Gazzetta n. 255 del 31 ottobre 2023 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
DECRETO 29 maggio 2023, n. 149 |
Regolamento concernente modifiche al decreto 25 luglio 2012, n. 162, recante l'individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 300, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. |
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IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare; Visto in particolare, l'articolo 300, comma 4, del predetto decreto legislativo, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, che demanda a un regolamento, da adottare con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, l'individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi dei quali le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, hanno l'uso esclusivo, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, nonche' delle specifiche modalita' attuative; Visto altresi' l'articolo 535 del predetto decreto legislativo, che stabilisce la costituzione della societa' per azioni Difesa Servizi S.p.a. della quale il Ministero della difesa puo' avvalersi, ai sensi del citato articolo 300, comma 1, del medesimo decreto legislativo, per consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri; Visto in fine l'articolo 1475 del predetto decreto legislativo, che consente la costituzione di associazioni o circoli fra militari, con il preventivo assenso del Ministro della difesa; Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e in particolare gli articoli 10, 124, 125 e 126; Visto l'articolo 19 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto in particolare, l'articolo 941 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, che elenca le associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati; Visto il decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico il 25 luglio 2012, n. 162, concernente l'individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 300, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; Visto il decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico il 2 agosto 2017, n. 144, concernente integrazioni al decreto 25 luglio 2012, n. 162, al fine dell'inclusione dell'emblema e dei segni distintivi del Circolo ufficiali delle Forze armate; Considerate le variazioni ordinative delle Forze armate intervenute successivamente all'entrata in vigore del predetto regolamento; Ritenuto necessario, per garantire la tutela legale agli emblemi e altri segni distintivi delle Forze armate, modificare il citato regolamento sostituendo gli allegati allo stesso e, altresi', abrogare le successive integrazioni; Considerato altresi', che le associazioni costituite tra il personale militare possono utilizzare denominazioni che richiamano l'appartenenza degli associati, ma non delle associazioni stesse, alla Forza armata; Ritenuta pertanto, necessaria una disposizione volta a prevenire incertezze nell'applicazione della normativa che tutela le denominazioni delle Forze armate, con riferimento alle denominazioni delle associazioni costituite tra personale militare in servizio, in congedo o pensionati; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 ottobre 2022; Visto l'assenso espresso dal Ministero delle imprese e del made in Italy con la nota n. 6071 del 14 marzo 2023 e dal Ministero dell'economia e delle finanze con la nota n. 14930 del 6 aprile 2023; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2023;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro della difesa 25 luglio 2012, n. 162
1. Dopo l'articolo 4 del decreto del Ministro della difesa 25 luglio 2012, n.162, e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Uso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate da parte delle associazioni costituite tra militari delle Forze armate). - 1. Alle associazioni costituite tra militari delle Forze armate, ivi incluse quelle di cui all'articolo 941 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e' consentito l'uso nella propria denominazione del nome identificativo di categoria o di specialita' della Forza Armata o del Corpo cui appartengono gli associati fermo restando, salvo diversa disposizione normativa o autorizzazione dell'Amministrazione competente, il divieto di uso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi propri delle Forze armate di cui agli allegati al presente regolamento. 2. Alle associazioni di cui al precedente comma e', in ogni caso, vietato l'uso a scopo di profitto delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate.». 2. Gli allegati all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto 25 luglio 2012, n. 162 sono sostituiti dagli allegati al presente regolamento.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988: «Art. 17. (Regolamenti). - Omissis. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 300, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010: «Art. 300 (Diritti di proprieta' industriale delle Forze armate). - 1. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della Difesa Servizi s.p.a. di cui all'articolo 535, puo' consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalita' istituzionali e dell'immagine delle Forze armate. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni. 2. - 3. omissis 4. Ferme restando le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2011, e successive modificazioni, in materia di approvazione e procedure per la concessione degli emblemi araldici, anche a favore delle Forze armate, mediante apposito regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi ai fini di cui al comma 1, nonche' le specifiche modalita' attuative.». - Si riporta il testo dell'articolo 535, del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 535 (Difesa Servizi spa). - 1. E' costituita la societa' per azioni denominata «Difesa Servizi spa», ai fini dello svolgimento dell'attivita' negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attivita' operativa delle Forze armate, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' ai fini dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonche' delle attivita' di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione. Le citate attivita' negoziali sono svolte attraverso l'utilizzo integrale delle risorse acquisite dalla societa', attraverso la gestione economica dei beni dell'Amministrazione della difesa e dei servizi da essa resi a terzi, da considerare aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del dicastero. 2. La societa' e' posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa e ha sede in Roma. Il capitale sociale della societa' e' stabilito in euro 1 milione, e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della societa' sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi. La societa' opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 3. La societa' ha a oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attivita' strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attivita' negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, e' strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate. La societa' puo' altresi' esercitare ogni attivita' strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a societa' a capitale interamente pubblico. 4. La societa', nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualita' delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili. 5. Lo statuto disciplinante il funzionamento interno della societa' e' approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. E' ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Lo statuto prevede: a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi; b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti; c) le modalita' per l'esercizio del «controllo analogo» sulla societa', nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria; d) le modalita' per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale; e) l'obbligo dell'esercizio dell'attivita' societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa; f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto. 7. La pubblicazione del decreto di approvazione dello statuto nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle societa' previsti dalla normativa vigente. 8. Gli utili netti della societa' sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della societa' previa autorizzazione del Ministero vigilante. 9. La societa' non puo' sciogliersi se non per legge. 10. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della societa' e' disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. In deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la societa' si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalita' previste dallo stesso articolo.». - Si riporta il testo dell'articolo 1475, del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 1475 (Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero). - 1. La costituzione di associazioni o circoli fra militari e' subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa. 2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze. 3. I militari non possono aderire ad associazioni considerate segrete a norma di legge e a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato. 4. I militari non possono esercitare il diritto di sciopero.». - Si riporta il testo degli articoli 10, 124, 125 e 126 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005: «Art. 10 (Stemmi). - 1. Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonche' i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a meno che l'autorita' competente non ne abbia autorizzato la registrazione. 1-bis. Non possono altresi' formare oggetto di registrazione parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia. 2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con significazione politica o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima della registrazione, invia l'esemplare del marchio e quant'altro possa occorrere alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l'avviso, in conformita' a quanto e' disposto nel comma 4. 3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha la facolta' di provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso in cui sussista dubbio che il marchio possa essere contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume. 4. Se l'amministrazione interessata, o competente, di cui ai commi 2 e 3, esprime avviso contrario alla registrazione del marchio, l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda.». «Art. 124 (Misure correttive e sanzioni civili). - 1. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprieta' industriale possono essere disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilita'. L'inibitoria e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprieta' industriale. 2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. 3. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprieta' industriale puo' essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore della violazione. Non puo' essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto puo' conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e' di pregiudizio all'economia nazionale. Se i prodotti costituenti violazione dei diritti di proprieta' industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, puo' essere disposto dal giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con possibilita' di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto. 4. Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprieta' industriale, puo' essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano assegnati in proprieta' al titolare del diritto stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. 5. E' altresi' in facolta' del giudice, su richiesta del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma 4, tenuto conto della residua durata del titolo di proprieta' industriale o delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione del titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In quest'ultimo caso, il titolare del diritto di proprieta' industriale puo' chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verra' stabilito dal giudice dell'esecuzione, sentito, occorrendo, un perito. 6. Delle cose costituenti violazione del diritto di proprieta' industriale non si puo' disporre la rimozione o la distruzione, ne' puo' esserne interdetto l'uso quando appartengono a chi ne fa uso personale o domestico. Nell'applicazione delle sanzioni l'autorita' giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravita' delle violazioni e le sanzioni, nonche' dell'interesse dei terzi. ((6-bis. Nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice, nel disporre le misure di cui al presente articolo e nel valutarne la proporzionalita', considera le circostanze del caso concreto, tra le quali: a) il valore e le altre caratteristiche specifiche dei segreti commerciali; b) le misure adottate dal legittimo detentore per proteggere i segreti commerciali; c) la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, utilizzare o rivelare i segreti commerciali; d) l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti commerciali; e) i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le stesse; f) i legittimi interessi dei terzi; g) l'interesse pubblico generale; h) le esigenze di tutela dei diritti fondamentali. 6-ter. Nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice puo' disporre, in alternativa all'applicazione delle misure di cui al presente articolo e su istanza della parte interessata, il pagamento di un indennizzo, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) la parte istante, al momento dell'utilizzazione o della rivelazione, non conosceva ne', secondo le circostanze, avrebbe dovuto conoscere, del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti da un terzo che li stava utilizzando o rivelando illecitamente; b) l'esecuzione di tali misure puo' essere eccessivamente onerosa per la parte istante; c) l'indennizzo risulti adeguato in relazione al pregiudizio subito dalla parte che ha chiesto l'applicazione delle misure. 6-quater. L'indennizzo liquidato a norma del comma 6-ter non puo', in ogni caso, superare l'importo dei diritti dovuti qualora la parte istante avesse richiesto l'autorizzazione ad utilizzare i segreti commerciali per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo degli stessi avrebbe potuto essere vietato. 7. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.». «Art. 125 (Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione). - 1. Il risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione. 2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni puo' farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante e' comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. 3. In ogni caso il titolare del diritto leso puo' chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.». «Art. 126 (Pubblicazione della sentenza). - 1. L'autorita' giudiziaria puo' ordinare che l'ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprieta' industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravita' dei fatti, in uno o piu' giornali da essa indicati, a spese del soccombente. In ogni caso, sono adottate le misure idonee a garantire la tutela della riservatezza dei segreti commerciali di cui all'articolo 98. 1-bis. Nei procedimenti relativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice, nel decidere se adottare una delle misure di cui al comma 1 e nel valutarne la proporzionalita', considera le circostanze del caso concreto e, in particolare: a) il valore dei segreti commerciali; b) la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, utilizzare o rivelare i segreti commerciali; c) l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti commerciali; d) il pericolo di ulteriore utilizzazione o rivelazione illecite dei segreti commerciali da parte dell'autore della violazione. 1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, il giudice considera altresi' se le informazioni sull'autore della violazione siano tali da consentire l'identificazione di una persona fisica e, in tal caso, se la pubblicazione di tali informazioni sia giustificata anche in considerazione degli eventuali danni che la misura puo' provocare alla vita privata e alla reputazione del medesimo autore.». - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 941 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140, S.O.: «Art. 941 (Associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati). - 1. Le associazioni di cui all'articolo 937, sono le seguenti: a) Gruppo decorati ordine militare d'Italia; b) Gruppo medaglie d'oro al valor militare; c) Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra; d) Associazione italiana ciechi di guerra; e) Istituto del «Nastro Azzurro» fra combattenti decorati al valor militare; f) Associazione nazionale combattenti e reduci; g) Associazione nazionale volontari di guerra; h) Associazione nazionale combattenti guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate; i) Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione; l) Associazione nazionale partigiani d'Italia; m) Federazione italiana volontari della liberta'; n) Federazione italiana associazioni partigiane; o) Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini; p) Federazione italiana dei combattenti alleati; q) Associazione nazionale ex internati; r) Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra; s) Associazione nazionale famiglie martiri caduti per la liberta' della Patria; t) Associazione italiana combattenti interalleati; u) Associazione italiana combattenti volontari antifascisti di Spagna; v) Unione nazionale italiana reduci di Russia; z) Consiglio nazionale permanente delle associazioni d'arma; aa) Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia; bb) Associazione nazionale del fante; cc) Associazione nazionale marinai d'Italia; dd) Associazione Arma Aeronautica; ee) Associazione nazionale carabinieri; ff) Associazione nazionale finanzieri d'Italia; gg) Associazione nazionale granatieri di Sardegna; hh) Associazione nazionale bersaglieri; ii) Associazione nazionale alpini; ll) Associazione nazionale carristi d'Italia; mm) Associazione nazionale paracadutisti d'Italia; nn) Associazione lagunari truppe anfibie; oo) Associazione nazionale arma di cavalleria; pp) Associazione nazionale artiglieri d'Italia; qq) Associazione nazionale genieri e trasmettitori d'Italia; rr) Associazione nazionale aviazione dell'Esercito; ss) Associazione nazionale autieri d'Italia; tt) Associazione nazionale commissariato militare; uu) Associazione nazionale amministrazione militare; vv) Associazione nazionale ufficiali tecnici dell'Esercito italiano; zz) Associazione nazionale cappellani militari d'Italia; aaa) Associazione nazionale sanita' militare italiana; bbb) Associazione nazionale ufficiali provenienti dal servizio attivo; ccc) Associazione nazionale ufficiali Marina provenienti dal servizio effettivo; ddd) Associazione nazionale ufficiali Aeronautica; eee) Associazione nazionale sottufficiali d'Italia; fff) Unione nazionale sottufficiali italiani; ggg) Associazione nazionale grandi invalidi militari ed equiparati; hhh) Associazione nazionale «Nastro Verde» decorati di Medaglia d'oro mauriziana; iii) Societa' di mutuo soccorso alpini in congedo.». - Il decreto del Ministro della difesa 25 luglio 2012, n. 162 (Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 300, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2012, S.O. - Il decreto del Ministro della difesa 2 agosto 2017, n. 144 (Regolamento concernente integrazioni al decreto 25 luglio 2012, n. 162, recante l'individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 300, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine dell'inclusione dell'emblema e dei segni distintivi del Circolo Ufficiali delle Forze Armate) come abrogato dall'articolo 2 del presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2017. |
| Allegato 1, dell'articolo 2, comma 1, lettera a) Denominazioni, anche sotto forma di logo, di cui le Forze armate esercitano il diritto all'uso esclusivo
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2, dell'articolo 2, comma 1, lettera b) Stemmi, emblemi e altri segni distintivi o marchi dell'Esercito Italiano
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 3, dell'art. 2, comma 1, lettera b) Stemmi, emblemi e altri segni distintivi o marchi della Marina Militare
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 4, dell'articolo 2, comma 1, lettera b) Stemmi, emblemi e altri segni distintivi o marchi dell'aeronautica Militare
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 5, dell'articolo 2, comma 1, lettera b) Stemmi, emblemi e altri segni distintivi o marchi dell'Arma dei Carabinieri
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 6, dell'articolo 2, comma 1, lettera b) Stemmi, emblemi e altri segni distintivi o marchi in ambito interforze
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Abrogazioni
1. E' abrogato il decreto del Ministro della difesa 2 agosto 2017, n. 144. |
| Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 maggio 2023
Il Ministro: Crosetto Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 2393 |
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