Gazzetta n. 263 del 10 novembre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 30 agosto 2023, n. 154
Regolamento concernente la modifica del decreto 20 luglio 1989, n. 298, recante il regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale»;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante «Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016»;
Visto il decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 luglio 1989, n. 298, recante «Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali»;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata legge n. 218 del 1988, l'indennita' da concedere deve essere calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria secondo i criteri determinati dal Ministro della sanita' di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
Considerata la necessita' di definire, sulla base delle attuali tecniche produttive degli allevamenti, la metodologia di determinazione del valore di mercato degli avicoli appartenenti al genere Gallus, allevati per la produzione di uova da consumo, ai fini della quantificazione dell'indennita' dovuta agli allevatori in occasione di abbattimento forzoso dei capi, ai sensi della citata legge 2 giugno 1988, n. 218;
Sentite le organizzazioni nazionali dei produttori zootecnici e dei veterinari, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata legge n. 218 del 1988;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 2 dicembre 2021;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 aprile 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata in data 14 giugno 2023;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro della sanita' 20 luglio 1989, n.
298 - Definizione dei criteri e metodologie per il calcolo del
valore di mercato delle galline ovaiole

1. Al decreto del Ministro della sanita' 20 luglio 1989, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Per il calcolo del valore di mercato degli animali della specie avicola del genere "Gallus" destinati alla produzione di uova da consumo si applicano i criteri, le metodologie e le tabelle riportati all'allegato 5, lettera A-bis).»:
b) all'articolo 6, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini della corresponsione dell'indennita' riservata agli allevamenti biologici, la regione competente verifica che il beneficiario sia inserito nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 28 luglio 2016, n. 154, sulla base delle informazioni contenute nel Sistema informativo per il biologico (SIB).»;
c) all'allegato 5, dopo la lettera A), e' inserita la lettera A-bis), di cui all'allegato al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 agosto 2023

Il Ministro della salute
Schillaci Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste
Lollobrigida Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2610

N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante:
«Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1934, n. 186,
S.O.
- La legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante:
«Istituzione del servizio sanitario nazionale», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1978, n.
360, S.O.
- La legge 2 giugno 1988, n. 218, recante: «Misure per
la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie
epizootiche degli animali», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 giugno 1988, n. 144.
- Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- La legge 28 luglio 2016, n. 154, recante: «Deleghe al
Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei
settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in
materia di pesca illegale», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 agosto 2016, n. 186.
- Il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante:
«Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e),
f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n.
53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in
materia di prevenzione e controllo delle malattie animali
che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2022, n. 21.
- Il decreto del Ministro della sanita', di concerto
con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 luglio
1989, n. 298, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto
1989, n. 198, reca: «Regolamento per la determinazione dei
criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali
abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218,
recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed
altre malattie epizootiche degli animali».
- Si riporta il comma 4 dell'articolo 2 della legge 2
giugno 1988, n. 218 (Misure per la lotta contro l'afta
epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali):
«4. Ad esclusione dei casi di tubercolosi e di
brucellosi, in caso di focolaio di una malattia soggetta a
denuncia obbligatoria per la quale e' prevista la misura di
cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del
regolamento UE 2016/429, per gli animali infetti o sospetti
di infezione o di contaminazione o sani recettivi,
abbattuti a partire dal 4 giugno 1986, e' concessa al
proprietario o al soccidario, in ragione degli accordi
stipulati con il soccidante, una indennita' pari al 100 per
cento del valore di mercato, calcolata sulla base del
valore medio degli animali della stessa specie e categoria,
secondo i criteri determinati dal Ministro della sanita' di
concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
con decreto da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, sentite le organizzazioni
nazionali dei produttori zootecnici e dei veterinari.
Qualora, a seguito dell'avvenuto abbattimento dei capi,
l'autorita' sanitaria competente disponga la distruzione di
attrezzature fisse o mobili e/o, in quanto non
adeguatamente disinfettabili, di mangimi, di prodotti
agricoli e di prodotti zootecnici contaminati, al
proprietario o al soccidario, in ragione degli accordi
stipulati con il soccidante, e' concessa una indennita'
pari all'80 per cento del valore attribuito in sede di
stesura del verbale di distruzione. L'indennita' viene
maggiorata della percentuale di compensazione di cui al
primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui
il proprietario degli animali di cui sia stato disposto
l'abbattimento o il soccidario sia un produttore agricolo
che non abbia esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma
dello stesso articolo. Nel caso di abbattimento di bovini
l'indennita' e' concessa alla condizione che siano stati
vaccinati in conformita' alle ordinanze del Ministro della
sanita' e nei casi in esse previsti.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 6 del decreto
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste 20 luglio 1989, n. 298
(Regolamento per la determinazione dei criteri per il
calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai
sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per
la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie
epizootiche degli animali), come modificato dal presente
regolamento:
«Art. 2. - 1. Per gli animali appartenenti alle
specie equine, bufaline, suine, ovine, caprine, cunicole,
il valore di mercato riferito alla data dell'ordinanza di
abbattimento e' ricavato dalla media dei prezzi, per
ciascuna specie e categoria, rilevati su tutte le piazze
riportate nell'ultimo listino settimanale pubblicato
dall'Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul
mercato agricolo I.S.M.E.A., istituito con decreto del
Presidente della Repubblica 23 maggio 1987, n. 278.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 viene
individuato il valore di mercato per gli avicoli abbattuti
e per l'abbattimento di famiglie di api o di pesci da
acquacoltura.
2-bis. Per il calcolo del valore di mercato degli
animali della specie avicola del genere "Gallus" destinati
alla produzione di uova da consumo di appllicano i criteri,
le metodologie e le tabelle riportati all'allegato 5,
lettera A-bis).»
«Art. 6. - 1. Il provvedimento del sindaco di cui al
comma 2 dell'art. 4 della legge 2 giugno 1988, n. 218, e'
trasmesso con la relativa documentazione alla regione
competente per territorio che provvede direttamente a
liquidare a favore degli aventi diritto le indennita' ad
essi riconosciute.
2. Dette indennita' saranno corrisposte sulla base
della seguente documentazione:
a) decreto del sindaco relativo all'abbattimento e,
se del caso, alla distruzione degli animali;
b) attestato del sindaco comprovante la piena
esecuzione del decreto di abbattimento e dell'eventuale
distruzione degli animali;
c) attestato del sindaco dal quale risulti che gli
allevatori o detentori degli animali abbattuti hanno
rispettato le norme stabilite dall'art. 264 del testo unico
delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, dal regolamento di polizia veterinaria
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320 e dalla citata legge 2 giugno 1988,
n. 218.
3. Con riferimento ai soli animali riproduttori
iscritti ai libri genealogici al fine dell'applicazione
delle corrispondenti maggiorazioni dell'indennita' base,
stabilite per detti animali negli allegati numeri 1, 2, 3,
4 e 6 di cui al presente decreto, e' richiesto inoltre:
a) attestato rilasciato dall'Associazione nazionale
allevatori, che gestisce il libro genealogico o il registro
anagrafico di specie o razza, o che coordina l'albo
nazionale dei registri dei suini ibridi, dal quale risulti
che gli animali erano iscritti al libro genealogico o al
registro anagrafico, ovvero al registro dei riproduttori
suini ibridi, approvati dal Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 3 della
legge 15 gennaio 1991, n. 30.
3-bis. Ai fini della corresponsione dell'indennita'
riservata agli allevamenti biologici, la regione competente
verifica che il beneficiario sia inserito nell'elenco
pubblico degli operatori dell'agricoltura e
dell'acquacoltura biologiche, istituito ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, della legge 28 luglio 2016, n.
154, sulla base delle informazioni contenute nel Sistema
informativo per il biologico (SIB).
4. Con riferimento alle sole ipotesi in cui la
vigente normativa sanitaria impone l'obbligo di
vaccinazione, e' richiesto, altresi':
a) attestato dell'unita' sanitaria locale
competente per territorio dal quale risulti che gli animali
abbattuti erano stati vaccinati in conformita' alle
ordinanze delle competenti autorita' sanitarie.
5. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione
dell'indennita' base di cui all'art. 2 della legge 2 giugno
1988, n. 218, alla documentazione sopraelencata dovra'
essere allegata anche:
a) dichiarazione rilasciata dall'ufficio IVA
competente per territorio, oppure dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, attestante che il proprietario degli
animali abbattuti e' un produttore agricolo che non ha
esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma dell'art. 34
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
6. Qualora sia stata consentita l'utilizzazione delle
carni degli animali di cui e' stato disposto
l'abbattimento, per uso alimentare umano o per altri
utilizzi consentiti, devono essere allegati i seguenti
documenti:
a) nel caso di vendita, la fattura, o qualora
questa non sia prevista dalla normativa vigente, la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' da parte
del produttore agricolo venditore, dalla quale risultino:
quantita' e qualita' delle carni vendute, specie, razza e
categoria dell'animale da cui provengono e generalita' del
compratore;
b) nel caso di utilizzo delle carni per uso
alimentare familiare, dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' da parte del produttore agricolo dalla quale
risultino: quantita' e qualita' delle carni non distrutte,
specie, razza e categoria dell'animale da cui provengono,
nonche' specificazione che le stesse sono state o saranno
effettivamente utilizzate per lo scopo suddetto.
7. Il valore delle carni, nei casi in cui venga
presentata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', viene stabilito, caso per caso, dalla apposita
commissione di cui al precedente art. 5.
8. Qualora sia stata disposta dalla competente
autorita' sanitaria la distruzione di attrezzature fisse o
mobili e/o mangimi, prodotti agricoli, prodotti zootecnici
contaminati al fine della concessione dell'indennita'
prevista dall'art. 2, comma 4, della legge n. 218 del 1988
deve essere allegato anche il relativo verbale di
distruzione contenente la specificazione delle attrezzature
e/o dei prodotti distrutti, nonche' la stima del valore di
tali attrezzature e/o prodotti redatta da un tecnico della
materia iscritto all'albo dei periti del tribunale
competente per territorio.».
- L'allegato 5 al decreto del Ministro della sanita' 20
luglio 1989, n. 298 reca: «Specie avicola».
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico