Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 24 ottobre 2023
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Toscano» registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 644/98 della Commissione del 20 marzo 1998.


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto in particolare l'art. 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 cosi' come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti;
Visto il regolamento (CE) n. 664/98 della Commissione del 20 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 87 del 21 marzo 1998, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la indicazione geografica protetta «Toscano»;
Visto la delibera regionale n. 1173 del 16 ottobre 2023 della Regione Toscana, che ha ufficialmente riconosciuto la necessita' per l'annata 2023 di considerare parametri diversi da quelli stabiliti dal disciplinare di produzione relativamente agli acidi palmitico, oleico, linoleico e linolenico;
Considerato che, dalle relazioni allegate al provvedimento della Regione Toscana, emerge con chiarezza che l'andamento climatico 2023 e' caratterizzato da medie termiche elevate che hanno comportato un anticipo dell'epoca di maturazione dei frutti e quindi della fase di raccolta con conseguente discostamento da quanto stabilito dal disciplinare di produzione in relazione ai valori dell'acido palmitico, oleico, linoleico e linolenico;
Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 6 prevede dei valori relativi agli acidi palmitico, oleico, linoleico e linolenico che se mantenuti impedirebbero la certificazione di gran parte del prodotto creando un grosso danno economico ai produttori;
Considerato che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche che definiscono la tipicita' dell'olio extravergine «Toscano» IGP, in quanto, dal punto di vista sensoriale tali variazioni non cambiano le percezioni organolettiche, i valori nutrizionali restano pressoche' gli stessi, e la lieve rettifica dei ranges oggetto della modifica non cambiano, sostanzialmente, gli elementi di tipicita' della denominazione «Toscano» IGP;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva IGP «Toscano» ai sensi del citato del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 cosi' come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della IGP «Toscano» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Toscano» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 37 del 14 marzo 2014 e' modificato negli articoli 2, 4, 6 come di seguito riportato:
Art. 6
1° Capoverso

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|acido palmitico 9 - 16 % |
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|acido oleico 70 - 83 %  |
+-------------------------------------------------+
|acido linoleico: < 10 %  |
+-------------------------------------------------+
|acidolinolenico: < 1,0 %  |
+-------------------------------------------------+

3° Capoverso

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|acido palmitico 9 - 15,5 % |
+-----------------------------------------------------+
|acido oleico 70 - 80 %  |
+-----------------------------------------------------+

4° Capoverso

+-----------------------------------------------------+
|acido palmitico 9 - 15,5 % |
+-----------------------------------------------------+
|acido oleico 70 - 80 % |
+-----------------------------------------------------+
|acido linoleico < 9 %  |
+-----------------------------------------------------+

5° Capoverso

+-----------------------------------------------------+
|acido palmitico 9 - 15,5 % |
+-----------------------------------------------------+
|acido oleico 70 - 81 % |
+-----------------------------------------------------+

6° Capoverso

+-----------------------------------------------------+
|acido palmitico 9 - 15,5 % |
+-----------------------------------------------------+
|acido oleico 70 - 80 % |
+-----------------------------------------------------+

7° Capoverso

+-------------------------------------------------------+
|acido palmitico 9 - 15,5 %  |
+-------------------------------------------------------+
|acido oleico 70 - 82 %  |
+-------------------------------------------------------+
|acido palmitoleico 0,45 - 1,5%  |
+-------------------------------------------------------+
|acido linoleico < 9 % |
+-------------------------------------------------------+

8° Capoverso

+-----------------------------------------------------+
|acido palmitico 9 - 15,5 % |
+-----------------------------------------------------+
|acido oleico 70 - 83 %  |
+-----------------------------------------------------+

9° Capoverso

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|acido palmitico 9-15,5 % |
+-------------------------------------------------+
|acido oleico 70 - 80 %  |
+-------------------------------------------------+
|acido linoleico: < 9 %  |
+-------------------------------------------------+

Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l'annata olivicola 2023.
Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Toscano», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 24 ottobre 2023

Il dirigente: Cafiero