Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 28 settembre 2023
Adozione delle linee guida con le quali sono individuati i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra le universita', gli enti pubblici di ricerca e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i soggetti finanziatori di attivita' di ricerca.


IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

di concerto con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 luglio 2023, n. 102, recante «Modifiche al Codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30»;
Visto l'art. 3 della predetta legge n. 102 del 2023 in materia di titolarita' delle invenzioni realizzate nell'ambito di universita' ed enti di ricerca, che ha sostituito l'art. 65 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato dal Consiglio dei ministri il 29 aprile 2021, Missione 1, Componente 2, «Riforma del sistema della proprieta' industriale», che prevede che la riforma del sistema della proprieta' industriale sia attuata con l'approvazione della modifica del citato Codice della proprieta' industriale e dei relativi provvedimenti attuativi entro il 30 settembre 2023;
Visto il comma 5 dell'art. 65 del codice della proprieta' industriale, che prevede che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 102 del 2023, siano emanate delle linee guida con le quali sono individuati i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra le universita', gli enti pubblici di ricerca e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e i soggetti finanziatori di attivita' di ricerca;
Ritenuto opportuno procedere all'emanazione delle citate linee guida che rappresentano uno dei predetti provvedimenti attuativi da approvare entro il 30 settembre 2023;

Decreta:

Art. 1

1. Sono adottate le linee guida, riportate in allegato 1, che individuano i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali di cui all'art. 65, comma 5, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 24 luglio 2023, n. 102.
2. Al fine di rendere agevole ai soggetti interessati l'applicazione delle linee guida di cui al comma 1, sui siti istituzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'universita' e della ricerca e dell'ufficio italiano brevetti e marchi possono essere pubblicati esempi di clausole liberamente utilizzabili dai soggetti interessati nella definizione dei rapporti contrattuali di cui all'art. 65, comma 5, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 24 luglio 2023, n. 102.
Roma, 28 settembre 2023

Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Bernini
 
Allegato 1

LINEE GUIDA
art. 65, comma 5, della legge 24 luglio 2023, n. 102
«Modifiche al codice della proprieta' industriale,
di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30»
1. Premesse
La legge 24 luglio 2023, n. 102, recante modifiche al codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ha interamente modificato l'art. 65, disciplinante la titolarita' dei diritti di proprieta' industriale delle invenzioni dei ricercatori delle Universita', anche non statali legalmente riconosciute, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). L'intervento rappresenta una delle riforme previste dal PNRR ed e' il principale intervento indicato nelle «Linee di intervento strategiche sulla proprieta' industriale per il triennio 2021-2023» adottate con decreto ministeriale il 23 giugno 2021 a seguito di una consultazione pubblica condotta dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Esse prevedono, anche sulla base delle proposte ricevute nel corso della stessa consultazione, di abolire il cosiddetto «professor privilege» risultante dall'assetto dettato dall'allora vigente art. 65 c.p.i.
Ribaltando il precedente regime, l'art. 65 prevede ora che «quando l'invenzione industriale e' fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'universita', anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonche' nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore», salvo il diritto spettante a quest'ultimo, di esserne riconosciuto autore, secondo la disciplina dettata dal medesimo articolo.
Il successivo comma 5 del summenzionato art. 65 prevede, infine, che i diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attivita' di ricerca svolta da un'Universita', anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un IRCCS, finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, siano disciplinati da accordi ad uopo stipulati tra le parti, redatti sulla base delle presenti linee guida, che individuano i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, allorche' oggetto dell'accordo sia un'attivita' di ricerca commissionata, anche al fine di agevolare i percorsi di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle invenzioni. 2. Campo di applicazione
I criteri, i principi, le metodologie e gli schemi contenuti nelle presenti linee guida possono essere presi in considerazione nei casi di attivita' di ricerca commissionata, intendendosi per tale quella particolare tipologia di ricerca finanziata, in tutto o in parte, da soggetti terzi diversi dalle Universita', anche non statali legalmente riconosciute, dagli enti pubblici di ricerca e dagli IRCCS, che si svolge secondo una finalita' orientata dal soggetto finanziatore per rispondere ad una sua necessita'.
Le presenti linee guida non riguardano, pertanto, questioni che non siano strettamente connesse con la protezione, lo sfruttamento e la diffusione dei risultati in quanto suscettibili di qualche forma di protezione ai sensi del codice della proprieta' industriale.
Resta inteso, inoltre, che le parti sono libere di individuare il miglior assetto di interessi per la loro relazione contrattuale, essendo le linee guida destinate a orientare la negoziazione secondo scenari alternativi che le parti possono valutare in funzione della concreta tipologia di ricerca e degli effettivi interessi coinvolti. 3. Definizioni
Ai fini delle presenti linee guida si intendono:
per «Ente», gli enti di cui all'art. 65 comma 1 c.p.i. cui viene commissionata una attivita' di ricerca: le Universita', anche non statali legalmente riconosciute (di seguito anche solo «Universita'»), gli enti pubblici di ricerca (di seguito anche solo «EPR»), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito anche solo «IRCSS»);.
per «soggetto finanziatore», il soggetto, diverso da quelli di cui all'art. 65, comma 1, del c.p.i. (ovvero Universita', EPR e IRCSS), che commissiona l'attivita' di ricerca e provvede, in tutto o in parte, al relativo finanziamento. 4. Principi
Anche in ragione dell'utilita' che il soggetto finanziatore si attende e delle prospettive di sfruttamento industriale, i risultati della ricerca commissionata possono formare oggetto di diritti di proprieta' industriale, ed e' quindi essenziale garantire un'equilibrata composizione degli interessi delle parti. Infatti, fermo restando il principio della liberta' negoziale tra le parti, generalmente l'interesse primario (ancorche' non esclusivo) delle strutture di ricerca e' quello di dare visibilita' alla propria attivita' inventiva e di disseminarne i risultati in modo tale da non pregiudicarne la protezione. L'interesse prioritario dei soggetti finanziatori, invece, e' quello di disporre liberamente e fin da subito dei risultati della ricerca commissionata, per valorizzarla sotto il profilo industriale e commerciale, escludendo il rischio che la gestione dei risultati della ricerca possa rallentare la propria attivita' o che tali risultati possano avvantaggiare un concorrente, con conseguente pregiudizio economico. 5. Identificazione delle fattispecie contrattuali di ricerca commissionata ai fini della disciplina dei diritti di proprieta' intellettuale
Ricorrono nella prassi diverse fattispecie contrattuali cui possono essere ricondotti i rapporti di ricerca commissionata. Queste possono cosi' esemplificarsi:
a) contratto avente ad oggetto attivita' di servizio;
b) contratto avente ad oggetto attivita' di sviluppo;
c) contratto avente ad oggetto attivita' di ricerca innovativa.
Benche' in tutti i casi sopra indicati vi sia formalmente un rapporto contrattuale di commessa, variamente denominato, l'intensita' dell'attivita' di ricerca varia. Con essa cambiano altresi' sia le necessita' di conoscenze pregresse delle parti, sia la previsione di nuova conoscenza, eventualmente proteggibile mediante diritti di proprieta' industriale e, per quanto piu' nello specifico riguarda le presenti linee guida, da brevetti. 5.1 Attivita' di servizio
Nell'ambito di un contratto di «servizio», il soggetto finanziatore:
a) chiede all'ente la realizzazione di un'attivita' standard, con impiego di competenze o capacita' tecnologiche consolidate e routinarie;
b) chiede che le vengano forniti i risultati delle attivita' svolte;
c) enfatizza il proprio ruolo di cliente nei confronti del fornitore dei servizi richiesti.
Puo' essere letta in questa luce l'esecuzione di analisi, sintesi, test, misurazioni, caratterizzazioni, indagini che non prevedano apporti specificamente originali e inventivi da parte del ricercatore dell'ente (ad es. l'analisi routinaria anche se complessa di un prodotto o per la quale occorre una strumentazione non in dotazione al soggetto finanziatore), ovvero la preparazione di prodotti noti/standard, ovvero la raccolta di dati.
Nel contesto di tale tipologia contrattuale, i risultati attesi sono rappresentati da dati e relazioni di carattere scientifico. Un risultato che abbia i requisiti di protezione brevettuale rappresenta pertanto, di solito, in questi casi, un risultato inusuale. 5.2 Attivita' di sviluppo
Questa tipologia contrattuale ha in genere come oggetto la ricerca applicativa su progetti di ottimizzazione o selezione di prodotti/processi o applicazioni gia' in fase di sviluppo presso lo stesso soggetto finanziatore, che normalmente dispone di conoscenze pregresse di natura proprietaria e talvolta anche gia' protette da forme di privativa.
In un contratto di questo tipo, il soggetto finanziatore ha concepito autonomamente l'idea progettuale che sara' sviluppata nell'ambito della collaborazione, ovvero realizzato la tecnologia che si intende applicare e chiede ente un intervento qualificato volto all'ottimizzazione, validazione, raffinamento o completamento dell'idea/tecnologia.
La generazione di nuova proprieta' industriale rappresenta un esito possibile delle attivita' di ricerca e si rivela generalmente correlata all'innovazione preesistente del soggetto finanziatore e in alcuni casi costituisce invece un trovato autonomo. 5.3 Attivita' di ricerca innovativa
In questo tipo di contratto, oggetto del rapporto sono generalmente progetti con una marcata propensione all'innovazione, quali, ad esempio, ricerche che portino alla soluzione di un problema tecnico o ad un nuovo prodotto o nuovo uso di un prodotto/applicazione del soggetto finanziatore.
In siffatte ipotesi, il contributo di innovazione dell'ente e' particolarmente rilevante poiche', fermo restando il finanziamento e l'indirizzo applicativo dato dal soggetto finanziatore, la soluzione scaturente e' pienamente frutto delle conoscenze e della capacita' inventiva del ricercatore o del gruppo incaricato delle attivita' di ricerca.
La generazione di nuova proprieta' industriale e' solitamente un risultato contemplato dal programma contrattuale e rappresenta un esito molto probabile e atteso delle attivita' di ricerca. Puo' accadere che il contributo innovativo derivi dalle conoscenze tecnologiche indifferenziate pregresse sia del soggetto finanziatore che dell'ente ed e' frutto dell'applicazione di conoscenze accademiche alle tecnologie e alle problematiche aziendali, anche in combinazione con le conoscenze del soggetto finanziatore. 6. Aspetti inderogabili da disciplinare
Il contratto tra le parti deve essere stipulato antecedentemente all'avvio dell'attivita' di collaborazione, in modo da definire ab origine tutti gli aspetti oggetto del rapporto. Si ritiene che in ogni caso i seguenti aspetti debbano essere disciplinati:
a) indicazione delle parti;
b) esplicitazione chiara delle finalita' della collaborazione;
c) definizione delle parole o espressioni chiave che sono utilizzate all'interno del contratto;
d) indicazione chiara e dettagliata dell'oggetto e della natura della collaborazione;
e) regime delle conoscenze pregresse delle parti (c.d. background);
f) regime delle conoscenze attese dalla ricerca commissionata (c.d. foreground);
g) disseminazione dei risultati;
h) indicazione dei responsabili per ciascuna delle parti dell'attuazione della collaborazione/profilo dei soggetti attualmente o potenzialmente coinvolti nelle attivita' di ricerca;
i) definizione degli aspetti economici (quantificazione ex ante del finanziamento, definizione di eventuali premi e corrispettivi, modalita' e tempistica di pagamento, ecc);
j) definizione della proprieta' dei risultati;
k) disciplina della riservatezza/tutela della confidenzialita'/disciplina degli obblighi e delle modalita' di comunicazione dei risultati dell'attivita' di ricerca;
l) disciplina delle pubblicazioni;
m) indicazione della durata;
n) disciplina del recesso e della risoluzione (con indicazione puntuale delle modalita' di risoluzione in caso di disputa, del foro competente e della normativa di riferimento).
Di seguito si elencano alcune raccomandazioni particolarmente rilevanti al fine di definire correttamente il perimetro del contratto che l'ente stipula con il soggetto finanziatore, soprattutto con riferimento ai profili relativi alla generazione, allo sfruttamento e alla diffusione dei risultati della ricerca commissionata. 6.1 Soggetti attualmente o potenzialmente coinvolti nelle attivita' di ricerca
Ancorche' i gruppi di ricerca possano cambiare nel corso del tempo, all'interno del contratto di ricerca e' sempre raccomandabile individuare con precisione i profili coinvolti, sia che si tratti di dipendenti, sia che si tratti di ricercatori con profili diversi da quelli del dipendente. Questo aspetto e' rilevante anche ai fini della determinazione della titolarita' e dei premi inventivi. 6.2 Natura della prestazione in relazione alla possibilita' di ottenere proprieta' industriale
Nei limiti in cui sia possibile farlo ex ante, e' sempre raccomandabile definire con esattezza la natura della prestazione e l'oggetto della stessa, in particolare evidenziando quegli elementi che valgano a differenziare il rapporto da altre fattispecie (di tipo, per esempio, collaborativo). Anche in ragione del tipo di prestazione, e' possibile definire con esattezza quale sia il contributo atteso da ciascuna parte ai fini dello svolgimento delle attivita' nonche' il risultato atteso da parte del soggetto finanziatore e dell'ente. 6.3 Tutela della confidenzialita'
Anche al fine di assicurare che background e foreground conservino adeguatamente la caratteristica di segretezza (ex art. 98 c.p.i. «Segreti commerciali»), o della novita' se destinati alla brevettazione, e' raccomandabile una previsione sulla confidenzialita'. Questo vale anche in considerazione del fatto che le informazioni che le parti si scambiano in vista della definizione della prestazione, cosi' come in occasione dell'esecuzione della commessa, possano effettivamente rivestire carattere di segretezza e non essere destinate al pubblico dominio. 6.4 Regime delle conoscenze pregresse delle parti (c.d. background)
Il regime di conoscenze e di competenze di cui le parti dispongono prima dell'inizio dell'esecuzione della commessa sono alla base della collaborazione, poiche' consentono di formulare compiutamente la richiesta da parte del soggetto finanziatore e di intenderla da parte dell'ente. Le conoscenze di background sono anche solitamente strumentali alla soluzione del problema, quale che sia la fattispecie contrattuale concretamente posta in essere tra le parti.
Poiche', per definizione, una conoscenza di background preesiste alla collaborazione, questa non viene mai intaccata dal rapporto, ed e' raccomandabile che i contratti specifichino che in nessun caso la collaborazione da' luogo alla instaurazione di diversi rapporti di titolarita' o di contitolarita' rispetto a quelli preesistenti, fermo restando il principio di autonomia negoziale.
Quando il background del soggetto finanziatore e' gia' codificato e la prestazione dell'ente e' di tipo evolutivo - come nel caso dei rapporti che ricadono nelle attivita' di sviluppo - solo la loro combinazione consentira' di arrivare ad un'innovazione proteggibile.
Diversa questione puo' porsi quando, in esito al compimento delle attivita' di ricerca, le conoscenze attese dipendano tecnicamente da un background appartenente all'ente. In tali circostanze, l'utilizzo del foreground successivo al compimento dell'attivita' di ricerca presuppone il continuato accesso al background dell'ente. E' quindi raccomandabile che il contratto di ricerca stabilisca anche le condizioni di accesso a tale background da parte del soggetto finanziatore in caso di sfruttamento commerciale del foreground. In questo caso, l'accesso potrebbe essere concesso mediante una licenza; stara' alla negoziazione tra le parti, anche in ragione del contributo economico ricevuto dall'ente, della natura della licenza e della rilevanza del background, determinare se prevedere uno specifico corrispettivo che puo' essere fisso o variabile. 6.5 Regime delle conoscenze attese dalla ricerca commissionata (c.d. foreground)
Come evidenziato nelle premesse, il testo dell'art. 65 c.p.i. e' stato modificato ed e' stato introdotto il principio della titolarita' istituzionale dei diritti nascenti dall'invenzione industriale.
I diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attivita' di ricerca svolta presso gli enti, anche in forma consorziata, ma finanziata in tutto o in parte da altro soggetto devono, tuttavia, essere regolati con uno specifico accordo contrattuale.
Quanto al cosiddetto foreground, si possono ipotizzare diversi scenari alternativi inerenti alla titolarita' dei risultati e al relativo sfruttamento, tutte le volte in cui il risultato atteso dall'attivita' dell'ente non e' semplicemente di tipo routinario o meramente esecutivo (una prova, una misura, un parere, una relazione tecnica, ecc.), ma sottende un maggiore apporto di nuova conoscenza, come tipicamente nel caso di attivita' di sviluppo o innovativa:
a) contitolarita' dei risultati tra ente e soggetto finanziatore;
b) titolarita' esclusiva dell'ente;
c) titolarita' esclusiva del soggetto finanziatore. 6.5.1 Contitolarita' dei risultati
Una situazione di contitolarita' dei risultati puo' determinarsi sia quando entrambe le parti abbiano concorso al raggiungimento del risultato inventivo, sia quando contrattualmente le parti abbiano stabilito l'insorgenza di una situazione di contitolarita'.
Al fine di realizzare quell'equilibrata composizione degli interessi delle parti (di cui piu' diffusamente si veda supra, al par. 4) presupposto per la realizzazione di una attivita' di ricerca commissionata, il contratto potra' specificare a chi spetti l'onere di procedere al deposito della domanda di brevetto e i relativi costi, nonche' le modalita' ed i tempi di trasferimento della quota di contitolarita' dell'ente, in favore del soggetto finanziatore.
Cio' al fine di evitare che una contitolarita' sine die dei diritti derivanti dal brevetto sia causa di contenzioso e problemi nella gestione delle invenzioni brevettate per entrambe le parti (si veda infra, par. 6.6). 6.5.2 Titolarita' esclusiva dell'ente esecutore
L'accordo stipulato tra l'ente e il soggetto finanziatore puo' riconoscere al primo una titolarita' esclusiva dei diritti di proprieta' industriale, soprattutto quando il risultato inventivo sia conseguito interamente dal ricercatore o dal gruppo di ricercatori dell'ente;
Il pregio di tale soluzione risiede nel non dover disciplinare la comunione dei diritti connessa all'eventuale regime della contitolarita'; inoltre, l'ente puo' trarne maggiore visibilita' e puo' rivendicare a se' la pienezza della proprieta' dei risultati.
Tuttavia, affinche' non venga meno per il soggetto finanziatore la possibilita' di valorizzare sin da subito i risultati della ricerca commissionata sotto il profilo industriale e commerciale, anche ove in sede di stipula si opti per tale soluzione, e' possibile prevedere il trasferimento, in capo al soggetto finanziatore, della titolarita' dei diritti di sfruttamento dell'invenzione, nonche' i relativi tempi e gli oneri di brevettazione, come meglio specificato infra (si veda infra, par. 6.6). 6.5.3 Titolarita' esclusiva del soggetto finanziatore
Con riguardo all'attivita' di servizio, le conoscenze attese non hanno carattere particolarmente innovativo e coincidono per lo piu' con gli esiti della prestazione (per es. una misurazione, una relazione tecnica, uno studio di fattibilita', una caratterizzazione di un materiale). In queste situazioni, puo' essere ragionevole e corrispondente all'interesse delle parti che i risultati dell'attivita' appartengano, in linea di principio, al soggetto finanziatore. Si trattera' di verificare in concreto se la specifica prestazione dedotta di volta in volta nel contratto richieda un maggiore accorgimento ed una diversa soluzione. 6.6 Contrattualizzazione del regime dello sfruttamento
Le ipotesi di contrattualizzazione del foreground delineate nel precedente paragrafo hanno un evidente impatto sul regime dello sfruttamento commerciale dei risultati dell'attivita' commissionata, cui di norma il soggetto finanziatore e' interessato. Per tale ragione, uno degli elementi che gli accordi tra le parti devono preoccuparsi di stabilire in modo accurato e' il regime della proprieta' industriale dal punto di vista del suo sfruttamento, tenuto conto dell'importanza di bilanciare gli interessi delle parti e in considerazione del fatto che, come gia' precisato supra (si veda par. 4), l'interesse dell'ente e' generalmente quello di avere una sua visibilita' e dimostrare la capacita' di generazione di proprieta' industriale, mentre sotto il profilo dello sfruttamento e' molto probabile che prevalga l'interesse del soggetto finanziatore.
Nessun particolare accorgimento e' richiesto per quanto riguarda l'attivita' di servizio, se per essa e' previsto, in linea di principio, che i risultati appartengano direttamente al soggetto finanziatore. In questo caso, e' opportuno che le parti disciplinino la possibilita' per l'ente di utilizzare i dati derivanti dall'attivita' di servizio per finalita' di ulteriore ricerca o per attivita' didattica (per es. illustrazione di casi, esempi concreti), ovviamente senza che cio' comprometta la protezione del risultato dell'attivita' di ricerca commissionata.
Relativamente alle attivita' di sviluppo e di innovazione, in caso di titolarita' esclusiva dei risultati in capo all'ente, o di contitolarita' con il soggetto finanziatore, e' opportuno che l'accordo tra le parti preveda (come accennato nel precedente paragrafo) le modalita' di trasferimento a favore del soggetto finanziatore dei risultati. Il trasferimento puo' avvenire mediante cessione delle domande di brevetto che l'ente (da solo o in contitolarita' con il soggetto finanziatore) avra' depositato o dei brevetti gia' concessi. E' opportuno che l'ente assuma, sin dalla stipula dell'accordo antecedente all'avvio della collaborazione (si veda par. 6 supra), l'impegno al trasferimento e vi provveda a seguito di manifestazione di interesse del soggetto finanziatore entro i termini stabiliti dalle parti.
Con riguardo specifico all'attivita' di sviluppo, in considerazione della rilevanza del background del soggetto finanziatore, del verosimile contributo allo sviluppo e del valore della commessa, le parti possono convenire contrattualmente che il trasferimento avvenga previo corrispettivo comprensivo di una quota di remunerazione per il trasferimento.
Relativamente all'attivita' di innovazione vera e propria, quando il contributo di background e di foreground dell'ente e' maggiormente significativo e l'innovazione non puo' considerarsi come un semplice ampliamento delle conoscenze di background delle parti (sia in caso di titolarita' esclusiva in capo all'ente, sia in caso di contitolarita'), sono configurabili due modalita' di accesso a favore del soggetto finanziatore. Vi potrebbe essere una cessione dei risultati, secondo le modalita' previste per l'attivita' di sviluppo, oppure una licenza esclusiva, che riguardera' l'intera titolarita' o la quota dell'ente.
La maggiore intensita' dello sforzo compiuto dall'ente in questo tipo di commessa richiede di norma che l'accesso del soggetto finanziatore sia accompagnato dalla previsione di un corrispettivo piu' importante, che potra' essere configurato come importo fisso o come canone.
Resta ferma, anche in relazione alla definizione contrattuale delle clausole relative allo sfruttamento, la possibilita' di diversi accordi tra le parti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale. 6.7 Disseminazione dei risultati mediante pubblicazione
Per quanto riguarda la disciplina della pubblicazione dei risultati della ricerca, e' necessario definire con attenzione detti aspetti nell'atto contrattuale in modo tale da poter soddisfare le differenti esigenze, generalmente di maggiore riservatezza per il soggetto finanziatore e di maggiore diffusione per l'ente, anche in relazione sia ai soggetti potenzialmente coinvolti (ricercatori, tesisti, dottorandi) sia ai tempi di realizzazione dell'attivita' commissionata. Resta fermo che le attivita' di disseminazione non devono inficiare le possibilita' di protezione brevettuale.
La collaborazione tra l'ente ed il soggetto finanziatore puo' portare principalmente a tre tipologie di risultati: brevetti (o altre esclusive titolate), pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico e know-how per il quale il soggetto finanziatore desidera mantenere la segretezza e la non divulgazione. I contratti relativi a tali collaborazioni regolano anche queste tipologie di risultati.
La regolamentazione della collaborazione tra ente e soggetto finanziatore prevede solitamente che: le informazioni scambiate tra le parti durante l'attuazione del contratto siano sottoposte a riservatezza/segretezza, ad esclusione di quelle informazioni che risultino di dominio pubblico alla data dell'accordo; che siano in possesso delle parti pur non essendo state fornite direttamente o indirettamente dall'altra parte; che siano divenute di dominio pubblico in data successiva alla data dell'accordo per cause indipendenti da colpa delle stesse parti, oppure che siano state rivelate legittimamente da un terzo che ne aveva libera disponibilita', senza vincoli di segretezza.
Tenendo conto dei vincoli di segretezza, la documentazione elaborata in attuazione del contratto puo' essere, in tutto od in parte, oggetto di pubblicazioni scientifiche previo accordo scritto tra le parti; quest'ultimo puo' prevedere che, nel caso in cui la richiesta di pubblicazione venga dall'ente, sia necessaria una preventiva autorizzazione da parte del soggetto finanziatore, che si riserva di valutare l'eventuale pregiudizio ad essa derivante dalla divulgazione. In caso di autorizzazione, si puo' prevedere anche una citazione del soggetto finanziatore come promotore e finanziatore dell'iniziativa di ricerca. In ogni caso, l'eventuale mancato consenso del soggetto finanziatore che neghi del tutto la pubblicazione deve essere sempre puntualmente motivato e deve intervenire in tempi certi da definire preventivamente in sede contrattuale. Le parti potranno valutare se inserire nel contratto meccanismi di silenzio-assenso in caso di richiesta di pubblicazione al soggetto finanziatore.
Nel caso in cui invece la richiesta/necessita' di pubblicazione derivi da un'esigenza del soggetto finanziatore, si puo' prevedere che lo stesso si impegni a citare espressamente l'ente con cui si e' sviluppata la collaborazione.