Gazzetta n. 261 del 8 novembre 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA |
DECRETO 8 agosto 2023 |
Fondo nazionale reddito energetico. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Visto il Piano operativo «Imprese e Competitivita'» FSC 2014-2020 approvato con la delibera CIPE n. 56 del 1° dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la delibera CIPE n. 7 del 17 marzo 2020, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo imprese e competitivita'. Modifica ed integrazione finanziaria finalizzata a misure per il reddito energetico» che ha stabilito l'assegnazione di 200 milioni di euro a carico delle annualita' 2024 e 2025 in favore del Piano operativo imprese e competitivita' FSC 2014-2020, oggi Piano di sviluppo e coesione Ministero dello sviluppo economico FSC 2014-2020, per l'istituzione di un fondo, denominato Fondo nazionale per il reddito energetico (di seguito, Fondo), da destinare all'istallazione di impianti fotovoltaici ad uso domestico, con l'obiettivo di sostenere l'autoconsumo energetico e di favorire la diffusione delle energie rinnovabili, destinato prioritariamente in favore di soggetti e famiglie in condizioni di disagio economico; Visto il punto 1.5 della delibera CIPE n. 7 del 17 marzo 2020 che recita quanto segue «Dell'assegnazione disposta dalla presente delibera si tiene conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord in relazione alla dotazione complessiva del FSC 2014-2020»; Visto, inoltre, il punto 2.2 della delibera CIPE n. 7 del 17 marzo 2020 che stabilisce che le modalita' di costituzione e funzionamento del Fondo, nonche' i requisiti specifici degli impianti e dei soggetti beneficiari dell'incentivo, sono definiti con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, che ne costituisce la base giuridica di riferimento; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con il quale e' stato istituito il Ministero della transizione ecologica e, in particolare, l'art. 2 che attribuisce al Ministero della transizione ecologica le competenze in materia di energia gia' a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico; Vista la delibera CIPESS n. 6 del 29 aprile 2021, recante «Fondo sviluppo e coesione. Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero della transizione ecologica» che, al punto 1.4, stabilisce quanto segue «Resta fermo che, non appena verranno attuate le disposizioni per la riorganizzazione dei ministeri ai sensi dell'art. 10 del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, si provvedera' con successiva delibera di questo Comitato a trasferire sul PSC del Ministero della transizione ecologica gli strumenti di programmazione e le relative risorse di competenza attualmente allocate sul PSC del Ministero dello sviluppo economico»; Vista la delibera CIPESS n. 9 del 29 aprile 2021, recante «Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico» e che, al punto 1.4, stabilisce quanto segue «Resta fermo che, non appena verranno attuate le disposizioni per la riorganizzazione dei ministeri ai sensi dell'art. 10 del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, si provvedera' con successiva delibera di questo Comitato a trasferire sul PSC del Ministero della transizione ecologica gli strumenti di programmazione e le relative risorse di competenza attualmente allocate sul PSC del Ministero dello sviluppo economico»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica»; Visto il decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare: a) l'art. 4, comma 1, che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; b) l'art. 4, comma 3, che dispone che «le denominazioni Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni Ministro della transizione ecologica e Ministero della transizione ecologica»; Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»; Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC) predisposto dall'Italia in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, con il quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitivita'; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, recante «Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute»; Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e in particolare l'art. 3, comma 9; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici»; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2010 «Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare»; Visto il decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'» e, in particolare, l'art. 13, commi 3 e 4, che introducono il meccanismo del c.d. «ritiro dedicato»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, recante «Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.a. per le attivita' di gestione, verifica e controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l'art. 7, comma 4, ai sensi del quale «La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o piu' stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attivita' di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attivita' di interesse comune, pur nella eventuale diversita' del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purche' l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attivita' interessate dalla cooperazione»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»; Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»; Visto il decreto direttoriale del Ministero della transizione ecologica 8 agosto 2022, n. 54, di approvazione delle «Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati»; Vista la delibera CIPESS n. 47 del 27 dicembre 2022, recante «Piano sviluppo e coesione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Incremento per trasferimento di risorse» che ha approvato il trasferimento di risorse pari a 200 milioni di euro, finalizzate all'istituzione del Fondo nazionale per il reddito energetico, dal Piano di sviluppo e coesione (PSC) del Ministero delle imprese e del made in Italy al Piano di sviluppo e coesione (PSC) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica» che ha istituito il Gestore dei servizi energetici (GSE); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, recante «Criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, che stabilisce che le societa' con capitale societario interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze e i cui diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, nello svolgimento del proprio operato e' sottoposto agli indirizzi strategici ed operativi ed alla vigilanza dello stesso Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; Considerato che il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) e' il soggetto designato a svolgere l'attuazione degli strumenti di incentivazione degli impianti fotovoltaici e la gestione commerciale dell'energia elettrica immessa in rete nell'ambito del regime di ritiro dedicato; Considerato che il «Fondo nazionale reddito energetico» previsto dalla delibera CIPE n. 7 del 17 marzo 2020 e' «finalizzato all'erogazione di contributi in conto capitale ovvero alla prestazione di garanzie a copertura dei costi di investimento per la realizzazione di impianti fotovoltaici ad uso domestico con l'obiettivo di sostenere l'autoconsumo energetico e di favorire la diffusione delle energie rinnovabili ed e' destinato prioritariamente in favore di soggetti e famiglie in condizioni di disagio economico»; Ritenuto, pertanto, di dover istituire con il presente decreto il Fondo nazionale reddito energetico e di affidare al GSE la gestione di detto Fondo; Ritenuto opportuno che non siano posti a carico dei beneficiari gli oneri previsti all'art. 25, comma 1 del decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e all'art. 1 del decreto ministeriale 24 dicembre 2014, in considerazione della natura della misura e della cessione gratuita dei contributi spettanti da parte del soggetto beneficiario al GSE;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Con il presente decreto e' istituito il Fondo nazionale reddito energetico e sono disciplinate le modalita' di funzionamento del Fondo stesso, i requisiti degli interventi e dei soggetti beneficiari e le modalita' di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni destinate alla realizzazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo a servizio di unita' immobiliari di tipo residenziale nella disponibilita' di nuclei familiari in condizione di disagio economico. 2. Le risorse finanziarie del Fondo nazionale reddito energetico sono pari a complessivi 200.000.000,00 (duecento milioni) di euro, da suddividere per le annualita' 2024 e 2025 secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1. |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, oltre le seguenti: a) «contratto di reddito energetico»: contratto stipulato con il GSE ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente provvedimento, redatto in conformita' agli schemi-tipo allegati al regolamento del Fondo; b) «DGIE»: Direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; c) «Fondo»: il Fondo nazionale reddito energetico approvato con la deliberazione CIPE n. 7 del 17 marzo 2020; d) «Gestore dei servizi energetici S.p.a. o GSE»: il soggetto incaricato dal Ministero per la gestione delle attivita' necessarie all'operativita' del Fondo; e) «impianto fotovoltaico»: impianto definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 6 agosto 2010; f) «Ministero»: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; g) «nucleo familiare»: nucleo familiare ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 159; h) «punto di connessione o punto di consegna»: punto della rete elettrica, come definito dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08; i) «regolamento del Fondo»: il regolamento per la gestione del Fondo di cui all'art. 5, comma 6; j) «potenza nominale»: e' la potenza nominale definita nelle norme CEI 0-21 o CEI 0-16 per gli impianti di produzione fotovoltaici. |
| Art. 3
Soggetto gestore delle attivita' per l'operativita' del Fondo
1. Al GSE e' affidata la gestione delle attivita' necessarie all'operativita' del Fondo. A tal fine, il GSE garantisce le seguenti prestazioni e svolge le seguenti attivita': a) attiva i conti correnti bancari di cui all'art. 4, comma 4 e li gestisce secondo le modalita' di cui al medesimo comma; b) realizza una piattaforma informatica digitale per l'acquisizione delle istanze di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, per la rendicontazione e il monitoraggio dei risultati conseguiti e per la gestione delle transazioni economiche del Fondo. La piattaforma prevede altresi' l'interoperabilita' con il sistema Gaudi' di Terna, la presenza di simulatori per la stima della producibilita' degli impianti e per il calcolo della quota di autoconsumo rispetto alla producibilita' dell'impianto fotovoltaico, nonche' appositi contatori mediante i quali dare evidenza delle risorse disponibili; c) pubblica i bandi per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni sul proprio sito istituzionale; d) fornisce informazioni e/o chiarimenti per facilitare l'accesso alle agevolazioni, mediante appostiti canali di comunicazione; e) svolge l'attivita' istruttoria delle istanze di accesso alle agevolazioni secondo quanto previsto dal regolamento del Fondo; f) effettua i controlli sulla regolarita' degli interventi realizzati. 2. Per la copertura dei costi connessi alle attivita' di cui al comma 1, e' riconosciuto al GSE un ammontare massimo pari al 2 per cento delle risorse erogate per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 7. 3. Alla copertura dei costi di cui al comma 2, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 2. 4. Non sono posti a carico del soggetto beneficiario gli oneri di cui all'art. 25, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e all'art. 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 dicembre 2014. 5. La gestione dei rapporti tra il Ministero ed il GSE per le attivita' di cui al comma 1 e' regolata da un apposito accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. |
| Art. 4
Ripartizione delle risorse del Fondo
1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 2, sono ripartite, per ciascuna delle annualita' 2024 e 2025, come di seguito indicato: a) 80.000.000 (ottanta milioni) di euro alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; b) 20.000.000 (venti milioni) di euro alle restanti regioni o province autonome. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono considerate al lordo dei costi spettanti al GSE, di cui all'art. 3, comma 2. 3. Il Fondo puo' essere incrementato mediante versamento volontario da parte di amministrazioni centrali, regioni, province autonome, altri enti e organismi pubblici ed organizzazioni non profit, ovvero mediante risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei. I soggetti di cui al primo periodo stipulano appositi accordi con il Ministero per l'assegnazione delle ulteriori risorse versate rispetto alle pertinenti aree geografiche. 4. Le risorse del Fondo sono trasferite su appositi conti correnti bancari intestati al GSE, appositamente costituiti per la gestione dello stesso. Gli eventuali proventi finanziari maturati per effetto della giacenza delle risorse del Fondo sui conti correnti bancari intestati al GSE sono contabilizzati ed impiegati per le finalita' del Fondo. Nei casi di cui al comma 3, il GSE fornisce al Ministero separata evidenza delle risorse messe a disposizione da ciascun soggetto e dei relativi utilizzi. |
| Art. 5
Modalita' di funzionamento del Fondo
1. Il Fondo e' finalizzato a sostenere la realizzazione degli interventi di cui all'art. 7, in favore dei soggetti beneficiari di cui all'art. 6. 2. Il Fondo ha natura rotativa ed e' alimentato con le risorse derivanti dal controvalore economico connesso al ritiro, per una durata di venti anni, da parte del GSE, dell'energia elettrica non autoconsumata dal soggetto beneficiario, secondo quanto previsto per il regime di «ritiro dedicato» disciplinato dall'allegato A alla deliberazione ARERA 280/2007. 3. Gli interventi di cui all'art. 7 devono essere realizzati avvalendosi dei soggetti realizzatori in possesso dei requisiti di capacita' tecnica di cui all'art. 8. 4. L'agevolazione di cui al presente decreto e' riconosciuta sotto forma di contributo in conto capitale secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 10. L'energia elettrica oggetto di autoconsumo fisico realizzato sul medesimo punto di connessione alla rete elettrica rimane nella disponibilita' del soggetto beneficiario. 5. Le risorse di cui al comma 2 sono cedute, secondo le modalita' indicate nel regolamento del Fondo e nel contratto di reddito energetico, dal soggetto beneficiario al GSE, che le destina al Fondo. 6. Con decreto del direttore della DGIE e' approvato il regolamento del Fondo che: a) disciplina le attivita' economico-finanziarie, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) le modalita' di gestione del Fondo e dei relativi flussi finanziari, ivi compreso il reintegro del Fondo tramite i proventi derivanti dal ritiro dedicato; 2) le modalita' di gestione degli eventuali proventi finanziari maturati per effetto della giacenza delle risorse del Fondo sui conti correnti bancari, in coerenza con quanto previsto all'art. 4, comma 4; 3) le modalita' di gestione delle eventuali risorse di cui all'art. 4, comma 3; 4) le modalita' di erogazione del contributo in conto capitale di cui all'art. 9; 5) le modalita' e le tempistiche di rendicontazione delle risultanze economico-finanziarie dell'attivita' di gestione del Fondo; 6) le modalita' di rendicontazione dei costi sostenuti dal GSE per la gestione del Fondo; b) definisce a titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) gli schemi-tipo di bandi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c); 2) gli schemi-tipo di modelli di contratto di reddito energetico che verranno stipulati tra il GSE, i soggetti beneficiari e i soggetti realizzatori di cui all'art. 8; 3) le modalita' di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni, mediante la piattaforma informatica digitale di cui all'art. 3, comma 1, lettera b); 4) i criteri di svolgimento dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze di accesso alle agevolazioni, tenendo conto, tra l'altro, della verifica del dimensionamento dell'impianto fotovoltaico rispetto al fabbisogno elettrico dell'unita' immobiliare del soggetto beneficiario; 5) le modalita' di gestione del contratto di reddito energetico nei casi di mancata realizzazione degli impianti nei termini, nonche' per la gestione dei cambi di titolarita'; 6) le modalita' di verifica e controllo a campione, documentale o in situ, sulla regolarita' degli interventi realizzati, anche con riferimento alle disposizioni di legge in materia di accertamento della regolarita' contributiva; 7) le condizioni di revoca parziale o totale delle agevolazioni, anche in esito alle attivita' di verifica e controllo a campione; 8) la reportistica periodica per il Ministero per il monitoraggio delle attivita' a valere sulle risorse del Fondo; 9) le modalita' ed i tempi di costituzione e gestione del registro dei soggetti realizzatori di cui all'art. 8; 10) i servizi di cui all'art. 7, comma 1; 11) le modalita' di creazione di eventuali gruppi di acquisto. 7. Il decreto di cui al comma 6 e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e su quello del GSE entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. |
| Art. 6
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto esclusivamente le persone fisiche appartenenti a nuclei familiari in condizione di disagio economico, per gli interventi di cui all'art. 7, realizzati dai soggetti realizzatori di cui all'art. 8, secondo le modalita' e le condizioni definite nel regolamento del Fondo. Sono considerati in condizione di disagio economico i nuclei familiari aventi un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 15.000,00 (quindicimila) euro, ovvero inferiore a 30.000,00 (trentamila) euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, come risultante dalla Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per la richiesta di certificazione dell'ISEE, formulata attraverso i servizi digitali dell'INPS, relativa all'anno antecedente a quello di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni. 2. Ciascun soggetto beneficiario puo' presentare una sola istanza di agevolazione e puo' beneficiare dell'agevolazione una sola volta, restando esclusa ogni ipotesi di doppia agevolazione sia in capo al medesimo soggetto beneficiario, che in capo allo stesso nucleo familiare ai fini ISEE. |
| Art. 7
Interventi ammissibili
1. Sono ammessi alle agevolazioni di cui al presente decreto gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici realizzati in assetto di autoconsumo, connessi ad utenze di consumo per le quali e' attivo, al momento della presentazione della istanza di accesso alle agevolazioni, il contratto di fornitura di energia elettrica nella titolarita' del soggetto beneficiario o di altro appartenente al nucleo familiare ai fini ISEE di cui all'art. 6. Gli interventi di cui al primo periodo devono garantire che una quota dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, definita nell'ambito del regolamento del Fondo, sia autoconsumata e comprendere altresi' i seguenti servizi, per una durata non inferiore a dieci anni: polizza multi-rischi, servizio di manutenzione e servizio di monitoraggio delle performance dell'impianto. 2. Le utenze di consumo di cui al comma 1 sono asservite a unita' immobiliari di residenza anagrafica del nucleo familiare al momento della presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni. Sono ammesse le unita' immobiliari accatastate nel gruppo A delle categorie catastali, con esclusione, in ogni caso, delle unita' immobiliari accatastate nelle categorie A1, A8, A9 e A10. 3. Gli interventi di cui al comma 1 devono: a) essere realizzati su coperture e/o superfici di edifici, unita' immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali, per i quali il soggetto beneficiario e' titolare di un valido diritto reale. b) rispettare i requisiti tecnici definiti nell'ambito del regolamento del Fondo; c) prevedere una potenza nominale degli impianti fotovoltaici non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW, e comunque di potenza non superiore alla potenza disponibile in prelievo sul punto di connessione al momento della presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni. 4. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono accessibili ai soggetti che realizzano impianti ai fini del soddisfacimento della quota d'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di cui all'art. 26, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. |
| Art. 8
Soggetti realizzatori
1. Gli interventi di cui all'art. 7 sono realizzati esclusivamente da imprese abilitate all'installazione degli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 22 gennaio 2008, n. 37, che siano in regola relativamente ai requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori richiesti per le attivita' di installazione e manutenzione di impianti da fonti di energia rinnovabile, come disciplinato dall'art. 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e, eventualmente, iscritte al registro di cui al comma 2. 2. Nell'ambito del regolamento del Fondo, il GSE definisce i tempi e le modalita' di costituzione di un apposito registro dei soggetti di cui al comma 1, nonche' le modalita' di presentazione delle richieste di iscrizione, gli obblighi e i requisiti richiesti, le modalita' di verifiche effettuate dal GSE ai fini dell'inserimento nel registro e le modalita' di aggiornamento dello stesso. |
| Art. 9
Agevolazioni concedibili, costi ammissibili e cumulabilita'
1. Agli interventi per i quali si e' conclusa la stipula del contratto di reddito energetico e' concesso un contributo in conto capitale in misura pari ai costi ammissibili di cui al comma 2 e, in ogni caso, entro il limite massimo di cui al comma 3. 2. I costi ammissibili corrispondono alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e alla fornitura dei servizi indicati all'art. 7. 3. I costi ammissibili sono riconosciuti direttamente al soggetto realizzatore da parte del GSE, entro i limiti massimi stabiliti dalla seguente tabella: Tabella - costi massimi ammissibili per impianti fotovoltaici
===================================================================== | Potenza nominale elettrica - Pn | Quota fissa | Quota variabile | | (kWe) | (€) | (€/kWe) | +=================================+==============+==================+ | 2 ≤ Pn ≤ 6 | 2.000 | 1.500 | +---------------------------------+--------------+------------------+
4. Non rientrano tra i costi ammissibili i costi di esercizio connessi al servizio di misura dell'energia prodotta svolto dal gestore di rete competente, gli oneri e gli obblighi risarcitori correlati ai casi di decadenza dal beneficio, nonche' la disinstallazione di tutti i componenti di impianto e le attivita' propedeutiche all'avvio allo smaltimento degli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, in materia di finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche da fotovoltaico in capo ai produttori. 5. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi pubblici, comunque denominati. |
| Art. 10
Modalita' di presentazione
1. L'istanza di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto e' trasmessa al GSE da parte del soggetto beneficiario, eventualmente con il supporto del soggetto realizzatore, per il tramite della piattaforma informatica di cui all'art. 3, comma 1, lettera b). 2. L'esame da parte del GSE delle istanze di accesso alle agevolazioni avviene in ordine cronologico, secondo il meccanismo della «procedura a sportello» in relazione a ciascuna area geografica di cui all'art. 4, comma 1. 3. Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 6, il regolamento del Fondo definisce eventuali ulteriori elementi relativi alle modalita' di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni, nonche' le modalita' di istruttoria delle istanze stesse, i motivi di revoca delle agevolazioni, le attivita' di monitoraggio e le attivita' di verifica e controllo. |
| Art. 11
Disposizioni finali
1. Con riferimento ai dati e alle informazioni relative ai punti di prelievo dei soggetti beneficiari necessari alla gestione della misura, l'ARERA entro trenta giorni dalla data di approvazione del regolamento del Fondo, definisce le disposizioni necessarie affinche' Acquirente unico, in qualita' di Gestore del servizio informativo integrato, renda disponibile al GSE i dati costituenti il Registro centrale ufficiale (RCU). Con riferimento ai dati e alle informazioni relative all'ISEE, il GSE richiede all'INPS l'attivazione dello scambio dati telematico secondo la circolare n. 73 del 10 aprile 2015 «Accesso al Sistema informativo ISEE da parte degli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate: nuove istruzioni operative». 2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 sono trattati per le funzionalita' istituzionali ivi previste nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. 3. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e della sua adozione e' data notizia mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 agosto 2023
Il Ministro: Pichetto Fratin
Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 3015 |
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