Gazzetta n. 255 del 31 ottobre 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 24 ottobre 2023, n. 150 |
Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonche' il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. |
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 141-octies, comma 1, lettera a), 141-novies e 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»; Visti gli articoli 16, 16-bis e 17 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali; Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, «Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28»; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si e' espresso con parere n. 305, in data 6 luglio 2023; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 29 agosto 2023 e nell'adunanza del 10 ottobre 2023; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 19 ottobre 2023; Di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Ministero»: il Ministero della giustizia; b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; c) «Codice del consumo»: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 «Codice del consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»; d) «mediazione»: l'attivita', comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; e) «mediatore»: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo; f) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione; g) «organismo»: l'ente pubblico o privato presso cui puo' svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo e in conformita' al presente decreto; h) «organismo ADR»: l'organismo che gestisce le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo II-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, iscritto nella sezione speciale per gli organismi ADR; i) «lite transfrontaliera»: la controversia di cui all'articolo 12, comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; l) «sede operativa»: la sede nella quale puo' svolgersi l'attivita' di mediazione, diversa dalla sede legale, approvata dal responsabile del registro; m) «regolamento di procedura»: l'atto, adottato dall'organismo, contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi e gli altri contenuti indicati dal regolamento; n) «codice etico»: il documento redatto dall'organismo che contiene le regole di condotta dell'organismo e dei mediatori; o) «indennita'»: l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi, comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione; p) «registro»: il registro degli organismi istituito presso il Ministero comprendente la sezione speciale per gli organismi ADR; q) «responsabile del registro»: il responsabile della tenuta del registro e dell'elenco; r) «responsabile dell'organismo»: il soggetto, inserito nell'elenco, che svolge le specifiche funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo; s) «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, presso i quali si svolge l'attivita' di formazione dei mediatori; t) «responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo; u) «formatore»: la persona che svolge l'attivita' di formazione dei mediatori; v) «elenco»: l'elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero; z) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero; aa) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica; bb) «CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
NOTE
Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE).
Note alle premesse - Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Si riporta il testo degli articoli 141-octies, 141-novies e 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229): «Art. 141-octies (Autorita' competenti e punto di contatto unico). - 1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 141-nonies e 141-decies, sono designate le seguenti autorita' competenti: a) Ministero della giustizia unitamente al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento al registro degli organismi di mediazione relativo alla materia del consumo, di cui all'articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; b) Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dei regolamenti attuativi, e con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonche' dei soggetti che si avvalgono delle procedure medesime; b-bis) l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'art. 187-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dei regolamenti attuativi, e con oneri a carico delle risorse di cui agli articoli 335 e 336 dello stesso decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209; (330) c) Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, per il settore di competenza; d) Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, per il settore di competenza; e) Banca d'Italia, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; f) altre autorita' amministrative indipendenti, di regolazione di specifici settori, ove disciplinino specifiche procedure ADR secondo le proprie competenze; g) Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle negoziazioni paritetiche di cui all'articolo 141-ter relative ai settori non regolamentati o per i quali le relative autorita' indipendenti di regolazione non applicano o non adottano specifiche disposizioni, nonche' con riferimento agli organismi di conciliazione istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g) e comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, limitatamente alle controversie tra consumatori e professionisti, non rientranti nell'elenco di cui alla lettera a). 2. Il Ministero dello sviluppo economico e' designato punto di contatto unico con la Commissione europea. 3. Al fine di definire uniformita' di indirizzo nel compimento delle funzioni delle autorita' competenti di cui al comma 1 e' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di coordinamento e di indirizzo. Lo stesso e' composto da un rappresentante per ciascuna autorita' competente. Al Ministero dello sviluppo economico e' attribuito il compito di convocazione e di raccordo. Al tavolo sono assegnati compiti di definizione degli indirizzi relativi all'attivita' di iscrizione e di vigilanza delle autorita' competenti, nonche' ai criteri generali di trasparenza e imparzialita', e alla misura dell'indennita' dovuta per il servizio prestato dagli organismi ADR. Ai componenti del predetto tavolo di coordinamento ed indirizzo non spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.» «Art. 141-novies (Informazioni da trasmettere alle autorita' competenti da parte degli organismi di risoluzione delle controversie). - 1. Gli organismi di risoluzione delle controversie che intendono essere considerati organismi ADR ai sensi del presente titolo e inseriti in elenco conformemente all'articolo 141-decies, comma 2, devono presentare domanda di iscrizione alla rispettiva autorita' competente, indicando: a) il loro nome o denominazione, le informazioni di contatto e l'indirizzo del sito web; b) informazioni sulla loro struttura e sul loro finanziamento, comprese le informazioni sulle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie, sulla loro retribuzione, sul loro mandato e sul loro datore di lavoro c) le proprie norme procedurali; d) le loro tariffe, se del caso; e) la durata media delle procedure di risoluzione delle controversie; f) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami e in cui viene svolta la procedura di risoluzione delle controversie; g) una dichiarazione sui tipi di controversie trattati mediante la procedura di risoluzione delle controversie; h) i motivi per cui un organismo di risoluzione delle controversie puo' rifiutare il trattamento di una determinata controversia a norma dell'articolo 141-bis, comma 2; i) una dichiarazione motivata dell'organismo di possedere o meno i requisiti di un organismo ADR che rientra nell'ambito d'applicazione della presente direttiva, e di rispettare o meno i requisiti di qualita' di cui al presente titolo. 2. Qualora le informazioni di cui alle lettere da a) ad h) del comma 1 vengano modificate, gli organismi ADR informano senza indugio l'autorita' competente in merito a tali modifiche. 3. Gli organismi di risoluzione delle controversie dinanzi ai quali si svolgono le procedure di cui all'articolo 141-ter, oltre a comunicare ai requisiti di cui al comma 1, devono altresi' trasmettere le informazioni necessarie a valutare la loro conformita' ai requisiti specifici aggiuntivi di indipendenza e di trasparenza di cui al comma 1 dell'articolo 141-ter. 4. A far data dal secondo anno di iscrizione al relativo elenco, con cadenza biennale, ogni organismo ADR trasmette alla rispettiva autorita' competente informazioni concernenti: a) il numero di reclami ricevuti ed i tipi di controversie alle quali si riferiscono; b) la quota percentuale delle procedure ADR interrotte prima di raggiungere il risultato; c) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie ricevute; d) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure ADR; e) eventuali problematiche sistematiche o significative che si verificano di frequente e causano controversie tra consumatori e professionisti. Le informazioni comunicate al riguardo possono essere accompagnate da raccomandazioni sul modo di evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro; f) se del caso, una valutazione dell'efficacia della loro cooperazione all'interno di reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere; g) se prevista, la formazione fornita alle persone fisiche incaricate delle risoluzioni delle controversie di cui all'articolo 141-bis, comma 4, lettera a); h) la valutazione dell'efficacia della procedura ADR offerta dall'organismo e di eventuali modi per migliorarla.» «Art. 141-decies (Ruolo delle autorita' competenti). - 1. Presso ciascuna autorita' competente e' istituito, rispettivamente con decreto ministeriale o con provvedimenti interni, l'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo e che rispettano i requisiti previsti. Ciascuna autorita' competente definisce il procedimento per l'iscrizione e verifica il rispetto dei requisiti di stabilita', efficienza, imparzialita', nonche' il rispetto del principio di tendenziale non onerosita', per il consumatore, del servizio. 2. Ogni autorita' competente provvede all'iscrizione, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti e vigila sull'elenco nonche' sui singoli organismi ADR. 3. Ciascuna autorita' competente sulla base di propri provvedimenti, tiene l'elenco e disciplina le modalita' di iscrizione degli organismi ADR. Tale elenco comprende: a) il nome, le informazioni di contatto e i siti internet degli organismi ADR di cui al comma 1; b) le loro tariffe, se del caso; c) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami e in cui e' svolta la procedura ADR; d) i tipi di controversie contemplati dalla procedura ADR; e) i settori e le categorie di controversie trattati da ciascun organismo ADR; f) se del caso, l'esigenza della presenza fisica delle parti o dei loro rappresentanti, compresa una dichiarazione dell'organismo ADR relativa alla possibilita' di svolgere la procedura ADR in forma orale o scritta; g) i motivi per cui un organismo ADR puo' rifiutare il trattamento di una determinata controversia a norma dell'articolo 141-bis, comma 2. 4. Se un organismo ADR non soddisfa piu' i requisiti di cui al comma 1, l'autorita' competente interessata lo contatta per segnalargli tale non conformita', invitandolo a ovviarvi immediatamente. Se allo scadere di un termine di tre mesi l'organismo ADR continua a non soddisfare i requisiti di cui al comma 1, l'autorita' competente cancella l'organismo dall'elenco di cui al comma 2. Detto elenco e' aggiornato senza indugio e le informazioni pertinenti sono trasmesse al Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico con la Commissione europea. 5. Ogni autorita' competente notifica senza indugio l'elenco di cui ai commi 1 e 3, e ogni suo successivo aggiornamento, al Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico con la Commissione europea. 6. L'elenco e gli aggiornamenti di cui ai commi 2, 3 e 4 relativi agli organismi ADR stabiliti nel territorio della Repubblica italiana sono trasmessi alla Commissione europea dal Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico. 7. Ogni autorita' competente mette a disposizione del pubblico l'elenco consolidato degli organismi ADR, elaborato dalla Commissione europea e notificato al Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico, fornendo sul proprio sito internet un link al pertinente sito internet della Commissione europea. Inoltre, ogni autorita' competente mette a disposizione del pubblico tale elenco consolidato su un supporto durevole 8. Entro il 9 luglio 2018 e successivamente ogni quattro anni, il Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto unico, con il contributo delle altre autorita' competenti, pubblica e trasmette alla Commissione europea una relazione sullo sviluppo e sul funzionamento di tutti gli organismi ADR stabiliti sul territorio della Repubblica italiana. In particolare, tale relazione: a) identifica le migliori prassi degli organismi ADR; b) sottolinea le insufficienze, comprovate da statistiche, che ostacolano il funzionamento degli organismi ADR per le controversie sia nazionali che transfrontaliere, se del caso; c) elabora raccomandazioni su come migliorare l'efficacia e l'efficienza del funzionamento degli organismi ADR, se del caso.». - Si riporta il testo degli articoli 16, 16-bis e 17 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali): «Art. 16 (Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori). - 1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serieta' ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro. 1-bis. Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1 e del suo mantenimento, costituiscono requisiti di serieta': a) l'onorabilita' dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei mediatori degli organismi; b) la previsione, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti; c) l'impegno dell'organismo a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite. 1-ter. Ai fini di cui al comma 1 costituiscono requisiti di efficienza dell'organismo l'adeguatezza dell'organizzazione, la capacita' finanziaria, la qualita' del servizio, la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonche' la qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e quella dei mediatori. 2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonche' la determinazione delle indennita' spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennita' spettanti agli organismi costituiti da enti privati e dei relativi criteri di calcolo, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneita' del regolamento. 4. La vigilanza sul registro e' esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico. 4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a cio' finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 62 del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. Presso il Ministero della giustizia e' istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto, in conformita' all'articolo 16-bis, stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonche' per lo svolgimento dell'attivita' di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, e' stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attivita' di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale. 6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.» «Art. 16-bis (Enti di formazione). - 1. Sono abilitati a iscriversi nell'elenco degli enti di formazione in materia di mediazione gli enti pubblici o privati che danno garanzie di serieta' ed efficienza, come definiti dall'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente di formazione e' altresi' tenuto a nominare un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, il quale assicura la qualita' della formazione erogata dall'ente, la completezza, l'adeguatezza e l'aggiornamento del percorso formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori, maturate anche all'estero. Il responsabile comunica periodicamente il programma formativo e i nominativi dei formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le previsioni del decreto di cui all'articolo 16, comma 2. 3. Il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, stabilisce altresi' i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per l'iscrizione, e il mantenimento dell'iscrizione, nei rispettivi elenchi.» «Art. 17 (Risorse, regime tributario e indennita'). - 1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 2. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione e' esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente. 3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennita' comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori. 4. Il regolamento dell'organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo. 5. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati: a) l'ammontare minimo e massimo delle indennita' spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalita' di ripartizione tra le parti; b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennita' proposte dagli organismi costituiti da enti privati; c) gli importi a titolo di indennita' per le spese di avvio e per le spese di mediazione per il primo incontro; d) le maggiorazioni massime dell'indennita' dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione; e) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle ipotesi in cui la mediazione e' condizione di procedibilita' ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero e' demandata dal giudice; f) i criteri per la determinazione del valore dell'accordo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3. 6. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dell'articolo 5-quater, comma 2, all'organismo non e' dovuta alcuna indennita' dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. 7. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennita' di mediazione. 8. L'ammontare dell'indennita' puo' essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente. 9. Agli oneri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010, in 7,018 milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2022 e in 13,098 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede: a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato; b) quanto a 6,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.». - L'articolo 7 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata), pubblicato nella G.U. 17 ottobre 2022, n. 243, S.O., concerne le modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Note all'art. 1: - Per il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note alle premesse. - Il Titolo II-bis del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, reca: «Risoluzione extragiudiziale delle controversie». - Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28: «Art. 12 (Efficacia esecutiva ed esecuzione). - 1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalita' di cui all'articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonche' per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformita' dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. 1-bis. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale e' omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarita' formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale e' omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. 1-bis. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale e' omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarita' formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale e' omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. 2. Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.». - Per l'articolo 16-bis del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note alle premesse. |
| Allegato
TABELLA A (articolo 31, comma 1)
TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%. Quando il valore della controversia e' indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00. |
| Art. 2
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina l'istituzione presso il Ministero: a) del registro degli organismi; b) della sezione speciale del registro di cui alla lettera a) per gli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-octies, comma 1, lettera a), del Codice del consumo; c) dell'elenco degli enti di formazione; d) degli elenchi dei mediatori e dei formatori quali sezioni, rispettivamente, del registro e dell'elenco degli enti di formazione; e) degli elenchi dei responsabili, soci, associati, amministratori, rappresentanti e dei responsabili scientifici quali sezioni, rispettivamente, del registro e dell'elenco degli enti di formazione. 2. Il presente decreto disciplina altresi': a) i requisiti per l'iscrizione nel registro degli organismi, nella sezione speciale per gli organismi ADR e nell'elenco degli enti di formazione; b) i requisiti per l'inserimento negli elenchi dei mediatori e dei formatori; c) la procedura di iscrizione nel registro, nella sezione speciale degli organismi ADR e nell'elenco degli enti di formazione; d) gli obblighi degli iscritti; e) i percorsi di formazione iniziale e continua per mediatori e formatori; f) la vigilanza, le procedure di contestazione, le cause di sospensione e cancellazione dal registro, dalla sezione speciale e dall'elenco degli enti di formazione, e gli effetti della sospensione e cancellazione; g) le indennita' del primo incontro, la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici e i criteri di approvazione delle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi privati.
Note all'art. 2: - Per l'articolo 141-octies del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 3
Istituzione del registro degli organismi e della sezione speciale per gli organismi ADR
1. Sono istituiti presso il Ministero il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione e la sezione speciale del predetto registro per gli organismi ADR. 2. La parte prima del registro e' riservata agli organismi pubblici, la parte seconda e' riservata agli organismi privati, la sezione speciale del registro e' riservata agli organismi ADR. 3. La parte prima del registro e' articolata nelle seguenti sezioni: a) sezione A: riservata all'elenco dei mediatori; b) sezione B: riservata all'elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale e liti transfrontaliere; c) sezione C: riservata all'elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo; d) sezione D: riservata all'elenco dei responsabili o dei rappresentanti dell'associazione in cui l'organismo pubblico e' inserito. 4. La parte seconda del registro e' articolata nelle sezioni previste dal comma 3, lettere a), b) e c), e la sezione D e' riservata all'elenco dei soci, associati, amministratori, responsabili e rappresentanti degli organismi. 5. La sezione speciale per gli organismi ADR e' articolata nella parte prima e nella parte seconda. 6. La parte prima della sezione speciale, riservata agli organismi ADR pubblici, e' suddivisa in due parti. La parte prima A) contiene l'elenco dei rappresentanti legali degli organismi ADR, la parte prima B) contiene l'elenco dei mediatori. 7. La parte seconda della sezione speciale, riservata agli organismi ADR privati, e' suddivisa in due parti. La parte seconda A) contiene l'elenco dei rappresentanti legali degli organismi ADR e la parte seconda B) contiene l'elenco dei mediatori. |
| Art. 4
Requisiti di onorabilita'
1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, quanto al requisito dell'onorabilita', l'organismo richiedente attesta il possesso da parte dei soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili degli organismi e dei mediatori dei quali chiede l'inserimento negli appositi elenchi, dei seguenti requisiti: a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere sottoposti ad amministrazione di sostegno; b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del Codice penale; c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del Codice penale, con la quale sono state altresi' applicate pene accessorie; d) non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 335-bis del Codice di procedura penale; e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, ne' a misure di sicurezza personali; g) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare piu' grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento. 2. Con riferimento al comma 1, lettere a) e b), sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del Codice di procedura penale.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 20-bis del codice penale: «Art. 20-bis (Pene sostitutive delle pene detentive brevi). - Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti: 1) la semiliberta' sostitutiva; 2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sostitutiva. La semiliberta' sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni. Il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo puo' essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni. La pena pecuniaria sostitutiva puo' essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno.». - Si riporta il testo degli articoli 335-bis, 444, comma 2, e 673 del codice di procedura penale: «Art. 335-bis (Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi). - 1. La mera iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 non puo', da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato e' attribuito.» «Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1. - 1.ter. (Omissis). 2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonche' congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-bis. 3. - 3-bis. (Omissis).» «Art. 673 (Revoca della sentenza per abolizione del reato). - 1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. 2. Allo stesso modo provvede quando e' stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di imputabilita'.». |
| Art. 5
Requisiti di serieta'
1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di serieta', l'organismo richiedente attesta: a) l'impegno a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite; b) la previsione, per gli organismi privati, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo dell'organismo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti. |
| Art. 6
Requisiti di efficienza
1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di efficienza, l'organismo richiedente attesta: a) per gli organismi privati il possesso di un capitale non inferiore a 10.000,00 euro; b) l'indicazione delle fonti di finanziamento; c) la stipula di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 1.000.000,00 euro per la responsabilita' a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attivita' di mediazione, di validita' almeno annuale, completa di dichiarazione di impegno del responsabile a documentarne il rinnovo alla scadenza; d) per gli organismi privati la previsione, nell'atto costitutivo, che l'organismo e' stato costituito con una durata non inferiore a cinque anni; e) la nomina di un responsabile dell'organismo con la qualifica di mediatore; f) la disponibilita' di almeno cinque mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo; g) l'impegno a garantire un rapporto tra numero di mediatori e sede operativa non inferiore a tre mediatori per ogni sede operativa, se indicata, ulteriore rispetto alla sede legale; h) il possesso, per ciascun mediatore, dei requisiti di cui all'articolo 8; i) le eventuali sedi operative e la loro ubicazione territoriale; l) la disponibilita' di almeno una unita' di personale addetta alle funzioni amministrative, comprese le attivita' di segreteria; m) il titolo attestante la stabile disponibilita', nella sede legale e nelle eventuali ulteriori sedi operative, di locali individuati mediante planimetria catastale, adeguati allo svolgimento degli incontri di mediazione; n) la descrizione della struttura organizzativa e di segreteria destinata alla gestione delle sedi; o) le modalita' della gestione contabile; p) la disponibilita' di registri informatizzati idonei a ricevere, conservare e registrare le annotazioni relative ai dati identificativi delle parti, il numero d'ordine progressivo dei procedimenti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento, il suo esito, l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo, l'eventuale rifiuto a tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, l'accordo di conciliazione, o il verbale dal quale risulta la conciliazione, tutti completi di data; q) la disponibilita' di un sistema per lo svolgimento telematico della procedura di mediazione idoneo ad assicurare le funzionalita' previste dall'articolo 8-bis del decreto legislativo; r) il rapporto giuridico ed economico che intercorre tra l'ente istituente e l'organismo, idoneo a dimostrarne l'autonomia finanziaria e funzionale quando l'organismo e' istituito da un consiglio dell'ordine degli avvocati, da un ordine professionale o da una camera di commercio; s) il rapporto giuridico che intercorre con ciascun mediatore; t) l'impegno, in caso di stipula di accordi con altri organismi in ordine allo svolgimento del servizio di mediazione, di trasmetterne immediatamente copia al responsabile del registro e di pubblicare contestualmente la data, l'oggetto e la durata dell'accordo sul proprio sito web; u) la titolarita' di un sito web idoneo a conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, la storicizzazione e l'archiviazione dei contenuti e la loro consultazione mediante link permanenti, con l'impegno di mantenerne l'aggiornamento e la funzionalita'.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo degli articoli 8-bis e 11 del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28: «Art. 8-bis (Mediazione in modalita' telematica). - 1. Quando la mediazione si svolge in modalita' telematica, ciascun atto del procedimento e' formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e puo' essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato. 2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilita' e visibilita' delle persone collegate. Ciascuna parte puo' chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza. 3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione e' demandata dal giudice, il documento elettronico e' inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalita'. 4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, e' inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo. 5. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalita' telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformita' all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.» «Art. 11 (Conclusione del procedimento). - 1. Se e' raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore ne da' atto nel verbale e puo' formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13. 2. La proposta di conciliazione e' formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non puo' contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. 3. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore. 4. Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, e' sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonche' dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore da' atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti. 5. Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione e' redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo. 6. Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo e' rilasciata copia alle parti che lo richiedono. E' fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione. 7. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, puo' prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.». |
| Art. 7 Requisiti per l'iscrizione degli organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio 1. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all'esito della verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilita', serieta' ed efficienza di cui agli articoli 4, 5 e 6. 2. L'iscrizione degli organismi costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, e' subordinata al conseguimento dell'autorizzazione da parte del responsabile del registro, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1, del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28: «Art. 19 (Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio). - 1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilita'. 2. (omissis)». |
| Art. 8
Requisiti per l'inserimento negli elenchi dei mediatori
1. L'organismo che chiede l'iscrizione nel registro indica i mediatori da inserire negli elenchi e ne attesta i requisiti. 2. La richiesta e' corredata, per ciascun mediatore: a) dalla dichiarazione di disponibilita', sottoscritta dal mediatore, a svolgere il servizio presso l'organismo richiedente e a essere inserito in uno o piu' elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c); b) dalla attestazione del possesso dei requisiti di onorabilita'; c) dalla attestazione del conseguimento della laurea magistrale o a ciclo unico; d) dalla attestazione, per il mediatore iscritto a un ordine o collegio professionale, del conseguimento della laurea triennale; e) dalla attestazione del conseguimento della qualificazione formativa prevista dall'articolo 23. 3. L'organismo che chiede l'iscrizione e indica i mediatori da inserire nelle sezioni B) o C) del registro, di cui all'articolo 3, comma 3, oltre ai requisiti previsti dal comma 2, attesta il conseguimento della qualificazione prevista dall'articolo 25, comma 1, e le conoscenze linguistiche, con certificazione non inferiore al livello B2. |
| Art. 9
Requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale per gli organismi ADR
1. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale per gli organismi ADR il richiedente attesta, oltre ai requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 4: a) il nome o la denominazione dell'organismo, il nome del legale rappresentante, le informazioni di contatto e l'indirizzo del sito web; b) la previsione nell'atto costitutivo, per gli organismi privati, che l'organismo e' stato costituito con una durata non inferiore a cinque anni; c) l'impegno a svolgere procedure di mediazione per la risoluzione, anche in via telematica, in conformita' a quanto prevede l'articolo 141-bis, comma 1, lettere a), c), d) ed e) del Codice del consumo, delle controversie, nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell'Unione europea, nell'ambito delle quali l'organismo ADR propone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole; d) la fissazione della sede legale o la disponibilita' di una sede operativa nel territorio della Repubblica italiana; e) la disponibilita', nella sede legale e nelle eventuali ulteriori sedi operative, di appositi locali individuati mediante planimetria catastale, destinati allo svolgimento delle attivita' connesse alla fornitura del servizio e adeguati allo svolgimento delle procedure di cui alla lettera c); f) la struttura organizzativa dell'organismo e le fonti di finanziamento; g) le generalita' e il curriculum di ciascuno dei mediatori inseriti negli elenchi di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, le certificazioni linguistiche da ciascuno conseguite e la loro retribuzione, nonche', per ciascun mediatore, il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8, e l'impegno di ciascun mediatore di rispettare l'articolo 141-bis, commi 5 e 7 del Codice del consumo; h) il proprio regolamento di procedura contenente l'impegno a svolgere le procedure di cui alla lettera c) nel rispetto dell'articolo 141-quater, commi 4 e 5 del Codice del consumo, e ad applicare le indennita' dovute per il servizio prestato secondo gli indirizzi definiti ai sensi dell'articolo 141-octies, comma 2, del Codice del consumo; i) la durata media delle procedure e il rispetto dell'articolo 141-quater, commi 3, 4 e 5, del Codice del consumo; l) la lingua o le lingue in cui possono essere presentate le domande e con cui possono essere svolte le procedure di cui alla lettera c); m) le tipologie di controversie trattate dall'organismo ADR; n) i motivi per i quali l'organismo ADR puo' rifiutare il trattamento di una determinata controversia nel rispetto dell'articolo 141-bis, commi 2 e 3 del Codice del consumo; o) l'impegno a garantire il rispetto, per i propri mediatori, dell'articolo 141-bis, comma 4 e comma 8, primo periodo, del Codice del consumo e, in caso di appartenenza a un organismo collegiale, a garantire il rispetto del comma 8, secondo periodo, e del comma 9 del predetto articolo.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'articolo 141-bis e 141-quater del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: «Art. 141-bis (Obblighi, facolta' e requisiti degli organismi ADR). - 1. E' fatto obbligo agli organismi ADR di: a) mantenere un sito web aggiornato che fornisca alle parti un facile accesso alle informazioni concernenti il funzionamento della procedura ADR e che consenta ai consumatori di presentare la domanda e la documentazione di supporto necessaria in via telematica; b) mettere a disposizione delle parti, su richiesta delle stesse, le informazioni di cui alla lettera a), su un supporto durevole, cosi' come definito dall'articolo 45, comma 1, lettera l); c) consentire al consumatore la possibilita', ove applicabile, di presentare la domanda anche in modalita' diverse da quella telematica; d) consentire lo scambio di informazioni tra le parti per via elettronica o, se applicabile, attraverso i servizi postali; e) accettare sia le controversie nazionali sia quelle transfrontaliere, comprese le controversie oggetto del regolamento (UE) n. 524/2013, anche attraverso il ricorso a reti di organismi ADR; f) adottare i provvedimenti necessari a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle regole di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. 2. Gli organismi ADR possono, salve le diverse prescrizioni contenute in altre norme applicabili ovvero nelle deliberazioni delle autorita' di regolazione di settore, mantenere e introdurre norme procedurali che consentano loro di rifiutare il trattamento di una determinata controversia per i seguenti motivi: a) il consumatore non ha tentato di contattare il professionista interessato per discutere il proprio reclamo ne' cercato, come primo passo, di risolvere la questione direttamente con il professionista; b) la controversia e' futile o temeraria; c) la controversia e' in corso di esame o e' gia' stata esaminata da un altro organismo ADR o da un organo giurisdizionale; d) il valore della controversia e' inferiore o superiore a una soglia monetaria prestabilita a un livello tale da non nuocere in modo significativo all'accesso del consumatore al trattamento dei reclami; e) il consumatore non ha presentato la domanda all'organismo ADR entro un limite di tempo prestabilito, che non deve essere inferiore a un anno dalla data in cui il consumatore ha presentato il reclamo al professionista; f) il trattamento di questo tipo di controversia rischierebbe di nuocere significativamente all'efficace funzionamento dell'organismo ADR. 3. Qualora, conformemente alle proprie norme procedurali, un organismo ADR non e' in grado di prendere in considerazione una controversia che gli e' stata presentata, tale organismo ADR fornisce a entrambe le parti una spiegazione motivata delle ragioni della sua decisione di non prendere in considerazione la controversia entro ventuno giorni dal ricevimento del fascicolo della domanda. Tali norme procedurali non devono nuocere in modo significativo all'accesso da parte dei consumatori alle procedure ADR, compreso in caso di controversie transfrontaliere. 4. E' fatto obbligo agli organismi ADR di prevedere e garantire che le persone fisiche da essi incaricate della risoluzione delle controversie siano: a) in possesso delle conoscenze e delle competenze in materia di risoluzione alternativa o giudiziale delle controversie dei consumatori, inclusa una comprensione generale del diritto provvedendo, se del caso, alla loro formazione; b) nominate per un incarico di durata sufficiente a garantire l'indipendenza dell'attivita' da svolgere, non potendo essere sostituito o revocato nell'incarico senza una giusta causa; c) non soggette ad istruzioni dell'una o dell'altra delle parti o dei loro rappresentanti; d) retribuite indipendentemente dall'esito della procedura. 5. E' fatto altresi' obbligo alle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie, di comunicare tempestivamente all'organismo ADR tutte le circostanze, emerse durante l'intera procedura ADR, idonee ad incidere sulla loro indipendenza e imparzialita' o capaci di generare conflitti di interessi con l'una o l'altra delle parti della controversia che sono chiamate a risolvere. In tale ipotesi, se le parti non sono soddisfatte delle prestazioni o del funzionamento della procedura medesima, l'organismo ADR deve: a) sostituire la persona fisica interessata, affidando la conduzione della procedura ADR ad altra persona fisica; o in mancanza b) garantire che la persona fisica interessata si astenga dal condurre la procedura ADR e, se possibile, proporre alle parti di presentare la controversia ad un altro organismo ADR competente a trattare la controversia; o in mancanza c) consentire alla persona fisica interessata di continuare a condurre la procedura solo se le parti, dopo essere state informate delle circostanze e del loro diritto di opporsi, non hanno sollevato obiezioni. 6. Resta fermo il diritto delle parti di ritirarsi in qualsiasi momento dalla procedura ADR, salvo quanto previsto dall'articolo 141-quater, comma 5, lettera a). 7. Nell'ipotesi prevista dal comma 5, qualora l'organismo ADR sia costituito da una sola persona fisica, si applicano unicamente le lettere b) e c) del medesimo comma. 8. Qualora le persone fisiche incaricate della procedura ADR siano assunte o retribuite esclusivamente da un'organizzazione professionale o da un'associazione di imprese di cui il professionista e' membro, e' assicurato che, oltre ai requisiti del presente titolo e quelli generali di cui ai commi 4 e 9, esse abbiano a loro disposizione risorse di bilancio distinte e apposite che siano sufficienti ad assolvere i loro compiti. Il presente comma non si applica qualora le persone fisiche interessate facciano parte di un organismo collegiale composto da un numero uguale di rappresentanti dell'organizzazione professionale e dell'associazione di imprese da cui sono assunte o retribuite e di una o piu' associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137. 9. E' fatto obbligo agli organismi ADR in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie fanno parte di un organismo collegiale, disporre che il collegio sia composto da un numero uguale di rappresentanti degli interessi dei consumatori e di rappresentanti degli interessi dei professionisti. 10. Se gli organismi ADR, ai fini del comma 4, lettera a), del presente articolo, provvedono alla formazione delle persone fisiche incaricate della risoluzione extragiudiziale delle controversie, le autorita' competenti provvedono a monitorare i programmi di formazione istituiti dagli organismi ADR in base alle informazioni comunicate loro ai sensi dell'articolo 141-nonies, comma 4, lettera g). I programmi di formazione possono essere promossi ed eseguiti dalle stesse autorita' competenti, di cui all'articolo 141-octies. Restano ferme le disposizioni in materia di formazione dei mediatori di cui ai commi 4-bis, 5 e 6 dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.» «Art. 141-quater (Trasparenza, efficacia, equita' e liberta'). - 1. E' fatto obbligo agli organismi ADR, di rendere disponibili al pubblico sui loro siti web, su supporto durevole su richiesta e in qualsiasi altra modalita' funzionale al perseguimento delle finalita' di trasparenza, efficacia, equita' e liberta', informazioni chiare e facilmente comprensibili riguardanti: a) le modalita' di contatto, l'indirizzo postale e quello di posta elettronica; b) il proprio inserimento nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, secondo comma; c) le persone fisiche incaricate della procedura ADR, i criteri seguiti per il conferimento dell'incarico nonche' per la loro successiva designazione e la durata del loro incarico; d) la competenza, l'imparzialita' e l'indipendenza delle persone fisiche incaricate della procedura ADR qualora siano assunte o retribuite esclusivamente dal professionista; e) l'eventuale appartenenza a reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere; f) il settore di competenza specifica, incluso, eventualmente, il limite di valore di competenza; g) le norme che disciplinano la procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia per la quale l'organismo di ADR e' stato iscritto e i motivi per cui l'organismo ADR puo' rifiutare di trattare una determinata controversia ai sensi dell'articolo 141-bis, comma 2; h) le lingue nelle quali possono essere presentati i reclami all'organismo ADR e secondo le quali si svolge la procedura ADR; i) se l'organismo ADR risolve le controversie in base a disposizioni giuridiche, considerazioni di equita', codici di condotta o altri tipi di regole; l) eventuali attivita' che le parti sono tenute a rispettare prima di avviare la procedura ADR, incluso il tentativo di risoluzione della controversia mediante negoziazione diretta con il professionista; m) la possibilita' o meno per le parti di ritirarsi dalla procedura; n) gli eventuali costi che le parti dovranno sostenere, comprese le norme sulla ripartizione delle spese al termine della procedura; o) la durata media della procedura ADR; p) l'effetto giuridico dell'esito della procedura ADR; q) l'esecutivita' della decisione ADR, nei casi eventualmente previsti dalle norme vigenti. 2. E' fatto obbligo agli organismi ADR di rendere disponibili al pubblico sui loro siti web, su un supporto durevole su richiesta e in altra modalita' funzionale al perseguimento delle finalita' di trasparenza, le relazioni annuali d'attivita'. Tali relazioni, con riferimento alle controversie sia nazionali che transfrontaliere, devono comprendere le seguenti informazioni: a) numero di reclami ricevuti e tipologie di controversie cui si riferiscono; b) eventuali cause sistematiche o significative generatrici delle controversie tra consumatori e professionisti; tali informazioni possono essere accompagnate, se del caso, da raccomandazioni idonee ad evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro, a migliorare le norme dei professionisti e ad agevolare lo scambio di informazioni e di migliori prassi; c) la percentuale di controversie che l'organismo ADR ha rifiutato di trattare e la quota in percentuale dei tipi di motivo per i rifiuti di cui all'articolo 141-bis, comma 2; d) nel caso di procedure di cui dell'articolo 141-ter, le quote percentuali di soluzioni proposte a favore del consumatore e a favore del professionista, e di controversie risolte con una composizione amichevole; e) la quota percentuale delle procedure ADR interrotte e, se noti, i motivi della loro interruzione; f) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie; g) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure ADR; h) l'eventuale cooperazione con organismi ADR all'interno di reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere. 3. Le procedure ADR devono rispettare le seguenti prescrizioni: a) essere disponibili e facilmente accessibili online e offline per entrambe le parti, a prescindere dalla loro ubicazione; b) consentire la partecipazione alle parti senza obbligo di assistenza legale; e' fatto sempre salvo il diritto delle parti di ricorrere al parere di un soggetto indipendente o di essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura; c) essere gratuite o disponibili a costi minimi per i consumatori; d) l'organismo ADR che ha ricevuto una domanda da' alle parti comunicazione dell'avvio della procedura relativa alla controversia non appena riceve il fascicolo completo della domanda; e) concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento del fascicolo completo della domanda da parte dell'organismo ADR; in caso di controversie particolarmente complesse, l'organismo ADR puo', a sua discrezione, prorogare il termine fino a un massimo di novanta giorni; le parti devono essere informate di tale proroga e del nuovo termine di conclusione della procedura. 4. Nell'ambito delle procedure ADR deve essere garantito altresi' che: a) le parti abbiano la possibilita', entro un periodo di tempo ragionevole di esprimere la loro opinione, di ottenere dall'organismo ADR le argomentazioni, le prove, i documenti e i fatti presentati dall'altra parte, salvo che la parte non abbia espressamente richiesto che gli stessi debbano restare riservati, le eventuali dichiarazioni rilasciate e opinioni espresse da esperti e di poter esprimere osservazioni in merito; b) le parti siano informate del fatto che non sono obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma possono chiedere un parere indipendente o essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura; c) alle parti sia notificato l'esito della procedura ADR per iscritto o su un supporto durevole, e sia data comunicazione dei motivi sui quali e' fondato. 5. Nell'ipotesi di procedure ADR volte a risolvere la controversia proponendo una soluzione, gli organismi ADR garantiscono che: a) le parti abbiano la possibilita' di ritirarsi dalla procedura in qualsiasi momento. Le parti sono informate di tale diritto prima dell'avvio della procedura. Nel caso in cui e' previsto l'obbligo del professionista di aderire alle procedure ADR, la facolta' di ritirarsi dalla procedura spetta esclusivamente al consumatore; b) le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a una soluzione proposta, siano informate del fatto che: 1) hanno la scelta se accettare o seguire la soluzione proposta o meno; 2) la partecipazione alla procedura non preclude la possibilita' di chiedere un risarcimento attraverso un normale procedimento giudiziario; 3) la soluzione proposta potrebbe essere diversa dal risultato che potrebbe essere ottenuto con la decisione di un organo giurisdizionale che applichi norme giuridiche; c) le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a una soluzione proposta, siano informate dell'effetto giuridico che da cio' consegue; d) le parti, prima di accogliere una soluzione proposta o acconsentire a una soluzione amichevole, dispongano di un periodo di riflessione ragionevole.». - Per l'articolo 141-octies del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 10
Elenco degli enti di formazione
1. E' istituito presso il Ministero l'elenco degli enti abilitati a svolgere l'attivita' di formazione per mediatori e formatori in conformita' al presente decreto. 2. La parte prima dell'elenco e' riservata agli organismi pubblici, la parte seconda e' riservata agli organismi privati. 3. La parte prima contiene: a) la sezione A, riservata all'elenco dei formatori; b) la sezione B, riservata all'elenco dei formatori in materia di consumo, internazionale e controversie transfrontaliere; c) sezione C, riservata all'elenco dei responsabili scientifici; d) sezione D, riservata all'elenco dei rappresentanti degli enti. 4. La parte seconda e' articolata nelle sezioni previste dal comma 3, lettere a), b) e c), la sezione D e' riservata all'elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti. |
| Art. 11 Requisiti di onorabilita', serieta' ed efficienza degli enti di formazione
1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 10, l'ente di formazione richiedente documenta il possesso da parte dei soci, associati, amministratori, responsabili scientifici e formatori, dei requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 4. 2. Quanto ai requisiti di serieta' il richiedente attesta la previsione, per gli enti privati, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di formazione nelle materie della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di servizi di mediazione nei medesimi ambiti; 3. Quanto ai requisiti di efficienza, il richiedente attesta: a) la nomina di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo, con il suo curriculum nel quale sono evidenziati i titoli e l'esperienza che giustificano i requisiti della chiara fama e dell'esperienza pratica e professionale nelle materie previste dall'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo, con indicazione della data di conseguimento dei titoli e dello svolgimento delle esperienze professionali e pratiche; b) la disponibilita' di almeno cinque formatori, con l'indicazione di coloro che sono destinati all'area teorica e di coloro che sono destinati all'area pratica; c) il possesso, per ciascun formatore, dei requisiti di cui all'articolo 26; d) la disponibilita' di registri idonei a conservare i nominativi dei partecipanti ai corsi di formazione, l'annotazione dell'effettiva frequentazione di ciascun iscritto, l'esito delle prove finali di ciascun iscritto e le relative attestazioni; e) la disponibilita', per i corsi svolti con collegamento a distanza in modalita' sincrona, di una piattaforma idonea a rilevare le presenze dei partecipanti, a fornire report che tracciano in modo univoco la presenza di docenti e discenti, a consentire la visualizzazione, sintetica o analitica, delle informazioni relative agli accessi autorizzati per ciascun partecipante e ai tempi di fruizione di moduli o contenuti da parte di qualsiasi tipologia di utente, e dello stato di avanzamento del corso e dei contenuti fruiti per singolo partecipante; f) l'impegno a svolgere l'attivita' di formazione in locali idonei a tale funzione, a individuarli nei programmi formativi e a darne adeguata informazione ai partecipanti; g) l'indicazione delle fonti di finanziamento; h) il rapporto giuridico ed economico che intercorre tra l'ente istituente e l'ente di formazione, idoneo a dimostrarne l'autonomia finanziaria e funzionale quando l'ente e' istituito da un consiglio dell'ordine degli avvocati, da un ordine professionale o da una camera di commercio; i) il rapporto giuridico ed economico che intercorre con i formatori; l) la titolarita' di un sito web idoneo a conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, la storicizzazione e l'archiviazione dei contenuti e la loro consultazione mediante link permanenti, con l'impegno di mantenerne l'aggiornamento e la funzionalita'.
Note all'art. 11: - Per l'articolo 16-bis del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 12
Tenuta del registro, degli elenchi e vigilanza
1. I registri e gli elenchi istituiti in conformita' al Capo II sono tenuti presso il Ministero - Dipartimento per gli affari di giustizia. Ne e' responsabile il direttore generale degli affari interni, o persona da lui delegata, incardinata o assegnata alla suddetta direzione generale, con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato. 2. Il responsabile del registro esercita la vigilanza sugli organismi e sugli enti di formazione anche avvalendosi dell'Ispettorato generale del Ministero e, nei casi e nelle forme previste dagli articoli 38 e 39, comma 4, con il Ministero delle imprese e del made in Italy. 3. La gestione del registro e degli elenchi avviene con modalita' informatiche che assicurano la rapida elaborazione di dati, con finalita' connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto e il rispetto dei principi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679. 4. La sezione speciale del registro per gli organismi ADR e gli elenchi dei responsabili, mediatori e formatori sono pubblici e accessibili attraverso il sito web del Ministero dedicato alla mediazione. 5. Il Ministero comunica senza indugio al Ministero delle imprese e del made in Italy l'elenco degli organismi ADR iscritti nella sezione speciale e dei relativi mediatori, e ogni successiva variazione di tale elenco. 6. Il Ministero pubblica sul proprio sito web dedicato alla mediazione un link di reindirizzamento al sito internet della Commissione europea nel quale e' pubblicato l'elenco consolidato degli organismi ADR dalla stessa elaborato e notificato al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Note all'art. 12: - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119. |
| Art. 13
Procedimento di iscrizione
1. La domanda di iscrizione nei registri ed elenchi istituiti in conformita' al Capo II e' presentata utilizzando i modelli uniformi predisposti dal responsabile del registro, resi disponibili sul sito del Ministero entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed e' trasmessa, unitamente alle attestazioni indicate da ciascun modello, anche in via telematica, con modalita' che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento. 2. Il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione o per il suo mantenimento e' attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. 3. A pena di inammissibilita', la domanda di iscrizione degli organismi e' corredata dal regolamento di procedura redatto nel rispetto dell'articolo 22 e dal codice etico. 4. Il regolamento di procedura degli organismi privati e' corredato dalla tabella delle spese di mediazione, redatta in conformita' all'articolo 32. In alternativa il regolamento puo' contenere la dichiarazione di adozione della tabella delle spese di mediazione di cui all'allegato A. 5. Il responsabile del registro, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda di iscrizione, verificata la sussistenza dei requisiti, adotta il provvedimento di iscrizione e, per gli organismi privati, approva contestualmente la tabella delle spese di mediazione. Il provvedimento e' comunicato al richiedente con il numero d'ordine attribuito nel registro. 6. Se il provvedimento di iscrizione non e' comunicato nel termine indicato dal comma 5, la domanda si intende rigettata. 7. Entro il termine indicato dal comma 5, il responsabile del registro puo' chiedere, per una sola volta, l'integrazione dei documenti trasmessi dal richiedente ai sensi del comma 1, assegnando allo scopo un termine non superiore a trenta giorni. Alla scadenza, il responsabile del registro provvede nel termine indicato dal comma 5.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa): «Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.» «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». |
| Art. 14 Procedimento di approvazione delle variazioni dei requisiti di iscrizione
1. Gli organismi e gli enti di formazione, quando necessario, presentano, con le modalita' previste dall'articolo 13, commi 1 e 2, istanza di variazione del regolamento e delle tabelle, delle sedi, dei responsabili dell'organismo e dei responsabili scientifici, dei mediatori e formatori, e di ogni altro requisito richiesto dal presente decreto ai fini dell'iscrizione, con le attestazioni idonee a dimostrare la variazione. 2. Il responsabile del registro, entro i successivi sessanta giorni, approva le variazioni che risultano conformi ai requisiti di iscrizione, e ne da' comunicazione al richiedente. 3. Se il responsabile del registro rileva l'insufficienza o l'incompletezza delle attestazioni relative a un'istanza di variazione di uno o piu' requisiti la cui mancata approvazione determinerebbe il venir meno dei presupposti per mantenere l'iscrizione, ne da' comunicazione all'interessato, invitandolo a integrarla senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi. Si applica l'articolo 37, comma 2. 4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, il responsabile del registro assegna un termine non superiore a trenta giorni per l'integrazione e, se l'insufficienza o l'incompletezza permangono, alla scadenza rigetta l'istanza, dandone comunicazione all'interessato. |
| Art. 15
Procedimento di verifica degli obblighi formativi periodici
1. Gli organismi e gli enti di formazione, ogni due anni, entro il 31 dicembre, attestano l'adempimento agli obblighi formativi previsti dagli articoli 24, 25, comma 3, e 27. Fermo quanto previsto dall'articolo 42, comma 8, per gli organismi e gli enti di formazione iscritti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di trasmissione di cui al primo periodo, e' assolto a decorrere dal 31 dicembre 2027. 2. Il responsabile del registro, entro il 31 marzo dell'anno successivo, esaminate le attestazioni tramesse ai sensi del comma 1, conferma l'iscrizione nel registro o nell'elenco. 3. Il responsabile del registro, quando rileva l'insufficienza o l'incompletezza delle attestazioni relative all'aggiornamento periodico di un numero di mediatori o di formatori la cui mancata approvazione determinerebbe il venir meno dei presupposti per mantenere l'iscrizione, ne da' comunicazione all'interessato, invitandolo a integrarle senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi. Si applica l'articolo 37, comma 2. 4. Fuori dai casi previsti dal comma 3, il responsabile del registro assegna un termine non superiore a trenta giorni per l'integrazione e, se l'insufficienza o l'incompletezza permangono, alla scadenza rigetta l'istanza, dandone comunicazione all'interessato. La mancata approvazione determina il venir meno dei requisiti di inserimento negli elenchi dei mediatori o dei formatori per i quali non e' stato approvato l'aggiornamento periodico. |
| Art. 16
Obblighi degli iscritti
1. Gli organismi e gli enti di formazione iscritti sono tenuti a fare menzione del numero d'ordine comunicato ai sensi dell'articolo 13, comma 5, negli atti, nella corrispondenza e nelle forme consentite di pubblicita'. 2. Dopo l'iscrizione l'organismo non puo', se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione. 3. L'organismo, su richiesta e con eventuali costi a carico di ciascuna delle parti che hanno partecipato alla procedura di mediazione, rilascia i verbali della procedura, il documento contenente l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo, l'eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o il verbale dal quale risulta la conciliazione. 4. L'organismo conserva gli atti e i dati inseriti nei registri informatizzati relativi ai procedimenti trattati, in conformita' all'articolo 2961, primo comma, del Codice civile, per un periodo non inferiore a tre anni. 5. L'ente di formazione comunica al responsabile del registro, entro il 28 febbraio di ogni anno, il calendario dei corsi svolti nell'anno precedente con i relativi programmi, completi dell'indicazione dei formatori e dei docenti eventualmente invitati. 6. L'organismo trasmette al Ministero - Dipartimento per gli affari di giustizia, alla fine di ogni trimestre, non oltre l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre stesso, i dati statistici relativi ai procedimenti di mediazione indicando in modo separato: a) le mediazioni svolte nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo e le mediazioni demandate dal giudice con l'indicazione delle materie e del valore della lite; b) le mediazioni svolte in casi che non rientrano nella lettera a), con l'indicazione delle materie e del valore della lite; c) l'esito del primo incontro; d) l'esito del procedimento; e) se le parti del procedimento sono persone fisiche o persone giuridiche; f) il numero di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato. 7. L'organismo trasmette, nel termine indicato dal comma 6, i dati relativi ai flussi dei procedimenti di mediazione complessivamente trattati nel trimestre, distinti in base allo stato di avanzamento, con indicazione dei pendenti iniziali, degli iscritti, dei definiti e dei pendenti finali. 8. L'organismo ADR, nel rispetto dell'articolo 141-bis, comma 2, del Codice del consumo, non puo', se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione. 9. A far data dal secondo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro, con cadenza biennale, ciascun organismo ADR, entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla scadenza del biennio, trasmette al responsabile del registro informazioni concernenti: a) il numero di domande ricevute e i tipi di controversie alle quali si riferiscono; b) la quota percentuale delle procedure interrotte prima di raggiungere il risultato; c) il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie trattate; d) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure ADR; e) le eventuali problematiche sistematiche o significative che si verificano di frequente e causano controversie tra consumatori e professionisti, eventualmente accompagnate da raccomandazioni sul modo di evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro; f) quando pertinente, la valutazione dell'efficacia della cooperazione all'interno di reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere; g) se prevista al momento dell'iscrizione, la formazione fornita dall'organismo ADR ai propri mediatori, con indicazione completa dei corsi svolti nel biennio; h) la valutazione dell'efficacia della procedura ADR offerta dall'organismo e di eventuali modi per migliorarla.
Note all'art. 16: - Per l'articolo 11 del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note all'articolo 6 del presente decreto. - Si riporta il testo dell'articolo 2961 del codice civile: «Art. 2961 (Restituzione di documenti). - I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate. Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati. Anche alle persone designate in questo articolo puo' essere deferito il giuramento perche' dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte. Si applica in questo caso il disposto dell'articolo 2959.». - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28: «Art. 5 (Condizione di procedibilita' e rapporti con il processo). - 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilita' medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, societa' di persone e subfornitura, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo. 2. - 6. (omissis)». - Per l'articolo 141-bis del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si veda nelle note all'articolo 9. |
| Art. 17
Obblighi di trasparenza degli organismi
1. L'organismo rende accessibili al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web: a) i dati identificativi e il numero d'ordine; b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale e delle eventuali sedi operative, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata; c) le informazioni necessarie per la presentazione di eventuali reclami; d) le generalita' e il curriculum del responsabile dell'organismo; e) l'organigramma con indicazione delle funzioni e responsabilita'; f) l'elenco delle sedi operative con i relativi dati di identificazione e i contatti; g) gli eventuali accordi stipulati ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera t), 22, comma 1, lettera s), e 23, comma 5, con indicazione, per ciascun accordo, dell'oggetto, della sua durata e degli elementi identificativi degli altri organismi; h) l'eventuale specializzazione nelle materie del consumo e delle liti transfrontaliere; i) i nomi e il curriculum dei mediatori inseriti in uno degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c); l) il regolamento di procedura approvato dal responsabile del registro; m) il codice etico; n) la tabella delle spese di mediazione, approvate dal responsabile del registro o, quando pertinente, la tabella di cui all'allegato A; o) gli eventuali protocolli e progetti di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 4, del decreto legislativo; p) l'ultimo bilancio depositato o l'ultimo rendiconto di cassa approvato; q) l'eventuale appartenenza a reti di organismi che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere; r) le lingue nelle quali possono essere presentate le domande all'organismo e che possono essere usate nella procedura.
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'articolo 5-quinquies del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28: «Art. 5-quinquies (Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione). - 1. Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata. 2. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualita' degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacita' e laboriosita' del magistrato. 3. Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica. 4. Il capo dell'ufficio giudiziario puo' promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con universita', ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.». |
| Art. 18
Obblighi di trasparenza degli organismi ADR
1. L'organismo ADR rende accessibili al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web: a) i dati identificativi e il numero d'ordine; b) le modalita' di contatto, l'indirizzo postale e di posta elettronica; c) il proprio inserimento nell'elenco previsto dall'articolo 141-decies del Codice del consumo; d) i mediatori incaricati, i criteri seguiti per il conferimento dell'incarico e la sua durata, e i criteri seguiti per la designazione del mediatore; e) il regolamento di procedura; f) le indennita' previste dall'articolo 33; g) il codice etico; h) l'eventuale limite di valore di competenza; i) i motivi per i quali puo' rifiutare di trattare una determinata controversia; l) le eventuali attivita' che le parti sono tenute a rispettare prima di avviare la procedura di mediazione, incluso il tentativo di risoluzione della controversia mediante negoziazione diretta con il professionista; m) le informazioni relative al funzionamento della procedura ADR e alla presentazione della domanda, anche in modalita' diversa da quella telematica, e alla documentazione da produrre a supporto della stessa; n) la possibilita' o meno per le parti di ritirarsi dalla procedura; o) la durata media della procedura; p) l'effetto giuridico dell'esito della procedura; q) l'esecutivita' delle decisioni degli organismi ADR; r) l'eventuale appartenenza a reti transfrontaliere di organismi ADR; s) l'elenco degli organismi ADR elaborato e pubblicato dalla Commissione europea mediante link di reindirizzamento al relativo sito, per gli adempimenti di cui all'articolo 141-sexies, comma 6, Codice del consumo; t) la relazione annuale di attivita' redatta in conformita' all'articolo 141-quater, comma 2, del Codice del consumo. 2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere da b) a r), sono rese con sistemi che ne rendono possibile il download o, presso la sede dell'organismo e su richiesta della parte, su supporto durevole e con qualsiasi altra modalita' idonea ad assicurare il libero accesso alle predette informazioni in modo trasparente ed equo.
Note all'art. 18: - Per l'articolo 141-decies del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si veda nelle note alle premesse. - Per l'articolo 141-quater del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si veda nelle note all'articolo 9. - Si riporta il testo dell'articolo 141-sexies, comma 6, del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: «Art. 141-sexies (Informazioni e assistenza ai consumatori). - 1. - 5. (omissis) 6. E' fatto obbligo agli organismi ADR e al Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) di rendere disponibile al pubblico sui propri siti web, fornendo un link al sito della Commissione europea, e laddove possibile su supporto durevole nei propri locali, l'elenco degli organismi ADR elaborato e pubblicato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori. 7. - 9. (omissis)». |
| Art. 19
Obblighi di trasparenza degli enti di formazione
1. L'ente di formazione rende accessibili al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web: a) i dati identificativi e il numero d'ordine; b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata; c) l'organigramma con le relative funzioni e responsabilita'; d) il nome del responsabile scientifico e il suo curriculum nel quale sono evidenziati i titoli e l'esperienza che giustificano i requisiti della chiara fama e dell'esperienza pratica e professionale nelle materie previste dall'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo, con indicazione della data di conseguimento dei titoli e dello svolgimento delle esperienze professionali e pratiche; e) il nome e il curriculum di ciascuno dei formatori inseriti in uno o piu' degli elenchi di cui all'articolo 3; f) i programmi di formazione per l'anno in corso; g) le modalita' di attestazione dell'effettiva frequenza ai corsi da parte degli iscritti; h) i criteri per l'ammissione alla valutazione finale degli iscritti ai corsi; i) le modalita' per il rilascio dell'attestazione di partecipazione al corso, comprensiva dell'esito della prova finale.
Note all'art. 19: - Per l'articolo 16-bis del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 20
Obblighi di comunicazione del giudice
1. Il giudice che nega l'omologazione, provvedendo ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo, trasmette al responsabile del registro e all'organismo copia del provvedimento di diniego.
Note all'art. 20: - Per l'articolo 12 del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note all'articolo 1. |
| Art. 21
Obblighi dei mediatori, incompatibilita' e conflitti di interesse
1. Ciascun mediatore puo' dichiararsi contemporaneamente disponibile a svolgere la funzione di mediatore per un numero massimo di cinque organismi. 2. Il mediatore designato dall'organismo esegue personalmente la prestazione. 3. Non puo' svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6 del Codice di procedura civile. 4. Il mediatore non puo' essere parte o rappresentare una parte, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo, in procedure di mediazione che si svolgono davanti all'organismo del quale e' socio o del quale e' legale rappresentante o responsabile. 5. Chi ha svolto la funzione di mediatore non puo' intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento. 6. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo commessa da un mediatore che e' pubblico dipendente o professionista iscritto a un albo o collegio professionale, puo' costituire illecito disciplinare sanzionabile ai sensi dei rispettivi codici deontologici se da questi previsto. Il responsabile del registro e' tenuto a informarne gli organi competenti.
Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'articolo 815 del codice di procedura civile: «Art. 815 (Ricusazione degli arbitri). - Un arbitro puo' essere ricusato: 1) se non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti; 2) se egli stesso, o un ente, associazione o societa' di cui sia amministratore, ha interesse nella causa; 3) se egli stesso o il coniuge e' parente fino al quarto grado o e' convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori; 4) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori; 5) se e' legato ad una delle parti, a una societa' da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a societa' sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se e' tutore o curatore di una delle parti; 6) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone; 6-bis) se sussistono altre gravi ragioni di convenienza, tali da incidere sull'indipendenza o sull'imparzialita' dell'arbitro. Una parte non puo' ricusare l'arbitro che essa ha nominato o contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina. La ricusazione e' proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l'arbitro ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni. Con ordinanza il presidente provvede sulle spese. Nel caso di manifesta inammissibilita' o manifesta infondatezza dell'istanza di ricusazione condanna la parte che l'ha proposta al pagamento, in favore dell'altra parte, di una somma equitativamente determinata non superiore al triplo del massimo del compenso spettante all'arbitro singolo in base alla tariffa forense. La proposizione dell'istanza di ricusazione non sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa determinazione degli arbitri. Tuttavia, se l'istanza e' accolta, l'attivita' compiuta dall'arbitro ricusato o con il suo concorso e' inefficace.». - Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28: «Art. 8 (Procedimento). - 1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalita' di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo puo' nominare uno o piu' mediatori ausiliari. 2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte puo' a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione gia' presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1. 3. Il procedimento si svolge senza formalita' presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo. 4. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne da' atto a verbale. 5. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione e' demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati. 6. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalita' di svolgimento della mediazione, e si adopera affinche' le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro e' redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti. 7. Il mediatore puo' avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilita' in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione e' valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.». |
| Art. 22
Regolamento di procedura
1. Il regolamento di procedura contiene le regole di procedura seguite dall'organismo e almeno le seguenti indicazioni: a) l'indicazione del luogo di svolgimento della mediazione, derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo; b) la possibilita' per le parti di manifestare la volonta' di svolgere la mediazione in modalita' telematica; c) la possibilita' per ciascuna delle parti, anche quando la mediazione non e' svolta in modalita' telematica, di svolgere uno o piu' incontri da remoto; d) la possibilita' per le parti di indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo; e) in difetto di indicazione concorde del mediatore ai sensi della lettera d), i criteri predeterminati di assegnazione degli affari di mediazione, rispettosi della specifica competenza del mediatore e idonei ad assicurare la rotazione; f) che, in difetto di indicazione ai sensi della lettera d) o quando l'organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione del mediatore avverra' in conformita' ai criteri di cui alla lettera e); g) che il mediatore non puo' iniziare il procedimento prima di avere sottoscritto la dichiarazione di cui alla lettera i); h) le cause di incompatibilita' del mediatore previste dal codice etico e, quando pertinente, dai codici deontologici di appartenenza del singolo mediatore; i) le formule con cui il mediatore rende la dichiarazione di indipendenza e imparzialita' prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo; l) gli ulteriori impegni assunti dal mediatore al fine di attestare e garantire la propria indipendenza e imparzialita' ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo; m) che non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate; n) la disponibilita' temporale destinata dall'organismo allo svolgimento del primo incontro, non inferiore a due ore, e le condizioni per la sua eventuale estensione nell'ambito della medesima giornata; o) le condizioni in presenza delle quali le parti possono chiedere al responsabile dell'organismo la sostituzione del mediatore e il diverso soggetto competente a provvedervi quando la mediazione e' svolta dal responsabile dell'organismo; p) che, in caso di sopravvenuta impossibilita' del mediatore di svolgere il suo incarico, l'organismo procedera' senza indugio alla sua sostituzione nel rispetto della lettera e); q) che nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater del decreto legislativo, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione; r) la possibilita' per le parti, al momento della nomina dell'esperto, di convenire che la relazione prevista dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo possa essere prodotta nell'eventuale giudizio; s) gli eventuali accordi in base ai quali e' possibile utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del consumo e le imprese, o loro associazioni aventi per oggetto la medesima controversia; t) le modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti di cui si puo' avvalere il mediatore; u) l'illustrazione, anche con esempi pratici, dei criteri di calcolo degli importi previsti dalla tabella delle spese di mediazione; v) fermo quanto previsto dalla lettera bb), le modalita' con cui e' assicurato alle parti il diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione, distinguendo tra il diritto di accesso agli atti depositati nelle sessioni comuni e il diritto di ciascuna parte di accedere agli atti depositati nella propria sessione separata; z) i diritti di informazione e le facolta' spettanti alle parti quando, nel corso della mediazione, l'organismo e' sospeso o cancellato dal registro, in conformita' agli articoli 40 e 41; aa) l'eventuale adozione di metodi di valutazione della qualita' e dell'efficacia delle procedure offerte dall'organismo e la loro illustrazione; bb) che il trattamento dei dati sensibili e giudiziari forniti dalle parti nell'ambito dell'attivita' di mediazione avviene in conformita' a quanto dispone l'articolo 47, comma 6.
Note all'art. 22: - Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 2, lettera a), del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28: «Art. 14 (Obblighi del mediatore). - 1. (omissis) 2. Al mediatore e' fatto, altresi', obbligo di: a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale e' designato, una dichiarazione di indipendenza e di imparzialita' secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonche' gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento; b) - d) (omissis) 3. (omissis)». - Per l'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note all'articolo 16. - Si riporta il testo dell'articolo 5-quater del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28: «Art. 5-quater (Mediazione demandata dal giudice). - 1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, puo' disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. 2. La mediazione demandata dal giudice e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6. 3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilita' della domanda giudiziale.». - Per l'articolo 8 del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note all'articolo 21. - Si riporta il testo dell'articolo 137 del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: «Art. 137 (Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale). - 1. Presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale. 2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti requisiti: a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari; c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni non riconosciute; e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre anni precedenti; f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione. 3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e' preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita' commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione. 4. Il Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco. 5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonche' con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all'articolo 139, comma 2, nonche' i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea.». |
| Art. 23
Formazione iniziale dei mediatori
1. Per ciascun mediatore che ha conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico in giurisprudenza, ai fini dell'inserimento in uno degli elenchi di cui all'articolo 3, commi 3, lettere a), b) e c), 6 e 7, il richiedente attesta lo svolgimento e il superamento della prova finale di un corso di formazione riservato a un numero massimo di quaranta partecipanti di durata non inferiore a ottanta ore, oltre allo svolgimento di un tirocinio mediante partecipazione, con affiancamento al mediatore, in non meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata. 2. Il corso di cui al comma 1, e' composto da moduli teorici e pratici, prevede una prova finale di valutazione di durata non inferiore a quattro ore, da svolgersi in presenza, comprensiva di verifiche su entrambi i moduli, e una prova pratica comprendente la simulazione di una proposta del mediatore. 3. I moduli teorici del corso di cui al comma 1, hanno durata non inferiore a quaranta ore, si svolgono in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalita' sincrona per i tre quarti del predetto monte orario, e hanno ad oggetto: a) l'introduzione storica, filosofica, antropologica e sociologica del conflitto e dei diversi modelli teorici e metodologici di gestione del conflitto; b) la teoria della comunicazione e dei profili cognitivi e decisionali; c) l'evoluzione della cultura nazionale e internazionale della soluzione stragiudiziale dei conflitti; d) la normativa nazionale, europea e internazionale in materia di mediazione e di mediazione demandata dal giudice; e) la validita' e l'efficacia delle clausole contrattuali di mediazione; f) la forma, il contenuto e gli effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione e la sua trascrivibilita'; g) i compiti e le responsabilita' del mediatore anche per la redazione dei verbali e per la formulazione della proposta conciliativa. 4. I moduli pratici del corso di cui al comma 1, hanno durata non inferiore a quaranta ore, si svolgono in presenza, mediante laboratori e sessioni simulate, e hanno ad oggetto: a) le fasi della procedura di mediazione anche telematica; b) il rapporto tra mediatore e organismo di mediazione; c) le metodologie delle procedure di gestione consensuale delle liti e di interazione comunicativa; d) le attivita' finalizzate alla acquisizione di informazioni e di eventuali valutazioni tecniche nel procedimento di mediazione e i rapporti con il consulente legale; e) le tecniche di redazione dei verbali e di formulazione della proposta conciliativa; 5. Oltre a quanto stabilito dal comma 4, i moduli pratici possono prevedere la partecipazione a incontri di mediazione. A tal fine l'ente di formazione stipula apposito accordo con uno o piu' organismi di mediazione nel rispetto dell'articolo 9 del decreto legislativo. 6. Per ciascun mediatore che ha conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico in materia diversa da quella indicata dal comma 1, e per ciascun mediatore iscritto a un ordine o collegio professionale che ha conseguito la laurea triennale, ai fini dell'inserimento in uno o piu' elenchi di cui all'articolo 3, commi 3, lettere a), b) e c), 6 e 7, il richiedente documenta, oltre allo svolgimento del percorso di formazione indicato dai commi da 1 a 5, lo svolgimento del corso di approfondimento giuridico previsto dal comma 7. 7. Il corso di approfondimento giuridico, di durata non inferiore a quattordici ore, e' tenuto da formatori teorici che hanno conseguito la laurea indicata dal comma 1, prevede una prova finale, scritta e orale, di durata non inferiore a due ore, e ha ad oggetto le nozioni e gli istituti di base di diritto sostanziale e processuale civile necessari per la comprensione della normativa in materia di mediazione e per il corretto svolgimento dell'attivita' di mediatore. 8. Gli avvocati iscritti all'albo sono esonerati dal modulo di formazione teorica previsto dal comma 3, lettera d) per la parte relativa alla normativa nazionale e alla mediazione demandata. |
| Art. 24
Formazione continua dei mediatori
1. L'organismo, nel termine previsto dall'articolo 15, comma 1, attesta per ciascun mediatore la partecipazione a corsi di formazione sulle materie indicate dall'articolo 23, comma 3, riservati a un numero massimo di quaranta mediatori, articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalita' sincrona, comprendenti attivita' laboratoriali, queste ultime da svolgersi in presenza. 2. L'organismo attesta, per ciascun mediatore, la frequenza dei corsi di cui al comma 1, per non meno di diciotto ore nel biennio. |
| Art. 25
Formazione iniziale e continua dei mediatori esperti
1. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 3, commi 3, lettere b) e c), 6 e 7, il richiedente attesta per ciascun mediatore, oltre allo svolgimento del percorso formativo previsto dall'articolo 23, la partecipazione a corsi, riservati a non piu' di quaranta partecipanti, di durata non inferiore a dieci ore, articolati in moduli teorici da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalita' sincrona per non piu' di tre quarti del monte orario complessivo, e per la restante parte in moduli pratici da svolgersi in presenza. All'esito del corso e' prevista una prova finale di valutazione. 2. I moduli teorici destinati alla formazione dei mediatori esperti nella materia internazionale, liti transfrontaliere e nella materia dei rapporti di consumo hanno ad oggetto: a) la disciplina nazionale e sovranazionale della tutela del consumatore; b) la tutela giudiziale, stragiudiziale, consensuale e paritetica del consumatore; c) i diritti e le tutele in materia di liti transfrontaliere. 3. Ai fini della conferma dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 3, commi 3, lettere b) e c), 6 e 7, l'organismo, nel termine previsto dall'articolo 15, comma 1, attesta per ciascun mediatore esperto la partecipazione a corsi di formazione nelle materie indicate dal comma 2, per non meno di quattro ore nel biennio articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalita' sincrona. |
| Art. 26
Formazione iniziale del formatore
1. Ai fini dell'inserimento nella sezione A) dell'elenco previsto dall'articolo 10, commi 3 e 4, il richiedente attesta, per ciascun formatore: a) il diploma di laurea magistrale o a ciclo unico; b) la qualifica di mediatore in materia civile e commerciale; c) lo svolgimento, nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione, di attivita' di docenza in corsi o seminari nella materia della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso universita' pubbliche o private, italiane o straniere riconosciute, ordini professionali o enti pubblici; d) in alternativa a quanto prevede la lettera c) l'avere svolto, nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione, attivita' di formatore nelle materie di cui alla lettera c). 2. Per il formatore teorico, oltre ai requisiti previsti dal comma 1, il richiedente attesta la pubblicazione, nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione, di almeno tre contributi scientifici nelle materie indicate dal comma 1, lettera c). 3. Per il formatore pratico, oltre ai requisiti previsti dal comma 1, il richiedente attesta l'esperienza maturata nei tre anni antecedenti la richiesta di iscrizione, quale mediatore presso uno o piu' organismi iscritti in almeno dieci procedure di mediazione con adesione della parte invitata. |
| Art. 27
Formazione continua dei formatori
1. Ai fini della conferma nell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, l'ente di formazione, nel termine previsto dall'articolo 15, comma 1, attesta per ciascun formatore la partecipazione a corsi di formazione nelle materie scelte tra quelle indicate dall'articolo 26, riservati a un numero massimo di quaranta formatori, articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalita' sincrona comprendenti attivita' laboratoriali, queste ultime da svolgersi in presenza. 2. L'ente attesta, per ciascun formatore, la frequenza dei corsi di cui al comma 1, per non meno di diciotto ore nel biennio. |
| Art. 28
Indennita' e spese per il primo incontro
1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennita', oltre alle spese vive. 2. L'indennita' comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5. 3. Sono altresi' dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte e' priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4. 4. Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi: € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00; € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00; € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato; 5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi: € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso; € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio; € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto. 6. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5. 7. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresi' dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformita' all'articolo 30, comma 1. 8. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando e' demandata dal giudice, l'indennita' di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, e' ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7.
Note all'art. 28: - Per l'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note all'articolo 16. |
| Art. 29 Determinazione del valore della lite e dell'accordo di conciliazione
1. La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformita' ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non e' possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore. 2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1. 3. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite e' determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti. 4. Il valore della lite puo' essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento. 5. Il valore dell'accordo di conciliazione e' determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.
Note all'art. 29: - Si riporta il testo degli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile: «Art. 10 (Determinazione del valore). - Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni, anteriori alla proposizione si sommano col capitale.» «Art. 11 (Cause relative a quote di obbligazione tra piu' parti). - Se e' chiesto da piu' persone o contro piu' persone, l'adempimento per quote di un'obbligazione, il valore della causa si determina dall'intera obbligazione.» «Art. 12 (Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni). - Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validita' o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che e' in contestazione. Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi.» «Art. 13 (Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite). - Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo e' controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni. Nelle cause relative a rendite perpetue, se il titolo e' controverso, il valore si determina cumulando venti annualita'; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, cumulando le annualita' domandate fino a un massimo di dieci. Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente.» «Art. 14 (Cause relative a somme di danaro e a beni mobili). - Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito. Il convenuto puo' contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione. Se il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito.» «Art. 15 (Cause relative a beni immobili). - Il valore delle cause relative a beni immobili e' determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda: per duecento per le cause relative alla proprieta'; per cento per le cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprieta' e al diritto dell'enfiteuta; per cinquanta con riferimento al fondo servente per le cause relative alle servitu'. Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume dal valore della parte di proprieta' controversa, se questa e' determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente. Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale o la rendita catastale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti, e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile.». |
| Art. 30
Determinazione delle spese di mediazione
1. In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute ai sensi dell'articolo 28, comma 7, sono calcolate, per gli organismi pubblici in conformita' alla tabella di cui all'allegato A, e per gli organismi privati in conformita' alla tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del dieci per cento. 2. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo la tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del venticinque per cento. 3. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo la tabella redatta in conformita' all'articolo 32 e approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5. 4. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando e' demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformita' al presente articolo, sono ridotte di un quinto.
Note all'art. 30: - Per l'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note all'articolo 16. |
| Art. 31
Tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici
1. Le spese di mediazione dovute agli organismi pubblici sono calcolate secondo la tabella di cui all'allegato A, fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30. 2. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile. 3. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi massimi della tabella di cui all'allegato A, in aggiunta a quanto prevede l'articolo 30, comma 2, possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri: a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti; b) complessita' delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri. 4. Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, e fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella di cui all'allegato A, in base uno dei seguenti criteri: a) la durata di ciascun incontro; b) l'esperienza e la competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti; c) il prevedibile impegno del mediatore per l'intero procedimento in base a criteri oggettivi e predeterminati che la tabella deve indicare, quali la complessita' delle questioni oggetto della procedura e il numero delle parti. 5. Quando le spese di mediazione sono determinate in conformita' al comma 4, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento. 6. Le spese di mediazione applicate dagli organismi pubblici non derogano gli importi minimi fissati nella tabella di cui all'allegato A per gli scaglioni di riferimento. |
| Art. 32 Criteri per l'approvazione della tabella delle spese di mediazione degli organismi privati
1. Le spese di mediazione dovute agli organismi privati sono calcolate secondo la tabella predisposta da ciascun organismo nel rispetto del presente articolo, approvata dal responsabile del registro, fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30. Quando l'organismo privato ha dichiarato di adottare la tabella degli organismi pubblici si applica l'articolo 31. 2. La tabella delle spese di mediazione e' allegata al regolamento di procedura e prevede: a) scaglioni di valore minimo e massimo del procedimento, salvo quanto previsto dalla lettera b); b) uno scaglione di valore non superiore nel massimo a € 1000; c) scaglioni applicabili in caso di valore indeterminabile basso, medio e alto; d) una maggiorazione degli importi calcolati in base alla tabella non superiore al venticinque per cento in caso di conciliazione in incontri successivi al primo. 3. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, la tabella puo' prevedere che gli importi massimi da essa previsti possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri: a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti; b) complessita' delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri. 4. Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, e fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella redatta in conformita' al comma 2, in base a uno dei criteri indicati dall'articolo 31, comma 3. 5. Quando le spese di mediazione sono determinate in conformita' al comma 4, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento. 6. Le spese di mediazione applicate dagli organismi privati non derogano gli importi minimi indicati da ciascun organismo nella tabella approvata dal responsabile del registro. |
| Art. 33
Indennita' per le mediazioni avanti agli organismi ADR
1. Gli organismi di mediazione iscritti nella sezione speciale degli organismi ADR applicano le indennita' dovute per il servizio prestato secondo gli indirizzi definiti ai sensi dell'articolo 141-octies, comma 3, del Codice del consumo.
Note all'art. 33: - Per l'articolo 141-octies del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 34
Soggetti obbligati e modalita' di pagamento
1. Le spese di cui all'articolo 28 sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione. 2. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformita' all'articolo 30, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, e salvo quanto prevede il comma 4. 3. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo. 4. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando piu' soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica. |
| Art. 35
Cause di sospensione
1. Costituiscono causa di sospensione per un periodo da sei a dodici mesi: a) l'inadempimento a uno o piu' obblighi di trasparenza previsti dagli articoli 17, 18 e 19; b) la pubblicizzazione, in qualsiasi forma, di un regolamento di procedura o di una tabella delle spese di mediazione diversi da quelli approvati dal responsabile del registro; c) lo svolgimento del servizio di mediazione in sedi non indicate al momento della richiesta di iscrizione e non approvate dal responsabile del registro; d) la presentazione al pubblico o la pubblicizzazione, in qualsiasi forma, dei servizi di mediazione o di formazione in associazione a denominazioni, simboli, emblemi e stemmi che rivestono un interesse pubblico in relazione ai quali l'interessato non dimostra di avere preventivamente acquisito il diritto di farne tale uso. |
| Art. 36
Cause di cancellazione
1. Costituiscono causa di cancellazione: a) la perdita di uno o piu' dei requisiti richiesti per l'iscrizione; b) l'applicazione di un regolamento di procedura o di una tabella delle spese di mediazione diversi da quelli approvati dal responsabile del registro; c) l'applicazione di indennita' per il primo incontro diverse da quelle previste dall'articolo 28; d) l'affidamento di uno o piu' incarichi a un mediatore non inserito negli elenchi di cui all'articolo 3, o privo, anche per causa sopravvenuta, dei requisiti per esservi inserito; e) l'affidamento, da parte dell'ente di formazione, di uno o piu' incarichi a uno o piu' formatori inseriti negli elenchi di cui all'articolo 10, e privi, anche per causa sopravvenuta, dei requisiti per esservi iscritto o dei titoli richiesti dal presente decreto per lo svolgimento del corso; f) lo svolgimento di una o piu' procedure di mediazione in presenza di cause di incompatibilita', come definite dal presente decreto; g) la mancata adozione da parte dell'organismo delle sanzioni a carico del mediatore nei casi previsti dal regolamento di procedura; h) la volontaria divulgazione di dati sensibili relativi alle procedure di mediazione; i) la mancata comunicazione delle variazioni delle informazioni fornite al momento dell'iscrizione e approvate dal responsabile del registro; l) la mancata trasmissione periodica delle attestazioni o certificazioni relative all'adempimento degli obblighi formativi di mediatori e formatori; m) il mancato adempimento dell'obbligo di trasmissione dei dati indicati dall'articolo 16, commi 6 e 7; n) lo svolgimento di meno di dieci procedimenti di mediazione nel biennio precedente l'adozione del provvedimento; o) la comunicazione da parte dell'iscritto della dichiarazione prevista dall'articolo 39, comma 5. 2. Costituisce causa di cancellazione dell'organismo ADR la perdita di uno o piu' dei requisiti previsti dall'articolo 9. |
| Art. 37
Invito alla regolarizzazione
1. Quando un organismo o un ente di formazione perde uno o piu' dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 11, comma 3, o e' rilevato l'inadempimento a uno degli obblighi previsti dall'articolo 36, lettere i), l) e m), il responsabile del registro ne da' comunicazione all'interessato invitandolo a ovviarvi senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi. 2. Se alla scadenza permane la difformita' segnalata, il responsabile adotta il provvedimento di cancellazione. |
| Art. 38
Invito alla regolarizzazione all'organismo ADR
1. Ad eccezione del caso di perdita dei requisiti previsti dall'articolo 4, quando un organismo ADR non soddisfa uno o piu' dei requisiti previsti dall'articolo 9, il responsabile del registro ne da' comunicazione all'interessato e lo invita a ovviarvi senza indugio e comunque non oltre il termine di tre mesi. 2. Se alla scadenza del termine previsto dal comma 1, permane la difformita' segnalata, il responsabile del registro dispone la cancellazione dell'organismo ADR dalla sezione speciale del registro. 3. Adottato il provvedimento di cui al comma 2, il responsabile aggiorna immediatamente la sezione speciale del registro, dandone comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy. |
| Art. 39
Procedura di contestazione
1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 37 e 38, il responsabile del registro, quando rileva la sussistenza di fatti che potrebbero dar luogo all'adozione di un provvedimento di sospensione o di cancellazione, ne da' comunicazione all'organismo o all'ente di formazione con l'invito, entro un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta, a fornire chiarimenti e per eventuali produzioni documentali. 2. Scaduto il termine assegnato ai sensi del comma 1, il responsabile del registro esamina, se presentati, i chiarimenti e le attestazioni, se non ritiene di archiviare la procedura, contesta formalmente all'interessato i fatti riscontrati, indica le norme che ritiene violate, e assegna un termine di quindici giorni per difese e ulteriori produzioni documentali. 3. Se nel termine assegnato ai sensi del comma 2, l'interessato non fornisce elementi idonei a superare la contestazione, il responsabile del registro, con provvedimento motivato, dispone la sospensione indicandone la durata. Quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 36, dispone la cancellazione. Il provvedimento e' comunicato all'interessato ed e' pubblicato, limitatamente alla denominazione e al numero d'ordine dell'organismo o dell'ente, al tipo di provvedimento adottato e alla durata della sospensione in apposita pagina del sito web del Ministero dedicato alla mediazione. La pubblicazione del provvedimento di sospensione e' mantenuta per l'intera durata della sua efficacia. La pubblicazione del provvedimento di cancellazione e' mantenuta per due anni dalla sua adozione. Il provvedimento di cancellazione e di sospensione e' altresi' annotato nel registro, nella sezione speciale o nell'elenco. 4. I provvedimenti previsti dai commi 1, 2 e 3, quando sono adottati nei confronti di un organismo ADR iscritto nella sezione speciale del registro, sono preventivamente comunicati al Ministero delle imprese e del made in Italy, che ha facolta' di esprimere il proprio parere. 5. In ogni fase della procedura di contestazione e nel caso previsto dall'articolo 37, l'organismo o l'ente di formazione puo' dichiarare di non avere interesse al mantenimento dell'iscrizione. In tal caso il responsabile del registro, allo stato degli atti, ne dispone la cancellazione. 6. Tutte le comunicazioni previste dalla presente sezione sono effettuate dal responsabile del registro all'indirizzo indicato al momento dell'iscrizione. |
| Art. 40
Effetti della sospensione e della cancellazione
1. L'organismo o l'ente di formazione, ricevuto il provvedimento di sospensione o di cancellazione, danno immediata comunicazione della sua adozione e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso, ai formatori e agli iscritti ai corsi, e attestano al responsabile del registro l'adempimento di tale onere. 2. Dopo la comunicazione della sospensione o della cancellazione l'organismo o l'ente di formazione non possono erogare i servizi previsti dal presente decreto. 3. La cancellazione non fa venire meno l'obbligo di conservazione previsto dall'articolo 8-bis, comma 5, del decreto legislativo e dall'articolo 16, comma 4, del presente decreto. 4. La cancellazione per qualsiasi causa preclude per due anni all'organismo e all'ente di formazione di chiedere l'iscrizione.
Note all'art. 40: - Per l'articolo 8-bis del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note all'articolo 6. |
| Art. 41 Prosecuzione della procedura di mediazione nei casi di sospensione e cancellazione
1. La procedura di mediazione in corso avanti a un organismo sospeso o cancellato puo' proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario, in conformita' al presente articolo. 2. Entro quindici giorni dalla pubblicazione prevista dall'articolo 39, comma 3, la parte che ha avviato la procedura di mediazione puo' individuare un altro organismo mediante presentazione di apposita domanda che deve contestualmente essere comunicata alle altre parti della procedura di mediazione e all'organismo sospeso o cancellato. Tale richiesta puo' contenere l'indicazione dello stesso mediatore designato dall'organismo sospeso o cancellato, a condizione che detto mediatore sia inserito nell'elenco dell'organismo individuato ai sensi del primo periodo e che il provvedimento sanzionatorio non sia stato adottato per motivi attinenti al comportamento del mediatore in questione. Se nel termine indicato nel primo periodo non e' depositata la richiesta di prosecuzione, entro i successivi quindici giorni puo' provvedervi la parte chiamata che ha aderito alla mediazione. 3. L'organismo che riceve l'istanza prevista dal comma 2 non puo' rifiutare di svolgere la mediazione, se non per giustificato motivo. 4. L'organismo sospeso o cancellato, quando la mediazione prosegue ai sensi del comma 1, cura l'immediata trasmissione degli atti fino a quel momento compiuti all'organismo avanti al quale prosegue la procedura, conservandone copia. |
| Art. 42
Procedimento per il mantenimento dell'iscrizione nel registro
1. Gli organismi di mediazione iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel registro previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della giustizia del 18 ottobre 2010, n. 180, e che entro il 30 aprile 2023 hanno presentato istanza di mantenimento dell'iscrizione, attestano al responsabile del registro, entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento ai requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 4, 5 e 6. Nello stesso termine trasmettono il regolamento di procedura aggiornato in conformita' all'articolo 22 unitamente, per gli organismi privati, alla tabella redatta in conformita' all'articolo 32 o corredato della dichiarazione di adozione della tabella di cui all'allegato A. 2. Fuori dai casi previsti dal comma 4, gli organismi di cui al comma 1, per i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, negli elenchi previsti dall'articolo 3, comma 3, parte i), sezioni da A) a C) e parte ii), sezioni da A) a C) del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, che intendono mantenere tale inserimento, attestano al responsabile del registro, nel termine di cui al comma 1, per ciascun mediatore: a) i requisiti previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera b); b) il conseguimento della laurea triennale o l'eventuale conseguimento della laurea prevista dall'articolo 23, comma 1; c) lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'articolo 24, comma 1, di durata non inferiore a dieci ore. 3. Fuori dai casi previsti dal comma 4, per i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, parte i), sezioni da A) a C) e parte ii), sezioni da A) a C) del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, che intendono mantenere tale inserimento, l'organismo documenta, oltre a quanto prevede il comma 2, lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'articolo 25, comma 3, di durata non inferiore a quattro ore. 4. Per i mediatori inseriti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, negli elenchi previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, e iscritti a un ordine o collegio professionale, l'organismo, nel termine di cui al comma 1 attesta: a) per tutti i mediatori i requisiti previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera b); b) per i mediatori inseriti nella sezione A, l'eventuale conseguimento della laurea triennale o della laurea prevista dall'articolo 23, comma 1; c) per i mediatori inseriti nella sezione A, lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'articolo 24, comma 1, di durata non inferiore a dieci ore; d) per i mediatori inseriti nelle sezioni B e C, oltre a quanto prevedono le lettere a) e b), lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'articolo 25, comma 3, di durata non inferiore a quattro ore. 5. Gli enti di formazione iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco previsto dall'articolo 17 del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, e che, entro il 30 aprile 2023, hanno presentato istanza di mantenimento dell'iscrizione, trasmettono al responsabile del registro, nel termine previsto dal comma 1, la documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 11. 6. Gli enti di cui al comma 5, per i formatori inseriti alla data di entrata in vigore del presente decreto negli elenchi previsti dall'articolo 17, comma 3, parte i), lettera A) e parte ii) lettera A, del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, che intendono mantenere tale inserimento, attestano al responsabile del registro, nel termine di cui al comma 1, per ciascun formatore: a) i requisiti previsti dall'articolo 4; b) l'eventuale conseguimento della laurea prevista dall'articolo 26, comma 1, o quantomeno della laurea triennale; c) lo svolgimento di un corso di aggiornamento di contenuto corrispondente a quanto prevede l'articolo 27, comma 1, di durata non inferiore a dieci ore. d) quando non e' attestato il conseguimento della laurea ai sensi della lettera b), per ciascun formatore l'ente attesta lo svolgimento di attivita' di docenza nelle materie di cui all'articolo 23, comma 3, per almeno sedici ore negli ultimi tre anni anteriori alla scadenza del termine di cui al comma 1. 7. Ai fini del mantenimento dell'inserimento negli elenchi dei mediatori e dei formatori, i corsi previsti dai commi 2, 3 e 6 prevedono uno specifico modulo dedicato alle modifiche apportate al decreto legislativo n. 28 del 2010 dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, con approfondimento sui temi degli incentivi fiscali, del patrocinio a spese dello Stato, e sui contenuti del presente decreto. 8. Lo svolgimento dei corsi previsti dai commi 2, 3, e 6, da parte dei mediatori e formatori per i quali e' confermato l'inserimento nei rispettivi elenchi in conformita' al presente articolo, equivale all'assolvimento dell'obbligo formativo periodico previsto dall'articolo 15 per il biennio con scadenza 31 dicembre 2025.
Note all'art. 42: - Si riporta il testo degli articoli 3 e 17 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28): «Art. 3 (Registro). - 1. E' istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione. 2. Il registro e' tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne e' responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato nell'ambito della direzione generale. Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si puo' avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia. Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo di cui al comma 3, parte i), sezione C e parte ii), sezione C, il responsabile esercita i poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero dello sviluppo economico. 3. Il registro e' articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni: parte i): enti pubblici; sezione A: elenco dei mediatori; sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale; sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo; parte ii): enti privati; sezione A: elenco dei mediatori; sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale; sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo; sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli organismi. 4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati. 5. La gestione del registro avviene con modalita' informatiche che assicurano la possibilita' di rapida elaborazione di dati con finalita' connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto. 6. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge.» «Art. 17 (Elenco degli enti di formazione). - 1. E' istituito l'elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attivita' di formazione dei mediatori. 2. L'elenco e' tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne e' responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato nell'ambito della direzione generale. Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si puo' avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia. 3. L'elenco e' articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni: parte i): enti pubblici; sezione A: elenco dei formatori; sezione B: elenco dei responsabili scientifici; parte ii): enti privati; sezione A: elenco dei formatori; sezione B: elenco dei responsabili scientifici; sezione C: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti. 4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati. 5. La gestione dell'elenco avviene con modalita' informatiche che assicurano la possibilita' di rapida elaborazione di dati con finalita' connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto. 6. Gli elenchi dei formatori e dei responsabili scientifici sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge.». |
| Art. 43 Inserimento nell'elenco del responsabile dell'organismo e mantenimento dell'inserimento nell'elenco del responsabile scientifico 1. Ai fini dell'inserimento del responsabile dell'organismo nominato alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), gli organismi di cui all'articolo 42, comma 1, entro il termine di nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, attestano al responsabile del registro: a) i requisiti previsti dall'articolo 4; b) il conseguimento della laurea triennale o l'eventuale conseguimento della laurea di cui all'articolo 23, comma 1; c) il conseguimento della qualifica di mediatore in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto. 2. Ai fini di cui al comma 1, quando il responsabile dell'organismo e' iscritto a un ordine o collegio professionale, l'organismo, nel termine indicato dal predetto comma, attesta al responsabile del registro: a) i requisiti previsti dall'articolo 4; b) il conseguimento della qualifica di mediatore in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto; c) l'eventuale conseguimento della laurea di cui all'articolo 23, comma 1, o della laurea triennale. 3. Quando, nei casi previsti dai commi 1 e 2, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il responsabile dell'organismo non ha conseguito la qualifica di mediatore, l'organismo, nel termine di cui al comma 1, attesta al responsabile del registro il conseguimento di tale qualifica in conformita' all'articolo 23. 4. Gli enti di cui all'articolo 42, comma 5, per il mantenimento del responsabile scientifico inserito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'elenco previsto dall'articolo 17, comma 3, parte i), sezione B) e parte ii), sezione B) del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, attestano il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e trasmettono al responsabile del registro, entro il termine di cui al comma 1, il curriculum nel quale sono evidenziati i titoli e l'esperienza che giustificano i requisiti della chiara fama e dell'esperienza pratica e professionale nelle materie previste dall'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo, con indicazione della data di conseguimento dei titoli e dello svolgimento delle esperienze.
Note all'art. 43: - Per l'articolo 17 del citato decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, si veda nelle note all'articolo 42. - Per l'articolo 16-bis del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 44
Procedura di verifica dei requisiti di mantenimento dell'iscrizione
1. Il responsabile del registro, entro sessanta giorni dalla ricezione delle attestazioni previste dagli articoli 42 e 43, verificatane idoneita' e completezza, conferma le iscrizioni richieste nel registro e negli elenchi, indicando in modo specifico i soggetti dei quali e' confermato l'inserimento nel registro e negli elenchi, dandone contestuale comunicazione al richiedente. 2. Se, all'esito delle verifiche effettuate ai sensi del comma 1, il responsabile del registro non provvede, sospende l'iscrizione dell'organismo o dell'ente di formazione per sei mesi, previo preavviso ai sensi dell'articolo 10-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano gli articoli 40 e 41. 3. L'organismo o l'ente, almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo di sospensione disposto ai sensi del comma 2, salvo il deposito della dichiarazione prevista dall'articolo 39, comma 5, attesta al responsabile del registro l'adeguamento in conformita' agli articoli 42 e 43. In difetto, il responsabile del registro dispone la cancellazione e si applicano gli articoli 40 e 41.
Note all'art. 44: - Si riporta il testo dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): «Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza). - 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorita' competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorita' competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento cosi' adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non puo' addurre per la prima volta motivi ostativi gia' emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.". |
| Art. 45 Disposizioni transitorie relative alle procedure finalizzate alla cancellazione o alla sospensione
1. Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, avviati dal responsabile del registro ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, continua ad applicarsi il predetto decreto. 2. Le disposizioni del Capo VI si applicano ai procedimenti avviati dal responsabile del registro d'ufficio o a seguito di segnalazioni dell'Ispettorato o di esposti in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 45: - Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180: «Art. 10 (Sospensione e cancellazione dal registro). - 1. Se, dopo l'iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che l'avrebbero impedita, ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 8 e 20 o di reiterata violazione degli obblighi del mediatore, il responsabile dispone la sospensione e, nei casi piu' gravi, la cancellazione dal registro. Nel caso di cui all'articolo 8 comma 5, il responsabile dispone la sospensione per un periodo di dodici mesi dell'organismo che non ha comunicato i dati; ne dispone la cancellazione dal registro se l'organismo non provvede ad inviare i dati, inclusi quelli storici dei dodici mesi precedenti, entro i tre mesi successivi. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il responsabile dispone altresi' la cancellazione degli organismi che hanno svolto meno di dieci procedimenti di mediazione in un biennio. 3. La cancellazione di cui ai commi 1 e 2 impedisce all'organismo di ottenere una nuova iscrizione, prima che sia decorso un anno. 4. Spetta al responsabile, per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, l'esercizio del potere di controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato il preventivo recapito, anche soltanto in via telematica, ai singoli organismi interessati.». |
| Art. 46
Disposizioni transitorie in tema di spese di mediazione
1. Alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi l'articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010 e la tabella A, ivi richiamata. 2. Alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, gli organismi privati che hanno presentato istanza di mantenimento dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 42, comma 1, fino all'approvazione dell'istanza di adeguamento ai requisiti di iscrizione, applicano le spese di mediazione previste per gli organismi pubblici dall'articolo 31, commi 1, 2 e 4, e la tabella A allegata al presente decreto. 3. Gli organismi ADR applicano alle procedure di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), iniziate con domanda presentata in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, le indennita' previste dall'articolo 33.
Note all'art. 46: - Si riporta il testo dell'articolo 16 e della Tabella A del citato decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180: «Art. 16 (Criteri di determinazione dell'indennita'). - 1. L'indennita' comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. 2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennita' complessiva, e' dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate che e' versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo e' dovuto anche in caso di mancato accordo. 3. Per le spese di mediazione e' dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto. 4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A: a) puo' essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessita' o difficolta' dell'affare; b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo; d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della meta' per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento. 5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione e' liberamente determinato. 6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. 7. Il valore della lite e' indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. 8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennita' e' dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. 9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla meta'. Il regolamento di procedura dell'organismo puo' prevedere che le indennita' debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. (20) 10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o piu' mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo. 11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. 12. Ai fini della corresponsione dell'indennita', quando piu' soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte. 13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresi' ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo. 14. Gli importi minimi delle indennita' per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.»
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 47
Trattamento dati
1. Il Ministero - Direzione generale degli affari interni e il Ministero per le imprese e il made in Italy, sono titolari dei trattamenti di dati personali effettuati, ciascuno per le attivita' di competenza, ai fini della tenuta ed aggiornamento del registro, della sezione speciale e degli elenchi di cui all'articolo 3, e dell'esercizio della vigilanza ai sensi del Capo VI. 2. Il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi dell'articolo 4, dell'articolo 6, comma 1, lettere e), h) e l), dell'articolo 9, comma 1, lettera g), dell'articolo 11, commi 1 e 3, lettere a), b) e c), e dall'articolo 14 , avviene in conformita' al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in ogni caso con adozione di tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di liceita', correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, di limitazione della finalita', di minimizzazione dei dati, di limitazione della conservazione e di integrita' e riservatezza e di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. 3. Il trattamento dei dati personali di cui al comma 2 e' effettuato per le sole finalita' di rilevante interesse pubblico correlate alla tenuta del registro e dell'elenco di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere l) e q) del decreto legislativo n. 196 del 2003. 4. E' vietata la comunicazione o la diffusione a terzi dei dati indicati al comma 2, salvo l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 12, comma 5, e dall'articolo 39, comma 4, nonche' la messa a disposizione del pubblico, attraverso il sito web del Ministero dedicato alla mediazione, della sezione speciale del registro per gli organismi ADR, degli elenchi dei responsabili, mediatori e formatori in conformita' all'articolo 12, comma 3, e dei provvedimenti indicati dall'articolo 39, comma 3, fermo restando l'articolo 2-septies, comma 8, del decreto legislativo n. 196 del 2003. 5. I dati trattati ai sensi del presente decreto sono conservati dal Ministero per un periodo non superiore a dieci anni esclusivamente allo scopo di consentire lo svolgimento delle attivita' e i controlli previsti dal presente decreto e comunque fino alla definizione di eventuali contenziosi. 6. Gli organismi, gli organismi ADR e gli enti di formazione trattano i dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 forniti dalle parti nell'ambito dell'attivita' di mediazione e i dati forniti dai soggetti interessati nell'ambito delle procedure e delle attivita' previste dai capi II, III, VI e di cui agli articoli 43, 44 e 45, nel rispetto e in conformita' al predetto regolamento e del decreto legislativo n. 196 del 2003 e con l'adozione di ogni misura tecnica e organizzativa idonea alla tutela dei dati personali trattati, assicurando altresi' la sicurezza dei medesimi per tutte le fasi del trattamento, incluse la conservazione, la trasmissione e la comunicazione ai soggetti legittimati.
Note all'art. 47: - Si riporta il testo degli articoli 2-sexies, comma 2, lettere l) e q), e 2-septies, comma 8, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE): «Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante). - 1. - 1-bis. (omissis) 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie: a) - i) (omissis) l) attivita' di controllo e ispettive; m) - p) (omissis) q) attivita' sanzionatorie e di tutela in sede amministrativa o giudiziaria; r) - dd) (omissis) 3. (omissis)» «Art. 2-septies (Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute). - 1. - 7. (omissis) 8. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi.». |
| Art. 48
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 49
Abrogazioni
1. Il decreto del Ministro della giustizia del 18 ottobre 2010, n. 180 e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 ottobre 2023
Il Ministro della giustizia Nordio Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2834 |
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