Gazzetta n. 254 del 30 ottobre 2023 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2023, n. 148 |
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico e, in particolare, l'articolo 19; Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021 e, in particolare, l'articolo 10; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, e, in particolare, l'articolo 1, commi 3 e 4; Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione n. 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali); Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, del 22 febbraio 2021, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilita' e la conformita' nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici; Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione; Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi; Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE; Visto il regolamento di esecuzione 2021/2119 della Commissione, del 1° dicembre 2021, che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi; Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2023; Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 10 della legge 4 agosto 2022, n. 127, nella seduta del 21 settembre 2023; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 9 marzo 2022, n. 23, che ha espresso il relativo parere nella seduta del 21 settembre 2023; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2023; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, della salute e per la pubblica amministrazione;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto e' finalizzato ad adeguare le disposizioni nazionali sui controlli ufficiali e altre attivita' ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici al regolamento (UE) 2018/848, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e al regolamento (UE) 2017/625, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari. 2. Il presente decreto, emanato in attuazione dell'articolo 19 della legge 9 marzo 2022, n. 23 e dell'articolo 10 della legge 4 agosto 2022, n. 127, in materia di produzione biologica, disciplina il sistema di controlli e certificazione, ivi compresi i procedimenti amministrativi relativi alla notifica e il sistema di tracciabilita' dei prodotti biologici, nonche' il sistema sanzionatorio e fornisce le indicazioni necessarie per procedere alla designazione del laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE).
Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'articolo 76 della Costituzione: «Art. 76 L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.» - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.» - Si riporta l'art. 19 della legge 9 marzo 2022, n. 23, recante: «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2022, n. 69: «Art. 19 (Delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica). - 1. Al fine di procedere a una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzieta' dei soggetti autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20; b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati; c) rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualita' e la tracciabilita' dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali; d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente. 2. Con i medesimi decreti legislativi di cui al comma 1 sono altresi' definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora dai decreti legislativi di cui al comma 1 derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i decreti stessi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e con le procedure di cui al presente comma, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.». - Si riporta l'art. 10 della legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2022, n. 199: «Art. 10 (Delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e, limitatamente ai controlli ufficiali e altre attivita' ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) adeguare il procedimento di autorizzazione e il sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione nonche' la disciplina degli adempimenti connessi alle attivita' svolte dai suddetti organismi, comprese le cause di sospensione e di revoca delle deleghe di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui agli articoli 28, 29, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625; b) adeguare i procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorita' competenti dello Stato membro di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848 per includere le attivita' con metodo biologico; c) definire i criteri e le modalita' di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/848; d) dettare le disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici, compresi quelli indicati nell'allegato I al regolamento (UE) 2018/848; e) adeguare il sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici, compresi i gruppi di operatori, che adottano condotte non conformi al regolamento (UE) 2018/848, compreso l'illecito utilizzo dei termini riferiti all'agricoltura biologica da parte di operatori non assoggettati al sistema di controllo.». - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329 - Suppl. Ordinario. - Si riporta l'art. 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144: «Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare). - 1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attivita' ispettiva nei confronti delle imprese agricole e alimentari e mangimistiche e l'uniformita' di comportamento degli organi di vigilanza, nonche' di garantire il regolare esercizio dell'attivita' imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole e alimentari e mangimistiche sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole e alimentari e mangimistiche sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarita'. Nei casi di attestata regolarita', ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualita' sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualita' e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del controllo ispettivo. 2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attivita' d'impresa e' istituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1 sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del coordinamento dell'attivita' di controllo e dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo, nonche' da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni, a carico delle imprese agricole e alimentari e mangimistiche sono resi disponibili tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, alle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalita' definite con Accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo le modalita' e i termini previsti con il medesimo accordo. 3. Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali e' prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi e' esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati gia' immessi in commercio, anche solo in parte. 3-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, e il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono abrogati. 4. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali e' prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, se gia' consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, e' ridotta del trenta per cento se il pagamento e' effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purche' l'interessato effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto all'autorita' competente, di cui all'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e all'organo che ha accertato la violazione.». - Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione n. 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), e' pubblicato nella GUUE del 7.4.2017 n. L 95. - Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, e' pubblicato nella GUUE del 13.8.2008 n. L 218. - Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, e' pubblicato nella GUUE del 14.6.2018, n. L150. - Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, del 22 febbraio 2021, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilita' e la conformita' nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, e' pubblicato nella GUUE del 23.2.2021 n. L 62. - Si riporta il regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione, e' pubblicato nella GUUE del 27.12.2021, n. L 461. - Il regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione, e' pubblicato nella GUUE del 27.12.2021, n. L 461. - Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione, e' pubblicato nella GUUE del 27.12.2021, n. L. 461. - Si riporta il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi, e' pubblicato nella GUUE del - Il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, e' pubblicato nella GUUE del 28.8.2014, n. L 257. - Il regolamento di esecuzione 2021/2119 della Commissione, del 1° dicembre 2021, che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi, e' pubblicato nella GUUE del 2.12.2021, n. L 430. - Il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante: «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2018 n. 67. - Si riporta l'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2016, n. 186: «Art. 5 (Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali). - 1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali, fatta salva la normativa prevista in materia di controlli sanitari, il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un codice agricolo ed in eventuali appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia divise per settori omogenei e ad introdurre le modifiche necessarie alle predette finalita'. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonche' di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete; b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse, anche al fine di semplificare il linguaggio normativo; c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali; e) revisione dei procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura, al fine di ridurre i termini procedimentali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attivita' economica in materia di agricoltura; f) introduzione di meccanismi, di tipo pattizio, con le amministrazioni territoriali in relazione ai procedimenti amministrativi di loro competenza, al fine di prevedere tempi di risposta delle amministrazioni inferiori ai termini massimi previsti, ridurre i termini procedimentali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attivita' economica in materia di agricoltura; g) armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualita' dei prodotti, sulle produzioni a qualita' regolamentata, quali le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche registrate ai sensi della vigente normativa europea e la produzione biologica, e contro le frodi agroalimentari, al fine di evitare duplicazioni, di tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza, nonche' al fine di coordinare l'attivita' dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente, fatte salve le competenze delle Autorita' individuate dall'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, nonche' del Ministero della salute ai fini dell'attuazione dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004; h) revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale, con conseguente aggiornamento o con l'eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. 4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.» - Si riporta l'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2016, n. 204: «Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea). - 1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative.». - Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante: «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2021 n. 60. - Si riporta l'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245: «Art. 12 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/ 93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. 3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue; b) fermo restando che il Ministero della salute e' designato quale autorita' unica di coordinamento e di contatto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, individuare il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito di rispettiva competenza, quali autorita' competenti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, lettera c), anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati, lettere d), e), f) e h), del medesimo regolamento, garantendo un coordinamento efficiente ed efficace delle menzionate autorita' competenti; c) individuare il Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento ai sensi dell'articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625 e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorita' competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del medesimo regolamento, nel rispetto dei profili di competenza istituzionale di cui alla lettera b) del presente comma; d) ferma restando la competenza del Ministero della salute quale autorita' unica di coordinamento e di contatto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, nei settori indicati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d), e), f) e h), del predetto regolamento, individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, quale autorita' competente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali, lettere g), i) e j) del paragrafo 2 dell'articolo 1 dello stesso regolamento, nonche' nei settori di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 4, lettera a), per gli aspetti relativi ai controlli effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e alle pratiche fraudolente o ingannevoli relative alle norme di commercializzazione di cui agli articoli da 73 a 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; e) individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorita' competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del regolamento (UE) 2017/625, nei settori di competenza come individuati alla lettera d) del presente comma, f) adeguare alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 la normativa nazionale in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e le connesse competenze degli uffici veterinari del Ministero della salute per gli adempimenti degli obblighi comunitari in conformita' alle norme sull'assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del medesimo regolamento, che disciplinano nuovi obblighi e procedure; g) rivedere le disposizioni deldecreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in coerenza con le modalita' di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali ivi previste all'articolo 7 e in conformita' alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) 2017/625, al fine di attribuire alle autorita' competenti di cui alla lettera b) le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali, nonche' le altre attivita' ufficiali, al fine di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia; h) adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontaliera e degli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625; i) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' delle violazioni medesime.». - Si riporta l'articolo 10 della legge di delegazione europea 4 agosto 2022, n. 127, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2022, n. 199: «Art. 10 (Delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e, limitatamente ai controlli ufficiali e altre attivita' ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) adeguare il procedimento di autorizzazione e il sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione nonche' la disciplina degli adempimenti connessi alle attivita' svolte dai suddetti organismi, comprese le cause di sospensione e di revoca delle deleghe di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui agli articoli 28, 29, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625; b) adeguare i procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorita' competenti dello Stato membro di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848 per includere le attivita' con metodo biologico; c) definire i criteri e le modalita' di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/848; d) dettare le disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici, compresi quelli indicati nell'allegato I al regolamento (UE) 2018/848; e) adeguare il sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici, compresi i gruppi di operatori, che adottano condotte non conformi al regolamento (UE) 2018/848, compreso l'illecito utilizzo dei termini riferiti all'agricoltura biologica da parte di operatori non assoggettati al sistema di controllo.». - Si riporta l'articolo 19 della legge 9 marzo 2022, n. 23 recante: «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2022, n. 69: «Art. 19 (Delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica). - 1. Al fine di procedere a una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzieta' dei soggetti autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20; b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati; c) rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualita' e la tracciabilita' dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali; d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente. 2. Con i medesimi decreti legislativi di cui al comma 1 sono altresi' definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora dai decreti legislativi di cui al comma 1 derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i decreti stessi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e con le procedure di cui al presente comma, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.»
Note all'art. 1: - Per l'art. 19 della legge 9 marzo 2022, n. 23 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti all'articolo 10 della legge di delegazione europea 4 agosto 2022, n. 127 si veda nelle note alle premesse. |
| Allegato I
(Articoli 5 e 22)
REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO A) Requisito di idoneita' morale, di indipendenza, di imparzialita' e assenza di conflitto di interessi.
1. I rappresentanti, gli amministratori e il personale che svolge ruoli di gestione nell'attivita' di controllo e certificazione, il personale addetto alla valutazione, alla delibera della certificazione, delle non conformita' e delle misure adottate in caso di non conformita' o di sospetta non conformita', non devono: a) aver riportato condanne definitive (o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale) per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-bis, 640 e 640-bis del codice penale, ovvero condanne che importino l'interdizione dai pubblici uffici per durata superiore a tre anni; b) essere destinatari di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; c) avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (requisito richiesto solamente ai rappresentanti ed agli amministratori dell'organismo); d) avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (requisito richiesto solamente ai rappresentanti e agli amministratori dell'organismo); e) essere stato dichiarato debitore assoggettato a liquidazione giudiziale (requisito richiesto esclusivamente ai rappresentanti ed agli amministratori dell'organismo). 2. Il personale dipendente e i collaboratori esterni non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di altra situazione di incompatibilita' con l'operatore assoggettato al controllo, anche ai sensi dell'articolo 51 del Codice di procedura civile, ovvero trovarsi in situazioni che compromettano l'indipendenza del lavoro. 3. I rappresentanti, gli amministratori, il personale dipendente o esterno, compresi i componenti degli organi collegiali, con l'eccezione dei componenti del Comitato di Salvaguardia dell'imparzialita', non sono operatori o proprietari o soci di operatori controllati e certificati dall'organismo di controllo. 4. Gli organismi di controllo, i rappresentanti e gli amministratori non possono svolgere, nel settore della produzione biologica, attivita' diversa dall'attivita' di controllo o fornire beni o servizi agli operatori assoggettati al controllo dello stesso organismo. 5. Gli organismi di controllo devono garantire che il personale addetto al controllo non fornisca beni o servizi agli operatori controllati. 6. Salvo le deroghe previste da specifiche disposizioni di legge, il personale dipendente ed esterno mantiene riservate tutte le informazioni ottenute o prodotte durante lo svolgimento delle attivita' di controllo e certificazione. 7. Il personale dipendente o esterno dell'organismo di controllo che svolge compiti di valutazione e di riesame non puo' avere rapporti professionali, economici o di consulenza con gli operatori assoggettati al controllo dell'organismo di controllo medesimo, ne' direttamente, ne' per mezzo di studi professionali, Centri di assistenza agricola o associazioni di cui e' socio o associato o collaboratore. 8. Gli organismi di controllo, gli amministratori, i soci, il personale che svolge compiti di valutazione e riesame e i componenti degli organi collegiali, non svolgono attivita' di formazione agli operatori biologici o ai loro consulenti. L'organismo di controllo non impiega ne' si avvale di personale che svolge attivita' di formazione o consulenza senza le opportune verifiche. 9. L'organismo di controllo tiene distinti i ruoli di valutazione da quelli di riesame e di decisione. 10. Gli organismi di controllo adottano opportune misure per evitare situazioni di familiarita' e/o contiguita' tra il personale con compiti di valutazione e riesame e gli operatori e i consulenti degli operatori che possono compromettere la terzieta' del loro operato, prevedono altresi' adeguate regole di rotazione. A tal fine, l'organismo di controllo applica una procedura di rotazione del personale addetto al controllo che tiene conto dei seguenti criteri: a) gli operatori non possono essere controllati dal medesimo ispettore per piu' di tre verifiche di conformita' consecutive; b) lo stesso ispettore potra' riprendere l'attivita' di verifica di conformita' a carico del medesimo operatore dopo almeno due anni di sospensione; c) le disposizioni di cui alle lettere a) e b) valgono anche nel caso in cui l'ispettore provenga da altro organismo di controllo; d) le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) valgono anche per le attivita' di campionamento o affiancamento. 11. Il personale con compiti di valutazione e riesame non puo' svolgere per l'organismo di controllo attivita' finalizzata all'individuazione o acquisizione di nuovi clienti, neppure a titolo occasionale. 12. Le modalita' di remunerazione del personale con compiti di valutazione e riesame non devono essere tali da influenzare l'imparzialita', l'indipendenza e la correttezza della verifica, il suo esito ed il riesame. 13. Fatta salva la partecipazione ad altri Comitati di salvaguardia dell'imparzialita', i componenti degli organi collegiali non fanno parte di altri organi collegiali dello stesso o di altri organismi di controllo. 14. Gli organi collegiali che deliberano la certificazione, i provvedimenti di non conformita', le misure o che decidono sui ricorsi, si compongono di un numero dispari di membri. 15. L'organo collegiale dei ricorsi valuta l'esistenza delle condizioni di procedibilita' ed il merito accogliendo, totalmente o parzialmente, il ricorso o rigettandolo. Le decisioni sono vincolanti per le parti. I componenti sono indipendenti dalla struttura gerarchica dell'organismo di controllo. 16. Il possesso dei requisiti e' dimostrato anche attraverso dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'organismo, tuttavia, e' tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicita' delle suddette dichiarazioni sostitutive. B) Requisito di adeguatezza, esperienza e competenza delle risorse umane. 1. Il personale che svolge ruoli di responsabilita' nel processo di controllo e certificazione, che e' addetto alla valutazione e al riesame e che delibera la certificazione, le non conformita' e le misure adottate in caso di non conformita' o di sospetta non conformita'. deve possedere i seguenti titoli ed esperienze: a) titolo di studio: scuola secondaria di secondo grado o diploma di laurea conseguiti in qualsiasi tipo di ordinamento attinente all'attivita' da svolgere; b) formazione: corso sulla normativa di settore, di durata pari almeno a dieci ore, corso interno sul funzionamento dell'organismo di controllo, di durata pari almeno a dieci ore e corso sui sistemi di qualita' di quaranta ore; c) esperienza nel settore agroalimentare: 1) pari almeno a due anni, per il responsabile della qualita', il responsabile di schema, il responsabile del monitoraggio, il responsabile di sede periferica, per i componenti del comitato che delibera la certificazione e i provvedimenti di non conformita' e il referente regionale; 2) pari almeno a un anno per il personale addetto alla valutazione e al riesame; d) addestramento nel ruolo: 1) di almeno n. dodici ore per il responsabile della qualita', il responsabile di schema, il responsabile del monitoraggio, il responsabile di sede periferica, i componenti del comitato che delibera la certificazione e i provvedimenti di non conformita' e per quello impiegato nell'attivita' di riesame nonche' per il referente regionale; o 2) di almeno n. cinque ispezioni fisiche per il personale addetto alla valutazione per ogni tipologia di attivita' in cui sara' impiegato. 1.2. I componenti dell'organo collegiale dei ricorsi devono essere professionisti (ad esempio, avvocati, commercialisti, agronomi, veterinari, tecnologi alimentari) con un'esperienza di almeno due anni nel settore agroalimentare. 2. In fase di prima di autorizzazione, l'organismo di controllo individua almeno un addetto alla valutazione, il responsabile della valutazione e del monitoraggio del personale, i componenti degli organi collegiali, in possesso dei requisiti indicati al punto 1 e presenta unitamente all'istanza: a) un piano di dotazione delle risorse umane, nel quale sia indicato il fabbisogno di personale (tecnico e amministrativo, dipendente o esterno, a tempo pieno o parziale), in proporzione ai diversi volumi di attivita'; b) la procedura di monitoraggio del fabbisogno delle risorse umane; c) la procedura di qualificazione, formazione, monitoraggio e valutazione di tutto il personale. C) Adeguatezza delle strutture e delle risorse strumentali. L'organismo deve dotarsi: 1) di una sede con stabile organizzazione in Italia ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 2) di un sistema informativo che consenta la gestione dei dati derivanti dalle attivita' di controllo e certificazione e che garantisca sicurezza e riservatezza; 3) di una sede operativa nelle regioni in cui svolge attivita' di controllo e certificazione su un numero superiore a trecento operatori, dotata di sistema informativo di cui al punto 2; 4) di un referente regionale nelle regioni in cui svolge attivita' di controllo e certificazione su un numero minore o uguale a trecento operatori. |
| Allegato II
(Articolo 5) CONTENUTI MINIMI DELLA PROCEDURA DI CONTROLLO STANDARD DI CUI ALL'ARTICOLO 40, PARAGRAFO 1, LETTERA A), PUNTO II), DEL REGOLAMENTO
1. La procedura di controllo standard deve: a) comprendere una descrizione dettagliata delle misure di controllo che l'organismo di controllo intende applicare agli operatori soggetti al proprio controllo; b) tenere conto delle disposizioni del capo VI del Regolamento; c) indicare i criteri per verificare la validita' e la completezza delle modalita' di autocontrollo messe in atto dagli operatori per singola attivita' e del sistema di controlli interni istituito da un gruppo di operatori; d) descrivere le modalita' di comunicazione tra gli operatori e l'organismo di controllo e fra questo e gli altri operanti nell'ambito della medesima filiera di prodotto certificato volti a garantire l'integrita' della filiera e la prevenzione di non conformita' o frodi sul prodotto destinato al consumo; e) individua il periodo critico per eseguire le ispezioni fisiche in loco, in base al tipo di attivita' svolta dall'operatore e alla coltura in atto; f) indicare la durata minima della verifica di conformita' per tipologia di attivita' svolta dall'operatore, la tipologia di controllo da eseguire e il numero massimo di verifiche di conformita' eseguibili giornalmente; g) indicare i principi attivi da ricercare per tipologia di matrice e prodotto da analizzare. |
| Allegato III
(Articolo 14 e 22) REQUISITI DI PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI COMPITI DELEGATI A. L'Organismo di controllo elabora ogni anno il programma di verifica tenendo conto di quanto stabilito nella procedura di controllo standard Il programma annuale di verifica si compone di quattro tabelle: 1. tabella n.1 operatori assoggettati al 31 dicembre dell'anno precedente distinti per regione e per attivita'; 2. tabella n. 2 operatori assoggettati al 31 dicembre dell'anno precedente suddivisi per attivita' e classe di rischio; 3. tabella n. 3 numero di verifiche da svolgere nell'anno distinte per tipologia: annuale, aggiuntiva, annunciata o non annunciata; 4. tabella n. 4 verifiche ripartite per mese e tipologia di attivita', con indicazione se trattasi di controllo documentale o verifica ispettiva in loco, eventuale esecuzione del prelievo e il numero di operatori impiegati. Il programma e' aggiornato in funzione del numero di operatori sottoposti a controllo e comunicato all'autorita' competente per la vigilanza quando la variazione del numero di operatori supera il 10 per cento. B. Monitoraggio L'organismo di controllo monitora, anche attraverso sistemi gestionali informatici, i dati dei compiti riguardanti i controlli ufficiali e dei compiti riguardanti le altre attivita' ufficiali in relazione agli operatori controllati e li mette a disposizione dell'autorita' competente alle scadenze indicate e tutte le volte che l'autorita' ne faccia richiesta. Dispone di procedure per un monitoraggio efficace dei compiti delegati che consentono correttivi appropriati e tempestivi alle attivita' programmate. C. Relazione annuale La relazione annuale di cui all'articolo 40 del Regolamento contiene: 1. una breve descrizione della struttura organizzativa dell'Organismo di controllo; 2. la dotazione organica; 3. i dati statistici delle aziende controllate: 3.1. il totale del numero degli operatori/gruppi di operatori che hanno notificato l'attivita' entro il 31 dicembre dell'anno di rendicontazione; 3.2. la tipologia degli operatori/ gruppi di operatori assoggettati; 3.3. la distribuzione sul territorio degli operatori/gruppi di operatori; 3.4. la descrizione delle attivita' di controllo e di campionamento; 3.5. il dettaglio dei campioni analizzati e dei campioni irregolari con ripartizione regionale; 3.6. il numero degli operatori/gruppi di operatori con un provvedimento per positivita' analitica ripartiti per Regione; 3.7. gli operatori/gruppi di operatori receduti dal sistema di controllo ripartiti per Regione; 3.8. gli operatori/gruppi di operatori che hanno cambiato organismo di controllo ripartiti per Regione; 3.9. l'elenco dei tecnici ispettori impegnati nell'attivita' ispettiva ripartiti per Regione ed il numero di ispettori che hanno cambiato Organismo; 4. le criticita' riscontrate nello svolgimento dei compiti delegati; 5. il numero di ricorsi e reclami ricevuti; 6. il numero di annullamenti di provvedimenti e principali cause; 7. il numero di segnalazioni OFIS in uscita e in entrata. I dati sull'attivita' di controllo sono desunti dalla BDV come definita all'articolo 2, comma 1, lettera s). |
| Allegato IV
(Articolo 17) Sezione A - Utilizzo del Sistema Informativo Biologico (SIB) 1. Funzionamento del SIB 1.1. Il SIB utilizza l'infrastruttura del SIAN, al fine di gestire i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia di produzione biologica a carico degli operatori. 1.2. Il SIB integra i relativi sistemi informativi regionali. 1.3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (di seguito Regioni), che dispongono di propri sistemi informativi per la gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alla produzione biologica, garantiscono i sistemi di cooperazione applicativa della Pubblica Amministrazione necessari ad assicurare lo scambio delle informazioni tra il SIB e gli stessi sistemi regionali, sulla base delle disposizioni vigenti per i servizi di cooperazione applicativa della Pubblica Amministrazione (SPCoop-Sistema Pubblico di Connettivita' e Cooperazione). 2. Soggetti abilitati ad operare nel SIB 2.1. I soggetti abilitati ad operare nel SIB sono: a) il Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica (PQAI) e il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) per il Ministero; b) le Regioni; c) AGEA Area Coordinamento; d) gli organismi pagatori regionali; e) gli organismi di controllo; f) gli operatori; g) i soggetti delegati da AGEA ovvero da organismi pagatori regionali alla tenuta del fascicolo aziendale, quali i Centri di Assistenza Agricola - CAA; h) i soggetti abilitati dalle Regioni e dal Ministero: persone fisiche o giuridiche abilitate dalle Regioni ovvero dal Ministero ad operare nel SIB; i) i soggetti delegati dall'operatore: persone fisiche o giuridiche abilitate mediante delega ad operare nel SIB per nome e conto degli operatori; l) l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010. 2.2. L'operatore, ovvero il soggetto da esso delegato, si registra al sistema informativo della Regione competente o direttamente al SIB, nel caso in cui nella Regione competente non sia operativo uno specifico sistema informativo. 2.3. I soggetti, per l'espletamento delle attivita' di competenza, vengono abilitati mediante apposita registrazione ai sistemi informativi regionali o al SIB attraverso le modalita' previste dall'articolo 24 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020. 2.4. La registrazione consente al soggetto abilitato di operare nei diversi sistemi informativi regionali o nel SIB che provvedono a garantire la tracciabilita' di tutte le operazioni eseguite. 3. Gestione della notifica di attivita' di produzione biologica 3.1. L'operatore, ovvero il soggetto da esso delegato, conserva l'originale della notifica debitamente sottoscritta nelle modalita' di legge dall'operatore o dal soggetto delegato garantendo la reperibilita' di tali documenti alle autorita' competenti. La notifica si compone delle seguenti sezioni: Sezione anagrafica Tipologia del richiedente: a) singolo operatore; b) gruppo di operatori; tipo di notifica: a) prima notifica; b) notifica di variazione; denominazione da anagrafica tributaria; CUAA/P.IVA/CF dell'operatore; elenco dei membri del gruppo per ognuno dei quali e' specificato: a) denominazione da anagrafica tributaria; b) CUAA/P.IVA/CF dell'operatore; organismo di controllo prescelto: nome organismo di controllo e codice; categoria di attivita': a) produzione, b) preparazione, c) distribuzione/immissione sul mercato, d) magazzinaggio, e) importazione, f) esportazione; ragione sociale; forma giuridica; sede legale; rappresentante legale; rappresentante delegato per unita' operativa. Sezione produzioni vegetali Riferimento unita' operativa; codice ISTAT; riferimenti catastali o georeferenziazione; titolo possesso; superficie catastale o georeferenziata; superficie in base al metodo produttivo (biologico o non biologico); Stato della conversione della superficie (in corso/terminata) appezzamento o isola; macrouso (orientamento produttivo); data «prima notifica» per particella o parcella SIB. Sezione strutture: riferimenti catastali; titolo possesso; indirizzo (per catasto urbano); riferimento unita' operativa; utilizzo principale; categoria attivita'; superficie in mq; metodo di produzione (biologico, in conversione o non biologico). Sezione produzioni animali Riferimento unita' operativa; codice stalla ASL; specie animale allevata; tipo di produzione; metodo di produzione (biologico/conversione o non biologico); consistenza capi UBA corrispondenti (con indicazione se gli animali non sono destinati alla produzione biologica ma ad attivita' hobbystica o al consumo personale). Sezione strutture: riferimenti catastali; titolo possesso; indirizzo (per catasto urbano); riferimento unita' operativa; utilizzo principale; categoria attivita'; mq; metodo di produzione. Sezione produzioni acquacoltura/alghe Riferimento unita' operativa; codice ASL; macrouso; specie; metodo produttivo (biologico/in conversione o non biologico); ubicazione impianto (terra - mare - acque interne); tipo impianto (gabbie, vasche, bacino, aree, altro); dimensione impianto; titolo possesso; stima capacita' produttiva; informazioni relative alle superfici in concessione a mare/acque interne con riferimento all'unita' operativa tramite latitudine/longitudine e relative superficie. Sezione strutture: riferimenti catastali; titolo possesso; indirizzo (per catasto urbano); riferimento unita' operativa; utilizzo principale; categoria attivita'; mq; metodo di produzione. Sezione preparazione/distribuzione/magazzinaggio Riferimento unita' operativa; Filiera produttiva con indicazione dell'attivita' prevalente (con disponibilita' anche di elenco codici TARIC), con specifico dettaglio al vino, ai mangimi e agli altri prodotti di cui all'Allegato I al Regolamento; tipologia attivita'; origine materia prima (aziendale - extra aziendale); prodotto lavorato (biologico - promiscuo); separazione (spazio - tempo); opera in qualita' di appaltatore rimanendo responsabile delle attivita' svolte (si - no) (inserire categoria attivita'); affida le proprie attivita' ad appaltatori terzi rimanendo (in tal caso inserire categoria attivita' e appaltatori terzi) o meno responsabile delle attivita' stesse (inserire solo categoria attivita'). Sezione strutture: riferimenti catastali; titolo possesso; indirizzo (per catasto urbano); riferimento unita' operativa; utilizzo principale; categoria attivita'; mq; metodo di produzione. Per le attivita' di trasporto merci e per le strutture mobili di lavorazione (vinificazione, macellazione, ecc.) si deve contraddistinguere l'unita' operativa con la targa automobilistica dell'automezzo o del macchinario specifico. Per alcuni prodotti ricompresi nell'allegato I al Regolamento e' necessario far riferimento alla sezione territorio. Sezione importazione Riferimento unita' operativa; tipo prodotto importato (categoria TARIC fino alla quarta cifra e relativo nome (biologico - promiscuo); tipo strutture utilizzate (proprie - di terzi - entrambe) indicando se: opera in qualita' di appaltatore rimanendo responsabile delle attivita' svolte (si - no); affida le proprie attivita' ad appaltatori terzi rimanendo (in tal caso mettere appaltatori terzi) o meno responsabile delle attivita' stesse; filiera produttiva; campo per libera compilazione. 3.2. Stati della notifica. Gli «stati della notifica» corrispondono alla condizione contrassegnante lo stato del procedimento amministrativo e sono i seguenti: a) Rilasciata: stato acquisito dalla notifica compilata dall'operatore al momento della sua sottoscrizione al SIB o accettata dal SIB se trasmessa dalla Regione, con sistema informativo autonomo, al SIB. Al termine della procedura di compilazione della notifica il SIB attribuisce automaticamente un numero univoco di identificazione, con conseguente avvio della fase istruttoria del procedimento amministrativo e dell'attivita' di controllo da parte dell'organismo di controllo indicato dall'operatore al momento della notifica. Nel caso in cui la notifica sia stata presentata presso un sistema informativo regionale il SIB riceve il numero univoco di identificazione generato dal medesimo sistema informativo regionale. b) Archiviata: stato acquisito dalla notifica rilasciata dall'operatore che non ha ancora acquisito un ulteriore stato (attribuito dall'organismo di controllo o dalla regione, per quanto di competenza) e che e' superata da una successiva notifica in stato di rilasciata; c) Non valida: stato attribuito alla notifica da parte del Ministero o della Regione (per quanto di competenza) che ne sospende l'iter amministrativo; d) Non valida organismo di controllo: stato attribuito alla notifica da parte dell'organismo di controllo che ne sospende l'iter amministrativo; e) Idonea: stato acquisito dalla notifica a seguito dell'inserimento del certificato da parte dell'organismo di controllo; f) Pubblicata: stato attribuito alla notifica, a seguito della chiusura del procedimento amministrativo da parte del Ministero o della Regione, per quanto di competenza, che comporta l'inserimento dell'operatore nell'elenco. La notifica puo' acquisire lo stato di «pubblicata» dopo trenta giorni aver acquisito lo stato di «idonea» nel rispetto dell'istituto del silenzio assenso disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241; g) Pubblicata archiviata: stato acquisito dalla notifica pubblicata e che e' superata da una successiva notifica pubblicata; h) Pubblicata receduta: stato attribuito all'ultima notifica pubblicata a seguito di una comunicazione di recesso volontario da parte dell'operatore o in caso di decesso dell'operatore o termine attivita' della persona giuridica; i) Esclusa: stato attribuito all'ultima notifica pubblicata a seguito di una misura di ritiro del certificato emessa dall'organismo di controllo nei confronti dell'operatore; l) Cancellata: stato attribuito all'ultima notifica pubblicata da parte del Ministero o della Regione, per quanto di competenza, che esclude l'operatore dall'elenco. Tale stato e' sempre acquisito decorsi trenta giorni dagli stati di «pubblicata receduta» ed «esclusa»; m) Rettificata: stato attribuito alla notifica rilasciata al momento dell'inserimento da parte dell'operatore di una nuova notifica mirata a correggere alcuni dati presenti in quella precedente; n) Rinunciata: stato attribuito alla notifica «rilasciata» per rinuncia alla conclusione del procedimento amministrativo da parte dell'operatore; o) Annullata: stato attribuito alle notifiche non presentate sul SIB, ma accettate dal SIB e provenienti dai sistemi informativi autonomi regionali da parte delle Regioni competenti a seguito di errori. A seguito dell'annullamento la Regione competente trasmette o meno la notifica con i dati corretti. p) Errore di sincronizzazione: stato della notifica generato dal SIB con alert verso i soggetti interessati quando una notifica non e' sincronizzata con il fascicolo aziendale aggiornato. Gli operatori, gli organismi di controllo, le Regioni valutano la necessita' di una eventuale notifica di variazione e l'eventuale nuova emissione del certificato. Gli stati sopraelencati da a) a i) possono essere annullati dai soggetti abilitati ripristinando lo stato precedente. Gli stati sopraelencati da l) a n) sono irreversibili e non possono essere annullati decorsi dieci giorni dall'attribuzione degli stati stessi. Il Ministero, le Regioni e gli organismi di controllo, per quanto di propria competenza, assegnano alla notifica gli stati sopra elencati. Se, nel corso dell'istruttoria, e' riscontrata la mancanza dei requisiti stabiliti, il Ministero, le Regioni e gli organismi di controllo, per quanto di competenza, assegnano alla notifica lo stato «non valida» e comunicano reciprocamente l'esito degli accertamenti anche all'operatore attraverso l'apposita funzionalita' del SIB. Nel caso di cui alla lettera i) l'organismo di controllo che, a seguito delle proprie attivita' di controllo, adotta la misura del ritiro del certificato, comunica tale misura attraverso la funzione pertinente del SIB o i servizi di cooperazione applicativa standard SPCoop sviluppato dallo stesso organismo di controllo. L'informazione e' comunicata all'operatore e agli altri soggetti interessati attraverso appositi servizi resi disponibili dal SIB. Le Regioni e il Ministero, su comunicazione degli organismi di controllo ovvero a seguito delle attivita' di propria competenza, escludono l'operatore dagli elenchi. Le Regioni ed il Ministero si avvalgono dei servizi resi disponibili dal SIB. Dell'avvio del procedimento di cancellazione e' data comunicazione all'interessato nei modi e termini di legge. I soggetti interessati possono consultare le relative informazioni utilizzando i servizi resi disponibili dal SIB. Lo stato della conversione (inizio/fine) della particella catastale o della parcella rappresentata in modalita' grafica e' indicato dagli organismi di controllo al momento della presentazione della notifica da parte dell'operatore o dell'emissione del certificato. Sezione B - Notifica di variazione
1. Nei casi di seguito elencati e che comportano una modifica delle informazioni contenute nella notifica precedentemente presentata, l'operatore presenta, entro trenta giorni dall'avverarsi delle modifiche stesse, una notifica di variazione con le stesse modalita' previste per la prima notifica. 2. In deroga a quanto previsto al punto 1, nel caso di modifiche che comportano un aggiornamento del fascicolo aziendale il tempo intercorrente tra l'avverarsi delle modifiche e la presentazione della notifica puo' essere aumentato a novanta giorni. 3. In caso di notifica di variazione per trasferimento di superfici agricole condotte con metodo biologico, qualora sia necessario garantire la continuita' dell'applicazione del metodo biologico, si applica quanto previsto nella Sezione C, lettera A, del presente allegato. 4. Nel caso di notifica di variazione per cambio di organismo di controllo valgono le indicazioni riportate nella Sezione C, lettera B, del presente allegato. 5. L'operatore presenta notifica di variazione quando intervengono le seguenti modifiche rispetto alle informazioni contenute nella notifica precedentemente presentata: a) Aumento o diminuzione delle attivita' ovvero categorie (con indicazione delle relative attivita' variate A, B, C, D, E, F, del regolamento delegato (UE) 2021/1006) ovvero delle categorie di prodotti ottenute (filiere produttive); b) Aumento o diminuzione di superficie catastale condotta per variazione della consistenza territoriale dell'operatore (acquisizione/cessione della conduzione di una superficie agricola per acquisto/vendita, affitto, ecc.), avvio del periodo di conversione di una superficie precedentemente non biologica. La disuguaglianza della consistenza territoriale riportata nell'ultima notifica in stato di «pubblicata» rilevata in occasione della validazione annuale del fascicolo aziendale genera un alert informatico nei confronti dell'operatore, dell'organismo di controllo e delle Regioni territorialmente competenti. La Regione, territorialmente competente, valuta la necessita' di una notifica di variazione in funzione di eventuali tolleranze di superficie; c) Cambio del macrouso delle superfici agricole; d) Aumento o diminuzione del numero degli allevamenti identificati dal codice aziendale e dal numero di registrazione o di riconoscimento unico e/o variazione metodo di produzione dell'allevamento; aumento o diminuzione delle specie allevate, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134; e) Aumento o diminuzione delle unita' operative (preparatori, distributori, importatori, ecc.) destinate alla produzione biologica; f) Aumento o diminuzione delle categorie di prodotto nell'ambito dell'attivita' (filiera produttiva); g) Aumento o diminuzione dei contoterzisti non notificati; h) Cambio dell'Organismo di controllo di riferimento. 6. I cambi di denominazione aziendale, della sede legale, del rappresentante legale, della ragione sociale se intervenuti ad invarianza del codice fiscale o della partita IVA non comportano una notifica di variazione in quanto il SIB aggiorna automaticamente i dati nell'elenco sulla base delle informazioni ricevute dall'anagrafe tributaria, mentre i dati in notifica restano invariati. 7. La modifica del soggetto dichiarante (persona fisica o giuridica) cha ha presentato la notifica che implica una modifica del CUAA/codice fiscale/partita IVA, comporta una «prima notifica» non potendo avvalersi di una notifica di variazione. Sezione C - Casi speciali di notifica A. Trasferimento di superfici agricole condotte con metodo biologico 1. Al fine di mantenere la continuita' della certificazione delle superfici agricole condotte con il metodo biologico, oggetto di cessione da parte di un operatore (cedente) ad altro operatore (cessionario), affinche' si perfezioni la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, quale atto propedeutico alla presentazione della notifica, la data di rilascio della notifica dell'operatore cessionario deve avvenire non oltre novanta giorni dal momento della avvenuta variazione di conduzione. 2. L'operatore cedente notifica il «recesso» qualora l'intera azienda receda dal sistema di controllo, o presenta la notifica di variazione, qualora la cessione interessi solo parte dell'azienda. 3. In considerazione della tempistica necessaria per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale ai fini della notifica dell'operatore cessionario, la Regione, sulla base di specifica attestazione rilasciata dall'organismo di controllo del medesimo operatore cessionario, considera la continuita' nella conduzione con metodo biologico per i fini istruttori nelle proprie attivita' di competenza, nel rispetto del termine di novanta giorni di cui al punto 1. 4. L'organismo di controllo dell'operatore cedente rilascia una attestazione di subentro, nell'area del SIB relativa alle comunicazioni, in cui indica il codice unico di identificazione delle aziende agricole (di seguito CUAA) e per ogni superfice agricola oggetto di cessione la relativa data di «prima notifica». 5. L'organismo di controllo dell'operatore cessionario per il rilascio del certificato si basa sull'attestazione di subentro di cui al punto 4. B. Notifica di variazione per cambio organismo di controllo 1. L'operatore che intende cambiare organismo di controllo ha l'obbligo di presentare una notifica di variazione resa visibile dal SIB sia all'organismo di controllo subentrante che all'organismo di controllo congedante. 2. L'organismo di controllo subentrante, al fine dell'emissione del certificato, richiede all'organismo di controllo congedante una dichiarazione liberatoria, contenente le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 e il fascicolo relativo al controllo contenente anche la seguente documentazione inerente all'operatore: a) programmi annuali di produzione dell'ultimo quinquennio; b) «la data dell'ultima verifica ispettiva e il nominativo dell'ispettore; c) indicazione di eventuali non conformita' rilevate e misure applicate nell'ultimo triennio; d) situazione relativa al pagamento della tariffa di controllo; e) classe di rischio attribuita; f) qualsiasi altra informazione ritenuta utile ai fini del mantenimento della continuita' e dell'integrita' dell'attivita' di controllo e certificazione. 3. Gli organismi di controllo subentranti e congedanti forniscono reciprocamente la massima collaborazione al fine dello scambio di ogni altra informazione in loro possesso e ritenuta utile ai fini del mantenimento della continuita' dell'attivita' di controllo e certificazione. Ogni eventuale e motivato diniego deve essere comunicato e notificato alle autorita' competenti per la notifica e per la vigilanza sugli organismi di controllo che ne valutano la fondatezza. 4. In assenza della consegna della documentazione, prevista al punto 2, l'organismo di controllo non emette il certificato riguardante l'operatore. 5. La documentazione di cui al punto 2, deve essere trasmessa dall'organismo di controllo congedante entro quindici giorni dalla richiesta scritta dell'organismo di controllo subentrante. Oltre tale termine l'organismo di controllo subentrante attribuisce lo stato irreversibile di «non valida organismo di controllo» alla notifica di variazione. Tale stato comporta la presentazione da parte dell'operatore di una nuova notifica di variazione. In ogni caso l'intero procedimento di assoggettamento deve essere completato entro novanta giorni dalla data di rilascio della notifica di variazione che riporta il cambio di organismo di controllo, salvo il caso in cui a carico dell'operatore siano presenti non conformita' gravi tali da impedire l'emissione di un nuovo certificato. 6. Al fine di garantire la continuita' del sistema di controllo e delle attivita' dell'operatore, il certificato emesso dall'organismo di controllo congedante e' valido fino al rilascio del certificato emesso da parte dell'organismo di controllo subentrante, fatto salvo il caso in cui il cambio dell'organismo di controllo sia richiesto durante un periodo di sospensione del certificato. 7. L'organismo di controllo subentrante verifica le attivita' svolte dall'operatore successivamente al rilascio della notifica di variazione, contestualmente all'analisi della documentazione di cui al punto 2. 8. L'organismo di controllo subentrante effettua tutte le opportune verifiche al fine di accertare la validita' del certificato emesso da un organismo di controllo congedante revocato e informa le autorita' competenti degli esiti di tali verifiche. |
| Allegato V
(Articoli 18 e 20) Gestione del certificato 1. L'organismo di controllo utilizza un sistema di tracciabilita' che consente di associare il certificato con la notifica di riferimento. 2. Gli organismi di controllo rilasciano un nuovo certificato, ovvero aggiornano il precedente, in caso di modifica delle informazioni in esso contenute, anche se queste non comportano una notifica di variazione. 3. L'organismo di controllo carica il certificato su SIB nella stessa data di rilasciato del certificato su TRACES. Contenuti minimi del certificato Gli elementi da riportare nel certificato sono indicati nelle sezioni corrispondenti della notifica e in particolare: 1) al riquadro 5 della parte I «Elementi obbligatori», «Attivita' dell'operatore o del gruppo di operatori», sono inserite le indicazioni riportate nella notifica per le relative attivita'; 2) il riquadro 1 della parte II «Elementi specifici opzionali», «Repertorio dei prodotti», deve essere obbligatoriamente compilato nel caso in cui un operatore intenda certificare prodotti per la vendita/cessione e sono inseriti i dati relativi ai prodotti come codificati, per le diverse categorie, negli allegati al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 9 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2012; 3) al riquadro 3, della parte II «Elementi specifici opzionali», «Informazioni sui terreni» sono obbligatoriamente inserite le destinazioni delle superfici in base ai macrousi cosi' come indicate nella notifica per le medesime superfici; 4) al riquadro 4, della parte II «Elementi specifici opzionali», «Elenco dei locali o delle unita' operative in cui si svolge l'attivita' dell'operatore o del gruppo di operatori» sono obbligatoriamente inserite le medesime indicazioni (particella catastale/georeferenziata, ubicazioni impianti, indirizzi, ecc.) riportate nella notifica, e cosi' come previste dall'allegato IV - Sezione A al presente decreto, per l'individuazione degli elementi territoriali e delle unita' operative. |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) Regolamento: regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio; b) Ministero: Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; c) organismo di controllo: l'organismo delegato come definito dall'articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2017/625, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, a cui l'autorita' competente delega determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali e altre attivita' ufficiali per la verifica di conformita' al Regolamento; d) autorita' di controllo: un'autorita' di controllo competente per il settore biologico, come definita dall'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2017/625; e) autorita' competente: un'autorita' come definita dall'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2017/625; f) vigilanza: attivita' di verifica effettuata sugli organismi di controllo ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2017/625; g) verifica di conformita': controllo ufficiale eseguito per la verifica di conformita' al Regolamento eseguita ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/625 e dell'articolo 38 del Regolamento, con i metodi e le tecniche piu' appropriate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/625; h) prodotto biologico: prodotto biologico o prodotto in conversione, come definiti all'articolo 3, punti 2) e 7), del Regolamento; i) controllo di laboratorio: il controllo ufficiale che comprende il campionamento ufficiale e la successiva analisi ufficiale su una matrice prelevata al fine di ricercare prodotti e sostanze non ammessi all'uso nella produzione biologica; l) campionamento ufficiale: metodo utilizzato nell'ambito dei controlli ufficiali che prevede il prelievo di una matrice e la formazione di un campione rappresentativo; m) analisi ufficiale: analisi, diagnosi e prova, cosi' come indicato all'articolo 14, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625, effettuata da un laboratorio ufficiale o dal laboratorio nazionale di riferimento; n) certificato di ispezione (COI): certificato, di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021; o) TRACES (Trade control and export system): sistema esperto per il controllo degli scambi di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2306; p) SIB: Sistema informativo per il biologico, istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154; q) SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503; r) AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura, istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165; s) BDV: Banca Dati Vigilanza, come definita e disciplinata dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 3 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2023; t) operatore: la persona fisica o giuridica, compreso il gruppo di operatori, ove non diversamente specificato, responsabile di garantire il rispetto della normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia di produzione biologica; u) sigillo elettronico: sigillo elettronico qualificato, come definito al punto 8) dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2021/2306; v) autorizzazione: provvedimento con il quale l'autorita' competente delega agli organismi di controllo i compiti riguardanti i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento; z) importatore: l'operatore, come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 iscritto nella categoria «Importatori» dell'Elenco nazionale degli operatori biologici di cui all'articolo 19 del presente decreto; aa) primo destinatario: l'operatore, come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 iscritto nella categoria «Importatori» ovvero «Preparatori» dell'Elenco nazionale degli operatori biologici di cui all'articolo 19 del presente decreto; bb) Punto di Immissione in Libera Pratica (PILP): il punto di immissione in libera pratica, come definito al punto 3) dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2021/2306; cc) Posto di Controllo Frontaliero (PCF): un luogo, nonche' le strutture ad esso pertinenti, come definito al punto 38) dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/625; dd) fascicolo aziendale: modello elettronico in conformita' al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503; ee) periodo di conversione: periodo come descritto dall'articolo 10, paragrafo 1 del Regolamento; ff) organismo pagatore: ente operante a livello regionale o nazionale con funzione di gestione e controllo delle spese finanziate dai fondi di applicazione della politica agricola comune e riconosciuto dall'autorita' competente designata a livello ministeriale; gg) organismo nazionale di accreditamento: l'unico Organismo che in uno Stato Membro e' stato autorizzato da tale Stato a svolgere attivita' di accreditamento; hh) regioni: le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; ii) CUAA: Codice Unico Aziende Agricole: codice fiscale dell'impresa o della ditta individuale, come definito nel decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503; ll) sostanze non ammesse: sostanze e prodotti non autorizzati per l'uso della produzione biologica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del Regolamento, nonche' gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021 si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2016, n. 186: «Art. 7 (Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche). - 1. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sono abrogati. 2. E' istituito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla normativa europea relativi allo svolgimento di attivita' agricole e di acquacoltura con metodo biologico. 3. I modelli di notifica dell'attivita' di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attivita' di produzione e i registri aziendali, nonche' la modulistica relativa al controllo delle produzioni zootecniche di cui all'allegato III del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2000, sono definiti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le rappresentanze degli operatori biologici e degli organismi di certificazione autorizzati, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi e lo scambio dei dati fra questi. 4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche, sulla base delle informazioni contenute nel SIB. 5. Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura e all'acquacoltura biologiche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa entro il predetto termine, gli operatori utilizzano il SIB.». - Il decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173 recante: "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1998, n. 129. - Il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 riguardante il Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305. - Il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 riguardante la Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1999, n. 137; - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307, si veda nelle note relative alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 riguardante il «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305. |
| Art. 3
Organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali
1. Il Ministero e' l'autorita' competente responsabile dell'organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, ai sensi dell'articolo 3, punto 3), lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. 2. Il Ministero delega ad organismi di controllo i compiti relativi ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali alle condizioni stabilite dall'articolo 40, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento e affida ad un'autorita' di controllo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, i controlli in materia di immissione in libera pratica dei prodotti biologici importati ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento. 3. Il Ministero irroga le sanzioni di cui al presente decreto sulla base di attivita' di controllo effettuate dai soggetti delegati nonche' dagli altri organismi ed autorita'. 4. Il Ministero e' l'autorita' competente a rilasciare l'autorizzazione agli organismi di controllo, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. Restano ferme le competenze delle regioni. 5. Il Ministero e le regioni, nell'ambito del territorio di propria competenza, sono le autorita' competenti alla vigilanza sugli organismi di controllo, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 ed esercitano tale vigilanza in coordinamento fra loro. 6. Ove richiesto da specifiche disposizioni normative dell'Unione europea o nazionali, i procedimenti amministrativi che impongono obblighi a carico degli operatori sono informatizzati e gestiti attraverso le funzionalita' del SIB e del TRACES secondo quanto previsto dal presente decreto. 7. Al fine di permettere lo svolgimento delle attivita' delegate e nel rispetto delle disposizioni dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le autorita' competenti rendono disponibili agli organismi di controllo i dati del fascicolo aziendale riepilogativo dei dati aziendali, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, limitatamente alle informazioni di competenza.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note relative alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2018/848, si veda nelle note relative alle premesse. |
| Art. 4
Compiti dell'autorita' di controllo
1. Le Autorita' doganali nazionali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, in qualita' di autorita' di controllo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del presente decreto: a) svolgono i controlli documentali, i controlli di identita' e i controlli fisici, di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento delegato (UE) 2021/2306 per le partite di prodotti biologici destinati all'importazione nell'Unione; b) svolgono i controlli di cui alla lettera a) presso i posti di controllo frontalieri e i punti di immissione in libera pratica come individuati dal decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali 5 agosto 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 194 del 20 agosto 2022; c) adottano la decisione sulla conformita' delle partite di prodotti biologici secondo quanto previsto dagli articoli 6, paragrafo 3, e 11, del regolamento delegato (UE) 2021/2306; d) validano il certificato di ispezione nel sistema TRACES mediante un proprio sigillo elettronico, secondo quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/2306; e) informano il Ministero trasmettendo tutte le informazioni e la documentazione necessarie per procedere alla notifica di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307, al fine di consentire di assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, del 22 febbraio 2021, nel caso di non conformita' riscontrate durante la verifica di una partita; f) procedono ad audit interni e informano il Ministero sul loro esito e, in caso di carenze, adottano le misure appropriate; g) elaborano e attuano programmi di formazione per il personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali. 2. Per i controlli fisici di cui al comma 1, lettera a) l'autorita' di controllo puo' richiedere tariffe o diritti, da concordare con il Ministero. 3. Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 5, del Regolamento, il Ministero, con apposito provvedimento, stabilisce la frequenza con cui l'autorita' di controllo effettua i controlli fisici sulle partite di prodotti biologici prima della loro immissione in libera pratica. La frequenza dei controlli e' stabilita sulla base di una valutazione della probabilita' di non conformita' alle disposizioni del regolamento stesso e tiene conto delle indicazioni fornite dalla Commissione europea.
Note all'art. 4: - Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione e' pubblicato nella GUUE del 10.10.2013 n. L 269. - Per i riferimenti del regolamento delegato (UE) 2021/2306, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279, si veda nelle note relative alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2018/848, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 5
Autorizzazione degli organismi di controllo
1. Al fine di svolgere i compiti di organismo di controllo, gli enti accreditati alla versione piu' recente della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 presentano istanza di autorizzazione al Ministero sulla base di un modello di richiesta pubblicato sul sito istituzionale del Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. L'istanza deve contenere: a) l'indicazione delle attivita', di cui all'articolo 34 del Regolamento, per le quali l'ente chiede l'autorizzazione; b) una breve descrizione dell'organizzazione dell'ente; c) il tariffario da applicare agli operatori e la relativa giustificazione delle tariffe, nonche' la procedura di gestione delle stesse anche in relazione ai criteri tariffari vigenti relativamente ai controlli ufficiali e alla relativa trasparenza; d) la dichiarazione di impegno ad applicare, in caso di sospetto di non conformita' e di non conformita' accertate, le misure previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale vigente; e) la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi; f) gli estremi del certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento; g) i bilanci consuntivi approvati di almeno tre anni di attivita' dell'organismo in cui risultino evidenziate le risorse destinate al personale e alle attivita' di controllo in relazione alle tariffe applicate per questa attivita'. 3. L'istanza deve essere corredata, oltre che di quanto indicato negli allegati I e II al presente decreto, anche dei seguenti documenti relativi all'ente richiedente: a) l'organigramma nominativo e funzionale; b) i documenti previsti dall'articolo 40, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del Regolamento; c) la procedura di qualificazione, formazione, monitoraggio e valutazione di tutto il personale, comprensiva di un piano di dotazione delle risorse umane e di monitoraggio del fabbisogno e dell'inquadramento lavorativo ed economico dello stesso; d) procedura dell'analisi dei rischi per la gestione dell'imparzialita'. 4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il Ministero, accertata la regolarita' e la completezza della richiesta, verifica il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere mantenuti per l'intera durata dell'autorizzazione medesima: a) idoneita' morale, indipendenza, imparzialita' ed assenza di conflitto di interesse dei rappresentanti, degli amministratori, del personale addetto all'attivita' di controllo e certificazione, secondo quanto specificato dall'allegato I al presente decreto; b) assenza di partecipazioni qualificate, dirette o indirette, nella struttura proprietaria da parte di operatori e associazioni di operatori, che non possono detenere, nel loro complesso, direttamente o indirettamente, un numero di azioni o di quote di partecipazione che superi la meta' del capitale sociale dell'organismo di controllo o la meta' dei voti necessari per il controllo dello stesso in caso di forme giuridiche diverse da societa' di capitali. Tale requisito e' valutato attraverso l'analisi della visura camerale, dello statuto e atto costitutivo dell'ente e di eventuali associazioni o societa' o soci facenti parte della struttura proprietaria. Sono escluse da tale requisito, sia con riferimento alle partecipazioni dirette che a quelle indirette, le associazioni di carattere consortile che non abbiano fine di lucro; c) adeguatezza, esperienza e competenza delle risorse umane impiegate, secondo quanto specificato dall'allegato I al presente decreto; d) adeguatezza delle strutture e delle risorse strumentali, secondo quanto specificato dall'allegato I al presente decreto. 5. Il provvedimento di autorizzazione e' rilasciato dal Ministero entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza completa. L'autorizzazione contiene la descrizione dei compiti che l'organismo di controllo puo' espletare, le condizioni alle quali puo' svolgerli e la delega all'utilizzo del sigillo elettronico per il rilascio del certificato di cui all'articolo 35 del Regolamento. 6. L'autorizzazione ha durata quinquennale, non e' trasferibile ed e' rinnovabile a seguito di richiesta di rinnovo da presentare almeno novanta giorni prima della scadenza. 7. L'autorizzazione e' pubblicata sul sito istituzionale del Ministero e acquista efficacia dalla data della pubblicazione. 8. Il Ministero cura la tenuta dell'elenco degli organismi di controllo autorizzati, ne assicura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale e la comunicazione alla Commissione europea. 9. I requisiti di cui al comma 3, lettera c), si intendono soddisfatti per il personale gia' valutato come idoneo ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, fatta salva la necessita' di integrare le informazioni di cui al comma 3, lettera b).
Note all'art. 5: - La norma UNI EN ISO/IEC 17065/2012 reca i requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi. - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2018/848, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 recante: «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170», abrogato dal presente decreto, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2018, n. 67. |
| Art. 6
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. Il Ministero sospende l'autorizzazione in caso di: a) carenze ripetute che compromettono l'affidabilita', l'efficacia del sistema dei controlli, l'imparzialita' e l'indipendenza dell'organismo di controllo; b) adozione ripetuta di comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori; c) mancato rispetto delle procedure previste dall'articolo 40, paragrafo 1, del Regolamento e di quelle derivanti dalla documentazione approvata all'organismo di controllo per lo svolgimento dei compiti delegati; d) inadempimento delle prescrizioni impartite dalle autorita' competenti. 2. La sospensione puo' essere disposta per un periodo da tre mesi a dodici mesi, a seconda della gravita' dell'inadempimento, decorsi i quali l'organismo di controllo deve dare evidenza al Ministero di aver risolto le criticita' rilevate. La sospensione puo' essere disposta in modo parziale in caso di carenze imputabili solo a talune attivita' di controllo e certificazione. Durante il periodo di sospensione l'organismo puo' eseguire le visite di sorveglianza e provvedere al rinnovo dei certificati precedentemente emessi ed e' sottoposto ad attivita' di vigilanza da parte del Ministero. Il medesimo organismo durante il periodo di sospensione non puo' acquisire nuovi operatori. La sospensione ha effetto dal giorno successivo alla notifica del provvedimento ed e' pubblicata sul sito del Ministero. 3. Il Ministero, oltre che nelle fattispecie previste dall'articolo 33, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, revoca l'autorizzazione in caso di: a) perdita dei requisiti indicati all'articolo 5, comma 4, del presente decreto; b) revoca del certificato di accreditamento; c) emanazione di tre provvedimenti di sospensione di cui al comma 1, ovvero raggiungimento di un periodo cumulativo di sospensione superiore a diciotto mesi nel quinquennio di durata dell'autorizzazione. 4. La revoca puo' essere parziale in caso di inadempienze imputabili solo a talune attivita' di controllo e certificazione autorizzate. 5. La revoca di cui al comma 3 comporta la revoca della delega all'utilizzo del sigillo elettronico. 6. Le regioni, nei casi previsti dal presente articolo, propongono al Ministero la revoca o la sospensione dell'autorizzazione. 7. L'organismo di controllo ha l'obbligo di informare gli operatori interessati entro cinque giorni dal ricevimento della notifica del provvedimento di revoca. La revoca e' pubblicata sul sito ufficiale del Ministero, affinche' gli operatori dell'organismo revocato provvedano, entro trenta giorni, alla scelta di un altro organismo di controllo. 8. I certificati sono validi per trenta giorni e comunque per il tempo necessario alla nuova certificazione, qualora l'operatore abbia tempestivamente individuato un nuovo organismo di controllo di riferimento. 9. In caso di revoca, l'organismo non puo' presentare richiesta di nuova autorizzazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di efficacia della revoca medesima. I soggetti che hanno rivestito funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo destinatario della revoca non possono esercitare tali funzioni, ne' prestare servizi di consulenza per almeno tre anni nel settore della produzione biologica. 10. La sospensione e la revoca dell'autorizzazione sono disposte nel rispetto del principio del giusto procedimento. 11. L'irrogazione delle sanzioni da parte del Ministero ai sensi dell'articolo 22 costituisce condizione di valutazione per disporre l'applicazione di sospensioni o revoche.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2018/848, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note relative alle premesse. |
| Art. 7
Compiti degli organismi di controllo
1. Nel rispetto dei principi di trasparenza e parita' di trattamento tra operatori e in conformita' alle procedure di cui all'articolo 40, paragrafo 1), lettera a), punti i), ii), iii), del Regolamento, dichiarati nei documenti trasmessi a corredo dell'istanza di cui all'articolo 5, comma 3, del presente decreto, gli organismi di controllo: a) rilasciano il certificato agli operatori entro novanta giorni dalla data di ricezione della notifica di cui all'articolo 17 del presente decreto ovvero, entro lo stesso termine, comunicano i motivi ostativi al rilascio; b) garantiscono la tracciabilita' delle transazioni commerciali dei prodotti biologici attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale pubblica, come disciplinato dall'articolo 21 del presente decreto; c) fissano e pubblicano i criteri di determinazione delle tariffe da applicare agli operatori per il servizio svolto e delle spese per la gestione dei ricorsi, nonche' le regole di ripartizione delle stesse in caso di soccombenza; d) verificano la non conformita' ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto. 2. Il personale degli organismi di controllo, nello svolgimento dell'attivita' di controllo e certificazione, e' incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale. 3. Gli organismi di controllo garantiscono che il proprio personale mantenga riservate tutte le informazioni ottenute durante lo svolgimento delle attivita' di controllo e certificazione. 4. Gli organismi di controllo rendono disponibili le informazioni acquisite all'autorita' delegante e assicurano un sistema di comunicazione tra di loro al fine di garantire la massima trasparenza delle attivita' svolte e prevenire possibili frodi.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 358 del Codice penale: «Art. 358 (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio). - Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attivita' disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.». |
| Art. 8
Condizioni di non conformita'
1. La condizione di non conformita' consiste nel mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione europea e dalle normative nazionali e regionali in materia di produzione biologica. 2. La non conformita' e' di scarsa entita' nel caso in cui ricorrano cumulativamente, qualora applicabili, le seguenti condizioni: a) l'operatore ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e controlli comunque efficaci; b) le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico non sono compromesse in nessuna fase della produzione, della preparazione o della distribuzione; c) il sistema di tracciabilita' adottato dall'operatore e' in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato; d) non e' intenzionale. 3. La non conformita' e' grave nel caso in cui ricorra anche solo una delle seguenti condizioni: a) l'operatore non ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e i controlli non sono efficaci; b) le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico vengono compromesse, in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione; c) il sistema di tracciabilita' adottato dall'operatore non e' in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato; d) l'operatore non corregge, in almeno cinque occasioni, una non conformita' di 'scarsa entita'; e) e' intenzionale. 4. La non conformita' e' critica nel caso in cui ricorrano cumulativamente, qualora applicabili, le seguenti condizioni: a) l'operatore non ha adottato misure precauzionali proporzionate e appropriate e i controlli non sono efficaci; b) le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico vengono compromesse, in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione; c) il sistema di tracciabilita' adottato dall'operatore non e' in grado di localizzare il prodotto biologico nella catena di approvvigionamento o di impedirne l'immissione sul mercato; d) e' intenzionale. 5. La non conformita' e' altresi' critica nel caso in cui ricorra anche solo una delle seguenti condizioni: a) l'operatore non corregge o non corregge tempestivamente una precedente non conformita' grave o critica; b) l'operatore omette ripetutamente di correggere una non conformita' di qualunque categoria; c) l'operatore impedisce all'organismo di controllo l'accesso ai locali soggetti a controllo, alla contabilita', compresi i documenti finanziari, o il prelievo di campioni. 6. La reiterazione di una medesima fattispecie, eccetto nel caso di lieve entita', determina una non conformita' di gravita' maggiore di quella rilevata se commessa entro due anni dall'accertamento della prima condotta. 7. Le caratteristiche biologiche o in conversione del prodotto biologico sono compromesse quando e' rilevata la presenza di una sostanza non ammessa in una delle fasi della produzione, della preparazione o della distribuzione, salvo che tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile e cio' sia confermato a seguito di una indagine ufficiale svolta dall'organismo di controllo. 8. Con decreto del Ministero, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prescritte, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7, del Regolamento, le misure opportune per evitare la presenza involontaria di prodotti e sostanze non autorizzati nella produzione biologica.
Note all'art. 8: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2018/848, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 9
Misure da adottare in caso di accertata condizione di non conformita' a carico degli operatori
1. In caso di accertata condizione di non conformita' l'organismo di controllo adotta, secondo i casi, una o piu' delle seguenti misure: a) impone la presentazione entro i termini stabiliti di un piano d'azione per la correzione della non conformita' da parte dell'operatore; b) ordina il miglioramento dell'attuazione delle misure precauzionali e dei controlli che l'operatore ha messo in atto per garantire la conformita'; c) dispone la soppressione dei riferimenti alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicita' dell'intero lotto o ciclo di produzione interessato, colture o animali interessati, a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del Regolamento; d) impone un nuovo periodo di conversione; e) vieta la commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica per un determinato periodo a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del Regolamento; f) limita l'ambito di applicazione del certificato; g) sospende il certificato; h) ritira il certificato; i) obbliga ad informare tempestivamente per iscritto i clienti. 2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' predisposto il catalogo comune di misure che gli organismi di controllo applicano agli operatori in caso di sospetta o accertata non conformita', a seconda della loro gravita', ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, del Regolamento.
Note all'art. 9: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2018/848, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 10
Obblighi degli organismi di controllo in relazione alla non conformita'
1. Nell'esercizio dei compiti delegati, l'organismo di controllo ha l'obbligo di: a) svolgere le verifiche di conformita' almeno una volta l'anno e le ispezioni in loco nel periodo piu' funzionale al controllo, tenendo conto dell'analisi del rischio di non conformita' al Regolamento con riguardo, in particolare, all'esecuzione dei campionamenti, ai principi attivi da ricercare, alle verifiche aggiuntive, alle verifiche senza preavviso, ai controlli della tracciabilita' e del bilancio di massa; b) rifiutare la notifica di variazione per cambio di organismo di controllo, se a carico dell'operatore sono state rilevate situazioni di non conformita' gravi o critiche non risolte; c) servirsi di laboratori di analisi designati dal Ministero, ai sensi dell'articolo 11, e, laddove emerga la necessita', utilizzare prove accreditate per la ricerca di singole sostanze non ammesse nella produzione biologica; d) redigere i provvedimenti di non conformita' in maniera chiara, con descrizione dettagliata della criticita' rilevata, della norma contenente la prescrizione, della tempistica per la proposizione e attuazione delle azioni correttive e per la verifica successiva da parte dell'organismo di controllo; e) informare l'operatore sul termine per la proposizione del ricorso indicando i costi e la loro ripartizione in caso di soccombenza; f) comunicare alle autorita' competenti le non conformita' rilevate a carico degli operatori assoggettati al proprio controllo; g) in caso di non conformita' sospetta o accertata, fornire al Ministero tutte le informazioni utili e collaborare con esso, secondo le modalita' e le tempistiche stabilite dal Ministero con apposito provvedimento, al fine di assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279; h) rifiutare la notifica di assoggettamento al sistema di un operatore escluso prima che siano trascorsi due anni dall'adozione della misura, fatto salvo il caso dell'esclusione per morosita'.
Note all'art. 10: - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 11
Designazione del laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali
1. Ai sensi dell'articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625, il Ministero designa un proprio laboratorio quale laboratorio nazionale di riferimento, con decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministero definisce i requisiti dei laboratori che intendono proporsi come laboratori ufficiali per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali effettuati dagli organismi di controllo, intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici. 3. I laboratori di cui al comma 2 operano secondo la versione piu' recente della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e sono accreditati, secondo tale norma, da un Organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625. 4. Il Ministero istituisce l'elenco dei laboratori di cui al comma 2.
Note all'art. 11: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 12
Controperizia
1. Nell'ambito dei controlli ufficiali effettuati dagli organismi di controllo, nei casi di presenza di sostanze non ammesse, rilevata a seguito di prove analitiche, l'operatore ha diritto a far effettuare una controperizia, a proprie spese, sui risultati del controllo di laboratorio, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. La volonta' di procedere alla controperizia e' comunicata dall'operatore all'organismo di controllo entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione dell'esito sfavorevole. 2. La controperizia consiste nell'esame documentale delle registrazioni inerenti alle attivita' condotte dal momento del campionamento e sino all'emissione del rapporto di prova. 3. L'esame documentale e' svolto a cura di un perito di parte individuato dall'operatore ed iscritto in un albo professionale pertinente. 4. L'operatore, in sede di controperizia, puo' far eseguire una nuova analisi presso un laboratorio accreditato di propria fiducia sull'aliquota ricevuta in fase di campionamento. 5. La richiesta della controperizia non pregiudica le indagini e i provvedimenti, anche cautelari, che l'organismo di controllo e' obbligato ad adottare.
Note all'art. 12: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 13
Controversia
1. L'operatore che, sulla base della controperizia di cui all'articolo 12, intenda contestare il risultato del controllo di laboratorio ha la facolta' di richiedere la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625. A tal fine, l'operatore invia apposita richiesta all'organismo di controllo entro il termine di venti giorni dalla comunicazione dell'esito analitico sfavorevole. Le spese della procedura sono a carico dell'operatore. 2. L'organismo di controllo affida la ripetizione dell'analisi ad un diverso laboratorio ufficiale indicato dall'operatore. Il laboratorio utilizza l'aliquota messa a disposizione al fine del nuovo accertamento e comunica alle parti l'esito dell'analisi eseguita entro dieci giorni dal ricevimento dell'incarico. 3. Ai fini della definizione della controversia, l'organismo di controllo decide utilizzando i risultati ritualmente acquisiti, avendo facolta' di disporre ulteriori e opportuni incombenti istruttori.
Note all'art. 13: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 14
Ulteriori obblighi degli organismi di controllo
1. Nell'esercizio dei compiti delegati, l'organismo di controllo ha l'obbligo di: a) garantire alle autorita' competenti l'accesso agli uffici e fornire le informazioni e l'assistenza necessarie per lo svolgimento dell'attivita' di verifica; b) conservare i fascicoli di controllo per un periodo di almeno cinque anni a far data dall'esclusione o dal recesso dell'operatore; c) redigere e tenere aggiornato un elenco dei prodotti certificati per ogni operatore che commercializza prodotti biologici; d) adottare le misure a carico degli operatori receduti o esclusi dal sistema di controllo, per fatti antecedenti al recesso o all'esclusione, verificarne l'effettiva applicazione e, se del caso, comunicare l'inadempimento al Ministero; e) trasferire il fascicolo di controllo all'organismo di controllo subentrante entro quindici giorni dalla notifica di variazione; f) adempiere alle richieste e prescrizioni impartite dall'autorita' competente; g) comunicare al Ministero e alle regioni le modifiche normative od organizzative intervenute successivamente all'autorizzazione nel termine di quindici giorni dalla loro deliberazione; h) trasmettere al Ministero, per l'approvazione, gli eventuali contratti stipulati con altri organismi di controllo, autorizzati ai sensi dell'articolo 5, per l'affidamento di specifiche attivita' di valutazione; i) porre in essere le azioni correttive approvate dall'autorita' competente in relazione alle criticita' rilevate in sede di vigilanza; l) impiegare personale, compresi i componenti degli organi collegiali, adeguatamente qualificato ed esperto; m) identificare periodicamente le esigenze formative e di aggiornamento del personale impiegato, compresi i componenti degli organi collegiali e fornire programmi di formazione o addestramento, in particolare sui requisiti che qualificano il prodotto come biologico; n) trasmettere il programma annuale di verifica al Ministero e alle regioni entro il 31 gennaio di ogni anno e comunicare le variazioni intervenute nel corso dell'anno secondo il format di cui all'allegato III; o) trasmettere alle autorita' competenti per l'esercizio della vigilanza una relazione sulle attivita' di controllo svolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 marzo secondo il format di cui all'allegato III; p) implementare e aggiornare i sistemi informativi nazionali ed europei con le modalita' e nella tempistica stabilita; q) trasmettere, su richiesta del Ministero, nei termini e nelle modalita' indicate con apposito provvedimento, i dati statistici richiesti alle autorita' competenti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (EUROSTAT) in relazione alla produzione biologica; r) trasmettere al Ministero e alle regioni, entro il 20 marzo di ogni anno, attraverso il Sistema informativo sulla produzione biologica (OFIS), le informazioni pertinenti relative ai casi di contaminazione con sostanze non ammesse riscontrati a seguito dei controlli ufficiali svolti l'anno precedente; s) aggiornare il profilo TRACES degli importatori per quanto di propria competenza; t) verificare l'attuazione delle azioni correttive poste in essere dagli operatori e l'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, anche per gli operatori receduti o esclusi dal sistema. |
| Art. 15
Obblighi di comunicazione
1. Il Ministero comunica tramite appositi sistemi informativi in ambito SIAN le informazioni pertinenti sugli operatori biologici e i risultati dei controlli agli organismi pagatori, per le attivita' di competenza, anche ai fini dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e degli atti adottati sulla base di tale articolo. 2. Gli organismi pagatori, nell'ambito delle proprie competenze, rendono disponibili le informazioni riguardanti gli operatori biologici e i risultati dei controlli effettuati, alle autorita' competenti e agli organismi di controllo per le attivita' di competenza. 3. Gli organismi di controllo ricevono informazioni da tutti i pubblici ufficiali, che nell'esercizio di un'attivita' di controllo, abbiano riscontrato una non conformita' al Regolamento da parte di un operatore. 4. Il Ministero mette a disposizione delle regioni i dati statistici richiesti alle autorita' competenti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (EUROSTAT) in relazione alla produzione biologica. 5. Le autorita' competenti e gli organismi di controllo possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni in merito ai risultati dei controlli ufficiali su singoli operatori, fatte salve le situazioni in cui la divulgazione e' prescritta dalla legislazione dell'Unione europea o nazionale, purche' siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 625/2017. 6. Le autorita' competenti possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il rating dei singoli operatori in base ai risultati di uno o piu' controlli ufficiali, purche' siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 625/2017.
Note all'art. 15: - Il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e' pubblicato nella GUUE del 6.12.2021 n. L 435. |
| Art. 16
Obblighi degli operatori
1. L'operatore che notifica l'attivita' con metodo biologico ai sensi dell'articolo 17 e' tenuto ad assoggettarsi a un unico organismo di controllo, indipendentemente dall'ubicazione sul territorio delle unita' di produzione e dal numero o dal tipo di attivita' da sottoporre al sistema di controllo. 2. L'operatore fornisce all'organismo di controllo la dichiarazione di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento al momento dell'ingresso nel sistema di controllo e comunque antecedentemente alla prima verifica di conformita'. 3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve contenere almeno: a) le misure preventive, precauzionali e di autocontrollo che l'operatore intende adottare; b) la descrizione della procedura di gestione dei casi di sospetto di non conformita' compresa la tempistica delle comunicazioni con l'organismo di controllo; c) il sistema di registrazione e di tracciabilita' dei prodotti; d) le attivita' affidate a terzi; e) le rese medie e le produzioni annuali previste. 4. L'operatore puo' eliminare il sospetto di non conformita' dovuto alla presenza di una sostanza non ammessa nel caso in cui possa escludere che vi sia tale presenza. 5. L'operatore conserva le registrazioni e la documentazione pertinente per un periodo di almeno dieci anni e comunque, per un periodo di cinque anni a far data dall'uscita dal sistema, consentendo l'accesso alle autorita' competenti e all'ultimo organismo di controllo. 6. Durante la verifica di conformita', anche nel caso di uscita dal sistema di controllo, l'operatore fornisce assistenza e collabora pienamente con il personale dell'organismo di controllo, consentendo l'accesso: a) agli appezzamenti, alle attrezzature, ai mezzi di trasporto, ai locali e agli altri luoghi di produzione; b) ai sistemi informatici; c) agli animali e alle merci dell'azienda; d) ai documenti e alle altre informazioni pertinenti. 7. L'operatore ha l'obbligo di verificare l'autenticita' dei certificati dei fornitori attraverso gli strumenti informatici o le banche dati ufficiali messe a disposizione dall'autorita' competente e dalla Commissione europea. 8. L'operatore comunica all'organismo di controllo l'esito dei controlli svolti dalle autorita' competenti, in caso di contestazioni di irregolarita', entro cinque giorni lavorativi dalla contestazione stessa. 9. L'importatore e il primo destinatario utilizzano il sistema TRACES per la gestione di propria competenza del certificato di ispezione. 10. In caso di ritiro del certificato, per causa diversa dalla morosita', l'operatore non puo' procedere con una nuova notifica prima che siano trascorsi due anni dalla data dell'esclusione.
Note all'art. 16: - Per i riferimenti del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio, del 9 luglio 2008, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 17
Notifica di attivita' di produzione biologica e ingresso nel sistema di controllo
1. La persona fisica o giuridica notifica l'inizio della propria attivita' di produzione biologica ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, del Regolamento attraverso il SIB. Il modello di notifica e le relative istruzioni per la compilazione sono pubblicati sul sito ufficiale del Ministero e del SIAN. 2. Il procedimento amministrativo relativo alla notifica e' gestito attraverso il SIB secondo le modalita' descritte nell'allegato IV - Sezione A al presente decreto. 3. Gli operatori che conducono una unita' di produzione, come definita dal Regolamento all'articolo 3, paragrafo 9, compilano la notifica con i dati relativi al metodo di produzione biologico, integrando le informazioni del fascicolo aziendale presente su SIAN. 4. Gli operatori che svolgono, in maniera esclusiva e senza la conduzione di alcuna superficie agricola e/o di unita' di produzione di acquacoltura, le attivita' di preparazione, di distribuzione/immissione sul mercato, di magazzinaggio, di importazione, di esportazione e di produzione dei prodotti di cui all'Allegato I del Regolamento, compilano la notifica con i dati relativi al metodo di produzione biologico integrando le informazioni presenti nell'anagrafe tributaria. 5. La notifica e' trasmessa al Ministero, alla regione o provincia autonoma responsabile della tenuta del fascicolo aziendale e contestualmente all'organismo di controllo indicato. Nei casi di cui al comma 4 la notifica e' trasmessa alla regione o provincia autonoma dove e' ubicata la sede legale dell'azienda. 6. La prima notifica e' soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quater, della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 7. L'operatore aggiorna i dati relativi al metodo di produzione biologica contenuti nella notifica trasmettendo una notifica di variazione con le modalita' descritte nell'allegato IV - Sezione B al presente decreto entro trenta giorni dall'avvenuta modifica. 8. In caso di prima notifica con superfici agricole gia' condotte con metodo biologico, al fine di garantire la continuita' dell'applicazione del metodo biologico, si applica quanto previsto dall'allegato IV - Sezione C al presente decreto.
Note all'art. 17: - Per i riferimenti del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio, del 9 luglio 2008, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 riguardante la "Disciplina dell'imposta di bollo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972 n. 292 Suppl. Ordinario n. 3: TARIFFA (PARTE I) ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI BOLLO FIN DALL'ORIGINE «
Parte di provvedimento in formato grafico
». |
| Art. 18
Rilascio, rinnovo e gestione del certificato
1. L'organismo di controllo rilascia entro novanta giorni il certificato di cui all'articolo 35 del Regolamento, in TRACES, riportando i contenuti minimi di cui all'allegato V al presente decreto e utilizzando i dati contenuti nella notifica. Il Ministero, per gli importatori, e le regioni, per gli altri operatori biologici, verificano, nei successivi trenta giorni, la corrispondenza dei dati riportati nel certificato con quelli oggetto della notifica. Decorsi trenta giorni, in assenza di determinazione espressa, l'esito della verifica si intende positivamente concluso. 2. Il certificato ha un periodo di validita' di trentasei mesi dalla data di rilascio. 3. L'organismo di controllo rilascia, aggiorna o rinnova, entro novanta giorni, il certificato all'esito di una verifica di conformita' che attesta la conformita' dell'azienda alla normativa dell'Unione europea e alle normative nazionale e regionali. 4. Sono esenti dall'obbligo del possesso del certificato gli operatori che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 8, del Regolamento. 5. I controlli per gli operatori di cui al comma 4 sono svolti da organismi di controllo che applicano, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), una tariffa minima in misura fissa e svolgono almeno un controllo ogni tre anni.
Note all'art. 18: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio, del 9 luglio 2008, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 19
Elenco degli operatori notificati e certificati
1. Il Ministero gestisce e pubblica sul SIAN l'elenco degli operatori, istituito ai sensi della legge 28 luglio 2016, n. 154, a cui e' stato rilasciato un certificato.
Note all'art. 19: - La legge 28 luglio 2016, n. 154 recante: «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2016, n. 186. |
| Art. 20
Uscita dal sistema di controllo
1. L'operatore esce dal sistema di controllo e certificazione in caso di recesso volontario o a seguito del ritiro del certificato. 2. L'operatore recede attraverso le funzionalita' del SIB o invia una comunicazione al proprio organismo di controllo, il quale procede ad inserire tale informazione sul SIB non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 3. L'organismo di controllo che applica la misura del ritiro del certificato inserisce tale informazione sul SIB secondo le modalita' descritte nell'allegato V al presente decreto, una volta decorso il termine per la presentazione del ricorso da parte dell'operatore ovvero dall'emanazione del provvedimento di rigetto del ricorso. 4. Le autorita' competenti cancellano l'operatore dall'elenco di cui all'articolo 19 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione su SIB o dal ritiro del certificato. |
| Art. 21
Sistemi di tracciabilita'
1. Al fine di garantire la tracciabilita' delle transazioni commerciali del prodotto biologico, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale, e, in particolare, delle disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, il Ministero istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una banca dati pubblica con accesso riservato, le cui modalita' di funzionamento sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono individuate le filiere produttive e le categorie di operatori biologici obbligate ad utilizzare tale banca dati, nonche' le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da tenere in considerazione per l'individuazione delle transazioni ad alto rischio di frode. 2. Al fine di garantire il rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale, il Ministero istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una infrastruttura digitale pubblica, le cui modalita' di funzionamento sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono individuati gli obblighi di fornitura delle informazioni circa la provenienza, la qualita' e la tracciabilita' dei prodotti biologici e le categorie di operatori biologici che devono attenersi a tale obbligo, nonche' le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da tenere in considerazione per l'individuazione degli elementi da riportare in etichettatura.
Note all'art. 21: - Si riporta il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 recante: «Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2022, n. 213. - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202: «Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato - regioni. 2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali (nella materia di rispettiva competenza); ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». |
| Art. 22
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 8.000 euro a un massimo di 24.000 euro, all'organismo di controllo che: a) impiega o si avvale di personale privo dei requisiti di competenza ed esperienza, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 14, comma 1, lettera l); b) omette di formare e aggiornare il personale e i componenti degli organi collegiali, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 14, comma 1, lettera m); c) svolge direttamente o indirettamente attivita' di formazione o consulenza, impiega o si avvale di personale che svolge le medesime attivita' senza le necessarie e adeguate verifiche, in violazione di quanto stabilito dall'allegato I; d) impiega personale a carico del quale e' stata accertata la sussistenza di rapporti professionali o economici con gli operatori assoggettati al controllo dell'organismo, in violazione di quanto stabilito dall'allegato I; e) non adotta le misure necessarie per evitare situazioni di familiarita' e di contiguita' tra il personale addetto alla valutazione e al riesame e gli operatori e i consulenti degli operatori o si giova di tali situazioni, in violazione di quanto stabilito dall'allegato I; f) per lo svolgimento dell'attivita' di valutazione e riesame, impiega o si avvale di personale che svolge per l'organismo di controllo altre attivita', anche a titolo occasionale, in violazione di quanto stabilito nell'allegato I; g) non tiene distinti i ruoli di valutazione e riesame e di valutazione e decisione, in violazione di quanto stabilito nell'allegato I; h) non utilizza laboratori d'analisi designati dal Ministero e prove accreditate per la ricerca di sostanze non ammesse nella produzione biologica, in violazione di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1, lettera c); i) non verifica l'applicazione, da parte degli operatori, di misure preventive e precauzionali in ogni fase della produzione, preparazione e distribuzione dei relativi prodotti, o l'istituzione e il funzionamento del sistema di controlli interni di gruppi di operatori, in violazione di quanto stabilito dall'articolo 38, paragrafo 1, lettere a) e d), del Regolamento; l) non adotta o adotta in maniera non idonea le dovute misure investigative e inibitorie, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 29, paragrafo 1, lettere a) e b), del Regolamento, in caso accerti la presenza di prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica o ne sia informato da un operatore; m) non verifica l'adozione delle misure e soluzioni atte a garantire la chiara ed effettiva separazione tra le unita' di produzione biologiche, in conversione e non biologiche, nonche' tra i prodotti ottenuti da tali unita' e tra le sostanze ed i prodotti utilizzati per le unita' di produzione biologica, in conversione e non biologica, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 38, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento; n) non mette in atto le azioni correttive approvate dall'autorita' competente per la vigilanza o non le mette in atto nella tempistica indicata, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 14, comma 1, lettera i); o) accetta l'assoggettamento di un operatore precedentemente escluso prima che siano trascorsi due anni dall'emanazione del provvedimento di esclusione, fatta salva l'esclusione per morosita', in violazione di quanto stabilito nell'articolo 10, comma 1, lettera h); p) accetta la notifica di variazione dell'Organismo di controllo nel caso in cui a carico dell'operatore siano state rilevate situazioni di non conformita' gravi o critiche non risolte; q) omette la verifica delle azioni correttive poste in essere dagli operatori e dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, anche per gli operatori receduti o esclusi dal sistema, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 14, comma 1, lettera t); r) non comunica nei tempi e nelle modalita' stabilite dalle autorita' competenti gli esiti dei controlli e i casi di non conformita' accertati, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 10, comma 1, lettera f); s) non svolge le verifiche di conformita' almeno una volta l'anno, non svolge le ispezioni in loco nel periodo piu' funzionale al controllo, non rispetta le percentuali annuali di campionamento, delle verifiche aggiuntive e delle verifiche senza preavviso e non esegue adeguate verifiche sulla tracciabilita' dei prodotti o del bilancio di massa, in violazione dell'articolo 10, comma 1, lettera a); t) nell'attivita' di controllo e di campionamento e nella selezione dei principi attivi da ricercare, per tipologia di matrice e prodotto da analizzare, nell'esecuzione dei bilanci di massa, non applica l'analisi del rischio, in violazione dell'articolo 10, comma 1, lettera a). 2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 9.000 euro all'organismo di controllo che: a) omette di adottare un sistema di gestione della documentazione e delle registrazioni inerente all'attivita' di controllo o omette di aggiornare i fascicoli di controllo; b) rilascia e pubblica sul sistema SIB ovvero sul sistema TRACES il certificato oltre il termine stabilito; c) trasferisce il fascicolo di controllo all'organismo di controllo subentrante oltre il termine stabilito, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 14, comma 1, lettera e); d) trasmette il programma annuale di controllo al Ministero e alle regioni o omette di trasmettere le variazioni, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 14, comma 1, lettera n); e) trasmette la relazione sulle attivita' di controllo svolte nel corso dell'anno precedente oltre il termine stabilito, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 14, comma 1, lettera o); f) non comunica nei tempi previsti le informazioni sulle attivita' svolte e sulle decisioni assunte nei casi di segnalazioni OFIS previste all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279, in violazione di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, lettera r), del presente decreto; g) non comunica o non rende note agli operatori le spese per la proposizione dei ricorsi e la ripartizione delle stesse in caso di soccombenza, in violazione di quanto stabilito nell'articolo 10, comma 1, lettera e); h) applica agli operatori le tariffe in modalita' differente da quanto stabilito nel tariffario; i) omette di inserire o inserisce oltre i termini stabiliti sul SIB l'informazione sul recesso ricevuta dall'operatore, ai sensi dell'articolo 20; l) non comunica al Ministero le modifiche normative od organizzative intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione, in violazione di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, lettera g); m) non comunica agli operatori interessati, in violazione di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 7, la revoca dell'autorizzazione. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro all'organismo di controllo che impedisce l'accesso agli uffici alle autorita' competenti od omette le informazioni e l'assistenza necessarie per la verifica e non adempie alle richieste e prescrizioni impartite dall'autorita' competente, in violazione di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, lettere a) e f). 4. L'irrogazione delle sanzioni da parte del Ministero costituisce condizione di valutazione per disporre l'applicazione di sospensioni o revoche ai sensi dell'articolo 6.
Note all'art. 22: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio, del 9 luglio 2008, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della commissione del 22 febbraio 2021, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 23
Uso indebito o non corretto di indicazioni o riferimenti al metodo di produzione biologico
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza, senza essere assoggettato al sistema di controllo, sulla confezione o sull'imballaggio, nei marchi commerciali, nella denominazione o ragione sociale, nell'informazione ai consumatori anche tramite internet o sui documenti di accompagnamento, indicazioni, termini o simboli che possono indurre in errore il consumatore sulla conformita' del prodotto o dei suoi ingredienti alle prescrizioni del Regolamento, senza essere assoggettato al sistema di controllo, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 5.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque si avvale delle esenzioni previste dall'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento, senza averne diritto, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 3.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fa un utilizzo improprio del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6 della legge 9 marzo 2022, n. 23, tale da indurre in errore il consumatore sull'origine italiana della materia prima del prodotto, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino al 4 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 4.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro.
Note all'art. 23: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio, del 9 luglio 2008, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 9 marzo 2022, n. 23, recante: «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2022, n. 69: «Art. 6 (Istituzione di un marchio biologico italiano). - 1. E' istituito il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione «Biologico italiano» di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e, a decorrere dalla data della sua applicazione, all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. 2. Il marchio biologico italiano e' di proprieta' esclusiva del Ministero e puo' essere richiesto su base volontaria. Il logo del marchio biologico italiano e' individuato mediante concorso di idee, da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e le modalita' di attribuzione del marchio.». |
| Art. 24
Non conforme designazione e presentazione dei prodotti biologici
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che utilizza in maniera non conforme al Regolamento i termini relativi alla produzione biologica nell'etichettatura, nella pubblicita', nella presentazione e nei documenti commerciali di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 9.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che utilizza in maniera non conforme al regolamento il logo di produzione biologica dell'Unione europea nell'etichettatura, nella pubblicita' e nella presentazione di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 9.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che etichetta e pubblicizza come biologici o come prodotti in conversione i prodotti ottenuti nel periodo di conversione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 6.000 euro. 4. La sanzione di cui al comma 3, non si applica in caso di materiale riproduttivo vegetale, alimenti di origine vegetale e mangimi di origine vegetale ottenuti durante il periodo di conversione, purche' sussistano le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettere a) e b), del Regolamento. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che utilizza i termini riferiti alla produzione biologica per alimenti e mangimi trasformati in maniera difforme da quanto disposto dall'articolo 30, paragrafi 5 e 6, del Regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 9.000 euro. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, in caso di prodotti riportanti termini riferiti alla produzione biologica, inclusi i prodotti etichettati come in conversione, non inserisce in etichetta anche il numero di codice dell'organismo di controllo al quale e' assoggettato l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di produzione o preparazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 3.000 euro. 7. L'operatore che, in caso di alimenti preimballati, non riporta sull'imballaggio il logo di produzione biologica dell'Unione europea secondo i modelli conformi e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 3.000 euro. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non indica in etichetta, nello stesso campo visivo del logo di produzione biologica dell'Unione europea, il luogo di coltivazione delle materie prime che compongono il prodotto nelle forme di cui all'articolo 32 del Regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 6.000 euro.
Note all'art. 24: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio, del 9 luglio 2008, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 25
Ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie a carico di operatori
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non provvede a mettere in atto, nei tempi previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, le necessarie procedure per il ritiro della merce a seguito della soppressione dei termini riferiti al metodo di produzione biologico, e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 6.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore non piu' inserito nel sistema di controllo, a seguito di esclusione o di recesso volontario, che non provvede ad informare la clientela e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 4 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 3.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore del sistema dei controlli interni che omette di conservare i documenti e le registrazioni previsti dall'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279, od omette e ritarda la comunicazione delle informazioni previste dall'articolo 6 del medesimo regolamento di esecuzione, e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato globale realizzato dall'operatore a favore del quale e' disposto il sistema dei controlli nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 3.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta un idoneo sistema di tracciabilita' e di registrazioni per comprovare la conformita' al Regolamento e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 6.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che utilizza sostanze non ammesse nella produzione biologica e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 6.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che contravviene o non adempie agli obblighi e agli impegni previsti dall'articolo 39 del Regolamento e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 2 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 2.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, senza averne diritto, si avvale delle esenzioni previste dall'articolo 35, paragrafo 8, del Regolamento, e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 3.000 euro, ne' superiore a 100.000 euro. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non consente o impedisce le verifiche dell'organismo di controllo e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro. 9. Per un efficace coordinamento, le autorita' competenti e gli organismi di controllo stabiliscono adeguati scambi informativi per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo e dall'articolo 24.
Note all'art. 25: - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della commissione del 22 febbraio 2021, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio, del 9 luglio 2008, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 26
Applicazione delle sanzioni
1. Le sanzioni di cui al presente decreto sono irrogate dal Ministero. 2. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, nonche', ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 3. Quando la violazione e' commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa e' ridotta fino a un terzo.
Note all'art. 26: - Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale» si veda nelle note relative alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 recante: «Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1982, n. 228. - Per l'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 si veda nelle note relative alle premesse. - La raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e' relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. |
| Art. 27
Modalita' di pagamento e riassegnazioni
1. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e' effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. 2. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, affluiti sul capitolo dell'entrata del bilancio statale di cui al comma 1, sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero, per una quota pari al cinquanta per cento, per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attivita' di controllo e di vigilanza. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 28
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 29
Disposizioni transitorie e finali
1. Gli allegati II, III e IV al presente decreto possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Gli organismi di controllo gia' autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano a operare fino alla naturale scadenza dei vigenti decreti di autorizzazione e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 29: - Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, Suppl. ordinario n. 86: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». |
| Art. 30
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Note all'art. 30: - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante: "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001 n. 248. |
| Art. 31
Abrogazioni
1. Il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, e' abrogato. 2. Il comma 4-bis dell'articolo 43 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e' abrogato. 3. Il rinvio alle norme abrogate di cui al comma 1, fatto da leggi, da regolamenti e da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
Note all'art. 31: - Per i riferimenti al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 si veda nelle note all'art. 5. - Si riporta l'articolo 43 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante: "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178 Suppl. Ordinario n. 24, come modificato dal presente decreto: «Art. 43 (Semplificazione per l'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, in materia di controlli nonche' di comunicazioni individuali dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). - 1. Al fine di assicurare la continuita' e la semplificazione delle attivita' amministrative, ivi compresi i controlli propedeutici e successivi necessari all'erogazione delle risorse pubbliche in agricoltura, anche in considerazione delle misure restrittive introdotte per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti misure di sostegno, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sono adottate le seguenti misure: a) e' istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole in conformita' all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attivita' di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche; b) l'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, banca dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60, comma 3-bis, lettera f-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' costituita dall'insieme dei fascicoli aziendali di cui all'articolo 9 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999; conseguentemente, per le finalita' di cui al presente articolo, il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalita' grafica e geo-spaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute; c) la superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali ai sensi della lettera b), e' verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola di cui alla lettera a); le particelle catastali individuate dai titoli di conduzione, contenuti nel fascicolo aziendale, possono essere utilizzate ai fini della localizzazione geografica delle superfici. 2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta i necessari provvedimenti attuativi. 3. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, dopo le parole: "imprese agricole" sono inserite le seguenti: "e alimentari e mangimistiche"; b) ai commi 1 e 2, dopo le parole: «imprese agricole», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "e alimentari e mangimistiche"; c) al comma 3: 1) al primo periodo, le parole "sola", "per la prima volta" e "entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "entro un termine non superiore a novanta giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni"; 2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche tramite comunicazione al consumatore"; 3) dopo il quarto periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: "La diffida e' applicabile anche ai prodotti gia' posti in commercio, a condizione che per essi vengano sanate le violazioni nei termini di cui al presente comma.". 4. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 12, comma 2, le parole ", da effettuare almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'attivita'", sono soppresse; b) all'articolo 14, comma l, le parole ", entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione,", sono soppresse; c) all'articolo 16, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad apposita registrazione. L'ufficio territoriale puo' definire specifiche modalita' volte a prevenire eventuali violazioni."; d) all'articolo 38, comma 7, dopo le parole "per le partite medesime", sono aggiunte le seguenti: "fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall'Autorita' competente in caso di calamita' naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione"; e) all'articolo 38, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: "7- bis. In caso di dichiarazione di calamita' naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorita' competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, e' consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata.". 4-bis. (abrogato) 5. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, ai commi 3 e 4, dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: "Non si procede all'irrogazione della sanzione nel caso in cui il soggetto sanzionato abbia operato, nel periodo in cui e' avvenuta la constatazione della violazione, in territori colpiti da calamita' naturali ovvero sui quali vi sia stata l'adozione di misure sanitarie o fitosanitarie.". 6. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, le parole "di uno" sono soppresse. 7. All'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al secondo periodo, le parole da "l'INPS" a "di variazione" sono sostituite dalle seguenti: "l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalita' idonea a garantire la piena conoscibilita'" e il terzo periodo e' soppresso. 7-bis. Per i prodotti agricoli e agroalimentari, nonche' per gli alimenti o per il loro ingrediente primario, somministrati nell'esercizio delle attivita' agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, nel rispetto della vigente normativa europea, e' possibile evidenziare il luogo di produzione, con modalita' idonee a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili da parte del consumatore le informazioni fornite. 7-ter. Le liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande nelle attivita' di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287, possono riportare, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative: a) al Paese, alla regione o alla localita' di origine e di produzione delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda; b) al nome, alla ragione sociale o al marchio e alla sede legale del produttore o dell'importatore, in caso di provenienza da un Paese estero, delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda; c) alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda e ai metodi di lavorazione utilizzati, ove questi siano determinanti per la qualita' o per le caratteristiche organolettiche o merceologiche delle vivande. 7-quater. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. In caso di adesione al Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata, istituito dall'articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, o ad altri sistemi di certificazione volontari conformi a standard internazionali basati sulla sostenibilita' e qualora il rispetto delle relative norme tecniche collegate lo renda necessario, e' ammessa una deroga alle indicazioni sull'impiego dei fitofarmaci riportate in etichetta. Restano comunque inderogabili i requisiti previsti all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009".» |
| Art. 32
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 ottobre 2023
MATTARELLA
Tajani, Il Vicepresidente ex articolo 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste
Nordio, Ministro della giustizia
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Schillaci, Ministro della salute
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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