IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonche' di anagrafe dell'edilizia scolastica; Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca» (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013); Visto in particolare, l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che «al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali, nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385»; Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, recante accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali e, in particolare, l'art. 19, il quale dispone che a modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e di opere finanziate dallo Stato o dagli enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori; Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonche' di anagrafe dell'edilizia scolastica; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)» e, in particolare, l'art. 4, comma 177, come modificato e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art. 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca «Disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative» (di seguito, legge n. 350 del 2003); Visto altresi', il comma 177-bis del medesimo art. 4 della citata legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo e' autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente; Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» e, in particolare, l'art. 1, commi 75 e 76, che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 48, comma 1, che prevede che nei contratti stipulati per operazioni finanziarie, che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica, e' inserita apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", e in particolare l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorita' strategiche, modalita' e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita', di interventi di edilizia scolastica nonche' i relativi finanziamenti»; Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive» e, in particolare, l'art. 9, comma 2-quater, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo tra gli immobili oggetto di interventi di edilizia scolastica anche quelli adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Visto in particolare, l'art. 1, comma 160, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107, con il quale si stabilisce che la programmazione nazionale predisposta ai sensi del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica e sostituisce i piani di cui all'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)» e, in particolare, la tabella E con la quale e' stato disposto il rifinanziamento della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica; Vista il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l'allegato relativo agli stati di previsione; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 3, comma 9; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017» e, in particolare, l'art. 20-bis, comma 2; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» e, in particolare, l'art. 6 concernente «Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», che modifica l'art. 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca»; Dato atto che con il citato il decreto-legge n. 1 del 2020 il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' stato diviso nel Ministero dell'istruzione e nel Ministero dell'universita' e della ricerca e che, secondo quanto previsto dall'art. 2, le attivita' connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica rientrano nelle aree funzionali del Ministero dell'istruzione; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e' proceduto all'approvazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica e al riparto del contributo annuo pari ad euro 170.000.000,00 tra le regioni; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e' proceduto alla rettifica della Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 con riferimento ai piani presentati da alcune regioni; Vista la nota 20 dicembre 2018, n. 33028, con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo, mediante attualizzazione, dei contributi decennali di euro 170.000.000,00 annui, decorrenti dal 2018, previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, stanziati con la legge 11 dicembre 2016, n. 232, e rimodulati con la legge 27 dicembre 2017, n. 205; Vista la nota 28 dicembre 2018, n. 24976, acquisita al protocollo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 35880 del 28 dicembre 2018, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Gabinetto del Ministro, ha trasmesso i pareri espressi dal Dipartimento del Tesoro e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da cui si evince che dall'utilizzo mediante attualizzazione dei citati contributi decennali non derivano effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quanto previsto a legislazione vigente; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87, con il quale e' stato autorizzato l'utilizzo - da parte delle regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 3 gennaio 2018 - dei contributi pluriennali di euro 170.000.000,00 annui, decorrenti dal 2018 previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, stanziati dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e rimodulati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalita', nella misura e per gli importi a ciascuna regione assegnati per effetto dei decreti richiamati in premessa, nonche' autorizzati gli interventi di cui all'allegato da Abruzzo al Veneto al medesimo decreto; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, con il quale si e' proceduto all'aggiornamento della programmazione unica nazionale 2018-2019 con riferimento all'annualita' 2019, nella quale confluiscono i singoli piani regionali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2020, n. 42, con il quale sono stati modificati i piani regionali degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1 febbraio 2019, n. 87; Dato atto che, ai sensi dell'art. 1.02C del contratto di mutuo stipulato tra l'istituto finanziatore (Cassa depositi e prestiti) e il prenditore (le singole regioni), «per "Periodo di utilizzo" si intende, a seconda dei casi, il periodo compreso tra la data in cui puo' essere effettuata la prima Erogazione e, in alternativa (a) il 25 ottobre 2023 ovvero (b) la data di scadenza del Periodo di Utilizzo come prorogato ai sensi del successivo art. 4.01C ovvero, se anteriore alle predette date, (c) la data ultima erogazione»; Considerato che, in funzione del periodo di utilizzo e del relativo piano di erogazione, le disposizioni operative di cui alle «Linee guida# Mutui BEI 2018» (prot. DGEFID n. 3370 del 27 febbraio 2020) sanciscono che «il termine finale per la rendicontazione dei lavori deve essere quello del 15 ottobre 2023, salvo eventuale di proroga concessa dallo scrivente Ministero in ragione del piano di ammortamento del mutuo»; Considerato che l'attivita' di ricognizione espletata dall'ufficio competente (con note prot. DGFIESD n. 361 del 13 gennaio 2023 e n. 1246 del 16 febbraio 2023) ha evidenziato la necessita', nonche' l'opportunita', di disporre una proroga al termine di conclusione dei lavori e della relativa rendicontazione; Viste altresi', le richieste di proroga inoltrate da un numero considerevole di enti locali beneficiari dei finanziamenti, i quali hanno evidenziato l'impossibilita' di ultimare e rendicontare i lavori nei termini originariamente previsti; Considerato che, anche a seguito delle ordinarie attivita' di monitoraggio degli interventi autorizzati con i sopracitati decreti - espletate mediante la piattaforma dedicata - e' emerso che alcuni enti locali, pur essendo in avanzato stato di esecuzione, non riescono a rispettare il termine per il completamento dei lavori di edilizia scolastica; Considerato che sulle tempistiche di realizzazione degli interventi hanno sicuramente inciso in maniera negativa anche le criticita' - quali le difficolta' di reperimento delle materie prime e il notevole incremento del costo delle stesse - prodotte dapprima dalla situazione emergenziale dovuta alla diffusione pandemica del Covid-19 e, successivamente, dallo scenario geopolitico internazionale; Considerato che i citati finanziamenti sono prevalentemente destinati alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici, che costituiscono una priorita' per garantire la sicurezza degli studenti e di tutti i soggetti che quotidianamente frequentano tali ambienti; Ritenuto necessario garantire l'interesse pubblico al completamento di tali interventi, al fine di assicurare la sicurezza delle scuole e degli ambienti di apprendimento, anche alla luce delle gravi conseguenze che deriverebbero in capo agli enti locali da un'eventuale decadenza dal finanziamento; Considerata comunque, la necessita' di assicurare un adeguato contemperamento tra l'esigenza manifestata dagli enti locali e l'interesse pubblico alla rapida esecuzione degli interventi in questione; Dato atto che l'art. 4.01C del menzionato contratto dispone che «l'eventuale proroga del periodo di utilizzo, in ragione di motivazioni tecniche derivanti dalla realizzazione dei progetti, e sempre che risultino quote di contributi disponibili, dovra' essere autorizzata dal MIUR, con le modalita' previste dal decreto autorizzativo»; Dato atto altresi', che, secondo la procedura definita dal menzionato art. 4.01C, degli eventuali ritardi nella tempistica di realizzazione dei progetti deve essere prontamente informato il Ministero dell'istruzione, il quale valutera', «d'intesa con il MEF, la possibilita' di consentire, con il consenso dell'Istituto Finanziatore, un eventuale ulteriore periodo di utilizzo delle somme mutuate»; Dato atto che e' stato chiesto alla Banca europea per gli investimenti e alla Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa di concedere una proroga del contratto di progetto, per consentire il completamento dei lavori e, quindi, la relativa rendicontazione entro il 2025; Considerato che la Banca europea per gli investimenti e la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa hanno approvato l'estensione della disponibilita' al 2025; Dato atto che in virtu' di tale estensione, con note del 4 settembre 2023 (prot. DGFIESD n. 5029), 22 settembre 2023 (prot. DGFIESD n. 5375) e 28 settembre 2023 (prot. DGFIESD n. 5435) e' stato chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - l'autorizzazione alla variazione dei piani delle erogazioni con l'estensione degli stessi all'anno 2025; Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con nota del 10 ottobre 2023, prot. n. 241031, ha comunicato di non aver nulla da osservare in merito alla richiesta formulata; Ritenuta quindi la necessita', nonche' l'opportunita', di disporre una proroga del termine di conclusione dei lavori originariamente individuato; Ritenuto che, alla luce del contemperamento dell'interesse pubblico al completamento degli interventi con le esigenze proprie degli enti locali, risulta equo individuare in ventiquattro mesi la misura di detta proroga;
Decreta:
Art. 1 Proroga del termine per il completamento dei lavori e la rendicontazione finale degli interventi 1. Il termine ultimo per il completamento dei lavori e la rendicontazione finale degli interventi di edilizia scolastica autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87 e con decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2020, n. 42 e' prorogato al 15 ottobre 2025. 2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 e' causa di decadenza dai contributi concessi con i citati decreti. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 ottobre 2023
Il Ministro: Valditara
Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2727 |