Gazzetta n. 260 del 7 novembre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 27 settembre 2023
Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densita' di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione della canapa.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
Vista la decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al Titolo V, Capo II, del regolamento (UE) n. 2021/2115, redatto in conformita' dell'Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 47 del 24 febbraio 2023 recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e in particolare gli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 33;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, prot. 410739, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalita' e di ammissibilita'.», in corso di registrazione;
Vista la nota ARES (2023)5751900, con la quale la Commissione europea evidenzia che l'eccezione di cui all'art. 28, paragrafo 2, della Convenzione unica sugli stupefacenti (1961) delle Nazioni unite, riguarda unicamente la coltivazione di canapa a scopi industriali (fibre e semi) o di orticoltura;
Considerato che l'art. 3, comma 1, lettera h) del citato decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 definisce l'attivita' di pascolamento e fissa la densita' minima del bestiame al pascolo e, pur prevedendo che il carico deve essere adeguato alla conservazione del prato permanente, non indica la densita' di bestiame al pascolo che ne pregiudica la conservazione;
Considerato che la normativa sui nitrati stabilisce il limite di azoto per ettaro in 170 kg/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati e 340 kg/ha nelle altre zone, corrispondenti, rispettivamente a 2 o 4 UBA/ettaro;
Considerato che, a partire dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato al reddito, per la coltivazione di frumento duro, girasole, colza, riso, e soia, e' tenuto ad utilizzare sementi certificate delle categorie pre-base, base o della categoria certificata di prima e seconda riproduzione e, per la coltivazione di barbabietola da zucchero, sementi della categoria base o della categoria certificata di prima e seconda riproduzione nonche', per la coltivazione di pomodoro da trasformazione, di materiale di propagazione certificato, appartenenti a varieta' iscritte nei registri delle varieta' o nel catalogo Comune europeo;
Ravvisata la necessita' di stabilire la densita' massima del bestiame al pascolo e, per ciascuna coltura, un quantitativo minimo di materiale sementiero o di propagazione certificato per unita' di superficie necessario per le normali pratiche di coltivazione;
Ravvisata, altresi', l'opportunita' di stabilire il quantitativo minimo di semente ad ettaro per la coltivazione della canapa destinata alla produzione di fibra e seme e orticoltura;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 settembre 2023;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione e definizione del carico massimo adeguato alla
conservazione del prato permanente.

1. Il presente decreto stabilisce il quantitativo minimo di sementi certificate per unita' di superficie per la coltivazione di frumento duro, girasole e colza, riso, barbabietola da zucchero e soia, nonche' il numero minimo di materiale di propagazione per unita' di superficie per la coltivazione di pomodoro da trasformazione, ai fini della richiesta di sostegno accoppiato al reddito di cui agli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 33 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 citato in premessa.
2. Il presente decreto, altresi', precisa il carico massimo di bestiame adeguato alla conservazione del prato permanente ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera h), del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e fissa il quantitativo minimo di semente certificata ai fini del riconoscimento dell'ettaro ammissibile per la coltivazione della canapa.
3. Resta ferma per le aziende biologiche, ai fini dell'accesso al sostegno accoppiato, la possibilita', prevista dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, citato nelle premesse, di utilizzare le sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.
4. All'art. 3, comma 1, lettera h) del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 citato in premessa, alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole «Il carico e' adeguato alla conservazione del prato permanente se la densita' del bestiame al pascolo non supera 2 UBA/ettaro/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati e 4UBA/ettaro/anno nelle altre zone, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle regioni e province autonome e comunicato all'Organismo di coordinamento con le modalita' dal medesimo stabilite.».
 
Allegato
MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 2012, n. 252
Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato
al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in
merito alla densita' di bestiame al pascolo adeguata alla
conservazione del prato permanente e alla coltivazione della
canapa.
A partire dall'anno di domanda 2024 l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato al reddito per la coltivazione di frumento duro, girasole, colza, riso e soia, e' tenuto ad utilizzare sementi certificate delle categorie pre-base, base o della categoria certificata di prima e seconda riproduzione e, per la coltivazione di barbabietola da zucchero, sementi della categoria base o della categoria certificata di prima e seconda riproduzione nonche', per la coltivazione di pomodoro da trasformazione, di materiale di propagazione certificato, appartenenti a varieta' iscritte nei registri delle varieta' o nel Catalogo comune europeo.
Il decreto inoltre precisa il carico massimo di bestiame al pascolo adeguato alla conservazione del prato permanente e la quantita' di semente certificata per la coltivazione di canapa.
Oneri eliminati
Il presente decreto non elimina oneri.
Oneri introdotti
Denominazione dell'onere
1. Riferimento normativo interno: art. 3, comma 1
comunicazione o dichiarazione o domanda
documentazione da conservare o
altro
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa
L'agricoltore e' tenuto a conservare e a mettere a disposizione degli organismi pagatori gli elementi richiesti dai medesimi organismi pagatori per la verifica delle condizioni di ammissibilita' al sostegno accoppiato al reddito come fatture e cartellini relativi al materiale di propagazione e alle sementi certificate utilizzati per il trapianto e la semina.
 
Art. 2

Quantitativi minimi per ettaro

1. I quantitativi di cui all'art. 1 sono stabiliti come da tabella seguente:
===================================================================== | | kg seme/ettaro di superficie | +=================================+=================================+ |Frumento duro |180 | +---------------------------------+---------------------------------+ | |3 (corrispondente a 55.000 semi | |Girasole |per ettaro) | +---------------------------------+---------------------------------+ | |2 (corrispondente a 450.000 semi | |Colza |per ettaro) | +---------------------------------+---------------------------------+ |Riso | | +---------------------------------+---------------------------------+ |ibridi |30 | +---------------------------------+---------------------------------+ |varieta' Clearfield® |160 | +---------------------------------+---------------------------------+ |varieta' Clearfield® HP |40 | +---------------------------------+---------------------------------+ |Provisia® |100 | +---------------------------------+---------------------------------+ |tutte le altre varieta' diverse | | |dalle precedenti |160 | +---------------------------------+---------------------------------+ |Barbabietola da zucchero | | +---------------------------------+---------------------------------+ | |1,6 (corrispondente a 100.000 | |seme nudo |semi per ettaro) | +---------------------------------+---------------------------------+ | |4 (corrispondente a 100.000 semi | |seme confettato |per ettaro) | +---------------------------------+---------------------------------+ |Soia | | +---------------------------------+---------------------------------+ |primo raccolto |70 | +---------------------------------+---------------------------------+ |secondo raccolto |100 | +---------------------------------+---------------------------------+ | |n. piantine/ettaro di superficie:| |Pomodoro da trasformazione |25.000 | +---------------------------------+---------------------------------+ |Canapa |25 | +---------------------------------+---------------------------------+

 
Art. 3

Disposizioni finali e controlli

1. L'agricoltore e' tenuto a conservare e a mettere a disposizione degli organismi pagatori gli elementi richiesti dai medesimi organismi pagatori per la verifica delle condizioni di ammissibilita' al sostegno accoppiato al reddito come fatture e cartellini relativi al materiale di propagazione e alle sementi certificate utilizzati per il trapianto e la semina.
2. Al fine di tenere conto di eventuali crisi del mercato del materiale di propagazione e delle sementi certificate o innovazioni di tecniche colturali, i quantitativi indicati all'art. 2 possono essere modificati con decreto del direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea sulla base del parere CREA Centro di difesa e certificazione.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 settembre 2023

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1436