Gazzetta n. 258 del 4 novembre 2023 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 settembre 2023
Disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attivita' di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali»;
Visto l'art. 23, comma 2, primo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2022, che, al fine di favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall'art. 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attivita' di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio;
Visto il secondo periodo del succitato comma 2 dell'art. 23 del decreto-legge n. 73 del 2022, ai sensi del quale la predetta certificazione puo' essere richiesta anche per l'attestazione della qualificazione delle attivita' di ricerca e sviluppo ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
Visto il terzo periodo del medesimo comma 2 dell'art. 23 del decreto-legge n. 73 del 2022, ai sensi del quale analoga certificazione puo' essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attivita' di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonche' dai commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019;
Visto, in particolare, il comma 3 del medesimo art. 23 del decreto-legge n. 73 del 2022, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della suddetta certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalita', onorabilita' e imparzialita' e l'istituzione di un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico;
Visto, inoltre, il secondo periodo del suddetto comma 3 del citato art. 23 del decreto-legge n. 73 del 2022, il quale prevede che, con il medesimo decreto, siano stabilite le modalita' di vigilanza sulle attivita' esercitate dai certificatori, le modalita' e condizioni della richiesta della certificazione, nonche' i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura;
Visto il comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n. 73 del 2022, il quale prevede che, ferme restando le attivita' di controllo previste dal comma 207 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, la certificazione di cui al comma 2 esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attivita' diversa da quella concretamente realizzata;
Visto il comma 198 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha disposto l'introduzione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, di un credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attivita' innovative, applicabile alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi da 199 a 206 dello stesso articolo;
Visto, in particolare, il comma 200 del predetto art. 1, che considera attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, demandando al Ministro dello sviluppo economico il compito di dettare con apposito decreto i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
Visto il successivo comma 201 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019, che considera attivita' di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attivita', diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, per tali intendendosi un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo di produzione che si differenzia, rispetto a quelli gia' realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilita' o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi, disponendo che con lo stesso decreto previsto dal comma 200 sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni nei diversi settori produttivi, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE;
Visto, inoltre, il comma 202 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019, che considera attivita' innovative ammissibili al credito d'imposta le attivita' di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari, disponendo che con lo stesso decreto previsto dal comma 200 sono dettati i criteri per la corretta applicazione del credito d'imposta anche in relazione alle medesime attivita' di design e ideazione estetica svolte in settori diversi da quelli indicati;
Visti, altresi', i commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019, che prevedono una maggiorazione della misura del credito d'imposta spettante per le attivita' d'innovazione tecnologica di cui al comma 201 finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, come individuati dallo stesso decreto previsto dal comma 200;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, recante «Disposizioni applicative per nuovo credito d'imposta, per attivita' di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design»;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con il quale e' stato introdotto un credito d'imposta per attivita' in ricerca e sviluppo che ha trovato applicazione in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 46 e 47, concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta';
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ed in particolare l'art. 1, che modifica la denominazione del «Ministero dello sviluppo economico» in «Ministero delle imprese e del made in Italy»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto reca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, commi da 2 a 8, del decreto-legge n. 73 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attivita' di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, di cui, rispettivamente, ai commi 200, 201 e 202 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta nelle misure previste dai commi da 203 a 203-quater della stessa norma, la qualificazione delle attivita' di ricerca e sviluppo ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, nonche' la qualificazione delle attivita' di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta in misura maggiorata per le attivita' di innovazione tecnologica previsto dal quarto periodo del comma 203 e dai successivi commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo art. 1 della predetta legge n. 160 del 2019.
 
Art. 2

Albo dei certificatori

1. E' istituito l'albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni di cui all'art. 1 (di seguito «albo»).
2. L'albo di cui al comma 1 e' tenuto presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy, nel proseguo anche Direzione generale competente, che, con decreto direttoriale, stabilisce, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalita' informatiche e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'albo, nonche' le ulteriori regole e procedure per la verifica delle domande di iscrizione, la formazione, l'aggiornamento e la gestione dello stesso.
3. Possono presentare domanda di iscrizione all'albo dei certificatori le persone fisiche, in possesso di titolo di laurea idoneo rispetto all'oggetto della certificazione, che dichiarino:
a) di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati indicati nell'art. 94, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i reati di cui al libro II, titolo VII, capo III ed all'art. 640, comma 1, del codice penale, nonche' che non sussistano le condizioni di cui al comma 2 del predetto art. 94;
b) di aver svolto, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda d'iscrizione, comprovate e idonee attivita' relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno quindici progetti, da indicare puntualmente nella domanda di iscrizione stessa con i relativi riferimenti che ne consentano l'individuazione, collegati all'erogazione di contributi e altre sovvenzioni relative alle attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione;
c) i medesimi soggetti devono altresi' dichiarare, al fine degli adempimenti di cui al comma 7, la pendenza, al momento della presentazione della domanda, di procedimenti per i reati richiamati alla lettera a), ovvero di atti impositivi anche non resisi definitivi dell'Amministrazione finanziaria, ricevuti nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00.
4. Possono altresi' presentare domanda d'iscrizione all'albo dei certificatori le imprese svolgenti professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione che, al momento della presentazione della domanda, soddisfino i requisiti di cui al comma 3 ed inoltre:
a) abbiano sede legale o unita' locale attiva sul territorio nazionale e siano iscritte al registro delle imprese;
b) non siano sottoposte a procedura concorsuale e non si trovino in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, fatta salva l'applicazione dell'art. 94, comma 5, lettera d) ultimo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
c) non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione all'albo dei certificatori, purche' in possesso dei requisiti di cui al comma 3 e di cui al comma 4, lettere a) e b), in quanto compatibili:
a) i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2017, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) i centri di competenza ad alta specializzazione ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 29 gennaio 2018;
c) i poli europei dell'innovazione digitale (EDIH e Seal of excellence) selezionati a valle delle call ristrette della Commissione europea e definiti all'art. 2, punto 5), del regolamento (UE) 694/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce il Programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 e abroga la decisione (UE) 2240/2015;
d) le universita' statali, le universita' non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.
6. Per le societa' ed i soggetti di cui ai commi 4 e 5, i requisiti prescritti: i) dal comma 3, lettere a) e c), si intendono riferiti ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, oltre che al responsabile tecnico di cui all'art. 3, comma 6, del presente decreto; ii) dal comma 3, lettera b), si intendono riferiti al responsabile tecnico.
7. Il Ministero delle imprese e del made in Italy in relazione alle dichiarazioni rese ai sensi del comma 3, lettera c), dai soggetti di cui al presente articolo, considerate l'entita', la gravita' e comunque la rilevanza delle fattispecie nonche' la disposizione di cui all'art. 94, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, puo', con provvedimento motivato, negare l'iscrizione all'albo dei certificatori o ammetterla con prescrizioni. Qualora le fattispecie insorgano successivamente, il Ministero delle imprese e del made in Italy procede, ove ricorrano i suddetti presupposti, al riesame della iscrizione all'albo nonche' eventualmente delle certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3.
8. E' fatto obbligo ai soggetti iscritti all'albo dei certificatori di comunicare alla Direzione generale competente ogni variazione relativa alle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione, contestualmente al verificarsi della variazione medesima e comunque non oltre i successivi quindici giorni.
9. La perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la cancellazione dall'Albo dei certificatori. La cancellazione dall'albo puo' essere disposta anche per la mancata osservanza, da parte del soggetto certificatore, degli obblighi di cui ai commi 1 e 3, ultimo periodo, dell'art. 4, considerate l'entita', la gravita', e la rilevanza degli inadempimenti.
10. La Direzione generale competente, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza e controllo, esegue idonei controlli anche a campione sui soggetti iscritti al fine di verificare la permanenza dei requisiti.
 
Art. 3

Procedura e contenuto della certificazione

1. La certificazione di cui all'art. 1 del presente decreto puo' esser richiesta dai soggetti che abbiano effettuato o intendano effettuare investimenti in attivita' ammissibili ai fini del riconoscimento dei crediti d'imposta di cui all'art. 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei suddetti crediti d'imposta non siano state gia' constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo.
2. L'impresa che intende avvalersi della procedura di certificazione deve farne richiesta al Ministero delle imprese e del made in Italy, tramite l'apposito modello e secondo le modalita' informatiche definiti con il decreto direttoriale di cui all'art. 2, comma 2, nel quale dovra' essere data indicazione del soggetto certificatore incaricato dall'impresa per l'esperimento delle attivita' di certificazione e della dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso.
3. La certificazione attestante la qualificazione delle attivita' inerenti a progetti o sottoprogetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, ai fini dell'ammissibilita' al credito d'imposta ovvero ai fini dell'applicazione della maggiorazione del credito per i progetti di innovazione tecnologica finalizzati al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 o di transizione ecologica, e' rilasciata dal soggetto iscritto all'albo sulla base dei criteri e delle regole previsti negli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020, nonche' in coerenza con le «Linee guida» di cui al successivo comma 5.
4. La certificazione deve comunque contenere, oltre alla sottoscrizione ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
i) le informazioni concernenti le capacita' organizzative e le competenze tecniche dell'impresa richiedente la certificazione o dei soggetti esterni a cui la ricerca e' stata commissionata, al fine di attestarne l'adeguatezza rispetto all'attivita' effettuata o programmata;
ii) la descrizione dei progetti o dei sottoprogetti realizzati o in corso di realizzazione e delle diverse fasi inerenti agli stessi ovvero, nel caso degli investimenti non ancora effettuati, la descrizione dei progetti o sottoprogetti da iniziare;
iii) le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilita' al credito d'imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota;
iv) la dichiarazione, sotto la propria responsabilita', da parte del soggetto certificatore nonche', nel caso delle societa' e degli enti di cui all'art. 2, commi 4 e 5, anche dei tecnici ed esperti valutatori che sottoscrivono la certificazione ai sensi del comma 6 del presente articolo, di non versare in situazioni di conflitto di interesse, derivanti anche da rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado, e, comunque, di non avere rapporti diretti o indiretti di partecipazione o cointeressenza nell'impresa certificata o comunque altri interessi economici ricollegabili agli investimenti nelle attivita' oggetto di certificazione o al soggetto che sottoscrive la relazione tecnica asseverata di cui all'art. 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
v) tutte le ulteriori informazioni e gli altri elementi descrittivi ritenuti utili dal soggetto certificatore per la completa rappresentazione della fattispecie agevolativa, in funzione delle attivita' di vigilanza da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy di cui al successivo art. 4 del presente decreto e per l'effettuazione dei controlli dell'Agenzia delle entrate sulla corretta applicazione del credito d'imposta ai sensi del comma 207 dell'art. 1 della citata legge n. 160 del 2019.
5. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede, entro il 31 dicembre 2023, all'elaborazione e alla pubblicazione di «Linee guida» integrative per la corretta applicazione del credito d'imposta e al loro aggiornamento per tener conto dell'evoluzione della prassi interpretativa e delle eventuali modifiche normative sopravvenute. Con le stesse «Linee guida» possono essere adottati schemi di certificazione riferiti alle diverse tipologie di investimenti e attivita' e ai diversi settori e comparti economici.
6. Nel caso delle societa' e dei soggetti indicati nei commi 4 e 5 dell'art. 2 del presente decreto, la certificazione e' sottoscritta da uno o piu' responsabili tecnici competenti ed esperti per lo specifico settore o progetto di ricerca in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 3, ed e' controfirmata dal rappresentante legale della societa' o dell'ente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Con il medesimo decreto direttoriale di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto sono inoltre stabilite le procedure informatiche attraverso le quali i certificatori inviano al Ministero delle imprese e del made in Italy la certificazione rilasciata e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta ai sensi del successivo art. 4.
 
Art. 4

Vigilanza sulle attivita' di certificazione

1. I soggetti certificatori sono tenuti, notiziandone l'impresa, a inviare al Ministero delle imprese e del made in Italy, tramite la procedura informatica prevista all'art. 3, comma 7, copia della certificazione di cui all'art. 3, entro quindici giorni dalla data di rilascio all'impresa.
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita la vigilanza e il controllo sulle attivita' svolte dai certificatori, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni agevolative ed alle «Linee guida». La certificazione, una volta decorsi i termini di cui al successivo comma 3, esplica effetti vincolanti nei confronti dell'amministrazione finanziaria in relazione alla sola qualificazione delle attivita' inerenti a progetti o sottoprogetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica di cui all'art. 3, comma 3, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione sia stata rilasciata per una attivita' diversa da quella concretamente realizzata. Restano ferme le attivita' di controllo contemplate dal comma 207 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 aventi a oggetto profili diversi da quelli inerenti alla qualificazione delle attivita' per le quali e' stata richiesta la certificazione. Sono in ogni caso fatti salvi, anche su segnalazione dell'amministrazione finanziaria, i poteri di vigilanza e autotutela, ivi inclusi quelli di cui all'art. 2, comma 7.
3. Per l'esame delle certificazioni, il Ministero delle imprese e del made in Italy puo' richiedere al soggetto certificatore, dandone notizia all'impresa, entro e non oltre novanta giorni dalla data di ricezione della certificazione, l'invio della documentazione tecnica nonche' contrattuale e contabile rilevante ai fini della valutazione. Il soggetto certificatore e' tenuto a inviare la documentazione entro i quindici giorni successivi, prorogabili in situazioni straordinarie di ulteriori quindici giorni a seguito di richiesta motivata. Il Ministero delle imprese e del made in Italy completa l'attivita' di controllo nei sessanta giorni successivi all'invio della documentazione integrativa. In caso di mancato invio della documentazione integrativa richiesta la certificazione non produce effetti.
4. I soggetti richiedenti la certificazione sono tenuti al versamento al bilancio dello Stato dei diritti di segreteria stabiliti nella somma di euro 252,00 per certificazione. Con il decreto direttoriale di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto, sono stabilite le relative modalita' di versamento.
5. Con analogo decreto direttoriale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti le modalita', i termini e gli adempimenti per lo scambio di comunicazioni e informazioni tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e l'amministrazione finanziaria ai fini delle attivita' di vigilanza e di controllo delle certificazioni e della corretta applicazione delle disposizioni agevolative oggetto del presente decreto.
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per la registrazione e produce i suoi effetti decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 settembre 2023

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
Mantovano

Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2761