Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2023 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE |
ORDINANZA 25 ottobre 2023 |
Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali. (Ordinanza n. 11/2023). |
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Il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle cooperative sociali»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole», a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38, e concernente, specificatamente gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Visto il decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, recante «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»; Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 novembre 2012, n. 1151/2012, recante «regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari»; Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante «Disposizioni in materia di professioni non organizzate»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il regolamento della Commissione europea 17 giugno 2014, n. 651/2014 recante «Categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato»; Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, n. 679/2016 recante «Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, recante «Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attivita' edilizia libera, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222»; Visto il regolamento della Commissione europea 2 luglio 2020, n. 972/2020, recante «Modifica al regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti»; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 8 febbraio 2023, n. 64591, recante «Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023»; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; Vista la legge 21 aprile 2023, n. 49, recante «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali»; Visto il decreto 3 maggio 2023, con il quale il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, ha disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto della Regione Emilia-Romagna; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore e Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Citta' metropolitana di Firenze; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 maggio 2023, n. 992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 12 maggio 2023; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 giugno 2023, n. 1000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2023; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 giugno 2023, n. 1002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 2023; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 giugno 2023, n. 1010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 2023; Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo e' stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione; Vista l'ordinanza n. 4 in data 4 agosto 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 31 agosto 2023, foglio n. 2384, con la quale, in attuazione dell'art. 20-ter, comma 2, del decreto-legge l° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche; Visto l'art. 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nel cui ambito sono individuati i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato nonche' definiti i criteri sulla base dei quali assicurare l'erogazione dei contributi per far fronte alle tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023; Visto l'art. 23 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, con il quale all'art. 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e' aggiunto il comma 6-bis in materia di incremento delle autorizzazioni di spesa da destinare prioritariamente agli interventi di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e g) del comma 3 del medesimo art. 20-sexies; Visto l'art. 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata»; Ravvisata l'urgente ed improcrastinabile necessita' di disciplinare le modalita' attuative, organizzative e procedurali, al fine di assicurare il riconoscimento, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 3 dell'art. 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in relazione alla tipologia di interventi e danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, in diretta conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche; Acquisita l'intesa delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
Dispone:
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. La presente ordinanza disciplina i criteri, le modalita' e i termini per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100, alle imprese singole o associate titolari delle attivita' economiche e produttive ovvero agricole, con sede legale, sede operativa o unita' locali, o che esercitavano la propria attivita' lavorativa, produttiva o di funzione ai sensi dell'art. 20-bis del citato decreto-legge, nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 e per le quali sia dimostrato, con perizia asseverata ovvero giurata, il nesso di causalita' tra i danni subiti e i citati eventi calamitosi. 2. Il presente provvedimento si applica anche alle cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 recante «Disciplina delle cooperative sociali», che svolgono attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Sono considerate tra queste anche le cooperative miste, ancorche' svolgano anche attivita' di cui al predetto art. 1, comma 2. 3. Ai fini della presente ordinanza, sono adottate le seguenti definizioni: a) beni mobili strumentali: i beni, ivi compresi macchinari, impianti e attrezzature, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»; b) contributo concesso: cosi' come previsto all'art. 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e' l'importo che, tramite uno o piu' decreti, al netto di eventuali indennizzi assicurativi o altri contributi, il Commissario straordinario, nel limite massimo del contributo riconosciuto, concede nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili; c) danno periziato: rappresenta la totalita' dei danni subiti dal soggetto, risultanti da una perizia asseverata o giurata, redatta da un professionista abilitato iscritto ad un ordine professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito edile, agronomo, ecc.) che esprime, sotto la sua responsabilita', una valutazione di tipo quantitativo e qualitativo, conforme alle competenze a lui attribuite dalla normativa vigente, riguardante la specifica tematica connessa alla quantificazione del danno patito. In ordine alla perizia giurata, per specifiche esigenze, il professionista, in regola con gli obblighi formativi e con gli adempimenti fiscali, giura di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verita'. |
| Art. 2
Riconoscimento dei danni e modalita' di concessione dei contributi
1. Il Commissario straordinario, in esito all'istruttoria per il riconoscimento del danno e dei relativi contributi da parte dei comuni territorialmente competenti, provvede, con un primo decreto, al riconoscimento del danno e alla concessione, nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, dei contributi di cui all'art. 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, a tutte le imprese che abbiano subito dei danni, fino al 100 per cento delle spese ammissibili, con le seguenti modalita': a) per gli importi fino a euro 40.000,00 (quarantamila/00), l'intero valore del danno riconosciuto, che saranno erogati: 1) a titolo di anticipazione, nei limiti del 50 per cento del totale del contributo concesso; 2) a saldo, la quota rimanente, pari al 50 per cento del contributo concesso, a conclusione della rendicontazione totale delle spese e dei relativi controlli; b) per gli importi superiori a euro 40.000,00 (quarantamila/00), una prima misura pari almeno a euro 40.000,00 (quarantamila/00). In relazione alle risorse finanziarie che successivamente saranno assegnate e rese disponibili allo scopo sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-sexies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il Commissario straordinario provvede, con uno o piu' decreti, alla concessione di ulteriori quote di contributi, fino alla concorrenza dell'importo complessivo del danno riconosciuto. Detti contributi saranno erogati: 1) a titolo di anticipazione, in esito al primo decreto di concessione, nei limiti del 50 per cento della prima misura di contributo concesso. I decreti di concessione delle ulteriori quote di contributi concessi ai sensi della presente lettera b), recheranno l'importo dell'integrazione della quota di anticipazione da erogare; 2) a saldo, a conclusione della rendicontazione totale delle spese, la differenza tra quanto concesso in relazione alla prima misura di contributo, ovvero tra l'importo complessivo dei contributi concessi in relazione ai successivi decreti di concessione di cui alla presente lettera b), e quanto erogato a titolo di anticipazione. Nel caso in cui le risorse non fossero disponibili nella loro interezza, resta salva la possibilita' di emettere ulteriori decreti di concessione per l'erogazione della quota parte rimanente. |
| Art. 3
Tipologie di intervento e costi ammissibili a contributo
1. Il contributo di cui all'art. 2 della presente ordinanza e' concesso per: a) la ricostruzione in sito dell'immobile ad uso produttivo distrutto, previa demolizione dei manufatti danneggiati, se le riparazioni o gli adeguamenti alla vigente normativa degli stessi sia valutata impossibile o maggiormente onerosa della ricostruzione; b) la delocalizzazione, all'interno della regione, se necessario, previa demolizione dell'immobile ad uso produttivo distrutto se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile in base ai piani di assetto idrogeologico, agli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorita' sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile; c) la delocalizzazione temporanea, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di ripristino, nei casi in cui non occorre procedere alla demolizione dell'immobile ad uso produttivo, ma sono comunque presenti impedimenti aventi natura temporanea, determinati dagli eventi alluvionali, che non consentono una immediata ripresa delle attivita' produttive e/o agricole; d) l'integrale ripristino strutturale e funzionale dell'immobile ad uso produttivo danneggiato limitatamente ai danni a: 1) elementi strutturali verticali e orizzontali; 2) finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere); 3) serramenti interni ed esterni; 4) impianti tecnologici, di riscaldamento/condizionamento, idrico-fognario (compresi i sanitari), elettrico, per allarme, citofonico, rete informatica estendibile anche a dispositivi periferici condivisi (ad esempio LAN); 5) pertinenze ove le stesse siano direttamente funzionali all'attivita' economica e produttiva (ad esempio: magazzini), ovvero nel caso in cui le stesse non si configurino come distinte unita' strutturali rispetto al fabbricato; per la definizione di unita' strutturale, si rinvia alle norme tecniche di costruzione (NTC 2018 e successive modificazioni ed integrazioni). In fase di presentazione dell'istanza dovra' essere specificato l'eventuale richiesta di contributo per la parte non destinata all'attivita' economica e produttiva che non rientra nel computato totale del contributo; e) la riparazione dei beni mobili strumentali, volta a ristabilire la loro piena funzionalita' e sicurezza per l'attivita' dell'impresa, compresi gli impianti, i macchinari e i beni mobili registrati; per le imprese agricole, agrituristiche ed agroalimentari rientrano, in base alla disposizione planimetrica di aree, strutture murarie, impianti e con l'obiettivo di supportare l'attivita' di produzione, le attrezzature della cucina per la produzione dei pasti, dei laboratori di trasformazione dei prodotti, dei locali destinati alla macellazione, gli arredi delle camere, della sala di ristorazione, del punto vendita dei prodotti agricoli, ecc.; f) l'acquisto dei beni mobili strumentali alle attivita' produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, laddove la riparazione dei beni mobili strumentali risultati, ovvero certificati come preesistenti, risulti impossibile o maggiormente onerosa; g) gli interventi strutturali su aree pertinenziali esterne al fabbricato, qualora gli stessi consistano in ripristino o realizzazione di opere di consolidamento di scarpate in dissesto prospicienti il fabbricato, ripristino di aree costituenti l'unica via di accesso al fabbricato o di muri di contenimento a difesa e protezione dello stesso, a condizione che tali interventi siano certificati come funzionali per la ripresa dell'attivita'; h) il ripristino o sostituzione, laddove certificata meno onerosa, degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati; i) il ripristino o sostituzione, laddove certificata meno onerosa, di arredi e relativi elettrodomestici connessi alla ripresa produttiva; j) la ricostituzione delle scorte vive e morte connesse all'attivita' dell'impresa che siano state danneggiate o perse, in relazione al danno effettivamente subito. Per scorte si intendono anche le materie prime e sussidiarie, semilavorati e prodotti finiti connessi all'attivita' dell'impresa come risultante dall'inventario, ovvero di cui risulti certificata la preesistenza; k) per le sole imprese culturali e creative (a mero titolo di esempio: case editrici, fotografi, studi d'arte, gallerie d'arte, associazioni) per le quali i danni abbiano interessato l'archivio storico dell'azienda (a mero titolo esemplificativo: bozzetti, studi preparatori, prototipi, negativi fotografici, cataloghi di mostre/esposizioni delle opere realizzate dall'impresa), sono ammesse le spese di restauro finalizzato alla ricostituzione parziale/totale dell'archivio come risultante dall'inventario ovvero di cui risulti certificata la preesistenza; l) il ripristino degli impianti di produzioni arboree e arbustive, compresi gli impianti vivaistici (es. campo di piante madri) come risultante dall'inventario ovvero di cui risulti certificata la preesistenza; m) il ripristino di reti di protezione e/o teli antipioggia, antigrandine, serre, tunnel e impianti antibrina in relazione al danno effettivamente subito come risultante dall'inventario ovvero di cui risulti certificata la preesistenza; n) il ripristino dei terreni, danneggiati in relazione al danno effettivamente subito, inclusa la rimozione di fango e detriti dai terreni agricoli, nel rispetto delle norme di carattere ambientale; o) il ripristino delle arnie; p) il ripristino di strade aziendali e interaziendali; q) il ripristino delle infrastrutture connesse all'attivita' agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica; r) il riconoscimento del danno connesso con la perdita dei terreni produttivi non piu' ripristinabili ai fini produttivi; s) gli interventi idraulico-agrari e quelli a carattere strutturale per la riduzione del rischio di dissesto idro-geologico (quali drenaggi profondi, opere di consolidamento di versanti, comprensive di eventuali interventi di rimodellamento morfologico dei versanti stessi, funzionali a mantenerne e migliorarne le condizioni di stabilita'). In tale ambito, puo' essere ricompresa la messa in sicurezza della viabilita' privata qualora ricada nell'area in dissesto in cui insistono fabbricati produttivi/terreni in attualita' di coltura a cui l'intervento e' finalizzato; i lavori di carattere strutturale per la conservazione della funzionalita' del reticolo idrografico minore (fossi, canali e rii) non demaniale; realizzazione di opere di regimazione idraulico-forestale (in acque non demaniali) prevalentemente con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale (briglie, traverse, muretti, palificate, gradonate, terrazzamenti, ecc.); drenaggio di acque superficiali (canalizzazioni, pozzetti, ecc.); t) i danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari; u) la pulizia, rimozione di fango e detriti dal fabbricato e dall'area esterna pertinenziale; v) la delocalizzazione temporanea delle attivita' economiche e produttive danneggiate quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la locazione di immobile o altra soluzione temporanea in altro sito, l'acquisto e la messa in opera di strutture temporanee, l'affitto e/o il noleggio delle strutture e degli ambienti adibiti a rilocazione per il periodo del loro utilizzo e relativa messa in opera, l'affitto e/o il noleggio delle strutture, l'allacciamento delle utenze, traslochi e messa in opera degli impianti, il noleggio o l'utilizzo temporaneo di impianti e/o attrezzature di terzi al fine del mantenimento dei propri livelli produttivi; w) gli interventi su aree/fondi privati esterni all'immobile sede legale e/o operativa dell'attivita' economica e produttiva, qualora gli stessi consistano, ad esempio, in ripristino o realizzazione di opere di consolidamento di scarpate in dissesto prospicienti il fabbricato, di strade di accesso al fabbricato o di muri di contenimento a difesa e protezione dello stesso, a condizione che tali interventi siano funzionali ad aumentarne le caratteristiche fisico-meccaniche in termini strutturali, di impianti, energetici consentendo risparmio, comfort e sostenibilita' o a evitarne la delocalizzazione. Tra questi interventi sono da considerare anche quelli relativi al ripristino dei terreni agricoli, realizzati anche in economia, che devono obbligatoriamente essere rendicontati con fattura. Il danno a terreni non ripristinabili deve essere calcolato basandosi sul valore agricolo medio (V.A.M.). Tale valore, moltiplicato per 1,5 volte, verra' riconosciuto, se rendicontato, con la dimostrazione di acquisto di altri terreni agricoli; x) ogni altro danno diretto subito dai beni utili all'attivita' economica e produttiva, qualora non ricompreso nel presente elenco, rilevabile dalla documentazione fiscalmente rilevante ai fini contabili e comunque espressamente indicati nella prevista perizia asseverata; y) danni subiti dai beni aziendali depositati presso terzi ovvero fuori da una sede aziendale, come risultante dall'inventario ovvero di cui risulti certificata la preesistenza a data certa anteriore all'evento calamitoso, esclusivamente per i beni e i materiali di aziende della filiera delle costruzioni depositati presso i cantieri; z) servizi tecnici di impresa per indagini geognostiche, sondaggi, analisi di laboratorio, caratterizzazione meccanica dei materiali, rilievi topografici, laser scanner, drone, restituzioni grafiche e quanto propedeutico e funzionale alle attivita' peritali e tecnico-professionali, i cui costi dovranno essere riferiti ai prezziari regionali; aa) per le imprese agricole: gli interventi eseguiti in economia direttamente dal titolare/i dell'impresa, e/o suoi coadiuvanti, e/o con l'impiego di maestranze proprie, nei limiti delle mansioni attribuite e come risultanti da idonea documentazione giustificativa del rapporto di lavoro; fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale, gli interventi ammessi a contributo possono riguardare il ripristino dei terreni agricoli e della loro fertilita', la sistemazione e/o il ripristino degli impianti e degli immobili, e loro pertinenze, dell'azienda, e della viabilita' aziendale e devono necessariamente risultare da perizia asseverata. Il contributo verra' concesso nella misura e nei limiti dei costi standard per ettaro e/o per metro-quadro, come definiti con successivo atto del Commissario straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili. 2. Gli immobili distrutti o danneggiati per cui e' possibile accedere al contributo sono quelli costituenti alla data dell'evento alluvionale: a) sede legale e/o operativa di attivita' economiche e produttive; per immobili costituenti sede operativa si intendono quelli nei quali l'impresa esercita stabilmente una o piu' attivita' economiche, dotati di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalita' produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni, oppure alla prestazione di servizi, con esclusivo riferimento a tutte le strutture edili distrutte o danneggiate dall'evento alluvionale; b) oggetto dell'attivita' dell'impresa, comprese le attivita' connesse delle imprese agricole ovvero quelli realizzati e/o gestiti dall'impresa stessa (ad esempio: impresa di costruzioni, societa' immobiliare) nell'ambito delle sue prerogative (oggetto sociale); si deve trattare di immobile completamente ultimato accatastato e/o in fase di costruzione legittimamente autorizzato con titolo abilitativo, e quindi, funzionale alla sua destinazione che puo' essere abitativa o produttiva; per le societa' immobiliari e/o di costruzione, gli immobili in costruzione o ultimati ma inutilizzati sono riconducibili a scorte di magazzino, a condizione che siano inseriti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario, e come tali rimborsati. 3. Gli immobili e i beni mobili, per cui e' possibile accedere al contributo, sono quelli che l'impresa possiede per l'esercizio della propria attivita', a titolo di proprieta' o di altro diritto reale di godimento (ad esempio: usufrutto) o detiene a titolo di diritto personale di godimento (ad esempio: affitto, comodato) dimostrato con contratti sottoscritti anteriormente al 1° maggio 2023 e registrati in termini di legge. Per l'ammissione a contributo, deve essere dimostrato che l'immobile fosse sede di attivita' alla data dell'evento alluvionale come da visura camerale e/o da utenze e/o da polizze assicurative intestate all'attivita' produttiva esercitata nell'immobile. Sono pertanto esclusi i beni, immobili e mobili, non funzionali all'esercizio dell'attivita' di impresa che non sono ricompresi tra i beni ammortizzabili dall'impresa stessa. Sono, altresi', esclusi i terreni non ripristinabili non in proprieta' dell'azienda agricola. 4. La valutazione dei danni agli impianti mobili, ai macchinari, alle attrezzature, alle scorte e ai beni mobili registrati, da effettuarsi tramite perizia asseverata, deve riferirsi ai beni presenti, alla data dell'evento alluvionale, nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili aventi data certa ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 o in altri registri e deve basarsi sul costo di riparazione o, nel caso di sostituzione di tali beni, sul valore economico prima dell'evento. 5. Per il ripristino della funzionalita' di un bene mobile, in caso di: a) riparazione, il valore della riparazione non deve superare il valore di mercato del bene danneggiato prima dell'evento alluvionale; b) sostituzione, verra' riconosciuto un valore uguale al prezzo di acquisto di un bene uguale o equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, verificato sulla base di listini ufficiali, qualora esistenti, e consentendo comunque la sostituzione con un mezzo funzionalmente equivalente; c) per il settore agricolo e agroalimentare, nel caso in cui il bene risulti ripristinabile sara' ammissibile l'intervento di ripristino; qualora il costo di ripristino risulti superiore al 80% del costo di sostituzione del bene stesso, sara' ammissibile la sostituzione del bene danneggiato/distrutto. Il nuovo bene dovra' possedere caratteristiche analoghe in relazione alla potenzialita' produttiva di quello sostituito (con una tolleranza del +10% rispetto agli indicatori caratteristici della categoria considerata, ad esempio: potenza nel caso di trattrici, etc.) o inferiori; Il ripristino o la sostituzione con beni uguali o equivalenti non potra' eccedere in quantita' quello dei beni distrutti o danneggiati, purche' con le stesse funzionalita' e caratteristiche, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. 6. Relativamente ai prodotti di scorta, alle produzioni nel settore vegetale, apistico e animale, si potra' fare riferimento ai mercuriali delle locali CCIAA, ai listini di altre borse merci o, piu' in generale, a prezziari regionali o attraverso il valore medio delle fatture di acquisto degli ultimi due anni e altri listini ufficiali ove disponibili. Gli oneri diretti alla riparazione delle dotazioni aziendali tecniche danneggiate (mezzi meccanici agricoli, attrezzature agricole, altri strumenti di prima lavorazione dei prodotti agricoli) non possono, in ogni caso, eccedere il valore del danno quale risultante dalla perizia asseverata, fermo restando quanto gia' precisato in precedenza in ordine ai limiti di ammissibilita' del ripristino. 7. Rientrano tra le spese ammissibili anche le spese tecniche, comprensive degli onorari dei professionisti abilitati o consulenti, al lordo dell'IVA se dovuta. Tali spese sono computate nel costo dell'intervento, ai fini del contributo previsto dalla presente ordinanza, secondo le seguenti percentuali massime calcolate sugli importi riconosciuti: a) Interventi di ripristino immobili, strutture e impianti (come da art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), l), m), n), p), q), r), s), u), v), w)): 1) Spese per consulenze propedeutiche al progetto, progettazione, direzione lavori, responsabile della sicurezza, coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, ovvero altre figure professionali tecniche necessarie per la realizzazione del progetto: 10% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori inferiori a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00); 8% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 250.000,01 (duecentocinquantamila/01) ed euro 600.000,00 (seicentomila/00); 6% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 600.000,01 (seicentomila/01) ed euro 2.000.000,00 (duemilioni/00); 5% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori superiori a euro 2.000.000,01 (duemilioni/01); 2) Perizia asseverata, perizia giurata e scheda rilevazione danni: 4% sul costo degli interventi per importi dei lavori inferiori a euro 50.000,00 (cinquantamila/00); 3% sul costo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 50.000,01 (cinquantamila/01) e 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro; 2% sul costo degli interventi per importi dei lavori compresi tra 500.000,01 (cinquecentomila/01) euro e 2.000.000,00 (duemilioni/00) euro; 1% sul costo degli interventi per importi dei lavori superiori a 2.000.000,01 (duemilioni/01) euro; b) Interventi sui beni mobili strumentali (come da art. 3, comma 1, lettere e), f), i), k), o)); 1) Perizia asseverata: 2% sul costo degli interventi per importi inferiori a euro 300.000,00 (trecentomila/00); 1% sul costo degli interventi per importi compresi tra euro 300.000,01 (trecentomila/01) ed euro 1.000.000,00 (unmilione/00); 0,5% sul costo degli interventi per importi superiori a euro 1.000.000,01 (unmilione/01); c) Interventi sulla ricostituzione delle scorte (come da art. 3, comma 1, lettere j), t), y)); 1) Perizia asseverata: 2% sul costo degli interventi per importi inferiori a euro 300.000,00 (trecentomila/00); 1% sul costo degli interventi per importi compresi tra euro 300.000,01 (trecentomila/01) ed euro 1.000.000,00 (unmilione/00); 0,5% sul costo degli interventi per importi superiori a euro 1.000.000,01 (unmilione/01). Rientrano, altresi', tra le spese ammissibili anche gli eventuali servizi di consulenza strettamente connessi alla realizzazione dei progetti relativi alla ripresa delle attivita' economiche e produttive, in misura non superiore al 2% dell'importo delle spese riconosciute per la realizzazione del progetto, oltre a cassa previdenziale e IVA se dovuta. I compensi e gli onorari professionali, ammissibili a contributo ai sensi del presente comma, non potranno comunque essere superiori ai limiti massimi di equo compenso di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49, con riferimento all'Allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e/o al decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, per le prestazioni in essi contenute, e dovranno essere giustificati con le relative parcelle. In caso di rideterminazione giudiziale del compenso pattuito nessuna integrazione del contributo gia' erogato sara' dovuto dal Commissario straordinario. |
| Art. 4 Tipologie di interventi o danni esclusi dall'ambito di applicazione dell'ordinanza
1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente ordinanza e, pertanto, non figurano come ammissibili a contributo, i danni riguardanti: a) le pertinenze, ancorche' distrutte o danneggiate, ove le stesse non siano direttamente funzionali all'attivita' economica e produttiva o nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unita' strutturali rispetto al fabbricato, sede dell'attivita' e i relativi interventi di ripristino non migliorino e/o incrementino le caratteristiche fisico-meccaniche in termini strutturali, di impianti, energetici consentendo risparmio ed efficienza; b) le aree e fondi esterni al fabbricato, distrutto o dichiarato inagibile e sgomberato, sede legale e/o operativa dell'attivita' economica e produttiva, qualora l'intervento non sia funzionale ad evitarne la delocalizzazione; c) i fabbricati, o porzioni di fabbricati, realizzati in assenza o difformita' del titolo edilizio, salvo che alla data della domanda, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti i relativi titoli abilitativi, in sanatoria. Sono fatti salvi i fabbricati, o porzioni di fabbricati (e relative pertinenze), realizzati ante 1967 per i quali non vi era obbligo di titoli edilizi e sui quali sia dimostrato/asseverato, con ogni valenza probante, la mancanza sull'immobile di interventi edilizi o equipollenti - successivi al 1967 - che avrebbero necessitato obbligatoriamente di titoli abilitativi; d) i fabbricati che, alla data dell'evento, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto; e) i fabbricati che, alla data dell'evento, risultavano non utilizzabili o risultavano in corso di costruzione se non in regola con la normativa edilizia; f) le parti comuni danneggiate di edifici residenziali in cui, oltre alle unita' abitative, siano presenti unita' immobiliari destinate a uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo, per i quali si applicano le disposizioni in materia di danni ai privati; g) i beni mobili registrati, se non sono beni aziendali ovvero strumentali all'esercizio di un'attivita' economica e produttiva; h) i fabbricati rurali accatastati per uso abitativo, secondo la normativa vigente; i) i terreni agricoli ripristinabili che, alla data dell'evento, non erano inseriti nel fascicolo aziendale del titolare della domanda ovvero erano privi di un valido titolo di conduzione; j) i fabbricati rurali abitativi e strumentali che alla data della calamita' risultavano collabenti o dichiarati inabitabili o inagibili. 2. Sono, altresi', escluse le autofatture per gli interventi in economia, salvo quanto disposto alla lettera aa) di cui all'art. 3, comma 1, della presente ordinanza; in ogni caso, sono ammissibili a contributo, previa indicazione nella perizia asseverata della possibilita' di realizzare l'intervento in economia, solo le forniture, acquisite presso terzi fornitori, di materiali per l'esecuzione dei lavori in economia, la cui spesa sia comprovata da documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata e dai relativi mezzi di pagamento. 3. La causa di esclusione dall'accesso al contributo di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo puo' non essere accertata nei controlli per le richieste di finanziamento, con riferimento agli interventi di ripristino, il cui importo complessivo non e' superiore a euro 40.000,00 (quarantamila/00), che non richiedono la presentazione di una pratica edilizia costituendo attivita' edilizia libera a norma del decreto 2 marzo 2018 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attivita' edilizia libera, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222». Il Commissario straordinario, in tali casi, si riserva la facolta' di effettuare controlli a campione, acquisendo la documentazione necessaria presso i comuni competenti, che la dovranno fornire con priorita', al fine di verificare la regolarita' edilizia dell'immobile danneggiato oggetto di intervento. Laddove, in esito a tali controlli dovessero emergere irregolarita', il contributo non sara' erogato ovvero, in caso di erogazione, anche parziale, gia' avvenuta, si procedera' ai sensi dell'art. 20-septies, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, analogamente ai casi di concessione di contributi in carenza dei necessari presupposti. |
| Art. 5
Procedura e termini per la presentazione delle istanze di riconoscimento dei contributi
1. L'istanza di riconoscimento dei contributi e' presentata dal legale rappresentante delle imprese di cui all'art. 1 della presente ordinanza al comune territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. La domanda e' compilata secondo il modello in allegato 1 alla presente ordinanza. Ad essa sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio: a) la scheda di rilevazione dei danni, redatta da un professionista abilitato (modello in allegato 2 alla presente ordinanza); b) la perizia tecnica asseverata o giurata, rilasciata da un professionista abilitato, attestante la riconducibilita' causale diretta dei danni esistenti agli eventi alluvionali (modello in allegato 3 alla presente ordinanza); c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo, da cui risulti l'entita' del contributo richiesto. 2. L'istanza compilata dovra' essere inoltrata dai soggetti legittimati ai comuni utilizzando le tre distinte piattaforme informatiche all'uopo predisposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ciascuna per i beneficiari dei propri territori, a cura del titolare o legale rappresentante dell'impresa o, se munite di procura speciale, dalle associazioni di rappresentanza delle imprese o societa' di servizi ad esse collegate o con esse associate: a) proprietaria, ovvero titolare, in possesso di un valido titolo di conduzione dell'immobile sede, alla data dell'evento alluvionale, dell'attivita' economica e produttiva propria o di altra impresa usufruttuaria/affittuaria/comodataria dell'immobile; b) proprietaria ovvero titolare in possesso di un valido titolo di conduzione dell'immobile costituente, alla data dell'evento alluvionale, oggetto della sua attivita'; c) proprietaria ovvero titolare in possesso di un valido titolo di conduzione degli impianti relativi al ciclo produttivo; d) usufruttuaria/affittuaria/comodataria dell'immobile o degli impianti relativi al ciclo produttivo, sede, alla data dell'evento alluvionale, della sua attivita' economica e produttiva se tale impresa si accolla l'onere del ripristino e del riavvio dell'attivita' produttiva e delle connesse spese; in tal caso, alla domanda va allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo da parte del proprietario, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del proprietario dell'immobile, nonche' copia di un suo documento di identita' in corso di validita' (modello di dichiarazione del proprietario dell'immobile in allegato 4 alla presente ordinanza). 3. Qualora i predetti soggetti intendessero inviare la domanda di contributo e ricevere tutte le connesse comunicazioni avvalendosi di un procuratore speciale, gli stessi sono tenuti a conferire a quest'ultimo la procura utilizzando l'apposito modello in allegato 5 alla presente ordinanza. In tale caso dovra' essere allegata anche copia di un documento di identita' del procuratore speciale in corso di validita'. 4. L'istanza e' presentata dalla societa', qualora il bene sia conferito alla societa' stessa con atto registrato entro la data dell'alluvione, salvo eventuali pattuizioni contrattuali che regolamentano gli obblighi di manutenzione straordinaria. 5. L'istanza e' presentata dall'impresa agricola, qualora la proprieta' si identifica con l'impresa anche individuale/familiare e, pertanto, il proprietario/comproprietario esercita l'attivita' agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile. 6. In presenza di impresa agricola familiare o societa' semplici agricole, possono accedere ai contributi i proprietari dei beni gestiti dall'impresa stessa, senza alcun atto di possesso formale registrato, purche' venga dimostrato, tramite visura camerale o documentazione fiscale o previdenziale, il ruolo di coadiuvante dei proprietari nell'impresa stessa. 7. E' ammessa la presentazione di una sola istanza di riconoscimento dei contributi. L'istanza puo' essere presentata nuovamente una sola volta in caso di rigetto per incompletezza documentale entro trenta giorni dal rigetto. |
| Art. 6
Condizioni di regolarita'
1. Per l'accesso ai contributi di cui alla presente ordinanza le imprese devono: a) essere regolarmente costituite, attive ed iscritte al registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, salvo i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente, ovvero i professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4. Per i professionisti e loro forme associative: essere regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui si opera, salvo i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente; per le cooperative sociali, essere iscritte nella sezione b) dell'Albo regionale delle cooperative sociali; b) essere in possesso di partita IVA e/o codice fiscale; c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione; d) non essere sottoposti a procedure di liquidazione giudiziale o a procedure di liquidazione coatta amministrativa, ovvero a procedure di liquidazione volontaria, salvo che la stessa non venga revocata prima della presentazione della domanda di contributo; e) essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL ovvero aver presentato istanza di regolarizzazione degli obblighi contributivi; sono da intendersi in regola le attivita' che abbiano beneficiato e possano documentare la rateizzazione dei contributi; f) non essere soggetti a divieto, sospensione o decadenza ne' esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalita' organizzata, ai sensi della normativa vigente in materia (Codice antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni). La verifica e' obbligatoria per importi superiori a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00); la verifica e' altresi' obbligatoria su terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi per un importo superiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00); g) dichiarare la data di inizio attivita' produttiva danneggiata e fornire informazioni in merito al fatturato, al risultato di esercizio ed al numero degli addetti in termini di Unita' Lavorative per Anno, relativamente all'esercizio 2022 e ai due anni precedenti, ove ricompresi nel periodo decorrente dalla data di inizio attivita'; h) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 2. Tutte le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere alla data della presentazione della domanda, a pena di inammissibilita' della stessa, e alla data di erogazione del contributo. 3. Nei contratti stipulati dall'impresa richiedente il contributo per gli interventi di riparazione, di ricostruzione o di ripristino dei danni subiti per effetto degli eventi calamitosi di cui all'art. 1 della presente ordinanza, e' sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilita' finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, che deve essere accettata ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile. Nel caso di interventi gia' realizzati alla data di emanazione della presente ordinanza che non prevedono specifiche autorizzazioni, il rispetto della clausola di tracciabilita' finanziaria deve risultare in modo chiaro nel corpo delle fatture ricevute dall'impresa. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario determina la perdita totale del contributo erogato. L'inadempimento agli ulteriori obblighi di cui all'art. 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136 determina la revoca parziale del contributo nella misura del contributo gia' erogato. 4. I contratti stipulati tra l'impresa committente e l'impresa esecutrice devono altresi' contenere specifica previsione relativa al rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore e/o di categoria e al rispetto di tutta la normativa vigente in materia di tutela del lavoro nonche' della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. L'impresa committente accertera' che l'impresa che eseguira' gli interventi di ricostruzione, di riparazione o di ripristino sia inserita nelle white list se e in quanto esistenti delle prefetture territorialmente competenti. |
| Art. 7
Immobili in comproprieta' e delega a un comproprietario
1. Per gli immobili in comproprieta', alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari (modello in allegato 6 alla presente ordinanza). 2. In assenza della delega di cui al precedente comma, il contributo e' riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda, limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega. 3. Per i condomini produttivi, la domanda di contributo e' presentata dall'amministratore del condominio, munito di procura speciale da parte di tutti i proprietari del condomino, con indicazione delle quote millesimali di ciascuno. In tal caso, la rendicontazione dei lavori e delle spese, che devono essere fatturate ai singoli proprietari in base ai millesimi posseduti, viene trasmessa dal procuratore speciale. Il contributo spettante sara' erogato a conclusione dei lavori, a ciascun proprietario, sulla base delle spese ammissibili di competenza di ciascuno di essi. |
| Art. 8 Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente pubblico o privato
1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi, fruiti o fruibili per le medesime finalita', ad essi andra' sommato il contributo determinato con la presente ordinanza, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo. La somma del contributo di cui alla presente ordinanza, di eventuale indennizzo assicurativo, di crediti di imposta e di eventuale altro contributo non deve comunque superare il 100 per cento del contributo ammissibile in relazione al danno riconosciuto. 2. Il richiedente il contributo dovra' produrre al comune copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo gia' percepito unitamente, alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e il titolo in base al quale e' stato gia' corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico. 3. La documentazione di cui al comma 2 per indennizzi/contributi percepiti successivamente alla presentazione della perizia (non allegata a quest'ultima), dovra' essere prodotta senza alcun ritardo al comune dopo la relativa erogazione (di indennizzi o contributi) e, se non prodotta, non si potra' procedere alla liquidazione del contributo eventualmente riconosciuto ai sensi di quanto disposto dalla presente ordinanza. 4. In caso di copertura assicurativa, la concessione del contributo e' subordinata alla dichiarazione che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni ed adempimenti a suo carico per ottenere l'indennizzo da parte della compagnia di assicurazioni. 5. In caso di controversie relative agli indennizzi assicurativi, il contributo di cui alla presente ordinanza sara' concesso e, successivamente, liquidato solo in esito alla dichiarazione del beneficiario di aver concluso eventuali contenziosi con l'istituto assicurativo, comunicando, contestualmente, l'importo ricevuto. 6. La documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo di cui al precedente comma, qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi, non allegata alla domanda di contributo, dovra' essere prodotta al comune entro dieci giorni dall'avvenuta erogazione. 7. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo comporta la decadenza dal contributo. 8. In alternativa alla documentazione da produrre di cui ai commi precedenti, la domanda per l'accesso al contributo dovra' in ogni caso contenere una dichiarazione, da parte del richiedente, che attesti l'assenza di una copertura assicurativa. |
| Art. 9 Perizia asseverata dal professionista incaricato per i danni subiti dall'attivita' economica e produttiva
1. L'accertamento dei danni provocati dagli eventi alluvionali deve essere comprovato e documentato attraverso perizia asseverata, redatta secondo il modello in allegato 3 alla presente ordinanza, a firma di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio. Per i danni di cui all'art. 3, comma 1, lettera k) relativi alle imprese culturali e creative, la perizia deve essere fornita da un professionista di settore in possesso di titoli idonei ad asseverare il danno. Tutti i soggetti che producono le perizie, devono essere formalmente incaricati dal soggetto che richiede il contributo ed essere in posizione di terzieta' rispetto a quest'ultimo. Il soggetto incaricato deve dichiarare che nelle attivita' realizzate non e' coinvolto da interessi propri ovvero di propri parenti e affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge o i conviventi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, societa' o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. 2. Nei casi di ricostruzione in sito o di delocalizzazione in altro sito dell'immobile distrutto o dichiarato inagibile, la perizia e' giurata. 3. Nella perizia, che deve essere prodotta unitamente alla domanda di contributo, il professionista di cui al precedente comma 1, sotto la propria personale responsabilita', deve: a) verificare e dichiarare il nesso di causalita' tra i danni e gli eventi alluvionali occorsi a far data dal 1° maggio 2023, nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche; b) relativamente agli immobili distrutti o danneggiati ovvero agli impianti di cui all'art. 3 alla presente ordinanza: 1) identificare l'immobile, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che l'immobile alla data dell'evento alluvionale non era in corso di costruzione oppure non utilizzabile e asseverando lo stato legittimo del fabbricato, anche con riferimento alle tolleranze costruttive e alle sanatorie accertate nell'ambito del titolo abilitativo previsto per le opere di ripristino e ricostruzione, ovvero attestando che l'immobile e' stato costruito prima del 1967 e per il quale non vi era obbligo di titoli edilizi. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, nel caso di interventi che costituiscono attivita' di edilizia libera. Nel caso di immobile in costruzione ovvero completato ma non utilizzabile, attestarne lo stato per l'indennizzo delle scorte. Nei casi in cui non sia possibile rendere disponibile il titolo abilitativo per cause di forza maggiore, attestate da parte del comune competente, conseguenti agli eventi alluvionali, lo stato legittimo, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza; 2) precisare se i danni riguardano una o piu' unita' immobiliari e, in caso affermativo, indicare i dati catastali di ciascuna di esse; 3) descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui all'art. 3 alla presente ordinanza sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantita' effettivamente danneggiate con allegato l'elaborato grafico di rilievo del danno; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti di sicurezza obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unita' di misura e i prezzi unitari, sulla base del prezziario regionale o, per le voci di spesa ivi non previste, sulla base di prezziari approvati da enti pubblici, camere di commercio o altre istituzioni pubbliche presenti nel territorio colpito dall'evento calamitoso, indicando anche l'importo IVA, ammissibile a contributo solo se non recuperabile dall'impresa danneggiata; per l'immobile da ricostruire in sito o delocalizzare e costruire in altro sito della regione, per tutti gli interventi da realizzare sugli immobili redigere il quadro economico di progetto/computo metrico; 4) per le imprese agricole, agrituristiche ed agroalimentari, allegare, per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), un layout produttivo schematico (disposizione planimetrica di aree, strutture murarie, impianti e attrezzature) contenente la disposizione planimetrica delle strutture necessarie allo svolgimento delle lavorazioni, il posizionamento dei fabbricati e degli impianti, coerentemente con il sistema produttivo e il flusso dei materiali; 5) attestare, nel caso di spese gia' sostenute, la congruita' delle stesse con i prezziari di cui al precedente punto 3), producendo il computo metrico di cui alla contabilita' finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruita', rideterminando in diminuzione i costi unitari e, quindi, il costo complessivo; la documentazione comprovante la spesa e il pagamento deve essere allegata alla perizia asseverata; 6) distinguere, nei casi di cui ai precedenti punti 4) e 5), i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi gia' eseguiti o da eseguire, diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), e, pertanto, non ammissibili a contributo; 7) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie non ammissibili a contributo e quindi, a carico del soggetto interessato; 8) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile, quando necessario ai sensi dell'art. 4, comma 3 della presente ordinanza; 9) attestare, altresi', per l'immobile da delocalizzare di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), se la delocalizzazione dello stesso sia necessaria: i. sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorita' sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati; ii. in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di contributo, non risultino programmati e finanziati dai competenti enti pubblici interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio, di cui dare conto in perizia; 10) in caso di ricostruzione in sito o delocalizzazione in altro sito dell'immobile distrutto o inagibile, determinare, indicandone i criteri utilizzati, il valore che l'immobile aveva prima dell'evento calamitoso (in funzione delle caratteristiche, della vetusta', della localizzazione, delle infrastrutture di accesso e dei servizi accessibili e tenuto conto a fini indicativi, dei valori della Banca dati delle quotazioni immobiliari OMI dell'Agenzia delle entrate o altri concreti riferimenti di mercato comparabili; c) relativamente agli impianti mobili facenti parte del ciclo produttivo, ai beni mobili registrati, e ai beni mobili: fornire le specifiche informazioni richieste nelle apposite sezioni del modulo di perizia e finalizzate alla esatta individuazione di tali beni, con riferimento alla documentazione tecnica e amministrativa necessaria, per una loro corretta individuazione e descrizione, risalente alla data dell'evento alluvionale, nonche' alla verifica della congruita' dei relativi prezzi in base a prezziari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti; d) relativamente ai terreni agricoli ripristinabili: 1) identificare il terreno, indicandone i dati catastali (foglio, mappale), la destinazione produttiva e l'uso reale del suolo (la coltura effettivamente praticata al momento dell'alluvione e' desumibile dal piano colturale validato ai fini della domanda unica 2023, ove presentata), attestando che alla data dell'evento alluvionale il titolare della domanda e' proprietario o conduttore, giusto titolo giuridico, del terreno in questione, ovvero che alla data della domanda di contributo il terreno e' inserito nel fascicolo aziendale riportato in anagrafe delle aziende agricole; 2) descrivere i danni indicando le superfici e/o le quantita' effettivamente danneggiate; 3) descrivere gli interventi necessari per il loro ripristino o quelli gia' realizzati sugli stessi, comprese opere di consolidamento, drenaggio e ripristino di terreni agricoli, stimandone il costo attraverso un computo metrico estimativo, nel quale devono essere indicate le misura ed i prezzi unitari, sulla base dei prezziari regionali; e) relativamente ai terreni agricoli non ripristinabili: 1) identificare il terreno, indicandone i dati catastali (foglio, mappale), la destinazione produttiva e l'uso reale del suolo (la coltura effettivamente praticata al momento dell'alluvione e' desumibile dal piano colturale validato ai fini della domanda unica 2023, ove presentata), attestando che alla data dell'evento alluvionale il titolare della domanda e' proprietario o conduttore, giusto titolo giuridico, del terreno in questione, ovvero che alla data della domanda di contributo il terreno e' inserito nel Fascicolo aziendale riportato in Anagrafe delle aziende agricole; 2) descrivere i danni indicando le superfici e/o le quantita' effettivamente danneggiate; 3) stimarne il valore del terreno perduto con applicazione alle superfici catastali complessive, dei valori agricoli medi adottati dalle commissioni provinciali espropri in corso di validita' all'anno 2023 nell'ambito delle singole regioni agrarie, con riferimento ai valori dei terreni considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, al momento dell'evento calamitoso; f) relativamente alle perdite di produzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera u), la stima del danno sara' fatta ordinariamente su base parametrica utilizzando i valori definiti dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 8 febbraio 2023, n. 64591 recante «Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023» che all'allegato 12 definisce i valori indice per la determinazione delle perdite economiche e dei risarcimenti erogabili dal fondo AgriCAT. |
| Art. 10 Cessazione dell'attivita' o trasferimento della proprieta' dell'impresa
1. L'impresa che e' in liquidazione volontaria ovvero ha trasferito la proprieta' ad altra impresa dopo l'evento alluvionale, non ha titolo ai contributi previsti dalla presente ordinanza, ne' ha titolo l'impresa che ha acquisito successivamente all'evento alluvionale la proprieta' e, se presentata, la domanda e' inammissibile, salvo che sia dimostrata e comprovata la volonta' del cedente danneggiato di cedere l'attivita' prima dell'evento alluvionale, ancorche' non sia perfezionata la cessione prima dell'evento alluvionale medesimo, ma risulti comunque comprovata la relativa decisione. 2. L'impresa che ha sospeso l'attivita' puo' presentare richiesta di contributo se riprende l'attivita' entro la data prevista per la rendicontazione delle spese. 3. L'impresa che ha cessato l'attivita' o trasferito la proprieta' ad altra impresa dopo aver presentato la domanda decade dal contributo eventualmente concesso che non potra', pertanto, essere erogato. 4. Non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 nei casi in cui: a) la proprieta' sia stata trasferita all'impresa che alla data dell'evento alluvionale esercitava la propria attivita' all'interno degli immobili danneggiati in forza di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, affitto, comodato etc.); b) si sia venuta a determinare una situazione di inattivita' temporanea dell'impresa proprietaria o questa abbia concesso in affitto l'impresa senza cessare l'attivita'; c) il titolare dell'impresa danneggiata sia defunto e gli eredi abbiano accettato l'eredita' senza riserve e abbiano dichiarato di voler subentrare nell'attivita' del de cuius e di farsi carico dei relativi oneri e spese; 5. Non si applica, altresi' il comma 3, qualora l'impresa danneggiata e l'impresa subentrante siano imprese agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile. 6. Non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 nei casi di trasferimento totale o parziale del ramo di azienda, fusione, scissione qualora il nuovo soggetto dichiari di continuare, nel territorio della regione interessata dagli eventi calamitosi, l'attivita' esercitata, alla data degli eventi calamitosi, dal dante causa e di farsi carico dei relativi oneri e spese. Altresi', non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 nei casi di trasferimento dell'attivita' della cooperativa ad altra cooperativa sociale rientrante tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, che abbia sede operativa nel territorio della regione interessata dagli eventi calamitosi. 7. Per le imprese sottoposte a procedure di liquidazione giudiziale, a procedure di liquidazione coatta amministrativa o a procedure fallimentari in genere successivamente alla data di concessione del relativo contributo da parte del Commissario straordinario e per le quali non sia stato erogato a saldo il relativo contributo, lo stesso e' liquidato solo all'atto della presentazione integrale della documentazione attestante l'avvenuta realizzazione degli interventi proposti; della relativa liquidazione e' data tempestiva comunicazione al curatore fallimentare. Per le imprese che risultino in procedura di liquidazione volontaria successivamente alla data di concessione del relativo contributo da parte del Commissario straordinario lo stesso viene revocato e quello eventualmente erogato deve essere rimborsato, con gli interessi legali. |
| Art. 11 Attivita' istruttoria dei comuni e inoltro delle istanze di concessione dei contributi
1. Ai sensi dell'art. 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, i comuni verificano la spettanza e l'entita' del contributo richiesto sulla base delle domande presentate attraverso la piattaforma informatica dai soggetti legittimati ovvero dall'incaricato dell'impresa. 2. I comuni, all'avvio dell'istruttoria, devono altresi' verificare, ove necessario, lo stato legittimo del fabbricato o della porzione di fabbricato, anche con riferimento alle tolleranze costruttive e alle sanatorie accertate nell'ambito del titolo abilitativo previsto per le opere di ripristino e ricostruzione, salvo i casi previsti dall'art. 4, comma 3 della presente ordinanza per gli interventi di ripristino che costituiscono attivita' di edilizia libera di importo non superiore a euro 40.000,00 (quarantamila/00), l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso e l'inesistenza di vincoli di inedificabilita' assoluta. In particolare e' necessario che sia accertato che: a) l'immobile oggetto di richiesta di contributo sia sito nel comune ove sono occorsi gli eventi calamitosi di cui all'art. 1 della presente ordinanza; b) l'attivita' sia in regola con quanto disposto all'art. 10 della presente ordinanza; c) l'impresa sia iscritta, al momento della presentazione della domanda, al registro imprese delle camere di commercio territorialmente competenti e/o all'albo delle societa' cooperative, fatti salvi i casi di esonero previsti dalla normativa vigente; d) l'immobile sia sede legale e/o operativa dell'attivita' per cui si richiede il contributo. e) la scheda di rilevazione dei danni sia completa. 3. I comuni completano le verifiche di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle domande che, non presentando vizi o difformita' rispetto ai criteri indicati nella presente ordinanza, sono considerate ricevibili. Qualora all'esito dell'istruttoria di cui al comma 2 si riscontrino difformita' rispetto ai requisiti necessari per l'ammissibilita' dell'istanza di concessione dei contributi, il suddetto termine di trenta giorni e' interrotto e i comuni provvedono a notificare, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 successive modificazioni ed integrazioni, al soggetto interessato i vizi e le difformita' ostative all'accoglimento della domanda, dando un tempo di 10 (dieci) giorni al fine di regolarizzare la propria posizione, anche a mezzo di integrazione documentale, per l'eventuale ottenimento dell'esito positivo dell'istruttoria. All'esito delle infruttuose integrazioni o della mancata risposta da parte del soggetto interessato, i comuni provvedono al rigetto della stessa, dandone comunicazione al soggetto interessato. 4. I comuni, qualora non dispongano, a supporto del responsabile del procedimento, di personale tecnico o amministrativo adeguato che possa efficacemente gestire i procedimenti amministrativi derivanti dall'applicazione della presente ordinanza, ovvero siano impossibilitati alla gestione di detti procedimenti, possono avanzare specifica richiesta di supporto tecnico per la fase istruttoria di propria competenza al Commissario straordinario, attraverso l'utilizzo di apposita funzione nella piattaforma informatica. 5. All'esito delle verifiche di cui al precedente comma 2, il comune ovvero la struttura di supporto appositamente convenzionata dal Commissario straordinario, ove attivata, provvede, entro trenta giorni, a: a) verificare che sia riportato nella perizia asseverata di cui all'art. 9 l'attestazione del nesso di causalita' diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici avversi occorsi dal 1° maggio 2023; b) quantificare l'importo ammissibile, con separata indicazione dell'indennizzo assicurativo da decurtare, ove ricorra, a contributo, previa determinazione dell'entita', delle tipologie di intervento e dei costi ammessi a contributo nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell'art. 20-sexies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nonche' di quanto disposto con la presente ordinanza; In caso di esigenze di approfondimento istruttorio, il suddetto termine di trenta giorni e' interrotto e il comune, ovvero la predetta struttura di supporto convenzionata, provvede a comunicare al soggetto interessato, dando un tempo di trenta giorni per il riscontro, i vizi, le difformita' o le esigenze di integrazioni documentali necessarie per consentire la finalizzazione dell'istruttoria. Se la domanda non e' ricevibile viene respinta. 6. I comuni, qualora la domanda di riconoscimento del contributo sia ricevibile, quantificata e accertata l'entita' del contributo, comunicano al soggetto beneficiario, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la proposta di concessione del contributo per l'accettazione, mediante l'utilizzo di apposita funzione disponibile nella piattaforma informatica, dando un tempo di sette giorni per l'accettazione della stessa, da effettuarsi sulla medesima piattaforma informatica. In mancanza di riscontro, si applica la procedura del silenzio-assenso. I comuni, all'esito dell'accettazione della proposta di concessione del contributo ovvero in caso di silenzio-assenso da parte del soggetto beneficiario, in aderenza a quanto disposto dall'art. 20-sexies, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, provvedono a trasmettere al Commissario straordinario le proposte di concessione del contributo, comprensivo delle spese tecniche e al netto degli indennizzi assicurativi. In caso di dissenso da parte del beneficiario, i comuni acquisiscono le motivazioni e valutano se necessario procedere a un riesame dell'istruttoria. All'esito dell'eventuale riesame, i comuni inviano la proposta di concessione del contributo al Commissario straordinario, ovvero confermano l'esito dell'istruttoria gia' svolta e inviano la relativa proposta di concessione al Commissario straordinario. Il Commissario straordinario emana il decreto di riconoscimento e concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, e provvede alla sua erogazione entro i successivi trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta di concessione, secondo le modalita' indicate all'art. 2 della presente ordinanza. 7. Le fasi del procedimento sono rese visibili ai soggetti legittimati accedendo alla piattaforma nella quale sono state presentate le istanze. |
| Art. 12 Fasi del procedimento per la concessione e l'erogazione del contributo
1. Il Commissario straordinario, una volta ricevute le proposte di concessione dei contributi dai comuni territorialmente competenti, per mezzo della piattaforma informatica all'uopo implementata, conclude il proprio procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi o contributi gia' percepiti di cui all'art. 8 della presente ordinanza. 2. In tale ambito, il Commissario straordinario provvede, altresi', a definire le modalita' e la misura mediante le quali assicurare l'erogazione del contributo. In particolare, in relazione alle risorse finanziarie complessivamente disponibili, il contributo sara' erogato secondo quando disposto all'art. 2, comma 2, della presente ordinanza. 3. Il Commissario straordinario procede, informando il comune territorialmente competente, a: a) dare esecutivita' agli atti di concessione dei contributi, notificando alle imprese richiedenti il decreto di riconoscimento e concessione del contributo e comunicando, altresi', l'importo del contributo complessivamente spettante, opportunamente ripartito in anticipazione e saldo; b) liquidare l'anticipazione del contributo spettante; c) accertare che nei contratti stipulati tra l'impresa richiedente il contributo e l'impresa che eseguira' gli interventi di ricostruzione, di riparazione o di ripristino sia stata inserita specifica clausola di tracciabilita' finanziaria; d) comunicare il termine entro il quale devono essere completati gli interventi e quello entro il quale presentare la documentazione prevista a pena di decadenza dal contributo concesso evidenziando, in ogni caso, che la quota a saldo del contributo concesso potra' essere erogata solo una volta esperiti tutti i controlli necessari. Il termine indicato puo' essere prorogato, su istanza motivata degli interessati, con apposita determinazione del comune, da comunicare al Commissario straordinario. 4. Entro il termine di diciotto mesi, o del maggior tempo eventualmente concesso, dalla notifica del decreto di concessione, l'impresa beneficiaria dovra' presentare, per il tramite della piattaforma informatica all'uopo implementata, al comune territorialmente competente tutta la documentazione tecnica comprovante l'avvenuta realizzazione degli interventi, nonche' la fattura relativa all'ultimazione dei lavori e ogni altra documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, comprovante le spese sostenute nonche' i relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o postali, ovvero altro strumento di pagamento consentito nei circuiti bancari, che ne consenta la tracciabilita'). Il termine di diciotto mesi indicato, o del maggior tempo eventualmente concesso, puo' essere prorogato, su istanza motivata degli interessati, con apposita determinazione del comune, da comunicare al Commissario straordinario. 5. Al termine dell'attivita' di rendicontazione da parte dell'impresa beneficiaria, il comune, ovvero la struttura di supporto appositamente convenzionata, ove attivata, deve: a) preliminarmente, verificare la completezza e la regolarita' di tutta la documentazione presentata con specifico riferimento a: 1) accertamento della regolarita' formale dei giustificativi di spesa e della piena coerenza delle spese documentate con l'intervento riconosciuto dal decreto di concessione; 2) verifica della corrispondenza tra la documentazione tecnica e la documentazione di spesa; 3) verifica dei bonifici bancari e dell'esatta indicazione del titolo di spesa quietanzato; detti documenti dovranno riportare il CUP o un'autodichiarazione che attesti il nesso tra le spese sostenute e il CUP assegnato in fase di concessione per le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda di contributo; 4) verifica degli estratti conto o documenti analoghi con effettiva registrazione del bonifico bancario; b) inviare, entro trenta giorni, al Commissario straordinario apposita richiesta di erogazione della quota a saldo, riepilogativa per ciascuna impresa beneficiaria richiedente, tenuto conto del contributo concesso e della quota di anticipazione gia' erogata. 6. Il Commissario straordinario, al termine dell'attivita' istruttoria di verifica della documentazione e rendicontazione delle spese effettuate dai comuni, provvede all'erogazione della quota a saldo direttamente ai beneficiari. 7. Il saldo sara' rideterminato in diminuzione, rispetto a quello concesso, qualora la spesa effettivamente sostenuta e documentata sia di importo inferiore ai costi stimati nella perizia asseverata/giurata. Pertanto, in funzione della spesa sostenuta e documentata, il contributo verra' calcolato sul minor valore tra quanto ammesso e quanto rendicontato. Il contributo cosi' determinato, sommato ad eventuali indennizzi assicurativi e/o ad eventuali altri contributi corrisposti allo stesso titolo, non potra' comunque superare il valore del danno riconosciuto ammissibile (divieto di sovra-compensazione). |
| Art. 13
Obblighi dei beneficiari
1. Fermo restando il rispetto delle normative vigenti, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, i beneficiari sono tenuti a: a) eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilita'. I documenti attestanti i pagamenti effettuati dovranno riportare: 1) il codice CUP (Codice unico di progetto) ai sensi di quanto prescritto dall'art. 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; 2) per le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda di contributo, un'autodichiarazione che attesti il nesso tra le spese sostenute e il CUP assegnato in fase di concessione; b) fornire, su richiesta del comune o del Commissario straordinario, tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo nonche' a consentire l'accesso al personale incaricato dal comune o dal Commissario straordinario a tutti i documenti relativi al contributo concesso per danni subiti, in occasione di eventuali sopralluoghi ed ispezioni. |
| Art. 14
Attivita' di verifica e revoca dei contributi
1. Il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto ovvero di quella appositamente convenzionata, procede a verifiche: a) documentali, a premessa dell'adozione dei decreti di erogazione dei contributi a titolo di anticipazione, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla presente ordinanza e la veridicita' delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dalle imprese; b) in loco, anche a campione, a premessa dell'adozione del provvedimento di liquidazione del saldo relativo ai contributi concessi ed erogati a titolo di anticipazione, allo scopo di verificare il completamento degli interventi e la veridicita' delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dalle imprese per le quali sia stato adottato uno o piu' decreti di concessione dei contributi. 2. Nell'ambito dei controlli di cui al comma precedente, l'impresa beneficiaria dei contributi e' tenuta ad esibire tutta la documentazione richiesta e a consentire ispezioni sui beni di cui e' stato dichiarato il danneggiamento ed il ripristino/riacquisto. 3. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. Le proposte che i comuni effettuano relativamente alla concessione dei contributi devono prevedere clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalita' o interventi diversi da quelli indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario e' tenuto alla restituzione del contributo oltre gli interessi legali, maggiorati di 5 punti percentuali, decorrenti dalla data di erogazione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo di iscrizione a ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui all'art. 20-quinquies, comma 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. 4. Il contributo sara' revocato anche qualora si verifichi una sola delle seguenti circostanze: a) le dichiarazioni rese non risultino veritiere; b) la rinuncia da parte del destinatario del contributo; c) il destinatario del contributo risulti assegnatario di altri contributi concessi in conseguenza dei danni causati dall'emergenza e volti a risarcire i medesimi danni; d) il beneficiario non ottemperi all'obbligo di rendicontazione; e) il beneficiario risulti cessato, cancellato o in liquidazione volontaria; f) il beneficiario risulti in procedura fallimentare o in liquidazione giudiziale o in procedura di liquidazione coatta amministrativa, salvo il caso in cui il curatore non assuma l'obbligo di completare la realizzazione del progetto ammesso ai contributi; g) il beneficiario non concluda la realizzazione del progetto ammesso nei termini assegnati; h) il beneficiario abbia omesso di inserire specifica clausola di tracciabilita' finanziaria nei contratti stipulati tra l'impresa richiedente il contributo e l'impresa che eseguira' gli interventi di ricostruzione, di riparazione o di ripristino. 5. Il Commissario straordinario, sulla base di apposito protocollo d'intesa adottato con la Guardia di Finanza, provvede ad implementare un tempestivo flusso informativo a favore della Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico finanziaria specializzata nella tutela della spesa pubblica nazionale ed unionale, al fine di prevenire, individuare e contrastare ogni condotta illecita di malversazione, indebita aggiudicazione e/o percezione di risorse finanziarie pubbliche. |
| Art. 15
Aiuti di Stato e cumulabilita' dei contributi
1. I contributi previsti dalla presente ordinanza costituiscono aiuti di Stato e sono concessi, relativamente ai danni subiti come conseguenza diretta dell'evento alluvionale: a) per le attivita' produttive: ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal regolamento 972/2020, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nei limiti dell'importo dei danni quantificati nel rispetto delle disposizioni del richiamato art. 50; b) i contributi previsti dalla presente ordinanza per il settore agricolo, costituiscono aiuti di Stato e sono subordinati all'approvazione dell'aiuto di Stato, ai sensi della comunicazione della Commissione «Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali» (2022/C 485/01). 2. I competenti uffici o il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (per il settore agricolo) provvederanno alle prescritte comunicazioni per gli aiuti di Stato, ovvero in mancanza di quest'ultimi, tramite il sistema di notificazione elettronica degli aiuti di Stato (SANI2). 3. I contributi di cui alla presente ordinanza sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, ivi comprese quelle che si qualificano come aiuti di Stato, e/o con indennizzi assicurativi a condizione che il loro cumulo non superi il 100 per cento del costo dell'intervento periziato. 4. Le imprese agricole e agroindustriali che hanno ottenuto una concessione di aiuto a valere su programma di sviluppo rurale 2014-2022 e CoPSR 2023-2027 e art. 12 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, non possono rendicontare spese per gli stessi costi ammessi a contributo. |
| Art. 16
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i dati personali che per effetto della presente ordinanza pervengono alla struttura di supporto al Commissario straordinario, sono trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata. In particolare, ai sensi dell'art. 13 del medesimo regolamento, i dati di natura personale eventualmente forniti sono oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non, e sono trattati per le finalita' connesse al procedimento per l'erogazione del contributo, nonche' per garantire il conseguimento di un'efficace gestione operativa dello stesso. 2. I dati personali in oggetto sono trattati, altresi', per consentire l'adempimento degli obblighi previsti da leggi dello Stato, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di controllo o di vigilanza. Per queste finalita' non e' necessario il consenso dell'interessato (art. 6, comma 1, lettera b) del predetto regolamento). 3. L'interessato potra' sempre esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del medesimo regolamento, nonche' proporre reclamo - rispetto al trattamento in oggetto - al Garante per la protezione dei dati personali. |
| Art. 17
Copertura finanziaria
1. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui trattasi e' subordinata alla presentazione di apposita istanza, a domanda, da parte delle imprese singole o associate titolari delle attivita' economiche e produttive ovvero agricole di cui all'art. 1 della presente ordinanza. Non risultando, pertanto, quantificabili allo stato gli oneri complessivi connessi al riconoscimento dei danni conseguenti agli eventi alluvionali, il Commissario straordinario provvedera' a erogare i contributi nei limiti delle risorse assegnate allo scopo ed alla data odierna rese disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Alla concorrenza delle suddette risorse, il Commissario straordinario provvedera' a rappresentare agli organi preposti il nuovo fabbisogno finanziario e a emanare, sulla base delle ulteriori risorse rese disponibili allo scopo, successive determine per il loro impiego, con le modalita' e i termini fissati dalla presente ordinanza, pubblicate sulla sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale del Commissario straordinario. |
| Art. 18
Efficacia e obblighi di pubblicita'
1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione amministrazione trasparente (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023). 2. Le regioni interessate dovranno procedere alla pubblicazione di apposito avviso nel rispettivo Bollettino ufficiale regionale. Le stesse, unitamente ai comuni interessati, dovranno pubblicare nei propri portali istituzionali un avviso pubblico con la presente ordinanza e la relativa modulistica per l'invio dell'istanza con la perizia e la documentazione a corredo. Roma, 25 ottobre 2023
Il Commissario straordinario: Figliuolo
Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2785
______ Avvertenza: La versione integrale dell'ordinanza sara' consultabile al seguente link: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze /elenco-ordinanze/ |
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