Gazzetta n. 265 del 13 novembre 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 29 settembre 2023 |
Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli. Proroga dei termini di scadenza nelle aree colpite dalle condizioni metereologiche avverse. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/1619 della Commissione, dell'8 agosto 2023 recante misure temporanee di emergenza che derogano, per il 2023, a talune disposizioni dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio per risolvere problemi specifici dei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causati da eventi metereologici avversi; Visto, in particolare, l'art. 2 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/1619 il quale prevede la proroga di un anno della validita' delle autorizzazioni di impianto e reimpianto in scadenza nel 2023 concesse ai sensi degli articoli 62,64, 66 e 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013 da utilizzare nelle regioni colpite dalle condizioni climatiche avverse della primavera del 2023; Visto, altresi', l'art. 2, paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/1619 il quale stabilisce che ai viticoltori titolari di autorizzazioni di impianto da utilizzare nelle regioni colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera del 2023, che scadono nell'anno 2023, non vengano applicate sanzioni a condizione che comunichino, entro il 31 dicembre 2023, l'intenzione di non utilizzare l'autorizzazione ne' di beneficiare della proroga della sua validita'; Visto l'art. 3 paragrafo 3 del regolamento di esecuzione n. 2023/1619 il quale statuisce che gli Stati membri possano prorogare il termine previsto all'art. 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, portandolo fino alla fine del quinto anno successivo all'impianto, limitatamente agli impianti realizzati nelle aree colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera del 2023; Visto il decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 31 luglio 2023 e, in particolare, l'allegato 1; Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2022 n. 649010 relativo a «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli»; Ritenuto di dare applicazione alle disposizioni sopra citate al fine di consentire ai viticoltori con aziende ubicate nelle zone colpite dagli eventi climatici avversi della primavera del 2023 di non incorrere in ulteriori penalizzazioni; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 21 settembre 2023;
Decreta:
Art. 1
Deroghe alla disciplina delle autorizzazioni impianti viticoli
1. La durata delle autorizzazioni di nuovo impianto e di reimpianto, di cui agli articoli 6, 12 e 15 del decreto ministeriale del 19 dicembre 2022 n. 649010, da utilizzare nelle aree colpite dalle condizioni climatiche avverse ed in scadenza nel 2023, e' prorogata di un anno a decorrere dalla relativa data di scadenza. Ai fini del presente decreto, le aree colpite dalle condizioni climatiche avverse nella primavera 2023 sono le aree individuate dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 citato in premessa, nonche' altre aree delimitate formalmente dalle regioni per calamita' avvenute nella primavera 2023. 2. I produttori che abbiano informato le autorita' competenti entro il 31 dicembre 2023 della loro intenzione di non utilizzare l'autorizzazione o di non voler beneficiare della proroga di validita' di cui al comma 1, non sono soggetti alle sanzioni amministrative di cui all'art. 69, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016. 3. In deroga all'art. 15 paragrafo 1 del citato decreto ministeriale del 19 dicembre 2022 il produttore che richiede la realizzazione di un reimpianto anticipato, ai sensi dell'art. 66 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013, procede ad estirpare una superficie vitata equivalente a quella impiantata entro la fine del quinto anno dalla data in cui sono state impiantate le nuove viti, nei casi in cui il l'area di nuovo impianto sia stata gravemente colpita dagli eventi meteorologici avversi della primavera del 2023. 4. Entro due mesi dalla presentazione della richiesta di cui al precedente comma 3, la regione competente comunica al produttore l'accettazione o meno della stessa e, qualora respinta, lo informa delle ragioni del mancato accoglimento. 5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 19 dicembre 2022 citato in premessa. Il presente provvedimento e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 settembre 2023
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1495 |
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