Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2023 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 ottobre 2023, n. 153
Attuazione della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020», e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, numero 38);
Vista la direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento;
Visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto;
Visto il regolamento (UE) 2020/283 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto;
Visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione dei dati, che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;
Vista la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE;
Visto il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante «Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE»;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonche' adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta»;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi e, in particolare gli articoli 9 e 10 concernenti, rispettivamente "Violazioni degli obblighi relativi alla contabilita'" e "Violazione degli obblighi degli operatori finanziari"»;
Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante «Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il Titolo II, e' inserito il seguente:
«Titolo II-bis (Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento). - Art. 40-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:
a) "prestatore di servizi di pagamento": una delle categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
b) "servizio di pagamento": una delle attivita' commerciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
c) "operazione di pagamento": l'attivita', posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
d) "pagatore": il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
e) "beneficiario": il soggetto destinatario dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
f) "Stato membro di origine": lo Stato membro di origine come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
g) "Stato membro ospitante": lo Stato membro ospitante come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
h) "conto di pagamento": un conto di pagamento quale definito dall'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
i) "IBAN": l'IBAN quale definito all'articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009;
l) "BIC": il BIC quale definito all'articolo 2, punto 16, del citato regolamento (UE) n. 260/2012.
Art. 40-ter (Obbligo di conservazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento). - 1. I prestatori dei servizi di pagamento conservano la documentazione che riporta le informazioni di cui all'articolo 40-sexies dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri che prestano ogni trimestre, al fine di consentire all'amministrazione finanziaria di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che si considerano effettuate nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea allo scopo di conseguire l'obiettivo di lottare contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto. Un pagamento si considera transfrontaliero quando il pagatore e' localizzato in uno Stato membro dell'Unione europea e il beneficiario e' localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica soltanto se, nel corso di un trimestre civile, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a piu' di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario. Il numero di venticinque pagamenti per trimestre civile viene calcolato in relazione ai servizi di pagamento forniti dai prestatori dei servizi di pagamento per Stato membro e per identificativo. Nel caso in cui il beneficiario possieda piu' identificativi, il calcolo e' effettuato per beneficiario.
3. Se i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e i prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario sono localizzati all'interno del territorio dell'Unione europea, secondo quanto risulta dal BIC o da qualsiasi altro codice identificativo, l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo ai prestatori di servizi di pagamento del beneficiario. In tali casi i prestatori dei servizi di pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere i pagamenti transfrontalieri nel calcolo della soglia dei venticinque pagamenti per trimestre civile, di cui al comma 2.
4. La documentazione di cui al comma 1 e' conservata per un periodo di tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno civile corrispondente alla data del pagamento.
Art. 40-quater (Obbligo di comunicazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento). - 1. I prestatori di servizi di pagamento per i quali l'Italia e' Stato membro di origine mettono a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero conservate ai sensi dell'articolo 40-ter, in conformita' e nei termini stabiliti dall'articolo 24-ter del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto. L'obbligo di cui al primo periodo e' assolto anche dai prestatori che forniscono servizi di pagamento in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento in cui l'Italia e' Stato membro ospitante. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono specificate le modalita' tecniche di trasmissione.
2. L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni acquisite ai sensi del comma 1 al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP), in conformita' all'articolo 24-ter del regolamento (UE) n. 904/2010.
Art. 40-quinquies (Localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'obbligo di conservazione e trasmissione delle informazioni relative ai servizi di pagamento di cui al presente titolo:
a) il pagatore si considera localizzato nello Stato membro corrispondente:
1) all'IBAN del conto di pagamento del pagatore o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguita', il pagatore e fornisca la sua localizzazione o, in assenza di tale identificativo,
2) al BIC o ad altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguita', il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore e fornisca la sua localizzazione;
b) il beneficiario si considera localizzato nello Stato membro, nel territorio terzo o nel paese terzo corrispondente:
1) all'IBAN del conto di pagamento del beneficiario o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguita', il beneficiario e fornisca la sua localizzazione o, in assenza di tale identificativo,
2) al BIC o ad altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguita', il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e fornisca la sua localizzazione.
Art. 40-sexies (Dati da conservare). - 1. La documentazione conservata ai sensi dell'articolo 40-ter contiene le seguenti informazioni:
a) il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguita', il prestatore di servizi di pagamento;
b) il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
c) se disponibile, qualsiasi numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario;
d) l'IBAN o, se l'IBAN non e' disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguita', il beneficiario e ne fornisce la localizzazione;
e) se il beneficiario riceve fondi senza disporre di un conto di pagamento, il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguita', il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione;
f) se disponibile, l'indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
g) i dettagli dei pagamenti transfrontalieri di cui all'articolo 40-ter;
h) i dettagli dei rimborsi di pagamenti relativi ai pagamenti transfrontalieri di cui alla lettera g).
2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere g) e h), contengono i dati seguenti:
a) la data e l'ora del pagamento o del rimborso del pagamento;
b) l'importo e la valuta del pagamento o del rimborso del pagamento;
c) lo Stato membro di origine del pagamento ricevuto dal, o a nome del, beneficiario ovvero lo Stato membro di destinazione del rimborso, nonche' le informazioni utilizzate per determinare l'origine del pagamento o la destinazione del rimborso;
d) ogni riferimento che individui, senza ambiguita', il pagamento;
e) se il pagamento e' disposto nei locali dell'esercente, l'indicazione di tale circostanza.».

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 76 Cost.:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, recante le norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Il testo dell'art. 1 della legge 22 aprile 2021, n.
53, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2019-2020», pubblicata in G.U. 23 aprile 2021, n. 97, cosi'
recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione e il
recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
nonche' secondo quelli specifici dettati dalla presente
legge e tenendo conto delle eccezionali conseguenze
economiche e sociali derivanti dalla pandemia di COVID-19,
i decreti legislativi per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea
di cui agli articoli da 3 a 29 e all'allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'esercizio delle deleghe di cui allo stesso comma 1.
Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle
minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione
delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento
della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della
citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del
predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti
legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti
risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
- Il testo del numero 38) dell'Allegato A della citata
legge n. 53 del 2021 cosi' recita:
«38) direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18
febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per
quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i
prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento:
31 dicembre 2023);».
- La direttiva (UE) 2020/284, che modifica la direttiva
2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni
obblighi per i prestatori di servizi di pagamento, e'
pubblicata nella G.U.U.E. 2 marzo 2020, n. L 62.
- Il regolamento (UE) n. 904/2010, relativo alla
cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in
materia d'imposta sul valore aggiunto (rifusione), e'
pubblicato nella G.U.U.E. 12 ottobre 2010, n. L 268.
- Il regolamento (UE) 2020/283, che modifica il
regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di
rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare
contro la frode in materia di IVA, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 2 marzo 2020, n. L 62.
- Il regolamento (UE) 2018/1725, sulla tutela delle
persone fisiche in relazione al trattamento dei dati
personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli
organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali
dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la
decisione n. 1247/2002/CE (Testo rilevante ai fini del
SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 21 novembre 2018, n. L
295.
- La direttiva (UE) 2015/2366, relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive
2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE)
n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, e'
pubblicata nella G.U.U.E. 23 dicembre 2015, n. L 337.
- Il regolamento (UE) n. 260/2012, che stabilisce i
requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli
addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE)
n. 924/2009, e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 marzo 2012, n.
L 94.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,
recante: «Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa
ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante
modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE,
2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2010, n.
36, S.O.
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
settembre 1993, n. 230, S.O.
- Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218,
recante: «Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che
modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE
e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva
2007/64/CE, nonche' adeguamento delle disposizioni interne
al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su
carta», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio
2018, n. 10.
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
recante: «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in
materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto
e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3,
comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n.
662», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio
1998, n. 5, S.O.
- Il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
recante: «Armonizzazione delle disposizioni in materia di
imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande
alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con
quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti
a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributarie», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1993, n. 203.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, recante: «Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo
n. 11 del 2010 cosi' recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) "consumatore": la persona fisica di cui all'
articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;
b) "servizi di pagamento": le attivita' come
definite dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1),
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b-bis) "servizio di disposizione di ordine di
pagamento": un servizio che dispone l'ordine di pagamento
su richiesta dell'utente di servizi di pagamento
relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un
altro prestatore di servizi di pagamento;
b-ter) "servizio di informazione sui conti": un
servizio online che fornisce informazioni relativamente a
uno o piu' conti di pagamento detenuti dall'utente di
servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi
di pagamento o presso piu' prestatori di servizi di
pagamento;
c) "operazione di pagamento": l'attivita', posta in
essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare,
trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da
eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;
c-bis) "operazione di pagamento a distanza":
un'operazione di pagamento iniziata tramite internet o
tramite un dispositivo che puo' essere utilizzato per
comunicare a distanza;
c-ter) "convenzionamento di operazioni di
pagamento": un servizio di pagamento fornito da un
prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto
con il beneficiario per accettare e trattare le operazioni
di pagamento e che da' luogo a un trasferimento di fondi al
beneficiario;
c-quater) "emissione di strumenti di pagamento": un
servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi
di pagamento che stipula un contratto per fornire al
pagatore uno strumento di pagamento per disporre e
trattare/le operazioni di pagamento di quest'ultimo;
d) "sistema di pagamento" o "sistema di scambio, di
compensazione e di regolamento": un sistema di
trasferimento di fondi con meccanismi di funzionamento
formali e standardizzati e regole comuni per il
trattamento, la compensazione e/o il regolamento di
operazioni di pagamento;
e) "pagatore": il soggetto titolare di un conto di
pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di
pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il
soggetto che impartisce un ordine di pagamento;
f) "beneficiario": il soggetto previsto quale
destinatario dei fondi oggetto dell'operazione di
pagamento;
g) "prestatore di servizi di pagamento": uno dei
seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e
istituti di pagamento nonche', quando prestano servizi di
pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale
europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in
veste di autorita' monetarie, altre autorita' pubbliche, le
pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se
non agiscono in veste di autorita' pubbliche;
g-bis) "prestatore di servizi di pagamento di
radicamento del conto": un prestatore di servizi di
pagamento che offre e amministra un conto di pagamento per
un pagatore;
h) "utente di servizi di pagamento" o "utente": il
soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di
pagatore o beneficiario o di entrambi;
i) "contratto quadro": il contratto che disciplina
la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e
ricorrenti e che puo' dettare gli obblighi e le condizioni
che le parti devono rispettare per l'apertura e la gestione
di un conto di pagamento;
l) "conto di pagamento": un conto intrattenuto
presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o piu'
utenti di servizi di pagamento per l'esecuzione di
operazioni di pagamento;
m) "fondi": banconote e monete, moneta scritturale
e moneta elettronica cosi' come definita dall' articolo 1,
comma 2, lettera h-ter), testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
n) "rimessa di denaro": servizio di pagamento dove,
senza l'apertura di conti di pagamento a nome del pagatore
o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento
riceve i fondi dal pagatore con l'unico scopo di trasferire
un ammontare corrispondente, espresso in moneta avente
corso legale, al beneficiario o a un altro prestatore di
servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario,
e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del
beneficiario e messi a sua disposizione;
o) "ordine di pagamento": qualsiasi istruzione data
da un pagatore o da un beneficiario al proprio prestatore
di servizi di pagamento con la quale viene chiesta
l'esecuzione di un'operazione di pagamento;
o-bis) "bonifico": l'accredito sul conto di
pagamento del beneficiario tramite un'operazione di
pagamento o una serie di operazioni di pagamento effettuate
a valere sul conto di pagamento del pagatore ed eseguite
dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del
conto del pagatore, sulla base di un'istruzione impartita
da quest'ultimo;
p) "data valuta": la data di riferimento usata da
un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli
interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un
conto di pagamento;
q) "autenticazione": la procedura che consente al
prestatore di servizi di pagamento di verificare
l'identita' di un utente di servizi di pagamento o la
validita' dell'uso di uno specifico strumento di pagamento,
incluse le relative credenziali di sicurezza personalizzate
fornite dal prestatore;
q-bis) "autenticazione forte del cliente":
un'autenticazione basata sull'uso di due o piu' elementi,
classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che
solo l'utente conosce), del possesso (qualcosa che solo
l'utente possiede) e dell'inerenza (qualcosa che
caratterizza l'utente), che sono indipendenti, in quanto la
violazione di uno non compromette l'affidabilita' degli
altri, e che e' concepita in modo tale da tutelare la
riservatezza dei dati di autenticazione;
q-ter) "credenziali di sicurezza personalizzate":
funzionalita' personalizzate fornite a un utente di servizi
di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento a fini
di autenticazione;
q-quater) "dati sensibili relativi ai pagamenti":
dati che possono essere usati per commettere frodi, incluse
le credenziali di sicurezza personalizzate. Per l'attivita'
dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di
pagamento e dei prestatori di servizi di informazione sui
conti, il nome del titolare del conto e il numero del conto
non costituiscono dati sensibili relativi ai pagamenti;
r) "identificativo unico": la combinazione di
lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di
pagamento indica all'utente di servizi di pagamento e che
l'utente deve fornire al proprio prestatore di servizi di
pagamento per identificare con chiarezza l'altro utente del
servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per
l'esecuzione di un'operazione di pagamento; ove non vi sia
un conto di pagamento, l'identificativo unico identifica
solo l'utente del servizio di pagamento;
s) "strumento di pagamento": qualsiasi dispositivo
personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra
l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e di cui
l'utente di servizi di pagamento si avvale per impartire un
ordine di pagamento;
t) "micro-impresa": l'impresa che, al momento della
conclusione del contratto per la prestazione di servizi di
pagamento, e' un'impresa che possiede i requisiti previsti
dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003, vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ovvero i requisiti individuati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea
ai sensi dell' articolo 104, lettera a) della direttiva
2015/2366/UE;
u) "giornata operativa": il giorno in cui il
prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del
beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di
pagamento e' operativo, in base a quanto e' necessario per
l'esecuzione dell'operazione stessa;
v) "addebito diretto": un servizio di pagamento per
l'addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al
quale un'operazione di pagamento e' disposta dal
beneficiario in conformita' al consenso dato dal pagatore
al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del
beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del
pagatore medesimo;
z)
aa) "tasso di cambio di riferimento": il tasso di
cambio che e' utilizzato come base per calcolare un cambio
valuta e che e' reso disponibile dal prestatore di servizi
di pagamento o proviene da una fonte accessibile al
pubblico;
bb) "contenuto digitale": i beni o i servizi
prodotti e forniti in formato digitale il cui uso o consumo
e' limitato a un dispositivo tecnico e che non comprendono
in alcun modo l'uso o il consumo di beni o servizi fisici;
cc) "ABE": indica l'Autorita' Bancaria Europea.
2. Al Titolo IV-bis del presente decreto attuativo
del Regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2015 si applicano le
definizioni contenute nel Regolamento stesso.».
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettere g-bis) e
g-ter) del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 cosi'
recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo l'espressione:
(Omissis)
g-bis) "Stato di origine" indica lo Stato
dell'Unione europea in cui la banca, l'IMEL o l'IP e' stato
autorizzato all'esercizio dell'attivita';
g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato
dell'Unione europea nel quale la banca, l'IMEL o l'IP ha
una succursale o presta servizi;
(Omissis).».
- Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 260/2012 si
veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del citato regolamento (UE) n.
904/2010 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Sanzioni

1. In caso di violazione degli obblighi di conservazione di cui all'articolo 40-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 40-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si applica la sanzione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 del citato
decreto legislativo n. 471 del 1997:
«Art. 9. (Violazioni degli obblighi relativi alla
contabilita'). - 1. Chi non tiene o non conserva secondo le
prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i
registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette
e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i
documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei
quali e' imposta da altre disposizioni della legge
tributaria, e' punito con la sanzione amministrativa da
euro 1.000 a euro 8.000.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi,
nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento
in materia di imposte dirette e di imposta sul valore
aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o
comunque sottrae all'ispezione e alla verifica i documenti,
i registri e le scritture indicati nel medesimo comma
ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorche' non
obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza.
3. La sanzione puo' essere ridotta fino alla meta'
del minimo qualora le irregolarita' rilevate nei libri e
nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa
rilevanza, sempreche' non ne sia derivato ostacolo
all'accertamento delle imposte dovute. Essa e' irrogata in
misura doppia se vengono accertate evasioni dei tributi
diretti e dell'imposta sul valore aggiunto complessivamente
superiori, nell'esercizio, a euro 50.000.
4. Quando, in esito ad accertamento, gli obblighi in
materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette
risultano non rispettati in dipendenza del superamento,
fino al cinquanta per cento, dei limiti previsti per
l'applicazione del regime semplificato per i contribuenti
minori di cui agli articoli 32 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,
del regime speciale per l'agricoltura di cui all'articolo
34 dello stesso decreto n. 633 del 1972, si applica la
sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500.
5. Se la dichiarazione delle societa' e degli enti
soggetti all'imposta sul reddito delle societa' sottoposti
al controllo contabile ai sensi del codice civile o di
leggi speciali non e' sottoscritta dai soggetti che
sottoscrivono la relazione di revisione ai sensi
dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, si applica la sanzione
amministrativa fino al trenta per cento del compenso
contrattuale relativo all'attivita' di redazione della
relazione di revisione e, comunque, non superiore
all'imposta effettivamente accertata a carico del
contribuente, con un minimo di euro 250.».
«Art. 10. (Violazione degli obblighi degli operatori
finanziari). - 1. Se viene omessa la trasmissione dei dati,
delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi
dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle
imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i
documenti trasmessi non rispondono al vero o sono
incompleti, si applica la sanzione amministrativa da euro
2.000 a euro 21.000. Si considera omessa la trasmissione
non eseguita nel termine prescritto. La sanzione e' ridotta
alla meta' se la trasmissione avviene nei quindici giorni
successivi.
1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel
caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti
dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel
caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste
rivolte alle societa' ed enti di assicurazione e alle
societa' ed enti che effettuano istituzionalmente
riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita'
di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma
fiduciaria, nonche' all'Ente poste italiane.
3. Si presume che autori della violazione siano
coloro che hanno sottoscritto le risposte e, in mancanza di
risposta, i legali rappresentanti della banca, societa' o
ente.
4. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio
competente in relazione al domicilio fiscale del
contribuente al quale si riferisce la richiesta.».
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai servizi di pagamento transfrontalieri prestati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 ottobre 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Tajani, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio