Gazzetta n. 265 del 13 novembre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 29 settembre 2023
Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA), successivi ai termini fissati dal decreto 28 luglio 2022 per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220;
Visto il regolamento (UE) 1407/2013 relativo ai contributi in regime de minimis concessi dallo Stato;
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia;
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanita' animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, che categorizza la peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorita' competente puo' stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1080 della Commissione del 2 giugno 2023 che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/985, e che include alcuni comuni della Provincia di Pavia nelle zone di restrizione per PSA (zona di restrizione I e zona di restrizione II);
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1485 della Commissione del 18 luglio 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana;
Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste che ha adottato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 6 del regolamento su citato, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel registro aiuti di Stato SIAN;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154», come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (di seguito MASAF);
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, prot. 29419, del 20 gennaio 2023, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212;
Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023, n. 42502, registrata all' Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste in data 30 gennaio 2023 al n. 1423;
Vista la direttiva del direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea n. 101746, del 14 febbraio 2023, registrata all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste in data 28 febbraio 2023 al n. 122;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 336168, del 28 luglio 2022, recante «Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 216, del 15 settembre 2022 e registrato con numero di aiuto SA 105318, ai sensi del regolamento (UE) 702/2014 e per gli aiuti in regime di de minimis con numero SA 25010, ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013;
Considerato che, per gli interventi previsti dal predetto decreto ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022, si e' provveduto con le risorse stanziate nel «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» pari a euro 25.000.000 per l'anno 2022, cosi' come quantificati dall'art. 26, comma 1 del decreto-legge n. 4/2022 e rideterminati dall'art. 2, comma 2-quinquies del decreto-legge n. 9/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 29/2022;
Visto il decreto del direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, n. 637257 del 13 dicembre 2022, con il quale si dispone a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, l'impegno e la contestuale liquidazione della somma di euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00), mediante trasferimento dei predetti fondi sul conto di Tesoreria n. 23205 intestato al Ministero dell'economia e delle finanze-FEAGA, al fine di assicurare l'erogazione degli aiuti a favore degli operatori della filiera suinicola che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA), cosi' come previsto dal decreto ministeriale n. 336168, del 28 luglio 2022;
Vista la comunicazione di AGEA n. 00057380, del 24 luglio 2023, con la quale, in risposta alla nota ministeriale n. 313324, del 15 giugno 2023, si evidenzia la residua disponibilita' di euro 19.644.443,25, derivante dalle risorse previste dal decreto ministeriale n. 336168, del 28 luglio 2022 e non ancora impegnate a favore dei beneficiari del settore suinicolo;
Visto il resoconto dell'Unita' centrale di crisi del 12 maggio 2023 (prot. MASAF n. 254352 del 16 maggio 2023), la nota della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute (prot. MASAF n. 279824 del 30 maggio 2023), e la successiva del 26 giugno 2023 (prot. n. 331152), nelle quali si evidenzia l'effettiva diffusione dell'infezione della Peste suina africana (PSA) nei territori del Lazio e della Provincia di Salerno e di Reggio Calabria, nonche' l'ordinanza della Regione Lombardia, del 6 giugno 2023 pubblicato nel Bollettino regionale nella quale vengono indicati i comuni della Provincia di Pavia sottoposti a restrizione sanitaria di tipo II e I;
Vista l'ordinanza del commissario straordinario alla peste suina africana dell'11 luglio 2023 «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana»;
Considerato il perdurare della peste suina africana e l'espansione della stessa in ulteriori ambiti territoriali nazionali, oltre quelli gia' definiti nell'Allegato 1 del summenzionato decreto ministeriale n. 336168, del 28 luglio 2022, che prevede, nello specifico, un intervento finalizzato al sostegno delle imprese della filiera suinicola che hanno subito danni indiretti a seguito dei provvedimenti sanitari necessari per la prevenzione, eradicazione, contenimento della malattia e dal blocco delle esportazioni dei prodotti trasformati, per il periodo compreso fra il 13 gennaio 2022 ed il 30 giugno 2022;
Ritenuto obiettivo strategico proseguire nel sostenere economicamente il comparto suinicolo nazionale in difficolta' per il perdurare della peste suina africana;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 21 settembre 2023;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Si dispone, in continuita' con quanto gia' previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 336168, del 28 luglio 2022, l'estensione degli effetti economici e di alcuni effetti giuridici, di quest'ultimo, a carico delle risorse finanziarie residue pari ad euro 19.644.443,25 per le medesime tipologie di interventi a sostegno della filiera suinicola italiana, che ha subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA), nel periodo 1° luglio 2022 - 31 luglio 2023. E' fatta salva, comunque, la possibilita' di ulteriori estensioni temporali e areali del decreto ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022, in funzione dell'evoluzione dello stato emergenziale epidemiologico e delle risorse finanziarie disponibili.
2. La presente misura di sostegno non attiene alla concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali e non e' inerente ne' e' calcolata in base a terreni agricoli.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite come segue:
a) Il 60% e' destinato alle piccole-medio imprese (PMI) e microimprese del settore della produzione agricola primaria;
b) Il 40% e' destinato al settore della macellazione e della trasformazione.
4. Gli aiuti alle PMI e microimprese del settore della produzione agricola primaria sono concessi ai sensi dell'art 26 del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
5. Gli aiuti alle PMI e microimprese del settore della trasformazione e macellazione sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013.
6. Le grandi imprese sono escluse dal regime di esenzione (regolamento UE 2022/2472) per la produzione primaria, mentre le stesse sono ammesse agli aiuti solo nell'ambito del regime di de minimis (regolamento UE 1407/2013) relativo alla trasformazione ed alla macellazione.
 
Allegato I bis (Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1485 della Commissione del 18
luglio 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento
di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di
controllo delle malattie per la peste suina africana)
Le seguenti zone soggette a restrizioni I:
Regione Piemonte:
nella Provincia di Alessandria, i Comuni di: Oviglio, Viguzzolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Carentino, Frascaro, Borgoratto Alessandrino, Volpeglino, Gamalero, Pontecurone, Castelnuovo Scrivia, Alluvione Piovera, Sale, Bassignana, Pecetto di Valenza, Rivarone, Montecastello, Valenza, San Salvatore Monferrato, Castelletto Monferrato, Quargnento, Solero, Pietra Marazzi;
nella Provincia di Asti, i Comuni di: Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Maranzana, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Quaranti, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Canelli, San Marzano Oliveto;
nella Provincia di Cuneo, i Comuni di: Bergolo, Pezzolo Valle Uzzone, Cortemilia, Levice, Castelletto Uzzone, Perletto, Castino, Cossano Belbo, Rocchetta Belbo, Santo Stefano Belbo, Gottasecca, Monesiglio, Sale delle Langhe, Camerana, Castelnuovo di Ceva, Priero, Prunetto, Montezemolo, Perlo;
Regione Liguria:
nella Provincia di Genova, i Comuni di: Portofino, Santa Margherita Ligure, Camogli, Zoagli, Leivi, Chiavari, Santo Stefano d'Aveto, Mezzanego, Carasco, Borzonasca;
nella Provincia di Savona, i Comuni di: Bergeggi, Spotorno, Vezzi Portio, Noli, Orco Feglino, Bormida, Calice Ligure, Rialto, Osiglia, Murialdo;
Regione Emilia-Romagna:
nella Provincia di Piacenza, i Comuni di: Cerignale, Ottone (est fiume Trebbia), Corte Brugnatella, Bobbio, Alta Val Tidone, Ferriere;
nella Provincia di Parma, Comune di Tornolo (parte amministrativa a ovest del Fiume Taro);
Regione Lombardia:
nella Provincia di Pavia, i Comuni di: Rocca Susella, Montesegale, Godiasco, Borgoratto Mormorolo, Fortunago, Volpara, Borgo Priolo, Rocca De' Giorgi, Rivanazzano, Colli Verdi - Ruino e Canevino;
Regione Lazio:
nella Provincia di Roma:
a nord: i Comuni di Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara;
a ovest: il Comune di Fiumicino;
a sud: il Comune di Roma tra i limiti della zona 2 (a nord), i confini del Comune di Fiumicino (a ovest), il fiume Tevere fino all'intersezione con il Grande raccordo anulare, il Grande raccordo anulare fino all'intersezione con l'autostrada A24, l'autostrada A24 fino all'intersezione con viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo fino all'intersezione con i confini del Comune di Guidonia Montecelio;
a est: i Comuni di: Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant'Angelo Romano, Fonte Nuova;
Regione Calabria:
nella Provincia di Reggio Calabria, i Comuni di: Taurianova, Locri, Cittanova, Gerace, Rizziconi, Canolo, Antonimina, Portigliola, Gioia Tauro, Sant'ilario dello Ionio, Agnana Calabra, Mammola, Melicucco, Polistena, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, Siderno, Placanica, Riace, San Giovanni di Gerace, Martone, Stilo, Marina di Gioiosa Jonica, Roccella Jonica, Maropati, Laureana di Borrello, Candidoni, Camini, Grotteria, Monasterace, Giffone, Pazzano, Gioiosa Ionica, Bivongi, Galatro, Stignano, San Pietro di Carida', Serrata, Feroleto della Chiesa, Caulonia, Cinquefrondi, Anoia.
Le seguenti zone soggette a restrizioni II:
Regione Piemonte:
nella Provincia di Alessandria, i Comuni di: Alessandria, Tortona, Carbonara Scrivia, Frugarolo, Paderna, Spineto Scrivia, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Castelspina, Casal Cermelli, Alice Bel Colle, Terzo, Bistagno, Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grognardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone, Spigno Monferrato, Montechiaro d'Acqui, Castelletto d'Erro, Ponti, Denice, Pozzolo Formigaro, Cerreto Grue, Casasco, Montegioco, Montemarzino, Momperone, Merana, Pozzol Groppo, Villaromagnano, Sarezzano, Monleale, Volpedo, Casalnoceto;
nella Provincia di Asti, i Comuni di: Mombaldone, Castel Rocchero, Montabone, Sessame, Monastero Bormida, Roccaverano, Vesime, Cessole, Loazzolo, San Giorgio Scarampi, Olmo Gentile, Bubbio, Rocchetta Palafea, Cassinasco, Castel Boglione, Serole;
nella Provincia di Cuneo, il Comune di Saliceto;
Regione Lazio:
l'area del Comune di Roma compresa entro i confini amministrativi dell'Azienda sanitaria locale «ASL RM1»;
Provincia di Rieti (1) , i Comuni di Borgo Velino, Micigliano, Posta; Borbona, Cittaducale, Castel Sant'Angelo, Antrodoco, Petrella Salto e Fiamignano;
Regione Liguria:
nella Provincia di Genova, i Comuni di: Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Ricco', Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia, Fascia, Gorreto, Propata, Rondanina, Neirone, Montebruno, Uscio, Avegno, Recco, Tribogna, Moconesi, Favale Di Malvaro, Cicagna, Lorsica, Rapallo, Rezzoaglio, Orero, Fontanigorda, Rovegno, San Colombano Certenoli, Coreglia Ligure, Borzonasca;
nella Provincia di Savona, i Comuni di: Savona, Cairo Montenotte, Quiliano, Altare, Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello, Mioglia, Giusvalla, Dego, Vado Ligure, Albissola Marina, Carcare, Plodio, Cosseria, Piana Crixia, Mallare, Pallare, Roccavignale, Millesimo, Cengio;
Regione Lombardia:
nella Provincia di Pavia, i Comuni di: Ponte Nizza, Bagnaria, Brallo Di Pregola, Menconico, Zavattarello, Romagnese, Varzi, Val Di Nizza, Santa Margherita Di Staffora, Cecima, Colli Verdi - Valverde, Borgoratto Mormorolo, Godiasco, Rocca Susella, Fortunago, Montesegale, Borgo Priolo, Rivanazzano, Torrazza Coste, Retorbido, Codevilla;
Regione Emilia-Romagna:
nella Provincia di Piacenza, i Comuni di: Ottone (ovest fiume Trebbia), Zerba;
Regione Calabria:
nella Provincia di Reggio Calabria, i Comuni di: Cardeto, Motta San Giovanni, Montebello Ionico, Sant'Eufemia D'Aspromonte, Sant'Alessio in Aspromonte, Sinopoli, San Roberto, San Lorenzo, San Procopio, Palmi, Melito di Porto Salvo, Laganadi, Calanna, Melicucca', Santo Stefano in Aspromonte, Seminara, Reggio Calabria, Scilla, Condofuri, Bagaladi, Bagnara Calabra, Fiumara, Bova Marina, Villa San Giovanni, Campo Calabro.
Le seguenti zone soggette a restrizioni III:
Regione Calabria:
nella Provincia di Reggio Calabria, i Comuni di: Cosoleto, Delianuova, Varapodio, Oppido Mamertina, Molochio, Terranova Sappo Minulio, Plati', Cimina', Santa Cristina D'aspromonte, Scido, Ardore, Benestare, Careri, Casignana, Bianco, Bovalino, Sant'agata del Bianco, Samo, Africo, Brancaleone, Palizzi, Staiti, Ferruzzano, Bova, Caraffa del Bianco, Bruzzano Zeffirio, San Luca, Roghudi, Roccaforte del Greco, Roghudi, Roccaforte del Greco;
Aree istituite a livello dell'Unione come zone infette o zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e zone di sorveglianza (di cui all'art. 6, paragrafo 2, e all'art. 7, paragrafo 2, Parte A del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1485 della Commissione del 18 luglio 2023);
Aree istituite come zone infette a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia (2)
Regione Campania:
nella Provincia di Salerno, i Comuni seguenti: Sanza, Buonabitacolo, Sassano, Padula, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Casaletto spartano, Caselle in Pittari, Piaggine, Morigerati, Monte San Giacomo, Tortorella, Teggiano, Sala Consilina, Rofrano, Valle Dell'Angelo, Torraca;
Regione Basilicata:
nella Provincia di Potenza, i Comuni seguenti: Moliterno, Lagonegro.


Parte di provvedimento in formato grafico
(1) Per i comuni della Provincia di Rieti, le misure speciali di
controllo della malattia sono state introdotte a partire dal 1°
giugno 2022 come stabilito dalla decisione (UE) 2022/875 del 1°
giugno 2022 e successivamente abrogate il 25 ottobre 2022 come
previsto dal regolamento (UE) 2022/2067 del 25 ottobre.

(2) Istituite con il reg. esecuzione (UE) 2023/1485 il 18 luglio 2023
i cui termini di applicazione sono validi fino al 22 agosto 2023
 
Art. 2

Beneficiari

1. Possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 1 imprese della produzione primaria e le imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:
a) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio), ubicati in uno dei comuni assoggettati a restrizioni sanitarie a seguito delle disposizioni emanate dal Ministero della salute e/o dalle ordinanze del commissario governativo alla peste suina africana», di cui all'elenco Allegato 1 bis a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 luglio 2023;
b) macelli di suini e aziende di trasformazione della carne suina (prosciuttifici, salumifici, sezionatori) ricadenti in una o piu' delle seguenti condizioni:
ubicati nei territori sottoposti a restrizione sanitaria a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 luglio 2023 come da regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 modificato successivamente dal regolamento (UE) 2023/1485 e indicati nell'Allegato I bis;
a partire dal 1° luglio 2022 e sino al 31 luglio 2023, non hanno potuto utilizzare suini o carni suine provenienti dalle regioni e territori elencati nell'Allegato 1 bis;
gli stabilimenti aventi l'autorizzazione ad esportare verso paesi terzi nel 2022, ma che non hanno potuto esportare carni suine o prodotti trasformati di carni suine a causa dei bandi sanitari elevati dalle competenti Autorita' estere, recepiti e notificati dal Ministero della salute italiano.
2. Le aziende ammissibili al sostegno sono impegnate nella produzione agricola primaria e nella trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:
a) verri;
b) scrofe;
c) scrofette;
d) suini da ingrasso;
e) suinetti;
f) prosciutti;
g) prodotti di salumeria;
h) tagli di carne suina.
 
Art. 3

Interventi ammessi e entita' degli indennizzi

1. Il sostegno e' finalizzato a compensare gli imprenditori delle perdite dovute a:
a) deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita anticipata o differita degli animali;
b) mancata produzione per l'interruzione della riproduzione delle scrofe;
c) prolungamento vuoto sanitario;
d) costi di produzione per prolungamento allevamento (blocco movimentazione);
e) stima dei danni causati dalla riduzione della macellazione;
f) distruzione e distoglimento della merce per mancato export;
g) stima dei danni causati dal mancato export.
2. Per le imprese che non svolgono produzione primaria, i sostegni sono determinati fino ad un massimo 100% del danno stimato forfetariamente come da formula riportata nella Tabella A-bis, che e' parte integrante del presente decreto. Ogni impresa dovra' dimostrare il danno subito allegando alla domanda apposita dichiarazione confermativa e rendendo disponibile al controllo la propria contabilita'. In particolare:
a) la stima dei danni per le attivita' di macellazione dei suini e trasformazione delle carni suine dovranno essere supportati con la dichiarazione dei ricavi fatturati che si riferiscono ai periodi corrispondenti dell'anno precedente «indenne dalla malattia» nonche' con la messa a disposizione dei controlli delle relative fatture. I ricavi saranno dettagliati come al punto 5 della Tabella A bis;
b) la stima dei danni per la mancata esportazione dovra' essere supportata dalla dichiarazione delle carni e dei prodotti a base di carne suina esportate nei paesi terzi che hanno elevato bandi limitativi sanitari per le esportazioni provenienti dall'Italia, nel periodo 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023, desumibili dalle notifiche del Ministero della salute e rapportandolo al piu' recente periodo corrispondente di «regolare esportazione», rendendo disponibili per i controlli la relativa documentazione probatoria dell'esportazione e del sostenimento dei costi connessi, come da punto 6 della Tabella A bis.
3. Per le PMI e microimprese della produzione primaria, il sostegno e' determinato fino ad un massimo del 100% del danno totale subito, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella Tabella A bis. In tali casi, ogni azienda dovra' dimostrare il danno subito allegando alla domanda apposita dichiarazione confermativa e rendendo disponibile al controllo la propria contabilita'.
4. Dai sostegni di cui ai precedenti commi 2 e 3, sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.
 
Art. 4

Cumulo e costi ammissibili

1. Gli aiuti alle PMI e microimprese del settore della produzione primaria, di cui al presente decreto, sono cumulabili con altri aiuti di Stato e con aiuti de minimis unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto piu' elevato applicabile agli aiuti in questione in base al regolamento (UE) 2022/2472.
2. Gli aiuti concessi per le PMI e microimprese del settore della produzione primaria non possono essere cumulabili con eventuali aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo di cui all'art. 8, comma 8 del regolamento (UE) 2022/2472.
3. L'aiuto e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti in virtu' di altre misure nazionali o dell'UE oppure nell'ambito di polizze assicurative o di fondi di mutualizzazione per gli stessi costi ammissibili, non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.
4. Gli aiuti non sono concessi alle imprese in difficolta' di cui all'art. 1, comma 5 del regolamento (UE) 2022/2472, a meno che la situazione di difficolta' non sia derivata dai danni causati dalla peste suina africana per la quale sono concessi gli indennizzi.
5. Gli aiuti non si applicano ad un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
6. Non puo' essere concesso alcun aiuto individuale ove sia accertato che l'epizoozia e' stata causata deliberatamente o e' dovuta a negligenza del beneficiario.
7. Per le imprese di macellazione e trasformazione i sostegni possono essere cumulati con altri aiuti de minimis nel rispetto delle soglie del regolamento (UE) 1407/2013.
 
Art. 5

Presentazione della domanda

1. I beneficiari che intendono usufruire dei sostegni del provvedimento in parola presentano in via informatica apposita domanda all'organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa, nel rispetto delle istruzioni impartite dall'organismo pagatore stesso.
2. Le dichiarazioni e la documentazione di cui all'art. 3, comma 2, devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
 
Art. 6

Procedure d'esame delle domande

1. L'organismo pagatore territorialmente competente verifica la completezza e correttezza delle domande pervenute e, per ciascuna delle due tipologie di imprese di cui ai punti 2 e 3 del precedente art. 3, assoggetta a controllo puntuale un campione delle dichiarazioni confermative allegate alle domande stesse, estratte sulla base di criteri di rischio definiti a livello nazionale da AGEA - Coordinamento. La percentuale delle dichiarazioni estratte a campione non e' inferiore al 5 % del totale delle dichiarazioni di ciascuna delle tipologie menzionate.
2. Il beneficiario puo' valutare di farsi anticipare il pagamento richiesto in domanda nei limiti previsti dall'art. 3, comma 2 e comma 3, prima del completamento delle verifiche di cui al comma 1 a condizione che alla domanda sia allegata idonea garanzia fideiussoria di importo pari al sostegno spettante.
3. AGEA - Organismo di coordinamento assicura l'armonizzazione delle procedure, anche tramite l'emanazione di eventuali apposite circolari e adotta, successivamente alla comunicazione del numero di identificazione dell'aiuto, le misure necessarie per un'efficiente allocazione delle risorse disponibili, affinche' i sostegni erogabili non eccedano il massimale finanziario di cui all'art. 1, comma 1, provvedendo ad una ripartizione proporzionale del plafond finanziario tra le imprese beneficiarie sulla base del danno ammissibile riconosciuto a ciascuna di esse.
 
Art. 7

Trasparenza

1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2022/2472.
2. Le informazioni sintetiche della misura di aiuto sono trasmesse alla Commissione mediante il sistema di notifica elettronica nel formato standardizzato di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2022/2472, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura, comprese eventuali modifiche, entro venti giorni lavorativi dalla entrata in vigore del presente decreto in conformita' a quanto previsto all'art. 11, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2022/2472.
 
Art. 8

Disposizioni finali

3. Le attivita' previste a carico di AGEA e degli organismi pagatori devono essere svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Nel caso in cui le risorse finanziare destinate a uno dei due settori indicati nell'art. 1, comma 3, lettere a) e b), rimangano inutilizzate, si dispone la possibilita' di trasferire quelle in eccesso a beneficio del settore che abbia delle richieste non completamente soddisfatte. Parimenti, qualora la richiesta degli indennizzi sia superiori al plafond previsto dal presente decreto, si procedera' ad una riduzione proporzionale delle risorse economiche destinate a uno dei settori su menzionati. A tali fini, AGEA - Organismo di coordinamento fornira' istruzioni agli organismi pagatori territorialmente competenti tramite circolari entro sessanta giorni dalla verifica della incapienza o della presenza di risorse residue.
5. I sostegni potranno essere concessi solo dopo aver ricevuto il numero di identificazione dell'aiuto da parte della Commissione europea.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 settembre 2023

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1494