Preambolo E' cambiata un'epoca. L'Italia c'e' La pandemia ha fatto enormi danni, ma suscitato straordinarie reazioni e trasformazioni in Italia e in Europa. La governance economica dell'Unione e' cambiata in poche settimane, per mantenere la coesione e favorire la ripresa di un continente investito da uno tsunami non solo sanitario, ma anche politico e sociale. L'Italia sta gestendo questo cambiamento e programmando gli interventi consentiti dalla solidarieta' europea con serieta' e rigore e con risultati positivi. L'Europa e' cambiata, l'Italia sta cambiando. Deve cambiare anche la politica italiana, per interpretare e proseguire innovazioni e riforme in atto e soprattutto per impedire che questa stagione di ricostruzione materiale e morale dell'Italia sia solo una parentesi tra un prima e un dopo uguali tra loro. I problemi dell'Italia - declino economico, degrado civile, divari sociali e territoriali crescenti - non sono iniziati e non termineranno con il Covid. Sono stati essi stessi il prodotto di politiche sbagliate, di cui il Covid ha aggravato le conseguenze. Quindi, chiunque voglia proseguire sulla strada del cambiamento ha il dovere di mettersi in cammino. Consapevole che per rispondere all'appello di un'Italia che ha dimostrato di «esserci» e di «crederci», occorre promuovere una politica alternativa a quella che, dall'inizio del nuovo millennio, aveva fatto dell'Italia il grande malato d'Europa. Chi promuove questa associazione vuole provarci, sapendo che la politica italiana sapra' essere all'altezza delle sfide solo se molti altri, in diverse forme, nei partiti esistenti o in altre organizzazioni, si metteranno in cammino in questa direzione comune. Quindi, chiunque voglia proseguire sulla strada del cambiamento ha il dovere di mettersi in cammino. Consapevole che per rispondere all'appello di un'Italia che ha dimostrato di «esserci» e di «crederci», occorre promuovere una politica alternativa a quella che, dall'inizio del nuovo millennio, aveva fatto dell'Italia il grande malato d'Europa.
TITOLO I
Denominazione, principi e forma associativa
Art. 1.
Principi e valori
«L'Italia C'e'» e' un movimento politico di cittadini che si riconoscono nei valori e nei principi della Costituzione della Repubblica italiana e nelle liberta' e nei diritti fondamentali dell'Unione europea. Lo scopo di «L'Italia C'e'» promuovere in Italia e in Europa: la democrazia, lo Stato di diritto, la liberta', l'uguaglianza e la dignita' della persona; una societa' aperta, libera, giusta, tollerante e solidale; un'economia innovativa, competitiva e sostenibile. Gli scopi sociali sono realizzati per mezzo di iniziative diffuse sul territorio italiano ed europeo, anche attraverso canali digitali, e partecipando direttamente o indirettamente a competizioni elettorali.
Art. 2.
Forma associativa e sede legale
«L'Italia C'e'» e' un'associazione politica e indipendente, che non persegue fini di lucro. La sua sede e' a Roma, via Poli n. 3 e la sua durata illimitata. La struttura di «L'Italia C'e'» e' articolata sul territorio italiano attraverso coordinamenti provinciali e comunali.
Art. 3.
Simbolo
Il simbolo di «L'Italia C'e'» e' il seguente: «Cerchio bordato da una linea blu. All'interno, nella parte superiore, su sfondo bianco, la scritta in carattere maiuscolo blu "L'ITALIA". Nella parte inferiore, su sfondo bianco, la scritta in carattere minuscolo blu, allineata e della stessa larghezza delle parole sovrastanti "c'e'", con apostrofo di colore verde ed accento di colore rosso», graficamente rappresentato nell'allegato A) al presente atto. Modifiche e addizioni al simbolo e alla denominazione possono essere deliberate dalla Direzione nazionale con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti e ratificate dall'Assemblea nazionale, nella prima seduta successiva, con la medesima maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. La Direzione nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti elettivi, puo' deliberare che siano apportate modifiche o addizioni temporanee al simbolo e/o alla denominazione in occasione delle competizioni elettorali, a cui il movimento decida di partecipare, senza necessita' di ratifica da parte dell'Assemblea nazionale.
TITOLO II
Iscrizione e partecipazione
Art. 4.
Iscritti
Chiunque abbia compiuto 16 anni, indipendentemente dalla residenza e cittadinanza, puo' fare domanda di iscrizione a «L'Italia C'e'», purche' ne condivida i principi e si impegni a rispettarne lo Statuto. Con proprio regolamento, la Direzione nazionale disciplina i casi di incompatibilita' all'iscrizione. La domanda di iscrizione deve essere personalmente presentata dal richiedente attraverso il portale del movimento, autocertificando la veridicita' dei dati personali forniti. Il movimento si riserva eventualmente di verificare l'identita' degli iscritti, attraverso la richiesta di copia di un documento di riconoscimento. L'iscrizione acquista efficacia e attribuisce tutti i diritti agli iscritti con il versamento della quota annuale determinata dalla Direzione nazionale, salvo che, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data del versamento, il Segretario nazionale, sentita la Direzione nazionale e il coordinatore provinciale competente per territorio, non ne abbia disposto, motivatamente e per ragioni di particolare gravita', il rigetto. Avverso il rigetto della domanda di iscrizione, l'interessato potra' proporre impugnazione al collegio dei probiviri, mediante ricorso scritto notificato per PEC o raccomandata a/r entro quindici giorni dall'avvenuta conoscenza del rigetto stesso. Il collegio dei probiviri informa dell'impugnazione il Segretario nazionale, mediante invio di copia via PEC entro quindici giorni dal deposito dell'impugnazione ed assegna allo stesso il termine di quindici giorni per depositare via PEC presso il collegio le proprie deduzioni. Entro trenta giorni dal deposito o dalla scadenza del predetto termine, il collegio decide motivatamente in unica e definitiva istanza. Della decisione e' data notifica all'interessato ed al Segretario nazionale mediante PEC o raccomandata a/r. Non sono ammessi i versamenti della quota di iscrizione per conto terzi, nonche' i versamenti di piu' quote di iscrizione dallo stesso mezzo di pagamento. Nel caso si verifichino, le relative iscrizioni si considerano nulle. Con decisione della Direzione nazionale, la quota annuale di iscrizione puo' essere diversificata a seconda dell'eta' degli iscritti. I dati personali degli iscritti sono raccolti, custoditi e gestiti da «L'Italia C'e'» in modo da garantire tutte le misure necessarie per assicurare il pieno rispetto della vita privata e della disciplina in materia di tutela e trattamento dei dati personali, in conformita' alla normativa vigente. Presso la sede di «L'Italia C'e'» e' tenuto il registro degli iscritti.
Art. 5.
Adesione di associazioni o movimenti politici
L'Assemblea nazionale puo' deliberare forme particolari di adesione - con esclusione della qualita' di socio - di altre associazioni o movimenti politici, aventi finalita' sostanzialmente coincidenti con quelle di «L'Italia C'e'». A ogni associazione o movimento politico aderente puo' essere riconosciuto un rappresentante nella Direzione nazionale, senza diritto di voto, previa delibera assunta dalla stessa Direzione con maggioranza dei due terzi suoi componenti. Con regolamento della Direzione nazionale, sono disciplinate, nel rispetto dei principi statutari, le modalita' di esercizio dei diritti e dei doveri delle associazioni o dei movimenti politici aderenti.
Art. 6.
Diritti e doveri degli iscritti
Gli iscritti di «L'Italia C'e'» sono tenuti al rispetto dello statuto, dei regolamenti e di quanto deliberato degli organi del movimento, partecipano alla determinazione e all'attuazione del programma e della linea politica e concorrono all'elezione degli organi statutari. Gli iscritti possono accedere alle cariche del movimento ed essere candidati ad elezioni politiche ed amministrative in base alle norme del presente statuto e dei regolamenti del movimento; possono esercitare l'elettorato attivo dopo tre mesi dalla loro iscrizione e assumere cariche sociali elettive, inclusa la funzione di delegato al Congresso, dopo sei mesi dalla loro iscrizione, salvo deroghe approvate dalla Direzione nazionale a maggioranza semplice. In particolare, gli iscritti sono tenuti a: a) partecipare attivamente alla vita del movimento e a promuoverne le iniziative, in coerenza con i deliberati approvati dagli organi statutari; b) cooperare con gli altri iscritti nel perseguimento degli scopi comuni, mettendo a disposizione le proprie competenze e conoscenze per l'elaborazione delle proposte del movimento; c) tenere nell'ambito dell'attivita' politica un comportamento improntato al massimo rispetto della dignita' e della personalita' di ciascuno, rispettando le norme di convivenza democratica ed i diritti delle minoranze. Gli iscritti hanno diritto di essere informati sulla attivita' di «L'Italia C'e'» e dei suoi rappresentanti istituzionali, nonche' di avanzare proposte agli organi e agli eletti nazionali e locali. I diritti di informazione e partecipazione degli iscritti possono essere disciplinati, in attuazione dei predetti principi statutari, da un regolamento approvato dalla Direzione a maggioranza assoluta dei componenti. La qualifica di iscritto, la quota e il contributo associativo non possono essere ceduti a terzi.
Art. 7.
Perdita della qualita' di iscritto
La qualita' di iscritto a «L'Italia C'e'» si perde: a) per dimissioni, presentate in forma scritta e inviate presso la sede legale in via telematica o tramite raccomandata a/r. Le dimissioni hanno effetto immediato ed estinguono eventuali procedimenti in corso davanti al collegio dei probiviri; b) per decadenza, a seguito del mancato pagamento della quota associativa; c) per espulsione, deliberata dal collegio dei probiviri su proposta del segretario o della Direzione, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti; la delibera deve essere inviata al collegio dei probiviri e contenere la dettagliata descrizione dei motivi determinanti l'espulsione. L'espulsione puo' essere richiesta solo per violazione dello statuto o per indegnita' a causa di un'attivita' pregiudizievole al buon andamento del movimento o incompatibile con le sue finalita'. Il procedimento finalizzato all'espulsione e' avviato con una comunicazione del presidente del collegio dei probiviri, inviata per raccomandata a/r o PEC, contenente la contestazione degli specifici fatti e circostanze che motivano la richiesta, nonche' l'avviso all'interessato che potra' farsi assistere da un avvocato. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'iscritto puo' chiedere di essere ascoltato dal collegio dei probiviri per formulare osservazioni e difese; la richiesta dovra' essere inviata al collegio dei probiviri mediante raccomandata a/r o PEC. L'audizione deve avere luogo entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. In tal caso, il provvedimento di espulsione puo' essere adottato solo a seguito di tale audizione. Per motivi particolarmente gravi la Direzione nazionale puo' provvisoriamente sospendere l'iscritto contestualmente alla comunicazione di contestazione. Si rinvia al successivo art. 15 per quanto qui non previsto.
Art. 8.
Parita' di genere e principio di non discriminazione
«L'Italia C'e'» si impegna a contrastare e rimuovere ogni tipo di ostacolo alla partecipazione degli iscritti e a promuovere con azioni positive il superamento, nella vita interna del movimento, come nella vita politica e sociale, di ogni forma di discriminazione su base sessuale, etnica, nazionale, culturale, religiosa o sanitaria. «L'Italia C'e'» assicura negli organi statutari collegiali e nelle candidature alle elezioni una presenza del genere meno rappresentato non inferiore a un terzo e garantisce la presenza delle minoranze, ove presenti, negli organi collegiali non esecutivi.
TITOLO III
Organizzazione
Art. 9.
Organi di «L'Italia C'e'»
Sono organi nazionali: il Congresso nazionale; il Segretario nazionale; la Direzione nazionale; l'Assemblea nazionale; il tesoriere; il collegio dei probiviri. Sono altresi' organi territoriali di «L'Italia C'e'»: il coordinatore provinciale (o di citta' metropolitana); l'assemblea provinciale; il coordinatore cittadino.
Sezione I
Organizzazione nazionale
Art. 10.
Il Congresso nazionale
Il Congresso nazionale stabilisce la prospettiva e il programma politici di «L'Italia C'e'». Si riunisce in via ordinaria ogni tre anni ed e' convocato dal Segretario nazionale - tramite comunicazione elettronica da inviarsi almeno sessanta giorni prima della data fissata per il Congresso - su delibera della Direzione nazionale, che ne stabilisce data, luogo e ordine dei lavori. Il regolamento del Congresso, comprensivo dell'ordine dei lavori, e' approvato dalla Direzione nazionale almeno novanta giorni prima della data di inizio del Congresso stesso. La platea congressuale e' costituita dagli iscritti che siano stati eletti delegati nei congressi provinciali sulla base del regolamento del Congresso approvato dalla Direzione nazionale. Partecipano di diritto al Congresso nazionale, senza diritto di voto, se non delegati, gli iscritti: a) componenti la Direzione nazionale; b) parlamentari nazionali ed europei; c) consiglieri regionali e provinciali; d) sindaci e presidenti di consiglio comunale di citta' con elezioni a doppio turno; e) consiglieri comunali delle citta' capoluogo di provincia o con almeno cinquantamila abitanti; f) coordinatori provinciali e cittadini. Il Congresso e' validamente costituito con la presenza di almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti. Elegge il presidente del Congresso e l'Ufficio di presidenza sulla base del regolamento del Congresso, che deve prevedere le modalita' di convocazione, di verifica dei diritti di elettorato attivo e passivo, di svolgimento dei lavori, di esercizio del voto e di comunicazione delle deliberazioni assunte. Il Congresso nazionale elegge il Segretario nazionale, la Direzione nazionale e l'Assemblea nazionale di «L'Italia C'e'», che restano in carica fino all'insediamento del Congresso successivo, ed approva le linee degli indirizzi politici e programmatici generali. Al Congresso e' altresi' assegnato il potere di modifica dello Statuto del movimento. In ogni caso, le modifiche dovranno ottenere il voto di almeno i due terzi dei delegati congressuali. Il voto al Congresso degli aventi diritto e' personale e non delegabile.
Art. 11.
Il Segretario nazionale
Il Segretario nazionale di «L'Italia C'e'» e' eletto dal Congresso nazionale con apposita votazione a scrutinio segreto, secondo le modalita' definite dal regolamento congressuale. Resta in carica tre anni ed e' rieleggibile. Ha la rappresentanza politica del movimento; ne attua il programma e le iniziative, nel rispetto delle deliberazioni del Congresso nazionale, dell'Assemblea e della Direzione; lo dirige e rappresenta in tutte le sedi istituzionali; convoca e presiede la Direzione nazionale. Il Segretario nazionale, in particolare: a) garantisce l'unita' del movimento e la coerenza dei suoi indirizzi politici ai diversi livelli territoriali, adottando a tal fine ogni opportuna iniziativa politica ed organizzativa; b) convoca direttamente o attraverso uno o piu' delegati le assemblee provinciali; c) ha in via esclusiva il potere di utilizzare i contrassegni elettorali di «L'Italia C'e'» e di presentare e depositare liste e candidature elettorali in sede nazionale e locale; le funzioni connesse a tali attivita' possono essere svolte a mezzo di procuratori speciali nominati a questo fine; d) nomina, fra i componenti della Direzione nazionale, da uno a tre vice Segretari, di cui uno vicario, che collaborano con lui e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento; e) nomina, per i casi e per il tempo strettamente necessari, commissari straordinari incaricati, in via sostitutiva, del governo degli organi territoriali o dello svolgimento di specifici adempimenti di competenza di questi; f) concorda con il tesoriere le direttive e gli indirizzi per la gestione amministrativa di «L'Italia C'e'» e per la redazione del rendiconto economico dell'esercizio e la predisposizione del bilancio preventivo, entrambi da sottoporre al parere della Direzione nazionale e all'approvazione dell'assemblea. Detta inoltre al tesoriere le direttive e gli indirizzi per la gestione dei fondi destinati alle campagne elettorali e per la raccolta di fondi a questo fine. In caso di decadenza, dimissioni o impedimento permanente del Segretario nazionale e' convocata immediatamente l'Assemblea nazionale che provvede alla sua sostituzione temporanea, per il periodo necessario alla convocazione del Congresso nazionale, che deve tenersi entro sei mesi dalla data di vacanza della carica. Nelle more della procedura di sostituzione temporanea, i poteri del segretario sono esercitati dal tesoriere.
Art. 12.
La Direzione nazionale
La Direzione nazionale, che resta in carica tre anni, e' l'organo di direzione dell'attivita' politica di «L'Italia C'e'» a livello nazionale e di coordinamento della linea politica del movimento nelle realta' e istituzioni territoriali. Approva mozioni, delibere d'indirizzo e raccomandazioni al segretario e agli eletti nelle istituzioni. E' presieduta dal Segretario ed e' composta da trentadue membri, di cui ventiquattro eletti dal Congresso con sistema proporzionale - metodo D'Hondt - tra liste concorrenti e otto eletti da un listino collegato alla candidatura del Segretario nazionale risultato eletto. Il tesoriere nazionale fa parte di diritto della Direzione nazionale. Alle riunioni della Direzione partecipano senza diritto di voto, se non eletti dal Congresso nazionale, i parlamentari, i consiglieri regionali e i sindaci di citta' capoluogo di provincia iscritti ad «L'Italia C'e'». La Direzione nazionale e' convocata dal Segretario nazionale almeno ogni tre mesi - con lettera o e-mail da inviarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; all'avviso e' allegato l'ordine del giorno, predisposto dal Segretario nazionale; la Direzione si riunisce comunque ogni volta che ne faccia richiesta al Segretario nazionale almeno il quaranta per cento dei suoi componenti eletti, esclusi quelli di diritto, entro dieci giorni dalla richiesta, che deve contenere l'elencazione degli argomenti da trattare. La Direzione nazionale e' validamente costituita con la presenza di almeno il cinquanta per cento dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti, se non diversamente indicato dallo statuto. Nelle deliberazioni, si considerano tra i presenti anche gli astenuti. La Direzione nazionale approva le liste e gli eventuali accordi di coalizione per le elezioni del Parlamento europeo e del Parlamento nazionale, le liste e gli accordi di coalizione relativi alle elezioni dei consigli regionali, nonche' l'uso del simbolo e le indicazioni dei candidati presidenti di provincia e dei sindaci dei comuni capoluogo proposte dai coordinatori provinciali. In ogni caso, la Direzione nazionale puo' riservarsi il diritto di designare direttamente il dieci per cento dei candidati nelle liste regionali, provinciali e dei comuni capoluogo. La Direzione nazionale delibera sulla costituzione e/o partecipazione di «L'Italia C'e'» ad associazioni o fondazioni di interesse politico, sociale e culturale, nonche' sulla sua adesione a un partito europeo. La Direzione esprime il proprio parere sul bilancio preventivo e il rendiconto d'esercizio, prima dell'approvazione dell'assemblea. La Direzione approva i regolamenti previsti dallo statuto e quelli ritenuti necessari per l'organizzazione della vita interna e il perseguimento degli scopi sociali.
Art. 13.
L'Assemblea nazionale
L'Assemblea nazionale collabora con il Segretario nazionale e la Direzione nazionale alla determinazione ed attuazione della linea politica del movimento, secondo le direttive del Congresso nazionale. Approva, dopo il parere della Direzione, il bilancio preventivo e il rendiconto di esercizio. E' composta da cento membri, di cui novanta eletti dal Congresso con sistema proporzionale - metodo D'Hondt - tra liste concorrenti e dieci eletti da un listino collegato alla candidatura del Segretario nazionale risultato eletto. L'Assemblea nazionale - che resta in carica per tre anni - e' presieduta da un presidente, eletto nel corso della sua prima seduta a maggioranza assoluta dei voti espressi, che ne dirige i lavori insieme a un ufficio di presidenza, composto da due vicepresidenti, eletti a maggioranza relativa, di cui il piu' votato con funzioni di vicario. Fino all'elezione del presidente, l'Assemblea e' convocata e presieduta dal componente piu' anziano d'eta'. In caso di decadenza, dimissioni o impedimento permanente del presidente e' convocata immediatamente l'Assemblea, che provvede alla nomina di un nuovo presidente. Partecipano ai lavori dell'Assemblea nazionale, senza diritti di voto, se non membri eletti, gli iscritti: a) componenti della Direzione nazionale; b) parlamentari nazionali ed europei; c) coordinatori provinciali. L'Assemblea nazionale e' di norma convocata due volte all'anno dal presidente dell'Assemblea, con lettera o mail da inviarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, a cui deve essere allegato l'ordine del giorno compilato dal presidente e contenente anche gli argomenti richiesti dal Segretario nazionale. L'Assemblea nazionale e' altresi' convocata ogni volta ne facciano richiesta un terzo dei suoi componenti elettivi. La richiesta, sottoscritta dagli interessati e corredata dall'ordine del giorno da discutere, deve essere presentata al Segretario nazionale e al presidente dell'Assemblea, che provvedono alla convocazione entro trenta giorni. L'Assemblea nazionale e' validamente costituita con la presenza di almeno il cinquanta per cento piu' uno degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti, dove non diversamente indicato dallo Statuto. Nelle deliberazioni, si considerano tra i presenti anche gli astenuti. E' consentito l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione alle riunioni dell'Assemblea. Nell'avviso di convocazione puo' stabilirsi che la riunione si svolge esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza la necessita' che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario o il notaio. L'Assemblea elegge e surroga i componenti del collegio dei probiviri.
Art. 14.
Il tesoriere responsabile amministrativo
Il tesoriere ha la legale rappresentanza di «L'Italia C'e'» di fronte a terzi e in giudizio, senza alcuna limitazione, per gli atti riferibili agli organi nazionali, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e agisce d'intesa con il Segretario nazionale. Il tesoriere e' eletto, su proposta del Segretario nazionale, nella prima riunione della Direzione nazionale, a scrutinio segreto e a maggioranza dei presenti, e fa parte, con diritto di voto, della Direzione e dell'Assemblea. In caso di decadenza, dimissioni o impedimento permanente del tesoriere e' convocata immediatamente la Direzione, che provvede all'elezione di un nuovo tesoriere, su proposta del Segretario nazionale, con le stesse modalita' di cui al comma precedente. Nelle more, i poteri del tesoriere sono esercitati dal segretario. Il tesoriere resta in carica fino alla nomina del successore e puo' nominare - con il parere favorevole del Segretario nazionale - un ufficio di tesoreria, i cui componenti collaborano sulla base delle deleghe assegnate ed eleggono tra di loro un vice tesoriere, che potra' sostituire il tesoriere in caso di assenza o impedimento. Il tesoriere e' responsabile delle attivita' finanziarie, patrimoniali e amministrative, nonche' della gestione del personale del movimento, d'intesa con il Segretario nazionale e sulla base degli indirizzi e delle indicazioni generali della Direzione nazionale. Tiene i libri contabili e provvede alla predisposizione dei bilanci consuntivi e preventivi annuali, gestisce le entrate ed uscite del movimento d'intesa con il Segretario nazionale e sulla base della disponibilita' di risorse, dispone della firma sui depositi, conti e mandati, e' abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalla legge. Gli organi territoriali hanno autonomia amministrativa e negoziale nei limiti delle attivita' riguardanti l'ambito territoriale di appartenenza e si finanziano autonomamente attraverso eventuali quote associative ulteriori rispetto a quelle di iscrizione a «L'Italia C'e'» e liberi contributi di associati e terzi. In ogni caso «L'Italia C'e'» riserva almeno il venti per cento dei proventi derivanti dalle iscrizioni agli organi territoriali, da erogarsi entro il 31 maggio di ogni anno, in proporzione al numero degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio l'Assemblea nazionale e' convocata per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio e del bilancio preventivo. Non possono in alcun modo essere distribuiti agli associati eventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali. In caso di scioglimento di «L'Italia C'e'», gli eventuali avanzi di gestione saranno trasferiti a un soggetto avente scopi sociali assimilabili a quelli dell'Associazione. Gli organi nazionali non rispondono dell'attivita' negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni.
Art. 15.
Il collegio dei probiviri
Il collegio dei probiviri: a) e' composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea nazionale tra gli iscritti che non rivestano alcuna carica all'interno degli organi delle strutture territoriali di base, provinciali e nazionali, e non siano incorsi in sanzioni disciplinari; risultano eletti i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti; i primi tre effettivi, il quarto e quinto supplenti; b) l'Assemblea nazionale provvede anche ad eventuali surroghe; c) elegge il presidente del collegio tra i propri componenti; d) dura in carica tre anni e comunque sino all'entrata in carica dell'organo eletto successivamente. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente; e' ammessa la seduta collegiale anche per videoconferenza. Il collegio nazionale dei probiviri decide entro centoottanta giorni, prorogabili in caso di necessita' con provvedimento del presidente del collegio: a) sulle controversie relative all'applicazione od interpretazione delle norme statutarie o regolamentari, o comunque connesse al rapporto associativo, che insorgano tra singoli iscritti, tra iscritti e strutture territoriali o organi nazionali e tra una struttura territoriale e gli organi nazionali; b) sulle controversie disciplinari. Il collegio nazionale dei probiviri ha inoltre il compito di rispondere ai quesiti inerenti l'interpretazione dello statuto e dei regolamenti di applicazione e di vigilare sul loro rispetto. Il ricorso puo' essere promosso presso il collegio nazionale dei probiviri in unico grado, nei confronti di qualsiasi iscritto su iniziativa di uno o piu' iscritti od organismi territoriali o nazionali per controversie inerenti le violazioni dello statuto e dei regolamenti ovvero comportamenti che danneggino gli interessi e/o il buon nome de «L'Italia C'e'». Il collegio nazionale dei probiviri, pervenuto il ricorso, deve, entro quindici giorni feriali, trasmetterne copia all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero PEC, concedendo un termine di almeno trenta giorni per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova ed avvisando che l'interessato ha facolta' di farsi assistere da un avvocato. Il collegio puo' disporre qualsiasi atto istruttorio, nominare periti e consulenti, ascoltare testi, dettare, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio fra le parti e disponendone, d'ufficio o su richiesta di una di esse, l'audizione personale. Nelle more della pronuncia, su istanza dell'interessato, il collegio nazionale dei probiviri puo' disporre provvedimenti cautelari ovvero revocare quelli gia' adottati. Il collegio, esaurita la fase istruttoria entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del ricorso, prorogabile dal collegio stesso in caso di necessita', delibera l'archiviazione o, in caso di accertata fondatezza anche parziale del ricorso, decide sulle domande delle parti e, se del caso, sull'applicazione della sanzione ritenuta adeguata. Nei procedimenti disciplinari contro gli iscritti, le sanzioni, secondo la gradualita' connessa alla gravita' della contestazione, sono: a) il richiamo scritto; b) la sospensione da un mese a due anni; c) l'espulsione. Nei procedimenti in cui sia richiesta l'espulsione, si applica la disciplina specifica di cui al precedente art. 7. In ogni caso, il procedimento sanzionatorio deve essere avviato entro trenta giorni decorrenti dalla data di commissione o di conoscenza del comportamento illecito imputabile all'iscritto. La decisione deve essere comunicata alle parti mediante raccomandata a/r o PEC. Contro le decisioni del collegio e' ammesso appello alla Direzione nazionale, mediante impugnazione inviata alla Direzione nazionale in persona del Segretario nazionale, tramite raccomandata a/r o PEC, entro trenta giorni dalla notifica della decisione. La Direzione nazionale, nel rispetto del contraddittorio e sentite le Parti, ove richiesto, decide sull'impugnazione entro novanta giorni. Della decisione sara' data notizia agli interessati mediante raccomandata a/r o PEC.
Art. 16.
Trasparenza; Portavoce e responsabili tematici
I verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Congresso nazionale, dell'Assemblea nazionale e della Direzione nazionale saranno comunicati agli iscritti con modalita' da stabilirsi con apposito regolamento approvato dalla Direzione nazionale, anche con riferimento alle articolazioni territoriali. Gli iscritti hanno diritto di accesso documentale per visionare e per ottenere copia dei verbali delle riunioni degli organi dell'associazione. Il Segretario nazionale puo' nominare portavoce e responsabili tematici.
Sezione II
Organizzazione territoriale
Art. 17.
Organi territoriali
Sono organi territoriali di «L'Italia C'e'»: a) le assemblee provinciali; b) i coordinatori provinciali; c) i circoli cittadini o locali; d) i coordinatori cittadini o locali. L'istituzione di ulteriori organi territoriali ausiliari di quelli statutari e le relative modalita' di costituzione possono essere deliberate dalla Direzione nazionale con un apposito regolamento. La Direzione nazionale delibera anche sulla costituzione di coordinamenti territoriali esteri, organizzati secondo le modalita' stabilite da un regolamento approvato della Direzione stessa. A tali coordinamenti si applicano le norme che disciplinano gli organi provinciali, per quanto non diversamente previsto dallo statuto e dai regolamenti.
Art. 18.
L'assemblea provinciale
L'assemblea provinciale determina la linea politica del movimento in ambito provinciale; e' costituita da tutti gli iscritti residenti o domiciliati nella provincia ed e' convocata almeno una volta all'anno dal Segretario nazionale o da un suo delegato, con lettera semplice o posta elettronica ordinaria da inviarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. In prima convocazione l'assemblea e' validamente costituita con la presenza di almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto, in seconda convocazione a prescindere dal numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei presenti e si considerano tra i presenti anche gli astenuti. Elegge il coordinatore provinciale a maggioranza relativa dei voti espressi. Possono candidarsi alla carica di coordinatore provinciale tutti gli iscritti residenti o domiciliati nella provincia, che abbiano raccolto la sottoscrizione di sostegno di almeno il dieci per cento degli iscritti. Il coordinatore provinciale dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
Art. 19.
I coordinatori provinciali
I coordinatori provinciali hanno la rappresentanza politica provinciale del movimento e nominano una Direzione provinciale, composta da un minimo di tre sino ad un massimo di sette persone, incluso il coordinatore, tra cui il tesoriere provinciale. Con il consenso del Segretario nazionale, nominano i segretari cittadini. I coordinatori provinciali di una stessa regione compongono il coordinamento regionale, integrato eventualmente da un rappresentante indicato dal Segretario nazionale. I componenti il coordinamento regionale indicano tra di loro il coordinatore regionale.
Art. 20.
I circoli cittadini o locali
I circoli cittadini o locali (costituiti da piu' comuni contermini) riuniscono gli iscritti del luogo e concorrono alla formazione degli indirizzi di politica locale, conformemente alle indicazioni dell'assemblea comunale. L'assemblea comunale o locale determina la linea politica del movimento in ambito comunale o locale; e' costituita da tutti gli iscritti residenti o domiciliati nel comune ed e' convocata almeno una volta all'anno dal coordinatore cittadino, con lettera semplice o posta elettronica ordinaria da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. Almeno un quinto degli iscritti puo' richiedere al segretario cittadino di convocare l'assemblea, indicandone gli argomento da trattare. In prima convocazione l'assemblea e' validamente costituita con la presenza di almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto, in seconda convocazione a prescindere dal numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei presenti e si considerano tra i presenti anche gli astenuti. I coordinatori cittadini, nominati dai coordinatori provinciali, rappresentano «L'Italia C'e'» in sede comunale o locale e ne determinano la linea politica a livello comunale secondo direttive degli organi nazionali e provinciali. I circoli cittadini o locali hanno autonomia economico-finanziaria; il coordinatore cittadino puo' nominare un tesoriere.
Art. 21.
Scioglimento, chiusura e commissariamento delle articolazioni territoriali
In caso di violazione del presente statuto, di gravi irregolarita' nell'esercizio dei poteri, di inadempienze o di contrasto con i deliberati degli organi nazionali e territoriali: a) il coordinatore provinciale contesta per iscritto l'occorso al coordinatore cittadino, il quale, entro quindici giorni, puo' esporre le proprie argomentazioni a difesa, ricevute le quali il coordinatore provinciale puo' disporre l'archiviazione o la revoca del coordinatore cittadino e la nomina in sua vece di un commissario provvisorio. Contro tale decisione e' possibile presentare ricorso al collegio dei probiviri, che decide definitivamente; b) il Segretario nazionale contesta per iscritto l'occorso al coordinatore provinciale, il quale, entro quindici giorni, puo' esporre le proprie argomentazioni a difesa; ricevute queste, il Segretario nazionale, sentita la Direzione nazionale, puo' disporre l'archiviazione o la revoca del coordinatore provinciale e la nomina in sua vece di un commissario provvisorio. Contro la decisione di cui alle precedenti lettere a) e b), l'interessato potra' impugnazione al collegio dei probiviri, mediante ricorso scritto notificato per PEC o raccomandata a/r entro quindici giorni dall'avvenuta conoscenza della decisione stessa. Il collegio dei probiviri informa dell'impugnazione, rispettivamente, il coordinatore provinciale e il Segretario nazionale, mediante invio di copia via PEC entro quindici giorni dal deposito dell'impugnazione ed assegna allo stesso il termine di quindici giorni per depositare via PEC presso il collegio le proprie deduzioni. Entro trenta giorni dal deposito o dalla scadenza del predetto termine, il collegio decide motivatamente in unica e definitiva istanza. Della decisione e' data notifica alle parti mediante PEC o raccomandata a/r. Il Segretario nazionale, sentita la Direzione nazionale, su richiesta del coordinatore provinciale o del coordinatore cittadino, puo' disporre lo scioglimento e/o la chiusura delle articolazioni territoriali in caso del venire meno di un numero congruo di iscritti, impossibilita' di funzionamento delle assemblee o dei coordinatori, gravi irregolarita' nell'esercizio dei poteri o dell'autonomia finanziaria, di inadempienze o di contrasto con i deliberati degli organi nazionali e territoriali. Con le modalita' di cui al precedente comma 2, e' possibile per chi vi abbia interesse presentare contro tale decisione ricorso al collegio dei probiviri, che decide definitivamente.
TITOLO III
Rappresentanze elettive
Art. 22.
Principi e criteri di designazione
Le designazioni di «L'Italia C'e'» dei candidati ai mandati elettivi di ogni livello e le proposte per incarichi istituzionali sono effettuate nel rispetto delle direttive del Congresso e delle deliberazioni della Direzione nazionale, coinvolgendo gli organi territoriali. La formazione delle liste e le scelte dei candidati seguono i criteri di parita' di genere e di non discriminazione, anche delle minoranze interne, previsti dallo statuto. Le proposte di candidatura devono essere motivate con riferimento alle qualificazioni e ai percorsi politici dei candidati.
Art. 23.
Doveri di partecipazione e di lealta' politica
Tutti i rappresentanti nelle istituzioni pubbliche aderenti a «L'Italia C'e'» o da essa designati partecipano alle attivita' del movimento secondo i principi previsti dal presente statuto. I titolari di mandati elettivi sono tenuti a seguire le indicazioni programmatiche e politiche relative alle scelte di coalizione, alleanza e collegamento ad altri partiti, deliberate dagli organi del movimento. Gli eletti aderenti a «L'Italia C'e'» e i dirigenti del movimento, fatto salvo il diritto di critica e il rispetto per le opinioni dissenzienti, sono tenuti a riconoscere gli indirizzi e le decisioni deliberate dagli organi statutari come rappresentative delle posizioni del movimento. I parlamentari europei, nazionali e regionali aderenti a «L'Italia C'e'», gli amministratori locali e quelli di enti, istituzioni e societa' designati dagli organi elettivi contribuiscono al funzionamento del movimento con il versamento di una quota - definita dalla Direzione nazionale - delle indennita' e dei compensi annuali da essi percepiti in funzione della carica ricoperta e sottoscrivono questo impegno contestualmente all'accettazione delle candidature e degli incarichi.
TITOLO IV
Disposizioni transitorie
Art. 24.
Comitato promotore
Fino alla data del primo Congresso nazionale, da convocarsi entro il 31 dicembre 2023, le funzioni e i poteri attribuiti dal presente statuto al Congresso nazionale, alla Direzione nazionale e all'Assemblea nazionale sono esercitati da un comitato promotore composto inizialmente dai firmatari dell'atto costitutivo di «L'Italia C'e'», nel numero di cinque; nel caso di loro dimissioni, i restanti componenti possono cooptare altri componenti, fino ad un massimo di sette, con il voto di almeno i due terzi dei componenti rimasti. La rappresentanza del genere meno rappresentato non dovra' essere inferiore a un terzo del comitato promotore. Il comitato promotore elegge al proprio interno un presidente, che lo convoca, di norma, una volta al mese ovvero quando lo ritenga necessario o sia richiesto da almeno un terzo dei membri. In caso di decadenza, dimissioni o impedimento permanente del presidente eletto, nelle more della rielezione, i suoi poteri sono trasferiti al membro del comitato promotore piu' anziano di eta'. E' consentito l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione alle riunioni del comitato promotore. Nell'avviso di convocazione puo' stabilirsi che la riunione si svolge esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza la necessita' che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario o il notaio. Nel caso di necessita' straordinaria, il termine di cui al comma 1 puo' essere prorogato dal comitato promotore fino ad un massimo di mesi sei. Nelle votazioni interne, in caso di parita', prevale il voto del presidente.
Art. 25.
Coordinatore nazionale e responsabile amministrativo
Il comitato promotore elegge al proprio interno un coordinatore e un responsabile amministrativo con un'unica votazione, a maggioranza assoluta dei membri. Il coordinatore esercita i poteri assegnati dallo statuto al Segretario; il responsabile amministrativo quelli assegnati al tesoriere. In caso di decadenza, dimissioni o impedimento permanente del coordinatore nazionale o del responsabile amministrativo la carica vacante, nelle more della rielezione, e' esercitata dal membro del comitato promotore piu' anziano di eta'.
Art. 26.
Assemblea consultiva e rappresentanti territoriali
Il comitato promotore nomina rappresentati territoriali - coordinatori provinciali e cittadini - per l'organizzazione del movimento sul piano locale e responsabili tematici per l'elaborazione di proposte politiche sui principali temi dell'agenda di governo. I rappresentati territoriali, i responsabili tematici e altri iscritti individuati tra quelli che possono assicurare il maggiore contributo alla costruzione del movimento hanno facolta' di costituire una assemblea consultiva, che fornisce indirizzi e pareri al comitato promotore, al coordinatore e al responsabile amministrativo per il perseguimento degli scopi sociali. Organi transitori In relazione agli articoli 24 e 25, alla data di sottoscrizione del presente atto, risultano in carica, regolarmente eletti secondo le norme del presente statuto, i seguenti organi dell'associazione: presidente del comitato promotore: Pierluigi Gilli; coordinatore del comitato promotore: Gianluigi Farioli; responsabile amministrativo del comitato promotore: Anna Lisa Renoldi; responsabile del tesseramento: Marco Caronni; responsabile dei rapporti con i gruppi parlamentari europei e con Renew: Gianfranco Librandi; responsabile per le pari opportunita': Giuseppina Lanza. Il comparente dichiara che tutti i suddetti nominati hanno accettato la carica. Simbolo Si allega al presente atto, distinto con la lettera "A", per costituire parte integrante dello statuto, la rappresentazione grafica del simbolo del partito descritto nello statuto stesso. |