Gazzetta n. 264 del 11 novembre 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 ottobre 2023
Riorganizzazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, con il quale, al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, e' stata prevista la costituzione, presso le amministrazioni centrali e regionali, di propri Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 1999, recante «Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici»;
Visto l'art. 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), che, nell'integrare la dotazione annuale del Fondo previsto dall'art. 1, comma 7, della legge n. 144/1999, prevede la possibilita' di fronteggiare, con tale dotazione, anche le esigenze finanziarie relative al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, nonche' i costi di funzionamento dei predetti nuclei concernenti anche i compensi per gli esperti interni ed esterni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 6-quater, il quale prevede che le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di valutazione, nonche' degli organismi operanti per le finalita' di cui all'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Vista Ia direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2001 recante «Indirizzi operativi per la costituzione dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in vista del riparto delle risorse previste dal comma 10, dell'art. 145, della legge finanziaria per il 2001»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, recante «Istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il Dipartimento per il coordinamento della politica economica», con il quale e' stato costituito, presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con Io scopo di garantire adeguato supporto tecnico alle strutture dipartimentali nelle attivita' di valutazione delle proposte da sottoporre all'esame del CIPE inerenti i programmi e i progetti di. investimento pubblico, nonche' nelle attivita' di verifica e monitoraggio delle deliberazioni adottate in merito dallo stesso Comitato, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 15 luglio 2009, 5 dicembre 2019 e 19 ottobre 2022;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al CIPE del 28 gennaio 2009 con il quale, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2008, sono stati determinati gli emolumenti spettanti ai componenti interni ed esterni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del DIPE, come modificato dai decreti del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al CIPE del 17 novembre 2009, del 17 febbraio 2020 e del 9 settembre 2021;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica», e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, n. 262, recante «Regolamento recante disciplina dei nuclei istituiti presso le amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi pubblici»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», ed in particolare l'art. 20 concernente il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica che stabilisce, tra l'altro, che presso il Dipartimento opera il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV), di cui all'art. 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, e successive modificazioni, alla cui organizzazione si provvede con decreto deI Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2019, con il quale e' stata istituita la Cabina di regia strategia Italia, ai sensi dell'art. 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, rispetto alla quale il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica assicura l'attivita' di supporto tecnico, istruttorio e organizzativo avvalendosi, ove necessario, dell'apporto di specifiche professionalita' nell'ambito dei nuclei istituiti nel Dipartimento stesso;
Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal l° gennaio 2021, il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)» e che a decorrere dalla medesima data «in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Cormitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022, registrato presso la Corte dei conti al n. 1329 in data 31 marzo 2022, recante la modifica dell'articolazione interna del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2022, di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Visto l'art. 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che prevede, tra l'altro, che «II Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione (NUVIR) e' istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, a far data dal 1° gennaio 2023 e, dalla medesima data, cessa dalle sue funzioni il gruppo di lavoro sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2009 e del 5 dicembre 2019»;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, recante «Disposizioni urgenti per contrasto della scarsita' idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche», con il quale e' stata istituita la Cabina di regia per la crisi idrica;
Visto, in particolare, il comma 10 del citato art. 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, ai sensi del quale il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia e, a tal fine, puo' avvalersi del numero massimo di due esperti o consulenti, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da inserire nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento che, pertanto, e' riorganizzato mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante anche i criteri di' designazione e le modalita' di selezione del personale delle professionalita' necessarie;
Ritenuto che, alla luce delle nuove competenze attribuite al citato Nucleo, e' necessario procedere ad una modifica dell'organizzazione e ad un rafforzamento del Nucleo medesimo, anche in termini di criteri di designazione e le modalita' di selezione degli esperti, interni ed esterni, e di diversificazione dei relativi profili professionali necessari per l'espletamento delle attivita' da realizzare;
Ritenuto opportuno riordinare le disposizioni normative afferenti al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del DIPE in una sola fonte, anche in. termini di maggiore razionalizzazione, in coerenza con la disposizione primaria di cui al citato art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, e' delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n 400;

Decreta:

Art. 1
Riorganizzazione del Nucleo di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici del Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica.
1. Il presente decreto, anche in attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, riorganizza il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (di seguito «Nucleo») del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito «Dipartimento»), col compito di garantire adeguato supporto tecnico alle strutture dipartimentali, nelle attivita' di valutazione delle proposte da sottoporre all'esame del CIPESS inerenti i programmi e i progetti di investimento pubblico, nonche' nelle attivita' di verifica e monitoraggio delle deliberazioni adottate in merito dallo stesso Comitato.
2. Con il presente decreto sono altresi' definiti i requisiti professionali, i criteri per l'attribuzione degli incarichi da conferire successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, la relativa durata, le cause di incompatibilita' ed il trattamento economico dei componenti del Nucleo.
3. In applicazione del decreto del Presidente del Consiglio 15 febbraio 2019 il Nucleo fornisce anche supporto tecnico, istruttorio e organizzativo alla Cabina di regia strategia Italia per il tramite del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.
4. In applicazione dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, il Nucleo fornisce anche supporto tecnico, istruttorio e organizzativo alla Cabina di regia per la crisi idrica, per il tramite del Dipartimento.
5. Il Nucleo si raccorda con la rete dei nuclei, di' cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 1999.
 
Art. 2

Funzioni del Nucleo

1. Il Nucleo svolge attivita' di supporto tecnico di cui al precedente art. 1, nei seguenti settori:
a) ricerca e innovazione;
b) infrastrutture, energia e trasporti;
c) sviluppo sostenibile, cambiamenti climatici e gestione delle risorse idriche;
d) tutela ambientale;
e) sviluppo locale e agevolazioni alle imprese;
f) sanita' e politiche sociali;
g) programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici;
h) finanza e contabilita' pubblica.
2. Nucleo svolge, in particolare, le seguenti attivita' principali:
a) valutazione delle politiche, dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico e territoriale, ai sensi della normativa nazionale e dei regolamenti comunitari, ed elaborazione di analisi, studi, strumenti, indicatori e basi informative;
b) analisi finalizzate al miglioramento dell'azione amministrativa aventi ad oggetto dati sugli investimenti pubblici e integrazione con i dati statistici territoriali in materia di efficienza delle amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico o mediante partenariato pubblico-privato nella realizzazione degli investimenti;
c) ideazione, impulso e attuazione di metodologie per migliorare le capacita' di valutazione e di programmazione delle amministrazioni pubbliche, anche in raccordo con i nuclei di valutazione istituiti presso le singole amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e del conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, n. 262;
d) analisi di fattibilita' e valutazione ex ante, in itinere ed ex post di atti normativi o progetti e programmi relativi ad investimenti, analisi economica e ambientale applicata a livello territoriale e settoriale e valutazione diretta di progetti e programmi relativi a opere pubbliche;
e) analisi e studi comparativi in materia di produzione di energia e diversificazione degli approvvigionamenti energetici, ivi incluse le fonti energetiche di' carattere sperimentale e innovativo;
f) fornire contributi ai processi di programmazione del CIPESS e sviluppare, anche mediante l'utilizzo dei dati presenti sul Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e del connesso Sistema codice unico di progetto (CUP), analisi mirate a verificare la consistenza, lo stato di attuazione, l'evoluzione nel tempo e l'impatto degli investimenti pubblici approvati dal CIPESS;
g) fornire supporto tecnico, istruttorio e organizzativo nell'ambito della Cabina di regia per la crisi idrica, anche mediante lo sviluppo di studi e analisi in materia di sviluppo sostenibile e di cambiamenti climatici e del loro impatto sull'ambiente e, in particolare, sulla gestione e l'utilizzo delle risorse idriche;
h) fornire supporto tecnico, istruttorio e organizzativo nell'ambito della Cabina di regia strategia Italia;
i) diffusione del patrimonio di analisi, metodologie e documentazione derivante dalle attivita' istituzionali del Nucleo.
3. A tal fine, il Nucleo svolge le proprie attivita' di valutazione, verifica e monitoraggio degli investimenti pubblici integrandosi con la rete dei nuclei di valutazione e verifica, favorendo la condivisione di metodologie e pratiche e operando a supporto dello sviluppo del Sistema di monitoraggio investimenti pubblici (MIP).
Il Nucleo formula un piano di lavoro annuale, articolato in finalita' generali e obiettivi specifici, relativo alle ordinarie attivita' istituzionali, che viene sottoposto al Capo Dipartimento per la relativa approvazione. Il Nucleo predispone altresi' una relazione annuale sull'attivita' svolta da sottoporre al Capo del Dipartimento.
5. In caso se ne ravvisi la necessita', il Nucleo puo' essere chiamato dal Capo del Dipartimento ad esprimersi su specifiche questioni non previste nel piano annuale di attivita'.
6. Per particolari attivita' di studio, ricerca e approfondimenti nei settori di attivita' del Nucleo, con atto del Capo del Dipartimento, su proposta del coordinatore del Nucleo, possono essere stipulati accordi con amministrazioni pubbliche, enti di ricerca e universita'.
 
Art. 3

Composizione del Nucleo

1. Il Nucleo e' urta struttura tecnica che opera alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, che stabilisce le attivita' da realizzare.
2. Il Nucleo e' composto da non piu' di quindici esperti, compreso il coordinatore, di comprovata specializzazione professionale nei settori e nelle linee di attivita' di cui all'art. 2 del presente decreto, dei quali due sono selezionati per l'espletamento di specifiche funzioni di' supporto tecnico, istruttorio e organizzativo nell'ambito della Cabina di regia per la crisi idrica.
3. I componenti possono essere scelti anche fra estranei alle pubbliche amministrazioni. I componenti scelti tra dipendenti di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici, autorita' amministrative indipendenti, di organi di rilievo costituzionale possono essere collocati in posizione di comando o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, per l'intera durata dell'incarico, con applicazione dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Qualora i predetti dipendenti continuino a prestare servizio nell'amministrazione di appartenenza, l'incarico puo' essere conferito ai medesimi previa autorizzazione, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero ai sensi della specifica disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti.
4. Il Nucleo puo' articolarsi in gruppi di lavoro su attivita' specifiche, istituiti e regolati con disposizione del Capo del Dipartimento su proposta del coordinatore, che dispone anche in merito alle modalita' di raccordo delle attivita' del gruppo con la struttura dipartimentale e con altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'interno del Nucleo viene sin da ora prevista l'istituzione di uno specifico Gruppo di lavoro dedicato allo svolgimento delle funzioni di supporto alla Cabina di regia per la crisi idrica, composto dai due componenti, selezionati ai sensi del citato art. 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, e da eventuali ulteriori componenti individuati dal Capo del Dipartimento.
 
Art. 4

Coordinatore del Nucleo

1. Il coordinatore del Nucleo svolge i seguenti compiti specifici:
a) presenta al Capo Dipartimento il piano di lavoro annuale di cui al precedente art. 2, comma 4 e riferisce sull'andamento dei lavori, almeno trimestralmente, al Capo Dipartimento;
b) convoca e presiede le riunioni del Nucleo e ne stabilisce la sede e l'ordine del giorno;
c) nel caso in cui sia impossibilitato a svolgere temporaneamente le sue funzioni, delega in sua vece un componente del Nucleo;
d) assicura il coordinamento delle attivita' dei singoli componenti e dei gruppi di lavoro;
e) propone le attivita' di formazione e aggiornamento per i componenti del Nucleo;
f) ha la rappresentanza esterna del Nucleo.
 
Art. 5

Segreteria del Nucleo

1. Le funzioni di segreteria del Nucleo sono svolte dal personale del Dipartimento, in numero non superiore a due unita', con i seguenti compiti:
a) convocazione riunioni;
b) attivita' di supporto tecnico alle riunioni, compresa la predisposizione di documenti e altro materiale;
c) verbalizzazione delle riunioni;
d) tenuta dell'archivio e del protocollo;
e) procedure di attribuzione compensi e acquisto beni e servizi;
f) procedure di rimborso;
g) collaborazione con il coordinatore per le riunioni dei gruppi di lavoro;
h) agevolazione dello scambio di documentazione all'interna del Nucleo e tra il Nucleo e le altre strutture dipartimentali.
 
Art. 6

Funzionamento del Nucleo

1. I componenti del Nucleo operano in piena autonomia di giudizio e con indipendenza di valutazione. Il coordinatore, in base al piano di lavoro annuale, assegna specifici incarichi individuali o di gruppo, concordando con i componenti modalita' e tempi per l'espletamento dei medesimi. In ogni caso i risultati delle attivita' svolte vengono attribuiti al Nucleo nel suo complesso.
2. Alle riunioni dei gruppi possono essere invitati esperti e rappresentanti delle amministrazioni, delle associazioni e degli enti interessati. Di ogni riunione viene redatto un resoconto sintetico, da parte dei componenti del Nucleo partecipanti, che e' classificato e archiviato a cura della segreteria e messo a disposizione dei componenti per la consultazione.
3. Le attivita' del Nucleo si concludono, di norma, con appositi rapporti individuali o di gruppo e/o con specifici pareri inviati al Capo Dipartimento dal coordinatore del Nucleo.
4. Nel caso di specifici pareri in cui il Nucleo debba esprimersi attraverso votazione, il voto si intende valido se espresso dalla maggioranza dei componenti presenti alla riunione regolarmente convocata. In caso di parita' di voti prevale quello espresso dal coordinatore.
 
Art. 7

Requisiti professionali, criteri di
designazione e modalita' di selezione

1. Il Nucleo e' composto, nei termini indicati dall'art. 3 del presente decreto, da professionalita' interne ed esterne alla pubblica amministrazione, anche appartenenti ad altre strutture di valutazione esistenti in amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, selezionate in relazione alle specifiche competenze necessitate.
2. I quindici componenti del Nucleo, ivi compreso il coordinatore, sono nominati con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, segretario del CIPESS, su proposta del Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.
3. Nella selezione dei componenti del Nucleo e' assicurato l'apporto di professionalita' rispondenti alle finalita' previste dall'art. 1, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. In particolare, i componenti del Nucleo, incluso il coordinatore, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale o specialistica, ovvero diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, in giurisprudenza, economia, scienze politiche, ingegneria, architettura, statistica, fisica, chimica, agraria, geologia, scienze biologiche o equipollenti;
b) elevata competenza, comprovata dal percorso formativo e dalla specifica esperienza professionale, almeno triennale, maturata in almeno uno dei settori e delle linee di attivita' indicate all'art. 2 del presente decreto;
c) requisiti di onorabilita' previsti all'art. 2, comma 1, lettera a) e b), del decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, 30 marzo 2000, n. 162.
Gli interessati alla nomina di componente devono dimostrare il possesso di tali requisiti con le modalita' e secondo le indicazioni contenute nell'avviso pubblico di cui al successivo comma 4.
4. La selezione dei componenti avviene a seguito di avviso pubblicato sul sito internet del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, finalizzato esclusivamente ad acquisire la manifestazione di interesse alla nomina di componente del Nucleo entro un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni. All'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 3, e' redatto un elenco recante i nominativi dei soggetti valutati come idonei, dal quale il Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica attinge, sulla base delle esigenze operative del Dipartimento, in relazione alle specifiche professionalita' ed esperienze degli interessati, per formulare la proposta di nomina al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di Segretario del CIPESS. L'elenco ha validita' biennale.
5. L'incarico di componente del Nucleo, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, puo' essere conferito per una durata non superiore a quattro anni. L'amministrazione, tenuto conto delle proprie esigenze, ha facolta' di prorogare l'incarico per un armo. In ogni caso, scaduto l'incarico, l'interessato in possesso dei requisiti ha facolta' di manifestare nuovamente il proprio interesse alla nomina in occasione della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4.
 
Art. 8

Trattamento economico e di missione

1. Al coordinatore del Nucleo spetta un compenso annuo lordo, determinato in ragione delle specifiche professionalita' e competenze possedute, per un ammontare non superiore a 115.000,00 euro.
2. Ai componenti del Nucleo, pari a massime quattordici unita' oltre il coordinatore, per l'espletamento delle attivita' richieste e della funzione esercitata, nonche' in relazione alle specifiche professionalita' e competenze possedute, spetta un compenso annuo lordo, oltre i contributi a carico dell'amministrazione e/o eventuale I.V.A. se dovuta: limitatamente a otto unita', non superiore a 79.623,23 euro; limitatamente a due unita', non superiore a 63.533,58 euro; limitatamente alle restanti quattro unita' - di cui due selezionate ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68 - non superiore a 51.392,75 euro.
3. Al coordinatore e ai componenti del Nucleo scelti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, secondo periodo, deI presente decreto, e' corrisposto, in aggiunta alla retribuzione erogata dell'amministrazione di appartenenza secondo le disposizioni vigenti, l'importo eventualmente eccedente del compenso spettante ai sensi del comma 1 e del comma 2 del presente articolo. Tale emolumento aggiuntivo e' valutabile ai fini previdenziali secondo le norme vigenti. Ai componenti del Nucleo nella posizione di cui all'art. 3, comma 3, terzo periodo, del presente decreto, e' corrisposto un compenso annuo lordo non superiore a 30.000,00 euro.
4. Ai componenti del Nucleo sara' corrisposto il rimborso delle spese di missione preventivamente autorizzate dal Capo del Dipartimento, previo assenso del coordinatore, e debitamente documentate. Ai membri del Nucleo e' attribuito il trattamento di missione dei dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consigli dei' ministri.
 
Art. 9

Divieti e cause di decadenza

1. Ai componenti del Nucleo sono vietati, per tutto il periodo di permanenza nel Nucleo, lo svolgimento di incarichi o la prestazione di consulenze che possono porre gli stessi in posizione di conflitto di interesse. Per l'inosservanza di tale divieto i componenti possono essere revocati dalla carica. Ad essi si applica, in ogni caso, il regime di incompatibilita' previsto dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Ai fini della nomina di componente, costituiscono cause di incompatibilita';
a) aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro presso la pubblica amministrazione, salvo riabilitazione nei casi ammessi dalla legge;
b) essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
c) essere stato destituito o dispensato o licenziato da un impiego presso una pubblica amministrazione per incapacita' o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di documenti falsi o dichiarazioni false ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro;
d) essere stato interdetto da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato e aver riportato condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e/o l'incapacita' di contrarre con la pubblica amministrazione;
e) avere rapporti di coniugio, convivenza, parentela e affini entro il secondo grado con dirigenti in servizio presso il DIPE o con l'organo di indirizzo politico-amministrativo di riferimento;
f) l'esistenza di liti pendenti con la Presidenza del Consiglio dei ministri;
g) essere stato rimosso o destituito da un incarico di esperto DIPE prima della scadenza dell'incarico stesso;
h) sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione alle attivita' da svolgere presso il DIPE, nonche' di incompatibilita' secondo le vigenti normative, con particolare riguardo alle norme che disciplinano i divieti e i limiti per il conferimento di incarichi ai dipendenti della pubblica amministrazione.
3. I componenti del Nucleo dovranno rilasciare apposita dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di incompatibilita' con]: incarico assunto ovvero di situazioni di conflitto di interesse in ordine all'attivita' del Nucleo. La sopravvenienza, durante l'esecuzione dell'incarico, di ragioni di incompatibilita', o condizioni di conflitto di interesse, al proseguimento dello stesso, costituisce causa di decadenza dall'incarico.
4. I componenti del Nucleo devono osservare il segreto di ufficio ed astenersi dalla trattazione di affari nei quali essi stessi, o loro parenti ed affini, hanno interesse.
 
Art. 10

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse annualmente ripartite dal CIPESS ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonche' ai sensi e per le finalita' di cui all' art. 145, comma 10, della legge finanziaria 2001 e dall'art. 1, comma 10 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, m 68.
 
Art. 11

Disposizioni transitorie e finali

1. AI fine di consentire al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica di svolgere le funzioni indicate nel presente decreto e di garantire la continuita' dell'azione amministrativa, sono fatti salvi gli incarichi dei componenti in essere fino alla loro naturale scadenza.
2. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, 15 luglio 2009 e 5 dicembre 2019, nonche' i decreti del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al CIPE del 28 gennaio 2009, deI 17 novembre 2009, del 17 febbraio 2020 e del 9 settembre 2021.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
Roma, 3 ottobre 2023

p. Il Presidente del
Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Mantovano

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2784