Gazzetta n. 264 del 11 novembre 2023 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 settembre 2023, n. 121
Testo del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 213 del 12 settembre 2023), coordinato con la legge di conversione 6 novembre 2023, n. 155 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale), recante: «Misure urgenti in materia di pianificazione della qualita' dell'aria e limitazioni della circolazione stradale».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Misure in materia di pianificazione della qualita' dell'aria e
limitazioni della circolazione stradale

1. Al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 ((nella causa C-644/18)) e del 12 maggio 2022 ((nella causa C-573/19)), le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedono, ((entro dodici mesi)) dalla data di entrata in vigore ((del presente decreto)), ad aggiornare i rispettivi piani di qualita' dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative gia' assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonche' di quanto previsto dal comma 2.
2. ((Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1, le regioni possono disporre la limitazione strutturale della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell'anno successivo, delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria «Euro 5», esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024.)) Con il provvedimento con cui si dispone la limitazione della circolazione stradale, si indicano ((e si motivano)) le relative deroghe, ((fermo restando che le regioni escludono dalle limitazioni previste dal presente comma i veicoli ricadenti nelle categorie esplicitamente esentate dai divieti di circolazione di cui ai decreti adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.)) La limitazione di cui al primo periodo si applica in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in ((zone nelle quali)) risulta superato uno o piu' dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2. A decorrere dal 1° ottobre 2025, la limitazione ((strutturale)) alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione ((diesel di categoria «Euro 5»)) e' inserita nei ((piani di qualita')) dell'aria delle Regioni di cui al comma 1, che adottano i relativi provvedimenti attuativi nel rispetto di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del presente comma.
2-bis. ((Le regioni di cui al comma 1 possono esentare dalle limitazioni alla circolazione le autovetture e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 a partire dalla categoria «Euro 3» monofuel o bifuel alimentati con i carburanti alternativi individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.))
2-ter. ((Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' disciplinata la circolazione sul territorio nazionale dei veicoli storici di cui all'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuate in particolare adeguate percorrenze chilometriche nonche' le modalita' di accesso di tali veicoli alle aree soggette alle limitazioni della circolazione di cui al comma 2 del presente articolo.))
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
maggio 1992, n. 114, S.O.:
«Art. 6 (Regolamentazione della circolazione fuori
dei centri abitati). - 1. Il prefetto, per motivi di
sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della
circolazione, di tutela della salute, nonche' per esigenze
di carattere militare puo', conformemente alle direttive
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di
alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di
esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in
particolari altri giorni fissati con apposito calendario,
da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, puo' vietare la circolazione di veicoli
adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono
stabilite le condizioni e le eventuali deroghe.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257
(Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014,
sulla realizzazione di una infrastruttura per i
combustibili alternativi), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 gennaio 2017, n. 10, S.O.:
«Art. 2 (Definizioni (Attuazione dell'articolo 2,
paragrafo 1, della direttiva 2014/94/UE)). - 1. Ai fini del
presente decreto, si intende per:
a) combustibili alternativi: combustibili o fonti
di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle
fonti fossili di petrolio nella fornitura di energia per il
trasporto e che possono contribuire alla sua
decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali
del settore trasporti. I combustibili alternativi
comprendono anche:
1) elettricita';
2) idrogeno;
3) biocarburanti, quali definiti all'articolo 2,
comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28;
4) combustibili sintetici e paraffinici;
5) gas naturale, compreso il biometano, in forma
gassosa, denominato gas naturale compresso, di seguito GNC,
e liquefatta, denominato gas naturale liquefatto, di
seguito GNL;
6) gas di petrolio liquefatto, di seguito
denominato GPL;»
- Si riporta il testo dell'articolo 60 del citato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
«Art. 60 (Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e
macchine agricole d'epoca e di interesse storico e
collezionistico iscritti negli appositi registri). - 1.
Sono considerati appartenenti alla categoria dei veicoli
con caratteristiche atipiche i motoveicoli, i ciclomotori,
gli autoveicoli e le macchine agricole d'epoca, nonche' i
motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di
interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i
motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine
agricole cancellati dal P.R.A. perche' destinati alla loro
conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini
della salvaguardia delle originarie caratteristiche
tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non
siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli
equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per
l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti
in apposito elenco presso il Centro storico del
Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti
disposizioni:
a) la loro circolazione puo' essere consentita
soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni
autorizzati, limitatamente all'ambito della localita' e
degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o
raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono
essere provvisti di una particolare autorizzazione
rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri nella cui circoscrizione e' compresa la
localita' sede della manifestazione o del raduno ed al
quale sia stato preventivamente presentato, da parte
dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei
veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la
validita' della stessa, i percorsi stabiliti e la velocita'
massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza
offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprieta' degli stessi deve
essere comunicato al Dipartimento per i trasporti
terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma
2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e
autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti
quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti
registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa
Romeo, Storico FMI.
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico
possono circolare sulle strade purche' posseggano i
requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati
dal regolamento.
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza
l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli
di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per
questo tipo di veicoli dal regolamento, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
87 ad euro 344 se si tratta di autoveicoli, o da euro 42 ad
euro 173 se si tratta di motoveicoli.»
 
((Art. 1 bis
Sviluppo del turismo di prossimita', all'aria aperta ed
ecosostenibile per l'abbattimento delle emissioni atmosferiche
1. Al fine di incentivare il turismo di prossimita' e all'aria aperta, che consente di abbattere le emissioni atmosferiche riducendo i lunghi spostamenti e favorendo la preservazione degli ecosistemi locali, secondo le strategie di accelerazione della transizione ecologica e di abbattimento delle emissioni atmosferiche che possono scaturire dalle attivita' turistiche, nello stato di previsione del Ministero del turismo e' istituito un fondo, con una dotazione di 32.870.000 euro per l'anno 2023, destinato al finanziamento di investimenti proposti dai comuni, volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta, attraverso apposito bando da pubblicare da parte del Ministero del turismo. Gli interventi finanziati, identificati dal Codice unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recano un cronoprogramma e sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 32.870.000 euro per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a euro 29.870.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a euro 3 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 20232025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.
3. Al fine di ulteriormente favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di abbattimento delle emissioni atmosferiche che possono scaturire dalle attivita' turistiche, il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' ulteriormente incrementato, per l'anno 2023, di euro 17 milioni.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 17 milioni per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a euro 8.081.369, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20232025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;
b) quanto a euro 8.918.631, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia
di pubblica amministrazione), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15, S.O.:
«Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le
finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge
17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la
funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti
pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico,
nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla predetta
data, e' dotato di un "Codice unico di progetto", che le
competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori
richiedono in via telematica secondo la procedura definita
dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.
2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura
regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici
di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale
dell'atto stesso.
2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti
amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di
progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e
del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di
Coesione concordano modalita' per fornire il necessario
supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di cui
al periodo precedente al fine di garantire la corretta
programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun
programma e dei relativi progetti finanziati.
2-quater. I soggetti titolari di progetti
d'investimento pubblico danno notizia, con periodicita'
annuale, in apposita sezione dei propri siti web
istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati,
indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le
fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
di attuazione finanziario e procedurale.
2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno,
l'Autorita' politica delegata agli investimenti pubblici
ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica,
presenta al Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica un'informativa sullo stato di
attuazione della programmazione degli investimenti
pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud
e la Coesione Territoriale, con il supporto del
Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
un'informativa sullo stato di attuazione della
programmazione degli investimenti pubblici finanziati con
le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la
coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
Stato mette a disposizione del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in
cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati
dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle
Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre
2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i
dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui
all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal
sistema della fatturazione elettronica, di cui alla legge
24 dicembre 2007, n. 244.
2-sexies. All'attuazione del presente articolo le
Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane
finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a
legislazione vigente.»
- Il testo del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e
g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.
- Si riporta il comma 368 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.:
«368. Per la realizzazione di investimenti
finalizzati ad incrementare l'attrattivita' turistica del
Paese, anche in relazione all'organizzazione di
manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi,
connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo
positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui
territori e per le categorie interessate, nello stato di
previsione del Ministero del turismo e' istituito un fondo
da ripartire denominato « Fondo unico nazionale per il
turismo di conto capitale», con una dotazione pari a 50
milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per
l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025.»
- Si riporta il comma 611 dell'articolo 1 della legge
29 dicembre 2022, n. 197 «Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303, S.O.
Art. 1 - Comma 611
611. Le disposizioni di cui al comma 610 si applicano
anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 368, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.:
«366. Al fine di razionalizzare gli interventi
finalizzati all'attrattivita' e alla promozione turistica
nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del
settore nel percorso di attenuazione degli effetti della
crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in
sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza, nello stato di previsione del
Ministero del turismo e' istituito un fondo da ripartire
denominato "Fondo unico nazionale per il turismo di parte
corrente", con una dotazione pari a 120 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per
l'anno 2024.»
 
((Art. 1 ter
Misure in materia di riduzione dell'impatto ambientale del trasporto
merci su gomma tramite potenziamento del trasporto aereo
1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei connessi allo sviluppo del traffico merci per via aerea in coerenza con le esigenze nazionali e internazionali e con l'impegno a ridurre l'impatto ambientale del trasporto su gomma, l'intervento di implementazione del traffico merci dell'aeroporto di Malpensa, come individuato nello strumento di pianificazione degli interventi di adeguamento e potenziamento dello scalo trasmesso dall'Ente nazionale per l'aviazione civile in data 30 giugno 2020 al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini dell'istanza di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' riconosciuto opera strategica di preminente interesse nazionale con caratteri di indifferibilita', urgenza e pubblica utilita'.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento di cui al comma 1, le amministrazioni e gli enti competenti, previa ricognizione dei provvedimenti adottati in relazione al medesimo intervento, provvedono entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, a una nuova valutazione ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni adottate, ponderandole alla luce del riconoscimento del carattere strategico e di preminente interesse nazionale dell'intervento di cui al comma 1.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88, S.O. n. 96:
«Art. 23 (Presentazione dell'istanza, avvio del
procedimento di VIA e pubblicazione degli atti). - 1. Il
proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo
all'autorita' competente in formato elettronico:
a) il progetto di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera g);
b) lo studio di impatto ambientale;
c) la sintesi non tecnica;
d) le informazioni sugli eventuali impatti
transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32;
e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati
all'articolo 24, comma 2;
f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del
contributo di cui all'articolo 33;
g) i risultati della procedura di dibattito
pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
g-bis) la relazione paesaggistica prevista dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25
del 31 gennaio 2006, o la relazione paesaggistica
semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
2. Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II
alla presente parte e per i progetti riguardanti le
centrali termiche e altri impianti di combustione con
potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del
medesimo allegato II, il proponente trasmette, oltre alla
documentazione di cui al comma 1, la valutazione di impatto
sanitario predisposta in conformita' alle linee guida
adottate con decreto del Ministro della salute, che si
avvale dell'Istituto superiore di sanita'.
3. Entro quindici giorni dalla presentazione
dell'istanza di VIA l'autorita' competente verifica la
completezza della documentazione, con riferimento a quanto
previsto dal comma 1 del presente articolo, l'eventuale
ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma
1, nonche' l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai
sensi dell'articolo 33. Qualora la documentazione risulti
incompleta, l'autorita' competente richiede al proponente
la documentazione integrativa, assegnando per la
presentazione un termine perentorio non superiore a trenta
giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente
non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora
all'esito della nuova verifica, da effettuarsi da parte
dell'autorita' competente nel termine di quindici giorni,
la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si
intende ritirata ed e' fatto obbligo all'autorita'
competente di procedere all'archiviazione. I termini di cui
al presente comma sono perentori.
4. La documentazione di cui al comma 1 e'
immediatamente pubblicata e resa accessibile, con modalita'
tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali
informazioni industriali o commerciali indicate dal
proponente, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale, nel sito web dell'autorita' competente
all'esito delle verifiche di cui al comma 3. L'autorita'
competente comunica contestualmente per via telematica a
tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali
potenzialmente interessati e comunque competenti ad
esprimersi sulla realizzazione del progetto, l'avvenuta
pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.
Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis,
contestualmente alla pubblicazione della documentazione di
cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 8, comma
2-bis, avvia la propria attivita' istruttoria. La medesima
comunicazione e' effettuata in sede di notifica ad altro
Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1.»
- Si riporta il testo dell'art. 21-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192:
«Art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento). - 1.
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel
caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile
al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per
i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di
vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse
pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad
efficacia durevole puo' essere revocato da parte
dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo
previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneita'
del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se
la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti
direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di
provvedere al loro indennizzo.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da
parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di
tale atto con l'interesse pubblico.»
 
Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.