Gazzetta n. 255 del 31 ottobre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 29 maggio 2023, n. 149
Regolamento concernente modifiche al decreto 25 luglio 2012, n. 162, recante l'individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 300, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.


IL MINISTRO DELLA DIFESA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare;
Visto in particolare, l'articolo 300, comma 4, del predetto decreto legislativo, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, che demanda a un regolamento, da adottare con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, l'individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi dei quali le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, hanno l'uso esclusivo, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, nonche' delle specifiche modalita' attuative;
Visto altresi' l'articolo 535 del predetto decreto legislativo, che stabilisce la costituzione della societa' per azioni Difesa Servizi S.p.a. della quale il Ministero della difesa puo' avvalersi, ai sensi del citato articolo 300, comma 1, del medesimo decreto legislativo, per consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri;
Visto in fine l'articolo 1475 del predetto decreto legislativo, che consente la costituzione di associazioni o circoli fra militari, con il preventivo assenso del Ministro della difesa;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e in particolare gli articoli 10, 124, 125 e 126;
Visto l'articolo 19 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto in particolare, l'articolo 941 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, che elenca le associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati;
Visto il decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico il 25 luglio 2012, n. 162, concernente l'individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 300, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico il 2 agosto 2017, n. 144, concernente integrazioni al decreto 25 luglio 2012, n. 162, al fine dell'inclusione dell'emblema e dei segni distintivi del Circolo ufficiali delle Forze armate;
Considerate le variazioni ordinative delle Forze armate intervenute successivamente all'entrata in vigore del predetto regolamento;
Ritenuto necessario, per garantire la tutela legale agli emblemi e altri segni distintivi delle Forze armate, modificare il citato regolamento sostituendo gli allegati allo stesso e, altresi', abrogare le successive integrazioni;
Considerato altresi', che le associazioni costituite tra il personale militare possono utilizzare denominazioni che richiamano l'appartenenza degli associati, ma non delle associazioni stesse, alla Forza armata;
Ritenuta pertanto, necessaria una disposizione volta a prevenire incertezze nell'applicazione della normativa che tutela le denominazioni delle Forze armate, con riferimento alle denominazioni delle associazioni costituite tra personale militare in servizio, in congedo o pensionati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 ottobre 2022;
Visto l'assenso espresso dal Ministero delle imprese e del made in Italy con la nota n. 6071 del 14 marzo 2023 e dal Ministero dell'economia e delle finanze con la nota n. 14930 del 6 aprile 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2023;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro della difesa
25 luglio 2012, n. 162

1. Dopo l'articolo 4 del decreto del Ministro della difesa 25 luglio 2012, n.162, e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Uso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate da parte delle associazioni costituite tra militari delle Forze armate). - 1. Alle associazioni costituite tra militari delle Forze armate, ivi incluse quelle di cui all'articolo 941 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e' consentito l'uso nella propria denominazione del nome identificativo di categoria o di specialita' della Forza Armata o del Corpo cui appartengono gli associati fermo restando, salvo diversa disposizione normativa o autorizzazione dell'Amministrazione competente, il divieto di uso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi propri delle Forze armate di cui agli allegati al presente regolamento.
2. Alle associazioni di cui al precedente comma e', in ogni caso, vietato l'uso a scopo di profitto delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate.».
2. Gli allegati all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto 25 luglio 2012, n. 162 sono sostituiti dagli allegati al presente regolamento.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 17. (Regolamenti). - Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 300, commi 1 e 4,
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010:
«Art. 300 (Diritti di proprieta' industriale delle
Forze armate). - 1. Le Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, hanno il diritto all'uso esclusivo delle
proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e
di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della difesa,
anche avvalendosi della Difesa Servizi s.p.a. di cui
all'articolo 535, puo' consentire l'uso anche temporaneo
delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei
segni distintivi, in via convenzionale ai sensi
dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle
finalita' istituzionali e dell'immagine delle Forze armate.
Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124,
125 e 126 del codice della proprieta' industriale di cui al
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive
modificazioni.
2. - 3. omissis
4. Ferme restando le competenze attribuite alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del
1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di
approvazione e procedure per la concessione degli emblemi
araldici, anche a favore delle Forze armate, mediante
apposito regolamento adottato con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli
emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al
comma 1, nonche' le specifiche modalita' attuative.».
- Si riporta il testo dell'articolo 535, del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 535 (Difesa Servizi spa). - 1. E' costituita la
societa' per azioni denominata «Difesa Servizi spa», ai
fini dello svolgimento dell'attivita' negoziale diretta
all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse
prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei
compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e
non direttamente correlate all'attivita' operativa delle
Forze armate, da individuare con decreto del Ministro della
difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nonche' ai fini dell'articolo 7 della legge 24
dicembre 1985, n. 808, nonche' delle attivita' di
valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di
alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche
attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di
contratti di sponsorizzazione. Le citate attivita'
negoziali sono svolte attraverso l'utilizzo integrale delle
risorse acquisite dalla societa', attraverso la gestione
economica dei beni dell'Amministrazione della difesa e dei
servizi da essa resi a terzi, da considerare aggiuntive
rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del
dicastero.
2. La societa' e' posta sotto la vigilanza del
Ministro della difesa e ha sede in Roma. Il capitale
sociale della societa' e' stabilito in euro 1 milione, e i
successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati
con decreto del Ministro della difesa, che esercita i
diritti dell'azionista. Le azioni della societa' sono
interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non
possono formare oggetto di diritti a favore di terzi. La
societa' opera secondo gli indirizzi strategici e i
programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. La societa' ha a oggetto la prestazione di servizi
e l'espletamento di attivita' strumentali e di supporto
tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della
difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di
quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attivita'
negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi
e connesse prestazioni, e' strettamente correlato allo
svolgimento dei compiti istituzionali del comparto
sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le
Forze armate, delle funzioni di centrale di committenza ai
sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di
centrale di committenza possono essere svolte anche per le
altre Forze di polizia, previa stipula di apposite
convenzioni con le amministrazioni interessate. La societa'
puo' altresi' esercitare ogni attivita' strumentale,
connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel
rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia
di affidamento a societa' a capitale interamente pubblico.
4. La societa', nell'espletare le funzioni di
centrale di committenza, utilizza i parametri di
prezzo-qualita' delle convenzioni di cui all'articolo 26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e
servizi comparabili.
5. Lo statuto disciplinante il funzionamento interno
della societa' e' approvato con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. E' ammessa la delega dei poteri dell'organo
amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto
sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione
e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in
carica. I membri del consiglio di amministrazione possono
essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze armate
in servizio permanente. Le successive modifiche allo
statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per
i successivi periodi sono deliberate a norma del codice
civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione
delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Lo statuto prevede:
a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di
costituire su di esse diritti a favore di terzi;
b) la nomina da parte del Ministro della difesa
dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso
alla nomina dei dirigenti;
c) le modalita' per l'esercizio del «controllo
analogo» sulla societa', nel rispetto dei principi del
diritto europeo e della relativa giurisprudenza
comunitaria;
d) le modalita' per l'esercizio dei poteri di
indirizzo e controllo sulla politica aziendale;
e) l'obbligo dell'esercizio dell'attivita'
societaria in maniera prevalente in favore del Ministero
della difesa;
f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o
al mercato ristretto.
7. La pubblicazione del decreto di approvazione dello
statuto nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli
adempimenti in materia di costituzione delle societa'
previsti dalla normativa vigente.
8. Gli utili netti della societa' sono destinati a
riserva, se non altrimenti determinato dall'organo
amministrativo della societa' previa autorizzazione del
Ministero vigilante.
9. La societa' non puo' sciogliersi se non per legge.
10. Il rapporto di lavoro del personale dipendente
della societa' e' disciplinato dalle norme di diritto
privato e dalla contrattazione collettiva. In deroga a
quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la societa' si
avvale anche del personale militare e civile del Ministero
della difesa, anche di livello non dirigenziale, in
possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e
gestionale, da impiegare secondo le modalita' previste
dallo stesso articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1475, del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 1475 (Limitazioni all'esercizio del diritto di
associazione e divieto di sciopero). - 1. La costituzione
di associazioni o circoli fra militari e' subordinata al
preventivo assenso del Ministro della difesa.
2. In deroga al comma 1, i militari possono
costituire associazioni professionali a carattere sindacale
per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento
militare o interforze.
3. I militari non possono aderire ad associazioni
considerate segrete a norma di legge e a quelle
incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento
prestato.
4. I militari non possono esercitare il diritto di
sciopero.».
- Si riporta il testo degli articoli 10, 124, 125 e 126
del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice
della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15
della legge 12 dicembre 2002, n. 273) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005:
«Art. 10 (Stemmi). - 1. Gli stemmi e gli altri segni
considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in
materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle
convenzioni stesse, nonche' i segni contenenti simboli,
emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico
inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle
forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici
territoriali italiani non possono costituire oggetto di
registrazione come marchio d'impresa, a meno che
l'autorita' competente non ne abbia autorizzato la
registrazione. 1-bis. Non possono altresi' formare oggetto
di registrazione parole, figure o segni lesivi
dell'immagine o della reputazione dell'Italia.
2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o
segni con significazione politica o di alto valore
simbolico, o contenente elementi araldici, l'Ufficio
italiano brevetti e marchi, prima della registrazione,
invia l'esemplare del marchio e quant'altro possa occorrere
alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti,
per sentirne l'avviso, in conformita' a quanto e' disposto
nel comma 4.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha la
facolta' di provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso
in cui sussista dubbio che il marchio possa essere
contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon
costume. 4. Se l'amministrazione interessata, o competente,
di cui ai commi 2 e 3, esprime avviso contrario alla
registrazione del marchio, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi respinge la domanda.».
«Art. 124 (Misure correttive e sanzioni civili). - 1.
Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di
proprieta' industriale possono essere disposti l'inibitoria
della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose
costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro
definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti
di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la
disponibilita'. L'inibitoria e l'ordine di ritiro
definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro
ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui
servizi siano utilizzati per violare un diritto di
proprieta' industriale.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare
una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza
successivamente constatata e per ogni ritardo
nell'esecuzione del provvedimento.
3. Con la sentenza che accerta la violazione di un
diritto di proprieta' industriale puo' essere ordinata la
distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se
non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore
della violazione. Non puo' essere ordinata la distruzione
della cosa e l'avente diritto puo' conseguire solo il
risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e' di
pregiudizio all'economia nazionale. Se i prodotti
costituenti violazione dei diritti di proprieta'
industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di
una utilizzazione legittima, puo' essere disposto dal
giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro
distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con
possibilita' di reinserimento a seguito degli adeguamenti
imposti a garanzia del rispetto del diritto.
4. Con la sentenza che accerta la violazione dei
diritti di proprieta' industriale, puo' essere ordinato che
gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del
diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a
produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano
assegnati in proprieta' al titolare del diritto stesso,
fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
5. E' altresi' in facolta' del giudice, su richiesta
del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di
cui al comma 4, tenuto conto della residua durata del
titolo di proprieta' industriale o delle particolari
circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese
dell'autore della violazione, fino all'estinzione del
titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In
quest'ultimo caso, il titolare del diritto di proprieta'
industriale puo' chiedere che gli oggetti sequestrati gli
siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra
le parti, verra' stabilito dal giudice dell'esecuzione,
sentito, occorrendo, un perito.
6. Delle cose costituenti violazione del diritto di
proprieta' industriale non si puo' disporre la rimozione o
la distruzione, ne' puo' esserne interdetto l'uso quando
appartengono a chi ne fa uso personale o domestico.
Nell'applicazione delle sanzioni l'autorita' giudiziaria
tiene conto della necessaria proporzione tra la gravita'
delle violazioni e le sanzioni, nonche' dell'interesse dei
terzi. ((6-bis. Nei procedimenti relativi all'acquisizione,
all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti
commerciali di cui all'articolo 98, il giudice, nel
disporre le misure di cui al presente articolo e nel
valutarne la proporzionalita', considera le circostanze del
caso concreto, tra le quali: a) il valore e le altre
caratteristiche specifiche dei segreti commerciali; b) le
misure adottate dal legittimo detentore per proteggere i
segreti commerciali; c) la condotta dell'autore della
violazione nell'acquisire, utilizzare o rivelare i segreti
commerciali; d) l'impatto dell'utilizzazione o della
rivelazione illecite dei segreti commerciali; e) i
legittimi interessi delle parti e l'impatto che
l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per
le stesse; f) i legittimi interessi dei terzi; g)
l'interesse pubblico generale; h) le esigenze di tutela dei
diritti fondamentali. 6-ter. Nei procedimenti relativi
all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione
illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il
giudice puo' disporre, in alternativa all'applicazione
delle misure di cui al presente articolo e su istanza della
parte interessata, il pagamento di un indennizzo, qualora
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) la
parte istante, al momento dell'utilizzazione o della
rivelazione, non conosceva ne', secondo le circostanze,
avrebbe dovuto conoscere, del fatto che i segreti
commerciali erano stati ottenuti da un terzo che li stava
utilizzando o rivelando illecitamente; b) l'esecuzione di
tali misure puo' essere eccessivamente onerosa per la parte
istante; c) l'indennizzo risulti adeguato in relazione al
pregiudizio subito dalla parte che ha chiesto
l'applicazione delle misure. 6-quater. L'indennizzo
liquidato a norma del comma 6-ter non puo', in ogni caso,
superare l'importo dei diritti dovuti qualora la parte
istante avesse richiesto l'autorizzazione ad utilizzare i
segreti commerciali per il periodo di tempo per il quale
l'utilizzo degli stessi avrebbe potuto essere vietato.
7. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le
misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza
non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte
informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza
recante le misure anzidette.».
«Art. 125 (Risarcimento del danno e restituzione dei
profitti dell'autore della violazione). - 1. Il
risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le
disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice
civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali
le conseguenze economiche negative, compreso il mancato
guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici
realizzati dall'autore della violazione e, nei casi
appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il
danno morale arrecato al titolare del diritto dalla
violazione.
2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei
danni puo' farne la liquidazione in una somma globale
stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni
che ne derivano. In questo caso il lucro cessante e'
comunque determinato in un importo non inferiore a quello
dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto
pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare
del diritto leso.
3. In ogni caso il titolare del diritto leso puo'
chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore
della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro
cessante o nella misura in cui essi eccedono tale
risarcimento.».
«Art. 126 (Pubblicazione della sentenza). - 1.
L'autorita' giudiziaria puo' ordinare che l'ordinanza
cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei
diritti di proprieta' industriale sia pubblicata
integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva,
tenuto conto della gravita' dei fatti, in uno o piu'
giornali da essa indicati, a spese del soccombente. In ogni
caso, sono adottate le misure idonee a garantire la tutela
della riservatezza dei segreti commerciali di cui
all'articolo 98.
1-bis. Nei procedimenti relativi all'acquisizione,
all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti
commerciali di cui all'articolo 98, il giudice, nel
decidere se adottare una delle misure di cui al comma 1 e
nel valutarne la proporzionalita', considera le circostanze
del caso concreto e, in particolare:
a) il valore dei segreti commerciali;
b) la condotta dell'autore della violazione
nell'acquisire, utilizzare o rivelare i segreti
commerciali;
c) l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione
illecite dei segreti commerciali;
d) il pericolo di ulteriore utilizzazione o
rivelazione illecite dei segreti commerciali da parte
dell'autore della violazione.
1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, il giudice
considera altresi' se le informazioni sull'autore della
violazione siano tali da consentire l'identificazione di
una persona fisica e, in tal caso, se la pubblicazione di
tali informazioni sia giustificata anche in considerazione
degli eventuali danni che la misura puo' provocare alla
vita privata e alla reputazione del medesimo autore.».
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche'
per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n.
91, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 941 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140, S.O.:
«Art. 941 (Associazioni fra militari delle categorie
in congedo o pensionati). - 1. Le associazioni di cui
all'articolo 937, sono le seguenti:
a) Gruppo decorati ordine militare d'Italia;
b) Gruppo medaglie d'oro al valor militare;
c) Associazione nazionale fra mutilati e invalidi
di guerra;
d) Associazione italiana ciechi di guerra;
e) Istituto del «Nastro Azzurro» fra combattenti
decorati al valor militare;
f) Associazione nazionale combattenti e reduci;
g) Associazione nazionale volontari di guerra;
h) Associazione nazionale combattenti guerra di
liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze
armate;
i) Associazione nazionale reduci dalla prigionia,
dall'internamento e dalla guerra di liberazione;
l) Associazione nazionale partigiani d'Italia;
m) Federazione italiana volontari della liberta';
n) Federazione italiana associazioni partigiane;
o) Associazione nazionale veterani e reduci
garibaldini;
p) Federazione italiana dei combattenti alleati;
q) Associazione nazionale ex internati;
r) Associazione nazionale famiglie caduti e
dispersi in guerra;
s) Associazione nazionale famiglie martiri caduti
per la liberta' della Patria;
t) Associazione italiana combattenti interalleati;
u) Associazione italiana combattenti volontari
antifascisti di Spagna;
v) Unione nazionale italiana reduci di Russia;
z) Consiglio nazionale permanente delle
associazioni d'arma;
aa) Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
bb) Associazione nazionale del fante;
cc) Associazione nazionale marinai d'Italia;
dd) Associazione Arma Aeronautica;
ee) Associazione nazionale carabinieri;
ff) Associazione nazionale finanzieri d'Italia;
gg) Associazione nazionale granatieri di Sardegna;
hh) Associazione nazionale bersaglieri;
ii) Associazione nazionale alpini;
ll) Associazione nazionale carristi d'Italia;
mm) Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
nn) Associazione lagunari truppe anfibie;
oo) Associazione nazionale arma di cavalleria;
pp) Associazione nazionale artiglieri d'Italia;
qq) Associazione nazionale genieri e trasmettitori
d'Italia;
rr) Associazione nazionale aviazione dell'Esercito;
ss) Associazione nazionale autieri d'Italia;
tt) Associazione nazionale commissariato militare;
uu) Associazione nazionale amministrazione
militare;
vv) Associazione nazionale ufficiali tecnici
dell'Esercito italiano;
zz) Associazione nazionale cappellani militari
d'Italia;
aaa) Associazione nazionale sanita' militare
italiana;
bbb) Associazione nazionale ufficiali provenienti
dal servizio attivo;
ccc) Associazione nazionale ufficiali Marina
provenienti dal servizio effettivo;
ddd) Associazione nazionale ufficiali Aeronautica;
eee) Associazione nazionale sottufficiali d'Italia;
fff) Unione nazionale sottufficiali italiani;
ggg) Associazione nazionale grandi invalidi
militari ed equiparati;
hhh) Associazione nazionale «Nastro Verde» decorati
di Medaglia d'oro mauriziana;
iii) Societa' di mutuo soccorso alpini in
congedo.».
- Il decreto del Ministro della difesa 25 luglio 2012,
n. 162 (Regolamento recante individuazione delle
denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri
segni distintivi delle forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai
sensi dell'art. 300, comma 4, del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66), come modificato dall'articolo 1 del
presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
224 del 25 settembre 2012, S.O.
- Il decreto del Ministro della difesa 2 agosto 2017,
n. 144 (Regolamento concernente integrazioni al decreto 25
luglio 2012, n. 162, recante l'individuazione delle
denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri
segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei
Carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai
sensi dell'articolo 300, comma 4, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, al fine dell'inclusione dell'emblema
e dei segni distintivi del Circolo Ufficiali delle Forze
Armate) come abrogato dall'articolo 2 del presente decreto,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre
2017.
 
Allegato 1, dell'articolo 2, comma 1, lettera a)
Denominazioni, anche sotto forma di logo,
di cui le Forze armate esercitano il diritto all'uso esclusivo

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2, dell'articolo 2, comma 1, lettera b)
Stemmi, emblemi e altri segni distintivi o marchi
dell'Esercito Italiano

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3, dell'art. 2, comma 1, lettera b)
Stemmi, emblemi e altri segni distintivi o marchi
della Marina Militare

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4, dell'articolo 2, comma 1, lettera b)
Stemmi, emblemi e altri segni distintivi o marchi
dell'aeronautica Militare

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 5, dell'articolo 2, comma 1, lettera b)
Stemmi, emblemi e altri segni distintivi o marchi
dell'Arma dei Carabinieri

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 6, dell'articolo 2, comma 1, lettera b)
Stemmi, emblemi e altri segni distintivi o marchi
in ambito interforze

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Ministro della difesa 2 agosto 2017, n. 144.
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 maggio 2023

Il Ministro: Crosetto
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 2393