Gazzetta n. 265 del 13 novembre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 ottobre 2023, n. 157
Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei procedimenti disciplinari di stato per i militari del Corpo della Guardia di finanzia, in attuazione dell'articolo 2149, comma 8-ter, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 aprile 1936, recante «Norme per la prima applicazione della legge 16 giugno 1935, n. 1026, sullo stato degli Ufficiali del R. Esercito»;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 15 settembre 1955, recante «Norme esplicative e disposizioni provvisorie per l'adozione dei provvedimenti disciplinari di stato e di quelli conseguenti a condanna, e per i giudizi disciplinari a carico dei sottufficiali, in applicazione della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»;
Vista la legge 17 aprile 1957, n. 260, recante «Stato dei sottufficiali della Guardia di finanza»;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;
Vista la legge 15 dicembre 1959, n. 1089, recante «Stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante «Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 2149, comma 8-ter;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Ritenuto di disciplinare il procedimento disciplinare di stato relativo ai militari della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 2149, comma 8-ter, del decreto legislativo n. 66 del 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 20703 del 19 maggio 2023;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il presente decreto disciplina lo svolgimento dei procedimenti disciplinari di stato nei confronti dei militari, in servizio o in congedo, della Guardia di finanza.

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si trascrive il testo dell'art. 2149 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell'ordinamento militare», pubblicato nel Supplemento
Ordinario n. 84 alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n.
106:
«Art. 2149 (Disposizioni in materia di disciplina
militare per il personale del Corpo della Guardia di
finanza). - 1. Per il personale del Corpo della Guardia di
finanza le sospensioni dall'impiego di cui alla sezione IV
del capo III del titolo V del libro IV del presente codice
sono adottate:
a) dal Ministro dell'economia e delle finanze nei
confronti dei generali di corpo d'armata e dei generali di
divisione;
b) dal Comandante generale nei confronti del
restante personale.
2. La potesta' sanzionatoria di stato per il
personale del Corpo della Guardia di finanza compete:
a) al Ministro dell'economia e delle finanze nei
confronti dei generali di corpo d'armata e dei generali di
divisione;
b) al Comandante generale del Corpo della Guardia
di finanza nei confronti del restante personale.
3. La decisione di sottoporre un ufficiale del Corpo
della Guardia di finanza ad inchiesta formale spetta alle
seguenti autorita':
a) al Ministro dell'economia e delle finanze se si
tratti di generali di corpo d'armata e generali di
divisione;
b) al Comandante generale per i restanti ufficiali.
4. Per i militari del Corpo della Guardia di finanza
diversi da quelli di cui al comma 3, la decisione spetta ai
Comandanti regionali ed equiparati da cui i militari
dipendono per ragioni di impiego; qualora manchi tale
dipendenza l'inchiesta formale e' disposta dal Comandante
regionale nella cui giurisdizione il militare risiede. Il
Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza puo'
in ogni caso ordinare direttamente un'inchiesta formale nei
confronti del personale di cui al presente comma.
5. In caso di corresponsabilita' tra:
a) ufficiali e altri militari del Corpo della
Guardia di finanza per fatti che configurano un illecito
disciplinare, il procedimento disciplinare e' unico e si
svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a
carico degli ufficiali. Fino a quando non sia convocata la
Commissione di disciplina l'autorita' competente ai sensi
del comma 3 puo' ordinare, per ragioni di convenienza, la
separazione dei procedimenti;
b) militari del Corpo della Guardia di finanza non
appartenenti alla categoria ufficiali e dipendenti per
l'impiego da Comandanti regionali o equiparati diversi o
residenti in giurisdizioni diverse, l'inchiesta e' disposta
dal Comandante regionale o equiparato competente a
provvedere per il militare piu' elevato in grado o piu'
anziano.
6. Le autorita' che hanno disposto l'inchiesta
formale, in base alle risultanze della stessa:
a) qualora ritengano che al militare debba o meno
essere inflitta una delle sanzioni disciplinari indicate
nell'articolo 1357, comma 1, lettere a) e b), ne fanno
proposta alle autorita' indicate al comma 2;
b) qualora ritengano che al militare possano essere
inflitte le sanzioni disciplinari indicate all'articolo
1357, comma 1, lettere c) e d), ne ordinano il deferimento
ad una Commissione di disciplina.
7. Le facolta' previste dall'articolo 1389, per il
personale del Corpo della Guardia di finanza, si intendono
riferite al Ministro dell'economia e delle finanze o al
Comandante generale.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 866,
per il personale del Corpo della Guardia di finanza la
perdita del grado e' disposta, previo giudizio
disciplinare, in caso di condanna definitiva, non
condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non
colposo che comporti la pena accessoria della interdizione
temporanea dai pubblici uffici oppure una delle pene
accessorie di cui all'articolo 19, primo comma, numeri 2) e
6), del codice penale.
8-bis. Rientrano tra gli accertamenti preliminari di
cui all'articolo 1392, comma 2, anche i pareri gerarchici
dei livelli superiori a quello che ha rilevato la mancanza.
8-ter. Per i militari del Corpo della guardia di
finanza il procedimento disciplinare di stato e'
disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, ferme restando le disposizioni contenute nel
presente Codice.».
Note alle premesse:
- Si trascrivono i testi dei commi 3 e 4 dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel Supplemento
Ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,
n. 214:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di « regolamento », sono adottati previo
parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.»
- Il decreto del Ministro della difesa in data 18
aprile 1936 reca: «Norme per la prima applicazione della
legge 16 giugno 1935, n. 1026, sullo stato degli Ufficiali
del R. Esercito».
- Il decreto del Ministro della difesa in data 15
settembre 1955 reca: «Norme esplicative e disposizioni
provvisorie per l'adozione dei provvedimenti disciplinari
di stato e di quelli conseguenti a condanna, e per i
giudizi disciplinari a carico dei sottufficiali, in
applicazione della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo
stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica».
- La legge 17 aprile 1957, n. 260, recante: «Stato dei
sottufficiali della Guardia di finanza», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1957, n. 112.
- La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante:
«Ordinamento del Corpo della guardia di finanza», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98.
- La legge 15 dicembre 1959, n. 1089, recante: «Stato e
avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza», e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1959,
n. 311.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 447, recante: «Approvazione del codice
di procedura penale», e' stato pubblicato nel Supplemento
Ordinario n. 92 alla Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n.
250.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,
recante: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza», e' stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n.
61 alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' stato
pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 112 alla Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante:
«Codice dell'amministrazione digitale», e' stato pubblicato
nel Supplemento Ordinario n. 93 alla Gazzetta Ufficiale 16
maggio 2005, n. 112.
- Per il testo dell'art. 2149, comma 8-ter, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nella nota al
titolo.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, recante: «Testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», e'
stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 131 alla
Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, si veda nella nota al titolo.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) codice, il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) procedimento disciplinare di stato, l'insieme delle procedure e degli atti necessari per l'irrogazione di una sanzione disciplinare di cui all'articolo 1357 del codice;
c) inchiesta formale, il complesso delle attivita', avviate con la contestazione degli addebiti, svolte dall'ufficiale inquirente e concluse con la relazione riepilogativa, volte all'accertamento di una infrazione disciplinare per la quale il militare e' passibile di una delle sanzioni di cui all'articolo 1357 del codice;
d) inquisito, il militare sottoposto a procedimento disciplinare di stato;
e) ufficiale inquirente, l'ufficiale incaricato di svolgere l'inchiesta formale;
f) difensore di fiducia, il militare scelto dall'inquisito per essere assistito nel corso del procedimento disciplinare;
g) difensore d'ufficio, il militare designato per assistere l'inquisito in mancanza di un difensore di fiducia;
h) avvocato del libero foro, il legale da cui l'inquisito, a sue spese, puo' farsi assistere in aggiunta al difensore di fiducia o d'ufficio;
i) giudicando, il militare sottoposto al giudizio della commissione di disciplina;
l) commissione di disciplina, l'organo collegiale deputato a esprimere un giudizio sulla meritevolezza dell'inquisito a conservare il grado ovvero a permanere in ferma;
m) presidente della commissione, l'ufficiale piu' alto in grado della commissione di disciplina.

Note all'art. 2:
- Si trascrive il testo dell'art. 1357 del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 1357 (Sanzioni disciplinari di stato). - 1. Le
sanzioni disciplinari di stato sono:
a) la sospensione disciplinare dall'impiego per un
periodo da uno a dodici mesi;
b) la sospensione disciplinare dalle funzioni del
grado per un periodo da uno a dodici mesi;
c) la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per
grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri
del militare;
d) la perdita del grado per rimozione.».
 
Art. 3

Titolari della potesta' sanzionatoria

1. La potesta' sanzionatoria di stato compete alle Autorita' individuate ai sensi dell'articolo 2149, comma 2, del codice e alle Autorita' della Guardia di finanza delegate dal Comandante generale.
2. Nei casi di corresponsabilita' di cui all'articolo 2149, comma 5, del codice, il procedimento disciplinare di stato e' concluso, per tutti i militari coinvolti, dall'Autorita' competente a provvedere per il militare piu' elevato in grado o piu' anziano nei cui confronti l'inchiesta e' stata avviata. Resta ferma, per il personale e nei casi di cui all'articolo 2149, comma 5, lettera a), del codice, la possibilita' per l'Autorita' competente ai sensi del comma 1 di ordinare la separazione dei procedimenti per ragioni di convenienza.

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 2149 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, si veda nella nota al titolo.
 
Art. 4

Destinatari della potesta' sanzionatoria

1. Il procedimento disciplinare di stato e' svolto nei confronti:
a) del militare in servizio e del militare in congedo richiamato ovvero trattenuto in servizio;
b) del militare in congedo non richiamato ovvero non trattenuto in servizio per il quale ricorre una delle seguenti condizioni:
1) l'addebito e' di una gravita' tale che, ove confermato all'esito dell'inchiesta formale, possa comportare il deferimento al giudizio di una commissione di disciplina per l'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione;
2) per la stessa vicenda e' stato destinatario di una sospensione precauzionale dall'impiego non gia' revocata retroattivamente a tutti gli effetti o annullata;
3) deve ancora essere valutato per la promozione al grado superiore;
4) deve percepire a qualunque titolo dall'Amministrazione erogazioni o emolumenti la cui spettanza e' subordinata al favorevole esito di vicende giudiziarie o disciplinari;
c) del militare gia' privato di tale status o del grado, nei cui confronti e' stata adottata per altra vicenda una sospensione precauzionale dall'impiego non gia' annullata o revocata retroattivamente a tutti gli effetti, ad eccezione del caso in cui la revoca della sospensione non determina alcuna restituzione degli assegni non percepiti a favore del militare per effetto dell'articolo 921 del codice.

Note all'art. 4:
- Si trascrive il testo dell'art. 921 del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 921 (Ricostruzione di carriera e rimborso
spese). - 1. In caso di revoca della sospensione, ai sensi
dell'articolo 918, comma 1, il militare ha diritto a tutti
gli assegni non percepiti, escluse le indennita' per
servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni
di lavoro straordinario.
2. Dall'importo determinato ai sensi del comma 1 si
deduce:
a) l'assegno alimentare corrisposto;
b) ogni altro emolumento a qualsiasi titolo
percepito in dipendenza di prestazioni e attivita' svolte
grazie alla sospensione dal servizio;
c) il periodo di tempo corrispondente alla pena
detentiva inflitta, nonche' all'interdizione temporanea dai
pubblici uffici e alle altre pene accessorie che comunque
incidono sul rapporto di servizio, ancorche' tali pene non
sono state in concreto scontate, ovvero sono state
dichiarate estinte;
d) il periodo di tempo corrispondente alla pena
inflitta a seguito di applicazione della pena su richiesta;
e) il periodo di tempo corrispondente alla sanzione
della sospensione disciplinare;
f) nella sola ipotesi prevista dall'articolo 918,
comma 1, lettera b), il periodo di tempo corrispondente
alla detenzione sofferta a titolo di arresto, fermo,
custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari, e ogni
altra misura cautelare interdittiva, coercitiva o misura di
prevenzione che ha reso impossibile la prestazione del
servizio.
3. Il militare prosciolto in sede disciplinare ha
diritto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno
documentate, sostenute a causa del procedimento medesimo;
la domanda di rimborso deve essere proposta nel termine
perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del
proscioglimento.».
 
Art. 5

Comunicazioni e notificazioni

1. Gli atti del procedimento disciplinare di stato sono notificati all'inquisito o al relativo difensore con una delle seguenti modalita':
a) posta elettronica certificata istituzionale, per i militari in servizio;
b) posta elettronica certificata personale del militare in servizio o in congedo che ha optato per tale forma di comunicazione con apposita dichiarazione;
c) consegna in mani proprie.
2. In alternativa alle modalita' di cui al comma 1, le notificazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento o ai sensi delle disposizioni di cui al Libro Primo, Titolo VI, Capo I, Sezione IV del codice di procedura civile.
3. Le comunicazioni ricevute dal difensore si considerano pervenute anche all'inquisito.
4. Per le comunicazioni successive alla contestazione degli addebiti, e' consentito l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica appositamente indicato dall'inquisito o dal suo difensore.

Note all'art. 5:
- Il libro Primo del Titolo VI, Capo I, Sezione IV del
regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 (Approvazione del
codice di procedura civile), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 ottobre 1940, n. 253, reca: «Disposizioni
generali».
 
Art. 6

Sospensione e differimento del procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare di stato e':
a) sospeso, su richiesta dell'inquisito o del suo difensore, a cura dell'Autorita' che ha disposto l'inchiesta ovvero la convocazione della commissione di disciplina, in caso di legittimo impedimento dell'inquisito;
b) differito, anche d'ufficio, da parte dell'ufficiale inquirente o del presidente della commissione, quando sussiste un legittimo impedimento temporaneo.
2. La sospensione di cui al comma 1 e' disposta per ragioni di salute dell'inquisito se l'impedimento consiste in una incapacita' psichica o fisica tale da comportare l'impossibilita' temporanea a esercitare il diritto di difesa in modo cosciente e volontario e che, se giudicata permanente, determina l'inidoneita' al servizio militare incondizionato.
3. Il competente dirigente del servizio sanitario della Guardia di finanza, senza ritardo, accerta l'incapacita' temporanea dell'inquisito a difendersi sulla base della certificazione sanitaria allegata all'istanza di sospensione di cui al comma 1 e, ove necessario, sottopone l'inquisito al giudizio della commissione medica ospedaliera ovvero richiede approfondimenti specialistici presso una struttura sanitaria pubblica.
4. La sospensione dei termini opera dalla data del provvedimento con cui il dirigente del servizio sanitario della Guardia di finanza accerta l'incapacita' temporanea ovvero sottopone l'inquisito al giudizio della commissione medica ospedaliera ovvero richiede approfondimenti specialistici presso una struttura sanitaria pubblica e fino alla notifica del provvedimento di riassunzione del procedimento.
 
Art. 7

Rinnovazione degli atti del procedimento disciplinare

1. Ai fini del computo dei termini di cui all'articolo 1373 del codice:
a) resta valido il tempo trascorso fino al giorno antecedente all'adozione del primo degli atti annullati;
b) il primo degli atti rinnovati e' adottato entro sessanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto piena conoscenza dell'annullamento o dalla data di adozione del provvedimento di autotutela;
c) i termini riprendono a decorrere dalla data di adozione del primo degli atti rinnovati.

Note all'art. 7:
- Si trascrive il testo dell'art. 1373 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 1373 (Rinnovazione del procedimento
disciplinare). - 1. Annullati uno o piu' atti del
procedimento disciplinare a seguito di autotutela, anche
contenziosa, di giudicato amministrativo ovvero di decreto
decisorio di ricorso straordinario, se non e' esclusa la
facolta' dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in
parte il procedimento e non sono gia' decorsi,
limitatamente alle sanzioni di stato, gli originari termini
perentori, il nuovo procedimento riprende, a partire dal
primo degli atti annullati, nel termine perentorio di
sessanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha
avuto piena conoscenza dell'annullamento o dalla data di
adozione del provvedimento di autotutela.».
 
Art. 8

Estinzione del procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare di stato si estingue:
a) in caso di decesso dell'inquisito, salvo quanto previsto dall'articolo 920, comma 5, e dall'articolo 1394, comma 2, del codice;
b) in caso di incapacita' psichica o fisica permanente dell'inquisito a esercitare il diritto di difesa, salvo quanto previsto dall'articolo 920, comma 5, del codice;
c) se interviene, nel corso dello stesso, la perdita dello status di militare o del grado per altra causa, ad eccezione del caso previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);
d) a seguito dell'accettazione delle dimissioni volontarie dal grado di cui all'articolo 862 del codice;
e) decorsi novanta giorni dall'ultimo atto di procedura, esclusi i periodi di sospensione, senza il compimento di ulteriori attivita';
f) nei casi di cui all'articolo 1392, comma 3, del codice, salvo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del presente regolamento.

Note all'art. 8:
- Si trascrive il testo degli artt. 920, 1394, 862 e
1392 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 920 (Norme comuni in materia di sospensione
dall'impiego). - 1. Al militare durante la sospensione
dall'impiego compete la meta' degli assegni a carattere
fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo
trascorso in sospensione dal servizio e' computato per
meta'.
2. La sospensione dall'impiego e' disposta con
decreto ministeriale e puo' essere applicata anche nei
confronti del militare in aspettativa, trasferendolo dalla
posizione in cui si trova in quella di sospensione
dall'impiego.
3. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e
carabinieri la sospensione e' disposta con determinazione
del Comandante generale.
4. L'ufficiale nei cui confronti la sospensione
precauzionale si prolunghi oltre un biennio e' considerato
in soprannumero agli organici ovvero non computato nella
consistenza massima del grado di appartenenza per tutto il
tempo dell'ulteriore durata della sospensione.
5. La cessazione dal servizio, a qualunque titolo
prestato, non impedisce lo svolgimento del procedimento
disciplinare nei confronti del militare sospeso.».
«Art. 1394 (Ricostruzione di carriera). - 1. Si
procede alla ricostruzione della carriera del militare,
secondo le disposizioni dettate dall' articolo 921, in caso
di:
a) omessa instaurazione del procedimento
disciplinare successivamente alla cessazione degli effetti
della sospensione precauzionale;
b) eccedenza della sospensione precauzionale
sofferta rispetto a quella irrogata a titolo di sanzione
disciplinare;
c) annullamento del procedimento disciplinare non
seguito da rinnovazione;
d) assoluzione con formula ampia a seguito di
giudizio penale di revisione.
2. In presenza di domanda di ricostruzione della
carriera presentata dai familiari eredi del militare
deceduto prima della conclusione del giudizio penale o del
procedimento disciplinare ovvero durante lo svolgimento del
procedimento di revisione penale, l'amministrazione valuta,
in contraddittorio con i familiari eredi, la spettanza dei
benefici economici discendenti dalla eventuale
ricostruzione di carriera.»
«Art. 862 (Dimissioni volontarie). - 1. Il militare
ha facolta' di chiedere le dimissioni volontarie dal grado.
2. Le dimissioni dal grado sono consentite quando il
militare raggiunge l'eta' per la quale cessa ogni obbligo
di servizio per i militari di truppa e si e' collocati in
congedo assoluto in detto ruolo.
3. Il militare in trattamento di quiescenza non puo'
dimettersi dal grado finche' non e' collocato nel congedo
assoluto.
4. Il militare sottoposto a procedimento disciplinare
di stato, da cui possa derivare la perdita del grado per
rimozione, ha facolta' di presentare istanza di dimissioni
volontarie dal grado, purche' non sia sospeso
precauzionalmente dall'impiego.
5. L'accettazione delle dimissioni dal grado e'
irrevocabile.
6. La facolta' di dimettersi dal grado e' sospesa dal
giorno in cui e' indetta la mobilitazione, totale o
parziale, ovvero e' dichiarato lo stato di grave crisi
internazionale.».
«Art. 1392 (Termini del procedimento disciplinare di
stato). - 1. Il procedimento disciplinare di stato a
seguito di giudizio penale, salvo il caso in cui
l'amministrazione abbia gia' proceduto disciplinarmente ai
sensi dell'articolo 1393, comma 1, deve essere instaurato
con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90
giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto
conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale
irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento
di archiviazione.
2. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di
infrazione disciplinare deve essere instaurato con la
contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 60 giorni
dalla conclusione degli accertamenti preliminari, espletati
dall'autorita' competente, nei termini previsti dagli
articoli 1040, comma 1, lettera d), numero 19 e 1041, comma
1, lettera s), numero 6 del regolamento.
3. Il procedimento disciplinare di stato, instaurato a
seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270
giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto
conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale,
divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di
archiviazione.
4. In ogni caso, il procedimento disciplinare si
estingue se sono decorsi novanta giorni dall'ultimo atto di
procedura senza che nessuna ulteriore attivita' e' stata
compiuta.».
 
Art. 9

Autorita' competente a ordinare l'inchiesta formale

1. L'inchiesta formale e' disposta dall'Autorita' competente ai sensi dell'articolo 2149 del codice ovvero per le decisioni di competenza del Comandante generale dall'Autorita' della Guardia di finanza dallo stesso delegata.

Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 2149 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, si veda nella nota al titolo.
 
Art. 10

Ufficiale inquirente

1. Svolge l'incarico di ufficiale inquirente, per i procedimenti disciplinari di stato nei confronti:
a) dei generali di corpo d'armata e dei generali di divisione, un ufficiale in servizio permanente della Guardia di finanza almeno parigrado, con anzianita' assoluta o relativa superiore. In caso di indisponibilita', svolge le funzioni di ufficiale inquirente:
1) un ufficiale generale della Guardia di finanza appartenente all'ausiliaria o alla riserva;
2) un ufficiale generale o di grado corrispondente delle Forze armate, in caso di indisponibilita' dell'ufficiale di cui al numero 1);
b) di militari diversi da quelli di cui alla lettera a), un ufficiale in servizio permanente della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano e superiore a quello dell'inquisito.
2. Il Comandante in seconda della Guardia di finanza puo' svolgere l'incarico di ufficiale inquirente nei riguardi dei generali di corpo d'armata, in servizio o in congedo, a prescindere dall'anzianita' di grado.
3. Si applicano le cause di incompatibilita' previste dall'articolo 1380, comma 3, del codice.

Note all'art. 10:
- Si trascrive il testo dell'art. 1380 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 1380 (Composizione delle commissioni di
disciplina). - 1. La commissione di disciplina e' formata
di volta in volta, in relazione al grado rivestito dal
giudicando, dall'autorita' che ha disposto l'inchiesta
formale.
2. Quando l'inchiesta formale e' disposta dal
Ministro della difesa, la commissione di disciplina e'
formata da uno dei comandanti militari indicati
dall'articolo 1378, designato dal Ministro stesso; se il
giudicando e' ufficiale generale o colonnello alla
composizione della commissione provvede il Ministro della
difesa.
3. Non possono far parte della commissione di
disciplina:
a) gli ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari
di Stato in carica;
b) il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi e
i Sottocapi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare, gli ufficiali
generali o ammiragli addetti allo Stato maggiore della
difesa, agli Stati maggiori dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare, il Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri;
c) gli ufficiali addetti alla Presidenza della
Repubblica;
d) gli ufficiali che prestano servizio al Ministero
della difesa in qualita' di Segretario generale, Direttore
nazionale degli armamenti, Direttore generale, Capo di
Gabinetto, e gli ufficiali addetti al Gabinetto del
Ministro o alle segreterie del Ministro e dei
Sottosegretari di Stato o alle dirette dipendenze dei
Segretari generali;
e) i militari frequentatori dei corsi presso gli
istituti militari;
f) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo
grado incluso;
g) l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini
del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto
grado incluso;
h) i superiori gerarchici alle cui dipendenze il
militare ha prestato servizio allorche' ha commesso i fatti
che hanno determinato il procedimento disciplinare, o alle
cui dipendenze il giudicando si trova alla data di
convocazione della commissione di disciplina, se non si
tratta di generale di corpo d'armata e gradi
corrispondenti;
i) l'ufficiale che ha presentato rapporti o
eseguito indagini sui fatti che hanno determinato il
procedimento disciplinare o che per ufficio ha dato parere
in merito o che per ufficio tratta questioni inerenti allo
stato, all'avanzamento e alla disciplina del personale;
l) gli ufficiali che in qualsiasi modo hanno avuto
parte in un precedente giudizio penale o commissione di
disciplina per lo stesso fatto ovvero sono stati sentiti
come testimoni nella questione disciplinare di cui
trattasi;
m) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o a
procedimento disciplinare di stato.».
 
Art. 11

Inquisito

1. L'inquisito:
a) ai sensi dell'articolo 1370 del codice, e' assistito da un difensore, di fiducia o d'ufficio, nonche', eventualmente e a sue spese, da un avvocato del libero foro;
b) in qualunque fase del procedimento disciplinare, puo' rinunciare espressamente a essere assistito da un difensore di fiducia. In tale caso, l'ufficiale inquirente designa un difensore d'ufficio;
c) puo' prendere visione degli atti dell'inchiesta, trarne appunti ovvero ottenerne copia, anche in formato digitale;
d) puo' presentare memorie difensive, controdeduzioni o documenti;
e) puo' chiedere la produzione di atti o fare istanza per l'esecuzione di indagini o per l'esame di persone, indicando i punti sui quali ritiene necessarie investigazioni o testimonianze;
f) puo' rinunciare espressamente a partecipare al contraddittorio;
g) puo' richiedere la sospensione o il differimento dell'inchiesta per legittimo impedimento.
2. Le istanze dell'inquisito all'ufficiale inquirente e le comunicazioni dell'ufficiale inquirente all'inquisito o ad altre persone chiamate a fornire informazioni o testimonianze sono effettuate in forma scritta o risultano in apposito verbale.

Note all'art. 11:
- Si trascrive il testo dell'art. 1370 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 1370 (Contestazione degli addebiti e diritto di
difesa). - 1. Nessuna sanzione disciplinare puo' essere
inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che
sono state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte
dal militare interessato.
2. Il militare inquisito e' assistito da un difensore
da lui scelto fra militari in servizio, anche non
appartenenti al medesimo ente o Forza armata nella quale
egli presta servizio o, in mancanza, designato d'ufficio.
Il difensore designato d'ufficio non puo' rifiutarsi salvo
sussista un legittimo impedimento. Un militare non puo'
esercitare l'ufficio di difensore piu' di sei volte in
dodici mesi.
3. Il difensore:
a) non puo' essere di grado superiore a quello del
presidente della commissione;
b) non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di
cui all'articolo 1380, comma 3;
c) e' vincolato al segreto d'ufficio e non deve
accettare alcun compenso per l'attivita' svolta;
d) non e' dispensato dai suoi normali obblighi di
servizio, salvo che per il tempo necessario
all'espletamento del mandato;
e) non puo' essere punito per fatti che rientrano
nell'espletamento del mandato;
f) e' ammesso a intervenire alle sedute della
commissione di disciplina anche se l'incolpato non si
presenta alla seduta, ne' fa constare di essere
legittimamente impedito.
3-bis. Nei procedimenti disciplinari di stato il
militare inquisito, in aggiunta al difensore di cui ai
commi 2 e 3, puo' farsi assistere, a sue spese, anche da un
avvocato del libero foro.
4. Successivamente alla nomina del difensore le
comunicazioni d'ufficio possono essere effettuate
indifferentemente all'inquisito o al suo difensore.
5. Il militare inquisito puo' chiedere il
differimento dello svolgimento del procedimento
disciplinare solo se sussiste un effettivo legittimo
impedimento. Se la richiesta di differimento e' dovuta a
ragioni di salute:
a) l'impedimento addotto deve consistere, sulla
scorta di specifica certificazione sanitaria, in una
infermita' tale da rendere impossibile la partecipazione al
procedimento disciplinare;
b) l'autorita' disciplinare puo' recarsi presso
l'inquisito per svolgere il procedimento disciplinare, se
tale evenienza non e' espressamente esclusa dalla
commissione medica ospedaliera incaricata di tale
accertamento.
6. I commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo non si
applicano ai procedimenti disciplinari di corpo instaurati
per l'applicazione di una sanzione diversa dalla consegna
di rigore.».
 
Art. 12

Difensore

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1370 del codice, il difensore:
a) e' militare in servizio permanente effettivo, in servizio permanente a disposizione, in servizio attivo alle armi ovvero, se in congedo, temporaneamente richiamato o trattenuto in servizio. Se il difensore, successivamente alla nomina, non si trova piu' in alcuna delle citate posizioni di stato, e' sostituito dall'ufficiale inquirente con la procedura di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b);
b) puo' essere scelto anche fra militari non appartenenti alla Guardia di finanza;
c) non puo' avere un grado superiore a quello dell'ufficiale inquirente, ferma restando la facolta', da parte dell'inquisito, di sostituirlo nell'ipotesi di deferimento alla commissione di disciplina. In tale ipotesi, il difensore non puo' avere un grado superiore al presidente della commissione;
d) comunica all'ufficiale inquirente, a seguito della nomina, l'assenza di situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 1380, comma 3, del codice;
e) ha le stesse facolta' riconosciute all'inquisito dall'articolo 11, comma 1, a eccezione di quelle di cui alle lettere a), b) e f).
2. Il difensore d'ufficio non puo' rifiutare l'incarico, salvo i casi di legittimo impedimento.
3. Nei casi di sostituzione e' fatta salva l'attivita' esperita dal difensore sostituito e il procedimento prosegue dall'ultimo degli atti svolti con l'assistenza dello stesso.

Note all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 1370 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 11.
- Per il testo dell'art. 1380 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 10.
 
Art. 13

Sostituzioni in caso di incompatibilita'

1. Il difensore che durante lo svolgimento del suo mandato risulta incompatibile sin dalla nomina, ai sensi degli articoli 1370 e 1380, comma 3, del codice, e' sostituito con la procedura di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), e gli atti da lui compiuti sono annullati in autotutela e successivamente rinnovati ai sensi dell'articolo 1373 del codice.
2. L'ufficiale inquirente che durante lo svolgimento del suo incarico risulta incompatibile sin dal conferimento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 1380, comma 3, del codice, e' sostituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, e gli atti da lui compiuti sono annullati in autotutela e successivamente rinnovati ai sensi dell'articolo 1373 del codice.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se l'incompatibilita' e' sopravvenuta, si procede alla sostituzione ma sono salvi gli atti sino ad allora compiuti.

Note all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 1370 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 11.
- Per il testo dell'art. 1380 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 10.
- Per il testo dell'art. 1373 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 7.
 
Art. 14

Avvio dell'inchiesta formale

1. L'Autorita' di cui all'articolo 9 ordina l'esecuzione dell'inchiesta formale all'ufficiale inquirente, designato con ordine scritto. L'ordine dell'inchiesta formale riporta in maniera specifica i fatti dei quali l'inquisito e' chiamato a rispondere, il termine per la contestazione degli addebiti all'inquisito, i diritti relativi alla difesa e il termine entro il quale completare l'istruttoria, non superiore a cinquantacinque giorni dalla data di notifica della contestazione degli addebiti.
2. L'ufficiale inquirente:
a) attesta la ricezione dell'ordine di inchiesta formale e dei relativi allegati, comunicando l'assenza di cause di incompatibilita'. In caso di accertata incompatibilita', rimette gli atti all'Autorita' che ha disposto l'inchiesta formale;
b) istituisce l'indice degli atti e ne cura l'aggiornamento fino al termine dell'inchiesta formale;
c) notifica all'inquisito la contestazione degli addebiti che hanno determinato l'inchiesta formale a suo carico, come descritti sull'ordine di inchiesta formale, entro il termine perentorio ivi indicato.
3. In sede di contestazione degli addebiti, l'ufficiale inquirente:
a) invita l'inquisito a scegliere, entro cinque giorni, un difensore di fiducia, avvisandolo che in mancanza ne e' designato uno d'ufficio e che, in aggiunta, ha facolta' di farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro;
b) avverte l'inquisito che, successivamente alla nomina del difensore, il procedimento disciplinare puo' proseguire anche in sua assenza e che le comunicazioni ricevute dal difensore si intendono effettuate anche all'inquisito;
c) fissa una data per la visione degli atti;
d) informa l'inquisito che, entro dieci giorni dalla messa a disposizione degli atti, puo' presentare giustificazioni, documenti o chiederne la produzione, fare istanza per l'esecuzione di indagini o per l'esame di persone, indicando i punti sui quali ritiene necessarie investigazioni o testimonianze. A tali facolta' l'inquisito puo' rinunciare con dichiarazione scritta;
e) avvisa l'inquisito che l'attivita' svolta e gli atti raccolti sono compendiati nella relazione riepilogativa e che eventuali controdeduzioni alla stessa possono essere presentate, entro dieci giorni, direttamente all'Autorita' che ha ordinato l'inchiesta formale.
 
Art. 15

Svolgimento dell'inchiesta formale

1. Dopo la contestazione degli addebiti, l'ufficiale inquirente:
a) riceve dall'inquisito la comunicazione relativa al difensore di fiducia scelto unitamente all'accettazione dell'incarico ovvero, in mancanza, ne designa uno d'ufficio;
b) formalizza la nomina del difensore, comunica il nominativo all'inquisito nel caso di designazione di un difensore d'ufficio, acquisisce la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilita'. Se rileva la presenza di cause di incompatibilita' non dichiarate dal difensore, provvede alla sua sostituzione, dando la possibilita' all'inquisito di scegliere un nuovo difensore di fiducia nel termine di tre giorni ovvero, in mancanza, designandone uno d'ufficio;
c) mette gli atti a disposizione dell'inquisito, anche attraverso modalita' telematiche o digitali, dandogli facolta' di prenderne visione e di estrarne copia. La messa a disposizione e' attestata mediante verbale con cui si informa altresi' l'interessato delle prerogative di cui all'articolo 14, comma 3, lettera d);
d) esegue, di iniziativa o su istanza di parte, gli accertamenti che reputa necessari e opportuni ai fini della chiarificazione dei fatti oggetto dell'inchiesta;
e) redige apposito atto in cui sono specificati i motivi che lo hanno indotto a non accogliere, in tutto o in parte, le istanze istruttorie;
f) al termine dell'istruttoria dell'inchiesta formale mette gli atti a disposizione dell'inquisito, anche attraverso modalita' telematiche o digitali, dandogli facolta' di prenderne visione e di estrarne copia. La messa a disposizione e' attestata mediante verbale, in cui si avvisa l'inquisito che, salvo espressa rinuncia, puo' presentare, entro dieci giorni, memorie difensive.
2. L'inquisito puo' essere sentito, anche su sua richiesta, relativamente ai fatti di cui all'addebito disciplinare. Di tale attivita' e' redatto apposito verbale.
3. L'ufficiale inquirente prosegue l'inchiesta formale senza la partecipazione dell'inquisito o del difensore se la loro assenza non e' giustificata da un legittimo impedimento.
4. In casi eccezionali, connotati da particolare complessita' o difficolta', l'ufficiale inquirente, dandone comunicazione all'Autorita' che ha disposto l'inchiesta, puo' prorogare la propria attivita' per il tempo strettamente necessario a concludere gli accertamenti che devono comunque terminare entro ottanta giorni dalla data di notifica della contestazione degli addebiti.
 
Art. 16

Conclusione dell'inchiesta formale

1. Terminati gli adempimenti di cui all'articolo 15, l'ufficiale inquirente:
a) chiude l'istruttoria e redige la relazione riepilogativa, nella quale sono indicati:
1) gli elementi che hanno portato all'avvio dell'inchiesta formale;
2) una sintesi delle attivita' svolte, come risultanti dall'indice degli atti;
3) le conclusioni motivate circa la fondatezza, totale o parziale, ovvero l'infondatezza degli addebiti;
b) notifica all'inquisito o al difensore la relazione riepilogativa, informando che eventuali controdeduzioni possono essere presentate, entro dieci giorni, direttamente all'Autorita' che ha ordinato l'inchiesta;
c) invia gli atti dell'inchiesta:
1) per il controllo di legittimita', nel caso di inchiesta a carico del personale di cui ai commi 3 e 5, lettera a), dell'articolo 2149 del codice, al comandante di corpo del militare piu' alto in grado individuato ai sensi dell'articolo 726, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ovvero, in sua assenza, a quello individuato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 726. Il comandante di corpo, esperito il controllo di legittimita', rimette il carteggio al Comando Generale della Guardia di finanza;
2) se svolta nei confronti dei militari di cui ai commi 4 e 5, lettera b), dell'articolo 2149 del codice, all'Autorita' che l'ha ordinata, la quale, effettuato il controllo di legittimita', decide ai sensi dell'articolo 17.
2. Nel caso in cui le Autorita' di cui al comma 1, lettera c), rilevino un vizio di legittimita', provvedono ai sensi degli articoli 1372 e 1373 del codice.

Note all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 2149 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, si veda nella nota al titolo.
- Si trascrive il testo dell'art. 726 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90:
«Art. 726 (Doveri del comandante di corpo). - 1.
L'ufficiale preposto, secondo le disposizioni in vigore, al
comando o alla direzione di unita', di ente o servizio
organicamente costituito e dotato di autonomia nel campo
dell'impiego e in quello logistico, tecnico e
amministrativo, esercita le funzioni di comandante di
corpo.
2. Il comandante di corpo, oltre ai doveri generali
comuni a tutti i superiori, ha doveri particolari. Egli,
nell'ambito del corpo, e' direttamente responsabile della
disciplina, dell'organizzazione, dell'impiego,
dell'addestramento del personale, della conservazione dei
materiali e della gestione amministrativa. Esplica,
inoltre, le funzioni di polizia giudiziaria militare
secondo l'ordinamento vigente nei riguardi dei propri
dipendenti.
3. Apposite disposizioni di ciascuna Forza armata o
Corpo armato stabiliscono gli incarichi che comunque
comportano l'esercizio delle funzioni di comandante di
corpo e definiscono le autorita' militari cui e' attribuito
il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.».
- Per il testo dell'art. 2149, commi 4 e 5, lettera b),
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, v. nelle note
alle premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 1372 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 1372 (Annullamento d'ufficio del procedimento
disciplinare). - 1. E' consentito l'esercizio del potere di
annullamento d'ufficio degli atti del procedimento
disciplinare riconosciuti illegittimi dall'amministrazione
militare, nei limiti sanciti dall'articolo 21 nonies della
legge 7 agosto 1990, n. 241.».
- Per il testo dell'art. 1373 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, si veda nella nota all'art. 7.
 
Art. 17

Decisioni all'esito dell'inchiesta formale

1. L'Autorita' di cui all'articolo 3, tenendo conto delle risultanze dell'inchiesta formale e vagliate le eventuali controdeduzioni alla relazione riepilogativa, puo':
a) irrogare all'inquisito la sanzione della sospensione disciplinare dall'impiego o dalle funzioni del grado;
b) deferire l'inquisito al giudizio di una commissione di disciplina per l'eventuale adozione del provvedimento di perdita del grado per rimozione o di cessazione dalla ferma o dalla rafferma per motivi disciplinari;
c) disporre la chiusura del procedimento disciplinare di stato se non ravvisa responsabilita' ovvero se ritiene l'inquisito responsabile di mancanze punibili con una sanzione disciplinare di corpo; in tale ultimo caso, rimette gli atti al competente comandante di corpo per l'avvio del procedimento di cui all'articolo 1398 del codice.
2. Il Comandante regionale o equiparato, tenendo conto delle risultanze dell'inchiesta formale e vagliate le eventuali controdeduzioni alla relazione riepilogativa:
a) propone alternativamente all'Autorita' di cui all'articolo 3, che decide ai sensi del comma 1:
1) l'irrogazione all'inquisito della sanzione della sospensione disciplinare dall'impiego o dalle funzioni del grado;
2) la chiusura del procedimento disciplinare di stato, se non ravvisa responsabilita' ovvero se ritiene l'inquisito responsabile di mancanze punibili con una sanzione disciplinare di corpo;
b) ordina il deferimento alla commissione di disciplina dell'inquisito, se ritiene che allo stesso possano essere inflitte le sanzioni della perdita del grado per rimozione o della cessazione dalla ferma o dalla rafferma per motivi disciplinari.

Note all'art. 17:
- Si trascrive il testo dell'art. 1398 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 1398 (Procedimento disciplinare). - 1. Il
procedimento disciplinare deve essere instaurato senza
ritardo:
a) dalla conoscenza dell'infrazione;
b);
c);
d) ovvero dal rinvio degli atti al comandante di
corpo all'esito della valutazione operata dall'autorita'
competente ai sensi dell'articolo 1393 di non avviare il
procedimento disciplinare di stato o al termine
dell'inchiesta formale.
1-bis. Il procedimento disciplinare, nei casi di cui
all'articolo 1393, comma 1, periodi secondo e terzo, e'
instaurato o ripreso senza ritardo dalla data in cui
l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della
sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo
concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.
2. Il procedimento disciplinare si svolge, anche
oralmente, attraverso le seguenti fasi:
a) contestazione degli addebiti;
b) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali
prove testimoniali;
c) esame e valutazione degli elementi contestati e
di quelli addotti a giustificazione;
d) decisione;
e) comunicazione all'interessato.
3. L'autorita' competente, se ritiene che sussistono
gli estremi per infliggere la sanzione della consegna di
rigore, procede a norma dell'articolo 1399.
4. La decisione dell'autorita' competente e'
comunicata verbalmente senza ritardo all'interessato anche
se l'autorita' stessa non ritiene di far luogo
all'applicazione di alcuna sanzione.
5. Al trasgressore e' comunicato per iscritto il
provvedimento sanzionatorio contenente la motivazione,
salvo che sia stata inflitta la sanzione del richiamo.
6. La motivazione deve essere redatta in forma
concisa e chiara e configurare esattamente l'infrazione
commessa indicando la disposizione violata o la negligenza
commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto.
7. L'autorita' procedente, se accerta la propria
incompetenza in relazione all'irrogazione della sanzione
disciplinare, deve darne immediata comunicazione
all'interessato e all'autorita' competente rimettendole gli
atti corredati di una sintetica relazione.
8. Le decisioni adottate a seguito di rapporto sono
rese note al compilatore del rapporto stesso.».
 
Art. 18

Sostituzione dell'ufficiale inquirente

1. Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 13, comma 2, l'Autorita' che ha disposto l'inchiesta formale sostituisce senza ritardo l'ufficiale inquirente nel caso di:
a) trasferimento dell'ufficiale inquirente alle dipendenze di un'Autorita' diversa da quella che ha disposto l'inchiesta formale;
b) inderogabili necessita' di servizio o di impiego ovvero per ragioni di opportunita';
c) legittimo impedimento.
2. Il nuovo ufficiale inquirente:
a) prende visione dei documenti raccolti o compilati dall'ufficiale inquirente sostituito e ne da' atto con una dichiarazione scritta;
b) comunica all'inquisito o al difensore di essere stato incaricato della prosecuzione dell'inchiesta formale;
c) prosegue l'inchiesta formale, con facolta' di rinnovare gli atti compiuti dall'ufficiale inquirente sostituito e di eseguire nuovi accertamenti e atti.
 
Art. 19

Fatti di rilevanza penale

1. Se nel corso dell'inchiesta formale emergono fatti di rilevanza penale, l'ufficiale inquirente, richiede alla competente Autorita' giudiziaria l'autorizzazione a notiziare l'Autorita' che ha disposto l'inchiesta formale.
 
Art. 20

Nuovi addebiti

1. Se nel corso dell'inchiesta formale l'ufficiale inquirente rileva la possibilita' di formulare nuovi o piu' gravi addebiti nei confronti dell'inquisito, non contenuti nell'ordine di inchiesta, ne informa l'Autorita' che ha disposto l'inchiesta, la quale decide in merito all'ulteriore contestazione nei confronti dell'inquisito.
 
Art. 21

Particolari condizioni dell'inquisito

1. Il trasferimento o la variazione della posizione di stato dell'inquisito non determinano la sostituzione dell'ufficiale inquirente ovvero dell'Autorita' che decide sulle risultanze dell'inchiesta formale.
2. Nel caso di decesso dell'inquisito, l'ufficiale inquirente invia gli atti all'Autorita' di cui all'articolo 3 per l'estinzione del procedimento disciplinare, informando contestualmente l'Autorita' che ha disposto l'inchiesta. Se l'inchiesta formale coinvolge piu' militari, l'ufficiale inquirente trasmette esclusivamente gli atti concernenti l'inquisito deceduto, salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per l'esame della posizione disciplinare degli altri inquisiti.
3. Se l'inquisito e' sottoposto a una delle misure cautelari coercitive di cui agli articoli 284, 285, 285-bis e 286 del codice di procedura penale ovvero a pena detentiva, l'ufficiale inquirente, svolge l'inchiesta secondo le modalita' autorizzate dall'Autorita' giudiziaria.

Note all'art. 21:
- Si trascrive il testo degli artt. 284, 285, 285-bis e
286 del codice di procedura penale:
«Art. 284 (Arresti domiciliari). - 1. Con il
provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il
giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla
propria abitazione o da altro luogo di privata dimora
ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero,
ove istituita, da una casa famiglia protetta.
1-bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti
domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie
esigenze di tutela della persona offesa dal reato.
1-ter. La misura cautelare degli arresti domiciliari
non puo' essere eseguita presso un immobile occupato
abusivamente.
2. Quando e' necessario, il giudice impone limiti o
divieti alla facolta' dell'imputato di comunicare con
persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo
assistono.
3. Se l'imputato non puo' altrimenti provvedere alle
sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in
situazione di assoluta indigenza, il giudice puo'
autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal
luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per
provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una
attivita' lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria,
anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni
momento l'osservanza delle prescrizioni imposte
all'imputato.
5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera
in stato di custodia cautelare.
5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli
arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato
di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il
quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base
di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entita' e
che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con
tale misura. A tale fine il giudice assume nelle forme piu'
rapide le relative notizie.
Art. 285 (Custodia cautelare in carcere). - 1. Con il
provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice
ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria
che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in
un istituto di custodia per rimanervi a disposizione
dell'autorita' giudiziaria.
2. Prima del trasferimento nell'istituto la persona
sottoposta a custodia cautelare non puo' subire limitazione
della liberta', se non per il tempo e con le modalita'
strettamente necessarie alla sua traduzione.
3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia
cautelare subita si computa a norma dell'articolo 657,
anche quando si tratti di custodia cautelare subita
all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione
ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a norma
dell'articolo 11 del codice penale.
Art. 285-bis (Custodia cautelare in istituto a
custodia attenuata per detenute madri). - 1. Nelle ipotesi
di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da
sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre
di prole di eta' non superiore a sei anni, ovvero padre,
qualora la madre sia deceduta o assolutamente
impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice
puo' disporre la custodia presso un istituto a custodia
attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza lo consentano.
Art. 286 (Custodia cautelare in luogo di cura). - 1.
Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova
in stato di infermita' di mente che ne esclude o ne
diminuisce grandemente la capacita' di intendere o di
volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere,
puo' disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura
del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i
provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga.
Il ricovero non puo' essere mantenuto quando risulta che
l'imputato non e' piu' infermo di mente.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285
commi 2 e 3.».
 
Art. 22

Riapertura dell'inchiesta

1. Se dopo la chiusura dell'inchiesta formale e prima dell'adozione dei provvedimenti finali emergono elementi, notizie o documenti rilevanti ai fini della valutazione disciplinare, l'Autorita' che ha disposto l'inchiesta formale puo' ordinarne la riapertura, acquisendo agli atti i nuovi elementi. L'ufficiale inquirente:
a) ricevuto l'ordine di riapertura, ne da' immediata comunicazione all'inquisito;
b) non oltre il quinto giorno dalla ricezione della documentazione, mette i nuovi atti a disposizione dell'inquisito, il quale ha facolta' di chiedere, entro le successive quarantotto ore, altri accertamenti e presentare, entro dieci giorni, ulteriori giustificazioni.
2. L'inchiesta formale e' conclusa entro trenta giorni dalla riapertura.
3. L'Autorita' che ha disposto l'inchiesta formale puo' altresi' ordinarne la riapertura se ritiene insufficienti le indagini svolte dall'ufficiale inquirente, avendo cura di indicare a quest'ultimo:
a) i punti sui quali e' necessario svolgere ulteriori indagini;
b) il termine entro cui compiere le attivita' di cui alla lettera a), non superiore a trenta giorni, decorrente dalla data di comunicazione all'inquisito della riapertura dell'inchiesta formale. In casi eccezionali, connotati da particolare complessita' o difficolta' nello svolgimento dell'istruttoria, l'ufficiale inquirente, previa comunicazione all'Autorita' che ha disposto l'inchiesta, puo' prorogare la propria attivita' per il tempo strettamente necessario a concludere gli accertamenti, ma comunque non oltre quindici giorni.
4. L'ufficiale inquirente, nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 3, segue, in quanto compatibile, la procedura di cui al comma 1.
5. Nei confronti dei militari appartenenti al ruolo ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, decide sulla riapertura dell'inchiesta formale l'Autorita' che l'ha disposta ovvero l'Autorita' di cui all'articolo 3.
 
Art. 23

Deferimento alla commissione di disciplina

1. E' deferito al giudizio di una commissione di disciplina il militare ritenuto responsabile di condotte e atti incompatibili con lo status di appartenente alla Guardia di finanza in base alle risultanze dell'inchiesta formale.
2. Se il deferimento di cui al comma 1 riguarda un militare in ferma o rafferma, la commissione di disciplina si esprime, alternativamente, sulla meritevolezza:
a) a continuare a prestare servizio nella Guardia di finanza;
b) a conservare il grado. Se il giudicando e' stato ritenuto meritevole di conservare il grado, la commissione di disciplina si pronuncia altresi' sull'irrogabilita' della sanzione della cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare.
 
Art. 24

Autorita' competente al deferimento

1. Il deferimento alla commissione di disciplina e' disposto:
a) dall'Autorita' che ha ordinato l'inchiesta formale;
b) dall'Autorita' delegata dal Comandante generale, nel caso di non condivisione delle proposte di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a).
 
Art. 25

Composizione della commissione di disciplina

1. Per la composizione della commissione di disciplina e per le cause di incompatibilita' dei suoi membri si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1380, 1381, 1382 e 1383 del codice.

Note all'art. 25:
- Per il testo dell'art. 1380 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 10.
- Si trascrive il testo degli artt. 1381, 1382 e 1383
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 1381 (Commissioni di disciplina per gli
ufficiali generali, colonnelli e gradi corrispondenti). -
1. La commissione di disciplina per i generali o
colonnelli, e gradi corrispondenti, si compone di cinque
ufficiali generali o di grado corrispondente, della stessa
Forza armata cui il giudicando appartiene, tutti in
servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito
dal giudicando medesimo, o anche di sola anzianita'
superiore se trattasi di generale di corpo d'armata o
ufficiale di grado corrispondente.
2. In caso di indisponibilita' possono essere
chiamati a far parte della commissione ufficiali generali o
di grado corrispondente della stessa Forza armata del
giudicando, appartenenti all'ausiliaria o alla riserva, e,
in caso di indisponibilita' anche di costoro, ufficiali
generali o di grado corrispondente, in servizio permanente,
delle altre Forze armate.
3. Il presidente deve rivestire grado non inferiore
a:
a) generale di corpo d'armata o corrispondente, se
il giudicando riveste almeno il grado di generale di
brigata o corrispondente;
b) generale di divisione o corrispondente, se il
giudicando riveste il grado di colonnello o corrispondente.
4. L'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano
assume le funzioni di segretario.
Art. 1382 (Commissioni di disciplina per gli altri
ufficiali). - 1. La commissione di disciplina per gli
ufficiali da sottotenente a tenente colonnello, o gradi
corrispondenti, si compone di cinque ufficiali della stessa
Forza armata cui appartiene il giudicando, tutti in
servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito
dal giudicando medesimo.
2. Il presidente non puo' essere di grado inferiore a
colonnello o grado corrispondente e, se il giudicando e'
tenente colonnello o grado corrispondente, il presidente
non puo' essere di grado inferiore a generale di brigata o
grado corrispondente
3. Il presidente, deve appartenere:
a) a una qualsiasi delle Armi per gli ufficiali
dell'Esercito italiano;
b) al Corpo di stato maggiore, per gli ufficiali
della Marina militare;
c) al ruolo naviganti, per gli ufficiali
dell'Aeronautica militare;
d) al ruolo normale, per gli ufficiali dell'Arma
dei carabinieri.
4. I membri in relazione all'Arma, al Corpo o al
ruolo del giudicando, sono scelti:
a) per l'Esercito italiano:
1) promiscuamente tra gli ufficiali delle Armi,
per gli appartenenti ai ruoli delle Armi;
2) in numero di due, promiscuamente, tra gli
ufficiali delle Armi e in numero di due tra gli ufficiali
del Corpo o del ruolo di appartenenza, per gli altri
ufficiali;
b) per la Marina militare:
1) tra gli ufficiali del Corpo di stato maggiore,
per gli appartenenti al medesimo Corpo;
2) in numero di due dal Corpo di stato maggiore e
in numero di due dal Corpo di appartenenza, per gli altri
ufficiali;
c) per l'Aeronautica militare:
1) tra gli ufficiali del ruolo naviganti, per gli
appartenenti al medesimo ruolo;
2) in numero di due dal ruolo naviganti e in
numero di due dal ruolo o dal Corpo di appartenenza, per
gli altri ufficiali;
d) per l'Arma dei carabinieri:
1) tra gli ufficiali del ruolo normale, per gli
appartenenti al medesimo ruolo;
2) in numero di due dal ruolo normale e in numero
di due dal ruolo di appartenenza, per gli altri ufficiali.
5. L'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano
assume le funzioni di segretario.
Art. 1383 (Commissioni di disciplina per i
sottufficiali, i graduati e i militari di truppa). - 1. La
commissione di disciplina per i giudizi a carico di uno o
piu' sottufficiali o volontari di una stessa Forza armata
si compone di tre ufficiali in servizio permanente, dei
quali almeno due ufficiali superiori e l'altro di grado non
inferiore a capitano o corrispondente, tutti della Forza
armata cui il giudicando o i giudicandi appartengono.
2. Il presidente della commissione di disciplina non
puo' avere grado inferiore a tenente colonnello o
corrispondente.
3. Il membro meno elevato in grado o meno anziano
assume le funzioni di segretario.».
 
Art. 26

Nomina della commissione di disciplina

1. I componenti della commissione di disciplina sono nominati:
a) dalla stessa Autorita' che ha disposto l'inchiesta formale;
b) dall'Autorita' delegata dal Comandante generale, nei casi di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b), o in assenza di ufficiali dipendenti dall'Autorita' che ha ordinato il deferimento alla commissione, che possono svolgere l'incarico di componente della commissione di disciplina.
 
Art. 27

Convocazione della commissione di disciplina

1. Per la convocazione della commissione di disciplina si applica l'articolo 1387 del codice.

Note all'art. 27:
- Si trascrive il testo dell'art. 1387 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 1387 (Convocazione della commissione di
disciplina). - 1. La commissione di disciplina e' convocata
dall'autorita' che l'ha formata.
2. Detta autorita' da' comunicazione scritta
dell'avvenuta convocazione al militare inquisito o al suo
difensore e trasmette, contemporaneamente, ai componenti
della commissione l'ordine di convocazione e al presidente
gli atti dell'inchiesta, tra i quali sono comprese le
eventuali difese scritte dal giudicando.
3. La commissione di disciplina si riunisce nel luogo
indicato nell'ordine di convocazione.
4. Il presidente, dopo avere esaminato gli atti,
redige dichiarazione in tal senso, invita quindi gli altri
membri a fare altrettanto.
5. Redatta la dichiarazione scritta di cui al comma 4
e ricevute le dichiarazioni scritte degli altri membri
della commissione, il presidente fissa, almeno venti giorni
prima, il giorno e l'ora della riunione e invita per
iscritto il militare sottoposto alla commissione di
presentarsi, con l'avvertenza che:
a) egli ha facolta' di intervenirvi, con
l'assistenza di un ufficiale difensore, per svolgere
oralmente le proprie difese e di far pervenire alla
commissione, almeno cinque giorni prima della seduta,
eventuali scritti o memorie difensive;
b) se alla data stabilita non si presentera' ne'
fara' constare di essere legittimamente impedito, si
procedera' in sua assenza.».
 
Art. 28

Giudicando

1. Il giudicando:
a) ha diritto di ricusazione secondo quanto previsto dall'articolo 1386 del codice;
b) ai sensi degli articoli 1370 e 1387 del codice, e' assistito da un difensore, di fiducia o d'ufficio, nonche', eventualmente e a sue spese, anche da un avvocato del libero foro;
c) puo' richiedere la sospensione del procedimento disciplinare ovvero il differimento della commissione di disciplina per legittimo impedimento;
d) puo' far pervenire alla commissione di disciplina, almeno cinque giorni prima della seduta, memorie difensive;
e) in sede di riunione della commissione, puo' chiedere la lettura degli atti dell'inchiesta che ritiene rilevanti, depositare una memoria difensiva, produrre nuovi documenti, dichiarare che non intende avvalersi delle predette facolta', fornire i chiarimenti richiesti dai componenti della commissione di disciplina nonche' esporre, anche tramite il difensore, le ragioni a difesa.

Note all'art. 28:
- Si trascrive il testo dell'art. 1386 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 1386 (Ricusazione). - 1. Il militare sottoposto
al giudizio della commissione di disciplina ha diritto di
ricusare per una sola volta uno o due dei componenti della
commissione, se quest'ultima e' composta rispettivamente da
tre o da cinque membri. La ricusazione non deve essere
motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla
data della comunicazione della convocazione della
commissione di disciplina.
2. I componenti ricusati sono sostituiti.».
- Per il testo dell'art. 1370 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 11.
- Per il testo dell'art. 1387 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 27.
 
Art. 29

Facolta' del difensore

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1370 e 1387 del codice, al difensore sono riconosciute le facolta' previste dall'articolo 28, comma 1, lettere c), d) ed e), e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12.

Note all'art. 29:
- Per il testo dell'art. 1370 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 11.
- Per il testo dell'art. 1387 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 27.
 
Art. 30
Adempimenti dell'Autorita' che ha disposto il deferimento, la nomina
e la convocazione

1. L'Autorita' di cui all'articolo 24 invia l'ordine di deferimento, nomina e convocazione della commissione di disciplina:
a) al giudicando, avvisandolo che:
1) ha facolta' di ricusare, per una volta sola, senza motivazione, entro due giorni dalla ricezione della comunicazione della convocazione della commissione, uno o due dei componenti della stessa, se quest'ultima e' composta, rispettivamente, da tre o cinque membri;
2) la comunicazione della ricusazione e' indirizzata al presidente della commissione di disciplina nonche' alla medesima Autorita';
3) trascorso il termine di cui al numero 1), senza la ricezione di alcuna richiesta, la composizione della commissione si intende confermata;
4) ai sensi degli articoli 1370 e 1387 del codice, ha diritto di farsi assistere da un difensore ed eventualmente, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro;
5) se non sceglie o rinuncia al difensore di fiducia il presidente della commissione designa un difensore d'ufficio;
6) il giorno, l'ora e il luogo della riunione della commissione, fissati ai sensi dell'articolo 1387 del codice, sono comunicati dal presidente della stessa;
b) al presidente della commissione, unitamente:
1) agli atti dell'inchiesta formale, con il relativo indice, e alla relazione riepilogativa predisposta dall'ufficiale inquirente, completa delle controdeduzioni;
2) a copia del documento unico matricolare e della documentazione caratteristica del militare inquisito;
c) ai membri della commissione, richiedendo loro la dichiarazione di assenza di situazioni d'incompatibilita' di cui all'articolo 1380, comma 3, del codice.
2. L'Autorita' di cui all'articolo 24 sostituisce i componenti della commissione ricusati o incompatibili.

Note all'art. 30:
- Per il testo dell'art. 1370 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 11.
- Per il testo dell'art. 1387 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 27.
- Per il testo dell'art. 1380 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 10.
 
Art. 31

Attivita' del presidente

1. Ricevuto l'ordine di convocazione, il presidente della commissione:
a) comunica all'Autorita' che l'ha nominato l'assenza di cause di incompatibilita' di cui all'articolo 1380, comma 3, del codice;
b) acquisisce le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni d'incompatibilita' dei membri della commissione;
c) attesta la ricezione degli atti di cui all'articolo 30;
d) fa istituire dal membro segretario apposito indice, nel quale sono elencati gli atti ricevuti nonche' quelli posti in essere dalla commissione di disciplina, eccetto il verbale contenente il verdetto;
e) esamina gli atti elencati nell'indice e rilascia dichiarazione di avvenuta presa visione;
f) mette gli atti elencati nell'indice a disposizione dei membri della commissione, i quali, senza ritardo, li esaminano e rilasciano dichiarazione di avvenuta presa visione;
g) fissa il giorno, l'ora e il luogo della riunione e ne da' comunicazione, con almeno venti giorni di anticipo, ai membri e al giudicando, il quale, nell'occasione, e' avvertito che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 1370, 1387 e 1388 del codice:
1) ha diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia nonche', a sue spese, da un avvocato del libero foro;
2) puo' rinunciare espressamente alla facolta' di cui al numero 1) anche dopo la nomina del difensore di fiducia;
3) la scelta del difensore di fiducia e la relativa accettazione dell'incarico o l'atto di rinuncia devono pervenire al presidente entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla fissazione della riunione;
4) se non sceglie o rinuncia al difensore di fiducia entro il termine fissato, e' designato un difensore d'ufficio.
2. Il presidente formalizza la nomina del difensore:
a) di fiducia, dopo aver ricevuto dal giudicando la dichiarazione di scelta e la relativa accettazione dell'incarico;
b) d'ufficio, in caso di mancata scelta del difensore di fiducia da parte del giudicando.
3. Contestualmente alla nomina, il presidente avverte il difensore:
a) di comunicare, entro ventiquattro ore, l'assenza di situazioni di incompatibilita' di cui agli articoli 1370 e 1380, comma 3, del codice;
b) della facolta', entro dieci giorni, di prendere visione degli atti dell'inchiesta formale, del documento unico matricolare e della documentazione caratteristica dell'inquisito;
c) della facolta' di cui all'articolo 29;
d) del giorno, dell'ora e del luogo della riunione della commissione di disciplina.
4. Il presidente della commissione acquisisce agli atti:
a) la dichiarazione con cui il militare sceglie il difensore di fiducia e la relativa accettazione dell'incarico, l'espressa rinuncia al difensore, la designazione d'ufficio del difensore, la nomina e la dichiarazione di assenza di eventuali situazioni di incompatibilita' del difensore;
b) la dichiarazione con cui il difensore attesta di aver preso cognizione di tutti gli atti raccolti in sede di inchiesta formale, del documento unico matricolare e della documentazione caratteristica dell'inquisito.
5. Si applicano in quanto compatibili gli articoli 11, comma 1, lettera b), 15, comma 1, lettera b), e 21.

Note all'art. 31:
- Per il testo dell'art. 1380 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 10.
- Per il testo dell'art. 1370 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 11.
- Per il testo dell'art. 1387 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 27.
- Si trascrive il testo dell'art. 1388 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 1388 (Procedimento davanti alla commissione di
disciplina). - 1. Aperta la seduta, il presidente richiama
l'attenzione dei membri della commissione sull'importanza
dei giudizi che sono chiamati a esprimere; avvisa, inoltre,
che devono astenersi, nel chiedere chiarimenti, dal fare
apprezzamenti.
2. Fa introdurre quindi il militare, se presente, e:
a) legge l'ordine di convocazione;
b) legge le dichiarazioni scritte dell'avvenuto
esame, la parte propria e degli altri membri, degli atti
dell'inchiesta formale;
c) fa leggere dal segretario la relazione
riepilogativa;
d) chiede se i membri della commissione o il
giudicando e l'ufficiale difensore desiderano che sia letto
qualsiasi atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario,
ne autorizza la lettura.
3. Il presidente e i membri della commissione previa
autorizzazione del presidente possono chiedere al militare
chiarimenti sui fatti a lui addebitati.
4. Il giudicando puo' presentare una memoria,
preparata in precedenza e firmata, contenente la sua difesa
e puo' produrre eventuali nuovi documenti. Se non intende
valersi di dette facolta' ne rilascia dichiarazione
scritta.
5. La memoria e i documenti sono letti da uno dei
componenti della commissione e allegati agli atti.
6. Il giudicando, se presente, e' ammesso a esporre,
anche a mezzo dell'ufficiale difensore, le ragioni a
difesa.
7. Il presidente chiede al giudicando, se presente,
se ha altro da aggiungere.
8. Udite le ragioni a difesa ed esaminati gli
eventuali nuovi documenti, il presidente fa ritirare il
militare.
9. La commissione, se ritiene di non poter esprimere,
il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria,
sospende il procedimento e restituisce gli atti
all'autorita' che ha ordinato la convocazione, precisando i
punti sui quali giudica necessarie nuove indagini.
10. Non verificandosi l'ipotesi di cui al comma 9, il
presidente mette alternativamente ai voti i seguenti
quesiti:
a) "Il ________________ e' meritevole di conservare
il grado?";
b) "Il ________________ e' meritevole di permanere
in ferma (o in rafferma)?".
11. La votazione si svolge con modalita' tali da
garantire la segretezza del voto di ciascun membro. Il
giudizio della commissione e' espresso a maggioranza
assoluta e non e' motivato.
12. Il segretario compila subito il verbale della
seduta col giudizio della commissione; il verbale e' letto
e firmato dai componenti della commissione.
13. Il presidente scioglie la commissione e trasmette
gli atti direttamente al Ministero della difesa.
14. I componenti della commissione sono vincolati al
segreto di ufficio.».
- Per il testo dell'art. 1370 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 11.
- Per il testo dell'art. 1380 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 10.
 
Art. 32

Attivita' dei membri

1. Ciascun membro della commissione di disciplina, entro due giorni dalla ricezione dell'ordine di convocazione, rilascia al presidente della commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilita' di cui all'articolo 1380, comma 3, del codice e, se non ricusato, esamina gli atti dell'inchiesta formale, il documento unico matricolare e la documentazione caratteristica dell'inquisito, dichiarandone la presa visione.
2. Il membro segretario istituisce l'indice dei documenti della commissione di disciplina e ne cura l'aggiornamento.

Note all'art. 32:
- Per il testo dell'art. 1380 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 10.
 
Art. 33

Procedimento

1. Il procedimento davanti alla commissione di disciplina si svolge secondo le modalita' stabilite dall'articolo 1388 del codice.
2. Se il giudizio riguarda piu' militari e le circostanze lo richiedono, il presidente puo' chiedere chiarimenti a ciascuno di essi, anche separatamente e non alla presenza degli altri, salvo poi notiziarli delle risultanze emerse a loro carico.
3. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 15, comma 3.
4. La documentazione trasmessa al presidente della commissione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera b), il verbale della seduta e gli atti della commissione sono inviati, al termine della riunione della commissione di disciplina, all'Autorita' di cui all'articolo 3.

Note all'art. 33:
- Per il testo dell'art. 1388 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 31.
 
Art. 34

Differimento

1. La riunione della commissione di disciplina e' differita in caso di legittimo impedimento di uno dei suoi componenti.
2. L'Autorita' competente alla nomina provvede alla sostituzione del membro che si trova nella condizione di cui al comma 1, se l'impedimento non consente il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo.
 
Art. 35

Supplemento istruttorio

1. Nel caso di cui all'articolo 1388, comma 9, del codice, l'Autorita' che ha ordinato la convocazione procede agli accertamenti richiesti dalla commissione di disciplina, affidandone l'espletamento all'ufficiale inquirente che ha condotto l'inchiesta formale e indicando allo stesso il termine entro cui comunicarne l'esito.
2. Completato il supplemento d'istruttoria, il presidente della commissione fissa la data della nuova riunione, dandone comunicazione al giudicando e al difensore e avvisandoli della facolta' di prendere visione degli ulteriori documenti.

Note all'art. 35:
- Per il testo dell'art. 1388 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 31.
 
Art. 36

Decisioni all'esito del verdetto della commissione di disciplina

1. L'Autorita' di cui all'articolo 3 decide ai sensi dell'articolo 1389 del codice.
2. Le gravi ragioni di opportunita' di cui all'articolo 1389, comma 1, lettera b), del codice, sono esplicitate nel provvedimento con cui si conclude il procedimento disciplinare. In tale ipotesi, il procedimento disciplinare di stato si conclude nel termine perentorio di novanta giorni dall'ordine di convocazione della nuova commissione.

Note all'art. 36:
- Si trascrive il testo dell'art. 1389 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 1389 (Decisione del Ministro della difesa). -
1. Il Ministro della difesa:
a) puo' discostarsi, per ragioni umanitarie, dal
giudizio della commissione di disciplina a favore del
militare;
b) se ritiene, per gravi ragioni di opportunita',
che deve essere inflitta la sanzione della perdita del
grado per rimozione ovvero la cessazione dalla ferma o
dalla rafferma, ordina, per una sola volta, la convocazione
di una diversa commissione di disciplina, ai sensi
dell'articolo 1387; in tale caso il procedimento
disciplinare deve concludersi nel termine perentorio di 90
giorni.».
- Per il testo dell'art. 1389 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 36.
 
Art. 37

Clausola neutralita' finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 38

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica ai procedimenti disciplinari di stato la cui contestazione degli addebiti e' effettuata a decorrere da tale data.
2. Ai procedimenti disciplinari di stato in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 3 ottobre 2023

Il Ministro: Giorgetti Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1430