Gazzetta n. 256 del 2 novembre 2023 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 ottobre 2023, n. 152
Attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021», e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, e il punto 12 dell'allegato A;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
Visto il decreto interministeriale del Ministero degli affari esteri 11 maggio 2011, n. 850, recante «Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, dell'istruzione e del merito, dell'universita' e della ricerca, dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. All'articolo 27-quater del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi e' consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri, di seguito denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e che sono alternativamente in possesso:
a) del titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall'autorita' competente nel paese dove e' stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018, recante «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018;
b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate;
c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;
d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.»;
b) al comma 3, lettera b):
1) le parole: «beneficiari di» sono sostituite dalle seguenti: «richiedenti la»;
2) le parole: «ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione» sono soppresse;
3) la parola: «riconosciuta» e' soppressa;
c) al comma 3, le lettere d) e g) sono abrogate;
d) al comma 3, alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che abbiano fatto ingresso nel territorio nazionale per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi dell'articolo 27-quinquies»;
e) al comma 5, lettera a):
1) le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;
2) le parole: «una qualifica professionale superiore, come indicata al comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «uno dei requisiti di cui al comma 1»;
f) al comma 5, la lettera b) e' sostituita con la seguente:
«b) il titolo di istruzione, la qualifica professionale superiore o i requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, come indicati al comma 1, posseduti dallo straniero;»;
g) al comma 5, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) l'importo della retribuzione annuale, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall'ISTAT.»;
h) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato, non e' necessario presentare i documenti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), in quanto gia' verificati in fase di primo rilascio del titolo stesso.
5-ter. In deroga all'articolo 22, comma 2, il datore di lavoro non e' tenuto a verificare presso il centro dell'impiego competente la disponibilita' di un lavoratore presente sul territorio nazionale, qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo gia' titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato.»;
i) il comma 7 e' abrogato;
l) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In tal caso al lavoratore straniero altamente qualificato e' rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. Fermo restando il termine di trenta giorni, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno si applica l'articolo 5, comma 9-bis.»;
m) dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:
«11-bis. La Carta blu UE rilasciata a un cittadino di paese terzo al quale e' stata riconosciuta la protezione internazionale, reca, nel campo "annotazioni", la dicitura "Protezione internazionale concessa da (nome dello Stato membro) in data (data)." Nei casi in cui la protezione internazionale e' revocata, alla scadenza della Carta blu UE ovvero a seguito della prima richiesta avanzata ai fini dell'aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia e' rilasciata, a richiesta, una Carta blu UE di cui al comma 11.
11-ter. La Carta blu UE rilasciata in base a competenze professionali non elencate nell'allegato I della direttiva (UE) 2021/1883, reca, nel campo "annotazioni", la dicitura "Professione non elencata nell'allegato I".»;
n) al comma 12, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) se risulta che lo straniero non e' piu' in possesso, alternativamente, delle condizioni di cui al comma 5, lettere b) e c), ovvero di un contratto di lavoro valido per un lavoro altamente qualificato;»;
o) al comma 12, lettera d), e' aggiunto in fine il seguente periodo: «In tal caso, qualsiasi decisione di revocare una Carta blu UE o di rifiutarne il rinnovo tiene conto delle specifiche circostanze del caso e rispetta il principio di proporzionalita'.»;
p) al comma 13:
1) al primo e al secondo periodo, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»";
2) al primo periodo, dopo le parole: «Carta blu UE», sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 13-ter»;
q) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
«13-bis. Il titolare di Carta blu UE, durante il periodo di disoccupazione, e' autorizzato a cercare e assumere un impiego in conformita' del presente articolo.
13-ter. Il titolare di Carta blu UE puo' esercitare, in parallelo all'attivita' subordinata altamente qualificata, un'attivita' di lavoro autonomo. Si applica l'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.»;
r) al comma 15, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;
s) al comma 16, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il permesso di soggiorno di cui al presente comma puo' essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, sussistendone i requisiti. Se le condizioni per il ricongiungimento familiare sono soddisfatte e le domande complete sono presentate contemporaneamente, il permesso di soggiorno del familiare e' rilasciato contestualmente alla Carta blu UE.»;
t) il comma 17 e' sostituito dal seguente:
«17. Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro e in corso di validita' puo' fare ingresso e soggiornare in Italia per svolgere un'attivita' professionale per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, ad eccezione del terzo periodo. Dopo dodici mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da detto Stato, puo' fare ingresso in Italia senza necessita' del visto, al fine di esercitare l'attivita' lavorativa di cui al comma 1, per un periodo superiore a novanta giorni, previo rilascio del nulla osta ai sensi del presente comma. Nel caso in cui lo straniero fa ingresso nel territorio nazionale per le finalita' di cui al presente comma, spostandosi da un secondo Stato membro nel quale si era gia' trasferito per le medesime finalita', il termine minimo di soggiorno legale nel predetto Stato membro e' ridotto a sei mesi. Senza ritardo, e comunque entro un mese dall'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la domanda di nulla osta al lavoro con la procedura prevista al comma 4 e alle condizioni del presente articolo. Il datore di lavoro indica, a pena di rigetto della domanda, oltre a quanto previsto dal comma 5:
a) gli estremi della Carta blu UE valida rilasciata dal primo Stato membro;
b) gli estremi del documento di viaggio valido.
Entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda completa, la decisione sulla richiesta di nulla osta e' comunicata al richiedente e allo Stato membro che ha rilasciato la Carta blu UE. In caso di circostanze eccezionali, debitamente giustificate e connesse alla complessita' della domanda, il termine di cui al precedente periodo puo' essere prorogato di trenta giorni, informandone il richiedente non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della domanda completa. Si applicano l'articolo 5, comma 9-bis, e l'articolo 27-sexies, comma 5. La domanda di nulla osta al lavoro puo' essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale ovvero dal rilascio del nulla osta ove gia' presente in territorio nazionale, lo straniero dichiara allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il predetto nulla osta la propria presenza nel territorio nazionale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito protocollo d'intesa con cui il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 27, comma 1-quater, e dall'articolo 27-quater, comma 5, si applica il comma 8. Il nulla osta e' rifiutato o, se gia' rilasciato, e' revocato nei casi di cui ai commi 9 e 10. Al lavoratore straniero altamente qualificato di cui al presente comma e' rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno di cui al comma 11. Dell'avvenuto rilascio e' informato lo Stato membro che ha rilasciato la precedente Carta blu UE. Nei confronti dello straniero, cui e' stato rifiutato o revocato il nulla osta al lavoro o il permesso ovvero questo ultimo non e' stato rinnovato, e' disposta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 e l'allontanamento e' effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso in cui la Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta o sia stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta blu UE riammesso in Italia ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22, comma 11. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo rinnovo e' rifiutato o, se gia' rilasciato, e' revocato, oltre che nei casi di cui ai commi 9 e 10, nei casi di cui al comma 12. Si applica, in ogni caso, l'articolo 22, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies. Ai familiari dello straniero titolare di Carta blu UE in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e del documento di viaggio valido, e' rilasciato, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda completa di rilascio, un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualita' di familiare del titolare di Carta blu UE nel medesimo Stato membro di provenienza e di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.»;
u) dopo il comma 18, sono aggiunti i seguenti:
«18-bis. Le informazioni relative ai requisiti e alle procedure necessarie per ottenere una Carta blu UE sono pubblicate sui rispettivi siti istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
18-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica con cadenza annuale alla Commissione europea e ogniqualvolta vi siano variazioni:
a) il fattore per determinare l'importo della soglia di retribuzione annuale;
b) l'elenco delle professioni alle quali si applica una soglia di retribuzione piu' bassa;
c) un elenco delle attivita' professionali consentite;
d) informazioni relative alla verifica della situazione del mercato del lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, ogni due anni, una consultazione pubblica con le amministrazioni interessate e con le parti sociali, sulla valutazione dell'elenco delle professioni contenute nell'allegato I della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2021, tenuto conto dell'evoluzione del mercato del lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali redige, con cadenza quadriennale, anche avvalendosi dei dati del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, una relazione avente ad oggetto l'applicazione della direttiva (UE) 2021/1883. Nella relazione vengono prioritariamente presi in esame gli aspetti relativi all'importo della soglia di retribuzione annuale, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro.
18-quater. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione costituisce punto di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente articolo. Gli uffici e le amministrazioni competenti forniscono tempestivamente e in via telematica al punto di contatto di cui al comma 1 le informazioni e la documentazione necessarie. Con decreto direttoriale del Ministero dell'interno, sentite le amministrazioni interessate, sono fissate le linee guida per lo svolgimento dell'attivita' del punto di contatto.».
2. All'articolo 22, comma 11:
a) al secondo periodo, le parole: «essere iscritto nelle liste di collocamento» sono sostituite dalle seguenti: «rendere dichiarazione di immediata disponibilita' al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati»;
b) al quarto periodo, le parole: «dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento» sono sostituite dalle seguenti: «del rilascio, da parte del lavoratore, della dichiarazione di immediata disponibilita'».

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di
ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che
intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che
abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio, e' pubblicata
nella G.U.U.E. 28 ottobre 2021, n. L 382.
- Il testo dell'art. 1, comma 1, e del punto 12
dell'allegato A della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Delega
al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione Europea -
Legge di delegazione europea 2021»), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2022, n. 199, cosi' recita:
«Art. 1 - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
secondo i termini, le procedure e i principi e criteri
direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, nonche' quelli specifici stabiliti
dalla presente legge, i decreti legislativi per
l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione
europea di cui agli articoli da 2 a 21 della presente legge
e all'annesso allegato A.»
«Punto 12 dell'allegato A - direttiva (UE) 2021/1883
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre
2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei
cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori
altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE
del Consiglio»
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18
agosto 1998, n. 191, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 3 novembre 1999, n. 258 - S. O.

Note all'art. 1:
Per i riferimenti al decreto legislativo 25 luglio
1995, n. 286, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 27-quater del citato decreto
legislativo n. 286 del 1995, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«1. L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori
a tre mesi e' consentito, al di fuori delle quote di cui
all'articolo 3, comma 4, agli stranieri, di seguito
denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che
intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per
conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra
persona fisica o giuridica e che sono alternativamente in
possesso:
a) del titolo di istruzione superiore di livello
terziario rilasciato dall'autorita' competente nel paese
dove e' stato conseguito che attesti il completamento di un
percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale
o di una qualificazione professionale di livello post
secondario di durata almeno triennale o corrispondente
almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle
qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018, recante
«Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni
rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di
certificazione delle competenze di cui al decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13», pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018;
b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di
professioni regolamentate;
c) di una qualifica professionale superiore
attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale
di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di
livello terziario, pertinenti alla professione o al settore
specificato nel contratto di lavoro o all'offerta
vincolante;
d) di una qualifica professionale superiore
attestata da almeno tre anni di esperienza professionale
pertinente acquisita nei sette anni precedenti la
presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto
riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui
alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica:
a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui
al comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro;
b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati,
titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato
membro;
c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui
al comma 1, regolarmente soggiornanti sul territorio
nazionale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
agli stranieri:
a) che soggiornano a titolo di protezione
temporanea, per cure mediche ovvero sono titolari dei
permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis,
20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonche' del permesso di
soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero
hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in
attesa di una decisione su tale richiesta;404
b) che soggiornano in quanto richiedenti la
protezione internazionale ai sensi della direttiva
2004/83/CE 403 del Consiglio del 29 aprile 2004 cosi' come
recepita dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre
2005, cosi' come recepita dal decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e sono
ancora in attesa di una decisione definitiva;
c) che chiedono di soggiornare in qualita' di
ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter;
d) (abrogata)
e) che beneficiano dello status di soggiornante di
lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis
per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu'
di impegni previsti da un accordo internazionale che
agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate
categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli
investimenti, salvo che abbiano fatto ingresso nel
territorio nazionale per svolgere prestazioni di lavoro
subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari ai
sensi dell'articolo 27-quinquies;
g) (abrogata)
h) che soggiornano in Italia, in qualita' di
lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1,
lettere a), g) ed i), in conformita' alla direttiva
96/71/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
dicembre 2006, cosi' come recepita dal decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni;
i) che in virtu' di accordi conclusi tra il Paese
terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri
beneficiano dei diritti alla libera circolazione
equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;
l) che sono destinatari di un provvedimento di
espulsione anche se sospeso.
4. La domanda di nulla osta al lavoro per i
lavoratori stranieri altamente qualificati e' presentata
dal datore di lavoro allo sportello unico per
l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale
del Governo. La presentazione della domanda ed il rilascio
del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di
soggiorno, sono regolati dalle disposizioni di cui
all'articolo 22, fatte salve le specifiche prescrizioni
previste dal presente articolo.
5. Il datore di lavoro, in sede di presentazione
della domanda di cui al comma 4, oltre quanto previsto dal
comma 2 dell'articolo 22 deve indicare, a pena di rigetto
della domanda:
a) la proposta di contratto di lavoro o l'offerta
di lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi, per
lo svolgimento di una attivita' lavorativa che richiede il
possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1;
b) il titolo di istruzione, la qualifica
professionale superiore o i requisiti previsti dal decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 206, come indicati al comma
1, posseduti dallo straniero;
c) l'importo della retribuzione annuale, come
ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta
vincolante, che non deve essere inferiore alla retribuzione
prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, e comunque non
inferiore alla retribuzione media annuale lorda come
rilevata dall'ISTAT.
5-bis. Qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un
cittadino di paese terzo titolare di altro titolo di
soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un
lavoro altamente qualificato, non e' necessario presentare
i documenti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), in
quanto gia' verificati in fase di primo rilascio del titolo
stesso.
5-ter. In deroga all'articolo 22, comma 2, il datore
di lavoro non e' tenuto a verificare presso il centro
dell'impiego competente la disponibilita' di un lavoratore
presente sul territorio nazionale, qualora la domanda di
Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo gia'
titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini
dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato.
6. Lo sportello unico per l'immigrazione convoca il
datore di lavoro e rilascia il nulla osta al lavoro non
oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda
ovvero, entro il medesimo termine, comunica al datore di
lavoro il rigetto della stessa. Gli stranieri di cui al
comma 2, lettera c), del presente articolo, regolarmente
soggiornanti sul territorio nazionale, accedono alla
procedura di rilascio del nulla osta al lavoro a
prescindere dal requisito dell'effettiva residenza
all'estero.
7. (abrogato)
8. Il nulla osta al lavoro e' sostituito da una
comunicazione del datore di lavoro della proposta di
contratto di lavoro o dell'offerta di lavoro vincolante,
formulate ai sensi del comma 5, e si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, nel caso
in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il
Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa,
con cui il medesimo datore di lavoro garantisce la
sussistenza delle condizioni previste dal comma 5 e
dall'articolo 27, comma 1-quater. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni del presente comma, il datore di lavoro
deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui al
comma 10. In tal caso al lavoratore straniero altamente
qualificato e' rilasciato dal Questore il permesso di
soggiorno entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.
Fermo restando il termine di trenta giorni, in attesa del
rilascio del permesso di soggiorno si applica l'articolo 5,
comma 9-bis.
9. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato ovvero, nel
caso sia stato rilasciato, e' revocato se i documenti di
cui al comma 5 sono stati ottenuti mediante frode o sono
stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo
straniero non si rechi presso lo sportello unico per
l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno
entro il termine di cui all'articolo 22, comma 6, salvo che
il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. Le
revoche del nulla osta sono comunicate al Ministero degli
affari esteri tramite i collegamenti telematici.
10. Il nulla osta al lavoro e' altresi' rifiutato se
il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque
anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella
adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia
verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12.
11. Al lavoratore straniero altamente qualificato
autorizzato allo svolgimento di attivita' lavorative e'
rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno ai sensi
dell'articolo 5, comma 8, recante la dicitura "Carta blu
UE", nella rubrica "tipo di permesso". Il permesso di
soggiorno e' rilasciato, a seguito della stipula del
contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis
e della comunicazione di instaurazione del rapporto di
lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, con
durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo
indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto
di lavoro piu' tre mesi, negli altri casi.
11-bis. La Carta blu UE rilasciata a un cittadino di
paese terzo al quale e' stata riconosciuta la protezione
internazionale, reca, nel campo "annotazioni", la dicitura
"Protezione internazionale concessa da (nome dello Stato
membro) in data (data)." Nei casi in cui la protezione
internazionale e' revocata, alla scadenza della Carta blu
UE ovvero a seguito della prima richiesta avanzata ai fini
dell'aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero
della fotografia e' rilasciata, a richiesta, una Carta blu
UE di cui al comma 11.
11-ter. La Carta blu UE rilasciata in base a
competenze professionali non elencate nell'allegato I della
direttiva (UE) 2021/1883, reca, nel campo "annotazioni", la
dicitura "Professione non elencata nell'allegato I".
12. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il
suo rinnovo e' rifiutato ovvero, nel caso sia stato
concesso, e' revocato nei seguenti casi:
a) se e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e'
stato falsificato o contraffatto;
b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o
non soddisfa piu' le condizioni d'ingresso e di soggiorno
previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini
diversi da quelli per cui lo stesso ha ottenuto il nulla
osta ai sensi del presente articolo;
b-bis) se risulta che lo straniero non e' piu' in
possesso, alternativamente, delle condizioni di cui al
comma 5, lettere b) e c), ovvero di un contratto di lavoro
valido per un lavoro altamente qualificato;
c) se lo straniero non ha rispettato le condizioni
di cui al comma 13;
d) qualora lo straniero non abbia risorse
sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri
familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale
nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione. In
tal caso, qualsiasi decisione di revocare una Carta blu UE
o di rifiutarne il rinnovo tiene conto delle specifiche
circostanze del caso e rispetta il principio di
proporzionalita'.
13. Il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai
primi dodici mesi di occupazione legale sul territorio
nazionale, esercita esclusivamente attivita' lavorative
conformi alle condizioni di ammissione previste al comma 1
e limitatamente a quelle per le quali e' stata rilasciata
la Carta blu UE, fatto salvo quanto previsto dal comma
13-ter. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei
primi dodici mesi sono soggetti all'autorizzazione
preliminare da parte delle competenti Direzioni
territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla ricezione
della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro
o offerta vincolante, il parere della Direzione
territoriale competente si intende acquisito.
13-bis. Il titolare di Carta blu UE, durante il
periodo di disoccupazione, e' autorizzato a cercare e
assumere un impiego in conformita' del presente articolo.
13-ter. Il titolare di Carta blu UE puo' esercitare,
in parallelo all'attivita' subordinata altamente
qualificata, un'attivita' di lavoro autonomo. Si applica
l'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
14. E' escluso l'accesso al lavoro se le attivita'
dello stesso comportano, anche in via occasionale
l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero
attengono alla tutela dell'interesse nazionale. E' altresi'
escluso l'accesso al lavoro nei casi in cui, conformemente
alla legge nazionale o comunitaria vigente, le attivita'
dello stesso siano riservate ai cittadini nazionali, ai
cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE.
15. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un
trattamento uguale a quello riservato ai cittadini,
conformemente alla normativa vigente, ad eccezione
dell'accesso al mercato del lavoro nei primi dodici mesi,
come previsto al comma 13.
16. Il ricongiungimento familiare e' consentito al
titolare di Carta blu UE, indipendentemente dalla durata
del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni
previste dall'articolo 29. Ai familiari e' rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi
dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello
del titolare di Carta blu UE. Il permesso di soggiorno di
cui al presente comma puo' essere convertito in permesso di
soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per
studio, sussistendone i requisiti. Se le condizioni per il
ricongiungimento familiare sono soddisfatte e le domande
complete sono presentate contemporaneamente, il permesso di
soggiorno del familiare e' rilasciato contestualmente alla
Carta blu UE.
17. Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata
da altro Stato membro e in corso di validita' puo' fare
ingresso e soggiornare in Italia per svolgere un'attivita'
professionale per un periodo massimo di novanta giorni in
un arco temporale di centottanta giorni. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, ad eccezione
del terzo periodo. Dopo dodici mesi di soggiorno legale in
un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu
UE, rilasciata da detto Stato, puo' fare ingresso in Italia
senza necessita' del visto, al fine di esercitare
l'attivita' lavorativa di cui al comma 1, per un periodo
superiore a novanta giorni, previo rilascio del nulla osta
ai sensi del presente comma. Nel caso in cui lo straniero
fa ingresso nel territorio nazionale per le finalita' di
cui al presente comma, spostandosi da un secondo Stato
membro nel quale si era gia' trasferito per le medesime
finalita', il termine minimo di soggiorno legale nel
predetto Stato membro e' ridotto a sei mesi. Senza ritardo,
e comunque entro un mese dall'ingresso dello straniero nel
territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la
domanda di nulla osta al lavoro con la procedura prevista
al comma 4 e alle condizioni del presente articolo. Il
datore di lavoro indica, a pena di rigetto della domanda,
oltre a quanto previsto dal comma 5:
a) gli estremi della Carta blu UE valida rilasciata
dal primo Stato membro;
b) gli estremi del documento di viaggio valido.
Entro il termine di trenta giorni dalla data di
presentazione della domanda completa, la decisione sulla
richiesta di nulla osta e' comunicata al richiedente e allo
Stato membro che ha rilasciato la Carta blu UE. In caso di
circostanze eccezionali, debitamente giustificate e
connesse alla complessita' della domanda, il termine di cui
al precedente periodo puo' essere prorogato di trenta
giorni, informandone il richiedente non oltre trenta giorni
dalla data di presentazione della domanda completa. Si
applicano l'articolo 5, comma 9-bis, e l'articolo
27-sexies, comma 5. La domanda di nulla osta al lavoro puo'
essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare
della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del
primo Stato membro. Entro otto giorni lavorativi
dall'ingresso nel territorio nazionale ovvero dal rilascio
del nulla osta ove gia' presente in territorio nazionale,
lo straniero dichiara allo sportello unico per
l'immigrazione che ha rilasciato il predetto nulla osta la
propria presenza nel territorio nazionale ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno. Nel caso in cui il
datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero
dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, un apposito protocollo d'intesa con cui
il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza
delle condizioni previste dall'articolo 27, comma 1-quater,
e dall'articolo 27-quater, comma 5, si applica il comma 8.
Il nulla osta e' rifiutato o, se gia' rilasciato, e'
revocato nei casi di cui ai commi 9 e 10. Al lavoratore
straniero altamente qualificato di cui al presente comma e'
rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno di cui al
comma 11. Dell'avvenuto rilascio e' informato lo Stato
membro che ha rilasciato la precedente Carta blu UE. Nei
confronti dello straniero, cui e' stato rifiutato o
revocato il nulla osta al lavoro o il permesso ovvero
questo ultimo non e' stato rinnovato, e' disposta
l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 e l'allontanamento
e' effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che
aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso in cui la
Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta
o sia stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta
blu UE riammesso in Italia ai sensi del presente comma si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 22, comma
11. Il permesso di soggiorno non e' rilasciato o il suo
rinnovo e' rifiutato o, se gia' rilasciato, e' revocato,
oltre che nei casi di cui ai commi 9 e 10, nei casi di cui
al comma 12. Si applica, in ogni caso, l'articolo 22, commi
12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies. Ai familiari
dello straniero titolare di Carta blu UE in possesso di un
valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di
provenienza e del documento di viaggio valido, e'
rilasciato, entro trenta giorni dalla presentazione della
domanda completa di rilascio, un permesso di soggiorno per
motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e
6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualita' di
familiare del titolare di Carta blu UE nel medesimo Stato
membro di provenienza e di essere in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 29, comma 3.
18. Per quanto non espressamente previsto dal
presente articolo trovano applicazione le disposizioni di
cui all'articolo 22, in quanto compatibili.
18-bis. Le informazioni relative ai requisiti e alle
procedure necessarie per ottenere una Carta blu UE sono
pubblicate sui rispettivi siti istituzionali del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero
dell'interno e del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
18-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali comunica con cadenza annuale alla Commissione
europea e ogniqualvolta vi siano variazioni:
a) il fattore per determinare l'importo della
soglia di retribuzione annuale;
b) l'elenco delle professioni alle quali si applica
una soglia di retribuzione piu' bassa;
c) un elenco delle attivita' professionali
consentite;
d) informazioni relative alla verifica della
situazione del mercato del lavoro.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
effettua, ogni due anni, una consultazione pubblica con le
amministrazioni interessate e con le parti sociali, sulla
valutazione dell'elenco delle professioni contenute
nell'allegato I della direttiva (UE) 2021/1883 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2021,
tenuto conto dell'evoluzione del mercato del lavoro. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali redige, con
cadenza quadriennale, anche avvalendosi dei dati del
Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, una relazione avente
ad oggetto l'applicazione della direttiva (UE) 2021/1883.
Nella relazione vengono prioritariamente presi in esame gli
aspetti relativi all'importo della soglia di retribuzione
annuale, tenuto conto della situazione del mercato del
lavoro.
18-quater. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per
le liberta' civili e l'immigrazione costituisce punto di
contatto per lo scambio di informazioni e documentazione
con gli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente
articolo. Gli uffici e le amministrazioni competenti
forniscono tempestivamente e in via telematica al punto di
contatto di cui al comma 1 le informazioni e la
documentazione necessarie. Con decreto direttoriale del
Ministero dell'interno, sentite le amministrazioni
interessate, sono fissate le linee guida per lo svolgimento
dell'attivita' del punto di contatto.»
- Il testo dell'articolo 22, commi 11, 12, 12-bis,
12-ter, 12-quater e 12-quinquies del citato decreto
legislativo n. 286 del 1995, cosi' recita:
«Art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato). - 1. In ogni provincia e' istituito presso
la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno
sportello unico per l'immigrazione, responsabile
dell'intero procedimento relativo all'assunzione di
lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed
indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare
in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente
all'estero deve presentare, previa verifica, presso il
centro per l'impiego competente, della indisponibilita' di
un lavoratore presente sul territorio nazionale,
idoneamente documentata, allo sportello unico per
l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di
quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella
ove avra' luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalita' di
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con
specificazione delle relative condizioni, comprensiva
dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di
lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di
provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni
variazione concernente il rapporto di lavoro;
d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis,
comma 2.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia puo' richiedere,
presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c)
del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o piu' persone
iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
4.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel
complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla
presentazione della richiesta, a condizione che siano state
rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le
informazioni dalla questura competente, il nulla osta nel
rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi
determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e
dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro,
trasmette la documentazione, ivi compreso il codice
fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via
telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha
validita' per un periodo non superiore a sei mesi dalla
data del rilascio.
5.01. Il nulla osta e' rilasciato in ogni caso
qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state
acquisite dalla questura le informazioni relative agli
elementi ostativi di cui al presente articolo.
5.1 Le istanze di nulla osta sono esaminate nei
limiti numerici stabiliti con il decreto di cui
all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti
possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si
rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite
con il medesimo decreto.
5-bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se il
datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque
anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella
adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia
verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di
persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reato previsto dal comma 12.
5-ter. Il nulla osta al lavoro e', altresi',
rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, e'
revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti
mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti
ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo
sportello unico per l'immigrazione per la firma del
contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6,
salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore.
La revoca del nulla osta e' comunicata al Ministero degli
affari esteri tramite i collegamenti telematici.
5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi
ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei
controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma
4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la
risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonche'
la revoca del permesso di soggiorno.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di
origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti
di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione
del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per
l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo
straniero si reca presso lo sportello unico per
l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma
del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a
cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorita'
consolare competente ed al centro per l'impiego competente.
6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto
di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento
dell'attivita' lavorativa nel territorio nazionale.
7.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini
dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato
dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di
stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL,
tramite collegamenti telematici, le informazioni
anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali
e' concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro,
o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano
altresi' il rilascio dei permessi concernenti i familiari
ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS,
sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un
"Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da
condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio
delle informazioni avviene in base a convenzione tra le
amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono
trasmesse, in via telematica, a cura delle questure,
all'ufficio finanziario competente che provvede
all'attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed
il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni
adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce
motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente
soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del
permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il
posto di lavoro, anche per dimissioni, rendere
dichiarazione di immediata disponibilita' al sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi
dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per
il periodo di residua validita' del permesso di soggiorno,
e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno
per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un
anno ovvero per tutto il periodo di durata della
prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore
straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al
secondo periodo, trovano applicazione i requisiti
reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il
regolamento di attuazione stabilisce le modalita' di
comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini del
rilascio, da parte del lavoratore, della dichiarazione di
immediata disponibilita' con priorita' rispetto a nuovi
lavoratori extracomunitari. Il regolamento di attuazione
stabilisce le modalita' di comunicazione ai centri per
l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore
straniero nelle liste di collocamento con priorita'
rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
11- bis.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12
sono aumentate da un terzo alla meta':
a) se i lavoratori occupati sono in numero
superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non
lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle
altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di
cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.
12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice
applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento
del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero
assunto illegalmente.
12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento
lavorativo di cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal
questore, su proposta o con il parere favorevole del
procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia
presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale
instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso
di soggiorno.
12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al
comma 12-quater ha la durata di sei mesi e puo' essere
rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente
alla definizione del procedimento penale. Il permesso di
soggiorno e' revocato in caso di condotta incompatibile con
le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della
Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano
meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai commi
12-quater e 12-quinquies reca la dicitura "casi speciali,
consente lo svolgimento di attivita' lavorativa e puo'
essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno
per lavoro subordinato o autonomo.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali
dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il
lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e puo'
goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di
reciprocita' al verificarsi della maturazione dei requisiti
previsti dalla normativa vigente, al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta', anche in deroga al
requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1,
comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di
assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n.
152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino
regolare attivita' di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono
chiedere il riconoscimento di titoli di formazione
professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi
specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego,
dispone condizioni e modalita' di riconoscimento delle
qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
puo' inoltre partecipare, a norma del presente testo unico,
a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione
programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e
delle relative norme di attuazione.»
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 ottobre 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Piantedosi, Ministro dell'interno

Nordio, Ministro della giustizia

Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito

Bernini, Ministro dell'universita'
e della ricerca

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio