presente decreto, la disciplina del contingente di
personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle funzioni
volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio
cibernetico attribuite all'Agenzia. Il regolamento
definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale, e
il relativo trattamento economico e previdenziale,
prevedendo, in particolare, per il personale dell'Agenzia
di cui al comma 2, lettera a), un trattamento economico
pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della
Banca d'Italia, sulla scorta della equiparabilita' delle
funzioni svolte e del livello di responsabilita' rivestito.
La predetta equiparazione, con riferimento sia al
trattamento economico in servizio che al trattamento
previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle
anzianita' di servizio maturate a seguito
dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia.
2. Il regolamento determina, nell'ambito delle
risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, in particolare:
a) l'istituzione di un ruolo del personale e la
disciplina generale del rapporto d'impiego alle dipendenze
dell'Agenzia;
b) la possibilita' di procedere, oltre che ad
assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalita'
concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con
contratti di diritto privato, di soggetti in possesso di
alta e particolare specializzazione debitamente
documentata, individuati attraverso adeguate modalita'
selettive, per lo svolgimento di attivita' assolutamente
necessarie all'operativita' dell'Agenzia o per specifiche
progettualita' da portare a termine in un arco di tempo
prefissato;
c) la possibilita' di avvalersi di un contingente
di esperti, non superiore a cinquanta unita', composto da
personale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando
o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di
appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche, ovvero da personale non
appartenente alla pubblica amministrazione, in possesso di
specifica ed elevata competenza in materia di
cybersicurezza e di tecnologie digitali innovative, nello
sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione
tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e
disseminazione, nonche' di significativa esperienza in
progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo
sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione
su larga scala. Il regolamento, a tali fini, disciplina la
composizione del contingente e il compenso spettante per
ciascuna professionalita';
d) la determinazione della percentuale massima dei
dipendenti che e' possibile assumere a tempo determinato;
e) la possibilita' di impiegare personale del
Ministero della difesa, secondo termini e modalita' da
definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri;
f) le ipotesi di incompatibilita';
g) le modalita' di progressione di carriera
all'interno dell'Agenzia;
h) la disciplina e il procedimento per la
definizione degli aspetti giuridici e, limitatamente ad
eventuali compensi accessori, economici del rapporto di
impiego del personale oggetto di negoziazione con le
rappresentanze del personale;
i) le modalita' applicative delle disposizioni del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il
Codice della proprieta' industriale, ai prodotti
dell'ingegno ed alle invenzioni dei dipendenti
dell'Agenzia;
l) i casi di cessazione dal servizio del personale
assunto a tempo indeterminato ed i casi di anticipata
risoluzione dei rapporti a tempo determinato;
m) quali delle disposizioni possono essere oggetto
di revisione per effetto della negoziazione con le
rappresentanze del personale.
3. Qualora le assunzioni di cui al comma 2, lettera
b), riguardino professori universitari di ruolo o
ricercatori universitari confermati si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche
per quanto riguarda il collocamento in aspettativa.
3-bis. Nell'ambito delle assunzioni a tempo
indeterminato attraverso modalita' concorsuali, l'Agenzia
puo' riservare una quota non superiore al 50 per cento dei
posti messi a concorso per l'assunzione di personale non
dirigenziale in favore dei titolari di rapporto di lavoro a
tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), nonche'
del personale proveniente dalle societa' a controllo
pubblico ai sensi dell'articolo 17, comma 8.1, in possesso
dei requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo del
personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), e
che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano prestato
servizio continuativo per almeno due anni presso la
medesima Agenzia.
4. In sede di prima applicazione delle disposizioni
di cui al presente decreto, il numero di posti previsti
dalla dotazione organica dell'Agenzia e' individuato nella
misura complessiva di trecento unita', di cui fino a un
massimo di otto di livello dirigenziale generale, fino a un
massimo di 24 di livello dirigenziale non generale e fino a
un massimo di 268 unita' di personale non dirigenziale.
5. Fermo restando l'adeguamento della dotazione
organica di livello dirigenziale generale e non generale di
cui all'articolo 6, comma 1-bis, e le relative decorrenze,
la rimanente dotazione organica e' progressivamente
rideterminata, in linea con il processo di crescita della
capacita' operativa dell'Agenzia, con decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle
risorse finanziarie destinate al personale di cui
all'articolo 18, comma 1. Dei provvedimenti adottati in
materia di dotazione organica e' data tempestiva e motivata
comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e al
COPASIR.
6. Le assunzioni effettuate in violazione delle
disposizioni del presente decreto o del regolamento di cui
al presente articolo sono nulle, ferma restando la
responsabilita' personale, patrimoniale e disciplinare di
chi le ha disposte.
7. Il personale che presta comunque la propria opera
alle dipendenze o in favore dell'Agenzia e' tenuto, anche
dopo la cessazione di tale attivita', al rispetto del
segreto su cio' di cui sia venuto a conoscenza
nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
8. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in
deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari e, per i profili di
competenza, del COPASIR e sentito il CIC.
8-bis. In relazione alle assunzioni a tempo
determinato di cui al comma 2, lettera b), i relativi
contratti per lo svolgimento delle funzioni volte alla
tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico
attribuite all'Agenzia possono prevedere una durata massima
di quattro anni, rinnovabile per periodi non superiori ad
ulteriori complessivi quattro anni. Delle assunzioni e dei
rinnovi disposti ai sensi del presente comma e' data
comunicazione al COPASIR nell'ambito della relazione di cui
all'articolo 14, comma 2."
«Art. 17 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
Per lo svolgimento delle funzioni ispettive, di
accertamento delle violazioni e di irrogazione delle
sanzioni, di cui all'articolo 7, l'Agenzia puo' provvedere,
oltre che con proprio personale, con l'ausilio dell'organo
centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per
la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui
all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155.
2. Per lo svolgimento delle funzioni relative
all'attuazione e al controllo dell'esecuzione dei
provvedimenti assunti da parte del Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge
perimetro, l'Agenzia provvede con l'ausilio dell'organo
centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per
la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui
all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155.
3. Il personale dell'Agenzia, nello svolgimento delle
funzioni ispettive, di accertamento delle violazioni e di
irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo 7, nonche'
delle funzioni relative all'attuazione e al controllo
dell'esecuzione dei provvedimenti assunti da parte del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro, riveste la
qualifica di pubblico ufficiale.
4. Il personale dell'Agenzia addetto al CSIRT Italia,
nello svolgimento delle proprie funzioni, riveste la
qualifica di pubblico ufficiale. La trasmissione delle
notifiche di incidente ricevute dal CSIRT Italia all'organo
centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per
la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui
all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, costituisce adempimento dell'obbligo di cui
all'articolo 331 del codice di procedura penale.
4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4,
l'Agenzia trasmette al procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo i dati, le notizie e le informazioni
rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 371-bis del codice di procedura penale.
4-ter. Al fine di consentire la piena operativita'
dell'Agenzia, le disposizioni di cui all'articolo 15, commi
1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non
si applicano alle autovetture utilizzate dall'Agenzia per i
servizi istituzionali di tutela della sicurezza nazionale e
dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico.
5. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definiti i
termini e le modalita':
a) per assicurare la prima operativita'
dell'Agenzia, mediante l'individuazione di appositi spazi,
in via transitoria e per un massimo di ventiquattro mesi,
secondo opportune intese con le amministrazioni
interessate, per l'attuazione delle disposizioni del
presente decreto;
b) mediante opportune intese con le amministrazioni
interessate, nel rispetto delle specifiche norme
riguardanti l'organizzazione e il funzionamento, per il
trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 7, nonche'
per il trasferimento dei beni strumentali e della
documentazione, anche di natura classificata, per
l'attuazione delle disposizioni del presente decreto e la
corrispondente riduzione di risorse finanziarie ed umane da
parte delle amministrazioni cedenti.
5-bis. Fino alla scadenza dei termini indicati nel
decreto o nei decreti di cui al comma 5, lettera b), la
gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni
trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e
perenti, e' esercitata dalle amministrazioni cedenti. A
decorrere dalla medesima data sono trasferiti in capo
all'Agenzia i rapporti giuridici attivi e passivi relativi
alle funzioni trasferite. (42)
6. In relazione al trasferimento delle funzioni di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera m), dall'AgID
all'Agenzia, i decreti di cui al comma 5 definiscono,
altresi', i raccordi tra le due amministrazioni, per le
funzioni che restano di competenza dell'AgID. Nelle more
dell'adozione dei decreti di cui al comma 5, il regolamento
di cui all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' adottato
dall'AgID, d'intesa con la competente struttura della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. Al fine di assicurare la prima operativita'
dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia, fino
all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 11, commi
3 e 4, identifica, assume e liquida gli impegni di spesa
che saranno pagati a cura del DIS, nell'ambito delle
risorse destinate all'Agenzia. A tale fine e' istituito un
apposito capitolo nel bilancio del DIS. Entro 90 giorni
dall'approvazione dei regolamenti di cui all'articolo 11,
commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio dei ministri da'
informazione al COPASIR delle spese effettuate ai sensi del
presente comma.
8. Al fine di assicurare la prima operativita'
dell'Agenzia, dalla data della nomina del direttore
generale dell'Agenzia e nel limite del 30 per cento della
dotazione organica complessiva iniziale di cui all'articolo
12, comma 4:
a) il DIS mette a disposizione il personale
impiegato nell'ambito delle attivita' relative allo
svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento, con
modalita' da definire mediante intese con lo stesso
Dipartimento;
b) l'Agenzia si avvale, altresi', di unita' di
personale appartenenti al Ministero dello sviluppo
economico, all'Agenzia per l'Italia digitale, ad altre
pubbliche amministrazioni e ad autorita' indipendenti, per
un periodo massimo di sei mesi, prorogabile una sola volta
per un massimo di ulteriori sei mesi, messo a disposizione
dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo
modalita' individuate mediante intese con le rispettive
amministrazioni di appartenenza.
8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si avvale
altresi', sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di
personale, nel limite di cinquanta unita', appartenente
alle pubbliche amministrazioni, alle autorita' indipendenti
e alle societa' a controllo pubblico, messo a disposizione
dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo
modalita' individuate d'intesa con i soggetti pubblici e
privati di appartenenza. I relativi oneri sono a carico
dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si
applicano le disposizioni del regolamento di cui
all'articolo 12, comma 1. Il personale di cui al primo
periodo, fatta eccezione per il personale proveniente dalle
societa' a controllo pubblico, puo' essere inquadrato, con
provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo
5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n.
223, nel ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma
2, lettera a), non oltre il termine indicato al medesimo
primo periodo del presente comma. Al relativo inquadramento
si provvede, mediante apposite selezioni, con le modalita'
e le procedure definite con provvedimento dell'Agenzia,
adottato ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 223 del 2021, sulla base di criteri di
valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianita' di
servizio, delle competenze acquisite, dei requisiti di
professionalita' posseduti e dell'impiego nell'Agenzia. Al
personale inquadrato ai sensi dei periodi terzo e quarto
del presente comma si applicano le disposizioni del
regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, anche in
materia di opzione per il trattamento previdenziale. Il
personale di cui al comma 8, lettera b), gia' inserito nel
ruolo del personale dell'Agenzia, puo' essere reinquadrato
secondo i medesimi criteri di cui al quarto periodo del
presente comma con provvedimento dell'Agenzia adottato, ai
sensi del citato articolo 5, comma 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
223 del 2021, entro il 31 dicembre 2023, senza effetti
retroattivi. Il personale di cui al terzo periodo del
presente comma e' computato nel numero dei posti previsti
per la prima operativita' dell'Agenzia, di cui all'articolo
12, comma 4.
8-bis. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma
8 restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.
9. Il regolamento di cui all'articolo 12, comma 1,
prevede apposite modalita' selettive per l'inquadramento,
nella misura massima del 50 per cento della dotazione
organica complessiva, del personale di cui al comma 8 del
presente articolo e del personale di cui all'articolo 12,
comma 2, lettera b), ove gia' appartenente alla pubblica
amministrazione, nel contingente di personale addetto
all'Agenzia di cui al medesimo articolo 12, che tengano
conto delle mansioni svolte e degli incarichi ricoperti
durante il periodo di servizio presso l'Agenzia, nonche'
delle competenze possedute e dei requisiti di
professionalita' ed esperienza richiesti per le specifiche
posizioni. Il personale di cui al comma 8, lettera a), e'
inquadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel ruolo di
cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), secondo le
modalita' definite dal regolamento di cui all'articolo 12,
comma 1. Gli inquadramenti conseguenti alle procedure
selettive di cui al presente comma, relative al personale
di cui al comma 8, lettera b), decorrono allo scadere dei
sei mesi o della relativa proroga e, comunque, non oltre il
30 giugno 2022.
10. L'Agenzia si avvale del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del
testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611.
10-bis. In sede di prima applicazione del presente
decreto:
a) la prima relazione di cui all'articolo 14, comma
1, e' trasmessa entro il 30 novembre 2022;
b) entro il 31 ottobre 2022, il Presidente del
Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione
che da' conto dello stato di attuazione, al 30 settembre
2022, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche
al fine di formulare eventuali proposte in materia.
10-ter. I pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari e del
COPASIR previsti dal presente decreto sono resi entro il
termine di trenta giorni dalla trasmissione dei relativi
schemi di decreto, decorso il quale il Presidente del
Consiglio dei ministri puo' comunque procedere all'adozione
dei relativi provvedimenti.".
- Si riporta l'articolo 18, comma 1, del citato
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82:
«Art. 18 (Disposizioni finanziarie). - 1. Per
l'attuazione degli articoli da 5 a 7 e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, un apposito capitolo con una dotazione di
2.000.000 di euro per l'anno 2021, 41.000.000 di euro per
l'anno 2022, 70.000.000 di euro per l'anno 2023, 84.000.000
di euro per l'anno 2024, 100.000.000 di euro per l'anno
2025, 110.000.000 di euro per l'anno 2026 e 122.000.000 di
euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2.- 5. Omissis.».
 
Art. 15 - ter

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di prerogative
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni

1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole: «puo' ordinare» sono sostituite dalla seguente: «ordina»;
2) al comma 2, le parole: «ove tecnicamente possibile» sono soppresse;
3) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «L'Autorita', con proprio regolamento, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la necessaria tempestivita' e garantendo strumenti di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento»;
4) al comma 4, terzo periodo, le parole: «dall'Autorita' ai soggetti destinatari del provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «tramite la piattaforma all'Autorita' e ai soggetti destinatari del provvedimento»;
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 e' notificato immediatamente dall'Autorita' ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della societa' dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilita' del sito web o dei servizi illegali, nonche' alla European Union Internet Referral Unit dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della societa' dell'informazione, nel caso in cui siano coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilita' del sito web o dei servizi illegali, eseguono il provvedimento dell'Autorita' senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di trenta minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente. I soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della societa' dell'informazione, nel caso in cui non siano coinvolti nell'accessibilita' del sito web o dei servizi illegali, provvedono comunque ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilita' dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorita' ivi inclusi i nomi di dominio oggetto delle segnalazioni effettuate per il tramite della piattaforma ai sensi del comma 4»;
6) al comma 6, secondo periodo, le parole: «in tempi ragionevoli» sono sostituite dalla seguente: «tempestivamente»;
b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «l'Autorita' applica» sono inserite le seguenti: «, per ogni violazione riscontrata,»;
c) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita', in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete internet, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti utili a consentire una tempestiva ed efficace disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma e' realizzata e resa operativa entro il termine massimo di tre mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operativita' della piattaforma sono comunque applicabili tutte le disposizioni della presente legge e resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorita' n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013».

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 2, 5 e 6 della legge 14
luglio 2023, n. 93 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati
dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione
elettronica), come modificati dalla presente legge:
«Art. 2 (Provvedimenti urgenti e cautelari
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per la
disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi
abusivamente). - 1. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, di seguito denominata "Autorita'", con
proprio provvedimento, ordina ai prestatori di servizi,
compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare
l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il
blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il
blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli
indirizzi IP univocamente destinati ad attivita' illecite.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1,
l'Autorita' ordina anche il blocco di ogni altro futuro
nome di dominio, sottodominio, o indirizzo IP, a chiunque
riconducibili, comprese le variazioni del nome o della
semplice declinazione o estensione (cosiddetto top level
domain), che consenta l'accesso ai medesimi contenuti
diffusi abusivamente e a contenuti della stessa natura.
3. Nei casi di gravita' e urgenza, che riguardino la
messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta,
prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o
programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche
sportivi, o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi
sportivi nonche' eventi di interesse sociale o di grande
interesse pubblico ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, con
provvedimento cautelare adottato con procedimento
abbreviato senza contraddittorio, l'Autorita' ordina ai
prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di
accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti
diffusi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e
degli indirizzi IP ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo. Il provvedimento e' adottato a seguito di istanza
presentata ai sensi del comma 4 dal titolare o
licenziatario del diritto o dall'associazione di gestione
collettiva o di categoria alla quale il titolare o
licenziatario del diritto abbia conferito mandato o da un
soggetto appartenente alla categoria dei segnalatori
attendibili, come definiti dall'articolo 22, paragrafo 2,
del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico
dei servizi digitali, quali enti che hanno dimostrato, tra
l'altro, di disporre di capacita' e competenze particolari
nella lotta alla diffusione abusiva di contenuti e di
svolgere le propria attivita' in modo diligente, accurato e
obiettivo. Nei casi di cui al primo periodo, qualora sia
prevista la trasmissione in diretta, il provvedimento e'
adottato ed eseguito prima dell'inizio o, al piu' tardi,
nel corso della trasmissione medesima; qualora non si
tratti di eventi trasmessi in diretta, il provvedimento e'
adottato ed eseguito prima dell'inizio della prima
trasmissione o, al piu' tardi, nel corso della medesima.
L'Autorita', con proprio regolamento, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, disciplina il procedimento cautelare
abbreviato di cui al presente comma, assicurandone la
necessaria tempestivita' e garantendo strumenti di reclamo
al soggetto destinatario del provvedimento.
4. Il titolare o licenziatario del diritto o
l'associazione di gestione collettiva o di categoria alla
quale il titolare o licenziatario del diritto abbia
conferito mandato o un soggetto appartenente alla categoria
dei segnalatori attendibili di cui al comma 3, sotto la
propria responsabilita', presenta all'Autorita' la
richiesta di immediato blocco della risoluzione DNS dei
nomi di dominio e dell'instradamento del traffico di rete
agli indirizzi IP, anche congiuntamente. Il soggetto
legittimato ai sensi del primo periodo allega alla
richiesta la documentazione necessaria, tra cui l'elenco
dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali
sono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente.
Tale elenco puo' essere aggiornato da parte del titolare
dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicato
direttamente e simultaneamente tramite la piattaforma
all'Autorita' e ai soggetti destinatari del provvedimento,
che devono provvedere tempestivamente alla rimozione o alla
disabilitazione, comunque entro il termine massimo di 30
minuti dalla comunicazione.
5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al
comma 1 e' notificato immediatamente dall'Autorita' ai
prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti
gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi
della societa' dell'informazione coinvolti a qualsiasi
titolo nell'accessibilita' del sito web o dei servizi
illegali, nonche' alla European Union Internet Referral
Unit dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione
del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di
accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca
e i fornitori di servizi della societa' dell'informazione,
nel caso in cui siano coinvolti a qualsiasi titolo
nell'accessibilita' del sito web o dei servizi illegali,
eseguono il provvedimento dell'Autorita' senza alcun
indugio e, comunque, entro il termine massimo di trenta
minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione
DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di
rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al
comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e
organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte
degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente.
I soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di
servizi della societa' dell'informazione, nel caso in cui
non siano coinvolti nell'accessibilita' del sito web o dei
servizi illegali, provvedono comunque ad adottare tutte le
misure tecniche utili ad ostacolare la visibilita' dei
contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la
deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di
dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorita' ivi
inclusi i nomi di dominio oggetto delle segnalazioni
effettuate per il tramite della piattaforma ai sensi del
comma 4.
6. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco
della risoluzione DNS dei nomi di dominio o a blocco
dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei
soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi all'interno
dell'Unione europea, l'Autorita' puo' prevedere
partenariati con i propri omologhi su base volontaria per
contrastare piu' efficacemente la distribuzione di
contenuti diffusi abusivamente nel territorio dell'Unione
europea. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco
della risoluzione DNS dei nomi di dominio e a blocco
dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei
soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi al di fuori
del territorio dell'Unione europea, l'Autorita' e' tenuta a
farlo inserire tempestivamente nella Counterfeit and Piracy
Watch List compilata annualmente dalla Commissione europea.
7. L'Autorita' trasmette alla procura della
Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei
provvedimenti di disabilitazione adottati ai sensi del
presente articolo, con l'indicazione dei prestatori di
servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti
sono stati notificati. Su richiesta della stessa Autorita',
i destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la
medesima procura della Repubblica di tutte le attivita'
svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e
comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro
disponibilita' che possa consentire l'identificazione dei
fornitori dei contenuti diffusi abusivamente.»
«Art. 5 (Sanzioni amministrative). 1. In caso di
inottemperanza agli obblighi prescritti con i provvedimenti
di cui all'articolo 2 della presente legge, l'Autorita'
applica , per ogni violazione riscontrata, la sanzione di
cui all'articolo 1, comma 31, terzo periodo, della legge 31
luglio 1997, n. 249.»
«Art. 6 (Regolamento). - 1. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'Autorita' provvede, nel rispetto delle disposizioni della
legge 7 agosto 1990, n. 241, a modificare il regolamento in
materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di
comunicazione elettronica, di cui alla deliberazione della
tata di 10 unita', di cui 1 unita' di livello di-medesima
Autorita' n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di
adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'Autorita', in collaborazione con
l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un
tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di
servizi, dei fornitori di accesso alla rete internet, dei
detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei
fornitori di servizi di media audiovisivi e delle
associazioni maggiormente rappresentative preposte alla
tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine
di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti
utili a consentire una tempestiva ed efficace
disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP,
secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente
legge, attraverso la definizione di una piattaforma
tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti
i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La
piattaforma e' realizzata e resa operativa entro il termine
massimo di tre mesi dalla convocazione del tavolo tecnico.
Nelle more della piena operativita' della piattaforma sono
comunque applicabili tutte le disposizioni della presente
legge e resta fermo quanto previsto dalla citata
deliberazione dell'Autorita' n. 680/13/CONS del 12 dicembre
2013.
3. Al funzionamento del tavolo tecnico di cui al
comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente. Per la partecipazione ai lavori del tavolo tecnico
non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».
 
Art. 15 - quater

Semplificazioni in materia di sperimentazione
di nuove tecnologie televisive

1. All'articolo 1, comma 1031-bis, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive,» sono soppresse e dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «, e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive anche con riferimento alla tecnologia 5G secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 1031-bis dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020), come modificato
dalla presente legge:
«1031-bis. L'assegnazione dell'ulteriore capacita'
trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle
frequenze terrestri, aggiuntive rispetto a quelle destinate
alla conversione dei diritti d'uso di cui al comma 1031 e
pianificate dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni nel PNAF, da destinare al servizio televisivo
digitale terrestre per gli operatori di rete nazionali e la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e
multimediale, avviene mediante procedura onerosa senza
rilanci competitivi, indetta entro il 30 novembre 2019 dal
Ministero dello sviluppo economico, in attuazione delle
procedure stabilite entro il 30 settembre 2019
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
dell'articolo 29 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, sulla base dei seguenti principi e criteri: a)
assegnare la capacita' trasmissiva e le frequenze sulla
base di lotti con dimensione pari alla meta' di un
multiplex; b) determinare un valore minimo delle offerte
sulla base dei valori di mercato individuati dall'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni; c) considerare il
valore delle offerte economiche presentate; d) garantire la
continuita' del servizio, la celerita' della transizione
tecnologica nonche' la qualita' delle infrastrutture
tecnologiche messe a disposizione dagli operatori di rete
nazionali operanti nel settore, ivi inclusa la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e
multimediale; e) valorizzare le esperienze maturate dagli
operatori di rete nazionali nel settore, con particolare
riferimento alla realizzazione di reti di radiodiffusione
digitale; f) valorizzare la capacita' strutturale di
assicurare l'efficienza spettrale, le professionalita' e le
competenze maturate nel settore, l'innovazione tecnologica
e l'ottimale, effettivo e tempestivo sfruttamento della
capacita' trasmissiva e delle frequenze aggiuntive; g)
assicurare la miglior valorizzazione dello spettro, tenendo
conto dell'attuale diffusione di contenuti di buona
qualita' in tecnologia televisiva digitale terrestre alla
piu' vasta maggioranza della popolazione italiana. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione degli
introiti, versati su apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato, ad appositi capitoli di spesa dello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
per interventi finalizzati a incentivare l'acquisto di
apparecchiature di ricezione televisiva di cui alla lettera
c) del comma 1039, nel rispetto del principio di
neutralita' tecnologica, secondo modalita' operative e
procedure di erogazione stabilite con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze , e a favorire la
sperimentazione di nuove tecnologie televisive anche con
riferimento alla tecnologia 5G secondo modalita' stabilite
con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.».
 
Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.