Gazzetta n. 262 del 9 novembre 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 2023
Regolamento interno del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e disposizioni concernenti la struttura tecnica di esperti a supporto del NARS e del DIPE.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha regolamentato le funzioni dei comitati interministeriali soppressi dall'art. 1 della predetta legge n. 537 del 1993 e che, in particolare, all'art. 5, ha demandato al CIPE funzioni in materia di determinazione di prezzi e tariffe;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» e in particolare, l'art. 1 che elenca tra le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) la definizione di linee guida e principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita' ferme restando le competenze delle autorita' di settore;
Vista la delibera CIPE 24 aprile 1996, n. 65, con la quale sono state formulate le linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita';
Vista la delibera CIPE 8 maggio 1996, n. 81, con la quale, ai sensi del punto 20 della citata delibera n. 65/1996, e' stato istituito il NARS presso la Segreteria del Comitato;
Vista la delibera CIPE 9 luglio 1998, n. 63, con. la quale il Comitato ha proceduto, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 430 del 1997, all'aggiornamento del proprio regolamento interno, nonche' a confermare il NARS quale proprio organo consultivo in materia tariffaria;
Vista la delibera CIPE 5 agosto 1998, n. 81, recante il regolamento del NARS, che prevede la possibilita' per il coordinatore del NARS di avvalersi di esperti di comprovata professionalita';
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino ·degli enti previdenziali» e, in particolare, l'art. 7 che ha istituito nell'ambito del CIPE l'Unita tecnica finanza di progetto (di seguito «UTFP»);
Vista la delibera CIPE 9 giugno 1999, n. 80, recante «Regolamento istitutivo dell'Unita' tecnica finanza di progetto»;
Vista la delibera CIPE 28 marzo 2002, n. 10, come modificata dalla delibera CIPE 17 novembre 2006, n. 139, che varia la composizione del NARS;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze, delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 12, comma 3, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 giugno 2007, che dispone che il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (di seguito «NARS») e l'UTFP sono riorganizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 maggio 2003, n. 162, recante «Regolamento concernente la riorganizzazione dell'Unita' tecnica finanza di progetto, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190», gia' disciplinato con la delibera CIPE 9 giugno 1999, n. 80;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 1, commi 2, 2-quater e 22-bis;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2007, recante disposizioni in ordine al trasferimento di strutture, tra cui il NARS, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 giugno 2007, di modifica dell'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni e integrazioni e istituzione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (di seguito «DIPE») e, in particolare, l'art. 2, comma 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2008 recante la riorganizzazione dell'UTFP ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, recante «Modifiche alla composizione e al regolamento interno del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 2010, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2016 e, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2011, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», che ha abrogato il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni;
Visto l'art. 18, commi 1 e 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», come modificato e integrato dall'art. 33 del decreto 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che demanda al CIPE, previo parere NARS - che, allo scopo, e' integrato con due ulteriori componenti designati, rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - specifici compiti recanti misure di defiscalizzazione e ulteriori misure per la crescita del Paese;
Visto l'art. 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che prevede l'acquisizione del parere del CIPE, sentito il NARS, in ordine ad aggiornamenti e revisioni delle convenzioni autostradali vigenti, qualora comportino modifiche al piano degli investimenti o ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che all'art. 36 - nell'istituire l'Autorita' dei trasporti - ha confermato le competenze del CIPE in materia di approvazione di contratti di programma o di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 20 che conferma che all'organizzazione del NARS e dell'UTFP si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2015, come modificato dal decreto del Segretario generale 24 luglio 2019, recante «Organizzazione interna del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica»;
Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, il CIPE assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e che, a decorrere dalla medesima data, in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022, registrato presso la Corte dei conti al n. 1329 in data 31 marzo 2022, recante la modifica dell'organizzazione interna del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, che ha abrogato il citato decreto del Segretario generale del 1° dicembre 2015 e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 589, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)» che, nel disporre la soppressione dell'Unita' tecnica finanza di progetto di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, e nel trasferirne le funzioni e le competenze al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, stabilisce, tra l'altro, che il medesimo Dipartimento, per lo svolgimento delle funzioni trasferite e di quelle a supporto del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita', previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, puo' avvalersi complessivamente di un massimo di diciotto esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto;
Considerato che il citato art. 1, comma 589, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, sono definiti i requisiti professionali, i criteri per l'attribuzione degli incarichi, la durata, le cause di incompatibilita' e il trattamento economico degli esperti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2016 emanato in attuazione del suddetto art. 1, comma 589, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con il quale sono stati disciplinati i requisiti professionali, i criteri per l'attribuzione degli incarichi, la durata, le cause di incompatibilita' e il trattamento economico degli esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto l'art. 18-bis, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare i progetti finanziati con risorse relative al PNRR secondo la formula del partenariato pubblico privato, di importo superiore a 10 milioni di euro, sono tenute a richiedere un parere preventivo, non vincolante, al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine della preliminare valutazione della corretta impostazione di tali progetti, in particolare rispetto all'allocazione dei rischi e alla contabilizzazione;
Vista la circolare del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 maggio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022, che sostituisce la circolare del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2019, con cui e' stata definita una nuova modalita' per comunicare l'avvenuta stipula di operazioni di partenariato pubblico privato ed e' stato abilitato l'utilizzo di un portale web relativo alle operazioni di PPP per il monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico-privato, da parte dei soggetti aggiudicatari che pongano in essere contratti di PPP, finalizzato alla raccolta delle informazioni necessarie alle attivita' istituzionali delle realta' coinvolte;
Considerato che, ai sensi del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 77 del 31 marzo 2023, sono previste rilevanti nuove competenze nella materia del partenariato pubblico privato in capo al DIPE, al CIPESS e al NARS, in particolare agli articoli 175 e 192;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, e' delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto necessario razionalizzare e aggiornare le disposizioni inerenti la composizione ed il funzionamento del NARS, anche in considerazione dell'emanazione delle recenti norme da ultimo citate, al fine di semplificare e rendere piu' efficace l'azione a supporto del CIPESS in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita' e di assicurare un adeguato supporto tecnico-economico all'attivita' dello stesso NARS;
Ritenuto, altresi', necessario riorganizzare l'attivita' della struttura tecnica a supporto del NARS e del DIPE alla luce delle nuove competenze del Nucleo e del Dipartimento in materia di partenariato pubblico privato, secondo principi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e secondo un modello organizzativo che garantisca un costante raccordo ed omogeneita' nel metodo e nell'organizzazione del lavoro degli esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto a supporto del NARS e del DIPE;
Ritenuto, al contempo, opportuno riordinare le disposizioni regolamentari emanate in materia, contenute nei citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2008, del 2 agosto 2010, dell'8 agosto 2016 e del 18 febbraio 2020, al fine di addivenire a un unico testo coordinato che contempli sia il regolamento del NARS sia la disciplina degli esperti a supporto del NARS e del DIPE;

Decreta:

Art. 1

Compiti del NARS

1. Al NARS compete:
a) predisporre, per l'approvazione da parte del CIPESS, le linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita', promuoverne l'applicazione omogenea nei contratti di programma, di servizio, nelle convenzioni ovvero negli atti, comunque denominati, sottoposti al suo esame;
b) curare, al fine di assicurare il perseguimento coordinato degli obiettivi di politica economica, il monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione degli atti di cui alla lettera a);
c) su richiesta del CIPESS, dei Ministri ovvero dei Presidenti delle regioni, esprimere parere in materia tariffaria e di regolamentazione economica dei settori di pubblica utilita' e degli obblighi di servizio pubblico;
d) anche d'iniziativa, formulare al CIPESS proposte comunque attinenti alla materia tariffaria e di regolazione economica, nonche', nell'ambito delle materie di sua competenza, proposte al Governo per l'adozione di provvedimenti di cui ravvisi la necessita';
e) predisporre annualmente una relazione al CIPESS sull'attivita' svolta e sugli esiti delle verifiche eseguite;
f) esprimere parere a supporto del CIPESS ove normativamente previsto;
g) esprimere parere per amministrazioni centrali, regionali o locali ove normativamente previsto.
2. Per l'espletamento dei suoi compiti il NARS puo':
a) sulla base di apposite intese tra il Segretario del CIPESS e le amministrazioni interessate, avvalersi del supporto informativo della Banca d'Italia, dell'ISTAT, degli altri istituti del Sistema statistico nazionale;
b) chiedere, per il tramite del proprio coordinatore, Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle amministrazioni pubbliche, agli enti vigilati dallo Stato, alle societa' a controllo pubblico con funzioni di vigilanza sui settori regolati di competenza del CIPESS, ai concessionari pubblici esercenti servizi di pubblica utilita' di competenza del CIPESS, dati, informazioni e documenti inerenti alle loro attivita', con particolare riferimento agli obiettivi generali, agli scopi specifici e agli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento dei servizi, alle procedure di controllo e alle sanzioni in caso di inadempimento, alle modalita' di aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto di programma, di servizio o della convenzione. La mancata risposta non impedisce al NARS di giungere alla deliberazione sulla base degli elementi disponibili;
c) disporre audizioni delle parti interessate;
d) su invito del coordinatore, consentire la partecipazione ai lavori del NARS di rappresentanti di amministrazioni pubbliche ovvero di enti e societa', pubblici e privati, i quali in ogni caso lasciano le sedute al momento del voto.
 
Art. 2

Composizione del NARS

1. Il NARS e' composto, oltre che dal Capo del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito «Dipartimento») in qualita' di suo coordinatore, da un rappresentante, nonche' da un supplente, per il solo caso di impedimento ovvero di precaria assenza del rappresentante, designati:
a) dal Ministro dell'economia e delle finanze;
b) dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
e) dal Ministro delle imprese e del made in Italy;
d) dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
e) dal Ministro delegato per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;
f) dal Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie;
g) dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione;
h) dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
2. I componenti del NARS di cui al comma 1, nonche' i relativi supplenti, individuati tutti tra i dipendenti con qualifica di dirigente generale o equiparata delle amministrazioni ivi indicate, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato per le attivita' del CIPESS. Per specifici argomenti, i Ministri di cui al comma 1, lettere da a) a g), possono di volta in volta delegare un altro rappresentante a partecipare con diritto di voto alle attivita' del NARS. Ai componenti del NARS non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Le funzioni di Segretario del NARS sono attribuite con decreto del Capo del Dipartimento ad uno degli esperti del Dipartimento, di cui al Capo II del presente decreto, con particolare ed elevata professionalita' nelle materie attinenti alla regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Il Segretario del NARS assiste il coordinatore nell'espletamento delle sue funzioni, coordina l'attivita' istruttoria di cui al successivo art. 4 e assicura lo svolgimento di tutte le attivita' occorrenti alla predisposizione e alla conservazione degli atti del NARS, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 7 del presente decreto.
 
Art. 3

Svolgimento dei lavori

1. Il coordinatore provvede alla convocazione delle sedute del NARS e alla formazione del relativo ordine del giorno.
2. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute del NARS deve pervenire ai componenti, anche per via telematica, almeno sette giorni prima della data della seduta nella quale gli argomenti stessi saranno trattati.
3. Fuori dai casi in cui un termine diverso sia espressamente disposto da disposizioni normative, il NARS delibera i pareri entro sessanta giorni dalla data di ultima ricezione della documentazione, di cui al comma 2 da parte dei componenti del NARS. Il termine e' interrotto in caso di richieste istruttorie del coordinatore del NARS e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione da parte del NARS delle risposte fornite dai soggetti cui le richieste istruttorie sono rivolte.
4. Le deliberazioni del NARS sono adottate con la maggioranza semplice dei componenti presenti in seduta. In caso di parita' di voti prevale quello espresso dal coordinatore.
 
Art. 4

Istruttoria degli atti

1. La trasmissione della documentazione ai sensi dell'art. 4 determina l'avvio dell'istruttoria da parte dei rappresentanti del Dipartimento, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero proponente, nonche' degli altri componenti del NARS che ne facciano richiesta all'atto della ricezione della documentazione.
2. Su indicazione del coordinatore, a seguito di proposta del Segretario del NARS, all'istruttoria partecipano altresi' gli esperti di cui all'art. 1, comma 589, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nominati ai sensi delle previsioni di cui al Capo II del presente decreto, nonche' il responsabile del Servizio I dell'Ufficio II per gli investimenti di rete ed i servizi di pubblica utilita' per i necessari collegamenti funzionali con l'attivita' del Dipartimento.
3. Esaurita l'istruttoria, il coordinatore trasmette lo schema dell'atto ai componenti e convoca il NARS per la sua deliberazione. Osservazioni e proposte di modificazione dello schema dell'atto da parte di componenti del NARS che non hanno partecipato all'istruttoria sono diramate agli altri componenti e possono essere valutate nel corso della seduta convocata per la deliberazione dello schema dell'atto.
 
Art. 5

Resoconto e decisioni delle sedute

1. Il Segretario del NARS cura la redazione del verbale in forma sintetica delle sedute del NARS, nonche' la conservazione del relativo originale e degli atti deliberati in seduta ad esso allegati. Possono prenderne visione in ogni momento i componenti del NARS e gli esperti di cui all'art. 3.
2. Gli atti deliberati dal NARS sono trasmessi dal coordinatore al CIPESS per le attivita' di sua competenza. Il coordinatore provvede altresi' alla trasmissione dei pareri deliberati ai Ministeri ovvero alle regioni che li hanno richiesti.
 
Art. 6

Finalita'

1. Le disposizioni contenute nel presente Capo, dettate in attuazione dell'art. 1, comma 589, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, definiscono i requisiti professionali, i criteri per l'attribuzione degli incarichi e la relativa durata, le cause di incompatibilita' ed il trattamento economico degli esperti di cui al citato art. 1, comma 589.
 
Art. 7

Struttura tecnica di esperti NARS-DIPE

1. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri e' deputato all'espressione dei pareri e al monitoraggio dei partenariati pubblico privati (PPP), ai sensi degli articoli 175 e 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonche' dell'art. 18-bis del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e svolge anche le funzioni e le competenze precedentemente assegnate all'Unita' tecnica finanza di progetto che sono stati ad esso trasferiti a seguito dell'abrogazione avvenuta ad opera dell'art. 1, comma 589, legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. Il Capo del Dipartimento, fermi restando gli adempimenti previsti dal Capo I del presente decreto, in qualita' di coordinatore del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS), e' garante dello svolgimento delle funzioni e delle competenze di cui al comma 1. A tali fini, il Capo del Dipartimento si avvale di una struttura tecnica di esperti a supporto sia del NARS che del DIPE.
3. Le attivita' della struttura tecnica di esperti NARS-DIPE si articolano in due aree funzionali relative, rispettivamente, al supporto alle attivita' istruttorie del NARS di cui al Capo I del presente decreto e alle attivita' del DIPE in materia di partenariato pubblico privato di cui al precedente comma 1. La struttura tecnica e' composta da un massimo di diciotto esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto, che espletano le proprie attivita', relativamente a ciascuna area funzionale, in relazione alle esigenze dell'amministrazione e sulla base delle specifiche professionalita' e competenze possedute.
4. Per le funzioni di coordinamento della predetta struttura tecnica di esperti, il Capo Dipartimento si avvale del Segretario del NARS. Il Capo Dipartimento puo' altresi', sentito il Segretario del NARS, individuare, tra i' citati esperti, un coordinatore dell'area funzionale relativa alle attivita' di competenza del DIPE in materia di partenariato pubblico privato.
5. Fermo restando quanto stabilito, relativamente al Segretario NARS, dall'art. 2, comma 3, del presente decreto, l'incarico di coordinatore in materia di partenariato pubblico privato e' conferito con decreto del Capo del Dipartimento. Il suddetto coordinatore, previo raccordo con il Capo Dipartimento e con il Segretario del NARS, nell'area di competenza, organizza e dirige le attivita' degli esperti, anche mediante l'individuazione di specifici gruppi di lavoro per l'espletamento delle singole istruttorie, verifica il rispetto dei termini procedimentali e supervisiona la redazione degli atti e dei pareri, da sottoporre, di concerto con il Segretario del NARS, al Capo Dipartimento.
6. Per lo svolgimento delle funzioni relative alle attivita' di cui al presente articolo, il Segretario del NARS e il coordinatore in materia di PPP si avvalgono, complessivamente, di tre unita' di personale del Dipartimento, specificamente assegnate dal Capo Dipartimento.
 
Art. 8

Requisiti professionali

1. Gli esperti, che possono essere scelti tra professionalita' interne ed esterne alla pubblica amministrazione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
a) laurea magistrale o specialistica, ovvero diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in architettura o economia o giurisprudenza o ingegneria;
b) comprovata esperienza specifica almeno triennale in almeno una delle seguenti materie: investimenti pubblici; partenariato pubblico privato e finanza di progetto; infrastrutture e servizi in concessione; revisione dei contratti di concessione e dei piani economico-finanziari; regolazione dei servizi di pubblica utilita' in campo ferroviario e/o autostradale e/o aeroportuale e/o delle infrastrutture a rete.
2. Gli interessati alla nomina di esperto dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma 1 con le modalita' e secondo le indicazioni contenute nell'avviso pubblico di cui al successivo art. 9.
 
Art. 9

Criteri per l'attribuzione degli incarichi

1. Gli esperti sono nominati con decreto del Ministro o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di Segretario del CIPESS, su proposta del Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.
2. L'individuazione degli esperti avviene a seguito di avviso pubblicato sul sito internet del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, finalizzato esclusivamente ad acquisire la manifestazione di interesse alla nomina di esperto entro un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni.
3. All'esito della verifica del possesso dei requisiti indicati all'art. 8, e' redatto un elenco recante i nominativi dei soggetti valutati come idonei, dal quale il Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica attinge, sulla base delle esigenze operative del Dipartimento, in relazione alle specifiche professionalita' ed esperienze degli interessati, per formulare la proposta di nomina al Ministro o al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di Segretario del CIPESS. L'elenco ha validita' triennale. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, l'avviso e' pubblicato con cadenza almeno annuale.
 
Art. 10

Durata degli incarichi

1. L'incarico di esperto ha durata non inferiore a un anno e non superiore a quattro anni.
2. L'amministrazione, tenuto conto delle proprie esigenze, ha facolta' di prorogare l'incarico per un anno. In ogni caso, scaduto l'incarico, l'interessato in possesso dei requisiti ha facolta' di manifestare nuovamente il proprio interesse alla nomina in occasione della pubblicazione dell'avviso di cui al precedente art. 9.
 
Art. 11

Cause di incompatibilita'

1. Ai fini della nomina di esperto, costituiscono cause di incompatibilita':
a) aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro presso la pubblica amministrazione, salvo riabilitazione nei casi ammessi dalla legge;
b) essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
e) essere stato destituito o dispensato o licenziato da un impiego presso una pubblica amministrazione per incapacita' o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di documenti falsi o dichiarazioni false ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro;
d) essere stato interdetto da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato e aver riportato condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e/o l'incapacita' di contrarre con la pubblica amministrazione;
e) avere rapporti di coniugio, convivenza, parentela e affini entro il secondo grado con dirigenti in servizio presso il DIPE o con l'organo di indirizzo politico-amministrativo di riferimento;
t) l'esistenza di liti pendenti con la Presidenza del Consiglio dei ministri;
g) essere stato rimosso o destituito da un incarico di esperto DIPE prima della scadenza dell'incarico stesso;
h) sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione alle attivita' da svolgere, nonche' di incompatibilita' secondo le vigenti normative, con particolare riguardo alle norme che disciplinano i divieti e i limiti per il conferimento di incarichi ai dipendenti della pubblica amministrazione.
2. All'atto dell'accettazione dell'incarico, gli interessati devono rilasciare apposita dichiarazione attestante l'inesistenza di qualsivoglia causa di incompatibilita' con l'incarico e l'eventuale indicazione di procedimenti penali pendenti in Italia e all'estero.
 
Art. 12

Trattamento economico

1. Agli esperti e' attribuito, con il decreto di nomina, un compenso annuo lordo determinato in ragione delle specifiche professionalita' e competenze possedute, per un importo, limitatamente a due unita', non superiore a 90.000,00 euro; per un importo, limitatamente a otto unita', non superiore a 75.000,00 euro; per un importo, limitatamente a sei unita', non superiore a 60.000,00 euro; per un importo, limitatamente a due unita', non superiore a 45.000,00 euro.
2. Al. Segretario del NARS ed al coordinatore dell'area funzionale relativa al partenariato pubblico privato e' attribuito, con il decreto di nomina, un compenso determinato nella misura massima di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo. Qualora i suddetti incarichi vengano assegnati a dirigenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni di cui al successivo comma 3, l'incarico e' conferito dal Capo del Dipartimento ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni. Il dirigente mantiene il trattamento economico in godimento, comprensivo della retribuzione di parte variabile, ed allo stesso e' attribuito un compenso, sostitutivo della retribuzione di risultato, nel limite dell'importo massimo previsto, al successivo comma 4.
3. Gli esperti scelti tra dipendenti di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici, autorita' amministrative indipendenti, di organi di rilievo costituzionale possono essere collocati in posizione di comando o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, con applicazione dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Qualora i predetti dipendenti continuino a prestare servizio nell'amministrazione di appartenenza, l'incarico puo' essere conferito a soggetti con elevata qualificazione, previa autorizzazione, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero ai sensi della specifica disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti.
4. Gli esperti scelti ai sensi del comma 3 mantengono il proprio trattamento economico complessivo in godimento ed ai medesimi e' attribuito, con il decreto di nomina, in aggiunta alla retribuzione erogata dall'amministrazione di appartenenza secondo le disposizioni vigenti, l'importo eventualmente eccedente del compenso spettante ai sensi del comma 1. Qualora i suddetti esperti vengano individuati tra personale appartenente al ruolo della dirigenza, ivi inclusi i dirigenti appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, agli stessi e' attribuito, in aggiunta alla retribuzione erogata dall'amministrazione di appartenenza, un compenso annuo lordo, determinato in ragione delle specifiche professionalita' e competenze possedute, per un importo massimo di 30.000,00 euro.
5. Gli oneri relativi agli incarichi e al trattamento di missione degli esperti di cui ai commi precedenti, equiparati, a tal fine, ai dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio gravano sull'apposito capitolo dell'unita' previsionale di base del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.
 
Art. 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Al fine di consentire al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica di svolgere le funzioni indicate nel Capo II del presente decreto e di garantire la continuita' dell'azione amministrativa, sono fatti salvi gli incarichi degli esperti in essere, a decorrere dalla data di efficacia del presente decreto e fino alla loro naturale scadenza.
2. Restano altresi' in carica i componenti del NARS, designati dalle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto, nominati in seno al NARS con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato per le attivita' del CIPESS, ed i relativi componenti supplenti.
3. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2008, del 2 agosto 2010, dell'8 agosto 2016 e del 18 febbraio 2020.
 
Art. 14

Clausola di invarianza della spesa

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il presente decreto e' trasmesso, per i relativi adempimenti, ai competenti organi di controllo.
Roma, 26 settembre 2023

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Mantovano

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2783