Gazzetta n. 255 del 31 ottobre 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 28 settembre 2023
Disciplina degli interventi di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, per il finanziamento dei progetti funzionali alle esigenze di sicurezza nazionale.


IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808 riguardante «Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico»;
Visto l'art. 346, comma 1, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2014 recante «Orientamenti e criteri per il ricorso all'art. 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2014, n. 108, recante «Regolamento per l'individuazione delle attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56»;
Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2019 recante i criteri e le modalita' per lo svolgimento delle attivita' di controllo, monitoraggio e valutazione dei progetti finanziati ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonche' per la definizione delle spese per il funzionamento del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica;
Ritenuto necessario abrogare il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 dicembre 2019 e contestualmente definire una nuova disciplina, nel quadro degli interventi di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, per i progetti funzionali a esigenze di sicurezza nazionale, con l'obiettivo di rafforzare il posizionamento dell'industria aerospaziale nazionale nel mutato scenario geopolitico internazionale;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero delle imprese e del made in Italy;
b) «contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
c) «progetti 808 essenziali per la sicurezza nazionale»: progetti di ricerca e sviluppo il cui finanziamento secondo le modalita' previste nel presente decreto, sia compatibile con quanto disposto dall'art. 346, comma 1, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
d) «procedura per il ricorso all'art. 346»: procedura per il ricorso all'art. 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevista dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2104;
e) «decreto ministeriale 2 luglio 2019»: decreto ministeriale 2 luglio 2019 recante i criteri e le modalita' per lo svolgimento delle attivita' di controllo, monitoraggio e valutazione dei progetti finanziati ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonche' per la definizione delle spese per il funzionamento del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica;
f) «Registro nazionale delle imprese e consorzi d'imprese»: Registro nazionale delle imprese e consorzi d'imprese (RNI), istituito presso il Ministero della difesa dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, al fine di censire le imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento;
g) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite sulla base di quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 aprile 2005 con il quale e' stata adeguata la definizione di piccola e media impresa alla vigente disciplina comunitaria in materia (Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003);
h) «Comitato 808»: Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2 della legge n. 808 del 1985;
i) «organismo di ricerca»: un'entita' (ad esempio, universita' o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entita' svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono formare oggetto di contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entita', ad esempio in qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
j) «infrastruttura di ricerca»: gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunita' scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (rete organizzata di risorse);
k) «TRL»: Technology Readiness Level. Indice basato su una scala di valori da 1 a 9, definiti come segue:
1. Osservazione dei principi di base;
2. Formulazione dei concetti di base;
3. Verifica analitica e sperimentale del concetto tecnologico e/o delle sue caratteristiche;
4. Validazione, in laboratorio, di componenti;
5. Validazione, in ambiente significativo, di componenti;
6. Dimostrazione con prototipo di sistema/sottosistema in ambiente significativo;
7. Dimostrazione con prototipo di sistema in ambiente operativo;
8. Qualificazione al volo;
9. Sistema in servizio e missione completata con successo.
 
Art. 2

Finalita'

Con il presente decreto sono definiti i criteri e le modalita' per il finanziamento dei progetti 808 essenziali per la sicurezza nazionale, ai sensi dell'art. 346, comma 1, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
 
Art. 3

Imprese ammissibili

1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'art. 6 le imprese che svolgono prevalentemente attivita' industriale nel settore aerospaziale, ovverosia che, nei due esercizi antecedenti la presentazione della domanda, abbiano avuto un fatturato medio di almeno il 50% per le grandi imprese o di almeno il 25% per le PMI da attivita' di costruzione e trasformazione di aeromobili, motori, sistemi ed equipaggiamenti aerospaziali, meccanici ed elettronici.
2. Tali imprese devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere una stabile organizzazione in Italia;
b) essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro nazionale delle imprese e consorzi d'imprese;
c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
d) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
e) non trovarsi nelle condizioni di impresa in difficolta' ai sensi della comunicazione della Commissione europea 249/1 del 31 luglio 2014.
3. La verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilita' e' demandata al Ministero.
4. Le imprese di cui al presente articolo possono presentare i progetti di cui all'art. 5 anche congiuntamente fra loro, a condizione che le imprese associate non siano superiori a cinque.
5. In tal caso i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso al contratto di rete o ad altre forme di collaborazione effettiva e coerente con l'articolazione e gli obiettivi del progetto; deve essere inoltre individuata l'impresa capofila con il ruolo di referente nei confronti del Ministero per la realizzazione del progetto e di rappresentanza delle imprese partecipanti.
 
Art. 4

Aree tecnologico produttive di intervento

1. Per le finalita' del presente decreto e ai fini della presentazione e valutazione dei progetti, sono individuate le seguenti aree tecnologico-produttive, con riferimento al settore aerospaziale:
a) velivoli a pilotaggio remoto per sorveglianza, acquisizione obiettivi ed esplorazione, compresi quelli idonei a operare a media quota con lunga autonomia (UAV MALE) e per combattimento (UCAV);
b) sistemi di addestramento aeronautico militare intermedio e avanzato;
c) sistemi/velivoli ad ala fissa da combattimento di sesta generazione;
d) velivoli militari ad ala rotante ad elevate prestazioni;
e) sistemi satellitari militari ad elevate prestazioni e protezione;
f) componenti Radar Assorbenti (RAM), radome Frequency Selective Surface (FSS), componenti in materiali a bassa tracciabilita' infrarossa e/o acustica;
g) componenti ad alto grado termico per motori aeronautici e spaziali;
h) sistemi Active Eletronically Scanned Array (AESA) e di rivelazione ad onde millimetriche con relative tecnologie e componenti elettronici integrati;
i) sistemi con o senza equipaggio idonei a contrastare le minacce da ordigni esplosivi improvvisati (IED);
j) sensori acustici attivi e passivi, sensori integrati elettroottici e radar multi spettrali a scansione elettronica;
k) sistemi con capacita' C4ISR operative complesse e di difesa cibernetica;
l) sistemi di guerra elettronica, acustica e contrasto alle minacce IR (DIRCM);
m) sistemi crittografici di nuova generazione e relativi algoritmi di cifratura;
n) dispositivi di guida e sensori per sistemi ISR e d'armamento con o senza equipaggio, con particolare riferimento a quelli stand-off;
o) sistemi AI per l'ottimizzazione multi fisica di un sistema da combattimento a bassa osservabilita';
p) sistemi per il supporto alla navigazione, anche in contesto Global Navigation Satellite System (GNSS)-denied (Assured PNT);
q) algoritmi per l'elaborazione avanzata di dati/informazioni provenienti da sensori multipli (on-board ed off-board);
r) sistemi di supporto all'interazione/collaborazione tra pilota e velivolo e/o e sciami di velivoli unmanned cooperanti;
s) sistemi autonomi;
t) sistemi di propulsione aeronautici e relativi sottosistemi per velivoli di sesta generazione;
u) sistemi di generazione e gestione efficiente dell'energia elettrica a bordo del velivolo in ottica «more-electric aircraft»;
v) sistemi e tecnologie innovative di comunicazione Low Probability of Detection (LPD) e Low Probability of Intercept (LPI) Line of sight (LOS) e Beyond Line of sight (BLOS) intra-velivolo, tra velivoli e verso terra;
w) sistemi avionici resilienti ad attacchi cyber;
x) sistemi e tecnologie a supporto della prognostica e della manutenzione predittiva di componenti e sistemi militari;
y) sistemi per l'addestramento avanzato di piloti (a terra ed in volo) e manutentori;
z) sistemi d'arma ad energia diretta laser;
aa) microchip.
2. Con direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy potranno essere aggiornate le aree tecnologico-produttive sopra indicate.
 
Art. 5

Progetti, costi e spese ammissibili

1. Sono ammissibili ai finanziamenti di cui all'art. 6 i progetti 808 essenziali per la sicurezza nazionale, ai sensi dell'art. 346, comma 1, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che si pongano l'obiettivo di sviluppare, nell'ambito delle aree tecnologico produttive di cui al precedente articolo 4, sistemi, sottosistemi e componenti raggiungendo un TRL non inferiore a sei e non superiore a otto.
2. In ragione dell'elevato livello di finanziamento pubblico concedibile, del carattere innovativo dei progetti e della necessita' di mitigarne il rischio tecnico, il loro sviluppo dovra' essere articolato in fasi della durata minima di un anno solare, ciascuna caratterizzata dal raggiungimento di obiettivi e risultati intermedi, da specificare e dettagliare all'atto di presentazione della proposta. Alla verifica di tali obiettivi si provvede secondo le procedure definite nel decreto direttoriale di cui all'art. 8 ed in conformita' con quanto previsto dal decreto ministeriale 2 luglio 2019. All'esito favorevole di tali verifiche, il Ministero conferma il regolare svolgimento della successiva fase progettuale; in caso contrario, il Ministero dispone la conclusione del progetto.
3. Per i progetti di cui al primo periodo sono ammissibili al finanziamento le seguenti tipologie di costi e spese sostenuti per la loro realizzazione, a partire dall'esercizio finanziario dell'anno di presentazione della proposta progettuale allo sportello di cui all'art. 8:
a) costi di personale, riferibili a personale tecnico, ricercatori e altro personale ausiliario, dipendente o in rapporto di collaborazione, direttamente impiegato nelle attivita' del progetto di ricerca e sviluppo;
b) costi degli strumenti e delle attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili solo i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto;
c) costi dei servizi di consulenza utilizzati esclusivamente ai fini del progetto, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
d) costi dei materiali utilizzati per la realizzazione del progetto;
e) spese generali, definite secondo quanto disposto nel decreto direttoriale di cui all'art. 8.
4. Non sono ammessi al finanziamento progetti comportanti costi, riconosciuti ammissibili, inferiori a 5 milioni di euro se presentati da singole imprese o a 7 milioni di euro se presentati da imprese associate.
5. I progetti devono avere una durata non inferiore a due e non superiore a cinque anni.
6. Su richiesta motivata delle imprese beneficiarie, il Ministero puo' concedere proroghe del termine di ultimazione del progetto fino ad un massimo di complessivi trentasei mesi.
 
Art. 6

Finanziamenti agevolati

1. Per i progetti di cui all'art. 5 sono concessi finanziamenti a tasso zero nella misura massima del 100% dei costi/spese ammissibili.
2. I finanziamenti concessi sulla base del presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse, in qualsiasi forma, per i medesimi costi.
 
Art. 7

Analisi istruttoria e valutazione
delle proposte progettuali

1. Il Ministero, successivamente alla ricezione della domanda di finanziamento, avvia la procedura per il ricorso all'art. 346. Nelle more della conclusione della suddetta procedura, il Ministero, in collaborazione con i membri esperti del Comitato 808 e sulla base di un processo negoziale con le imprese proponenti, effettua un'istruttoria tecnico amministrativa durante la quale le modalita' di realizzazione del progetto possono essere modificate. All'esito di questo processo negoziale e della positiva conclusione della procedura per il ricorso all'art. 346, le proposte progettuali sono sottoposte alla valutazione e al parere del Comitato 808, ai fini della concessione del finanziamento.
2. Nella valutazione delle proposte progettuali si terra' conto dei seguenti elementi:
a) innovativita' del progetto;
b) qualita' tecnica della proposta progettuale;
c) capacita' tecnica dell'impresa proponente;
d) sostenibilita' economico-finanziaria del progetto;
e) solidita' del business plan e/o del business model associato al progetto.
 
Art. 8

Sportello per la presentazione
delle proposte progettuali

1. Con decreto del direttore generale per la riconversione industriale e le grandi filiere produttive e' predisposto presso il Ministero uno sportello per la presentazione delle domande di finanziamento.
2. Con il decreto di cui al presente articolo sono anche definite:
a) le modalita' di presentazione delle domande di finanziamento ed i contenuti delle proposte progettuali;
b) le modalita' di applicazione dei criteri di valutazione di cui al precedente art. 7;
c) le modalita' di calcolo dei costi ammissibili di cui all'art. 5;
d) le percentuali di finanziamento dei costi del progetto, nei limiti di cui all'art. 6;
e) le modalita' di gestione e monitoraggio delle fasi di realizzazione dei progetti.
3. Le informazioni contenute nei documenti prodotti per le finalita' del presente decreto, qualora non rechino una classifica di segretezza ai sensi dell'art. 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124 sono comunque trattate con modalita' che ne tutelino la riservatezza e ne consentano la conoscibilita' soltanto ai soggetti che hanno necessita' di accedervi in ragione delle proprie funzioni o incarichi istituzionali.
 
Art. 9

Concessione ed erogazione
dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono concessi con decreto del Ministero, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.
2. I finanziamenti possono essere concessi anche a singole fasi dei progetti, fermo restando che la prosecuzione del finanziamento delle ulteriori fasi di progetto, fino alla conclusione, e' subordinata alla disponibilita' di ulteriori risorse finanziarie.
3. Su richiesta dell'impresa beneficiaria puo' essere concessa un'anticipazione nella misura massima del 20% del finanziamento concesso, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo, escutibile a prima richiesta.
4. Con successivi decreti, in relazione agli stati di avanzamento dei progetti, sulla base di apposite rendicontazioni presentate dalle imprese beneficiarie, e' determinato a consuntivo l'importo del finanziamento effettivo che e' erogato, coerentemente con il piano indicato nel decreto di concessione, in una o piu' quote annuali in relazione alle disponibilita' pluriennali delle risorse sul bilancio del Ministero.
 
Art. 10

Restituzione dei finanziamenti

1. I finanziamenti di cui all'art. 6 devono essere restituiti, senza interessi, dalle imprese beneficiarie nella misura del 20% dell'importo erogato per le grandi imprese e del 10% per le PMI.
2. La percentuale di restituzione dell'importo erogato puo' essere portata anche per le grandi imprese al 10% nel caso in cui risultino da esse presentate e ammesse a consuntivo finale, spese per un valore maggiore o uguale al 25% dei costi del progetto relative a:
a) contratti di sub fornitura stipulati con PMI in possesso dei requisiti di ammissibilita' ai finanziamenti di cui all'art. 3, ad eccezione di quanto previsto alla lettera b);
b) servizi di ricerca contrattuale forniti da organismi di ricerca e infrastrutture di ricerca.
3. La restituzione e' effettuata in dieci rate annuali costanti a decorrere dall'anno successivo all'erogazione a saldo del finanziamento, fatta salva la facolta' di prevedere, su istanza delle imprese, la restituzione delle somme dovute in un numero di rate annuali inferiore a dieci. In alternativa, le imprese possono optare, in fase di presentazione della domanda, per una decurtazione del finanziamento di cui all'art. 6 di importo pari alla percentuale di finanziamenti da restituire.
4. Le modalita' di restituzione possono essere modificate (ove applicabile) solo per straordinari motivi connessi ad eventuali situazioni di difficolta' economica e finanziaria dell'impresa beneficiaria.
 
Art. 11

Variazioni

1. Le variazioni riguardanti i progetti o le imprese proponenti devono essere tempestivamente comunicate al Ministero e accompagnate da idonea documentazione e relazione tecnica.
2. Il Ministero, qualora le variazioni siano tali da modificare sostanzialmente il progetto approvato, si riserva di sottoporle all'esame del Comitato e di adottare i provvedimenti del caso, ivi compresa la revoca, anche parziale, del finanziamento (con annessa ridefinizione del piano delle restituzioni in funzione delle somme erogate).
 
Art. 12

Accertamenti, monitoraggio
e valutazione d'impatto

1. Per le attivita' di controllo e monitoraggio dello stato di realizzazione dei progetti si applica quanto previsto dal decreto ministeriale 2 luglio 2019. In particolare, oltre alle preordinate verifiche di obiettivi e risultati intermedi di ciascuna fase progettuale, di cui all'art. 5, il Ministero puo' disporre, anche a campione, in qualsiasi momento, ulteriori accertamenti ritenuti necessari ai fini del rispetto dei requisiti e delle condizioni di fruizione del finanziamento. A tal fine, l'impresa beneficiaria deve tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi ai costi rendicontati per almeno i tre anni successivi al completamento del progetto finanziato.
2. Nei dieci anni successivi alla conclusione del progetto le imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui all'art. 6, sono tenute, su richiesta del Ministero, a fornire dati ed informazioni sull'impatto e sui risultati della loro realizzazione.
 
Art. 13

Revoche

1. Il Ministero dispone la revoca, anche parziale del finanziamento concesso nel caso di:
a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', sia soggettivi che riferiti al programma, ovvero di documentazione irregolare per fatti imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) mancata realizzazione del progetto, fatti salvi casi di forza maggiore;
c) sopravvenute modifiche societarie o riguardanti la situazione economica e finanziaria dell'impresa tali da compromettere o rendere impossibile il completamento del progetto finanziato e/o la restituzione del finanziamento concesso.
2. Il Ministero dispone la revoca nei casi in cui, anche nel periodo di restituzione del finanziamento, vengano meno le condizioni e il requisito della stabile organizzazione in Italia dell'impresa beneficiaria.
3. Il Ministero dispone la revoca parziale relativamente alle fasi non svolte del progetto, nel caso di sua anticipata conclusione, di cui al precedente art. 5.
 
Art. 14

Disposizioni finali

1. Alla concessione dei finanziamenti di cui al presente decreto si provvede con le risorse destinate al finanziamento della legge n. 808 del 24 dicembre 1985.
 
Art. 15

Disposizioni finali

1. Il presente decreto abroga e sostituisce integralmente il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 dicembre 2019.
2. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 settembre 2023

Il Ministro: Urso

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1402