Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
DECRETO 14 settembre 2023 |
Procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni, in forma di contributi alla spesa e finanziamenti agevolati, per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa. |
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IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 1, commi da 354 a 361, relativi all'istituzione presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a. del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (o anche FRI), finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»; Visto, in particolare, l'art. 23, comma 2, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, che stabilisce, tra l'altro, che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed e' destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo per il perseguimento di specifiche finalita', tra le quali quella, individuata dalla lettera a) dello stesso comma 2, della promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, ad eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del carbone e del gas naturale; Visto il comma 3 del precitato art. 23, il quale prevede che, per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile (o anche FCS), e che stabilisce che le misure del predetto fondo sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni; Visto l'art. 30 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, il quale prevede: a) al comma 2, che per il perseguimento delle finalita' di cui al citato art. 23, comma 2, dello stesso decreto-legge, i programmi e gli interventi destinatari del FCS possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del FRI e che i finanziamenti agevolati concessi a valere sullo stesso possono essere assistiti da idonee garanzie; b) ai commi 3, 3-bis e 4, cosi' come modificati dall'art. 26 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dall'art. 3, comma 9-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la disciplina del procedimento di ricognizione delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca; Visto il decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, recante «Individuazione delle priorita', delle forme e delle intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'art. 23, comma 3 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83» e, in particolare: a) l'art. 7, recante i requisiti specifici dei progetti di ricerca e sviluppo del fondo e l'art. 8, che individua le priorita' di intervento degli stessi; b) l'art. 14, che al comma 1, lettera b), prevede che sono concedibili sul Fondo aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica e, al comma 2, stabilisce che gli stessi sono concessi nella forma del finanziamento agevolato e, tra l'altro, del contributo diretto alla spesa; c) l'art. 15, inerente alle modalita' attuative degli interventi, che, al comma 1, stabilisce che gli stessi sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, ora Ministro delle imprese e del made in Italy, che individuano, oltre a quanto gia' previsto nel medesimo decreto 8 marzo 2013, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensita' delle agevolazioni, nonche' i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti e, al comma 4, prevede che nei bandi o direttive di cui al comma 1, ai fini della selezione delle iniziative ammissibili, il Ministero utilizza prevalentemente la procedura di tipo negoziale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; d) l'art. 18, che dispone, in particolare, al comma 2, che il FCS opera attraverso la contabilita' speciale n. 1726 per gli interventi co-finanziati dall'Unione europea e dalle regioni, nonche' utilizzando l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento e, al comma 6, che i programmi e i progetti destinatari degli interventi del fondo possono essere agevolati, limitatamente alle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato, anche a valere sulle risorse del richiamato Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), secondo le condizioni e le modalita' stabilite con i decreti di cui all'art. 1, comma 357 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e al parimenti richiamato art. 30, comma 4 del decreto-legge n. 83 del 2012; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 23 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2015, recante le modalita' di impiego delle risorse non utilizzate del FRI e riparto delle predette risorse tra gli investimenti destinatari del FCS; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 luglio 2022, recante, ai sensi dell'art. 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento della garanzia dello Stato sull'obbligo di rimborso dei finanziamenti agevolati concessi a valere sulle risorse del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» di cui all'art. 1, comma 354 della citata legge n. 311/2004; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 5119 del 21 febbraio 2014, concernente la misura del tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 358 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Vista la nota del 21 febbraio 2022, con cui Cassa depositi e prestiti S.p.a. ha comunicato gli esiti delle attivita' di ricognizione delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, ai sensi dell'art. 30, commi 3 e 3-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, come modificato dall'art. 26, comma 6-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, disponibili per nuovi interventi agevolativi a supporto dell'economia; Vista la nota del 20 luglio 2023, con la quale il Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato a Cassa depositi e prestiti S.p.a. l'intenzione di avvalersi della facolta' di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca per il finanziamento di un nuovo intervento del Fondo per la crescita sostenibile, per un importo pari a 328 milioni di euro, previa conferma da parte della medesima Cassa della disponibilita' di risorse da utilizzare ai predetti fini; Vista la nota prot. n. 2115818 del 21 luglio 2023, con la quale Cassa depositi e prestiti S.p.a. ha confermato l'utilizzabilita' dei suddetti 328 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca; Visto il completamento delle operazioni di chiusura del Programma operativo interregionale «Attrattori culturali, naturali e turismo» 2007-2013 (POIn Attrattori), del Programma operativo interregionale (POI) «Energie rinnovabili e risparmio energetico» 2007-2013 (POI Energia), nonche' la proposta di pre-chiusura del Programma operativo nazionale «Ricerca e competitivita'» 2007-2013 (PON Ricerca e competitivita'); Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (nel seguito, anche, il trattato) e, in particolare, il titolo XVIII «Coesione economica, sociale e territoriale» (articoli 174-178); Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 433 I del 22 dicembre 2020, e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027; Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 198/13 del 22 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088; Visto, in particolare, l'art. 17 del regolamento UE 2020/852, che definisce il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali di cui all'art. 9 dello stesso regolamento e la comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione; Visti gli articoli 52 e seguenti del citato regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recanti, tra l'altro, disposizioni in materia di utilizzo di opzioni di costo semplificate di costo; Vista la condizione abilitante 1.1, relativa alla «Buona governance della strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale», di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/1060; Visto il documento «La buona governance della Strategia nazionale di specializzazione intelligente 2021-2027» che aggiorna la Strategia nazionale di specializzazione intelligente 2014-2020, adeguandola ai nuovi criteri della condizione abilitante introdotti per il periodo di programmazione 2021-2027 ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060 e la relativa relazione di autovalutazione; Visto il Programma quadro per la ricerca e l'innovazione «Orizzonte Europa», di cui al regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 170 del 12 maggio 2021 e la relativa decisione UE 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 167 I del 12 maggio 2021, che istituisce il Programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa; Visto l'Accordo di partenariato per l'Italia relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 4787 final, del 15 luglio 2022; Visto il Programma nazionale ricerca, innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final, del 29 novembre 2022; Vista la priorita' 1 «Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale» del Programma sopra indicato, relativa all'obiettivo strategico 1 di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060; Visto il relativo obiettivo specifico 1.1 «Sviluppare e rafforzare le capacita' di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate», di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettera a, punto i) del regolamento (UE) 2021/1058; Vista l'azione 1.1.4 «Ricerca collaborativa» prevista nell'ambito dell'obiettivo specifico 1.1 del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027; Visto il rapporto ambientale relativo alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027»; Visto il documento criteri di selezione delle operazioni, approvato dal comitato di sorveglianza del programma il 2 marzo 2023, in seguito alla chiusura della procedura scritta di cui al protocollo n. 107468 del 3 marzo 2023; Visto il regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come successivamente modificato, integrato e prorogato, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; Visti in particolare, l'art. 7 del predetto regolamento generale di esenzione, che prevede gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il ricorso alle suddette opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione e l'art. 25, che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo; Vista la comunicazione della Commissione europea C(2022) 7388 final del 19 ottobre 2022, inerente alla «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione»; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, di «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese»; Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cosi' come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 del medesimo articolo, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso; Visto l'art. 25, comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice unico di progetto (CUP); Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e in particolare l'art. 26 relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, e l'art. 27 relativo agli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari; Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 6 relativo alla procedura negoziale; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115; Visto, in particolare, l'art. 52, comma 1, della predetta legge n. 234/2012, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto, altresi', il regolamento, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 luglio 2017, n. 175, che disciplina, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della predetta legge n. 234/2012, il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato; Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 28 luglio 2017 di attuazione del predetto regolamento; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 3 gennaio 2022, recante la disciplina dei criteri per lo sviluppo e il funzionamento della piattaforma telematica «www.incentivi.gov.it», ai sensi del combinato disposto dell'art. 18-ter, comma 6 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e dell'art. 39-bis, comma 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76; Visto, in particolare, l'art. 4 del predetto decreto 30 settembre 2021, che prevede, al comma 3, le modalita' di generazione e pubblicazione delle informazioni sulla predetta piattaforma «incentivi.gov.it» in relazione agli interventi di competenza del Ministero dello sviluppo economico e, al comma 6, la definizione, con successivo decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, delle disposizioni specifiche e tecniche per l'implementazione e l'organizzazione dei contenuti della piattaforma secondo i criteri previsti dal medesimo articolo; Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, l'art. 4, che inserisce nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246», l'art. 46-bis, recante la «Certificazione della parita' di genere»; Visto, altresi', l'art. 5, comma 3 della citata legge n. 162 del 2021, ai sensi del quale alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parita' di genere di cui all'art. 46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e' riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorita' titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti; Considerato che, ai sensi delle richiamate norme e disposizioni, nell'ambito degli interventi per ricerca e sviluppo del Fondo per la crescita sostenibile e' attribuita priorita' ai progetti diretti alla realizzazione di nuovi prodotti o servizi, in grado di produrre un significativo avanzamento tecnologico di rilevante impatto sul mercato di riferimento; Considerato che, in coerenza con tale priorita', gli interventi mirati dal lato dell'offerta, tra cui gli interventi di cui all'azione 1.1.4 del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027, contribuiscono ad aggiornare il processo di scoperta imprenditoriale, consentendo di assicurare sistematicita', coralita' e coerenza strategica nell'implementazione e revisione e aggiornamento della Strategia nazionale di specializzazione intelligente; Ritenuto opportuno, per contribuire alle predette finalita', definire, in attuazione dell'art. 15, comma 1 del decreto 8 marzo 2013, le disposizioni per l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo attraverso la concessione di finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca in concorso con le risorse dell'Unione europea e nazionali, ivi comprese quelle regionali, per la concessione di contributi diretti alla spesa;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «ABI»: l'Associazione bancaria italiana; b) «banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», aderente alle convenzioni di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 23 febbraio 2015; c) «centro di ricerca»: l'impresa con personalita' giuridica autonoma che svolge attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale; d) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.; e) «contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni; f) «convenzione»: la convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, stipulata ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 23 febbraio 2015, ivi compresi gli atti aggiuntivi o integrativi alle convenzioni esistenti riferiti alla misura agevolativa di cui al presente decreto; g) «decreto interministeriale»: il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 23 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2015, recante le modalita' di utilizzo delle risorse non utilizzate del FRI e riparto delle predette risorse tra gli investimenti destinatari del Fondo per la crescita sostenibile; h) «finanziamento»: l'insieme del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario; i) «finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso da CDP al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione a valere sulle risorse del FRI; j) «finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla banca finanziatrice all'impresa beneficiaria per le spese oggetto della domanda di agevolazione; k) «Fondo per la crescita sostenibile»: il fondo di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; l) «FRI»: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che opera nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; m) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy; n) «piccole imprese a media capitalizzazione»: le entita' che contano un massimo di 499 dipendenti che non sono PMI, come definite all'art. 2, punto 6 del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015; o) «PMI (o anche piccole e medie imprese)»: le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del regolamento GBER; p) «principio DNSH»: il principio di «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi ambientali di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 2020/852, in conformita' all'art. 17 dello stesso; q) «Programma orizzonte Europa»: il programma quadro di ricerca e innovazione di cui al regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 170 del 12 maggio 2021 e di cui alla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio del 10 maggio 2021, che istituisce il Programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 167 I/2 del 12 maggio 2021, che sostiene il mondo della ricerca, sviluppo e innovazione al fine di stimolare la competitivita' industriale e implementare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, digitale e verde nell'Unione europea; r) «provvedimento applicativo»: il decreto del Ministero di implementazione della misura agevolativa del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno delle finalita' della presente misura; s) «regioni meno sviluppate»: le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; t) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come successivamente modificato, integrato e prorogato, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; u) «ricerca industriale»: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi c.d. blockchain, l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; v) «soggetto gestore»: il raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 20 e 21 dicembre 2021, con mandataria Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., a cui sono affidati gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l'istruttoria dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; w) «Strategia nazionale di specializzazione intelligente»: la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, definita dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che, per il ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, individua le priorita' di investimento di lungo periodo condivise con le regioni ed i principali stakeholder, assicurando la complementarieta' tra le azioni previste a livello centrale e quelle a livello territoriale, cosi' da ridurre i rischi di duplicazione o di sovrapposizione e rafforzarne l'impatto; x) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi, compresi i prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi c.d. blockchain, l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o di punta). Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti; y) «tecnologie abilitanti fondamentali»: le tecnologie individuate dal Programma orizzonte Europa riportate nell'allegato n. 1 al presente decreto, caratterizzate da un'alta intensita' di conoscenza e associate a un'elevata intensita' di ricerca e sviluppo, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati. |
| Allegato 1
(Art. 4, comma 1) Con l'obiettivo di concentrazione e di efficacia degli interventi, al fine di massimizzare il valore delle risorse finanziarie disponibili e di accelerare il processo di scoperta dinamica e imprenditoriale di nuovi domini di specializzazione nei quali la spinta delle nuove tecnologie meglio garantisce l'evoluzione continua di prodotti e processi e la conquista di nuova forza competitiva, si ritiene di restringere il campo di intervento del presente intervento alle seguenti specifiche tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) che riflettono gli obiettivi della strategia di politica industriale europea e che presentano anche adeguate ricadute nei poli tematici di particolare interesse per le specializzazioni manifatturiere nazionali, le cui aree di intervento, riconducibili al II pilastro del Programma «Orizzonte Europa», sono coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente.
Elenco delle tecnologie (KETs - Key Enabling Technologies)
1. Materiali avanzati e nanotecnologia 2. Fotonica e micro/nano elettronica 3. Sistemi avanzati di produzione 4. Tecnologie delle scienze della vita 5. Intelligenza artificiale 6. Connessione e sicurezza digitale |
| Art. 2
Ambito di applicazione e risorse disponibili
1. Al fine di sostenere la valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate e di accelerare, al contempo, la ricerca collaborativa e il processo di scoperta dinamica e imprenditoriale di nuovi domini di specializzazione, il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni, in forma di contributi alla spesa e finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del FRI, per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa. 2. Per l'attuazione della misura agevolativa di cui al comma 1 a sostegno di progetti realizzati interamente nelle regioni meno sviluppate, fermo restando quanto previsto dal comma 7, sono complessivamente rese disponibili, in sede di prima applicazione, le seguenti risorse finanziarie: a) 328 (trecentoventotto) milioni di euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del FRI, utilizzando le risorse di cui all'art. 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'art. 26, comma 6-bis, del decreto-legge n. 34/2019 («decreto crescita»), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e dall'art. 3, comma 9-bis del decreto-legge n. 152/2021; b) 145.439.200,53 euro (centoquarantacinquemilioniquattrocentotrentanovemiladuecento/53 euro) per la concessione delle agevolazioni, nella forma del contributo diretto alla spesa, a valere sulle risorse rese disponibili a seguito della chiusura dei programmi operativi 2007-2013. 3. Risorse ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 2 possono essere rese disponibili per la concessione delle agevolazioni, recepite in sede di provvedimento applicativo: a) con un incremento delle risorse da destinare alla concessione di finanziamenti agevolati, a valere sulle risorse del FRI risultanti dal procedimento di ricognizione di cui all'art. 30, commi 3, 3-bis e 4 del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cosi' come modificati dall'art. 26 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e dall'art. 3, comma 9-bis del decreto-legge n. 152/2021, commisurato alle disponibilita' di cui alla lettera b); b) con un incremento delle risorse da destinare alla concessione dei contributi alla spesa, in ragione delle risorse rese disponibili dalle regioni, dalle province autonome e da altre amministrazioni pubbliche nell'ambito delle procedure di co-finanziamento di cui al comma 5. 4. Successivi interventi di attuazione della misura agevolativa di cui al presente decreto, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 2 e al comma 3, sono individuati con decreti di attivazione del Ministro delle imprese e del made in Italy, con cui sono destinate ai medesimi le risorse previste per la concessione delle agevolazioni. Gli interventi possono essere attivati, per la concessione dei contributi alla spesa, anche a valere sulle risorse delle regioni, province autonome e altre amministrazioni pubbliche che si rendano disponibili per contribuire al co-finanziamento degli stessi nell'ambito della procedura di cui al comma 5. Qualora, per l'attuazione degli interventi attivati nell'ambito della misura di cui al presente decreto, vengano rese disponibili risorse nell'ambito di programmi di finanziamento, strumenti o fondi dell'Unione europea, tali disponibilita' potranno essere attivate, nel rispetto delle condizioni stabilite dai relativi regolamenti e delle disposizioni concernenti l'utilizzazione delle stesse. 5. Le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo coerenti con le finalita' della presente misura possono contribuire finanziariamente alla dotazione di risorse da destinarsi alla concessione dei contributi alla spesa nell'ambito dell'intervento, previa intesa con il Ministero e conferma da parte di CDP della disponibilita' di risorse aggiuntive a valere sul FRI, da destinare alla concessione di finanziamenti agevolati, secondo il medesimo rapporto tra le dotazioni di cui al comma 2. Esclusivamente i soggetti firmatari dell'intesa con il Ministero nell'ambito della procedura di cui al presente comma possono co-finanziare gli interventi nell'ambito della presente misura. 6. Al fine dell'attivazione della procedura di co-finanziamento di cui al comma 5, le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate devono presentare al Ministero una specifica manifestazione di interesse, con le modalita' e secondo gli schemi e le tempistiche indicate dai provvedimenti applicativi. 7. E' fatta salva la possibilita' per il Ministero di finanziare gli interventi di cui al presente decreto nell'ambito del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027, ove coerenti con gli ambiti, le finalita' e i criteri di selezione del medesimo programma nazionale. In tali casi, per i quali trovano applicazione gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 17, il Ministero fornisce tempestiva comunicazione ai soggetti beneficiari. 8. Le modalita' e le procedure di accesso al FRI sono individuate nel presente decreto ai sensi del decreto interministeriale. |
| Art. 3
Soggetti beneficiari
1. Nell'ambito dei progetti ammissibili di cui all'art. 4, possono beneficiare delle agevolazioni: a) le imprese che esercitano le attivita' di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attivita' industriale; c) le imprese che esercitano le attivita' ausiliarie di cui al numero 5) dell'art. 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b); d) i centri di ricerca; e) le imprese agricole che esercitano le attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile, che operino come soggetti co-proponenti di un progetto congiunto di cui al comma 2. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare progetti, anche congiuntamente tra loro, che prevedano: a) un numero massimo di 5 imprese comprendenti il capofila e i co-proponenti, fermo restando un importo progettuale a carico di ciascuna impresa di valore non inferiore a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00); b) il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attivita', espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere: i) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante; ii) la definizione degli aspetti relativi alla proprieta', all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo; iii) l'individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui al comma 1, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero. 3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti: a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese. I soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, la disponibilita' di almeno una sede secondaria nei territori di competenza dell'intervento agevolativo ed il rispetto degli adempimenti di cui all'art. 9, terzo comma, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; b) non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria; d) disporre di almeno due bilanci approvati ovvero, per le imprese individuali e le societa' di persone, disporre di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate. Qualora l'impresa richiedente le agevolazioni abbia redatto il bilancio consolidato, ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni o sia controllata da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, si fa riferimento a tali bilanci ai fini della verifica della sussistenza del requisito relativo al possesso di due bilanci approvati; e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; f) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; g) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta', cosi' come individuata nell'art. 2, comma 18, del regolamento GBER. 4. Nel rispetto del principio di ripartizione del rischio di credito stabilito dall'art. 3, commi 1 e 2 del decreto interministeriale, le imprese beneficiarie devono essere economicamente e finanziariamente sane ed in possesso di un adeguato merito di credito, secondo le valutazioni effettuate da parte delle banche finanziatrici. 5. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese: a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda di agevolazioni; b) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; c) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; d) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a cio' ostative. |
| Art. 4
Progetti ammissibili
1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, riportate in allegato n. 1, nell'ambito delle aree tematiche e delle traiettorie di sviluppo definite dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero nell'ambito di altre aree tematiche e traiettorie di sviluppo non rientranti nella predetta strategia, al fine di contribuire ad alimentare il processo di scoperta imprenditoriale e il conseguente adattamento evolutivo della stessa. I progetti devono essere diretti ad introdurre significativi avanzamenti tecnologici, non limitandosi alla sola fase di ricerca, e prevedere attivita' strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto. 2. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i progetti devono: a) essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 3 nell'ambito di una o piu' delle proprie unita' locali ubicate nel territorio nazionale, in coerenza con il territorio di competenza dell'intervento agevolativo sulla base dei vincoli di localizzazione previsti dalle fonti di finanziamento utilizzate; b) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e non superiori a euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00); c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del provvedimento di concessione. Per data di avvio del progetto si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento oppure la data di inizio dell'attivita' del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che e' tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla stessa data di avvio ovvero, qualora il progetto sia stato gia' avviato, entro trenta giorni dal provvedimento di ammissione di cui all'art. 11, comma 3, una specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; d) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero puo' concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a dodici mesi, comunque nei limiti previsti in ragione dei vincoli relativi alle fonti di finanziamento utilizzate; e) rispettare il principio DNSH sulla base degli ulteriori indirizzi emanati in materia in sede nazionale ed europea; f) rispettare tutte le ulteriori condizioni previste dai provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal Ministero e dal provvedimento di ammissione di cui all'art. 11, comma 3. 3. Gli interventi finanziati ai sensi del presente decreto sono identificati dal Codice unico di progetto (CUP), ove previsto, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 4. Per l'ammissione alle agevolazioni di cui al presente decreto, un progetto deve costituire un'operazione finalizzata a svolgere una funzione indivisibile di natura economica, scientifica o tecnica precisa, con obiettivi chiaramente predefiniti. Un progetto di ricerca e sviluppo puo' consistere in diversi pacchetti di lavoro, e deve includere obiettivi chiari, attivita' da svolgere per conseguire tali obiettivi, comprendenti i relativi costi previsti nel rispetto delle categorie di cui all'art. 5, comma 1, e prestazioni concrete da eseguire per individuare i risultati di tali attivita' e confrontarli con i relativi obiettivi. Quando due o piu' progetti di ricerca e sviluppo non sono nettamente separabili l'uno dall'altro ovvero non hanno - separatamente - probabilita' di successo tecnologico, essi devono esser presentati dai beneficiari nell'ambito di un unico progetto. La ricerca contrattuale non si qualifica come autonomo progetto di ricerca e sviluppo, essendo svolta da un affidatario per conto di altri soggetti committenti contro il versamento di una remunerazione appropriata per il suo servizio e alle condizioni specificate dal committente. Nell'ambito della presente misura, la ricerca contrattuale puo' costituire un mero costo rientrante nelle spese di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), nell'ambito di un progetto di ricerca e sviluppo ammissibile alle agevolazioni. |
| Art. 5
Spese e costi ammissibili
1. Sono ammissibili, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento GBER, le spese e i costi delle imprese beneficiarie relativi a: a) il personale dell'impresa proponente, limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attivita' di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali; b) gli strumenti e le attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili unicamente le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto; c) i servizi di consulenza, di ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l'attivita' del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato; d) le spese generali relative al progetto; e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. 2. Il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilita' separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato; i costi sostenuti per sviluppo sperimentale (SS) devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti per ricerca industriale (RI). 3. Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo unitario sia inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00) al netto di IVA. 4. Sono ammissibili unicamente le spese e i costi relativi al progetto effettuati nel periodo di svolgimento dello stesso. 5. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento GBER. 6. Le spese e i costi devono garantire il rispetto del principio DNSH e delle condizioni di ammissibilita' definite con i provvedimenti applicativi, che ne individuano altresi' i relativi criteri di determinazione e rendicontazione, nonche' i vincoli sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021-2027. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilita' delle spese possono essere previsti in sede applicativa, nel rispetto della normativa applicabile in materia in ragione delle fonti finanziarie utilizzate. |
| Art. 6
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni concedibili non possono, in alcun caso, superare i limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite dall'art. 25 del regolamento GBER. Nel rispetto dei predetti limiti, a sostegno della realizzazione dei progetti, sono concedibili, in concorso tra loro, agevolazioni nella forma del: a) finanziamento agevolato a valere sulle risorse del FRI, per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento. Nei casi di accesso delle PMI alla maggiorazione di cui al paragrafo iv) della seguente lettera b), il finanziamento agevolato e' concedibile per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 40 per cento; b) contributo alla spesa, per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili articolata come segue: i) 30 per cento per le piccole imprese; ii) 25 per cento per le medie imprese; iii) 15 per cento per le grandi imprese, non rientranti nella definizione di PMI; iv) 10 per cento quale maggiorazione, spettante, in alternativa, in caso di progetto: 1) realizzato interamente nelle regioni meno sviluppate; 2) realizzato nell'ambito di un progetto congiunto di cui all'art. 3, comma 2: 2.1) realizzato congiuntamente tra piu' imprese proponenti che siano tra loro indipendenti, ossia che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o che non siano partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti proponenti e che stabiliscano una collaborazione finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati, e 2.2) in cui ciascuna impresa non sostenga, da sola, piu' del 70 per cento dei costi complessivi ammissibili e in cui sia presente almeno una PMI tra le imprese proponenti; 3) che preveda un'ampia diffusione dei risultati attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito; 4) che preveda l'impegno dell'impresa beneficiaria a rendere disponibili alle parti interessate nello Spazio economico europeo, con frequenza costante, i risultati dell'attivita' di ricerca e sviluppo finanziata che siano protetti da diritti di proprieta' intellettuale, attraverso licenze per l'utilizzo degli stessi, a prezzo di mercato e condizioni non esclusive e non discriminatorie. 2. La concessione del contributo e' subordinata alla deliberazione del finanziamento agevolato, nel rispetto delle condizioni di accesso al FRI di cui al presente decreto, nel rispetto del decreto interministeriale; la concessione del contributo decade in caso di mancata stipula del contratto unico di finanziamento di cui all'art. 11, comma 4. 3. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato e' pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di attualizzazione e rivalutazione e quelli da corrispondere al tasso agevolato di cui all'art. 8, comma 2. In particolare, per la quantificazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, il tasso di riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). 4. L'ammontare delle agevolazioni e' rideterminato al momento dell'erogazione a saldo e non puo' essere superiore a quanto previsto nel provvedimento di ammissione di cui all'art. 11, comma 3. 5. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione, in termini di equivalente sovvenzione lordo, determinato ai sensi del presente articolo tenendo conto del finanziamento agevolato individuato in sede di deliberazione, superi l'intensita' massima stabilita dall'art. 25 del regolamento GBER, l'importo del contributo e' ridotto al fine di garantire il rispetto dell'intensita' applicabile. 6. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti «de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013. 7. Nei casi che non ricadano nel divieto di cui al comma 6, fermi restando i limiti di intensita' applicabili, il medesimo costo progettuale non puo', in ogni caso, essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. 8. Le agevolazioni di cui al presente decreto soddisfano le condizioni del regolamento GBER e possono essere concesse fino al 31 dicembre 2026, fatte salve eventuali proroghe autorizzate dalla Commissione europea. |
| Art. 7
Condizioni di accesso al FRI
1. Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, secondo i principi di adeguata ripartizione del rischio di credito, individuati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8. Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario costituiscono, insieme, il finanziamento. 2. Possono beneficiare del finanziamento agevolato le imprese di cui all'art. 3 che siano economicamente e finanziariamente sane e in possesso di un adeguato merito di credito, secondo le valutazioni effettuate dalle banche finanziatrici ai sensi del decreto interministeriale. 3. Per dare attuazione alla misura del Fondo per la crescita sostenibile di cui al presente decreto, il Ministero, l'ABI e CDP stipulano, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, una convenzione ai sensi del decreto interministeriale. 4. La banca finanziatrice e' individuata da ciascuna impresa richiedente le agevolazioni nell'ambito dell'apposito elenco reso disponibile sui siti web di CDP e dell'ABI. Nel caso di progetti o progetti proposti congiuntamente da piu' imprese, in considerazione della complessita' dello specifico intervento, le banche finanziatrici possono costituire un pool di finanziamento senza rilevanza esterna. 5. Le banche finanziatrici assumono gli impegni previsti dal decreto interministeriale in virtu' dell'adesione alla convenzione prevista per la misura di cui al presente decreto. 6. CDP provvede al monitoraggio delle risorse disponibili del FRI, ai fini della relativa informativa al Ministero. |
| Art. 8
Caratteristiche del finanziamento
1. Nell'ambito del finanziamento, la quota di finanziamento bancario e' fissata in misura non inferiore al 20 per cento. In ogni caso, il finanziamento, unitamente al contributo alla spesa, non puo' essere superiore al 100 per cento dei costi e delle spese progettuali ammissibili. 2. Il finanziamento agevolato: a) puo' essere assistito da idonee garanzie; b) e' concesso a un tasso di interesse pari al 20 (venti) per cento del tasso di riferimento determinato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), vigente alla data della delibera di cui all'art. 11, comma 1 e, comunque, non inferiore allo 0,80 per cento nominale annuo; c) ai fini del rispetto del limite di intensita' di cui all'art. 25 del regolamento GBER, puo' essere modulato in fase di deliberazione del finanziamento a seguito della comunicazione di esito positivo dell'istruttoria di cui all'art. 11, comma 1, previo giudizio di idoneita' al finanziamento da parte della banca finanziatrice. In tale sede: i) e' fatta salva la rinuncia (parziale o totale) da parte dell'impresa al preammortamento ovvero la riduzione della durata del finanziamento, fermi restando i vincoli e le condizioni stabilite nei relativi commi di cui al presente articolo; ii) la percentuale di finanziamento agevolato puo' essere ridotta al di sotto dell'aliquota di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), per un importo, comunque, non inferiore al 30 per cento delle spese e dei costi ammissibili del progetto. 3. La durata del finanziamento puo' assumere un valore minimo di quattro anni e massimo di quindici anni, comprensivo di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del progetto e, comunque, non superiore a quattro anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. 4. L'inizio del rimborso della quota capitale del finanziamento bancario non puo' aver luogo fintantoche' non sia stato rimborsato almeno il 50 per cento del differenziale, in termini di capitale, tra il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario. 5. Il rimborso del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario avviene secondo piani di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. Per effetto di quanto previsto al comma 4, il periodo di preammortamento del finanziamento bancario puo' differire da quello del finanziamento agevolato. 6. E' facolta' dell'impresa beneficiaria, o di ciascuna delle imprese beneficiarie in caso di realizzazione del progetto in modo congiunto, rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. Ogni impresa beneficiaria ha la facolta' altresi' di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il finanziamento nel rispetto dei vincoli previsti dalla convenzione e dal contratto di finanziamento. 7. In caso di inadempimento da parte dell'impresa beneficiaria degli obblighi previsti a suo carico dai provvedimenti applicativi, dai provvedimenti di concessione delle agevolazioni o dal contratto di finanziamento, quest'ultimo potra' essere risolto, con le conseguenze previste dai medesimi provvedimenti e dal citato contratto. |
| Art. 9
Procedura di accesso
1. L'accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto e' regolato da una procedura negoziale che rispetta i criteri di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 2. Le disposizioni di attuazione della procedura negoziale, che indicano le modalita' applicative per la presentazione delle istanze, per l'effettuazione dell'attivita' di istruttoria e valutazione, per la concessione e per l'erogazione delle agevolazioni, nonche' i termini di apertura degli interventi agevolativi, sono definiti dal Ministero con i provvedimenti applicativi. 3. La domanda di accesso alle agevolazioni deve essere presentata al Ministero, per il tramite del soggetto gestore, corredata della documentazione indicata nel provvedimento applicativo, tra cui, in particolare, quella concernente: a) la scheda tecnica contenente dati e informazioni sul soggetto proponente; b) il piano di sviluppo del progetto; c) il contratto di collaborazione, nel caso di progetto proposto congiuntamente da piu' soggetti. 4. La domanda di accesso alle agevolazioni e' corredata, a seconda di quanto previsto dai provvedimenti applicativi, della delibera di finanziamento bancario ovvero dell'attestazione del merito creditizio dell'impresa richiedente ovvero dell'attestazione di disponibilita' a concedere il finanziamento bancario nell'ambito complessivo del finanziamento. 5. La domanda di agevolazioni e la documentazione di cui al comma 3 devono essere presentate secondo gli schemi resi disponibili e con le modalita' definite con il provvedimento applicativo. 6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per l'intervento, secondo le dotazioni disponibili per l'attuazione dello stesso. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel proprio sito internet, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. |
| Art. 10
Istruttoria e valutazione dei progetti
1. I provvedimenti applicativi indicano le procedure per l'accesso delle imprese alla fase istruttoria. Il soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di agevolazioni nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione. L'istruttoria comprende la valutazione amministrativa, finanziaria e tecnica sulla base della documentazione presentata in sede di domanda, e' svolta dal soggetto gestore, anche tramite visite in loco ed ispezioni presso le strutture dei soggetti proponenti ed e' articolata nelle seguenti fasi: a) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilita'; b) valutazione istruttoria della domanda. 2. La valutazione di cui al comma 1, lettera b), riguarda: a) le caratteristiche di ammissibilita' e tecnico-economico-finanziarie del soggetto proponente, anche tenuto conto dell'attestazione della banca finanziatrice propedeutica alla concessione del finanziamento; b) la coerenza della proposta con le finalita' dichiarate, con gli obiettivi e con le tematiche applicative degli interventi di cui al presente decreto; c) i contenuti scientifico-tecnologici e di innovazione del progetto, nonche' la sussistenza delle condizioni di ammissibilita' dello stesso; d) la fattibilita' tecnico-organizzativa dell'iniziativa, valutata sulla base dei seguenti elementi: i. capacita' e competenze: capacita' di realizzazione del progetto con risorse interne, da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente, con particolare riguardo al settore/ambito in cui il progetto ricade; ii. collaborazioni tecnico-scientifiche: da valutare sulla base delle collaborazioni con uno o piu' organismi di ricerca che prestino servizi di consulenza o di ricerca contrattuale nell'ambito del progetto, di un importo complessivo pari ad almeno il 10 per cento dei costi ammissibili di domanda; iii. risorse tecniche e organizzative: da valutare con riferimento all'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative a disposizione del progetto, con particolare riguardo alla dotazione delle risorse, alla tempistica prevista e alla coerenza delle fasi in cui si articola il progetto; e) la qualita' della proposta progettuale e l'impatto del progetto sulla base dei criteri indicati al comma 4, assegnando agli stessi un punteggio sulla base di quanto stabilito nei provvedimenti applicativi e verificando il superamento o meno delle soglie di ammissibilita' fissate nei medesimi provvedimenti; f) la conformita' del progetto alle disposizioni e agli orientamenti nazionali ed europei di riferimento riguardanti il principio DNSH, secondo quanto specificato nei provvedimenti del Ministero; g) la pertinenza e la congruita' delle spese e dei costi previsti dal progetto, nel rispetto dei relativi parametri, determinando il costo complessivo ammissibile, nonche' le agevolazioni nelle forme e nelle misure previste dal presente decreto e nel rispetto delle intensita' massime di aiuto indicate all'art. 6; h) la disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie. 3. Qualora, a seguito dello svolgimento dell'attivita' istruttoria, il costo complessivo ammissibile del progetto dovesse scendere al di sotto della soglia minima applicabile prevista dall'art. 4, comma 2, lettera b), a causa di una riduzione superiore al 20 per cento delle spese e dei costi esposti nella proposta progettuale, il progetto viene dichiarato non ammissibile. In analogia, la stessa soglia di riduzione si applica ai fini della valutazione del limite di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera a). 4. Nell'ambito delle attivita' istruttorie di cui al comma 2, lettera d), le domande di agevolazioni sono valutate tramite l'attribuzione di punteggi sulla base dei seguenti criteri: a) qualita' del progetto (da 0 a 60 punti), valutata sulla base dei seguenti elementi: 1) validita' tecnica: misurata in termini di contenuti tecnico-scientifici, industriali e di avanzamento delle conoscenze nello specifico ambito di attivita', da valutare rispetto al settore e allo stato dell'arte nazionale e internazionale; 2) rilevanza dei risultati attesi: tale elemento e' valutato sulla base della rilevanza, utilita' e originalita' dei risultati attesi rispetto allo stato dell'arte nazionale e internazionale, e sulla capacita' del progetto di generare miglioramenti tecnologici nel processo produttivo dei beneficiari; 3) grado di innovazione: tipologia di innovazione apportata, con una graduazione del punteggio in misura crescente, a seconda che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto; b) impatto del progetto (da 0 a 40 punti), valutato sulla base dei seguenti elementi: 1) potenzialita' economica: intesa come capacita' del nuovo prodotto/processo/servizio di rispondere alla domanda di mercato esistente o di aprire nuovi mercati; 2) potenzialita' di sviluppo: da valutare in relazione al settore/ambito di riferimento e alla capacita' di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori nei quali la tecnologia innovativa puo' essere utilizzata, ovvero di contribuire allo sviluppo di nuove filiere e/o catene del valore; 3) impatto industriale: dato dall'aumento della capacita' produttiva e dalla riduzione dei costi di produzione veicolati dalle innovazioni oggetto del progetto; 4) impatto sociale dei progetti: tenuto conto delle ricadute delle iniziative per la societa', in rispondenza ad obiettivi di natura ambientale intercettati dall'intervento agevolativo ovvero della natura e delle caratteristiche delle imprese richiedenti le agevolazioni, nell'ottica di pari opportunita' di genere e/o di supporto all'imprenditoria giovanile e femminile. 5. La verifica della condizione minima di ammissibilita' istruttoria e' positiva qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il punteggio relativo: 1) al criterio di qualita' del progetto e' pari ad almeno 30 punti; 2) al criterio di impatto del progetto e' pari ad almeno 20 punti; b) il punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione sia almeno pari a 65 punti. 6. Le modalita' di determinazione dei punteggi, le soglie minime dei criteri e i valori massimi e le soglie minime dei relativi elementi di cui al comma 4 sono stabiliti nei provvedimenti applicativi. 7. Il superamento delle soglie minime di cui al comma 5 e al comma 6 costituisce una condizione necessaria per la conclusione con esito positivo dell'istruttoria ma non sufficiente, essendo l'esito finale subordinato alla favorevole valutazione complessiva di ammissibilita' dell'intero progetto di cui al comma 2, lettere c) e d). 8. Nel caso di esito negativo dell'attivita' istruttoria, sono comunicati al soggetto proponente i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. |
| Art. 11
Concessione delle agevolazioni
1. Nel caso di esito positivo delle risultanze in merito all'ammissione, il Ministero provvede a comunicarne gli esiti al soggetto proponente, invitando lo stesso a presentare, qualora non sia stata gia' prodotta in precedenza, la documentazione utile alla definizione del provvedimento di ammissione, che include la delibera di finanziamento bancario. I soggetti che hanno presentato la domanda in forma congiunta sono tenuti anche a produrre il mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ove non precedentemente allegato alla domanda di agevolazioni. 2. In caso di esito positivo delle risultanze in merito all'ammissione alle agevolazioni, CDP delibera il finanziamento agevolato sulla base delle risultanze della valutazione effettuata dalla banca finanziatrice, subordinatamente all'avvenuta delibera del finanziamento bancario da parte della stessa. 3. Il provvedimento di ammissione alle agevolazioni e' trasmesso dal Ministero all'impresa beneficiaria, alla banca finanziatrice e a CDP. Il provvedimento di ammissione indica, fra l'altro: a) l'ammontare dei costi e delle spese ammesse alle agevolazioni; b) l'ammontare del finanziamento agevolato, sulla base dell'importo deliberato da CDP, e del contributo; c) la durata del finanziamento agevolato e del relativo periodo di preammortamento. 4. Il finanziamento e' perfezionato con la stipula di un unico contratto che regola in modo unitario il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario. La banca finanziatrice si impegna a stipulare, per conto di CDP e per proprio conto, il contratto di finanziamento entro novanta giorni dalla ricezione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, fatta salva la facolta' di una proroga del termine indicato non superiore a novanta giorni. Decorso il predetto termine, in caso di mancata stipula del contratto di finanziamento, il provvedimento di ammissione alle agevolazioni e' da ritenersi decaduto, ivi compreso per quanto riguarda la concessione del contributo. |
| Art. 12
Erogazione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono erogate sulla base delle richieste avanzate periodicamente al Ministero per il tramite del soggetto gestore da parte dei soggetti beneficiari ovvero del soggetto capofila in caso di progetti congiunti, in non piu' di 3 soluzioni per ciascun progetto, piu' l'ultima a saldo, in relazione agli stati di avanzamento dello stesso. I modelli da utilizzare per la presentazione delle richieste di erogazione delle agevolazioni sono riportati in allegato ai provvedimenti applicativi, che indicano altresi' le procedure di presentazione e valutazione delle richieste nel rispetto di quanto di seguito indicato. 2. Gli stati di avanzamento, fatto salvo quanto previsto per la prima richiesta di erogazione e per l'ultimo stato di avanzamento di cui, rispettivamente, al comma 6 e al comma 7, devono essere relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del provvedimento di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attivita'. 3. Il semestre in relazione al quale puo' essere effettuata la rendicontazione della singola spesa o del singolo costo e' individuato con riferimento alla data in cui la spesa o il costo e' sostenuto per cassa, fatto salvo quanto previsto al comma 7. 4. Il finanziamento agevolato puo' essere erogato in anticipazione, sulla base di quanto stabilito e regolato dal contratto di finanziamento, attraverso l'acquisizione di idonee garanzie, in ragione delle valutazioni effettuate dalla banca finanziatrice, secondo quanto previsto nella convenzione. Il soggetto beneficiario richiede l'eventuale anticipazione direttamente alla banca finanziatrice, che ne da' comunicazione al soggetto gestore. 5. Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento, il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione relativa alle attivita' svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti nel periodo temporale di cui al comma 2. I pagamenti dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati con modalita' che consentano la loro piena tracciabilita' e la loro riconducibilita' alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono. 6. La prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera f), entro dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione e puo' riguardare, indipendentemente dalla cadenza semestrale, anche il periodo temporale che va dall'avvio del progetto fino alla data del provvedimento di concessione stesso. La richiesta di erogazione per anticipazione del finanziamento agevolato di cui al comma 4 non e' considerata utile ai fini del rispetto del predetto termine ultimo di dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione previsto per la presentazione della prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento. 7. Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette, entro tre mesi dalla data di ultimazione del progetto, la relativa richiesta corredata di una relazione tecnica finale, redatta secondo lo schema definito con ciascun provvedimento applicativo, concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese e ai costi complessivi sostenuti. Tale richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento puo' riguardare un periodo temporale diverso da un semestre e deve essere presentata entro il predetto limite, pena la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera h). Il pagamento delle spese o dei costi sostenuti nell'ultimo stato di avanzamento puo' essere effettuato anche nei tre mesi successivi alla data di ultimazione del progetto, ma, comunque, prima della richiesta di erogazione. 8. L'ammontare complessivo delle erogazioni per ciascuna tipologia agevolativa (contributo e finanziamento agevolato) non puo' superare il 90 per cento del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo 10 per cento delle agevolazioni, da sottrarre dall'ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche da quello immediatamente precedente, e' erogato a saldo. 9. L'erogazione del finanziamento e' effettuata dalla banca finanziatrice, nel rispetto dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 361 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previo assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant'altro previsto nel contratto di finanziamento. Le singole erogazioni sono proporzionalmente imputate al finanziamento agevolato e al finanziamento bancario. La messa a disposizione alla banca finanziatrice da parte di CDP delle risorse per l'erogazione del finanziamento agevolato e' disciplinata dalla convenzione. 10. Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilita' di cassa delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazione della documentazione presentata, entro quaranta giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l'erogazione a saldo che e' disposta entro 6 mesi dalla data di ricezione della documentazione finale di spesa, al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche di cui all'art. 13, comma 3, e degli accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto e l'adozione del provvedimento di concessione definitivo di cui all'art. 13, comma 5. |
| Art. 13
Verifica intermedia e verifica finale
1. Indipendentemente dalla presentazione di stati di avanzamento lavori, il soggetto gestore effettua una verifica intermedia in loco di natura tecnica sullo stato di attuazione del progetto agevolato a meta' del periodo di realizzazione previsto, calcolato a partire dalla data di avvio comunicata ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera c). Tale verifica e' indirizzata a valutare, rispetto agli obiettivi realizzativi individuati nel piano di sviluppo e approvati in sede istruttoria, lo stato di svolgimento del progetto, le eventuali criticita' tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attivita' previste, o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione del progetto. 2. Al fine di consentire lo svolgimento della verifica intermedia di cui al comma 1, il soggetto beneficiario trasmette, anche prima della data prevista di svolgimento della verifica, una relazione sullo stato di attuazione del progetto, secondo quanto specificato nel provvedimento applicativo. 3. Entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'ultimo stato di avanzamento lavori e prima dell'erogazione corrispondente, il soggetto gestore effettua una verifica finale volta ad accertare l'effettiva realizzazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici previsti e la pertinenza e congruita' dei relativi costi, ai fini della redazione di una relazione tecnica finale. In esito a tale verifica finale, tale relazione tecnica sulla realizzazione del progetto si conclude con un giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato. 4. Al fine di consentire lo svolgimento della verifica finale di cui al comma 3, il soggetto beneficiario deve mantenere presso la propria sede, in originale, la documentazione giustificativa delle spese rendicontate. In particolare, il soggetto beneficiario deve rendere disponibile la documentazione integrale relativa al personale (libro unico del lavoro, buste paga, registri presenze, documentazione attestante il pagamento di ritenute e oneri fiscali/previdenziali), alle attrezzature (registro beni ammortizzabili o, in alternativa, libro degli inventari o libro giornale riportanti le opportune annotazioni), nonche' le evidenze contabili di tutte le spese sostenute (libro IVA, libro giornale). Il soggetto beneficiario e' tenuto, comunque, a rendere disponibile ulteriore documentazione, se necessaria ad effettuare opportuni approfondimenti. Il soggetto beneficiario deve, inoltre, rendere disponibile la documentazione tecnica di progetto utile a dimostrare l'effettiva realizzazione delle attivita' ammesse a beneficiarie delle agevolazioni. 5. Il Ministero, ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni e dell'erogazione del saldo delle agevolazioni spettanti, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 settembre 2008, n. 212. |
| Art. 14
Variazioni
1. Le variazioni ai progetti devono essere tempestivamente comunicate al soggetto gestore con un'argomentata relazione corredata di idonea documentazione, ai fini della valutazione da parte dello stesso. 2. Nel caso di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell'assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda) che comportino la variazione di titolarita' del progetto da agevolare o agevolato, ovvero conseguenti alla rinuncia di uno o piu' dei soggetti co-proponenti di un progetto congiunto, il soggetto proponente o beneficiario (il capofila, nel caso di progetti congiunti) deve darne tempestiva comunicazione con un'argomentata relazione corredata di idonea documentazione al soggetto gestore, che procede, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, ferme restando le tempistiche di deliberazione integrativa da parte della banca finanziatrice, alle opportune verifiche e valutazioni, secondo le disposizioni contenute nella circolare 14 maggio 2018, n. 1447 del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, nonche' alle conseguenti proposte al medesimo al fine dell'espressione da parte di quest'ultimo dell'eventuale assenso alla prosecuzione dell'iter agevolativo, ovvero alla decadenza della domanda di agevolazioni o alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse. 3. Fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 2, nonche' le proposte di variazione riguardanti gli obiettivi del progetto, non siano state assentite dal Ministero, il soggetto gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni. 4. Tutte le variazioni diverse da quelle indicate ai commi 2 e 3, compresa l'eventuale modifica della tempistica di realizzazione, sono valutate dal soggetto gestore, che, in caso di approvazione, informa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione, il soggetto beneficiario, la banca finanziatrice e il Ministero, procedendo alla regolare prosecuzione dell'iter agevolativo. |
| Art. 15
Revoche
1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, in caso di: a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili; b) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 6; c) mancata realizzazione del progetto approvato; d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto approvato; e) mancato avvio del progetto nei termini indicati all'art. 4, comma 4, lettera c); f) mancata presentazione del primo stato di avanzamento lavori entro dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione; g) mancato rispetto dei termini massimi previsti dall'art. 4, comma 4, lettera d), per la realizzazione del progetto; h) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro tre mesi dalla conclusione del progetto; i) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso; j) mancata o non corretta trasmissione dei dati richiesti dal Ministero per il monitoraggio del progetto agevolato, in caso di reiterata inadempienza secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2; k) mancato rispetto dei vincoli ed obblighi applicabili in caso di finanziamento a valere sul programma di cui all'art. 17; l) in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento applicativo e dal provvedimento di concessione. 2. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), f) e j), la revoca delle agevolazioni e' totale; in tali casi, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 3. Nei casi di cui al comma 1, lettera d), qualora cause di forza maggiore e caso fortuito o altri fatti ed eventi sopravvenuti, non prevedibili ed estranei alla volonta' del richiedente, rendano impossibile garantire il rispetto degli impegni assunti per la realizzazione del progetto e il pieno raggiungimento dei relativi obiettivi, la revoca delle agevolazioni e' parziale; in tali casi e' riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attivita' effettivamente realizzate, fermo restando che sia trasmessa idonea documentazione comprovante la realizzazione di tale quota parte. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere g) e h), la revoca delle agevolazioni e' parziale; in tali casi, e' riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attivita' effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi. 4. Con riferimento al caso di revoca di cui al comma 1, lettera i), la revoca e' commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita. 5. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere k) e l), la revoca e' parziale o totale a seconda della fattispecie riscontrata. 6. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Ministero o il soggetto gestore dallo stesso incaricato, valuta la compatibilita' della procedura medesima con la prosecuzione del progetto interessato dalle agevolazioni, concedendo, ove necessario, una proroga aggiuntiva del termine di realizzazione del progetto non superiore a 2 anni. A tal fine, l'impresa beneficiaria presenta istanza al Ministero o al medesimo soggetto gestore, corredata di argomentata relazione e di idonea documentazione. Nelle more della determinazione in ordine alla revoca delle agevolazioni ovvero alla prosecuzione del progetto, l'erogazione delle agevolazioni e' sospesa. Al fine di completare le predette valutazioni, e' acquisita una nuova valutazione del merito di credito effettuata dalla banca finanziatrice sul soggetto beneficiario. 7. Il Ministero si riserva di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni nel caso in cui, nei cinque anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, ovvero tre anni per le PMI, il soggetto beneficiario riduca i livelli occupazionali e/o la capacita' produttiva, in misura tale da incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali dei progetti agevolati. 8. Le determinazioni relative alla revoca parziale o totale delle agevolazioni sono tempestivamente comunicate a CDP e alla banca finanziatrice, secondo le modalita' e i termini stabiliti dai provvedimenti applicativi. |
| Art. 16
Monitoraggio, controlli e pubblicita'
1. Il Ministero effettua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei progetti agevolati e dell'efficacia degli interventi di cui al presente decreto, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale. 2. Ai sensi dell'art. 25, comma 5 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dell'art. 15, comma 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere al Ministero, per il tramite del soggetto gestore dallo stesso incaricato, la documentazione e tutte le informazioni utili al monitoraggio dei progetti agevolati. In caso di mancata o non corretta alimentazione del sistema di monitoraggio da parte dei soggetti beneficiari degli interventi, il Ministero, per il tramite del soggetto gestore, sospende nei confronti dell'impresa inadempiente l'erogazione dei benefici fino al ripristino delle condizioni di corretta alimentazione del sistema medesimo. Qualora l'inadempimento sia reiterato, e' disposta la revoca del beneficio concesso secondo quanto previsto all'art. 15, comma 1, lettera j). 3. Gli impatti attesi dell'intervento agevolativo, di cui all'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 8 marzo 2013, sono determinati tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo individuati con i provvedimenti applicativi. Tali indicatori e i relativi valori-obiettivo possono essere rideterminati in funzione di cambiamenti della situazione di contesto o a seguito di modifiche procedurali che incidano sulla tempistica e sulle modalita' di realizzazione dell'intervento e dei progetti finanziati. 4. I soggetti beneficiari sono tenuti a: a) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero, anche successivamente alla conclusione dei progetti agevolati; b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonche' da competenti organismi statali o comunitari competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle iniziative e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni, mettendo a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai costi ammessi alle agevolazioni. |
| Art. 17
Disposizioni per il finanziamento sulle risorse della politica di coesione
1. Per l'accesso agli interventi co-finanziati dal Programma nazionale ricerca, innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027, i progetti devono: a) essere realizzati interamente nelle regioni meno sviluppate; b) non ricadere negli ambiti di esclusione previsti dall'art. 7 del regolamento (UE) 1058/2021; c) rispettare le ulteriori disposizioni applicabili per l'ammissibilita' sul programma; d) prevedere attivita' di ricerca e sviluppo svolte in forma collaborativa, secondo, in alternativa, una delle seguenti modalita': i. progetto realizzato congiuntamente da piu' proponenti ai sensi dell'art. 3, comma 2, che preveda almeno una PMI tra i soggetti proponenti; ii. progetto realizzato da una PMI ovvero da una piccola impresa a media capitalizzazione quale singola proponente, che preveda la partecipazione di uno o piu' soggetti esterni all'impresa, indipendenti dalla stessa, che concorrano alle attivita' del progetto attraverso servizi di ricerca, prestazioni di consulenza alla ricerca e sviluppo e/o ricerca contrattuale di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), il cui valore sia almeno pari al 10 per cento dei costi complessivi ammissibili del progetto. 2. Per l'accesso agli interventi di cui al comma 1, i soggetti beneficiari sono tenuti a: a) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicita' dell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027, con le modalita' allo scopo individuate dal Ministero; b) garantire il rispetto delle norme europee e nazionali applicabili in materia di ammissibilita' delle spese, anche a riguardo di quanto previsto ai sensi dell'art. 74 paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2021/1060; c) garantire il rispetto della legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e lotta al terrorismo; d) rispettare quanto previsto in materia di stabilita' delle operazioni dall'art. 65 del regolamento (UE) 1060/2021. A tal fine, non e' consentita la cessazione dell'attivita' economica dell'impresa beneficiaria nelle unita' produttive interessate dalla realizzazione del progetto ovvero la rilocalizzazione di tale attivita' al di fuori del territorio di competenza dell'intervento agevolativo, nei cinque anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato ovvero tre anni per le PMI; e) garantire il rispetto dei principi orizzontali di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 1060/2021, relativi al rispetto dei diritti fondamentali e alla conformita' alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; alla parita' tra uomini e donne, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere; alla non discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilita', eta' o orientamento sessuale; all'accessibilita' per le persone con disabilita'; allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale, ivi incluso il rispetto del principio DNSH sulla base degli orientamenti e delle istruzioni applicabili contenuti nel Rapporto ambientale relativo al Programma nazionale ricerca, innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027; f) rispettare le ulteriori condizioni, disposizioni, impegni ed obblighi previsti in applicazione dei regolamenti e disposizioni vigenti in relazione al Programma nazionale ricerca, innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027; g) rispettare gli impegni, i vincoli e le direttive operative stabiliti per i soggetti beneficiari, secondo le indicazioni fornite dal Ministero; h) rispettare le norme di carattere generale vigenti applicabili. 3. I requisiti, vincoli ed impegni di cui ai precedenti commi trovano applicazione negli interventi di cui all'art. 2, comma 2, e in quelli di cui al comma 3 e comma 4 in ragione di quanto previsto in ragione delle fonti utilizzate. |
| Art. 18
Disposizioni attuative
1. Gli interventi attivati nell'ambito della misura agevolativa di cui al presente decreto sono attuati con provvedimenti applicativi del Ministero, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dalle disposizioni contenute nei decreti di attivazione di cui all'art. 2, comma 3, ove ricorrenti. 2. I provvedimenti applicativi individuano le disposizioni per l'implementazione degli interventi agevolativi e la disciplina di dettaglio delle procedure di concessione delle agevolazioni previste dall'art. 9. I medesimi provvedimenti applicativi riportano altresi' le eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio relative all'attuazione degli interventi, alle tematiche applicative e alle attivita' innovative ammesse, ai vincoli e alle condizioni di ammissione, ai criteri di determinazione e alle modalita' di rendicontazione delle spese e dei costi, alle modalita' di determinazione dei punteggi, alle soglie minime dei criteri valutativi, ai valori massimi e alle soglie minime dei relativi elementi, agli indicatori di impatto e valori-obiettivo degli interventi, alle disposizioni sulla tutela dei dati personali e agli oneri informativi a carico dei soggetti richiedenti le agevolazioni, nonche' i termini, le modalita' e la modulistica per la presentazione delle domande e delle richieste di erogazione. 3. La gestione delle risorse finanziarie destinate alla concessione dei contributi e' effettuata nell'ambito della contabilita' speciale del Fondo per la crescita sostenibile n. 1726, cui affluiscono le relative risorse di cui al comma 2. 4. Ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica «incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa disciplinata dal presente provvedimento. 5. Il Ministero garantisce l'adempimento degli obblighi di pubblicita' e informazione di cui all'art. 9 del regolamento GBER attraverso la pubblicazione delle informazioni ivi indicate sul Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. I regimi di aiuto relativi agli interventi di cui al presente decreto saranno oggetto di relazioni annuali trasmesse alla Commissione europea ai sensi dell'art. 11, lettera b) del regolamento GBER. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 settembre 2023
Il Ministro: Urso
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1420 |
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