Gazzetta n. 258 del 4 novembre 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 2023 |
Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Caivano. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto in data 31 agosto 2023, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Caivano (Napoli) e' stato sciolto a causa delle dimissioni di tredici consiglieri comunali su ventiquattro assegnati all'ente; Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalita' organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialita' dell'attivita' comunale; Rilevato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettivita' e ha determinato la perdita di credibilita' dell'istituzione locale; Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale; Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 2023;
Decreta:
Art. 1
La gestione del Comune di Caivano (Napoli) e' affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da: dott. Filippo Dispenza - prefetto a riposo; dott.ssa Simonetta Calcaterra - viceprefetto; dott. Maurizio Alicandro - dirigente seconda fascia - Area I a riposo. |
| Allegato
Al Presidente della Repubblica
Nel Comune di Caivano (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalita' organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialita' dell'amministrazione nonche' il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il prefetto di Napoli, nell'ambito dell'azione di monitoraggio sulla funzionalita' e sull'attivita' amministrativa degli enti locali di quella provincia per le finalita' di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di interferenza e condizionamento mafioso dei relativi organi elettivi, ha riferito che esiti di indagini delle forze di polizia e di un conseguente provvedimento giudiziario di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Napoli, successivamente convalidato, in data 12 ottobre 2023, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli Nord che ha disposto l'ulteriore misura cautelare della detenzione in carcere, hanno visto il coinvolgimento di appartenenti al locale clan camorristico, nonche' di amministratori e di un dipendente del Comune di Caivano, tutti accusati di numerosi reati, tra i quali quelli di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8 c.p., per aver costituito, organizzato e partecipato ad associazione di tipo camorristico finalizzata alla commissione di reati tra cui estorsioni, corruzione, turbata liberta' degli incanti e per aver condizionato le procedure di gara del predetto ente locale al fine di ottenere affidamenti per l'esecuzione di lavori pubblici, riscuotendo successivamente, da vari imprenditori affidatari dei lavori, quote estorsive destinate ad alimentare le casse del locale clan camorristico. Risultanze di indagine - che si sostanziano in ipotesi di reato gravissime e che fanno emergere in modo netto ed inequivocabile il condizionamento dell'ente locale, avendo disvelato l'esistenza di dinamiche gestionali tese ad asservire l'apparato elettivo-burocratico comunale al perseguimento degli interessi della locale criminalita' organizzata - hanno determinato il prefetto di Napoli a richiedere lo scioglimento del Comune di Caivano ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza esperire preliminarmente le procedure di accesso di cui al comma 2 dello stesso articolo di legge. Il prefetto di Napoli, dunque, sentito nella seduta del 12 ottobre 2023 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia della procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord, ha trasmesso l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si da' atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalita' organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000. Occorre preliminarmente precisare che il Comune di Caivano, con decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 2023, e' stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto legislativo n. 267/2000, a seguito della riduzione dell'organo consiliare al di sotto della soglia di depauperamento prevista dal legislatore per il regolare funzionamento degli organi e dei servizi comunali. Pertanto, il Comune di Caivano e' attualmente amministrato da un commissario straordinario, il quale sin da subito ha potuto rilevare come negli uffici dell'ente locale sussista un generalizzato disordine amministrativo, causa di inefficienza ed inadeguatezza dell'attivita' svolta, ulteriormente aggravato dalla mancanza di coordinamento degli uffici stessi e dal fatto che le risorse umane sono assolutamente insufficienti. La difficile situazione, ambientale e amministrativa, del Comune di Caivano e' altresi' evidenziata nelle complesse problematiche di ordine pubblico emerse negli ultimi anni, in particolare nella zona denominata «Parco Verde», che hanno reso necessario attuare, anche recentemente, mirate e periodiche operazioni di polizia finalizzate al controllo del territorio, all'esito delle quali sono state sequestrate, a seguito anche di perquisizioni domiciliari, decine di migliaia di euro in contanti, armi da sparo, munizioni, armi bianche, nonche' apparecchiature per il confezionamento di sostanze stupefacenti, dosi di cocaina e tabacchi di contrabbando rinvenuti in un appartamento privato. Proprio in relazione alle problematiche connesse alla diffusa illegalita' che caratterizza parte della citta', il prefetto di Napoli ha altresi' segnalato che la Corte dei conti - sez. giurisdizionale della Campania, ha depositato il 2 agosto 2023 la sentenza n. 486, nella quale risulta la condanna di sei dipendenti comunali al risarcimento della somma complessiva di oltre 900.000 euro per il danno, patrimoniale e non, arrecato all'ente locale, per effetto dell'omessa riscossione, nel periodo 2009/2013, dei canoni di locazione e/o delle indennita' per occupazione illegittima degli immobili a destinazione abitativa e dei locali ad uso commerciale siti nel sopra richiamato complesso immobiliare «Parco Verde». Peraltro il servizio manutenzione cui appartenevano i suddetti dipendenti era all'epoca dei fatti funzionalmente incardinato nel settore lavori pubblici. Il radicamento a Caivano della criminalita' organizzata, e nello specifico di vari clan camorristici spesso in lotta tra loro per il predominio sul territorio, e' altresi' testimoniato anche dal fatto che il consiglio comunale di quell'ente e' gia' stato sciolto per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o similare con decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 2018. Proprio a questo riguardo, il prefetto di Napoli pone in rilievo una sostanziale continuita' amministrativa, atteso che tra i ventiquattro consiglieri eletti nella tornata amministrativa del 2020, e cioe' quella subentrata all'ultima commissione straordinaria nominata ai sensi dell'art. 144, decreto legislativo n. 267/2000 figurano numerosi componenti presenti nel civico consesso disciolto nel 2018. Il contesto territoriale nel quale e' situato l'ente si caratterizza dunque per l'alta incidenza criminale, determinata da una radicata e pervasiva presenza di clan camorristici, tra i quali e' risultato egemone un gruppo criminale operante sull'intero territorio comunale e con base logistica proprio nel «Parco Verde», consorteria camorristica che ha mostrato di avere elevate capacita' di infiltrare e condizionare l'amministrazione comunale, come risulta dalla predetta indagine di polizia giudiziaria, dalla quale emerge «un controllo assoluto dell'attivita' amministrativa comunale, in particolare, ma non solo, nel settore delle assegnazioni dei lavori pubblici, giovandosi di un inquietante e diffuso clima di omerta' e di intimidazione perpetrate anche nei riguardi di consiglieri comunali non disposti a seguire le indicazioni del sodalizio», gruppo criminale al quale risultano pienamente organici - come evidenziato nel menzionato provvedimento cautelare - anche alcuni amministratori comunali. Quadro desolante che pone in rilievo anche la condotta politico amministrativa tenuta dal sindaco di Caivano, e come lo stesso «non potesse di certo ignorare il ruolo che la criminalita' organizzata locale aveva assunto sul territorio e i contatti e collegamenti che aveva instaurato con esponenti della sua amministrazione», soprattutto quando il controllo di fatto esercitato su alcuni di essi e' tanto invasivo e capillare che, come risulta dagli atti giudiziari, il voto del consiglio comunale e' stato influenzato addirittura su questioni che riguardano l'ambito scolastico. A tali aspetti si aggiungono episodi intimidatori che hanno riguardato direttamente anche alcuni consiglieri comunali ed altri esponenti della politica locale, vicende che rivelano la volonta' di assoggettare e condizionare il Comune di Caivano agli interessi criminali. La menzionata ordinanza di fermo di indiziato di delitto, come evidenziato, vede il coinvolgimento anche di un ex assessore comunale con delega ai lavori pubblici e poi anche al commercio, artigianato, agricoltura e SUAP, ritenuto essere dall'autorita' indagante il «perno principale» del sistema illecito posto in essere dal locale clan camorristico, a servizio del quale - si legge nel provvedimento giudiziale in oggetto - lo stesso ha totalmente strumentalizzato la propria funzione di assessore comunale; il provvedimento giudiziario si sofferma inoltre su un consigliere di maggioranza che ha svolto il ruolo di intermediazione tra il predetto sodalizio criminale e gli imprenditori aggiudicatari di commesse pubbliche. Per la realizzazione del suddetto disegno criminale i predetti amministratori - avvalendosi anche del ruolo attivo sul piano amministrativo e gestionale del responsabile di un settore tecnico e di un politico locale, quest'ultimo legato per rapporti parentali con il primo cittadino di Caivano - sono imputati di aver tenuto informato il clan camorristico locale delle imprese aggiudicatarie di lavori pubblici comunali per poi assumere un ruolo di intermediazione presso le stesse ditte interessate da tali vicende estorsive e, infine, di aver riscosso le somme di denaro cosi' concordate da consegnare al gruppo malavitoso e, in parte, trattenute da loro stessi a titolo di remunerazione. Ruolo essenziale nelle dinamiche corruttive che hanno interessato, in particolare, le procedure di gara per i lavori pubblici e' quello tenuto dal menzionato responsabile dell'ufficio tecnico comunale, al quale viene contestato che, con atti contrari ai doveri del proprio ufficio e con l'emissione di numerose e reiterate determine dirigenziali, sceglieva le imprese compiacenti gradite ai predetti amministratori comunali e agli esponenti della locale consorteria criminale cui assegnare i lavori, spesso ricorrendo all'affidamento diretto illegittimamente giustificato con la somma urgenza o anche attraverso la turbativa di gare a procedura negoziata, dietro corrispettivo di compensi corruttivi. Dalla disamina complessiva degli elementi emersi dall'attivita' investigativa, l'autorita' giudiziaria indagante rileva che i pubblici amministratori pro-tempore e funzionari sopra indicati «non si siano limitati a fornire un contributo estemporaneo e limitato al clan; in realta' la quotidianita' e la stabilita' dei rapporti tra i co-indagati dimostra che il sistema illecito descritto, fondato sul condizionamento degli affidamenti per lavori pubblici, attraverso l'avvicinamento di imprese compiacenti, sia per fini estorsivi che corruttivi, e' parte integrante del programma criminoso dell'associazione camorristica per cui si procede». Viene altresi' evidenziato come i predetti amministratori e funzionari abbiano «sistematicamente e stabilmente asservito le funzioni e cariche rivestite agli interessi economici sia propri, sia del clan complessivamente inteso, offrendo un contributo fondamentale per il perseguimento delle finalita' dello stesso». Al riguardo la relazione del prefetto di Napoli pone in rilievo come cio' che e' emerso dall'indagine giudiziaria sia «un vero e proprio pactum sceleris (...) teso a fare ingerire illecitamente il sodalizio camorristico nella complessiva attivita' amministrativa dell'Ente. Un sistema dal quale tutti traevano profitti e che non si sarebbe potuto consolidare senza il fattivo contributo degli amministratori, la cui attivita' garantiva stabilmente al clan informazioni costanti ed aggiornate sugli affidamenti e gare per lavori pubblici, ma anche la certezza che le imprese affidatarie rientravano nell'ambito di un ristretto giro, e pertanto, avrebbero versato, senza ribellarsi, oltre ai compensi corruttivi agli amministratori per aggiudicarsi le gare, anche la quota estorsiva al clan.» A tal riguardo, tra i moltissimi episodi documentati nelle risultanze di indagine - e dettagliatamente riportati anche nella relazione prefettizia - per la rilevanza dell'importo dell'appalto pubblico e come caso esemplificativo del modus operandi seguito dal Comune di Caivano per lo svolgimento delle procedure di gara riportate nel predetto atto di fermo indiziario, si segnala l'affidamento per i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle strade comunali di importo complessivo pari a 1.200.000 euro. Per tale vicenda, peraltro, oltre ai gia' indicati amministratori e al dipendente comunale interessati dalla predetta misura di fermo di indiziati di delitto, risulta indagato dei reati di cui agli articoli 110, 353 e 416-bis 1 c.p. anche un altro ex assessore comunale. Per la gara in questione, l'accusa prospettata riguarda la violazione dei doveri di correttezza, trasparenza ed imparzialita', oltreche' del principio della libera concorrenza, in quanto venivano stabilite preventivamente quali ditte invitare alla gara, salvo attestare falsamente, in una successiva determina, che si era tenuto un sorteggio pubblico anonimo. Anche in tale occasione la societa' aggiudicataria dell'appalto e' stata fatta oggetto di attivita' estorsiva attraverso le modalita' operative gia' descritte da parte del locale clan camorristico con la fattiva partecipazione di alcuni dei soggetti indagati. Come gia' evidenziato, con le stesse caratteristiche operative svolte in danno di altre societa' aggiudicatarie di lavori pubblici, vengono rilevate e documentate in atti giudiziari numerose azioni estorsive perpetrate dal locale gruppo criminale, tutte finalizzate ad alimentare la cassa comune dell'associazione mafiosa. Tra queste vengono segnalati: i lavori pubblici effettuati nella villa comunale; gli interventi realizzati in un istituto scolastico sito nell'area del «Parco Verde»; i lavori di rifacimento dell'illuminazione pubblica; gli interventi di manutenzione straordinaria della rete idrica e fognaria; i lavori di rifacimento e realizzazione di marciapiedi in vie cittadine; i lavori di adeguamento e di ri-funzionalizzazione del sistema infrastrutturale di una frazione cittadina. Un'altra vicenda posta in luce nella relazione prefettizia riguarda l'affidamento del servizio rifiuti per il quale sono state rivolte minacce ad esponenti politici «non allineati». Ed ancora, nella relazione si richiama un tentativo di estorsione ai danni di una societa' il cui amministratore unico ricopriva la carica di consigliere comunale. Dalla lettura degli atti giudiziari e' dato evincere come non solo gli affidamenti diretti per somma urgenza hanno costituito di fatto la regola e non l'eccezione presso il Comune di Caivano, ma soprattutto si e' appurato che le aggiudicazioni sono avvenute ad esclusiva discrezionalita' del suddetto dirigente tra poche imprese compiacenti e che il funzionario in questione ha gestito quale dominus tempi e modalita' degli affidamenti anche indipendentemente dal tipo di attivita' e/o di specializzazione delle singole societa'. I casi descritti sono solo rappresentativi dei moltissimi e documentati episodi corruttivi, estorsivi e di turbativa d'asta che si sono succeduti nel tempo a testimonianza di come presso il Comune di Caivano gli affidamenti pubblici siano stati effettuati, in linea generale, in totale spregio delle norme di settore, «in base ad un meccanismo clientelare del quale sono parte imprenditori e amministratori, taluni dei quali a loro volta in stretto contatto con il locale gruppo camorristico», e che, con sistematiche condotte illecite hanno intascato somme di denaro ed altre utilita', favorendo al tempo stesso anche la criminalita' organizzata. Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Caivano (Napoli), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche se il processo di ripristino della legalita' e' gia' iniziato con la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In considerazione dei fatti suesposti e per garantire il completo affrancamento dalle influenze della criminalita', si ritiene, dunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 del citato decreto legislativo, anche per scongiurare il pericolo che la capacita' pervasiva delle organizzazioni criminali possa di nuovo esprimersi in occasione delle prossime consultazioni amministrative. Inoltre, l'arco temporale piu' lungo previsto dalla vigente normativa per la gestione straordinaria consente anche l'avvio di iniziative e di interventi programmatori che, piu' incisivamente, favoriscono il risanamento dell'ente, e cio' soprattutto nell'attuale periodo storico, che potrebbe vedere il Comune di Caivano essere interessato da consistenti finanziamenti pubblici, di cui al Piano nazionale ripresa e resilienza. Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo citato puo' intervenire finanche quando sia stato gia' disposto un provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del Comune di Caivano (Napoli), con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtu' dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettivita'. In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi. Roma, 13 ottobre 2023
Il Ministro dell'interno: Piantedosi |
| Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Napoli
Napoli, data del protocollo
Al sig. Ministro dell'interno Roma Oggetto: Comune di Caivano. Decreto di fermo di indiziato di delitto assunto dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento penale n. omissis mod. 21 R.G.N.R. del omissis, rappresentativo di forme di condizionamento camorristico nei confronti di omissis e omissis del Comune. Trasmissione della relazione prefettizia finalizzata all'adozione dell'eventuale provvedimento di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000. Nel quadro dell'azione di monitoraggio sulla funzionalita' e sull'attivita' amministrativa degli enti locali di questa provincia, per le finalita' di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di interferenza e condizionamento mafioso dei relativi organi elettivi, si sottopone alla valutazione di codesto Dicastero l'andamento gestionale del Comune di Caivano, sul quale questa Prefettura ha, da tempo, rivolto la propria attenzione, in ragione sia del contesto criminale registrato sul territorio dalle locali Autorita' di polizia, che della spiccata instabilita' politica manifestata dalla relativa classe dirigente, peraltro gia' dimostratasi, nel recente passato, permeabile ai condizionamenti provenienti dalle consorterie mafiose operanti sul territorio caivanese. Infatti, nel corso degli anni, l'Amministrazione comunale e' stata destinataria, ai sensi dell'art. 141 del T.U.O.E.L., di ripetuti provvedimenti di scioglimento del locale Civico consesso (quattro), per effetto di dimissioni della meta' piu' uno dei consiglieri assegnati all'Ente (24) e precisamente negli anni 2013, 2014, 2017, nonche' da ultimo nel decorso mese di agosto, a dimostrazione di una ripetuta e periodica instabilita' politica riferita al mandato elettivo dell'omissis omissis ; crisi che ha indotto, per ben omissis volte, il citato ex amministratore ad operare omissis della omissis, come di seguito si viene a delineare (cfr. paragrafo «Escussioni omissis ...» della presente relazione). L'Amministrazione elettiva, rinnovatasi a seguito delle ultime consultazioni amministrative riferite alla tornata elettorale del 20 e 21 settembre 2020, e' stata guidata di fatti dal Sindaco omissis, sostenuto da una coalizione di omissis, sino al 3 agosto u.s.; data in cui, com'e' noto, a seguito della riduzione dell'organo consiliare, al di sotto della soglia di depauperamento prevista dal Legislatore per il regolare funzionamento degli organi e dei servizi comunali, si e' provveduto, dapprima, alla sospensione di quel civico Consesso, con decreto prefettizio n. omissis in pari data, e successivamente allo scioglimento del predetto organo, con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 2023, con contestuale nomina del Commissario straordinario, tutt'ora in carica. Non puo' comunque sottacersi, la circostanza che il Consiglio comunale di Caivano e' gia' stato destinatario, nel omissis, anche della misura di rigore ex art. 143 T.U.O.E.L, conseguente ad una mirata e circostanziata attivita' ispettiva svolta da apposita Commissione di accesso. Assume carattere significativo, tra l'altro, ai fini della presente relazione, anche la rilevata continuita' esistente tra la compagine degli amministratori eletti o nominati assessori a seguito delle consultazioni elettorali del tornata elettorale del omissis, guidata dal Sindaco omissis, e quella destinataria, nel omissis, della misura di rigore ex art. 143 T.U.O.E.L. Degli amministratori complessivamente riconosciuti all'Ente (ventiquattro consiglieri e sette assessori), infatti, ben omissis (omissis) di quelli risultati in carica, a seguito della consultazioni del omissis, e precisamente, omissis e omissis figuravano anche nel civico Consesso disciolto nel omissis, ai sensi dell'art. 143 T.U.O.E.L. Si riportano di seguito i relativi nominativi, con indicazione delle rispettive cariche rivestite: omissis, omissis; omissis, gia' omissis omissis omissis; omissis, consigliere omissis; omissis, consigliere omissis; omissis, consigliere omissis; omissis, consigliere omissis; omissis, consigliere omissis; omissis , consigliere omissis; omissis, consigliere omissis; omissis, consigliere omissis; omissis, consigliere omissis; omissis, consigliere omissis; omissis, consigliere omissis; Inoltre, l'unito recente decreto di fermo datato omissis (all. 1) e' stato assunto dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nell'ambito del procedimento penale n. omissis mod. 21 R.G. n.r. nei confronti, non solo di taluni dei suddetti esponenti della disciolta amministrazione elettiva di Caivano e, tra essi, omissis e omissis, ma anche dell'omissis dell'Ente de quo - gravemente indiziati del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, nonche' di altri reati aggravati dal metodo mafioso - disvelando l'esistenza di dinamiche gestionali, tese ad asservire l'apparato elettivo-burocratico comunale al perseguimento degli interessi della locale criminalita' organizzata. Si soggiunge che il G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord ha convalidato, in data omissis, i fermi emessi dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e notificati agli interessati il decorso omissis dai Carabinieri del Nucleo investigativo di omissis. Per tutti gli indagati e' stata adottata la misura cautelare omissis. I molteplici elementi conoscitivi e di riscontro acquisiti - che, di seguito, si vengono ad illustrare - depongono, dunque, incontrovertibilmente ed in maniera inequivoca, per la ricorrenza di un grado di compromissione della corretta formazione della volonta', non solo dei gia' disciolti organi elettivi, ma anche e soprattutto di quelli burocratici dell'Ente - sebbene il processo di ripristino della legalita' nell'attivita' del comune in parola sia gia' iniziato, attraverso la gestione provvisoria dell'Ente, affidata al Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 T.U.O.E.L. I surriferiti elementi, infatti, sono tali da far ritenere, comunque, in pericolo, anche per il prossimo futuro - a conclusione dell'attuale gestione extra ordinem - il buon andamento e l'imparzialita' dell'azione amministrativa, nonche' il regolare funzionamento dei servizi comunali, soprattutto nell'attuale periodo storico, che vede il Comune in parola interessato da consistenti finanziamenti pubblici, di cui al Piano nazionale resistenza e resilienza, rendendo, per l'effetto, necessarie - sin da subito - le azioni di risanamento e di ripristino della legalita' proprie della misura di rigore prevista dall'art. 143 T.U.O.E.L. Tra l'altro, l'arco temporale piu' lungo, previsto dalla cennata disposizione normativa, per la gestione straordinaria, consente il proseguimento - da subito - di iniziative e di interventi programmatori commissariali, che, piu' incisivamente, tendono a favorire il risanamento dell'Ente, con il perdurante ripristino della legalita' violata e cio' anche per non vanificare i recenti interventi di sostegno messi in atto sul territorio di Caivano dal Governo e da tutte le Istituzioni dello Stato, mobilitate, a vario titolo, nell'ambito degli specifici settori di competenza, ivi compreso, l'attuazione di mirate e periodiche attivita' di controllo del territorio, anche con operazioni di «alto impatto» poste in essere dalle Forze dell'ordine, a far data dal omissis e reiterate in data omissis e omissis, all'esito delle quali, soprattutto dove insiste il Parco Verde, sono state sequestrate, a seguito anche di perquisizioni domiciliari, decine di migliaia di euro in contante, armi da sparo, munizioni, armi bianche, nonche' rinvenute in un appartamento privato, apparecchiature per il confezionamento di sostanze stupefacenti, dosi di cocaina e tabacchi di contrabbando. Peraltro, a dimostrazione della proficua interazione che ha sempre caratterizzato l'azione di tutte le Istituzioni dello Stato nelle diversificate articolazioni, assume particolare importanza l'adozione di due distinte e significative ordinanze di custodia cautelare, emesse, di recente, il decorso omissis, rispettivamente, dai GIP presso il omissis e presso il omissis, aventi ad oggetto, com'e' noto, una triste e grave violenza perpetrata, in piu' occasioni, in una struttura immobiliare, ubicata nel locale Parco Verde di Caivano, in danno di omissis, omissis omissis; vicenda che getta ancor di piu', piena luce, sulla precaria e degradata situazione ambientale in cui versa il cennato complesso immobiliare, in balia soprattutto di esponenti della criminalita' organizzata, intenti a far valere esclusivamente la forza intimidatrice per i soli fini di interesse criminale in danno della collettivita' locale, confidando sulla inerzia e compiacenza degli omissis e della omissis. L'esecuzione dei cennati provvedimenti e' stata operata dal personale appartenente al Comando provinciale carabinieri di Napoli, che ha tratto in arresto ben omissis (omissis) soggetti, tra cui omissis, per la violenza operata nei confronti delle omissis residenti nel suddetto Parco. Inquadramento territoriale Il Comune di Caivano, situato nella zona nord della Citta' metropolitana di Napoli, nota come «Terra dei fuochi» per la presenza di zone di interramento abusivo di rifiuti tossici, nonche' territorio interessato da numerosi incendi di cumuli degli stessi, si colloca in posizione baricentrica tra il Capoluogo ed il Comune di Caserta e confina con i Comuni di Acerra, Afragola, Cardito, Crispano, Marcianise (CE) e Orta di Atella (CE), comprensori storicamente caratterizzati dalla pervasiva presenza di organizzazioni criminali, ben strutturati e radicati sul territorio. Si evidenzia che l'ambito territoriale annovera una popolazione ufficiale di 36.048 abitanti per una superficie di 27 kmq, articolata, oltre che sul centro urbano, sulle frazioni di Casolla, Valenzano e Pascarola, e l'economia cittadina, benche' si sia rivolta anche verso altri settori (Caivano nasce a seguito del fenomeno dell'urbanizzazione dalle campagne), resta ancora collegata in prevalenza all'agricoltura. Si rappresenta, altresi', che alle porte della citta', l'area denominata «Pascarola» e' sede di uno dei maggiori siti industriali dell'Italia meridionale con la presenza di numerose attivita', tra cui gli stabilimenti Algida, Magneti Marelli, la stamperia del giornale «Il Mattino» ed altre importanti aziende operanti nel settore dell'abbigliamento ed ospita anche un importante stabilimento di trito-vagliatura e imballaggio rifiuti in grado di trattare circa 360 mila tonnellate all'anno di rifiuti urbani indifferenziati, producendo una frazione secca - cosiddette eco balle - in gran parte destinata ad alimentare il termovalorizzatore di Acerra. Inoltre, l'area, ove insiste il Comune, si caratterizza per la presenza di due ampi agglomerati di edilizia popolare - l'uno denominato «Parco Verde», l'altro «Palazzo IACP» - nei quali, da tempo immemore, e' stato registrato, dalle locali Forze dell'Ordine, il sanguinoso e continuo avvicendamento di gruppi criminali di stampo mafioso, i cui interessi, originariamente limitati alle attivita' illecite di tipo estorsivo ed al controllo del traffico di armi e di sostanze stupefacenti, si sono progressivamente rivolti anche al condizionamento dell'azione amministrativa comunale nel settore degli appalti pubblici, nel tentativo di dirottarne l'affidamento verso operatori economici conniventi. L'edificazione del primo complesso (Parco Verde), e' stata finanziata con i fondi di cui al Titolo XIII della legge n. 219/1981 e nel tempo, le attivita' di controllo degli organi di polizia hanno consentito di rilevare la presenza di un anomalo fenomeno immigratorio di soggetti gravati da precedenti di polizia, provenienti dai quartieri napoletani, considerati ad alto rischio per la diffusa infiltrazione della criminalita' organizzata nel tessuto sociale e produttiva (omissis, omissis e omissis) che hanno, li', impiantato le attivita' illecite. La vendita a basso costo di sostanze stupefacenti e' divenuta, tra l'altro, un elemento distintivo per detto agglomerato urbano, rendendo il complesso una delle piazze di spaccio piu' rilevanti, con presenza giornaliera di numerosi avventori e corrieri, arrecando ai sodalizi criminosi illeciti proventi, in maniera ingente. Nel tempo, gli isolati abitativi, sottratti alla vigilanza dell'Ente comunale, sono stati adattati da parte dei residenti, a «vetrina» dello spaccio, attraverso vari sistemi, comportanti la modifica strutturale dei vani condominiali, spesso utilizzati dalle cosiddette «vedette dello spaccio», l'installazione arbitraria di sistema di video-sorveglianza per eludere i controlli di polizia, la trasformazione degli impianti elettrici per gestire l'apertura automatica degli ingressi, l'uso degli ascensori e degli apparati di citofonia, nonche' la modifica dei portoncini di ingresso per lo smercio al dettaglio degli stupefacenti al fine di regolare gli ingressi degli utenti a proprio piacimento. Contesto criminale Dalla lettura del sopra richiamato decreto di fermo del omissis e' dato rilevare che, proprio a partire dagli anni '80, le attivita' illecite riconducibili alle estorsioni e al traffico di armi e droga furono gestite da elementi contigui alla omissis., riconducibile, su quel territorio, al noto omissis, il quale si avvalse della collaborazione di omissis, soprannominato «omissis» (attualmente omissis), omissis, soprannominato «omissis» (omissis), omissis, soprannominato «omissis, omissis, soprannominato «omissis», omissis, sopranominato «omissis», omissis, soprannominato «omissis», omissis, sopranominato «omissis», omissis, soprannominato «omissis» e omissis, soprannominato «omissis». II surriferito gruppo criminale si contrappose, in un cruento scontro armato per l'acquisizione del predominio sulle attivita' illecite del territorio, alla consorteria denominata «omissis», facente capo alla famiglia «omissis» di omissis. La faida tra i due gruppi in parola ebbe fine negli anni omissis, con omissis di omissis i suddetti componenti della omissis, ad omissis del omissis. La gestione e il controllo delle attivita' illecite divenne, dunque, appannaggio della famiglia «omissis». Negli anni omissis, tuttavia, con la scarcerazione di vari elementi di spicco omissis, si registro' nuovamente, nel Comune di Caivano, la creazione di due grossi schieramenti criminali contrapposti: da un lato, quello dei c.d. «omissis», riconducibili alle figure criminali di omissis e omissis detto «omissis»; dall'altro, quello dei c.d. omissis (emigrati nel soprarichiamato complesso residenziale del omissis a seguito del terremoto del 1980), capeggiati da omissis e dai omissis omissis, omissis e omissis. Tali schieramenti, a loro volta, si confederarono con altri gruppi criminali operativi nella stessa area geografica, facendo registrare interessi nelle attivita' estorsive in danno dei commercianti ed imprenditori del territorio e, soprattutto, nell'oltremodo fiorente traffico di sostanze stupefacenti. In particolare, il gruppo criminale «omissis» strinse alleanze con quello dei «omissis», operante nel Comune di omissis, e con la famiglia dei omissis omissis e omissis, attiva nel territorio del Comune di omissis (omissis). Di contro, la contrapposta consorteria mafiosa dei «omissis» giunse ad accordi con quella riconducibile alla figura di «omissis, detto «omissis» operante, invece, nel comune di omissis. La sanguinosa guerra di camorra che ne scaturi' si concluse soltanto nel omissis, con omissis del capoclan omissis. A partire dal omissis e fino al omissis, come emerge dalle O.C.C. nr. omissis e nr. omissis richiamate nel decreto di fermo in esame, i mai sopiti interessi nel traffico degli stupefacenti hanno determinato una nuova violenta faida criminale per il controllo delle attivita' illecite del territorio tra alcuni soggetti gia' partecipi al «omissis» e costituenti di fatto un nuovo cartello diretto da omissis, ed il neocostituito gruppo promosso da omissis, successivamente omissis e omissis assieme a molti altri esponenti di entrambe le consorterie mafiose (cfr. pag. omissis del provvedimento giudiziario di fermo). A seguito dell'attivita' repressiva condotta dalle Forze di Polizia e dalla magistratura inquirente, sul territorio e' stata rilevata l'assenza di una leadership criminale solida ed indiscussa sino al omissis, anno in cui e' stata registrata, invero, la presenza del clan omissis, capeggiato da omissis (detto «omissis») - responsabile dei tentativi di condizionamento dell'azione amministrativa del Comune di Caivano, comportante l'adozione della misura di rigore adottata nel omissis - il quale aveva stretto un patto di collaborazione con omissis (omissis omissis), ed al quale fu demandato, in esclusiva il rifornimento delle cosiddette «piazze di spaccio» nel omissis Successivamente, a seguito omissis del omissis - unitamente ai propri affiliati, per il reato di cui all'art. 74 DPR 309/90 ed altri reati fine, commessi in data omissis - il controllo del gruppo criminale e' stato assunto da omissis fino al omissis, data di omissis del medesimo, con conseguente ascesa criminale di omissis per il traffico di stupefacenti e di omissis (detto «omissis»), per le estorsioni. A seguito omissis omissis omissis e omissis, avvenuti nel omissis e omissis, nonche' di omissis, alias «omissis» (omissis di omissis, alias omissis) - omissis del clan gia' dominante omissis - omissis - , il controllo delle attivita' criminali sul territorio e' stato assunto da omissis, ponendosi, quest'ultimo a capo di una nuova organizzazione che si avvaleva dell'alleanza del omissis omissis (detto «omissis»), criminale di elevatissimo spessore, noto sul territorio di omissis. Cosi' come precisato nel recente provvedimento giudiziario (cfr. pag. omissis del provvedimento giudiziario di fermo), il ruolo di comando del gruppo criminale, attribuito omissis al predetto omissis (detto «omissis») - omissis omissis dopo omissis omissis e, omissis, omissis per 416-bis del codice penale, 629 del codice penale e per omissis, a seguito di apposita ordinanza omissis, emessa dal GIP del omissis in data omissis (cfr. pag. omissis del provvedimento giudiziario di fermo) - ha trovato «perfetto riscontro nelle risultanze intercettive» rafforzando, dunque, ulteriormente il quadro cognitivo, venendone a delineare il ruolo apicale, in uno, al rilevantissimo spessore criminale dell'omissis ritenuto dominus indiscusso delle attivita' criminali in omissis, per le quali lo stesso si e' avvalso di omissis, tra cui omissis e omissis. Tale nuovo gruppo criminale, operante sull'intero territorio di omissis e con base logistiche nel omissis, ha di fatto progressivamente acquisito - per il tramite di un'articolata struttura piramidale, connotata dalla disponibilita' di armi e ingenti somme di denaro - il controllo delle piazze di spaccio e del sistema delle estorsioni agli imprenditori, ai commercianti e ai privati cittadini impegnati nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia finanziati con bonus 110%, riuscendo, peraltro, nel tentativo di condizionare l'azione amministrativa dell'Ente comunale nella gestione omissis, sistematicamente affidati ad omissis, attraverso il fattivo apporto di omissis e pubblici omissis (cfr. pag. omissis del provvedimento giudiziario di fermo). In particolare, dalle intercettazioni e dalle omissis dei omissis raccolte dalla omissis della omissis c/o il omissis l'attivita' investigativa condotta dalla magistratura inquirente ha messo in evidenza come il omissis ed il omissis - in stretto rapporto con il capo clan omissis (detto «omissis») - si sono occupati di «avvicinare, minacciare ed intimidire i commercianti e gli imprenditori da sottoporre ad attivita' estorsiva, anche bloccando omissis per indurli a corrispondere la quota estorsiva, mantenere i contatti omissis collusi, al fine di acquisire informazioni in ordine omissis con specifico riferimento alle omissis all'ammontare delle omissis e allo stato dei trasferimenti delle somme omissis, minacciare e percuotere omissis non aderenti alle richieste estorsive, partecipare ai summit presieduti da omissis ...» (cfr. pag. omissis e omissis del provvedimento giudiziario di fermo). Compagine elettiva e burocratica - Elementi di condizionamento Dall'analisi del solido compendio istruttorio raccolto, cosi' come illustrato nel soprarichiamato decreto di fermo del omissis u.s., e' emerso come il sistema di condizionamento dell'azione amministrativa comunale realizzato dal surriferito gruppo criminale fosse incentrato sul ruolo cardine rivestito dal omissis omissis , omissis, e omissis omissis, i quali - in accordo con omissis omissis ed omissis, come omissis, omissis e omissis di omissis omissis omissis - hanno provveduto all'affidamento omissis a ditte gradite e sottoposte alle pretese estorsive, del piu' volte sopra richiamato sodalizio mafioso. Dalla disamina complessiva degli elementi emersi dall'attivita' investigativa, la prefata omissis ha ritenuto che i omissis e omissis sopra indicati «non si siano limitati a fornire un contributo estemporaneo e limitato al clan: in realta' la quotidianita' e la stabilita' dei rapporti tra i coindagati dimostra che il sistema illecito descritto fondato sul condizionamento degli omissis omissis, attraverso l'avvicinamento omissis compiacenti, sia per fini estorsivi che corruttivi, e' parte integrante del programma criminoso dell'associazione camorristica per cui si procede». Viene evidenziato, come omissis e omissis abbiano «sistematicamente e stabilmente asservito le funzioni e cariche rivestite agli interessi economici sia propri, sia del clan complessivamente inteso, offrendo un contributo fondamentale per il perseguimento delle finalita' dello stesso». In buona sostanza cio' che e' emerso dall'indagine giudiziaria e' «un vero e proprio pactum scelleris...teso a fare ingerire illecitamente il sodalizio camorristico nella complessiva attivita' amministrativa dell'Ente; sistema dal quale tutti traevano profitti e che non si sarebbe potuto consolidare senza il fattivo contributo omissis, la cui attivita' garantiva stabilmente al clan informazioni costanti ed aggiornate omissis e omissis, ma anche la certezza che le omissis rientravano nell'ambito di un ristretto giro, e pertanto, avrebbero versato, senza ribellarsi, oltre ai compensi corruttivi omissis per omissis, anche la quota estorsiva al clan» (cfr. pag. omissis del provvedimento giudiziario di fermo). Il ruolo di omissis, omissis. In tale contesto - secondo quanto riportato dalla competente omissis - il omissis ha rivestito il ruolo di «perno principale» del sistema illecito posto in essere dal clan dell'omissis, a servizio del quale - si legge nel provvedimento giudiziale in esame - lo stesso ha totalmente strumentalizzato la propria funzione di omissis ricoperta sino al omissis, come emerso chiaramente dalle trascrizioni delle numerose intercettazioni telefoniche riportate nel provvedimento giudiziale. Significative, in tal senso, risultano non solo le conversazioni telefoniche registrate tra omissis (detto «omissis»), omissis e omissis nel mese di omissis, rappresentative della funzione di intermediazione, rivestita dal omissis, nel segnalare al predetto sodalizio criminale gli omissis oggetto di omissis da parte omissis (cfr. da pag. omissis a omissis e da pag. omissis del provvedimento giudiziario di fermo), ma soprattutto l'intercettazione ambientale eseguita, in data omissis, sull'utenza del predetto omissis, (cfr. pag. omissis e omissis del provvedimento giudiziario di fermo). Da tale atto investigativo e' emersa, infatti, la fattiva partecipazione prestata dal predetto omissis e dal omissis omissis alla realizzazione di un radicato e consolidato «sistema di doppia imposizione», della cui applicazione veniva peraltro puntualmente informato omissis, per il tramite del quale si imponeva alle ditte appaltatrici tanto il pagamento di una tangente per la commessa pubblica ricevuta, quanto l'adempimento delle richieste estorsive provenienti dal sodalizio criminale guidato dall'omissis. Degna di interesse, risulta altresi' l'intercettazione telematica effettuata sul cellulare in uso al omissis, in data omissis, alle ore omissis, nel corso della quale gli organi inquirenti hanno registrato anche l'intesa criminale esistente tra il omissis ed il omissis omissis, in forza della quale i predetti concordavano le modalita' di affidamento delle commesse pubbliche e gli operatori da invitare alle relative omissis (cfr. pag. omissis e omissis del provvedimento giudiziario di fermo). Le ulteriori conversazioni telefoniche, mediante omissis omissis ed intercettazioni ambientali registrate in data omissis, alle ore omissis, tra il surriferito omissis, tale omissis (omissis della omissis omissis di omissis) e omissis (omissis abitante nel omissis di omissis, omissis in data omissis, omissis di omissis, attualmente omissis, omissis con precedenti penali e di polizia per reati p. e p. dagli articoli 416-bis, 575, art. 629 del codice penale, articoli 73 e 74, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990), infine, attestano incontrovertibilmente anche gli stretti rapporti esistenti tra il omissis ed altri esponenti omissis, in uno al favore registrato dal primo presso i secondi, dichiaratisi disponibili a sostenerne la candidatura alle prossime consultazioni amministrative (cfr. pag. omissis e ss. del provvedimento giudiziario di fermo). In estrema sintesi, dalle indagini condotte dalla magistratura inquirente, e' emerso dunque che omissis, detto omissis, (dapprima formalmente omissis ai omissis., successivamente, all'esito di un omissis di omissis, svolgente, di fatto, omissis, come di seguito si verra' ad delineare (cfr. paragrafo «Escussioni omissis ...» della presente relazione), si sia occupato di: avvicinare gli omissis da sottoporre ad attivita' estorsiva, ai quali trasferiva i messaggi ottenuti dagli esponenti apicali dell'organizzazione camorristica, provvedendo talvolta anche a riscuotere direttamente le somme oggetto di estorsione, nonche' altre somme che intascava quali compensi corruttivi; mantenere i contatti diretti, ovvero talvolta mediati da omissis, con le figure apicali dell'associazione camorristica egemone in omissis, al fine di fornire informazioni in ordine omissis, con specifico riferimento alle omissis, all'ammontare delle omissis e allo stato dei trasferimenti omissis alle omissis; incontrare gli esponenti apicali della consorteria camorristica, al fin di ottenere le indicazioni sulle linee di azione per perseguire i delitti pianificati dal gruppo criminale di riferimento; trasferire le indicazioni ricevute al omissis omissis che, come si avra' modo di illustrare in prosieguo, li traduceva omissis. Il tutto - si legge nel provvedimento giudiziale in argomento - al fine di agevolare e perseguire i fini dell'associazione per delinquere all'interno della quale era inquadrato. Sul punto, deve soggiungersi, inoltre, che gli elementi raccolti dagli Organi inquirenti hanno messo in luce come l'illecita interferenza di omissis sia proseguita, grazie all'intesa criminale esistente con il omissis omissis, anche dopo la omissis omissis omissis allo stesso in precedenza conferito, continuando a gestire illecitamente per conto del sodalizio camorristico i rapporti con gli omissis a omissis. Questi ultimi, infatti, successivamente omissis continuavano ad essere sottoposti ad estorsione da parte degli altri affiliati al clan, prontamente informati omissis dai surriferiti omissis. Lo stesso omissis era aduso recarsi direttamente sui cantieri per fungere da intermediario, sollecitando il versamento delle richieste estorsive; in taluni casi, provvedeva, anche, ad incassare direttamente le somme, per poi consegnarle al sopra richiamato sodale omissis. Il ruolo di omissis, omissis. Il ruolo di intermediazione tra il sodalizio criminale riferibile ad omissis e gli omissis risultati omissis e' stato riferito dagli Organi inquirenti anche alla figura del omissis omissis, detto «omissis». Tale conclusione e' avvalorata soprattutto dall'intercettazione ambientale del omissis, ore omissis, nel corso della quale omissis e omissis - nel recarsi presso omissis sito in via omissis, oggetto di omissis di omissis omissis - esprimono il loro disappunto sul comportamento degli omissis omissis e omissis, ritenendo di spettanza di quest'ultimi il contatto estorsivo da eseguirsi presso la omissis della sopra richiamata omissis (cfr. pag. omissis e ss. del provvedimento giudiziario di fermo). Emblematiche, altresi', la conversazione registrata in data omissis, alle ore omissis, tra omissis omissis - intercettato in compagnia di omissis (omissis di omissis, alias «omissis» e omissis, alias «omissis», quest'ultimi due attualmente omissis e reggenti dell'omonimo clan omissis - e il omissis del omissis omissis - omissis, nonche' l'ulteriore conversazione successivamente registrata, alle ore omissis circa, tra omissis e omissis (omissis); conversazioni, queste, che hanno attestato non solo le frequentazioni personali dell'omissis con soggetti contigui alla criminalita' organizzata, ma dalle quali e' altresi' emerso l'interesse rivolto dal predetto omissis agli omissis gestiti dallo omissis, con il quale - in spregio ai principi di rotazione e trasparenza - procedeva a omissis a vantaggio di omissis da loro sponsorizzate (cfr. pagg. omissis e ss. del provvedimento giudiziario di fermo). In sintesi, sulla scorta del materiale probatorio descritto nel decreto di fermo emesso dalla omissis, e' possibile ritenere che omissis, detto «omissis», omissis omissis, ha partecipato all' associazione di stampo mafioso, guidata da omissis, detto «omissis», occupandosi al pari di omissis, dell'esecuzione delle seguenti attivita': avvicinare gli omissis da sottoporre ad attivita' estorsiva ai quali traferire i messaggi ottenuti dagli esponenti sommitali dell'organizzazione camorristica; mantenere i contatti diretti, ovvero talvolta mediati da omissis, con le figure apicali dell'associazione camorristica egemone in omissis, al fine di fornire informazioni in ordine omissis, con specifico riferimento alle omissis, all'ammontare delle omissis e allo stato dei trasferimenti delle somme alle omissis; incontrare gli esponenti apicali della consorteria camorristica, al fine di ottenere le indicazioni sulle linee di azione per perseguire i delitti pianificati dal gruppo criminale di riferimento; trasferire le indicazioni, connotate da carattere di illiceita', al omissis comunale omissis che li traduceva in omissis; omissis per omissis. Il tutto - si legge nel provvedimento giudiziale in argomento - al fine di agevolare e perseguire i fini dell'associazione per delinquere all'interno della quale era inquadrato. Il ruolo di omissis Anche a carico di omissis, omissis del omissis omissis Comune di omissis, sono emersi significativi elementi probatori attestanti la partecipazione attiva del medesimo al sodalizio criminale capeggiato da omissis. Nel provvedimento giudiziale in esame, infatti, e' dato leggere che il cennato omissis ha costituito insieme al omissis, il cardine del sistema illecito piu' volte sopra descritto, provvedendo - in via del tutto arbitraria ed in spregio ai principi di imparzialita', trasparenza e di libera concorrenza, posti a fondamento della disciplina vigente in materia di omissis - ad omissis di competenza alle poche imprese omissis dallo stesso omissis, dall' omissis o dal omissis, su indicazione del clan camorristico riferibile all' omissis e indipendentemente dal tipo di specializzazione posseduta da ciascuna ditta, gestendo omissis e omissis e omissis in omissis omissis di omissis, quali omissis nella omissis, omissis e/o l' omissis di omissis (cfr. pag. omissis del provvedimento giudiziario di fermo). In particolare, secondo quanto riferito omissis (cfr. pag. omissis del provvedimento giudiziario di fermo), lo stesso: recependo e facendo proprie le indicazioni fornite dagli omissis, omissis e omissis, nonche' dal omissis, omissis, ha provveduto a sistematici omissis ad omissis, dai quali incassava compensi corruttivi e ai quali, poi, la organizzazione camorristica riferibile all' omissis si rivolgeva per pretendere versamento di somme estorsive; a tal fine, ha omissis omissis omissis omissis per provvedere omissis omissis agli omissis segnalati ovvero, in caso di omissis, ha proceduto omissis della omissis in favore della ditta omissis comunicando omissis, in precedenza invitate, di astenersi dalla omissis omissis loro, in omissis, omissis; con l'intermediazione di omissis, ha rivolto alla cennata organizzazione criminale la richiesta omissis omissis di ottenere la riduzione dell'importo della quota estorsiva dovuta al surriferito clan mafioso; ha concordato con omissis, omissis dei omissis e omissis, strategie finalizzate alla nomina, presso omissis, omissis conniventi in grado di sostenere omissis omissis omissis omissis. Significative, in tal senso, le intercettazioni registrate in data omissis riportate alle pag. omissis del provvedimento giudiziale di fermo. Ad ulteriore conferma del coinvolgimento di omissis viene altresi' richiamata, nel provvedimento giudiziale (cfr.pag. omissis), la circostanza che, anche con riferimento ad altra vicenda afferente gli incarichi omissis, e' dato evincere dalla lettura del pronunciamento giudiziario, l'interesse dell'ex omissis comunale omissis acche' il futuro soggetto, cui conferire omissis omissis., dovesse essere persona gradita allo stesso omissis (cfr.pag. omissis del provvedimento giudiziale), cio' a riprova, dunque, della grave compromissione della omissis, incline a non conformare la propria azione amministrativa ai criteri di trasparenza e di buon andamento. Il materiale investigativo raccolto dagli organi inquirenti ha, dunque, messo in luce il totale asservimento alle pretese del sodalizio criminale riferibile all' omissis della omissis rivestita omissis, "il quale, come vero e proprio dominus, provvede[va] in via del tutto discrezionale e in violazione dei principi di imparzialita', trasparenza e libera concorrenza poste a omissis, ad assegnare omissis, sia omissis, sia tramite omissis tra poche omissis, gestendo tempi, e modalita' degli omissis ed indipendentemente dal tipo di attivita' e/o specializzazione delle omissis" (cfr. pag. omissis del provvedimento giudiziario di fermo). Il ruolo di omissis, omissis. Gli elementi informativi ricavabili dal provvedimento giudiziale di fermo in esame delineano anche a carico di omissis, omissis », presente omissis a sostegno omissis omissis, il ruolo di partecipe all'intero del sodalizio criminoso sopra descritto. Significative, in tal senso, le intercettazioni effettuate in data omissis, riportate alla pag. omissis e ss. del menzionato provvedimento di fermo giudiziale. In sintesi, dalla valutazione del materiale probatorio raccolta omissis, il cennato omissis, in particolare, e' risultato preposto alle seguenti attivita' (cfr. pagg. omissis e ss. del provvedimento giudiziale di fermo): incontrare gli esponenti apicali della consorteria camorristica riferibile a omissis, al fine di ottenere le indicazioni sulle linee di azione per perseguire i delitti pianificati dal gruppo criminale di riferimento; riscuotere i ratei estorsivi e intermediare sulle richieste estorsive pretese dal clan per far ridurre l'ammontare delle somme imposte alle omissis di omissis; dare indicazioni al omissis omissis sulle omissis da omissis degli omissis di competenza, cosi' trasferendo le indicazioni ricevute in tal senso dalla sopra richiamata organizzazione criminale. Il tutto, al fine di agevolare e perseguire i fini dell'associazione per delinquere all'interno della quale era stabilmente inquadrato. Appalti condizionati L'alterazione delle procedure di corretta formazione della volonta' amministrativa del Comune di omissis, perpetuata dal sopra descritto sodalizio criminale, e' plasticamente rappresentata, in particolare modo, da una serie di omissis omissis riportate nel provvedimento giudiziale di fermo in esame, e che fanno riferimento a diversificati omissis, le cui modalita' procedurali hanno mostrato l'esistenza di un collaudato meccanismo di natura estorsiva e di corruttela, posto in essere a vantaggio del sodalizio criminoso locale; rapporto corruttivo, definito dagli inquirenti «sistematico» (cfr.pag omissis del provvedimento giudiziale). Si fa riferimento, in particolare, ai lavori di omissis affidate all'imprenditore omissis; nella circostanza, secondo gli organi inquirenti, il cennato imprenditore ha sollecitato omissis affinche' lo stesso si adoperasse, di fatto, intercedendo presso il omissis, omissis, al fine di concordare l'importo dei lavori da indicare omissis nonche' la omissis. Da quanto riportato nel provvedimento giudiziario, la citata vicenda testimonia in modo evidente come, presso il Comune di omissis, gli omissis, tanto omissis quanto quelli omissis attraverso omissis, siano avvenuti in violazione della normativa di settore, in base ad un meccanismo clientelare che vedeva quali parti attive omissis e omissis (cfr. pag. omissis del provvedimento giudiziario di fermo). Significativa, in tal senso, appare anche la vicenda amministrativa relativa all'affidamento dei lavori di omissis alla omissis omissis. Nella circostanza, e' stato messo in luce il coinvolgimento di omissis e omissis - omissis (omissis), omissis (ex omissis), omissis (omissis), omissis (omissis), omissis (omissis e omissis (omissis) - nell'attivita' criminosa e nello sfruttamento delle funzioni pubbliche, svolte per trarre vantaggi sia personali che riconducibili al clan di omissis, detto «omissis», attraverso il ricorso a condotte integranti i reati di turbativa d'asta, corruzione ed estorsione (cfr. pag. omissis del provvedimento giudiziario). Nel caso di specie, la surriferita omissis omissis e' risultata omissis di una gara d'appalto alla quale l'Ente ha rivolto, a omissis, l'invito a partecipare, salvo poi far registrare, da parte omissis, lo scorretto ed infedele comportamento operato nei confronti delle omissis e tendente omissis dal omissis con l'intento di favorire omissis nel conseguimento della commessa pubblica e, nel contempo, il buon esito delle pretese estorsive alla stessa rivolte dal surriferito clan camorristico. All'omissis, infatti, e' seguita, secondo quanto evincibile dalla lettura del pronunciamento giudiziario, l'illecita attivazione del sodalizio criminoso, intento a sollecitare ripetutamente il versamento di quote estorsive, anche attraverso l'intermediazione dell'ex omissis. Vicende pressoche' analoghe risultano essersi registrate anche in occasione delle seguenti procedure di aggiudicazione: lavori pubblici omissis di Caivano, sita in localita' omissis, assegnati omissis, ove sono risultati coinvolti omissis, tale omissis, nonche' i gia' citati omissis e omissis (cfr. pag. omissis del provvedimento giudiziario); lavori pubblici omissis di Caivano alla omissis (omissis), assegnati omissis, laddove risultavano coinvolti omissis, omissis detto «omissis», omissis, omissis, omissis (cfr. pag. omissis del provvedimento giudiziario); lavori pubblici omissis omissis, ove sono risultati coinvolti omissis, omissis detto «omissis», omissis, omissis e omissis (cfr. pag. omissis del provvedimento giudiziario) e dai quali sono, peraltro, emersi rapporti di assidua e di abituale frequentazione tra l'imprenditore omissis e omissis (omissis), al quale sarebbero state versate, dal primo, somme a titolo di compenso per gli affidamenti di lavori ottenuti (cfr. pag. omissis e ss. del provvedimento giudiziario); lavori pubblici relativi omissis assegnati omissis omissis e la cui procedura di aggiudicazione e' risultata omissis da omissis Nella procedura risultano coinvolti, oltre ad omissis, omissis e omissis (omissis). Nella fattispecie, la ditta in parola e' risultata omissis ad omissis omissis (cfr. pag. omissis e ss. del provvedimento giudiziario); lavori di omissis affidati alla omissis con omissis. omissis del omissis, oggetto anche di ulteriore estorsione da parte del clan (pag. omissis del provvedimento giudiziario). Stesso quadro operativo e' emerso dalle intercettazioni relative alla prima estorsione nei confronti della omissis omissis. per i lavori di omissis omissis omissis. omissis del omissis, oggetto anche di ulteriore estorsione da parte del clan. (cfr. pag. omissis del provvedimento giudiziario). Dalle indagini e' emerso, anche con intercettazioni audio e video, che gli omissis hanno consegnato sistematicamente a omissis (omissis) somme di denaro in cambio di omissis per omissis. Lavori di omissis che, sia pur affidati omissis, sono stati eseguiti, in omissis, dalla omissis omissis., destinataria di pretese estorsive del surriferito sodalizio criminale, alle quali la omissis ha replicato di essere disponibile al pagamento della somma richiesta subordinatamente al versamento del corrispettivo contrattuale pattuito con il Comune di omissis. In tale vicenda, sono risultati coinvolti, in concorso tra loro, omissis (omissis) e omissis (omissis cittadino di omissis). Sul conto di omissis, preme evidenziare come omissis abbia sottolineato la contrarieta' dello stesso al coinvolgimento del omissis omissis, intravedendo il rischio che omissis potesse interessare della vicenda i Carabinieri. Quanto, poi, alla posizione di omissis, e' stato evidenziato che lo stesso si e' impegnato ad attivarsi per rendere piu' contenuta la somma richiesta dal sodalizio criminale (cfr. pag. omissis del provvedimento giudiziale). Lavori di «omissis (cfr. pag. omissis - omissis del provvedimento giudiziale di fermo). Con riguardo a tale procedura di aggiudicazione, in particolare, e' stato evidenziato dalla magistratura inquirente che, dalle intercettazioni telefoniche (omissis), si e' evinto come omissis (omissis) abbia rassicurato la omissis omissis sulla futura omissis, avvisandola successivamente della necessita' di rispondere all'invito e suggerendo l'importo da indicare per omissis. Lo stesso omissis ha invitato l'altra ditta omissis, omissis , a omissis, perche' sarebbe stata omissis di altra omissis, come poi effettivamente si e' verificato. Anche tale episodio ha costituito ulteriore riprova dell'esistenza di un metodo illecito, usualmente seguito da omissis, per procedere omissis alle omissis al medesimo segnalate dai omissis come omissis, omissis e omissis, che hanno fatto da tramite con i omissis omissis, omissis e omissis. Sempre dalle intercettazioni telefoniche si evince il rapporto corruttivo intercorso tra omissis e omissis, per il versamento da parte omissis di somme di danaro in cambio della liquidazione della fattura relativa omissis illecitamente omissis. Lavori di omissis (cfr. pag. omissis - omissis del provvedimento giudiziario di fermo). Anche con riguardo a tale omissis, si e' registrata la partecipazione di omissis ditta - omissis -. Dalle intercettazioni telefoniche, e' emerso che omissis ha contattato omissis suggerendo di proporre un omissis, tenuto conto omissis Anche, per tale omissis, omissis ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 del codice penale poiche', successivamente a tale omissis, il omissis della omissis, omissis ha ricevuto richieste estorsive da esponenti della criminalita' organizzata. Dalle intercettazioni telefoniche sulla vicenda, e' emersa anche la figura del omissis omissis. Tuttavia, gli elementi raccolti non sono stati ritenuti, dagli organi requirenti, sufficienti a ritenerne dimostrato il coinvolgimento nella vicenda estorsiva. lavori di omissis affidati alla «omissis , omissis ditta ad aver presentato omissis nei termini a seguito di procedura omissis con invito rivolto a omissis ditte (cfr. pag. omissis - omissis del provvedimento giudiziario). Dalle intercettazioni telefoniche, omissis ha evinto che, anche in tale caso, si sono determinate le fattispecie criminose dell'estorsione, dalle quali tutti i vari protagonisti «traggono beneficio offrendo un reciproco contributo». I soggetti coinvolti in tale vicenda sono stati individuati in omissis, omissis, omissis, omissis, omissis e omissis. In particolare, gli omissis omissis e omissis, su indicazione degli altri componenti del clan e con la collaborazione fattiva del omissis, si sono resi protagonisti di recarsi direttamente presso omissis per chiedere agli omissis il versamento di somme in favore dell'associazione, incassando, anche personalmente, tangenti versate dalla ditta interessata; lavori di omissis, aggiudicato alla ditta omissis da parte di omissis. Nel provvedimento giudiziale si fa riferimento alla circostanza che spesso l'azienda riconducibile a omissis e' stata omissis a presentare offerte per omissis bandite dal Comune (cfr. pag. omissis del provvedimento giudiziale) e si soggiunge, inoltre, che, tra il citato omissis omissis e omissis, si sono registrate conversazioni relative ad un incontro finalizzato al versamento del compenso dell'accordo corruttivo; il tutto a distanza di poco tempo omissis omissis di omissis e di omissis (cfr. pag. omissis del provvedimento giudiziale). lavori di omissis affidati omissis (cfr. pag. omissis - omissis del provvedimento giudiziario). Anche in tale caso, si e' registrato l'intervento di omissis (omissis) e di omissis ( omissis), al fine di realizzare un accordo con la criminalita' organizzata locale. Ulteriori vicende amministrative di interesse Intimidazioni in danno del omissis del Comune di Caivano, omissis e del omissis omissis omissis (cfr. pag. omissis - omissis del provvedimento giudiziario di fermo). Per delineare ulteriormente il contesto criminale di natura camorristica, nell'ambito del quale si e' inserita l'indagine oggetto del provvedimento cautelare in argomento ed al fine di evidenziare i condizionamenti messi in atto dalla criminalita' organizzata locale per orientare le omissis nell'amministrazione della cosa pubblica di omissis, sono stati rilevati alcuni episodi denunciati, rispettivamente, dal omissis, omissis e dal omissis, omissis. E' stato evidenziato come il gruppo camorristico capeggiato da omissis fosse fortemente interessato alle omissis ed all' omissis del Comune, in modo da piegarla al suo completo controllo, tanto da arrivare a condizionare, a volte mediante minacce esplicite, altre volte mediante intimidazioni velate, gli omissis "non allineati", come la omissis, al fine di indirizzarne le scelte politiche-amministrative e ad imporre decisioni politiche da sostenere omissis, ingerendosi nella vita politico-amministrativa dell'Ente comunale e, peraltro, in omissis particolarmente rilevante e remunerativo, come quello omissis. La vicenda scaturisce da una denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di omissis da parte del omissis e riguarda una velata minaccia ricevuta dallo stesso e riconducibile verosimilmente al fatto che, in omissis, si stava discutendo se votare o meno la omissis per omissis da parte del Comune, della omissis, addetta al omissis, attualmente di omissis - a seguito di omissis - e gestita omissis, rendendola in tal modo di proprieta' omissis, quale societa' «in house», in caso contrario si sarebbe dovuto optare per omissis. La prosecuzione dell'omissis in questione alla predetta omissis ha visto omissis divisi, tant'e' che, in data omissis, durante omissis, il omissis (omissis proprio il omissis) aveva rappresentato pubblicamente, in quella sede, che la omissis di tale servizio, disposta in favore della omissis doveva ritenersi contra legem, facendo rilevare, altresi', che l'Ente comunale stava sostenendo una spesa esorbitante per la omissis con omissis a omissis in omissis, anziche' affidare anche la gestione di tale servizio ad una ditta scelta mediante una omissis; procedura non attivata dall'Ente, che, con omissis omissis in data omissis, ha disposto la prosecuzione omissis di omissis e della omissis. Dalla lettura del cennato provvedimento giudiziario di fermo (cfr. pag. omissis - omissis), inoltre, e' dato evincere che dagli accertamenti svolti presso omissis e' emerso che l'azienda riconducibile alla omissis «omissis.» - avente sede legale in omissis e che peraltro risulta essere stata destinataria di omissis interdittive antimafia, emesse rispettivamente nel omissis dalla Prefettura di omissis e nel omissis dalla Prefettura di omissis - e' mantenuta al patrimonio dello Stato per essere destinata alla vendita, ai sensi dell'art.48, comma 8, lettera b) del decreto legislativo n. 159/2011 e che attualmente, dunque, risulta di proprieta' del omissis. Ad ulteriore conferma del contesto descritto, va rilevata la condotta di vari omissis, come omissis, omissis ed il omissis del omissis son sede in omissis omissis (questi ultimi due palesemente legati al clan), che hanno, di fatto, isolato ed intimidito la omissis ed il omissis omissis, reo di «omissis». Il tentativo di estorsione omissis (cfr pag. omissis - omissis del provvedimento giudiziario di fermo). I soggetti coinvolti nella vicenda risultano omissis detto «omissis» (omissis), omissis, omissis, indagati per il reato p. e p. dagli articoli 110, 56- 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3 n. 1, 416-bis, 1 del codice penale. Tale vicenda estorsiva risulta rilevata nei confronti di omissis (omissis omissis con sede in omissis), posta in essere da parte di omissis e omissis, quali mandanti, e da omissis, quale intermediario del sodalizio criminale. L'episodio appare ancora piu' grave ed allarmante in quanto omissis risultava ricoprire, all'epoca dei fatti, la carica di omissis e testimonia, quindi, la spregiudicatezza criminale degli indagati, i quali, certi di non essere denunciati, non si sono fatti scrupoli ad avanzare richieste estorsive e minacce anche nei riguardi di omissis. L'episodio riscontra, dunque, ancora una volta l'egemonia e la forza intimidatrice esercitata dal clan sul territorio e sulla stessa omissis. Escussioni omissis e dell'ex omissis da parte omissis - I rimpasti della omissis del omissis e del omissis, nonche' lo scioglimento del Consiglio comunale in data omissis. In relazione alla sopradescritta vicenda, concernente la omissis, ed alle escussioni dell'omissis, nonche' omissis omissis e del omissis, omissis, omissis ha ritenuto necessario procedere ad escutere anche omissis e omissis, cio' anche per acquisire chiarimenti in ordine all'improvvisa revoca della omissis, disposta con omissis n. omissis del omissis, con ritiro di tutte le omissis da parte omissis, agli omissis (omissis, omissis, omissis, omissis, omissis, omissis, omissis) con attribuzione a se medesimo delle suddette omissis in attesa di omissis. omissis ha evidenziato come, prima dell'adozione del citato atto omissis di omissis gli omissis e omissis fossero titolari, rispettivamente, il primo di omissis» e il secondo di quelle relative omissis». Con il cennato provvedimento giudiziario, invero, e' stato precisato come nella medesima giornata del omissis si sia verificato un ulteriore allarmante episodio criminoso, sintomatico di un chiaro clima intimidatorio operato dalla criminalita' locale nei confronti dell'omissis episodio che si e' tradotto nella pubblicazione omissis curato omissis - di un omissis attribuito all'ex omissis - omissis omissis - fraudolentemente carpito, con allusioni a presunte collusioni con la criminalita' organizzata, nell'ambito di un non meglio precisato omissis dell'omissis di omissis (cfr. pag. omissis del provvedimento giudiziario di fermo). A fronte di tale pubblicazione, l'omissis ha ritenuto di trasmettere al Comando compagnia dei carabinieri di omissis una lettera con la quale si premurava di smentire le accuse rivolte all'omissis di presunti condizionamenti camorristici, chiedendo contestualmente di indagare su quanto denunciato. Degna di essere segnalata e' la circostanza, in base alla quale dopo pochi giorni, in data omissis, anche un omissis ha presentato denuncia-querela contro ignoti presso il Comando stazione carabinieri di omissis per essere stato gravemente minacciato, avendo rinvenuto nella propria omissis della propria dimora una omissis dal contenuto minaccioso, con l'invito a non omissis contro l'amministrazione comunale. Singolare, deve ritenersi, di contro, la decisione dell'omissis relativa omissis di omissis omissis, con il quale in data omissis ha omissis la omissis, conferendo ai predetti omissis e omissis omissis in omissis distinte da quelle precedentemente affidate agli stessi, ma, cosi' come emerso dall'attivita' tecnica disposta dalla competente omissis, «il rimpasto, lungi dall'essere effettivo era solo apparente, in quanto omissis, non solo continuava a gestire di fatto e ad indirizzare gli omissis e gli omissis dell'Ente, in stretto collegamento con omissis, da un lato e il omissis e omissis, dall'altro, ma come si e' illustrato in precedenza era anche direttamente coinvolto nelle richieste estorsive formulate dal clan agli imprenditori per il suo tramite». L'episodio criminoso cui fa riferimento omissis riguarda l'estorsione in danno della omissis, operata dal omissis sul omissis per convincere la ditta a versare le quote estorsive, cui e' seguito, in data omissis, il versamento della quota di euro omissis nelle mani dello stesso omissis, da omissis e consegnata, tramite il omissis al omissis (cfr. pag. omissis del provvedimento giudiziario di fermo). Le dichiarazioni rese omissis e omissis - omissis - hanno contribuito a mettere in luce sia il contesto fortemente omertoso, di cui si e' connotata l'intera vicenda, sia il palese coinvolgimento del omissis (omissis) e di omissis (omissis), atteso che omissis nel corso delle interlocuzioni con omissis ha smentito quanto riferito omissis, sia in ordine alle asserite minacce subite omissis (omissis) sia in ordine ai lamentati omissis dei lavori pubblici. Le dichiarazioni omissis sono apparse omissis inverosimili, in quanto del tutto smentite dall'attivita' investigativa svolta. Dalla lettura del citato pronunciamento giudiziario, infatti, e' dato evincere che gli omissis omissis "omissis" hanno costituito, di fatto, la regola e non l'eccezione presso il Comune di omissis - non essendo stato, tra l'altro, rinvenuto alcun omissis volto ad individuare ed aggiornare l'elenco di ditte cui affidare gli incarichi - e che, nel contempo, si e' appurato, da parte omissis, come le omissis siano avvenute ad esclusiva discrezionalita' dello omissis tra poche omissis, mostrandosi, nella circostanza, omissis in questione vero e unico dominus, per la definizione dei tempi e delle modalita' degli omissis, indipendentemente dal tipo di attivita' e/o di specializzazione delle singole societa'. Significativa, inoltre, appare la considerazione svolta omissis nel pronunciamento in parola, nella parte in cui la stessa, precisa che appare quanto mai anomalo - benche' omissis abbia riferito di essere «costantemente informato omissis che mi porta a conoscenza di tutte omissis e degli omissis omissis e dei omissis» - che lo stesso «non ha mai rilevato alcuna irregolarita' in proposito, ne' si e' mai interessato, nemmeno quando ha assunto omissis» (cfr. pag. omissis del provvedimento giudiziario di fermo). Nell'interlocuzione intercorsa con la omissis, omissis ha riferito, inoltre, che con omissis, omissis, intercorre un rapporto omissis, essendo quest'ultimo, omissis, sul cui conto l'attivita' investigativa ha evidenziato come lo stesso debba ritenersi «elemento di congiunzione tra gli omissis / omissis e gli omissis» (cfr. pag. omissis del decreto giudiziario di fermo). Il giorno successivo all'escussione, omissis, con ulteriore omissis omissis in data omissis, ha provveduto, nuovamente, a omissis la nomina di tutti gli omissis, avocando a se' le relative omissis, pervenendo, da ultimo, in data omissis, con ulteriore omissis, a omissis la nuova omissis con omissis degli omissis e omissis, inserendo omissis, un omissis - omissis - gradito sia al omissis, che alla «omissis, in particolare, sia dall' omissis che dal soprarichiamato omissis, omissis dei piu' noti omissis omissis e omissis, attualmente omissis e omissis dell'omonimo clan omissis - omissis. L'omessa riscossione dei canoni di locazione e delle indennita' di occupazione abusiva degli immobili siti nel complesso residenziale «omissis». Le risultanze dell'attivita' di monitoraggio svolta da parte di questo Ufficio, a tutto campo, ha consentito, altresi', di apprendere che, di recente, la Sezione giurisdizionale regionale per la Campania della Corte dei Conti, con sentenza n. omissis emessa in data omissis, ha condannato omissis omissis del Comune di omissis - avvicendatisi nella omissis - al risarcimento della somma complessiva di euro omissis per il danno patrimoniale e non, arrecato al cennato Ente, per effetto dell'omessa riscossione, nel periodo omissis, dei canoni di locazione e/o delle indennita' di occupazione illegittima per gli immobili a destinazione abitativa e per i locali ad uso commerciale, siti nel soprarichiamato complesso immobiliare «omissis». Tale pronunciamento giurisdizionale fornisce, infatti, ulteriore conferma della sintomatica soggezione, anche involontaria, dell'omissis del Comune di omissis all'influenza intimidatoria esercitata dalle locali consorterie mafiose e delle disfunzioni di conseguenza determinatesi, anche per effetto del clima omertoso regnante tra omissis, nella omissis. Tale conclusione risulta, vieppiu', avvalorata dalla circostanza che il omissis era, all'epoca dei fatti, funzionalmente incardinato nel omissis, ossia nella medesima omissis interessata dai rilevati continui tentativi di condizionamento mafioso perpetuati dalle consorteria mafiose, avvicendatesi nella omissis delle attivita' illecite sul territorio caivanese, e, da ultimo, dal sodalizio criminale riferibile, oggi, alla figura di omissis, detto «omissis». Conclusioni Tanto si rappresenta affinche' la S.V. valuti l'opportunita' di proporre al Presidente del Consiglio dei ministri lo scioglimento del Consiglio comunale di Caivano, ai sensi dell'art. 143 T.U.O.E.L. Il suddetto quadro informativo, infatti, e' stato posto all'ordine del giorno della seduta di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, qui svoltasi il 12 ottobre 2023, alla presenza dell'Assessore omissis - omissis - e omissis, in rappresentanza rispettivamente del Sindaco e della Citta' metropolitana di Napoli, nonche' della omissis - omissis - e della omissis - omissis - all'esito della quale e' stata espressa, all'unanimita', la necessita' di elevare, nell'immeditato, ulteriormente il livello di contrasto nei confronti del riscontrato fenomeno di grave compromissione dell'azione amministrativa, per effetto dell'operato degli organi elettivi e dell'apparato burocratico del Comune di Caivano, cosi' come compiutamente descritto nel cennato provvedimento giudiziario, fortemente condizionato dalla vis intimidatrice della criminalita' organizzata ed, in particolare, perpetrata dal sodalizio criminale, riconducibile al piu' volte richiamato omissis omissis, detto «omissis». Tanto si ritiene di dover rappresentare anche in relazione a quanto, in materia di condizionamento mafioso sugli organi elettivi di un Ente locale, rileva la giurisprudenza del Consiglio di Stato, nella parte in cui ha sancito il principio secondo il quale «lo scioglimento si configura, infatti, come misura straordinaria di prevenzione per combattere l'invasivita' del fenomeno mafioso e si riverbera inevitabilmente sugli organi elettivi, essendo finalizzata a rimediare a situazioni patologiche di compromissione del naturale funzionamento del governo locale, in presenza di un'accertata diffusione sul territorio della criminalita' organizzata: in questo senso non e' indispensabile la consapevolezza degli amministratori locali in ordine ai benefici di cui hanno usufruito i clan malavitosi, essendo sufficiente dimostrare l'assenza di adeguate contromisure adottate dall'Amministrazione locale per contrastare l'aggiudicazione di appalti o altri finanziamenti a favore di aziende legate alla criminalita' organizzata» (cfr. sentenza del Consiglio di Stato n. 5782 del 2017). Non puo' sottacersi, sul punto, neppure l'ulteriore pronunciamento della III^ Sezione del Consiglio di Stato, di cui alla sentenza depositata in data 7 dicembre 2017 (scioglimento per infiltrazioni mafiose del Consiglio comunale di Tropea - VV), ove il citato Collegio ha riaffermato che «lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000, non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio, ma preventivo (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 5023/2015)»; principio, ulteriormente sviluppato, da ultimo, con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6918/2019, che ha ribadito la natura «preventiva» e «non sanzionatoria» del provvedimento di scioglimento. Pertanto, si sottopone quanto su esposto alle valutazioni della S.V., ritenendo sussistenti gli elementi previsti dall'art. 143 del decreeto legislativo n. 267/00 nei confronti del Comune di Caivano, anche se, allo stato, dal 3 agosto 2023 l'Ente e' gestito dal Commissario straordinario ex art. 141 T.U.O.E.L. Inoltre, da ultimo, non possono sottacersi le ulteriori considerazioni che si ritiene di poter svolgere sulla posizione del omissis, alla luce di quanto e' stato rappresentato, in maniera esaustiva e circostanziata, omissis in ordine al comportamento assunto dal predetto nella omissis di un omissis. Nella circostanza, e' emerso ictu oculi il totale asservimento della funzione amministrativa rivestita dal cennato omissis all'associazione per delinquere di stampo mafioso, dallo stesso instaurata con esponenti di spicco della locale criminalita' organizzata, per l'esecuzione dei reati fine, arrecando, in tal guisa, grave nocumento per il buon andamento dell'azione amministrativa e per l'immagine della pubblica amministrazione. Per tali considerazioni, nel ribadire la proposta di scioglimento del Consiglio comunale di Caivano ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 T.U.O.E.L., si ritiene - nell'ottica di far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalita' l'azione amministrativa dell'Ente - che possano sussistere i presupposti di cui al comma 5 della soprarichiamata disposizione normativa ai fini dell'adozione, da parte della S.V., del decreto di sospensione dall'impiego del predetto omissis sia pur, allo stato, versante in posizione di fermo giudiziario, sul conto del quale il omissis ha qui fatto pervenire l'unito attestato (all. 2).
Il Prefetto: Palomba |
| Art. 2
La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche. Dato a Roma, addi' 17 ottobre 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Piantedosi, Ministro dell'interno
Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2023 Foglio n. 3623 |
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